004G0247
004G0247
Accordo (LEGGE 29 luglio 2004 n. 219)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 21/8/2004 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 129 dell'Accordo stesso.
Art. 3
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 11.500 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 luglio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
Art. 1
ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,
in appresso denominati "Stati membri", e
LA COMUNITA' EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominate "la Comunita'",
da una parte, e
LA REPUBBLICA DI CROAZIA, in appresso denominata "Croazia",
dall'altra,
CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocita' e sul mutuo interesse, che consentano alla Croazia di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti con la Comunita',
CONSIDERANDO l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordine europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonche' nell'ambito del Patto di stabilita',
CONSIDERANDO l'impegno delle parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale nella Croazia e nella regione, attraverso l'evoluzione della societa' civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica, una maggiore cooperazione, anche nel settore della giustizia e degli affari interni, nonche' il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale,
CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono fondamento stesso del presente accordo, nonche' l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso un sistema pluripartitico con elezioni libere e corrette,
CONSIDERANDO che la Croazia ribadisce il proprio impegno a favore del diritto al rientro dei rifugiati e degli sfollati e alla tutela dei loro diritti connessi,
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti nei confronti della piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale di Helsinki, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilita' per l'Europa sudorientale, nonche' del rispetto degli obblighi assunti nell'ambito degli accordi di Dayton/Parigi ed Erdut, al fine di contribuire alla stabilita' regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione,
CONSIDERANDO che le Parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e che la Comunita' e' disposta a contribuire alle riforme economiche in Croazia,
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC,
DESIDERANDO instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea,
PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione creera' un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento,
TENENDO PRESENTE l'impegno della Croazia a ravvicinare la sua legislazione nei settori pertinenti a quella della Comunita',
TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunita' di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e la ricostruzione e di utilizzare a tal fine tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica su base indicativa globale pluriennale,
CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' Europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come parte della Comunita' europea, finche' il Regno Unito o l'Irlanda (secondo caso) non notifichino alla Croazia di essere vincolati come parte della Comunita' europea, in conformita' del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformita' del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati,
RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria e' stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonche' a rafforzare la cooperazione regionale,
RAMMENTANDO la disponibilita' dell'Unione europea ad integrare il piu' possibile la Croazia nel contesto politico ed economico dell'Europa e la qualita' di tale paese di potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
1 E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Croazia, dall'altra
2 Gli obiettivi di tale associazione sono
- fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti,
- sostenere gli sforzi della Croazia volti a sviluppare la cooperazione economia e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria,
- sostenere le iniziative della Croazia volte a completare la transizione verso l'economia di mercato, promuovere relazioni economiche armoniose tra le Parti ed instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunita' e la Croazia,
- promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo
Art. 2
ARTICOLO 2
La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e allo Stato di diritto, nonche' dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo
Art. 3
ARTICOLO 3
La pace e la stabilita' a livello internazionale e regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato sono un elemento fondamentale del processo di stabilizzazione e di associazione di cui alle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 21 giugno 1999 La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 1997, e poggiano sui meriti della Croazia
Art. 4
ARTICOLO 4
La Croazia si impegna a portare avanti e promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, nonche' lo sviluppo di progetti d'interesse comune, segnatamente quelli riguardanti il rimpatrio dei profughi e la lotta contro criminalita' organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione illegale e traffici illegali Tale impegno e' essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilita' regionale
Art. 5
ARTICOLO 5
1 L'associazione e' realizzata progressivamente e viene completata entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo
2 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 110 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla Croazia nell'attuare le riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformita' dei principi generali stabiliti nel presente accordo
Art. 6
ARTICOLO 6
L'accordo e' pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV del GATT 1994 e l'articolo V del GATS
Art. 7
ARTICOLO 7
Viene instaurato nell'ambito del presente accordo dialogo politico tra le Parti, che accompagnera' e consolidera' il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Croazia, e contribuira' ad instaurare stretti legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione tra le Parti
Il dialogo politico deve promuovere in particolare
- la piena integrazione della Croazia nella comunita' delle nazioni democratiche e il suo graduale riavvicinamento all'Unione europea,
- una progressiva convergenza delle posizioni delle Parti sulle questioni internazionali, anche attraverso un opportuno scambio di informazioni, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni sulle Parti,
- la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato,
- una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilita' in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea
Art. 8
ARTICOLO 8
Il dialogo politico avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli
2 Su richiesta delle Parti, il dialogo politico puo' assumere anche le seguenti forme
- all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Croazia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra,
- utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, OSCE, Consiglio d'Europa ed altri consessi internazionali,
- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e' intensificare tale dialogo
Art. 9
ARTICOLO 9
A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 116.
Art. 10
ARTICOLO 10
Il dialogo politico puo' svolgersi a livello multilaterale, nonche' a livello regionale con altri paesi della regione
Art. 11
ARTICOLO 11
Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilita' e dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, la Croazia promuove attivamente la cooperazione regionale La Comunita' sostiene altresi' progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica
Ogniqualvolta la Croazia preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 12-14, informa e consulta al riguardo la Comunita' e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X
Art. 12
ARTICOLO 12 Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione
Dopo la firma del presente accordo, la Croazia avvia negoziati con il paese o i paesi che hanno gia' firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati
Gli elementi principali di tali convenzioni sono
- il dialogo politico,
- l'instaurazione di una zona di libero scambio tra le parti in conformita' delle disposizioni pertinenti dell'OMC,
- concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonche' altre politiche relative alla circolazione delle persone, ad un livello equivalente a quello del presente accordo,
- disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settori della giustizia e degli affari interni
All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali
Tali convenzioni devono essere concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo La disponibilita' della Croazia a concludere siffatte convenzioni costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea
Art. 13
ARTICOLO 13
Cooperazione con altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione
La Croazia si impegna ad avviare la cooperazione regionale con gli altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune Tale cooperazione deve essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo
Art. 14
ARTICOLO 14
Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'UE
La Croazia puo' promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo Scopo della convenzione e' allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la Croazia e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri e tale paese
Art. 15
ARTICOLO 15
1 Nel corso di un periodo della durata massima di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Croazia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito
2 Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci
3 Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo e' quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo oppure, se inferiore, il dazio consolidato nell'ambito dell'OMC per il 2002
4 Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dai negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione
5 La Comunita' e la Croazia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base
Art. 16
ARTICOLO 16
1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' o della Croazia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994)
2 Le disposizioni degli articoli 17 e 18 non si applicano ne' ai prodotti tessili ne' ai prodotti siderurgici di cui al capitolo 72 della nomenclatura combinata, come specificato agli articoli 22 e 23 3 Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato
Art. 17
ARTICOLO 17
1 I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari della Croazia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo
2 Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunita' e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Croazia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo
Art. 18
ARTICOLO 18
1 I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunita' diverse da quelle elencate negli allegati I e II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo
2 I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunita' elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario
- all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 60% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2003 ogni dazio e' ridotto al 30% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2004 i dazi rimanenti sono aboliti
3 I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Repubblica di Croazia di merci originarie della Comunita' elencate nell'allegato II sono progressivamente ridotti ed eliminati secondo il seguente calendario
- all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 70% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2003 ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2004 ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2005 ogni dazio e' ridotto al 30% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2006 ogni dazio e' ridotto al 15% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2007 i dazi rimanenti sono aboliti
4 Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo
Art. 19
ARTICOLO 19
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Croazia aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni
Art. 20
ARTICOLO 20
1 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Croazia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente
2 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Croazia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente
Art. 21
ARTICOLO 21
La Croazia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunita' piu' rapidamente di quanto previsto all'articolo 18 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione formula raccomandazioni in tal senso
Art. 22
ARTICOLO 22
Il protocollo n 1 determina il regime applicabile ai prodotti tessili in esso indicati
Art. 23
ARTICOLO 23
Il protocollo n 2 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici di cui al capitolo 72 della nomenclatura combinata in esso indicati
Art. 24
ARTICOLO 24
Definizione
1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunita' o della Croazia
2 Per "prodotti agricoli e della pesca" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994)
3 La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 ("Paste alimentari farcite contenenti, in peso, piu' di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici")
Art. 25
ARTICOLO 25
Il protocollo n 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati
Art. 26
ARTICOLO 26
1 Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Croazia e le misure d'effetto equivalente
2 Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunita' e le misure d'effetto equivalente
Art. 27
ARTICOLO 27
Prodotti agricoli
1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Croazia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202 e 2204 della nomenclatura combinata
Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio 2 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti di "baby beef' definiti all'allegato III e originari della Croazia al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 9400 tonnellate, espresse in peso carcasse
3 a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia
i) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di deter- minati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati al- l'allegato IV a),
ii) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di deter- minati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati al- l'allegato IV b), entro i limiti di contingenti tariffari indi- cati in tale allegato per ciascun prodotto I contingenti tarif- fari vengono aumentati ogni anno di un quantitativo indicato per ciascun prodotto in tale allegato
b) Dal primo anno successivo all'entrata in vigore del presente ac- cordo, la Croazia
i) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di deter- minati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati al- l'allegato IV c)
c) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia
i) abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle im- portazioni di determinati prodotti agricoli originari della Co- munita', elencati all'allegato IV d) entro i limiti di contin- genti tariffari e in conformita' del calendario indicato in ta- le allegato per ciascun prodotto,
ii) riduce progressivamente al 50% del dazio NPF i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati all'allegato IV e) in con- formita' del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto,
iii) riduce progressivamente al 50% del dazio NPF i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati all'allegato IV f) entro i limiti di contingenti tariffari e in conformita' del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto
4 Le disposizioni commerciali applicabili ai prodotti vinicoli sono definite in un protocollo distinto sui vini e sulle acquaviti
Art. 28
ARTICOLO 28
Prodotti della pesca
1 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Croazia, ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V a), che sono soggetti alle disposizioni in esso contenute
2 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale e abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunita' europea, ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V b), che sono soggetti alle disposizioni in esso contenute
Art. 29
ARTICOLO 29
Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilita' specifica di questi, delle norme della politica comune della Comunita' e della politica della Croazia nei settori agricolo e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia croata e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC, entro il 1 gennaio 2006 la Comunita' e la Croazia esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilita' di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca
Art. 30
ARTICOLO 30
Le disposizioni del presente capitolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure piu' favorevoli
Art. 31
ARTICOLO 31
Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 38, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 27 e 28 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata In attesa di tale soluzione, la Parte interessata puo' adottare le misure che ritiene necessarie
Art. 32
ARTICOLO 32
Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn 1, 2 e 3
Art. 33
ARTICOLO 33
Standstill
1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunita' e la Croazia, si aumentano quelli gia' applicati
2 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, misure d'effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunita' e la Croazia, ne' sono rese piu' restrittive quelle esistenti
3 Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 26, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie da parte della Croazia e della Comunita' o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purche' rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati III, IV a, IV b, IV c, IV d, IV e, IV f , V a, V b
Art. 34
ARTICOLO
34 Divieto di discriminazione fiscale
1 Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse gia' esistano
2 I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti
Art. 35
ARTICOLO 35
Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale
Art. 36
ARTICOLO 36
Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere
1 Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo
2 Durante i periodi transitori di cui all'articolo 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci, contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o piu' Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia di cui la Croazia e' uno degli Stati successori, o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla Croazia per promuovere il commercio regionale
3 Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi In particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunita' e della Croazia sanciti nel presente accordo
Art. 37
ARTICOLO 37
Dumping
1 Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT 1994, essa puo' adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della relativa legislazione interna
2 Per quanto riguarda paragrafo 1, il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' informato del caso di dumping non appena le autorita' della Parte importatrice hanno avviato l'indagine Qualora non si sia posta fine al dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione e' stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice puo' adottare le misure del caso
Art. 38
ARTICOLO 38
Clausola di salvaguardia generale
1 Qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare
- grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della Parte importatrice, o - gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice,
la Parte importatrice puo' adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo 2 La Comunita' e la Croazia applicano misure di salvaguardia tra loro soltanto in conformita' delle disposizioni del presente articolo Le misure di salvaguardia, la cui portata e' limitata a quanto necessario per ovviare alle difficolta' insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito La loro durata e' limitata a un anno In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni Non si possono applicare misure di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che sia gia' stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione
3 Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure in esso previste o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, lettera b), la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Croazia, fornisce quanto prima al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti
4 Ai fini dell'attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni
a) Le difficolta' create dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che puo' decidere tutte le misure necessarie per porvi fine
Qualora il consiglio di stabilizzazione e di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione e' stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice puo' adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformita' delle disposizioni del presente articolo Nella scelta delle misure di salvaguardia si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo
b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte
5 Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano
6 Qualora la Comunita' o la Croazia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficolta' di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra Parte
Art. 39
ARTICOLO 39
Clausola di penuria
1 Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo comporti
a) una penuria critica, o la minaccia di penuria critica, di generi alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice, oppure
b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficolta' per la parte esportatrice
quest'ultima puo' adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo
2 Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi dell'accordo Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, ne' una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono piu' le condizioni che ne giustificano il mantenimento
3 Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o il piu' presto possibile nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Croazia, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti Le Parti, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficolta' Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione e' stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice puo' applicare misure ai sensi del presente articolo alle esportazioni del prodotto in questione
4 Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Comunita' o la Croazia, a seconda della parte interessata, puo' applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte
5 Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano
Art. 40
ARTICOLO 40
Monopoli di Stato
La Croazia procede ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale in modo che, entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e i cittadini croati per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' informato delle misure adottate a tal fine
Art. 41
ARTICOLO 41
Il protocollo n 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo
Art. 42
ARTICOLO 42
Restrizioni autorizzate
Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, da motivi legati alla tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o alla tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti
Art. 43
ARTICOLO 43
Le parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali del presente accordo
Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 31, 38 e 89 e protocollo n 4, qualora risulti a una Parte che esistono sufficienti elementi di prova di frodi, quali un forte aumento delle esportazioni di prodotti di una Parte verso l'altra, superiore al livello corrispondente alle condizioni economiche, quali la normale capacita' di produzione e di esportazione, oppure la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine da parte dell'altra, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata In attesa di una siffatta soluzione, la Parte interessata puo' adottare le misure opportune che ritiene necessarie Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi contenuti nell'accordo
Art. 44
ARTICOLO 44
L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie
Art. 45
ARTICOLO 45
1 Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro
- il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della Croazia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita', per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato,
- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 46, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore
2 Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili nel suo territorio, la Croazia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonche' ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio
Art. 46
ARTICOLO 46
1 Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilita' dei lavoratori
- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori croati accordate dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali,
- gli altri Stati membri esaminano la possibilita' di concludere accordi analoghi
2 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l'opportunita' di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilita' di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunita'
Art. 47
ARTICOLO 47
1 Vengono stabilite le norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori cittadini croati legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento piu' favorevole, porra' in essere le disposizioni seguenti
- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza compiuti dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidita' e di reversibilita' e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari,
- le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilita', per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidita' derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennita' non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato in base alla legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori,
- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati
2 La Croazia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1
Art. 48
ARTICOLO 48
Ai fini del presente accordo,
a) per "societa' comunitaria" o "societa' croata" si intende una societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Croazia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunita' o della Croazia
Tuttavia, una societa' costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Croazia che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunita' o della Croazia viene considerata una societa' comunitaria o croata se le sue attivita' sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Croazia,
b) per "consociata" di una societa' si intende una societa' effettivamente controllata dalla prima,
c) per "filiale" di una societa' si intende un'impresa commerciale senza capacita' giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma puo' concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione, d) per "stabilimento" si intende
i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attivita' economiche come lavoratori autonomi, nonche' attivita', in par- ticolare societa', che controllano di fatto Il lavoro autonomo e le attivita' economiche da parte dei cittadini non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, ne' conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori atono- mi,
ii) per quanto riguarda le societa' comunitarie o croate, il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Croazia o nella Comunita',
e) per "attivita'" si intendono quelle economiche,
f) le "attivita' economiche" comprendono in particolare le attivita' di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale,
g) per "cittadino della Comunita'" o "cittadino croato" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della Croazia,
h) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della Croazia stabiliti al di fuori della Comunita' e della Croazia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Croazia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Croazia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Croazia in base alle rispettive legislazioni,
i) per "servizi finanziari" si intendono le attivita' descritte nell'allegato VI Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale allegato
Art. 49
ARTICOLO 49
1 La Croazia agevola l'esecuzione di attivita' sul suo territorio da parte di societa' e cittadini comunitari A tal fine, essa concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo
i) per lo stabilimento di societa' comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue societa' o, se mi- gliore, alle societa' di paesi terzi,
ii) per l'attivita' delle filiali e consociate di societa' comunita- rie stabilite in Croazia un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo
2 Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attivita' di societa' comunitarie o croate sul loro territorio, rispetto alle loro societa'
3 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e gli Stati membri concedono
i) per lo stabilimento di societa' croate sul territorio comunita- rio un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi,
ii) per l'attivita' delle filiali e consociate croate stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello ri- servato dagli Stati membri alle loro societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese ter- zo stabilite sul loro territorio
4 Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalita' per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le Parti contraenti dell'accordo che intendano avviare attivita' economiche come lavoratori autonomi
5 Fatte salve le disposizioni del presente articolo,
a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di societa' comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprieta' immobiliari in Croazia,
b) le consociate di societa' comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprieta' immobiliari, delle societa' croate nonche', per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, gli stessi diritti di cui godono le societa' croate, quando cio' sia necessario per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio, esclusi le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalita' per estendere ai settori esclusi i diritti previsti al presente paragrafo,
c) quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina la possibilita' di estendere i diritti di cui alla lettera b), compresi i diritti nei settori esclusi, alle filiali di societa' comunitarie
Art. 50
ARTICOLO 50
1 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 49, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, ciascuna Parte puo' disciplinare lo stabilimento e l'attivita' delle societa' e dei cittadini sul suo territorio, sempreche' cosi' facendo non discrimini le societa' e i cittadini dell'altra Parte rispetto alle sue societa' e ai suoi cittadini
2 Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere obblighi assunti dalla Parte a norma dell'accordo
3 Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle Parti di rivelare informazioni connesse all'attivita' e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici
Art. 51
ARTICOLO 51
1 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo
2 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attivita' nei settori di cui al paragrafo 1
Art. 52
ARTICOLO 52
1 Le disposizioni degli articoli 49 e 50 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attivita' sul suo territorio di filiali di societa' dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di societa' stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali
2 La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali
Art. 53
ARTICOLO 53
Al fine di rendere piu' agevole per i cittadini comunitari e croati l'avvio e lo svolgimento di attivita' professionali regolamentate in Croazia e nella Comunita', il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche Esso puo' prendere tutte le misure necessarie a tal fine
Art. 54
ARTICOLO 54
1 Una societa' comunitaria o una societa' croata stabilita, rispettivamente, sul territorio della Croazia o della Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Croazia e della Comunita', cittadini degli Stati membri e croati, purche' si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da societa', consociate o filiali I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione
2 I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle successive categorie, purche' l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento
a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, tra cui coloro che
- dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa,
- controllano e coordinano l'attivita' degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative,
- hanno facolta' di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale,
b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attivita', la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa Dalla valutazione di tali competenze puo' risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale,
c) per "persona trasferita all'interno della societa'" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra Parte, l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attivita' economiche simili sul territorio dell'altra Parte
3 L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunita' o della Croazia di cittadini croati o della Comunita' sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una societa' e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una societa' croata oppure una consociata o una filiale di una societa' comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o in Croazia, a condizione che
- detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non forniscano servizi, e che
- la sede principale della societa' si trovi al di fuori della Comunita' e della Croazia e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della societa' nello Stato membro o in Croazia
Art. 55
ARTICOLO 55
Nel corso dei primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia puo', a livello transitorio, prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di societa' e cittadini comunitari di determinate industrie che
- siano in corso di ristrutturazione o versino in gravi difficolta', in particolare se queste comportano gravi problemi sociali in Croazia, oppure
- rischino l'eliminazione o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da societa' o cittadini croati in un determinato settore o in una determinata industria della Croazia, oppure
- stiano affermandosi sul suo territorio
Le suddette misure
i) cessano di applicarsi al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo,
ii) sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione, e
iii) non discriminano le attivita' di societa' e cittadini comunitari gia' stabiliti in Croazia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle societa' o ai cittadini croati
Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Croazia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle societa' e ai cittadini comunitari, e in nessun caso concede loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a societa' o cittadini di qualsiasi paese terzo Prima di introdurre le suddette misure, la Croazia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione, inoltre essa non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di stabilizzazione e di associazione delle misure concrete da introdurre in Croazia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Croazia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione immediatamente dopo averle applicate
Al termine dei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia puo' introdurre o mantenere misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo
Art. 56
ARTICOLO 56
1 Le Parti si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa' o di cittadini comunitari o della Repubblica di Croazia stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati
2 Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 54, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una societa' o di un cittadino della Comunita' o della Repubblica di Croazia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettivita' o di fornire essi stessi servizi
3 Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi
Art. 57
ARTICOLO 57
1 Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o societa' della Comunita' e della Croazia stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo
2 Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente piu' restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, puo' chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni
Art. 58
ARTICOLO 58
Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunita' e la Croazia, si applicano le disposizioni seguenti
1 Per quanto riguarda i trasporti terrestri, il protocollo 6 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso la Croazia e la Comunita' nell'insieme, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa croata in materia di trasporti con quella della Comunita'
2 Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico su base commerciale
a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle Parti del presente accordo in base al codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea Le compagnie non conferenziate hanno facolta' di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale b) Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa
3 In applicazione dei principi del paragrafo 2, le Parti
a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui societa' di navigazione di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilita' di partecipare al traffico destinato al paese terzo interessato e proveniente da esso, b) vietano, nei futuri accordi bilaterali, le clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide,
c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali,
d) ciascuna parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonche' per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico
4 Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto di uno speciale accordo da negoziare tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo
5 Prima della conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 4, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa tale da creare una situazione piu' restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo
6 La Croazia adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci
7 A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre
Art. 59
ARTICOLO 59
Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformita' delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunita' e la Croazia
Art. 60
ARTICOLO 60
1 Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in societa' costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti
2 Per quanto riguarda la transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, e ai prestiti finanziari e crediti con scadenza superiore a un anno
Dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente delle procedure esistenti, l'acquisto di beni immobili in Croazia da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, tranne per quanto riguarda settori di cui all'allegato VII Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili in Croazia da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini croati Alla fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le modalita' per estendere tali diritti ai Settori di cui all'allegato VII
Dal quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, le Parti garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio e a prestiti finanziari e crediti con scadenza inferiore a un anno
3 Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti non introducono nuove restrizioni sulla circolazione dei capitali e sui pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della Croazia e non rendono piu' restrittive le intese esistenti
4 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 59 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunita' e la Croazia causano, o minacciano di causare, serie difficolta' al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunita' o della Croazia, la Comunita' e la Croazia possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunita' e la Croazia, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi
5 Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti contraenti del presente accordo
6 Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la Croazia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo
Art. 61
ARTICOLO 61
1 Nei primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali
2 Entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalita' per la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali
Art. 62
ARTICOLO 62
1 L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanita'
2 Dette disposizioni non si applicano alle attivita' svolte sul territorio di una o dell'altra Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri
Art. 63
ARTICOLO 63
Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche' di prestazione dei servizi, a condizione che, cosi' facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 62
Art. 64
ARTICOLO 64
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle societa' controllate da e di proprieta' congiunta di societa' o cittadini croati e societa' o cittadini della Comunita'
Art. 65
ARTICOLO 65
1 Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali gia' concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale
2 Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale
3 Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Croazia di operare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non e' identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza
Art. 66
ARTICOLO 66
1 Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione
2 Qualora uno o piu' Stati membri o la Croazia abbiano o rischino di avere gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la Croazia, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non puo' essere piu' ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti La Comunita' o la Croazia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte
3 Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante
Art. 67
ARTICOLO 67
Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS)
Art. 68
ARTICOLO 68
Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati
Art. 69
ARTICOLO 69
1 Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione attuale della Croazia a quella della Comunita' La Croazia si adopera per rendere la propria legislazione presente e futura progressivamente compatibile con l'acquis comunitario
2 Il ravvicinamento ha inizio con la firma dell'accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis comunitario contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo di cui all'articolo 5 dello stesso Inizialmente, esso si concentrera' in particolare su alcuni elementi fondamentali dell'acquis del mercato interno, nonche' su altre questioni commerciali, secondo un programma che la Commissione delle Comunita' europee e la Croazia dovranno concordare La Croazia definisce inoltre, di concerto con la Commissione delle Comunita' europee, le modalita' per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi
Art. 70
ARTICOLO 70
Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico
1 Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunita' e la Croazia
i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associa- zioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o fal- sare il gioco della concorrenza,
ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della Croazia, o in una sua parte sostanziale,
iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza
2 Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunita', in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato che istituisce la Comunita' europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie
3 Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un organismo pubblico indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) ed ii) per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di speciali diritti
4 La Croazia istituisce un'autorita' indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii) entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo Tale autorita' puo' tra l'altro autorizzare regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformita' del paragrafo 2, nonche' ordinare il recupero degli aiuti di Stato illegali
5 Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro presentando all'altra Parte una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e la presentazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato
6 La Croazia compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorita' di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo
7 a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Croazia venga valutato tenendo conto del fatto che la Croazia va assimilata alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunita' europea
b) Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia presenta alla Commissione delle Comunita' europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II L'autorita' di cui al paragrafo 4 e la Commissione delle Comunita' europee valutano quindi congiuntamente l'ammissibilita' delle regioni croate e le corrispondenti intensita' massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalita' regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia
8 Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV
- la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica,
- le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' a norma degli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunita' europea, e a strumenti comunitari specifici adottati su tale base
9 Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le Parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione
Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa
Art. 71
ARTICOLO 71
Proprieta' intellettuale, industriale e commerciale
1 A norma del presente articolo e dell'allegato VIII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale
2 La Croazia prende le misure necessarie per garantire, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunita', ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti
3 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di obbligare la Croazia ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore
4 Qualora nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti
Art. 72
ARTICOLO 72
Appalti pubblici
1 Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocita', segnatamente nell'ambito dell'OMC 2 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' croate, stabilite o meno nella Comunita', possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunita' in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' comunitarie
Le precedenti disposizioni si applicano altresi' ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilita' non appena il governo croato avra' adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore La Comunita' esamina periodicamente se la Croazia abbia effettivamente introdotto tale normativa
Entro e non oltre tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie non stabilite in Croazia possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Croazia conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' croate A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie stabilite in Croazia, a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' croate
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilita' per la Croazia di garantire a tutte le societa' comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese
3 Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita' e la fornitura di servizi tra la Comunita' e la Croazia, nonche' l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 45-68
Art. 73
ARTICOLO 73
Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita'
1 La Croazia adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformita', della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita'
2 A tal fine, le Parti incominciano in una fase iniziale a
- promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme europee, nonche' dei controlli e delle procedure per la valutazione della conformita',
- concludere, all'occorrenza, protocolli europei sulla valutazione della conformita',
- promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualita' standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita',
- incoraggiare la partecipazione della Croazia ai lavori delle organizzazioni europee specializzate, in particolare CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET
Art. 74
ARTICOLO 74
Tutela dei consumatori
Le Parti collaborano per allineare le norme della Croazia in materia di tutela dei consumatori a quelle della Comunita' Un'efficace tutela dei consumatori e' indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato, essa dipende dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo
A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti incoraggiano e garantiscono
- l'armonizzazione delle legislazioni e l'allineamento delle modalita' di tutela dei consumatori della Croazia con quelle in vigore nella Comunita',
- una politica attiva di tutela dei consumatori, compresi una maggiore informazione e lo sviluppo di organizzazioni indipendenti, - un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualita' dei beni di consumo e mantenere norme di sicurezza adeguate
Art. 75
ARTICOLO 75
Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto
Nella loro cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, le Parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli nei settori dell'amministrazione in generale e dell'applicazione della legge e dell'apparato giudiziario in particolare
La cooperazione nel settore della giustizia si prefigge in particolare l'indipendenza del sistema giudiziario e il miglioramento della sua efficienza,, nonche' la formazione degli operatori del settore
Art. 76
ARTICOLO 76
Visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione
1 Le parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e istituiscono un ambito di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori
2 La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 poggia su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, e deve comprendere assistenza tecnica e amministrativa che consenta - lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche, - la redazione della normativa,
- una maggiore efficienza delle istituzioni,
- la formazione del personale,
- la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi
3 La cooperazione si concentra in particolare
- nel settore dell'asilo, sull'elaborazione e sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 1951 e del protocollo di New York del 1967 e garantire cosi' il rispetto del principio di "non respingimento",
- nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nei loro territori e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei loro cittadini
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' raccomandare altri temi di cooperazione ai sensi del presente articolo
Art. 77
ARTICOLO 77
Prevenzione e controllo dell'immigrazione illegale, riammissione
1 Le Parti decidono di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione illegale A tal fine
- la Croazia accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita',
- ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della Croazia, su richiesta di quest'ultima e senza altre formalita'
Gli Stati membri dell'Unione europea e la Croazia forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identita' e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative all'uopo necessarie
2 Le Parti accettano di concludere, dietro richiesta, un accordo tra la Croazia e la Comunita' europea volto a disciplinare gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e della Croazia in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi
3 In attesa della conclusione dell'accordo con la Comunita' di cui al paragrafo 2, la Croazia accetta di concludere, su richiesta di uno Stato membro, accordi bilaterali con singoli Stati membri dell'Unione europea, volti a disciplinare gli obblighi specifici in materia di riammissione tra la Croazia e gli Stati membri dell'Unione europea, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi
4 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale, compresa la tratta di esseri umani Cooperazione nel settore della lotta contro il riciclaggio del denaro e le droghe illecite
Art. 78
ARTICOLO 78
Lotta al riciclaggio del denaro
1 Le Parti convengono sulla necessita' di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare
2 La cooperazione nel settore potrebbe comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali
Art. 79
ARTICOLO 79
Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite
1 Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata e integrata nei confronti della lotta contro gli stupefacenti Le politiche e le azioni di controllo nel settore saranno volte a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo piu' efficace dei precursori
2 Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di controllo degli stupefacenti
La cooperazione tra le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori
- elaborazione delle normative e delle politiche nazionali,
- creazione di enti e centri di informazione,
- formazione di personale,
- ricerca nel campo della droga,
- prevenzione dell'impiego abusivo di precursori per la produzione illecita di droga
Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori
Art. 80
ARTICOLO 80
Lotta alla criminalita' e alle altre attivita' illecite e azioni di prevenzione
1 Le Parti decidono di collaborare per combattere e prevenire le attivita' criminali e illegali, organizzate o meno, quali
- tratta di esseri umani,
- attivita' economiche illecite, segnatamente corruzione, falsificazione di denaro, transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti,
- traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- contrabbando,
- traffico illecito di armi,
- terrorismo
La cooperazione in tali settori e' oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento tra le Parti
2 L'assistenza tecnica e amministrativa nel settore puo' comprendere
- l'elaborazione della legislazione nazionale nel settore del diritto penale,
- una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di combattere e prevenire la criminalita',
- la formazione del personale e lo sviluppo delle strutture investigative,
- la definizione di misure volte a prevenire la criminalita'
Art. 81
ARTICOLO 81
1 La Comunita' e la Croazia instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Croazia, consolidando i legami economici esistenti sulla base piu' ampia possibile, a vantaggio di entrambe le Parti
2 Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale della Croazia L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilita' con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso
3 Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Croazia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilita' regionale Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' stabilire priorita' tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste
Art. 82
ARTICOLO 82
Politica economica
1 La Comunita' e la Croazia agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e attuando la politica economica nelle economie di mercato
2 A tal fine, la Comunita' e la Croazia collaborano per procedere a
- scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonche' sulle strategie di sviluppo,
- un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresi l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione,
- promozione di una cooperazione di piu' ampio respiro al fine di accelerare il flusso di knowhow e l'accesso a nuove tecnologie
3 Su richiesta delle autorita' croate, la Comunita' puo' fornire l'assistenza tecnica necessaria per aiutare il paese a ravvicinare gradualmente le sue politiche a quelle dell'Unione Economica e Monetaria La cooperazione in questo settore comprende scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'Unione Economica e Monetaria e del Sistema europeo di banche centrali
Art. 83
ARTICOLO 83
Cooperazione nel settore statistico
1 La cooperazione nel settore statistico punta a creare un sistema statistico efficiente e sostenibile in grado di fornire tempestivamente dati affidabili, oggettivi e precisi necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e riforma in Croazia Essa deve consentire all'Ufficio statistico centrale nazionale di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato Il sistema statistico deve rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU e le disposizioni della normativa statistica europea, e allinearsi all' acquis comunitario
2 A tal fine, le Parti possono cooperare in particolare per
- favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficace in Croazia, basato su un quadro istituzionale adeguato,
- procedere all'armonizzazione con le norme e la classificazione europee e internazionali per consentire al sistema statistico nazionale di adottare l'acquis comunitario nel settore,
- fornire agli operatori economici dei settori pubblico e privato e ai ricercatori i dati socioeconomici adeguati necessari,
- fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica,
- garantire il carattere riservato dei dati personali,
- potenziare progressivamente la raccolta di dati e la loro trasmissione al sistema statistico europeo
3 La cooperazione nel settore comprende, in particolare, scambi di informazioni metodologiche, trasferimento di know-how e formazione
Art. 84
ARTICOLO 84
Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari
1 Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Croazia
La cooperazione si concentra sui seguenti settori
- adozione di un sistema contabile comune compatibile con le norme europee,
- potenziamento e ristrutturazione dei settori bancario e assicurativo e di altri settori finanziari,
- miglioramento dei sistemi di controllo e di regolamentazione dei servizi bancari e di altri servizi finanziari,
- scambi d'informazioni, in particolare sui disegni di legge,
- traduzioni e compilazione di glossari terminologici
2 Le Parti collaborano al fine di istituire sistemi efficaci di revisione contabile in Croazia secondo i metodi e le procedure in vigore nella Comunita'
La cooperazione e' imperniata sui seguenti settori
- assistenza tecnica all'Ufficio dei revisori contabili di Stato della Croazia,
- creazione di unita' interne di revisione contabile presso le agenzie ufficiali,
- scambi di informazioni sui sistemi di revisione contabile,
- uniformazione dei documenti di revisione contabile,
- formazione e consulenze
Art. 85
ARTICOLO 85
Promozione e tutela degli investimenti
1 La cooperazione tra le Parti mira a instaurare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali ed esteri
2 Piu' in particolare, la cooperazione si prefigge
- il miglioramento di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti in Croazia,
- all'occorrenza, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti,
- una migliore tutela degli investimenti
Art. 86
ARTICOLO 86
Cooperazione industriale
1 La cooperazione intende in particolare promuovere l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria e di singoli settori della Croazia, nonche' la cooperazione industriale fra gli operatori economici dell'una e dell'altra Parte soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in condizioni che garantiscano la tutela dell'ambiente
2 Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorita' stabilite da entrambe le Parti Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale, promuovendo, quando opportuno, partnership transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how e a promuovere i mercati e la loro la trasparenza, nonche' l'attivita' delle imprese Particolare attenzione va rivolta alla realizzazione in Croazia di azioni efficaci volte a favorire le esportazioni
Art. 87
ARTICOLO 87
Piccole e medie imprese
Le Parti si adoperano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra PMI della Comunita' e della Croazia
Art. 88
ARTICOLO 88
Turismo
1 La cooperazione tra le Parti nel settore turistico intende agevolare e incoraggiare il turismo e gli scambi nel settore attraverso il trasferimento di know-how, la partecipazione della Croazia ad importanti organizzazioni turistiche europee e l'esame della possibilita' di realizzare operazioni comuni
2 Piu' in particolare, la cooperazione si prefigge
- scambi di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse nel settore del turismo e trasferimento di know-how,
- lo sviluppo di infrastrutture foriere di investimenti nel settore del turismo,
- l'esame di progetti turistici regionali
Art. 89
ARTICOLO 89
Dogane
1 Le parti collaborano per garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale della Croazia a quello della Comunita', in modo da agevolare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo
2 In particolare, la cooperazione comprende
- la possibile interconnessione tra i sistemi di transito della Comunita' e della Croazia, nonche' l'impiego del documento amministrativo unico (DAU),
- il miglioramento e la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto di merci,
- lo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere tra le parti,
- lo sviluppo della cooperazione doganale per sostenere l'introduzione di moderni sistemi di informazione doganale,
- scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine
- l'adozione, da parte della Croazia, della nomenclatura combinata,
- la formazione dei funzionari doganali
3 Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dagli articoli 77, 78 e 80, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo n 5
Art. 90
ARTICOLO 90
Fiscalita'
Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure intese all'ulteriore riforma del sistema fiscale e la ristrutturazione dell'amministrazione fiscale per assicurare una riscossione efficace delle imposte e alla lotta contro le frodi fiscali
Art. 91
ARTICOLO 91
Cooperazione nel settore sociale
1 In materia di occupazione, le Parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo contemporaneamente misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, l'invio di esperti, azioni informative e programmi di formazione
2 Per quanto riguarda la previdenza sociale, le Parti cercano di adeguare il regime croato alle nuove esigenze economiche e sociali, essenzialmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione
3 La cooperazione tra le Parti comporta l'adeguamento della legislazione croata per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunita' tra uomini e donne
4 Le Parti sviluppano la cooperazione al fine di migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunita'
Art. 92
ARTICOLO 92
Agricoltura e settore agroindustriale
La cooperazione in questo settore si prefigge l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori agricolo e agroindustriale in conformita' delle norme e regole comunitarie, la gestione delle risorse idriche, lo sviluppo rurale, la graduale armonizzazione della legislazione in campo veterinario e fitosanitario con le norme comunitarie e lo sviluppo del settore forestale in Croazia
Art. 93
ARTICOLO 93
Pesca
La Comunita' e la Croazia valutano la possibilita' di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose
Art. 94
ARTICOLO 94
Istruzione e formazione
1 Le Parti cooperano per migliorare il livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali in Croazia
2 Il programma Tempus contribuisce ad intensificare la cooperazione tra le Parti nel settore dell'istruzione e della formazione, nonche' a promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e la riforma economica
3 Anche la Fondazione europea per la formazione contribuisce al miglioramento delle strutture e delle attivita' di formazione in Croazia
Art. 95
ARTICOLO 95
Cooperazione culturale
Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche tra singoli cittadini, comunita' e popoli
Art. 96
ARTICOLO 96
Informazione e comunicazione
La Comunita' e la Croazia prendono le misure necessarie per promuovere lo scambio di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita', nonche' a fornire agli ambienti professionali della Croazia informazioni piu' specialistiche
Art. 97
ARTICOLO 97
Cooperazione nel settore audiovisivo
1 Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano la coproduzione nei settori cinematografico e televisivo
2 La Croazia allinea le sue politiche volte a disciplinare gli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere con le politiche comunitarie, rivolgendo particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprieta' intellettuale per i programmi trasmessi via satellite e via cavo, e armonizza la propria normativa con l'acquis comunitario
Art. 98
ARTICOLO 98
Infrastrutture di comunicazione elettronica e servizi connessi
1 Le Parti intensificano la cooperazione nel settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica, comprese le reti di telecomunicazioni classiche e le relative reti elettroniche per la trasmissione di materiale audiovisivo, nonche' i servizi associati, con il fine ultimo dell'allineamento all'acquis comunitario, da parte della Croazia, all'entrata in vigore dell'accordo
2 Detta cooperazione si concentra sui seguenti settori prioritari - elaborazione di politiche,
- aspetti giuridici e normativi,
- potenziamento delle istituzioni necessarie in un contesto liberalizzato,
- ammodernamento delle infrastrutture elettroniche della Croazia e loro integrazione nelle reti europea e mondiale, con particolare attenzione a un miglioramento a livello regionale,
- cooperazione internazionale,
- cooperazione con gli organismi europei, segnatamente con quelli che operano nel settore della normalizzazione,
- coordinamento delle posizioni in organizzazioni e consessi internazionali
Art. 99
ARTICOLO 99
Societa' dell'informazione
Le Parti intensificano la cooperazione per sviluppare ulteriormente la societa' dell'informazione in Croazia Nel complesso, si intende preparare la societa' all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilita' di reti e servizi
Le autorita' croate, con l'assistenza della Comunita', riesaminano attentamente gli impegni politici assunti nell'Unione europea, per allineare le proprie politiche su quelle dell'Unione
Le autorita' croate elaborano un piano per l'adozione della normativa comunitaria nel settore della societa' dell'informazione
Art. 100
ARTICOLO 100
Trasporti
1 Parallelamente alle disposizioni dell'articolo 58 e del protocollo n 6 del presente accordo, le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti per consentire alla Croazia di
- ristrutturare ed ammodernare i trasporti e le relative infrastrutture,
- migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo,
- applicare norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunita',
- sviluppare un sistema di trasporto compatibile con quello comunitario e ad esso simile,
- migliorare la tutela dell'ambiente nei trasporti e ridurre gli effetti nocivi e l'inquinamento
2 I settori di cooperazione prioritari sono
- lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, portuali e di navigazione interna, nonche' degli altri grandi assi d'interesse comune, e dei collegamenti transeuropei e paneuropei,
- la gestione delle ferrovie e degli aeroporti, anche attraverso un'adeguata cooperazione tra le competenti autorita' nazionali,
- il trasporto stradale, compresi pedaggi e altri oneri, gli aspetti sociali e quelli ambientali,
- il trasporto combinato strada-ferrovia,
- l'armonizzazione delle statistiche relative al trasporto internazionale,
- l'ammodernamento delle attrezzature tecniche di trasporto per conformarsi alle norme comunitarie, e l'assistenza per ottenere finanziamenti a tal fine, segnatamente per quanto riguarda il trasporto rotaia-strada, il trasporto multimodale e il trasbordo,
- la promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni,
- l'adozione di politiche dei trasporti coordinate e compatibili con quelle in vigore nella Comunita'
Art. 101
ARTICOLO 101
Energia
1 La cooperazione rispecchia i principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea per l'energia, e si prefigge una progressiva integrazione dei mercati energetici dell'Europa.
2 La cooperazione prevede in particolare
- formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito, della trasmissione e della distribuzione e il ripristino delle interconnessioni di elettricita' con i paesi limitrofi, importanti a livello regionale,
- gestione e formazione nel settore energetico e trasferimento di tecnologia e di know-how, promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia, delle fonti energetiche rinnovabili, esame dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia,
- definizione di un contesto per la ristrutturazione delle societa' energetiche e cooperazione tra imprese del settore,
- lo sviluppo di un quadro normativo nel settore energetico, conforme all'acquis comunitario
Art. 102
ARTICOLO 102
Sicurezza nucleare
1 Le Parti cooperano nel settore della sicurezza nucleare e dei controlli di sicurezza La cooperazione potrebbe concentrarsi in particolare sui seguenti settori
- miglioramento della normativa della Croazia in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorita' di controllo e dei mezzi a loro disposizione,
- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali,
- gestione delle scorie radioattive e, all'occorrenza, smantellamento e decontaminazione delle centrali nucleari,
- promozione di accordi tra gli Stati membri dell'UE, o l'Euratom, e la Croazia, in merito alla notifica e allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari, alla preparazione alle emergenze e alla ricerca antisismica transfrontaliera nonche', all'occorrenza, su questioni di sicurezza nucleare in generale,
- problemi inerenti al ciclo del combustibile,
- salvaguardia del materiale radioattivo,
- potenziamento della sorveglianza e del controllo del trasporto di materiali che potrebbero provocare inquinamento radioattivo,
- responsabilita' di terzi nel settore dell'energia nucleare
Art. 103
ARTICOLO 103
Ambiente
1 Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale della lotta contro il degrado ambientale, al fine di promuovere la sostenibilita' dell'ambiente
2 La cooperazione potrebbe essere imperniata sui seguenti settori prioritari
- qualita' dell'acqua, compresi il trattamento delle acque reflue, soprattutto dei corsi d'acqua transfrontalieri,
- lotta contro l'inquinamento atmosferico e idrico (compresa l'acqua potabile) locale, regionale e transfrontaliero,
- controllo efficace dei livelli di inquinamento e delle emissioni,
- elaborazione di strategie relative ai problemi globali e climatici,
- produzione e impiego razionali, sostenibili e non inquinanti dell'energia,
- classificazione e manipolazione sicura delle sostanze chimiche, - sicurezza degli impianti industriali,
- riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti e attuazione della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Basilea, 1989),
- impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento causato dai prodotti chimici utilizzati in agricoltura, - tutela di flora e fauna, comprese le foreste, e salvaguardia della biodiversita',
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana,
- impiego di strumenti economici e fiscali per migliorare l'ambiente,
- realizzazione di valutazioni dell'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica,
- ravvicinamento continuo delle legislazioni alle norme comunitarie,
- convenzioni internazionali in materia di ambiente alle quali la Comunita' aderisce,
- cooperazione a livello regionale e internazionale,
- istruzione e informazione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile
3 Nel settore della protezione contro le catastrofi naturali, le Parti collaborano per assicurare la protezione di persone, animali, proprieta' e ambiente contro le catastrofi provocate dall'uomo A tal fine, la cooperazione potrebbe comprende i settori seguenti
- scambio di informazioni sui risultati dei progetti scientifici e di ricerca e sviluppo,
- reciproca notifica tempestiva e sistemi di allerta per quanto riguarda le catastrofi e le loro conseguenze,
- esercitazioni di salvataggio e di soccorso e sistemi di assistenza in caso di catastrofe,
- scambio di esperienze nel settore della ricostruzione e della ripresa in seguito a calamita'
Art. 104
ARTICOLO 104
Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico
1 Le Parti promuovono la cooperazione bilaterale a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (DPI)
2 La cooperazione riguarda
- scambi di informazioni in campo scientifico e tecnologico e l'organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche,
- attivita' comuni di ricerca e sviluppo tecnologico,
- attivita' di formazione e programmi di mobilita' per scienziati, ricercatori e specialisti delle due Parti impegnati in attivita' di ricerca e sviluppo tecnologico
3 Una siffatta cooperazione si basa su intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna delle Parti definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI
Art. 105
ARTICOLO 105
Sviluppo regionale e locale
Le Parti intensificano la cooperazione a livello di sviluppo regionale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali
Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale A tal fine, e' possibile procedere a scambi di informazioni e di esperti
Art. 106
ARTICOLO 106
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 3, 107, e l09, la Croazia puo' beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti
Art. 107
ARTICOLO 107
L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, e' disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunita' in seguito a consultazioni con la Croazia
L'assistenza, sotto forma di aiuti per il potenziamento delle istituzioni e di investimenti, vuole essenzialmente contribuire alle riforme democratica, economica e istituzionale della Croazia, in linea con il processo di stabilizzazione e di associazione L'assistenza finanziaria puo' riguardare tutti i settori di armonizzazione della normativa e delle politiche di cooperazione del presente accordo, compresi giustizia e affari interni Occorre vegliare a che vengano completamente realizzati i progetti di infrastrutture di interesse comune individuati nel protocollo n 6
Art. 108
ARTICOLO 108
Su richiesta della Croazia e in casi eccezionali, la Comunita' puo' valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilita' di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili
Art. 109
ARTICOLO 109
Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali
A tal fine, le parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza
Art. 110
ARTICOLO 110
E' istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione del presente accordo Il consiglio si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse
Art. 111
ARTICOLO 111
1 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da membri del governo della Croazia
2 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno
3 I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno
4 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante della Croazia in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno
5 Nelle questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione
Art. 112
ARTICOLO 112
Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno del campo d'azione dell'accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare altresi' adeguate raccomandazioni Esso elabora decisioni e raccomandazioni previo accordo tra le Parti
Art. 113
ARTICOLO 113
Ciascuna delle Parti puo' deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione vincolante
Art. 114
ARTICOLO 114
1 Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da rappresentanti della Croazia
2 Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalita' di funzionamento del comitato
3 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' delegare al comitato di stabilizzazione e di associazione taluni suoi poteri In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 112
Art. 115
ARTICOLO 115
Il comitato di stabilizzazione e di associazione puo' creare sottocomitati
Art. 116
ARTICOLO 116
E' istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento croato e del Parlamento europeo Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento croato
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento croato, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno
Art. 117
ARTICOLO 117
Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta'
Art. 118
ARTICOLO 118
L'accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura
a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza,
b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare,
c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale
Art. 119
ARTICOLO 119
1 Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta
- il regime applicato dalla Croazia nei confronti della Comunita' non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro societa' o filiali,
- il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Croazia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, societa' e filiali croati
2 Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza
Art. 120
ARTICOLO 120
1 Le Parti adattano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo
2 Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure opportune Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti
3 Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo
Art. 121
ARTICOLO 121
Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali adeguati, su richiesta di una di esse, per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 31, 38, 39 e 43
Art. 122
ARTICOLO 122
Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o piu Stati membri, da un lato, e la Croazia, dall'altro
Art. 123
ARTICOLO 123
I protocolli nn 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e gli allegati I-VIII costituiscono parte integrante del presente accordo
Art. 124
ARTICOLO 124
Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato
Ciascuna delle Parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte Il presente accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica
Art. 125
ARTICOLO 125
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunita' o i suoi Stati membri oppure la Comunita' e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Croazia, dall'altro
Art. 126
ARTICOLO 126
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea, la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea dell'energia atomica, alle condizioni precisate in detti trattati e, dall'altro, al territorio della Croazia
Art. 127
ARTICOLO 127
Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' il depositano dell'accordo
Art. 128
ARTICOLO 128
Il presente accordo e' redatto in due esemplari in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti, ciascun testo facente ugualmente fede
Art. 129
ARTICOLO 129
Il presente accordo e' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure
L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate
Art. 130
ARTICOLO 130
Accordo interinale
Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la Croazia, per "data di entrata in vigore del presente accordo" si intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 70 e 71 del presente accordo e dei protocolli nn 1-5, nonche' delle disposizioni pertinenti in materia di trasporti del protocollo n 6, la data di entrata in vigore del relativo accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni
Fatto a Lussembourgo, addi' ventinove ottobre duemilauno
Accordo-Elenco degli allegati
ELENCO DEGLI ALLEGATI
Allegato I Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai prodotti industriali della Comunita' di cui all'ar- ticolo 18, paragrafo 2
Allegato II Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai prodotti industriali della Comunita' di cui all'ar- ticolo 18, paragrafo 3
Allegato III Definizione CE di prodotti "baby beef' di cui al- l'articolo 27, paragrafo 2
Allegato IV a) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantita- tivi illimitati all'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto i)
Allegato IV b) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio nell'ambito di contingenti all'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto ii)
Allegato IV c) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantita- tivi illimitati un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto i)
Allegato IV d) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (eliminazione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto i)
Allegato IV e) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei dazi NPF per quantitativi illimitati) di cui all'artico- lo 27, paragrafo 3, lettera a), punto ii)
Allegato IV f) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto iii)
Allegato V a) Prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 1
Allegato V b) Prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 2
Allegato VI Stabilimento "Servizi finanziari" di cui all'arti- colo 50
Allegato VII Acquisto di beni immobili da parte di cittadini UE - Elenco delle deroghe di cui all'articolo 60, pa- ragrafo 2
Allegato VIII Diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 71
Accordo-Allegato I
ALLEGATO I
CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITA'
di cui all'articolo 18, paragrafo 2
I dazi doganali vengono ridotti secondo il calendario seguente
- alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio e' ridotto al 60% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2003, il dazio e' ridotto al 30% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2004, i dazi rimanenti sono aboliti
+=========+===========================================================+
| SA 6÷ | Designazione delle merci |
+=========+===========================================================+
|25 01 |Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale de |
| |denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione |
| |acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di |
| |agenti che assicurano una buona fluidita', acqua di mare |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2501 001 | --- sale preparato da tavola e sale destinato |
| | all'industria alimentare |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2501 002 | --- sale destinato ad altri usi industriali |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2501 009 | --- altro |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|25 15 |Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre |
| |calcaree da taglio o da costruzione con densita' apparente |
| |uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o |
| |semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o |
| |in lastre di forma quadrata o rettangolare |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2515 1 | - Marmi e travertini |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2515 11 | -- greggia o sgrossata |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2515 12 | -- semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi |
| | o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2515 20 | - Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da |
| | taglio o da costruzione, alabastro |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|27 10 |Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli |
| |oli greggi, preparazioni non nominate ne' comprese |
| |altrove, contenenti, in peso, 70% o piu' di oli di |
| |petrolio di minerali bituminosi e delle quali tali oli |
| |costituiscono il componente base |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2710 001 | --- oli per motore e altri oli leggeri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2710 0014| ---- oli speciali (estraibili ed altri) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2710 0015| ---- Acqua ragia minerale |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2710 0017| ---- Carboturbi tipo benzina |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2710 002 | --- cherosene ed altri oli medi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2710 0021| ---- cherosene |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2710 0022| ---- carboturbi tipo cherosene |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2710 0023| ---- alfa-olefine e olefine normali (miscele), paraffine |
| | normali (C10 - C13) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2710 003 | --- oli pesanti, esclusi scarti, destinati a subire |
| | un'ulteriore trasformazione |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2710 0033| ---- oli combustibili leggeri, medi, pesanti e |
| | pesantissimi a basso tenore di solfo |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2710 0034| ---- altri oli combustibili leggeri, medi, pesanti e |
| | pesantissimi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2710 0035| ---- oli di base |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2710 0039| ---- Altri oli pesanti e prodotti a base di oli pesanti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|27 11 |Gas di petrolio ed alti idrocarburi gassosi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2711 1 |Liquefatti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2711 12 | -- Propano |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2711 13 | -- Butani |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2711 19 | ------- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2711 191 | --- Miscele di propano e butani |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2711 199 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2711 29 | ------- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|27 12 |Vaselina, paraffina, cera di petrolio microcristallina, |
| |«slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, |
| |altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi |
| |o con alti procedimenti, anche colorati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2712 10 |Vaselina |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2712 20 | - Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75% di olio |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|27 13 |Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui |
| |degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2713 20 | - Bitume di petrolio |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|27 15 |Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, |
| |di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di |
| |catrame minerale (per esempio mastici bituminosi, |
| |«cut-backs») |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2715 009 | --- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2803 00 |Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non |
| |nominate ne' comprese altrove) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2803 001 | --- nero di carbonio |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|28 06 |Cloruro di idrogeno (acido cloridrico), |
| |acido clorosolforico |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2806 10 |Cloruro di idrogeno (acido cloridrico) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2806 101 | --- pro analysis |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2808 00 |Acido nitrico, acidi solfonitrici |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2808 002 | --- Altro acido nitrico |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|28 14 |Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2814 20 | - Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2814 201 | --- pro analysis |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|28 15 |Idrossido di sodio (soda caustica), idrossido di potassio |
| |(potassa caustica), per ossidi di sodio o di potassio |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2815 11 | -- Solido |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2815 111 | --- granulare, pro analyis |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2815 20 |idrossido di potassio (potassa caustica), |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2815 201 | --- granulated, pro analysis |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|29 02 |Idrocarburi ciclici |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2902 4 | - Xileni |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2902 41 | -- o-Xilene |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2902 411 | --- pro analysis |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2902 42 | -- m-Xilene |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2902 421 | --- pro analysis |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2902 43 | -- p-Xilene |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2902 431 | --- pro analysis |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2902 44 | -- Miscele di isomeri dello xilene |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2902 441 | --- pro analysis |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|29 05 |Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, |
| |nitrati o nitrosi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2905 1 | - Monoalcoli saturi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2905 11 | -- Metanolo (alcole metilico) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2905 111 | --- pro analysis |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2905 12 | -- Propan-1-olo (alcole propilico) |
| | e propan-2-olo (alcole isopropilico) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2905 121 | --- pro analysis |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|29 14 |Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni |
| |ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati |
| |o nitrosi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2914 1 | - Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni |
| | ossigenate |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2914 11 | -- Acetone |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2914 111 | --- pro analysis |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|29 15 |Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, |
| |alogenuri, perossidi e perossiacidi, loro derivati |
| |alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2915 3 | - Esteri dell'acido acetico |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2915 311 | --- pro analysis |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2933 |Composti eterociclici con uno o piu' eteroatomi |
| |di solo azoto |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2933 6 | - Composti la cui struttura contiene un anello triazinico |
| | (idrogenato o non), non condensati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|2933 691 | --- atrazine |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|30 02 |Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici |
| |profilattici o diagnostici, sieri specifici, altre |
| |frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, |
| |anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici, |
| |vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i |
| |lieviti) e prodotti simili |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3002 30 | - Vaccini per la medicina veterinaria |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|30 03 |Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o |
| |3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati |
| |per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati |
| |sotto forma di dosi, ne' condizionati per la vendita al |
| |minuto |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3003 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3003 909 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|30 04 |Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 30 02, 30 05 o |
| |30 06) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati |
| |per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto |
| |forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3004 10 | - contenenti penicilline o loro derivati con struttura |
| | dell'acido penicillanico, o steptomicine o loro derivati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3004 101 | --- medicamenti pronti per la vendita al minuto |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3004 20 | - contenenti altri antibiotici |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3004 201 | --- medicamenti pronti per la vendita al minuto |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3004 3 | - contenenti ormoni o altri prodotti della voce 29 37, e |
| | non contenenti antibiotici |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3004 31 | -- contenenti insulina |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3004 311 | --- medicamenti pronti per la vendita al minuto |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3004 32 | -- contenenti ormoni corticosurrenali |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3004 321 | --- medicamenti pronti per la vendita al minuto |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3004 39 | ------- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3004 391 | --- medicamenti pronti per la vendita al minuto |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3004 40 | - contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti |
| | ormoni, ne' altri prodotti della voce 29 37, ne' |
| | antibiotici |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3004 401 | --- medicamenti pronti per la vendita al minuto |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3004 50 | - altri medicamenti contenenti vitamine o alti prodotti |
| | della voce 29 36 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3004 501 | --- medicamenti pronti per la vendita al minuto |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3004 90 | ------- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3004 902 | --- medicamenti pronti per la vendita al minuto |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3004 909 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|30 06 |Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 |
| |di questo capitolo |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3006 50 | - Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per |
| | il pronto soccorso |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|32 07 |Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni |
| |vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni |
| |simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria |
| |e la vetreria, fritte di vetro e altri vetri, in forma di |
| |polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3207 10 | - Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e |
| | preparazioni simili |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3207 20 | - Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni |
| | simili |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3207 30 | - Lustri liquidi e preparazioni simili |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3207 40 |fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di |
| |granuli, di lamelle o di fiocchi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3208 |Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di |
| |polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un |
| |mezzo non acquoso, soluzioni previste nella nota 4 di |
| |questo capitolo |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3208 10 | - a base di poliesteri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3208 20 | - a base di polimeri acrilici o vinilici |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|32 09 |Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di |
| |polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un |
| |mezzo acquoso |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3209 10 | - a base di polimeri acrilici o vinilici |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3209 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3214 |Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici, |
| |stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non |
| |refrattari dei tipi utilizzati nella muratura |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3214 10 |Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici, |
| |stucchi utilizzati nella pittura |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3214 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|32 15 |Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno |
| |ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3215 1 | - Inchiostri da stampa |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3215 11 | -- nero |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3215 19 | ------- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|33 04 |Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e |
| |preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, |
| |diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni |
| |antisolari e preparazioni per abbronzare, preparazioni |
| | per manicure o pedicure |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3304 99 | ------- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3304 999 | --- per la vendita al minuto |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|33 07 |Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti |
| |per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti |
| |depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta |
| |preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati |
| |ne' compresi altrove, deodoranti per locali, preparati, |
| |anche non profumati, aventi o non proprieta' disinfettanti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3307 90 | ------- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3307 909 | --- per la vendita al minuto |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|34 05 |Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per |
| |carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per |
| |pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto |
| |forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, |
| |materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati |
| |o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere del |
| |codice NC 34 04 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3405 10 | - Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature |
| | o per cuoio |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3405 20 |- Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei |
| | mobili di legno, dei pavimenti o di alti rivestimenti |
| | di legno |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3405 30 | - Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi |
| | dai lucidi per metalli |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3405 40 | - Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e |
| | lucidare |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3405 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3406 00 |Candele, ceri ed articoli simili |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3605 00 |Fiammiferi diversi dagli articoli pirotecnici |
| |della voce 36 04 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|37 01 |Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non |
| |impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone |
| |o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e |
| |stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, |
| |anche in caricatori |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3701 10 | - per raggi X |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3814 00 |Solventi e diluenti organici composti, non nominati ne' |
| |compresi altrove, preparazioni per togliere pitture o |
| |vernici |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3820 00 |Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo |
| |sbrinamento |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|39 05 |Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, |
| |in forme primarie, altri polimeri di vinile, in forme |
| |primarie |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3905 1 |acetato polivinilico |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3905 12 | -- in dispersione acquosa |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3905 19 | ------- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3919 |Lastre, f ogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme |
| |piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3919 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|39 20 |Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di |
| |materie plastiche non alveolari, non rinforzati ne' |
| |stratificati, ne' parimenti associati ad altre materie, |
| |senza supporto |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3920 10 | - di polimeri di etilene |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3920 101 | --- strisce di spessore pari a 12 micron in rotoli di |
| | larghezza pari a 50-90 mm |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|39 23 |Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie |
| |plastiche, turaccioli, coperchi, capsule ed altri |
| |dispositivi di chiusura, di materie plastiche |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3923 2 | - Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3923 21 | - di polimeri di etilene |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3923 29 | - di altre materie plastiche |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3923 40 | - Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3923 90 | - altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3923 901 | --- barili e serbatoi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3923 909 | --- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|39 24 |Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di |
| |igiene o da toletta, di materie plastiche |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3924 10 | - Oggetti per il servizio da tavola o da cucina |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3924 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3925 |Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie |
| |plastiche, non nominati ne' compresi altrove |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3925 10 | - Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di |
| | capacita' superiore a 300 litri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3925 20 | - Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3925 30 | - Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla |
| | veneziana), oggetti simili e loro parti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3925 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|40 09 |Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei |
| |loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4009 10 | - non rinforzati con altre materie, ne' altrimenti |
| | associati ad altre materie, senza accessori |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4009 20 |rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati |
| |solamente a metallo, senza accessori |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4009 40 | - rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad |
| | altre materie, senza accessori |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4009 50 | - con accessori |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4009 509 | ---- altro |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|42 02 |Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per |
| |oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse |
| |portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, |
| |binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti |
| |musicali o armi e simili contenitori, sacche da viaggio, |
| |borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, |
| |sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, |
| |portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, |
| |sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o |
| |gioielli, scatole per cipria astucci o scrigni per oggetti |
| |di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli |
| |naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di |
| |materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, |
| |oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette |
| |materie o di carta |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4202 1 | - Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per |
| | oggetti di toletta e le valigette porta documenti, borse |
| | portacarte, cartelle e contenitori simili |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4202 11 | -- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, |
| | ricostituiti o verniciati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4202 12 | -- con superficie esterna di materie plastiche o di |
| | materie tessili |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4202 19 | ------- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4202 2 | - Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza |
| |impugnatura |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4202 21 | |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4202 22 | -- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o |
| | di materie tessili |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4202 29 | ------- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4202 3 | - Oggetti da tasca o da borsetta |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4202 31 | -- con superficie esterna di cuoio o di pelli, |
| | naturali, ricostituiti o verniciati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4202 32 | -- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o |
| | di materie tessili |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4202 39 | ------- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4202 9 | -- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4202 91 | -- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, |
| | ricostituiti o verniciati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4202 92 | -- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o |
| | di materie tessili |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4202 99 | ------- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|43 02 |Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le |
| |teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), |
| |anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse |
| |da quelle della voce 4303 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4302 1 | - Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o |
| | zampe, non riunite |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4302 11 | -- di visone |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4302 12 | -- di coniglio o di lepre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4302 13 | - di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», |
| | «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, |
| | della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, |
| | code o zampe |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4302 19 | ------- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4302 20 | - Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, |
| | non riuniti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4302 30 | - Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, |
| | riuniti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4304 00 |Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4304 009 | --- articoli di pellicce artificiali |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|44 06 |Traversine di legno per strade ferrate o simili |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4406 10 | - non impregnate |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4406 101 | --- di quercia |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4406 102 | --- di faggio |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4406 109 | --- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4406 90 | ------- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4406 901 | --- di quercia |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4406 902 | --- di faggio |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4406 909 | --- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|44 18 |Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per |
| |costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per |
| |pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e |
| |«shakes»), di legno |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4418 10 | - Finestre, porte-finestre e loro telai e stipiti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4418 20 | - Porte e loro telai, stipiti e soglie |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4418 30 | - Pannelli per pavimenti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|48 05 |Altra carta ed altro cartone, non patinati ne' spalmati, |
| |in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni |
| |complementari o trattamenti diversi da quelli previsti |
| |nella nota 2 di questo capitolo |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4805 10 | - Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting» |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|48 11 |Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di |
| |cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, |
| |colorati in superficie, decorati in superficie o |
| |stampati, in rotoli o in fogli, diversi dai prodotti dei |
| |tipi descritti nei testi delle voci 48 03, 48 09 o 48 10 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4811 2 | - Carta e cartone gommati o adesivi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4811 29 | - altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4811 299 | --- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4814 |Carte da parati e rivestimenti murali simili vetrofanie |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4814 10 | - Carta detta «Ingrain» |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4814 20 | - Carte da parati e rivestimenti murali simili, |
| | costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, |
| | da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, |
| | colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4814 30 | - Carte da parati e rivestimenti murali simili, |
| | costituiti da carta ricoperta, sul diritto, di materiali |
| | da intreccio, anche tessuti piatti o disposti |
| | parallelamente |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4814 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4817 10 | - Buste |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4817 20 | - Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e |
| | cartoncini per corrispondenza |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4817 30 | - Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di |
| | cartone, contenenti un assortimento di prodotti |
| | cartotecnici per corrispondenza |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|48 19 |Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi |
| |di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati |
| |di fibre di cellulosa, cartonaggi per ufficio, per |
| |magazzino o simili |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4819 10 | - Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4819 20 | - Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone |
| | non ondulato |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4819 209 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4819 30 | - Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o piu' |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4819 40 | - altri sacchi, sacchetti, buste (escluse quelle per |
| | dischi) e cartocci |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4819 50 | - altri imballaggi, comprese le buste per dischi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4819 501 | -- scatole cilindriche costituite da due o piu' materiali |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4819 60 | - Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|48 20 |Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per |
| |appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, |
| |blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e |
| |lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori |
| |e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di |
| |altra specie), cartelline e copertine per incartamenti |
| |ed alti articoli cartotecnici per scuola, ufficio o |
| |cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie |
| |multiple, anche contenenti fogli di carta carbone |
| |intercalati, di carta o di cartone, album per campioni o |
| |per collezioni e copertine per libri, di carta o di |
| |cartone |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4820 10 | - Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per |
| | appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per |
| | annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e |
| | lavori simili |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4820 20 | - Quaderni |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4820 30 | - Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine |
| | per libri), cartelline e copertine per incartamenti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4820 40 | - Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti |
| | fogli di carta carbone intercalati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4820 50 | - Album per campioni o per collezioni |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4820 90 |altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4820 901 | --- blocchi e libretti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4820 909 | --- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|48 21 |Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, |
| |stampate o non |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4821 10 | - stampate |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4821 90 | - altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4823 |Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e |
| |altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura, |
| |altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di |
| |ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4823 1 | - Carta gommata o adesiva, in strisce o in rotoli |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4823 11 |autoadesivi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4823 19 | ------- altro |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4823 40 | - Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, |
| | in fogli o in dischi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4823 5 |- altra carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la |
| | scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4823 51 |stampati, impressi a secco, perforati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4823 59 | ------- altra |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4823 60 | - Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli |
| | simili, di carta o di cartone |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4823 70 | - Articoli foggiati a stampo o ottenuti mediante |
| | pressatura, di pasta di carta |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4823 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|4823 909 | --- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|64 02 |Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di |
| |materia plastica |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6402 1 | - Calzature per lo sport |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6402 19 | -- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6402 20 | - Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla |
| | suola con naselli |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6402 30 | - altre calzature, con puntale protettivo di metallo |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6402 9 | - altre calzature |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6402 91 | -- che ricoprono la caviglia |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6402 99 | -- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|64 03 |Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, |
| |di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio |
| |naturale |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6403 1 | - Calzature per lo sport |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6403 19 | -- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6403 20 | - Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con |
| | tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il |
| | collo del piede e intorno all'alluce |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6403 30 | - Calzature con suola principale di legno, senza suola |
| | interna e senza puntale protettivo di metallo |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6403 40 | - altre calzature, con puntale protettivo di metallo |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6403 5 | - altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6403 51 | -- che ricoprono la caviglia |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6403 59 | -- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6403 9 | - altre calzature |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6403 91 | -- che ricoprono la caviglia |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6403 99 | -- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|64 05 |Altre calzature |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6405 10 | - con tomaie di cuoio naturale o ricostituito |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6405 20 | - con tomaie di materie tessili |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6504 00 |Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per |
| |intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di |
| |qualsiasi materia, anche guarniti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|65 05 |Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o |
| |confezionati con pizzi, feltro o alti prodotti tessili, in |
| |pezzi (ma non in strisce), anche guarniti, retine per |
| |capelli di qualsiasi materia, anche guarnite |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6505 10 | - Retine per capelli |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6505 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|65 06 |Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6506 10 | - copricapo di sicurezza (caschi) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6506 9 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|06 91 | -- di gomma o di materia plastica |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6506 92 | -- di pelliccia |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6506 99 | - di altre materie |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6507 00 |Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, |
| |carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri |
| |copricapo |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|66 01 |Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli |
| |ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6601 10 | - Ombrelloni da giardino da sole |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6601 9 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6601 91 | -- con fusto o manico telescopico |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6601 99 | -- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6602 00 |Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|66 03 |Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci |
| |66 01 e 66 02 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6603 10 | - impugnature |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6603 20 | - Ossature montate, anche con fusto o manico, per |
| |ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6603 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|68 02 |Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) |
| |lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della |
| |voce 6801, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, |
| |di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su |
| |suporto, granulati, scaglie e polveri di pietre naturali |
| |(compresa l'ardesia), colorati artificialmente |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6802 2 | - altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di |
| | queste pietre, semplicemente tagliati o segati, |
| | superficie piana o liscia |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6802 21 | -- Marmo, travertino e alabastro |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6802 22 | -- altre pietre calcaree |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6802 29 | -- altre pietre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6802 9 | - altro |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6802 91 | -- Marmo, travertino e alabastro |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6802 92 | -- altre pietre calcaree |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6802 99 | -- altre pietre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|68 04 |Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, |
| |sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, |
| |rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, |
| |per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di |
| |pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali |
| |agglomerati o di ceramica, anche con parti di |
| |altre materie |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6804 2 |altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6804 22 | -- di altri abrasivi agglomerati o di ceramica |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6804 30 | - Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6804 309 | --- di materie artificiali |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|68 05 |Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli |
| |applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre |
| |materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6805 10 | - applicati su alte materie |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6205 20 | - applicati solamente su carta o cartone |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6805 30 | - applicati su altre materie |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|68 06 |Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali |
| |simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di |
| |scorie e simili prodotti minerali espansi, miscele e |
| |lavori di materie minerali per l'isolamento termico o |
| |acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle |
| |voci 68 11, 68 12 e del capitolo 69 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6806 10 |- Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali |
| |simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|68 07 |Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio pece |
| |di petrolio, di carbone fossile) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6807 10 | - in rotoli |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6807 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6807 909 | -- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6808 00 |Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed |
| |articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, |
| |lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, |
| |agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|68 09 |Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6809 1 | - Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e |
| | articoli simili, non ornati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6809 11 | - unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6809 19 | ------- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6809 90 | - altri lavori |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|68 12 |Amianto (asbesto) lavorato, in fibre, miscele a base di |
| |amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio, |
| |lavori di tali miscele o di amianto (per esempio fili, |
| |tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche |
| |armati, diversi da quelli delle voci 68 11 o 68 13 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6812 10 | - Amianto lavorato, in fibre, miscele a base di amianto o |
| | a base di amianto e carbonato di magnesio |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6812 20 | - Fili |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6812 70 | - Corde e cordoni, anche intrecciati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6812 40 | - Tessuti e stoffe a maglia |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6812 50 | - Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e |
| | copricapo |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6812 60 | - Carta, cartoni e feltri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6812 70 | - Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, |
| | anche presentati in rotoli |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6812 90 | - altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6812 909 | --- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|68 13 |Guarnizioni di frizione (per esempio piastre, cilindri, |
| |nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non |
| |montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro |
| |organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre |
| |sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con |
| |materie tessili o altre materie |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6813 10 | - Guarnizioni per freni |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6813 109 | ---- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6813 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6813 909 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|69 04 |Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro |
| |ed elementi simili di ceramica |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6904 10 | - Mattoni da costruzione |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6904 101 | --- pieni, di dimensioni pari a 250 x 120 x 65 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6904 102 | --- Mattoni forati, di dimensioni pari a 250 x 120 x 65 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6904 103 | --- blocchi, di dimensioni pari a 290 x 190 x 190 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6904 104 | --- blocchi, di dimensioni pari a 250 x 190 x 190 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6904 105 | --- blocchi, di dimensioni pari a 250 x 250 x 140 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6904 109 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6904 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6904 901 | --- volterrane, di dimensioni pari a 250 x 380 x 140 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6904 902 | --- volterrane, di dimensioni pari a 390 x 100 x 160 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6904 903 | --- copriferro, di dimensioni pari a 250 x 120 x 40 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6904 909 | --- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|69 05 |Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti |
| |architettonici, di ceramica ed alti prodotti ceramici per |
| |l'edilizia |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6905 10 | - Tegole |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6905 101 | --- tegole pressate, di dimensioni pari a 350 x 200 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6905 102 | --- tegole pressate da incastro, di dimensioni |
| | pari a 340 x 200 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6905 103 | --- tegole piatte, di dimensioni pari a 380 x 180 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6905 104 | --- tegole mediterranee, di dimensioni pari a 375 x 200 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6905 109 | --- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6905 90 | - altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|69 10 |Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, |
| |bide', tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi |
| |e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6910 10 | - di porcellana |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|6910 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|70 05 |Vetro (vetro «flotte'» e vetro levigato a smerigliato su |
| |una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con |
| |strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non |
| |altrimenti lavorato |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7005 30 | - Vetro armato |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|70 17 |Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, |
| |anche graduate o tarate |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7017 10 | - di quarzo o di altra silice fusi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7017 109 | ---- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7017 20 | - di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare |
| | inferiore o uguale a 5 x 10(elevato - 6) per Kelvin ad |
| | una temperatura compresa tra 0 gradi C e 300 gradi C |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7017 90 | - altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|73 06 |Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio saldati, |
| |ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), |
| |di ferro o di acciaio |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7306 20 | - Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi |
| | utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7306 202 | --- tubi con diametro esterno inferiore a 3 1/2" |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7306 209 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7306 50 | - altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai |
| | legati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7306 509 | ---- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7306 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|73 08 |Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio ponti ed |
| |elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, |
| |piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, |
| |tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti |
| |e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, |
| |ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate |
| |della voce 9406, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, |
| |di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere |
| |utilizzati nelle costruzioni |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7308 10 | - Ponti ed elementi di ponti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7308 20 | - Torri e piloni |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7308 40 | - Materiale per impalcature, per casseforme e per |
| | puntellature |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7308 409 | --- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7309 00 |Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti |
| |simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o |
| |liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacita' |
| |superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o |
| |termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7309 001 |Autoveicoli per il trasporto di merci |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7309 009 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7311 00 |Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro |
| |o acciaio |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7311 009 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|73 12 |Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro |
| |o di acciaio, non isolati per l'elettricita' |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7312 10 | - Trefoli e cavi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7312 109 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7312 1099| ---- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7312 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7312 909 | ---- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7313 00 |Rovi artificiali di ferro o di acciaio, cordoncini |
| |(torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o |
| |di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|73 14 |Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), |
| |griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio, lamiere e |
| |lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7314 4 | - altre tele metalliche, griglie e reti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7314 41 | -- zincate |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7314 42 | -- ricoperte di materie plastiche |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7314 49 | - altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|73 15 |Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7315 1 | - Catene a maglie articolate e loro parti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7315 11 | -- altre catene |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7315 12 | -- altre catene |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7315 19 | - Parti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7315 20 | - Catene antisdrucciolevoli |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7315 8 | -- altre catene |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7315 81 | -- Catene a maglie con traversino |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7315 82 | -- altre catene, a maglie saldate |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7315 89 | ------- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7315 90 | - altre parti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7316 00 |Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|73 17 |Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette |
| |ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o |
| |acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi |
| |quelli con capocchia di rame |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7317 001 | --- per rotaie |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7317 002 | --- per cemento |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|73 18 |Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, |
| |copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le |
| |rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli |
| |simili, di ghisa, ferro o acciaio |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7318 1 | - Articoli filettati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7318 11 | -- Tirafondi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7318 12 | -- altre viti per legno |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7318 13 | -- Ganci a vite e viti ad occhio |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7318 14 | -- Viti autofilettanti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7318 19 | ------- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7318 2 | - Articoli non filettati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7318 21 | -- Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre |
| | rondelle di bloccaggio |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7318 23 | -- Rivets |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7318 24 | -- Copiglie, pernotti e chiavette |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7318 29 | ------- altre" |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|73 21 |Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese |
| |quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per |
| |il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli |
| |a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per |
| |uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7321 11 | -- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7321 13 | -- a combustibili solidi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|73 23 |Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro |
| |o di acciaio, paglia di ferro o di acciaio, spugne, |
| |strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, |
| |lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7323 10 | - Paglia di ferro o di acciaio, spugne, strofinacci, |
| | guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi |
| | analoghi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7323 9 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7323 93 | -- di acciai inossidabili |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7323 931 | --- recipienti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7323 939 | --- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|73 26 |Altri lavori di ferro o acciaio |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7326 1 | - Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati, |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7326 19 | ------- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7326 20 | - Lavori di fili di ferro o acciaio |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7326 209 | ---- altro |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7326 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7326 909 | - altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|76 10 |Costruzioni e parti di costruzione (per esempio ponti ed |
| |elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, |
| |ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro |
| |intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio |
| |escluse le costruzioni prefabbricate della voce 94 06, |
| |lamiere, barre, profilati, ubi e simili, di alluminio, |
| |predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7610 10 | - Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7610 109 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7610 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7610 901 | --- elementi destinati ad essere impiegati in costruzioni |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7610 909 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7611 00 |Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per |
| |qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), |
| |di alluminio, di capacita' superiore a 300 litri, senza |
| |dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento |
| |interno o calorifugo |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7611 001 | -- con rivestimento interno o calorifugo |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7611 009 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|76 14 |Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, |
| |non isolati per l'elettricita' |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7614 10 | - con anima di acciaio |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|7614 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8304 00 |Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, |
| |portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro |
| |materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli |
| |comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 94 03 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|83 09 |Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite |
| |e i tappi versatori), capsule per bottiglie, cocchiumi |
| |filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri |
| |accesori per imballaggio, di metalli comuni |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8309 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8309 902 | --- sigilli, non ulteriormente lavorati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8309 903 | --- sigilli, lavorati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8309 09 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|84 02 |Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle |
| |caldaie per il riscaldamento centrale costruite per |
| |produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a |
| |bassa pressione, caldaie dette «ad acqua surriscaldata» |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8402 1 | - Caldaie a vapore |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3402 11 | -- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore |
| | superiore a 45 t |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8402 111 | --- Caldaie a vapore principali per navi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8402 112 | --- altre, con produzione oraria di vapore inferiore o |
| | uguale a 300 t |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8402 119 | - altre, con produzione oraria di vapore superiore a 300t |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8402 12 | -- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore |
| | inferiore o uguale a 45 t |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8402 121 | --- Caldaie a vapore principali per navi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8402 129 | --- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8402 19 | -- altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8402 191 | --- Caldaie a vapore principali per navi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8402 192 | --- Caldaie a tubi da fumo |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8402 193 | --- Caldaie a olio caldo |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8402 199 | --- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8402 20 | - Caldaie dette «ad acqua surriscaldata» |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8402 201 | --- alimentate con pezzi di legno |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|84 03 |Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle |
| |della voce 84 02 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8403 90 | - Parti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|84 04 |Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 84 02 o 84 03 |
| |(per esempio economizzatori, surriscaldatori, apparecchi |
| |di pulitura o recuperatori di gas), condensatori per |
| |macchine a vapore |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8404 90 | - Parti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|84 06 |Turbine a vapore |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8406 90 | - Parti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|84 16 |Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili |
| |liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas, |
| |focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro |
| |guglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per |
| |l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8416 20 | - altri bruciatori, compresi i bruciatori misti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8416 209 | --- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|84 18 |Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, |
| |altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, |
| |con attrezzatura elettrica o di altre specie, pompe di |
| |calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il |
| |condizionamento dell'aria della voce 84 15 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8418 2 | - Frigoriferi per uso domestico |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8418 21 | -- a compressione |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8418 22 | -- ad assorbimento, elettrici |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8418 29 | ------- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8418 50 | - altri cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili, |
| | per la produzione del freddo |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|84 19 |Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, |
| |per il trattamento di materie con operazioni che implicano |
| |un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la |
| |cottura, la torrefazione, la distillazione, la |
| |rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, |
| |la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la |
| |vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, |
| |diversi dagli apparecchi domestici, scaldacqua non |
| |elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8419 1 |Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad |
| |accumulazione |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8419 111 | --- per uso domestico |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8419 119 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8419 191 | --- per uso domestico |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8419 199 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8419 40 | - Apparecchi di distillazione o di rettificazione |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8419 401 | -- colonne di frazionamento per la produzione di ossigeno |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8419 409 | ---- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8419 8 | - altre macchine, apparecchi e materiale |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8419 81 | - per la preparazione di bevande calde o per la cottura o |
| | per il riscaldamento degli alimenti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8419 819 | ---- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8419 89 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8419 899 | ---- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8419 8999| ---- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|84 20 |Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o |
| |per il vetro, e cilindri per dette macchine |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8420 10 | - Calandre e laminatoi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8420 101 | -- Pettinatrici |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8420 1011| ---- per uso domestico |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|84 21 |Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi, |
| |apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8421 1 |Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi, |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8421 121 | --- per uso domestico |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8421 2 | - Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8421 29 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8421 299 | ---- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8421 3 | - Apparecchi per filtrare o depurare i gas |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8421 31 | - Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione |
| | a scintilla o per compressione |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8421 319 | ---- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8421 39 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8421 399 | ---- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8421 9 | - Parti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8421 91 | - di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8421 919 | - Di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|84 23 |Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e |
| |le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse |
| |le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, pesi per |
| |qualsiasi bilancia |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8423 30 |- Basculle a pesata costante e bilance e basculle |
| | insaccatrici o dosatrici |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8423 8 | - altri apparecchi e strumenti per pesare |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8423 81 | -- di portata inferiore o uguale a 30 kg |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8423 82 | -- di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale |
| | a 5000 kg |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8423 829 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8423 89 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8423 891 | --- pese a ponte (strade ferrate o per autocarri e |
| | furgoni) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8423 899 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8424 |Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, |
| |cospargere o polverizzare materia liquide o in polvere, |
| |estintori, anche carichi, pistole a spruzzo e apparecchi |
| |simili, macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto |
| |di vapore e simili apparecchi a getto |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8424 10 | - Estintori, anche carichi, |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8424 109 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8424 8 | - Altri apparecchi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8424 81 | -- per l'agricoltura o l'orticoltura |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8424 819 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8427 |Carrelli-stivatori, altri carrelli di movimentazione |
| |muniti di un dispositivo di sollevamento |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8427 20 | - altri carrelli semoventi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8427 209 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8427 90 | - altri carrelli |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|84 28 |Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, |
| |di scarico o movimentazione (per esempio ascensori, scale |
| |meccaniche, trasportatori, teleferiche) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8428 20 | - Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8428 209 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8428 3 | - altri apparecchi elevatori, trasportatori o |
| | convogliatori, ad azione continua, per merci |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8428 39 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8428 399 | --- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|84 32 |Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o |
| |silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo |
| |o per la coltivazione, rulli per tappeti erbosi o campi |
| |sportivi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8432 10 | - arati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8432 2 | - Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, |
| | zappe-cavallo, sarchiatrici e zappatrici |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8432 21 | -- Erpici a dischi (polverizzatori) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8432 29 | -- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8432 30 | - Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8432 301 | --- piantatrici per pianticelle |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8432 309 | --- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8432 40 | - Spanditori di letame e distributori di concimi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8432 80 | - altre macchine, apparecchi e congegni |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|84 33 |Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la |
| |trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le pressa da |
| |paglia o da foraggio, tosatici da prato e falciatrici, |
| |macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed |
| |altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed |
| |apparecchi della voce 84 37 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8433 1 | - Tosatrici da prato |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8433 11 | - a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano |
| | orizzontale |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8433 19 | -- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8433 20 | - Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul |
| | trattore |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|84 38 |Macchine ed apparecchi, non nominati ne' compresi altrove |
| |in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione |
| |industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle |
| |macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la |
| |preparazione degli oli o grassi vegetali fissi, animali |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8438 50 | - Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8438 60 | - Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta |
| | e degli ortaggi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|84 52 |Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i |
| |fogli della voce 84 40, Mobili, mobili, supporti e |
| |coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire, |
| | aghi per macchine per cucire |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8452 10 | - Macchine per cucire di tipo domestico |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|84 57 |Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a |
| |stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8457 20 | - Macchine a posto fisso |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8457 30 | - Macchine a stazioni multiple |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|84 58 |Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con |
| |asportazione di metallo |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8458 1 | - Torni orizzontali |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8458 19 | -- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|84 59 |Macchine (comprese le unita' di lavorazione con guida di |
| |scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatici, filettatici |
| |o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di |
| |materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) |
| |della voce 84 58 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8459 2 | - altre foratrici |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8459 29 | -- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8459 299 | --- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8459 6 | - altre fresatici |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8459 61 | -- a comando numerico |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8459 619 | --- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8459 69 | -- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8459 699 | --- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|84 60 |Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, |
| |smerigliare, levigare o altre macchine che operano per |
| |mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la |
| |rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle |
| |macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della |
| | voce 84 61 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8460 2 | - altre macchine per rettificare, il cui posizionamento |
| | in uno qualsiasi degli assi puo' essere regolato con |
| | una precisione di almeno 0,01 mm |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8460 29 | - altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8460 292 | --- per alberi a gomiti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8460 3 | - Macchine per affilare |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8460 39 | -- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|84 61 |Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, |
| |macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine |
| |per segare, troncare ed altre macchine utensili che |
| |operano con asportazione di metallo o di cermet, non |
| |nominate ne' comprese altrove |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8461 50 | - Macchine per segare o troncare |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|84 81 |Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, |
| |serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i |
| |riduttori di pressione e le valvole termostatiche |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8481 10 | - Riduttori di pressione |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8481 109 | ---- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8481 30 | - Valvole di ritegno |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8481 309 | ---- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8481 40 | - Valvole di troppo pieno o di sicurezza |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8481 409 | ---- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8481 80 | - altri oggetti di rubinetteria e organi simili |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8481 801 | -- valvole di regolazione ad azionamento elettromeccanico |
| | o pneumatico, |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8481 806 | - elementi di fissaggio per riscaldamento centrale a uno |
| | o due tubi,con dimensione nominale pari a 3/8" ed oltre, |
| | ma non superiore a 3/4" |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|85 01 |Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi |
| |elettrogeni) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8501 3 | - altri motori a corrente continua, generatori a corrente |
| | continua |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8501 31 | -- di potenza inferiore o uguale a 750 W |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8501 319 | ---- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8501 33 | -- di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a |
| | 375 kW |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8501 339 | ---- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8501 40 | - altri motori a corrente alternata, monofase |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8501 409 | -- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8501 4099| ---- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8501 5 | - altri motori a corrente alternata, polifase |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8501 51 | -- di potenza inferiore o uguale a 75 kW |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8501 519 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8501 5199| ---- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8501 52 | -- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale |
| | a 75 kW |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8501 529 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8501 5299| ---- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|85 02 |Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8502 1 | - Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione |
| | per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8502 11 | -- di potenza inferiore o uguale a 75 W |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8502 119 | ---- altr |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8502 12 | --- di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale |
|a 375 kVA |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8502 129 | ---- altr |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8502 13 | -- di potenza superiore a 375 kVA |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8502 139 | ---- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8502 20 | - Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione |
| | a scintilla (motori a scoppio) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8502 209 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8502 3 | - altri gruppi elettrogeni |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8502 39 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8502 391 | --- DC |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8502 3919| ---- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8502 399 | --- AC |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8502 3999| ---- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8502 40 | - Convertitori rotanti elettrici |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8502 409 | ---- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|85 04 |Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici |
| |(per esempio raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine |
| |di autoinduzione |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8504 10 | - Ballast per lampade o tubi a scarica |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8504 109 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8504 3 | - altri trasformatori |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8504 34 | -- di potenza inferiore o uguale a 500 kVA |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8504 349 | ---- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8504 40 | - Convertitori statici |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8504 409 | ---- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|85 05 |Elettromagneti, calamite permanenti ed oggetti destinati |
| |a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione, |
| |dischi, mandrini e dispositivi magnetici o |
| |elettromagnetici simili di fissazione, accoppiamenti, |
| |innesti, variatori di velocita' e freni elettromagnetici, |
| | teste di sollevamento elettromagnetiche |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8505 20 | - Accoppiamenti, innesti, variatori di velocita' e freni |
| | elettromagnetici |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|85 30 |Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli |
| |per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di |
| |controllo o di comando per strade ferrate o simili, |
| |strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni |
| |portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8530 10 | - Materiale fisso ed apparecchi per strade ferrate |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8530 80 | - altri apparecchi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|85 39 | - Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, |
| | compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» |
| | e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi, |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8539 2 | - altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a |
| | raggi ultravioletti o infrarossi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8539 29 | -- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|85 44 |Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri |
| |conduttori isolati per l'elettricita' (anche laccati od |
| |ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di |
| |congiunzione, cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre |
| |rivestite individualmente anche dotati di conduttori |
| |elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8544 1 | - Fili per avvolgimenti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8544 111 | --- di diametro non superiore a 2,5 mm |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8544 20 | - Cavi coassiali ed altri conduttori elettici coassiali |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8605 001 | --- ambulanze |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|86 01 |Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica |
| |esterna o ad accumulatori elettrici |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8601 10 |Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica |
| |esterna o ad accumulatori elettrici |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8601 102 | --- per binari a scambio ordinario |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8601 109 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|86 02 |Altre locomotive e locotrattori, tender |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8602 10 | - Locomotive diesel-elettriche |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8602 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8602 901 | --- Diesel ex-proof meccaniche |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8602 902 | --- Diesel idrauliche |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8602 909 | --- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|86 03 |Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della |
| |voce 86 04 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8603 10 | - a presa di corrente elettrica esterna |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8603 101 | --- vetture per viaggiatori |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8603 102 | --- elementi di locomotive passeggeri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8603 103 | --- autovetture per passeggeri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8603 109 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8603 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8603 901 | --- elementi di locomotive passeggeri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8603 9 | - autovetture per passeggeri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8603 909 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8605 00 |Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre |
| |vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le |
| |vetture della voce 86 04) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8605 002 | --- strade ferrate carrozze passeggeri e postali, |
| | bagagliai e carrozze ufficiali |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8605 009 | --- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|86 06 |per il trasporto di merci su rotaie |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8606 10 | - Carri cisterna e simili |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8606 20 | - Carri isotermici, refrigeranti o frigoriferi, diversi |
| | da quelli della sottovoce 8606 10 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8606 30 | - Carri a scarico automatico, diversi da quelli delle |
| | sottovoci 8606 10 o 8606 20 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8606 9 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8606 91 | -- coperti e chiusi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8606 911 | --- per il trasposto di pesce vivo |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8606 919 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8606 92 | -- aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a |
| | 60 cm (cassoni ribaltabili) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8606 99 | -- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8606 991 | --- carri e vagoni per trasporto su rotaie |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8606 999 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|86 07 |Parti di veicoli per strade ferrate o simili |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8607 1 | - Carrelli girevoli a due o piu' assi (bogies) e ad un |
| | asse (bissels), assi e ruote, e loro parti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8607 11 | -- Carrelli girevoli a due o piu' assi (bogies) e ad un |
| | asse (bissels) di trazione |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8607 12 | -- altri carrelli girevoli a due o piu' assi (bogies) e |
| | ad un asse (bissels) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8607 30 | - Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro |
| | parti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8609 00 | - Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso |
| | cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti |
| | ed attrezzati per uno o piu' mezzi di trasporto |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8609 009 | ---- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|87 01 |Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 87 09) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8701 20 | - Trattori stradali per semirimorchi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8701 202 | -usati, di potenza del motore uguale o inferiore a 300 kW |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8701 204 | -- usati, di potenza del motore superiore a 300 kW |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|87 02 |Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o piu', |
| |compreso il conducente |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8702 10 | - azionati da motore a pistone con accensione per |
| | compressione (diesel o semi-diesel) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8702 101 | --- autobus e autocorriere, nuovi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8702 102 | --- autobus e autocorriere, usati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8702 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8702 901 | --- altri other autobus e autocorriere, nuovi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8702 902 | --- altri autobus e autocorriere, usati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8702 903 | --- filobus |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8702 909 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|87 03 |Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti |
| |principalmente per il trasporto di persone (diversi da |
| |quelli della voce 87 02), compresi gli autoveicoli del |
| |tipo «break» e le auto da corsa |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 2 | - altri autoveicoli, azionati da motore a pistone |
| | alternativo con accensione a scintilla |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 21 | --- di cilindrata inferiore o uguale a 1000 cm3 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 212 | --- autoveicoli, usati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 219 | --- altri,usati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 22 | -- di cilindrata superiore a 1000 cm3 ma inferiore o |
| | uguale a 1500 cm3 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 222 | --- autoveicoli, usati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 229 | --- altri, usati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 23 | -- di cilindrata superiore a 1500 cm3 ma inferiore o |
| | uguale a 3000 cm3 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 232 | --- autoveicoli, usati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 235 | --- su strada/fuoristrada, usati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 239 | --- altri, usati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 24 | -- di cilindrata superiore a 3000 cm3 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 242 | --- autoveicoli, usati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 245 | --- su strada/fuoristrada, usati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 249 | --- altri, usati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 3 | - altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con |
| | accensione per compressione (diesel o semi-diesel) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 31 | --- di cilindrata inferiore o uguale a 1500 cm3 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 312 | --- autoveicoli, usati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 319 | --- altri, usati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 32 | -- di cilindrata superiore a 1500 cm3 ma inferiore o |
| | uguale a 2500 cm3 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 322 | --- autoveicoli, usati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 325 | --- su strada/fuoristrada, usati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 329 | --- altri, usati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 33 | -- di cilindrata superiore a 2500 cm3 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 332 | --- autoveicoli, usati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 335 | --- su strada/fuoristrada, usati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 339 | --- altri, usati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 902 | --- autoveicoli, usati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 909 | --- altri, usati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|87 04 |Autoveicoli per il trasporto di merci |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8704 2 | - altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con |
| | acaccensione per compressione (diesel o semi-diesel) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8704 23 | -- di peso a pieno carico superiore a 20 t |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8704 231 | --- autocisterne |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8706 00 |Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 87 05, con |
| |motore |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8706 002 | --- per trattori |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|87 07 |Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 87 01 a 87 05, |
| |comprese le cabine |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8707 10 | - degli autoveicoli della voce 87 03 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8707 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8707 901 | --- per autobus e filobus |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8707 902 | --- carrozzerie chiuse di alluminio per autocarri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8707 909 | --- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|87 08 |Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 87 01 |
| |a 87 05 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8708 10 | - Paraurti e loro parti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8708 2 | - altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le |
| | cabine |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8708 291 | --- sponde di alluminio per carrozzerie di autocarri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8703 3 | - Freni e servofreni, e loro parti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8708 39 | -- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8708 9 | - altre parti ed accessori |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8708 92 | -- Silenziatori e tubi di scappamento |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8708 93 | -- Frizioni e loro parti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8708 99 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8708 991 | --- giunti, elementi di fissaggio e guide di sostegno, |
| | esclusi i giunti universali |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8708 992 | --- altre parti, lavorate |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8708 999 | --- altre parti, non lavorate |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|87 11 |Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore |
| |ausiliario, anche con carrozzini laterali, carrozzini |
| |laterali («side car») |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8711 10 | - con motore a pistone alternativo, di cilindrata |
| | inferiore o uguale a 50 cm3 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8711 20 | - con motore a pistone alternativo di cilindrata |
| | superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8711 201 | -- nuovi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8711 209 | -- usati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8711 30 | - con motore a pistone alternativo di cilindrata |
| | superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 500 cm3 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8711 301 | -- nuovi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8711 309 | -- usati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8711 40 | - con motore a pistone alternativo di cilindrata |
| | superiore a 500 cm3 ma inferiore o uguale a 800 cm3 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8711 401 | -- nuovi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8711 409 | -- usati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8711 50 | - con motore a pistone alternativo di cilindrata |
| | superiore a 800 cm3 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|3711 509 | -- usati |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8711 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8711 901 | --- side-cars |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8711 909 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|87 14 |Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 87 11 a 87 13 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8714 1 | - di motocicli (compresi i ciclomotori) |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8714 11 | -- Selle |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8714 9 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8714 92 | -- Cerchioni e raggi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8714 93 | -- Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote |
| | libere |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8714 94 | -- Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8714 95 | -- Selle |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|87 16 |Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo, altri |
| |veicoli non automobili, loro parti, |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8716 20 | - Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, |
| | per usi agricoli |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8716 209 | --- altre i |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8716 3 | - altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8716 31 | -- Cisterne |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8716 311 | --- per gas liquidi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8716 40 | - altri rimorchi e semirimorchi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8716 80 | - altri veicoli |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|89 03 |Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da |
| |sport, imbarcazioni a remi e canoe |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8903 10 | - Imbarcazioni pneumatiche |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8903 9 | - altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8903 92 | -- Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|8903 99 | -- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|94 01 |Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 94 02) anche |
| |trasformabili in letti, e loro parti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9401 30 | - Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9401 90 | - Parti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9401 902 | --- di metallo, esclusi gli ammortizzatori |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9401 903 | --- ammortizzatori |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9401 904 | -- di materia plastica |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|94 04 |Sommier, oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio |
| |materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, |
| |guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti |
| |interamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma |
| |alveolare o di materie plastiche alveolari, |
| |anche ricoperti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9404 10 | - Sommier |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|94042 | - materassi |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9404 21 | -- di gomma alveolare o di materie plastiche |
| | alveolari, anche ricoperti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9404 29 | - di altre materie |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9404 30 | - Sacchi a pelo |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9404 90 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9406 00 |Costruzioni prefabbricate |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9406 001 | -- di materia plastica |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9406 002 | --- di cemento, calcestruzzo o pietra artificiale |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9406 004 | --- di acciaio |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9406 005 | -- di legno |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9406 009 | --- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9602 00 |Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e |
| |lavori di tali materie, lavori modellati o intagliati di |
| |cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine |
| |naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati |
| |o intagliati, non nominati ne' compresi altrove, gelatina |
| |non indurita lavorata, diversa da quella della voce 35 03 |
| | e lavori di gelatina non indurita |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9602 001 | --- capsule di gelatina per uso farmaceutico |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9602 002 |Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e |
| |lavori di tali materie, |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9602 009 | --- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|96 06 |Bottoni e bottoni a pressione, dischetti per bottoni ed |
| |altre parti di bottoni o di bottoni a pressione, sbozzi di |
| |bottoni |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9606 10 | - Bottoni a pressione e loro parti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9606 2 | - Bottoni |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9606 21 | -- di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9606 22 | -- di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9606 29 | -- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9606 30 | - Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni, sbozzi |
| | di bottoni |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|96 07 |Chiusure lampo e loro parti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9607 1 | - Chiusure lampo |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9607 11 | -- con dentini di metalli comuni |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9607 19 | ------- altre" |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9607 20 | - Parti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|96 08 |Penne e matite a sfera, penne e stilografi con punta di |
| |feltro o con alite punte porose, penne stilografiche ed |
| |altre penne, stili per duplicatori, portamine, portapenne, |
| |portamatite ed oggetti simili, parti (compresi i cappucci |
| |e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce |
| |96 09 |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9608 10 |Penne e matite a sfera, |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9608 20 |penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte |
| |porose, |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9608 209 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9608 3 | - Penne stilografiche ed altre penne |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9608 31 | -- per disegnare ad inchiostro di China |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9608 39 | -- altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9608 40 | - Portamine |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9608 50 | - Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due |
| | delle sottovoci precedenti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9608 60 | - Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, |
| | comprendenti le loro punte |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9608 9 | - altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9608 91 | -- Pennini da scrivere e punte per pennini |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9608 911 | --- pennini d'oro da scrivere |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9608 912 | --- altri pennini da scrivere |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9608 913 | --- pennini da disegno |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9608 919 | --- punte per pennini |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9603 99 | - altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9608 992 | --- ricambi per pennarelli |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9608 999 | --- altri |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|96 09 |Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, |
| |astelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare |
| |e gessetti per sarti |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9609 10 | - Matite con guaina |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9609 20 | - Mine per matite o per portamine |
+---------+-----------------------------------------------------------+
|9609 90 | - altre |
+---------+-----------------------------------------------------------+
Accordo-Allegato II
ALLEGATO II
CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITA'
di cui all'articolo 18, paragrafo 3
I dazi doganali vengono ridotti secondo il calendario seguente
- alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio e' ridotto al 70% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2003, il dazio e' ridotto al 50% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2004, il dazio e' ridotto al 40% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2005, il dazio e' ridotto al 30% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2006, il dazio e' ridotto al 15% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2007, i dazi rimanenti sono aboliti
SA 6÷ Designazione delle merci 25 22 Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'os- sido e l'idrossido di calcio della voce 28 25 2522 10 - Calce viva 2522 20 - Calce spenta 2522 30 - Calce idraulica 25 23 Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers"), anche colorati 2523 10 - Cementi non polverizzati detti "clinkers" 2523 109 --- altri 2523 2 - Cementi Portland 2523 29 - altri 2523 292 --- Cementi Portland con additivi 2523 294 --- Cemento resistente ai solfati 2523 295 --- Cemento a bassa temperatura di idratazione 2523 296 --- Cemento metallurgico e cemento per altiforni 2523 299 --- altri 2523 30 - Cementi alluminosi 2523 301 --- cementi alluminosi con contenuto di A12O3 non superio- re al 50% 2523 90 - altri cementi idraulici 2710 00 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, preparazioni non nominate ne comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o piu' di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base 2710 001 --- oli per motori e altri oli leggeri 2710 0012 ---- benzina senza piombo 2710 0013 ---- altri oli per motori 2710 0019 ---- Altri oli leggeri e prodotti a base di oli leggeri 2710 002 --- cherosene e alti oli medi 2710 0024 ---- altri oli 2710 0029 ---- altri oli medi e preparati a base di tali oli 2710 003 --- oli pesanti, esclusi gli scarti, destinati a subire un'ulteriore trasformazione 2710 0031 ---- oli gassosi 2710 0032 ---- oli combustibili speciali leggeri e leggerissimi 2710 009 --- altri 2710 0099 ---- waste oils 2807 00 Acido solforico, oleum 2807 001 --- acido solforico, del tipo utilizzato per le analisi 2808 00 Acido nitrico, acidi solfonitrici 2808 001 --- acido nitrico, pro analysis 31 02 Concimi minerali o chimici azotati 3102 90 - altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti 31 05 Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli ele- menti fertilizzanti azoto, fosforo e potassio, altri con- cimi, prodotti di questo capitolo presentati sia in tavo- lette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg 3105 10 - Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo infe- riore o uguale a 10 kg 32 06 Altre sostanze coloranti, preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 03, 32 04 o 32 05, prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chi- mica definita 3206 20 - Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio 3206 201 --- Verdi di cromo 3206 202 --- Gialli di zinco (cromato di zinco) 3206 209 --- altri 3206 4 - altre sostanze coloranti e altre preparazioni 3206 49 - altri 3206 492 --- dispersioni concentrate di pigmenti 3206 494 --- a base di nero di carbonio 33 04 Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e prepara- zioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare, preparazioni per manicure o pedicure 3304 10 - Prodotti per il trucco delle labbra 3304 109 --- per la vendita al minuto 3304 20 - Prodotti per il trucco degli occhi 3304 209 --- per la vendita al minuto 3304 30 - Preparazioni per manicure o pedicure 3304 309 --- per la vendita al minuto 33 05 Preparazioni per capelli 3305 10 - Shampooings 3305 109 --- per la vendita al minuto 3305 20 - Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti 3305 209 --- per la vendita al minuto 3305 30 - Lacche per capelli 3305 309 --- per la vendita al minuto 3305 90 -- altre 3305 909 --- per la vendita al minuto 33 06 Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, com- prese le polveri e le creme per facilitare l'adesione del- le dentiere, fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti imballati per la vendita al minuto (fili dentari) 3306 10 - Dentifrici 3306 109 --- per la vendita al minuto 3306 90 -- altri 3306 909 --- per la vendita al minuto 33 07 Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depi- latori, altri prodotti per profumeria o per toletta prepa- rati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati ne' compresi altrove, deodoranti per locali, preparati', anche non profumati, aventi o non proprieta' disinfettanti 3307 10 - Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba 3307 109 --- per la vendita al minuto 3307 20 - Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore 3307 209 --- per la vendita al minuto 3307 30 - Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno 3307 309 --- per la vendita al minuto 3307 4 - Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose 3307 49 -- altre 3307 499 --- per la vendita al minuto 34 02 Agenti organici di superficie (diversi dai saponi), prepa- razioni tensioatcive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401 3402 1 - Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto 3402 11 -- anionici 3402 111 --- alchilarilsolfonati 3402 112 --- solfonato di poliglicoletere, alcole laurilico 3402 20 - Preparazioni condizionate per la vendita al minuto 3402 201 --- in polvere per il lavaggio 3402 209 --- altre 3402 90 - altre 3402 901 --- in polvere per il lavaggio 38 08 Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, di- sinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in im- ballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide 3808 20 - Fungicidi 3808 209 --- altri fungicidi, tranne quelli utilizzati per scopi fitosanitari 39 17 Tubi e loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccor- di) di materie plastiche 3917 2 - Tubi rigidi 3917 21 - di polimeri di etilene 3917 211 --- per le linee di galleggiamento sottomarine 3917 219 --- altri 3917 2199 ---- altri 3917 22 - di polimeri di propilene 3917 229 ---- altri 3917 23 - di polimeri di cloruro di vinile 3917 239 ---- altri 3917 29 - di altre materie plastiche 3917 299 ---- altri 3917 31 -- Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa 3917 319 ---- altri 3917 32 -- altri, non rinforzati con altre materie ne' altrimenti associati ad altre materie, con accessori 3917 329 -- altri 3917 33 -- altri, non rinforzati con altre materie ne' altrimenti associati ad altre materie, con accessori 3917 339 ---- altri 3917 39 -- altri 3917 399 ---- altri 3917 40 - Accessori 3917 409 ---- altri 39 18 Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di las- tre, rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo 3918 10 - di polimeri di cloruro di vinile 3918 90 - di altre materie plastiche 39 19 Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli 3919 10 - in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm 3919 101 -- di polipropilene 3919 102 -- di policloruro di vinile 3919 103 --- di polietilene 3919 109 --- altri 39 20 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di mate- rie plastiche non alveolari, non rinforzati ne' stratifi- cati, ne' parimenti associati ad altre materie, senza supporto 3920 10 - di polimeri di etilene 3920 109 --- altri 3920 30 - di polimeri di stirene 3920 4 - di polimeri di cloruro di vinile 3920 42 -- flessibili 4012 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma, coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protetto- ri, in gomma 4012 10 - Pneumatici rigenerati 4012 109 ---- altri 4012 20 - Pneumatici usati 4012 209 ---- altri 4012 90 - altri 4012 909 ---- altr 44 09 Legno (comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o piu' orli o superfici, anche pialla- to, levigato o incollato con giunture a spina 4409 20 - diversi da quelli di conifere 4409 202 -- di altri legni 4409 203 --- pavimenti a parchetti di faggio 4409 204 --- pavimenti a parchetti di altre piante decidue 4409 209 --- altro 48 05 Altra carta ed altro cartone, non patinati ne' spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni com- plementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 2 di questo capitolo 4805 2 - Carta e cartone a piu' strati 4305 29 -- altri 4805 291 --- testliner marrone 4805 299 --- altri 4805 30 - Carta da imballaggio al solfito 4805 60 - altra carta ed altro cartone di peso non superiore a 150 g per m2 4805 601 --- ondulazione di carta da macero 4305 609 ---- altra 4305 6091 ---- carta comune da imballaggio 4805 6099 ---- altra 4805 70 - Per la carta o i cartoni di peso per metro quadrato su- periore a 150 g almeno il 225% 44 08 Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o per- forati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 48 03 4808 10 - Carta e cartone ondulati, anche perforati 64 01 Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non e' stata ne' uni- ta alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, ne' formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti 6401 10 - Calzature con puntale protettivo di metallo 6401 9 - altre calzature 6401 91 -- che ricoprono il ginocchio 6401 92 -- che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio 6401 99 -- altre 6405 Altre calzature 6405 90 - altre 68 10 Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificia- le, anche armati 6810 1 - Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e arti- coli simili 6810 11 --- Blocchi e mattoni da costruzione 6810 19 -- altri 6810 9 - altri lavori 6810 91 -- Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile 6810 99 - altri 68 11 Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili 6311 10 - Lastre ondulate 6811 20 - altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili 6311 30 - Tubi, guaine ed accessori per tubazioni 6811 90 - altri lavori 69 08 Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ce- ramica, anche su supporto 6908 10 - Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui su- perficie piu' grande puo' essere inscritta in un quadra- to di lato inferiore a 7 cm 70 03 Vetro detto "colato", in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato 7003 1 - Lastre e fogli, non armati 7003 12 -- colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente 7003 19 -- altri 7003 199 --- altri 7003 20 - Lastre e fogli, armati 7003 30 - Profilati 70 07 Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o forma- ti da fogli aderenti fra loro 7007 1 - Vetri temperati 7007 11 -- di dimensione e di formato che permettono la loro uti- lizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o al- tri veicoli 7007 19 -- altri 7007 2 - Vetri formati da fogli aderenti fra loro 7007 21 -- di dimensione e di formato che permettono la loro uti- lizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o al- tri veicoli 7007 219 ---- altri 7007 29 -- altri 70 10 Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballag- gi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro, barattoli per conserve, di ve- tro, tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro 7010 10 - Ampolle 7010 20 - Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura 7010 9 - altri, di capacita' 701091 -- superiore a 11 7010 92 -- superiore a 0,33 l ma non superiore a 1 l 73 02 Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio rotaie, controrotaie e rotaie a cre- magliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed alti elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cusci- netti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiugazione o il fissaggio delle rotaie 7302 40 - Stecche (ganasce) e piastre di appoggio 7302 90 - altri 73 04 Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio 7304 10 - Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti 7304 2 - Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perfora- zione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas 7304 29 -- altri 7304 292 --- involucri tubolari di altri acciai con un diametro esterno inferiore a 16" 7304 295 --- altri tubi di altri acciai 7304 299 --- altri 7304 3 - altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati 7304 31 -- trafilati o laminati a freddo 7304 319 --- altri 7304 3199 ---- altri 7304 39 -- altri 7304 399 ---- altri 73 06 Altri tubi, rubi e profilati cavi (per esempio saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio 7306 10 - Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti 7306 20 - Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas 7306 201 --- con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm 7306 30 - altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di ac- ciai non legati 7306 309 ---- altro 7306 60 - altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare 7306 601 --- di ferro o di acciai, di sezione trasversale quadrata o rettangolare inferiore o uguale a 280 mm 7306 6019 ---- altro 73 10 Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti si- mili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o li- quefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacita' infe- riore a uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo 7310 10 - di capacita' uguale o superiore a 50 litri 7310 2 - di capacita' inferiore a 50 litri 7310 21 -- Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura 7310 29 -- altri 7310 299 ---- altri 73 14 Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio, lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio 7314 20 - Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima e' uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm2 73 21 Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio 7321 1 - Apparecchi di cottura e scaldapiatti 7321 12 -- a combustibili liquidi 7321 8 - Altri apparecchi 7321 81 -- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili 7321 82 -- a combustibili liquidi 7321 83 -- a combustibili solidi 7321 90 - Parti 73 22 Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio, generatori e distibutori di aria calda (compresi i distri- butori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, a- venti un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro par- ti, di ghisa ferro o acciaio 7322 1 - Radiatori e loro parti 7322 11 -- di ghisa 7322 19 -- altri 7322 90 -- altri 7322 909 --- altri 76 04 Barre e profilati di alluminio 7604 10 - Alluminio non legato 7604 2 - di leghe di alluminio 7604 21 -- Profilati cavi 7604 211 --- protetti in superficie (dipinti, verniciati o rivesti- ti di plastica) 7604 219 --- altri 7604 29 - altri 76 05 Fili di alluminio 7605 1 - Alluminio non legato 7605 11 --- di cui la piu' grande dimensione della sezione tra- sversale supera 7 mm 7605 119 --- altri 7605 19 -- altri 76 06 Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm 7606 1 - di forma quadrata o rettangolare 7606 11 - di alluminio non legato 7606 119 --- altri 7606 12 -- di leghe di alluminio 7606 122 --- Fogli di alluminio trattati in superficie (dipinti, verniciati o rivestiti di plastica) 7606 129 --- altri 7606 9 - altri 7606 91 - di alluminio non legato 7606 92 -- di leghe di alluminio 76 07 Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto) 7607 1 - senza supporto 7607 19 -- altri 7607 199 --- altri 7607 20 - su supporto 7607 209 ---- altri 76 08 Tubi di alluminio 7608 10 - di alluminio non legato 7608 109 --- altri 7608 20 - di leghe di alluminio 7608 209 - altri 7609 00 Accessori per tubi, di alluminio (per esempio raccordi, gomiti, manicotti) 76 16 Altri lavori di alluminio 7616 9 - altri 7616 99 -- altri 7616 991 -- Radiatori 7616 999 --- altri 82 15 Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da tor- ta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zuc- chero e oggetti simili 8215 10 - Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, do- rato o platinato 8215 20 - altri assortimenti 8215 9 - altri 8215 91 -- argentati, dorati o platinati 8215 99 -- altre" i 83 09 Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), capsule per bottiglie, cocchiumi fi- lettati, piastre per cocchiumi, sigilli e alti accessori per imballaggio, di metalli comuni 8309 10 - Tappi a corona 8309 90 - altri 8309 901 --- Tappi a passo di vite 83 11 Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simi- li, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, salda- tura o riporto di metallo o di carburi metallici, fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione 8311 10 - Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni 8311 20 - Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni 8311 30 - Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni 8311 90 - altri, comprese le parti 84 03 Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 8403 10 - Caldaie 8403 101 --- a gas o a gas ed altri combustibili 8403 102 --- a combustibili liquidi 8403 103 --- a combustibili solidi 8403 109 --- altre 8404 Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas), condensatori per mac- chine a vapore 8404 10 - Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 8404 101 --- destinati a caldaie della voce 84 02 8404 109 --- destinati a caldaie della voce 84 03 8404 20 - Condensatori per macchine a vapore 8406 Turbine a vapore 8406 10 - Turbine per la propulsione di navi 8406 101 --- Turbine a condensazione di potenza non inferiore a 6000 kW 8406 109 --- altre 8406 8 - altre turbine 8406 81 -- di potenza superiore a 40 MW 8406 811 --- per generatori elettrici di potenza non inferiore a 200 000 kW nelle centrali elettriche o nelle centrali di cogenerazione 8406 819 --- altre 8406 82 -- di potenza inferiore o uguale a 40 MW 8406 821 --- Turbine a condensazione di potenza non inferiore a 6 000 kW 8406 829 --- altre 84 08 Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) 8408 10 - Motori per la propulsione di navi 8408 102 ---- di potenza superiore a 150 kW ed inferiore o uguale a 400 kW 8408 109 ---- altri 84 13 Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore, 8413 11 -- Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrifi- canti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse 8413 30 - Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione 8413 309 ---- altre 8413 60 - altre pompe volumetriche rotative 8413 601 --- monopompe elicoidali per sostanze chimiche aggressive 8413 602 --- Pompe ad ingranaggi per il dosaggio di polimeri per l'estrusione di monofilamenti sintetici o artificiali, per le materie aggressive 8413 603 --- Pompe ad ingranaggi per motori oleoidraulici 8413 6039 ---- altre 8413 604 --- Pompe a vite elicoidali 8413 6049 ---- altre 8413 605 --- Pompe oleoidrauliche 8413 6059 ---- altre 8413 609 --- Altre 8413 6099 --- altre 8413 70 - Altre pompe centifughe 8413 701 --- Pompe da fango multicellulari per pozzi petroliferi e di gas 84 14 Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori, cappe aspiranti ad estrazione o a rici- claggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti 8414 20 - Pompe per aria, a mano o a pedale 8414 209 ---- altro 84 16 Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas, foco- lari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'e- liminazione delle ceneri e dispositivi simili 8416 10 - Bruciatori a combustibili liquidi 8416 101 --- di capacita' uguale o inferiore a 2 kg/ora 8416 102 --- di capacita' superiore a 300 kg/ora 8416 109 --- altri 8416 20 - altri bruciatori, compresi i bruciatori misti 8416 201 --- di capacita' uguale o inferiore a 84 MJ/ora 8416 202 -- a combustibili solidi 8416 30 - Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili 8416 301 --- Dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri 8416 309 --- altri 8416 90 - Parti 84 24 Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospar- gere o polverizzare materie liquide o in polvere, estinto- ri, anche carichi, pistole a spruzzo e apparecchi simili, macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapo- re e simili apparecchi a getto 8424 20 - Pistole a spruzzo ed apparecchi simili 8424 30 - Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto 8424 8 - altri apparecchi 8424 81 -- per l'agricoltura o l'orticoltura 8424 811 --- Irroratici per vigneti 8424 813 --- altre neubulizzatrici di capacita' uguale o inferiore a 400 l 84 26 Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins), ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e car- relli-gru 8426 1 - Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" 8426 11 -- Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi 8426 111 --- per gli impianti di fusione 8426 119 --- altri 8426 20 - Gru a torre 8426 209 --- altre 8426 9 - altre macchine, apparecchi e congegni 8426 91 -- costruiti per essere montati su un veicolo stradale 8426 99 -- altri 8426 999 ---- altri 84 28 Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche) 8428 10 - Ascensori e montacarichi 8428 103 -- altri ascensori e montacarichi per condomini, stabili- menti commerciali e stabilimenti industriali 8428 3 - altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliato- ri, ad azione continua, per merci 8428 33 -- altri, a nastro o a cinghia 8426 339 ---- altri 428 40 - Scale meccaniche e marciapiedi mobili 8428 90 - altre macchine, apparecchi e congegni 8428 901 --- Macchine da movimentazione i mattonifici e le fabbri- che di tegole 8428 909 --- altri 8428 9099 ---- altri 84 29 Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi 8429 5 - Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici- spalatrici 8429 51 -- Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale 8429 512 --- a ruote, con un motore di potenza non superiore a 184 kW 84 33 Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la treb- biatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da pa- glia o da foraggio, tosatrici da prato e falciatrici, mac- chine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 84 37 8433 5 - Altre macchine e altri apparecchi e congegni per la rac- colta o la trebbiatura dei prodotti agricoli 8433 51 -- Mietitrici-trebbiatrici 8433 511 -- Per frumento e granturco 8433 5112 ---- di potenza superiore a 45 kW ed inferiore o uguale a 167 kW 84 58 Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con as- portazione di metallo 8458 1 - Torni orizzontali 8453 11 -- a comando numerico 84 59 Macchine (comprese le unita' di lavorazione con guida di scorrimento) foratici, alesatrici, fresatici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 84 58 8459 10 - Unita' di lavorazione con guida di scorrimento 8459 5 - Fresatrici a mensola 8459 51 -- a comando numerico 84 60 Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, sme- rigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi a prodotti per lucidare, per la rifini- tura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461 8460 2 - altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in uno qualsiasi degli assi puo' essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm 8460 29 - altre 8460 291 ---- per cuscinetti a rotolamento di ogni specie 84 81 Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i ri- duttori di pressione e le valvole termostatiche 8481 10 - Riduttori di pressione 8481 101 --- Valvole regolatrici di pressione per cilindri di gas compresso 8481 30 - Valvole di ritegno 8481 301 --- Cestini a tenuta di vuoto con valvola 8481 40 - Valvole di troppo pieno o di sicurezza 8481 401 --- di dimensione nominale uguale o superiore a 15 mm, ma non superiore a 1200 mm, e di pressione non superiore a 16 Mpa 8481 80 - altri apparecchi 8481 802 --- Valvole a saracinesca e a farfalla, di dimensione no- minale uguale o superiore a 25 mm, ma non superiore a 1.200 mm e di pressione non superiore a 4 MPa, valvo- le a saracinesca di dimensione nominale uguale o supe- riore a 1/2", ma non superiore a 2" e di pressione non superiore a 16 Mpa 8431 803 --- Valvole d'intercettazione di dimensione nominale ugua- le o superiore a 8 mm, ma non superiore a 400 mm e di pressione non superiore a 4 MPa, valvole d'intercetta- zione fucinate di dimensione nominale uguale o supe- riore a 1/2", ma non superiore a 2", e di pressione non superiore a 16" Mpa, 8481 804 --- Rubinetti a sfera di dimensione nominale uguale o su- periore a 8 mm, ma non superiore a 700 mm, e di pres- sione non superiore a 10 Mpa 8481 805 --- Idranti sotterranei e in superficie, valvole e teste di perforazione per allacciamenti domestici, valvole di ammissione dell'aria/di scarico (con due sfere), filtri di aspirazione con cuscinetti a sfere per val- vole 85 01 Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettro- geni) 8501 3 - altri motori a corrente continua, generatori a corrente continua 8501 32 -- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW 8501 329 ---- altri 8501 34 --- di potenza superiore a 375 W 8501 349 ---- altri 8501 40 - altri motori a corrente alternata, monofase 8501 4099 ---- altri 8501 5 - altri motori a corrente alternata, polifase 8501 51 -- di potenza inferiore o uguale a 750 W 8501 511 --- Motori con riduttore per apertura e chiusura delle porte 8501 53 --- di potenza superiore a 75 W 8501 539 ---- altri 8501 6 - Generatori a corrente alternata (alternatori) 8501 61 -- di potenza inferiore o uguale a 75 W 8501 619 ---- altri 8501 62 --- di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA 8501 629 ---- altri 8501 63 --- di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA 8501 639 ---- altri 8501 64 -- di potenza superiore a 750 kVA 85 04 Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione 8504 2 - Trasformatore con dielettrico liquido 8504 21 -- di potenza inferiore o uguale a 650 kVA 8504 211 ---- Trasformatori di misura 8504 219 --- altri 8504 22 -- di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA 8504 23 -- di potenza superiore a 10 000 kVA 8504 3 - altri trasformatori 8504 32 -- di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA 8504 329 ---- altri 8504 33 -- di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA 8504 331 --- di potenza superiore a 20 kVA, per i forni elettrici destinati alla fusione dei minerali metallici 8504 339 --- altri 8504 3399 ---- altri 8504 34 -- di potenza inferiore o uguale a 500 kVA 8504 341 --- per i forni elettrici destinati alla fusione dei mine- rali metallici 8504 50 - altre bobine di reattanza e di autoinduzione 8504 509 ---- altri 85 16 Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici, apparec- chi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili, apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani, ferri da stiro elettrici, altri apparecchi elettrotermici per usi domestici, resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85 45 8516 10 - Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici, 8516 2 - Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili 8516 29 -- altri 8516 80 - Resistenze scaldanti 8516 809 -- altri 85 25 Apparecchi trasmittenti per la radiotelefania, la radio- telegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche mu- niti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere, videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere 8525 10 - Apparecchi trasmittenti 8525 101 --- per la radio 85 35 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la prote- zione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commuta- tori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corren- te, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1000 V 8535 2 - Interruttori automatici 8535 21 -- per una tensione inferiore a 72,5 kV 8535 29 -- altri 8535 30 - Sezionatori ed interruttori 8535 301 --- Sezionatori 8535 309 --- Interruttori 85 36 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la prote- zione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commuta- tori, rele', interruttori di sicurezza, limitatori di so- vracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cas- sette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1000 V 8536 10 - Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili 8536 20 - Interruttori automatici 8536 30 - altri apparecchi per la protezione dei circuiti elet- trici 8536 4 - Rele' 8536 49 -- altri 8536 50 - altri interruttori, sezionatori e commutatori 8536 509 ---- altri 8536 6 - Portalampade, spine e prese di corrente 8536 69 -- altri 8536 699 ---- altri 85 37 Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri suppor- ti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporan- ti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 85 17 8537 10 - per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V 8537 20 - per una tensione superiore a 1 000 V 85 38 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o prin- cipalmente agli apparecchi delle voci 35, 85 36 o 85 37 8538 10 - Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri sup- porti della voce 37, sprovvisti dei loro apparecchi 85 39 Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi, 8539 2 - altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi 8539 22 -- altri, di potenza inferiore o uguale a 200 V e di ten- sione superiore a 100 V 8539 3 - Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ul- travioletti 8539 32 -- Lampade a vapore di mercurio o di sodio, lampade ad alogenuro metallico 8539 39 -- altri 85 44 Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri condutto- ri isolati per l'elettricita' (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione, cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite indi- vidualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione 8544 4 - altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 80 V 8544 41 -- muniti di pezzi di congiunzione 8544 419 ---- altri 8544 49 -- altri 8544 491 --- isolati mediante carta 8544 4919 ---- altri 8544 492 -- isolati mediante plastica 8544 4929 ---- altri 8544 499 --- isolati con altri materiali 8544 4999 ---- altri 8544 5 - altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 80V ed inferiori o uguali a 1 000 V 8544 51 -- muniti di pezzi di congiunzione 8544 519 ---- altri 8544 59 -- altri 8544 591 --- isolati mediante carta 8544 592 --- isolati mediante plastica 8544 593 -- impregnati di gomma 8544 599 --- isolati con altri materiali 8544 60 - altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V 8544 602 --- isolati mediante plastica 8544 603 --- isolati mediante gomma 8544 604 --- altri isolati mediante carta 8544 609 --- altri isolati con altri materiali 85 45 Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici 8545 20 - Spazzole 85 48 Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accu- mulatori elettrici, pile e batterie di pile elettriche fu- ori uso e accumulatori elettrici fuori uso, parti elet- triche di macchine o di apparecchi, non nominate ne' com- prese altrove in questo capitolo 8543 10 Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accu- mulatori elettrici, pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso, 8548 109 --- altri 87 01 Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) 8701 10 - Motocoltivatori 8701 101 --- di potenza inferiore o uguale a 10 kW 8701 102 --- di potenza superiore a 10 kW 8701 190 - altri 8701 901 --- agricoli, con un motore di potenza non superiore a 50 kW 8701 902 -- agricoli, con un motore di potenza superiore a 50 kW, ma non superiore a 110 kW 8701 9021 ---- con oltre 5 anni 8701 9029 ---- altri 87 09 Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamen- to, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze, carrelli-trattori dei tipi utilizzati nel- le stazioni, loro parti 8709 1 - Carrelli 8709 11 -- elettrici 90 17 Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio metri, micrometri, noni e calibri) non nominati ne' com- presi altrove in questo capitolo 9017 30 - Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili 9017 302 --- Calibri 90 28 Contatori di gas, di liquidi o di elettricita', compresi i contatori per la loro taratura 9028 20 - Contatori di liquidi 9028 201 --- per combustibili 9028 202 --- per l'acqua 9028 209 --- altri 9028 30 - Contatori di elettricita' 9028 309 ---- altri 94 01 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 94 02) anche trasformabili in letti, e loro parti 9401 40 - Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti 9401 50 - Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambu' o di materie simili 9401 6 - altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno 9401 61 -- imbottiti 9401 611 --- di legno sagomato 9401 619 --- altri 9401 69 - altri 9401 691 --- di legno sagomato 9401 699 --- altre 9401 7 - altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo 9401 71 -- imbottiti 9401 79 -- altri 9401 80 - altri mobili per sedersi 9401 90 - Parti 9401 901 -- di legno 9401 909 -- di altre materie 94 03 Altri mobili e loro parti 9403 10 - Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici 9403 20 - altri mobili di metallo 9403 209 --- altri 9403 30 - Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici 9403 40 - Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine 9403 50 - Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto 9403 60 - altri mobili dileguo 9403 70 - Mobili di materie plastiche 9403 709 -- altri 9403 80 - Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambu' o materie simili 9403 90 - Parti 9403 901 -- di legno 9403 902 -- di metallo 9403 903 -- di materia plastica 9403 909 -- di altre materie
Accordo-Allegato III
ALLEGATO III
DEFENIZIONE DI PRODOTTI DI "BABY BEEF" DI CUI ALL'ARTICOLO 27,
PARAGRAFO 2
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nell'ambito del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC unitamente alla descrizione corrispondente
====================================================================
Codice NC Suddivisione Designazione delle merci
Taric
====================================================================
Animali vivi della specie bovina
- altri
- delle specie domestiche
--- di peso superiore a 300 kg
---- Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)
ex 0102 90 51 ----- destinate alla macellazione
10 - che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso e' uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)
ex 0102 90 59 - - - altri
-- 11 21 31 91 - che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso e' uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)
--- altri
Ex 0102 90 71 ----- destinati alla macellazione
10 - tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso e' uguale a superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (1)
Ex 0102 90 79 - - - altri
21 91 - tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso e' uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (1)
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
Ex 0201 10 00 - in carcasse o mezzene
91 - carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o supe- riore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossi- ficazione delle cartilagini (segna- tamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di strut- tura estremamente fine, il cui colo- re va dal bianco al giallo chiaro (1)
- altri pezzi non disossati
ex 0201 20 20 - - Quarti detti "compensati"
91 - quarti detti "compensati", di peso uguale o superiore a 90 kg e infe- riore a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chia- ro (1)
ex 0201 20 30 - - Busti e quarti anteriori
91 - quarti anteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o u- guale a 75 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (se- gnatamente quelle della sinfisi pu- bica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chia- ro (1)
ex 0201 20 50 - Selle e quarti posteriori
91 - Quarti posteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o u- guale a 75 kg (ma di peso uguale o superiore a 38 kg ma non superiore a 68 kg per il taglio detto "pistola") con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estre- mamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)
====================================================================
(1) L'ammissione in questa sottovoce e' subordinata alle condizioni
stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
Accordo-Allegato IVa)
ALLEGATO IV a)
CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI AGRICOLI
(Esenti da dazio per quantitativi illimitati all'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto i)
Codice della tariffa doganale croata Designazione delle merci 01051912 --- giovani anatre 01051922 --- giovani oche 0105193 - faraone 0106007 --- sciami d'api e api regine 020500 Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate 040700 Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte 04070059 --- uova d'anatra, altre 041000 Prodotti commestibili di origine animale, non nominati ne' compresi altrove 050400 Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pez- zi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, con- gelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati 0604 Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori a boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati 0801 Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiu, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate 080300 Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate 080410 - Datteri 080430 - Ananassi 080530 - Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia) 080540 - Pompelmi e pomeli 080590 - altri 080620 - essiccate 080720 - Papaie 081400 Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocome- ri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, sol- forata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche 09011 - Caffe' non torrefatto 0902 Te', anche aromatizzato 0904 Pepe (del genere "Piper"), pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", essiccati, tritati o polverizzati 090500 Vaniglia 0906 Cannella e fiori di cinnamomo 090700 Garofani (antofilli, chiodi e steli) 0908 Noci moscate, macis, amomi e cardamomi 0909 Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi, bacche di ginepro 0910 Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie 100110 - Frumento (grano) duro 1002001 --- Segala destinata alla semina 1003001 --- Orzo destinato alla semina 1004001 --- Avena destinata alla semina 100510 - Farina di granturco 1006 Riso 100700 Sorgo da granella 1008 Grano saraceno, miglio e scagliola, altri cereali 1106 Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 13, di sago o di radici o tuberi della voce 07 14 e dei prodotti del capitolo 8 1108 Amidi e fecole, inulina 110900 Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco 1210 Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets, luppolina 1211 Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie uti- lizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polveriz- zati 121210 - Carrube, compresi i semi di carrube 121230 - Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne 121299 -- altri 121300 Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, maci- nate, pressate o agglomerate in forma di pellets 1214 Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da fo- raggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da fo- raggio, anche agglomerati in forma di pellets 1301 Gomma lacca, gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio balsami), naturali 1302 Succhi ed estratti vegetali, sostanze pectiche, pectinati e pectati, agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati 1501001 --- grassi di maiale destinati ad usi tecnici (non adatti all'alimentazione umana) 1501003 --- grassi di volatili destinati ad usi tecnici 1501004 --- grassi alimentari di volatili 1501009 --- altri 150200 Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 15 03 150300 Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomarga- rina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati ne' altrimenti preparati 1504 Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi ma- rini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 151610 - Grassi e oli animali e loro frazioni 17021 - Lattosio e sciroppo di lattosio 170260 - altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, piu' di 50% di fruttosio 170310 - Melassi di canna 200320 - Tartufi 200911 -- Succhi di arancia congelati 2009191 - succo di arancia concentrato 2009201 - succo di pompelmo o di pomelo concentrato 2009301 --- succo di altri agrumi, concentrato 2009401 -- succo di ananasso concentrato 2009701 - succo di mela concentrato, 2009801 - succo di carota concentrato, 2009802 --- succo di altre frutta o di altri ortaggi, concentrato 2009901 -- miscugli di succhi, concentrati 2301 Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di car- ni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimenta- zione umana, ciccioli 230210 - di granturco 230220 - di riso 230240 - di altri cereali 230310 - Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili 230500 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglome- rati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'ara- chide 230670 - di germi di granturco 230700 Fecce di vino, tartaro greggio 2308 Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottopro- dotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non no- minati ne' compresi altrove 230910 - Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto
Accordo-Allegato IVb)
ALLEGATO IV b)
CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI AGRICOLI
(Esenti da dazio nell'ambito di contingenti all'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto ii)
Codice della tariffa doganale croata Designazione delle merci CT ton Aumento annuo ton 0204 Carni di animali delle specie ovina e ca- prina, fresche, refrigerate o congelate 100 5 0207 Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili del- la voce 01 05 550 30 0805 10 Arance 25 000 1 250 0809 10 Albicocche 1 000 50 0810 10 Fragole 200 10 1002 009 Segala 500 100 1206 009 Semi di girasole, anche frantumati 100 5 1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffi- nati, ma non modificati chimicamente 200 10 2004 90 - altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi 100 5 2009 809 - Succhi di altre frutta odi altri ortag- gi e legumi 300 15
Accordo-Allegato IVc)
ALLEGATO IV c)
CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI AGRICOLI
(Esenti da dazio per quantitativi illimitati un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), punto i)
Codice della tariffa doganale croata Designazione delle merci 0206 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate 0208 Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigera- te o congelate 04070069 --- uova di oche, altre 0407009 --- altre uova 0714 Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets, midollo della palma a sago 0802 Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate 0811 Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 0812 Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizio- nata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate 0813 Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806, miscugli di frutti secche o di frutta a guscio di questo capitolo 1209 Semi, frutti e spore da sementa 160300 Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici 200310 - Funghi 200560 - Asparagi 200791 -- Agrumi 200819 -- altri, compresi i miscugli 200820 - Ananassi 200830 - agrumi 200880 - Fragole 2008991 --- banane e noci di cocco 230320 - Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esa- urite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero 230330 - Avanzi della fabbricazione della birra o della distilla- zione degli alcoli 230400 Panelli e alti residui solidi, anche macinati o agglomera- ti in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia 230640 - di ravizzone o di colza
Accordo-Allegato IVd)
ALLEGATO IV d)
CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI AGRICOLI
(eliminazione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto i)
I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato
vengono ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente
- alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio e' ridotto all'80% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2003 il dazio viene ridotto al 60% del dazio di base, - il 1 gennaio 2004 il dazio viene ridotto al 40% del dazio di base, - il 1 gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 20% del dazio di base, - il 1 gennaio 2006 i dazi rimanenti sono aboliti
Codice della tariffa doganale croata Designazione delle merci CT ton Aumento annuo ton 0103 9 Animali vivi della specie suina 500 25 0210 Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate, farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie 300 15 0401 Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 3 000 150 0402 Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- canti 14 000 700 0405 10 Burro 200 10 0702 Pomodori, freschi o refrigerati 7 500 375 0703 20 Agli 1 000 50 0805 20 Mandarini (compresi i tangerini e i sat- suma), clementine, wilkings e simili i- bridi di agrumi 2 400 120 0806 10 Uve da tavola 8 000 400 1509 Olio d'oliva 350 20 1602 41 1602 49 - Preparazioni e conserve di carni suine 300 15 1701 Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido 5 700 285 2002 Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico 4 800 240 2009 199 - succhi d'arancia altro 1 800 90
Accordo-Allegato IVe)
ALLEGATO IV e)
CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI AGRICOLI
(Riduzione progressiva dei dazi NPF per quantitativi illimitati) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto ii)
I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato
vengono ridotti secondo il calendario seguente
- alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio e' ridotto al 90% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2003 il dazio viene ridotto all'80% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2004 il dazio viene ridotto al 70% del dazio di base, - il 1 gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 60% del dazio di base, - il 1 gennaio 2006 il dazio viene ridotto al 50% del dazio di base
0104 Animali vivi delle specie ovina o caprina 0105 Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e fara- one, vivi, delle specie domestiche 010512 - tacchini, 010592 -- Galli e galline di peso inferiore o uguale a 2 000 g 0105922 --- altri 0209 Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di vo- latili non fusi ne' altrimenti estratti, freschi, refrige- rati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumi- cati 0404 Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuc- cheri o di altri dolcificanti, prodotti costituiti di com- ponenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati ne' compresi altrove 040700 Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte 0407004 --- uova di tacchine 0601 Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 12 12 0602 Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e mar- ze, bianco di funghi (micelio) 0603 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per orna- mento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati 0708 Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati 0710 Ortaggi o legumi, non cotti o cotti in acqua o al vapore, congelati 0711 Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne tempora- neamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazio- ne nello stato in cui sono presentati 0712 Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fet- te oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti prepa- rati 0713 Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati 0901 Caffe', anche torrefatto o decaffeinizzato, bucce e pelli- cole di caffe', succedanei del caffe' contenenti caffe' in qualsiasi proporzione 09012 - Caffe' torrefatto 100300 - Orzo 1003002 --- destinato alla fabbricazione della birra 100400 Avena 1004009 ---- altro 1005 mais (granturco) 100590 - altri 1104 Cereali altrimenti lavorati (per esempio mondati, schiac- ciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 10 06, germi di cereali, interi, schi- acciati, in fiocchi o macinati 1105 Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate 170230 - Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente frutto- sio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20% di fruttosio 170240 - Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20% a 50% escluso di fruttosio 2005 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 20 06 200540 - Piselli (Pisum sativum) 200551 -- Fagioli in grani 2008 Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole non nominate ne' compre- se altrove 200850 - Albicocche 200870 Pesche 2009 Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti 200940 - Succhi di ananasso 2009409 --- altri 200960 Succhi di uve (compresi i mosti d'uva) 2206 Altre bevande fermentate (per esempio sidro, sidro di pe- re, idromele), miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non no- minati ne' compresi altrove 2302 Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi 230230 - di frumento 2306 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglome- rati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 23 04 o 23 05 230690 - altri 2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali 230990 - altre
Accordo-Allegato IVf)
ALLEGATO IV f)
CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOITI AGRICOLI
(Riduzione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto iii)
I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato
vengono ridotti secondo il calendario seguente
- alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio e' ridotto al 90% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2003 il dazio viene ridotto al 80% del dazio di base, - il 1 gennaio 2004 il dazio viene ridotto al 70% del dazio di base, - il 1 gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 60% del dazio di base, - il 1 gennaio 2006 il dazio viene ridotto al 50% del dazio di base
Codice della tariffa doganale croata Designazione delle merci CT ton Aumento annuo ton 0102 90 Animali vivi della specie bovina 200 10 0202 Carni di animali della specie bovina, congelate 3 000 150 0203 Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate 7 300 365 0406 Formaggi e latticini 2 000 100 0701 Patate, fresche o refrigerate 2 000 600 0703 10 0703 90 - Cipolle e scalogni Porri ed altri ortaggi agliacei 10 000 500 0807 1 - Meloni (compresi i cocomeri) 5 500 275 0808 10 Mele fresche 5 400 300 1101 Farine di frumento (grano) o di frumento segalato 900 45 1103 Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali 7 800 390 1107 Malto, anche torrefatto 15 000 750 1601 00 Salsicce, salami e prodotti simili 1 800 90 1602 10 1602 39 1602 50 1602 90 - Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie suina domestica 500 30 2401 Tabacchi greggi o non lavorati, cascami di tabacco 200 10
Accordo-Allegato Va)
ALLEGATO V a)
PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 28, PARAGRAFO 1
Le importazioni nella Comunita' europea dei seguenti prodotti originari della Croazia sono soggetti alle concessioni indicate di
seguito
Codice NC Designazione delle merci Anno 1 (dazio%) Anno 2 (dazio%) Anno 3 e anni succes- sivi (dazio%) 0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 90 0303 21 10 0303 21 90 0304 10 11 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 0304 20 11 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 90 ex 0305 69 90 Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) vive, fresche o refrigera- te, congelate, secche, sa- late o in salamoia, affu- micate, filetti ed altra carne, farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimen- tazione umana CT 30 t a 0% Oltre il CT 90% di NPF CT 30 t a 0% Oltre il CT 80% di NPF CT 30 t a 0% Oltre il CT 70% di NPF 0301 93 00 0302 69 11 0303 79 11 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 90 ex 0305 69 90 Carpe vive, fresche o re- frigerate, congelate, sec- che, salate o in salamoia, affumicate, filetti ed al- tra carne, farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimen- tazione umana CT 210 t a 0% Oltre il CT 90% di dazio NPF CT 210 t a 0% Oltre il CT 80% di dazio NPF CT 210 t a 0% Oltre il CT 70% di dazio NPF ex 0301 99 90 0302 69 61 0303 79 71 ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 95 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 90 ex 0305 69 90 Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp vive, fresche o refri- gerate, congelate, secche, salate o in salamoia, af- fumicate, filetti ed al- tra carne, farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimen- tazione umana CT 35 t a 0% Oltre il CT 80% di dazio NPF CT 35 t a 0% Oltre il CT 55% di dazio NPF CT 35 t a 0% Oltre il CT 30% di dazio NPF ex 0301 99 90 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 95 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 90 ex 0305 69 90 Spigole (Dicentrarchus labrax) vive, fresche o refrigerate, congelate, secche, salate o in sala- moia, affumicate, filetti ed altra carne, farine, polveri e agglomerati in forma di pellets atti al- l'alimentazione umana CT 550 t a 0% Oltre il CT 80% di NPF CT 550 t a 0% Oltre il CT 55% di NPF CT 550 t a 0% Oltre il CT 30% di NPF Codice NC Designazione delle merci Volume annuo conting Aliquota del dazio 1604 13 11 1604 13 19 ex 1604 20 50 Preparazioni e conserve di sardine 180 t 6% 1604 16 00 1604 20 40 Preparazioni e conserve di acciughe 40 t 12,5%
Oltre il volume del contingente, si applica interamente l'aliquota
del dazio NPF
I dazi applicabili a tutti i prodotti della posizione SA 1604,
escluse le preparazioni e le conserve di sardine ed acciughe,
vengono ridotti ai livelli sottoindicati, secondo il calendario
seguente
Anno Anno 1 (dazio%) Anno 2 (dazio%) Anno 3 (dazio%) Anno 4 e anni successivi (dazio%) Dazio 80% di NPF 70% di NPF 60% di NPF 50% di NPF
Accordo-Allegato Vb)
ALLEGATO V b)
PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 28, PARAGRAFO 2
Le importazioni nella Comunita' europea dei seguenti prodotti originari della Croazia sono soggetti alle concessioni indicate di
seguito
Codice NC Designazione delle merci Anno 1 (dazio%) Anno 2 (dazio%) Anno 3 e anni succes- sivi (dazio%) 0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 90 0303 21 10 0303 21 90 0304 10 11 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 0304 20 11 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 90 ex 0305 69 90 Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) vive, fresche o refrigera- te, congelate, secche, sa- late o in salamoia, affu- micate, filetti ed altra carne, farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimen- tazione umana CT 25 t a 0% Oltre il CT 90% di NPF CT 25 t a 0% Oltre il CT 80% di NPF CT 25 t a 0% Oltre il CT 70% di NPF 0301 93 00 0302 69 11 0303 79 11 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 90 ex 0305 69 90 Carpe vive, fresche o re- frigerate, congelate, sec- che, salate o in salamoia, affumicate, filetti ed al- tra carne, farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimen- tazione umana CT 30 t a 0% Oltre il CT 90% di NPF CT 30 t a 0% Oltre il CT 80% di NPF CT 30 t a 0% Oltre il CT 70% di NPF ex 0301 99 90 0302 69 61 0303 79 71 ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 95 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 90 ex 0305 69 90 Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp vive, fresche o refri- gerate, congelate, secche, salate o in salamoia, af- fumicate, filetti ed al- tra carne, farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimen- tazione umana CT 35 t a 0% Oltre il CT 80% di NPF CT 35 t a 0% Oltre il CT 55% di NPF CT 35 t a 0% Oltre il CT 30% di NPF ex 0301 99 90 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 95 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 90 ex 0305 69 90 Spigole (Dicentrarchus labrax) vive, fresche o refrigerate, congelate, secche, salate o in sala- moia, affumicate, filetti ed altra carne, farine, polveri e agglomerati in forma di pellets atti al- l'alimentazione umana CT 60 t a 0% Oltre il CT 80% di NPF CT 60 t a 0% Oltre il CT 55% di NPF CT 60 t a 0% Oltre il CT 30% di NPF Codice NC Designazione delle merci Volume annuo conting Aliquota del dazio 1604 13 11 1604 13 19 ex 1604 20 50 Preparazioni e conserve di sardine 70 t 12,5% 1604 16 00 1604 20 40 Preparazioni e conserve di acciughe 25 t 10,5%
Oltre il volume del contingente, si applica interamente l'aliquota
del dazio NPF
I dazi applicabili a tutti i prodotti della posizione SA 1604,
escluse le preparazioni e le conserve di sardine ed acciughe,
vengono ridotti ai livelli sottoindicati, secondo il calendario
seguente
Anno Anno 1 (dazio%) Anno 2 (dazio%) Anno 3 (dazio%) Anno 4 e anni successivi (dazio%) Dazio 80% di NPF 70% di NPF 60% di NPF 50% di NPF
Accordo-Allegato VI
ALLEGATO VI
STABILIMENTO SERVIZI FINANZIARI
di cui all'articolo 50
1 Servizi finanziari definizioni
Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle parti
I servizi finanziari comprendono le seguenti attivita'
A Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni
1 assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione)
i) assicurazione sulla vita,
ii) assicurazione generale,
2 riassicurazione e retrocessione,
3 intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia,
4 servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti,
B Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi)
1 assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori,
2 ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali,
3 leasing finanziario,
4 tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie,
5 fideiussioni e scoperti,
6 compravendita, per proprio conto o per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di
a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc),
b) valuta estera,
c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni,
d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc,
e) titoli trasferibili,
f) altri titoli e attivita' finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso,
7 partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualita' di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni,
8 intermediazione di credito,
9 gestione delle attivita', ad esempio gestione delle liquidita' o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia,
10 servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attivita' finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili,
11 fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari,
12 servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attivita' di cui ai punti da 1 a 11, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazione e strategie aziendali
Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attivita'
a) attivita' svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi,
b) attivita' svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attivita' possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici,
c) attivita' che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attivita' possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private
Accordo-Allegato VII
ALLEGATO VII
ACQUISTO DI BENI IMMOBILI DA PARTE DI CITTADINI DELL'UE
Elenco delle deroghe di cui all'articolo 60, paragrafo 2
Settori esclusi
- Terreni agricoli conformemente alla definizione della legge sui terreni agricoli (Narodne novine nn 54/94, testo consolidato, 48/95, 19/98 e 105/99)
- Settori protetti nel quadro della legge sulla tutela ambientale (Narodne novine n. 30/94)
Accordo-Allegato VIII
ALLEGATO VIII
DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE
di cui all'articolo 71
1 Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali
- convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961),
- convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979),
- accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979),
- trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984),
- convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (Ginevra, 1971),
- convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971),
- accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979)
- Trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996),
- Trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996)
2 Dall'entrata in vigore del presente accordo, in conformita' degli accordi TRIPS, le Parti garantiscono a imprese e cittadini dell'altra Parte, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali
Accordo-Elenco dei protocolli
Elenco dei protocolli
Protocollo n 1 sui tessili e sui capi d'abbigliamento
Protocollo n 2 sui prodotti siderurgici
Protocollo n 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunita' e la Croazia
Protocollo n 4 sulla definizione della nozione di "prodotti origi- nari" e sui metodi di cooperazione amministrativa
Protocollo n 5 sull'assistenza reciproca tra le autorita' ammini- strative in materia doganale
Protocollo n 6 sui trasporti terrestri
Art. 1
PROTOCOLLO N 1
SUI TESSILI E SUI CAPI D'ABBIGLIAMENTO
ARTICOLO 1
Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati "prodotti tessili") elencati alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunita'
Art. 2
ARTICOLO 2
1 I prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e definiti originari della Croazia a norma del protocollo 4 del presente accordo vengono introdotti nella Comunita' in esenzione da dazi doganali dall'entrata in vigore dell'accordo
2 I dazi applicati all'importazione diretta in Croazia di prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e originari della Comunita' a norma del protocollo n. 4 del presente accordo, vengono aboliti dall'entrata in vigore del presente accordo, con esclusione dei prodotti elencati negli allegati I e II al presente protocollo, per i quali le aliquote dei dazi vengono ridotte progressivamente secondo il disposto di detto allegato
3 In base al presente protocollo, le disposizioni dell'accordo, in particolare gli articoli 19 e 20, si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le Parti
Art. 3
ARTICOLO 3
Le intese relative al duplice controllo e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunita' di prodotti tessili originari della Croazia e alle esportazioni in Croazia di prodotti tessili originari della Comunita' sono disciplinate dall'accordo sugli scambi di prodotti tessili tra la Comunita' europea e la Repubblica di Croazia, siglato l'8 novembre 2000 e applicato a decorrere dal 1 gennaio 2001
Art. 4
ARTICOLO 4
A partire dell'entrata in vigore dell'accordo non vengono imposte nuove restrizioni quantitative, ne' altre misure aventi effetto equivalente, se non in base a quanto stabilito nell'accordo e negli allegati protocolli
Accordo Protocollo n. 1-Allegato I
ALLEGATO I
Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente
- all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio e' ridotto al 60% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2003, il dazio e' ridotto al 30% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2004 i dazi rimanenti sono aboliti
SA 6÷ Designazione delle merci 51 11 Tessuti di Lana cardata o di peli fini cardati 5111 20 - altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali 52 07 Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condi- zionati per la vendita al minuto 5207 10 - contenenti almeno 85%, in peso, di cotone 5207 101 --- non-mercerizzati 5207 109 --- mercerizzati 52 08 Tessuti di cotone, contenenti almeno 85%, in peso, di co- tone, di peso inferiore o uguale a 200 g/mq 5208 3 - tinti 5208 31 -- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/mq 5208 32 -- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/mq 5208 39 -- altri tessuti 5208 5 - stampati 5208 51 -- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/mq 5208 52 -- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/mq 5208 53 -- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 3 o 4 52 09 Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85% di co- tone, di peso superiore a 200 g/mq 5209 2 - imbianchiti 5209 22 -- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 3 o 4 5209 29 -- Altri tessuti 5209 3 - tinti 5209 39 -- Altri tessuti 5209 4 - di filati di diversi colori 5209 49 -- Altri tessuti 5209 5 - stampati 5209 59 -- Altri tessuti 52 10 Tessuti di cotone, contenenti meno di 85%, in peso, di co- tone, misti principalmente o unicamente con fibre sinteti- che o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/mq 5210 2 - imbianchiti 5210 29 -- Altri tessuti 52103 - tinti 5210 39 -- Altri tessuti 5210 5 - stampati 5210 59 -- Altri tessuti 54 02 Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cu- cire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex 5402 3 - Filati testurizzati 5402 33 - di poliesteri 5402 339 --- con titolo di filati semplici superiore a 50 tex 55 14 Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85%, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unica- mente con cotone, di peso superiore a 170 g/mq 5514 1 - greggi o imbianchiti 5514 12 -- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di arma- tura non supera 3 o 4 5514 2 - tinti 5514 21 -- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela mq 5514 22 -- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di arma- tura non supera 3 o 4 5514 29 - altri nastri, galloni e simili 55 15 Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco 5515 1 - di fibre in fiocco di poliestere 5515 11 -- misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa 5515 12 -- misti principalmente o unicamente con filamenti sinte- tici o artificiali 5515 13 -- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini 5515 19 -- altri 55 16 Tessuti di fibre artificiali in fiocco 5516 1 - contenenti almeno 85%, in peso, di fibre artificiali in fiocco 5516 11 - greggi o imbianchiti: 5516 12 -- tinti 5516 13 -- di filati di diversi colori 5516 2 - contenenti meno di 85%, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali 5516 21 - greggi o imbianchiti 5516 22 -- tinti 5516 23 -- di filati di diversi colori 5516 24 - stampati 5516 3 - contenenti meno di 85%, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o pe- li fini 5516 31 - greggi o imbianchiti 5516 32 -- tinti 5516 33 -- di filati di diversi colori 5516 34 -- stampati 56 01 Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte, fi- bre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili 5601 2 - Ovatte, altri manufatti di ovatta 5601 21 - di cotone 5601 211 - Ovatte, 5601 219 --- manufatti di ovatta 56 03 Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate 5603 1 - di filamenti sintetici o artificiali 5603 13 -- di peso superiore a 70 g/mq ma non superiore a 150 g/mq 5603 14 -- di peso superiore a 150 g/mq 5603 9 -- altri 5603 93 -- di peso superiore a 70 g/mq ma non superiore a 150 g/mq 5603 94 -- di peso superiore a 150 g/mq 57 01 Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati 5701 90 - di altre materie tessili 57 03 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessi- li, "tufted", anche confezionati 5703 20 - di nylon o di altre poliammidi 5703 30 - di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali 5703 90 - di altre materie tessili 5705 00 Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati 58 03 Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 58 06 5803 10 - di cotone 58 07 Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessi- li, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati 5807 90 - altri 59 03 Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia pla- stica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 59 02 5903 10 - con policloruro di vinile 5903 20 - con poliuretano 5903 90 - altri 59 06 Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 59 02 5906 10 - Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm 5906 9 -- altri 5906 91 - a maglia 5906 99 -- altri 5909 00 Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con ar- mature od accessori di altre materie 5909 001 --- manichette 5909 009 ---- altri 61 03 Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al gi- nocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo 6103 1 - Abiti a giacca (tailleurs) 6103 11 - di lana o di peli fini 6103 12 - di fibre sintetiche 6103 19 - di altre materie tessili 6103 2 - Insiemi 6103 21 - di lana odi peli fini 6103 22 - di cotone 6103 23 - di fibre sintetiche 6103 29 - di altre materie tessili 6103 3 - Giacche 6103 31 - di lana o di peli fini 6103 32 - di cotone 6103 33 - di fibre sintetiche 6103 39 - di altre materie tessili 6103 4 - Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" 6103 41 - di lana o di peli fini 6103 42 - di cotone 6103 43 - di fibre sintetiche 6103 49 - di altre materie tessili 63 01 Coperte 6301 20 - Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini 6301 30 - Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone 6301 40 - Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche 6301 90 - altre coperte 63 02 Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina 6302 10 - Biancheria da letto a maglia 6302 2 - altra biancheria da letto, stampata 6302 21 - di cotone 6302 22 - di fibre sintetiche o artificiali 6302 29 - di altre materie tessili 6302 3 - altra biancheria da letto 6302 31 - di cotone 6302 319 --- altre 6302 39 - di altre materie tessili 6302 40 - Biancheria da tavola a maglia 6302 5 - altra biancheria da tavola 6302 51 - di cotone 6302 59 - di altre materie tessili
Accordo Protocollo n. 1-Allegato II
ALLEGATO II
Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente
- all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio e' ridotto al 65% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2003, il dazio e' ridotto al 50% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2004, il dazio e' ridotto al 35% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2005, il dazio e' ridotto al 20% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2006, i dazi rimanenti sono aboliti
SA 6÷ Designazione delle merci 51 09 Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto 5109 10 - contenenti almeno 85%, in peso, di lana o di peli fini 5109 90 - altri 61 04 Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti inte- ri, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio in- cluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza 61043 - Giacche 6104 32 - di cotone 6104 33 - di fibre sintetiche 6104 39 - di altre materie tessili 61044 - Abiti interi 6104 41 - di lana o di peli fini 6104 42 - di cotone 6104 43 - di fibre sintetiche 6104 44 - di fibre artificiali 6104 49 - di altre materie tessili 6104 5 - Gonne e gonne-pantaloni 6104 51 - di lana o di peli fini 6104 52 - di cotone 6104 53 - di fibre sintetiche 6104 59 - di altre materie tessili 6104 6 - Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" 6104 62 - di cotone 6104 63 - di fibre sintetiche 6104 69 - di altre materie tessili 61 05 Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo 6105 10 - di cotone 6105 20 - di fibre sintetiche o artificiali 6105 90 - di altre materie tessili 61 06 Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza 6106 10 - di cotone 6106 20 - di fibre sintetiche o artificiali 6106 90 - di altre materie tessili 61 07 Slips mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo 6107 1 - Slips e mutande 6107 11 - di cotone 6107 12 - di fibre sintetiche o artificiali 6107 19 - di altre materie tessili 6107 2 - Camicie da notte e pigiami 6107 21 - di cotone 6107 22 - di fibre sintetiche o artificiali 6107 29 - di altre materie tessili 6107 9 -- altri 6107 91 - di cotone 6107 92 - di fibre sintetiche o artificiali 6107 99 - di altre materie tessili 61 08 Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, ca- micie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza 6108 2 - Slips e mutandine 6108 21 - di cotone 6108 22 - di fibre sintetiche o artificiali 6108 29 - di altre materie tessili 6108 3 - Camicie da notte e pigiami 6108 31 - di cotone 6108 32 - di fibre sintetiche o artificiali 6108 39 - di altre materie tessili 6108 9 -- altri 6108 91 - di cotone 6108 92 - di fibre sintetiche o artificiali 6108 99 - di altre materie tessili 61 09 T-shirts e canottiere (magliette), a maglia 6109 10 - di cotone 6109 90 - di altre materie tessili 61 10 Maglioni (golt), pullover, cardigan, gile' e manufatti si- mili, comprese le magliette a collo alto, a maglia 6110 10 - di lana o di peli fini 6110 20 - di cotone 6110 30 - di fibre sintetiche o artificiali 6110 90 - di altre materie tessili 62 03 Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al gi- nocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo 6203 1 - Abiti a giacca (tailleurs) 6203 11 - di lana o di peli fini 6203 12 - di fibre sintetiche 6203 129 --- altri 6203 19 - di altre materie tessili 6203 192 --- altri, di cotone 6203 199 --- altri 6203 2 - Insiemi 6203 21 - di lana o di peli fini 6203 22 - di Cotone 6203 229 --- altri 6203 23 - di fibre sintetiche 6203 239 --- altri 6203 29 - di altre materie tessili 6203 299 --- altri 6203 3 - Giacche 6203 32 - di cotone 6203 329 --- altri 6203 33 - di fibre sintetiche 6203 339 --- altri 6203 39 - di altre materie tessili 6203 399 --- altri 6203 4 - Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" 6203 42 - di cotone 6203 429 --- altri 6203 43 - di fibre sintetiche 6203 439 --- altri 6203 49 - di altre materie tessili 6203 499 --- altri 62 04 Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti inte- ri, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio in- cluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza 6204 1 - Abiti a giacca (tailleurs) 6204 12 - di cotone 6204 13 - di fibre sintetiche 6204 19 - di altre materie tessili 6204 2 - Insiemi 6204 22 - di cotone 6204 229 --- altri 6204 23 - di fibre sintetiche 6204 239 --- altri 6204 29 - di altre materie tessili 6204 299 --- altri 6204 3 - Giacche 6204 32 - di cotone 6204 329 --- altre 6204 33 - di fibre sintetiche 6204 339 --- altre 6204 39 - di altre materie tessili 6204 399 --- altre 6204 4 - Abiti interi 6204 42 - di cotone 6204 43 - di fibre sintetiche 6204 44 - di fibre artificiali 6204 49 - di altre materie tessili 6204 5 - Gonne e gonne-pantaloni 6204 52 - di cotone 6204 53 - di fibre sintetiche 6204 59 - di altre materie tessili 6204 6 - Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" 6204 61 - di lana o di peli fini 6204 62 - di cotone 6204 629 --- altri 6204 63 - di fibre sintetiche 6204 639 --- altre 6204 69 - di altre materie tessili 6204 699 --- altri 62 05 Camicie e camicette per uomo o ragazzo 6205 10 - di lana o di peli fini 6205 20 - di cotone 6205 30 - di fibre sintetiche o artificiali 6205 90 - di altre materie tessili 62 06 Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza 6206 30 - di cotone 6206 40 - di fibre sintetiche o artificiali 6206 90 - di altre materie tessili 6309 00 Oggetti da rigattiere
Art. 1
PROTOCOLLO N 2
PRODOTTI SIDERURGICI
ARTICOLO 1
Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nel capitolo 72 della tariffa doganale comune, nonche' ad altri prodotti siderurgici finiti che potrebbero provenire in futuro dalla Croazia, contemplati da detto capitolo
Art. 2
ARTICOLO 2
I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti siderurgici originari della Croazia sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo
Art. 3
ARTICOLO 3
1 I dazi doganali applicabili all'importazione in Croazia di prodotti siderurgici originari della Comunita' diversi da quelli elencati all'allegato I vengono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo
2 I dazi doganali applicabili all'importazione in Croazia dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario
- all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio viene ridotto al 65% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2003, il dazio e' ridotto al 50% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2004, il dazio e' ridotto al 35% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2005, il dazio e' ridotto al 20% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2006, i dazi rimanenti vengono aboliti
Art. 4
ARTICOLO 4
1 Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunita' di prodotti siderurgici originari della Croazia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo
2 Le restrizioni quantitative all'importazione in Croazia di prodotti siderurgici originari della Comunita' e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo
Art. 5
ARTICOLO 5
1 Alla luce di quanto stipulato all'articolo 70 dell'accordo, le Parti riconoscono che occorre che ciascuna parte affronti urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitivita' della sua industria a livello mondiale Entro due anni, la Croazia definisce pertanto il programma di ristrutturazione e conversione necessario per la sua industria siderurgica, onde conseguire l'efficienza economica del settore in normali condizioni di mercato Dietro richiesta, la Comunita' fornisce alla Croazia l'opportuna consulenza tecnica per raggiungere tale obiettivo
2 Oltre a quanto stabilito all'articolo 70 dell'accordo, tutte le pratiche contrarie a detto articolo saranno valutate secondo criteri specifici derivanti dall'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, compresi il diritto derivato e le norme specifiche sul controllo degli aiuti di Stato applicabili al settore siderurgico dopo la scadenza del trattato CECA
3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, punto iii) dell'accordo, per quanto riguarda i prodotti siderurgici, la Comunita' riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, la Croazia puo' concedere eccezionalmente aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che
- gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione,
- il loro importo e la loro entita' siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalita' e vengano progressivamente ridotti, e
- il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale di razionalizzazione e di riduzione degli impianti nella Croazia
4 Ciascuna delle Parti garantisce la piu' completa trasparenza per quanto riguarda l'attuazione del necessario programma di ristrutturazione e conversione, attraverso uno scambio ininterrotto, con l'altra Parte, di informazioni, compresi particolari sul piano di ristrutturazione, nonche' su importo, entita' e finalita' di qualsiasi aiuto di Stato concesso ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo
5 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4
6 Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente articolo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa puo' adottare misure opportune previa consultazione del gruppo di contatto di cui all'articolo 7 o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo
Art. 6
ARTICOLO 6
Le disposizioni degli articoli 19, 20 e 21 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti siderurgici tra le Parti
Art. 7
ARTICOLO 7
Le parti convengono che, per controllare ed esaminare la corretta esecuzione del presente protocollo, venga creato un gruppo di contatto in conformita' dell'articolo 115 dell'accordo
Accordo Protocollo n. 2-Allegato I
ALLEGATO I
SA 6÷ Designazione delle merci 72 13 Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati 7213 10 - aventi dentellature, collarini, cavita' o rilievi otte- nuti durante la laminazione (CECA) 7213 101 --- di diametro maggiore o uguale a 8 mm, ma non superiore a 14 mm 7213 109 --- altri 7213 9 - altri 7313 91 -- di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm 7213 912 --- altri, di diametro maggiore o uguale a 8 mm 72 14 Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fuci- nate, laminate o estruse a caldo, nonche' quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione 7214 20 - aventi dentellature, collarini, cavita' o rilievi otte- nuti durante la laminazione o che hanno subito una tor- sione dopo la laminazione (CECA) 7214 201 --- di diametro maggiore o uguale a 8 mm, ma non superiore a 25 mm 7214 9 - altri 7214 99 -- altri 7214 991 --- of circular cross-section with a diameter measuring 8 mm and more, but not exceeding 25 mm 72 17 Fili di ferro o di acciai non legati 7217 10 - non rivestiti, anche lucidati 7217 109 --- altri
Art. 1
PROTOCOLLO N 3 SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI TRA LA COMUNITA' E LA CROAZIA
ARTICOLO 1
1 La Comunita' e la Croazia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate
2 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di
- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo,
- modificare i dazi indicati negli allegati I e II,
- aumentare o abolire i contingenti tariffari
3 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunita' e della Croazia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo
Art. 2
ARTICOLO 2
I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione
- quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunita' e la Croazia, oppure
- in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui prodotti agricoli trasformati
Art. 3
ARTICOLO 3
La Comunita' e la Croazia si scambiano informazioni in merito ai regimi amministrativi adottati per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Tali regimi devono garantire un trattamento equo a tutte le parti interessate e devono essere quanto piu' possibile flessibili ed equi
Accordo Protocollo n. 3-Allegato I
ALLEGATO I
Dazi applicabili all'importazione nella Comunita' di merci originarie
della Croazia
I dazi sono fissati a zero per l'importazione nella Comunita' di prodotti agricoli trasformati originari della Croazia, elencati nella
tabella seguente
+================+==================================================+
|Codice NC | Designazione delle merci |
+================+==================================================+
| (1) | (2) |
+----------------+--------------------------------------------------+
|0403 | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt,che- |
| | fir e altri tipi di latte e creme fermentati o |
| | acidificati, anche concentrati o con aggiunta di |
| | zuccheri, o di altri dolcificanti o con aggiunta |
| | di aromatizzanti, di frutta o cacao |
+----------------+--------------------------------------------------+
|0403 10 | - Iogurt |
+----------------+--------------------------------------------------+
|da 0403 10 51 a | - aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao|
|0403 10 99 | |
+----------------+--------------------------------------------------+
|0403 90 | - altri |
+----------------+--------------------------------------------------+
|da 0403 90 71 a | - aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao|
|0403 90 99 | |
+----------------+--------------------------------------------------+
|0405 | Burro ed altre materie grasse provenienti dal|
| | latte, paste da spalmare lattiere |
+----------------+--------------------------------------------------+
|0405 20 | - Paste da spalmare lattiere |
+----------------+--------------------------------------------------+
|0405 20 10 | -- aventi tenore, in peso, di materie grasse |
| | uguale o superiore a 39% ed inferiore a 60% |
+----------------+--------------------------------------------------+
|0405 20 30 | -- aventi tenore, in peso, di materie grasse|
| | uguale o superiore a 60% ed inferiore o uguale a|
| | 75% |
+----------------+--------------------------------------------------+
|0509 00 | Spugne naturali di origine animale |
+----------------+--------------------------------------------------+
|0509 00 90 | - altre |
+----------------+--------------------------------------------------+
|0710 | Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al va-|
| | pore, congelati |
+----------------+--------------------------------------------------+
|0710 40 00 | - Granturco dolce |
+----------------+--------------------------------------------------+
|0711 | Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per|
| | esempio mediante anidride solforosa o in acqua|
| | salata, solforata o addizionata di altre sostanze|
| | atte ad assicurarne temporaneamente la conserva-|
| | zione), ma non atti per l'alimentazione nello|
| | stato in cui sono presentati |
+----------------+--------------------------------------------------+
|0711 90 | - altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o|
| | legumi |
+----------------+--------------------------------------------------+
| | -- Ortaggi o legumi |
+----------------+--------------------------------------------------+
|0711 90 30 | --- Granturco dolce |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1302 | Succhi ed estratti vegetali, sostanze pectiche,|
| | pectinati e pectati, agar-agar ed altre mucil-|
| | lagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche|
| | modificati |
+----------------+--------------------------------------------------+
| | - Succhi ed estratti vegetali |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1302 12 00 | -- di liquirizia |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1302 13 00 | -- di luppolo |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1302 20 | - Sostanze pectiche, pectinati e pectati |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1302 20 10 | -- allo stato secco |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1302 20 90 | -- altri |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1505 | Grasso di lana e sostanze grasse derivate, com-|
| | presa la lanolina |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1505 10 00 | - Grasso di lana greggio |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni,|
| | parzialmente o totalmente idrogenati, intereste-|
| | rificati, riesterificati o elaidinizzati, anche|
| | raffinati, ma non altrimenti preparati |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1516 20 | - Grassi e oli vegetali e loro frazioni |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1516 20 10 | - Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax" |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1517 | Margarina, miscele o preparazioni alimentari di|
| | grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni|
| | di differenti grassi o oli di questo capitolo,|
| | diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le|
| | loro frazioni della voce 1516 |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1517 10 | - Margarina, esclusa la margarina liquida |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1517 10 10 | -- avente tenore, in peso, di materie grasse pro-|
| | venienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore|
| | o uguale a 15% |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1517 90 | - altre |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1517 90 10 | -- aventi tenore, in peso, di materie grasse pro-|
| | venienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore|
| | o uguale al 5% |
+----------------+--------------------------------------------------+
| | -- altre |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1517 90 93 | --- Miscele o preparazioni culinarie utilizzate|
| | per la sformatura |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1518 00 | Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni,|
| | cotti, ossidati, disidratati, solforati, sof-|
| | fiati, standolizzati o altrimenti modificati chi-|
| | micamente, esclusi quelli della voce 1516, miscu-|
| | gli o preparazioni non alimentari di grassi o di|
| | oli animali o vegetali o frazioni di differenti|
| | grassi o oli di questo capitolo, non nominate ne'|
| | comprese altrove |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1518 00 10 | - Linossina |
+----------------+--------------------------------------------------+
| | - altri |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1518 0091 | -- Grassi ed oli animali o vegetali e loro fra-|
| | zioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati,|
| | soffiati standolizzati o altrimenti modificati|
| | chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 |
+----------------+--------------------------------------------------+
| | - altri |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1518 00 95 | --- Miscugli o preparazioni non alimentari di|
| | grassi o di oli animali o vegetali o loro frazio-|
| | ni |
+----------------+--------------------------------------------------+
|15180099 | --- altri |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1521 | Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di|
| | api o di altri insetti e spermaceti, anche raf-|
| | finati o colorati |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1521 90 | - altri |
+----------------+--------------------------------------------------+
| | -- Cere di api o di altri insetti, anche raffina-|
| | te o colorate |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1521 90 99 | --- altre |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1522 00 | Degras, residui provenienti dal trattamento delle|
| | sostanze grasse o delle cere animali o vegetali|
+----------------+--------------------------------------------------+
|1522 00 10 | - Degras |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1702 | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il malto-|
| | sio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chi-|
| | micamente puri, allo stato solido, sciroppi di|
| | zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di co-|
| | loranti, succedanei del miele, anche mescolati|
| | con miele naturale, zuccheri e melassi carrammel-|
| | lati |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1702 50 00 | - Fruttosio chimicamente puro |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1702 90 | - altri, compreso lo zucchero invertito |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1702 90 10 | -- Maltosio chimicamente puro |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao |
| | (compreso il cioccolato bianco) |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1803 | Pasta di cacao, anche sgrassata |
+----------------+--------------------------------------------------+
|804 00 00 | Burro, grasso e olio di cacao |
+----------------+--------------------------------------------------+
|11805 00 00 | Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di|
| | altri dolcificanti |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari con-|
| | tenenti cacao |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1901 | Estratti di malto, preparazioni alimentari di|
| | farine, semolini, amidi, fecole o estratti di|
| | malto, non contenenti cacao o contenenti meno di|
| | 40%, in peso, di cacao calcolato su una base com-|
| | pletamente sgrassata, non nominate ne' comprese|
| | altrove, preparazioni alimentari di prodotti del-|
| | le voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o|
| | contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calco-|
| | lato su una base completamente sgrassata, non|
| | nominate ne' comprese altrove |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne|
| | o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate,|
| | quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasa-|
| | gne, gnocchi, ravioli, cannelloni, cuscus, anche|
| | preparato |
+----------------+--------------------------------------------------+
| | - Paste alimentari non cotte ne' farcite ne' al-|
| | trimenti preparate |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1902 11 00 | -- contenenti uova |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1902 19 | -- altre |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1902 20 | - Paste alimentari farcite (anche cotte o altri-|
| | menti preparate) |
+----------------+--------------------------------------------------+
| | -- altre |
+----------------+--------------------------------------------------+
|19022091 | --- cotte |
+----------------+--------------------------------------------------+
|19022099 | --- altre |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1902 30 | - altre paste alimentari |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1902 40 | - Cuscus |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1903 00 00 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da|
| | fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli per-|
| | lacei, scarti di setacciature o forme simili |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffia-|
| | tura o tostatura (per esempio " corn flakes "),|
| | cereali (diversi dal granturco) in grani o in|
| | forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati|
| | (escluse le farine e le semole), precotti o al-|
| | trimenti preparati, non nominati ne' compresi al-|
| | trove |
+----------------+--------------------------------------------------+
|1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o|
| | della biscotteria, anche con aggiunta di cacao,|
| | ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per|
| | medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie|
| | essiccate di farina, di amido o di fecola e pro-|
| | dotti simili |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2001 | Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commesti-|
| | bili di piante, preparati o conservati nell'aceto|
| | o nell'acido acetico |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2001 90 | - altri |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2001 90 30 | -- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2001 90 40 | -- Ignami, patate dolci e parti commestibili si-|
| | mili di piante aventi tenore, in peso, di amido o|
| | di fecola uguale o superiore a 5 % |
+----------------+--------------------------------------------------+
|20011 90 60 | -- Cuori di palma |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2004 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma|
| | non nell'aceto o acido acetico, congelati, diver-|
| | si dai prodotti della voce 2006 |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2004 10 | - Patate |
+----------------+--------------------------------------------------+
| | - altre |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2004 10 91 | --- sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2004 90 | - altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e|
| | di legumi |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2004 90 10 | -- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2005 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati |
| | ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati|
| | diversi dai prodotti della voce 2006 |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2005 20 | - Patate |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2005 20 10 | -- sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2005 80 00 | - Granturco dolce (Zea mays var saccharata) |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2008 | Frutta ed altre parti commestibili di piante,|
| | altrimenti preparate o conservate, con o senza|
| | aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di|
| | alcole, non nominate ne' comprese altrove |
+----------------+--------------------------------------------------+
| | - Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche|
| | mescolati tra loro |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2008 11 | -- Arachidi |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2008 11 10 | --- Burro di arachidi |
+----------------+--------------------------------------------------+
| | - altri, compresi i miscugli, esclusi quelli|
| | compresi nella sottovoce 2008 19 |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2008 91 00 | -- Cuori di palma |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2008 99 | -- altri |
+----------------+--------------------------------------------------+
| | --- senza aggiunta di alcole |
+----------------+--------------------------------------------------+
| | ---- senza aggiunta di zuccheri |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2008 99 85 | ----- Granturco, ad esclusione del granturco dol-|
| | ce (Zea mays var saccharata) |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2008 99 91 | ----- Ignami, patate dolci e parti commestibili|
| | simili di piante aventi tenore, in peso, di amido|
| | o di fecola uguale o superiore a 5 % |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2101 | Estratti, essenze e concentrati di caffe', di te'|
| | o di mate e preparazioni a base di questi prodot-|
| | ti o a base di caffe', te' o mate, cicoria tor-|
| | re fatta ed altri succedanei torrefatti del caf-|
| | fe' e loro estratti, essenze e concentrati |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2102 | Lieviti (vivi o morti), altri microrganismi mono-|
| | cellulari morti (esclusi i vaccini della voce|
| | 3002), lieviti in polvere, preparati |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2102 10 | - Lieviti vivi |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2102 20 | - Lieviti morti, altri microrganismi monocellula-|
| | ri morti |
+----------------+--------------------------------------------------+
| | -- Lieviti morti |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2102 20 11 | --- in tavolette, cubi o presentazioni simili, |
| | od anche in imballaggi immediati di contenuto |
| | netto di 1 kg o meno |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2102 20 19 | --- altri |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2102 30 00 | - Lieviti in polvere preparati |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2103 | Preparazioni per salse e salse preparate, condi-|
| | menti composti, farina di senapa e senapa prepa-|
| | rata. |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2103 10 00 | - Salsa di soia |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2103 20 00 | - Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2103 30 | - Farina di senapa e senapa preparata |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2103 30 90 | -- Senapa preparata |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2103 90 | -- altri |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2103 90 90 | -- altri |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2104 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi, zuppe, |
| | minestre o brodi, preparati, preparazioni alimen-|
| | tari composte omogeneizzate. |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2105 00 | Gelati, anche contenenti cacao. |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2106 | Preparazioni alimentari non nominate non comprese|
| | altrove. |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2106 10 | - Concentrati di proteine e sostanze proteiche|
| | testurizzate |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2106 90 | - altri |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2106 90 10 | -- Preparazioni dette "fondute" |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2106 90 20 | -- Preparazioni alcoliche composte, diverse da|
| | quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi|
| | utilizzati per la fabbricazione di bevande |
+----------------+--------------------------------------------------+
| | -- altre |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2106 90 92 | --- non contenenti materie grasse provenienti dal|
| | latte, ne' saccarosio, ne' isoglucosio, ne' glu-|
| | cosio, ne' amido o fecola, o contenenti in peso|
| | meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal|
| | latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio,|
| | meno di 5% di glucosio o di amido o fecola |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2106 90 98 | --- altre |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gas-|
| | sate, con aggiunta di zucchero o di altri dolci-|
| | ficanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non|
| | alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortag-|
| | gi della voce 2009 |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2203 00 | Birra di malto |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2205 | Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con|
| | piante o con sostanze aromatiche. |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2207 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolo-|
| | metrico volumico uguale o superiore a 80% vol,|
| | alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qual-|
| | siasi titolo |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2208 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolo-|
| | metrico volumico inferiore a 80% vol, acquaviti,|
| | liquori ed altre bevande contenenti alcol di di-|
| | stillazione |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2208 40 | - Rum e tafia |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2208 90 | - altri. |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2208 90 91 a | -- Alcole etilico non denaturato con titolo alco-|
|2208 90 99 | lometrico volumico inferiore a 80% vol |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2402 | Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e|
| | sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco|
+----------------+--------------------------------------------------+
|2403 | Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavora-|
| | ti, tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti",|
| | estratti e sughi di tabacco |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2905 | Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfo-|
| | nati, nitrati o nitrosi |
+----------------+--------------------------------------------------+
| | - Altri polialcoli. |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2905 43 00 | -- Mannitolo |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2905 44 | -- D-glucitolo (sorbitolo) |
+----------------+--------------------------------------------------+
|2905 45 00 | -- Glicerolo |
+----------------+--------------------------------------------------+
|3301 | Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quel-|
| | li detti "concreti" o "assoluti", resinoidi,|
| | oleoresine d'estrazione, soluzioni concentrate di|
| | oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle|
| | cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "en-|
| | fleurage" o macerazione, sottoprodotti terpenici|
| | residuali della deterpenazione degli oli essen-|
| | ziali, acque distillate aromatiche e soluzioni|
| | acquose di oli essenziali |
+----------------+--------------------------------------------------+
|3301 90 | - altri |
+----------------+--------------------------------------------------+
|3301 90 21 | --- Oleoresine d'estrazione di liquirizia e di|
| | luppolo |
+----------------+--------------------------------------------------+
|3302 | Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (com-|
| | prese le soluzioni alcoliche) a base di una o|
| | piu' di tali sostanze, dei tipi utilizzati come|
| | materie prime per l'industria, altre preparazioni|
| | a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati|
| | per la fabbricazione delle bevande. |
+----------------+--------------------------------------------------+
|3302 10 | - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari|
| | o delle bevande |
+----------------+--------------------------------------------------+
| | -- dei tipi utilizzati nelle industrie delle be-|
| | vande. |
+----------------+--------------------------------------------------+
| | --- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aro-|
| | matizzanti che caratterizzano una bevanda. |
+----------------+--------------------------------------------------+
|3302 10 10 | ---- con titolo alcolometrico effettivo superiore|
| | a 0,5% vol |
+----------------+--------------------------------------------------+
| | ---- altre |
+----------------+--------------------------------------------------+
|3302 10 21 | ----- non contenenti materie grasse provenienti|
| | dal latte, ne' saccarosio, ne' isoglucosio, ne'|
| | glucosio, ne' amido o fecola, o contenenti in|
| | peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti|
| | dal latte, meno di 5% di saccarosio o di isoglu-|
| | cosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola|
+----------------+--------------------------------------------------+
|3302 10 29 | ----- altre |
+----------------+--------------------------------------------------+
|3501 | Caseine, caseinati ed altri derivati delle casei-|
| | ne, colle di caseina. |
+----------------+--------------------------------------------------+
|3501 10 | - Caseine. |
+----------------+--------------------------------------------------+
|3501 10 50 | -- |
+----------------+--------------------------------------------------+
|3501 10 90 | -- altre |
+----------------+--------------------------------------------------+
|3501 90 | - altri. |
+----------------+--------------------------------------------------+
|3501 90 90 | -- altri |
+----------------+--------------------------------------------------+
|3505 | Destrina ed altri amidi e fecole modificati(per|
| | esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od|
| | esterificati), colle a base di amidi o di fecole,|
| | di destrina o di altri amidi o fecole modificati.|
+----------------+--------------------------------------------------+
|3505 10 | - destrina ed altri amidi e fecole modificati |
+----------------+--------------------------------------------------+
|3505 10 10 | -- Destrina |
+----------------+--------------------------------------------------+
| | -- altri amidi e fecole modificati. |
+----------------+--------------------------------------------------+
|3505 10 90 | --- altri |
+----------------+--------------------------------------------------+
|3505 20 | - Colle |
+----------------+--------------------------------------------------+
|3309 | Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti|
| | di tintura o di fissaggio di materie coloranti e|
| | altri prodotti e preparazioni (per esempio boz-|
| | zime preparate e preparazioni per la mordenza-|
| | tura), dei tipi utilizzati nelle industrie tes-|
| | sili, della carta, del cuoio o in industrie simi-|
| | li, non nominati ne' compresi altrove |
+----------------+--------------------------------------------------+
|3809 10 | - a base di sostanze amidacee |
+----------------+--------------------------------------------------+
|3823 | Acidi grassi monocarbossilici industriali, oli|
| | acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali.|
+----------------+--------------------------------------------------+
| | - Acidi grassi monocarbossilici industriali, oli|
| | acidi di raffinazione |
+----------------+--------------------------------------------------+
|3823 11 00 | -- Acido stearico |
+----------------+--------------------------------------------------+
|3823 12 00 | -- Acido oleico |
+----------------+--------------------------------------------------+
|3823 13 00 | -- Acidi grassi del tallolio |
+----------------+--------------------------------------------------+
|3823 19 | -- altri |
+----------------+--------------------------------------------------+
|3823 70 00 | - Alcoli grassi industriali |
+----------------+--------------------------------------------------+
|3824 | Leganti preparati per forme o per anime da fonde-|
| | ria, prodotti chimici e preparazioni delle indu-|
| | strie chimiche o delle industrie connesse (com-|
| | prese quelle costituite da miscele di prodotti|
| | naturali), non nominati ne' compresi altrove,|
| | prodotti residuali delle industrie chimiche o |
| | delle industrie connesse, non nominati ne' com-|
| | presi altrove. |
+----------------+--------------------------------------------------+
|3824 60 | Sorbitolo diverso da quello della sottovoce |
| | 2905 44 |
+----------------+--------------------------------------------------+
Accordo Protocollo n. 3-Allegato II
ALLEGATO II
Elenco 1 Merci originarie della Comunita' per le quali la Croazia eliminera' i dazi(immediatamente o progressivamente)
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|Codice NC | Designazione | Aliquota del dazio (% NPF) |
| | delle merci |2002 2003 2004 2005 2006 2007|
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|(1) |(2) |(3) (4) (5) (6) (7) (8) |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|0501 00 00| Capelli greggi,anche | 0 |
| | lavati o sgrassati, | |
| | Cascami di capelli | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|0502 | Setole di maiale o | 0 |
| | di cinghiale, peli | |
| | di tasso ed altri | |
| | peli per pennelli, | |
| | spazzole e simili, | |
| | cascami di queste | |
| | setole o di questi | |
| | peli | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|0503 00 00| Crini e cascami di | 0 |
| | crini, anche in | |
| | strati, con o senza | |
| | supporto | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|0505 | Pelli e altre parti | 0 |
| | di uccelli rivesti- | |
| | te delle loro piume | |
| | o della loro calu- | |
| | gine, piume, penne | |
| | e loro parti (anche | |
| | rifilate),calugine, | |
| | gregge o semplice- | |
| | mente pulite, di- | |
| | sinfettate o trat- | |
| | tate per assicurar- | |
| | ne la conservazio- | |
| | ne, polveri e cas- | |
| | cami di piume, pen- | |
| | ne e loro parti. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|0506 | Ossa (comprese quel- | 0 |
| | le interne delle cor- | |
| | na), gregge, sgras- | |
| | sate o semplicemente | |
| | preparate (ma non ta- | |
| | gliate in una forma | |
| | determinata), acidu- | |
| | late o degelatinate, | |
| | polveri e cascami di | |
| | queste materie | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|0507 | Avorio, tartaruga, | 0 |
| | fanoni (comprese le | |
| | barbe) di balena o | |
| | di altri mammiferi | |
| | marini, corna, pal- | |
| | chi, zoccoli, unghie | |
| | artigli e becchi, | |
| | greggi o semplice- | |
| | mente preparati, ma | |
| | non tagliati in una | |
| | forma determinata, | |
| | polveri e cascami di | |
| | queste materie | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|0508 00 00| Corallo e materie si- | 0 |
| | mili, greggi o sem- | |
| | plicemente prepa- | |
| | rati, ma non altri- | |
| | menti lavorati, con- | |
| | chiglie e carapaci | |
| | di molluschi, di | |
| | crostacei o di echi- | |
| | nodermi e ossa di sep- | |
| | pie, greggi o sem- | |
| | plicemente preparati, | |
| | ma non tagliati in una | |
| | forma determinata, | |
| | loro polveri e cascami | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|0509 00 | Spugne naturali di | 0 |
| | origine animale | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|0510 00 00| Ambra grigia, ca- | 0 |
| | storeo, zibetto e | |
| | muschio, cantaridi, | |
| | bile, anche essicca- | |
| | ta, ghiandole ed al- | |
| | tre sostanze di ori- | |
| | gine animale utiliz- | |
| | zate per la prepara- | |
| | zione di prodotti | |
| | farmaceutici, fres- | |
| | che, refrigerate, | |
| | congelate o altri- | |
| | menti conservate in | |
| | modo provvisorio | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|0710 | Ortaggi o legumi, an- | |
| | che cotti, in acqua | |
| | o al vapore, con- | |
| | gelati. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|0710 40 00| - Granturco dolce | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|0711 | Ortaggi o legumi | |
| | temporaneamente con- | |
| | servati (per esempio | |
| | mediante anidride | |
| | solforosa o in acqua | |
| | salata, solforata o | |
| | addizionata di altre | |
| | sostanze atte ad as- | |
| | sicurarne tempora- | |
| | neamente la conser- | |
| | vazione), ma non at- | |
| | ti per l'alimenta- | |
| | zione nello Stato in | |
| | cui sono presentati. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|0711 90 | - altri ortaggi o | |
| | legumi, miscele di | |
| | ortaggi o legumi | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
| | -- Ortaggi o legumi | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|0711 90 30| --- Granturco dolce | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|0903 00 00| Mate | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1212 | Carrube, alghe, bar- | |
| | babietole da zucche- | |
| | ro e canne da zuc- | |
| | chero, fresche, re- | |
| | frigerate, congelate | |
| | o secche, anche pol- | |
| | verizzate, noccioli | |
| | e mandorle di frutti | |
| | e altri prodotti ve- | |
| | getali (comprese le | |
| | radici di cicoria | |
| | non torrefatte della | |
| | varieta' Cichorium | |
| | intybus sativum) im- | |
| | piegati principal- | |
| | mente nell'alimenta- | |
| | zione umana, non no- | |
| | minati ne' compresi | |
| | altrove. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|12122000 | Alghe | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1302 | Succhi ed estratti | |
| | vegetali, sostanze | |
| | pectiche, pectinati | |
| | e pectati, agar-agar | |
| | ed altre mucillagini | |
| | ed ispessenti deri- | |
| | vati da vegetali, | |
| | anche modificati. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1302 | -Succhi ed estratti | |
| | vegetali | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1302 12 00| -- di liquirizia | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1302 13 00| -- di luppolo | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1302 14 00| -- di piretro o di | 0 |
| | radici delle piante | |
| | da rotenone | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1302 19 | -- altri | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1302 19 30| --- Miscugli di es- | 0 |
| | tratti vegetali, | |
| | per la fabbricazio- | |
| | ne di bevande o di | |
| | preparazioni alimen- | |
| | tari | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
| | --- altri | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1302 19 91| ---- medicinali | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1302 20 | - Sostanze pectiche, | 0 |
| | pectinati e pectati | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
| | - Mucillagini ed is- | |
| | pessenti derivati da | |
| | vegetali, anche modi- | |
| | ficati. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1302 31 00| -- Agar-agar | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1302 32 | -- Mucillagini ed | |
| | ispessenti di car- | |
| | rube, di semi di | |
| | carrube o di semi | |
| | di guar, anche mo- | |
| | dificati. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1302 32 10| --- di carrube a di | 0 |
| | semi di carrube | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1401 | Materie vegetali | 0 |
| | delle specie usate | |
| | principalmente in | |
| | lavori di intrec- | |
| | cio, da panieraio o | |
| | da stuoiaio (per | |
| | esempio barribu, (can- | |
| | ne d'India, canne, | |
| | ne, giunchi, vimini, | |
| | rafia, paglia di ce- | |
| | reali pulita, im- | |
| | bianchita o tinta, | |
| | cortecce di tiglio) | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1402 | Materie vegetali | 0 |
| | delle specie usate | |
| | principalmente per | |
| | imbottitura (per esem- | |
| | pio capoc, crine | |
| | ne vegetale, crine | |
| | marino), anche in stra- | |
| | ti con o senza sup- | |
| | porto di altre ma- | |
| | terie | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1403 | Materie vegetali delle | 0 |
| | specie usate princi- | |
| | palmente nella fab- | |
| | bricazione di scope | |
| | e di spazzole (per | |
| | esempio saggina pias- | |
| | sava, trebbia, fibre | |
| | di istle), anche in | |
| | torciglioni o in fasci | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1404 | Prodotti vegetali, non | 0 |
| | nominati ne' compresi | |
| | altrove | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1505 | Grasso di lana e so- | 0 |
| | stanze grasse derivate, | |
| | compresa la lanolina | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1506 00 00| Altri grassi e oli | 0 |
| | animali e loro frazio- | |
| | ni, anche raffinati, ma | |
| | non modificati chimi- | |
| | camente | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1515 | Altri grassi ed oli ve- | 0 |
| | getali (compreso l'olio | |
| | di jojoba) e loro fra- | |
| | zioni, fissi, anche raf- | |
| | finati, ma non modifica- | |
| | ti chimicamente | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1515 60 00| - Olio di jojoba e sue | 0 |
| | frazioni | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1516 | Grassi e oli animali o | 0 |
| | vegetali e loro frazio- | |
| | ni, parzialmente o | |
| | totalmente idrogenati, | |
| | interesterificati, ri- | |
| | esterificati o elaidi- | |
| | nizzati, anche raf- | |
| | finati, ma non altri- | |
| | menti preparati | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|516 20 | - Grassi e oli vegetali | |
| | e loro frazioni | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1516 20 10| -- Oli di ricino idro- | 0 |
| | genati, detti "opalwax" | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1518 00 | Grassi ed oli animali o | 0 |
| | vegetali e loro fra- | |
| | zioni, cotti, ossidati, | |
| | disidratati, solforati, | |
| | soffiati, standoliz- | |
| | zati o altrimenti modi- | |
| | ficati chimicamente, | |
| | esclusi quelli della | |
| | voce 1516, miscugli o | |
| | preparazioni non ali- | |
| | mentari di grassi o | |
| | di oli animali o vege- | |
| | tali o frazioni di dif- | |
| | ferenti grassi o oli di | |
| | questo capitolo, non | |
| | nominate ne' comprese | |
| | altove. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1518 00 10| - Linossina | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
| | - Oli vegetali fissi, | |
| | fluidi, semplicemente | |
| | miscelati, destinati ad | |
| | usi tecnici od indu- | |
| | striali diversi dalla | |
| | fabbricazione di pro- | |
| | dotti per l'alimenta- | |
| | zione umana | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|da | | |
|15180091 | - altri | 0 |
|a | | |
|15180099 | | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1520 00 00| Glicerolo (glicerina) | 0 |
| | greggia, acque e li- | |
| | scivie glicerinose | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1521 | Cere vegetali (diverse | 0 |
| | dai trigliceridi), | |
| | cere di api o di altri | |
| | insetti e spermaceti, | |
| | anche raffinati o co- | |
| | lorati | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1522 00 | Degras, Residui pro- | |
| | venienti dal trattamen- | |
| | to delle sostanze gras- | |
| | se o delle cere animali | |
| | o vegetali. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1522 00 10| - Degras | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1702 | Altri zuccheri, com- | |
| | presi il lattosio, il | |
| | maltosio, il glucosio | |
| | e il fruttosio (le- | |
| | vulosio) chimicamente | |
| | puri, allo stato so- | |
| | lido, sciroppi di zuc- | |
| | cheri senza aggiunta | |
| | di aromatizzanti o di | |
| | coloranti, succedanei | |
| | del miele, anche me- | |
| | scolati con miele na- | |
| | turale, zuccheri e | |
| | melassi caramellati. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1702 50 00| - Fruttosio chimica- | 0 |
| | mente puro | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1702 90 | - altri, compreso lo | |
| | zucchero invertito. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1702 90 10| -- Maltosio chimica- | 0 |
| | mente puro | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1704 | Prodotti a base di zuc- | |
| | cheri non contenenti | |
| | cacao (compreso il cioc- | |
| | colato bianco) | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|170410 | - Gomme da masticare | 0 |
| | (chewing-gum), anche | |
| | rivestite di zucchero. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1803 | Pasta di cacao, anche | 0 |
| | sgrassata | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1804 00 00| Burro, grasso e olio | 0 |
| | di cacao | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1805 00 00| Cacao in polvere, senza | 0 |
| | aggiunta di zuccheri | |
| | o di altri dolcificanti | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1901 | Estratti di malto,pre- | |
| | parazioni alimentari | |
| | di farine, semolino, | |
| | amidi, fecole o estrat- | |
| | ti di malto, non con- | |
| | tenenti cacao o conte- | |
| | nenti meno di 40%, in | |
| | peso, di cacao calco- | |
| | lato su una base com- | |
| | pletamente sgrassta, | |
| | non nominate ne' com- | |
| | prese altrove, prepa- | |
| | razioni alimentari di | |
| | prodotti delle voci da | |
| | 0401 s1 0404, non con- | |
| | tenenti cacao o con- | |
| | tenenti meno di 5%, in | |
| | peso, di cacao calco- | |
| | lato su una base com- | |
| | pletamente sgrassata, | |
| | non nominate ne' com- | |
| | prese altrove | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1901 10 00| - Preparazioni per | 0 |
| | l'alimentazione dei | |
| | bambini, condizionate | |
| | per la vendita al minuto | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1901 20 00| - Miscele e paste po- | |
| | dotti della panetteria, | |
| | della pasticceria o del- | |
| | la biscotteria della | |
| | voce 1905 | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1901 90 | - altri | 80 60 40 30 15 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1902 | Paste alimentari, anche | |
| | cotte o farcite (di ca- | |
| | rne o di altre sostan- | |
| | ze) oppure altrimenti | |
| | preparate, quali spa- | |
| | ghetti, maccheroni, | |
| | tagliatelle, lasagne, | |
| | gnocchi, ravioli, can- | |
| | nelloni, cuscus, anche | |
| | preparato. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
| | - Paste alimentari non | |
| | cotte ne' farcite ne' | |
| | altrimenti preparate. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1902 11 00| -- contenenti uova | 80 60 40 30 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1902 19 | -- altre | 80 60 40 30 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1902 20 | - Paste alimentari far- | |
| | cite (anche cotte o | |
| | altrimenti preparate). | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
| | - altre. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1902 2091 | --- cotte | 80 60 40 30 0|
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1902 20 99| --- altre | 80 60 40 30 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1902 30 | - altre paste alimentari | 80 60 40 30 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|190240 | - Cuscus | 80 60 40 30 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1903 00 00| Tapioca e suoi suc- | |
| | cedanei preparati a | |
| | partire da fecole, in | |
| | forma di fiocchi, grumi, | |
| | granelli perlacei, sca- | |
| | rti di setacciature o | |
| | forme simili | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|1904 | Prodotti a base di ce- | 0 |
| | reali ottenuti per sof- | |
| | fiatura o tostatura (per | |
| | esempio "corn flakes"), | |
| | cereali (diversi dal | |
| | granturco) in grani o in | |
| | forma di fiocchi oppure | |
| | di altri grani lavorati | |
| | (escluse le farine e le | |
| | semole), precotti o al- | |
| | trimenti preparati, non | |
| | nominati ne' compresi | |
| | altrove | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2001 | Ortaggi e legumi, frutta | |
| | ed altre parti commesti- | |
| | bili di piante, prepa- | |
| | rati o conservati nel- | |
| | l'aceto o nell'acido | |
| | acetico. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2001 90 | -altri. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2001 90 30| -- Granturco dolce (Zea | 0 |
| | mays var. saccharata) | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2001 90 40| -- Ignami, patate dolci | 0 |
| | parti commestibili si- | |
| | mili di piante aventi | |
| | tenore, in peso, di ami- | |
| | do o di fecola uguale o | |
| | superiore a 5% | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2001 90 60| -- Cuori di palma | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2004 | Altri ortaggi e legumi | |
| | preparati o conservati | |
| | ma non nell'aceto o | |
| | acido acetico, congela- | |
| | ti, diversi dai prodotti | |
| | della voce 2006. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2004 10 | - Patate. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
| | -- altre. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2004 10 91| --- sotto forma di fa- | 0 |
| | rina, semolino o fioc- | |
| | chi | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2004 90 | - altri ortaggi e legu- | |
| | mi e miscugli di ortag- | |
| | gi e di legumi. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2004 90 10| -- Granturco dolce(Zea | 0 |
| | mays var. saccharata) | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2005 | Altri ortaggi e legumi | |
| | preparati o conservati | |
| | ma non nell'aceto o aci | |
| | do acetico, non congela- | |
| | ti, diversi dai prodotti | |
| | della voce 2006. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2005 20 | - Patate. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2005 20 10| -- sotto forma di farina,| 0 |
| | semolino o fiocchi | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2005 80 00| - Granturco dolce(Zea | 0 |
| | mays var. saccharata) | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2008 | Frutta ed altre parti | |
| | commestibili di piante, | |
| | altrimenti preparate o | |
| | conservate, con o senza | |
| | aggiunta di zuccheri o | |
| | di altri dolcificanti o | |
| | di alcole, non nominate | |
| | ne' comprese altrove | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
| | - Frutta a guscio, ara- | |
| | chidi ed altri semi, | |
| | anche mescolati tra | |
| | loro. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2008 11 | -- Arachidi. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2008 11 10| --- Burro di arachidi | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
| | - altri, compresi i | |
| | miscugli, esclusi quel- | |
| | li compresi nella sot- | |
| | tovoce 2008 19. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2008 91 00| -- Cuori di palma | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2008 99 | -- altri | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
| | --- con aggiunta di al- | |
| | cole. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
| | ---- senza aggiunta di | |
| | zuccheri. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2008 99 85| ----- Granturco, ad | 0 |
| | esclusione del granturco | |
| | dolce (Zea mays var. sac-| |
| | charata) | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2008 99 91| ----- Ignami, patate | 0 |
| | dolci e parti commesti- | |
| | bili simili di piante | |
| | aventi tenore, in peso, | |
| | di amido o di fecola | |
| | uguale o superiore a 5% | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2101 | Estratti, essenze e con- | 0 |
| | centrati di caffe', di | |
| | te' o di mate e prepara- | |
| | zioni a base di questi | |
| | prodotti o a base di | |
| | caffe', te' o mate, ci- | |
| | coria torrefatta ed al- | |
| | tri succedanei torrefat- | |
| | ti del caffe' e loro | |
| | estratti, essenze e con- | |
| | centrati | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2102 | Lieviti (vivi o morti), | 80 60 40 30 15 0 |
| | altri microrganismi | |
| | monocellulari morti | |
| | (esclusi i vaccini del- | |
| | la voce 3002), lieviti | |
| | in polvere, preparati | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2103 | Preparazioni per salse | |
| | e salse preparate condi- | |
| | menti composti, farina | |
| | di senapa e senapa pre- | |
| | parata. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2103 10 00| - Salsa di soia | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2103 20 00| - Salsa " Ketchup " ed | 0 |
| | altre salse al pomodoro | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2103 30 | - Farina di senapa e | 0 |
| | senapa preparata | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2103 90 | - altri. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2103 90 10| - " Chutney " di mango | 0 |
| | liquido | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2103 90 30| -- Amari aromatici, con | 80 60 40 30 15 0 |
| | titolo alcolometrico | |
| | uguale o superiore a | |
| | 44,2% vol e inferiore | |
| | o uguale a 49,2% vol e | |
| | contenenti da 1,5% a | |
| | 6%, in peso, di genzia- | |
| | na, di spezie e di in- | |
| | gredienti vari, da 4% a | |
| | 10% di zuccheri e pre- | |
| | sentati in recipienti di | |
| | capacita' inferiore o | |
| | uguale a 0,50 litri | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2103 90 90| -- altri | 80 60 40 30 15 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2104 | Preparazioni per zuppe, | 80 60 40 30 15 0 |
| | minestre o brodi, zuppe, | |
| | minestre o brodi, prepa- | |
| | rati, preparazioni ali- | |
| | mentari composte omo- | |
| | geneizzate | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2106 | Preparazioni alimentari | |
| | non nominate ne' com- | |
| | prese altrove. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2106 10 | - Concentrati di pro- | 0 |
| | teine e sostanze pro- | |
| | teiche testurizzate. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2106 90 | - altre | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2106 90 10| -- Preparazioni dette | 0 |
| | " fondute " | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2106 90 20| -- Preparazioni al- | 0 |
| | coliche composte, di- | |
| | verse da quelle a base | |
| | di sostanze odorifere, | |
| | dei tipi utilizzati | |
| | per la fabbricazione di | |
| | bevande | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
| | -- altre. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2106 90 92| ---- non contenenti ma- | 0 |
| | terie grasse provenien- | |
| | ti dal latte, ne' sac- | |
| | carosio, ne' isogluco- | |
| | sio, ne' glucosio, ne' | |
| | amido o fecola, o con- | |
| | tenenti in peso meno di | |
| | 1,5% di materie grasse | |
| | provenienti dal latte, | |
| | meno di 5% di saccaro- | |
| | sio o d'isoglucosio, | |
| | meno di 5% di glucosio | |
| | o di amido o fecola | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2106 90 98| --- altre | 80 60 40 30 15 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2201 | Acque, comprese le ac- | |
| | que minerali naturali | |
| | o artificiali e le ac- | |
| | que gassate, senza ag- | |
| | giunta di zuccheri o | |
| | di altri dolcificanti | |
| | ne' di aromatizzanti, | |
| | ghiaccio e neve. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2201 90 00| - altre | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2203 00 | Birra di malto | 80 65 50 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2207 | Alcole etilico non de- | 80 65 50 0 |
| | naturato con titolo | |
| | alcolometrico volumi- | |
| | co uguale o superiore | |
| | a 80% vol, alcole eti- | |
| | lico ed acquaviti, de- | |
| | naturati, di qualsiasi | |
| | titolo | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2208 | Alcole etilico non de- | |
| | naturato con titolo al- | |
| | colometrico volumico in- | |
| | feriore a 80% vol, ac- | |
| | quaviti, liquori ed al- | |
| | tre bevande contenenti | |
| | alcole di distillazione. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2208 20 | - Acquaviti di vino e di | 80 65 50 0 |
| | vinacce | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2208 30 | - Whisky | 80 50 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2208 40 | - Rum e tafia | 80 65 50 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2208 50 | - Gin ed acquavite di | 80 65 50 0 |
| | ginepro (geaie'vre) | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2208 60 | - Vodka | 80 65 50 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2208 70 | - Liquori | 80 65 50 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2208 90 | - altri. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|da | | |
|2208 90 11| -- Arak | 80 65 50 0 |
|a | | |
|2208 90 19| | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
| | -- Acquaviti di pere o | |
| | di ciliegie, escluse le | |
| | acquaviti di prugne | |
| |(Slivovitz), presentate | |
| | in recipienti di capa- | |
| | cita'. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|ex 2208 90| -- inferiore o uguale a | 80 65 50 0 |
|33 | 2 litri. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|ex 2208 90| | |
| 38 | --- superiore a 2 litri | 80 65 50 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|da 2208 90| | |
|41 | -- altre bevande conte- | 80 65 50 0 |
|a 2208 90| | |
|78 | nenti alcole di distil- | |
| | lazione | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|da 2208 90| | |
| 91 | -- Alcole etilico non | 80 65 50 0 |
|a 2208 90| | |
| 99 | denaturato con titolo | |
| | alcolometrico volumico | |
| | inferiore a 80% vol. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2402 | - Sigari (compresi i si- | |
| | gari spuntati), siga- | |
| | retti e sigarette, di | |
| | tabacco o di succedanei | |
| | del tabacco. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2402 10 00| - Sigari (compresi i si- | 0 |
| | gari spuntati) e siga- | |
| | retti, contenenti tabac- | |
| | co | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2403 | Altri tabacchi e suc- | |
| | cedanei del tabacco, | |
| | lavorati, tabacchi | |
| | "omogeneizzati" o "ri- | |
| | costituiti",estratti e | |
| | sughi di tabacco | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
| | - altri. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2403 91 00| -- Tabacchi "omogeneiz- | 0 |
| | zati" o "ricostituiti" | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2403 99 | -- altri | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2905 | Alcoli aciclici e loro | |
| | derivati alogenati, sol- | |
| | foriati, nitrati o ni- | |
| | trosi | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
| | - altri polialcoli. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2905 43 00| -- Mannitoto | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2905 44 | -- D-glucitolo (sorbi- | 0 |
| | tolo) | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|2905 45 00| - Glicerolo (glicerina) | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3301 | Oli essenziali (de- | |
| | terpenati o no), com- | |
| | presi quelli detti | |
| | "concreti" o "assoluti", | |
| | resinoidi; oleoresine | |
| | d'estrazione, soluzioni | |
| | concentrate di oli es- | |
| | senziali nei grassi, | |
| | negli oli fissi, nel- | |
| | le cere o nei prodotti | |
| | analoghi, ottenute per | |
| | "enfleurage" o macera- | |
| | zione, sottoprodotti | |
| | terpenici residuali del- | |
| | la deterpenazione degli | |
| | oli essenziali, acque | |
| | distillate aromatiche e | |
| | soluzioni acquose di oli | |
| | essenziali. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3301 90 | - altri | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
| | -- Oleoresine d'es- | |
| | trazione. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3301 90 21| --- di liquirizia e di | 0 |
| | luppolo | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3301 90 30| --- altre | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3302 | Miscugli di sostanze | |
| | odorifere e miscugli | |
| | (comprese le soluzioni | |
| | alcoliche) a base di | |
| | una o piu' di tali so- | |
| | stanze, dei tipi utiliz- | |
| | zati come materie prime | |
| | per l'industria, altre | |
| | preparazioni a base di | |
| | sostanze dei | |
| | tipi utilizzati per la | |
| | fabbricazione delle | |
| | bevande. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3302 10 | - dei tipi utilizzati | |
| | nelle industrie alimen- | |
| | tari o delle bevande | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
| | -- dei tipi utilizzati | |
| | nelle industrie delle | |
| | bevande. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
| | --- Preparazioni con- | |
| | tenenti tutti gli agen- | |
| | ti aromatizzanti che | |
| | caratterizzano una | |
| | bevanda. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3302 10 10| ---- con titolo alco- | 0 |
| | lometrico effettivo | |
| | superiore a 0,5% vol | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
| | ---- altre | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3302 10 21| ----- non contenenti ma- | 0 |
| | terie grasse prove- | |
| | nienti dal latte, ne' | |
| | saccarosio, ne' isoglu- | |
| | cosio, ne' glucosio, | |
| | ne' amido o fecola, o | |
| | contenenti in peso me- | |
| | no di 1,5% di materie | |
| | grasse provenienti dal | |
| | latte, meno di 5% di | |
| | saccarosio o di isoglu- | |
| | cosio, meno di 5 % di | |
| | glucosio o di amido o | |
| | fecola | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3302 10 29| ---- altre | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3501 | Caseine, caseinati ed | |
| | altri derivati delle | |
| | caseine, colle di ca- | |
| | seina. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3501 10 | - Caseine | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3501 90 | - altri | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3501 90 90| -- altri | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3505 | Destrina ed altri ami- | |
| | di e fecole modificati | |
| | (per esempio, amidi e | |
| | fecole, pregelatiniz- | |
| | zati od esterificati), | |
| | colle a base di amidi | |
| | o di fecole, di destri- | |
| | na o di altri amidi o | |
| | fecole modificati. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3505 10 | - Destrina ed altri ami- | |
| | di e fecole modificati | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3505 10 10| -- Destrina | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
| | -- altri amidi e fecole | |
| | modificati. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3505 10 90| --- altri | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3505 20 | - Colle | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3809 | Agenti d'apprettatura o | |
| | di finitura, acceleran- | |
| | ti di tintura o di fis- | |
| | saggio di materie colo- | |
| | ranti e altri prodotti | |
| | e preparazioni (per | |
| | esempio bozzime prepara- | |
| | te e preparazioni per | |
| | la mordenzatura), dei | |
| | tipi utilizzati nelle | |
| | industrie tessili, del- | |
| | la carta, del cuoio o | |
| | in industrie simili, | |
| | non nominati ne' co- | |
| | mpresi altrove. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3809 10 | - a base di sostanze | 0 |
| | amidacee | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3823 | Acidi grassi monocarbos- | |
| | silici industriali, oli | |
| | acidi di raffinazione, | |
| | alcoli grassi industria- | |
| | li | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
| | - Acidi grassi mono- | |
| | carbossilici industria- | |
| | li, oli acidi di raf- | |
| | finazione | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3823 11 00| -- Acido stearico | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3823 12 00| -- Acido oleico | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3823 13 00| -- Acidi grassi del tal- | 0 |
| | lolio | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3823 19 | -- altri | 0 |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3823 70 00| - Alcoli grassi indu- | 0 |
| | striali | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3824 | Leganti preparati per | |
| | forme o per anime da | |
| | fonderia, prodotti chi- | |
| | mici e preparazioni | |
| | delle industrie chi- | |
| | miche o delle industrie | |
| | connesse(comprese quel- | |
| | le costituite da misce- | |
| | le di prodotti natura- | |
| | li), non nominati ne' | |
| | compresi altrove, pro- | |
| | dotti residuali delle | |
| | industrie chimiche o | |
| | delle industrie connes- | |
| | se, non nominati ne' | |
| | compresi altrove. | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
|3324 60 | - Sorbitolo diverso da | 0 |
| | quello della sottovo- | |
| | ce 290544 | |
+----------+--------------------------+-----------------------------+
Elenco 2 Contingenti e dazi applicabili all'importazione in Croazia di merci originarie della Comunita'
Nota I prodotti elencati nella presente tabella beneficeranno di un'aliquota zero all'interno dei contingenti tariffari indicati in appresso Il volume dei contingenti verra' aumentato ogni anno, nel 2003, nel 2004, nel 2005 e nel 2006, del 10% rispetto al volume 2002 Il dazio applicabile ai quantitativi che superano questi volumi sara' ridotto nel 2002, nel 2003, nel 2004, nel 2005 e nel 2006 al 90%,
all'80%, al 70%, al 60% e al 50% dell'aliquota del dazio NPF
+----------+-----------------------------------------+--------------+
|Codice NC | Designazione delle merci | Contingente |
| | | per il 2002 |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
| (1) | (2) | (3) |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
|0403 | Latticello, latte e crema coagulanti | l 600 t |
| | coagulati, iogurt, chefir e altri | |
| | tipi di latte e creme fermentati o | |
| | acidificati, anche concentrati o | |
| | con aggiunta di zuccheri o di altri | |
| | dolcificanti o con aggiunta di aro- | |
| | matizzanti, di frutta o cacao. | |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
|0403 10 | - Iogurt | |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
|da 0403 10| | |
| 51 | -- aromatizzati o addizionati di | |
|a 0403 10| | |
|99 | frutta o di cacao | |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
|0403 90 | - altri | |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
|da 0403 90| | |
| 71 | -- aromatizzati o addizionati di | |
|a 0403 90| | |
| 99 | frutta o di cacao | |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
|0405 | Burro ed altre materie grasse | 40 t |
| | provenienti dal latte, paste da | |
| | spalmare lattiere. | |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
|0405 20 | - Paste da spalmare lattiere. | |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
|0405 20 10| - aventi tenore, in peso, di ma- | |
| | terie grasse uguale o superiore a | |
| | 39% ed inferiore a 60% | |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
|0405 20 30| -- aventi tenore, in peso, di ma- | |
| | terie grasse uguale o superiore a | |
| | 60% ed inferiore o uguale a 75% | |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
|1517 | Margarina, miscele o preparazioni | 500 t |
| | alimentari di grassi o di oli | |
| | animali o vegetali o di frazioni di | |
| | differenti grassi o oli di questo | |
| | capitolo, diversi dai grassi e dagli | |
| | oli alimentari e le loro frazioni | |
| | della voce 1516. | |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
|1517 10 | - Margarina, esclusa la margarina | |
| | liquida. | |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
|1517 10 10| -- avente tenore, in peso, di materie | |
| | grasse provenienti dal latte, superio- | |
| | re a 10% ma inferiore o uguale a 15% | |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
|1517 90 | - altre | |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
|1517 90 10| -- aventi tenore, in peso, di materie | |
| | grasse provenienti dal latte, superio- | |
| | re a 10% ma inferiore o uguale a 15% | |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
| | -- altre. | |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
|1517 90 93| --- Miscele o preparazioni culinarie | |
| | utilizzate per la sformatura | |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
|2201 | Acque, comprese le acque minerali na- | 3 500 t |
| | turali o artificiali e le acque gas- | |
| | sate, senza aggiunta di zuccheri o di | |
| | altri dolcificanti ne' di aromatiz- | |
| | zanti, ghiaccio e neve. | |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
|2201 10 | - Acque minerali e acque gassate | |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
|2205 | Vermut ed altri vini di uve fresche | 300 hl |
| | preparati con piante o con sostanze | |
| | aromatiche | |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
|2208 | Alcole etilico non denaturato con | 50 hl |
| | titolo alcolometrico volumico in- | |
| | feriore a 80% vol, acquaviti, li- | |
| | quori ed altre bevande contenenti | |
| | alcole di distillazione | |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
|ex 2208 90| | |
| 33 | ----- Acquaviti di prugne (Slivovitz) | |
|ex 2208 90| | |
| 38 | | |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
|2402 | Sigari (compresi i sigari spuntati), | 25 t |
| | sigaretti e sigarette, di tabacco o | |
| | di succedanei del tabacco | |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
|2402 20 | - Sigarette contenenti tabacco | |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
|2402 90 00| - altre | |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
|2403 | Altri tabacchi e succedanei del tabac- | 30 t |
| | co, lavorati, tabacchi "omogeneizzati" | |
| | o "ricostituiti", estratti e sughi di | |
| | tabacco | |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
|2403 10 | - Tabacco da fumo, anche contenente | |
| | succedanei del tabacco in qualsiasi | |
| | proporzione | |
+----------+-----------------------------------------+--------------+
Elenco 3 Contingenti e dazi applicabili all'importazione in Croazia di merci originarie della Comunita'
Nota I prodotti elencati nella presente tabella beneficeranno delle concessioni indicate in appresso li volume dei contingenti tariffari verra' aumentato ogni anno, nel 2003, nel 2004, nel 2005 e nel 2006, del 10% rispetto al volume 2002 Il dazio applicabile ai quantitativi che superano questi volumi sara' ridotto nel 2002, nel 2003, nel 2004, nel 2005 e nel 2006 al 90%, all'80%, al 65%, al 55% e al 40%
dell'aliquota del dazio NPF
Codice NC Designazione delle merci Contingente per il 2002 (tonnellate) Dazio applicabile all'interno del contingente (% NPF) 2002 2003 2004 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti ca- cao (compreso il il cioccolato bianco). 170490 - altri 500 50 0 0 1806 Cioccolata e altre prepara- zioni alimentari contenenti cacao 1.400 45 22,5 0 1905 Prodotti della panetteria, del- la pasticceria o della biscot- teria, anche con aggiunta di cacao, ostie, capsule aliquote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essic- cate di farina, di amido o di fe- cola e prodotti simili 1.600 45 22,5 0 210500 Gelati, anche contenenti cacao 700 45 22,5 0 2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque gas- sate, con ag- giunta di zuc- chero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcaliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 9 000 50 25 0
Art. 1
PROTOCOLLO N 4
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- Articolo 1 Definizioni
TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
- Articolo 2 Requisiti di carattere generale
- Articolo 3 Cumulo bilaterale nella Comunita'
- Articolo 4 Cumulo bilaterale in Croazia
- Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti
- Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
- Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
- Articolo 8 Unita' da prendere in considerazione
- Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili
- Articolo 10 Assortimenti
- Articolo 11 Elementi neutri
TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI
- Articolo 12 Principio della territorialita'
- Articolo 13 Trasporto diretto
- Articolo 14 Esposizioni
TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE
- Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE
- Articolo 16 Requisiti di carattere generale
- Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1
- Articolo 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR 1
- Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR 1
- Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
- Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
- Articolo 22 Esportatore autorizzato
- Articolo 23 Validita' della prova dell'origine
- Articolo 24 Presentazione della prova dell'origine
- Articolo 25 Importazioni con spedizioni scaglionate
- Articolo 26 Esonero dalla prova dell'origine
- Articolo 27 Documenti giustificativi
- Articolo 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
- Articolo 29 Discordanze ed errori formali
- Articolo 30 Importi espressi in euro
TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
- Articolo 31 Assistenza reciproca
- Articolo 32 Controllo delle prove dell'origine
- Articolo 33 Composizione delle controversie
- Articolo 34 Sanzioni
- Articolo 35 Zone franche
TITOLO VII CEUTA E MELILLA
- Articolo 36 Applicazione del protocollo
- Articolo 37 Condizioni particolari
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
- Articolo 38 Modifiche del protocollo
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo
a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche,
b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc, impiegato nella fabbricazione del prodotto, c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione,
d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti,
e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana),
f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunita' o in Croazia - nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto,
g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o in Croazia,
h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito alla lettera g) applicato mutatis mutandis,
i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originati dell'altra Parte contraente o, se il valore in dogana non e' noto o non puo' essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per i materiali nella Comunita' o in Croazia,
j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA",
k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce,
l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura,
m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali
Art. 2
ARTICOLO 2
Requisiti di carattere generale
1 Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originati della Comunita'
a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo,
b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo
2 Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originati della Croazia
a) i prodotti interamente ottenuti in Croazia ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo,
b) i prodotti ottenuti in Croazia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Croazia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo
Art. 3
ARTICOLO 3
Cumulo bilaterale nella Comunita'
I materiali originati della Croazia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' si considerano materiali originari della Comunita' anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse delle operazioni previste dall'articolo 7, paragrafo 1
Art. 4
ARTICOLO 4
Cumulo bilaterale in Croazia
I materiali originati della Comunita' incorporati in un prodotto ottenuto in Croazia si considerano materiali originari della Croazia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse delle operazioni previste dall'articolo 7, paragrafo 1
Art. 5
ARTICOLO 5
Prodotti interamente ottenuti
1 Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunita' o in Croazia
a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino,
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti,
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati,
d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati,
e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate,
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunita' e della Croazia, con le loro navi,
g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f),
h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami,
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate,
j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purche' esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo,
k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j)
2 Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina
a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Croazia,
b) che battono bandiera di uno Stato membro o della Croazia,
c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di Stati membri o della Croazia, o a una societa' la cui sede principale e' situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri o della Croazia e di cui, inoltre, per quanto riguarda la societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati,
d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri o della Croazia,
e) e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati membri o della Croazia
Art. 6
ARTICOLO 6
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1 Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano unicamente a detti materiali Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco e' impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione
2 In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che
a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto,
b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato
3 I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7
Art. 7
ARTICOLO 7
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1 Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni
a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio,
b) la scomposizione e composizione di confezioni,
c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti,
d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili,
e) semplici operazioni di pittura e lucidatura,
f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso,
g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero,
h) la sgusciatura, la snocciolatura e la sbucciatura di frutta, frutta a guscio e verdura,
i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio,
j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli),
k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento,
l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi,
m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse,
n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti,
o) il cumulo di due o piu' operazioni di cui alle lettere da a) a n),
p) la macellazione degli animali
2 Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' o in Croazia
Art. 8
ARTICOLO 8
Unita' da prendere in considerazione
1 L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e' lo specifico prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato
Ne consegue che
a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere in considerazione,
b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente
2 Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si consideri che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine
Art. 9
ARTICOLO 9
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione
Art. 10
ARTICOLO 10
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti dalla regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originati quando tutti i prodotti che li compongono sono originari Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
Art. 11
ARTICOLO 11
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto e' originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione
a) energia e combustibile,
b) impianti e attrezzature,
c) macchine e utensili,
d) merci che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto
Art. 12
ARTICOLO 12
Principio di territorialita'
1 Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Croazia
2 Se merci originarie esportate dalla Comunita' o dalla Croazia verso un altro paese vengono reimportate, esse sono considerate non originarie a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente
a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate,
e
b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel Corso dell'esportazione
3 L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non e' pregiudicata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunita' o dalla Croazia sui materiali esportati dalla Comunita' o dalla Croazia e successivamente reimportati, a condizione che
a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunita' o in Croazia o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre alle operazioni insufficienti di cui all'articolo 7, prima dell'esportazione,
b) si possa dimostrare alle autorita' doganali che
i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati,
e
ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunita' o della Croazia in applicazione delle disposizioni del presente articolo non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale e' addotto il carattere originario
4 Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Comunita' o della Croazia Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finito, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della Parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunita' o della Croazia in applicazione delle disposizioni del presente articolo, non devono superare la percentuale indicata.
5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi sostenuti al di fuori della Comunita' o della Croazia, compreso il valore dei materiali aggiunti
6 Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerate sufficientemente lavorati o trasformati esclusivamente qualora siano applicati i valori generali di cui all'articolo 6, paragrafo 2
7 Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato
8 Le lavorazioni o trasformazioni contemplate dalle disposizioni del presente articolo, effettuate al di fuori della Comunita' o della Croazia, sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o di un sistema analogo
Art. 13
ARTICOLO 13
Trasporto diretto
1 Il trattamento preferenziale previsto dell'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunita' e la Croazia Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato
I prodotti originati possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelii della Comunita' o della Croazia
2 La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando
a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito, oppure
b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente
i) un'esatta descrizione dei prodotti,
ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati,
e
iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito, oppure,
c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento provatorio
Art. 14
ARTICOLO 14
Esposizioni
1 I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso dalla Comunita' e dalla Croazia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che
a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o dalla Croazia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti,
b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunita' o in Croazia,
c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione,
e
d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa
2 Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti
3 Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana
Art. 15
ARTICOLO 15
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
1 I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunita' o della Croazia per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunita' o in Croazia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
2 Il divieto di cui al paragrafo I si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunita' o in Croazia ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno
3 L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non e' stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati
4 Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari
5 Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'Accordo Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni dell'accordo
6 Fatto salvo il paragrafo 1, la Croazia puo' chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in base alle seguenti disposizioni
a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5% per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Croazia,
b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10% per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Croazia
7 Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 1 gennaio 2003 Le disposizioni del paragrafo 6 si applicano fino al 31 dicembre 2005 e possono essere rivedute di comune accordo
Art. 16
ARTICOLO 16
Requisiti di carattere generale
1 I prodotti originari della Comunita' importati in Croazia e i prodotti originari della Croazia importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente Accordo su presentazione a) di un certificato di circolazione EUR 1, il cui modello figura nell'allegato III, oppure
b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo e' riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione
2 In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra
Art. 17
ARTICOLO 17
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1
1 Il certificato di circolazione EUR 1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilita' di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato
2 A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulano del certificato di circolazione EUR 1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui e' redatto l'Accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita
3 L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR 1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorita' doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR 1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo
4 Il certificato di circolazione EUR 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro o della Croazia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita' o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo
5 Le autorita' doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune Le autorita' doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta
6 La data di rilascio del certificato di circolazione EUR 1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato
7 Il certificato di circolazione EUR 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata
Art. 18
ARTICOLO 18
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR 1
1 In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR 1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se
a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari,
oppure
b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR 1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici
2 Ai fitti dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR 1, nonche' i motivi della sua richiesta.
3 Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR 1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente
4 I certificati di circolazione EUR 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture
"RILASCIATO POSTERIORI",
5 Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR 1
Art. 19
ARTICOLO 19
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR 1
1 In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR 1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso
2 Il duplicato cosi' rilasciato deve recare una delle seguenti diciture
"DUPLICATO",
3 Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR 1
4 Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR 1 originale, e' valido a decorrere da tale data
Art. 20
ARTICOLO 20
Rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunita' o in Croazia, si puo' sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o piu' certificati EUR 1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunita' o in Croazia I certificati di circolazione EUR 1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti
Art. 21
ARTICOLO 21
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
1 La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), puo' essere compilata
a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, oppure
b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o piu' colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi EUR 6 000
2 La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita' o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo
3 L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovra' essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo
4 La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura dell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello
5 Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non e' tenuto a firmare tali dichiarazioni, purche' egli consegni all'autorita' doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilita' di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recaste effettivamente la sua firma manoscritta
6 La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purche' sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce
Art. 22
ARTICOLO 22
Esportatore autorizzato
1 Le autorita doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso "esportatore autorizzato") che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorita' doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo
2 Le autorita' doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate
3 Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura
4 Le autorita' doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato
5 Le autorita' doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione
Art. 23
ARTICOLO 23
Validita' della prova dell'origine
1 La prova dell'origine ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorita' doganali del paese d'importazione
2 Le prove dell'origine presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo I possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a circostanze eccezionali
3 Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorita' doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine
Art. 24
ARTICOLO 24
Presentazione della prova dell'origine
Le prove dell'origine sono presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese Dette autorita' possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo
Art. 25
ARTICOLO 25
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali del paese d'importazione, vengano importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale
Art. 26
ARTICOLO 26
Esonero dalla prova dell'origine
1 Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicita' di tale dichiarazione Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato
2 Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale
3 Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare EUR 500 se si tratta di piccole spedizioni, oppure EUR 1 200 se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori
Art. 27
ARTICOLO 27
Documenti giustificativi
I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR 1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunita' o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in
a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilita' interna,
b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Croazia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno,
c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o in Croazia, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Croazia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno,
d) certificati di circolazione EUR 1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Croazia a norma del presente protocollo
Art. 28
ARTICOLO 28
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
1 L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR 1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3
2 L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3
3 Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR 1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2
4 Le autorita' doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR 1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati
Art. 29
ARTICOLO 29
Discordanze ed errori formali
1 La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione dei prodotti non comporta di per se' l'invalidita' della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati
2 In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate
Art. 30
ARTICOLO 30
Importi espressi in euro
1 Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale della Croazia, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascun paese interessato
2 Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 26, paragrafo 3 in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dalla Comunita' o dalla Croazia.
3 Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunita' europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo La Commissione delle Comunita' europee notifica gli importi alla Croazia
4 La Croazia puo' arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro L'importo arrotondato non puo' differire di piu' del 5% dal risultato della conversione La Croazia puo' lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15% del controvalore in moneta nazionale Il controvalore in moneta nazionale puo' restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso
5 Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di stabilizzazione e di associazione su richiesta della Comunita' o della Croazia Nel procedere a detta revisione, il comitato di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunita' di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti A tal fine, esso puo' decidere di modificare gli importi espressi in euro
Art. 31
ARTICOLO 31
Assistenza reciproca
1 Le autorita' doganali degli Stati membri e della Croazia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunita' europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura
2 Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunita' e la Croazia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione EUR 1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti
Art. 32
ARTICOLO 32
Verifica delle prove dell'origine
1 Il controllo a posteriori delle prove dell'origine e' effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticita' dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo
2 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorita' doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorita' doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR 1 e la fattura, se e' stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine
3 Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali del paese di esportazione A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune
4 Qualora le autorita' doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilita' di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie
5 I risultati del controllo devono essere comunicati al piu' presto alle autorita' doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunita' o della Croazia e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo Qualora siano state applicate le disposizioni in materia di cumulo di cui altri articoli 3 e 4 del presente protocollo e in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 3, la risposta comprende il rinvio della copia del certificato o dei certificati di circolazione delle merci oppure della o delle dichiarazioni su fattura corrispondente(i)
6 Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticita' del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorita' doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali
Art. 33
ARTICOLO 33
Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorita' doganali che richiedono il controllo e le autorita' doganali incaricate di effettuario e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di stabilizzazione e di associazione
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali del paese d'importazione e' comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese
Art. 34
ARTICOLO 34
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verita' allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti e' assoggettato a sanzioni
Art. 35
ARTICOLO 35
Zone franche
1 La Comunita' e la Croazia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento
2 In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunita' o della Croazia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR 1 se la lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle disposizioni del presente protocollo
Art. 36
ARTICOLO 36
Attuazione del protocollo
1 L'espressione "la Comunita'" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla
2 I prodotti oniginari della Croazia importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita', ai sensi del protocollo n 2 dell'atto di adesione alle Comunita' europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese La Croazia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunita' e originari della Comunita'
3 Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37
Art. 37
ARTICOLO 37
Condizioni speciali
1 Purche' siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano
1) prodotti originari di Ceuta e Melilla
a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla,
b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che
i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo,
oppure
ii) che tali prodotti siano originati della Croazia o della Comunita' a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1
2) prodotti originari della Croazia
a) i prodotti interamente ottenuti in Croazia,
b) i prodotti ottenuti in Croazia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che
i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo,
oppure
ii) tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilia o della Comunita' a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1
2 Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio
3 L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Croazia" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR 1 o sulla dichiarazione su fattura Nel caso dei prodotti originati di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR 1 o sulle dichiarazioni su fattura
4 Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
Art. 38
ARTICOLO 38
Modifiche del protocollo
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo
Accordo Protocollo n. 4-Allegato I
ALLEGATO I
NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II
Nota 1
L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinche' si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6
Nota 2
2 1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4 In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna e' preceduta da "ex", cio' significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2
2 2 Quando nella colonna 1 compaiono piu' voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 e' espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1 2 3 Quando nell'elenco compaiono piu' regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4
2 4 Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore puo' scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4 Se nella colonna 4 non e' riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3
Nota 3
3 1 Le disposizioni dell'articolo 6 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento in Croazia o nella Comunita'
Ad esempio
Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224 Se la forgiatura e' stata effettuata in Croazia a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha gia' ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224 Pertanto esso si puo' considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o, in un altro stabilimento in Croazia Nell'addizionare il valore dei materiali non originati utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario
3 2 La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta, anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non puo' conferire tale carattere Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti e' autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo e'
3 3 Fermo restando quanto disposto alla nota 3 2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce" significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco
3 4 Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto puo' essere fabbricato a partire da piu' materiali, cio' significa che e' ammesso l'uso di uno o piu' materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali
Ad esempio
La regola per i tessuti di cui alle voci 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonche', tra l'altro, di sostanze chimiche Cio' non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensi' che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre
3 5 Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr anche la nota 6 2 per quanto riguarda i tessili)
Ad esempio
La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali
Tuttavia, cio' non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente
Ad esempio
Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato e' il filato, non e' permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioe' allo stadio di fibra
3 6 Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originati, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non puo' mai eccedere la percentuale piu' elevata fra quelle indicate Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono
Nota 4:
4 1 Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami, salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate
4 2 I1 termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305
4 3 Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta
4 4 Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507
Nota 5
5 1 Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non piu' del lO% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr anche le note 5 3 e 5 4)
5 2 Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5 1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o piu' materiali tessili di base Per materiali tessili di base si intendono i seguenti
- seta,
- lana,
- peli grossolani di animali,
- peli fini di animali,
- crine di cavallo,
- cotone,
- carta e materiali per la fabbricazione della carta,
- lino,
- canapa,
- iuta ed altre fibre tessili liberiane,
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,
- cocco, abaca, ramie' ed altre fibre tessili vegetali,
- filamenti sintetici,
- filamenti artificiali,
- filamenti conduttori elettrici,
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere,
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide,
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide,
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene,
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile,
- altre fibre sintetiche in fiocco,
- fibre artificiali in fiocco di viscosa,
- altre fibre artificiali in fiocco,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,
- altri prodotti di cui alla voce 5605
Ad esempio
Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 e' un filato misto La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco noti originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato
Ad esempio
Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 e' un tessuto misto Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purche' il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto
Ad esempio
Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 e' un prodotto misto solo se il tessuto di cotone e' esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti
Ad esempio
Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tafted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiche' si tratta di due materiali tessili di base diversi
5 3 Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza e' del 20% per tali filati
5 4 Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza noti superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro e' del 30%
Nota 6:
6 1 Quando, nell'elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purche' siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto
6 2 Fatto salvo quanto disposto alla nota 6 3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili
Ad esempio
Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiche' questi non sono classificati nei capitoli 50-63, Per lo stesso motivo, cio' non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili
6 3 Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve terier conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63
Nota 7
7 1 Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 si intendono le seguenti operazioni
a) distillazione sotto vuoto,
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (Cfr nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata),
c) cracking,
d) reforming,
e) estrazione mediante solventi selettivi,
f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite,
g) polimerizzazione,
h) alchilazione,
i) isomerizzazione
7 2 Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni
a) distillazione sotto vuoto,
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (Cfr nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata),
c) cracking,
d) reforming,
e) estrazione mediante solventi selettivii,
f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite,
g) polimerizzazione,
h) alchilazione,
ij) isomerizzazione,
k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T),
l) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710,
m) solo per gli oli pesanti della voce 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250° in presenza di un catalizzatore Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilita' (ad esempio l'(hydrofinishing" o la decolorazione),
n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purche' tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300'°C, secondo il metodo ASTM D 86,
o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza
7 3 Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine
Accordo Protocollo n. 4-Allegato II
ALLEGATO II
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE, SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHE' IL PRODOTTO
TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
Voce SA Designazione delle merci Origine del prodotto Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario (1) (2) (3) o (4) Capitolo 1 Animali vivi Tutti gli animali del Capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti Capitolo 2 Carni e frattaglie commestibili Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti Capitolo 3 Pesci e crostacei molluschi e altri invertebrati acquatici Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti ex capitolo 4 Latte e derivati del latte; uova di volatili,miele naturale;prodotti commestibili di origine animale, non nominati ne' compresi altrove fatta eccezione per: Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti 0403 Latticello, latte e crema coagulati yogurt, chefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcifican- ti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del Capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono gia' essere originari - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 5 Prodotti di origine animale, non nominati ne' compresi altrove, fatta eccezione per: Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti ex 0502 Setole di maiale o di cinghiale, preparate Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole Capitolo 6 Prodotti del regno vegetale Piante vive e prodotti della floricoltura Fabbricazione in cui - tutti i materia- li del Capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto Capitolo 7 Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci Fabbricazione in cui tutti i ma- teriali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti Capitolo 8 Frutta commestibili, scorze di agrumi o di meloni Fabbricazione in cui - tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 9 Caffe', te', mate e spezie fatta eccezione per Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti 0901 Caffe', anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffe'; succedanei del caffe' contenenti caffe' in qualsiasi proporzione Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale 0902 Te', anche aromatizzato fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale ex 0910 Miscugli di spezie Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale Capitolo 10 Cereali Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti ex capitolo 11 Prodotti della macinazione, malto, amidi e fecole,inulina, glutine di frumento; fatta eccezione per: Produzione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o tutti i tipi di frutta utilizzati devono gia' essere interamente ottenuti ex 1106 Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 Capitolo 12 Semi e frutti oleosi, semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali;paglie e foraggi Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti 1301 Gomma lacca, gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio:balsami), naturali Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non puo' eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 1302 Succhi e estratti vegetali,sostanze pectiche, pectinati e pectati,agar-agar ed altre mucillaggini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: - Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto Capitolo 14 Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati ne' compresi altrove Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti ex capitolo 15 Grassi e oli animali o vegetali;prodotti della loro scissione, grassi alimentari lavorati, fatta eccezione per: Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto 1501 Grassi di maiale (compresso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 - grassi di ossa o grassi di cascami Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 - altri Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 1502 Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 grassi di ossa o grassi di cascami Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506 - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti 1504 Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - frazioni solide Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 - altri Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti ex 1505 Lanolina raffinata Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 1506 Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente. - frazioni solide Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti da 1507 a 1515 Oli vegetali e loro frazioni: - Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassu,di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto -Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti 1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati interesterificati riesterificati o elaidinizzati anche raffinati, ma non altrimenti preparati Fabbricazione in cui - tutti i materiali del Capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti, - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 1517 Margarina,miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o di oli di questo capitolo, diversi dai grassi o dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516 Fabbricazione in cui: - tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti, - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 Capitolo 16 Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1 Tutti i materiali del Capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti ex capitolo 17 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri fatta eccezione per: Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto: ex 1701 Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro allo stato solido con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri allo stato solido sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: - maltosio e fruttosio chimicamente puri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 - altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fab- brica del prodotto - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari ex 1703 Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 18 Cacao e sue preparazioni Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 1901 Estratti di malto preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate ne' comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, con nominate ne' comprese altrove. - estratti di malto Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 - altri Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 1902 Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, cuscus, anche preparato. - Contenenti, in peso non piu' del 20% di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti - contenenti, in peso,piu' del 20% di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi Fabbricazione in cui - tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti, - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti 1903 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole in forma di fioc- chi, grumi, gra- nelli, perlacei, scarti di setac- ciature o forme simili Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108 1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio "corn flakes"), cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati ne' compresi altrove Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alla voce 1806, (L'eccezione concernente il mais Zea indurata e' applicabile fino al 31.12.2002) nella quale i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del mais Zea indurata) devono essere interamente ottenuti, - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria anche con aggiunta di cacao, ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse quelle del capitolo 11 ex capitolo 20 Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; fatta eccezione per: Produzione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti ex 2001 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecole uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex 2004 ed ex 2005 Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi,preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto 2006 Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristalizzate) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2007 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2008 -Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati eccede il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto - Burro di arachidi,miscugli a base di cereali cuori di palma; mais (granturco) Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto - Altre, fatta eccezione per la frutta cotta, ma non al vapore o bollita in acqua, senza aggiunta di zuccheri, congelata Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2009 Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 21 Preparazioni alimentari diverse, fatta eccezione per Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto 2101 Estratti essenze e concentrati di caffe', di te' o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffe', te' o mate, cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe' e loro estratti, essenze e concentrati Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - tutta la cicoria utilizzata dev'essere interamente ottenuta 2103 Preparazioni per salse e salse preparate, condimenti composti, farina di senapa e senapa preparata: - Preparazioni per salse e salse preparate, condimenti composti Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate -Farina di senapa e senapa preparata Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale ex 2104 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 2106 Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 22 Bevande, liquidi alcolici ed aceti fatta eccezione per Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto - tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti 2202 Acque,comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi del codice NC 2009 Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - qualsiasi succo di frutta utilizzato (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono gia' essere originari 2207 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol, alcole etilico ed acquaviti denaturati, di qualsiasi titolo Fabbricazione - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208, - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono gia' originari, si puo' utilizzare l'arac fino al limite del 5% in volume 2208 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol, acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione Fabbricazione - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208, - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono gia' originari, si puo' utilizzare l'arac fino al limite del 5% in volume ex capitolo 23 Residui e cascami delle industrie alimentari, alimenti preparati per gli animali, fatta eccezione per: Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex 2301 Farina di balena, farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti ex 2303 Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso Produzione in cui tutto il mais utilizzato dev'essere interamente ottenuto ex 2306 Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3% Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute 2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali Fabbricazione in cui: - tutti i cereali, lo zucchero o i melassi, la carne o il latte utilizzati devono gia' essere originari, - tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti ex capitolo 24 Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, fatta eccezione per: Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti 2402 Sigari(compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari ex 2403 Tabacco da fumo Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari ex capitolo 25 Sale, zolfo, terre e pietre, gessi, calce e cementi, fatta eccezione per Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex 2504 Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia ex 2515 Marmi, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm ex 2516 Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm Segamento, o altra operazione di taglio, della pietra (anche precedentemente segata) di spessore superiore a 25 cm ex 2518 Dolomite calcinata Calcinazione della dolomite non calcinata ex 2519 Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) puo' essere utilizzato ex 2520 Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2524 Fibre di amianto naturali Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto) ex 2525 Mica in polvere Triturazione della mica o dei residui di mica ex 2530 Terre coloranti calcinate o polverizzate Calcinazione o triturazione di terre coloranti Capitolo 26 Minerali, scorie e ceneri Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex capitolo 27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione, sostanze bituminose; cere minerali; fatta eccezione per: Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex 2707 Oli in cui i costituenti aromatici superano,in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti piu' del 65% del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili Operazioni di raffinamento e/o uno o piu' processi piu' specifici (per le condizioni particolari relative ai "processi specifici", cfr note introduttive 71 e 73) oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2709 Oli greggi ottenuti da minerali bituminosi Distillazione distruttiva di materiali bituminosi 2710 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, Operazioni di raffinamento e/o uno o piu' processi piu' specifici (per le condizioni particolari relative ai "processi specifici", cfr nota introduttiva 7.2) oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2711 Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi Operazioni di raffinamento e/o uno o piu' processi piu' specifici (per le condizioni particolari relative ai "processi specifici", cfr nota introduttiva 7.2) oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2712 Vaselina, paraffina,cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite,cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati Operazioni di raffinamento e/o uno o piu' processi piu' specifici (per le condizioni particolari relative ai "processi specifici",cfr nota introduttiva 7.2) oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2713 Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi Operazioni di raffinamento e/o uno o piu' processi piu' specifici (per le condizioni particolari relative ai "processi specifici", cfr note introduttive 71 e 73) oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2714 Bitumi ed asfalti naturali,scisti e sabbie bituminosi asfaltiti e rocce asfaltiche Operazioni di raffinamento e/o uno o piu' processi piu' specifici (per le condizioni particolari relative ai "processi specifici", cfr note introduttive 71 e 73) oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2715 Miscele bituminose a base di asfalto o di di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio mastici bituminosi, "cut-backs") Operazioni di raffinamento e/o uno o piu' processi le condizioni particolari relative ai "processi specifici", cfr note introduttive 71 e 73) oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 28 Prodotti chimici inorganici, composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, fatta eccezione per Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2805 Mischmetall" Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2811 Triossido di zolfo Fabbricazione a partire da diossido di zolfo Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2833 Solfato di alluminio Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2840 Perborato di sodio Fabbricazione a partire da tetraborato di sodio pentaidrato Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 29 Prodotti chimici organici, fatta eccezione per Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2901 Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili Operazioni di raffinamento e/o uno o piu' processi specifici (per le condizioni particolari relative ai "processi specifici", cfr note introduttive 71 e 73) or Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2902 Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni),benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili Operazioni di raffinamento e/o uno o piu' processi specifici (per le condizioni particolari relative ai "processi specifici", cfr note introduttive 71 e 73) oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2905 Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2915 Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2932 - Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati,nitrati o nitrosi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non puo' eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - Acetali ciclici ed emiacetali interni, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2933 Composti eterociclici con uno o piu' eteroatomi di solo azoto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non puo' eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2934 Acidi nucleici e loro sali, altri composti eterociclici Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non puo' eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 30 Prodotti farmaceutici, fatta eccezione per Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3002 Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici,sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici, vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili. - Prodotti costituiti da due o piu' elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri -- sangue umano Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione,purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto -- sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione,purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto -- frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione,purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto -- emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione,purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto -- altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione,purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3003 e 3004 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) - Ottenuti a partire da amicacina della voce 2941 Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purche' il loro valore complessivo non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in cui: -il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purche' il loro valore complessivo non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto; -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 31 - Concimi, fatta eccezione per: Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3105 Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio, altri concimi, prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti -nitrato di sodio -calciocianammide -solfato di potassio -solfato di potassio e di magnesio Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 32 Estratti per concia o per tinta,tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti,pitture e vernici, mastici, inchiostri, fatta eccezione per Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3201 Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3205 Lacche coloranti, preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella produzione di coloranti,purche' non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32) Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205 Si possono tuttavia utilizzare materiali della voce 3205 purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 33 Oli essenziali e resinoidi, prodotti per profumeria, o per toletta; fatta eccezione per: Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3301 Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi, oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi i materiali di un "gruppo" (per "gruppo" si intende una parte della sezione separata dal resto da un punto e virgola) diverso di questa stessa voce Si possono tuttavia utilizzare materiali dello stesso "gruppo" purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 34 Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti,cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire o lucidare candele e prodotti simili, paste per modelli, cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, fatta eccezione per: Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3403 Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi Operazioni di raffinamento e/o uno o piu' processi piu' specifici (per le condizioni particolari relative ai "processi specifici", cfr note introduttive 71 e 73) oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3404 Cere artificiali e cere preparate. - a base di paraffina,di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, - i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 35 Sostanze albuminoidi, prodotti a basedi amidi o di fecole modificati, colle enzimi, fatta eccezione per Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3505 Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati), colle a base di amidi o di fecole di destrina o di altri amidi o fecola modificati - eteri ed esteri di amido Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli "altri materiali" della voce doganale 3505 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3507 Enzimi preparati non nominati ne' compresi altrove Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 36 Polveri ed esplosivi, articoli pirotecnici, fiammiferi, leghe piroforiche, sostanze infiammabili Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 37 Prodotti per la fotografia o per la cinematografia fatta eccezione per Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3701 Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: - Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori (policromia), in caricatori Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702 Si possono tuttavia utilizzare materiali della voce 3702 purche' il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702 Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3701 e 3702 purche' il loro valore complessivo non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3702 Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili,pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei in rotoli, sensibilizzate, non impressionate Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3704 Lastre, pellicole carte, cartoni e tessili fotografici, impressionati ma non sviluppati Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 38 Prodotti vari delle industrie chimiche, fatta eccezione per Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3801 - Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto -Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30%, in peso, di grafite e di oli minerali Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3403 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3803 Tallol raffinato Raffinazione di tallol greggio Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3805 Essenza di trementina al solfato, depurata Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3806 Gomme esteri Fabbricazione a partire da acidi resinici Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3807 Pece nera(pece di catrame vegetale) Distillazione del catrame di legno Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3808 Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3809 Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta,del cuoio o in industrie simili, non nominati ne' compresi altrove Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3810 Preparazioni per il decapaggio dei metalli, preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli, paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti, preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3811 Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosita', additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali. - Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3811 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3812 Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione", plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati ne' compresi altrove, preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3813 Preparazioni e cariche per apparecchi estintori,granate e bombe estintrici Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3814 Solventi e diluenti organici composti, non nominati ne' compresi altrove, preparazioni per togliere pitture o vernici Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3818 Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe;composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3819 Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70%,in peso,di oli di petrolio o di minerali bituminosi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3820 Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3822 Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3823 Acidi grassi monocarbossilici industriali, oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali- - Acidi grassi monocarbossilici industriali, oli acidi di raffinazione Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto - Alcoli grassi industriali Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 3824 Leganti preparati per forme o per anime da fonderia prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati ne' compresi altrove; prodotti residuali dalle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati ne' compresi altrove. - I seguenti prodotti di questa voce: - leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali -- acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri -- sorbitolo diverso da quello della voce 2905 Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto -- solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine, acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali -- Scambiatori di ioni -- Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche --ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas -- acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante -- acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri -- oli di flemma e l'olio di Dippel --miscele di sali aventi differenti anioni -- paste da copiatura a base gelatinosa anche su supporto di carta o di tessuto - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto da 3901 a 3915 Materie plastiche nelle forme primarie, cascami,ritagli e rottami di plastica, esclusi i prodotti delle voci 3907 e 3912, per i quali le relative regole sono specificate in appresso. - prodotti di polimerizzazione di addizione nei quali un singolo monomero contribuisce in misura superiore al 99%, in peso, al contenuto totale del polimero Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3907 - Copolimeri di acrilonitrile- butadiene-stirene (ABS) Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto (Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto) - Poliestere Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o produzione a partire da policarbonato di tetrabromo- (bisfenolo A) 3912 Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati ne' compresi altrove, in forme primarie Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto da 3916 a 3921 Semilavorati e lavori di materie plastiche,escluse le voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921,per le quali valgono le regole seguenti: -Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare, altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altre. -- Prodotti di polimerizzazione di addizione nei quali un singolo monomero contribuisce in misura superiore al 99%, in peso, al contenuto totale del polimero Fabbricazione in cui - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto -- altri Fabbricazione in cui il valore tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3916 ed ex 3917 Tubi e profilati Fabbricazione in cui - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3920 - Lastre o pellicole ionomere Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che e' un capolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto - Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3921 Fogli di materie plastiche, metallizzati Produzione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza, di spessore inferiore a 23 micron (Si considerano ad alta trasparenza i fogli il cui disturbo ottico, misurato in base alla norma ASTD-D 1003-16 di Gardner Hazemeter (ovvero il cui fattore di disturbo), e' inferiore al 2% Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto da 3922 a 3926 Articoli di plastica Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 40 Gomma e lavori di gomma, fatta eccezione per Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex 4001 Lastre "crepe" di gomma per suole Laminazione di fogli "crepe" di gomma naturale 4005 Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre,fogli o nastri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 4012 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma, gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per pneumatici e protettori(flaps) di gomma: - pneumatici rigenerati, di gomma;gomme piene e semipiene Rigenerazione di coperture usate - altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012 ex 4017 Articoli in gomma indurita Fabbricazione a partire da gomma indurita ex capitolo 41 Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, fatta eccezione per: Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex 4102 Pelli gregge di ovini,senza vello Slanatura di pelli di ovini da 4104 a 4107 Cuoio e pelli depilati, preparati,diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 Riconciatura di cuoio e pelli preconciati oppure Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto 4109 Cuoi e pelli, verniciati o laccati, cuoi e pelli, metallizzati Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purche' il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 42 Lavori di cuoio o di pelli, oggetti di selleria e finimenti,oggetti da viaggio,borse, borsette e simili contenitori, lavori di budella Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex capitolo 43 Pelli da pellicceria e loro lavori, pellicce artificiali,fatta eccezione per Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex 4302 Pelli da pellicceria conciate o preparate,cucite: - tavole, croci e manufatti simili Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate - altri Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite 4303 Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 ex capitolo 44 Legno, fatta eccezione per Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex 4403 Legno semplicemente squadrato Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato ex 4407 Legno segato o tagliato per il lungo,tranciato o sfogliato, anche piallato,levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina ex 4408 Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato,levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina ex 4409 Legno profilato lungo uno o piu' orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina - Levigato o incollato con giunture a spina Levigatura o incollatura, con giunture a spina - Liste e modanature Trasformazione in liste e modanature da ex 4410 a ex 4413 Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili Trasformazione in liste e modanature ex 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato ex 4416 Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato ex 4418 - Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno - Liste e modanature Trasformazione in liste e modanature ex 4421 Legno preparato per fiammiferi, zeppe di legno per calzature Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 ex capitolo 45 Sughero e lavori di sughero; fatta eccezione per Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto 4503 Articoli in sughero naturale Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 Capitolo 46 Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto Capitolo 47 Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex capitolo 48 Carta e cartone, lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, fatta eccezione per: Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex 4811 Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47 4816 Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47 4817 Buste, biglietti postali,cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone, scatole, involucri a busta e simili,di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 4818 Carta igienica Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47 ex 4819 Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta,di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 4820 Blocchi di carta da lettere Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 4823 Altra carta,altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47 ex capitolo 49 Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche, testi manoscritti o dattiloscritti e piani, fatta eccezione per. Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto 4909 Cartoline postali stampate o illustrate, cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate,con o senza busta, guarnizioni od applicazioni Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911
Accordo Protocollo n. 4-Allegato II
4910 Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: - calendari del genere "perpetuo" o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911 ex capitolo 50 Seta, fatta eccezione per Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex 5003 Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati Cardatura o pettinatura dei cascami di seta da 5004 a ex 5006 Filati di seta e filati di cascami di seta Fabbricazione a partire da (Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessili, o - materiali per la produzione della carta 5007 Tessuti di seta o di cascami di seta: - In cui sono incorporati fili di gomma Produzione a partire da un unico filato (Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - altri Fabbricazione a partire da (Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - fibre naturali, - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali, non cardate ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessili, o - carta oppure Stampa,accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purche' il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 51 Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; fatta eccezione per: Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto 5106 to 5110 Filati di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine Fabbricazione a partire da (Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessili, o - materiali per la produzione della carta da 5111 a 5113 Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine. - In cui sono incorporati fili di gomma Produzione a partire da un unico filato (Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - altri Fabbricazione a partire da (Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - fibre naturali, - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali, non cardate ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessili, o - carta oppure Stampa,accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purche' il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 52 Cotone, fatta eccezione per: Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto da 5204 a 5207 Fili di cotone Fabbricazione a partire da (Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessili, o - materiali per la produzione della carta da 5208 a 5212 Tessuti di cotone: - In cui sono incorporati fili di gomma Produzione a partire da un unico filato (Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - altri Fabbricazione a partire da (Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - fibre naturali, - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali, non cardate ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessili, o - carta oppure Stampa,accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purche' il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 53 Altre fibre tessili vegetali, filati di carta e tessuti di filati di carta, fatta eccezione per: Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto 5306 to 5308 Filati di altre fibre tessili vegetali, filati di carta Fabbricazione a partire da (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessili, o - materiali per la produzione della carta da 5309 a 5311 Tessuti di altre fibre tessili vegetali, tessuti di filati di carta - In cui sono incorporati fili di gomma Produzione a partire da un unico filato (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste,vedi nota introduttiva n 5) - altri Fabbricazione a partire da (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - fibre naturali, - fili di juta, - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali, non cardate ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessili, o - carta oppure Stampa,accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purche' il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto 5401 to 5406 Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali Fabbricazione a partire da (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5): - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessili, o - materiali per la produzione della carta 5407 e 5408 Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali. - In cui sono incorporati fili di gomma Produzione a partire da un unico filato(per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5): - altri Fabbricazione a partire da (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5). - fibre naturali, - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali, non cardate ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessili, o - carta oppure Stampa,accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purche' il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto da 5501 a 5507 Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili da 5508 a 5511 Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco Fabbricazione a partire da (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5): - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessili, o - materiali per la produzione della carta da 5512 a 5516 Tessuti di filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco. - In cui sono incorporati fili di gomma Produzione a partire da un unico filato (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - altri Fabbricazione a partire da (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - fibre naturali, - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali, non cardate ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessili, o - carta oppure Stampa,accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purche' il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 56 Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali, filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia, fatta eccezione per Fabbricazione a partire da (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5): - fibre naturali, - fibre naturali, o - sostanze chimiche o pasta tessili, o - materiali per la produzione della carta 5602 Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati. - feltri all'ago Fabbricazione a partire da (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Tuttavia. - i filati di polipropilene della voce 5501, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure - i filati di polipropilene della voce 5402, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra e' comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purche' il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione a partire da (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - fibre naturali, o -fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o - materiali chimici o paste tessili 5604 Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili, filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica. - Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili - altri Fabbricazione a partire da (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - fibre naturali, non cardate ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessili, o - materiali per la produzione della carta 5605 Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo Fabbricazione a partire da (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura - sostanze chimiche o pasta tessili, o - materiali per la produzione della carta 5606 Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati), filati di ciniglia, filati detti "a catenella" Fabbricazione a partire da (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura - sostanze chimiche o pasta tessili, o - materiali per la produzione della carta Capitolo 57 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: - di feltro ad ago Fabbricazione a partire da (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Tuttavia. - i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure - i filati di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra e' comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purche' il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta puo' essere utilizzato come supporto - di altri feltri Fabbricazione a partire da (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - fibre naturali, non cardate ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili - altri Fabbricazione partire da (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - fili di cocco o di iuta, - filati di filamenti sintetici o artificiali - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura Il tessuto di iuta puo' essere utilizzato come supporto ex capitolo 58 Tessuti speciali e superfici tessili "tufted", superfici tessili "tufted", pizzi, arazzi, passamaneria; ricami, fatta eccezione per. - elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma Produzione a partire da un unico filato (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - altri Fabbricazione a partire da (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili, oppure Stampa,accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purche' il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto 5805 Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins,Fiandra, Aubusson,Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto 5810 Ricami in pezza, in strisce o in motivi Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 5901 Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele preparate per la pittura, Fabbricazione a partire da filati 5902 Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacita' di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa: - contenenti, in peso,non piu' del 90% di materie tessili Fabbricazione a partire da filati - altri Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili 5903 Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa,accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purche' il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto 5904 Linoleum, anche tagliati, rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati Fabbricazione a partire da filati (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) 5905 Rivestimenti murali di materie tessili. - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie Fabbricazione a partire da filati - altri Fabbricazione a partire da (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - fibre naturali, - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili, oppure Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca,mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purche' il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto 5906 Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902. -tessuti a maglia Fabbricazione a partire da (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili -altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso piu' del 90% di materie tessili Fabbricazione a partire da materiali chimici - altri Fabbricazione a partire da filati 5907 Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, tele dipinte per scenari di teatri,per sfondi di studi o per usi simili Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa,accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio(quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purche' il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto 5908 Lucignoli tessuti intrecciati o a maglia,di materie tessili, per lampade,fornelli, accendini,candele o simili, reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: - Reticelle ad incandescenza, impregnate Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia - altri Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto da 5909 a 5911 Manufatti tessili per usi industriali: - dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 - tessuti, del tipo comunemente utilizzato nella fabbricazione della carta o per altri impieghi tecnici, feltrati o meno, anche impregnati o spalmati,tubolari o senza fine, a catene e/o a trame singole o multiple, o i tessuti piani a catene e/o a trame singole o multiple o i tessuti piani a catene e/o a trame singole o multiple della voce 5911 Fabbricazione a partire da (per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr la nota introduttiva n 5) - fibre naturali - i seguenti materiali - filato di politetrafluoro- etilene (l'impiego di tale materiale e' limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.), -- filati multipli di poliammide, spalmati,impregnati o ricoperti di resina fenolica -- filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico - monofilati di politetrafluoro- etilene, (L'impiego di tale materiale e' limitato alla produzione di tessuti di tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta) -- filati di fibre tessili sintetiche in poli-p- fenilenteraftalam- mide, -- filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (l'impiego di tale materiale e' limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.), -- monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1 4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico, -- fibre naturali, -- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, ne' pettinato, ne' altrimenti preparate per la filatura --materiali chimici o paste tessili - altri Fabbricazione a partire da (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - fibre naturali, - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili Capitolo 60 Stoffe a maglia Fabbricazione a partire da (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili Capitolo 61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: - ottenuti riunendo mediante cucitura o altrimenti confezionati, due o piu' parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta Fabbricazione a partire da filati (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) (nota introduttiva 6) - altri Fabbricazione a partire da (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili ex capitolo 62 Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, fatta eccezione per. Fabbricazione a partire da filati (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) (nota introduttiva n 6) ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211 Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebe') ed accessori di vestiario per bebe', ricamati Fabbricazione a partire da filati (nota introduttiva n 6) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (nota introduttiva n 6) ex 6210 ed ex 6216 Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato Fabbricazione a partire da filati (nota introduttiva 6) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati,il cui valore non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (nota introduttiva 6) 6213 e 6214 Fazzoletti da naso e da taschino,scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili. - ricamati Produzione a partire da monofilati greggi (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) (nota introduttiva 6) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (nota introduttiva 6) - altri Produzione a partire da monofilati greggi (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) (nota introduttiva 6) oppure Confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), in cui il valore del tessuto non stampato delle voci 6213 e 6214 utilizzato non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto 6217 Altri accessori di abbigliamento confezionati, parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: -- ricamati Fabbricazione a partire da filati (nota introduttiva 6) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (nota introduttiva 6) - Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato Fabbricazione a partire da filati (nota introduttiva 6) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40%-- del prezzo franco fabbrica del prodotto (nota introduttiva 6) - Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione a partire da filati (nota introduttiva 6) ex capitolo 63 Altri manufatti tessili confezionati, assortimenti, oggetti da rigattiere e stracci 456 stracci, fatta eccezione per: Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto da 6301 a 6304 Coperte, biancheria da letto,ecc, tende, tendine ecc,altri manufatti per l'arredamento. - In feltro, non tessuti Fabbricazione a partire da (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili - altre. -- ricamati Produzione a partire da monofilati greggi (nota introduttiva 6) (per quanto riguarda gli articoli a maglia, non elastici ne' gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta),cfr la nota introduttiva 6) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Produzione a partire da monofilati greggi (nota introduttiva 6) (per quanto riguarda gli articoli a maglia,non elastici ne' gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta),cfr la nota introduttiva 6) 6305 Sacchi e sacchetti da imballaggio Fabbricazione a partire da (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili 6306 Copertoni e tende per l'esterno, tende, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, oggetti per campeggio - Non tessuti Fabbricazione a partire da (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) (nota introduttiva 6) - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili - altri Produzione a partire da monofilati greggi (per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n 5) (nota introduttiva 6) 6307 Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 6308 Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati,anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento, Tuttavia, possono essere incorporati articoli non originari, purche' il loro valore complessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento ex capitolo 64 Calzature, ghette e oggetti simili, fatta eccezione Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 6406 Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne), suole interne amovibili tallonetti ed oggetti simili amovibili,ghette, gambali ad oggetti simili, e loro parti Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex capitolo 65 Cappelli, copricapo altre acconciature; Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto 6503 Cappelli, copricapo e altre acconciature, di feltro,fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (nota introduttiva 6) 6505 Cappelli, copricapo e altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti, retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (nota introduttiva 6) ex capitolo 66 Ombrelli (da pioggia o da sole),ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, fatta eccezione per: Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto 6601 Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 67 Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine, fiori artificiali lavori di capelli Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex capitolo 68 Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, fatta eccezione per: Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex 6803 Lavori di ardesia naturale o agglomerata Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata ex 6812 Lavori di amianto lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale ex 6814 Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su un supporto di carta, di cartone o di altri materiali Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) Capitolo 69 Prodotti ceramici Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex capitolo 70 Vetro e lavori di vetro, fatta eccezione per Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex 7003, ex 7004 ed ex 7005 Vetro con uno strato non riflettente Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 7006 Vetro delle voci 7003,7004 o 7005, curvato,smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato ne' combinato con altre materie - lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated) Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 7006 - altri Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 7007 Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 7008 Vetri isolanti a pareti multiple Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 7009 Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 7010 Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro, barattoli per conserve, di vetro, tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto or Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 7013 Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto oppure Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 7019 Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati Fabbricazione a partire da - stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e - lana di vetro ex capitolo 71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie;minuterie di fantasia; monete, fatta eccezione per: Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex 7101 Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodita' di trasporto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 7102, ex 7103 ed ex 7104 Pietre preziose o semipreziose lavorate (naturali, sintetiche o ricostruite) Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate 7106, da a 7108 a 7110 Metalli preziosi: - greggio Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 o 7110 oppure Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 oppure Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni - semilavorati o in polvere Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi ex 7107, ex 7109 ed ex 7111 Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi 7116 Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 7117 Minuterie di fantasia Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto oppure Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purche' il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 72 Ghisa, ferro e acciaio, fatta eccezione per: Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto 7207 Semiprodotti di ferro o di acciai non legati Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202,7203, 7204 e 7205 da 7208 a 7216 Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 7217 Fili di ferro o di acciai non legati Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 ex 7218, da 7219 a 7222 Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 7223 Fili di acciai inossidabili Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 ex 7224, da 7225 a 7228 Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie,delle voci 7206, 7218 o 7224 7229 Fili di altri acciai legati Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 ex capitolo 73 Lavori di ghisa, ferro o acciaio, fatta eccezione per: Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex 7301 Palancole Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 7302 Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera,aghi, cuori,tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti,cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 7304, da 7305 a 7306 Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 ex 7307 Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712) composti di piu' parti Fornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non deve eccedere il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto 7308 Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate)di ghisa ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati ex 7315 Catene anti- sdrucciolevoli Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 74 Rame e lavori di rame, fatta eccezione per Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 7401 Metalline cuprifere, rame da cementazione (precipitato di rame) Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto 7402 Rame non raffinato, anodi di rame per affinazione elettrolitica Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto 7403 Rame raffinato e leghe di rame, grezzo: - rame raffinato Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto - leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi Fabbricazione a partire da rame raffinato, greggio, o da cascami e rottami di rame 7404 Cascami e avanzi di rame Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto 7405 Leghe madri di rame Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex capitolo 75 Nichel e lavori di nichel, fatta eccezione per: Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto da 7501 a 7503 Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel, nichel greggio, cascami e rottami di nichel Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex capitolo 76 Alluminio e lavori di alluminio, fatta eccezione per: Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 7601 Alluminio greggio Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Articolo 2 -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione mediante trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o da cascami e rottami di alluminio 7602 Cascami o rottami di alluminio Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex 7616 Lavori di alluminio diversi dalle garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) e dalle lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio Fabbricazione in cui -il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirare, di alluminio, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 77 Riservato per un eventuale impiego futuro nel SA ex capitolo 78 Piombo e lavori di piombo, fatta eccezione per Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 7801 Piombo greggio: - Piombo raffinato Fabbricazione a partire da piombo d'opera - altri Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia i materiali della voce 7802 non possono essere utilizzati 7802 Cascami ed avanzi di piombo Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex capitolo 79 Zinco e lavori di zinco, fatta eccezione per Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 7901 Zinco greggio Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia i materiali della voce 7902 non possono essere utilizzati 7902 Cascami ed avanzi di zinco Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex capitolo 80 Stagno e lavori di stagno, fatta eccezione per Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8001 Stagno greggio Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati 8002 e 8007 Cascami e rottami di stagno; altri lavori di stagno: Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto Capitolo 81 Altri metalli comuni, cermet; lavori di queste materie. - Altri metalli comuni, lavorati, lavori di queste materie Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati classificati nella stessa voce del prodotto non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex capitolo 82 oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni, parti di questi oggetti di metalli comuni, fatta eccezione per. Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto 8206 Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205 Gli assortimenti possono tuttavia comprendere utensili delle voci da 8202 a 8205 purche' il loro valore non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento 8207 Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiera per trafilare o estrudere i metalli, nonche' gli utensili di perforazione o di sondaggio Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8208 Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8211 Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati 8214 Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati 8215 Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati capitolo 83 Lavori diversi di metalli comuni, fatta eccezione per: Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex 8302 Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8302 purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8306 Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8306 purche' il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, fatta eccezione per Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8401 Elementi combustibili nucleari Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto (Norma applicabile fino al 31 dicembre 2005) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8402 Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamen- te acqua calda e vapore a bassa pressione, caldaie dette "ad acqua surriscaldata" Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8403 ed ex 8404 Caldaie per il riscaldamento centrale diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per tali caldaie Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 8403 o 8404 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8406 Turbine a vapore Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8407 Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8408 Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8409 Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8411 Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8412 Altri motori e macchine motrici Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8413 Pompe volumetriche rotative Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8414 Ventilatori e simili, per usi industriali Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8415 Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidita', compresi quelli nei quali il grado igrometrico non e' regolabile separatamente Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8418 Frigoriferi, congelatori- conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie, pompe di calore diverse dalle macchine e dagli apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8419 Macchine per le industrie del legno, della pasta per carta e del cartone Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto; 8420 Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine Fabbricazione - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8423 Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, pesi per qualsiasi bilancia Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8425 to 8428 Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8429 Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe,spianatrici pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici- spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi - rulli compressori Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8430 Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamanto, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8431 Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8439 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8441 Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8444 a 8447 Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8448 Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8452 Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440, mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire, aghi per macchine per cucire: - Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg con il motore Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, -il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag sono gia' prodotti originari - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8456 a 8466 Macchine utensili, apparecchi e loro parti di ricambio ed accessori delle voci da 8456 a 8466 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Accordo Protocollo n. 4-Allegato II
da 8469 a 8472 Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati,duplicatori, cucitrici meccaniche) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8480 Staffe per fonderia, piastre di fondo per forme, modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8482 Cuscinetti a sfere od a rulli Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8484 Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili, giunti di tenuta stagna meccanici Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8485 Parti di macchine o di apparecchi non nominate ne' comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 85 Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, fatta eccezione per: Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8501 Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni) Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8502 Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il suddetto limite, i materiali classificati nelle voci 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8504 Unita' di alimentazioni elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8518 Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche, amplificatori elettrici ad audiofrequenza apparecchi elettrici di amplificazione del suono Fabbricazione: - in cui il valore tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8519 Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette e altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8520 Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8521 Apparecchi per la videoregistra -zione o la videoriproduzione anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici Fabbricazione - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8522 Parti e accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8523 Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8524 Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: - Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8525 Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre video- camere Fabbricazione - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8526 Apparecchi di radiorilevamento e di valore di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando Fabbricazione: - in cui il tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8527 Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, o la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8528 Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini, televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori) Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8529 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528. - Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8535 e 8536 Apparecchi per l'interruzione,il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici Fabbricazione - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8537 Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 Fabbricazione - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8541 Diodi,transistors e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8542 Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici Fabbricazione - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8544 Fili, cavi (compresi i cavi coassiali),ed altri conduttori isolati per l'elettricita' (anche laccati ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione,cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del del prezzo franco od fabbrica del prodotto 8545 Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del del prezzo franco fabbrica del prodotto 8546 Isolatori per l'elettricita', di qualsiasi materia Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del del prezzo franco fabbrica del prodotto 8547 Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del del prezzo franco fabbrica del prodotto 8548 Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici, pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso, parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate ne' comprese altrove in questo capitolo Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 86 Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi, fatta eccezione per. Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del del prezzo franco fabbrica del prodotto 8608 Materiale fisso per strade ferrate o simili, apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi, loro parti Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 87 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori fatta eccezione per. Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del del prezzo franco fabbrica del prodotto 8709 Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi nei porti o negli aeroporti, per trasporto di merci su brevi distanze, carrelli- trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni, loro parti Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8710 Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8711 Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali, carrozzini laterali ("side car"): - Con motore a pistone alternativo di cilindrata: - non superiore a 50 cm3 Fabbricazione - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - superiore a 50 cm3 Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8712 Biciclette senza cuscinetti a sfere Fabbricazione: a partire da materiali non classificati nella voce 8714 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8715 Carrozzina, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8716 Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo, altri veicoli non automobili, parti di queste macchine o apparecchi, Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 88 Navigazione aerea o spaziale, fatta eccezione per: Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8804 Paracaduti a motore ("rotochute") Fabbricazione a partire da voce, materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8805 Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei, apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili;apparecchi al suolo di allenamento al volo, Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 89 Navi, battelli ed altri natanti Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 90 Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico- chirurgici, fatta eccezione per. Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9001 Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544, materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto),prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9002 Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9004 Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9005 Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9006 Apparecchi fotografici, apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9007 Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9011 Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefoto- micrografia o la microproiezione Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9014 Altri strumenti ed apparecchi di navigazione Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9015 Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9016 Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9017 Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio metri, micrometri, noni e calibri) non nominati ne' compresi altrove in questo capitolo Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9018 Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'adontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonche' gli apparecchi per controlli oftalmici: - poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli "altri materiali" della voce doganale 9018 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9019 Apparecchi di meccanoterapia, apparecchi per massaggio, apparecchi di psicotecnica, apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce del diversa da quella prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % prezzo franco fabbrica del prodotto 9020 Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9024 Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticita' o di altre proprieta' meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9025 Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9026 Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9027 Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosita', di porosita', di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9028 Contatori di gas, di liquidi o di elettricita', compresi i contatori per la loro taratura - Parti ed accessori Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % prezzo franco fabbrica del prodotto 9029 Altri contatori [per esempio contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri) pedometri]; indicatori di velocita' e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015, stroboscopi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9030 Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028, strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9031 Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati ne' compresi altrove in questo capitolo, proiettori di profili Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9032 Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9033 Parti ed accessori non nominati ne' compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fab- brica del prodotto ex capitolo 91 Orologeria, fatta eccezione per: Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9105 Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, 9109 Movimenti di orologeria, completi e montati Fabbricazione - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo del prodotto 9110 Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablons", movimenti di orologeria incompleti, montati, sbozzi di movimenti di orologeria Fabbricazione - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9111 Casse per orologi e loro parti Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di cui il valore di materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo del prodotto 9112 Casse, gabbie e simili, orologeria e loro parti Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materia- li utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9113 Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: - Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 92 Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 93 Armi e munizioni, Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 94 Mobili, mobili medico-chirurgici oggetti letterecci e simili,apparecchi per l'illuminazione non nominati ne' compresi altrove, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, costruzioni prefabbricate fatta eccezione per: Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9401 ed ex 9403 Mobili di metallo comune in cui sono incorportati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m2 Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto or Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purche': Fabbricazione in in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - il suo valore non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - tutti gli altri materiali utilizzati siano gia' originari e siano classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403 9405 Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati ne' compresi altrove; insegne pubblicitaria, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9406 Costruzioni prefabbricate Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 95 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport, loro parti ed accessori, fatta eccezione per. Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto 9503 Altri giocattoli, modelli per il divertimento, anche animati, puzzle di ogni specie Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9506 Mazze da golf e loro parti Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare sbozzi per la fabbricazione di mazze da golf ex capitolo 96 Lavori diversi, fatta eccezione per Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto ex 9601 ed ex 9602 Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce ex 9603 Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo),scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9605 Assortimenti da viaggio per la toletta personale per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento L'assortimento puo' tuttavia incorporare articoli non originari, purche' il loro valore complessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento 9606 Bottoni e bottoni a pressione, dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione, sbozzi di bottoni Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9608 Penne a sfera, penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose, penne stilografiche ed altre penne,stili per duplicatori, portamine, portapenne, portamatite ed oggetti simili, parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609. Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce 9612 Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce, cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9613 Accendini piezoelettrici Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9614 Pipe, comprese le teste di pipe Fabbricazione a partire da sbozzi Capitolo 97 Oggetti d'arte, da collezione o di antichita' Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Accordo Protocollo n. 4-Allegato III
ALLEGATO III
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR 1 E DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR 1
1 Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm, e' ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' sulla lunghezza La carta da usare e' una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/mq Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici
2 Le autorita' competenti delle Parti possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate In quest'ultimo caso, su ciascun certificato dev'essere indicata tale autorizzazione Ogni formulario reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo
NOTE
1 Il certificato non deve presentare ne' raschiature ne' correzioni sovrapposte Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute Ogni modifica cosi' apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorita' doganali o delle autorita' pubbliche competenti del paese o territorio in cui il certificato e' rilasciato
2 Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta
3 Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione
DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,
DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato,
PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni
PRESENTO i seguenti documenti giustificativ(1)
M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorita' competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorita' ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, nonche' ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorita', della mia contabilita' e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra,
CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci
(Fatto a , addi')
(firma)
----------------------------
(1) Ad esempio documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc
Accordo Protocollo n. 4-Allegato IV
ALLEGATO IV
Dichiarazione su fattura
La dichiarazione su fattura, il cui testo e' riportato in appresso dev'essere compilata conformemente alle note a pie' di pagina Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale (2)
(3)
(Luogo e data)
(4)
(Firma dell'esportatore, si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)
Art. 1
PROTOCOLLO N 5
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai sensi del presente protocollo valgono le seguenti definizioni
a) "legislazione doganale" le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo,
b) "autorita' richiedente" l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo,
c) "autorita' interpellata" l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo,
d) "dati personali" tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile,
e) "operazione che viola la legislazione doganale" tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale
Art. 2
ARTICOLO 2
Campo di applicazione
1 Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione
2 L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorita'
3 L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo
Art. 3
ARTICOLO 3
Assistenza su richiesta
1 Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione
2 Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica
a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci,
b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci
3 Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende, in conformita' delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale
a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale,
b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale,
c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale,
d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale
Art. 4
ARTICOLO 4
Assistenza spontanea
Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti
- attivita' che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente,
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale,
- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale,
- persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale,
- mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale
Art. 5
ARTICOLO 5
Consegna/Notifica
Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per
- consegnare tutti i documenti o
- notificare tutte le decisioni
provenienti dall'autorita' richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio
Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima
Art. 6
ARTICOLO 6
Forma e contenuto delle domanda di assistenza
1 Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto
2 Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni
a) l'"autorita' richiedente",
b) la misura richiesta,
c) l'oggetto e il motivo della domanda,
d) le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione,
e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine,
f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini gia' svolte
3 Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti di cui e' corredata la domanda di cui al paragrafo 1
4 Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento, nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative
Art. 7
ARTICOLO 7
Adempimento delle domande
1 Per evadere le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione La presente disposizione si applica anche alle altre autorita' alle quali la domanda e' stata indirizzata dall'autorita' interpellata qualora questa non possa agire autonomamente
2 Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte contraente interpellata
3 I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorita' interpellata o di qualsiasi altra autorita' interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attivita' che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo
4 I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente interessata possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima
Art. 8
ARTICOLO 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1 L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente
2 Tale informazione puo' essere computerizzata
3 Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti Gli originali sono restituiti quanto prima
Art. 9
ARTICOLO 9
Deroghe all'obbligo di fornire assistenza
1 L'assistenza puo' essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo
a) possa pregiudicare la sovranita' della Croazia o di uno Stato membro a cui e' stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo, o
b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, o
c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale
2 L'autorita' interpellata puo' rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso In tal caso, l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata puo' richiedere
3 Se l'autorita' richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda
4 Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorita' interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorita' richiedente
Art. 10
ARTICOLO 10
Scambi di informazioni e riservatezza
1 Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie
2 I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte contraente che li fornisce A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunita'
3 L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtu' del presente protocollo e' considerata conforme ai fini del presente protocollo Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo L'autorita' competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne e' informata
4 Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorita' che le ha fornite Tale utilizzazione e' quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorita'
Art. 11
ARTICOLO 11
Esperti e testimoni
Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorita' giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonche' per quale causa e a quale titolo sara' ascoltato
Art. 12
ARTICOLO 12
Spese di assistenza
Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi
Art. 13
ARTICOLO 13
Esecuzione
1 L'applicazione del presente protocollo e' affidata, da una parte, alle autorita' doganali della Croazia e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee ed eventualmente alle autorita' doganali degli Stati membri Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie
2 Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalita' di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo
Art. 14
ARTICOLO 14
Altri accordi
1 Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo
- non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali,
- sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Croazia,
- non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee e le autorita' doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente accordo, che possa essere interessare la Comunita'
2 Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Croazia, qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo 3 Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilita' del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 114 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione
Art. 1
PROTOCOLLO N 6
IN MATERIA DI TRASPORTI TERRESTRI
ARTICOLO 1
Obiettivi
Il presente protocollo intende promuovere la cooperazione fra le Parti nel settore dei trasporti terrestri, segnatamente il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle Parti mediante l'applicazione integrale e interdipendente di tutte le sue disposizioni
Art. 2
ARTICOLO 2
Campo d'applicazione
1 La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terresti, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture
2 A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare - le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra Parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del presente protocollo,
- l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale,
- gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale sociale e tecnica, - la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali,
- gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle Parti in materia di trasporti, segnatamente per quanto riguarda le infrastrutture
3 Il trasporto per vie navigabili interne e' disciplinato dalle disposizioni specifiche della dichiarazione che figura all'allegato II
Art. 3
ARTICOLO 3
Definizioni
Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni
a) traffico comunitario di transito trasporto di merci in transito attraverso il territorio croato, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunita', effettuato da un vettore stabilito nella Comunita',
b) traffico di transito della Croazia trasporto di merci in ansito attraverso il territorio della Comunita', in partenza dalla Croazia e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione della Croazia,
c) trasporto combinato trasporto di merci nel quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorche' questa parte del viaggio supera i 100 km in linea d'aria, ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada
- fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico piu' vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico piu' vicina per il tragitto terminale, oppure
- in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco
Art. 4
ARTICOLO 4
Disposizione generale
Le Parti contraenti convengono di adottare misure coordinate per sviluppare una rete di infrastrutture di trasporto multimodale, strumenti fondamentali per risolvere i problemi attinenti al trasporto delle merci attraverso la Croazia, segnatamente lungo i corridoi paneuropei V, VII e X e l'area di trasporto paneuropeo adriatico-ionica collegata al corridoio VIII
Art. 5
ARTICOLO 5
Programmazione
Lo sviluppo sul territorio croato di una rete regionale di trasporto multimodale che soddisfi le necessita' della Croazia e della regione dell'Europa sudorientale coprendo le principali strade e ferrovie, vie di navigazione interna, porti fluviali e marittimi, aeroporti ed altre installazioni attinenti alla rete e' di particolare interesse per la Comunita' e la Croazia Tale rete si colleghera' alle reti regionali, transeuropee o paneuropee dei paesi limitrofi e sara' compatibile con la rete transeuropea di trasporti della Comunita' I relativi progetti e obiettivi prioritari saranno valutati in conformita' dei metodi impiegati nel quadro della valutazione del fabbisogno di infrastrutture di trasporto (TINA), tenendo conto dei risultati della TINA in paesi limitrofi La valutazione consentira' di stabilire le priorita' nel settore dei trasporti per lo stanziamento di risorse proprie della Croazia ed il cofinanziamento comunitario di progetti su tale rete
Art. 6
ARTICOLO 6
Aspetti finanziari
1 La Comunita' europea contribuira' finanziariamente, ai sensi dell'articolo 107 dell'accordo, alle opere infrastrutturali di cui all'articolo 5 mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento che possano procurare risorse supplementari
2 Per accelerare i lavori, la Commissione incoraggera' per quanto possibile l'uso di risorse complementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati
Art. 7
ARTICOLO 7
Disposizione generale
Le Parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinche', in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso la Croazia avvenga in condizioni piu' rispettose dell'ambiente
Art. 8
ARTICOLO 8
Aspetti particolari in materia di infrastrutture
Nell'ambito dell'ammodernamento delle ferrovie croate, si eseguiranno i lavori necessari per adeguare il sistema alla tecnica del trasporto combinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo o la costruzione di terminali, le sagome delle gallerie e le capacita', che richiedono notevoli investimenti
Art. 9
ARTICOLO 9
Misure di sostegno
Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato
Dette misure mirano a
- incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato,
- rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunita' o della Croazia nell'ambito delle rispettive legislazioni, - incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere)
- migliorare la rapidita' e l'affidabilita' del trasporto combinato e in particolare
- aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti,
- ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttivita',
- eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato,
- armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l'indispensabile compatibilita' delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico,
- prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso
Art. 10
ARTICOLO 10
Ruolo delle ferrovie
Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le Parti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di
- intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell'ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando segnatamente di migliorare la qualita' e la sicurezza dei servizi di trasporto,
- creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziche' il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la liberta' di scelta dell'utente,
- preparare la partecipazione della Croazia alla rete transeuropea per il trasporto di merci conformemente all'acquis comunitario in materia di sviluppo del settore ferroviario
Art. 11
ARTICOLO 11
Disposizioni generali
1 Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le Parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali e tutti gli altri strumenti bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunita' e la Croazia oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991
Tuttavia, nell'attesa che sia concluso un accordo tra la Comunita' e la Croazia sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all'articolo 12, e sui pedaggi, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2, la Croazia collabora con gli Stati membri della Comunita' per apportare a detti accordi bilaterali le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo
2 Le Parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso la Croazia e al traffico di transito croato attraverso la Comunita'.
3 In deroga al paragrafo 2, le seguenti disposizioni si applicano al traffico di transito croato attraverso l'Austria
a) fino al 31 dicembre 2002 viene mantenuto, per il traffico di transito della Croazia, un regime identico a quello applicato nel quadro dell'accordo bilaterale tra l'Austria e la Croazia, firmato il 6 giugno 1995 Entro e non oltre il 30 giugno 2002, le Parti esaminano il funzionamento del regime in vigore tra l'Austria e la Croazia in base ai principio della non discriminazione che deve applicarsi ai veicoli industriali pesanti della Comunita' europea e della Croazia in transito attraverso l'Austria. All'occorrenza, vengono prese le misure opportune per garantire un' effettiva non discriminazione,
b) dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 si applica un sistema di ecopunti simile a quello istituito dall'articolo 11 del protocollo n 9 dell'atto di adesione dell'Austria all'Unione europea Il metodo di calcolo e le modalita' dettagliate per la gestione e il controllo degli ecopunti saranno determinati a tempo debito mediante uno scambio di lettere tra le Parti contraenti in conformita' degli articoli 11 e 14 del summenzionato protocollo n. 9
4 Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunita' aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi ai sensi dell'articolo 5e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunita' vicino alla frontiera con la Croazia, la questione viene sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 113 dell'accordo Le Parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi
5 Qualora la Comunita' europea fissi norme volte a ridurre l'inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell'Unione europea, norme equivalenti si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Croazia che vogliano circolare su territorio comunitario Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalita' necessarie
6 Le Parti evitano di prendere azioni unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunita' e della Croazia Ciascuna Parte contraente prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra Parte
Art. 12
ARTICOLO 12
Accesso al mercato
Le Parti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel rispetto delle loro regole interne
- soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il completamento del mercato interno comunitario e con l'attuazione della politica comune dei trasporti che con la politica economica e dei trasporti della Croazia,
- un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al mercato dei trasporti stradali tra le Parti contraenti su basi di reciprocita'
Art. 13
ARTICOLO 13
Imposte, pedaggi ed altri oneri
1 Le Parti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri oneri applicati ai rispettivi veicoli stradali devono essere non discriminatori
2 Le Parti avviano negoziati onde raggiungere quanto prima un accordo sull'imposizione del traffico stradale in base alle norme adottate dalla Comunita' in materia Il presente accordo sara' inteso, in particolare, a garantire il Libero scorrimento del traffico transfrontaliero, ad eliminare progressivamente le divergenze tra i sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle Parti e ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono
3 In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 2, le Parti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della Comunita' e della Croazia per quanto riguarda le imposte e gli altri oneri sulla circolazione e/o sul possesso di veicoli industriali pesanti nonche' quelli sulle operazioni di trasporto nei loro territori La Croazia si impegna a notificare alla Commissione delle Comunita' europee, su richiesta, l'importo di imposte, pedaggi ed altri oneri da essa applicati, nonche' il relativo metodo di calcolo 4 Fintantoche' non saranno stati conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2 e all'articolo 12, tutte le modifiche relative a imposte, pedaggi ed altri oneri, compresi i sistemi utilizzati per la loro riscossione applicati al traffico comunitario in transito attraverso la Croazia, proposte dopo l'entrata in vigore del presente accordo saranno soggette ad una procedura di consultazione preventiva.
Art. 14
ARTICOLO 14
Pesi e dimensioni
1 La Croazia accetta che i veicoli stradali conformi alle norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni circolino liberamente e senza restrizioni sulle strade di cui all'articolo 5 Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, i veicoli stradali non conformi alle norme vigenti in Croazia possono essere soggetti ad un onere speciale non discriminatorio commisurato al danno provocato dal peso supplementare per asse
2 La Croazia cerchera' di armonizzare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le sue normative in materia di costruzione stradale con la legislazione in vigore nella Comunita' e fara' quanto in suo potere per migliorare le strade esistenti di cui all'articolo 5 adeguandole entro il termine proposto e compatibilmente con le sue disponibilita' finanziarie, alle nuove normative
Art. 15
ARTICOLO 15
Ambiente
1 Per tutelare l'ambiente, le Parti cercheranno di introdurre norme sulle emissioni di gas e di particelle e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un alto livello di protezione
2 Nell'intento di fornire all'industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si evitera' di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore
I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul territorio delle Parti senza ulteriori restrizioni
3 Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, le Parti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi
Art. 16
ARTICOLO 16
Aspetti sociali
1 La Croazia armonizza con le norme comunitarie la propria legislazione sulla formazione del personale addetto ai trasporti stradali, segnatamente per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose
2 La Croazia, quale parte contraente dell'accordo europeo sulle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), e la Comunita' coordinano il piu' possibile le rispettive politiche relative ai tempi di guida, alle pause e al riposo dei conducenti e alla composizione degli equipaggi, nel quadro dell'evoluzione della normativa sociale nel settore
3 Le Parti collaborano per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione sociale in materia di trasporto stradale
4 Le Parti provvedono a rendere equivalenti le rispettive disposizioni sull'accesso alla professione di trasportatore su strada ai fini del reciproco riconoscimento
Art. 17
ARTICOLO 17
Disposizioni relative al traffico
1 Le Parti mettono in comune le rispettive esperienze e cercano di armonizzare le loro legislazioni onde garantire una maggiore fluidita' del traffico durante i periodi di punta (fine settimana, feste nazionali, stagione turistica)
2 In generale, le Parti favoriscono l'introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di un sistema d'informazione sul traffico stradale 3 Esse cercano di armonizzare le disposizioni relative al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose
4 Le Parti cercano inoltre di armonizzare l'assistenza tecnica ai conducenti, la diffusione delle informazioni fondamentali sul traffico e di altre indicazioni di grande utilita' per i turisti e i servizi di emergenza, comprese le ambulanze
Art. 18
ARTICOLO 18
Semplificazione delle formalita'
1 Le Parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito
2 Le Parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalita' relativi al trasporto delle merci
3 Le Parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine
Art. 19
ARTICOLO 19
Estensione del campo d'applicazione
Se, in base all'esperienza acquisita durante l'applicazione del presente protocollo, una delle Parti giunge alla conclusione che altre misure, non comprese nel suo campo d'applicazione, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti, contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di transito, essa presenta proposte in tal senso all'altra Parte
Art. 20
ARTICOLO 20
Attuazione
1 La cooperazione tra le parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformita' dell'articolo 115 dell'accordo
2 In particolare, il sottocomitato
a) elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente,
b) analizza l'applicazione delle decisioni previste dal presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi,
c) procede, due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il potenziamento delle infrastrutture e le implicazioni della liberta' di transito,
d) coordina le attivita' di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente il traffico di transito
Art. 21
ARTICOLO 21
Allegati
Gli allegati sono parte integrante del presente protocollo
Accordo Protocollo n. 6-Allegato I
ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE COMUNE
1 La Comunita' e la Croazia prendono atto dei seguenti livelli massimi relativi alle emissioni di gas di scarico e alle emissioni sonore accettati nella Comunita' per l'omologazione dei veicoli industriali pesanti a decorrere dal 1 gennaio 2001 (1)
Valori limite misurati secondo le prove ESC (ciclo europeo a stato stazionario) ed ELR (prova europea di risposta al carico)
--------------------------------------------------------------------
Massa Massa Massa Massa Fumo
di monossido di di di
di carbonio idrocarburi ossidi particolato
di azoto
--------------------------------------------------------------------
(CO) (HC) (NOx) (PT) m(1)
g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh
--------------------------------------------------------------------
0,10
Riga A Euro III 2,1 0,66 5,0 0,8
0,13 (a)
--------------------------------------------------------------------
(a) Per motori aventi cilindrata inferiore a 0,75 dmc per cilindro e un regime nominale maggiore di 3000 min-1
--------------------------------------------------------------------
1) Direttiva 1999/96/CE del 13 dicembre 1999 , GU L 44 del 16 2 2000, pag 1.
Valori limite misurati secondo la prova ETC (ciclo transiente euro-
peo)
--------------------------------------------------------------------
Massa Massa Massa Massa Massa
di monossido di di di di
di carbonio idrocarburi metano ossidi partico
diversi d'azato lato
dal metano
--------------------------------------------------------------------
(CO) (NMHC) (CH4) (Nox) (PT)
g/kWh g/kWh (b) g/kWh (c)
g/kWh g/kWh
--------------------------------------------------------------------
0,16
Riga A Euro III 5,45 0,78 1,6 5,0
0,21 (a)
--------------------------------------------------------------------
(a) Per motori aventi cilindrata inferiore a 0,75 dmc per cilindro e un regime nominale maggiore di 3000 min-1
(b) Solo per motori a GN
(c) Non si applica ai motori a gas
2 La Comunita' e la Croazia cercheranno di ridurre le emissioni dei veicoli a motore ricorrendo a tecnologie di controllo all'avanguardia e a carburanti di migliore qualita'
Accordo Protocollo n. 6-Allegato II
ALLEGATO II
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 2
La Croazia si e' detta interessata ad avviare quanto prima negoziati sulla futura cooperazione in materia di trasporti per vie navigabili interne
La Comunita' ha preso debitamente atto dell'interesse espresso dalla Croazia
Accordo-Atto finale
ATTO FINALE
I plenipotenziari
DEL REGNO DEL BELGIO,
DEL REGNO DI DANIMARCA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DEL REGNO DI SPAGNA,
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DELL'IRLANDA,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
DEL REGNO DI SVEZIA,
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,
in appresso denominati "Stati membri", e
della COMUNITA' EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominate "la Comunita'",
da una parte, e
il plenipotenziario della REPUBBLICA DI CROAZLA,
dall'altra,
riuniti a Lussembourgo il 29/10/2001 per la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo",
hanno adottato al momento della firma i testi seguenti
l'accordo, i suoi allegati I - VIII, ossia
Allegato I - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai prodotti industriali della Comunita' di cui al- l'articolo 18, paragrafo 2)
Allegato II - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai prodotti industriali della Comunita' di cui al- l'articolo 18, paragrafo 3)
Allegato III - Definizione CE di prodotti "baby beef" di cui al- l'articolo 27, paragrafo 2
Allegato IV a) - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantita- tivi illimitati all'entrata in vigore dell'accor- do) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto i)
Allegato IV b) - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio nell'ambito di contingenti all'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto ii)
Allegato IV c) - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantita- tivi illimitati un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), punto i)
Allegato IV d) - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (eliminazione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), pun- to i)
Allegato IV e) - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei da- zi NPF per quantitativi illimitati) di cui all'ar- ticolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto ii)
Allegato IV f) - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei da- zi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), pun- to iii)
Allegato V a) - Prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 1
Allegato V b) - Prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 2
Allegato VI - Stabilimento "Servizi finanziari" di cui all'arti- colo 50
Allegato VII - Acquisto di beni immobili da parte di cittadini UE - Elenco delle deroghe di cui all'articolo 60, pa- ragrafo 2)
Allegato VIII - Diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale
e i seguenti protocolli
Protocollo n 1 - relativo ai prodotti tessili e dell'abbigliamento
Protocollo n 2 - relativo ai prodotti siderurgici
Protocollo n 3 - relativo agli scambi di prodotti agricoli trasfor- mati tra la Comunita' e la Repubblica di Croazia
Protocollo n 4 - relativo alla definizione del concetto di "prodot- ti originari" e delle modalita' di cooperazione amministrativa
Protocollo n 5 - relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale
Protocollo n 6- relativo ai trasporti terresti
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e il plenipotenziario della Repubblica di Croazia hanno inoltre adottato il testo delle seguenti dichiarazioni allegate al presente atto finale
Dichiarazione comune relativa agli articoli 21 e 29 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 41 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 45 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articola 46 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 58 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 60 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 71 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 120 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra
Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino
Il plenipotenziario della Repubblica di Croazia ha preso atto della dichiarazione unilaterale della Comunita' e dei suoi Stati membri, allegata al presente atto finale
Accordo-Dichiarazioni
DICHIARAZIONI COMUNI
Dichiarazione comune relativa agli articoli 21 e 29
Le Parti dichiarano che, nell'attuazione degli articoli 21 e 29, esamineranno, in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, l'incidenza di eventuali accordi preferenziali negoziati dalla Croazia con paesi terzi (esclusi i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE e altri paesi limitrofi che non appartengono all'UE) Tale esame consentira' di adeguare le concessioni accordate alla Comunita' europea dalla Croazia qualora quest'ultima offrisse concessioni notevolmente migliori ai suddetti paesi
Dichiarazione comune relativa all'articolo 41
1 La Comunita' si dichiara disposta ad esaminare, in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, la questione della partecipazione della Croazia al cumulo diagonale delle norme d'origine una volta stabilite le condizioni economiche e commerciali ed altre condizioni pertinenti per la concessione del cumulo diagonale
2 Considerato quanto precede, la Croazia si dichiara disposta ad intavolare quanto prima negoziati per avviare la cooperazione economica e commerciale al fine di creare zone di libero scambio, soprattutto con gli altri paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE
Dichiarazione comune relativa all'articolo 45
Si conviene che l'espressione "figli" e' definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione
Dichiarazione comune relativa all'articolo 46
Si conviene che l'espressione "membri della loro famiglia" e' definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione
Dichiarazione comune relativa all'articolo 58
Le Parti si dichiarano interessate ad intavolare quanto prima discussioni sulla futura cooperazione nel settore dei trasporti aerei
Dichiarazione comune relativa all'articolo 60
Le Parti convengono che le disposizioni di cui all'articolo 60 non siano tali da impedire limitazioni eque e non discriminatorie all'acquisto di beni immobili sulla base di un interesse generale, o da pregiudicare le norme delle Parti in materia di proprieta' di beni immobili, salvo nei casi espressamente specificati
Resta inteso che i cittadini croati sono autorizzati ad acquistare beni immobili negli Stati membri dell'Unione europea in conformita' della legislazione comunitaria in vigore, salvo eccezioni specifiche autorizzate da tale legislazione ed applicate in conformita' della normativa nazionale applicabile negli Stati membri dell'Unione europea.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 71
Le Parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a basi di dati, brevetti, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, nonche' la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche
Dichiarazione comune relativa all'articolo 120
a) Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le Parti convengono che i casi di particolare urgenza di cui all'articolo 120 dell'accordo si riferiscono ai casi di violazione effettiva dell'accordo ad opera di una delle Parti La violazione effettiva dell'accordo consiste
- nella denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale,
- nella violazione dei punti essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2
b) Le Parti convengono che le "misure appropriate" di cui all'articolo 120 sono misure adottate in base ai diritto internazionale Qualora una parte adotti una misura in un caso di particolare urgenza ai sensi dell'articolo 120, l'altra parte puo' avvalersi della procedura di composizione delle controversie
Dichiarazioni relative al protocollo n 4
Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra
1 La Croazia accetta come prodotti originari della Comunita' entro i limiti del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato
2 Il protocollo n 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati
Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino
1 La Croazia accetta come prodotti originari della Comunita' entro i limiti del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino
2 Il protocollo n 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati
DICHIARAZIONE UNILATERALE
Dichiarazione della Comunita' e dei suoi Stati membri
Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n 2007/2000 del Consiglio , la Comunita' europea concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa la Croazia, la Comunita' europea e i suoi Stati membri dichiarano quanto segue
- ai sensi dell'articolo 30 del presente accordo, finche' sara' di applicazione il regolamento (CE) n 2007/2000 si applicano, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunita' nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome piu' favorevoli,
- in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, la riduzione si applica anche al dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 27, paragrafo 1