Monitoring Gesetzessammlung

25G00148

IT - DL e Leggi di Conversione

25G00148

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Citta' del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Citta' del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (25G00148) (LEGGE 18 settembre 2025 n. 140)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 03/10/2025 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Citta' del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Citta' del Vaticano il 13 febbraio 2018.

Art. 2

Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dallo Scambio di lettere stesso.

Art. 3

Modifiche al codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 1. Al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1549, comma 1, le parole: « non avere meno di ventotto anni e piu' di quaranta anni » sono sostituite dalle seguenti: « avere compiuto il venticinquesimo anno di eta' »; b) all'articolo 1559, comma 1:
1) alla lettera b), la parola: « cinque » e' sostituita dalla seguente: « due »;
2) la lettera c) e' abrogata; c) all'articolo 1594, comma 1, secondo periodo, la parola: « cinque » e' sostituita dalla seguente: « due ».

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5

Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 settembre 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Crosetto, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico
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