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074U0412

IT - DL e Leggi di Conversione

074U0412

Convention CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTAS DE 1961 Parte di provvedimento in formato grafico Convenzione (LEGGE 05 giugno 1974 n. 412)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 ed il protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione ed al protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo 41 della convenzione e all'articolo 18 del protocollo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 giugno 1974 LEONE RUMOR - MORO - TAVIANI - ZAGARI - TANASSI - COLOMBO

Convention

CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTAS DE 1961
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE UNICA SUGLI STUPEFACENTI DEL 1961
PREAMBOLO
Le Parti,
Preoccupate della salute fisica e morale dell'umanita',
Riconoscendo che l'uso medico degli stupefacenti e' indispensabile al fine di alleviare il dolore e che le misure volute devono essere prese al fine di assicurare che gli stupefacenti siano disponibili a tale scopo,
Riconoscendo che la tossicomania e' un flagello per l'individuo e costituisce un pericolo economico e sociale per l'umanita',
Coscienti del dovere che loro incombe di prevenire e combattere tale flagello,
Considerando che per essere efficaci le misure prese contro l'abuso degli stupefacenti devono essere coordinate e universali,
Ritenendo che un'azione universale di questo genere richiede una cooperazione internazionale guidata dagli stessi principi e mirate a fini comuni,
Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo degli stupefacenti e desiderose che gli organi internazionali interessati siano raggruppati nel quadro di questa Organizzazione,
Desiderose di concludere una convenzione internazionale accettabile da tutti, diretta a sostituire la maggior parte dei trattati esistenti relativi agli stupefacenti, limitando l'uso degli stupefacenti a fini medici e scientifici e stabilendo una costante cooperazione internazionale per rendere operanti tali principi e raggiungerle tali fini,
Convengono su quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
1. Salvo indicazione espressa in senso contrario e salvo il contesto richieda diversamente, le definizioni seguenti si applicano a tutte le disposizioni della presente convenzione:
a) il termine "Organo" indica l'organo internazionale di controllo degli stupefacenti;
b) il termine "cannabis" indica le sommita' fiorite o fruttifere della pianta di cannabis (esclusi i semi e le foglie che non siano uniti agli apici) la cui resina non sia stata estratta, qualunque sia la loro applicazione;
c) l'espressione "pianta di cannabis" indica qualsiasi pianta del tipo cannabis;
d) l'espressione "resina di cannabis" indica la resina separata, grezza o raffinata, ottenuta dalla pianta di cannabis;
e) il termine "albero di coca" indica qualsiasi specie di arbusto del tipo eritroxilon;
f) l'espressione "foglia di coca" indica la foglia della pianta di coca eccetto la foglia la cui ecgonina, cocaina e ogni altro alcaloide ecgoninico siano stati completamente estratti;
g) il termine "Commissione" indica la Commissione degli stupefacenti del Consiglio;
h) il termine "Consiglio" indica il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite;
i) il termine "coltura" indica la coltura del papavero da oppio, della pianta di coca e della pianta di cannabis;
j) il termine "stupefacente" indica qualsiasi sostanza di cui alle tabelle I e II, sia essa naturale che sintetica;
k) l'espressione "Assemblea generale" indica la Assemblea generale delle Nazioni Unite;
l) l'espressione "traffico illecito" indica la coltura o qualsiasi traffico di stupefacenti contrari ai fini della presente convenzione;
m) i termini "importazione" e "esportazione" indicano, ciascuno col proprio significato particolare, il trasporto materiale di stupefacenti da uno Stato ad un altro Stato o da un territorio ad un altro territorio dello stesso Stato;
n) il termine "fabbricazione" indica qualsiasi operazione, diversa dalla produzione, che permetta di ottenere stupefacenti e comprende sia il depuramento che la trasformazione di stupefacenti in altri stupefacenti;
o) l'espressione "oppio medicinale" indica l'oppio che ha subito il necessario trattamento per la sua utilizzazione terapeutica;
p) il termine "oppio" indica il lattice reso denso del papavero da oppio;
q) l'espressione "papavero da oppio" indica la pianta della, specie Papaver-somniferum, L;
r) espressione "foglia di papavero" indica qualsiasi parte (eccetto i semi) del papavero da oppio, dopo la falciatura;
s) il termine "preparato" indica un miscuglio, solido o liquido, contenente uno stupefacente;
t) il termine "produzione" indica l'operazione che consiste nel raccogliere l'oppio, la foglia di coca, il cannabis e la resina di cannabis delle piante che li forniscono:
u) le espressioni "tabella I", "tabella II". "tabella III" e "tabella IV" si riferiscono alle liste di stupefacenti o di preparati allegate alla presente convenzione e che potranno essere modificate volta a volta conformemente all'articolo 3;
v) l'espressione "Segretario generale" indica il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
w) l'espressione "scorte speciali" indica le quantita' di stupefacenti tenute in un paese o in un territorio dal Governo di quel paese o territorio per le proprie necessita' speciali e in previsione di circostanze eccezionali; l'espressione "necessita' speciali" deve intendersi conseguentemente;
x) il termine "scorte" indica la quantita' di stupefacenti tenute in un paese o territorio e destinate:
I) A un consumo medico e scientifico in quel paese o territorio;
II) Alla fabbricazione e alla preparazione di stupefacenti e di altre sostanze in quel paese o territorio;
III) All'esportazione; ma non include le quantita' di stupefacenti tenute in un paese o territorio da:
IV) I farmacisti o altri distributori al dettaglio autorizzati e gli enti o le persone qualificate all'esercizio debitamente autorizzato dalle loro funzioni terapeutiche o scientifiche;
V) In quanto scorte speciali.
y) Il termine "territorio" indica qualsiasi parte di uno Stato che e' considerata come una entita' distinta per l'applicazione del sistema di certificati d'importazione e di autorizzazione d'esportazione previsto all'articolo 31. Tale definizione non si applica al termine "territorio" cosi' come e' adoperato negli articoli 42 e 46.
2. Ai fini della presente convenzione, uno stupefacente sara' considerato consumato allorche' sara' stato fornito ad ogni persona o azienda per la distribuzione al dettaglio, per l'uso medico o per la ricerca scientifica; la parola "consumo" va intesa conformemente a questa definizione.

Art. 2

Articolo 2
Sostanze sottoposte a controllo
1. Salvo quanto riguarda le misure di controllo limitate a determinati stupefacenti, gli stupefacenti di cui alla tabella I sono sottoposti a tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti previsti dalla presente convenzione e, in particolare, alle misure previste dai seguenti articoli: 4 (paragrafo C), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 37.
2. Gli stupefacenti di cui alla tabella II sono sottoposti alle stesse misure di controllo degli stupefacenti di cui alla tabella I, eccetto che alle misure previste ai paragrafi 2 e 5 dell'articolo 30, per quanto riguarda il commercio al dettaglio.
3. I preparati diversi da quelli di cui alla tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo degli stupefacenti che essi contengono, ma le valutazioni (articolo 19) e le statistiche (articolo 20) diverse da quelle che si riferiscono a tali stupefacenti non saranno richieste nel caso di tali preparati e le disposizioni dell'articolo 29 (paragrafo 2, c) e dell'articolo 30 (paragrafo 1 b, ii) non saranno applicate.
4. I preparati di cui alfa tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo dei preparati che contengono gli stupefacenti di cui alla tabella II, salvo che i paragrafi 1. b), e da 3 a 15 dell'articolo 31 non saranno applicati e che per le valutazioni (articolo 19) e le statistiche (articolo 20) le informazioni richieste saranno limitate alle quantita' di stupefacenti utilizzate nella fabbricazione dei suddetti preparati.
5. Gli stupefacenti di cui alla tabella IV saranno ugualmente inclusi nella tabella I e sottoposti a tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di questa ultima tabella, e inoltre:
a) le Parti dovranno adottare tutte le misure speciali di controllo che riterranno necessarie a causa di proprieta' particolarmente dannose degli stupefacenti previsti; e
b) le Parti dovranno, se, a loro avviso, la situazione nel loro paese e' tale che cio' sia il mezzo piu' idoneo per proteggere la salute pubblica, proibire la produzione, la fabbricazione, l'esportazione o l'utilizzazione di tali stupefacenti, ad eccezione delle quantita' che potranno essere necessarie esclusivamente per la ricerca medica e scientifica, inclusi gli esami chimici con i suddetti stupefacenti, che dovranno aver luogo sotto la diretta sorveglianza e controllo della suddetta Parte ed essere subordinata a tale sorveglianza e controllo.
6. Oltre che alle misure di controllo applicabili a tutti gli stupefacenti di cui alla tabella I, l'oppio e' sotto posto alle disposizioni degli articoli 23 e 24, la foglia di coca alle disposizioni degli articoli 26 e 27 e il cannabis alle disposizioni dell'articolo 28.
7. Il papavero da oppio, la pianta di coca, la pianta di cannabis, la foglia di papavero e le foglie di cannabis sono sottoposte alle misure di controllo previste rispettivamente dagli articoli 22-24; 22, 26 e 27; 22 e 28; 25 e 28.
8. Le Parti faranno tutto cio' che e' in loro potere al fine di sottoporre a misure di sorveglianza nella maggior misura possibile le sostanze che non sono previste dalla presente convenzione, ma che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti.
9. Le Parti non sono tenute ad applicare le disposizioni della presente convenzione agli stupefacenti che sono convenientemente impiegati nell'industria a fini diversi da medici o scientifici, a condizione:
a) che esse adottino misure al fine di impedire, ricorrendo a procedimenti adeguati di denaturazione o ad altri mezzi, che gli stupefacenti cosi' impiegati possano dar luogo ad abusi o causare effetti dannosi (articolo 3, paragrafo 3) e che in pratica la sostanza nociva possa essere estratta; e
b) che esse dimostrino nelle informazioni statistiche (articolo 20) di fornire la quantita' di stupefacente cosi' impiegata.

Art. 3

Articolo 3
Modifiche del campo d'applicazione del controllo
1. Se una Parte o l'organizzazione mondiale della sanita' e' in possesso di informazioni che, a suo avviso, rendono necessario modificare l'una o l'altra tabella, essa inviera' al Segretario generale una notifica corredata di tutte le informazioni relative, a sostegno della stessa.
2. Il Segretario generale comunichera' tale notifica e le informazioni che egli riterra' pertinenti alle Parti, alla Commissione e, se la notifica e' stata inviata da una delle Parti, all'Organizzazione mondiale della sanita'.
3. Se una notifica si riferisce a una sostanza che non sia gia' elencata nella tabella I o tabella II.
i) Tutte le Parti esamineranno, tenuto conto delle informazioni di cui dispongono, la possibilita' di applicare provvisoriamente alla sostanza tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di cui alla tabella I;
ii) In attesa della sua decisione, presa in virtu' del sub-paragrafo iii) del presente paragrafo, la Commissione puo' decidere che le Parti applichino provvisoriamente a detta sostanza tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di cui alla tabella I. Le Parti applicheranno provvisoriamente tali misure alla sostanza in questione;
iii) Se l'Organizzazione mondiale della sanita' constata che tale sostanza puo' dar luogo ad abusi analoghi e causare effetti nocivi analoghi a quelli degli stupefacenti di cui alla tabella I o di cui alla tabella II, o che essa e' trasformabile in stupefacente, ne informera' la Commissione, la quale potra' allora decidere, secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanita', che tale sostanza venga inserita nella tabella I o nella tabella II.
4. Se l'Organizzazione mondiale della sanita' constata che un preparato non puo', a causa delle sostanze che contiene, dar luogo ad abusi e causare effetti nocivi (paragrafo 3) e che lo stupefacente che essa contiene non e' facilmente estraibile, la Commissione, secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanita', potra' inserire tale preparato nella tabella III.
5. Se l'Organizzazione mondiale della sanita' constata che uno stupefacente di cui alla tabella I puo' con particolare facilita' dar luogo ad abusi e causare effetti nocivi (paragrafo 3), e che tale danno non e' compensato da apprezzabili vantaggi terapeutici che possano essere offerti soltanto dalle sostanze della tabella IV, la Commissione puo', secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanita', inserire tale stupefacente nella tabella IV.
6. Quando una notifica si riferisce a uno stupefacente di cui alla tabella I o di cui alla tabella II o a un preparato di cui alla tabella III, la Commissione, prescindendo dall'azione prevista dal paragrafo 5, puo', secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanita', modificare l'una o l'altra tabella, sia:
a) trasferendo uno stupefacente dalla tabella I alla tabella II o
dalla tabella II alla tabella I; o
b) cancellando dalla tabella uno stupefacente o un preparato secondo il caso.
7. Ogni decisione della Commissione presa in applicazione del presente articolo sara' comunicata dal Segretario generale a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri Parti della presente convenzione, all'Organizzazione mondiale della sanita' e all'Organo. La decisione entrera' in vigore per ciascuna Parte dalla data di ricevimento della summenzionata comunicazione, e le Parti adotteranno allora tutte le misure richieste dalla presente convenzione.
8 a) Ogni decisione della Commissione di modificare una tabella sara' sottoposta all'esame del Consiglio se una Parte ne fa domanda entro 90 giorni dal ricevimento della notifica della decisione. Tale domanda sara' presentata al Segretario generale corredata di tutte le informazioni pertinenti.
b) Il Segretario generale fara' pervenire copia di tale domanda e delle informazioni pertinenti alla Commissione, all'Organizzazione mondiale della sanita' e a tutte le Parti, che invitera' a presentare le proprie osservazioni entro 90 giorni. Tutte le osservazioni ricevute saranno sottoposte all'esame del Consiglio.
c) Il Consiglio potra' confermare, modificare o annullare la decisione della Commissione; esso decidera' in ultima istanza. La sua decisione sara' notificata a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri Parti della presente convenzione, alla Commissione, all'Organizzazione mondiale della sanita' e all'Organo.
d) In attesa dell'esame da parte del Consiglio, la decisione della Commissione restera' in vigore.
9. Le decisioni della Commissione adottate in applicazione del presente articolo non saranno sottoposte all'esame previsto dall'articolo 7.

Art. 4

Articolo 4
Obblighi di carattere generale
Le Parti adotteranno le misure legislative e amministrative che si renderanno necessarie:
a) per dare attuazione alle disposizioni della presente convenzione nei loro territori;
b) per collaborare con gli altri Stati all'attuazione delle disposizioni di detta Convenzione;
c) salvo le disposizioni della presente convenzione, per limitare esclusivamente a fini medici e scientifici la produzione, la fabbricazione, l'esportazione, l'importazione, la distribuzione, il commercio, l'uso e la detenzione di stupefacenti.

Art. 5

Articolo 5
Gli organi internazionali di controllo
Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo internazionale degli stupefacenti, le Parti stabiliscono di affidare alla Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale e all'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti le funzioni che sono rispettivamente attribuite a tali organi dalla presente convenzione.

Art. 6

Articolo 6
Spese degli Organi internazionali di controllo
L'Organizzazione delle Nazioni Unite si assume le spese della Commissione e dell'Organo alle condizioni che saranno stabilite dall'Assemblea generale. Le Parti che non sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contribuiranno alle spese degli Organi internazionali di controllo, l'Assemblea generale fissera' periodicamente, dopo aver consultato i Governi di tali Parti, l'ammontare dei contributi che essa riterra' equo.

Art. 7

Articolo 7
Revisione delle decisioni e raccomandazioni della Commissione
Salvo per quanto concerne le decisioni previste dall'articolo 3, ogni decisione o raccomandazione adottata dalla Commissione in attuazione delle disposizioni della presente convenzione viene presa dietro riserva di approvazione o di qualsiasi modifica adottata dall'uno o dall'altro di tali organi nello stesso modo delle altre decisioni o raccomandazioni della Commissione.

Art. 8

Articolo 8
Funzioni della Commissione
La Commissione e competente ad esaminare tutte le questioni inerenti ai fini della presente convenzione ed in particolare:
a) a modificare le tabelle in conformita' con l'articolo 3;
b) a richiamare l'attenzione dell'Organo su tutte le questioni eventualmente connesse alle funzioni di esso:
c) a formulare raccomandazioni al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente convenzione o di conseguire i fini che essa si propone, ivi compresi i programmi di ricerca scientifica e gli scambi di informazioni di carattere scientifico o tecnico;
d) ad attirare l'attenzione degli Stati che noti sono Parti sulle decisioni e raccomandazioni che essa adotta in conformita' con le funzioni conferite dalla presente convenzione in modo che essi esaminino le misure che essa potrebbe essere indotta a prendere in forza della presente convenzione.

Art. 9

Articolo 9
Composizione dell'Organo
1. L'Organo si compone di undici membri scelti dal Consiglio come segue:
a) tre membri esperti in medicina, farmacologia o farmacia e scelti da una lista di almeno cinque persone designate dall'Organizzazione mondiale della sanita';
b) otto membri scelti da una lista di persone designate dai Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle Parti che non ne sono membri.
2. I membri dell'Organo devono essere persone che per la loro competenza, imparzialita' e disinteresse, ispirano la fiducia generale. Per la durata del loro mandato non devono avere altre occupazioni ne' svolgere alcuna attivita' di natura tale da impedire loro di esercitare con imparzialita' le loro funzioni. Il Consiglio adotta, di concerto con l'Organo, tutte le disposizioni necessarie per assicurare la completa indipendenza tecnica di quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Il Consiglio, rispettando il principio di una equa rappresentanza geografica, deve tener conto dell'interesse esistente e far entrare nell'Organo, in proporzione equa, persone che siano al corrente della situazione in materia di stupefacenti nei paesi produttori, fabbricanti e consumatori e che abbiano rapporti con detti paesi.

Art. 10

Articolo 10
Durata del mandato e retribuzione dei membri dell'Organo
1. Il mandato dei membri dell'Organo e' di tre anni ed e' rinnovabile.
2. Il mandato di ciascun membro dell'Organo termina la vigilia della prima seduta dell'Organo alla quale il suo successore ha diritto di partecipare.
3. Un membro dell'Organo che sia stato assente per tre sessioni consecutive sara' considerato dimissionario.
4. Il Consiglio puo', su raccomandazione dell'Organo, destituire un membro dell'Organo che non soddisfi piu' le condizioni richieste dal paragrafo 2 dell'articolo 9. Tale raccomandazione deve essere formulata mediante il voto favorevole di otto membri dell'Organo.
5. Quando il seggio di un membro dell'Organo si rende vacante nel corso del mandato del suo titolare, il Consiglio provvede a tale vacanza eleggendo un altro membro appena possibile per il resto della durata del mandato, in conformita' con le disposizioni applicabili dell'articolo 9.
6. I membri dell'Organo ricevono una remunerazione appropriata il cui ammontare e' fissato dall'Assemblea generale.

Art. 11

Articolo 11
Regolamento interno dell'Organo
1. L'Organo elegge il suo presidente ed i membri la cui elezione esso ritenga necessaria al fine di costituire il suo ufficio; esso adotta il suo regolamento interno.
2. L'Organo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario per un buon assolvimento delle sue funzioni, ma esso deve tenere almeno due sessioni per ogni anno legale.
3. Il quorum indispensabile per le riunioni dell'Organo e' di sette membri.

Art. 12

Articolo 12
Applicazione del regime delle stime
1. L'Organo fissera' la data o le date in cui le stime dovranno essere fornite, in conformita' con l'articolo 19, nonche' la forma in cui dovranno essere presentate, e approntera' a tal fine dei formulari.
2. Per quanto riguarda i paesi ed i territori ai quali non si applica la presente convenzione, l'Organo invitera' i Governi interessati a fornire stime in conformita' con le disposizioni di questa.
3. Nel caso in cui uno Stato non fornisse alla data fissata le stime relative ad uno dei suoi territori, l'Organo stesso le stabilira' nella misura possibile, e per quanto si potra', in collaborazione con il Governo interessato.
4. L'Organo esaminera' le stime, ivi comprese le stime supplementari, e, salvo per quanto concerne le necessita' particolari, esso potra' domandare, per ogni paese o territorio per il quale sara' stata fornita una stima, le informazioni che riterra' necessarie al fine di completare le stime o di chiarire l'indicazione che ivi si trova.
5. L'Organo confermera' in seguito, nel piu' breve tempo possibile, le stime, ivi comprese le stime supplementari; potra' ugualmente modificarle con il consenso del Governo interessato.
6. Oltre alla documentazione prevista dall'articolo 15, l'Organo pubblichera', alle date che avra' fissato, ma almeno una volta l'anno, le informazioni relative alle stime che gli sembreranno dover facilitare l'applicazione della presente convenzione.

Art. 13

Articolo 13
Applicazione del regime delle statistiche
1. L'Organo fissera' il modo e la forma in cui le statistiche dovranno essere fornite come previsto dall'articolo 20 e indichera', a tal fine, i formulari.
2. L'Organo esaminera' le statistiche al fine di determinare se le Parti ed ogni altro Stato si sono conformati alle disposizioni della presente convenzione.
3. L'Organo potra' chiedere le informazioni supplementari che riterra' necessarie al fine di completare tali statistiche o chiarire l'indicazione che ivi si trova.
4. L'Organo non sara' competente a formulare quesiti o ad esprimere opinioni circa le statistiche relative agli stupefacenti, richieste per le necessita' particolari.

Art. 14

Articolo 14
Misure che l'Organo deve adottare al fine di assicurare
l'attuazione delle disposizioni della convenzione
1 a) Se, dopo l'esame delle informazioni inviate all'Organo da parte del Governo in conformita' con le disposizioni della presente convenzione o delle informazioni comunicate da parte degli organi delle Nazioni Unite e riferentisi a questioni riguardanti dette disposizioni, l'Organo ha motivo di credere che gli scopi della presente convenzione siano seriamente compromessi dal fatto che una Parte o un Paese o un territorio non attuino le disposizioni della convenzione, l'Organo ha il diritto di chiedere spiegazioni al Governo del paese o territorio interessato. Con riserva del diritto che possiede di attirare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione, cosi' come previsto qui di seguito dal comma c), l'Organo dara' carattere di riservatezza alle richieste di informazioni o alle spiegazioni fornite da un Governo in conformita' con il presente comma.
b) Dopo aver agito conformemente al comma a) di cui sopra, l'Organo puo', se lo ritiene necessario, chiedere al Governo interessato di adottare le misure correttive che, in base alle circostanze, possano sembrare necessarie al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni della presente convenzione.
c) Se l'Organo accerta che il Governo interessato non ha dato spiegazioni soddisfacenti quando e' stato invitato a farlo in conformita' con il comma a) di cui sopra, o ha trascurato di adottare qualsiasi misura correttiva che e' stato invitato a prendere in conformita' con il comma b) di cui sopra, esso puo' richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione.
2. Quando esso richiama l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione su una questione in conformita' con il comma c) del paragrafo 1 di cui sopra, l'Organo puo', se ritiene necessaria tale misura, raccomandare alle Parti di sospendere l'importazione degli stupefacenti provenienti dal paese interessato, o l'esportazione degli stupefacenti destinati a tale paese o territorio, o, contemporaneamente, l'importazione e l'esportazione, o per un periodo determinato, o fino al momento in cui la situazione in quel paese o territorio, non sara' ritenuta soddisfacente. Lo Stato interessato ha il diritto di portare la questione davanti al Consiglio.
3. L'Organo ha il diritto di pubblicare un rapporto su ogni questione prevista dalle disposizioni del presente articolo, e di comunicarlo al Consiglio, che lo trasmettera' a tutte le Parti. Se l'Organo pubblica in tale rapporto una decisione presa in forza del presente articolo, o informazioni concernenti tale decisione, esso deve ugualmente pubblicarvi il parere del Governo interessato, se questo lo richiede.
4. Nei casi in cui una decisione dell'Organo pubblicata in conformita' con il presente articolo non sia stata presa all'unanimita', il parere della minoranza deve essere reso noto.
5. Ogni Stato sara' invitato a farsi rappresentare alle sedute dell'Organo nel corso delle quali venga esaminata una questione che lo riguardi direttamente ai sensi del presente articolo.
6. Le decisioni dell'Organo prese in forza del presente articolo devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi del numero complessivo dei membri dell'Organo.

Art. 15

Articolo 15
Rapporti dell'Organo
1. L'Organo redige una relazione annuale sui suoi lavoro e tutte quelle relazioni supplementari che esso ritenga necessarie e nelle quali figurino ugualmente una analisi delle stime e delle informazioni statistiche di cui esso dispone e, se del caso, una relazione sulle spiegazioni che i Governi hanno potuto fornire o sono stati richiesti di fornire, oltre ad ogni osservazione e raccomandazione che l'Organo voglia formulare. Tali rapporti sono presentati al Consiglio tramite la commissione, che puo' formulare le osservazioni che ella giudica opportune.
2. Le relazioni sono comunicate alle Parti e pubblicate in seguito dal Segretario generale. Le Parti autorizzano la libera distribuzione di tali relazioni.

Art. 16

Articolo 16
Segretariato
I servizi di segretariato della commissione e dell'Organo saranno forniti dal Segretario generale.

Art. 17

Articolo 17
Amministrazione speciale
Le Parti costituiranno un'amministrazione speciale incaricata di applicare le disposizioni della presente convenzione.

Art. 18

Articolo 18
Informazioni che le Parti devono fornire al Segretario generale
1. Le Parti forniranno al Segretario generale le informazioni che la Commissione puo' richiedere in quanto necessarie per l'esercizio delle sue funzioni, ed in particolare:
a) un rapporto annuale relativo alla esecuzione della convenzione in ogni suo territorio;
b) di tanto in tanto, i testi di tutte le leggi e di tutti i Regolamenti promulgati al fine di dare applicazione alla presente convenzione;
c) tutte le precisazioni che la Commissione chiedera' sulle questioni di traffico illecito, ed in particolare i dettagli di ogni operazione di traffico illecito scoperta che potranno avere importanza sia per il piu' chiaro accertamento che forniscono sulle fonti di approvvigionamento di stupefacenti per il traffico illecito, che per le quantita' in questione o per il metodo usato dai
trafficanti illegali; e
d) i nomi ed indirizzi delle autorita' amministrative autorizzate a rilasciare le autorizzazioni od i certificati d'esportazione ed importazione.
2. Le Parti forniranno le informazioni previste dal paragrafo precedente, nella forma e alle date indicate ed utilizzando quei formulari di cui la Commissione potra' chiedere l'uso.

Art. 19

Articolo 19
Stime del fabbisogno di stupefacenti
1. Le Parti invieranno all'Organo, ogni anno e per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritto, stime riferentisi ai seguenti argomenti e redatte su formulari forniti dall'Organo:
a) Le quantita' di stupefacenti consumati a fini medici e scientifici;
b) Le quantita' di stupefacenti che saranno utilizzati per la fabbricazione di altri stupefacenti, dei preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione;
c) Le quantita' di stupefacenti che saranno in magazzino al 31
dicembre dell'anno al quale si riferiscono le stime; e
d) La quantita' di stupefacenti che e' necessario aggiungere agli stocks speciali.
2. Con riserva delle detrazioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 21, il totale delle stime per ogni territorio e per ogni stupefacente sara' la somma delle quantita' specificate ai commi a) b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantita' necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato in conformita' con le disposizioni del comma e) del paragrafo 1.
3. Ogni Stato potra' fornire nel corso dell'anno le stime supplementari esponendo le circostanze che le rendono necessarie.
4. Le Parti faranno conoscere all'Organo il metodo impiegato per determinare le quantita' indicate nelle stime e le modifiche che si saranno potute apportate a tale metodo.
5. Con riserva delle detrazioni previste al paragrafo 3 dell'articolo 21, le stime non dovranno essere superate.

Art. 20

Articolo 20
Statistiche da fornire all'Organo
1. Le Parti invieranno all'Organo, per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritta, delle statistiche sugli argomenti qui di seguito indicati, redatte su formulari forniti dall'Organo:
a) Produzione o fabbricazione di stupefacenti;
b) Utilizzazione di stupefacenti per la fabbricazione di altri stupefacenti, di preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione ed utilizzazione della paglia di papavero per la fabbricazione di stupefacenti;
c) Uso di stupefacenti;
d) Importazione ed esportazione di stupefacenti e di paglia di papavero;
e) Sequestri di stupefacenti e destinazione delle quantita' sequestrate;
f) Stocks di stupefacenti al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le statistiche.
2. a) Le statistiche riferentisi agli argomenti menzionati al paragrafo 1, fatta eccezione per il comma d), saranno stabilite annualmente e trasmesse all'Organo non piu' tardi del 30 giugno dell'anno seguente a quello in cui si riferiscono;
b) Le statistiche riguardanti gli argomenti menzionati al comma d) del paragrafo 1, saranno redatte trimestralmente e saranno trasmesse all'Organo entro il termine di un mese dalla fine del trimestre al quale esse si riferiscono.
3. Oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo le Parti invieranno all'Organo, per quanto possibile, per ogni territorio, le notizie concernenti le superfici (in ettari) coltivate per la produzione dell'oppio.
4. Le Parti non sono tenute a fornire statistiche concernenti gli stocks speciali, ma forniranno separatamente statistiche concernenti gli stupefacenti importati o acquistati nel paese o territorio per i bisogni speciali, nonche' alle quantita' di stupefacenti prelevate dagli stocks speciali per soddisfare i bisogni della popolazione civile.

Art. 21

Articolo 21
Limitazione della fabbricazione e dell'importazione
1. La quantita' totale di ogni stupefacente prodotta ed importata da un paese o territorio qualsiasi nel corso di un dato anno non dovra' essere superiore alla somma dei seguenti elementi:
a) la qualita' consumata, nel limite della stima corrispondente, a fini medici e scientifici;
b) la quantita' utilizzata, nel limite della stima corrispondente, in vista della produzione di altri stupefacenti, di preparati di cui alla tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione;
c) la quantita' esportata;
d) la quantita' depositata in magazzino al fine di portare questo al livello specificato nella stima corrispondente;
e) la quantita' acquistata, nel limite della stima corrispondente, per fabbisogni speciali.
2. Dalla somma degli elementi elencati al paragrafo 1, verra' detratta la quantita' che sara' stata requisita ed immessa sul mercato lecito, nonche' la quantita' prelevata dagli stocks speciali per soddisfare i bisogni della popolazione civile.
3. Se l'Organo constata che la quantita' prodotta ed importata nel corso di un determinato anno supera la somma delle quantita' elencate al paragrafo 1, tenuto conto delle detrazioni previste dal paragrafo 2 del presente articolo, l'eccedenza cosi' accertata che esistera' alla fine dell'anno sara' detratta l'anno seguente, dalle quantita' che devono essere prodotte od importate, nonche' dal totale delle valutazioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 19.
4. a) Se dalle statistiche delle importazioni o delle esportazioni (articolo 20) risulta che la quantita' esportata verso un qualsiasi paese o territorio supera il totale delle stime relative a tale paese o territorio quale esso e' precisato dal paragrafo 2 dell'articolo 19, aumentato delle quantita' dichiarate esportate e detraendo le eccedenze accertate ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, l'Organo puo' darne comunicazione agli Stati che, a suo avviso, ne dovrebbero essere informati.
b) Dal ricevimento di tale comunicazione, le Parti non autorizzeranno piu', durante l'anno in corso, alcuna nuova esportazione dello stupefacente in oggetto verso il paese o territorio in causa, tranne:
i) nel caso in cui una stima supplementare sara' stata fornita per tale paese o territorio per quanto concerne sia qualsiasi quantita' importata in eccedenza sia la quantita' supplementare
richiesta; o
ii) nei casi eccezionali in cui l'esportazione e', secondo il parere del governo del paese esportatore, indispensabile per la cura dei malati.

Art. 22

Articolo 22
Disposizione speciale applicabile alla coltivazione
Quando la situazione nel paese od in un territorio di una Parte e' tale che la proibizione della coltivazione del papavero da oppio, dell'albero della coca e della pianta di cannabis, e' a suo avviso, la misura piu' adatta al fine di proteggere la salute pubblica ed evitare che gli stupefacenti siano deviati verso il traffico illecito, la Parte interessata ne vietera' la coltivazione.

Art. 23

Articolo 23
Organismi nazionali per l'oppio
1. Ogni Parte che autorizza la coltivazione del papavero da oppio in vista della produzione dell'oppio stabilira', se non l'ha gia' fatto, e manterra' uno o piu' organismi statali (indicati qui di seguito nel presente articolo con il termine "organismi") incaricati di esercitare le funzioni previste al presente articolo.
2. Qualunque Parte indicata al paragrafo precedente applichera' le seguenti disposizioni alla coltivazione del papavero da oppio per la produzione dell'oppio e all'oppio:
a) l'organismo delimitera' le regioni e indichera' gli appezzamenti di terreno in cui sara' autorizzata la coltura del papavero da oppio in vista della produzione di oppio;
b) solo i coltivatori titolari di una licenza rilasciata dall'Organismo saranno autorizzati a dedicarsi a detta coltivazione;
c) ogni licenza specifichera' la superficie di terreno sul quale detta coltura e' autorizzata;
d) ogni coltivatore di papavero da oppio sara' tenuto a consegnare all'Organismo il totale del suo raccolto di oppio; l'Organismo acquistera' detta raccolta e ne prendera' materialmente possesso appena possibile, ma al piu' tardi allo scadere di quattro >mesi a contare dalla fine del raccolto; e
e) solo l'organismo avra' il diritto, per quanto riguarda l'oppio, d'importare, esportare, di esercitare il commercio all'ingrosso e di conservare degli "stocks" ad eccezione delle giacenze in possesso dei fabbricanti di alcaloidi dell'oppio, d'oppio medicinale o di preparati a base d'oppio. Le Parti non sono tenute ad estendere detta clausola all'oppio medicinale o a preparati a base d'oppio.
3. Le funzioni amministrative previste al paragrafo 2 saranno esercitate da un solo organismo statale se la costituzione della Parte interessata lo consente.

Art. 24

Articolo 24
Restrizioni alla produzione
dell'oppio destinato al commercio internazionale
1. a) Se una delle Parti ha intenzione di cominciare a produrre oppio o di aumentare la sua produzione di oppio, essa terra' conto della domanda mondiale d'oppio esistente conformemente alle stime pubblicate dall'Organo, affinche' la sua produzione d'oppio non abbia per conseguenza una sovrapproduzione di oppio in tutto il mondo.
b) Nessuna Parte autorizzera' la produzione dell'oppio se, a suo avviso una tale produzione o aumento della produzione sul suo territorio rischia d'alimentare il traffico illecito dell'oppio.
2. a) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, se una Parte, che al 1 gennaio 1961 non produceva oppio per l'esportazione, desideri esportare dell'oppio da essa prodotto, quantita' non superiore alle cinque tonnellate l'anno, essa lo notifichera' all'Organo, corredando detta notifica di informazioni riguardanti:
i) i controlli in vigore richiesti dalla presente convenzione per quanto riguarda la produzione e l'esportazione dell'oppio; e
ii) il nome del o dei paesi verso i quali essa intende esportare l'oppio; e l'Organo potra' sia approvare detta notifica, sia raccomandare alla Parte interessata di non produrre oppio per l'esportazione.
b) Se una Parte non sia una Parte indicata al paragrafo 3 desidera produrre piu' di cinque tonnellate d'oppio destinato all'esportazione all'anno, essa lo notifichera' al Consiglio, corredando detta notifica di informazioni appropriate, ivi compreso:
i) la stima delle quantita' che devono essere prodotte per l'esportazione;
ii) i controlli esistenti o proposti per quanto riguarda l'oppio che deve essere prodotto;
iii) il nome del paese o dei paesi verso i quali essa intende esportare detto oppio, e il Consiglio potra' sia approvare la notifica sia raccomandare alla parte interessata di non produrre oppio per l'esportazione.
3. Nonostante le disposizioni dei commi a) e b) del paragrafo 2, una Parte che, durante i dieci anni che hanno immediatamente preceduto il 1 gennaio 1961, abbia esportato oppio da esser prodotto potra' continuare a esportare l'oppio che essa produce.
4. a) Una Parte non importera' oppio da alcun Paese o territorio salvo che l'oppio sia prodotto sul territorio;
i) di una Parte menzionata al paragrafo 3;
ii) di una Parte che abbia indirizzata una notifica all'Organo in conformita' alle disposizioni del comma a) del paragrafo 2; o
iii) di una Parte che abbia ricevuta l'approvazione del Consiglio in conformita' alle disposizioni del comma b) del paragrafo 2.
b) Nonostante le disposizioni del comma a) del presente paragrafo, una Parte puo' importare l'oppio prodotto da ogni paese che abbia prodotto e esportato oppio durante i dieci anni precedenti il 1 gennaio 1961, se un organismo o agenzia di controllo nazionale sia stata istituita e funzioni ai fini definiti all'articolo 23 nel paese interessato e se questo possiede mezzi efficaci per fare in modo che l'oppio che egli produce non alimenti il traffico illecito.
5. Le disposizioni del presente articolo non impediranno a una Parte:
a) di produrre oppio in quantita' sufficiente ai suoi bisogni; e b) di esportare l'oppio requisito al traffico illecito verso un'altra Parte, in conformita' alle esigenze della presente convenzione.

Art. 25

Articolo 25
Controllo della paglia di papavero
1. Una Parte che permette la coltivazione del papavero da oppio per scopi diversi dalla produzione dell'oppio, prendera' tutte le misure necessarie per assicurare:
a) che non sia prodotto oppio estraendolo da questi papaveri da oppio; e
b) che la fabbricazione di stupefacenti a partire dalla paglia di papavero sia controllata in modo soddisfacente.
2. Le Parti applicheranno alla paglia di papavero il sistema di certificati d'importazione e di autorizzazione all'esportazione previsto ai paragrafi da 4 a 15 dell'articolo 31.
3. Le Parti forniranno sull'importazione e l'esportazione della paglia da papavero le stesse statistiche previste per gli stupefacenti ai paragrafi 1, d) e 2, b) dell'articolo 20.

Art. 26

Articolo 26
L'albero della coca e la foglia di coca
1. Se una Parte autorizza la coltivazione dell'albero della coca, applichera' ad esso, come alla foglia di coca, il regime di controllo previsto all'articolo 23 per il papavero da oppio, per quanto riguarda il comma d) del paragrafo 2 di questo articolo, l'obbligo imposto dall'organismo citato sara' soltanto quello di entrare materialmente in possesso del raccolto, appena possibile dopo che esso sia stato fatto.
2. Nei limiti del possibile, le Parti procederanno allo sradicamento di tutti gli alberi di coca esistenti allo stato naturale. Esse distruggeranno gli alberi di coca coltivati illegalmente.

Art. 27

Articolo 27
Disposizioni supplementari relative alle foglie di coca
1. Le Parti possono permettere l'utilizzazione della foglia di coca per la preparazione di un prodotto aromatico che non potra' contenere alcun alcaloide ed esse possono, nella misura necessaria a detta utilizzazione, permettere la produzione, l'importazione, l'esportazione, il commercio e la detenzione di dette foglie.
2. Le Parti forniranno separatamente le stime articolo 19) e le statistiche (articolo 20) concernenti le foglie di coca destinate alla preparazione di un tale prodotto aromatico; comunque, non ci sara' necessita' di farlo se le stesse foglie di coca sono utilizzate per la estrazione d'alcaloidi cosi' come per quelle di prodotti aromatici, e se tale fatto e' precisato nella stima e nelle statistiche.

Art. 28

Articolo 28
Controllo della cannabis
1. Se una Parte autorizza la coltivazione della pianta di cannabis per la produzione di cannabis o della resina della cannabis dovra' applicare il regime di controllo previsto dall'articolo 23 per quel che e' disposto per il controllo del papavero da oppio.
2. La presente convenzione non verra' applicata alla coltivazione della pianta di cannabis fatta a scopi esclusivamente industriali (fibre e semi) o di orticoltura.
3. Le Parti adotteranno le misure che appariranno necessarie per impedire l'utilizzazione non consentita delle foglie della pianta di cannabis o il loro traffico illecito.

Art. 29

Articolo 29
Fabbricazione
1. Le Parti disporranno che la fabbricazione degli stupefacenti venga effettuata dietro rilascio di licenza, salvo che detta fabbricazione venga effettuata da una o piu' aziende di Stato.
2. Le Parti:
a) eserciteranno un controllo su tutte le persone e le imprese che si dedicano alla fabbricazione degli stupefacenti o vi concorrono;
b) sottoporranno ad un regime di concessione di licenza gli stabilimenti ed i locali in cui si puo' effettuare la fabbricazione;
c) esigeranno che i produttori di stupefacenti titolari di una licenza si muniscano di permessi periodici che specifichino le categorie e le quantita' di stupefacenti che avranno diritto di fabbricare. Tuttavia per i preparati non sara' necessario un permesso periodico.
3. Le Parti dovranno vietare l'accumulo, da parte dei produttori di stupefacenti, di quantita' di stupefacenti e di paglia di papavero eccedenti quelle necessarie al normale funzionamento dell'impresa, tenendo conto della situazione del mercato.

Art. 30

Articolo 30
Commercio e distribuzione
1. a) Le Parti esigeranno che il commercio e la distribuzione degli stupefacenti siano effettuati dietro licenza, salvo che tale commercio o distribuzione non siano effettuati da una o piu' aziende di Stato.
b) Le Parti:
i) eserciteranno un controllo su tutte le persone e le imprese che si dedicano o concorrono al commercio o alla distribuzione degli stupefacenti;
ii) sottoporranno ad un regime di licenza gli stabilimenti ed i locali nei quali si puo' effettuare detto commercio e distribuzione.
Tuttavia per i preparati non sara' necessariamente richiesta una licenza.
c) Le disposizioni di cui ai commi a) e b) relative al sistema delle licenze non si applicheranno necessariamente alle persone debitamente autorizzate a svolgere attivita' terapeutiche e scientifiche, e che agiscano nell'esercizio di tali funzioni.
2. Inoltre le Parti:
a) impediranno l'accumulo, da parte dei commercianti, dei distributori, delle aziende di Stato, o delle predette persone debitamente autorizzate, di quantita' di stupefacenti e di paglia di papavero eccedenti quelle necessarie al normale funzionamento dell'impresa, tenendo conto della situazione del mercato;
b) i) esigeranno che gli stupefacenti vengano forniti o distribuiti ai privati solo dietro presentazione di ricetta medica.
Questa disposizione non e' necessariamente applicabile agli stupefacenti che i privati possono legalmente ottenere, utilizzare, distribuire o somministrare in occasione dell'esercizio debitamente autorizzato della loro attivita' terapeutica;
ii) se le Parti ritengono necessarie ed opportune tali misure, esigeranno che le ricette mediche le quali prescrivono gli stupefacenti di cui alla tabella I siano compilate su moduli ufficiali che saranno forniti, sotto forma di blocchetto a madre e figlia, dalle autorita' amministrative competenti o dagli ordini professionali autorizzati.
3. E' auspicabile che le Parti esigano che le offerte di vendita scritte o stampate riguardanti gli stupefacenti, gli annunci pubblicitari di qualunque natura e le indicazioni descrittive relative agli stupefacenti e utilizzate a scopi commerciali, le confezioni contenenti gli stupefacenti e le etichette con le quali gli stupefacenti sono messi in vendita, portino la comune denominazione internazionale comunicata dall'Organizzazione mondiale della sanita'.
4. Se una Parte ritiene che tale misura e' necessaria ed opportuna, esigera' che qualunque confezione contenente uno stupefacente sia contrassegnata da un doppio filo rosso ben visibile. Il pacco con il quale tale confezione viene spedita non dovra' essere contrassegnato da questo doppio filo rosso.
5. Le Parti esigeranno che l'etichetta con la quale una droga viene messa in vendita indichi il nome dello stupefacente o degli stupefacenti che contiene, il loro peso o la loro percentuale.
L'obbligo di indicare sulla etichetta queste specificazioni potra' non essere applicato a uno stupefacente distribuito ad un privato dietro prescrizione medica.
6. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 5 non verranno necessariamente applicate al commercio al dettaglio ne' alla distribuzione al dettaglio degli stupefacenti di cui alla tabella II.

Art. 31

Articolo 31
Disposizioni speciali relative al commercio internazionale
1. Le Parti non permetteranno coscientemente la esportazione di stupefacenti diretti ad un paese o territorio qualunque, se non:
a) in conformita' alle leggi e regolamenti di quel paese o
territorio; e
b) nei limiti della quantita' totale prevista nelle stime relative a quel paese o territorio, come stabilito al paragrafo 2 dell'articolo 19, aggiungendovi le quantita' che devono essere riesportate.
2. Le Parti eserciteranno nei porti franchi e nelle zone franche uguale sorveglianza e controllo che nelle altre parti dei loro territori, ferma restando tuttavia la facolta' di adottare un regime piu' severo.
3. a) Le Parti controlleranno mediante il rilascio di licenza l'importazione e l'esportazione degli stupefacenti, salvo il caso in cui tale importazione o esportazione sia effettuata da una o piu' aziende di Stato.
b) Le Parti eserciteranno una sorveglianza su tutte le persone e le imprese che si dedicano o concorrono a detta importazione o esportazione.
4. a) Ciascuna Parte che autorizza l'importazione o l'esportazione di uno stupefacente esigera' il conseguimento di un'autorizzazione all'importazione o all'esportazione distinta per ogni operazione di importazione o esportazione, sia che si tratti di uno o di piu' stupefacenti.
b) Da questa autorizzazione risultera' il nome dello stupefacente, la denominazione comune internazionale, se esiste, la quantita' da importare o esportare, i nomi e gli indirizzi dell'importatore e dell'esportatore e sara' specificato il periodo in cui l'importazione o l'esportazione deve essere effettuata.
c) L'autorizzazione all'esportazione indichera' inoltre il numero e la data del certificato di importazione paragrafo 5) e l'autorita' che l'ha rilasciato.
d) L'autorizzazione all'importazione potra' consentire l'importazione effettuata con diverse spedizioni.
5. Prima di rilasciare un'autorizzazione all'esportazione, le Parti esigeranno un certificato d'importazione rilasciato dalle autorita' competenti del paese o del territorio importatore e attestante che e' stata approvata l'importazione dello stupefacente o degli stupefacenti in questione. Tale certificato sara' esibito dalla persona o dall'impresa che ha richiesto l'autorizzazione alla esportazione. Le Parti si uniformeranno per quanto possibile al modello di certificato d'importazione approvato dalla Commissione.
6. Una copia dell'autorizzazione all'esportazione dovra' essere allegata ad ogni spedizione ed il Governo che rilascia l'autorizzazione all'esportazione ne inviera' una copia al Governo del paese o territorio importatore.
7. a) Effettuata l'importazione o trascorso il periodo fissato per l'importazione, il Governo del paese o territorio importatore restituira' al Governo del paese o territorio esportatore l'autorizzazione all'esportatore, apponendovi all'uopo un'apposita annotazione.
b) La suddetta annotazione dovra' indicare la quantita' effettivamente importata.
c) Se la quantita' effettivamente esportata e' inferiore a quella indicata nella autorizzazione all'esportazione, le autorita' competenti indicheranno su detta autorizzazione e su ogni sua copia ufficiale la quantita' effettivamente esportata.
8. Saranno vietate le esportazioni effettuate mediante spedizioni indirizzate ad una banca per conto di una persona diversa da quella il cui nome figura sull'autorizzazione all'esportazione ovvero indirizzate ad una casella postale.
9. Saranno vietate le esportazioni effettuate mediante spedizioni indirizzate ad un deposito di dogana, salvo che il Governo del paese importatore precisi sul certificato d'importazione, presentato dalla persona o dall'impresa che richiede la autorizzazione all'esportazione, che ha approvato tale importazione proprio perche' la spedizione venisse depositata in un magazzino doganale. In tal caso l'autorizzazione all'esportazione dovra' precisare che la spedizione e' stata effettuata a tale scopo. Qualsiasi ritiro dal deposito di dogana sara' subordinato alla presentazione di un permesso rilasciato dalle autorita' da cui dipende il deposito e nel caso di una spedizione destinata all'estero, sara' equiparata, ai sensi della presente convenzione, ad una nuova esportazione.
10. Le spedizioni di stupefacenti che entrano o escono dal territorio di una Parte senza essere accompagnati da una autorizzazione all'esportazione saranno trattenute dalle autorita' competenti.
11. Qualsivoglia Parte non autorizzera' il transito sul suo territorio di una qualunque spedizione di stupefacenti diretti ad altro paese - sia che venga o meno scaricato il pacco dal veicolo che la trasporta - salvo che non venga presentata alle autorita' competenti della suddetta Parte la copia della autorizzazione all'esportazione per tale spedizione.
12. Le autorita' competenti di un paese o territorio qualunque attraverso il quale e' autorizzato il passaggio di una spedizione di stupefacenti adotteranno tutte le misure necessarie ad impedire che la spedizione prenda una destinazione diversa da quella che figura sulla copia dell'autorizzazione all'esportazione allegata alla spedizione, a meno che il Governo del paese o territorio attraverso il quale viene effettuata detta spedizione non autorizzi il cambiamento di destinazione. Il Governo di tale paese o territorio considerera' ogni cambiamento di destinazione come una esportazione dal paese o territorio di transito verso il paese o territorio della nuova destinazione. Se il cambiamento di destinazione e autorizzato verranno ugualmente applicate, tra il paese o territorio di transito ed il paese o territorio dal quale il carico e' stato in origine esportato, le disposizioni di cui ai commi a) e b) del paragrafo 7.
13. Nessuna spedizione di stupefacenti in transito o depositata presso un magazzino della dogana puo' essere sottoposta a qualsivoglia trattamento che potrebbe modificare la natura di tali stupefacenti. L'imballaggio non puo' essere modificato senza l'autorizzazione delle autorita' competenti.
14. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 11 a 13 relative al transito degli stupefacenti sul territorio di una Parte non vengono applicate se tale spedizione e' effettuata per via aerea, a condizione che l'aereo non atterri nei paesi o territori di transito.
Se l'aereo effettua un atterraggio in tale paese o territorio, queste disposizioni verranno applicate nella misura in cui le circostanze lo richiederanno.
15. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le norme di qualsiasi accordo internazionale diretto a limitare il controllo che qualunque Parte puo' esercitare sugli stupefacenti in transito.
16. Nessuna delle disposizioni di questo articolo, tranne i paragrafi 1 a) e 2, verra' necessariamente applicata ai preparati di cui alla tabella III.

Art. 32

Articolo 32
Disposizioni speciali riguardanti il trasporto di stupefacenti nelle cassette di pronto soccorso delle navi degli aeromobili che effettuano percorsi internazionali.
1. Il trasporto internazionale da parte di navi o aeromobili di quantita' limitate di stupefacenti che potrebbero essere necessari durante il viaggio per la somministrazione dei primi soccorsi e per i casi d'urgenza non verra' considerato come importazione o esportazione ai sensi della presente convenzione.
2. Il Paese d'immatricolazione della nave o dell'aeromobile prendera' adeguate precauzioni per impedire l'illecito uso degli stupefacenti menzionati al paragrafo 1 o la loro distrazione per scopi illeciti. La Commissione raccomandera' queste precauzioni d'intesa con le organizzazioni internazionali competenti.
3. Gli stupefacenti trasportati per nave o aeromobile saranno sottoposti, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1, alle leggi, regolamenti, permessi e licenze del paese d'immatricolazione senza che questo pregiudichi il diritto delle competenti autorita' locali di procedere a degli accertamenti, ispezioni o altre operazioni di controllo a bordo delle navi o degli aeromobili. La somministrazione di questi stupefacenti in caso di urgenza non sara' considerata come una violazione alle disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, b).

Art. 33

Articolo 33
Detenzione di stupefacenti
Le Parti vieteranno la detenzione di stupefacenti senza una autorizzazione legale.

Art. 34

Articolo 34
Misure di sorveglianza e ispezione
Le Parti esigeranno:
a) che tutte le persone alle quali sono state rilasciate licenze in applicazione della presente convenzione o che occupano posti direttivi o di sorveglianza in un'azienda di Stato creata in conformita' alla presente convenzione, abbiano le qualita' necessarie per applicare concretamente e fedelmente le disposizioni delle leggi e regolamenti emanati in esecuzione della presente convenzione,
b) che le autorita' amministrative, i fabbricanti, i commercianti, gli scienziati, gli istituti scientifici e gli ospedali tengano dei registri nei quali verranno registrate le quantita' di ogni stupefacente prodotto e ogni operazione relativa all'acquisto e all'alienazione degli stupefacenti. Questi registri saranno conservati per un periodo di tempo non inferiore a 2 anni. Qualora vengano utilizzati i blocchetti a madre e figlia (articolo 30, paragrafo 2, comma b) per ricette mediche, tali blocchetti, comprese le matrici, saranno ugualmente conservati per un periodo di tempo non inferiore a due anni.

Art. 35

Articolo 35
Lotta contro il traffico illecito
Tenuto debito conto dei loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti:
a) assicureranno sul piano nazionale un coordinamento dell'azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito; a tale scopo potranno istituire un servizio adeguato incaricato di tale coordinamento;
b) si aiuteranno reciprocamente nella lotta contro il traffico illecito;
c) collaboreranno strettamente tra loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui fanno parte per condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito;
d) controlleranno che la cooperazione internazionale dei servizi competenti sia attuata con sistemi rapidi;
e) si assicureranno che qualora vengano trasmessi da un paese all'altro atti giudiziari per il perseguimento di un'azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata con mezzi rapidi all'indirizzo delle giurisdizioni designate dalle Parti; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di richiedere che gli atti di cui sopra vengano loro inviati per via diplomatica.

Art. 36

Articolo 36
Disposizioni penali
1. Compatibilmente con le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte adottera' le misure necessarie affinche' la coltivazione e la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, la detenzione, l'offerta, la messa in vendita, la distribuzione, l'acquisto, la vendita, la consegna per qualunque scopo, la mediazione, l'invio, la spedizione in transito, il trasporto, l'importazione e l'esportazione di stupefacenti non conformi alle disposizioni della presente convenzione o qualunque atto reputato dalla detta Parte e contrario alle disposizioni della presente convenzione, siano considerate infrazioni punibili qualora siano commesse intenzionalmente e sempreche' le infrazioni gravi siano passibili di una pena adeguata, in particolare di pene che prevedono la reclusione o altre pene detentive.
2. Compatibilmente con le norme costituzionali di ciascuna Parte, del suo ordinamento giuridico e della sua legislazione interna:
a) i) ognuna delle infrazioni enumerate al paragrafo 1 verra' considerata come una distinta infrazione, se le infrazioni sono commesse in Paesi diversi;
ii) la partecipazione intenzionale a una qualunque delle predette infrazioni, l'associazione o l'intesa al fine di commettere tale infrazione o il tentativo di commetterla, gli atti preparatori e le operazioni finanziarie compiute dolosamente, relative alle infrazioni di cui al presente articolo, saranno considerate infrazioni passibili delle pene previste al paragrafo 1;
iii) le condanne pronunciate all'estero per tali infrazioni saranno prese in considerazione per determinare la recidiva; e
iv) le predette infrazioni gravi, indipendentemente dal fatto che siano commesse da cittadini o da stranieri, saranno perseguite dalla Parte sul cui territorio l'infrazione e' stata commessa, oppure dalla Parte sul cui territorio si trova il delinquente, se la sua estradizione non puo' essere concessa in base alla legislazione della Parte alla quale e' stata rivolta la domanda di estradizione e se il predetto delinquente non e' stato gia' perseguito e giudicato.
b) E' auspicabile che le infrazioni menzionate al paragrafo 1 e nella parte ii) del comma a) del paragrafo 2 siano considerate casi di estradizione ai termini di ogni trattato di estradizione concluso o da concludere tra le Parti e siano considerati casi di estradizione tra le Parti che non subordineranno l'estradizione all'esistenza di un trattato o alla reciprocita'. Resta inteso tuttavia che l'estradizione sara' accordata in base alla legislazione della Parte alla quale e' stata indirizzata la domanda di estradizione e che la predetta Parte avra' il diritto di rifiutare di procedere all'arresto del delinquente o di rifiutare di accordare l'estradizione se le autorita' competenti considerano l'infrazione non sufficientemente grave.
3. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudichera' le norme di diritto penale di una Parte in materia di giurisdizione.
4. Le disposizioni del presente articolo non possono derogare in materia di competenza dalla legislazione penale di ciascuna Parte.

Art. 37

Articolo 37
Sequestro e confisca
Potranno essere sequestrati e confiscati tutti gli stupefacenti, le sostanze e i materiali utilizzati per commettere una qualsiasi delle infrazioni previste dall'articolo 36 o destinati a commettere quell'infrazione.

Art. 38

Articolo 38
Trattamento dei tossicomani
1. Le Parti prenderanno in particolare considerazione le misure da adottare per far curare i tossicomani e garantire il loro riadattamento.
2. Se la tossicomania costituisce un grave problema per una Parte e se le sue risorse economiche glielo permettono, e' auspicabile che istituisca servizi adeguati per la cura efficace dei tossicomani.

Art. 39

Articolo 39
Applicazione di misure nazionali di controllo piu' severe
di quelle richieste dalla presente convenzione
Nonostante le disposizioni della presente convenzione, nessuna Parte sara' ne dovra' ritenersi impedita di adottare delle misure di controllo piu' rigorose e severe di quelle previste dalla presente convenzione e in particolare nell'esigere che i preparati della tabella III o gli stupefacenti della tabella II siano sottoposti alle misure di controllo applicabili agli stupefacenti della tabella I, o ad alcune di esse, se la Parte lo considera necessario o opportuno per la protezione della salute pubblica.

Art. 40

Articolo 40
Lingue della convenzione e procedura relativa alla firma,
alla ratifica e all'adesione
1. La presente convenzione, i cui testi in inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sara' aperta alla firma, fino al 1° agosto 1961, di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, di tutti gli Stati non membri che sono Parti contraenti dello statuto della Corte internazionale di giustizia o membri di un istituto specializzato delle Nazioni Unite ed egualmente di ogni altro Stato che il Consiglio puo' invitare a divenire Parte.
2. La presente convenzione e' soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale.
3. La presente convenzione sara' sottoposta all'adesione degli Stati di cui al paragrafo 1 dopo il 1° agosto 1961. Gli atti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Art. 41

Articolo 41
Entrata in vigore
1. La presente convenzione entrera' in vigore allo scadere dei 30 giorni che seguiranno la data del deposito del 40° strumento di ratifica o di adesione, in conformita' con l'articolo 40.
2. Per ogni altro Stato che depositera' un strumento di ratifica o di adesione dopo la data del deposito del predetto quarantesimo strumento, la presente convenzione entrera' in vigore allo scadere del 30° giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 42

Articolo 42
Applicazione territoriale
La presente convenzione sara' applicata a tutti i territori non metropolitani che una Parte rappresenta sul piano internazionale salvo che non sia necessario il consenso preliminare di tale territorio in virtu' della costituzione della Parte o del territorio interessato o in virtu' di consuetudine. In questo la Parte fara' il possibile per ottenere nel piu' breve termine il consenso necessario del territorio e, appena il consenso sara' ottenuto, la Parte lo notifichera' al Segretario generale. La presente convenzione sara' applicata al territorio o ai territori indicati nella notifica, a partire dalla data di ricezione di quest'ultima da parte del Segretario generale.
Nel caso in cui non sia necessario il consenso preliminare del territorio non metropolitano, la Parte interessata dovra' dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, a quale territorio o territori non metropolitani si applica la presente convenzione.

Art. 43

Articolo 43
Territori ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 31
1. Qualsiasi Parte puo' notificare al Segretario generale che ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 31 uno dei suoi territori e' diviso in due o piu' territori, o che due o piu' suoi territori sono raggruppati in uno solo.
2. Due o piu' Parti possono notificare al Segretario generale che, in seguito alla istituzione di un'unione doganale tra loro, queste Parti costituiscono un solo territorio ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 31.
3. Qualsiasi notifica fatta in virtu' del paragrafo 1 o 2 qui sopra produrra' effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata fatta la notifica.

Art. 44

Articolo 44
Abrogazione dei precedenti trattati internazionali
1. Dall'entrata in vigore della presente convenzione, le disposizioni di questa abrogheranno e sostituiranno tra le Parti, le disposizioni dei seguenti trattati:
a) Convenzione internazionale dell'oppio, firmata a L'Aja il 23 gennaio 1912;
b) Accordo sulla fabbricazione, il commercio interno e l'uso dell'oppio preparato, firmata a Ginevra l'11 febbraio 1925;
c) Convenzione internazionale dell'oppio, firmata a Ginevra il 19 febbraio 1925;
d) Convenzione per limitare la fabbricazione e regolamentare la distribuzione degli stupefacenti, firmata a Ginevra il 13 luglio 1931;
e) Accordo per il controllo del consumo dell'oppio da fumo in Estremo Oriente, firmato a Bangkok il 27 novembre 1931;
f) Protocollo, firmato a Lake Success l'11 dicembre 1946, che emenda gli accordi, convenzioni e protocolli sugli stupefacenti conclusi a L'Aja il 23 gennaio 1912 a Ginevra l'11 febbraio 1925, il 19 febbraio 1925 e il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 e a Ginevra il 26 giugno 1936, salvo per quanto riguarda i suoi effetti sull'ultima di queste convenzioni;
g) Le convenzioni e gli accordi citati dal comma a) al comma e), cosi' come sono stati emendati dal protocollo del 1946 citato al comma f);
h) Protocollo, firmato a Parigi il 19 novembre 1948 che sottoponeva al controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla convenzione del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolamentare la distribuzione degli stupefacenti, emendato dal protocollo firmato a Lake Success l'11 dicembre 1946;
i) Protocollo tendente a limitare e regolamentare sia la coltivazione del papavero che la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e l'uso dell'oppio, firmato a New York il 23 giugno 1953, se questo protocollo entrera' in vigore.
2. Dall'entrata in vigore della presente convenzione, l'articolo 9 della convenzione per la repressione del traffico illecito delle droghe nocive, firmato a Ginevra il 26 giugno 1936, sara' abrogato e sostituito, tra le Parti della predetta convenzione, che sono anche Parti della presente convenzione, dal comma b) del paragrafo 2 dell'articolo 36 della presente convenzione. Le Parti potranno tuttavia mantenere in vigore il predetto articolo 9 dopo averne informato il Segretario generale.

Art. 45

Articolo 45
Disposizioni transitorie
1. Le funzioni dell'Organo la cui creazione e' prevista dall'articolo 9 saranno esercitate provvisoriamente, dalla data della entrata in vigore della presente convenzione (articolo 41, paragrafo 1), secondo la loro natura, dal Comitato centrale permanente istituito in esecuzione delle disposizioni del capitolo VI della convenzione citata al comma c) dell'articolo 44, cosi' come e' stata emendata e dall'Organo di controllo creato in esecuzione delle disposizioni del capitolo II della convenzione citata al comma d) dell'articolo 44, cosi' come e' stato emendato.
2. Il Consiglio fissera' la data in cui entrera' in funzione il nuovo Organo menzionato all'articolo 9. A tale data il predetto Organo assumera' le funzioni del Comitato centrale permanente e quelle dell'Organo di controllo citato al paragrafo 1, nei confronti degli Stati che sono Parti dei trattati elencati all'articolo 44 e che non sono Parti della presente convenzione.

Art. 46

Articolo 46
Denuncia
1. Allo scadere di un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione (articolo 41, paragrafo 1) qualsiasi Parte, a nome proprio o a nome di un territorio che rappresenta sul piano internazionale e che ha ritirato il consenso dato in virtu' dell'articolo 42, potra' denunciare la presente convenzione, depositando a tal fine uno strumento presso il Segretario generale.
2. Se il Segretario generale riceve la denuncia prima del 1° luglio o a tale data, essa avra' effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente; se la denuncia e' ricevuta dopo il 1° luglio, essa avra' effetto come se fosse stata ricevuta nell'anno successivo prima del 1° luglio o a tale data.
3. La presente convenzione non sara' piu' valida qualora, a seguito di denunzie notificate in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1, non siano rispettate le condizioni della sua entrata in vigore previste al paragrafo 1 dell'articolo 41.

Art. 47

Articolo 47
Emendamenti
1. Ciascuna Parte potra' proporre un emendamento alla presente convenzione. Il testo del suddetto emendamento e le relative motivazioni dovranno essere comunicati al Segretario generale che li comunichera' alle Parti e al Consiglio. Il Consiglio potra' decidere:
a) sia di convocare una conferenza, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'articolo 62 della Carta delle Nazioni Unite, per esaminare l'emendamento proposto;
b) sia di domandare alle Parti se accettano l'emendamento proposto e di invitarle eventualmente a presentare al Consiglio le loro osservazioni al riguardo.
2. Se un progetto di emendamento, distribuito secondo quanto previsto dal paragrafo 1, b) del presente articolo, non viene respinto da alcuna Parte entro i 18 mesi che seguono la sua comunicazione, esso entrera' immediatamente in vigore. Se tuttavia tale progetto viene respinto da una Parte, il Consiglio potra' decidere tenendo conto delle osservazioni delle Parti, se sia opportuno convocare una conferenza incaricata di esaminare il predetto emendamento.

Art. 48

Articolo 48
Controversie
1. Se sorge tra due o piu' Parti una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, le suddette Parti si consulteranno per definire questa controversia mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, ricorso ad organismi regionali, per via giudiziaria o mediante qualunque altro mezzo pacifico a loro scelta.
2. Qualsiasi controversia di questo tipo che non sia stata regolata con i mezzi previsti al paragrafo 1 sara' sottoposta alla Corte internazionale di giustizia.

Art. 49

Articolo 49
Riserve transitorie
1. Una Parte puo', al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, riservarsi il diritto di autorizzare temporaneamente in uno dei suoi territori:
a) l'uso dell'oppio per scopi semi-terapeutici;
b) l'uso dell'oppio da fumo;
c) la masticazione della foglia di coca;
d) l'uso della cannabis, della resina di cannabis, di estratti e tinture di cannabis per scopi non terapeutici;
e) la produzione, la fabbricazione e il commercio degli stupefacenti menzionati dal comma a) al comma d) per gli scopi indicati nei suddetti commi.
2. Le riserve fatte in virtu' del paragrafo 1 saranno sottoposte alle seguenti limitazioni:
a) potranno essere autorizzate le attivita' menzionate al paragrafo 1 nella misura in cui esse erano considerate tradizionali nei territori per i quali viene fatta la riserva e vi erano autorizzate alla data del 1° gennaio 1961;
b) non potra' essere autorizzata l'esportazione degli stupefacenti menzionati al paragrafo 1 per gli scopi indicati nel suddetto paragrafo e destinati ad uno Stato non Parte o ad un territorio al quale non si applichi la presente convenzione in base all'articolo 42;
c) saranno autorizzate a fumare l'oppio soltanto le persone immatricolate a tal fine dalle autorita' competenti prima del 1° gennaio 1964;
d) l'uso dell'oppio per scopi semi-terapeutici dovra' essere abolito nel termine di 15 anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell'articolo 41;
e) la masticazione della foglia di coca dovra' essere abolita nel termine di 25 anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell'articolo 41;
f) l'uso della cannabis per scopi diversi da quelli medici e scientifici dovra' cessare il piu' presto possibile ed in ogni caso nel termine di 25 anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell'articolo 41;
g) la produzione, la fabbricazione e il commercio degli stupefacenti menzionati al paragrafo 1 per gli usi indicati nel suddetto paragrafo dovranno essere ridotti fino ad essere aboliti contemporaneamente al loro uso.
3. Qualsiasi Parte che avanza una riserva in virtu' del paragrafo 1 dovra':
a) includere nel rapporto annuale che dovra' inviare il Segretario generale, come previsto al comma a) del paragrafo 1 dell'articolo 18, una relazione sui progressi compiuti durante l'anno precedente al fine di rendere effettiva l'abolizione dell'uso, della produzione, della fabbricazione e del commercio di cui al paragrafo 1; e
b) fornire all'Organo delle stime (articolo 19) e delle statistiche (articolo 20) separate riguardanti le attivita' per le quali sara' stata fatta riserva nel modo e nelle forme prescritte dall'Organo.
4. a) Se una Parte fa una riserva in virtu' del paragrafo 1 non fornisce:
i) il rapporto citato al comma a) del paragrafo 3 entro i sei mesi successivi all'anno al quale si riferiscono le informazioni ivi contenute;
ii) le stime di cui al comma b) del paragrafo 3 entro i tre mesi successivi alla data fissata a questo riguardo dall'Organo secondo quanto previsto dal paragrafo 1 dell'articolo 12;
iii) le statistiche di cui al comma h) del paragrafo 3 entro i tre mesi successivi alla data in cui devono essere tornite secondo quanto previsto al paragrafo 2 dell'articolo 20;
l'Organo o il Segretario generale, secondo i casi, inviera' alla Parte in causa una notifica del suo ritardo e invitera' la Parte a fornire tali informazioni entro tre mesi dalla ricezione della predetta notifica;
b) Se una Parte non si conforma entro il suddetto termine, alla richiesta dell'Organo o del Segretario generale, la riserva in questione, fatta in virtu' del paragrafo 1, cessera' di avere effetto.
5. Lo Stato che avra' avanzato delle riserve potra' ritirarle tutte o in parte in qualunque momento o mediante notifica scritta.

Art. 50

Articolo 50
Altre riserve
1. Non sono autorizzate altre riserve oltre quelle fatte secondo quanto previsto dall'articolo 49 o dai seguenti paragrafi.
2. Qualsiasi Stato puo', al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, fare delle riserve sulle seguenti disposizioni della presente convenzione: paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12; paragrafo 2 dell'articolo 13; paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14; comma b) del paragrafo 1 dell'articolo 31; e articolo 48.
3. Qualsiasi Stato che desidera diventare Parte della convenzione ma che vuole essere autorizzato a fare altre riserve oltre quelle enumerate al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 49 puo' informare il Segretario generale di questa intenzione. Salvo che allo scadere dei 12 mesi che seguono la data di comunicazione della riserva in questione da parte del Segretario generale, un terzo degli Stati che hanno ratificato la convenzione o vi hanno aderito prima dello scadere del predetto periodo non abbiano sollevato delle obiezioni, la riserva sara' considerata autorizzata, restando inteso tuttavia che gli Stati che avranno sollevato delle obiezioni su questa riserva non dovranno assumersi, nei riguardi dello Stato che l'ha formulata, l'obbligo giuridico derivante dalla presente convenzione, sul quale verte la riserva.
4. Lo Stato che avra' fatto delle riserve potra' ritirarle tutte o in parte in qualunque momento e mediante notifica scritta.

Art. 51

Articolo 51
Notifiche
Il Segretario generale notifichera' a tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 40:
a) le firme, le ratifiche o adesioni in conformita' dell'articolo 40;
b) la data di entrata in vigore della presente convenzione secondo quanto previsto dall'articolo 41;
c) le denunzie di cui all'articolo 46; e
d) le dichiarazioni e le notifiche secondo quanto previsto agli articoli 42, 43, 47, 49 e 50.
IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione in nome dei loro rispettivi Governi.
FATTO a New York, il 30 marzo 1961 in un unico originale che verra' depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e le cui copie conformi e autenticate saranno trasmesse a tutti gli Stati membri e agli altri Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 40.
Per l'Afghanistan:
Aduil H TABIBI
Per l'Albania:
Per l'Argentina:
Riserva all'articolo 48, paragrafo 2: "La Repubblica Argentina non riconosce la giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di giustizia".
Riserva all'articolo 49: "La Repubblica Argentina si riserva i diritti previsti al paragrafo 1 comma c) "La masticazione della foglia di coca" e comma e) "Il commercio dello stupefacente di cui al comma c) e per gli scopi ivi menzionati".
M. AMADEO
31 luglio 1961
Per l'Australia:
H.S. WARREN
Per l'Austria:
Per il Belgio:
Walter LORIDAN
28 luglio 1961
Per la Bolivia:
Per il Brasile;
ad referendum
Aluysio GUEDES REGIS BITTENCOURT
Per la Bulgaria:
Con riserva ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12; al paragrafo 2 dell'articolo 13; ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14; al paragrafo 1 (b) dell'articolo 31 e al paragrafo 2 dell'articolo 48 (v. nota allegata).
A. GEORGIEV
31 luglio 1961
(1) Il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria accetta la disposizione del paragrafo 2 dell'articolo 48 con la riserva che per qualsiasi controversia da deferire alla Corte internazionale di giustizia per la decisione, sara' necessario per ogni singolo caso l'accordo fra tutte le Parti interessate.
(2) Per quanto riguarda i Paesi che non hanno la possibilita' di diventare Parti della convenzione, in base alle disposizioni dell'articolo 40 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria non si considera vincolato dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, dal paragrafo 2 dell'articolo 13, dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 e dal sub-paragrafo 1 b) dell'articolo 31.
Per la Birmania:
Dichiaro che la mia firma di adesione alla convenzione unica e' soggetta alla condizione che allo Stato di Shan sia permesso di godere del diritto:
1) di permettere ai tossicomani dello Stato di Shan di fumare l'oppio per un periodo transitorio di 20 anni a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione unica;
2) di produrre e fabbricare l'oppio per gli scopi di cui sopra;
3) di fornire la lista dei consumatori di oppio dello Stato di Shan dopo che il Governo dello Stato di Shan abbia terminato la compilazione di tale lista il 31 dicembre 1963:
Tin MAUNG
Per la Repubblica socialista sovietica di Bielorussia:
Traduzione del Segretariato delle Nazioni Unite:
Con riserva ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, al paragrafo 2 dell'articolo 13, ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 e al comma b) del paragrafo 1 dell'articolo 31. Il testo della riserva si trova in allegato.
F. GRYAZNOV
31 luglio 1961
Il Governo della Repubblica socialista sovietica di Bielorussia non si considera vincolato dalle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, al paragrafo 2 dell'articolo 12, ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 e al comma b) del paragrafo 1 dell'articolo 31 della convenzione unica sugli stupefacenti per quanto riguarda gli Stati che non hanno la possibilita' di diventare Parti della convenzione unica in virtu' della procedura prevista all'articolo 40 della detta convenzione.
Per la Cambogia:
Con riserva di ratifica da parte del Parlamento cambogiano.
Nong KIMNY
Per il Camerun:
Per il Canada:
R.E. CURRAN
Per la Repubblica centro-africana:
Per il Ceylon:
Per il Ciad:
J. CHARLOT
Con riserva di ratifica
Per il Cile:
D. SCHWEITZER
Soggetto a ratifica
Per la Cina:
Wei HSIOH-REN
Per la Colombia:
Per il Congo (Brazzaville):
E. DADET
Per il Congo (Leopoldville):
Gervais P. BAHIZI
28 aprile 1961
Per la Costa Rica:
G. ORTIZ MARTIN
Per Cuba:
Per Cipro:
Per la Cecoslovacchia:
Firma con riserva ai seguenti articoli: articolo 12, paragrafi 2 e 3, articolo 13, paragrafo 2, articolo 14, paragrafi 1 e 2, e articolo 31, paragrafo 1 b) Si allega il testo della riserva.
Dr. Zdenek CERNIK
31 luglio 1961
Il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca non si considera vincolato dalle disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 31, paragrafo 1 b) della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, concernenti gli Stati che non hanno la possibilita' di diventare Parti della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, secondo la procedura prevista dall'articolo 40 della suddetta convenzione.
Per il Dahomey:
Louis IGNACIO-PINTO
Per la Danimarca:
A. HESSELUND JENSEN
Per la Repubblica dominicana:
Per l'Equatore:
Per il Salvador:
M. Rafael URQUIA
Per l'Etiopia:
Per la Repubblica federale di Germania:
Per la Federazione di Malesia:
Per la Finlandia:
Henrik BLOMSTEDT
Per la Francia:
Per il Gabon:
Per il Ghana:
Alex SACKEY
ad referendum
Per la Grecia:
Per il Guatemala:
Per la Guinea:
Per Haiti:
Ernest JEAN-LOUIS
3 aprile 1961
Per la Santa Sede:
Jarnes H. GRIFFITHS
Soggetto a ratifica
Per l'Honduras:
Per l'Ungheria:
Con riserva: all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafi 1 e 2 articolo 31, sottoparagrafi 1 b); e all'articolo 48, paragrafo 2 (V. nota allegata, n. 139 - 31 luglio 1961).
Lorinc TAMAS
31 luglio 1961
1. Il Governo della Repubblica popolare d'Ungheria accetta, la disposizione del paragrafo 2 dell'articolo 48 con la riserva che per qualunque controversia da deferire alla Corte internazionale di giustizia per la decisione, sara' necessario per ogni singolo caso l'accordo fra tutte le Parti interessate.
2. Per quanto riguarda i paesi che non hanno la possibilita' di diventare Parti della convenzione in base alle disposizioni dell'articolo 40 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, il Governo della Repubblica popolare d'Ungheria non si considera vincolato dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, dal paragrafo 2 dell'articolo 13, dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 e dal sottoparagrafo 1 b) dell'articolo 31.
Per l'Islanda:
Per l'India:
B.N. BANERJI
Soggetto a ratifica e alle riserve previste dall'articolo 49 paragrafo 1 a), b), d) e e). Il Governo dell'India, in conformita' con il secondo periodo dell'articolo 42, cerchera' di ottenere, nel piu' breve tempo possibile, il consenso del Sikkim per l'applicazione della convenzione a quel territorio.
Per l'indonesia:
Soggetto a ratifica, e con riserva all'articolo 48 paragrafo 2 e a dichiarazione di eventuali ulteriori riserve agli articoli 40 e 42 in conformita' con la dichiarazione allegata.
S. WIRJOPRANOTO
28 luglio 1961
1. Per quanto riguarda l'articolo 40, paragrafo 1, il Governo indonesiano non concorda sulla presente formulazione che non permette agli Stati che lo desiderino di diventare Parti della convenzione.
2. Per quanto riguarda l'articolo 42, il Governo indonesiano non concorda sulla presente formulazione che puo' impedire la applicazione della presente convenzione ai territori non metropolitani.
3. Per quanto riguarda l'articolo 48, paragrafo 2, il Governo indonesiano non si considera vincolato dalle disposizioni di questo paragrafo che prevede il deferimento alla Corte internazionale di giustizia di qualsiasi controversia che non possa essere risolta in base al paragrafo 1. Il Governo indonesiano sostiene che per qualsiasi controversia da deferire alla Corte internazionale di giustizia per la decisione sara' necessario per ogni singolo caso l'accordo fra tutte le Parti interessate.
Per l'Iran:
Con riserva di ratifica ulteriore
Dr. AZARAKHSH
Per l'Irak:
Adnan PACHACHI
Soggetto a ratifica
Per l'Irlanda:
Per Israele:
Per l'Italia:
Soggetto a ratifica
G. ORTONA
4 aprile 1961
Per la Costa d'Avorio:
Per il Giappone:
Per la Giordania:
Soggetto e ratifica
J. JOURY
Per il Kuwait:
Per il Laos:
Per il Libano:
Soggetto a ratifica
Georges HAKIM
Per la Liberia:
Soggetto a ratifica
Archibald JOHNSON, M.D.
Per la Libia:
Per il Liechtenstein:
Per il Lussemburgo:
Per il Madagascar:
ANDRIAMAHARO
Per il Mali:
Per la Mauritania:
Per il Messico:
Per Monaco:
Per il Marocco:
Per il Nepal:
Per i Paesi Bassi:
Tenuto conto dell'eguaglianza che esiste, dal punto di vista del diritto pubblico, tra i Paesi Bassi, il Surinam e le Antille olandesi, il termine "non metropolitani" di cui all'articolo 42 della presente convenzione perde il suo significato iniziale per quanto riguarda il Surinam e le Antille olandesi e sara' quindi considerato nel senso di "non europei".
J. POLDERMAN
31 luglio 1961
Per la Nuova Zelanda:
D.P. KENNEDY
R.W. SHARP
Per il Nicaragua:
Luis Manuel DEBAYLE
Per il Niger:
Per la Nigeria:
Alhaji MUHAMMAD
Per la Norvegia:
Soggetto a ratifica
Sivert A. NIELSEN
Per il Pakistan:
M. ASLAM
Per il Panama:
Cesar A. QUINTERO
Per il Paraguay:
Miguel SOLANO LOPEZ
Per il Peru':
ad referendum con riserva al punto b) del paragrafo 2 dell'articolo 49 e al punto b) del paragrafo 4 dell'articolo 49.
M.F. MAURTUA
Per le Filippine:
F.A. DELGADO
Per la Polonia:
Con riserve all'articolo 12, paragrafi 2 e 3; all'articolo 13, paragrafo 2; all'articolo 14, paragrafi 1 e 2; all'articolo 31, paragrafo 1 b) - come esposto nella nota allegata.
B. LAWANDOWSKI
31 luglio 1961
Il Governo della Repubblica popolare di Polonia non si considera vincolato dalle disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 31, paragrafo 1 b) della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, e concernenti gli Stati che non hanno la possibilita' di diventare Parti della suddetta convenzione.
Secondo il Governo della Repubblica popolare polacca, e' inammissibile imporre i doveri di cui alle suddette disposizioni a Stati che secondo altre disposizioni della stessa convenzione possono essere privati della possibilita' di aderirvi.
Per il Portogallo:
Luis SOARES DE OLIVEIRA
ad referendum
Per la Repubblica di Corea:
MOON D.C.
Per la Repubblica del Viet-Nam:
Per la Romania:
Per San Marino:
Per l'Arabia Saudita:
Per il Senegal:
Per la Somalia:
Per la Spagna:
Per il Sudan:
Per la Svezia:
Agda ROSSEL
3 aprile 1961
Per la Svizzera:
Michael VON SCHENCK
20 aprile 1961
Per la Tailandia:
Per il Togo:
Per la Tunisia:
AYARI
Per la Turchia:
Per la Repubblica socialista sovietica d'Ucraina:
Traduzione del Segretariato delle Nazioni Unite:
Con riserva ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, al paragrafo 2 dell'articolo 13, ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 e al comma b) del paragrafo 1 dell'articolo 31.
Il testo della riserva e' allegato.
L. KIZIA
31 luglio 1961
Il Governo della Repubblica socialista sovietica d'Ucraina non si considera vincolato dalle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, al paragrafo 2 dell'articolo 13, ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 e al comma b) del paragrafo 1 dell'articolo 31 della convenzione sugli stupefacenti per quanto riguarda gli Stati che non hanno la possibilita' di diventare Parti della convenzione unica in virtu' della procedura prevista dall'articolo 40 di detta convenzione.
Per l'Unione sud-africana:
Per l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche:
Traduzione del Segretariato delle Nazioni Unite:
Con riserva ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, al paragrafo 2 dell'articolo 13, ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 e al comma b) del paragrafo 1 dell'articolo 31.
Il testo della riserva si trova in allegato.
Platon MOROZOV
31 luglio 1961
Il Governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche non si considera vincolato dalle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, del paragrafo 2 dell'articolo 13, dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 e del comma b) del paragrafo 1 dell'articolo 31 della convenzione unica sugli stupefacenti concernenti gli Stati che non hanno la possibilita' di divenire Parti della convenzione unica in virtu' della procedura prevista dall'articolo 40 di detta convenzione.
Per la Repubblica araba unita:
Soggetto a ratifica
Dr. Amin ISMAIL
Per il Regno unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord:
Patrick DEAN
Per gli Stati Uniti d'America:
Per l'Alto Volta:
Per l'Uruguay:
Per il Venezuela:
Rafael Dario BERTI
ad referendum
Per lo Yemen:
Per la Jugoslavia:
Dragan NIKOLIC
(Seguono le tabelle)

Art. 1

PROTOCOLLO DI EMENDAMENTI DELLA CONVENZIONE
UNICA PER GLI STUPEFACENTI DEL 1961
PREAMBOLO
Le parti al presente protocollo,
Considerando le disposizioni della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, fatta a New York il 30 marzo 1961 (qui di seguito denominata la convenzione unica), Auspicando di modificare la convenzione unica,
Convengono quanto segue:
Articolo 1
Emendamenti all'articolo 2, paragrafi 4, 6 e 7 della convenzione unica
L'articolo 2, paragrafi 4, 6 e 7 della convenzione unica sara' modificato come segue:
4. I preparati di cui alla tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo dei preparati che contengono gli stupefacenti di cui alla tabella II. Tuttavia i paragrafi 1 b, e da 3 a 15 dell'articolo 31 e, relativamente al loro acquisto e vendita al dettaglio, il comma b dell'articolo 34, non saranno necessariamente applicati, e ai fini delle valutazioni (articolo 19) e delle statistiche (articolo 20), le informazioni richieste saranno limitate alle quantita' di stupefacenti utilizzate nella fabbricazione dei suddetti preparati.
6. Oltre che alle misure di controllo applicabili a tutti gli stupefacenti di cui alla tabella I, l'oppio e' sottoposto alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, comma f, e degli articoli 21-bis, 23 e 24, la foglia di coca alle disposizioni degli articoli 26 e 27 e il cannabis alle disposizioni dell'articolo 28.
7. Il papavero da oppio, la pianta di coca, la pianta di cannabis, la foglia di papavero e le foglie di cannabis sono sottoposte alle misure di controllo previste rispettivamente dall'articolo 19, paragrafo 1, comma e, dall'articolo 20, paragrafo 1, comma g, dall'articolo 21-bis e dagli articoli da 22 a 24; 22, 26 e 27; 22 e 28; 25 e 28.

Art. 2

Articolo 2
Emendamenti al titolo dell'articolo 9 della convenzione unica e al paragrafo 1 e introduzione di nuovi paragrafi 4 e 5.
Il titolo dell'articolo 9 della convenzione unica sara' modificato come segue:
Composizione e attribuzione dell'Organo
L'articolo 9, paragrafo 1 della convenzione unica sara' modificato come segue:
1. L'Organo si compone di tredici membri scelti dal Consiglio come segue:
a) tre membri esperti in medicina, farmacologia e farmacia e scelti da una lista di almeno cinque persone designate dall'Organizzazione mondiale della sanita', e
b) dieci membri scelti da una lista di persone designate dai membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle Parti che non ne sono membri.
I nuovi paragrafi 4 e 5 seguenti saranno inseriti dopo il paragrafo 3 dell'articolo 9 della convenzione unica:
4. Senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente convenzione, l'Organo, agendo in collaborazione con i Governi, cerchera' di limitare la coltura, la produzione, la fabbricazione e l'uso degli stupefacenti alle quantita' necessarie a fini medici e scientifici, far rispettare tali limitazioni e impedire la coltura, la produzione, la fabbricazione, il traffico e l'uso illeciti degli stupefacenti.
5. Le misure prese dall'Organo in applicazione della presente convenzione saranno sempre quelle piu' atte a favorire la collaborazione dei governi con l'Organo e a rendere possibile un dialogo permanente tra i Governi e l'Organo, in modo da facilitare e contribuire a qualsiasi azione efficace dei governi diretta al raggiungimento degli scopi della presente convenzione.

Art. 3

Articolo 3
Emendamenti all'articolo 10, paragrafi 1 e 4
della convenzione unica
L'articolo 10, paragrafi 1 e 4 della convenzione unica sara' modificato come segue:
1. I membri dell'Organo sono eletti per cinque anni e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio puo' su raccomandazione dell'Organo destituire un membro dell'Organo che non soddisfi piu' le condizioni richieste dal paragrafo 2 dell'articolo 9. Tale raccomandazione deve essere formulata mediante il voto favorevole di nove membri dell'Organo.

Art. 4

Articolo 4
Emendamento all'articolo 11, paragrafo 3
della convenzione unica
L'articolo 11, paragrafo 3 della convenzione unica sara' modificato come segue:
3. Il quorum indispensabile per le riunioni dell'Organo e' di otto membri.

Art. 5

Articolo 5
Emendamento all'articolo 12, paragrafo 5
della convenzione unica
L'articolo 12, paragrafo 5 della convenzione unica sara' modificato come segue:
5. Allo scopo di limitare l'uso e la distribuzione degli stupefacenti alle quantita' necessarie a fini medici e scientifici e di far rispettare tali limitazioni, l'Organo confermera' in seguito nel piu' breve tempo possibile, le stime, ivi comprese le stime supplementari; potra' anche modificarle con il consenso del governo interessato. In caso di disaccordo tra il Governo e l'Organo, quest'ultimo avra' il diritto di stabilire, comunicare e pubblicare le proprie stime, ivi comprese le stime supplementari.

Art. 6

Articolo 6
Emendamenti all'articolo 14, paragrafi 1 e 2 della convenzione unica
L'articolo 14, paragrafi 1 e 2
della convenzione unica sara' modificato come segue:
1. a) Se, dopo l'esame delle informazioni inviate all'Organo da parte del Governo in conformita' con le disposizioni della presente convenzione o delle informazioni comunicate da parte degli Organi delle Nazioni Unite o da istituzioni specializzate o, a condizione che esse siano approvate dalla Commissione su raccomandazione dell'Organo, da altre organizzazioni intergovernative o da organizzazioni internazionali non governative che hanno una competenza diretta in materia e che sono dotate di statuto consultivo presso il Consiglio economico e sociale in virtu' della Carta delle Nazioni Unite oppure che godono di statuto analogo per accordo speciale con il Consiglio, l'Organo ha ragioni obiettive di credere che gli scopi della presente convenzione siano seriamente compromessi dal fatto che una Parte o un Paese o un territorio non attuino le disposizioni della convenzione, l'Organo ha il diritto di proporre di entrare in consultazioni con il Governo interessato oppure di chiedergli spiegazioni. Se, senza avere mancato all'attuazione delle disposizioni della presente convenzione, una Parte o un Paese o un territorio sono diventati un centro importante di coltura, produzione, fabbricazione, traffico o consumo illeciti di stupefacenti, oppure se esiste palesemente un grave rischio che lo diventino, l'Organo ha il diritto di proporre di entrare in consultazioni con il governo interessato. Con riserva del diritto che possiede di attirare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione, cosi' come previsto qui di seguito dal comma dell'Organo dara' carattere di riservatezza alle richieste di informazioni e alle spiegazioni fornite da un Governo oppure a una proposta di consultazioni e alle consultazioni avviate con un governo in virtu' delle disposizioni del presente comma.
b) Dopo aver agito conformemente al comma a) di cui sopra, l'Organo puo', se lo ritiene necessario, chiedere al Governo interessato di adottare le misure correttive che, in base alle circostanze, possano sembrare necessarie al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni della presente convenzione.
c) L'organo puo', se lo considera necessario per chiarire una questione relativamente al comma a) di cui sopra, proporre al governo interessato di far intraprendere uno studio della stessa, sul proprio territorio, nel modo che quest'ultimo riterra' piu' opportuno.
Qualora il governo interessato decida di intraprendere tale studio, esso puo' chiedere all'Organo di fornire mezzi tecnici ed i servizi di una o piu' persone aventi le qualifiche richieste per assistere gli agenti del governo nello studio in questione. La o le persone che l'Organo si propone di mettere a disposizione del governo saranno soggette all'approvazione di quest'ultimo. Le modalita' dello studio ed i tempi entro i quali deve essere ultimato saranno stabiliti per mezzo di consultazioni tra il governo e l'Organo. Il governo trasmettera' all'Organo i risultati dello studio indicando le misure correttive che ritiene opportuno adottare.
d) Se l'Organo accerta che il governo interessato non ha dato spiegazioni soddisfacenti quando e' stato invitato a farlo in conformita' con il comma a) di cui sopra, o ha trascurato di adottare qualsiasi misura correttiva che e' stato invitato a prendere in conformita' con il comma b) di cui sopra, o se esiste una situazione grave che richieda delle misure di collaborazione internazionale dirette alla sua soluzione, esso puo', richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione. L'Organo agira' in tal modo ove gli scopi della presente convenzione siano seriamente compromessi e non sia stato possibile risolvere altrimenti la questione in modo soddisfacente. Agira' nello stesso modo qualora accerti una situazione grave che esiga misure di collaborazione internazionale e ritenga che, per risolvere tale situazione, richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione e' il mezzo piu' atto a facilitare tale collaborazione; previo esame dei rapporti elaborati dall'Organo, e eventualmente dalla Commissione, il Consiglio puo' richiamare l'attenzione dell'Assemblea generale sulla questione.
2. Quando esso richiama l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione su una questione in conformita' con il comma d) del paragrafo 1 di cui sopra, l'Organo puo', se ritiene necessaria tale misura, raccomandare alle Parti di sospendere l'importazione degli stupefacenti provenienti dal paese interessato, o la esportazione degli stupefacenti destinati a tale paese o territorio, o, contemporaneamente, l'importazione o la esportazione, o per un periodo determinato, o fino al momento in cui la situazione di quel paese o territorio non sara' ritenuta soddisfacente. Lo stato interessato ha il diritto di portare la questione davanti al Consiglio.

Art. 7

Articolo 7
Nuovo articolo 14-bis
Il nuovo articolo qui di seguito sara' inserito dopo l'articolo 14 della convenzione unica.
Articolo 14-bis - Assistenza tecnica e finanziaria. - Nei casi che riterra' piu' opportuni, l'Organo, d'accordo col governo interessato, puo', o parallelamente o nel luogo e posto indicato nelle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14, raccomandare agli organi competenti delle Nazioni Unite e alle istituzioni specializzate che venga fornita un'assistenza tecnica o finanziaria, oppure l'una e l'altra, al suddetto governo in appoggio agli sforzi che questo fa per rispettare le obbligazioni derivantegli dalla presente convenzione, particolarmente quelle indicate o citate agli articoli 2, 35, 38 e 38-bis.

Art. 8

Articolo 8
Emendamento all'articolo 16 della convenzione unica
L'articolo 16 della convenzione unica sara' modificato come segue:
I servizi di segretariato della Commissione e dell'Organo saranno forniti dal Segretario generale. Tuttavia, il Segretario dell'Organo sara' nominato dal Segretario generale in consultazione con l'Organo.

Art. 9

Articolo 9
Emendamenti all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5
della convenzione unica
L'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5 della convenzione unica sara' modificato come segue:
1. Le Parti invieranno all'Organo, ogni anno e per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma di esso prescritti, stime riferentisi ai seguenti argomenti e redatte su formulari forniti dall'Organo:
a) Le quantita' di stupefacenti consumate a fini medicinali e scientifici;
b) Le quantita' di stupefacenti che saranno utilizzati per la fabbricazione di altri stupefacenti, dei preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione;
c) Le quantita' di stupefacenti che saranno in magazzino al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le stime;
d) La quantita' di stupefacenti che e' necessario aggiungere agli stocks speciali;
e) La superficie (in ettari) e l'ubicazione geografica delle terre che saranno destinata alla coltura del papavero da oppio;
f) La quantita' approssimativa d'oppio che sara' prodotta;
g) Il numero degli stabilimenti industriali che fabbricheranno stupefacenti sintetici; e
h) Le quantita' di stupefacenti sintetici che saranno fabbricati da ciascuno degli stabilimenti di cui al comma precedente.
2. a) Con riserva delle detrazioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 21, il totale delle stime per ogni territorio e per ogni stupefacente ad eccezione dell'oppio e degli stupefacenti sintetici sara' la somma delle quantita' specificate ai commi a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantita' necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato in conformita' con le disposizioni del comma c) del paragrafo 1.
b) Con riserva delle detrazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 21 relativamente alle importazioni e al paragrafo 2 dell'articolo 21-bis, il totale delle stime d'oppio per ciascun territorio sara' o la somma delle quantita' specificate ai commi a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantita' necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del comma c) del paragrafo 1, o la quantita' specificata al comma f) del paragrafo 1 del presente articolo se essa e' superiore alla prima.
c) Con riserva delle detrazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 21, il totale delle stime di ciascun stupefacente sintetico per ciascun territorio sara' o la somma delle quantita' specificate ai commi a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantita' necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del comma c) del paragrafo 1, o la somma delle quantita' specificate al comma h) del paragrafo 1 del presente articolo se essa e' superiore alla prima.
d) Le stime operate in virtu' dei commi precedenti del presente paragrafo saranno modificate nel modo piu' opportuno per tener conto di qualsiasi quantita' sequestrata e successivamente introdotta nel mercato lecito, nonche' di qualsiasi quantita' prelevata dalle scorte speciali per soddisfare le esigenze della popolazione civile.
5. Con riserva delle detrazioni previste al paragrafo 3 dell'articolo 21, e tenendo conto all'occorrenza delle disposizioni dell'articolo 21-bis, le stime non dovranno essere superate.

Art. 10

Articolo 10
Emendamenti all'articolo 20 della convenzione unica
L'articolo 20 della convenzione unica sara' modificato come segue:
1. Le Parti invieranno all'Organo, per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritti, delle statistiche sugli argomenti qui di seguito indicati, redatte su formulari forniti dall'Organo:
a) Produzione o fabbricazione di stupefacenti;
b) Utilizzazione di stupefacenti per la fabbricazione di altri stupefacenti, di preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione ed utilizzazione della paglia di papavero per la fabbricazione di stupefacenti;
c) Uso di stupefacenti;
d) Importazione ed esportazione di stupefacenti e di paglia di papavero;
e) Sequestri di stupefacenti e destinazione delle quantita' sequestrate;
f) Stocks di stupefacenti al 31 dicembre dell'anno al quale si
riferiscono le statistiche; e
g) Superficie determinabile delle colture di papavero da oppio.
2. a) Le statistiche, riferentisi agli argomenti menzionati al paragrafo 1, fatta eccezione per il comma d), saranno stabilite annualmente e trasmesse all'Organo non piu' tardi del 30 giugno dell'anno seguente a quello in cui si riferiscono:
b) Le statistiche riguardanti gli argomenti menzionati al comma d) del paragrafo 1, saranno redatte trimestralmente e saranno trasmesse all'Organo entro il termine di un mese dalla fine del trimestre al quale esse si riferiscono.
3. Le parti non sono tenute a fornire statistiche concernenti gli stocks speciali, ma forniranno separatamente statistiche concernenti gli stupefacenti importati o acquistati nel paese o territorio per i bisogni speciali, nonche' le quantita' di stupefacenti prelevate dagli stocks speciali per soddisfare i bisogni della popolazione civile.

Art. 11

Articolo 11
Nuovo articolo 21-bis
Il nuovo articolo qui di seguito sara' inserito dopo l'articolo 21 della convenzione unica:
Articolo 21-bis - Limitazione della produzione d'oppio. - 1. La produzione d'oppio da parte di qualunque paese o territorio sara' organizzata e controllata in modo tale che, per quanto possibile, la quantita' prodotta nel corso di un dato anno non sia superiore alla stima, stabilita ai sensi del paragrafo 1 f) dell'articolo 19, della quantita' d'oppio che sara' prodotta.
2. Se l'Organo accerta, in base ad informazioni fornite in conformita' con le disposizioni della presente convenzione, che una Parte che ha fornito una stima in conformita' al paragrafo 1 f) dell'articolo 19 non ha limitato l'oppio prodotto all'interno delle proprie frontiere ai fini leciti in virtu' delle stime relative, e che una quantita' importante di oppio prodotta, lecitamente o illecitamente, all'interno delle frontiere di tale Parte, e' stata introdotta nel mercato illecito, l'Organo puo', dopo aver esaminato le spiegazioni della Parte interessata, da presentare entro un mese dalla notifica del suddetto accertamento, decidere di detrarre in tutto o in parte questa quantita' da quella che sara' prodotta e dal totale delle stime, come viene definito nel paragrafo 2 b) dell'articolo 19 per il primo anno in cui tale detrazione sara' tecnicamente applicabile, tenendo conto dell'epoca dell'anno e degli impegni contrattuali ai quali la Parte in causa avra' sottoscritto allo scopo di esportare oppio. Questa decisione dovra' entrare in vigore 90 giorni dopo che la Parte interessata ne avra' ricevuto notifica.
3. L'Organo, dopo aver notificato alla Parte interessata la sua decisione relativa ad una detrazione presa in applicazione del paragrafo 2 di cui sopra, entrera' in consultazioni con essa al fine di dare una soluzione soddisfacente alla situazione.
4. Qualora la situazione non venga risolta in modo soddisfacente, l'Organo puo' eventualmente applicare le disposizioni dell'articolo 14.
5. Prendendo la decisione relativa alla detrazione prevista al paragrafo 2 di cui sopra, l'Organo terra' conto non solo di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di quelle che danno luogo al problema del traffico illecito contemplato dal paragrafo 2 di cui sopra, ma anche di qualsiasi nuova misura adeguata di controllo che la Parte abbia potuto adottare.

Art. 12

Articolo 12
Emendamento all'articolo 22 della convenzione unica
L'articolo 22 della convenzione unica sara' modificato come segue:
1. Quando la situazione nel paese o un territorio di Una Parte e' tale che la proibizione della coltivazione del papavero da oppio, dell'albero della coca e della pianta di cannabis e, a suo avviso, la misura piu' adatta al fine di proteggere la salute pubblica ed evitare che gli stupefacenti siano deviati verso il traffico illecito, la Parte interessata ne vietera' la coltivazione.
2. La parte che vieta la coltivazione del papavero da oppio oppure della pianta di cannabis adottera' le misure atte a sequestrare le piantine coltivate illecitamente e per distruggerle, salvo per piccole quantita' necessarie alla Parte a scopi di ricerca, scientifica.

Art. 13

Articolo 13
Emendamento all'articolo 35 della convenzione unica
L'articolo 35 della convenzione unica sara' modificato come segue:
Tenuto debito conto dei loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti:
a) assicureranno sul piano nazionale un coordinamento dell'azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito; a tale scopo potranno istituire un servizio adeguato incaricato di tale coordinamento;
b) si aiuteranno reciprocamente nella lotta contro il traffico illecito;
c) collaboreranno strettamente tra loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui fanno parte per condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito;
d) controlleranno che la cooperazione internazionale dei servizi competenti sia attuata con sistemi rapidi;
e) si assicureranno che qualora vengano trasmessi da un paese all'altro atti giudiziari per il perseguimento di un'azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata con mezzi rapidi all'indirizzo delle giurisdizioni designate dalle Parti; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di richiedere che gli atti di cui sopra vengano loro inviati per via diplomatica;
f) forniranno all'Organo e alla Commissione, se lo ritengono opportuno, per il tramite del Segretario generale, oltre alle informazioni richieste in virtu' dell'articolo 18, informazioni riguardanti le attivita' illecite accertate all'interno delle loro frontiere e relative in particolare alla coltivazione, produzione,
fabbricazione, uso e traffico illecito degli stupefacenti; e
g) forniranno le informazioni di cui al paragrafo precedente, nella misura del possibile, nel modo e alle date fissati dall'Organo;
da parte sua, su richiesta di una Parte, l'Organo potra' aiutarla a fornire informazioni e appoggiare gli sforzi da essa intrapresi per ridurre le attivita' illecite in materia di stupefacenti allo interno delle proprie frontiere.

Art. 14

Articolo 14
Emendamenti all'articolo 36, paragrafi 1 e 2
della convenzione unica
L'articolo 36, paragrafo 1 e 2 della convenzione unica sara' modificato come segue:
1. a) Compatibilmente con le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte adottera' le misure necessarie affinche' la coltivazione e la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, la detenzione, l'offerta, la messa in vendita, la distribuzione, l'acquisto, la vendita, la consegna per qualunque scopo, la mediazione, l'invio, la spedizione in transito, il trasporto, la importazione e la esportazione di stupefacenti non conformi alle disposizioni della presente convenzione o qualunque atto reputato dalla detta Parte e contrario alle disposizioni della presente convenzione, siano considerati infrazioni punibili qualora siano commesse intenzionalmente e sempreche' le infrazioni gravi siano passibili di una pena adeguata, in particolare di pene che prevedono la reclusione o altre pene detentive.
b) Nonostante le disposizioni di cui al comma precedente, quando persone utilizzanti in modo abusivo stupefacenti avranno commesso tali infrazioni, le Parti potranno, invece che condannarle o pronunciare una sanzione penale a loro danno, oppure quale complemento della condanna o della sanzione penale, sottoporre queste persone a misure di cura, correzione, postcura, riabilitazione e reinserimento sociale conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 38.
2. Compatibilmente con le norme costituzionali di ciascuna Parte, del suo ordinamento giuridico e della sua legislazione interna,
a) i) ognuna delle infrazioni enumerate al paragrafo 1 verra' considerata come una distinta infrazione, se le infrazioni sono commesse in paesi diversi;
ii) la partecipazione intenzionale a una qualunque delle predette infrazioni, l'associazione o l'intesa al fine di commettere tale infrazione o il tentativo di commetterla, gli atti preparatori e le operazioni finanziarie compiute dolosamente, relative alle infrazioni di cui al presente articolo, saranno considerate infrazioni passibili delle pene previste al paragrafo 1;
iii) le condanne pronunciate all'estero per tali infrazioni saranno prese in considerazione per determinare la recidiva; e
iv) le predette infrazioni gravi, indipendentemente dal fatto che siano commesse da cittadini o da stranieri, saranno perseguite dalla Parte sul cui territorio l'infrazione e' stata commessa, oppure dalla Parte sul cui territorio si trova il delinquente, se la sua estradizione non puo' essere concessa in base alla legislazione della Parte alla quale e' stata rivolta la domanda di estradizione e se il predetto delinquente non e' stato gia' perseguito e giudicato.
b) i) Ciascuna delle infrazioni elencate ai paragrafi 1 e 2, a) ii) del presente articolo rientra a pieno diritto come caso di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso fra le Parti. Le Parti s'impegnano a includere tali infrazioni come casi di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione che deve essere fra le parti stipulato.
ii) Qualora una Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato riceva una richiesta di estradizione da un'altra Parte con la quale essa non sia legata da trattato d'estradizione, essa ha facolta' di considerare la presente convenzione come base giuridica per l'estradizione relativamente alle infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, a) ii), del presente articolo.
L'estradizione e' subordinata alle altre condizioni previste dal diritto della Parte oggetto della richiesta.
iii) Le parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono le infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a), ii) del presente articolo come casi di estradizione fra le stesse Parti nelle condizioni previste dal diritto della Parte oggetto della richiesta.
iv) L'estradizione sara' accordata in base alla legislazione della Parte alla quale e' stata indirizzata la domanda di estradizione e, senza pregiudizio delle disposizioni dei commi b), i), ii) e iii) del presente paragrafo, la predetta Parte avra' il diritto di rifiutare di concedere l'estradizione qualora le autorita' competenti ritengano che l'infrazione non sia sufficientemente grave.

Art. 15

Articolo 15
Emendamento all'articolo 38 della convenzione unica ed al suo titolo
L'articolo 38 della convenzione unica e il suo titolo saranno modificati come segue:
Misure contro l'abuso degli stupefacenti.
1. Le parti prenderanno in particolare considerazione l'abuso degli stupefacenti e adotteranno tutte le misure possibili per prevenirlo e per assicurare la pronta diagnosi, cura, correzione, post-cura, riabilitazione e reinserimento sociale delle persone interessate; per tali fini esse coordineranno i loro sforzi.
2. Le Parti favoriranno, per quanto possibile, la formazione di un personale che assicuri la cura, la postcura, la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone che fanno abuso di stupefacenti.
3. Le Parti adotteranno tutte le misure possibili per aiutare le persone che ne hanno bisogno nell'esercizio della loro professione ad acquisire la conoscenza dei problemi posti dall'abuso degli stupefacenti e dalla sua prevenzione, ed esse svilupperanno altresi' tale conoscenza fra il grosso pubblico se e' il caso di temere che l'abuso di stupefacenti si diffonda molto largamente.

Art. 16

Articolo 16
Nuovo articolo 38-bis
Il nuovo articolo qui di seguito sara' inserito dopo l'articolo 38 della convenzione unica:
Articolo 38-bis - Accordi per l'istituzione di centri regionali. - Se una Parte lo ritiene auspicabile, nella lotta che essa stessa conduce contro il traffico illecito della droga e tenendo conto del proprio ordinamento costituzionale, giuridico e amministrativo, essa fara' in modo, sollecitando, se lo desidera, i pareri tecnici dell'Organo o delle istituzioni specializzate, che vengano presi accordi, in consultazione con le altre Parti interessate della regione, per la creazione di centri regionali di ricerca scientifica e di correzione al fine di lottare contro i problemi derivanti dall'uso e dal traffico illeciti degli stupefacenti.

Art. 17

Articolo 17
Lingue del protocollo e procedura relativa alla firma,
alla ratifica e all'adesione
1. Il presente protocollo, i cui testi in inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sara' aperto fino al 31 dicembre 1972 alla firma di tutte le Parti alla convenzione unica o di tutti i suoi firmatari.
2. Il presente protocollo e' soggetto alla ratifica degli Stati che l'hanno firmato e che hanno ratificato o aderito alla convenzione unica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale.
3. Il presente protocollo sara' aperto dopo il 31 dicembre 1972 all'adesione delle Parti alla convenzione unica che non avranno firmato il protocollo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Art. 18

Articolo 18
Entrata in vigore
1. Il presente protocollo e gli emendamenti che esso contiene entreranno in vigore allo scadere di trenta giorni che seguiranno la data del deposito del quarantesimo strumento di ratifica o di adesione in conformita' con l'articolo 17.
2. Per ogni altro Stato che depositera' uno strumento di ratifica o di adesione dopo la data del deposito del predetto quarantesimo strumento, il presente protocollo entrera' in vigore allo scadere del trentesimo giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 19

Articolo 19
Effetto dell'entrata in vigore
Qualsiasi stato che diventi Parte della commissione unica dopo l'entrata in vigore del presente protocollo ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 18 di cui sopra viene considerato, se non ha espresso diversa intenzione, come:
a) Parte alla convenzione unica emendata;
b) Parte alla convenzione unica non emendata nei confronti di qualsiasi Parte alla convenzione che non e' legata dal presente protocollo.

Art. 20

Articolo 20
Disposizioni transitorie
1. Le funzioni dell'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti di cui agli emendamenti contenuti nel presente protocollo saranno, a partire dalla data di entrata in vigore del presente protocollo (paragrafo 1, articolo 18) esercitate dall'Organo cosi' come viene costituito dalla convenzione unica non emendata.
2. Il Consiglio economico e sociale fissera' la data in cui l'Organo cosi' come sara' costituito in virtu' degli emendamenti contenuti nel presente protocollo entrera' in funzione. A tale data, l'Organo cosi' costituito assumera', nei confronti delle Parti alla convenzione unica non emendata e delle Parti ai trattati di cui all'articolo 44 della predetta convenzione che non sono Parti al presente protocollo, le funzioni dell'Organo costituito in virtu' della convenzione unica non emendata.
3. Per quanto attiene ai membri nominati durante le prime elezioni successive all'aumento del numero dei membri dell'Organo, che passera' da 11 a 13, le funzioni dei cinque membri cesseranno dopo tre anni e quelle degli altri sette membri cesseranno dopo cinque anni.
4. I membri dell'Organo le cui funzioni cesseranno al termine del periodo iniziale di tre anni succitato saranno designati per sorteggio effettuato dal Segretario generale immediatamente dopo che sara' stata fatta la prima elezione.

Art. 21

Articolo 21
Riserve
1. Qualsiasi Stato puo', al momento della firma, della ratifica o dell'adesione al presente protocollo, avanzare una riserva su qualsiasi emendamento che esso contiene diverso dagli emendamenti all'articolo 2, paragrafi 6 e 7 (articolo 1 del presente protocollo), articolo 9, paragrafi 1, 4 e 5 (articolo 2 del presente protocollo), articolo 10, paragrafi 1 e 4 (articolo 3 del presente protocollo), articolo 11 (articolo 4 del presente protocollo), articolo 14-bis (articolo 7 del presente protocollo), articolo 16 (articolo 8 del presente protocollo), articolo 22 (articolo 12 del presente protocollo), articolo 35 (articolo 13 del presente Protocollo), articolo 36, paragrafo 1, comma (b) (articolo 14 del presente protocollo), articolo 31 (articolo 15 del presente protocollo) e articolo 38-bis (articolo 16 del presente protocollo).
2. Lo Stato che avra' avanzato delle riserve potra' in qualsiasi momento e per mezzo di notifica scritta sciogliere le sue riserve in tutto o in parte.

Art. 22

Articolo 22
Il Segretario generale trasmettera' una copia conforme autenticata del presente protocollo a tutte le Parti alla convenzione unica e a tutti i suoi firmatari. Quando il presente protocollo entrera' in vigore ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 18 di cui sopra, il Segretario generale stabilira' il testo della convenzione unica cosi' come viene modificata dal presente protocollo e ne trasmettera' la copia conforme autenticata a tutti gli Stati Parti o abilitati a diventare Parti alla convenzione nella sua forma modificata.
FATTO a Ginevra, il venticinque marzo millenovecentosettantadue, in un unico originale che sara' conservato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo in nome dei loro rispettivi Governi. (Seguono le firme)
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