068U0474
068U0474
Accordo (LEGGE 18 marzo 1968 n. 474)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera sull'esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Berna il 16 novembre 1966.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 11 dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 marzo 163 SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
Art. 1
Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera sull'esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio.
Il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio Federale Svizzero, nell'intento di esentare dalla legalizzazione gli atti dello stato civile ed altri documenti, di facilitare la comunicazione reciproca degli atti dello stato civile e di semplificare le formalita' per contrarre matrimonio, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
I documenti rilasciati da un ufficiale dello stato civile di uno dei due Stati contraenti sono esentati da qualsiasi legalizzazione per essere utilizzati nell'altro Stato.
Detti documenti devono essere datati, muniti del sigillo o del timbro dell'ufficio e della firma dell'ufficiale dello stato civile.
Art. 2
Art. 2.
Ai sensi dell'articolo 1 per documenti rilasciati dall'ufficiale dello stato civile si intendono:
Documenti italiani Documenti svizzeri
- -
copia integrale dell'atto di Geburtsschein
nascita acte de aissance
estratto per riassunto atto di nascita
dell'atto di nascita
certificato di nascita
copia integrale dell'atto di Eheschein
matrimonio acte de mariage
estratto per riassunto atto di matrimonio
dell'atto di matrimonio
certificato di matrimonio
copia integrale dell'atto di Todesschein
morte acte de deces
estratto per riassunto atto di morte
dell'atto di morte
certificato di morte
Legitimationsschein
acte de legitimation
atto di legittimazione
Anerkennungsschein
acte de reconnaissance
atto di riconoscimento
Familienschein
acte de famille
atto di famiglia
Zivilstandsausweis
certificat d'etat civil
certificato di stato civile
Art. 3
Art. 3.
Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche ai seguenti documenti, rilasciati dalle autorita' comunali o dello stato civile:
Documenti italiani Documenti svizzeri
- -
certificato di cittadinanza -
certificato di residenza Wohnsitzbescheinigung
Aufenthaltszeugnis
certificat de domicile ou
de residence
certificato di residenza o
di dimora
certificato di stato libero -
Ehemundigerklarung
declaration de capacite'
de contracter mariage
dichiarazione di capacita'
ai matrimonio
(vedere allegato III)
dichiarazione di assenso al Einwilligung zur
matrimonio Eheschliessung
consentement au mariago
consenso al matrimonio
(dei genitori o del
tutore)
- Eheversprechen
promesse de mariage
promessa nuziale
certificato di eseguita Ehefihigkeitszeugnis
pubblicazione matrimoniale certificat de capacite'
e di nulla osta al matrimonio matrimoniale
certificato di capacita al
matrimonio
certificato di stato di -
famiglia
copia dell'atto di riconoscimento -
di figlio naturale
Le disposizioni dell'art. 1 si applicano inoltre ad ogni altro documento occorrente per contrarre matrimonio.
Art. 4
Art. 4.
Gli Stati contraenti si impegnano a darsi comunicazione reciproca degli atti di nascita, di matrimonio a di morte iscritti nei propri registri e concernenti i cittadini dell'altro Stato.
Allorche' una annotazione viene eseguita su un atto dello stato civile, una copia di tale atto contenente detta annotazione deve formare oggetto di comunicazione.
Le annotazioni relative alla legittimazione ed al riconoscimento di figli naturali formano oggetto di comunicazione quando la persona legittimata o riconosciuta e' o diviene cittadino dell'altro Stato ovvero in tale Stato sia nata.
Tutte le predette comunicazioni sono effettuate, almeno ogni mese, dagli ufficiali dello stato civile di ciascuno dei due Stati contraenti, all'ufficio consolare competente (Consolati generali, Consolati, Cancelleria consolare o sezione consolare dell'Ambasciata) dell'altro Stato.
Art. 5
Art. 5.
Gli atti dello stato civile sono rilasciati e trasmessi gratuitamente.
Le comunicazioni degli atti di nascita, di matrimonio e di morte sono redatte su moduli conformi a quelli adottati dalla Commissione Internazionale dello Stato Civile (CIEC), annessi al presente Accordo (allegato I), completate dai seguenti dati:
a) per gli atti destinati all'Italia:
atti di nascita: ultima residenza dei genitori in Italia;
atti di matrimonio: ultima residenza degli sposi in Italia, cognome e nome dei genitori degli sposi:
atti di morte: ultima residenza del defunto in Italia;
b) per gli atti destinati alla Svizzera:
atti di nascita: luogo di origine in Svizzera de genitori; atti di matrimonio: luogo di origine in Svizzeri di
entrambi gli sposi, cognome e nome dei genitori de gli sposi;
atti di morte: luogo di origine in Svizzera del defunto.
I moduli relativi ai matrimoni sono trasmessi in duplice esemplare.
Art. 6
Art. 6.
Gli ufficiali dello stato civile di uno degli Stati con traenti possono chiedere direttamente, per uso amministrativo agli ufficiali dello stato civile dell'altro Stato, i documenti contenenti tutte le indicazioni risultanti dai registri di nascita, di matrimonio e di morte ("copia integrale" in Italia e "Auszug", "extrait" "estratto" in Svizzera) riguardanti i cittadini di uno dei due Stati contraenti:
Detti documenti sono rilasciati gratuitamente, senza autorizzazione dell'autorita' di vigilanza, e trasmessi direttamente senza spese per il destinatario.
Art. 7
Art. 7.
La menzione della nazionalita' su un atto dello stato civile non pregiudica la cittadinanza della persona indicata su tale documento.
Art. 8
Art. 8.
Il cittadino di uno degli Stati contraenti che intende contrarre matrimonio davanti all'ufficiale dello stato civile dell'altro Stato, deve presentare:
in Italia, un certificato svizzero di capacita' al matrimonio;
in Svizzera, un certificato di eseguite pubblicazione di matrimonio con l'attestazione che nulla si oppone al matrimonio stesso;
rilasciati dall'ufficiale dello stato civile dello Stato di origine (allegato II).
I nubendi devono parimenti presentare gli altri documenti indicati nell'allegato III.
Art. 9
Art. 9.
Per ottenere il certificato italiano di eseguite pubblicazioni di matrimonio, di cui all'articolo 8, l'ufficiale dello stato civile svizzero trasmette al competente rappresentante consolare italiano in Svizzera, la richiesta di pubblicazione conforme al modulo dell'allegato IV-A, corredata, per i nubendi italiani, della copia integrale dell'atto di nascita. Il rappresentante consolare trasmette tali documenti, corredati da traduzione in italiano, direttamente al competente ufficiale dello stato civile italiano.
Eseguite le pubblicazioni di matrimonio in Italia, il Certificato relativo, compilato secondo il modulo dello allegato IV-B deve essere inviato, colla copia integrale dell'atto di nascita, direttamente al rappresentante consolare italiano, che, dopo avervi apposto il timbro dell'Ufficio, trasmette tali documenti direttamente all'ufficiale dello stato civile svizzero.
La medesima procedura si segue nel caso in cui uno dei nubendi sia cittadino di un terzo Stato.
Art. 10
Art. 10.
Per ottenere il certificato svizzero di capacita' al matrimonio, di cui all'articolo 8, il cittadino svizzero si rivolge al competente rappresentante consolare svizzero in Italia.
Questi trasmette la domanda di pubblicazione, corredata dei documenti indicati nell'allegato III, al Servizio Federale dello stato civile a Berna il quale provvede per l'inoltro alla autorita' svizzera competente.
Eseguite le pubblicazioni in Svizzera, il certificato relativo ("Ehefahigkeitszeugnis", "certificat de capacite' matrimoniale", "certificato di capacita' al matrimonio"), compilato secondo il modulo dell'allegato IV-C, deve essere inviato direttamente al rappresentante consolare svizzero in Italia.
La medesima procedura si segue nel caso in cui uno dei nubendi sia cittadino di un terzo Stato.
Art. 11
Art. 11.
Il presente Accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore il primo giorno del quarto mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica, che avra' luogo in Roma al piu' presto possibile.
Il presente Accordo e' concluso per la durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore; se non sara' denunciato sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni esso sara' tacitamente prorogato di anno in anno salvo denuncia notificata con un preavviso di sei mesi.
Art. 12
Art. 12.
Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo sono abrogati:
- La Dichiarazione tra l'Italia e la Svizzera del 1°-11 maggio 1886, per lo scambio degli atti dello stato civile;
- la Dichiarazione tra l'Italia e la Svizzera del 22 settembre 1899, circa i matrimoni fra i cittadini dei due paesi;
- lo Scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera del 27 giugno-1°luglio 1925, relativo alle pubblicazioni di matrimonio degli italiani residenti in Svizzera.
In fede di che i Plenipotenziari dei due Governi hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.
Fatto a Berna il 16 novembre 1966, in due esemplari originali, in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana
STANISLAO CANTONO DI CEVA
Per il Consiglio Federale Svizzero
HANS-RUDOLF SCHNYDER
Accordo-Annexe I-A
ANNEXE I-A
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato II
ALLEGATO II
DISPOSIZIONI CIRCA LA COMPETENZA PER TERRITORIO DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE A RILASCIARE IL CERTIFICATO DI CAPACITA' AL MATRIMONIO
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato III
ALLEGATO III
Documenti occorrenti per contrarre matrimonio
Parte di provvedimento in formato grafico