065U0920
065U0920
Accordo (LEGGE 26 maggio 1965 n. 920)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone, nonche' dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, concluso ad Udine il 31 ottobre 1962.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 60 dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1965
SARAGAT
MORO - FANFANI - TAVIANI - TREMELLONI - COLOMBO - JERVOLINO - SPAGNOLI - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Art. 1
Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone nonche' dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe.
Art. 1.
Determinazione delle aree
I territori che vengono presi in considerazione ai fini
dell'applicazione del presente Accordo sono:
a) l'area di Trieste comprendente i Comuni di cui all'unito
elenco (allegato A);
b) le aree adiacenti all'area di Trieste comprendenti i Comuni o parte di essi di cui all'unito elenco (allegato B);
c) l'area per una profondita' di 10 chilometri comprendenti i
Comuni o parte di essi indicati nell'unito elenco (allegato C);
d) l'area per una profondita' di 10 chilometri comprendente i
Comuni o parte di essi indicati nell'unito elenco (allegato D).
Eventuali variazioni all'attuale circoscrizione territoriale
amministrativa o catastale dei Comuni o di parte di essi menzionati nei predetti elenchi non avranno alcun effetto sulle aree di applicazione del presente Accordo.
Art. 2
Art. 2.
Persone che hanno diritto al transito
Hanno diritto ad usufruire delle facilitazioni per il movimento per
terra e per mare previste dal presente Accordo tutte le persone stabilmente residenti nelle aree di cui all'articolo 1.
Art. 3
Art. 3.
Documenti per il transito
I documenti che verranno rilasciati ai fini dell'articolo 2 sono i seguenti:
1) lasciapassare;
2) tessera e permesso per il transito agricolo;
3) lasciapassare straordinario;
4) permesso di attraversamento.
Art. 4
Art. 4.
Lasciapassare
1. - Tutte le persone stabilmente residenti in una delle aree
indicate nell'articolo 1, che intendano recarsi nelle aree adiacenti, avranno diritto ad ottenere su domanda, un lasciapassare Esso sara' valido per un anno e per quattro viaggi al mese e sara' rinnovabile.
Qualora sussistano giustificati motivi, il lasciapassare potra'
essere concesso, a domanda, per un numero maggiore di viaggi. in tal caso i motivi dovranno essere indicati nello stesso lasciapassare.
2. - Le persone che abbiano frequente necessita' di recarsi nelle aree adiacenti (medici, veterinari, ostetriche, autisti di imprese di trasporto e di istituti ospedalieri, lavoratori ed impiegati che hanno rapporto di lavoro continuativo nell'altra area, nonche' il personale di istituti di assicurazione-sociale, incaricato di esercitare il controllo previsto dall'articolo 6 della Convenzione in materia di assicurazione sociale, firmata a.Trieste il 27 marzo 1956) avranno diritto ad ottenere un lasciapassare valido per un anno, per un numero illimitato di viaggi e rinnovabile. Le persone fornite del lasciapassare di cui al presente punto hanno contemporaneamente diritto anche al lasciapassare di cui al punto I.
3. - Nei lasciapassare sopra menzionati saranno indicate le
generalita' del titolare e, sulla pagina interna della copertura, sara' applicata la sua fotografia, timbrata a secco.
4. - I possessori del lasciapassare possono recarsi in tutte le
aree adiacenti di applicazione del presente Accordo attraverso qualsiasi punto di passaggio. Parimenti, anche all'atto del ritorno possono usufruire dei vari punti di passaggio.
Il movimento dei titolari di lasciapassare e' consentito solo nelle
aree di applicazione dell'Accordo.
5. - I minori di anni 12, che viaggiano con i genitori o con altre persone che li accompagnano, dovranno essere iscritti nominativamente nel lasciapassare dei predetti.
6. - I lasciapassare di cui ai comma 1 e 2 saranno conformi
rispettivamente agli allegati 1 e 2.
Art. 5
Art. 5.
Soggiorno nelle aree adiacenti
1. - Il rientro nell'area di residenza dovra' essere di regola
effettuato al piu' tardi entro 72 ore dall'uscita per i possessori di lasciapassare di cui al punto 1 dell'articolo 4 ed entro 48 ore dall'uscita per i possessori di lasciapassare di cui al punto 2 dello stesso articolo.
2. - Qualora sussistano giustificati motivi di lavoro, di cura, di famiglia e turistici il lasciapassare potra' essere valido, su domanda, per un soggiorno nelle aree adiacenti fino ad un mese. Nella domanda dovra' essere precisato il periodo che l'interessato intende trascorrere nelle aree adiacenti.
Art. 6
Art. 6.
Modalita' di rilascio
1. - I lasciapassare di cui all'articolo 4 saranno emessi
possibilmente entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, da parte italiana dalle Questure competenti e, da parte jugoslava, dai competenti Comitati popolari distrettuali in base a documento attestante che il richiedente si trova nelle condizioni previste dal presente Accordo.
2. - I lasciapassare saranno emessi dalle autorita' jugoslave
indicate al punto precedente anche per i cittadini italiani stabilmente residenti nei territori di cui all'articolo 1. lettera b) e d) e dalle autorita' italiane indicate nello stesso punto anche per i cittadini jugoslavi stabilmente residenti nei territori di cui all'articolo 1, lettere a) e e).
3. - I lasciapassare saranno sottoposti al visto delle autorita'
dell'altra Parte menzionate nel punto 1. A tal fine, essi verranno inoltrati per il tramite degli organi addetti ai servizi di controllo nei punti di passaggio secondo le modalita' che saranno concordate tra gli stessi organi. Il visto sara' concesso entro 8 giorni dalla data della consegna del documento ai predetti organi.
4. - La validita' del lasciapassare inizia a partire dal giorno del
rilascio del visto. I viaggi consentiti sulla base del lasciapassare possono essere compiuti in qualsiasi giorno nel corso dello stesso mese. I viaggi che non sono stati effettuati nel corso di ciascun mese di validita' del lasciapassare non potranno essere effettuati nel successivo.
5. - I lavoratori che hanno un rapporto di lavoro continuativo
nell'area adiacente, durante il periodo di tempo occorrente per la proroga del visto di reciprocita' sul lasciapassare, possono transitare dall'una all'altra area purche' siano forniti del "Certificato provvisorio di transito" rilasciato dalle autorita' di quell'area nella quale i lavoratori risiedono stabilmente. Tale certificato sara' conforme all'allegato 3. Esso non e' soggetto all'apposizione del visto di reciprocita'.
6. - Qualora le autorita' di una, delle Parti contenenti rifiutino il visto, ne informeranno, al piu' tardi entro 8 giorni da quello della consegna del documento agli organi menzionati nel punto 1, le autorita' dell'altra Parte, indicando il motivo e restituendo il documento stesso.
Qualora le autorita' di un'area ritengano che determinate persone, stabilmente residenti nell'area adiacente, non possano fruire ulteriormente del lasciapassare, ne informeranno le autorita' che lo hanno rilasciato, le quali ultime, alla sua scadenza, non lo rinnoveranno e provvederanno al suo ritiro, informando le autorita' dell'area adiacente.
Nei casi in cui la procedura di cui sopra si renda necessaria prima
della scadenza della validita' del lasciapassare, le autorita' interessate ne informeranno subito, e in ogni caso prima della scadenza stessa, le autorita' dell'altra area. Queste, entro 30 giorni, daranno all'autorita' richiedente la comunicazione del ritiro del documento.
La segnalazione di un'autorita' all'altra, riguardante i casi
sopradescritti, dovra' contenere le generalita' del titolare del lasciapassare, i motivi della richiesta e la durata del provvedimento.
Art. 7
Art. 7.
Movimento di persone per attivita' connesse con beni agrari
1. I proprietari di beni immobili agrari (arativi, orti, frutteti, vigneti, prati, pascoli, boschi, cave di pietra e simili) o di aziende agrarie, situati in una delle aree di cui all'articolo 1 lettere a) e b) del presente Accordo e gia' residenti in una delle aree predette ove si trovino i loro beni, che non abbiano fatto ritorno in detta area entro il termine che e' stato stabilito d'accordo tra i due Governi, non potranno usufruire delle facilitazioni previste dal presente articolo.
2. - Hanno diritto al transito per un numero limitato di volte, per
attivita' connesse con beni agrari, le sottoindicate categorie di persone stabilmente residenti in una fascia della profondita' di 10 chilometri dalla linea che separa l'area di cui all'articolo 1, lettera a), dall'area di cui all'articolo I, lettera b) del presente Accordo che si recano in fondi situati nella fascia prospicente della stessa profondita'; hanno altresi' diritto al transito per un numero illimitato di volte per attivita' connesse con beni agrari le sottoindicate categorie di persone stabilmente residenti in una delle aree di cui all'articolo 1, lettere c) e d) che si rechino in fondi situati nell'area adiacente:
a) i proprietari dei beni immobili agrari (arativi, orti,
frutteti, vigneti, prati, pascoli, boschi, cave di pietra e simili) o di aziende agricole attraversati dal linea che separa l'area di cui all'articolo 1, lettera a) dall'area di cui all'articolo 1, lettera b), nonche' i proprietari dei beni immobili agrari attraversati dalla linea che separa l'area di cui all'articolo 1 lettera dall'area di cui all'articolo I, lettera d), qualora questi ultimi fossero stati proprietari alla data del 15 settembre 1947;
b) i proprietari, non appartenenti alla categoria di cui al punto
1) del presente articolo, dei beni agrari sopra menzionati o di aziende agricole situati in una fascia della profondita' di 10 chilometri dalla linea che separa l'area di cui all'articolo 1, lettera a), dall'area di cui all'articolo 1, lettera b), nonche' i proprietari dei beni immobili sopra menzionati o di aziende agricole situati in una delle aree di cui all'articolo 1, lettere c) e d) qualora questi ultimi fossero stati proprietari alla data del 15 settembre 1947;
c) i conduttori di beni immobili agrari o aziende agricole
attraversati dalla linea che separa l'area di cui all'articolo 1, lettera a), dall'area di cui all'art. 1, lettera L), o situati nelle aree di cui alla lett. Li) punto 2 del presente articolo, qualora fossero conduttori alla data del 5 ottobre 1934, per i beni situati nelle aree di cui all'articolo 1, lettere ai) e Li) e alla data del 13 settembre 1947 per i beni situati in una delle are" di cui all'articolo 1, lettere e) e d) e fino alla cessazione dei rapporto contrattuale;
d) i congiunti conviventi con le persone appartenenti alle
categorie di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2 del presente articolo;
e) i lavoratori agricoli fissi e temporanei che siano in rapporto
contrattuale o assunti dalle persone di cui alle lettere (i), Li) e e) del punito 2 del presente articolo:
f) i pastori, i carbonai ed i boscaioli che lavorano sui fondi di
cui alle lettere a) e b) del punto 2 del presente articolo.
3. - I proprietari di beni immobili agrari o di aziende agricole
situati in una delle aree di cui all'articolo 1, lettere a) e Li) del presente Accordo, ma al di la' della fascia dei 10 chilometri, potranno rivolgersi, ai fini del riconoscimento diritto di transito di cui ai punto 2 del presente articolo, alla Commissione mista permanente di cui all'articolo 57.
4. - Ai titolari di usi civici residenti nei territori contemplati dall'Accordo sara' altresi' rilasciata la tessera di transito
agricolo al line di usufruire dei loro
Art. 8
Art. 8.
Passaggio di proprieta'
I futuri proprietari godranno degli stessi diritti previsti dal
presente Accordo per gli attuali proprietari purche' abbiano conseguito la proprieta' di beni agrari per atto tra vivi o per successione legittima, a condizione che siano congiunti o coniugati (figli, nipoti, genitori, fratelli e sorelle, nonni) con il precedente proprietario.
Le persone a cui favore e' in corso il passaggio di proprieta' di un fondo dovranno, al fine di poter usufruire del diritto alla tessera di transito agricolo previsto dall'articolo 11, allegare alla domanda per la concessione di detta tessera un certificato delle autorita' competenti attestante che le pratiche per il trasferimento della proprieta' sono in corso o che il richiedente e' l'erede o uno degli eredi. Copia di questo certificato sara', trasmessa all'autorita' dell'altra Parte in occasione della richiesta del visto.
Art. 9
Art. 9.
Usufruttuari
Gli stessi diritti dei proprietari avranno i titolari di usufrutto su beni immobili agrari di cui al punto 1) dell'articolo 7 a condizione che siano coniugati o congiunti (figli, nipoti, genitori, fratelli e sorelle, nonni con il proprietario.
Art. 10
Art. 10.
Persone giuridiche
1. - Le agevolazioni previste dall'articolo 7 del presente Accordo sono applicabili anche alle persone giuridiche aventi sede in una delle aree di cui all'articolo 1.
2. - Resta inteso che il transito sara' consentito ai
rappresentanti delle persone giuridiche di cui al punto 1, che abbiano stabile residenza in una delle aree di cui si tratta.
Art. 11
Art. 11.
Documenti per il transito agricolo
1. - I documenti che danno diritto alle persone indicate negli
articoli 7 (punti 2 e 3), 8, 9 e 10 del presente Accordo di recarsi dall'una all'altra arca, sono la tessera ed il permesso per il transito agricolo.
2. - La tessera per il transito agricolo e' valida fino al 31
dicembre dell'anno in cui viene rilasciata ed e' rinnovabile.
Essa vale come documento di identita' e deve contenere le
generalita' e la fotografia del titolare.
3. - Nella tessera per il transito agricolo devono risultare anche l'ubicazione di ciascun fondo, l'estensione ed il genere di cultura nonche' il numero e la specie del bestiame utilizzato per scopi agricoli.
I nuovi nati del bestiame durante la sesta nell'alta area, debbono essere annotati da parte degli organi doganali sulla tessera per il transito agricolo entro giorni 14. A tal fine il titolare della tessera, esibira' un certificato rilasciato dall'Autorita' comunale del luogo in cui la nascita del bestiame e' avvenuta.
4. - La tessera per il transito agricolo sara' rilasciata alle
persone indicate nelle lettere a), b) e c) del punto 2 dell'articolo 7, nell'articolo 9 e nel punto 2 dell'articolo 10. Essa sara' conforme all'allegato 4.
Il permesso di transito agricolo sara' rilasciato alle persone di cui alle lettere d), c) ed f) del punto 2 dell'articolo 7 nonche' alle corrispondenti categorie di persone per quanto concerne gli usufruttuari di cui all'articolo 9. Esso sara' conforme all'allegato 5, sara' valida un anno e sara' rinnovabile.
Il permesso di transito agricolo sara' rilasciato anche ai
lavoratori di beni immobili agrari appartenenti alle persone giuridiche di cui all'articolo 10 del presente Accordo.
5. - Nella tessera per il transito agricolo devono essere iscritti i membri della famiglia del titolare, nonche' i lavoratori fissi e temporanei, i pastori, i boscaioli e i carbonari che hanno diritto di recarsi dall'una all'altra area. Nella predetta tessera dovra' essere pure indicato il numero d'ordine dei permessi per il transito agricolo in possesso degli stessi.
6. - I minori di anni 12, che si accompagnano ad un congiunto
titolare di una tessera per il transito agricolo e che siano in essa iscritti, non avranno bisogno del permesso per il transito agricolo.
7. Nella tessera per il transito agricolo dei conduttori saranno
anche menzionati il nome del proprietario del fondo nonche' il tipo e la durata del contratto.
8. - Sulla tessera per il transito agricolo, che viene rilasciata al titolare del diritto di uso civico, verra' apposto il timbro bilingue con la scritta "Titolare di uso civico" ("Uzivalee obeinskega semljlsca a).
Art. 12
Art. 12.
Modalita' di rilascio
1. - Le tessere ed i permessi per il transito agricolo rilasciati da parte italiana dalle competenti Questure e, da parte jugoslava, dai competenti Comitati popolari distrettuali in base a documenti attestanti che il richiedente si trova nelle condizioni previste dal presente Accordo. Le tessere ed i permessi verranno emessi possibilmente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. - Le tessere per il transito agricolo saranno rilasciate ai
titolari di uso civico sulla scorta di elenchi che contengano i dati sulle persone e sui beni immobili.Nel corso dei primi due mesi di ogni anno verranno scambiati fra gli organi locali i relativi elenchi.
3. - Le tessere ed i permessi per il transito agricolo saranno
sottoposti al visto delle autorita' dell'altra Parte menzionate nel punto 1. A tal fine essi verranno inoltrati per il tramite degli organi addetti ai servizi di controllo nei punti di passaggio secondo le modalita' che saranno concordate tra gli organi stessi.
4. - Il visto sara' concesso nel piu' breve spazio di tempo e
comunque non oltre 20 giorni dalla data della consegna dei documenti ai predetti organi.
5. - Qualora le autorita' di una delle Parti contraenti
rifiutassero il visto, ne informeranno, entro lo stesso termine di cui al punto 4, le autorita' dell'altra Parte, indicandone il motivo e restituendo il documento.
6. - Per poter ottenere le tessere per il transito agricolo, gli
interessati dovranno esibire, a richiesta delle autorita', documenti comprovanti la proprieta' dei terreni sui quali intendono svolgere le attivita' connesse con beni agrari. Tali documenti saranno rilasciati dai competenti Uffici catastali o tavolari di quell'area nella quale e' situato il terreno.
Art. 13
Art. 13.
Modalita' d'uso
1. - Le tessere ed i permessi per il transito agricolo saranno
validi esclusivamente per la localita' o le localita' in essi indicate. Il transito dovra' avvenire nei punti di passaggio nei medesimi specificati, fatta eccezione dei bipossidenti i cui fondi sono attraversati dalla linea che separa le aree previste dall'Accordo e dei membri delle loro famiglie, che potranno recarsi anche direttamente nel fondo situato nell'altra area, esclusivamente per lavori agricoli e con l'obbligo di non allontanarsi da detto fondo. Il trasferimento dei prodotti dovra' essere effettuato solo attraverso i ponti di passaggio indicati nella tessera.
2. - Non sono consentite deviazioni dall'itinerario piu' breve per recarsi nella localita' o nelle localita' indicate. Il rientro dovra' essere effettuato nella stessa giornata attraverso lo stesso punto di passaggio (salvo l'eccezione di cui al comma precedente) e prima dell'orario di chiusura dello stesso punto di passaggio.
3. - I titolari dei documenti per il transito agricolo, che abbiano
necessita' di recarsi nei propri fondi durante il periodo necessario per il rinnovo dei documenti stessi, potranno ottenere, a domanda, dalle stesse autorita', un certificato per il transito. Detto certificato sara' conforme all'allegato 6, non sara' soggetto al visto di reciprocita' e sara' valido per il mese di gennaio.
4. - Le persone i cui fondi sono attraversati dalla, linea che
separa le aree previste dall'Accordo si avvarranno del diritto del passaggio diretto nell'altra area secondo le modalita' concordate dagli organi locali delle due Parti.
Art. 14
Art. 14.
Permesso stagionale di permanenza
1. - Le persone di cui agli articoli 7, 9 e 10, le quali per
esigenze di lavori stagionali debbano permanere nell'altra area per un periodo superiore ad un giorno, dovranno essere munite anche di un permesso stagionale di permanenza. in esso saranno indicati il periodo e la localita' di soggiorno nell'altra area, nonche' i numero d'ordine della tessera o del permesso per il transito agricolo.
2. - Il permesso stagionale di permanenza sara' valido per un
periodo non superiore a tre mesi e sara' rinnovabile. Esso sara' conforme al modello di cui all'allegato 7. Per il rilascio e per il visto valgono le norme dell'articolo 12.
Art. 15
Art. 15.
Lasciapassare straordinario
1. - In caso di speciale urgenza o di giustificati motivi potra'
essere concesso alle persone di cui all'articolo 2 un lasciapassare straordinario valido per il Comune in esso indicato. Questo documento sara' rilasciato, da parte italiana e jugoslava, dai competenti organi addetti ai servizi di controllo dei punti di passaggio.
Il transito delle persone alle quali e' stato concesso il
lasciapassare straordinario avverra' d'intesa fra gli organi italiani e jugoslavi addetti al servizio di controllo nei punti di passaggio.
2. - Gli autisti di auto-taxi possono ottenere il lasciapassare
straordinario solo in caso di trasporto di persone che hanno bisogno urgente di recarsi nell'area adiacente (morte, grave malattia di congiunti, nel caso di intervento medico) con la validita' di non oltre due giorni. In esso, l'organo competente (Polizia di frontiera o Milizia popolare) attestera' che la persona trasportata non ha altri mezzi per giungere a destinazione.
Gli autisti di auto-taxi nel viaggio di ritorno possono trasportare
solo le stesse persone.
La persona trasportata deve essere in possesso del regolare
lasciapassare ai sensi dell'articolo 4 punto 1 o del lasciapassare straordinario oppure del regolare documento di viaggio (passaporto).
Il viaggio va effettuato attraverso la via piu' breve.
3. - Il lasciapassare straordinario dara' facolta' di soggiorno
nell'altra area per un periodo fino a 10 giorni ed il transito sara' consentito per una sola volta, con rientro attraverso lo stesso punto di passaggio.
4. - Il lasciapassare di cui sopra sara' conforme all'allegato 8 e dovra' essere esibito con la carta di identita'.
Art. 16
Art. 16.
Permesso di attraversamento
1. - Le persone residenti in una delle aree di cui all'articolo I del presente Accordo, che abbiano interesse data la maggiore brevita' del percorso, di attraversare l'area adiacente, potranno ottenere un permesso di attraversamento conforme all'allegato 9.
2. - Detto permesso potra' essere concesso a coloro che ne facciano
richiesta per recarsi nel proprio fondo, nel posto di lavoro o nel proprio centro Amministrativo, nonche' al personale addetto ai servizi auto mobilistici di linea o incaricati del trasporto di merci con autocarri.
3. - Il permesso di attraversamento conterra' le generalita' e la fotografia del titolare, nonche' l'indicazione dei punti di passaggio e dell'itinerario che il titolare del documento sara' obbligato a seguire.
Non saranno consentite soste nell'area di transito, salvo casi di forza maggiore.
4. - Il permesso di attraversamento avra' validita' annuale e
potra' essere prorogato.
5. - Per quanto concerne le modalita' per il rilascio del documento
si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente Accordo, intendendosi sostituita al "visto" delle autorita' dell'altra Parte, la "autorizzazione" all'attraversamento.
Art. 17
Art. 17.
Casi di calamita'
Nei casi di calamita' (incendio, inondazione e simili) sara'
permesso, d'intesa tra le competenti autorita' locali, alla popolazione esposta al pericolo, nonche' alle persone che intervengano per l'opera di salvataggio, il passaggio e la permanenza nell'area adiacente, finche' perdura lo stato di pericolo.
Art. 18
Art. 18.
Punti di passaggio
1. - Il movimento delle persone in possesso dei documenti previsti dal presente Accordo avverra' attraverso i puniti di passaggio di prima e seconda categoria di cui agli uniti elenchi (allegati 10 e 11).
Il movimento delle persone attraverso i punti di passaggio di prima
categoria potra' avere luogo in qualunque ora del giorno e della notte, mentre il movimento delle persone attraverso i punti di passaggio di secoli da categoria potra' effettuarsi:
nei mesi di gennaio e dicembre dalle ore 7 alle ore 18;
nei mesi di febbraio e novembre dalle ore 6,30 alle ore 18,30;
nei mesi di marzo ed ottobre dalle ore 6 alle ore 19;
nei mesi di aprile e settembre dalle ore 5 alle ore 19,30;
nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto dalle ore 4 alle ore
21 (ora dell'Europa Centrale).
2. - Le competenti a autorita' potranno di comune accordo, in
quanto sussistano giustificate necessita' delle popolazioni, modificare in alcuni punti di passaggio di seconda categoria l'orario di apertura e di chiusura degli stessi, come pure decidere l'apertura permanente o temporanea di altri punti di passaggio.
Le competenti autorita' potranno altresi' di comune accordo
stabilire l'eventuale chiusura di alcuni punti di passaggio di seconda categoria durante le domeniche ed altri giorni festivi, come pure in caso di giustificata necessita'.
Gli organi locali competenti delle due Parti si scambieranno ogni anno, nel mese di gennaio, gli elenchi delle giornate festive nei rispettivi Stati.
3. - I competenti organi locali potranno modificare, di comune
accordo, i periodi di apertura dei punti di passaggio di seconda categoria stagionali in base alle effettive necessita' delle popolazioni interessate.
Art. 19
Art. 19.
Disposizioni comuni ai documenti per il transito
1. - Tutti i documenti previsti dal presente Accordo saranno
redatti in italiano, sloveno e serbo-croato.
2. - Il rilascio ed il visto dei predetti documenti sara' esente da
qualsiasi tassa od altri gravami, salvo il rimborso del costo dei documenti stessi.
3. - Qualora, per cause di forza maggiore, il rientro non possa
essere effettuato nel termine prescritto, il titolare di uno dei documenti del presente Accordo dovra' darne immediata notizia alle competenti autorita' locali, le quali ne informeranno le autorita' dell'altra Parte.
4. - a) I documenti di transito previsti dal presente Accordo
potranno essere ritirati in ogni momento, in caso di abuso, (la parte delle autorita' competenti per il rilascio dei documenti e dei visti previsti dal presente Accordo, ed in casi eccezionali anche da parte degli organi di controllo ai punti di passaggio, senza pregiudizio delle sanzioni penali per atti illeciti eventualmente commessi da parte dei titolari e dai minori ad essi affidati.
Qualora i provvedimenti di cui sopra colpiscano il titolare di una tessera per il transito agricolo, i membri della sua famiglia, e la sua manodopera potranno continuare a recarsi nell'area adiacente per scopi agricoli.
b) Nei casi previsti dal comma precedente o qualora il titolare della tessera per il transito agricolo sia temporaneamente impedito dal recarsi nel fondo situato nell'area adiacente, la sua tessera potra' essere consegnata ad un membro della sua famiglia ovvero in mancanza di esso, ad un suo dipendente in possesso del permesso per il transito agricolo, ma, in questo secondo caso, sara' necessario il benestare delle competenti autorita'. Il consegnatario della tessera predetta potra' in tal modo avvalersi delle stesse facilitazioni spettanti al titolare.
c) Del ritiro dei documento, come pure dei motivi che lo hanno
determinato, sara' informata, nel termine di tre giorni, l'autorita' che ha rilasciato il documento stesso. In questo caso il documento sara' restituito alla predetta autorita'.
Nei casi di ritiro del documento di transito, gli organi competenti
per il rilascio dei documenti e dei visti previsti dal presente Accordo e, in casi eccezionali, anche gli organi di controllo ai punti di passaggio rilasceranno agli interessati una dichiarazione attestante il ritiro. Tale dichiarazione che sara' conforme all'allegato n. 12 servira' alla persona interessata per il ritorno nella propria area di residenza.
d) Nel caso che una persona appartenente alle categorie indicate nel presente Accordo venga privata della liberta' personale dalle autorita' dell'altra Parte, queste dovranno al piu' presto e comunque entro 48 ore informare le autorita' dell'area adiacente, indicandone il motivo.
5. - Le due Parti contraenti si riservano il diritto, in casi
eccezionali, in particolare per motivi di sicurezza nazionale, di chiudere totalmente o parzialmente, per un certo tempo, il traffico di cui al presente Accordo. Il Governo che dovesse adottare simile decisione ne informera' quanto prima e, possibilmente con 8 giorni di anticipo, l'altra Parte contraente, della possibilita' di apertura di detto traffico sara' subito data comunicazione all'altra Parte.
6. - Rettifiche ed aggiunte ai documenti possono essere effettuate soltanto dalle autorita' che li hanno rilasciati.
Qualora le competenti autorita' dell'altra Parte ne certino
irregolarita' nella compilazione dei documenti di transito non potranno apportare correzioni o annullare i documenti stessi, ma li restituiranno, con le proprie osservazioni, alle autorita' che li hanno rilasciati.
Qualora le autorita' che hanno rilasciato i documenti apportino
correzioni od aggiunte agli stessi, ma dopo che le autorita' dell'altra Parte li abbiano vistati, li trasmetteranno nuovamente per il visto. E' fatta eccezione per l'iscrizione dei minori di anni 12, la quale verra' convalidata soltanto con il timbro dell'autorita' che ha rilasciato il documento. Nel caso in cui il documento vada perduto o danneggiato e in caso di altri giustificati motivi, puo' essere rilasciato un duplicato in conformita' alle disposizioni in vigore nell'area nel quale il documento e' stato rilasciato. Sul nuovo documento sara' apposta la scritta: "Duplicato - Duplikat".
7. - I titolari di tessere per il transito menzionato agli articoli
4 e 15 dell'Accordo, qualora soggiornino nell'altra area per un periodo piu' lungo di 72 ore, dovranno attenersi alle disposizioni sulla notifica alle competenti autorita'.
Art. 20
Art. 20.
Principio della reciprocita'
Le condizioni generali relative all'istituzione ed all'esercizio della linee di trasporto marittime e terrestri di cui al presente Accordo saranno basate, sotto ogni aspetto, sul principio della reciprocita'.
In questo senso saranno interpretati gli articoli che disciplinano tale materia.
Art. 21
Art. 21.
Reciprocita' delle linee
Ai sensi dell'articolo 20 ciascuna delle Parti contraenti avra'
facolta' di provvedere in tutto o in parte alle esercizio delle proprie linee indipendentemente dal fatto che l'altra Parte si avvalga o meno della facolta' di esercitare le proprie linee corrispondenti.
Art. 22
Art. 22.
Disciplina delle linee marittime e terrestri
La Commissione mista permanente di cui all'articolo 57 determina le
linee di comunicazione marittime e terrestri tra i porti e le localita' delle aree considerate nel presente Accordo, nonche' le condizioni generali di esercizio.
Ogni anno, nel mese di dicembre, i competenti organi locali delle due Parti concorderanno gli orari e le altre questioni tecniche concernenti le linee marittime e terrestri, a valere per l'anno successivo.
Eventuali modifiche stagionali degli orari sia per le linee
marittimi che per quelle automobilistiche possono avere luogo nel corso dell'anno, per mezzo di accordi diretti fra le competenti autorita' locali delle due Parti.
Art. 23
Art. 23.
Esenzione fiscale a favore di imprese di trasporti
Allo scopo di evitare una doppia tassazione e di agevolare i
traffici di linea tra le aree di cui al presente Accordo, le imprese marittime come pure quelle di autotrasporti che esercitano il servizio di passeggeri tra le predette aree, non saranno assoggettate nell'altra area, sempreche' le imprese stesse non vi abbiano alcuna organizzazione stabile, al pagamento di alcuna imposta, tassa o contributo eccetera che colpiscano redditi, entrate lorde, mezzi di trasporto, biglietti o atti amministrativi (come per esempio per le autolinee, le concessioni).
Art. 24
Art. 24.
Tariffe per il trasporto dei viaggiatori
Le tariffe dei servizi marittimi di linea per gli stessi percorsi con partenza dalla medesima localita' saranno uguali.
La stessa norma varra' anche per le tariffe dei servizi terrestri di linea.
Le condizioni tariffarie per lo svolgimento del traffico marittimo e terrestre vengono stabilite dalla Commissione mista permanente.
Qualora una Parte ritenga che a causa di mutate condizioni
obiettive che influiscano silla formazione della tariffe sia necessario che la Commissione mista permanente si riunisca, essa puo' chiedere che entro il termine di un mese venga convocata una riunione straordinaria della Commissione.
Art. 25
Art. 25.
Vendita dei biglietti
Allo scopo di facilitare il traffico, la vendita dei biglietti
potra' avvenire sia a terra che a bordo delle navi o sugli autobus, a condizione che le somme riscosse nell'altra area, siano depositate alla Dogana di uscita.
La vendita dei biglietti marittimi non potra', nell'ultimo porto, effettuarsi a bordo.
I biglietti per i trasporti marittimi e terrestri saranno pagati in
valuta legale del luogo di vendita.
Art. 26
Art. 26.
Trasferimento delle somme riscosse per biglietti
Le somme depositate in dogana, in base al disposto dell'articolo
25, saranno versate dalle dogane competenti presso Istituti bancari autorizzati, in conti intestati alle imprese che hanno effettuato il deposito.
Da tali conti potranno essere prelevate dalle imprese intestatarie le somme occorrenti per le spese di manutenzione e di esercizio delle linee.
I saldi dei predetti conti saranno trasferiti in conformita' alle disposizioni generali stabilite nell'Accordo di pagamento in vigore fra le due Parti contraenti al momento del trasferimento stesso.
Art. 27
Art. 27.
Bandiera delle navi e notifica per attivazione di linee
Le linee marittime da passeggeri di cui al presente Accordo saranno
esercitate soltanto con navi battenti bandiera italiana e con navi battenti bandiera jugoslava.
In relazione al quadro dei servizi di cui all'articolo 22, le
componenti autorita' locali di una delle Parti notificheranno alle competenti autorita' localli dell'altra Parte la data di inizio di ogni linea, i nominativi delle imprese che eserciteranno le linee stesse, nonche' le navi che saranno impiegate.
Art. 28
Art. 28.
Trattamento delle navi
Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna di usare alle navi
dell'altra L'arte, adibite alle linee di cui al presente Accordo, lo stesso trattamento delle navi nazionali, sia all'entrata, durante l'approdo ed all'uscita dai porti, sia per quanto riguarda il pagamento delle tasse e di ogni diritto, come pure per quanto riguarda i luoghi di ormeggio, l'imbarco e lo sbarco.
Saranno ridotte al minimo strettamente necessario le formalita'
alle quali nei porti dell'altra area possano comunque essere sottoposte le navi di cui al precedente comma, i loro equipaggi ed i passeggeri.
Art. 29
Art. 29.
Divieto di cabotaggio
Le navi adibite alle linee attivate da ciascuna delle Parti
contraenti non potranno effettuare il cabotaggio fra i porti dell'altra area.
Non si intendera' per cabotaggio il fatto che una nave tocchi piu' porti di un'area per imbarcare passeggeri diretti in uno dei porti dell'altra area.
Art. 30
Art. 30.
Trasporto di merci a mezzo di navi
Eventuali trasporti di merci a mezzo delle navi che effettueranno il trasporto dei passeggeri, ai sensi del presente Accordo, saranno regolati dalle disposizioni generali vigenti.
Art. 31
Art. 31.
Applicazione di disposizioni piu' favorevoli
Tutte le disposizioni eventualmente piu' favorevoli in materia di trasporti marittimi e terrestri, contenute in convenzioni generali tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federativa Jugoslava, verranno applicate rispettivamente ai servizi marittimi e terrestri di cui al presente Accordo.
Art. 32
Art. 32.
Esercizio di servizi automobilistici di linea
Le autolinee di cui al presente Accordo saranno esercitate in
regime di concessione da imprese autorizzate a tale attivita' e regolarmente iscritte nei registri ufficiali delle rispettive aree.
Le concessioni saranno rilasciate dalle autorita' locali
competenti, ciascuna per la parte di percorso nella rispettiva area.
Tali concessioni avranno la validita' di un anno e potranno essere prorogate.
In casi particolari, potranno essere rilasciate concessioni anche per periodi piu' brevi.
Art. 33
Art. 33.
Rilascio di concessioni
Le Imprese di autotrasporti presenteranno domanda di Concessione
alle proprie autorita' locali competenti.
Ogni domanda sara' corredata da una planimetria del percorso, dai programmi di esercizio con gli orari, dalle tariffe, dalla descrizione dei veicoli e potra' contenere qualunque altra utile indicazione.
Le domande che siano state approvate dalle competenti autorita'
locali di una Parte saranno trasmesse alle competenti autorita' locali dell'altra Parte, le quali saranno tenute a comunicare la loro decisione entro 15 giorni.
Art. 34
Art. 34.
Ritiro della concessione
Le competenti autorita' potranno ritirare la concessione a quelle imprese che, nella rispettiva area, abbiano violato le norme di legge ivi vigenti o le condizioni che disciplinano l'esercizio dei servizi di linea.
Il ritiro, salvo in casi di particolare gravita', dovra' essere
preceduto da una diffida. Sia la diffida che il ritiro dovranno essere comunicati alla competente autorita' dell'altra Parte.
Nel caso che a un'impresa sia stata ritirata la concessione, il
servizio gia' dalla stessa esercitato verra' concesso ad altra impresa secondo la procedura di cui all'articolo 33.
Art. 35
Art. 35.
Divieto di traffico interno nell'area adiacente
Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 33 ad esercitare gli autoservizi di linea tra le aree di cui ai presente Accordo non potranno nelle aree adiacenti effettuare il traffico interno e cioe' il trasporto di viaggiatori diretti da una localita' all'altra di dette aree.
Art. 36
Art. 36.
Assicurazioni
Gli autoveicoli adibiti alle autolinee devono essere assicurati
contro i rischi della responsabilita' civile mediante polizza di assicurazione avente effetto per l'intero percorso.
Art. 37
Art. 37.
Documenti di circolazione per gli autoveicoli
I veicoli a motore che circolano tra le aree di cui al presente
Accordo devono, in via generale, essere muniti di "Carnet de passages en douane" o di traffico.
Il transito degli autoveicoli potra' essere effettuato anche senza la documentazione sopraindicata, in tal caso le Amministrazioni doganali di ambedue i Paesi adotteranno le maggiori facilitazioni previste dai rispettivi ordinamenti del che le due Delegazioni nella Commissione mista permanente si informeranno vicendevolmente.
Sono comunque esclusi dalle predette facilitazioni gli autoveicoli in servizio pubblico. (pullman e taxi).
Viene altresi' riconosciuto il diritto di transito con veicoli a
motore per il trasporto di persone anche nei casi in cui i veicoli non siano di proprieta' del conducente.
Art. 38
Art. 38.
Facilitazioni doganali per gli autoveicoli
I pezzi di ricambio, le gomme e gli accessori d'uso dei veicoli a motore sono soggetti al pagamento di diritti doganali, a condizione che risultino registrati sul titolo di importazione temporanea di cui all'articolo 37 e siano riesportati.
E' del pari esente dal pagamento dei diritti doganali il carburante
contenuto nel serbatoio previsto per ciascun tipo di veicolo che sia direttamente collegato col motore.
Art. 39
Art. 39.
Servizio postale
Le Parti contraenti esamineranno le possibilita' di utilizzare le linee marittime e terrestri di cui al presente Accordo per effettuare servizi postali giornalieri.
Art. 40
Art. 40.
Linee marittime e terrestri
Le linee marittime e terrestri istituite in base al presente
Accordo sono elencate nell'allegato 13.
Art. 41
Art. 41.
Tasse, imposte ed altri oneri
I fondi appartenenti a persone residenti in una delle aree di cui al presente Accordo e situati nell'area adiacente, nonche' i relativi redditi, non saranno gravati da tasse, imposte od altri oneri maggiori di quelli che gravano sui fondi e relativi redditi appartenenti a persone residenti nell'area ove i fondi stessi sono situati.
Art. 42
Art. 42.
Facilitazioni per i titolari di tessere di transito agricolo
1. - I titolari di Tessera di transito agricolo nonche' i titolari di Permesso di transito agricolo, qualora esibiscano la relativa Tessera di transito agricolo, avranno diritto di transitare recando seco dall'una all'altra area, senza altro permesso di esportazione ed importazione ed in esenzione di ogni diritto doganale, di tasse o di altri oneri fiscali:
a) il bestiame da tiro, da carico e per il pascolo, nonche' il
foraggio occorrente al bestiame stesso durante la permanenza sui fondi;
b) gli attrezzi agricoli, boschivi e gli altri arnesi, le
macchine agricole, i mezzi di trasporto (per persone e cose) con gli accessori indispensabili, nonche' il carburante contenuto nel serbatoio previsto per ciascun tipo di veicolo direttamente collegato col motore, necessari per l'esecuzione di tutti i lavori agricoli. I mezzi di trasporto debbono in entrata e in uscita transitare attraverso lo stesso punto di passaggio;
c) tutto cio' che e' necessario per il mantenimento di buona e
prospera gestione economica del terreno, come ad esempio: i concimi naturali ed artificiali, i semi, i trapianti, i mezzi protettivi, i medicinali per bestiame, i pali per i vigneti, le attrezzature delle cantine, le botti, il materiale da costruzione per la manutenzione della casa e degli edifici agricoli et similia;
d) i prodotti agricoli e forestali provenienti dai fondi e i
prodotti derivanti dal bestiame, ivi incluso l'incremento nonche' il materiale di imballaggio e i mezzi di trasporto dei prodotti suddetti.
Il trasferimento del vino dovra' avvenire entro il mese di novembre
di ciascun anno ed il prodotto trasferito dovra' risultare dell'annata stessa.
2. - Il bestiame, inclusi gli incrementi, deve essere riportato
nell'area di stabile residenza subito dopo il termine dei lavori o del pascolo. L'eventuale decesso o sosta forzata per malattia del bestiame devono essere comprovati da certificato rilasciato da parte del veterinario competente.
3. - Gli attrezzi, le macchine, i mezzi di trasporto il foraggio
non usato e i carburanti non consumati devono essere parimenti riportati, a lavoro ultimato, nell'area di stabile residenza.
Art. 43
Art. 43.
Transumanza stagionale
Gli animali di ogni specie, condotti dall'una all'altrla area di
cui al presente Accordo, per transumanza stagionale, saranno esenti da ogni diritto di entrata e di uscita, e da ogni altra tassa ed imposta, purche' siano fatti ritornare entro uni periodo di tempo non superiore a sei mesi. Gli organi doganali potranno richiedere una garanzia che il bestiame verra' ricondotto nell'area di provenienza.
Le facilitazioni di cui al precedente comma saranno applicate anche
al bestiame partorito, come pure ai prodotti della lavorazione del latte ottenuti durante il pascolo. I nuovi nati ed i prodotti non dovranno superare il numero, rispettivamente le quantita' normalmente prodotte, tenuto conto del numero e della specie degli animali e della durata della permanenza nell'altra area per il pascolo. I prodotti della lavorazione del latte possono essere trasportati successivamente, ma non piu' tardi di quattro settimane dal giorno del rientro del bestiame.
Alle condizioni di cui al primo comma si possono trasportare
dall'una all'altra area, anche le api per il pascolo stagionale. Per i nuovi sciami di api e per il miele ottenuto saranno applicate le facilitazioni e le condizioni previste per gli incrementi, rispettivamente per i prodotti del latte, di cui al secondo comma.
Le autorita' competenti di ciascuna delle Parti, allo scopo di
rendere possibile l'identificazione del bestiame che viene portato nell'altra area per la transumanza, potranno prendere misure per l'eventuale applicazione di un contrassegno.
Art. 44
Art. 44.
Facolitazioni per i prodotti agricoli
I prodotti agricoli muniri di lasciapassare di cui all'articolo 4, punto 1, potrammo espotrare una volta ogni quindici giorni dall'area di residenza stabilite dall'altra area di residenzastabilite dall'altra area, senza permessi di esportazione e di un importazione ed in esenzione di dogana e di altridiritti e tasse i propri prodotti nelle quantita' e nel valore complessivi di cui all'allegato 14, punto secondo.
Le persone di cui al precedente comMa potranno beneficiare di tali facilitazioni anche una volta per settimana, nel qual caso il valore dei prodotti non potra' superare la meta' del valore stabilito per l'esportazione quindicinale.
Con le stesse facilitazioni e fino ad un limite dello stesso
valore, le persone di cui al primo comma potranno importare dall'altra area nell'area di residenza stabile le altre merci nelle quantita' indicate nel predetto elenco per uso proprio o casalingo, ma comunque non per commercio.
I lasciapassare rilasciati ai produttori agricoli saranno
stampigliati con una dicitura attestante questa loro qualita' al fine del godimento delle facilitazioni previste dal presente articolo.
Art. 45
Art. 45.
Facilitazioni per operai ed impiegati
Gli operai e gli impiegati, residenti in una delle aree di cui al presente Accordo, qualora abbiano regolare rapporto di lavoro nell'altra area e finche' dura detto rapporto, potranno portare seco, mensilmente, senza permessi di esportazione e di importazione, in esenzione di dogana e di altri diritti e tasse, dall'area di occupazione stabile nell'area di residenza stabile, gli oggetti di vestiario, come pure i generi nella quantita' e nel valore complessivo di cui all'allegato 14, punto secondo, purche' siano destinati solamente ad uso proprio o casalingo e non al commercio.
Le persone di cui al precedente comma potranno beneficiare di tali facilitazioni anche una volta alla quindicina, nel qual caso il valore degli oggetti non potra' superare la meta' del valore previsto per l'importazione mensile.
Alle persone di cui al presente articolo sara' consentito di
trasferire tutto o la residua parte del salario in conformita' alle modalita' previste dagli Accordi di pagamento vigenti tra le Parti contraenti al momento del trasferimento.
Art. 46
Art. 46.
Facilitazioni valutarie
1. - I titolari di documento di transito, ad eccezione delle
persone previste dall'articolo 45 e delle persone che abbiano beneficiato delle facilitazioni di cui all'articolo 44, potranno recare seco, nell'altra area, valuta del territorio della loro residenza per un importo massimo mensile di cui all'allegato 14, punto primo.
Qualora i suddetti titolari di documenti rechino nell'altra area
l'importo mensile di cui sopra in una sola volta, non potranno poi trasferire altra valuta, nei successivi viaggi da effettuarsi nel mese, salvo quanto consentito dalle disposizioni di carattere generale di cui al punto 2 del presente articolo.
Le predette persone potranno avvalersi di tale facilitazione a
condizione che denuncino agli organi doganali, al momento del passaggio, l'importo di valuta indicato nell'allegato 14, punto primo e dimostrino, al ritorno, di averla cambiata conformemente alle disposizioni valutarie vigenti nel territorio nel quale si sono recate.
Le suddette persone, qualora abbiano beneficiato delle
facilitazioni di cui al primo capoverso, potranno, in occasione del ritorno nel territorio di residenza stabile, recare seco, senza permessi di importazione ed esportazione ed in esenzione di dogana e di altri diritti e tasse i generi nelle quantita' e nel valore complessivo di cui all'allegato 14, punto secondo, purche' siano destinati solamente per uso proprio o casalingo, ma comunque non per commercio per un valore che non superi l'importo della valuta esportata.
2. - Le speciali facilitazioni accordate a determinate categorie di
persone dal presente Accordo non escludono il diritto di dette persone di avvalersi delle disposizioni valutarie di carattere generale vigenti nel territorio dal quale la valuta proviene.
Art. 47
Art. 47.
Controllo doganale
Gli organi doganali, al fine del controllo dell'utilizzazione delle
facilitazioni di cui agli articoli 44, 45 e 46, accerteranno sulla base dei prezzi correnti il valore dei generi che vengono importati ed esportati e lo annoteranno nello spazio appositamente predisposto sul lasciapassare.
Art. 48
Art. 48.
Norma comune agli articoli 44, 45 e 46
I limiti di valore entro cui potranno venire esercitate le facolta'
di cui agli articoli 44, 45 e 46, sono stati fissati sia in lire sia in dinari, al fine di consentire alle Autorita' doganali delle due Parti di effettuare i controlli di competenza sulla base dei prezzi interni espressi nella propria moneta.
L'indicazione contemporanea dei due valori negli articoli di cui si
tratta non ha, ne' puo' servire da riferimento alcuno a rapporti di cambio nelle due valute.
Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo, le
due Parti si scambieranno gli elenchi dei prezzi vigenti nei rispettivi mercati interni, elenchi che saranno esposti nei locali delle Dogane per opportuna conoscenza delle persone interessate. Lo scambio e l'affissione degli elenchi avra' luogo ogni mese per quanto concerne il periodo 1 aprile 30 settembre ed ogni tre mesi per la rimanente parte dell'anno e varra' per tutte le aree contemplate dall'Accordo. Lo scambio degli elenchi si effettua nei puniti di passaggio di prima categoria.
Art. 49
Art. 49.
Facilitazioni per medici veterinari e levatrici
Ai medici, ai veterinari, alle levatrici sara' consentito di recare
seco, senza permessi di importazione e di esportazione, in esenzione di dazio doganale e di ogni altro diritto, gli strumenti chimici ed il materiale sanitario occorrenti per le loro esigenze professionali, con l'obbligo di riportare nell'area di residenza stabile, a prestazione ultimata, gli strumenti ed il materiale non usato.
Art. 50
Art. 50.
Facilitazioni per l'importazione ed esportazione di medicinali
Ai titolari di documento valido per il transito sara' consentito di
trasportare dall'altra area nell'area di residenza stabile, in esenzione di dogana e di altri diritti e tasse:
a) medicinali acquistati in base a ricetta medica o veterinaria;
b) medicinali acquistabili anche senza ricetta medica, quando la loro denominazione risulti dall'indicazione dell'involucro e, qualora vengano importati per uso proprio del portatore o per un membro della sua famiglia, nelle normali quantita' contenute nei singoli pacchetti nella vendita al dettaglio.
Art. 51
Art. 51.
Altre facilitazioni
A tutti i titolari di documento per il transito sara' consentito di
portare seco, dall'area della propria residenza, senza permessi di importazione e di esportazione, in esenzione di dogana e di ogni altro diritto, oltre quanto ammesso dagli articoli precedenti:
a) viveri e bevande per uso personale per 72 ore.
Nell'elenco di cui all'allegato 15 e' previsto il tipo e la
quantita' di generi che i titolari di documento di transito possono portare seco viaggiando dall'uno all'altro territorio ai sensi del presente articolo. Gli elenchi suddetti saranno esposti, insieme agli elenchi di cui all'articolo 48, nei locali delle Dogane affinche' le persone interessate ne prendano conoscenza;
b) un mazzo di fiori o una corona in occasione di onoranze
funebri.
Art. 52
Art. 52.
Scambio di informazioni sanitarie
Oltre alle facilitazioni previste in materia sanitaria di cui agli articoli 4, 5, 15, 49 e 50 viene istituita una collaborazione tra le competenti Autorita' sanitarie locali delle due l'arti, consistente nel reciproco scambio di informazioni circa casi di malattie infettive ed epidemiche di particolare rilievo che avessero a verificarsi nelle aree di cui al presente Accordo.
L'entita' e le modalita' delle reciproche comunicazioni sono
riportate nell'allegato 16.
Art. 53
Art. 53.
Misure veterinarie
1. - Per il bestiame iscritto nella tessera di transito agricolo, che viene importato nell'altra area per lavoro o per pascolo, non saranno richiesti certificati veterinari ne' altri documenti comunque prescritti, se il bestiame viene trasportato entro lo stesso giorno nell'area di provenienza.
2. - Per il bestiame che rimane nell'altra area piu' di un giorno, e' richiesto un certificato rilasciato dal veterinario competente, dal quale risulti che i singoli capi di bestiame sono sani e che nel luogo di origine del bestiame stesso, durante gli ultimi quaranta giorni non e' stata constatata l'esistenza di alcuna malattia infettiva la cui denuncia sia obbligatoria e che riguardi la specie di animali indicati.
3. - Le disposizioni del precedente punto saranno applicate anche nei riguardi delle api che vengono trasportate per il pascolo stagionale.
4. - I certificati veterinari di cui ai punti 2 e 3 saranno validi dieci giorni.
5. - A scope di controllo sanitario, i veterinari competenti
potranno effettuare periodicamente, ma almeno ogni trenta giorni, la visita di tutti gli animali che si spostano tra le due aree. Per facilitare tali visite, le stesse potranno essere effettuate anche sui punti di passaggio.
6. - Se in una delle aree viene constatata una malattia infettiva, le autorita' competenti dell'altra area potranno, durante il periodo di incubazione, limitare o vietare l'importazione, nella propria area, di bestiame, rispettivamente parti di animali, prodotti, materie prime ed oggetti che possono essere conduttori di infezioni.
7. - Le autorita' veterinarie delle due aree si terranno
constantemente mente informate circa il manifestarsi di malattie infettive nelle rispettive aree e circa le misure veterinarie, restrizioni e, divieti presi per la loro prevenzione, come anche circa l'abolizione delle misure predette.
8. - L'entita' e le modalita' delle reciproche informazioni sono
riportate nell'allegato 17.
9. - In casi eccezionali, le autorita' competenti delle due Parti si riservano di adottare speciali misure veterinarie.
Art. 54
Art. 54.
Misure fitopatologiche
1. - Le sementi che i bipossidenti porteranno seco nella quantita' occorrente per la semina potranno essere importate senza il rilascio del certificato fitopatologico e senza essere sottoposte a visita da parte delle competenti autorita' dell'altra Parte.
2. - Le piante (albero da frutto, da bosco ed altre piante legnose,
innesti e simili) potranno essere importati soltanto a condizione che ogni collo sia, indipendentemente dalla sua grandezza, accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato dall'organo dell'altra Parte che sovrintende alla tutela delle piante.
I ponti di passaggio attraverso i quali potra' essere effettuata
l'importazione delle piante di cui sopra saranno stabilite dagli organi competenti.
Saranno escluse dall'importazione nei territori di cui all'articolo
1, lettera b) e d) le piante appartenenti alle seguenti specie, per le quali esiste, in base alle disposizioni vigenti, divieto di importazione, piante delle famiglie Ulmaccae e Castanea, della specie Abics, Picca, Pinus, Pscudotsuga, Tsuga e Populus, come pure il legname resinoso non scortecciato.
3. - Gli altri prodotti di origine vegetale potranno essere
introdotti nel quadro del traffico locale senza alcuna restrizione attraverso tutti i punti di passaggio.
4. - Fra gli organi competenti delle due Parti per la protezione
delle piante nelle aree prese in considerazione dal presente Accordo sara' istituita una collaborazione su tutti i problemi che interessano l'applicazione di misure protettive delle piante stesse.
A tale scopo sara' effettuato un regolare scambio di informazioni sul manifestarsi e sui procedere delle malattie, sull'insorgere di parassiti delle piante nelle rispettive aree, nonche' sulle misure adottate ed i risultati raggiunti.
5. - Gli organi competenti delle due Parti si segnaleranno
immediatamente e direttamente la presenza di parassiti e malattie (compresi negli appositi elenchi) nelle colture agrarie, boschi e legname boschivo, come anche la presenza di parassiti e malattie che si manifestassero in occasione di calamita', mentre le informazioni normali verranno scambiate mensilmente. Le informazioni relative all'apparire di malattie gravi verranno comunicate telegraficamente.
6. - L'entita' e le modalita' del reciproco scambio di informazioni
come anche l'indicazione degli organi competenti sono precisati nell'allegato 18.
7. - Per tutte le questioni non contemplate dal presente articolo valgono le norme concernenti la difesa delle piante adottate da ciascuna Parte nelle aree di cui al presente Accordo.
8. - In casi eccezionali, le autorita' competenti delle due Parti si riservano di adottare speciali misure fipatologiche.
Art. 55
Art. 55.
Stipulazione di speciali convenzioni
Le questioni concernenti le prestazioni di assicurazioni sociali
spettanti alle persone che, essendo stabilmente residenti in una delle aree considerate dal presente Accordo, hanno un regolare rapporto di lavoro nell'altra area, sono regolate da apposite Convenzioni stipulate tra gli Istituti di assicurazione sociale delle due arti, affinche' agli assicurati stessi ed ai loro aventi diritto nell'area di residenza stabile sia resa possibile la Concessione di cure ospedaliere, ambulatoriali e domiciliari, ivi compreso l'acquisto di medicinali ed altri mezzi terapeutici, nonche' il pagamento delle indennita', a carico degli Istituti competenti dell'altra area, che sono tenuti alle prestazioni di cui si tratta.
Le predette convenzioni regolano anche la procedura per il rimborso
delle spese che gli Istituti di un'area avranno sostenuto per conto degli Istituti dell'altra area.
Art. 56
Art. 56.
La fornitura di acqua da parte del Comune di Muggia alle localita' dell'area adiacente e' regolata da apposita Convenzione stipulata a Capodistria in data 13 dicembre 1958.
Art. 57
Art. 57.
Commissione mista permanente
Allo scopo di assicurare una regolare applicazione del presente
Accordo viene istituita una Commissione mista permanente.
La Commissione sara' composta di sei membri,ogni Parte contraente nominera' tre membri. I nominativi dei componenti saranno comunicati per via diplomatica. Allo stesso modo verranno notificati eventuali cambiamenti dei membri della Commissione.
La Commissione potra' avvalersi della collaborazione di esperti. Le
modalita' per il funzionamento della Commissione e per la sua convocazione sono stabilite dal Regolamento (allegato 19).
La Commissione si riunira' alternativamente nella Repubblica
italiana e nella Repubblica Popolare Federativa Jugoslava.
La Commissione avra' il compito di risolvere le questioni che
dovessero eventualmente sorgere sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo, di deliberare misure idonee a migliorare la sua esecuzione e di adempiere a tutti gli altri compiti ad essa demandati dalle disposizioni dell'Accordo stesso.
Gli organi locali informeranno la Commissione sulle questioni
trattate nelle loro riunioni e sui risultati raggiunti.
La Commissione esaminera' le proposte comuni concordate dai
competenti organi locali nonche' le questioni sulle quali non sia stato dai predetti organi raggiunto un accordo.
Le decisioni della Commissione saranno prese alla unanimita' e
saranno sottoposte all'approvazione dei due Governi, ai quali saranno anche deferite le questioni sulle quali la Commissione non dovesse raggiungere un accordo.
Art. 58
Art. 58.
Tessera speciale
Ai membri della Commissione mista permanente ed agli organi locali di frontiera verra' rilasciata una tessera speciale per il passaggio nelle aree adiacenti per l'adempimento delle funzioni loro attribuite dall'Accordo.
Detta tessera sara' redatta secondo il modello di cui all'allegato 20, verra' rilasciata con validita' annuale e potra' essere prorogata.
La tessera speciale dara' diritto al titolare ad un numero
illimitato di transiti per il periodo di validita' indicato nella tessera, stessa.
Le tessere speciali saranno rilasciate e firmate per ciascuna
l'arte dal Presidente della rispettiva Delegazione in seno alla Commissione mista permanente.
I Presidenti delle Delegazioni si scambieranno annualmente un
elenco di persone alle quali e' stato rilasciato o prorogato il suddetto documento speciale e si informeranno, con scambio di lettere, di ogni successivo cambiamento.
Ai titolari delle tessere speciali, gli organi di controllo dei
punti di passaggio presteranno ogni assistenza per lo svolgimento dei loro compiti.
Art. 59
Art. 59.
Durata dell'Accordo
Il presente Accordo sara' valido un anno e sara' considerato come rinnovato tacitamente per lo stesso periodo se non verra' denunciato almeno tre mesi prima della sua scadenza.
Art. 60
Art. 60.
Disposizioni finali
1. - Il presente Accordo entrera' in vigore quindici giorni dopo lo
scambio degli strumenti di ratifica.
2. - Con l'entrata in vigore del presente Accordo cesseranno di
aver valore le disposizioni dei precedenti accordi che le Parti contraenti hanno concluso ai fini del regolamento del traffico di persone, nonche' dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree di cui all'articolo 1. Contemporaneamente cesseranno di aver valore le disposizioni di cui ai verbali delle Sessioni della competente Commissione mista permanente, che le Parti contraenti hanno finora approvato secondo le loro norme interne.
Il presente Accordo e' redatto in due originali, ciascuno nelle
lingue italiana e serbo-croata i cui testi fanno ugualmente fede.
Fatto a Udine, il 31 ottobre 1968
Per il Governo della Repubblica
Federativa Popolare Jugoslava
K. FORTE
Per il Governo della Repubblica italiana
M. CASTRONUOVO
Accordo-Allegato A
ALLEGATO A.
PRILOG A.
ELENCO DEI COMUNI DELL'AREA DI TRIESTE NEI QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO
SPISAK OPSTINA PRODUCJA TRST U KOJIMA SE PRIMENJUJU ODREDBE OVOG SPORAZUMA
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato B
ALLEGATO B.
ELENCO DEI DISTRETTI, COMUNI E PARTE DI COMUNI NELLE AREE CHE CONFINANO CON L'AREA DI TRIESTE, IN CUI SI APPLICANO LE NORME DEL PRESENTE ACCORDO
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato C
ALLEGATO C.
ELENCO DEI COMUNI E PARTE DI ESSI DELL'AREA DI GORIZIA E UDINE NEI QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato D
ALLEGATO D.
ELENCO DEI COMUNI E PARTE DEI COMUNI DEI DISTRETTI DI CAPO DISTRIA, NOVA GORICA E KRANJ NEI QUALI SI APPLICANO LE NORME DEL PRESENTE ACCORDO
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 1
ALLEGATO 1.
LASCIAPASSARE
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
ALLEGATO 2.
LASCIAPASSARE
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
ALLEGATO 3.
CERTIFICATO PROVVISORIO DI TRANSITO
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
ALLEGATO 4.
TESSERA PER IL TRANSITO AGRICOLO
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
ALLEGATO 5.
PERMESSO DI TRANSITO AGRICOLO N.
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6
ALLEGATO 6.
CERTIFICATO PROVVISORIO
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7
ALLEGATO 7.
PERMESSO STAGIONALE DI PERMANENZA Nro
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 8
ALLEGATO 8.
LASCIAPASSARE STRAORDINARIO
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 9
ALLEGATO 9.
PERMESSO DI ATTRAVERSAMENTO N.
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 10
ALLEGATO 10.
PRILOG 10.
PUNTI DI PASSAGGIO DELLE AREE DI CUI ALLE LETTERE a) e b) DELL'ART. 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 11
ALLEGATO 11.
PRILOG 11.
VALICHI DELLE AREE DI CUI ALLE LETTERE c) e d) DELL'ARTICOLO 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 12
ALLEGATO 12.
ATTESTAZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 13
ALLEGATO 13.
PRILOG 13.
LINEE MARITTIME E' TERRESTRI
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 14
ALLEGATO 14.
PRILOG 14.
VALUTE E GENERI
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 15
ALLEGATO 15.
PRILOG 15.
ELENCO DEI GENERI
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 16
ALLEGATO 16.
PRILOG 16
SCAMBIO DI INFORMAZIONI SANITARIE
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 17
ALLEGATO 17.
PRILOG 17.
SCAMBIO DI INFORMAZIONI VETERINARIE AI SENSI DELL'ART. 53 DELL'ACCORDO
1. - Malattie del bestiame da segnalare.
Le malattie infettive degli animali sul cui manifestarsi e sulle
cui epidemie devono informarsi gli organi locali competenti italiani e jugoslavi, sono le seguenti:
1. Afta epizootica 1. Aphthae epizooticae
2. Peste bovina 2. Pestis bovina
3. Pleuropolmonite contagiosa dei 3. Pleuropneumonia contagiosa
bovini bovum
4. Tubercolosi degli animali 4. Tuberculosis
domestici
5. Brucellosi 5. Brucellosis
6. Carbonchio ematico 6. Anthrax
7. Carbonchio sintomatico 7. Gangraena emphysematosa
8. Setticemia emorragica dei 8. Pasteurelosis bovum
bovini e della selvaggina
9. Rabbia 9. Lyssa
10. Movra 10. Malleus
11. Esantema coitale paraliticum 11. Exantema coitale paralyticum
12. Anemia infettiva degli equini 12. Anaemia intectiosa equorum
13. Linfangite epizootica 13. Limphangioitis epizootica
14. Peste suina 14. Pestis suum
15. Malrossino 15. Rhusiopathia suis
16. Peste aviare 16. Pestis avium
17. Colera aviare 17. Cholera avium
18. Vaiolo ovino 18. Variola ovina
19. Rogna degli ovini e dei caprini 19. Scabies
20. Scarios peste delle api 20. Acariosispestisapisnosemosis nosemiasi
21. Tularemia mixomatosi 21. Tularaemia muxomatosis
22. Malattie infettive dei pesci
23. Altre malattie infettive degli
animali,malattie parassitarie
e di stalla previste dalle
disposizioni delle autorita'
competenti dei due Paesi.
Qualora gli organi competenti di una Parte vengano a conoscenza di casi di meningoencefalomielite enzootica ne daranno comunicazione alle competenti autorita' della altra Parte.
II. - Organi del servizio veterinario.
Gli organi locali del servizio veterinario preposti per lo scambio di informazioni sono:
Da Parte jugoslava:
1. L'ispettore veterinario di frontiera dell'Amministrazione
federale per i problemi veterinari.
2. L'ispettorato veterinario dei Comitati popolari dei distretti di Kranj, Nuova Gorizia e Capodistria.
Da Parte italiana:
1. Veterinari provinciali di Trieste, Gorizia e Udine.
III. - Modalita' per lo scambio di informazioni.
Lo scambio delle informazioni circa lo stato ed il movimento delle malattie infettive degli animali nell'ambito della giurisdizione dei singoli organi veterinari avverra' il 1° ed il 16 di ogni mese.
Le informazioni stesse verranno trasmesse secondo le modalita' gia'
previste dalla Convenzione veterinaria italo-jugoslava, art. 17 e dal presente Accordo. Per i casi di afta epizootica sara' necessario attenersi alle disposizioni dell'art. 53 punto 2 del presente Accordo, nel quale e' stabilito che per gli animali che rimangono nell'altro territorio per piu' di un giorno dovra' essere rilasciato un certificato da parte del veterinario competente, dal quale risulti che nel luogo di origine degli animali stessi, negli ultimi quaranta giorni, non e' stata constatata l'esistenza di alcuna malattia infettiva per la quale e' obbligatoria la denunzia. Per le altre malattie menzionate verra' analogamente osservato lo stesso termine "degli ultimi quaranta giorni", tenendo pero' presente che la constatazione, nella localita' di origine degli animali, di casi solo sporadici di una malattia infettiva tra quelle elencate ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 e 15 non impedira' lo spostamento degli animali da detta localita' ed il rilascio del previsto certificato integrato dalle osservazioni del caso.
Gli organi veterinari delle due Parti si invieranno i rispettivi
bollettini sanitari ai seguenti indirizzi:
Il veterinario provinciale di Trieste all'Ispettorato veterinario del Comitato popolare distrettuale di Capodistria e Pola e viceversa.
Il veterinario provinciale di Gorizia all'Ispettorato veterinario del Comitato popolare distrettuale di Nuova Gorizia e viceversa.
Il veterinario provinciale di Udine all'Ispettorato veterinario del
Comitato popolare distrettuale di Kranj e viceversa.
Allegato 18
ALLEGATO 18.
PRILOG 18.
ORGANI COMPETENTI PER L'ESECUZIONE DI MISURE FITOPATOLOGICHE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1. Organi competenti ai sensi dell'art. 54 punto 1) e 2) sui
rispettivi territori di applicazione del presente Accordo sono: a Udine, Gorizia e Trieste rispettivamente Nuova Gorizia, Sesana e Capodistria, ai sensi dei punti 4) e 5) dello stesso articolo, a Trieste e Gorizia rispettivamente a Capodistria, Nuova Gorizia e Kranj.
Per l'incontro e ricevimento delle informazioni che si riferiscono a quella parte, dell'area di Buie che rientra nel territorio previsto dall'Accordo di Udine e' competente il Comitato Distrettuale Popolare di Capodistria - Ispettorato agrario.
2. Le informazioni del Comitato Popolare Distrettuale di
Capodistria vengono inoltrate all'Osservatorio titopatologico di Trieste; del Comitato Popolare Distrettuale di Nuova Gorizia e del Comitato Popolare Distrettuale di Kranj allo Osservatorio fitopatologico di Gorizia e viceversa.
3. Nelle comunicazioni di cui al punto 2) saranno indicati
solamente i dati concernenti i parassiti e lo stato delle malattie e ritenuti dalla parte informatrice di natura tale da dover interessare la parte alla quale tali informazioni vengono inviate.
4. Le comunicazioni saranno inviate mensilmente nella prima decade di ogni Mese per il mese precedente.
Qualora per il mese al quale si riferisce la comunicazione
inoltrata non vi fossero cambiamenti sulla situazione del mese precedente, le comunicazioni stesse dovranno contenere i dati sulle misure che vengono progettate per il mese successivo. Le comunicazioni dovranno contenere i dati sul modo di esecuzione di tali provvedimenti e sull'impiego dei mezzi, sui risultati raggiunti ed ogni eventuale speciale fatto.
5. Le informazioni saranno inoltrate secondo il modello unito al
presente allegato.
6. Al fine di una piu' stretta collaborazione, ciascuna Parte puo' richiedere all'altra Parte una relazione particolare sui singoli problemi relativi alla difesa delle piante non compresi nelle informazioni mensili ordinarie.
7. Al fine di accertare le modalita' di esecuzione delle misure
nelle aree di applicazione dell'Accordo, gli esperti delle due Parti terranno, se necessario, riunioni comuni per la discussione sulle misure adottate, sui metodi di lavoro e sui risultati raggiunti.
Occorrendo, saranno effettuati sopraluoghi comuni.
8. Allo scopo di una migliore conoscenza della letteratura
professionale e dei metodi di propaganda in difesa delle piante nei due Paesi, sara' effettuato lo scambio delle pubblicazioni professionali e del materiale di propaganda. A tale scopo l'istituto Agrario della Repubblica Popolare Slovena di Lubiana inviera' tutto il il materiale di propaganda e le pubblicazioni professionali edite nella Repubblica Popolare Slovena dalla Amministrazione Federale per la protezione delle piante di Belgrado per i territori della Repubblica Federativa Popolare Jugoslava all'Osservatorio titopatologico di Trieste.
Il Direttore dell'Osservatorio fitopatologico di Verona, la
Direzione per l'Agricoltura del Commissariato Generale del Governo di Trieste ed il Direttore dell'Osservatorio fitopatologico di Trieste avranno cura di trasmettere la letteratura professionale ed il materiale di propaganda per la protezione delle piante nella Repubblica italiana all'istituto Agrario della Repubblica Slovena in Lubiana.
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
ALLEGATO 19.
PRILOG 19.
REGOLAMENTO
Per il funzionamento della Commissione mista permanente
italo-jugoslava prevista dall'art. 57 dell'Accordo.
Art. 1.
La Commissione mista permanente e' Porgano al quale sono affidati i
seguenti compiti:
di assicurare la regolare applicazione dell'Accordo;
- di risolvere i problemi relativi all'applicazione e
interpretazione dello Accordo;
- di deliberare le misure per il miglioramento dell'esecuzione
dell'Accordo;
- di esaminare le proposte comuni concordate dei competenti
organi locali, come pure le questioni sulle quali non vi e' accordo tra i predetti organi;
- di adempiere a tutti gli altri compiti ad essa demandati.
Art. 2
Art. 2.
La Commissione mista permanente e' composta da sei membri di cui
tre nominati dal Governo italiano e tre nominati dal Governo Jugoslavo. Ogni Governo puo' nominare un sostituto per ciascun membro. I nomi dei membri e dei sostituti saranno notificati per via diplomatica. Allo stesso modo saranno trasmesse anche lo comunicazioni circa eventuali cambiamenti dei membri e del loro sostituti.
La Commissione potra' avvalersi della collaborazione di esperti.
Art. 3
Art. 3.
La Commissione mista permanente si riunira' alternativamente nella Repubblica italiana e nella Repubblica Popolare Jugoslava.
Art. 4
Art. 4.
In ogni Sessione della Commissione mista permanente verra' fissata la data per la riunione successiva. Qualora se ne ravvisi la necessita', la data gia' concordata per la riunione della Commissione mista permanente potra' essere modificata mediante intesa tra i Presidenti della due Delegazioni. Le reciproche comunicazioni potranno essere effettuate per via diplomatica o direttamente.
Parimenti per via diplomatica o mediante comunicazioni dirette tra i Presidenti verranno mantenuti contatti tra le due Delegazioni per lo scambio di reciproche informazioni nel periodo tra una riunione e l'altra.
Art. 5
Art. 5
Le sedute della Commissione mista permanente saranno presiedute
alternativamente dai Presidenti delle due Delegazioni. Il primo a presiedere sara' il Presidente della Delegazione del Paese sul cui territorio si svolgono le sedute.
Le sedute della Commissione mista permanente saranno presiedute
alternativamente dai Presidenti delle due Delegazioni. Il primo a presiedere sara' il Presidente della Delegazione del Paese sul cui territorio si svolgono le sedute.
Art. 6
Art. 6.
Le sedute della Commissione mista permanente avranno luogo nei
giorni feriali e, in casi eccezionali, anche nei giorni festivi in base ad accordo tra le due Delegazioni.
Su richiesta di una delle due Delegazioni l'interruzione tra le
singole sedute potra' essere prolungata sino a 24 ore e qualora ambedue le Delegazioni concordino sino a 48 ore.
Art. 7
Art. 7.
Le lingue ufficiali della Commissione mista permanente sono
l'italiano e il serbo-croato.
Art. 8
Art. 8.
Qualora venga ritenuto utile ai fini di una piu' rapida soluzione delle questioni derivanti dall'applicazione dell'Accordo, la Commissione mista permanente potra' effettuare dei sopraluoghi nelle aree previste dall'Accordo stesso.
Art. 9
Art. 9.
Di ogni Sessione della Commissione mista permanente verra' redatto un verbale comune, in duplice esemplare, in lingua italiana e serbo-croata, facenti ambedue ugualmente fede.
I verbali verranno firmati dai Presidenti delle Delegazioni oppure dai loro sostituti.
Art. 10
Art. 10.
Le decisioni della Commissione mista permanente saranno prese
all'unanimita' e saranno sottoposte all'approvazione dei due Governi.
Ai Governi stessi saranno anche deferite le questioni sulle quali la Commissione mista permanente non avesse potuto raggiungere un accordo.
Art. 11
Art. 11.
I membri della Commissione mista permanente ed i loro sostituti
godranno nell'espletamento delle loro funzioni dei privilegi normalmente riconosciuti nella prassi internazionale.
Art. 12
Art. 12.
Il presente Regolamento sara' applicato dal giorno della firma.
Il Regolamento e' redatto in due originali, uno in lingua italiana,
l'altro in serbo-croato, facenti entrambi ugualmente fede.
Il Presidente Il Presidente
della Delegazione italiana della Delegazione Jugoslav MANLIO CASTRONUOVO KAREL FORTE
Allegato 20
ALLEGATO 20.
COMMISSIONE MISTA PERMANENTE
Parte di provvedimento in formato grafico
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO