Monitoring Gesetzessammlung

080U0887

IT - DL e Leggi di Conversione

080U0887

Accordo Interno (LEGGE 29 novembre 1980 n. 887)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
a) seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico), dall'altra, con protocolli, atto finale, allegati e scambio di lettere, firmata a Lome' il 31 ottobre 1979;
b) accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmato a Lome' il 31 ottobre 1979;
c) accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della seconda convenzione CEE-Stati ACP di Lome', firmato a Bruxelles il 20 novembre 1979;
d) accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti delle comunita', firmato a Bruxelles il 20 novembre 1979.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 183, 7, 7 e 31 degli atti stessi.

Art. 3

Ai fini della esecuzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, e' autorizzata la complessiva spesa valutata in L. 618.442.400.000.
All'onere relativo all'anno finanziario 1980, valutato in L. 10.000.000.000, si provvede con corrispondente "riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario; per gli anni 1981 e successivi, con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato, sara' determinata la somma occorrente per dare esecuzione alla presente legge, a valere sull'autorizzazione prevista al precedente comma.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 novembre 1980 PERTINI FORLANI - COLOMBO - SARTI - REVIGLIO - ANDREATTA - LA MALFA - BARTOLOMEI - BISAGLIA - MANCA - COMPAGNA - DE MICHELIS Visto, il Guardasigilli: SARTI

Art. 1

ACCORDO INTERNO
relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della seconda Convenzione ACP-CEE di Lome'
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
VISTO il trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, in appresso denominato il trattato, e la seconda convenzione ACP-CEE di Lome' firmata il 31 ottobre 1979 in appresso denominata la convenzione;
CONSIDERANDO che i rappresentanti della Comunita' dovranno prendere posizioni comuni in sede di Consiglio dei ministri previsto dalla Convenzione, in appresso denominato Consiglio dei ministri ACP-CEE; che d'altro canto, l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio potranno richiedere, a seconda dei casi, un'azione della Comunita', un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro;
CONSIDERANDO che e' quindi necessario per gli Stati membri precisare le condizioni secondo cui verranno delineate, nei settori di loro competenza, le posizioni comuni che i rappresentanti della Comunita' dovranno prendere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CEE; che spettera' loro, inoltre, prendere negli stessi settori i provvedimenti per l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio che potrebbero richiedere un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro;
CONSIDERANDO che occorre altresi' prevedere che gli Stati membri si comunichino reciprocamente, e comunichino alla Commissione, qualsiasi trattato, convenzione, accordo od intesa, e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o d'intesa che riguardi materie trattate nella convenzione, concluso o da concludere tra uno o piu' Stati membri ed uno o piu' Stati ACP;
CONSIDERANDO che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri dirimeranno le controversie che possono sorgere fra di loro per quanto riguarda la convenzione, previa consultazione della Commissione delle Comunita' Europee,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
ARTICOLO 1.
1. - La posizione comune che i rappresentanti della Comunita' devono prendere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CEE, quando esso e' investito di problemi che rientrano nella competenza degli Stati membri, e' fissata dal Consiglio che delibera all'unanimita' previa consultazione della Commissione.
2. - Quando, in applicazione dell'articolo 169 della convenzione, il Consiglio dei ministri ACP-CEE intende delegare al Comitato degli Ambasciatori previsto dalla convenzione, il potere di prendere decisioni o di formulare raccomandazioni o pareri nei settori di competenza degli Stati membri, la posizione comune e' fissata dal Consiglio che delibera all'unanimita', previa consultazione della Commissione.
3. - La posizione comune che i rappresentanti della Comunita' prendono in sede di Comitato degli Ambasciatori e' adottata alle condizioni fissate nel paragrafo 1.

Art. 2

ARTICOLO 2.
1. - Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio dei ministri ACP-CEE nei settori di competenza degli Stati membri sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti da essi adottati.
2. - Il paragrafo 1 e' anche applicabile per le decisioni e le raccomandazioni prese dal Comitato degli Ambasciatori in applicazione dell'articolo 171 della Convenzione.

Art. 3

ARTICOLO 3.
Qualsiasi trattato, convenzione, accordo od intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi materie trattate nella convenzione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o piu' Stati membri ed uno o piu' Stati ACP, e' comunicato senza indugio, a cura dello Stato o degli Stati membri interessati, agli altri Stati membri ed alla Commissione.
A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato e' oggetto di una deliberazione in sede di Consiglio.

Art. 4

ARTICOLO 4.
Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 176 della convenzione per i settori di competenza degli Stati membri, consulta in via preliminare gli altri Stati membri.
Se il Consiglio dei Ministri ACP-CEE e' indotto a prendere posizione sull'azione dello Stato membro di cui al primo comma, la posizione sostenuta dalla Comunita' e' quella dello Stato membro interessato, a meno che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente.

Art. 5

ARTICOLO 5.
Le controversie sorte tra Stati membri circa la convenzione, i protocolli che vi sono allegati nonche' gli accordi interni firmati per l'applicazione della convenzione sono sottoposte, a richiesta della parte piu' diligente, alla Corte di giustizia delle Comunita' Europee nelle condizioni previste dal trattato e dal protocollo relativo allo statuto della Corte di giustizia allegato a detto trattato.

Art. 6

ARTICOLO 6.
I rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, previa consultazione della Commissione, possono modificare o completare in qualsiasi momento il presente accordo.

Art. 7

ARTICOLO 7.
Il presente accordo e' approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al segretario del Consiglio delle Comunita' Europee l'espletamento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.
Il presente accordo entra in vigore, purche' siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, contemporaneamente alla convenzione. Esso rimane in applicazione per la stessa durata di quest'ultima.

Art. 8

ARTICOLO 8.
Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee che ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.
FATTO a Bruxelles, addi' venti novembre millenovecentosettantanove.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk Belgie
Pd Kongeriget Danrnarks vegne
Fur die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Pour le Gouvernement de la Republique francaise
For the Government of Ireland
Per il Governo della Repubblica italiana
Pour le Gouvernement du Grand-Duche' de Luxembourg
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland

Art. 1

ACCORDO INTERNO DEL 1979
relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita'
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
VISTO il trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, in appresso denominato "trattato", CONSIDERANDO che la seconda convenzione ACP-CEE di Lome', in appresso denominata "convenzione", ha fissato in 5.227 milioni di unita' di conto l'importo globale degli aiuti della Comunita' agli Stati ACP;
CONSIDERANDO che rappresentanti Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno convenuto di fissare in 94 milioni di unita' di conto l'importo dell'aiuto, a carico del Fondo europeo di sviluppo, a favore dei paesi e territori d'oltremare che intrattengono relazioni particolari con la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito, in appresso denominati "paesi e territori"; che sono altresi' previsti, a concorrenza di 15 milioni di unita' di conto, interventi della Banca Europea per gli investimenti, in appresso denominata "Banca", sulle sue risorse proprie nei paesi e territori;
CONSIDERANDO che l'unita' di conto utilizzata per l'applicazione del presente accordo e' quella definita nella decisione 75/250/CEE
(1) del Consiglio dei 21 aprile 1975; che e'
opportuno prevedere la possibilita' di sostituire, con decisione del Consiglio, questa unita' di conto con l'ECU;
CONSIDERANDO che, per l'attuazione della convenzione e della decisione relativa ai paesi e territori, in appresso denominata "decisione", e' necessario istituire un quinto Fondo europeo di sviluppo e fissare le modalita' per la sua dotazione nonche' i contributi degli Stati membri a quest'ultima;
CONSIDERANDO che e' necessario stabilire le norme per la gestione della cooperazione finanziaria, determinare la procedura di programmazione, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalita' di controllo dell'impiego degli aiuti;
CONSIDERANDO che e' necessario istituire un Comitato dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri presso la Commissione e un Comitato presso la Banca;
CONSIDERANDO che e' opportuno assicurare l'armonizzazione dei lavori svolti dalla Commissione e dalla Banca per l'applicazione della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione; e che e' pertanto auspicabile che, nella misura del possibile, la composizione dei Comitati istituiti sia presso la Commissione che presso la Banca sia identica;
CONSIDERANDO che il 16 luglio 1974 il Consiglio ha adottato una risoluzione sull'armonizzazione e sul coordinamento delle politiche di cooperazione degli Stati membri,
previa consultazione della Commissione delle Comunita' Europee,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
ARTICOLO 1.
1. - Gli Stati membri istituiscono un Fondo europeo di sviluppo (1980), in appresso denominato "Fondo".
2. - a) Il Fondo e' dotato di un importo di 4.636 milioni di unita' di conto europee, in appresso denominate "UCE", messe a sua disposizione dagli Stati membri secondo la seguente ripartizione:
Belgio . . . . . 273,524 milioni di UCE pari al 5,9%
Danimarca . . . 115,900 milioni di UCE pari ai 2,5%
Germania . . . . 1.311,988 milioni di UCE pari al 28,3%
Francia . . . . 1.186,816 milioni di UCE pari al 25,6%
Irlanda . . . . 27,816 milioni di UCE pari allo 0,6%
Italia . . . . . 533,140 milioni di UCE pari all' 11,5%
Lussemburgo . . 9,272 milioni di UCE pari allo 0,2%
Paesi Bassi . . 343,064 milioni di UCE pari al 7,4%
Regno Unito . . 834,480 milioni di UCE pari al 18,0%
b) Questa ripartizione puo' essere modificata con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita', nel caso di adesione di un nuovo Stato membro alla Comunita'.
3. - L'importo di cui al paragrafo 2 e' cosi' suddiviso:
a) 4.542 milioni di UCE per gli Stati ACP, di cui:
2.928 milioni di UCE sotto forma di sovvenzioni,
504 milioni di UCE sotto forma di prestiti speciali,
280 milioni di UCE sotto forma di capitali di rischio,
550 milioni di UCE sotto forma di trasferimenti a norma del titolo 11, capitolo I della convenzione 280 milioni di UCE sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a norma del titolo 111, capitolo I della convenzione;
b) 85 milioni di UCE per i paesi e territori, di cui:
51 milioni di UCE sotto forma di sovvenzioni,
27 milioni di UCE sotto forma di prestiti speciali,
7 milioni di UCE sotto forma di capitali di rischio,
p. m. sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a norma delle disposizioni della decisione relativa ai prodotti minerari;
c) 9 milioni di UCE sotto forma di trasferimenti per i paesi e territori, a norma delle disposizioni della decisione relativa al sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione.
4. - Qualora un paese o territorio divenuto indipendente aderisca alla convenzione, gli importi indicati al paragrafo 3, lettera b), sono diminuiti e quelli indicati al paragrafo 3, lettera a), aumentati in modo corrispondente, con decisione del Consiglio che delibera alla unanimita' su proposta della Commissione.
5. - In tal caso, il paese interessato continuera' a beneficiare della dotazione prevista al paragrafo 3, lettera c), ma secondo le norme di gestione del titolo II della convenzione.

Art. 2

ARTICOLO 2.
All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si aggiungono, a concorrenza di 700 milioni di UCE, prestiti concessi dalla Banca, sulle risorse proprie, alle condizioni da essa fissate in conformita' delle disposizioni del suo statuto.
Questi prestiti sono destinati:
a) a concorrenza di 685 milioni di UCE, ad operazioni di finanziamento da realizzare negli Stati ACP;
b) a concorrenza di 15 milioni di UCE, ad operazioni di finanziamento da realizzare nei paesi e territori.

Art. 3

ARTICOLO 3.
1. - L'unita' di conto utilizzata per l'applicazione del presente accordo e' quella definita nella decisione 75/250/CEE .
2. - L'unita' di conto, con decisione del Consiglio, puo' essere sostituita dall'ECU, quale definito dal Consiglio in conformita' del Regolamento (CEE) n. 3180/78 . (1)
(1)Gazzetta Ufficiale n. L 379 del 30 settembre 1978, pagina 1.

Art. 4

ARTICOLO 4.
Per il finanziamento degli abbuoni di interessi di cui all'articolo 104 della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, viene riservato un importo massimo di 175 milioni di UCE sulle sovvenzioni previste all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b).
La quota di tale importo non investita alla scadenza del periodo di concessione dei prestiti della Banca sara' nuovamente disponibile a titolo delle sovvenzioni.
Il Consiglio, su proposta della Commissione elaborata d'accordo con la Banca, puo' decidere un aumento di questo massimale.

Art. 5

ARTICOLO 5.
Tutte le operazioni finanziarie a favore degli Stati ACP e dei paesi e territori si effettuano alle condizioni previste dal presente accordo e sono imputate al Fondo, eccettuati i prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie.

Art. 6

ARTICOLO 6.
1. - Entro un mese dall'entrata in vigore della convenzione e, in seguito, anteriormente al 1 settembre di ogni anno, la Commissione elabora uno stato di previsione degli impegni da contrarre durante ciascun esercizio finanziario, tenendo conto delle previsioni della Banca per le operazioni della cui gestione essa e' incaricata, e comunica tale stato di previsione al Consiglio.
2. - Alle stesse condizioni la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio l'importo complessivo dei pagamenti da prevedere per l'esercizio in questione. In base a tale importo e tenuto conto delle necessita' di tesoreria, comprese quelle per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del titolo II, capitolo I della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, nonche' alle spese derivanti dall'applicazione del titolo III, capitolo I della convenzione, essa stabilisce uno scadenzario delle richieste di contributi, che determinera' la loro esigibilita'; le modalita' di versamento di tali contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28. La Commissione sottopone lo scadenzario al Consiglio, il quale si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 17, paragrafo 4.
Qualora i contributi siano insufficienti per far fronte alle effettive necessita' del Fondo nell'esercizio considerato, la Commissione sottopone proposte di versamenti complementari al Consiglio, che si pronuncia al piu' presto alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 17, paragrafo 4.
3. - I fondi provenienti dalle richieste di contributi di cui al paragrafo 2, fino al loro impiego da parte della Commissione per il finanziamento dei progetti, programmi o trasferimenti approvati alle condizioni di cui agli articoli da 10 a 21 nonche' 26 e 27, rimangono depositati, secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28, sui conti speciali aperti da ogni Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso organismi che esso designa.

Art. 7

ARTICOLO 7.
1. - Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate fino a esaurimento secondo modalita' uguali a quelle previste dalla convenzione, dalla decisione e dal presente accordo.
2. - Gli Stati membri si impegnano a versare, allo scadere del presente accordo e alle condizioni previste dall'articolo 6, la parte dei loro contributi che non e' stata ancora richiesta.

Art. 8

ARTICOLO 8.
1. - Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della Banca, a rendersi garanti verso la Banca medesima, rinunciando al beneficio di escussione, per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla Banca sulle risorse proprie in applicazione tanto dell'articolo 95 ·della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, quanto, eventualmente, dell'articolo 59 della convenzione.
2. - Tale garanzia e' limitata al 75 per cento dell'importo complessivo dei crediti aperti dalla Banca a titolo dell'insieme dei contratti di prestito; essa e' destinata alla copertura di ogni rischio.
3. - Per gli impegni finanziari ai sensi dell'articolo 59 della convenzione, ferma restando la garanzia globale di cui ai paragrafi 1 e 2 di cui sopra, gli Stati membri, su richiesta della Banca e per casi specifici, possono rendersi garanti verso la Banca medesima per una copertura superiore al 75 per cento, che puo' essere anche del 100 per cento, dei crediti aperti dalla Banca a titolo dei contratti di prestito corrispondenti.
4. - Per gli impegni degli Stati membri risultanti dai paragrafi 1, 2 e 3, verranno stipulati contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la Banca.

Art. 9

ARTICOLO 9.
1. - I pagamenti effettuati alla Banca a titolo dei prestiti speciali concessi agli Stati ACP, ai paesi e territori ed ai dipartimenti francesi d'oltremare dopo il 1 giugno 1964, nonche' i proventi ed i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate dopo il 1 febbraio 1971 a favore di tali Stati, paesi, territori e dipartimenti, sono versati agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al Fondo da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all'unanimita', su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni.
Le commissioni dovute alla Banca per la gestione dei prestiti e delle operazioni, di cui al primo comma, vengono previamente dedotte da tali somme.
2. - L'importo delle sovvenzioni del Fondo fissato nell'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), e' aumentato degli altri eventuali introiti del Fondo.

Art. 10

ARTICOLO 10.
1. - Fatti salvi gli articoli da 17 a 21 e ferme restando le attribuzioni della Banca per la gestione di talune forme di aiuto, il Fondo e' gestito dalla Commissione secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28.
2. - Fatti salvi gli articoli 22, 23 e 24, i capitali di rischio e gli abbuoni di interessi finanziari con le risorse del Fondo sono gestiti dalla Banca, per conto della Comunita', in conformita' del suo statuto e secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28.

Art. 11

ARTICOLO 11.
La Commissione provvede all'attuazione della politica di aiuto elaborata dal Consiglio e dell'orientamento generale della cooperazione finanziaria e tecnica definito dal Consiglio dei Ministri ACP-CEE in applicazione dell'articolo 119 della convenzione.

Art. 12

ARTICOLO 12.
1. - La Commissione e la Banca si informano reciprocamente e periodicamente in merito alle domande di finanziamento loro presentate e ai contatti preliminari che le autorita' competenti degli Stati ACP, dei paesi e territori o degli altri beneficiami degli aiuti previsti all'articolo 94 della convenzione ed alle corrispondenti disposizioni della decisione, hanno preso con esse prima della presentazione delle loro domande.
2. - La Commissione e la Banca si tengono reciprocamente informate dei progressi dell'istruzione delle domande di finanziamento.
3. - Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse, per quanto riguarda la Commissione, tramite il suo ufficio di collegamento. Inoltre, detto ufficio da' e raccoglie ogni informazione di carattere generale atta a favorire l'armonizzazione delle procedure di gestione e la valutazione delle domande.

Art. 13

ARTICOLO 13.
1. - La Commissione istruisce i progetti che, in applicazione dell'articolo 101 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante sovvenzioni o mediante prestiti speciali sulle risorse del Fondo.
La Commissione istruisce altresi' le domande di trasferimenti presentate in applicazione del titolo II, capitolo 1 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, nonche' i progetti e programmi per cui si puo' ricorrere al sistema speciale di finanziamento in applicazione del titolo III, capitolo 1 della convenzione.
2. - La Banca istruisce i progetti che, in applicazione del suo statuto e dell'articolo 101 della convenzione nonche' delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante prestiti su risorse proprie, con o senza abbuoni, o mediante capitali di rischio.
3. - I progetti di investimenti produttivi inerenti ai settori industriale, agro-industriale, minerario, turistico, nonche' alla produzione di energia connessa con un investimento in tali settori sono presentati alla Banca, che esamina se possono beneficiare di una delle forme di aiuto da essa gestite.
4. - Se, durante l'istruzione di un progetto o programma d'azioni da parte della Commissione o della Banca, appare che esso non puo' essere finanziato con una delle forme di aiuto da esse rispettivamente gestite, ciascuna di esse trasmette tali domande all'altra istituzione, previa informazione dell'eventuale beneficiario.

Art. 14

ARTICOLO 14.
1. - Fatti salvi i mandati speciali conferiti alla Banca dalla Comunita' per recuperare il capitale e gli interessi dei prestiti speciali e delle operazioni a titolo del sistema speciale di finanziamento, la Commissione provvede, per conto della Comunita', all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di sovvenzioni, prestiti speciali, trasferimenti o sistema speciale di finanziamento; essa effettua i pagamenti in conformita' del regolamento finanziario di cui all'articolo 28.
2. - La Banca provvede, per conto della Comunita', all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di capitali di rischio. In questo caso la Banca agisce a nome ed a rischio della Comunita'. Quest'ultima e' titolare di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditore o proprietario.
3. - La Banca provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti su fondi propri, cui si applicano abbuoni di interessi sulle risorse del Fondo.

Art. 15

ARTICOLO 15.
1. - Ai fini dell'applicazione dell'articolo 109 della convenzione, si provvede allo svolgimento di missioni di programmazione sotto la responsabilita' generale della Commissione, con la partecipazione della Banca, allo scopo di elaborare un programma indicativo che precisi gli obiettivi e le priorita' dello Stato ACP interessato, segnatamente settoriali, sottosettoriali e regionali, menzionando i progetti ove siano stati chiaramente identificati.
2. Per preparare le missioni la Commissione comunica agli Stati membri le informazioni raccolte presso gli Stati ACP sul contenuto, sulle prospettive e sugli obiettivi del loro piano di sviluppo nonche' sui progetti, chiaramente definiti e atti a conseguire tali obiettivi, di cui auspicano il finanziamento. La Commissione appronta queste informazioni d'intesa con la Banca per le parti che riguardano quest'ultima.
Contemporaneamente, gli Stati membri informano la Commissione degli aiuti bilaterali gia' accordati o previsti.
Ciascuno Stato membro e la Commissione aggiornano periodicamente tali dati, basandosi in particolare sulle informazioni raccolte e concertate secondo le consuete procedure.
Essi si comunicano i dati disponibili sugli altri aiuti bilaterali, regionali e multilaterali, gia' concessi o previsti a favore degli Stati ACP interessati.
3. - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per quanto concerne i paesi e territori d'oltremare, eventualmente, in forma snellita e semplificata, adeguata alle strutture costituzionali tipiche di ciascun gruppo di paesi o territori.

Art. 16

ARTICOLO 16.
1. - Prima dell'invio delle missioni di programmazione, la Commissione prepara, in collaborazione con la Banca, un documento conciso per paese, contenente tutte le informazioni raccolte dagli Stati membri e dagli Stati ACP e analizzate dalla Commissione per valutare la futura cooperazione allo sviluppo tra lo Stato ACP e la Comunita'.
Sulla base di questo documento, ha luogo uno scambio di opinioni tra i rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca, allo scopo di valutare il contesto generale della cooperazione della Comunita' con ciascuno Stato ACP e di assicurare, per quanto possibile, la coerenza tra l'aiuto comunitario e l'aiuto degli Stati membri agli Stati ACP.
2. - In seguito alle missioni di programmazione intraprese negli Stati ACP dalla Commissione e dalla Banca, il programma indicativo di aiuto comunitario, relativo a ciascuno Stato ACP viene trasmesso agli Stati membri, per permettere che si svolga uno scambio di opinioni tra i rappresentanti di questi ultimi, della Commissione e della Banca. Detto scambio di opinioni avra' luogo qualora uno o piu' Stati membri ne facciano richiesta.
3. - 1 rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca procedono, se necessario e almeno una volta nel periodo coperto dalla convenzione, all'esame dei progressi realizzati nell'esecuzione dei programmi indicativi nonche' delle modifiche da apportare a questi ultimi a richiesta degli Stati ACP interessati.

Art. 17

ARTICOLO 17.
1. - Presso la Commissione e' istituito un Comitato composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri, in appresso denominato "Comitato del FES".
Il Comitato del FES e' presieduto da un rappresentante della Commissione; il Segretariato e' assicurato dalla Commissione.
Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori.
2. - Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce il regolamento interno del Comitato del FES.
3. - In seno al Comitato del FES e' attribuita ai voti degli Stati membri la seguente ponderazione:
Belgio 6
Danimarca 3
Germania 27
Francia 24
Irlanda 2
Italia 12
Lussemburgo 1
Paesi Bassi 8
Regno Unito 17
4. - 1.1 Comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 69 voti.
5. - La ponderazione di cui al paragrafo 3 nonche' la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4, possono essere modificate, con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita', in caso di adesione alla Comunita' di un nuovo Stato membro.

Art. 18

ARTICOLO 18.
1. - Il Comitato del FES da' il proprio parere in merito alle proposte di finanziamento di progetti o programmi di azioni finanziati mediante sovvenzioni, prestiti speciali o con i fondi del sistema speciale di finanziamento, che gli sono presentate dalla Commissione.
2. - Le proposte di finanziamento relative a progetti espongono in particolare la posizione dei progetti nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati; esse indicano, se del caso, l'utilizzazione fatta in tali paesi dei precedenti aiuti della Comunita'.
Esse prevedono in particolare le misure intese a favorire, conformemente al titolo VII, capitolo 7 della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, la partecipazione delle imprese nazionali degli Stati ACP e dei paesi e territori all'esecuzione dei progetti.
3. Qualora il comitato FES chieda modifiche sostanziali della proposta di finanziamento o in mancanza di un parere favorevole su quest'ultima, la Commissione consulta i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati. In caso di mancato parere favorevole, questi ultimi, a loro richiesta, vengono sentiti dai rappresentanti della Comunita', conformemente all'articolo 113, paragrafo 3 della convenzione.
4. - Nei casi di cui al paragrafo 3, la proposta di finanziamento, eventualmente riveduta o completata, e' sottoposta nuovamente al Comitato del FES in una delle sue successive riunioni.
Se il Comitato del FES conferma il suo rifiuto di parere favorevole, la Commissione consulta nuovamente il rappresentante dello Stato o degli Stati ACP interessati, conformemente all'articolo 113, paragrafo 4 della convenzione.

Art. 19

ARTICOLO 19.
1. - Le proposte di finanziamento, corredate del parere del Comitato del FES, sono sottoposte per decisione alla Commissione.
2. - La Commissione, qualora decida di scostarsi dal parere espresso dal Comitato del FES o in mancanza di un parere favorevole di quest'ultimo, deve ritirare la proposta di finanziamento oppure adire al piu' presto il Consiglio che decide secondo le stesse modalita' di voto del Comitato.
In quest'ultimo caso, lo Stato ACP interessato, conformemente all'articolo 113, paragrafo 5 della convenzione, puo' trasmettere al Consiglio qualsiasi elemento che gli sembri necessario per completare l'informazione di quest'ultimo prima della decisione finale, nonche' essere sentito dal Presidente e dai membri del Consiglio.

Art. 20

ARTICOLO 20.
La Commissione informa regolarmente il Comitato del FES di tutte le domande di finanziamento, accettate o non accettate dai suoi servizi, che le sono state presentate ufficialmente da uno o piu' Stati ACP.

Art. 21

ARTICOLO 21.
Il Comitato del FES e' tenuto a conoscere il risultato dei lavori effettuati periodicamente dalla Commissione sulla valutazione delle realizzazioni in corso od ultimate tenendo conto tra l'altro degli obiettivi di sviluppo perseguiti.

Art. 22

ARTICOLO 22.
1. - Presso la Banca e' istituito un Comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, in appresso denominato "Comitato dell'articolo 22".
Il Comitato dell'articolo 22 e' presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio dei governatori della Banca; il Segretariato e' assicurato dalla Banca.
Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori.
2. - Il Consiglio, che delibera all'unanimita', stabilisce il regolamento interno del Comitato dell'articolo 22.
3. - In seno al Comitato dell'articolo 22 e' attribuita ai voti degli Stati membri una ponderazione uguale a quella prevista all'articolo 17, paragrafo 3.
4. - Il Comitato dell'articolo 22 si pronuncia alla maggioranza qualificata di 69 voti.
5. - La ponderazione di cui al paragrafo 3 nonche' la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4 possono essere modificate, con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita', in caso di adesione alla Comunita' di un nuovo Stato membro.

Art. 23

ARTICOLO 23.
1. - Il Comitato dell'articolo 22 da' un parere in merito alle domande di prestiti bonificati e alle proposte di finanziamento mediante capitali di rischio che gli sono presentate dalla Banca.
Il rappresentante della Commissione puo' esporre in riunione l'apprezzamento della sua istituzione su tali proposte. Tale apprezzamento verte sulla conformita' dei progetti con la politica di aiuto allo sviluppo della Comunita', con gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica definiti dalla convenzione e con gli orientamenti generali approvati dal Consiglio dei ministri ACP-CEE.
Inoltre, la Banca informa il Comitato dell'articolo 22 dei prestiti non bonificati che prevede di concedere nel settore petrolifero.
2. - Il documento presentato dalla Banca al Comitato dell'articolo 22 espone in particolare la posizione del progetto nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati e indica eventualmente lo stato degli aiuti rimborsabili concessi dalla Comunita' e la situazione delle partecipazioni prese da quest'ultima.
3. - Quando il Comitato dell'articolo 22 non da' parere favorevole su una proposta riguardante uno Stato o un gruppo di Stati ACP, la Banca consulta i rappresentanti dello Stato o degli Stati in questione, applicando la procedura di cui all'articolo 113, paragrafi 3 e 4 della convenzione.
4. - Se il Comitato dell'articolo 22 da' parere favorevole su una di prestito bonificato, quest'ultima correlata del parere motivato del Comitato ed eventualmente dell'apprezzamento del rappresentante della Commissione, e' presentata per decisione al Consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima.
In mancanza del parere favorevole del Comitato dell'articolo 22, la Banca ritira la domanda o decide di mantenerla. In questo ultimo caso la domanda, corredata del parere motivato del Comitato ed eventualmente dell'apprezzamento del rappresentante della Commissione, e' presentata per decisione al Consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima.
5. - Se il Comitato dell'articolo 22 da' parere favorevole su una proposta di finanziamento mediante capitali di rischio, detta proposta e' presentata per decisione al Consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima.
In mancanza di un parere favorevole del Comitato dell'articolo 22, la Banca ritira la proposta oppure chiede allo Stato membro che esercita la presidenza del Comitato dell'articolo 22 di adire il Consiglio quanto prima.
In quest'ultimo caso la proposta e' sottoposta al Consiglio corredata del parere motivato del Comitato dell'articolo 22 ed eventualmente dell'apprezzamento del rappresentante della Commissione.
Il Consiglio si pronuncia secondo le stesse modalita' di voto del Comitato dell'articolo 22.
Qualora il Consiglio decida di confermare la posizione assunta dal Comitato dell'articolo 22, la Banca ritira la propria proposta.
Se invece il Consiglio si pronuncia a favore della proposta della Banca, quest'ultima avvia le procedure previste dal proprio statuto.

Art. 24

ARTICOLO 24.
1. - Fatti salvi i necessari adeguamenti per tener conto della natura delle operazioni finanziate e delle procedure previste dallo statuto della Banca, quest'ultima informa regolarmente il Comitato dell'articolo 22 di tutte le domande di finanziamento, accettate o non accettate dai suoi servizi, che le sono state ufficialmente presentate.
2. - Il Comitato dell'articolo 22 e' tenuto a conoscere il risultato dei lavori effettuati periodicamente dalla Banca sulla valutazione delle realizzazioni in corso od ultimate, tenendo conto tra l'altro degli obiettivi di sviluppo perseguiti.

Art. 25

ARTICOLO 25.
1. - La Commissione e la Banca si accertano delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunita' che esse gestiscono rispettivamente sono posti in atto dagli Stati ACP, dai paesi e territori o dagli altri eventuali beneficiari.
2. - Esse si accertano inoltre, ciascuna per quanto la riguarda, in stretto collegamento con le autorita' responsabili del paese o dei paesi interessati, delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari sono utilizzate dai beneficiari.
3. - In occasione degli esami previsti ai paragrafi 1 e 2, la Commissione e la Banca verificano in quale misura sono stati conseguiti gli obiettivi previsti dagli articoli 91 e 92 della convenzione e dalle disposizioni corrispondenti della decisione.
4. - La Commissione e la Banca informano il Consiglio, almeno una volta all'anno, in merito al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Il Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 17, paragrafo 4, prende i provvedimenti necessari.

Art. 26

ARTICOLO 26.
Gli importi dei trasferimenti di cui, rispettivamente, agli articoli 39 e 40 della convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione, e gli importi dei contributi alla ricostituzione delle risorse di cui all'articolo 42 della convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione, sono espressi nell'unita' di conto di cui all'articolo 3.
I pagamenti sono effettuati nella moneta di uno o piu' Stati membri scelta dalla Commissione previa consultazione dello Stato ACP o delle autorita' competenti dei paesi e territori.

Art. 27

ARTICOLO 27.
La Commissione elabora ogni anno, per gli Stati membri, una relazione di sintesi sul funzionamento del sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione e sull'utilizzazione, da parte degli Stati ACP, dei fondi trasferiti.
Questa relazione espone in particolare l'incidenza di tale sistema sullo sviluppo economico dei paesi beneficiari e sull'evoluzione degli scambi con l'estero.
Il presente articolo si applica anche per quanto concerne i paesi e territori.

Art. 28

ARTICOLO 28.
Le disposizioni di applicazione del presente accordo formano oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della convenzione, dal Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 17, paragrafo 4, in base ad un progetto della Commissione e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima, nonche' previo parere della Corte dei conti istituita all'articolo 206 del trattato.

Art. 29

ARTICOLO 29.
1. - Al termine di ciascun esercizio la Commissione adotta il conto della gestione trascorsa nonche' il bilancio del Fondo.
2. - Salvo restando il paragrafo 4, la Corte dei conti istituita all'articolo 206 del trattato esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui la Corte esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28.
3. - Il Parlamento Europeo, previa raccomandazione del Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 17, paragrafo 4, da' scarico alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo.
4. - Le operazioni finanziate sulle risorse del Fondo gestite dalla Banca formano oggetto delle procedure di controllo e di approvazione definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni.
La Banca invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del Fondo e da essa gestite.

Art. 30

ARTICOLO 30.
1. - Le rimanenze del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla convenzione di applicazione allegata al trattato, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detta convenzione di applicazione nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 dicembre 1962.
Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmato a Yaounde' il 20 luglio 1963, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 maggio 1969.
Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmato a Yaounde' il 20 luglio 1963, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 gennaio 1975.
Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonche' dalla regolamentazione in vigore il 1 marzo 1980.
2. - Qualora per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle rimanenze fosse compromessa la soddisfacente realizzazione dei progetti finanziati nel quadro dei Fondi di cui al paragrafo 1, la Commissione potra' presentare proposte supplementari di finanziamento alle condizioni stabilite all'articolo 18.

Art. 31

ARTICOLO 31.
Il presente accordo e' approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee l'adempimento delle procedure richieste per la relativa entrata in vigore.
Il presente accordo e' concluso per la stessa durata della convenzione. Tuttavia esso restera' in vigore nella misura necessaria per l'esecuzione integrale di tutte le operazioni finanziate a titolo della convenzione.

Art. 32

ARTICOLO 32.
Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca i sei testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee che provvedera' a trasmettere copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.
FATTO a Bruxelles, addi' venti novembre millenovecentosettantanove.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrik Belgi
Pd Kongeriget Danmarks vegne
Fur die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Pour le Gouvernement de la Republique francaise
For the Governnment of Ireland
Per il Governo della Repubblica italiana
Pour le Gouvernement du Grand-Duche' de Luxembourg
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland

Art. 1

SECONDA CONVENZIONE ACP-CEE
FIRMATA A LOME' IL 31 OTTOBRE 1979
Sua Maesta' il Re dei Belgi,
Sua Maesta' la Regina di Danimarca,
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica francese,
Il Presidente dell'Irlanda,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,
Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e
di Irlanda del Nord,
parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, qui di seguito denominata "Comunita'", firmato a Roma il 25 marzo 1957, i cui Stati sono qui di seguito denominati Stati membri, e il Consiglio delle Comunita Europee,
da una parte, e
il Capo di Stato delle Bahamas,
il Capo di Stato delle Barbados,
il Presidente della Repubblica Popolare del Benin,
il Presidente della Repubblica di Botswana,
il Presidente della Repubblica del Burundi,
il Presidente della Repubblica Unita del Camerun,
il Presidente della Repubblica di Capo Verde,
il Presidente della Repubblica Centrafricana,
il Presidente della Repubblica Federale Islamica delle Comore,
il Presidente della Repubblica Popolare del Congo,
il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,
il Presidente della Repubblica di Gibuti,
il Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri dello
Stato Indipendente di Dominica,
il Presidente del Consiglio Militare Amministrativo
Provvisorio e del Consiglio dei Ministri e Comandante in
Capo dell'Esercito Rivoluzionario d'Etiopia,
Sua Maesta' la Regina delle Figi,
il Presidente della Repubblica del Gabon,
il Presidente della Repubblica del Gambia,
il Presidente della Repubblica del Gana,
il Capo di Stato di Grenada,
il Presidente della Repubblica della Guinea,
il Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau,
il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale,
il Presidente della Repubblica di Guyana,
il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta,
il Capo di Stato della Giamaica,
il Presidente della Repubblica del Kenia,
il Presidente della Repubblica di Kiribati,
Sua Maesta' il Re del Regno di Lesotho,
il Presidente della Repubblica di Liberia,
il Presidente della Repubblica Democratica di Madagascar,
il Presidente della Repubblica del Malawi,
il Presidente della Repubblica del Mali,
il Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania,
Sua Maesta' la Regina di Maurizio,
il Presidente della Repubblica del Niger,
il Capo del Governo Federale della Nigeria,
il Capo dello Stato indipendente di Papua Nuova Guinea,
il Presidente della Repubblica del Ruanda,
il Presidente della Repubblica di Santa Lucia,
il Capo di Stato della Samoa Occidentale,
il Presidente della Repubblica Democratica di Sao Tome' e Principe,
il Presidente della Repubblica del Senegal,
il Presidente della Repubblica delle Seychelles,
il Presidente della Repubblica della Sierra Leone,
il Presidente dello Stato Indipendente delle Isole Salomone,
il Presidente della Repubblica Democratica Somala,
Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo,
il Presidente della Repubblica Democratica del Sudan,
il Presidente della Repubblica del Surinam,
Sua Maesta' il Re del Regno di Swaziland,
il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania,
il Presidente della Repubblica del Ciad,
il Presidente della Repubblica del Togo,
Sua Maesta' il Re Taufaahau Tupou IV di Tonga,
il Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago,
Sua Maesta' la Regina di Tuvalu,
il Presidente della Repubblica dell'Uganda,
il Presidente della Repubblica dello Zaire,
il Presidente della Repubblica dello Zambia,
i cui Stati sono qui di seguito denominati Stati ACP,
d'altra parte,
VISTO il trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, qui di seguito denominato trattato, e l'accordo di Georgetown, che istituisce il Gruppo degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico;
SOLLECITI di rafforzare, su un piano di completa uguaglianza tra le parti e nel loro reciproco interesse, la loro stretta e continua cooperazione in uno spirito di solidarieta' internazionale;
RISOLUTI ad intensificare in comune gli sforzi volti allo sviluppo economico e al progresso sociale degli Stati ACP, e a realizzare un piu' elevato benessere delle loro popolazioni;
DESIDERANDO manifestare la reciproca volonta' di mantenere e rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i loro paesi, secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite;
RISOLUTI a continuare ed intensificare i loro sforzi volti a creare un modello di relazioni tra Stati sviluppati e Stati in via di sviluppo compatibile con le aspirazioni della Comunita' internazionale ad un "nuovo ordine economico internazionale pia giusto e piu' equilibrato;
DECISI a promuovere, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo, la cooperazione commerciale tra gli Stati ACP e la Comunita' ed a garantirne un fondamento sicuro in conformita' dei loro obblighi internazionali;
CONSAPEVOLI della necessita' di sviluppare la cooperazione e gli scambi tra tutti gli Stati ACP nonche' della necessita' particolare di accelerare la cooperazione economica e lo sviluppo all'interno e fra le regioni degli Stati ACP;
CONSAPEVOLI della speciale importanza dello sviluppo agricolo e rurale degli Stati ACP e della necessita' di intensificare gli sforzi volti a questo fine;
DESIDERANDO salvaguardare gli interessi degli Stati ACP, la cui economia dipende in misura rilevante dall'esportazione di prodotti di base, e valorizzare le loro risorse;
SOLLECITI di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP intensificando la cooperazione tra detti Stati e gli Stati membri;
RICONOSCENDO la necessita' di riservare un trattamento speciale agli Stati ACP meno sviluppati e di emanare disposizioni speciali a favore degli Stati ACP senza sbocco sul mare ed insulari per aiutarli a superare le specifiche difficolta' che si presentano loro;
CONSAPEVOLI della necessita' di creare un meccanismo adatto ad instaurare un sistema di consultazioni quanto piu' ampie possibile per lo sviluppo della cooperazione ACP-CEE,
HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI:
Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente del Belgio presso le Comunita' Europee;
SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA
Niels ERSBOLL,
Sottosegretario di Stato,
Ambasciatore,
Ministero degli Affari Esteri;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Klaus von DORNANYI,
Ministro di Stato,
Ministero degli Affari Esteri
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE
Robert GALLEY,
Ministro della Cooperazione,
Pierre BERNARD-REYMOND,
Sottosegretario di Stato,
Ministero degli Affari Esteri;
PRESIDENTE DELL'IRLANDA
Michael OKENNEDY,
Ministro degli Affari Esteri dell'Irlanda;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Giuseppe ZAMBERLETTI,
Sottosegretario di Stato,
Ministero degli Affari Esteri;
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO
Jean DONDELINGER,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente del Lussemburgo presso le Comunita' Europee;
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI
D.F. VAN DER MEI,
Sottosegretario di Stato,
Ministero degli Affari Esteri;
SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD
The Honourable Douglas Richard HURD, CBE,
Membro del Parlamento,
Sottosegretario di Stato,
Ministero degli Affari Esteri e del Commonwealth;
CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Michael OKENNEDY,
Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' Europee,
Ministro degli Affari Esteri dell'Irlanda,
Claude CHEYSSON,
Membro della Commissione delle Comunita' Europee;
CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS
S.E. R.F. Anthony ROBERTS,
Alto Commissario del Commonwealth per le Bahamas a Londra;
CAPO DI STATO DELLE BARBADOS
The Honourable Harold Bernard St JOHN, QC, MP,
Vice Primo Ministro e Ministro del Commercio, del
Turismo e dell'Industria;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN
Andre' ATCHADE,
Ministro del Commercio e del Turismo;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BOTSWANA
Archibald MCOKETSA MOGWE,
Ministro degli Affari Esteri;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI
Ministro della Pianificazione;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DEL CAMERUN
Robert NAAH,
Viceministro dell'Economia e della Pianificazione;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE
Abilio Augusto MONTERO DUARTE,
Ministro degli Affari Esteri;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA
Jean-Pierre LE BOUDER,
Ministro della Cooperazione, della Pianificazione, della
Statistica generale, della Tutela delle societa' e delle imprese di studio dei progetti concernenti segnatamente l'organizzazione e la promozione delle operazioni agricolo-industriali;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE:
Ali MROUDJAE,
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO:
Elenga NGAPORO,
Ministro del Commercio;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO
Abdoulaye KONE,
Ministro dell'Economia, delle Finanze e della Pianificazione;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI
Ahmed Ibrahim ABDI,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica di
Gibuti presso il Governo francese e presso la Comunita' Economica Europea;
PRIMO MINISTRO E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA
Arden SHILLINGFORD,
Alto Commissario della Dominica a Londra;
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE AMMINISTRATIVO PROVVISORIO E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMANDANTE IN CAPO DELL'ESERCITO RIVOLUZIONARIO D'ETIOPIA:
Teferra WOLDE-SEMAIT,
Ministro delle Finanze;
SUA MAESTA' LA REGINA DELLE FIGI:
Satya Nand NANDAN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione delle Figi presso le Comunita' Europee;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON:
Ministro della Pianificazione, dello Sviluppo, dell'Assetto territoriale e del Turismo;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA
Mohamadu CADI CHAM,
Ministro delle Finanze e del Commercio;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA:
Amon NIKOI,
Ministro delle Finanze e della Pianificazione economica;
CAPO DI STATO DI GRENADA
Fennis AUGUSTINE,
Alto Commissario per Grenada a Londra;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA:
N'Faly SANGARE,
Ministro delegato presso le Comunita' Europee;
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU:
S.E. VASCO CABRAL,
Commissario di Stato per il Coordinamento economico e per la Pianificazione;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE:
Cristino Seriche MALABO BIOCO,
Tenente delle Forze Terrestri,
Membro del Consiglio Militare Supremo;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUYANA:
Samuel Rudolph INSANALLY,
Rappresentante Permanente della Guyana presso la Comunita' Economica Europea;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ALTO VOLTA:
Georges SANOGOH,
Ministro della Pianificazione e della Cooperazione
CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA:
Donald RAINFORD,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Giamaica presso la Comunita' Economica Europea;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENIA:
Joseph MULIRO,
Segretario Permanente,
Ministero dell'Agricoltura;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI:
The Honourable Douglas Richard HURD, CBE,
Membro del Parlamento,
Sottosegretario di Stato,
Ministero degli Affari Esteri e del Commonwealth del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO:
The Honourable Morena MAKHAOLA LEROTHOLI;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA:
The Honourable D. Franklin NEAL,
Ministro della Pianificazione e dell'Economia;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR:
S.E. Justin RARIVOSON,
Ministro dell'Economia e del Commercio;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI:
The Honourable Stott Zondwayo JERE,
Membro del Parlamento,
Ministro del Commercio, dell'Industria e del Turismo;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI:
S.E. Alloune Blondin BEYE,
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA:
Abdellah OULD DADDAH,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante
della Repubblica Islamica di Mauritania presso le Comunita' Europee;
SUA MAESTA' LA REGINA DI MAURIZIO:
The Honourable Sir Sateam BOOLELL, KT,
Ministro dell'Agricoltura, delle Risorse naturali e dell'Ambiente:
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER:
Mai MAIGENA,
Ministro dell'Economia, del Commercio e dell'Industria;
CAPO DEL GOVERNO FEDERALE DELLA NIGERIA:
S.E. P. Ayodele AFOLABI,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione della Repubblica federale della Nigeria presso la Comunita' Economica Europea;
CAPO DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA:
Frederick Bernard Carl REIHER,
Ambasciatore presso le Comunita' Europee;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA:
Ambroise MULINDANGABO,
Ministro della Pianificazione;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SAINT LUCIA:
George William ODLUM,
Vice Primo Ministro,
Ministro degli Affari Esteri e del Commercio;
CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE:
The Honourable Filipo VAOVASAMANAIA,
Ministro delle Finanze;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E PRINCIPE:
Maria de AMORIM,
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL:
Ousmane SECK,
Ministro delle Finanze e dell'Economia;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES:
Maxime FERRARI,
Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE:
The Honourable I.M. FOFANA,
Ministro del Commercio e dell'Industria;
PRESIDENTE DELLO STATO INDIPENDENTE DELLE ISOLE SALOMONE:
The Honourable Douglas Richard HURD, CBE,
Membro del Parlamento,
Sottosegretario di Stato,
Ministero degli Affari Esteri e del Commonwealth del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA,
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO:
S.E. Ormar Salah AHMED,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante della Repubblica Democratica Somala presso la Comunita' Economica Europea;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN:
IZZ EL DIN HAMID,
Ministro di Stato per gli Affari del Consiglio dei Ministri;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM:
Ludwig C. ZUIVERLOON,
Ministro dell'Economia;
SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND:
DZABULUMJIVA H.S. NHLABATSI,
Vice Ministro del Lavoro, dell'Energia e delle Comunicazioni;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA
Alphonce M. RULEGURA,
Ministro del Commercio;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD:
Issaka Ramat AL HAMDOU,
incaricato d'affari a.i.,
Ambasciata della Repubblica del Ciad a Bruxelles;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO:
Koudjolou DOGO,
Ministro della Pianificazione, dello Sviluppo industriale e della Riforma amministrativa;
SUA MAESTA' IL RE TAUFAAHAU TUPOU IV DI TONGA:
His Royal Highness Crown Prince TUPOUTOA;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO:
S.E. Eustache SEIGNORET,
Alto Commissario a Londra;
SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU':
Satya Nand NANDAN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione delle Figi presso le Comunita' Europee;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA:
The Honourable Ateker EJALU,
Ministro della Cooperazione regionale;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE:
KIAKWAMA Kia KIZIKI,
Commissario di Stato all'Economia nazionale, all'Industria e al Commercio;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA:
Remi CHISUPA,
Membro del Parlamento,
Ministro dell'Industria e del Commercio;
I QUALI dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
ARTICOLO I
Nel settore della cooperazione commerciale, l'obiettivo della presente convenzione e' di promuovere gli scambi fra gli Stati ACP e la Comunita', tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo, nonche' gli scambi fra gli Stati ACP.
Nel perseguimento di questo obiettivo, sara' riservata un'attenzione particolare alla necessita' di garantire effettivi vantaggi supplementari agli scambi commerciali tra gli Stati ACP e la Comunita' al fine di accelerare il ritmo di sviluppo del loro commercio e in particolare del flusso delle loro esportazioni nella Comunita' e di migliorare le condizioni di accesso dei loro prodotti al mercato comunitario, assicurando cosi' un miglior equilibrio degli scambi delle parti contraenti.
A questo scopo le parti contraenti applicano le disposizioni del presente titolo e le altre misure appropriate, enunciate nei titoli V, VI e VII.

Art. 2

ARTICOLO 2
1. I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente.
2. a) I prodotti originari degli Stati ACP:
- riportati nell'elenco dell'allegato II del trattato, che siano oggetto di una organizzazione comune di mercato a norma dell'articolo
40 del trattato o
- soggetti, all'importazione nella Comunita', ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune, sono importati nella Comunita', in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi, alle seguenti condizioni.
i) sono ammessi in esenzione dai dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento
dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei
dazi doganali, l'applicazione di altre misure relative alla loro importazione;
ii) per i prodotti diversi da quelli contemplati sub i), la
Comunita' adotta le misure necessarie ad assicurare un
trattamento piu' favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione piu' favorita.
b) Se nel periodo di applicazione della presente convenzione gli Stati ACP chiedono che nuove produzioni agricole o taluni prodotti agricoli che non sono soggetti ad un regime speciale sin dall'entrata in vigore della convenzione beneficino di siffatto regime, la Comunita' esamina queste domande in consultazione con gli Stati ACP.
c) Il regime di cui alla lettera a) entra in vigore contemporaneamente alla presente convenzione e resta in applicazione per tutta la durata di quest'ultima.
Se pero', nel periodo di applicazione della presente convenzione, la Comunita'
- sottopone uno o piu' prodotti ad una organizzazione comune di mercato o a una regolamentazione specifica adottata nell'ambito
dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva
di adattare, previa consultazione in sede di Consiglio dei
Ministri, il regime di importazione di questi prodotti
originari degli Stati ACP. In tal caso si applica la lettera
a).
- modifica un'organizzazione comune di mercato o una
regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione
della politica agricola comune, essa si riserva di modificare, previa consultazione in sede di Consiglio dei Ministri, il
regime fissato per i prodotti originari degli Stati ACP. In tal
caso la Comunita' si impegna a mantenere a favore dei prodotti originari degli Stati ACP un vantaggio paragonabile a quello di
cui essi beneficiavano in precedenza rispetto ai prodotti
originari dei paesi terzi beneficiari della clausola della nazione piu' favorita.
d) Qualora intenda concludere un accordo preferenziale con paesi terzi, la Comunita' ne informa gli Stati ACP. Su richiesta degli Stati ACP vengono avviate consultazioni allo scopo di difendere i loro interessi.

Art. 3

ARTICOLO 3
1. La Comunita' non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.
2. Il paragrafo I tuttavia non pregiudica il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), primo trattino.
La Comunita' informa gli Stati ACP dell'eliminazione delle restrizioni quantitative residue per tali prodotti.

Art. 4

ARTICOLO 4
Le disposizioni del presente capitolo non sono d'ostacolo agli impegni che le parti contraenti potrebbero assumere nel quadro di accordi internazionali sui prodotti di base.
Se alcune parti contraenti intendono concludere accordi del genere, si tengono consultazioni in materia per tener conto dei rispettivi interessi dell'insieme delle parti contraenti.

Art. 5

ARTICOLO 5
1. L'articolo 3 non e' d'ostacolo ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionali o di tutela della proprieta' industriale e commerciale.
2. Detti divieti o restrizioni non devono comunque costituire un mezzo di discriminazione arbitraria ne' una restrizione dissimulata del commercio in generale.
3. Qualora l'applicazione delle misure enunciate al paragrafo 1 leda gli interessi di uno o piu' Stati ACP, si procede, su richiesta di questi ultimi, a consultazioni per la ricerca di una soluzione soddisfacente.

Art. 6

ARTICOLO 6
Il regime all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP non puo' essere piu' favorevole del trattamento applicato agli scambi fra gli Stati membri.

Art. 7

ARTICOLO 7
Qualora gli interessi di uno o piu' Stati ACP rischino di essere lesi da misure nuove o da misure prese nell'ambito dei programmi di ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari adottati dalla Comunita' per migliorare la circolazione delle merci, la Comunita' stessa, prima di adottare tali misure, ne informa gli Stati ACP tramite il Consiglio dei Ministri.
Per consentire alla Comunita' di prendere in considerazione gli interessi degli Stati ACP in questione, si tengono consultazioni, a richiesta di questi ultimi, per trovare una soluzione soddisfacente.

Art. 8

ARTICOLO 8
1. Qualora gli interessi di uno o piu' Stati ACP siano lesi da regolamentazioni comunitarie esistenti, volte ad agevolare la circolazione delle merci, o dall'interpretazione, applicazione o attuazione delle modalita' di dette regolamentazioni, si tengono consultazioni, a richiesta degli Stati ACP interessati, per trovare una soluzione soddisfacente.
2. Allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente, gli Stati ACP possono anche evocare in sede di Consiglio dei Ministri altre difficolta' relative alla circolazione delle merci, eventualmente risultanti da provvedimenti in programma o gia' presi dagli Stati membri.
3. Le competenti istituzioni della Comunita' forniscono al Consiglio dei Ministri le piu' ampie informazioni possibili su tali provvedimenti.

Art. 9

ARTICOLO 9
1. In considerazione delle loro attuali esigenze di sviluppo, gli Stati ACP non saranno tenuti a sottoscrivere, per la durata della presente convenzione e relativamente alle importazioni di prodotti originari della Comunita', obblighi corrispondenti agli impegni assunti dalla Comunita', a norma del presente capitolo, riguardo alle importazioni dei prodotti originari degli Stati ACP.
2. a) Nel quadro dei loro scambi con la Comunita', gli Stati ACP non operano discriminazioni fra gli Stati membri e accordano alla Comunita' un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione piu' favorita.
b) Il trattamento della nazione piu' favorita cui si fa riferimento alla lettera a) non si applica alle relazioni economiche e commerciali fra i vari Stati ACP ne' a quelle tra uno o piu' Stati ACP ed altri paesi in via di sviluppo.

Art. 10

ARTICOLO 10
A meno che vi abbia gia' proceduto in applicazione della convenzione ACP-CEE di Lome', ciascuna parte contraente trasmette la sua tariffa doganale al Consiglio dei Ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione. Ciascuna parte contraente comunica anche le successive modifiche della tariffa man mano che entrano in vigore.

Art. 11

ARTICOLO 11
1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, la nozione di "prodotti originari" ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n° 1.
2. il Consiglio dei Ministri puo' decidere qualsiasi modifica del protocollo n° 1.
3. Qualora per un dato prodotto non sia ancora definita, in applicazione dei paragrafi 1 o 2, la nozione di "prodotti originari", ciascuna parte contraente continua ad applicare la propria regolamentazione.

Art. 12

ARTICOLO 12
1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo comporti gravi perturbazioni in un settore dell'attivita' economica della Comunita' oppure di uno o piu' Stati membri o ne comprometta la stabilita' finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficolta' che rischino di deteriorare un settore d'attivita' della Comunita' o di una regione della stessa, la Comunita' puo' prendere o autorizzare lo Stato membro interessato a prendere misure di salvaguardia. Queste misure, la loro durata e le relative modalita' d'applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio dei Ministri.
2. La Comunita' ed i suoi Stati membri si impegnano a non avvalersi di misure di salvaguardia o di altri mezzi a fini protezionistici o allo scopo di ostacolare le evoluzioni strutturali.
3. Le suddette misure di salvaguardia devono limitarsi a quelle che perturbano il meno possibile il commercio tra le parti contraenti nel perseguimento degli obiettivi della presente convenzione, e non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' manifestatesi.
4. In fase di attuazione, le misure di salvaguardia devono tener conto del livello raggiunto dalle esportazioni ACP interessate nella Comunita' e del loro potenziale di sviluppo.

Art. 13

ARTICOLO 13
1. In merito all'applicazione della clausola di salvaguardia hanno luogo consultazioni preventive, sia che si tratti dell'applicazione iniziale sia di una proroga di tali misure. La Comunita' fornisce agli Stati ACP tutte le informazioni necessarie per queste consultazioni nonche' i dati che consentono di determinare in quale misura le importazioni di un dato prodotto in provenienza di uno o piu' Stati ACP abbiano provocato gli effetti di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
2. Quando abbiano avuto luogo consultazioni, le misure di salvaguardia o qualsiasi accordo concluso tra gli Stati ACP interessati e la Comunita' entrano in vigore al termine di dette consultazioni.
3. Tuttavia le consultazioni preventive di cui ai paragrafi 1 e 2, non sono di ostacolo a decisioni immediate che la Comunita' o i suoi Stati membri potrebbero prendere, conformemente all'articolo 12, paragrafo I, qualora particolari circostanze abbiano reso necessarie tali decisioni.
4. Per facilitare l'esame dei fatti che potrebbero perturbare il mercato, viene istituito un meccanismo destinato al controllo statistico di talune esportazioni degli Stati ACP nella Comunita'.
5. Le parti contraenti si impegnano a tenere regolari consultazioni allo scopo di trovare soluzioni soddisfacenti agli eventuali problemi causati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.

Art. 14

ARTICOLO 14
Su richiesta di qualsiasi parte contraente interessata, il Consiglio dei Ministri esamina gli effetti economici e sociali determinati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.

Art. 15

ARTICOLO 15
In caso di adozione, di modifica o di ritiro delle misure di salvaguardia, si presta particolare attenzione agli interessi degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari.

Art. 16

ARTICOLO 16
Al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni della presente convenzione nel settore della cooperazione commerciale, le parti contraenti convengono di informarsi e di consultarsi a vicenda.
Oltre ai casi in cui sono specificamente previste consultazioni negli articoli da 1 a 15, si avviano consultazioni, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP alle condizioni previste dalle norme di procedura di cui all'articolo 168, specialmente nei casi seguenti:
1) qualora intendano prendere misure di natura commerciale che ledano gli interessi di una o piu' altre parti contraenti nell'ambito della presente convenzione, le parti contraenti devono informarne il Consiglio dei Ministri. Su richiesta delle parti contraenti interessate, si avviano consultazioni per tenere conto dei rispettivi interessi;
2) qualora, durante il periodo di applicazione della presente convenzione, gli Stati ACP ritengano che i prodotti agricoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), che non sono oggetto di un regime speciale, debbano beneficiare di un tale regime, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio dei Ministri;
3) quando una parte contraente ritenga che una regolamentazione esistente in un'altra parte contraente, la sua interpretazione, la sua applicazione o l'attuazione delle sue modalita' ostacolino la circolazione delle merci;
4) qualora intenda concludere un accordo preferenziale con paesi terzi, la Comunita' ne informa gli Stati ACP. Su richiesta di questi ultimi hanno luogo consultazioni al fine di salvaguardare i loro interessi;
5) qualora la Comunita' o gli Stati membri attuino misure di salvaguardia in conformita' dell'articolo 12, possono essere avviate consultazioni in materia in sede di Consiglio dei Ministri, su richiesta delle parti contraenti interessate, specialmente ai fini dell'osservanza dell'articolo 12, paragrafo 3.

Art. 17

ARTICOLO 17
Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune di mercato per gli alcoli ed in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, l'ammissione nella Comunita' dei prodotti della sottovoce 22.09 CI - rum, arack, tafia - originari degli Stati ACP e' disciplinata dal protocollo n° 5.

Art. 18

ARTICOLO 18
Per consentire il miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane originarie degli Stati ACP, le parti contraenti concordano gli obiettivi che figurano nel protocollo n° 4.

Art. 19

ARTICOLO 19
Il presente capitolo ed i protocolli nn. 4 e 5 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.

Art. 20

ARTICOLO 20
Per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1, le parti contraenti attuano misure di promozione commerciale, che vanno dalla fase della produzione alla fase finale della distribuzione. Il loro scopo e' di far si che gli Stati ACP traggano il massimo vantaggio dalle disposizioni della presente convenzione in materia di cooperazione commerciale, agricola ed industriale, e che possano partecipare, alle condizioni piu' favorevoli, ai mercati della Comunita' e ai mercati interni, regionali ed internazionali, diversificando la gamma ed incrementando il valore ed il volume delle esportazioni ACP.

Art. 21

ARTICOLO 21
Le misure di promozione commerciale di cui all'articolo 20 comprendono la fornitura d'assistenza tecnica e finanziaria per conseguire gli obiettivi sotto indicati:
a) creazione e/o miglioramento delle strutture delle organizzazioni, dei centri o delle imprese che partecipano allo sviluppo del commercio degli Stati ACP e valutazione del loro fabbisogno di personale, della loro gestione finanziaria e dei loro metodi di lavoro;
b) formazione di base, formazione di dirigenti, perfezionamento professionale di tecnici nel settore dello sviluppo e della promozione commerciale nazionale ed internazionale;
c) politica di prodotto comprendente la ricerca, la trasformazione, la garanzia e il controllo della qualita', imballaggio e presentazione;
d) sviluppo di infrastrutture di sostegno, comprese le attrezzature di trasporto e di immagazzinamento, al fine di facilitare il flusso di esportazione degli Stati ACP;
e) pubblicita';
f) instaurazione, promozione e miglioramento della cooperazione fra gli operatori economici degli Stati ACP nonche' fra questi ultimi e quelli degli Stati membri della Comunita' e dei paesi terzi, creazione di meccanismi adeguati per promuovere siffatta cooperazione;
g) esecuzione ed utilizzazione di studi e ricerche di mercato e di "marketing";
h) raccolta, analisi e diffusione di dati quantitativi e qualitativi sul commercio e attuazione di mezzi atti a facilitare il libero accesso ai sistemi e/o agli organi di informazione esistenti o che saranno istituiti nella Comunita' e negli Stati ACP;
i) partecipazione degli Stati ACP a fiere, esposizioni e, in particolare, a saloni internazionali specializzati, il cui elenco sara' redatto in consultazione con gli Stati ACP stessi, e all'organizzazione di manifestazioni commerciali;
j) assistenza speciale alle piccole e medie imprese per l'identificazione e lo sviluppo dei prodotti, gli sbocchi di mercato e le imprese commerciali di compartecipazione;
k) la partecipazione degli Stati ACP meno sviluppati alle varie attivita' di promozione commerciale in programma viene incoraggiata con disposizioni speciali, in particolare con il pagamento delle spese di viaggio del personale e di trasporto degli oggetti e delle merci da esporre in occasione della loro partecipazione alle fiere ed esposizioni.

Art. 22

ARTICOLO 22
Oltre agli stanziamenti che, nel quadro dei programmi indicativi nazionali di cui all'articolo 109, potranno essere destinati da ciascuno Stato ACP al finanziamento delle operazioni di promozione commerciale, in funzione delle rispettive priorita' ed orientamenti di sviluppo, i contributi della Comunita' al finanziamento di questo tipo di operazione su base regionale potranno raggiungere, nel quadro dei programmi di cooperazione regionale di cui all'articolo 133, l'importo di 40 milioni di unita' di conto europee, in appresso denominate UCE.

Art. 23

ARTICOLO 23
1. Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilita' dei proventi da esportazione e per aiutare gli Stati ACP a superare uno dei principali ostacoli alla stabilita', alla redditivita' ed alla costante espansione delle loro economie, per sostenere i loro sforzi di sviluppo e consentir loro di provvedere in questo modo al progresso economico e sociale delle rispettive popolazioni contribuendo a salvaguardare il loro potere d'acquisto, viene istituito un sistema inteso a garantire la stabilizzazione dei proventi che gli Stati ACP realizzano esportando nella Comunita' taluni prodotti dai quali dipendono le loro economie e che risentono delle fluttuazioni dei prezzi e/o dei quantitativi.
2. Per conseguire questi obiettivi, le risorse trasferite devono essere destinate al mantenimento dei flussi finanziari nel settore in oggetto oppure, in un intento di diversificazione, essere diretti ad altri settori appropriati e servire allo sviluppo economico e sociale.

Art. 24

ARTICOLO 24
I proventi da esportazione che beneficiano del sistema di stabilizzazione sono quelli che derivano dall'esportazione, da ciascuno Stato ACP nella Comunita', di ciascuno dei prodotti riportati nell'elenco seguente, redatto tenendo conto di fattori quali l'occupazione, il deterioramento dei termini di scambio tra la Comunita' e lo Stato ACP interessato, e il livello di sviluppo dello Stato ACP in causa.

Art. 25

ARTICOLO 25
1. Sono contemplati i seguenti prodotti:
Codice NIMEXE 1. Arachidi in guscio o
decorticate da 12.01-31 a 12.01-35 2. Olio di arachidi 15.07-74 e 15.07-87 3. Cacao in grani 18.01-00 4. Pasta di cacao da 18.03-10 a 18.03-30 5. Burro di cacao 18.04-00 6. Caffe', verde o torrefatto da 09.01-11 a 09.01-17 7. Estratti o essenze di caffe da 21.02-11 a 21.02-15 8. Cotone in massa da 55.01-10 a 55.01-90 9. Linter di cotone da 55.02-10 a 55.02-90 10. Noci di cocco da 08.01-71 a 08.01-75 11. Copra 12.01-42 12. Olio di cocco 15.07-29, 15.07-77 e 15.07-92 13. Olio di palma 15.07-19, 15.07-61 e 15.07-65 14. Olio di palmisti 15.07-31, 15.07-78 e 15.07-93 15. Noci e mandorle di palmisti 12.01-44 16. Pelli grezze da 41.01-11 a 41.01-95 17. Cuoio e pelli di bovini da 41.02-05 a 41.02-98 18. Pelli ovine da 41.03-10 a 41.03-99 19. Pelli caprine da 41.04-10 a 41.04-99 20. Legno rozzo da 44.03-20 a 44.03-99 21. Legno semplicemente
squadrato da 44.04-20 a 44.04-98 22. Legno semplicemente
segato in lungo da 44.05-10 a 44.05-79 23. Banane fresche 08.01-31 24. Te da 09.02-10 a 09.02-90 25. Sisal grezzo 57.04-10 26. Vaniglia 09.05-00 27. Garofani (antofilli,
chiodi e steli) 09.07-00 28. Lane in massa da 53.01-10 a 53.01-40 29. Peli fini di capra mohair 53.02-95 30. Gomma arabica 13.02-91 31. Piretro (fiori, foglie, steli,
cortecce, radici) nonche succhi
ed estratti di piretro 12.07-10 e 13.03-15 32. Oli essenziali non deterpenati
di garofano, di niaouli e
d'ylang-ylang 33.01-23 33. Semi di sesamo 12.01-68 34. Noci e mandorle di acagiu 08.01-77 35. Pepe 09.04-11 e 09.04-70 36. Gamberetti 03.03-143 37. Calamari 03.03-68 38. Semi di cotone 12.01-66 39. Panelli di semi e frutti
oleosi da 23.04-01 a 23.04-99 40. Gomma da 40.01-20 a 40.01-60 41. Piselli da 07.01-41 a 07.01-43, 07.05-21 e 07.05-61 42. Fagioli da 07.01-45 a 07.01-47, 07.05-25 e 07.05-65 43. Lenticchie 07.05-30 e 07.05-70 44. Minerali di ferro (minerali,
anche arricchiti, piriti
arrostite) da 26.01-12 a 26.01-18
2. Le esportazioni di minerali di ferro (minerali, anche arricchiti, piriti arrostite) provenienti da zone in sfruttamento al momento della firma della presente Convenzione sono disciplinate dagli articoli da 23 a 47 per un periodo limitato ai primi cinque esercizi del presente sistema.
Allo scadere di questo periodo, il minerale di ferro rientra integralmente nella materia disciplinata dagli articoli da 49 a 59.
3. All'atto della presentazione di ciascuna domanda di trasferimento, lo Stato ACP sceglie fra i seguenti sistemi:
a) ciascun prodotto elencato all'articolo 25, paragrafo 1, costituisce un prodotto a norma degli articoli 27, 29, 36, 37, 38, 39, 42, 43 e 44;
b) i gruppi di prodotti 1 e 2, da 3 a 5, 6 e 7, 8 e 9, da 10 a 12, da 13 a 15, da 16 a 19 e da 20 a 22 costituiscono ciascuno un prodotto a norma degli articoli 27, 29, 36, 37, 38, 39, 42, 43 e 44.

Art. 26

ARTICOLO 26
Se dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o piu' prodotti non elencati all'articolo 25, dai quali pero' dipende in misura considerevole l'economia di uno o piu' Stati ACP, subiscono forti fluttuazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncia circa l'inclusione del prodotto o dei prodotti nell'elenco entro sei mesi dalla presentazione di una richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati.

Art. 27

ARTICOLO 27
Su richiesta di uno o piu' Stati ACP relativa ad uno o piu' prodotti elencati all'articolo 25, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione che la Commissione delle Comunita' Europee, qui di seguito denominata "Commissione", redige insieme allo Stato o gli Stati ACP richiedenti, puo' decidere l'applicazione del sistema alle esportazioni dei prodotti in oggetto da questo Stato o questi Stati ACP negli altri Stati ACP.

Art. 28

ARTICOLO 28
Ciascuno Stato ACP interessato certifica che i prodotti ai quali si applica il sistema sono originari del suo territorio a norma dell'articolo 2 del protocollo n° 1.

Art. 29

ARTICOLO 29
Il sistema si applica ai proventi che derivano ad uno Stato ACP dall'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 25 se, nell'anno che precede quello di applicazione, i proventi da esportazione di ciascun prodotto per qualsiasi destinazione, al netto delle riesportazioni, hanno costituito per tale Stato almeno il 6,5% dei proventi totali delle esportazioni di merci. Per il sisal si applica la percentuale del 5%.

Art. 30

ARTICOLO 30.
1. Il sistema si applica ai prodotti elencati all'articolo 25:
a) che sono immessi al consumo nella Comunita', oppure
b) ivi introdotti in regime di perfezionamento attivo per esservi trasformati.
2. Per l'applicazione del sistema si usano i dati statistici seguenti:
a) quelli che risultano da un controllo di concordanza delle statistiche della Comunita' e dello Stato ACP, tenuto conto dei valori fob, oppure,
b) quelli che si ottengono moltiplicando i valori unitari delle esportazioni dello Stato ACP interessato, quali risultano dalle statistiche di detto Stato ACP, per i quantitativi importati dalla Comunita', quali risultano dalle statistiche comunitarie.
3. Alla presentazione della domanda di trasferimento per ciascun prodotto, lo Stato ACP richiedente sceglie uno dei due sistemi sopra indicati.

Art. 31

ARTICOLO 31
Ai fini precisati all'articolo 23, la Comunita' destina al sistema, per la durata della presente convenzione, un importo di 550 milioni di UCE per coprire il complesso dei suoi impegni nell'ambito del sistema. Questo importo e' amministrato dalla Commissione.

Art. 32

ARTICOLO 32
1. L'importo globale di cui all'articolo 31 e' suddiviso in un numero di frazioni annue di pari entita' corrispondente al numero di anni di applicazione.
2. Qualsiasi rimanenza disponibile alla fine di ciascuno dei primi quattro anni di applicazione della presente convenzione e' riportata di diritto all'anno successivo.

Art. 33

ARTICOLO 33
Le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dalla somma degli elementi sotto indicati:
1) frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma dell'articolo 34, punto 1;
2) stanziamenti riportati conformemente all'articolo 32, paragrafo 2;
3) somme ricostituite in applicazione degli articoli 42 e 43;
4) somme eventualmente rese disponibili in applicazione dell'articolo 34, punto 1.

Art. 34

ARTICOLO 34
In caso di insufficienza delle risorse per un anno di applicazione, il Consiglio dei Ministri, basandosi sulla relazione presentatagli dalla Commissione, puo':
1) autorizzare per ogni anno, tranne l'ultimo, l'utilizzazione anticipata, sino ad un massimo del 20%, della frazione dell'anno successivo;
2) ridurre l'importo dei, trasferimenti da effettuare.

Art. 35

ARTICOLO 35
Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 31, il Consiglio dei Ministri decide in merito all'utilizzazione di eventuali rimanenze dell'importo globale di cui all'articolo 31 nonche' alle condizioni di utilizzazione successiva degli importi che gli Stati ACP devono ricostituire ai sensi degli articoli 42 e 43 dopo la scadenza del periodo di cui all'articolo 31.

Art. 36

ARTICOLO 36
1. Per l'applicazione del sistema, si calcola un livello di riferimento per ciascuno Stato ACP e per ciascun prodotto.
2. Questo livello di riferimento corrisponde alla media dei proventi da esportazione realizzati nel quadriennio che precede ciascun anno di applicazione.
3. Qualora, tuttavia, uno Stato ACP - intraprenda la trasformazione di un prodotto tradizionalmente esportato allo stato grezzo, oppure - inizi ad esportare un prodotto che tradizionalmente non produceva, il sistema puo' essere applicato in base a un livello di riferimento calcolato sui tre anni che precedono l'anno di applicazione.

Art. 37

ARTICOLO 37
Uno Stato ACP ha diritto di chiedere un trasferimento se, in base ai risultati di un anno civile, i suoi proventi effettivi, quali definiti all'articolo 30, derivanti dall'esportazione di ciascun prodotto nella Comunita' nonche', nei casi contemplati dall'articolo 27, in altri Stati ACP oppure, nei casi contemplati dall'articolo 46, paragrafo 3, per tutte le destinazioni, sono inferiori di almeno 6,5% al livello di riferimento.

Art. 38

ARTICOLO 38
1. Le domande di trasferimento sono inammissibili nei seguenti casi:
a) se la domanda e' presentata dopo il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di applicazione;
b) se dall'esame della domanda, svolto dalla Commissione insieme allo Stato ACP interessato, risulta che la diminuzione dei proventi delle esportazioni nella Comunita' e' conseguenza di una politica commerciale di tale Stato ACP, la quale incide sfavorevolmente in particolare sulle esportazioni nella Comunita'.
2. Possono inoltre essere dichiarate inammissibili le domande di trasferimento se, previe consultazioni, risulta dalla domanda che lo Stato ACP richiedente ha registrato, per le sue esportazioni per tutte le destinazioni durante l'anno di applicazione, proventi in eccedenza rispetto alla media dei suoi proventi da esportazione per tutte le destinazioni, per ciascun prodotto che costituisce oggetto di una richiesta durante i quattro anni che precedono l'anno di applicazione.

Art. 39

ARTICOLO 39
1. Ogni domanda di trasferimento e' inviata alla Commissione che la esamina in collegamento con lo Stato ACP interessato.
2. La differenza fra il livello di riferimento e i proventi effettivi, maggiorata dell'1% per eventuali errori ed omissioni statistici, costituisce la base del trasferimento.
3. Qualora l'esame dell'andamento delle esportazioni dello Stato ACP richiedente verso tutte le destinazioni e della produzione del prodotto in oggetto, nonche' della domanda della Comunita' rivelino forti cambiamenti, hanno luogo consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente per determinare se ed in quale misura questi cambiamenti possano incidere sull'importo del trasferimento.

Art. 40

ARTICOLO 40
1. La Commissione adotta una decisione di trasferimento al termine dell'esame congiunto con lo Stato ACP richiedente.
2. Ciascun trasferimento da' luogo alla conclusione di un "accordo di trasferimento" fra la Commissione e lo Stato ACP interessato.
3. La Commissione e lo Stato ACP interessato prendono tutte le disposizioni necessarie ad assicurare la rapidita' del trasferimento.
A questo scopo, viene tra l'altro offerta la possibilita' di versamenti anticipati.
4. Le somme trasferite sono infruttifere.

Art. 41

ARTICOLO 41
1. L'utilizzazione delle risorse trasferite viene decisa dallo Stato ACP beneficiario in osservanza degli obiettivi definiti all'articolo 23.
2. Durante l'esame della domanda, e comunque prima della firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP richiedente fornisce alla Commissione indicazioni sulla probabile utilizzazione del trasferimento stesso.
3. Entro i dodici mesi successivi alla firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP beneficiario informa la Commissione circa l'utilizzazione delle risorse trasferite.

Art. 42

ARTICOLO 42
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), nei sette anni successivi a quello durante il quale e' stato pagato il trasferimento, gli Stati ACP beneficiari di trasferimenti contribuiscono, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43, alla ricostituzione delle risorse che la Comunita' ha messo disposizione del sistema.

Art. 43

ARTICOLO 43
1. Quando lo consente l'evoluzione dei proventi da esportazione per un prodotto che ha subito una diminuzione di tali proventi, che ha dato origine a un trasferimento, lo Stato ACP interessato contribuisce alla ricostituzione delle risorse del sistema.
2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione determina
- all'inizio di ciascuno dei sette anni successivi a quello
durante il quale il trasferimento e' stato versato,
- fino a quando la totalita' del trasferimento non e' stata
riversata nel sistema,
- in conformita' delle disposizioni dell'articolo 30,
se, per l'anno precedente,
a) il valore unitario del prodotto considerato, esportato nella Comunita', supera il valore unitario medio registrato nei quattro anni anteriori all'anno precedente;
b) il quantitativo dello stesso prodotto effettivamente esportato
nella Comunita' e' perlomeno uguale alla media dei quantitativi
esportati nella Comunita' nei quattro anni anteriori all'anno precedente;
c) i proventi per l'anno e il prodotto in oggetto raggiungono
almeno il 106,5% della media dei proventi da esportazione nella
Comunita' realizzati durante i quattro anni anteriori all'anno precedente.
3. Se le tre condizioni elencate al paragrafo 2 sono soddisfatte contemporaneamente, lo Stato ACP versa al sistema un importo uguale alla differenza tra i proventi effettivi ricavati nell'anno precedente dalle esportazioni nella Comunita' e la media dei proventi da esportazione nella Comunita' realizzati nei quattro anni anteriori all'anno precedente, senza che tuttavia l'importo del contributo alla ricostituzione delle risorse del sistema possa superare il trasferimento in questione.
4. Questo importo viene riversato al sistema nella misura di un quinto all'anno dopo un biennio di dilazione che inizia nell'anno durante il quale e' stato constatato l'obbligo di contribuire alla ricostituzione.
5. Qualora l'esame dell'andamento delle esportazioni per tutte le destinazioni e della produzione del prodotto in causa nello Stato ACP interessato, nonche' della domanda in atto nella Comunita' metta in luce forti variazioni, si procede a consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP interessato per determinare se ed in quale misura siffatte variazioni possano giustificare un contributo alla ricostituzione delle risorse del sistema.
Se tale giustificazione esiste, lo Stato ACP interessato versa al sistema, alle condizioni precisate al paragrafo 4, l'importo deciso durante le consultazioni.
6. Tenendo conto delle decisioni che il Consiglio dei Ministri prende in applicazione dell'articolo 27, le esportazioni nella Comunita' di cui al presente articolo vengono aumentate delle esportazioni destinate ad altri Stati ACP.

Art. 44

ARTICOLO 44
Se allo scadere del periodo di sette anni di cui all'articolo 42 non e' raggiunta la ricostituzione totale, il Consiglio dei Ministri, prendendo in considerazione in particolare la situazione e le prospettive della bilancia dei pagamenti, delle riserve di cambio e dell'indebitamento con l'estero dello Stato ACP interessato, puo' decidere:
- o la restituzione totale o parziale, immediata o scaglionata
nel tempo, degli importi dovuti
- o l'abbandono del credito stesso.

Art. 45

ARTICOLO 45
1. Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema di stabilizzazione, viene istituita tra ciascuno Stato ACP e la Commissione una cooperazione in materia statistica e doganale.
2. Gli Stati ACP e la Commissione decidono di comune accordo i provvedimenti di ordine pratico intesi a facilitare, tra l'altro, lo scambio delle necessarie informazioni, la presentazione delle domande di trasferimento, le indicazioni relative all'utilizzazione dei trasferimenti stessi e l'applicazione delle disposizioni relative alla ricostituzione e di qualsiasi altro elemento del sistema servendosi nella piu' ampia misura dei formulari tipo.

Art. 46

ARTICOLO 46
1. Per gli Stati ACP elencati nell'articolo 155, paragrafo 3, lettera a):
a) la percentuale fissata all'articolo 29 e' del 2%
b) la percentuale fissata all'articolo 37 e' del 2%
c) non vengono richiesti contributi per la ricostituzione delle risorse messe a disposizione del sistema.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 24, 34 e 37, si tiene conto delle speciali difficolta' incontrate da questi Stati ACP.
3. Per taluni Stati ACP, che non destinano la maggior parte delle loro esportazioni alla Comunita', il Consiglio dei Ministri puo' decidere che, in deroga agli articoli 24 e 30, il sistema si applichi all'esportazione dei prodotti in questione, qualunque ne sia la destinazione. Questa applicazione ha luogo allora in base alle statistiche d'esportazione dello Stato ACP interessato.

Art. 47

ARTICOLO 47
1. Per gli Stati ACP elencati nell'articolo 155, paragrafo 3, lettere b) e c):
a) la percentuale fissata all'articolo 29 e' del 2%
b) la percentuale fissata all'articolo 37 e' del 2%.
2. Nell'applicazione dell'articolo 24 si tiene conto delle particolari difficolta' incontrate da questi Stati ACP.

Art. 48

ARTICOLO 48
1. Conformemente all'articolo 25 della convenzione ACP-CEE di Lome' e al protocollo n. 3 allegato a quest'ultima, la Comunita' si e' impegnata, senza limiti di tempo, nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP produttori ed esportatori di zucchero di canna, che detti Stati si sono impegnati a fornirle.
2. Le condizioni di applicazione dell'articolo 25 della convenzione ACP-CEE di Lome' sono state fissate dal protocollo n° 3 di cui al paragrafo 1. Il testo di tale protocollo e' allegato alla presente convenzione come protocollo n° 7.
3. L'articolo 12 della presente convenzione non si applica nel contesto di detto protocollo.
4. Ai fini dell'articolo 8 di detto protocollo, durante il periodo di applicazione della presente convenzione si puo' ricorrere alle istituzioni da essa create.
5. L'articolo 8, paragrafo 2, del suddetto protocollo si applica qualora la presente convenzione cessi di avere effetto.
6. Le dichiarazioni riportate negli allegati XIII, XXI e XXII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lome' sono confermate e il loro contenuto rimane in applicazione. Esse sono allegate in quanto tali alla presente convenzione.
7. Il presente articolo ed il protocollo n° 3 di cui al paragrafo 1 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.

Art. 49

ARTICOLO 49
Per contribuire alla creazione di basi piu' solide per lo sviluppo degli Stati ACP la cui economia dipende in misura considerevole dal settore minerario, e specialmente per aiutare questi ultimi a far fronte alla degradazione delle loro capacita' di esportazione di prodotti minerari nella Comunita', nonche' alla conseguente perdita dei proventi da esportazione, viene istituito un sistema per aiutare questi Stati nello sforzo che essi compiono per ovviare alle conseguenze nefaste che esercitano sui loro redditi i gravi turbamenti temporanei del settore minerario indipendenti dalla volonta' degli Stati ACP interessati.

Art. 50

ARTICOLO 50
1. Il sistema previsto all'articolo 49 si applica ai seguenti prodotti:
- rame, compresa la produzione di cobalto ad esso connessa
- fosfati
- manganese
- bauxite ed allumina
- stagno
- piriti di ferro arrostite e minerale di ferro agglomerato o meno (comprese le graniglie), escludendo durante il periodo di cui all'articolo 25, paragrafo 2, i casi contemplati in detto articolo.
2. Se entro un minimo di dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o piu' prodotti non riportati in questo elenco, ma dai quali dipende in ampia misura l'economia di uno o piu' Stati ACP, risentono di serie perturbazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncera' in merito all'inclusione di questo prodotto, entro un massimo di sei mesi dopo la presentazione di domanda in tal senso da parte dello Stato ACP interessato.

Art. 51

ARTICOLO 51
1. Ai fini precisati all'articolo 49, e per tutta la durata di applicazione della presente convenzione, viene istituito uno speciale sistema di finanziamento al quale la Comunita' destina l'importo globale di 280 milioni di UCE destinato a coprire il complesso dei suoi impegni nel quadro del sistema stesso:
a) l'importo e' gestito dalla Commissione;
b) questo importo globale e' diviso in un numero di frazioni annue di pari entita' corrispondente al numero di anni di applicazione. In ciascun anno, salvo l'ultimo, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione che gli sara' presentata dalla Commissione, puo' autorizzare, se necessario, l'utilizzazione anticipata di un massimo del 50% della frazione fissata per l'anno successivo;
c) qualsiasi rimanenza esistente alla fine di ciascun anno di applicazione della presente convenzione, ad eccezione dell'ultimo, viene riportata di diritto all'anno successivo;
d) in caso di insufficienza delle risorse per un dato anno di applicazione, gli importi dovuti sono ridotti in conseguenza;
e) le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dal complesso degli elementi sotto elencati:
- la frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma del punto 2;
- gli stanziamenti riportati in applicazione del punto 3.
2. Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 188, il Consiglio dei Ministri decide in merito alla destinazione di eventuali rimanenze dell'importo globale fissato dal presente articolo.

Art. 52

ARTICOLO 52
1. La possibilita' di ricorso ai mezzi di finanziamento del sistema speciale di cui all'articolo 51 viene aperta a favore dei paesi che si trovano nelle condizioni necessarie a norma dell'articolo 53 quando, per un prodotto contemplato dall'articolo 50 ed esportato nella Comunita', viene constatata la possibilita' che nei mesi successivi si verifichi una riduzione sostanziale delle loro capacita' di produzione o di esportazione, oppure dei loro proventi da esportazione, in misura tale da incidere seriamente sulla politica di sviluppo dello Stato ACP interessato compromettendo gravemente la redditivita' di una produzione peraltro sana ed economica, impedendo cosi' il normale rinnovo o il mantenimento dell'apparato produttivo ovvero il ripristino o il mantenimento della capacita' di esportazione.
2. La predetta possibilita' di ricorso e' aperta anche quando si verifica oppure e' prevista una sostanziale riduzione della capacita' di produzione o di esportazione in seguito a seri e fortuiti incidenti o difficolta' tecniche oppure di gravi eventi politici interni od esterni.
3. Una flessione del 10% costituisce una riduzione sostanziale delle capacita' di produzione o di esportazione.

Art. 53

ARTICOLO 53
1. Uno Stato ACP il quale nel quadriennio precedente ha realizzato in generale almeno il 15% dei suoi proventi dall'esportazione di un prodotto contemplato dall'articolo 50 puo' chiedere di beneficiare di un intervento finanziario nell'ambito delle risorse destinate al sistema speciale di finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 52.
2. Nondimeno, per gli Stati di cui all'articolo 155, paragrafo 3, il tasso di cui al comma precedente sara' pari a 10%.
3. La domanda di intervento e' indirizzata alla Commissione, che l'esamina congiuntamente con lo Stato ACP interessato.
L'osservanza delle condizioni viene constatata di comune accordo dalla Comunita' e dallo Stato ACP. Il relativo verbale notificato dalla Commissione allo Stato ACP conferisce a quest'ultimo il diritto all'intervento della Comunita' mediante ricorso al sistema speciale di finanziamento.

Art. 54

Art. 54
1. L'intervento di cui all'articolo 53 e' orientato verso gli obiettivi definiti all'articolo 49.
2. L'importo di questo intervento destinato a finanziare progetti o programmi viene fissato dalla Commissione a seconda delle disponibilita' di fondi del sistema speciale di finanziamento, della natura dei progetti o programmi proposti dallo Stato ACP interessato e delle possibilita' di cofinanziamento. Per fissare questo importo, si tiene conto dell'entita' della riduzione delle capacita' di produzione e di esportazione nonche' delle corrispondenti perdite subite dagli Stati ACP, quali sono individuate all'articolo 52.
3. Un solo Stato ACP non puo' in nessun caso beneficiare di piu' del 50% dei fondi disponibili come frazione annua.
4. Le procedure da applicare all'assistenza nelle succitate circostanze e le modalita' di esecuzione sono quelle fissate nel titolo VII; esse tengono conto della necessita' di una rapida attuazione dell'intervento.

Art. 55

ARTICOLO 55
1. Per consentire l'attuazione di misure conservative atte a limitare la degradazione dell'apparato produttivo durante l'istruzione o l'esecuzione di questi progetti o programmi, la Comunita' puo' concedere un anticipo allo Stato ACP che ne faccia richiesta. Questa possibilita' non esclude il ricorso dello Stato ACP al beneficio degli aiuti d'urgenza di cui all'articolo 137.
2. Poiche' l'anticipo viene concesso a titolo di prefinanziamento dei progetti o programmi che esso precede o prepara, il suo importo viene fissato in funzione dell'importanza e della natura dei progetti o programmi stessi.
3. L'anticipo e' dato sotto forma di forniture, di prestazioni di servizi o di versamenti in contanti, se quest'ultima modalita' e' ritenuta piu' adeguata.
4. Esso viene incorporato nell'importo degli interventi della Comunita' in forma di progetti o di programmi al momento della firma dell'accordo di finanziamento relativo agli interventi stessi.

Art. 56

ARTICOLO 56
Gli aiuti concessi mediante il ricorso al sistema speciale di finanziamento sono rimborsati con le stesse modalita' e alle stesse condizioni dei prestiti speciali, tenendo conto delle disposizioni decise a favore degli Stati di cui all'articolo 155, paragrafo 3.

Art. 57

ARTICOLO 57
La Comunita' e' disposta a fornire la propria assistenza tecnica e finanziaria per aiutare lo sfruttamento del potenziale minerario ed energetico degli Stati ACP secondo le modalita' specifiche di ciascuno degli strumenti di cui essa dispone ed in conformita' della presente convenzione.

Art. 58

ARTICOLO 58
Su richiesta di uno o piu' Stati ACP la Comunita' intraprendera' azioni di assistenza tecnica intese a rafforzare la loro capacita' scientifica e tecnica nei settori geologico e minerario per consentir loro di sfruttare meglio le conoscenze disponibili e di orientare di conseguenza i loro programmi di ricerca e di esplorazione.
Se del caso, la Comunita' dara' inoltre la propria assistenza tecnica e finanziaria per la creazione negli Stati ACP di fondi di esplorazione nazionali o regionali.
Nel settore delle ricerche e degli investimenti preparatori all'avviamento dei progetti minerari ed energetici, la Comunita' puo' intervenire con capitali di rischio, anche congiuntamente con apporti di capitali degli Stati ACP interessati ed altre fonti di finanziamento secondo le modalita' fissate all'articolo 105.

Art. 59

ARTICOLO 59
La Banca Europea per gli Investimenti, in appresso denominata Banca, puo', in conformita' del proprio statuto, impegnare caso per caso le sue risorse proprie oltre l'importo fissato all'articolo 95 in progetti di investimenti minerari ed energetici di cui sia riconosciuto il reciproco interesse da parte dello Stato ACP interessato e della Comunita'.

Art. 60

ARTICOLO 60
La Comunita' e gli Stati membri si adoperano a mettere in atto misure di incitamento per i loro operatori economici affinche' partecipino agli sforzi di sviluppo industriale degli Stati ACP ed incoraggiano detti operatori a conformarsi agli obiettivi ed alle priorita' di sviluppo nonche' alle relative leggi e regolamenti degli Stati ACP stessi.

Art. 61

ARTICOLO 61
Ciascuno Stato ACP fara' quanto necessario per promuovere, nell'ambito di questo titolo, un'efficace cooperazione con la Comunita' e con gli Stati membri o con gli operatori economici o cittadini degli Stati membri che si conformano agli obiettivi ed alle priorita' di sviluppo dello Stato ACP in cui sono stabiliti.

Art. 62

ARTICOLO 62
Ciascuno Stato ACP fara' in modo da indicare piu' chiaramente possibile i suoi settori di priorita' per la cooperazione industriale e la forma nella quale gradirebbe che tale cooperazione si concretasse.

Art. 63

ARTICOLO 63
Le parti contraenti riconoscono l'importanza degli investimenti per la promozione della loro cooperazione allo sviluppo ed affermano in proposito la necessita' di azioni atte a promuovere tali investimenti nei settori di reciproco interesse.

Art. 64

ARTICOLO 64
Le parti contraenti convengono che il trattamento degli investimenti effettuati da Stati membri negli Stati ACP sia retto dalle disposizioni della dichiarazione comune contenuta nell'Allegato IX dell'Atto finale.

Art. 65

ARTICOLO 65
La Comunita' e gli Stati ACP, riconoscendo l'imperiosa necessita' di promuovere lo sviluppo industriale di questi ultimi, convengono di prendere tutti i provvedimenti necessari per realizzare un'efficace cooperazione industriale.

Art. 66

ARTICOLO 66
La cooperazione industriale tra la Comunita' e gli Stati ACP si propone i seguenti obiettivi:
a) promuovere tra la Comunita' e gli Stati ACP nuove relazioni di complementarita' dinamica nel settore industriale, specialmente instaurando nuovi legami industriali e commerciali tra le industrie della Comunita' e quelle degli Stati ACP;
b) promuovere lo sviluppo e la diversificazione di tutti i tipi di industrie degli Stati ACP. e, a tal fine, favorire la cooperazione a livello sia regionale sia interregionale;
c) promuovere la creazione di industrie di integrazione atte a favorire i collegamenti fra vari settori industriali degli Stati ACP in modo da fornire a questi Stati la base essenziale per lo sviluppo della loro tecnologia;
d) favorire la complementarita' tra l'industria e gli altri settori dell'economia, con particolare riguardo all'agricoltura, sviluppando industrie connesse con l'agricoltura, in modo da rallentare l'esodo rurale, stimolare la produzione alimentare e le altre attivita' di produzione e promuovere la creazione di altre industrie basate sulle risorse naturali;
e) facilitare il trasferimento della tecnologia e promuovere il suo adattamento alle condizioni ed alle esigenze specifiche degli Stati ACP, assistere questi ultimi nel precisare, valutare e selezionare le tecnologie necessarie al loro sviluppo, nonche' nei loro sforzi per aumentare le loro capacita' in fatto di ricerca applicata e la formazione di specialisti industriali a tutti i livelli;
f) promuovere la partecipazione dei cittadini degli Stati ACP a tutti i tipi di attivita' industriali che si stanno sviluppando nei loro paesi;
g) contribuire per quanto possibile a creare posti di lavoro per i cittadini degli Stati ACP, a rifornire mercati nazionali ed esteri e a procurare a questi Stati proventi in valuta estera;
h) facilitare lo sviluppo industriale generale degli Stati ACP, in particolare la loro produzione di manufatti, tenendo nel debito conto le loro specifiche esigenze nella formulazione di politiche volte ad adattare le strutture industriali della Comunita' all'evoluzione che si registra a livello mondiale;
i) incoraggiare negli Stati ACP la creazione di imprese industriali comuni ACP/CEE;
j) incoraggiare e promuovere negli Stati ACP lo stabilimento ed il rafforzamento di associazioni industriali e commerciali che contribuiscano allo sfruttamento integrale delle risorse interne di questi Stati allo scopo di sviluppare le industrie nazionali;
k) assistere negli Stati ACP la creazione ed il funzionamento di istituzioni destinate a fornire servizi all'industria sul piano regolamentare e consultivo;
l) rafforzare gli istituti di finanziamento esistenti e creare le condizioni favorevoli ai prestiti in capitali per stimolare l'espansione e lo sviluppo delle industrie degli Stati ACP, ivi compresa la promozione delle piccole e medie industrie di base, rurali ed a largo impiego di manodopera.

Art. 67

ARTICOLO 67
Per consentire il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 66, la Comunita' contribuisce, con tutti i mezzi offerti dalla presente convenzione, all'attuazione di programmi, progetti ed azioni che le saranno presentati su iniziativa o con l'accordo degli Stati ACP nei settori della formazione industriale, delle piccole e medie imprese industriali, della trasformazione sul posto delle materie prime degli Stati ACP, della cooperazione in materia di tecnologia, delle infrastrutture industriali, della promozione commerciale, della cooperazione nei settori dell'energia e dell'informazione e della promozione industriali.

Art. 68

ARTICOLO 68
La Comunita' fornisce, con tutti i mezzi di cui dispone nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica, l'assistenza necessaria nel settore della formazione industriale compresa la formazione in rapporto con gli investimenti industriali, specialmente della Comunita' e dei suoi Stati membri, per consentire agli Stati membri di acquisire sviluppare ed adattare le competenze tecnologiche essenziali per la loro espansione industriale ed il miglioramento della qualita' di vita delle loro popolazioni.
A questo fine la Comunita' fornisce, in base alle richieste trasmesse dagli Stati ACP, un'efficace assistenza nella valutazione dei bisogni e nella realizzazione di azioni appropriate quali:
a) insediamento di cittadini degli Stati ACP in istituzioni tecniche ed in altri adeguati istituti di istruzione superiore;
b) creazione e funzionamento a livello nazionale o regionale di istituti o di centri di formazione e di ricerca degli Stati ACP;
c) messa a punto ed applicazione di programmi che comprendano una formazione industriale specializzata per i cittadini degli Stati ACP a tutti i livelli, ed organizzazione di corsi di formazione pratica nonche' di distacchi presso imprese ed industrie, tanto della Comunita' quanto degli Stati ACP;
d) definizione e promozione di attivita' volte al consolidamento delle appropriate tecnologie nazionali nonche' all'acquisizione di adeguate tecnologie straniere, con particolare riguardo a quelle di altri paesi in via di sviluppo;
e) promozione degli scambi e delle altre forme di collaborazione tra le universita' e gli istituti specializzati della Comunita' e degli Stati ACP.

Art. 69

ARTICOLO 69
La Comunita' contribuisce all'insediamento ed allo sviluppo di tutti i tipi di piccole e medie imprese industriali che gli Stati ACP considerano importanti per i loro obiettivi di sviluppo, mediante iniziative di cooperazione finanziaria e tecnica adeguate alle esigenze specifiche di queste imprese in detti Stati ed incoraggiando, per mezzo di appropriati incentivi, il trasferimento di adeguate risorse in provenienza dalle imprese private della Comunita', specialmente per il tramite di imprese comuni, tra le piccole e medie imprese industriali della Comunita' e degli Stati ACP. Queste azioni comprendono in particolare:
1) la valutazione del potenziale di sviluppo del settore delle piccole e medie imprese industriali;
2) la creazione ed il rafforzamento di istituti d'informazione, di promozione, di consultazione, di controllo e di credito, nonche' dei mezzi per promuovere la commercializzazione esterna ed interna;
3) la creazione di infrastrutture adeguate e di parchi industriali;
4) l'organizzazione di una formazione di base e di perfezionamento;
5) la creazione di strutture adeguate volte ad appropriati trasferimenti, adeguamenti ed innovazioni in materia tecnologica;
6) l'individuazione delle possibilita' di subappalto e partecipazione al loro concretamento;
7) il finanziamento di azioni per le piccole e medie imprese industriali.

Art. 70

ARTICOLO 70
Nel quadro della cooperazione globale per lo sviluppo industriale, particolare attenzione merita la trasformazione interna delle materie prime degli Stati ACP, in modo da dare alle materie prime trasformate una parte equa e piu' importante tanto nella produzione quanto nelle esportazioni di questi Stati. In questo contesto sara' tenuto conto, se del caso, delle specifiche esigenze settoriali prestando la necessaria attenzione al settore dell'industria alimentare. La Comunita' contribuisce con i vari mezzi della cooperazione finanziaria e tecnica a quanto segue;
1) promozione, sviluppo e finanziamento delle industrie di trasformazione degli Stati ACP;
2) studi di fattibilita';
3) valutazione delle possibilita' di trasformazione e comunicazione di informazioni sulle tecnologie di trasformazione;
4) promozione, nella Comunita' e in altri mercati, delle esportazioni di prodotti trasformati degli Stati ACP.

Art. 71

ARTICOLO 71
Per aiutare gli Stati ACP a rafforzare la loro capacita' interna di sviluppo scientifico e tecnologico, e per facilitare loro l'acquisizione, il trasferimento e l'adattamento della tecnologia a condizioni tali da massimizzare i benefici e minimizzare i costi, la Comunita' e' disposta, facendo ricorso agli strumenti di cooperazione finanziaria e tecnica, a contribuire in particolare a quanto segue:
a) creare e rafforzare negli Stati ACP le strutture scientifiche e tecniche connesse con l'industria;
b) definire ed attuare programmi di ricerca e di sviluppo;
c) individuare e creare possibilita' di collaborazione tra istituti di ricerca, istituti di istruzione superiore ed imprese degli Stati ACP, della Comunita', degli Stati membri e di altri paesi;
d) individuare, valutare ed assimilare la tecnologia, ivi compresa la negoziazione, a condizioni favorevoli, di tecnologie, brevetti ed altre proprieta' industriali straniere, specialmente mediante finanziamento e/o altri adeguati accordi con imprese ed istituti all'interno della Comunita';
e) fornire agli Stati ACP strutture di consultazione per l'elaborazione di regolamentazioni che disciplinino il trasferimento di tecnologie e la trasmissione dei dati disponibili, specialmente in materia di termini e condizioni dei contratti nel settore tecnologico, tipi e fonti di tecnologia ed esperienza degli Stati ACP e degli altri paesi in fatto di utilizzazione di talune tecnologie;
f) promuovere la cooperazione tecnologica fra gli Stati ACP nonche' fra questi ultimi ed altri paesi in via di sviluppo, per trarre il maggior vantaggio da tutte le possibilita' scientifiche e tecniche particolarmente adeguate che questi Stati detenessero.

Art. 72

ARTICOLO 72
La Comunita' contribuisce con tutti i mezzi di cui dispone nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica a creare ed ampliare negli Stati ACP le infrastrutture necessarie allo sviluppo industriale, specialmente nei settori dei trasporti e delle comunicazioni, dell'energia, della ricerca e dell'adeguamento tecnologico, della formazione industriale e dell'insediamento di industrie.

Art. 73

ARTICOLO 73
1. La Comunita' contribuisce a creare ed ampliare negli Stati ACP imprese che operino in particolare nei settori sottoindicati:
a) industrie di integrazione atte a creare legami fra i vari settori dell'economia;
b) industrie di trasformazione delle risorse naturali degli Stati ACP;
c) industrie connesse con lo sviluppo dell'agricoltura e con la promozione della produzione agricola;
d) qualsiasi altro tipo di produzione atto ad aumentare il valore aggiunto localmente, ad esercitare benefici influssi sull'occupazione o sulla bilancia commerciale, a facilitare la diversificazione o l'equilibrio regionale dell'industria o favorire la cooperazione industriale o interregionale.
2. Il finanziamento da parte della Comunita' e' effettuato in via prioritaria mediante prestiti della Banca e con capitali di rischio, che sono i modi di finanziamento specifici per le imprese industriali. Le modalita' per l'impiego dei capitali di rischio sono definite al titolo VII e sono adattate alle specifiche difficolta' del finanziamento delle imprese industriali negli Stati ACP.

Art. 74

ARTICOLO 74
Per consentire agli Stati ACP di trarre pieno profitto dal regime degli scambi e dalle altre disposizioni della presente convenzione, si dara' corso ad azioni di promozione commerciale per favorire la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP tanto sul mercato della Comunita' quanto sugli altri mercati esteri, anche per stimolare e sviluppare il commercio dei prodotti industriali fra gli Stati ACP, conformemente all'articolo 93.

Art. 75

ARTICOLO 75
I programmi, progetti ed azioni di cooperazione industriale che comportano un finanziamento comunitario si attuano conformemente al titolo VII, tenendo conto delle caratteristiche specifiche degli interventi nel settore industriale.

Art. 76

ARTICOLO 76
1. La Comunita' e gli Stati ACP riconoscono i reciproci vantaggi della cooperazione nel settore dell'energia. Al fine di sviluppare il potenziale energetico, tradizionale o meno, e l'autosufficienza degli Stati ACP, la Comunita' dara' il suo aiuto in particolare alle seguenti attivita':
a) preparazione di inventari delle risorse e della domanda di energia, prestando sufficiente attenzione alla domanda di energia non commerciale;
b) attuazione di strategie alternative in materia di energia in programmi e progetti che terranno specialmente conto dell'esperienza degli Stati ACP e che riguarderanno in particolare le fonti di energia eolica, solare, geotermica ed idraulica;
c) sviluppo di un potenziale d'investimento per l'esplorazione ed il potenziamento di fonti di energia nazionali e regionali, nonche' per la realizzazione di aree di produzione energetica eccezionale che consentano l'insediamento di industrie ad alta intensita' di energia;
d) rafforzamento della gestione e del controllo degli Stati ACP sulle loro risorse di energia conformemente ai loro obiettivi di sviluppo con tutti i mezzi previsti dalla presente convenzione;
e) compilazione di un programma di energia rurale che riservi particolare attenzione alle tecnologie energetiche rurali e alla pianificazione energetica rurale rispondente ad esigenze essenziali;
f) promozione della ricerca, dell'adeguamento e della diffusione della tecnologia appropriata nonche' della formazione necessaria per soddisfare il fabbisogno di manodopera nel settore dell'energia;
g) produzione negli Stati ACP delle attrezzature necessarie per la produzione e per la distribuzione dell'energia nonche' per l'applicazione delle tecniche volte ad economizzare energia;
h) attuazione di misure che consentano di ridurre al minimo gli effetti negativi della produzione energetica sull'ambiente e di promuovere i progetti positivi per la tutela di detto ambiente;
i) conservazione delle risorse di energia presenti e future degli Stati ACP, siano esse tradizionali o no.
2. I programmi, progetti ed azioni di cooperazione nel settore dell'energia che richiedano un finanziamento comunitario vengono attuati conformemente al titolo VII.
Per quanto riguarda i progetti pilota e di ricerca nonche' di esplorazione e di sviluppo che presentano un reciproco interesse, le risorse previste dal titolo VII possono essere completate da:
a) altre risorse finanziarie e tecniche della Comunita';
b) azioni volte a mobilitare capitali pubblici e privati con speciale riguardo al cofinanziamento.

Art. 77

ARTICOLO 77
1. Vengono intraprese attivita' d'informazione e di promozione industriali per attuare ed intensificare tra la Comunita' e gli Stati ACP il regolare scambio di informazioni ed i contatti necessari nel settore industriale.
2. Queste attivita' d'informazione e di promozione industriale possono in particolare avere come oggetto:
a) riunire e diffondere tutte le informazioni utili sull'evoluzione delle politiche industriali nella Comunita', negli Stati ACP ed a livello mondiale, e sulle condizioni e possibilita' di sviluppo industriale degli Stati ACP;
b) organizzare, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, incontri da dedicare all'esame degli argomenti indicati in a);
c) organizzare e facilitare qualsiasi altra forma di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici della Comunita' e degli Stati ACP;
d) effettuare studi e valutazioni volti a mettere in evidenza le possibilita' concrete di cooperazione industriale con la Comunita', al fine di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP e facilitare l'esecuzione di queste azioni;
e) contribuire, mediante appropriate azioni di cooperazione tecnica, alla creazione, all'avviamento ed al funzionamento di organismi di promozione industriale degli Stati ACP;
f) facilitare l'accesso alla documentazione ed alle altre fonti di dati disponibili nella Comunita' e la loro utilizzazione.

Art. 78

ARTICOLO 78
1. Un Comitato per la cooperazione industriale, posto sotto il controllo del Comitato degli Ambasciatori e' incaricato di quanto segue:
a) passare in rassegna i progressi registrati nell'attuazione del programma globale di cooperazione industriale risultante dalla presente convenzione e, se necessario, presentare raccomandazioni al Comitato degli Ambasciatori;
b) studiare i problemi e le questioni di politica di cooperazione industriale che gli vengono presentati dagli Stati ACP o dalla Comunita', ed intraprendere, se necessario, la valutazione di queste materie allo scopo di suggerire adeguate soluzioni;
c) organizzare, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, un esame delle tendenze delle politiche industriali degli Stati ACP e degli Stati membri, nonche' degli sviluppi della situazione industriale mondiale, al fine di scambiare le informazioni necessarie per migliorare la cooperazione industriale e facilitare lo sviluppo industriale degli Stati ACP;
d) orientare, sorvegliare e controllare le attivita' del Centro per lo sviluppo industriale di cui all'articolo 79 e riferirne al Comitato degli Ambasciatori e, per suo tramite, al Consiglio dei Ministri;
e) espletare tutti gli altri compiti che gli saranno affidati dal Comitato degli Ambasciatori.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento del Comitato per la cooperazione industriale sono decise dal Consiglio dei Ministri.

Art. 79

ARTICOLO 79
Il Centro per lo sviluppo industriale, istituito a norma dell'articolo 36 della convenzione ACP/CEE di Lome', contribuisce, nel quadro delle disposizioni e dei principi enunciati nel presente titolo, alla creazione ed al rafforzamento di imprese industriali degli Stati ACP, specialmente incoraggiando le iniziative degli operatori economici della Comunita' e degli Stati ACP.
Quale pratico strumento operativo, il Centro assiste a questo scopo la promozione di progetti industriali vitali che rispondono alle esigenze degli Stati ACP e tiene in particolare conto il livello delle possibilita' dei mercati interni ed esterni, la trasformazione delle materie prime e l'utilizzazione dei materiali locali per l'industria manifatturiera. Queste attivita' vengono intraprese in stretta cooperazione con gli Stati ACP, gli Stati membri nonche' la Commissione e la Banca, nel quadro dei rispettivi poteri.
Nel suo programma di promozione industriale, viene riservata speciale attenzione all'individuazione ed allo sfruttamento delle possibilita' di imprese comuni e di subappalto nonche' delle potenzialita' delle piccole e medie imprese industriali. Sara' anche riservata la debita attenzione allo sviluppo ed al consolidamento dei progetti industriali regionali.
Nel suo sforzo a favore della creazione e del rafforzamento di imprese industriali negli Stati ACP, il Centro adotta le misure adeguate, entro i limiti delle proprie risorse e funzioni, nel settore del trasferimento e dello sviluppo della tecnologia, della formazione e dell'informazione industriali.

Art. 80

ARTICOLO 80
1. Per il conseguimento dei propri obiettivi, il Centro e' incaricato:
a) di raccogliere e diffondere tutte le informazioni utili sulle condizioni e possibilita' di cooperazione industriale, organizzare e facilitare qualsiasi forma di contatti ed incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici e finanziari della Comunita' e degli Stati ACP;
b) di fornire informazioni nonche' strutture specifiche di consultazione e di valutazione, ivi compresi gli studi di fattibilita', allo scopo di accelerare la creazione delle imprese industriali necessarie agli Stati ACP, e garantire la vitalita' delle imprese esistenti; il Centro presta assistenza, se e' necessario, anche nella fase di attuazione;
c) di individuare e valutare, in base al fabbisogno indicato dagli Stati ACP, le possibilita' di formazione industriale che risponda alle esigenze delle imprese industriali gia' esistenti o da creare negli Stati ACP, tenendo conto delle varie facilitazioni esistenti per la condotta ed il finanziamento di dette azioni di formazione e, se necessario, partecipare alla loro attuazione;
d) di individuare, valutare e fornire informazioni e pareri in materia di acquisizione, adattamento e sviluppo di un'adeguata tecnologia industriale, ivi comprese le infrastrutture tecnologiche, relativa a progetti concreti che interessano gli Stati ACP;
e) di individuare e fornire informazioni, se necessario, sulle possibili fonti di finanziamento.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni il Centro riserva la sua attenzione ai problemi specifici degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare o insulari.

Art. 81

ARTICOLO 81
1. Il Comitato per la cooperazione industriale e' l'autorita' incaricata di sorvegliare il Centro.
2. Il Centro e' diretto da un direttore assistito da un vicedirettore, entrambi nominati dal Comitato. Il Comitato adotta le disposizioni che si applicano al personale del Centro.
3. Un Consiglio consultivo e' incaricato di consigliare ed assistere il Centro nella programmazione e nello sviluppo delle sue attivita' industriali. Esso viene eventualmente consultato dal direttore su tutte le operazioni in programma e su tutti gli importanti problemi derivanti dalle attivita' del Centro. Esso puo' anche, di propria iniziativa, fare qualsiasi suggerimento o sottoporre al direttore qualsiasi problema ritenga utile studiare.
Esso formula un parere sul programma annuale di lavoro, sul bilancio e sulla relazione generale.
4. Il Consiglio consultivo del Centro e' composto da persone fornite di grande esperienza nel settore industriale ed in particolare nel settore manifatturiero. Esse sono scelte su babe personale tenendo conto delle loro qualifiche, fra i cittadini degli Stati parti della presente convenzione, e sono nominate dal Comitato alle condizioni da quest'ultimo definite.
5. Il bilancio del Centro, corredato del parere del Consiglio consultivo, viene esaminato ed approvato dal Comitato. Quest'ultimo approva il regolamento finanziario del Centro. La Comunita' contribuisce al finanziamento di questo bilancio mediante una dotazione a parte, fino a un massimo di 25 milioni di UCE, prelevata sugli importi di cui all'articolo 133 riservati per il finanziamento dei progetti di cooperazione regionale.
6. Due commissari ai conti verificano la gestione finanziaria del Centro.
7. Lo statuto ed il regolamento interno del Centro sono adottati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Comitato degli Ambasciatori, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 82

ARTICOLO 82
Nel quadro dell'applicazione del presente titolo, la Comunita' andra' incontro alle esigenze ed ai problemi specifici degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari, in armonia con le priorita' fissate da tali Stati, specialmente per la trasformazione delle loro materie prime, lo sviluppo, il trasferimento e l'adeguamento della tecnologia, lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, lo sviluppo della loro infrastruttura e delle loro risorse minerarie ed energetiche, ed una adeguata formazione nei settori scientifico, tecnologico e tecnico.

Art. 83

ARTICOLO 83
1. La cooperazione agricola tra la Comunita' e gli Stati ACP deve avere come obiettivo essenziale l'assistenza a questi ultimi nello sforzo che compiono per risolvere i problemi relativi allo sviluppo rurale e al miglioramento ed all'incremento della produzione agricola destinata al consumo interno ed all'esportazione, nonche' i problemi che essi possono incontrare in materia di sicurezza degli approvvigionamenti alimentari delle rispettive popolazioni.
2. A questo scopo, la cooperazione nel settore dello sviluppo rurale contribuisce, all'interno degli obiettivi generali della cooperazione finanziaria e tecnica, in particolare a quanto segue:
a) miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali, specialmente con l'aumento dei redditi e la creazione di posti di lavoro, in genere mediante l'aumento della produzione agricola;
b) rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti alimentari degli Stati ACP, e soddisfacimento del fabbisogno nutrizionale delle loro popolazioni, grazie tra l'altro al miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione alimentare;
c) miglioramento della produttivita' delle attivita' rurali e loro diversificazione, specialmente col trasferimento di idonee tecnologie e con un razionale sfruttamento delle risorse vegetali ed animali, tenendo presenti le esigenze di protezione dell'ambiente;
d) valorizzazione sul posto delle produzioni agricole, in particolare mediante trasformazione dei prodotti di origine vegetale ed animale in questi paesi;
e) sviluppo socio-culturale della comunita' rurale, tra l'altro mediante azioni integrate nel settore della sanita' e dell'istruzione;
f) aumento della capacita' delle popolazioni a provvedere al proprio sviluppo, in particolare migliorando la loro conoscenza dell'ambiente tecnico ed economico.

Art. 84

ARTICOLO 84
Per contribuire al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 83, le azioni di cooperazione nel settore dello sviluppo rurale comprendono tra l'altro:
a) progetti di sviluppo rurale integrato che interessano in particolare le aziende familiari rurali e le cooperative, favorendo inoltre le attivita' artigianali e commerciali nell'ambiente rurale;
b) lavori di sistemazione idro-agricola di vario tipo sfruttando le risorse idriche disponibili: microprogetti di idraulica di villaggio, regimentazione dei corsi d'acqua e sistemazione dei comprensori con controllo totale o parziale delle acque;
c) interventi nel settore della protezione delle colture, della conservazione e del magazzinaggio dei raccolti, nonche' della commercializzazione dei prodotti agricoli al fine di concretare condizioni tali da incitare gli agricoltori alla produzione;
d) creazione di unita' agro-industriali che combinino la produzione agricola primaria, la sua trasformazione, il suo condizionamento e la commercializzazione del prodotto finito;
e) interventi nel settore dell'allevamento protezione, sfruttamento e miglioramento del patrimonio zootecnico, valorizzazione dei prodotti;
f) interventi nel settore della pesca e della piscicultura sfruttamento delle risorse naturali e sviluppo di nuove produzioni, conservazione e commercializzazione dei prodotti;
g) sfruttamento e sviluppo delle risorse forestali a fini di produzione o di protezione dell'ambiente;
h) attuazione di misure per migliorare le condizioni di vita nell'ambiente rurale, quali infrastrutture sociali, adduzione di acqua potabile, reti di comunicazione ecc.;
i) interventi nel settore della ricerca agraria e zootecnica applicata che possano rivelarsi necessari preventivamente oppure nel corso dell'azione di cooperazione agricola;
j) interventi nel settore della formazione a tutti i livelli dei dirigenti nazionali destinati ad assumere responsabilita' di concezione, attuazione e gestione delle operazioni di sviluppo rurale, nonche' nel settore della ricerca agraria e zootecnica applicata.

Art. 85

ARTICOLO 85
Le azioni di cooperazione nel settore rurale, quali definite all'articolo 84, si inscrivono nella politica di sviluppo degli Stati ACP secondo le opzioni e priorita' che questi Stati devono definire.
I mezzi finanziari e tecnici predisposti dalla Comunita', necessari alla loro realizzazione ed iscritti nei programmi indicativi, si aggiungono ai mezzi propri degli Stati ACP e sono impiegati conformemente alle disposizioni del titolo VII.

Art. 86

ARTICOLO 86
Per l'attuazione delle azioni di cooperazione di cui all'articolo 84, ed allo scopo di migliorare l'efficienza dei vari servizi degli Stati ACP che trattano dello sviluppo rurale, tanto nazionali quanto interstatali, detti Stati possono ricorrere ad una assistenza tecnica sotto forma di singoli esperti o di gruppi di consulenti tra l'altro per i seguenti compiti:
- formulazione delle politiche di sviluppo rurale;
- individuazione ed elaborazione dei progetti in questo settore;
- esecuzione, gestione e valutazione di questi progetti;
- attivita' di ricerca applicata;
- formazione di personale nazionale.
L'assistenza tecnica viene messa a disposizione nell'ambito di un mandato che definisce i suoi compiti e per una durata determinata conformemente alle disposizioni del titolo VII.
Le azioni di assistenza devono iscriversi nei programmi indicativi nazionali o nei programmi regionali.

Art. 87

ARTICOLO 87
1. Per consentire agli Stati ACP di trarre maggior vantaggio dalle possibilita' di azione e di cooperazione interstatali nel settore dello sviluppo rurale, la Comunita' e' disposta a contribuire, con stanziamenti destinati alla cooperazione regionale, ad iniziative inerenti a progetti di produzione, di ricerca o di formazione concepite ed attuate da due o piu' Stati ACP.
2. L'assistenza alla cooperazione in questo settore si concreta, in conformita' delle disposizioni e procedure relative alla cooperazione regionale, appoggiandosi di preferenza ad organismi nazionali ed interstatali esistenti.

Art. 88

ARTICOLO 88
1. Viene istituito un Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale.
Il Centro e' a disposizione delle autorita' degli Stati ACP responsabili per lo sviluppo agricolo, per aiutarle ad ottenere un migliore accesso all'informazione, alla ricerca, alla formazione e alle innovazioni nel settore agricolo e rurale. Per le questioni di sua competenza, esso opera in stretto collegamento con le istituzioni e gli organi indicati nella presente convenzione o nelle dichiarazioni ad essa allegate.
2. Le funzioni del Centro sono le seguenti:
a) assicurare, segnatamente su richiesta degli Stati ACP, la diffusione di informazioni scientifiche e tecniche relative a particolari problemi di sviluppo agricolo sollevati da questi Stati;
b) orientare verso gli organismi qualificati a rispondervi le domande degli Stati ACP relative a tecniche specifiche o al loro adeguamento nel settore agricolo;
c) facilitare la messa a disposizione degli istituti di ricerca agraria degli Stati ACP delle pubblicazioni scientifiche in materia agricola nonche' l'accesso alle banche dei dati;
d) facilitare la circolazione dell'informazione sulla programmazione della ricerca agronomica in funzione delle esigenze di sviluppo;
e) promuovere incontri fra ricercatori, pianificatori ed agenti di sviluppo, in modo da migliorare lo scambio di esperienze acquisite su argomenti concernenti determinate zone ecologiche e temi precisi;
f) stimolare lo scambio di informazioni e di risultati di lavori sul terreno tra gli organismi specializzati nei vari aspetti dell'agricoltura tropicale e della comunita' rurale;
g) contribuire a facilitare l'adeguamento delle informazioni disponibili alle esigenze della divulgazione e dello sviluppo;
h) facilitare l'accesso dei formatori e divulgatori degli Stati ACP all'informazione necessaria per l'espletamento dei loro compiti;
i) orientare le domande di formazione specifica verso gli organismi competenti attualmente in funzione;
j) in linea generale, contribuire a facilitare l'accesso degli Stati ACP ai risultati delle attivita' degli organismi nazionali, regionali ed internazionali, con particolare riguardo a quelli situati nella Comunita' e negli Stati ACP, competenti per le questioni tecniche in materia di sviluppo agricolo e rurale, con i quali esso si terra' in rapporto.
3) Per definire le soluzioni adeguate ai problemi incontrati dagli Stati ACP, allo scopo di migliorare specialmente il loro accesso all'informazione, alle innovazioni tecniche ed alla ricerca nel settore dello sviluppo rurale, il Centro organizza riunioni di delegati degli organismi degli Stati ACP e degli Stati membri specializzati nella ricerca agraria applicata, in particolare in materia di agricoltura tropicale e/o di problemi di sviluppo rurale, che sono stati riconosciuti dal Comitato degli Ambasciatori o dagli organi da quest'ultimo delegati.
4. a) Il Comitato degli Ambasciatori e' l'autorita' di tutela del Centro.
b) Il Centro e' diretto da un direttore nominato dal Comitato degli Ambasciatori sin dall'entrata in vigore della presente convenzione.
c) Il direttore del Centro rende conto delle attivita' del Centro stesso al Comitato degli Ambasciatori.
d) Le modalita' di funzionamento e la procedura relativa all'approvazione del bilancio del Centro sono decise dal Comitato degli Ambasciatori. Il bilancio del Centro e' finanziato secondo le disposizioni in materia di cooperazione finanziaria e tecnica enunciate dalla convenzione. Il direttore del Centro sara' assistito da collaboratori assunti entro i limiti stabiliti dal bilancio adottato dal Comitato degli Ambasciatori.

Art. 89

ARTICOLO 89
L'aiuto alimentare e' una misura transitoria: l'obiettivo ultimo degli Stati ACP e' di giungere all'autosufficienza della loro produzione alimentare.
La Comunita' e gli Stati ACP cercheranno i mezzi per meglio combinare, per quanto possibile, le azioni di aiuto alimentare che fossero decise unilateralmente dalla Comunita' a favore di uno Stato ACP conformemente alle norme e ai criteri di assegnazione specifici di questo tipo di aiuto, con azioni realizzate con i mezzi offerti dalla presente convenzione.

Art. 90

ARTICOLO 90
Nell'attuazione delle disposizioni del presente titolo, viene concessa una speciale priorita' ai problemi e difficolta' specifici degli Stati ACP meno sviluppati, particolarmente per quanto riguarda produzione, trasformazione, formazione, ricerca, trasporto, commercializzazione, condizionamento e creazione di infrastrutture di magazzinaggio.

Art. 91

ARTICOLO 91
1. Obiettivo della cooperazione finanziaria e tecnica e' di promuovere lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP in base alle priorita' definite da detti Stati, nel reciproco interesse delle parti.
2. Tale cooperazione e' complementare e armonizzata agli sforzi degli Stati ACP. Essa verte sulla preparazione, sul finanziamento e sull'esecuzione dei progetti e programmi di azioni che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP e la cui natura e' adeguata al fabbisogno ed alle caratteristiche di ciascuno di detti Stati.
3. Essa deve aiutare gli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari a superare gli ostacoli specifici che frenano i loro sforzi di sviluppo.
4. Essa deve favorire la cooperazione regionale degli Stati ACP.

Art. 92

ARTICOLO 92
1. La cooperazione finanziaria e tecnica tiene conto della necessita' di rispettare le condizioni particolari di ogni singolo Stato soprattutto per quel che riguarda la sua politica di sviluppo, le strategie da seguire, le priorita' che si e' prefissa, nonche' le potenzialita' ed i mezzi propri.
2. In questo contesto, i progetti e programmi devono contribuire al conseguimento totale o parziale dei seguenti risultati:
a) fornire agli Stati ACP i mezzi per migliorare e meglio controllare le condizioni del loro sviluppo economico e sociale;
b) contribuire ad un'espansione armoniosa e costante dell'economia degli Stati ACP, con l'aumento quantitativo e qualitativo della produzione ed il conseguente accrescimento del reddito nazionale, nonche' la rettifica degli squilibri strutturali mediante la diversificazione e l'integrazione delle loro economie;
c) migliorare il tenore di vita delle popolazioni degli Stati ACP;
d) permettere agli Stati ACP che devono far fronte a gravi difficolta' economiche e sociali, di carattere eccezionale, risultanti da calamita' naturali o da circostanze straordinarie con effetti comparabili, di beneficiare di aiuti d'urgenza;
e) consentire in tal modo di instaurare relazioni economiche pia equilibrate fra gli Stati ACP ed il resto del mondo nonche' una maggiore partecipazione degli Stati ACP stessi agli scambi internazionali.
3. L'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica richiede la partecipazione reale ed effettiva degli Stati ACP e della Comunita', a tutti i livelli, alla gestione ed al funzionamento degli strumenti della cooperazione finanziaria e tecnica nonche' alla valutazione concomitante ed a posteriori dei progetti e programmi di detta cooperazione, alle condizioni di cui all'articolo 108.

Art. 93

ARTICOLO 93
1. I progetti e programmi possono riguardare:
- investimenti, compresi gli aiuti di accompagnamento e supplementari definiti agli articoli 152 e 153;
- azioni di cooperazione tecnica.
2. Detti progetti e programmi possono applicarsi, nel quadro delle priorita' prescelte a livello della programmazione ed in quello della cooperazione regionale, in particolare ai seguenti fini:
a) sviluppo rurale, industrializzazione, artigianato, energia, miniere, turismo ed infrastruttura economica e sociale;
b) miglioramento strutturale dei settori economici produttivi;
c) protezione dell'ambiente;
d) ricerca, esplorazione e valorizzazione delle risorse naturali;
e) formazione, ricerca scientifica e tecnica applicate,
adeguamento od innovazione delle tecnologie e trasferimento delle stesse;
f) promozione ed informazione industriali;
g) commercializzazione e promozione delle vendite;
h) promozione delle piccole e medie imprese nazionali;
i) microprogetti di sviluppo di base.
3. Gli aiuti finanziari possono coprire le spese esterne e le spese locali necessarie all'attuazione dei progetti e programmi.
4. La cooperazione finanziaria e tecnica puo' riguardare le spese correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento, che sono a carico degli Stati ACP o degli altri eventuali beneficiari, soltanto alle condizioni fissate agli articoli 152 e 153.
5. Per tener conto dei problemi specifici ai quali si trovano di fronte gli Stati ACP senza sbocco sul mare a causa della loro posizione geografica, la Comunita' accorda una priorita':
a) a studi, progetti, programmi nonche' ad azioni di formazione e di assistenza tecnica presentati dagli Stati ACP senza sbocco sul mare intesi a ridurre le difficolta' speciali risultanti da tale situazione, specie le difficolta' di trasporto, di comunicazione e di approvvigionamento di energia;
b) alla ricerca necessaria allo sviluppo delle risorse energetiche e minerarie ed eventualmente, all'attuazione dei relativi progetti di investimenti.
6. Consapevole degli speciali problemi degli Stati ACP insulari, in particolare delle difficolta' in materia di trasporto e comunicazione all'interno dei rispettivi territori, tra di loro e con la Comunita', quest'ultima si dedica in via prioritaria a ricercare misure appropriate volte:
a) a promuovere, nel settore dei trasporti aerei e marittimi, il movimento di merci e passeggeri;
b) a sviluppare le attivita' di pesca in mare;
c) a contribuire, se necessario, all'esplorazione ed allo sviluppo delle risorse energetiche;
d) a ridurre gli effetti sfavorevoli delle particolari difficolta' che incontrano tali Stati che sono anche svantaggiati dalla loro lontananza dai mercati d'oltremare, dal carattere fisico frammentario del loro territorio e dalla particolare esposizione a catastrofi naturali.

Art. 94

ARTICOLO 94
1. La cooperazione finanziaria e tecnica e' offerta:
a) agli Stati ACP;
b) agli organismi regionali od interstatali di cui fanno parte uno o piu' Stati ACP autorizzati da questi ultimi;
c) agli organismi misti istituiti dalla Comunita' e dagli Stati ACP ed autorizzati da questi ultimi a conseguire taluni obiettivi specifici, specie nel settore della cooperazione agricola, industriale e commerciale.
2. La cooperazione finanziaria e tecnica e' inoltre offerta, con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, e per progetti o programmi approvati da questi ultimi:
a) agli organismi di sviluppo, pubblici o a partecipazione pubblica, degli Stati ACP, in particolare le loro banche di sviluppo;
b) agli enti locali e agli organismi privati che contribuiscono, nei paesi interessati, allo sviluppo economico e sociale;
c) alle imprese che esercitano la loro attivita' secondo metodi di gestione industriale e commerciale e sono costituite in societa' di uno Stato ACP a norma dell'articolo 161;
d) alle associazioni di produttori cittadini degli Stati ACP o ad organismi analoghi e, in mancanza di tali associazioni od organismi, ai produttori stessi;
e) ai borsisti e tirocinanti, per le azioni di formazione.

Art. 95

ARTICOLO 95
Per la durata della presente convenzione, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunita' e' di 5.227 milioni di UCE.
Detto importo comprende:
1) 4.542 milioni di UCE provenienti dal Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato "Fondo", cosi' ripartiti:
a) ai fini precisati negli articoli 91 e 92, 3.172 milioni di UCE di cui:
- 2.928 milioni di UCE in forma di sovvenzioni
- 504 milioni di UCE in forma di prestiti speciali
- 280 milioni di UCE in forma di capitali di rischio.
b) ai fini precisati nel titolo II, fino a 550 milioni di UCE in forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione;
c) ai fini precisati nel titolo III, capitolo 1, fino a 280 milioni di UCE come sistema speciale di finanziamento;
2) ai fini precisati negli articoli 91 e 92, fino a 685 milioni di UCE in forma di prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie e alle condizioni previste dal suo statuto.
Tali prestiti fruiscono di un abbuono d'interesse al tasso del 3%, alle condizioni di cui all'articolo 104, il cui onere e' imputato all'importo delle sovvenzioni di cui al punto 1, lettera a).

Art. 96

ARTICOLO 96
Su richiesta degli Stati ACP e con l'accordo delle parti, i mezzi finanziari della Comunita' possono servire per cofinanziamenti, quando consentono di aumentare i flussi finanziari verso gli Stati ACP e sostenere gli sforzi di questi ultimi per l'armonizzazione della cooperazione internazionale a favore del loro sviluppo.
Particolare attenzione e' rivolta soprattutto:
a) ai grandi progetti che non possono essere finanziati da un'unica fonte di finanziamento;
b) ai progetti per i quali la partecipazione della Comunita' e la sua esperienza in materia potrebbero facilitare la partecipazione di altri istituti di finanziamento;
c) ai progetti per i quali puo' rivelarsi vantaggiosa una diversificazione dei finanziamenti dal punto di vista delle condizioni di finanziamento o del costo degli investimenti, specie ai progetti di natura sociale;
d) ai progetti a carattere regionale o interregionale.

Art. 97

ARTICOLO 97
I cofinanziamenti possono assumere la forma di finanziamenti comuni o paralleli. La preferenza e' data alla formula che porta al minor costo ed alla migliore efficacia.

Art. 98

ARTICOLO 98
Con l'accordo delle parti interessate, e fatta salva la normativa propria ad ogni istituto finanziario, gli interventi della Comunita' e quelli degli altri cofinanziatori sono soggetti, durante la concezione e l'attuazione del progetto o programma di azioni cofinanziato, a necessari provvedimenti di armonizzazione e coordinamento, in modo da evitare il moltiplicarsi delle procedure che gli Stati ACP devono applicare nonche' a consentire uno snellimento delle stesse.

Art. 99

ARTICOLO 99
Con l'accordo dello Stato ACP interessato, la Comunita' puo' apportare ai cofinanziatori che lo desiderino un sostegno amministrativo per agevolare l'attuazione del progetto o programma cofinanziato.

Art. 100

ARTICOLO 100
Su richiesta dello Stato ACP interessato e d'intesa con le altre parti in causa, la Commissione o la Banca possono svolgere una funzione di capofila o di coordinatore per i progetti al cui finanziamento essi partecipano.

Art. 101

ARTICOLO 101
1. I progetti o programmi possono essere finanziati mediante sovvenzione, prestito speciale, capitali di rischio, prestito della Banca sulle sue risorse proprie, combinando due o piu' di questi modi di finanziamento.
2. Il finanziamento dei progetti di investimenti produttivi dei settori industriale, agro-industriale, turistico, minerario e di produzione d'energia connessa con un investimento in detti settori e' assicurato in via prioritaria mediante prestiti della Banca sulle sue risorse proprie e capitali di rischio.
3. Per le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, il modo od i modi di finanziamento sono determinati di comune accordo in funzione del livello di sviluppo e della situazione geografica, economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati, in modo da garantire la migliore utilizzazione delle risorse disponibili. Si potra' altresi' tener conto del loro impatto economico e sociale.
4. Per le risorse gestite dalla Banca, i modi di finanziamento sono determinati in base alla natura del progetto, alle sue prospettive di redditivita' economica e finanziaria nonche' al livello di sviluppo e alla situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati.
Si tiene inoltre conto di fattori che garantiscono il servizio degli aiuti rimborsabili.

Art. 102

ARTICOLO 102
I prestiti speciali sono concessi per un periodo di 40 anni, con una dilazione di ammortamento di 10 anni, all'interesse annuo dell'1%.

Art. 103

ARTICOLO 103
1. Le sovvenzioni o i prestiti speciali possono essere concessi ad uno Stato ACP o, per il suo tramite, ad un beneficiario finale.
2. In quest'ultimo caso, le condizioni della concessione dei mezzi finanziari da parte dello Stato ACP al beneficiario finale sono fissati nell'accordo di finanziamento.
3. Qualsiasi utile spettante allo Stato ACP, proveniente sia da una sovvenzione, sia da un prestito con tasso d'interesse o termine di rimborso piu' favorevole del prestito finale, deve essere da esso utilizzato a fini di sviluppo alle condizioni previste dall'accordo di finanziamento.
4. Tenuto conto della domanda dello Stato ACP interessato, la Banca puo', conformemente alle disposizioni dell'articolo 101, concedere i finanziamenti di cui assume la gestione sia direttamente al beneficiario finale, sia tramite una banca di sviluppo, o dello Stato ACP interessato.

Art. 104

ARTICOLO 104
1. L'esame della Banca sull'ammissibilita' di progetti e la concessione di prestiti sulle sue risorse proprie e' effettuato congiuntamente con lo Stato o gli Stati ACP interessati secondo modalita', condizioni e procedure previste dallo statuto della Banca e dalla presente convenzione, nonche' in considerazione della situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati e, inoltre, dei fattori che garantiscono il servizio degli aiuti rimborsabili.
2. I prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie sono soggetti a condizioni di durata stabilite sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto; tale durata puo' prolungarsi per un massimo di 25 anni.
3. Il tasso d'interesse applicato e' quello praticato dalla Banca al momento della firma di ogni contratto di prestito. Tale tasso e' ridotto del 3% con un abbuono d'interesse, salvo se i prestiti sono destinati ad investimenti nel settore petrolifero.
Detto tasso di abbuono e' tuttavia automaticamente adeguato in modo che il tasso d'interesse effettivamente sostenuto dal mutuatario non sia inferiore al 5% ne' superiore all'8%.
4. L'importo globale degli abbuoni d'interesse, calcolato al valore del momento della firma del contratto di prestito, ad un tasso e secondo modalita' che la Comunita' dovra' fissare, e' imputato all'importo delle sovvenzioni di cui all'articolo 95 ed e' versato direttamente alla Banca.

Art. 105

ARTICOLO 105
1. Per la realizzazione di progetti nell'industria, in attivita' agroindustriali, miniere, turismo e, in circostanze eccezionali, nei settori dei trasporti e delle telecomunicazioni, nonche' nella produzione di energia connessa con l'investimento in detti settori, che presentino un interesse generale per l'economia dello Stato o degli Stati ACP interessati, la Comunita' puo' concedere contributi finanziari in forma di capitali di rischio.
2. I contributi in forma di capitali di rischio possono essere versati in particolare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) incremento diretto od indiretto dei fondi propri o assimilati delle imprese pubbliche, private o ad economia mista e concessione di contributi in quasi capitale a dette imprese;
b) finanziamento di studi specifici per la preparazione e la stesura di progetti nonche' assistenza alle imprese nel periodo iniziale;
c) finanziamento di ricerche e di investimenti preparatori alla fase di sfruttamento di progetti nei settori minerario ed energetico.
3. Per conseguire tali obiettivi, la Comunita' puo' acquistare partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale delle imprese interessate o a quello di istituti per il finanziamento dello sviluppo negli Stati ACP. Gli acquisti di partecipazioni possono effettuarsi congiuntamente con un prestito della Banca o con un'altra forma di contributo in capitali di rischio. Non appena sussistano le condizioni, dette partecipazioni vengono cedute preferibilmente a cittadini o istituti degli Stati ACP.
4. Gli altri contributi in quasi capitale possono assumere la forma di:
a) prestiti subordinati il cui rimborso e l'eventuale pagamento di interessi avvengono soltanto dopo l'estinzione degli altri debiti bancari;
b) prestiti condizionali il cui rimborso o la cui durata siano subordinati al verificarsi di determinate condizioni al momento della concessione del prestito.
I prestiti condizionali possono essere concessi direttamente con l'accordo dello Stato ACP interessato ad una determinata impresa.
Possono altresi' essere concessi ad uno Stato ACP o ad istituti negli Stati ACP, specializzati nel finanziamento dello sviluppo per consentir loro di acquistare una partecipazione al capitale di imprese nei settori citati al paragrafo I non appena tale operazione s'inserisca nel finanziamento di investimenti preparatori o di nuovi investimenti produttivi e possa essere completata da un altro intervento finanziario della Comunita', con eventualmente altre fonti di finanziamento, nel quadro di un cofinanziamento.
c) prestiti globali da concedere ad istituti negli Stati ACP, specializzati nel finanziamento dello sviluppo, quando lo consenta la natura delle loro attivita' e gestione. I prestiti possono essere retrocessi ad altre imprese e servire ad acquistare partecipazioni in altre imprese.
5. Le condizioni dei contributi in quasi capitale di cui al paragrafo 4 vengono determinate caso per caso in base alle caratteristiche dei progetti finanziati. Tuttavia, le condizioni di concessione di contributi in quasi capitale sono in genere piu' favorevoli di quelle dei prestiti con abbuono concessi dalla Banca.
Il tasso d'interesse non puo' superare quello di detti prestiti con abbuono.
6. Qualora siano concessi a societa' di studi o servano al finanziamento di ricerche o di investimenti preventivi all'attuazione di un progetto, i contributi di cui al presente articolo possono essere incorporati nell'assistenza in capitale di cui puo' beneficiare la societa' promotrice in caso di attuazione del progetto.

Art. 106

ARTICOLO 106
1. Uno speciale trattamento e' concesso agli Stati ACP meno sviluppati nella determinazione del volume delle risorse finanziarie che questi Stati possono aspettarsi dalla Comunita' nel quadro del loro programma indicativo.
Si e' tenuto altresi' conto delle difficolta' speciali degli Stati ACP senza sbocco sul mare o insulari.
2. Tali risorse finanziarie sono abbinate a condizioni di finanziamento particolarmente favorevoli, tenuto conto della situazione economica e della natura del fabbisogno propri ad ogni Stato meno sviluppato. Consistono essenzialmente in sovvenzioni e, in determinati casi, in prestiti speciali o in capitali di rischio.
3. I prestiti speciali per gli Stati meno sviluppati sono concessi per un periodo di 40 anni, con una dilazione di pagamento di 10 anni.
Essi comportano un tasso d'interesse ridotto dello 0,75% all'anno.
4. La Comunita' agevola in via prioritaria l'accesso degli Stati ACP meno sviluppati ai contributi in capitali di rischio gestiti dalla Banca.
5. Possono essere inoltre concessi prestiti sulle risorse proprie della Banca negli Stati ACP meno sviluppati tenuto conto dei criteri definiti dall'articolo 104.

Art. 107

ARTICOLO 107
Su richiesta degli Stati ACP meno sviluppati, la Comunita' puo', alle condizioni di cui all'articolo 139, paragrafo 4, dare il suo contributo allo studio delle soluzioni dei loro problemi d'indebitamento, di servizio del debito e della bilancia dei pagamenti.

Art. 108

ARTICOLO 108
1. Gli Stati ACP e la Comunita' attuano, in stretta cooperazione e su un piano di eguaglianza, gli interventi finanziati dalla Comunita' stessa.
2. Spetta agli Stati ACP:
a) definire gli obiettivi e le priorita' sui quali si basano i
loro programmi indicativi;
b) scegliere i progetti e programmi che essi decidono di
presentare alla Comunita' per il finanziamento;
c) preparare e presentare alla Comunita' i fascicoli dei progetti
e programmi;
d) elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto;
e) eseguire i progetti e programmi finanziati dalla Comunita';
f) gestire e provvedere alla manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica.
3. Su richiesta degli Stati ACP, la Comunita' puo' fornire loro assistenza tecnica per quanto riguarda i compiti di cui al paragrafo 2. Essa esamina i provvedimenti specifici intesi a ridurre le particolari difficolta' incontrate dagli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari nell'attuazione dei loro progetti e programmi di azioni.
4. Spetta agli Stati ACP ed alla Comunita' congiuntamente:
a) definire, nell'ambito delle istituzioni comuni, la politica
generale e le linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica;
b) stabilire i programmi indicativi di aiuto comunitario;
c) istruire i progetti e programmi e l'esame dell'adeguamento di questi ultimi agli obiettivi ed alle priorita' nonche' della loro conformita' alle disposizioni della presente convenzione;
d) attuare le misure di applicazione idonee ad assicurare la
parita' delle condizioni per la partecipazione alle gare ed agli appalti;
e) valutare gli effetti ed i risultati dei progetti e programmi condotti a termine o in corso di esecuzione;
f) accertarsi che l'attuazione dei progetti e programmi
finanziati dalla Comunita' sia conforme alle destinazioni
decise ed alle disposizioni della presente convenzione.
5. Spetta alla Comunita' elaborare e prendere le decisioni di finanziamento relative ai progetti e programmi.
6. a) Viene istituito, in sede di Consiglio dei Ministri, un Comitato ACP/CEE incaricato di esaminare, su un piano generale ed in base ad esempi concreti, le misure atte a migliorare l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, specie accelerando e snellendo le procedure.
b) Detto Comitato e' composto, su base paritetica, di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunita' designati dal Consiglio dei Ministri o i loro mandatari. Esso si riunisce trimestralmente ed almeno una volta all'anno a livello di ministri.
Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Comitato.
c) Il Consiglio dei Ministri fissa il regolamento interno di tale Comitato, specie le condizioni di rappresentanza ed il numero dei membri dello stesso, le modalita' secondo le quali deliberano e le condizioni di esercizio della presidenza.
d) Nell'ambito dei poteri devolutigli dal Consiglio dei Ministri, il Comitato svolge i seguenti compiti:
i) raccoglie le informazioni sulle procedure esistenti
nell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica ed apporta tutti i necessari chiarimenti sulle stesse;
ii) esamina, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, le difficolta' specifiche eventualmente incontrate durante l'attuazione di detta cooperazione finanziaria e tecnica;
iii) comunica al Consiglio dei Ministri, nel contesto della
relazione annuale di cui alla lettera f), eventuali
osservazioni e suggerimenti sulla relazione annuale di cui all'articolo 119;
iv) presenta al Consiglio dei Ministri qualsiasi suggerimento
inteso a migliorare o ad accelerare l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica;
v) esamina i problemi relativi all'attuazione dei calendari
d'impegno, di esecuzione e di pagamento di cui all'articolo 110, per consentire l'eliminazione di eventuali difficolta' e blocchi individuati ai diversi livelli;
vi) esegue gli altri compiti affidatigli dal Consiglio dei
Ministri.
e) Con l'accordo del Comitato degli Ambasciatori, il Comitato puo' convocare riunioni di esperti incaricati di studiare periodicamente le cause di eventuali difficolta' o blocchi che apparissero nell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica.
Detti esperti suggeriscono al Comitato i mezzi atti ad eliminare tali difficolta' e blocchi.
f) Il Comitato esamina la relazione annuale sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunita' inviatagli dalla Commissione a norma dell'articolo 119, paragrafo 2. Esso formula raccomandazioni e risoluzioni, destinate al Consiglio dei Ministri, relative ai provvedimenti intesi a conseguire gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica nell'ambito delle competenze conferitegli da detto Consiglio. Redige una relazione annuale in cui espone lo stato dei propri lavori, relazione che esaminata dal Consiglio in occasione della riunione annuale da quest'ultimo dedicata alla definizione della politica e delle linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica di cui all'articolo 119.
7. Purche' si tratti dei finanziamenti di progetti di competenza della Banca, le modalita' e procedure relative all'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, definite ai capitoli 4, 6, 7 e 8, possono, di concerto con gli Stati ACP interessati, subire adeguamenti per tener conto della natura dei progetti finanziati dalla Banca, e consentirle, all'interno delle sue procedure statutarie, di svolgere le operazioni conformemente agli obiettivi della presente convenzione.

Art. 109

ARTICOLO 109
1. Gli interventi finanziati dalla Comunita', complementari agli sforzi propri degli Stati ACP, s'integrano nel contesto dei piani e programmi di sviluppo economico e sociale di detti Stati e concordano con gli obiettivi e le priorita' di sviluppo che essi determinano sul piano nazionale e regionale.
2. All'inizio del periodo contemplato dalla presente convenzione, la cooperazione finanziaria e tecnica e programmata in modo da consentire:
a) ad ogni Stato ACP, di disporre al piu' presto, prima della definizione del programma indicativo, di un'indicazione, per quanto possibile chiara, dell'importo dei contributi finanziari gestiti dalla Commissione di cui puo' beneficiare durante tale periodo, nonche' delle eventuali modalita' e condizioni dei medesimi;
b) alle parti contraenti, di vigilare che sia fatta un'utilizzazione ottimale dei vari strumenti e mezzi di cooperazione previsti nella presente convenzione per conseguire gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica;
c) alla Comunita', di conoscere gli obiettivi e le priorita' di sviluppo fissati da ogni Stato ACP, nonche' i progetti e programmi che questi ultimi decidono di presentare ai fini di un finanziamento, nell'ambito dei loro obiettivi e priorita'.
3. La Comunita' ed i singoli Stati ACP stabiliscono di comune accordo un programma indicativo sulla base delle proposte presentate da questi ultimi. Tale programma cita:
a) gli orientamenti ed il campo di applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica, quali risultano dagli scambi di vedute fra i rappresentanti dello Stato ACP e della Comunita';
b) gli obiettivi e le priorita' dello Stato ACP per i quali si rivela particolarmente appropriato il sostegno finanziario della Comunita';
c) progetti e programmi specifici atti a conseguire gli obiettivi di sviluppo, purche' siano chiaramente individuati. Questi progetti e programmi e quelli successivamente individuati tenendo conto degli obiettivi e delle priorita' iscritti al programma indicativo vengono quindi istruiti conformemente all'articolo 112.
4. In base a questi diversi elementi, viene definito un ritmo ottimale d'impegno alle condizioni citate all'articolo 110.
5. I programmi indicativi devono essere sufficientemente flessibili, in modo da poter tener conto degli eventuali cambiamenti della situazione economica di ciascuno Stato ACP e di qualsiasi modifica delle priorita' e degli obiettivi iniziali. Ogni programma puo' essere riveduto su richiesta dello Stato ACP interessato. I programmi vengono comunque riesaminati almeno una volta durante il periodo contemplato dalla presente convenzione.
6. Detti programmi non riguardano ne' gli aiuti d'urgenza di cui all'articolo 137 ne' le azioni di stabilizzazione dei proventi da esportazione di cui al titolo II.
7. In occasione dell'elaborazione del programma indicativo di uno Stato ACP, i suoi rappresentanti e quelli della Comunita' procedono ad uno scambio di vedute sulle priorita' e sugli obiettivi dello Stato ACP a livello regionale. Si prende nota dei progetti e programmi specifici, intesi a conseguire tali obiettivi nell'ambito della cooperazione regionale.

Art. 110

ARTICOLO 110
1. a) All'atto della programmazione delle risorse del Fondo gestite dalla Commissione, viene definito annualmente con lo Stato ACP interessato un ritmo ottimale d'impegno globale, in funzione dei vari obblighi delle parti e delle priorita' che esse devono osservare.
b) Questo ritmo ottimale e' determinato in modo che l'importo globale delle somme da impegnare ogni anno sia ripartito nel modo piu' regolare possibile su tutta la durata d'applicazione della presente convenzione.
c) L'eventuale rimanenza del Fondo non impegnata alla fine dell'ultimo anno di applicazione della presente convenzione sara' utilizzata fino a suo esaurimento, a condizioni identiche a quelle previste nella presente convenzione.
2. Se lo Stato ACP ha presentato un fascicolo completo di progetto a norma dell'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione e lo Stato ACP interessato fissano un calendario di previsione per l'istruzione che dura fino alla fase dell'elaborazione della proposta di finanziamento.
3. La proposta di finanziamento comporta uno scadenzario provvisorio di esecuzione tecnica e finanziaria del progetto riportato nell'accordo di finanziamento il quale verte sulla durata delle diverse fasi di esecuzione.
4. L'ordinatore nazionale ed il delegato della Commissione redigono ogni anno un bilancio comparativo degli impegni e dei pagamenti per determinare le cause dei ritardi riscontrati nell'esecuzione del calendario indicativo e proporre le misure di risanamento che s'impongono.

Art. 111

ARTICOLO 111
1. a) Spetta agli Stati ACP interessati o agli altri beneficiari da essi autorizzati elaborare i fascicoli dei progetti o programmi proposti in applicazione dei programmi indicativi.
b) I fascicoli devono contenere tutte le informazioni necessarie per l'istruzione del progetto.
c) Qualora gliene venga fatta richiesta, la Comunita' puo' fornire la sua assistenza per la preparazione dei fascicoli.
2. I fascicoli sono trasmessi ufficialmente alla Comunita' dagli Stati ACP o dagli altri beneficiari di cui all'articolo 94, paragrafo 1. Quando si tratti dei beneficiari di cui all'articolo 94, paragrafo 2, e' necessario l'accordo esplicito dello Stato o degli Stati interessati.
3. Tutti i progetti o programmi ufficialmente trasmessi in conformita' del paragrafo 2 sono portati a conoscenza dell'organo della Comunita' incaricato di prendere le decisioni di finanziamento.

Art. 112

ARTICOLO 112
1. a) La Comunita' istruisce i progetti o programmi in stretta collaborazione con gli Stati ACP o gli altri eventuali beneficiari.
b) L'istruzione verte sui vari aspetti dei progetti e programmi, in particolare sugli aspetti economici, sociali, tecnici, finanziari ed amministrativi.
c) L'istruzione deve garantire che i progetti e programmi rispondano effettivamente ai criteri definiti al paragrafo 2.
2. I criteri utilizzati per l'istruzione dei progetti e programmi sono i seguenti:
a) i progetti o programmi devono rispondere agli obiettivi ed alle priorita' dello Stato ACP. Devono tener conto degli sforzi nazionali e delle altre fonti di origine esterna ed essere coerenti con essi e con le disposizioni della presente convenzione;
b) l'efficacia dei progetti e programmi e' valutata in base ad un'analisi comparativa dei mezzi d'intervento previsti con gli effetti attesi, dal punto di vista tecnico, sociale, economico e finanziario; vengono esaminate le possibili varianti;
c) la possibilita' di esecuzione dei progetti e programmi e' valutata per i vari operatori economici interessati, che si tratti dello Stato, di un'impresa o di enti locali. Questa parte dell'istruzione deve consentire di accertarsi che il progetto produrra' gli effetti attesi nel periodo ritenuto normale per il tipo di azione in questione.
Essa deve inoltre consentire di accertarsi della disponibilita' effettiva sul posto del personale e degli altri mezzi, soprattutto finanziari, necessari al funzionamento ed alla manutenzione degli investimenti, nonche' alla copertura degli eventuali oneri finanziari del progetto.
A tal fine sono elaborati bilanci di previsione e sono valutate le possibilita' di adeguamento del progetto alle esigenze e risorse locali;
d) quanto alla redditivita', l'istruzione e' diretta ai vari effetti attesi del progetto, soprattutto sugli effetti fisici, economici, sociali e finanziari, possibilmente in base ad un'analisi costi-vantaggi;
e) l'istruzione deve tener conto degli effetti non quantificabili dei progetti. Essa considera con particolare attenzione gli effetti del progetto sull'ambiente.
3. Le difficolta' ed esigenze specifiche degli Stati ACP meno sviluppati e che incidono sull'efficacia, sulla possibilita' di esecuzione e sulla redditivita' dei progetti e programmi sono prese in considerazione al momento dell'istruzione di questi ultimi.

Art. 113

ARTICOLO 113
1. Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte in una proposta di finanziamento, che costituira' la base per la decisione della Comunita'.
2. Le proposte di finanziamento, redatte dai servizi competenti della Comunita', sono trasmesse agli Stati ACP interessati.
3. a) Qualora l'organo comunitario incaricato di esprimere un parere sui progetti non formuli parere favorevole su uno di essi, i servizi competenti della Comunita' consultano i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati sul seguito da riservare al progetto e in particolare sull'opportunita' di ripresentare il fascicolo, con le eventuali modifiche all'organo comunitario in questione.
b) Prima che detto organo formuli il suo parere definitivo, i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati sono, su loro richiesta, ascoltati dai rappresentanti della Comunita' nell'ambito di tale organo per presentare la loro giustificazione del progetto.
4. Qualora il parere definitivo di detto organo sia sfavorevole, i servizi competenti della Comunita' consultano nuovamente i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati, per sapere se il progetto deve essere presentato cosi' com'e' agli organi della Commissione o se debba invece essere ritirato o modificato.
5. Qualora lo Stato ACP ravvisi la necessita' di presentare il progetto cosi' com'e' all'organo decisionale della Comunita', puo' trasmettere qualsiasi elemento che gli sembri necessario per completare l'informazione di tale organo prima della decisione finale. Prima che detto organo decida, lo Stato ACP puo' inoltre essere inteso dal presidente e dai membri del Consiglio delle Comunita' Europee per apportare tutti gli elementi complementari all'informazione di cui sopra.
6. In caso di mancata accettazione del progetto per il finanziamento da parte degli organi decisionali comunitari, lo Stato ACP interessato e informato dei motivi di questa decisione.

Art. 114

ARTICOLO 114
1. Nell'intento di accelerare le procedure, le proposte di finanziamento possono vertere su programmi pluriennali o su importi globali quando si tratti di finanziare:
a) complessi di azioni di formazione,
b) programmi di microprogetti,
c) complessi di azioni di cooperazione tecnica e di promozione commerciale.
Le decisioni di finanziamento riguardanti le azioni e i singoli progetti sono prese nell'ambito di detti programmi ed importi globali.
2. Per lo stesso motivo, per progetti e programmi di importo limitato si puo' ricorrere ad una procedura accelerata di decisione.
3. Per il complesso dei progetti e programmi da realizzare ai sensi della presente convenzione, verranno presi comunque i necessari provvedimenti di snellimento ed accelerazione delle procedure.

Art. 115

ARTICOLO 115
1 Per le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, qualsiasi progetto o programma per cui e' stata presa una decisione di finanziamento, da' luogo all'elaborazione di un accordo di finanziamento tra la Commissione, che agisce a nome della Comunita', e lo Stato o gli Stati ACP interessati. Tale accordo precisa in particolare l'impegno finanziario del Fondo, nonche' le modalita' e condizioni di finanziamento. Uno scadenzario degli impegni e dei pagamenti e' allegato all'accordo di finanziamento.
2. Qualsiasi progetto o programma finanziato mediante prestito speciale da' luogo inoltre all'elaborazione di un contratto di prestito fra la Commissione, che agisce a nome della Comunita', ed il mutuatario.

Art. 116

ARTICOLO 116
Le rimanenze riscontrate all'atto della chiusura dei conti relativi ai progetti e programmi finanziati sulle risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono acquisite dallo Stato ACP interessato e distinte a tale effetto nelle scritture del Fondo. Possono essere utilizzate alle condizioni previste nella presente convenzione per il finanziamento di progetti e programmi.

Art. 117

ARTICOLO 117
1. a) I superi intervenuti durante l'esecuzione dei progetti e programmi finanziati sulle risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono a carico dello Stato o degli Stati ACP interessati, ferme restando le disposizioni che seguono.
b) Gli accordi di finanziamento prevedono tuttavia per ogni progetto stanziamenti di riserva destinati a far fronte agli aumenti dei costi ed alle spese impreviste.
c) Gli Stati ACP possono altresi' prevedere al riguardo una riserva nei loro programmi indicativi.
2. Non appena si manifesti un rischio di supero, l'ordinatore nazionale ne informa l'ordinatore principale tramite il delegato della Commissione. L'ordinatore principale e' contemporaneamente informato dei provvedimenti che l'ordinatore nazionale conta di prendere per far fronte a tale supero, vale a dire riduzione del progetto o programma, ovvero ricorso alle risorse nazionali o ad altre risorse non comunitarie.
3. Qualora risultasse impossibile ridurre il progetto o programma oppure coprire il supero con risorse nazionali o con altre risorse non comunitarie, l'organo della Comunita' incaricato di prendere le decisioni di finanziamento puo', caso per caso, prendere una decisione d'impegno supplementare e finanziare le relative spese.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e di concerto con l'ordinatore principale, l'ordinatore nazionale assegna le rimanenze di cui all'articolo 116 per coprire il supero riscontrato su un progetto o programma nel limite di un massimale fissato al 15% dell'impegno finanziario previsto per detto progetto o programma.

Art. 118

ARTICOLO 118
1. a) I progetti e programmi possono essere sottoposti, nel corso della loro esecuzione, ad una valutazione. Gli Stati ACP interessati e la Comunita' redigono congiuntamente, secondo una periodicita' convenuta, un rapporto di valutazione concernente i diversi aspetti dell'andamento del progetto ed i suoi risultati.
b) In base a tale rapporto, puo' essere deciso di comune accordo un riorientamento del progetto in corso d'esecuzione.
2. a) Gli Stati ACP interessati e la Comunita' procedono congiuntamente alla valutazione dei progetti e programmi condotti a termine. La valutazione verte sui risultati conseguiti, confrontati con gli obiettivi, nonche' sulla gestione e sul funzionamento delle opere e sulla loro manutenzione. I risultati della valutazione sono studiati dalle due parti.
b) Le autorita' competenti della Comunita' e degli Stati ACP interessati prendono, ognuna per quanto la concerne, i provvedimenti che s'impongono alla luce dei lavori di valutazione.

Art. 119

ARTICOLO 119
1. Il Consiglio dei Ministri esamina, almeno una volta all'anno, la fase di realizzazione degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica, nonche' i problemi generali risultanti dall'attuazione di detta cooperazione. L'esame verte altresi' sulla cooperazione regionale e sulle misure a favore degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari.
2. A tal fine, la Commissione presenta al Consiglio dei Ministri una relazione annuale sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunita'. Redatta in collaborazione con la Banca, per le parti che la riguardano, la relazione viene inviata al Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 108, paragrafo 6. Essa espone in particolare la situazione dell'impegno, dell'esecuzione e dell'utilizzazione dell'aiuto, distinta per tipo di finanziamento e per Stato beneficiario, nonche' i risultati dei lavori di valutazione dei progetti e programmi.
3. A queste informazioni sono allegati i risultati dei lavori del Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 108, paragrafo 6 sui problemi generali relativi al miglioramento dell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, nonche' le relazioni elaborate da gruppi di esperti che possono essere incaricati periodicamente dal Consiglio dei Ministri di studiare le cause di eventuali difficolta' o blocchi esistenti da ambo le parti ed i mezzi per eliminarle.
4. In base alle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio dei Ministri definisce la politica e le linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica e adotta risoluzioni sulle misure che la Comunita' e gli Stati ACP devono attuare per il conseguimento degli obiettivi della cooperazione.

Art. 120

ARTICOLO 120
Gli Stati ACP, e gli altri beneficiari da essi autorizzati alle condizioni precisate all'articolo 94 eseguono i progetti e programmi finanziati dalla Comunita'.
Spetta pertanto ad essi elaborare, negoziare e stipulare in particolare i contratti di appalto necessari allo svolgimento delle operazioni.

Art. 121

ARTICOLO 121
1. La Commissione designa l'ordinatore principale del Fondo che assicura l'esecuzione delle decisioni di finanziamento ed e' responsabile della gestione degli stanziamenti del Fondo stesso. A questo titolo, tenendo conto in particolare dei calendari indicativi d'impegno e di pagamento di cui all'articolo 110, egli impegna e liquida le spese, emette gli ordinativi di pagamento e tiene la contabilita' dei suddetti impegni ed ordinativi.
2. In stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, l'ordinatore principale vigila affinche' venga rispettata la parita' delle condizioni nella partecipazione alle gare d'appalto, l'eliminazione delle discriminazioni e la scelta dell'offerta pia vantaggiosa dal punto di vista economico. A questo titolo, da' il suo accordo sul capitolato d'appalto prima dell'indizione della gara stessa, riceve i risultati dello spoglio delle offerte ed approva la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto, fatte salve le competenze esercitate dal delegato della Commissione a norma dell'articolo 123.
3. Ferme restando le competenze esercitate dall'ordinatore nazionale a norma dell'articolo 122, paragrafo 4, l'ordinatore principale prende i provvedimenti di adeguamento e le decisioni di impegno che si rivelassero necessari per garantire che i progetti e programmi approvati siano eseguiti alle migliori condizioni economiche e tecniche.

Art. 122

ARTICOLO 122
1. a) Il Governo di ciascuno Stato ACP designa un ordinatore nazionale che rappresenta le autorita' del suo paese in tutte le operazioni finanziate con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione.
b) L'ordinatore nazionale puo' delegare una parte di queste funzioni; egli informa l'ordinatore principale delle deleghe conferite.
2. Oltre alle funzioni esercitate nelle fasi di preparazione, presentazione ed istruzione dei progetti, l'ordinatore nazionale:
a) in stretta cooperazione con l'ordinatore principale, vigila affinche' siano assicurate le parita' delle condizioni nella partecipazione alle gare di appalto, l'eliminazione delle discriminazioni e la scelta dell'offerta piu' vantaggiosa dal punto di vista economico;
b) prepara il capitolato d'appalto che sottopone all'accordo del delegato prima della sua indizione;
c) indice le gare d'appalto;
d) riceve le offerte, presiede al loro spoglio, approva i risultati dello spoglio delle offerte che trasmette al delegato con una proposta di aggiudicazione del contratto di appalto;
e) firma i contratti d'appalto, le clausole aggiuntive ed i preventivi, notificandoli al delegato della Commissione.
3. Nei limiti dei fondi assegnati, l'ordinatore nazionale liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento tenendo conto specialmente dei calendari indicativi d'impegno e di pagamento di cui all'articolo 110. L'ordinatore nazionale resta responsabile per i fondi affidatigli fino a quando la Commissione autorizza l'esecuzione delle operazioni relative ai fondi affidatigli.
4. Nel corso dell'esecuzione dei progetti, fermo restando l'obbligo di informarne il delegato della Commissione, l'ordinatore nazionale prende i provvedimenti di adeguamento necessari per garantire che i progetti e programmi approvati siano eseguiti nelle migliori condizioni economiche e tecniche.
A questo titolo decide:
a) adeguamenti e modifiche di natura tecnica di dettaglio, purche' non modifichino le soluzioni tecniche prescelte e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti di dettaglio;
b) modifiche di dettaglio dei preventivi durante l'esecuzione;
c) storni da un articolo all'altro all'interno dei preventivi;
d) cambiamenti di sede per progetti comportanti piu' unita' se cio' e' giustificato da motivi tecnici od economici;
e) applicazione o remissione delle penalita' di mora.;
f) atti per lo svincolo delle cauzioni;
g) acquisti sul mercato locale senza tener conto dell'origine;
h) impiego di materiali e macchine per cantiere non originari degli Stati membri ne' degli Stati ACP dei quali non esiste una produzione comparabile negli Stati membri o negli Stati ACP;
i) subappalti;
j) collaudi definitivi; il delegato e' pero' tenuto ad assistere ai collaudi provvisori, di cui vista i verbali e, se del caso, ai collaudi definitivi, in particolare quando l'ampiezza delle riserve formulate al collaudo provvisorio renda necessari lavori sostanziali di consolidamento.
5. Per i contratti d'appalto inferiori a 3,5 milioni di UCE e, in genere, per tutti i contratti d'appalto oggetto di una procedura accelerata, le decisioni prese dall'ordinatore nazionale nell'ambito delle attribuzioni conferitegli sono ritenute approvate dalla Commissione nei trenta giorni successivi alla loro notifica al delegato della Commissione.

Art. 123

ARTICOLO 123
1. a) La Commissione designa presso ogni Stato o gruppo di Stati ACP un delegato che la rappresenti per agevolare l'attuazione della presente convenzione. Il delegato della Commissione e' riconosciuto dallo Stato o dagli Stati ACP interessati.
b) Qualora un delegato sia designato presso un gruppo di Stati ACP, vengono presi adeguati provvedimenti affinche' il delegato sia rappresentato da un agente in ciascuno degli Stati in cui non e' residente.
2. La Commissione impartisce al suo delegato le istruzioni e conferisce le deleghe necessarie per agevolare ed accelerare la preparazione, l'istruzione e l'esecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo che essa gestisce. Il delegato esercita le sue funzioni in stretta cooperazione con l'ordinatore nazionale di cui e' l'interlocutore a nome della Commissione. A questo titolo decide:
a) approva il capitolato d'appalto quando si tratti di una gara mediante procedura accelerata o, negli altri casi, trasmette detto capitolato per accordo all'ordinatore principale;
b) assiste all'apertura delle offerte e riceve copia della stessa nonche' dei risultati del loro esame;
c) approva, nel termine di un mese, la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto elaborata dall'ordinatore nazionale ogniqualvolta siano soddisfatte le seguenti tre condizioni: l'offerta prescelta e' la piu' bassa, essa costituisce l'offerta piu' vantaggiosa dal punto di vista economico e non supera gli stanziamenti assegnati al contratto di appalto stesso;
d) approva, in tutti i casi e nel termine di un mese, la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto quando si tratti di una gara mediante procedura accelerata;
e) trasmette, per accordo, all'ordinatore principale la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto quando non siano assolte le condizioni di cui alla lettera c); l'ordinatore principale delibera entro due mesi dalla data in cui il delegato della Commissione ha ricevuto il risultato definitivo dello spoglio delle offerte e la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto;
f) partecipa alla preparazione ed al negoziato dei contratti di servizi.
5. a) Il delegato si accerta, per conto della Commissione, che i progetti ed i programmi di azioni finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione siano stati correttamente eseguiti dal punto di vista finanziario e tecnico.
b) A questo titolo, il delegato vista i contratti, i protocolli aggiuntivi e preventivi, nonche' gli ordinativi di pagamento emessi dall'ordinatore nazionale.
4. Il delegato procede ad una sintesi annuale degli interventi del Fondo nello Stato o negli Stati ACP presso i quali e' designato. La relazione e' inviata dalla Commissione allo Stato o agli Stati ACP interessati.
5. Il delegato collabora con le autorita' nazionali alla valutazione dei progetti e programmi condotti a termine. Dette valutazioni danno luogo alla stesura di relazioni che vengono inviate agli Stati ACP interessati ed alla Commissione.
6. Il delegato informa le autorita' nazionali delle attivita' comunitarie che potrebbero interessare direttamente la cooperazione fra gli Stati ACP e la Comunita'.
7. a) Il delegato mantiene un contatto permanente con l'ordinatore nazionale per analizzare i problemi specifici incontrati durante l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica al fine di ovviarvi.
b) A questo titolo, esamina regolarmente la conformita' dell'andamento delle operazioni con le scadenze previste dai calendari indicativi elaborati a norma dell'articolo 110.
8. Invia allo Stato ACP tutti i dati ed i documenti appropriati sulle procedure di attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica.
9. Il delegato prepara le proposte di finanziamento.

Art. 124

ARTICOLO 124
1. Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP in ciascuno di questi Stati sono aperti, a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri, presso un istituto finanziario nazionale, statale o parastatale, scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione, il quale svolge le funzioni di delegato ai pagamenti.
2. I conti di cui al paragrafo 1 sono alimentati dalla Commissione in base alle effettive necessita' di tesoreria e tenuto conto del calendario indicativo di pagamento di cui all'articolo 110. I trasferimenti sono effettuati nella moneta di uno degli Stati membri e convertiti in moneta nazionale dello Stato ACP man mano che questi pagamenti giungono alla scadenza.
3. Il servizio reso dall'ente delegato ai pagamenti non e' retribuito; i fondi depositati sono infruttiferi.
4. Nel limite dei fondi disponibili, il delegato ai pagamenti effettua i pagamenti di cui ha ricevuto il mandato, previa verifica dell'esattezza e della regolarita' materiale dei documenti giustificativi nonche' della validita' della quietanza liberatoria.
Per i pagamenti in monete diverse da quella degli Stati ACP, le prestazioni vengono pagate, su istruzione della Commissione, mediante prelievo sui suoi conti.

Art. 125

ARTICOLO 125
1. Per gli interventi finanziati dalla Comunita', possono partecipare alle gare d'appalto ed ai contratti, a parita' di condizioni, tutte le persone fisiche e societa' che rientrano nel campo di applicazione del trattato, nonche' tutte le persone fisiche e societa' degli Stati ACP.
Le societa' di cui al comma precedente sono quelle conformi alla definizione data all'articolo 161.
2. Sono messe in atto misure intese a favorire la partecipazione delle imprese degli Stati ACP all'esecuzione dei contratti d'appalto per consentire la massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane di detti Stati.
3. Il paragrafo 1 non implica che i fondi versati dalla Comunita' debbano essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni o per la remunerazione di servizi negli Stati membri e negli Stati ACP.
4. L'eventuale partecipazione di paesi terzi ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita' deve rivestire carattere eccezionale ed essere autorizzata, caso per caso, su richiesta motivata dello Stato ACP interessato, dall'organo competente della Comunita'. A meno che prevalgano altri elementi adeguati, si tiene conto della preoccupazione di evitare un rincaro eccessivo del costo delle opere dovuto alle distanze e alle difficolta' dei trasporti, oppure ai termini di consegna, specie nel caso degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari.
5. La Commissione e lo Stato ACP interessato prendono i provvedimenti adeguati perche' l'organo competente della Comunita' disponga degli elementi necessari per una decisione sulle deroghe.
Tale organo esamina questi elementi con particolare attenzione nel caso degli Stati ACP la cui posizione geografica riduca fortemente la capacita' di concorrenza dei fornitori ed assegnatari della Comunita' e degli Stati ACP.
6. Quando la Comunita' partecipa al finanziamento di azioni di cooperazione regionale od interregionale che interessano paesi terzi nonche' al finanziamento delle opere in comune con altri mutuanti, puo' essere autorizzata la partecipazione di paesi terzi ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita'.

Art. 126

ARTICOLO 126
1. Gli Stati ACP e la Commissione prendono i provvedimenti necessari ai fini di una partecipazione quanto piu' estesa possibile, a parita' di condizioni, alle gare e contratti di appalto di opere e forniture finanziate mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione.
2. Detti provvedimenti si prefiggono in particolare:
a) di provvedere alla preventiva pubblicazione dei bandi di gara, entro termini soddisfacenti, facendo ricorso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee, alle Gazzette Ufficiali degli Stati ACP nonche' a qualsiasi altro mezzo adeguato di informazione;
b) di eliminare le pratiche discriminatorie e le specifiche tecniche che potrebbero ostacolare un'estesa partecipazione a parita' di condizioni;
c) di incoraggiare la cooperazione fra le imprese degli Stati membri e degli Stati ACP, specie mediante la preselezione e la creazione di associazioni.

Art. 127

ARTICOLO 127
1. Di norma, i contratti di appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono stipulati previa gara d'appalto aperta.
2. Tuttavia, per le operazioni relative agli aiuti d'urgenza, nonche' per altre operazioni, quando si constati l'urgenza, o se la natura, la scarsa entita' o le caratteristiche particolari dei lavori o delle forniture lo giustifichino, gli Stati ACP, d'intesa con la Commissione, possono autorizzare a titolo eccezionale:
- la stipulazione di contratti di appalto previa licitazione
privata;
- la conclusione di contratti di appalto con trattativa privata;
- l'esecuzione in economia.
3. Inoltre, per le operazioni il cui costo sia inferiore a 3,5 milioni di UCE, l'esecuzione in economia puo' essere autorizzata qualora esista nello Stato ACP beneficiario una sufficiente disponibilita' di attrezzature adeguate e di personale qualificato nei servizi nazionali.

Art. 128

ARTICOLO 128
Per favorire la piu' ampia partecipazione delle societa' degli Stati ACP all'esecuzione dei contratti di appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione:
a) viene organizzata una procedura accelerata d'indizione delle
gare di appalto quando si tratti di eseguire lavori la cui stima sia inferiore a 3,5 milioni di UCE. Detta procedura comporta
misure di pubblicazione limitate allo Stato ACP interessato ed
agli Stati ACP vicini nonche', per il deposito delle offerte,
termini fissati conformemente alla regolamentazione vigente nello Stato ACP interessato.
L'organizzazione di tale procedura accelerata non esclude la
possibilita' che la Commissione proponga allo Stato ACP
interessato una gara d'appalto internazionale, quando risulta che
la natura dei lavori da eseguire, o l'interesse di ampliare la
partecipazione, giustificano il ricorso alla concorrenza internazionale;
b) per l'esecuzione di lavori di costo inferiore a 3,5 milioni di UCE, le imprese degli Stati ACP beneficiano di una preferenza del
10% nel confronto con le offerte di qualita' economica e tecnica equivalente.
Questa preferenza riservata alle sole imprese nazionali degli Stati
ACP, determinate secondo la legislazione nazionale di questi
ultimi, a condizione che abbiano la residenza fiscale e la sede principale di attivita' in uno Stato ACP e che una congrua parte del capitale e dei dirigenti sia fornita da uno o piu' Stati ACP;
c) per la consegna delle forniture, le imprese di produzione
industriale o artigianale degli Stati ACP beneficiano di una
preferenza del 15% nel confronto con le offerte di qualita' economica e tecnica equivalente.
Tale preferenza e' riservata alle sole imprese nazionali degli
Stati ACP che apportano un margine sufficiente di valore aggiunto.

Art. 129

ARTICOLO 129
Ai fini di un'efficace e rapida esecuzione dei progetti e programmi finanziati dalla Comunita' negli Stati ACP meno sviluppati, la Comunita' accorda una priorita' particolare all'applicazione di provvedimenti specifici nei seguenti settori:
a) aggiudicazione di contratti di appalto in seguito a gare accelerate alle condizioni precisate all'articolo 128;
b) stipulazione di contratti di appalto previa licitazione privata e di contratti a trattativa privata alle condizioni precisate all'articolo 127;
c) esecuzione in economia alle condizioni precisate all'articolo 127;
d) stipulazione di contratti di servizi da parte della Commissione, d'intesa con lo Stato ACP interessato, quando si tratti di azioni urgenti, di scarsa entita' o di breve durata, in particolare per perizie ai fini della preparazione dei progetti e programmi;
e) predisposizione delle procedure di pagamento in modo da non lasciare alcun prefinanziamento a carico degli Stati interessati.

Art. 130

ARTICOLO 130
1. Per ciascuna operazione, i criteri della scelta dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa tengono conto in particolare delle qualifiche e delle garanzie presentate dagli offerenti, della natura e delle condizioni di esecuzione delle opere o delle forniture, del prezzo delle prestazioni, del loro costo di utilizzazione e del loro valore tecnico.
2. Quando, con l'applicazione dei suddetti criteri, due offerte vengano riconosciute equivalenti, viene data preferenza all'offerta dell'impresa nazionale di uno Stato ACP o, in mancanza di detta offerta, a quella che consenta la massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane degli Stati ACP.
3. Gli Stati ACP e la Commissione si accertano che tutti i criteri di scelta siano citati nel capitolato d'appalto.

Art. 131

ARTICOLO 131
Le condizioni generali applicabili alla stipulazione ed all'esecuzione dei contratti di appalto per opere e forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono riprese nei capitolati generali di oneri che, su proposta della Commissione, sono approvati con decisione del Consiglio dei Ministri nella sua prima sessione dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 132

ARTICOLO 132
La composizione delle controversie fra l'amministrazione di uno Stato ACP ed un imprenditore, fornitore o prestatario di servizi in occasione della stipulazione o dell'esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal Fondo avviene mediante arbitrato, conformemente ad un regolamento di procedura che, su proposta degli Stati ACP o della Comunita', viene approvato con decisione del Consiglio dei Ministri non oltre la prima sessione dalla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 133

ARTICOLO 133
1. Nell'attuare la cooperazione finanziaria e tecnica, la Comunita' apporta un efficace contributo al conseguimento degli obiettivi che gli Stati ACP si prefiggono in materia di cooperazione regionale ed interregionale. Tale contributo si propone i seguenti scopi:
a) accelerare la cooperazione e lo sviluppo economico all'interno delle varie regioni degli Stati ACP e tra di esse;
b) accelerare la diversificazione delle economie degli Stati ACP;
c) ridurre la dipendenza economica degli Stati ACP dalle
importazioni, sviluppando al massimo le produzioni per le quali tali Stati hanno sicure potenzialita';
d) creare mercati sufficientemente estesi all'interno degli Stati ACP e degli Stati vicini mediante l'eliminazione degli ostacoli che intralciano lo sviluppo e l'integrazione di tali mercati;
e) promuovere ed espandere il commercio fra gli Stati ACP e con i paesi terzi vicini;
f) utilizzare al massimo le risorse ed i servizi esistenti negli Stati ACP;
g) potenziare gli organismi creati dagli Stati ACP al fine di promuovere la cooperazione e l'integrazione regionali;
h) attuare misure specifiche a favore dei paesi senza sbocco sul mare ed insulari, specialmente in materia di trasporto e comunicazioni.
2. A tale scopo, dei mezzi finanziari previsti all'articolo 95 per lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP, una somma di 600 milioni di UCE e' riservata al finanziamento dei loro progetti regionali ed interregionali nonche' alla partecipazione ad eventuali cofinanziamenti per consentire la realizzazione di detti progetti.

Art. 134

ARTICOLO 134
1. a) A norma della presente convenzione, la cooperazione regionale interviene nei rapporti tra due o piu' Stati ACP o tra uno o piu' Stati ACP ed uno o piu' paesi terzi vicini.
b) La cooperazione interregionale interviene nei rapporti tra due o piu' organizzazioni regionali di cui fanno parte Stati ACP, o tra uno o piu' Stati ACP ed un'organizzazione regionale.
2. A norma della presente convenzione, per progetti regionali s'intendono quelli che contribuiscono direttamente alla soluzione di un problema di sviluppo comune a due o piu' Stati ACP mediante azioni comuni o azioni nazionali coordinate.

Art. 135

ARTICOLO 135
1. Il campo di applicazione della cooperazione regionale ed interregionale comprende in particolare:
a) l'accelerazione dell'industrializzazione degli Stati ACP mediante la creazione di imprese regionali ed interregionali, tenendo conto della realizzazione delle necessarie infrastrutture;
b) i trasporti e le comunicazioni: strade, ferrovie, trasporti aerei e marittimi, vie fluviali, poste e telecomunicazioni;
c) la produzione di energia e lo sfruttamento comune delle risorse naturali;
d) la ricerca e la tecnologia applicate all'intensificazione della cooperazione regionale ed interregionale;
e) l'agricoltura, in particolare l'allevamento, l'industria e la promozione del commercio dei prodotti di questi settori fra gli Stati ACP;
f) l'insegnamento e la formazione, compresa la creazione di istituzioni comuni di tecnologia avanzata, nell'ambito di programmi di formazione volti alla piena partecipazione dei cittadini allo sviluppo economico;
g) la lotta contro le grandi endemie e, piu' in generale, le azioni tendenti a migliorare le condizioni sanitarie delle popolazioni;
h) la cooperazione nel settore del turismo, compresi la creazione o il potenziamento dei centri di promozione turistica su base regionale, per incrementare il turismo regionale ed internazionale;
i) l'assistenza tecnica per la creazione di organismi regionali di cooperazione o per lo sviluppo di nuove attivita' in organismi regionali esistenti, compresa l'elaborazione di programmi e progetti specifici;
l) l'assistenza per le azioni delle organizzazioni professionali ACP-CEE tendenti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti sui mercati esteri.
2. Al fine di promuovere la loro cooperazione regionale, gli Stati ACP meno sviluppati beneficiano in via prioritaria delle disposizioni a tal fine previste per i progetti riguardanti almeno uno Stato ACP meno sviluppato, specie quando si tratti di progetti d'infrastrutture dei trasporti, di comunicazioni, telecomunicazioni, energia e sviluppo della produzione.

Art. 136

ARTICOLO 136
1. Lo Stato o il gruppo di Stati ACP che partecipa con paesi vicini non ACP ad un progetto regionale od interregionale puo' chiedere alla Comunita' di finanziare la parte del progetto che gli compete.
2. Gli organi di cooperazione regionale esistenti o che venissero creati possono presentare, alla Comunita' una richiesta di finanziamento a nome degli Stati ACP membri e con il loro accordo esplicito.
3. Quando un progetto o programma finanziato dalla Comunita' tramite un istituto regionale, i termini e le condizioni di tale finanziamento applicabili ai beneficiari finali sono, d'intesa con lo Stato o gli Stati ACP interessati, riconosciute fra la Comunita' e detto istituto regionale.

Art. 137

ARTICOLO 137
1. Aiuti d'urgenza possono essere concessi agli Stati ACP che devono far fronte a difficolta' economiche e sociali gravi, di carattere eccezionale, risultanti da calamita' naturali o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili.
2. Per il finanziamento degli aiuti d'urgenza di cui al paragrafo 1, viene costituita una dotazione speciale nell'ambito del Fondo.
3. a) La dotazione speciale e' inizialmente fissata ad una somma di 60 milioni di UCE. Al termine di ogni anno di applicazione della presente convenzione, tale dotazione e' ricostituita al suo livello iniziale.
b) L'importo degli stanziamenti del Fondo che possono essere stornati alla dotazione speciale per tutta la durata di applicazione della presente convenzione non puo' superare 200 milioni di UCE.
c) Allo scadere della presente convenzione, gli stanziamenti stornati alla dotazione speciale e non impegnati per aiuti d'urgenza saranno riversati alla massa del Fondo per il finanziamento di altre operazioni che rientrano nel campo di applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica, salvo decisione contraria del Consiglio dei Ministri.
d) In caso di esaurimento della dotazione speciale prima dello scadere della presente convenzione, gli Stati ACP e la Comunita' decidono, nell'ambito delle istituzioni paritetiche competenti, le misure appropriate per far fronte alle situazioni di cui al paragrafo 1.
4. Gli aiuti d'urgenza non sono rimborsabili e vengono concessi caso per caso.
5. a) Gli aiuti d'urgenza devono contribuire a finanziare i mezzi piu' adeguati per ovviare in modo piu' efficace e rapido alle gravi difficolta' di cui al paragrafo 1.
b) Detti mezzi possono consistere in lavori, forniture o prestazioni di servizi, nonche' in versamenti in contanti e, a titolo eccezionale, in rimborso totale o parziale delle somme gia' spese dallo Stato ACP per l'esecuzione delle operazioni di cui all'accordo di finanziamento relativo all'aiuto d'urgenza in questione.
c) Lo Stato ACP beneficiario dell'aiuto d'urgenza si approvvigiona sui mercati comunitari, degli Stati ACP o dei paesi terzi alle condizioni di cui all'articolo 125.
d) Tali aiuti d'urgenza possono eventualmente, con l'accordo dello Stato ACP interessato, essere utilizzati tramite organismi specializzati o direttamente dalla Commissione.
6. Gli aiuti d'urgenza non si applicano agli effetti nefasti dell'instabilita' dei proventi da esportazione di cui al titolo II.
7. Per le modalita' di concessione di detti aiuti, si ricorre ad una procedura d'urgenza. Le condizioni di pagamento e di utilizzazione sono fissate caso per caso; quando si tratti di esecuzione su preventivo, l'ordinatore nazionale puo' concedere anticipi.
8. a) Le operazioni oggetto di un aiuto d'urgenza devono essere realizzate al piu' presto, e comunque, gli stanziamenti devono essere utilizzati entro sei mesi dall'elaborazione delle modalita' di utilizzazione, salvo indicazione contraria fissata da queste ultime e purche' circostanze straordinarie non portino a convenire di comune accordo, durante il periodo di esecuzione, sulla proroga di tale termine.
b) Qualora tutti gli stanziamenti aperti non siano stati utilizzati nei termini fissati, l'impegno del Fondo puo' essere ricondotto all'importo corrispondente agli stanziamenti utilizzati nei termini previsti.
c) I fondi non utilizzati sono quindi riassegnati alla dotazione speciale.

Art. 138

ARTICOLO 138
La cooperazione tecnica di cui all'articolo 93 riguarda i seguenti settori:
a) studi di carattere generale, in particolare nei settori tecnico, economico, organizzativo, della formazione o della gestione;
b) studi specifici ad un progetto o programma;
c) prestazioni di supervisione, consulenza, gestione o messa a disposizione di personale di assistenza tecnica nella fase esecutiva di un progetto o programma;
d) prestazioni di assistenza tecnica diverse da quelle connesse con l'esecuzione di un progetto o programma.

Art. 139

ARTICOLO 139
1. La cooperazione tecnica puo' essere connessa con i progetti e programmi oppure essere generale.
2. La cooperazione tecnica connessa con i progetti e programmi riguarda in particolare:
a) studi di sviluppo;
b) studi tecnici, economici, finanziari e commerciali, nonche' ricerche e prospezioni necessarie alla messa a punto dei progetti e programmi;
c) aiuto per la preparazione dei fascicoli;
d) aiuto per l'esecuzione e la sorveglianza dei lavori;
e) temporanea assunzione a carico delle spese per tecnici e fornitura dei mezzi necessari alla buona esecuzione della loro missione;
f) azioni di cooperazione tecnica che possono essere richieste, a titolo temporaneo, per consentire l'esecuzione, la messa in funzione, la gestione o la manutenzione di un determinato progetto compresa eventualmente un'adeguata assistenza tecnica e la formazione dei cittadini del paese o dei paesi interessati.
3. La cooperazione tecnica generale comprende in particolare:
a) studi sulle prospettive e sui mezzi di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati ACP, nonche' su problemi che interessano gruppi di Stati ACP o l'insieme di tali Stati;
b) studi settoriali e per prodotti;
c) invio negli Stati ACP di esperti, consulenti, tecnici ed istruttori degli Stati membri o degli Stati ACP, per missioni specifiche e per periodi limitati;
d) fornitura di materiale didattico, di sperimentazione e di dimostrazione;
e) informazione generale e documentazione destinate a favorire lo sviluppo degli Stati ACP ed il conseguimento degli obiettivi della cooperazione.
14. Su richiesta degli Stati ACP meno sviluppati, la Comunita' concede una priorita' speciale alle azioni di cooperazione tecnica intese a:
a) individuare, preparare ed eseguire progetti e programmi che rientrano nel quadro dei programmi indicativi;
b) agevolare l'attuazione del sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione;
c) sviluppare la cooperazione tecnica fra Stati ACP;
d) eseguire studi e ricerche orientati verso la soluzione di problemi specifici dello sviluppo economico e sociale, specie per quanto riguarda l'adeguamento tecnologico alle condizioni e alle caratteristiche particolari degli Stati ACP meno sviluppati.

Art. 140

ARTICOLO 140
1. Per le azioni di cooperazione tecnica vengono stipulati contratti di servizi con un ufficio o una societa' di studi o di consulenza, con un tecnico consulente od un esperto, scelti soprattutto in base alle loro qualifiche professionali e alla loro esperienza pratica dei problemi che dovranno trattare. A parita' di competenza, sara' data preferenza ad un esperto o ad un ufficio studi degli Stati ACP. Eccezionalmente, esse possono essere realizzate in economia.
2. Per accelerare le procedure, i contratti di servizi, ivi compresi gli atti per l'assunzione di consulenti ed altri specialisti dell'assistenza tecnica, possono essere negoziati, elaborati e conclusi, dall'ordinatore nazionale su proposta della Commissione o con il suo accordo, oppure dalla Commissione d'intesa con lo Stato ACP interessato quando si tratti di azioni urgenti, di scarsa entita' o di breve durata, soprattutto per le perizie che devono servire per la preparazione dei progetti e programmi di azioni.

Art. 141

ARTICOLO 141
1. Le azioni di cooperazione tecnica nel campo della formazione si attuano in base a programmi pluriennali di formazione e ad azioni specifiche.
2. I programmi pluriennali si prefiggono:
a) la formazione dei cittadini degli Stati ACP secondo le priorita' stabilite da questi ultimi in materia d'istruzione, e formazione professionale;
b) la formazione dei dirigenti, in particolare di tipo intermedio e tecnico, in relazione con i vari progetti di sviluppo finanziati dalla Comunita' nei singoli Stati ACP, per poter progressivamente sostituire il personale di assistenza tecnica ed affidare interamente e stabilmente a cittadini degli Stati ACP la gestione degli investimenti.
3. Le azioni specifiche consistono in operazioni ad hoc nei settori della formazione professionale, della ricerca e dell'innovazione tecnologica, a livello degli Stati o degli organismi regionali. Esse si prefiggono la qualificazione ed il perfezionamento del personale dei servizi e degli enti pubblici o delle imprese agricole, industriali, commerciali e di servizi, nonche' la formazione degli istruttori per questi stessi settori.
4. La cooperazione tecnica nel campo della formazione si attua attraverso:
a) l'assegnazione di borse di studio e di tirocinio a cittadini degli Stati ACP;
b) l'invio negli Stati ACP di esperti ed istruttori, cittadini degli Stati membri o degli Stati ACP, per missioni specifiche e per periodi limitati;
c) l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione o di perfezionamento per i cittadini degli Stati ACP;
d) la fornitura di materiale pedagogico, didattico, di sperimentazione, dimostrazione e ricerca;
e) la collaborazione fra istituti di formazione e di ricerca ed universita' degli Stati membri ed analoghi istituti degli Stati ACP.
5. Le azioni sopra indicate si svolgono preferibilmente nello Stato ACP beneficiario o sul piano regionale. Se necessario, esse possono svolgersi in un altro Stato ACP o in uno Stato membro. Per formazioni specializzate e particolarmente adatte alle esigenze degli Stati ACP, alcune azioni di formazione possono svolgersi eccezionalmente in un altro paese in via di sviluppo.
6. Su richiesta degli Stati ACP meno sviluppati, la Comunita' concede una priorita' speciale alle azioni che si prefiggono:
a) la formazione dei dirigenti e di altro personale delle amministrazioni del settore pubblico e dei servizi tecnici responsabili dello sviluppo economico e sociale allo scopo di aumentarne l'efficacia e trarre in tal modo pienamente profitto delle possibilita' offerte dalla presente convenzione;
b) la formazione ed il perfezionamento dei dirigenti e di altro personale del settore privato.

Art. 142

ARTICOLO 142
1. Le norme in materia di attribuzione e stipulazione dei contratti di servizi sono determinate con una decisione del Consiglio dei Ministri in occasione della sua prima sessione dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione.
2. Fino all'entrata in vigore di tale decisione, tuttavia, le disposizioni degli articoli da 24 a 27 del protocollo n. 2 della convenzione ACP-CEE di Lome', nonche' della dichiarazione comune relativa all'articolo 26 del succitato protocollo allegata all'Atto finale della presente convenzione sono applicabili ai contratti di servizi conclusi dopo il 1 marzo 1980.

Art. 143

ARTICOLO 143
1. Quando uno Stato ACP dispone, quali dirigenti amministrativi e tecnici, di elementi nazionali in numero tale da rappresentare una parte sostanziale del personale necessario per l'esecuzione in economia di un'azione di cooperazione tecnica, la Comunita' puo', in casi eccezionali, contribuire alle spese delle azioni in economia assumendo a proprio carico il costo di determinati mezzi materiali eventualmente mancanti o mettendo a disposizione esperti di un altro Stato per completare l'organico.
2. La partecipazione della Comunita' si limita all'assunzione dei costi di mezzi complementari e delle spese temporanee di esecuzione il cui costo e' limitato al solo fabbisogno dell'azione in questione, esclusa qualsiasi spesa permanente di funzionamento.

Art. 144

ARTICOLO 144
1. La Comunita' finanzia azioni a favore delle piccole e medie imprese degli Stati ACP. I modi di finanziamento sono determinati in funzione delle caratteristiche del programma di azione presentato da detti Stati.
2. L'assistenza tecnica della Comunita' contribuisce a rafforzare l'attivita' degli organismi degli Stati ACP orientati verso lo sviluppo delle piccole e medie imprese e ad assicurare la formazione professionale necessaria a dette imprese.
3. I finanziamenti della Comunita', mediante aiuto rimborsabile o eventualmente non rimborsabile, prendono di norma la forma di contributi globali, ma possono anche assumere la forma di contributi diretti. I contributi globali sono attribuiti in via prioritaria ogniqualvolta esista, nello Stato ACP interessato, una banca od altro organismo nazionale che partecipi al conseguimento dell'obiettivo prefisso. Tali contributi globali possono essere concessi:
- dalla Banca, con i fondi da essa gestiti, a banche o istituti finanziari a favore delle piccole e medie imprese industriali, agro-industriali o turistiche;
- dalla Commissione, con le risorse che gestisce, ad organismi pubblici, enti locali o cooperative che si propongono lo sviluppo dei settori artigiano, commerciale ed agricolo.
4. Nel caso di un finanziamento tramite un organismo intermedio, questo e' responsabile della presentazione dei progetti particolari all'interno del programma precedentemente approvato, nonche' della gestione dei mezzi finanziari messi a sua disposizione. Le modalita' e le condizioni di finanziamento ai beneficiari finali sono adottate di comune accordo fra lo Stato ACP interessato, l'organo competente della Comunita' e l'organismo intermedio.
5. I progetti vengono istruiti dall'organismo finanziario.
Esso decide, sotto la propria responsabilita' finanziaria, la concessione dei prestiti finali a condizioni fissate in armonia con quelle applicate ad operazioni simili nello Stato ACP considerato.
6. Le condizioni di finanziamento concesse dalla Comunita' all'organismo finanziario tengono conto della necessita' che quest'ultimo copra le proprie spese di gestione, i rischi di cambio ed i rischi finanziari, nonche' il costo dell'assistenza tecnica fornita alle imprese o ad altri mutuatari finali.

Art. 145

ARTICOLO 145
1. Per rispondere concretamente alle esigenze di sviluppo degli enti locali, il Fondo partecipa al finanziamento di microprogetti su richiesta degli Stati ACP.
2. Gli importi a tal fine necessari sono inclusi nel programma indicativo di aiuto comunitario di cui all'articolo 109, paragrafo 3, ed i relativi stanziamenti sono prelevati dalle sovvenzioni previste all'articolo 95, punto 1, lettera a), primo trattino per far fronte agli impegni corrispondenti a questo tipo di azioni.
3. Speciale priorita' e' data alla preparazione ed attuazione di microprogetti negli Stati ACP meno sviluppati.

Art. 146

ARTICOLO 146
1. a) Per poter beneficiare di un finanziamento della Comunita', i microprogetti devono:
- rispondere ad una necessita' reale e prioritaria constatata a
livello locale;
- comportare la partecipazione attiva degli enti locali.
b) L'intervento del Fondo in ciascun microprogetto non puo'
superare 150.000 UCE.
2. I programmi di microprogetti riguardano piccoli progetti con un impatto economico e sociale sulla vita delle popolazioni e
comunita' degli Stati ACP. Detti progetti sono di massima rurali,
ma la Comunita' puo' partecipare anche al finanziamento di microprogetti nelle zone urbane.
3. I microprogetti riguardano in particolare: dighe, pozzi ed
adduzioni d'acqua, sili e magazzini per il deposito di viveri e raccolti, elettrificazioni rurale, strade poderali e ponti, piste
di atterraggio rurali, gettate, parchi e corridoi di vaccinazione
scuole elementari, scuole di apprendistato, attivita' artigiane quali centri e cooperative, maternita', enti sociali, centri di animazione, capannoni merci, risanamenti e lottizzazioni urbani, locali destinati a incoraggiare le attivita' commerciali ed altri progetti rispondenti ai criteri di cui al paragrafo 1.

Art. 147

ARTICOLO 147
1. Ciascun progetto per il quale viene chiesto il contributo della Comunita' deve essere originato da un'iniziativa dell'amministrazione locale che ne beneficera'.
Il finanziamento di microprogetti ha di massima una struttura
tripartita con le seguenti provenienze:
- amministrazione beneficiaria, in forma di contributo in contanti,
in natura o di prestazioni di servizio, adeguate alla sua capacita' contributiva;
- Stato ACP, in forma di partecipazione finanziaria, di
partecipazione in attrezzature pubbliche o di prestazione di servizi;
- Fondo.
2. Il totale delle parti a carico dello Stato ACP e
dell'amministrazione locale interessata deve, di massima, essere almeno pari alla sovvenzione richiesta al Fondo.
La disponibilita' delle prestazioni dei tre partecipanti sara'
concomitante. L'amministrazione locale s'impegna a provvedere
alla manutenzione ed al funzionamento di ciascun progetto, eventualmente con il sostegno delle autorita' nazionali.

Art. 148

ARTICOLO 148
1. a) Lo Stato ACP interessato prepara e presenta alla Commissione un programma annuale contenente le grandi linee dei progetti da attuare.
b) Dopo essere stato esaminato dai servizi della Commissione,
questo programma viene sottoposto, per la decisione di
finanziamento, agli organi competenti della Comunita', a norma dell'articolo 113.
2. Nel quadro dei programmi annuali cosi' definiti, le decisioni di
finanziamento relative a ciascun microprogetto sono prese dallo Stato ACP interessato con l'accordo del delegato della
Commissione, accordo che si considera acquisito entro un mese dalla notifica di tali decisioni.

Art. 149

ARTICOLO 149
Per ciascun programma di microprogetti che venga portato a termine,
lo Stato ACP beneficiario, d'intesa con il delegato della
Commissione, inoltra ai servizi della Commissione una relazione sull'esecuzione.

Art. 150

ARTICOLO 150
Il regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP ai
contratti di appalto finanziati dalla Comunita' e' riportato nel protocollo n° 6.

Art. 151

ARTICOLO 151
La mancata ratifica o la denuncia della presente convenzione da
parte di uno Stato ACP alle condizioni di cui al titolo XI
comporta, per le parti contraenti, l'obbligo di adeguare gli
importi dei mezzi finanziari previsti nella presente convenzione.
Tale adeguamento e' altresi' applicabile, alle condizioni fissate
negli articoli 185 e 186, in caso di accessione di Stati. ACP alla presente convenzione.

Art. 152

ARTICOLO 152
1. Il finanziamento dei progetti e programmi puo' riguardare le
spese relative e strettamente limitate al periodo di avviamento, quali manutenzione e funzionamento degli impianti non ancora
pienamente produttivi, purche' tali spese, specificate nella
proposta di finanziamento, siano ritenute necessarie per l'impianto, l'avviamento e la gestione degli investimenti.
2. Speciale priorita' e' concessa all'utilizzazione degli aiuti di accompagnamento negli Stati ACP meno sviluppati.

Art. 153

ARTICOLO 153
1. In applicazione dell'articolo 93, paragrafo 4, si possono
concedere aiuti supplementari alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Gli aiuti supplementari possono coprire le spese di
funzionamento, manutenzione e gestione degli investimenti
precedentemente eseguiti per garantire la loro piena
utilizzazione, soprattutto con la fornitura di materiale di manutenzione e/o con l'esecuzione di grosse riparazioni.
3. Tali aiuti sono utilizzati in modo temporaneo e decrescente.
4. Essi devono conservare carattere eccezionale, tenuto conto del fabbisogno e dei mezzi propri a ciascuno Stato ACP interessato.
5. Speciale priorita' e' concessa per l'utilizzazione degli aiuti supplementari negli Stati ACP meno sviluppati.

Art. 154

ARTICOLO 154
Allo scadere della presente convenzione:
- gli stanziamenti di cui all'articolo 95 in forma di capitali di rischio, non impegnati, si aggiungono a quelli previsti allo stesso articolo in forma di prestiti speciali;
- gli stanziamenti di cui all'articolo 133 per finanziare progetti regionali, non ancora impegnati, diventano disponibili per il finanziamento prioritario degli altri progetti e programmi regionali della stessa sottoregione.

Art. 155

ARTICOLO 155
1. Nel quadro della presente convenzione, viene riservato un particolare trattamento agli Stati ACP meno sviluppati e sono previsti provvedimenti speciali per gli Stati ACP senza sbocco sul mare ed insulari perche' possano superare le difficolta' e gli ostacoli specifici risultanti rispettivamente dalla natura delle loro necessita' e dalla loro situazione geografica e trarre pienamente profitto dalle possibilita' offerte dalla presente convenzione.
2. Le disposizioni specifiche stabilite in applicazione del presente titolo a favore degli Stati ACP meno sviluppati e degli Stati ACP senza sbocco sul mare ed insulari sono riportate negli articoli: 15, 21, 46, 47, 53, 82, 90, 93, 106, 107, 112, 125, 129, 133, 135, 139, 141, 145, 152 e 153 e nell'articolo 30 del protocollo n° 1.
3. A seconda delle loro necessita' e caratteristiche, beneficiano dei provvedimenti speciali previsti dal presente articolo gli Stati ACP che figurano nei seguenti tre elenchi:
a) Stati ACP meno sviluppati
Benin Botswana
Burundi
Capo Verde
Repubblica centrafricana
Comore
Gibuti
Dominica
Etiopia
Gambia
Guinea
Guinea Bissau
Grenada
Alto Volta
Saint Lucia
Lesotho
Malawi
Mali
Mauritania
Niger
Uganda
Ruanda
Salomone
Samoa occidentale
Sao Tome' e Principe
Seicelle
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Tanzania
Ciad
Togo
Tonga
Tuvalu
b) Stati ACP senza sbocco sul mare
Botswana
Burundi Repubblica centrafricana
Alto Volta
Lesotho
Malawi
Mali
Niger
Uganda
Ruanda
Swaziland
Ciad
Zambia
c) Stati ACP insulari Bahama Barbados
Capo Verde
Comore
Dominica
Figi
Grenada
Giamaica
Saint Lucia
Madagascar
Maurizio
Papua Nuova Guinea
Salomone
Samoa occidentale
Sao Tome' e Principe
Seicelle
Tonga
Trinidad e Tobago
Tuvalu
4. Gli elenchi degli Stati ACP citati al paragrafo 3 possono essere modificati con decisione del Consiglio dei Ministri:
- qualora un paese terzo che si trovi in una situazione comparabile
acceda alla presente convenzione;
- qualora la situazione economica di uno degli Stati si modifichi in maniera significativa e durevole o in modo da richiedere la sua inclusione nella categoria degli Stati ACP meno sviluppati,
oppure in modo da non giustificare piu' una tale inclusione.

Art. 156

ARTICOLO 156
Per quanto riguarda i pagamenti correnti e i movimenti di capitali connessi con gli investimenti, le parti contraenti si astengono dal prendere, nel settore delle operazioni di cambio, provvedimenti incompatibili con obblighi loro derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente convenzione relative a scambi; scambi, stabilimento e cooperazione industriale. Tali obblighi non impediscono tuttavia alle parti contraenti di adottare, per ragioni connesse con gravi difficolta' economiche o gravi problemi di bilancia dei pagamenti, le necessarie misure di salvaguardia.

Art. 157

ARTICOLO 157
1. Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti ed ai pagamenti correnti, gli Stati ACP, da una parte, e gli Stati membri, dall'altra, si astengono per quanto possibile dal prendere, gli uni nei confronti degli altri, misure discriminatorie o dal riservare un trattamento piu' favorevole a Stati terzi, tenendo debito conto del carattere evolutivo del sistema monetario internazionale, dell'esistenza di specifiche intese monetarie e dei problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti.
2. Ove tali misure o trattamenti risultassero inevitabili, sarebbero mantenuti od istituiti conformemente alle norme monetarie internazionali cercando di ridurre al minimo i loro effetti negativi per le parti interessate.

Art. 158

ARTICOLO 158
Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di cui all'articolo 95, ciascuno degli Stati ACP si impegna:
a) a rendere disponibili per i beneficiari di cui all'articolo 94 le divise necessarie per il servizio degli interessi e delle commissioni e per l'ammortamento dei prestiti e degli aiuti in quasi capitale concessi per interventi sul loro territorio;
b) a mettere a disposizione della Banca le divise necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali e che corrispondono ai proventi e ricavi netti delle operazioni di partecipazione della Comunita' al capitale delle imprese.

Art. 159

ARTICOLO 159
Su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, il Consiglio dei Ministri esamina i problemi eventualmente posti dall'applicazione degli articoli 156, 157 e 158.
Inoltre esso formula ogni utile raccomandazione al riguardo.

Art. 160

ARTICOLO 160
Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, gli Stati ACP, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro, riservano un trattamento non discriminatorio, rispettivamente, ai cittadini ed alle societa' degli Stati membri e degli Stati ACP. Tuttavia, se per un'attivita' determinata uno Stato ACP o uno Stato membro non puo' assicurare tale trattamento, gli Stati membri o, secondo il caso, gli Stati ACP non sono tenuti ad accordarlo, per la medesima attivita', ai cittadini ed alle societa' di detto Stato.

Art. 161

ARTICOLO 161
Ai sensi della presente convenzione, per societa' si intendono le societa' di diritto civile o commerciale, comprese le societa' cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' senza scopo di lucro.
Per societa' di uno Stato membro o di uno Stato ACP si intendono quelle costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' in uno Stato membro o in uno Stato ACP; qualora pero' dette societa' abbiano in uno Stato membro o in uno Stato ACP soltanto la sede sociale, la loro attivita' deve essere connessa in modo efficace e continuo con l'economia di detto Stato membro o Stato ACP.

Art. 162

ARTICOLO 162
Su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, il Consiglio dei Ministri procede all'esame dei problemi eventualmente posti dall'applicazione degli articoli 160 e 161.
Esso formula inoltre ogni utile raccomandazione al riguardo.

Art. 163

ARTICOLO 163
Le istituzioni della presente convenzione sono il Consiglio dei Ministri, il Comitato degli Ambasciatori e l'assemblea consultiva.

Art. 164

ARTICOLO 164
1. Il Consiglio dei Ministri e' composto dei membri del Consiglio delle Comunita' Europee e di membri della Commissione delle Comunita' Europee, da un lato, e di un membro del governo di ciascuno Stato ACP, dall'altro.
2. Ogni membro del Consiglio dei Ministri puo' farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro titolare.
3. Il Consiglio dei Ministri puo' deliberare validamente soltanto se e' presente la meta' dei membri del Consiglio delle Comunita' Europee, un membro della Commissione ed i due terzi dei membri titolari in rappresentanza dei governi degli Stati ACP.
4. Il Consiglio dei Ministri adotta il proprio regolamento interno.

Art. 165

ARTICOLO 165
La presidenza del Consiglio dei Ministri e' esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunita' Europee e da un membro del governo di uno Stato ACP designato dagli Stati ACP.

Art. 166

ARTICOLO 166
1. Il Consiglio dei Ministri si riunisce una volta all'anno su iniziativa del presidente.
2. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta sia necessario, alle condizioni stabilite dal regolamento interno.
3. Il regolamento interno del Consiglio dei Ministri stabilisce che i copresidenti, assistiti da consiglieri aventi un incarico ufficiale, potranno procedere a consultazioni e scambi di vedute regolari tra le sessioni del Consiglio dei Ministri.

Art. 167

ARTICOLO 167
1. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia di comune accordo tra la Comunita', da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro.
2. La Comunita', da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, determinano, ciascuno con un protocollo interno, la procedura da seguire per definire le rispettive posizioni.

Art. 168

ARTICOLO 168
1. Il Consiglio dei Ministri definisce i grandi orientamenti dei lavori da intraprendere nel quadro dell'applicazione della presente convenzione.
2. Il Consiglio dei Ministri esamina periodicamente i risultati del regime previsto dalla presente convenzione e prende i provvedimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione.
Il Consiglio dei Ministri puo', a tal fine, prendere in considerazione qualsiasi risoluzione o raccomandazione adottata al riguardo dall'assemblea consultiva.
3. Nei casi previsti dalla presente convenzione, le decisioni prese dal Consiglio dei Ministri sono obbligatorie per le parti contraenti, che prendono i necessari provvedimenti per la loro esecuzione.
4. Il Consiglio dei Ministri puo' inoltre formulare risoluzioni, dichiarazioni, raccomandazioni e pareri che ritenga necessari per il conseguimento degli obiettivi prefissi e per, il buon funzionamento della presente convenzione.
5. Il Consiglio dei Ministri pubblica una relazione annuale ed ogni altra informazione che ritenga utile.
6. Il Consiglio dei Ministri puo' prendere tutte le disposizioni atte a mantenere effettivi contatti e consultazioni ed un'effettiva cooperazione tra gli ambienti economici e sociali degli Stati membri e quelli degli Stati ACP.
7. La Comunita' o gli Stati ACP possono sottoporre al Consiglio dei Ministri qualsiasi problema risultante dall'applicazione della presente convenzione.
8. Nei casi previsti dalla presente convenzione, hanno luogo, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, consultazioni in sede di Consiglio dei Ministri in conformita' del suo regolamento interno.
9. Il Consiglio dei Ministri puo' creare comitati, gruppi o gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare i lavori che ritiene necessari.
10. Su richiesta di una parte contraente, si possono avere scambi di idee sulle questioni in diretta relazione con le materie contemplate dalla presente convenzione.
11. Di comune accordo, le parti possono procedere a scambi di idee su altre questioni economiche o tecniche di reciproco interesse.

Art. 169

ARTICOLO 169
Se necessario, il Consiglio dei Ministri puo' delegare una delle sue competenze al Comitato degli Ambasciatori. In tal caso, il Comitato degli Ambasciatori si pronuncia alle condizioni di cui all'articolo 167.

Art. 170

ARTICOLO 170
Il Comitato degli Ambasciatori e' composto di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione, da una parte, e di un rappresentante di ciascuno Stato ACP, dall'altra.

Art. 171

ARTICOLO 171
1. Il Comitato degli Ambasciatori assiste il Consiglio dei Ministri nello svolgimento delle sue funzioni ed esegue qualsiasi mandato conferitogli dal medesimo.
2. Il Comitato degli Ambasciatori esercita le altre competenze attribuitegli dal Consiglio dei Ministri ed assume i compiti assegnatigli dal medesimo.
3. Il Comitato degli Ambasciatori esamina il funzionamento della presente convenzione ed i progressi fatti nel conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio dei Ministri.
4. Il Comitato degli Ambasciatori riferisce al Consiglio dei Ministri sulle attivita' svolte, in particolare nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza. Esso presenta altresi' al Consiglio dei Ministri le proposte, risoluzioni, raccomandazioni o pareri che ritenga necessari od opportuni.
5. Il Comitato degli Ambasciatori controlla i lavori di tutti i Comitati e di tutti gli altri organi o Gruppi di lavoro, permanenti o ad hoc, creati o previsti dalla presente convenzione o in applicazione della medesima, e sottopone periodiche relazioni al Consiglio dei Ministri.
6. Per svolgere le sue funzioni, il Comitato degli Ambasciatori si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

Art. 172

ARTICOLO 172
1. La presidenza del Comitato degli Ambasciatori e' esercitata a turno da un rappresentante di uno Stato membro designato dalla Comunita' e da un rappresentante di uno Stato ACP designato dagli Stati ACP.
2. Il Comitato degli Ambasciatori adotta il proprio regolamento interno, che e' sottoposto per approvazione al Consiglio dei Ministri.

Art. 173

ARTICOLO 173
Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Consiglio dei Ministri o del Comitato degli Ambasciatori quando al loro ordine del giorno siano iscritte questioni attinenti a settori che riguardano la Banca.

Art. 174

ARTICOLO 174
I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento del Consiglio dei Ministri e del Comitato degli Ambasciatori o di altri organi misti sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri.

Art. 175

ARTICOLO 175
1. L'assemblea consultiva e' composta, su base paritetica, di Membri del Parlamento Europeo, per la Comunita', e di parlamentari o rappresentanti designati dagli Stati ACP, per questi ultimi.
2. L'assemblea consultiva considera i modi e i mezzi atti a consolidare la cooperazione tra la Comunita' e gli Stati ACP e a favorire il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione.
Essa potra' presentare al Consiglio dei Ministri tutte le raccomandazioni che riterra' adeguate, specie all'atto dell'esame della relazione annuale del Consiglio dei Ministri.
3. L'assemblea consultiva designa il proprio ufficio di presidenza e adotta il proprio regolamento.
4. L'assemblea consultiva si riunisce almeno una volta all'anno.
5. Un Comitato paritetico prepara le delibere dell'assemblea consultiva. Quest'ultima puo' creare inoltre Comitati consultivi ad hoc per effettuare lavori specifici da essa stabiliti.
6. L'assemblea consultiva esamina la relazione elaborata a norma dell'articolo 168, paragrafo 5.
7. L'assemblea consultiva puo', su una base ad hoc, istituire tutti i collegamenti che ritiene auspicabili per raccogliere i pareri degli ambienti economici e sociali sulla cooperazione nell'ambito della presente convenzione.
8. L'assemblea consultiva puo' adottare risoluzioni nelle materie riguardanti la presente convenzione o ivi contemplate.
9. I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento dell'assemblea consultiva sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno dell'assemblea consultiva stessa.

Art. 176

ARTICOLO 176
1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione tra uno Stato membro, piu' Stati membri o la Comunita', da una parte, e uno o piu' Stati ACP, dall'altra, possono essere deferite al Consiglio dei Ministri.
2. Qualora non riesca a dirimere la controversia, il Consiglio dei Ministri puo', su richiesta di una delle parti contraenti interessate, avviare un procedimento di buoni uffici il cui esito e' comunicato al Consiglio in una relazione nella sessione successiva.
3. a) Se non si giunge alla composizione della controversia, il Consiglio dei Ministri designa un arbitro su richiesta di una delle parti contraenti interessate. Altri due arbitri sono successivamente designati entro un termine di due mesi, da ciascuna delle parti in causa, quali definite al paragrafo 1.
b) Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza entro diciotto mesi.
c) Ciascuna parte in causa e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

Art. 177

ARTICOLO 177
Le spese di funzionamento delle istituzioni previste dalla presente convenzione sono ripartite conformemente a quanto stabilito dal protocollo n° 2.

Art. 178

ARTICOLO 178
I privilegi e le immunita' concessi a titolo della presente convenzione sono definiti nel protocollo n° 3.

Art. 179

ARTICOLO 179
I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura fra uno o piu' Stati membri e uno o piu' Stati ACP non devono essere di ostacolo all'applicazione della presente convenzione.

Art. 180

ARTICOLO 180
Fatte salve le disposizioni particolari in materia di relazioni fra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare ivi enunciate, la presente convenzione si applica ai territori nei quali si applica il trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e alle condizioni precisate da detto trattato, da una parte, e ai territori degli Stati ACP, dall'altra.

Art. 181

ARTICOLO 181
In caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunita', le parti contraenti convengono di prendere, se necessario, le misure di adeguamento o di transizione appropriate.

Art. 182

ARTICOLO 182
1. a) Per quanto riguarda la Comunita', la presente convenzione e' validamente conclusa con decisione del Consiglio delle Comunita' Europee presa conformemente alle disposizioni del trattato e notificata alle parti contraenti.
b) Essa e' ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.
c) La ratifica della presente convenzione vale altresi' come ratifica dell'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmato in data odierna.
2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della presente convenzione sono depositati, per quanto riguarda gli Stati ACP, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee e, per quanto riguarda la Comunita' e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretariati si affrettano ad informare dell'avvenuto deposito gli Stati firmatari e la Comunita'.

Art. 183

ARTICOLO 183
1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonche' dell'atto di notifica della conclusione della presente convenzione da parte della Comunita'.
2. Lo Stato ACP che non ha espletato le procedure di cui all'articolo 182 alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione come previsto al paragrafo 1, puo' procedervi soltanto entro i dodici mesi successivi a detta entrata in vigore e puo' proseguire tali procedure soltanto durante questi dodici mesi, a meno che, prima della scadenza di tale termine, detto Stato porti a conoscenza del Consiglio dei Ministri l'intenzione di espletare le procedure di cui sopra al piu' tardi entro sei mesi da tale termine e purche' proceda, in questo stesso periodo, al deposito dello strumento di ratifica.
3. Per gli Stati ACP che non hanno espletato le procedure di cui all'articolo 182 alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione come previsto al paragrafo 1, la presente convenzione diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di dette procedure.
4. Gli Stati ACP firmatari che ratificano la presente convenzione alle condizioni di cui al paragrafo 2 riconoscono la validita' di qualsiasi misura di applicazione della presente convenzione presa tra la data d'entrata in vigore della medesima e la data in cui le sue disposizioni sono divenute ad essi applicabili. Salvo termine diverso eventualmente accordato dal Consiglio dei Ministri, essi assolvono, non oltre sei mesi dall'espletamento delle procedure di cui all'articolo 182, tutti gli obblighi loro incombenti ai sensi della presente convenzione o in forza di decisioni di applicazione prese dal Consiglio dei Ministri.
5. Il regolamento interno delle istituzioni stabilite dalla presente convenzione determina se ed a quali condizioni partecipino in veste di osservatori alle sedute delle istituzioni i rappresentanti degli Stati firmatari che, alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, non hanno ancora espletato le procedure di cui all'articolo 182. Tali disposizioni restano in vigore solo fino al momento in cui la presente convenzione diventa applicabile a detti Stati e perdono comunque ogni efficacia alla data in cui, secondo il disposto del paragrafo 2, lo Stato in questione non puo' piu' procedere alla ratifica della presente convenzione.

Art. 184

ARTICOLO 184
1. Il Consiglio dei Ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunita'.
2. Il Consiglio dei Ministri viene altresi' informato di qualsiasi domanda di accessione d'un paese ad una qualunque associazione economica composta di Stati ACP.

Art. 185

ARTICOLO 185
1. Ogni domanda di accessione alla presente convenzione di un paese o territorio di cui alla parte IV del trattato, divenuto indipendente, e' portata a conoscenza del Consiglio dei Ministri.
2. In caso di approvazione del Consiglio dei Ministri, detto paese accede alla presente convenzione depositando uno strumento di accessione presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee, che ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato degli Stati ACP, informandone gli Stati firmatari.
3. Questo Stato gode quindi degli stessi diritti ed e' sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP. L'accessione non puo' pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica ed alla stabilizzazione dei proventi da esportazione.

Art. 186

ARTICOLO 186
1. Ogni domanda di accessione alla presente convenzione presentata da uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati ACP richiede l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Lo Stato interessato puo' accedere alla presente convenzione concludendo un accordo con la Comunita'.
2. Detto Stato gode quindi degli stessi diritti ed e' sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP.
3. Tale accordo puo' tuttavia indicare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili.
4. L'accessione non puo' tuttavia pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica, alla stabilizzazione dei proventi da esportazione ed alla cooperazione industriale.

Art. 187

ARTICOLO 187
A decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, i poteri conferiti al Consiglio dei Ministri dalla convenzione ACP-CEE di Lome' sono esercitati, se necessario e in osservanza delle disposizioni pertinenti di detta convenzione, dal Consiglio dei Ministri istituito dalla presente convenzione.

Art. 188

ARTICOLO 188
1. La presente convenzione scade al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 marzo 1980, vale a dire il 28 febbraio 1985.
2. Diciotto mesi prima della fine di tale periodo, le parti contraenti avvieranno negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno in seguito le relazioni fra la Comunita' e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra.
3. Il Consiglio dei Ministri adotta eventualmente le misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore della nuova convenzione.

Art. 189

ARTICOLO 189
La presente convenzione puo' essere denunciata dalla Comunita' nei confronti di ciascuno Stato ACP e da ciascuno Stato ACP nei confronti della Comunita' con un preavviso di sei mesi.

Art. 190

ARTICOLO 190
I protocolli allegati alla presente convenzione ne costituiscono parte integrante.

Art. 191

ARTICOLO 191
La presente convenzione redatta in due esemplari in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede, e depositata negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee e presso il Segretariato degli Stati ACP che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario.
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

PROTOCOLLI
PROTOCOLLO N° 1
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa
ARTICOLO 1
1. Ai fini dell'applicazione della convenzione e senza pregiudizio dei paragrafi 3 e 4, sono considerati prodotti originari di uno Stato ACP, purche' siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5:
a) i prodotti interamente ottenuti in uno o piu' Stati ACP;
b) i prodotti ottenuti in uno o piu' Stati ACP per la cui
fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli
indicati alla lettera a), a condizione che essi siano stati
oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati ACP sono
considerati come un unico territorio.
3. Quando prodotti interamente ottenuti nella Comunita' o nei paesi
e territori definiti nella nota esplicativa n° 9, costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in uno o piu' Stati
ACP, li si considera come interamente ottenuti in questo o questi
Stati ACP, purche' siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5.
4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunita' o nei
paesi e territori sono considerate come effettuate in uno o piu' Stati ACP se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriore
lavorazione o trasformazione in uno o piu' Stati ACP e sono stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, ove siano soddisfatte tutte le condizioni in essi contenute, i prodotti
ottenuti in due o piu' Stati ACP sono considerati come prodotti originari dello Stato ACP nel quale e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. A tal fine non sono considerate
lavorazioni o trasformazioni ne' quelle indicate all'articolo 3, paragrafo 3, lettere a), b), c) e d), ne' una loro combinazione.
6. I prodotti riportati nell'elenco c dell'allegato IV sono
temporaneamente esclusi dal campo d'applicazione del presente protocollo. Cio' nonostante, a questi prodotti si applicano,
mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.

Art. 2

ARTICOLO 2
Sono considerati come interamente ottenuti in uno o piu' Stati ACP,
nella Comunita' o nei paesi e territori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3:
a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal fondo dei
loro mari od oceani;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, cola' nati ed allevati;
d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti
dal mare con le loro navi;
g) i prodotti ottenuti a bordo di loro navi-stabilimento
esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e
possano servire soltanto al recupero di materie prime;
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni di
lavorazione ivi effettuate;
j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti
indicati alle lettere da a) a i).

Art. 3

ARTICOLO 3
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono considerate sufficienti:
a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di far
classificare le merci ottenute in una voce tariffaria diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad
eccezione, tuttavia, di quelle indicate nell'elenco A
dell'allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco;
b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B
dell'allegato III.
Per sezioni, capitoli e voci tariffarie si intendono le sezioni, i capitoli e le voci della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.
2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di
percentuale limita, nell'elenco A e nell'elenco B, il valore dei
prodotti realizzati che possono essere utilizzati, il valore
totale di questi prodotti, abbiano esci o meno, entro i limiti e
alle condizioni fissate in ciascuno dei due elenchi, cambiato
voce tariffaria durante le lavorazioni, le trasformazioni o il montaggio, non puo' superare, rispetto al valore del prodotto
ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, oppure al tasso piu' elevato, se sono diversi.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), le
seguenti lavorazioni o trasformazioni, sono sempre considerate come inefficienti a conferire il carattere di prodotto
originario, indipendentemente dal cambiamento o meno di voce tariffaria:
a) le manipolazioni, destinate a conservare inalterate le merci durante il trasporto e l'immagazzinamento (ventilazione,
spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe);
b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
c) i) il cambiamento di imballaggio e le divisioni e riunioni di colli;
ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette,
sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci e
scatole, su tavolette, ecc, e qualsiasi altra semplice operazione di condizionamento;
d) l'apposizione di marchi, etichette o altri simili segni
distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
e) i) la semplice miscela di prodotti della stessa specie, quando
uno o piu' componenti della miscela non risponda alle
condizioni prescritte dal presente protocollo per essere
considerati originari di uno Stato ACP, della Comunita' o di un paese o territorio;
ii) la semplice miscela di prodotti di specie diverse, a meno che uno o piu' componenti soddisfino alle condizioni
previste dal presente protocollo per essere considerati
originari di uno Stato ACP, della Comunita' o di un paese o territorio, ed a condizione che questo o questi componenti contribuiscano a determinare le caratteristiche essenziali del prodotto finito;
f) la semplice riunione di parti di articoli allo scopo di
formare un articolo completo;
g) il cumulo di due o piu' operazioni di cui alle lettere da a) a
f);
h) la macellazione degli animali.

Art. 4

ARTICOLO 4
Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le
merci ottenute in uno Stato ACP sono considerate originarie
del medesimo soltanto se il valore dei prodotti utilizzati non
supera una data percentuale del valore delle merci ottenute, i
valori da prendere in considerazione per la determinazione di questa percentuale sono:
- da un lato, per i prodotti di cui e' comprovata l'importazione,
il loro valore in dogana al momento dell'importazione e, per i
prodotti di origine indeterminata, il primo prezzo
controllabile pagato per questi prodotti sul territorio della parte contraente in cui avviene la fabbricazione;
- dall'altro, il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

Art. 5

ARTICOLO 5
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 3 e 4, sono considerati come trasportati direttamente dagli Stati ACP
nella Comunita' o nei paesi e territori oppure dalla Comunita'
o dai paesi e territori negli Stati ACP i prodotti il cui
trasporto viene effettuato senza attraversare territori
diversi da quelli di questi Stati, paesi e territori. Tuttavia
il trasporto dei prodotti che costituiscono una sola
spedizione puo' effettuarsi attraverso territori diversi da
quelli degli Stati ACP, della Comunita' o dei paesi e
territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi territori, purche' l'attraversamento di questi
ultimi sia giustificato da motivi geografici o da esigenze di trasporto, e purche' i prodotti non vi siano stati immessi in commercio o al consumo e vi abbiano subito, eventualmente,
soltanto operazioni di scarico o ricarico o altre operazioni dirette a conservarli nel loro stato.
Le interruzioni e modifiche di trasporto dovute alle condizioni del
mare oppure a casi di forza maggiore non possono impedire
l'applicazione del regime preferenziale stabilito dal presente
protocollo, purche' in occasione di queste modifiche o
interruzioni i prodotti non siano stati immessi in commercio o
al consumo ed abbiano subito unicamente operazioni destinate a salvaguardarli e a conservarli nel loro stato.
2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo i e' fornita con la presentazione alle competenti autorita' doganali comunitarie:
a) di un titolo giustificativo del trasporto unico, emesso nel
paese beneficiario d'esportazione, che ha accompagnato i prodotti durante l'attraversamento del paese di transito;
b) di un attestato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito, contenente:
- un'esatta descrizione delle merci;
- la data dello scarico o del ricarico delle merci oppure,
eventualmente, del loro imbarco o sbarco, con indicazioni delle navi utilizzate;
- la certificazione delle condizioni nelle quali e' avvenuta la
sosta delle merci;
c) in mancanza dei documenti di cui sopra, di qualsiasi documento
probatorio.

Art. 6

ARTICOLO 6
1. a) La prova del carattere originario dei prodotti a norma del
presente protocollo e' fornita da un certificato di circolazione
delle merci EUR. 1, il cui modello si trova nell'allegato V del presente protocollo.
b) Tuttavia, per i prodotti che costituiscono oggetto di
spedizione postale (compresi i pacchi postali), purche' si
tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore unitario non superi 1.420 unita' di conto europee,
la prova del carattere originario a norma del presente
protocollo e' fornita dal formulario EUR. 2, il cui modello si trova all'allegato VI del presente protocollo.
c) Sino al 30 aprile 1981 incluso, l'unita' di conto europea da usarsi per la conversione nella moneta nazionale di uno Stato
membro della Comunita' e' l'equivalente in quella moneta
nazionale dell'unita' di conto europea in vigore alla data del 30 giugno 1978. Per ciascun biennio successivo, essa avra' il
controvalore, in quella moneta nazionale, in vigore il primo
giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto biennio.
d) Importi riveduti in sostituzione degli importi espressi in
UCE sopra indicati nonche' all'articolo 16, paragrafo 2, possono
essere introdotti dalla Comunita' all'inizio di ciascun biennio successivo, se necessario, e devono essere notificati dalla
Comunita' al Comitato di cooperazione doganale al piu' tardi un mese prima della loro entrata in vigore. Questi importi devono comunque essere tali da non far diminuire il valore dei limiti espresso nella moneta nazionale di un dato paese.
e) Se la merce e' fatturata nella moneta di un altro Stato
membro, lo Stato importatore riconosce l'importo notificato dallo Stato membro interessato.
2. Quando, su richiesta del dichiarante in dogana, un articolo
smontato o non montato, che rientri nella materia dei capitoli 84 e 85 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione
doganale, e' importato con spedizioni scaglionate, alle
condizioni stabilite dalle competenti autorita', esso e'
considerato come un singolo articolo, ed un certificato di
circolazione delle merci puo' essere presentato per l'articolo completo all'atto dell'importazione della prima spedizione parziale.
3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con
un'attrezzatura, una macchina od un veicolo, che fanno parte del
normale equipaggiamento di questi ultimi e il cui prezzo e' compreso in quello dei medesimi o non e' fatturato a parte,
formano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina o il veicolo considerato.
4. Gli assortimenti di cui alla regola generale 3 della
nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale sono
considerati originaria condizione che tutti i prodotti che
entrano nella loro composizione siano originari. Un assortimento
composto di prodotti originari e non originari e considerato
come originario nel suo complesso purche' il valore dei prodotti
non originari non superi il 15% del valore totale dell'assortimento.

Art. 7

ARTICOLO 7
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato ACP di esportazione
all'atto dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce.
Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in
cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.
2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle
merci cui si riferisce, quando esso non sia stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito a errore, omissione
involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il
certificato e' munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui e' stato rilasciato.
3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene
rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. La domanda e' fatta su un formulario il cui modello figura all'allegato V e che viene compilato conformemente al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere
rilasciato solo se puo' costituire titolo giustificativo per l'applicazione della convenzione.
5. Le domande di certificati di circolazione delle merci devono
essere conservate per almeno tre anni dalle autorita' doganali del paese di esportazione.

Art. 8

ARTICOLO 8
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene
rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato ACP di
esportazione se le merci possono essere considerate come prodotti originari ai sensi del presente protocollo.
2. Per verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al
paragrafo 1, le autorita' doganali hanno facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile.
3. Spetta alle autorita' doganali dello Stato di esportazione
vigilare che i formulari di cui all'articolo 9 siano debitamente
compilati. Esse verificano in particolare se la parte riservata alla descrizione delle merci e' stata compilata in modo da
rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo
fine, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza
interlinee Qualora tale parte not sia completare utilizzata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga, e la
parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune linee.
4. la data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.

Art. 9

ARTICOLO 9
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene
compilato sul formulario il cui modello figura all'allegato V
del presente protocollo. Detto formulario e' stampato in una o piu' delle lingue nelle quali e' redatta la convenzione. Il
certificato e' redatto in una di queste lingue in conformita'
del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.
2. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; e' ammessa
una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' sulla lunghezza. La carta da usare e' carta collata bianca per
scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25
g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo
arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei
certificati od affidarne il compito a tipografie da essi
autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono
essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni
certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.
Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Art. 10

ARTICOLO 10
1. Sotto la responsabilita' dell'esportatore, e' a lui o al suo rappresentante autorizzato che spetta presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
2. L'esportatore o il suo rappresentante presenta, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare puo' essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

Art. 11

ARTICOLO 11
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere
presentato, entro un termine di dieci mesi dalla data di
rilascio da parte della dogana dello Stato ACP d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione in cui le merci sono presentate.
2. Quando le merci passano per un porto di uno Stato ACP o di un
paese e territorio diverso dal paese di origine, un nuovo
termine di validita' di dieci mesi inizia a decorrere dalla data
in cui le autorita' doganali del porto di transito hanno apposto nella casella 7 del certificato EUR. 1 i seguenti dati:
- la dicitura "transito"
- il nome del paese di transito;
- il timbro a data.
Questa procedura entra in vigore dopo che e stata trasmessa alla
Commissione l'impronta del timbro usato.
La Commissione trasmette questi dati alle autorita' doganali degli Stati membri.
3. Uno o piu' certificati di circolazione delle merci EUR. 1
possono essere sostituiti da uno o piu' altri certificati EUR. 1, purche' la sostituzione venga effettuata all'ufficio doganale nel quale si trovano le merci.

Art. 12

ARTICOLO 12
Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' presentato
alle autorita' doganali dello Stato d'importazione secondo le
modalita' previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorita' possono esigere la presentazione di una traduzione.
Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che
le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione della convenzione.

Art. 13

ARTICOLO 13
1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 presentati alle
autorita' doganali dello Stato d'importazione dopo lo scadere
del termine di presentazione previsto dall'articolo il possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime
preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.
2. A parte tali casi, le autorita' doganali dello Stato
d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

Art. 14

ARTICOLO 14
L'accertamento di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione delle merci stesse non comporta ipso facto l'invalidita' del certificato, se e' debitamente accertato che esso corrisponde alle merci presentate.

Art. 15

ARTICOLO 15
Il formulario EUR. 2, il cui modello figura nell'allegato VI, e' compilato dall'esportatore. Esso e' redatto in una delle lingue ufficiali nelle quali e' redatta la convenzione, ed in conformita' del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.
Il formulario EUR. 2 e' costituito da un unico foglio del formato di mm 210 x 148. La carta da usare e' carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m2.
Gli Stati d'esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun formulario debbono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ciascun formulario deve figurare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonche' un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
Viene redatto un formulario EUR. 2 per ciascuna spedizione postale Nel caso di spedizione per pacco postale, l'esportatore compila e firma il formulario e quindi lo unisce alla bolletta di
spedizione. Nel caso di spedizioni per lettera, l'esportatore inserisce il formulario all'interno del plico.
Le presenti disposizioni non dispensano l'esportatore dall'espletamento delle altre formalita' previste dai regolamenti doganali e postali.

Art. 16

ARTICOLO 16
1. Sono annesse al beneficio delle disposizioni del presente
protocollo, come prodotti originari, senza che occorra
presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o di compilare un formulario EUR. 2, le merci che sono oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni
prive di qualsiasi carattere commerciale, quando dette merci
sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purche' non
sussistano dubbi circa la veridicita' della dichiarazione.
2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le
importazioni che presentano un carattere occasionale e
riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o
familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per loro natura e quantita', non facciano sorgere preoccupazioni di
carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci
non deve superare 90 unita' di conto europee, se si tratta di piccole spedizioni, oppure 285 unita' di conto europee, se si
tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Art. 17

ARTICOLO 17
1. Le merci spedite da uno degli Stati ACP per un'esposizione in un
paese che non sia uno Stato ACP, uno Stato membro o un paese o territorio, e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate nella Comunita', beneficiano, all'importazione, delle
disposizioni della convenzione purche' soddisfino alle
condizioni richieste dal presente protocollo per essere
riconosciute originarie di uno Stato ACP e purche' sia fornita la prova alle autorita' doganali competenti:
a) che un esportatore ha spedito dette merci da uno Stato ACP nel
paese dell'esposizione e ve le ha esposte;
b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un
destinatario nella Comunita';
c) che le merci sono state spedite nella Comunita' durante
l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano state inviate all'esposizione;
d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le
merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione.
2. Alle autorita' doganali deve essere presentato nelle condizioni normali un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con
indicazione della denominazione e dell'indirizzo
dell'esposizione. All'occorrenza puo' essere richiesta
un'ulteriore prova documentale sulla natura delle merci e sulle condizioni alle quali esse sono state esposte.
3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale,
industriale, agricolo o artigianale, diversa da quelle
organizzate per finalita' private in negozi o locali commerciali
ed aventi per oggetto la vendita di merci straniere, durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

Art. 18

ARTICOLO 18
1. Quando un certificato e' rilasciato ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 2, dopo l'effettiva esportazione delle merci cui esso si riferisce, l'esportatore deve, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3:
- indicare il luogo e la data di spedizione delle merci cui il
certificato si riferisce;
- attestare che non e' stato rilasciato un certificato EUR. 1 al momento dell'esportazione di dette merci, e precisarne i motivi.
2. Le autorita' doganali possono procedere al rilascio a posteriori
di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto
dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.
I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle
seguenti diciture: "NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT" "DELIVRE A
POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "TYDSTEDT EFTERFOLGENDE".

Art. 19

ARTICOLO 19
In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di
circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore puo' chiedere
alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato
redatto in base ai documenti d'esportazione in suo possesso. Il duplicato cosi' rilasciato deve recare una delle seguenti
diciture: "DLTPLIKAT"I, "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE".

Art. 20

ARTICOLO 20
1. Quando, ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applica l'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, l'ufficio doganale competente dello Stato ACP in cui si chiede il rilascio di detto certificato per prodotti nella cui
fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da altri Stati ACP, dalla Comunita' o dai paesi e territori, prende in
considerazione la dichiarazione che, conformemente al modello di
cui all'allegato VII, l'esportatore dello Stato, paese o
territorio di provenienza ha fatto sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti o su un suo allegato.
2. L'ufficio doganale interessato puo' tuttavia chiedere
all'esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 21, il cui modello figura
nell'allegato VIII, per controllare l'autenticita' e la
regolarita' dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, o per informazioni supplementari.

Art. 21

ARTICOLO 21
La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati viene
rilasciata, a richiesta dell'esportatore di tali prodotti, o nei
casi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, o per iniziativa di
detto esportatore, dal competente ufficio doganale dello Stato, paese o territorio da cui i prodotti sono stati esportati. Essa e' redatta in due esemplari, uno dei quali e' rilasciato al
richiedente, cui spetta farlo pervenire o all'esportatore dei
prodotti finali o all'ufficio doganale cui si richiede, per tali
prodotti, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1. Il secondo esemplare e' conservato per almeno tre anni nell'ufficio di rilascio.

Art. 22

ARTICOLO 22
Gli Stati ACP prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci scambiate in base ad un certificato di circolazione
delle merci EUR. 1 che, durante il trasporto, sostano in una
zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di
sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle manipolazioni destinate a conservarle inalterate.

Art. 23

ARTICOLO 23.
1. Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei
timbri usati e gli indirizzi dei servizi doganali competenti per
il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e
per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR. 1 nonche' dei formulari EUR. 2.
La Commissione trasmette questi dati alle autorita' doganali degli Stati membri.
2. Ai fini di una corretta applicazione del presente titolo, gli
Stati membri, i paesi e territori e gli Stati ACP si prestano
reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni
doganali, per il controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonche' dell'esattezza delle
informazioni sull'origine reale dei prodotti in oggetto, delle dichiarazioni degli esportatori riportate sui formulari EUR. 2 e
dell'autenticita' e della regolarita' delle schede informative di cui all'articolo 20.

Art. 24

ARTICOLO 24
Vengono applicate sanzioni nei confronti di coloro che, per far
ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale,
redigano o facciano redigere un documento contenente dati
inesatti allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, oppure compilino o facciano compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.

Art. 25

ARTICOLO 25
1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato per
sondaggio ed ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato
d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticita' del
documento o sulla esattezza dei dati riguardanti la reale origine delle merci in questione.
2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorita' doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorita' doganali dello Stato di esportazione il certificato EUR. 1 oppure il formulario
EUR. 2, oppure una loro fotocopia, indicando, se del caso, i
motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta.
Esse uniscono al certificato EUR. 1 oppure al formulario EUR. 2 la fattura eventualmente presentata o una sua copia, e
forniscono tutte le informazioni disponibili che fanno ritenere inesatta le indicazioni riportate nel certificato o nel formulario.
Qualora decidano di soprassedere all'applicazione delle
disposizioni della Convenzione in attesa dei risultati del
controllo, le autorita' doganali dello Stato d'importazione
offrono all'importatore la possibilita' di ritirare le merci,
riservandosi pero' di applicare le misure conservative ritenute necessarie.
3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati alle autorita' doganali dello Stato d'importazione entro il termine massimo di tre mesi. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente
esportate, e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.
Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra
tra le autorita' doganali dello Stato d'importazione e quelle
dello Stato d'esportazione, o qualora esse creino un problema
d'interpretazione del presente protocollo, dette contestazioni vengono sottoposte al comitato di cooperazione doganale previsto all'articolo 28.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita'
doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di questo Stato.

Art. 26

ARTICOLO 26
Il controllo a posteriori delle schede informative di cui
all'articolo 20 viene effettuato nei casi previsti all'articolo 25 e con metodi analoghi a quelli ivi stabiliti.

Art. 27

ARTICOLO 27
Conformemente al disposto dell'articolo 11 della convenzione, il
Consiglio dei Ministri procede annualmente, oppure ogniqualvolta
gli Stati ACP o la Comunita' ne facciano richiesta, all'esame
dell'applicazione del presente protocollo e dei suoi effetti
economici, allo scopo di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti necessari.
Il Consiglio dei Ministri terra' conto di vari elementi, fra cui
l'incidenza delle evoluzioni tecnologiche sulle norme di origine.
Le decisioni prese vengono attuate quanto prima.

Art. 28

ARTICOLO 28
1. E' istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini della corretta
ed uniforme applicazione del presente protocollo, e di assolvere
qualsiasi altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.
2. Il comitato si riunisce periodicamente, specialmente per
preparare le decisioni del Consiglio dei Ministri nell'ambito dell'articolo 27.
3. Alle condizioni precisate all'articolo 30, il comitato prende le
decisioni in materia di deroghe al presente protocollo.
4. Il comitato e' composto di esperti degli Stati membri e di
funzionari della Commissione che si occupano di problemi
doganali, da un lato, e di esperti rappresentanti gli Stati ACP e di funzionari dei raggruppamenti regionali degli Stati ACP, responsabili dei problemi doganali, dall'altro.

Art. 29

ARTICOLO 29
Il comitato di cooperazione doganale esamina periodicamente le
incidenze dell'applicazione delle norme di origine sugli Stati ACP e in particolare su quelli meno sviluppati, e raccomanda al Consiglio dei Ministri i provvedimenti del caso.

Art. 30

ARTICOLO 30
1. Il comitato puo' adottare deroghe al presente protocollo quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie. A questo scopo, prima che gli Stati ACP chiedano una pronuncia del comitato o
contemporaneamente, lo Stato o gli Stati ACP interessati
notificano alla Comunita' la loro richiesta, in base ad una
documentazione giustificativa elaborata conformemente alla nota esplicativa n° 10.
2. Nell'esame delle domande si tiene particolare conto:
a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello
Stato o degli Stati ACP interessati;
b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine
comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in
uno Stato ACP, la possibilita' di continuare le proprie
esportazioni nella Comunita', e particolarmente i casi in cui
questa applicazione potrebbe provocare la cessazione di determinate attivita';
c) dei casi specifici nei quali si puo' chiaramente dimostrare
che importanti investimenti in una industria potrebbero essere scoraggiati dalle norme di origine e nei quali una deroga che
favorisce l'attuazione di un programma di investimenti, consentirebbe di conformarsi a dette norme per fasi successive.
3. In ogni caso si dovrebbe accertare se le norme di origine
cumulativa non permettano di risolvere il problema.
4. Inoltre, le domande di deroga relative ad uno Stato ACP meno
sviluppato saranno esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto dei seguenti fattori:
a) incidenza economica e sociale, specialmente in materia di
occupazione, delle decisioni da prendere;
b) necessita' di applicare la deroga per un periodo che tenga
conto della particolare situazione dello Stato ACP meno sviluppato e delle sue difficolta'.
5. Nell'esame delle domande caso per caso si tiene conto in
particolare della possibilita' di conferire il carattere
originario a prodotti nella cui composizione sono stati inclusi prodotti originari dei paesi in via di sviluppo vicini, o di
paesi in via di sviluppo con i quali uno o piu' Stati ACP
mantengono relazioni particolari, purche' possa essere instaurata una soddisfacente cooperazione amministrativa.
6. Il comitato prende tutte le disposizioni necessarie affinche'
una decisione possa essere presa al piu' presto, comunque non
oltre tre mesi dopo la notifica della richiesta alla Comunita'.
In mancanza di decisione del comitato, il comitato degli
ambasciatori delibera entro un mese dalla data di ricezione della domanda.
7. a) Le deroghe hanno validita' per un periodo deciso dal
comitato, che sara' di norma di due anni. Questo periodo puo'
essere portato ad un massimo di tre anni quando la deroga riguarda uno Stato ACP meno sviluppato.
b) La decisione di deroga puo' prevedere un rinnovo per un anno senza necessita' di una nuova decisione del comitato, a
condizione che tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati ACP interessati dimostrino di non aver
ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo che sono oggetto della deroga.
c) In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina
prima possibile e decide a favore o meno di una nuova proroga
della deroga. Esso agisce alle condizioni stabilite al paragrafo
6. Saranno prese tutte le misure utili al fine di evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.

Art. 31

ARTICOLO 31
Le parti contraenti concordano di esaminare dopo la firma della convenzione, nella competente sede istituzionale, qualsiasi domanda di deroga al presente protocollo, per consentire l'entrata in vigore delle deroghe contemporaneamente alla data di entrata in vigore della convenzione.

Art. 32

ARTICOLO 32
Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Art. 33

ARTICOLO 33
La Comunita' e gli Stati ACP adottano, per quanto li riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Allegati-Allegato I

ALLEGATO I
NOTE ESPLICATIVE
Nota 1, ad articoli 1 e 2 (1)
Le espressioni "uno o piu' Stati ACP", "Comunita'" e "paesi e territori" comprendono anche le acque territoriali.
Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi-fattoria" a bordo delle quali vengono trasformati o lavorati i prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato o degli Stati ACP, della Comunita' o dei paesi e territori cui appartengono, purche' rispondano alle condizioni enunciate nella nota esplicativa n° 6.
Nota 2, ad articolo 1, paragrafo 1, lettera b)
Per determinare se un prodotto sia originario degli Stati ACP, della Comunita', o di un paese e territorio, non ha rilevanza il fatto che l'energia elettrica, i combustibili, gli impianti e le attrezzature, le macchine e gli utensili utilizzati per ottenere i prodotti finiti, nonche' i prodotti utilizzati nel corso della fabbricazione ma che non sono destinati ad entrare nella composizione finale delle merci, siano o meno originari di paesi terzi.
Nota 3, ad articolo 1
Quando si applica una regola di percentuale, per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto in uno Stato ACP, il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 1 corrisponde al prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei prodotti terzi importati nella Comunita' o negli Stati ACP o nei paesi e territori.
Nota 4, ad articolo 3, paragrafi 1 e 2, e ad articolo 4
Quando il prodotto figura nell'elenco A, la regola di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello del cambiamento di voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato.
Nota 5, ad articolo 1
Per l'applicazione delle norme di origine, si considera che gli imballaggi formino un tutto unico con le merci in essi contenute.
Questa disposizione non si applica tuttavia agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.
Nota 6
L'espressione "loro navi" si applica soltanto alle navi:
- che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro od in uno Stato ACP;
- che battono bandiera di uno Stato membro o di uno Stato ACP;
- che appartengono almeno per il 50% a cittadini degli Stati che sono parti della convenzione o ad una societa' la cui sede principale e' in uno di detti Stati, ed i cui amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli sono cittadini degli Stati parti della convenzione e, inoltre, il cui capitale, relativamente alle societa' di persone o alle societa' a responsabilita' limitata, appartiene almeno per il 50% a detti Stati, ad amministrazioni locali o a cittadini dei medesimi;
- il cui equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, e' composto almeno per il 50% di cittadini degli Stati parti della convenzione.
Nota 7, ad articolo 4
Per "prezzo franco fabbrica" s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento e' stata effettuata una lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati.
Per "valore in dogana" s'intende quello definito dalla convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.
Nota 8, ad articolo 23
Le autorita' consultate forniscono qualsiasi informazione sulle condizioni nelle quali il prodotto e' stato elaborato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati ACP, negli Stati membri e nei paesi e territori interessati.
Nota 9, ad articolo 1, paragrafo 3
Per "paesi e territori" ai sensi del presente protocollo s'intendono i paesi e territori di cui alla parte IV del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea.
Nota 10, ad articolo 30, paragrafo 1
Per facilitare al comitato di cooperazione doganale l'esame delle domande di deroga, lo Stato ACP richiedente fornisce, a corredo della sua domanda, una documentazione piu' possibile completa, che risponda in particolare ai punti riportati di seguito.
- Denominazione del prodotto finito
- Natura e quantitativo di prodotti originari di paesi terzi
- Natura e quantitativo di prodotti originari degli Stati ACP, della Comunita' o dei paesi e territori d'oltremare, o ivi trasformati
- Processo di fabbricazione
- Valore aggiunto
- Personale impiegato nell'impresa interessata
- Volume delle esportazioni previste nella Comunita'
- Altre possibilita' d'approvvigionamento in materie prime
- Giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti d'approvvigionamento
- Altre osservazioni.
Lo stesso vale per quanto riguarda eventuali proroghe.
Il termine di cui al paragrafo 6 dell'articolo 30 decorre dalla data di presentazione della domanda alla Comunita'.

Allegati-Allegato II

ALLEGATO II
ELENCO A
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che comportano un cambiamento di voce tariffaria, ma che non conferiscono il carattere di prodotti originari ai prodotti derivanti da tali operazioni, oppure lo conferiscono soltanto a determinate condizioni
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati-Allegato III

ALLEGATO III
ELENCO B
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non comportano cambiamenti di voce tariffaria, ma che tuttavia conferiscono il carattere di "prodotti originari" ai prodotti ottenuti da queste operazioni
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati-Allegato IV

ALLEGATO IV
Elenco C
Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione, del presente protocollo
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati-Allegato V

ALLEGATO V
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati-Allegato VI

ALLEGATO VI
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati-Allegato VII

ALLEGATO VII
MODELLO DI DICHIARAZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati-Allegato VIII

ALLEGATO VIII
COMUNITA' EUROPEE
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

PROTOCOLLO N° 2
relativo alle spese di funzionamento delle Istituzioni
LE ALTE PARTI CONTRAENTI
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate alla convenzione:
ARTICOLO 1
Gli Stati membri e la Comunita', da un lato, gli Stati ACP, dall'altro, assumono l'onere delle spese da essi sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio dei Ministri e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda aia le pose di personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazioni.
Le spese per il servizio d'interpretazione durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o da uno degli Stati ACP a seconda che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.

Art. 2

ARTICOLO 2
La Comunita' e gli Stati ACP assumono l'onere, ciascuno per quanto lo riguarda, delle spese di viaggio e di soggiorno dei loro partecipanti alle riunioni dell'Assemblea consultiva.
Alle stesse condizioni, assumono l'onere delle spese di viaggio e di soggiorno del personale necessario per queste sessioni, nonche' delle spese postali e di telecomunicazioni.
Le spese per il servizio d'interpretazione durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute della Comunita' o dagli Stati ACP a seconda che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.

Art. 3

ARTICOLO 3
Gli arbitri designati a norma dell'articolo 176 della convenzione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
Queste ultime sono stabilite dal Consiglio dei Ministri.
Le spese di viaggio e di soggiorno degli arbitri sono sostenute per meta' dalla Comunita' e per meta' dagli Stati ACP.
Le spese di cancelleria per l'istruzione delle controversie e per l'organizzazione materiale delle udienze (locali, personale, interpretazione, ecc.) sono sostenute dalla Comunita'.
Le spese per misure straordinarie d'istruzione sono pagate con le altre spese e sono oggetto di anticipi pagati dalle parti alle condizioni stabilite dalla decisione degli arbitri.

Art. 1

PROTOCOLLO N° 3
sui privilegi e sulle immunita'
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
Sollecite di favorire, con la conclusione di un protocollo sui privilegi e sulle immunita', il buon funzionamento della convenzione nonche' la preparazione dei suoi lavori e l'esecuzione dei provvedimenti presi per la sua applicazione.
Considerando che e' pertanto opportuno prevedere i privilegi e le immunita' di cui potranno avvalersi le persone che partecipano a lavori inerenti all'applicazione della Convenzione, nonche' il regime delle comunicazioni ufficiali relative a detti lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' Europee firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965,
Considerando altresi' che e' opportuno prevedere il regime da applicare ai beni, fondi e averi del Consiglio dei Ministri ACP ed al suo personale,
Considerando che l'accordo di Georgetown del 6 giugno 1975 ha istituito il gruppo degli Stati ACP, un Consiglio dei Ministri ACP e un Comitato degli Ambasciatori ACP; che detti organi del gruppo degli Stati ACP sono assistiti dal segretariato generale ACP;
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, allegate alla convenzione:
ARTICOLO 1
I rappresentanti dei governi degli Stati membri e degli Stati ACP ed i rappresentanti delle istituzioni delle Comunita' Europee nonche' i loro consiglieri ed esperti e i Membri del personale del Segretariato degli Stati ACP che partecipano nel territorio degli Stati membri o degli Stati ACP ai lavori delle istituzioni della convenzione o degli organi di coordinamento, oppure a lavori relativi alla applicazione della convenzione, vi godono, durante l'esercizio delle loro funzioni o nei loro viaggi a destinazione del luogo della missione o in provenienza dal medesimo, dei privilegi, delle immunita' o delle agevolazioni d'uso.
Le disposizioni del comma precedente si applicano altresi' ai membri dell'assemblea consultiva della convenzione, agli arbitri che possono essere designati in virtu' della convenzione, ai membri degli organismi consultivi degli ambienti economici e sociali che possono essere istituiti e ai funzionari e agenti dei medesimi, ai membri degli organi della Banca Europea per gli Investimenti, al personale di quest'ultima, al personale del Centro per lo sviluppo industriale e al personale del Centro tecnico di cooperazione agricola.

Art. 2

ARTICOLO 2
I locali e gli edifici utilizzati a fini ufficiali dal Consiglio dei Ministri ACP sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione.
Salvo nella misura necessaria alle inchieste alle quali un incidente causato da un autoveicolo appartenente al suddetto Consiglio o circolante per conto di quest'ultimo puo' dar luogo in caso di infrazione alle norme che regolano la circolazione stradale o di incidenti causati da tale veicolo, i beni e gli averi del Consiglio dei Ministri ACP non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri istituito dalla convenzione.

Art. 3

ARTICOLO 3
Gli archivi del Consiglio dei Ministri ACP sono inviolabili.

Art. 4

ARTICOLO 4
Il Consiglio dei Ministri ACP, i suoi averi, le sue entrate e gli altri suoi beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
Ove il Consiglio dei Ministri ACP effettui acquisti considerevoli di beni immobili o mobili che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attivita' amministrative ufficiali ed il cui prezzo comprenda imposte indirette o tasse sulla vendita, lo Stato ospitante adotta, ogni qualvolta cio' sia possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono e il rimborso di tali imposte e tasse.
Nessuna esenzione e' concessa per imposte, tasse, diritti e canoni che costituiscono mera remunerazione di servizi prestati.

Art. 5

ARTICOLO 5
Il Consiglio dei Ministri ACP e' esente da qualsiasi dazio doganale, divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti cosi' importati non possono essere veduti ne' ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio del paese in cui sono stati importati, salvo che cio' avvenga a condizioni approvate dal governo di questo paese.

Art. 6

ARTICOLO 6
Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunita' Economica Europea, le istituzioni della convenzione e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati che sono parti della convenzione del trattamento concesso alle organizzazioni internazionali.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunita', delle istituzioni della convenzione e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.

Art. 7

ARTICOLO 7
Il(I) Segretario (Segretari) e il(i) Segretario (Segretari) aggiunto(i) del Consiglio dei Ministri ACP e gli altri membri permanenti del personale di grado superiore del medesimo che gli Stati ACP devono designare beneficiano nello Stato che ospita la sede del Consiglio dei Ministri ACP, sotto la responsabilita' del presidente in carica del comitato degli ambasciatori ACP, dei vantaggi riconosciuti ai membri del personale diplomatico delle missioni diplomatiche. Il coniuge e i figli minorenni conviventi beneficiano, alle stesse condizioni, dei vantaggi riconosciuti al coniuge e ai figli minorenni dei membri del personale diplomatico.

Art. 8

ARTICOLO 8
Lo Stato che ospita la sede del Consiglio dei Ministri ACP riconosce agli agenti permanenti del Segretariato degli Stati ACP diversi da quelli indicati all'articolo 7 l'immunita' di giurisdizione solamente per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale e nei limiti delle loro attribuzioni. Sono esclusi dall'immunita' i casi di infrazione alle norme che regolano la circolazione degli autoveicoli da parte di un agente permanente del personale del Segretariato degli Stati ACP o di danni causati da un autoveicolo di sua proprieta' o da lui guidato.

Art. 9

ARTICOLO 9
I nomi, le qualifiche e gli indirizzi del presidente in carica del Comitato degli Ambasciatori ACP, del (dei) Segretario (Segretari) e del (dei) Segretario (Segretari) aggiunto (aggiunti) del Consiglio dei Ministri ACP, nonche' degli agenti permanenti del personale del Segretariato degli Stati ACT sono comunicati periodicamente, a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri ACP, al governo dello Stato che ospita la sede del Consiglio dei Ministri ACP.

Art. 10

ARTICOLO 10
I privilegi, le immunita' e le agevolazioni previste dal presente protocollo sono concessi ai beneficiari esclusivamente nell'interesse delle loro funzioni ufficiali.
Le istituzioni e gli organi di cui al presente protocollo hanno l'obbligo di rinunciare all'immunita' ogniqualvolta reputino che cio' non sia contrario ai loro interessi.

Art. 11

ARTICOLO 11
L'articolo 176 della convenzione e' applicabile alle vertenze relative al presente protocollo.
Il Consiglio dei Ministri ACP e la Banca Europea per gli Investimenti possono essere parti di un procedimento d'arbitrato,

Art. 1

PROTOCOLLO N° 4
relative alle banane
La Comunita' e gli Stati ACP convengono sugli obiettivi che seguono per migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane degli Stati ACP e sul fatto che saranno presi gli adeguati provvedimenti per la loro attuazione.
ARTICOLO 1
In merito alle esportazioni di banane nei mercati della Comunita', nessuno Stato ACP sara' posto in una situazione meno favorevole di quella passata o presente per quanto concerne l'accesso ai suoi mercati tradizionali ed i vantaggi di cui fruisce sui medesimi.

Art. 2

ARTICOLO 2
Ciascuno Stato ACP interessato e la Comunita' si concertano al fine di determinare le azioni da attuare per migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione delle banane.
Questo scopo sara' perseguito con tutti i mezzi disponibili ai sensi della cooperazione finanziaria e tecnica. Dette azioni saranno concepite in modo da consentire agli Stati ACP, ed in particolare alla Somalia, tenuto conto delle loro situazioni 1 speciali, di essere maggiormente competitivi, tanto sui loro mercati tradizionali quanto sugli altri mercati della Comunita'.
Esse verranno attuate a tutti i livelli dalla produzione al consumo e riguarderanno in particolare i seguenti settori:
- miglioramento delle condizioni di produzione, raccolta, trattamento e trasporto interno,
- promozione commerciale.

Art. 3

ARTICOLO 3
Per conseguire questi obiettivi, le due parti convengono di concertarsi nell'ambito di un gruppo misto permanente, assistito da un gruppo di esperti incaricato di esaminare costantemente i problemi specifici che l'applicazione del presente protocollo potrebbe sollevare allo scopo di suggerire soluzioni.

Art. 4

ARTICOLO 4
Qualora gli Stati ACP produttori di banane siano indotti a creare un'organizzazione comune per conseguire gli obiettivi del presente protocollo, la Comunita' apportera' il suo sostegno a tale organizzazione prendendo in considerazione le domande che le saranno presentata per appoggiare le attivita' di detta organizzazione che rientrano tra le azioni regionali in materia di cooperazione finanziaria e tecnica.

Art. 1

PROTOCOLLO N° 5
relativo al rum
ARTICOLO 1
Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti della sottovoce tariffaria 22.09 C I originari degli Stati ACP sono ammessi nella Comunita' in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentono lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi tra gli Stati ACP e la Comunita' nonche' tra i vari Stati membri.

Art. 2

ARTICOLO 2
a) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, la Comunita' fissa ogni anno, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della convenzione, i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui piu' elevati importati dagli Stati ACP nella Comunita' negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, maggiorati di un tasso d'aumento annuo del 40%, per quanto concerne il mercato del Regno Unito, e del 18% per gli altri mercati della Comunita'.
b) Qualora l'applicazione del punto a) ostacolasse lo sviluppo duna corrente tradizionale di scambi tra gli Stati ACP ed uno Stato membro, la Comunita' prenderebbe provvedimenti per ovviare a tale situazione.
c) La Comunita' s'impegna a procedere ad un nuovo esame della percentuale d'incremento annuo fissato nel presente protocollo qualora il consumo di rum negli Stati membri aumentasse notevolmente,
d) La Comunita' si dichiara disposta a procedere ad opportune consultazioni prima di adottare le misure previste alla lettera b).
e) La Comunita' si dichiara peraltro disposta a ricercare con gli Stati ACP interessati le misure che permettano di sviluppare le loro vendite di rum su mercati non tradizionali.

Art. 3

ARTICOLO 3
Per conseguire tali obiettivi, le parti convengono di concertarsi nell'ambito di un gruppo misto la cui funzione consiste nell'esame
continuo dei problemi specifici che l'applicazione del presente protocollo potrebbe sollevare.

Art. 4

ARTICOLO 4
Su richiesta degli Stati ACP, la comunita', nel quadro delle
disposizioni del titolo I, capitolo 3 aiuta gli Stati ACP a
promuovere ed a sviluppare le loro vendite di rum sui mercati tradizionali e no della Comunita' stessa.

Art. 1

PROTOCOLLO N° 6
relativo al regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita'
ARTICOLO 1
1. Gli Stati ACP applicano ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita' un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato nei confronti dello Stato piu' favorito, o nei confronti dell'organizzazione internazionale in materia di sviluppo piu' favorita.
Per l'applicazione del primo comma non si tiene conto dei regimi applicati nei confronti degli Stati ACP o di altri paesi in via di sviluppo.
2. Perno restando il paragrafo 1, gli Stati ACP applicano, ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita', il regime di cui agli articoli da 2 a 12.

Art. 2

ARTICOLO 2
I contratti di appalto finanziati dalla Comunita' non sono soggetti ne' alle tasse di bollo e di registro ne' ai prelievi fiscali di effetto equivalente, esistenti o da creare nello Stato ACP beneficiario.
Essi possono tuttavia essere soggetti alla formalita' della registrazione, conformemente alle leggi vigenti negli Stati ACP.
Questa formalita' puo' portare alla riscossione di un canone pari alla rimunerazione della prestazione di servizio non superiore al costo dell'atto, conformemente alle disposizioni giuridiche vigenti in ciascuno Stato ACP interessato.

Art. 3

ARTICOLO 3
1. I contratti di studi, di controllo e di sorveglianza finanziati dalla Comunita', non sono soggetti alla riscossione di imposte sulla cifra di affari nello Stato ACP beneficiario.
2. Gli utili risultanti dall'esecuzione degli appalti di opere, studi, controllo e sorveglianza finanziati dalla Comunita' sono soggetti ad imposta secondo il regime fiscale interno dello Stato ACP, purche' le persone fisiche o giuridiche che li hanno realizzati abbiano in tale Stato un centro di attivita' stabile o purche' la durata di esecuzione dei contratti aia superiore a sei mesi.

Art. 4

ARTICOLO 4
1. Le importazioni nell'ambito dell'esecuzione di un appalto di forniture finanziato dalla Comunita' sono effettuate senza che l'attraversamento del cordone doganale dello Stato ACP beneficiario comporti la riscossione di dazi doganali, dazi di entrata, tasse o prelievi fiscali di effetto equivalente.
2. Qualsiasi appalto di forniture finanziato dalla Comunita' che riguardi un prodotto originario dello Stato ACP beneficiario, viene concluso per il prezzo franco stabilimento della fornitura in questione, maggiorato delle imposte interne applicate nello Stato ACP a detta fornitura.
3. Le esenzioni di riscossione sono espressamente precisate nel testo stesso del contratto di appalto.

Art. 5

ARTICOLO 5
Gli acquisti di carburanti, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonche', in genere, di tutti i materiali inclusi in un appalto di opere finanziato dalla Comunita' sono considerati effettuati sul mercato locale e sono soggetti al regime fiscale applicabile a norma della legislazione nazionale vigente nello Stato ACP beneficiario.

Art. 6

ARTICOLO 6
Le imprese che, per l'esecuzione degli appalti di opere, devono importare materiali professionali beneficiano, per gli stessi, dietro loro domanda, della concessione del regime di temporanea importazione, quale definito dalla legislazione nazionale dello Stato ACP beneficiario.

Art. 7

ARTICOLO 7
I materiali professionali necessari all'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di studi, di controllo o di sorveglianza sono ammessi temporaneamente, nello Stato o negli Stati ACP beneficiari, in franchigia di diritti fiscali, diritti di entrata, dazi doganali ed altre tasse di effetto equivalente, purche' tali diritti, dazi e tasse non costituiscano la rimunerazione di una prestazione di servizio.

Art. 8

ARTICOLO 8
1. L'importazioni di effetti ed oggetti personali, ad uso personale e domestico, da parte di persone fisiche, diverse da quelle assunte in loco, incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di studio, di controllo o di sorveglianza si effettua, nel limite delle disposizioni previste dalla legislazione dello Stato ACP beneficiario, in esenzione dalla riscossione dei dazi
doganali, dazi di entrata, tasse ed altri prelievi fiscali di effetto equivalente.
2. Queste disposizioni si applicano altresi' ai familiari delle persone di cui al paragrafo 1.

Art. 9

ARTICOLO 9
1. Il delegato della Commissione ed il personale delle delegazioni, ad esclusione del personale assunto in loco, sono esonerati da qualsiasi imposta diretta nello Stato ACP in cui sono insediati.
2. Il personale di cui al paragrafo 1 beneficia altresi' delle disposizioni dell'articolo 8.

Art. 10

ARTICOLO 10
Gli Stati ACP concedono l'esenzione da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale o locale, sugli interessi, sulle commissioni e sugli ammortamenti dovuti per i contributi concessi dalla Comunita' in forma di prestiti speciali, prestiti subordinati o condizionali con capitali di rischio o prestiti sulle risorse proprie della banca di cui agli articoli 101 e 105 della convenzione.

Art. 11

ARTICOLO 11
Qualsiasi materia non contemplata dal presente protocollo resta soggetta alla legislazione nazionale degli Stati aderenti alla convenzione.

Art. 12

ARTICOLO 12
Le precedenti disposizioni sono applicabili alla esecuzione di tutti i contratti d'appalto finanziati dalla Comunita', stipulati dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 1

PROTOCOLLO N° 7
che riprende il testo del protocollo n° 3 sullo zucchero ACP allegato alla convenzione ACI-CEE di Lome' firmata il
28 febbraio 1975 e le relative dichiarazioni allegate a tale convenzione
PROTOCOLLO N° 3
relativo allo zucchero ACP
ARTICOLO 1
1. La Comunita' si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi.
2. La clausola di salvaguardia di cui all'articolo 10 della convenzione non e' applicabile. L'applicazione del presente protocollo e' assicurata nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, senza tuttavia che cio' possa pregiudicare l'impegno assunto dalla Comunita' ai sensi del paragrafo 1.

Art. 2

ARTICOLO 2
1. Fatto salvo l'articolo 7, eventuali modifiche del presente protocollo possono entrare in vigore soltanto dopo cinque anni dalla data d'entrata in vigore della convenzione. Trascorso tale periodo, le modifiche eventualmente adottate di comune accordo entrano in vigore a una data da convenire.
2. Le condizioni d'applicazione della garanzia di cui all'articolo 1 sono riesaminate prima della fine del settimo anno della loro applicazione.

Art. 3

ARTICOLO 3
1. I quantitativi di zucchero di canna di cui all'articolo 1, espressi in tonnellate di zucchero bianco, in appresso denominati "quantitativi convenuti", che devono essere consegnati in ciascuno dei periodi annui previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, sono i seguenti:
Barbados 49.300
Figi 163.600
Giamaica 118.300
Guyana 157.700
Kenya 5.000
Madagascar 10.000
Malawi 20.000
Maurizio 487.200
Repubblica popolare del Congo 10.000
Swaziland 116.400
Tanzania 10.000
Trinidad 8
Tobago 69.000
Uganda 5.000
2. Fermo restando l'articolo 7, tali quantitativi non Possono essere ridotti senza il consenso dei singoli Stati interessati.
3. Nondimeno, fino al 30 giugno 1975, i quantitativi convenuti,
espressi in tonnellate di zucchero bianco, sono i seguenti:
Barbados 29.600
Figi 25.600
Giamaica 83.800
Guyana 29.600
Madagascar 2.000
Maurizio 65.300
Swaziland 19.700
Trinidad e Tobago 54.200.

Art. 4

ARTICOLO 4
1. Gli Stati ACP esportatori di zucchero si impegnano a consegnare, in ogni periodo di dodici mesi compreso fra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, denominato in appresso "periodo di consegna", i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, salvo modifiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 7. Un impegno analogo vale anche per i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, da fornire nel periodo che si conclude il 30 giugno 1975 e che deve essere parimenti considerato come un "periodo di consegna".
2. I quantitativi da consegnare entro il 30 giugno 1975, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, comprendono le forniture che, abbandonato il porto di spedizione, siano in viaggio o che, in caso di Stati privi di sbocco diretto al mare, abbiano superato la frontiera.
3. Le consegne di zucchero di canna originario degli Stati ACP effettuate entro il 30 giugno 1975 fruiscono dei prezzi garantiti applicabili nel periodo di consegna che decorre dal 1° luglio 1975. Identiche disposizioni possono essere adottate per periodi di consegna successivi.

Art. 5

ARTICOLO 5
1. Lo zucchero di canna, bianco o greggio e' commercializzato sul mercato della Comunita' a prezzi liberamente negoziati tra acquirenti e venditori.
2. La Comunita' non interviene se uno Stato membro autorizza entro le sue frontiere prezzi di vendita superiori al prezzo d'entrata comunitario.
3. La Comunita' si impegna ad acquistare al prezzo garantito, entro limiti di volume convenuti, quantitativi di zucchero bianco o greggio che non possono essere in essa commercializzati ad un prezzo uguale o superiore al prezzo garantito.
4. Il prezzo garantito, espresso in unita' di conto, e' fissato per zucchero della qualita' tipo, non confezionato, fornito cif nei porti europei della Comunita'. Lo si negozia ogni anno, all'interno della gamma dei prezzi praticati nella Comunita', tenendo conto di tutti i fattori economici di rilievo, e lo si fissa al piu' tardi il 1 maggio che immediatamente precede il periodo di consegna in cui esso va applicato.

Art. 6

ARTICOLO 6
L'acquisto al prezzo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e' assicurato o da organismi d'intervento o da altri mandatari designati dalla Comunita'.

Art. 7

ARTICOLO 7
1. Se, per cause di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna l'intero quantitativo convenuto nel periodo dovuto, la Commissione accorda, a richiesta dello Stato interessato, il lasso di tempo supplementare necessario alla consegna.
2. Se in un periodo di consegna uno Stato ACP esportatore di zucchero informa la Commissione che non e' in grado di fornire l'intero quantitativo convenuto e non intende giovarsi del lasso di tempo supplementare di cui al paragrafo 1, la Commissione ridistribuisce la quantita' mancante onde permetterne la consegna nel periodo di cui trattasi, la Commissione procede a questa ridistribuzione dopo aver consultato gli Stati interessati.
3. Se per ragioni diverse, non di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna in un periodo l'intero quantitativo convenuto, in ciascuno dei successivi periodi di consegna il quantitativo convenuto viene ridotto della quantita' mancante.
4. La Commissione puo' decidere che, nei periodi di consegna successivi, la quantita' mancante venga ridistribuita fra gli altri Stati di cui all'articolo 3. Per questa ridistribuzione si consultano gli Stati interessati.

Art. 8

ARTICOLO 8
1. A richiesta della Comunita' o di uno o piu' Stati fornitori di zucchero ai sensi del presente protocollo si tengono consultazioni in merito alle misure necessarie all'applicazione del medesimo, in un'opportuna sede istituzionale scelta dalle parti contraenti. A tal fine, durante il periodo di applicazione della convenzione ai puo' ricorrere alle istituzioni create dalla medesima.
2. Se la convenzione cessa di avere effetto, gli Stati fornitori di zucchero di cui al paragrafo 1 e la Comunita' adottano disposizioni di carattere istituzionale che permettano di continuare ad applicare le disposizioni del presente protocollo.
3. Le revisioni periodiche previste dal presente protocollo hanno luogo nella sede istituzionale convenuta.

Art. 9

ARTICOLO 9
I particolari tipi di zucchero tradizionalmente forniti agli Stati membri da taluni Stati ACP esportatori sono compresi nei quantitativi di cui all'articolo 3 e soggetti allo stesso regime.

Art. 10

ARTICOLO 10
Le disposizioni del presente protocollo restano in vigore anche oltre la data indicata all'articolo 91 della convenzione. Dopo tale data, il protocollo puo' essere denunciato dalla Comunita' nei confronti di qualsiasi Stato ACP e da qualsiasi Stato ACP nei confronti della Comunita' con preavviso di due anni.

Allegato

Allegato
Dichiarazioni relative al protocollo n° 3 della convenzione ACP-CEE di Lome'
1. Dichiarazione comune circa eventuali richieste di partecipazione al protocollo n° 3
Qualora uno Stato ACP che sia parte contraente della convenzione ma non sia espressamente menzionato nel protocollo n° 3 chieda di partecipare alle disposizioni di detto protocollo, la sua domanda viene presa in esame. (1)
-------------------------
(1) Allegato XIII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di
Lome'.
2. Dichiarazione della Comunita' in merito allo zucchero originario di Belize di St. Kitts-Nevis-Anguilla e del Surinam
a) La Comunita' si impegna ad adottare misure che permettano di
applicare un trattamento identico a quello previsto dal
protocollo n° 3 ai seguenti quantitativi di zucchero di canna, bianco o greggio, originario dei seguenti paesi:
Belize 39.400 tonnellate
St. Kitts-Nevis-Anguilla 14.800 tonnellate
Surinam 4.000 tonnellate
b) Tuttavia, sino al 30 giugno 1975 i quantitativi sono i seguenti:
Belize 14.800 tonnellate
St. Kitts-Nevis-Anguilla 7.900 tonnellate (1)
3. Dichiarazione della Comunita' ad articolo 10 del protocollo n° 3 La Comunita' dichiara che le disposizioni dell'articolo 10 del protocollo n° 3, le quali prevedono la possibilita' di denunciare, a determinate condizioni ivi stabilite, il protocollo stesso, hanno lo scopo di assicurare la certezza giuridica e non costituiscono, per la Comunita', nessuna modificazione o limitazione dei principi enunciati all'articolo 1 di detto protocollo. (2)
----------------------
(1) Allegato XXI dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di
Lome'.
(2) Allegato XXII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lome'.

Atto Finale

ATTO FINALE
I plenipotenziari di Sua Maesta' il Re dei Belgi,
di Sua Maesta' la Regina di Danimarca,
del Presidente della Repubblica Federale di Germania,
del Presidente della Repubblica francese,
del Presidente dell'Irlanda,
del Presidente della Repubblica italiana,
di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,
di Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord,
e del Consiglio delle Comunita' Europee,
da una parte, e
I plenipotenziari
del Capo di Stato delle Bahamas,
del Capo di Stato delle Barbados,
del Presidente della Repubblica Popolare del Benin,
del Presidente della Repubblica di Botswana,
del Presidente della Repubblica del Burundi,
del Presidente della Repubblica Unita del Camerun,
del Presidente della Repubblica di Capo Verde,
del Presidente della Repubblica Centroafricana,
del Presidente della Repubblica Federale Islamica delle Comore,
del Presidente della Repubblica Popolare del Congo,
del Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,
del Presidente della Repubblica di Gibuti,
del Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri
dello Stato Indipendente di Dominica,
del Presidente del Consiglio Militare Amministrativo
Provvisorio e del Consiglio dei Ministri e Comandante
in Capo dell'Esercito Rivoluzionario d'Etiopia,
di Sua Maesta' la Regina delle Figi,
del Presidente della Repubblica del Gabon,
del Presidente della Repubblica del Gambia,
del Presidente della Repubblica del Gana,
del Capo di Stato di Grenada,
del Presidente della Repubblica della Guinea,
del Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau,
del Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale,
del Presidente della Repubblica di Guyana,
del Presidente della Repubblica dell'Alto Volta,
del Capo di Stato della Giamaica, del Presidente della Repubblica del Kenia,
del Presidente della Repubblica di Kiribati,
di Sua Maesta' il Re del Regno di Lesotho,
del Presidente della Repubblica di Liberia,
del Presidente della Repubblica Democratica di Madagascar,
del Presidente della Repubblica del Malawi,
del Presidente della Repubblica del Mali,
del Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania,
di Sua Maesta' la Regina di Maurizio,
del Presidente della Repubblica del Niger,
del Capo del Governo Federale della Nigeria,
del Capo dello Stato Indipendente di Papua Nuova Guinea,
del Presidente della Repubblica del Ruanda,
del Presidente della Repubblica di Santa Lucia,
del Capo di Stato della Samoa Occidentale,
del Presidente della Repubblica Democratica di Sao Tome' e
Principe,
del Presidente della Repubblica del Senegal,
del Presidente della Repubblica delle Seychelles,
del Presidente della Repubblica della Sierra Leone,
del Presidente dello Stato Indipendente delle Isole Salomone,
del Presidente della Repubblica Democratica Somala,
Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo,
del Presidente della Repubblica Democratica del Sudan,
del Presidente della Repubblica del Surinam,
di Sua Maesta' il Re del Regno di Swaziland,
del Presidente della Repubblica Unita di Tanzania,
del Presidente della Repubblica del Ciad,
del Presidente della Repubblica del Togo,
di Sua Maesta' il Re Taufaahau Tupou IV di Tonga,
del Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago,
di Sua Maesta' la Regina di Tuvalu,
del Presidente della Repubblica dell'Uganda,
del Presidente della Repubblica dello Zaire,
del Presidente della Repubblica dello Zambia,
riuniti a Lome', il trentuno ottobre millenovecentosettantanove, per la firma della seconda convenzione ACP-CEE di Lome', hanno adottato i testi seguenti:
la seconda convenzione ACP-CEE di Lome',
nonche' i seguenti protocolli:
Protocollo n° 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa
Protocollo n° 2 relativo alle spese di funzionamento delle Istituzioni
Protocollo n° 3 sui privilegi e sulle immunita'
Protocollo n° 4 relativo alle banane
Protocollo n° 5 relativo al rum
Protocollo n° 6 relativo al regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP agli appalti finanziati dalla Comunita'
Protocollo n° 7 che riprende il testo del protocollo n° 3 sullo zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE di Lome' firmata il 28 febbraio 1975 e le relative dichiarazioni allegate a tale convenzione
I plenipotenziari degli Stati membri e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno inoltre adottato il testo dell'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio.
I plenipotenziari degli Stati membri e delle Comunita' e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno altresi' adottato il testo delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale:
1. Dichiarazione comune relativa alla presentazione della
convenzione al GATT (Allegato I)
2. Dichiarazione comune relativa al regime di accesso ai mercati
dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari
degli Stati ACP contemplati dall'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione (Allegato II)
3. Dichiarazione comune sugli articoli 9 e 11 della convenzione
(Allegato III)
4. Dichiarazione comune sui prodotti che sono oggetto della
politica agricola comune (Allegato IV)
5. Dichiarazione comune relativa agli scambi tra la Comunita'
Economica Europea e il Botswana, il Lesotho e lo Swaziland (Allegato V)
6. Dichiarazione comune sull'articolo 46, paragrafo 3 della
convenzione (Allegato VI)
7. Dichiarazione comune sulla concertazione ACP-CEE in caso di
instaurazione di un sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione su scala mondiale (Allegato VII)
8. Dichiarazione comune sull'incoraggiamento degli investimenti
minerari (Allegato VIII)
9. Dichiarazione comune sull'articolo 64 della convenzione
(Allegato IX)
10. Dichiarazione comune relativa al finanziamento complementare
della cooperazione industriale (Allegato X)
11. Dichiarazione comune sull'articolo 82 della convenzione
(Allegato XI)
12. Dichiarazione comune sull'articolo 131 della convenzione
(Allegato XII)
13. Dichiarazione comune sull'articolo 132 della convenzione
(Allegato XIII)
14. Dichiarazione comune che riprende il testo degli articoli 24-27
del protocollo n° 2 della convenzione ACP-CEE di Lome', cui si fa riferimento nell'articolo 142 della presente convenzione,
nonche' della dichiarazione comune relativa al suddetto articolo 26 di detto protocollo (Allegato XIV)
15. Dichiarazione comune relativa ai lavoratori cittadini di una
delle parti contraenti i quali risiedono legalmente sul
territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP (Allegato XV)
16. Dichiarazione comune in merito alla rappresentanza dei
raggruppamenti economici regionali (Allegato XVI)
17. Dichiarazione comune sull'articolo 185 della convenzione
(Allegato XVII)
18. Dichiarazione comune sulla pesca marittima (Allegato XVIII)
19. Dichiarazione comune relativa ai trasporti marittimi (Allegato XIX)
20. Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 1 (Allegato XX) 21. Dichiarazione comune sull'origine dei prodotti alieutici
(Allegato XXI)
22. Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 5 (Allegato
XXII)
23. Dichiarazione comune sull'articolo 1 del protocollo n° 5
(Allegato XXIII)
24. Dichiarazione comune sull'articolo 4 del protocollo n° 5
(Allegato XXIV)
I plenipotenziari degli Stati ACP hanno inoltre preso atto delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale:
1. Dichiarazione della Comunita' sulla liberalizzazione degli
scambi (Allegato XXV)
2. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 2, paragrafo 2 della
Convenzione (Allegato XXVI)
3. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 3 della convenzione (Allegato XXVII)
4. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 9, paragrafo 2,
lettera a) della convenzione (Allegato XXVIII)
5. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 12, paragrafo 3
della convenzione (Allegato XXIX)
6. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 21 della convenzione
(Allegato 2000
7. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 95 della convenzione
(Allegato XXXI)
8. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 95 della convenzione
(Allegato XXXII)
9. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 156 della
convenzione (Allegato XXXIII)
10. Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato XXXIV)
11. Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della convenzione (Allegato XXXV)
12. Dichiarazione della Comunita' sugli articoli 30 e 31 del
protocollo n° 1 (Allegato XXVI)
13. Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n° 1
sull'estensione delle acque territoriali (Allegato XXXVII)
14. Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n° 2
(Allegato XXXVIII)
15. Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n° 2 sulle
spese di funzionamento delle Istituzioni (Allegato XXXIX)
16. Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n° 3
(Allegato XL)
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' hanno preso atto delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale:
1. Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 2 della convenzione (Allegato XLI)
2. Dichiarazione degli Stati ACP relativa al sistema applicabile ai
prodotti minerari (Allegato XLII)
3. Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 95 della convenzione
(Allegato XLIII)
4. Dichiarazione degli Stati ACP sull'origine dei prodotti
alieutici (Allegato XLIV)
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati-Allegati I

ALLEGATO I
Dichiarazione comune relativa alla presentazione della convenzione al GATT
Le parti contraenti si consultano in occasione della presentazione e dell'esame, nell'ambito del GATT, delle disposizioni commerciali della convenzione.

Allegati-Allegati II

ALLEGATO II
Dichiarazione comune relativa al regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati dall'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione
Le parti contraenti riaffermano che i capitoli 1 e 3 del Titolo I della convenzione si applicano alle relazioni fra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare.
Durante il periodo di validita' della convenzione, la Comunita' avra' la possibilita' di modificare il regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP di cui all'articolo 2, paragrafo 2 in funzione delle necessita' di sviluppo economico di tali dipartimenti.
Nell'esame di un'eventuale applicazione di questa possibilita', la Comunita' prende in considerazione gli scambi commerciali diretti tra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare. Le procedure di informazione e di consultazione si applicheranno tra le parti interessate conformemente alle disposizioni dell'articolo 16.

Allegati-Allegati III

ALLEGATO III
Dichiarazione comune sugli articoli 9 e 11 della convenzione
Qualora un regime tariffario speciale fosse applicato dagli Stati ACP all'importazione di prodotti originari della Comunita', si applicheranno, mutatis mutandis, le disposizioni del protocollo n° 1.
In tutti gli altri casi in cui il regime applicato all'importazione dagli Stati ACP richiede la certificazione dell'origine, tali Stati accettano i certificati d'origine conformi alle disposizioni delle convenzioni internazionali in materia.

Allegati-Allegati IV

ALLEGATO IV
Dichiarazione comune sui prodotti che sono oggetto della politica agricola comune
Le parti contraenti riconoscono che i prodotti che sono oggetto della politica agricola comune sono sottoposti a regimi e regolamentazioni speciali, soprattutto per quanto riguarda le misure di salvaguardia. Le disposizioni della convenzione relative alla clausola di salvaguardia si applicano a questi prodotti soltanto se sono compatibili con il carattere specifico di detti regimi e regolamentazioni.

Allegati-Allegati V

ALLEGATO V
Dichiarazione comune relativa agli scambi tra la Comunita' Economica Europea e il Botswana, il Lesotho e lo Swaziland
Considerando la parte I, paragrafo 3 del protocollo n° 22 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati, la Comunita' riconosce e i governi del Botswana, del Lesotho e del Swaziland dichiarano che:
- i tre governi s'impegnano ad applicare alle importazioni originarie della Comunita', a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione, lo stesso regime tariffario che essi applicano alle importazioni originarie dell'altro paese membro dell'unione doganale cui essi aderiscono;
- questo impegno lascia impregiudicati i vari metodi eventualmente esistenti per il finanziamento dei bilanci dei tre governi, ove esista un nesso tra questo finanziamento e le importazioni originarie della Comunita' e quelle originarie dell'altro paese membro dell'unione doganale cui essi aderiscono;
- i tre governi si impegnano ad assicurare, grazie alle disposizioni del loro sistema doganale e in particolare con la applicazione delle norme d'origine stabilite dalla convenzione, che la partecipazione dell'altro paese all'unione doganale cui aderiscono non produrra' alcuna deviazione di traffico a danno della Comunita'.

Allegati-Allegati VI

ALLEGATO VI
Dichiarazione comune sull'articolo 46, paragrafo 3 della convenzione
Le parti contraenti convengono di mantenere il beneficio delle decisioni prese in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 4 della Convenzione ACP-CEE di Lome' per i seguenti Stati ACP: Burundi, Etiopia, Guinea Bissau, Ruanda, Swaziland, Comore, Lesotho, Samoa occidentale, Seicelle, Tonga, Capo Verde, Salomone e Tuvalu.

Allegati-Allegati VII

ALLEGATO VII
Dichiarazione comune sulla concertazione ACP-CEE in caso di instaurazione di un sistema di stabilizzazione dai proventi da esportazione su scala mondiale
Le parti contraenti decidono di concertarsi nel contesto della convenzione per evitare eventuali doppie compensazioni qualora, durante il periodo di applicazione della convenzione, fosse istituito un sistema mondiale di stabilizzazione dei proventi da esportazione.

Allegati-Allegati VIII

ALLEGATO VIII
Dichiarazione comune sull'incoraggiamento degli investimenti minerari
Allo scopo di incoraggiare gli investimenti europei nei progetti di sviluppo minerario ed energetico promossi dagli Stati ACP, la Comunita' e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro possono anche concludere, nell'ambito degli obiettivi generali di trattamento degli investimenti di cui al titolo IV, accordi relativi a progetti specifici qualora la Comunita', ed eventualmente imprese europee, partecipino al loro finanziamento.

Allegati-Allegati IX

ALLEGATO IX
Dichiarazione comune sull'articolo 64 della convenzione
1. Qualora uno Stato ACP abbia concluso o concluda con uno Stato
membro un accordo intergovernativo relativo al trattamento degli investimenti, esso riconosce che il diritto al trattamento non
discriminatorio degli investimenti effettuati dagli Stati membri della Comunita' negli Stati ACP prende effetto dall'entrata in vigore della convenzione.
2. a) L'applicazione di questo diritto si basera' su accordi
bilaterali intergovernativi di investimento che serviranno come accordi di riferimento.
b) Per quanto riguarda gli accordi bilaterali intergovernativi di investimento conclusi prima dell'entrata in vigore della
presente convenzione, l'applicazione del trattamento non
discriminatorio terra' conto di tutte le disposizioni
dell'accordo di riferimento. Gli Stati ACP avranno il diritto di modificare o adeguare tale trattamento qualora obblighi
internazionali e/o circostanze cambiate de facto lo richiedano.
3. Ai fini dell'applicazione del trattamento non discriminatorio ai
sensi del paragrafo 2, lettera a), gli Stati contraenti
ricorreranno ad accordi intergovernativi bilaterali sotto forma
di scambi di lettere o in altra forma adeguata determinata dalla legislazione di uno Stato contraente.
4. Gli Stati contraenti hanno il diritto di richiedere la
conclusione di siffatti accordi. L'accordo concluso entra in
vigore quanto prima in conformita' della legislazione dello Stato membro interessato.
5. I suddetti accordi dirimeranno soltanto le controversie relative
agli investimenti sorte dopo l'entrata in vigore della nuova convenzione.
6. Il trattamento degli investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente convenzione dovra' essere esaminato
dalle due parti alla luce delle disposizioni dell'accordo di riferimento.

Allegati-Allegati X

ALLEGATO X
Dichiarazione comune relativa al finanziamento complementare della cooperazione industriale
1. In fase di negoziato dell'accordo inteso a fare seguito alla
convenzione ACP-CEE di Lome', gli Stati ACP e gli Stati membri hanno riconosciuto la necessita' di mobilitare risorse
finanziarie supplementari, in modo da disporre di forti
capitali per lo sviluppo industriale. In questo contesto, gli Stati ACP e la Comunita' hanno convenuto, dato il carattere
tecnico della cooperazione tra la Comunita' e gli Stati ACP, di ricercare e trovare soluzioni adeguate a questo scopo.
2. La Comunita' riconosce l'importanza che gli Stati ACP
attribuiscono allo sviluppo industriale nel quadro della loro cooperazione con la Comunita'. Essa afferma la propria volonta'
di studiare a fondo con gli Stati ACP i mezzi per mobilitare
risorse finanziarie supplementari ai fini dello sviluppo industriale degli Stati ACP.
3. La complessita' e la molteplicita' degli aspetti del problema, cui si aggiunge la necessita' di trovare e di mobilitare
risorse supplementari, richiedono profonda riflessione, con l'assistenza degli esperti.
4. La Comunita' e gli Stati ACP, quindi, decidono di intraprendere insieme un'analisi dettagliata di questo problema e dei mezzi per procurarsi risorse supplementari, analisi che dovra' essere
conclusa al piu' presto possibile, e comunque non oltre nove
mesi dopo la firma della convenzione. La relazione su questo
studio sara' immediatamente presentata, tramite il comitato
degli ambasciatori, al Consiglio dei ministri per esame e perche' siano prese le misure del caso.

Allegati-Allegati XI

ALLEGATO XI
Dichiarazione comune sull'articolo 82 della convenzione
Le parti contraenti riconoscono che alcuni degli Stati meno sviluppati, privi di sbocchi sul mare o insulari si trovano in una posizione particolarmente svantaggiata che tende a renderli meno attraenti per gli investimenti rispetto ad altri paesi in via di sviluppo.
Pertanto, le parti contraenti convengono che sarebbe auspicabile adottare speciali misure particolari per attirare gli investimenti verso alcuni di questi Stati.
In tale prospettiva, le parti contraenti convengono di intraprendere, al piu' presto dopo l'entrata in vigore della convenzione, uno studio comune per individuare quali misure specifiche sia opportuno adottare nei confronti di questi Stati per migliorarne le possibilita' di attirare gli investimenti.

Allegati-Allegati XII

ALLEGATO XII
Dichiarazione comune sull'articolo 131 della convenzione
Sino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 131, la stipulazione e l'esecuzione dei contratti di appalto pubblici finanziati dal Fondo sono disciplinati:
- per gli Stati ACP parti della convenzione firmata a Yaounde' il 29 luglio 1959, dalla legislazione vigente al 31 gennaio 1975;
- per gli altri Stati ACP, dalle loro legislazioni nazionali o prassi stabilite per i contratti internazionali.

Allegati-Allegati XIII

ALLEGATO XIII
Dichiarazione comune sull'articolo 132 della convenzione
A titolo transitorio ed in attesa che sia messa in applicazione la decisione di cui all'articolo 132, tutte le controversie saranno composte definitivamente secondo il regolamento di conciliazione e di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale.

Allegati-Allegati XIV

ALLEGATO XIV
Dichiarazione comune che riprende il testo degli articoli 24-27 del protocollo n° 2 della convenzione ACP-CEE di Lome', cui si fa riferimento nell'articolo 142 della presente convenzione, nonche' della dichiarazione comune relativa al suddetto articolo 26 di detto protocollo
Articolo 24
I contratti di cooperazione tecnica sono stipulati mediante trattativa privata. Taluni contratti possono essere stipulati in seguito a gara d'appalto, specialmente per studi importanti, particolarmente complessi e tecnici, ove motivi di ordine tecnico, economico o finanziario giustifichino il ricorso a detta procedura.
Articolo 25
1. Per ogni azione di cooperazione tecnica che da' luogo ad una
procedura mediante trattativa privata, la Commissione stabilisce un elenco ristretto di candidati, cittadini degli Stati membri
e/o degli Stati ACP, scelti in base a criteri che ne garantiscano
le qualifiche, l'esperienza e l'indipendenza e tenuto conto della loro disponibilita' per l'azione prevista.
Lo Stato ACP interessato sceglie liberamente fra i candidati in elenco quello con cui intende trattare.
2. Qualora sia bandita una gara di appalto, la Commissione e lo
Stato ACP interessato stabiliscono, in stretta collaborazione,
l'elenco ristretto dei candidati in base ai criteri enunciati al paragrafo 1. Il contratto e' assegnato al candidato la cui
offerta e' giudicata dalla Commissione e dallo Stato ACP
interessato come la piu' vantaggiosa dal punto di vista economico.
3. Gli uffici di studio ACP che possono essere presi in
considerazione per azioni di cooperazione tecnica sono scelti di comune accordo dalla Commissione e dallo o dagli Stati ACP interessati.
Articolo 26
Nel quadro della regolamentazione comune prevista dall'articolo 22 e delle condizioni generali di pagamento fissate di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati ACP, i contratti di cooperazione tecnica sono elaborati, negoziati e conclusi dalle autorita' competenti degli Stati ACP con il consenso e la partecipazione del delegato della Commissione europea previsto dall'articolo 31, in appresso denominato "il delegato".
Articolo 27
La Commissione incoraggia per quanto possibile la cooperazione tra uffici di studio, consulenti tecnici ed esperti degli Stati membri e degli Stati ACP nonche' le associazioni momentanee, i subappalti o l'inserimento di esperti nazionali nei gruppi di consulenti degli Stati membri.
Dichiarazione comune ad articolo 26 del protocollo n° 2
a) Sino all'applicazione della decisione prevista dall'articolo 22 del protocollo n° 2, l'esecuzione dei contratti di cooperazione tecnica finanziati dal Fondo e' disciplinata:
- per gli Stati ACP parti della convenzione firmata a Yaounde' il 29 luglio 1969, dalle clausole generali attualmente utilizzate nei contratti finanziati dal Fondo;
- per gli altri Stati ACP, ove non sia possibile applicare loro a titolo transitorio le clausole generali attualmente utilizzate nei contratti finanziati dal Fondo, dalle rispettive
legislazioni nazionali o dalle prassi da essi seguite in materia di contratti internazionali.
b) La Comunita' e gli Stati ACP convengono che la Commissione stabilisca e sottoponga all'accordo degli Stati ACP, nel piu' breve tempo dopo l'entrata in vigore della convenzione, le condizioni generali di pagamento applicabili ai contratti.

Allegati-Allegati XV

ALLEGATO XV
Dichiarazione comune relativa ai lavoratori cittadini di una delle parti contraenti i quali risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP
1. Ciascuno Stato membro concede ai lavoratori cittadini di uno Stato ACP che esercitino legalmente sul suo territorio un'attivita' dipendente un regime senza discriminazioni basate sulla cittadinanza rispetto ai propri cittadini, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.
Ciascuno Stato ACP concede questo stesso regime ai lavoratori
cittadini degli Stati membri che esercitano legalmente sul suo territorio un'attivita' dipendente.
2. I lavoratori cittadini di uno Stato ACP che esercitino legalmente un'attivita' dipendente sul territorio di uno Stato membro, nonche' i loro familiari coabitanti, beneficiano, in questo Stato membro, per quanto riguarda le prestazioni di sicurezza sociale connesse con l'occupazione, di un regime senza discriminazioni basate sulla cittadinanza rispetto ai cittadini di tale Stato membro.
Ciascuno Stato ACP concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri che esercitano legalmente un'attivita' dipendente sul suo territorio, nonche' ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui al paragrafo 1.
3. Queste disposizioni lasciano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano gli Stati ACP e gli Stati membri, ove detti accordi riservino ai cittadini degli Stati ACP oppure ai cittadini degli Stati membri un regime piu' favorevole.
4. Le parti di questa dichiarazione sono d'accordo perche' le questioni da essa derivanti siano risolte in maniera soddisfacente e, se necessario, mediante trattative bilaterali per concludere accordi appropriati.

Allegati-Allegati XVI

ALLEGATO XVI
Dichiarazione comune in merito alla rappresentanza dei raggruppamenti economici regionali
Il Consiglio dei Ministri adotta le misure che permettono alla
Comunita' dell'Africa orientale e alla Comunita' dei Caraibi di essere rappresentate in seno al Consiglio dei Ministri e al
Comitato degli Ambasciatori in qualita' di osservatori. Esso
esamina caso per caso le richieste di simili misure per altri raggruppamenti regionali di Stati ACP.

Allegati-Allegati XVII

ALLEGATO XVII
Dichiarazione comune sull'articolo 185 della convenzione
La Comunita' e gli Stati ACP sono disposti a consentire ai paesi e territori di cui alla parte IV del trattato, divenuti indipendenti, di accedere alla convenzione se essi desiderano che
le loro relazioni con la Comunita' proseguano in tale forma.

Allegati-Allegati XVIII

ALLEGATO XVIII
Dichiarazione comune sulla pesca marittima
1. La Comunita' e gli Stati ACP riconoscono l'importanza dello sviluppo delle risorse alieutiche nelle acque poste sotto la giurisdizione degli Stati ACP costieri quale contributo allo sviluppo complessivo degli stessi. Queste attivita' rientreranno nel quadro di politiche di conservazione e di utilizzazione di queste risorse definite da ciascuno Stato ACP interessato.
2. Consapevoli della necessita' di continuare la loro cooperazione nel settore della pesca, gli Stati ACP si dichiarano disposti a negoziare con la Comunita' accordi bilaterali di pesca che possano offrire condizioni reciprocamente soddisfacenti alle attivita' di pesca di navi battenti bandiera di uno degli Stati membri nelle acque marittime poste sotto la giurisdizione di Stati ACP. Gli Stati ACP che concludono siffatti accordi eviteranno qualsiasi discriminazione fra gli Stati membri o nei confronti della Comunita' stessa, fatti salvi eventuali accordi speciali tra Stati vicini di una stessa sub-regione, ivi compresi gli accordi reciproci di pesca.
3. La Comunita' opera nello stesso spirito qualora gli Stati ACP situati nella stessa sub-regione dei territori ai quali si applica il trattato di Roma auspichino di esercitare attivita' di pesca nella zona corrispondente.
4. Le condizioni reciprocamente soddisfacenti cui si fa riferimento al punto 2 riguardano in particolare la natura e l'entita' delle contropartite di cui beneficeranno gli Stati ACP interessati nel quadro di questi accordi bilaterali.
Queste contropartite potranno consentire di favorire lo sviluppo
dell'industria della pesca di questi Stati ACP; esse si distinguono
dagli stanziamenti relativi a progetti nello stesso settore
nell'ambito della cooperazione finanziaria e tecnica prevista dalla presente convenzione.
5. Le parti contraenti cooperano direttamente o su base regionale o tramite appropriate organizzazioni internazionali, per assicurare la conservazione delle risorse alieutiche, ivi comprese quelle delle specie tipicamente migratrici, e per conseguire l'obiettivo della loro utilizzazione ottimale.

Allegati-Allegati XIX

ALLEGATO XIX
Dichiarazione comune relativa ai trasporti marittimi
1. a) Le parti contraenti riconoscono che l'armonico sviluppo di servizi di trasporti marittimi efficaci e sicuri, in condizioni economicamente soddisfacenti dovrebbe andare di pari passo con lo sviluppo e la promozione degli scambi fra gli Stati ACP e la Comunita'.
b) Esse mettono in risalto l'importanza del contributo portato
dalla Comunita' in questo contesto con l'adozione del
regolamento relativo alla convenzione delle Nazioni Unite su un codice di condotta per le conferenze marittime. Questo
regolamento si propone assicurare ai paesi in via di sviluppo
parti del codice la possibilita' di beneficiare delle sue disposizioni.
c) La Comunita' riconosce le aspirazioni degli Stati ACP ad una
maggiore partecipazione ai trasporti marittimi alla rinfusa.
2. in questa prospettiva, le parti contraenti si dichiarano disposte ad esaminare, in sede di Consiglio dei Ministri istituito dalla convenzione, gli argomenti di interesse comune che si riferiscono a questo settore.
3. La Comunita' riconosce l'importanza dei trasporti marittimi in quanto propulsori dell'espansione economica e dello sviluppo degli Stati ACP. Essa si dichiara disposta, nel quadro degli strumenti di cooperazione finanziaria e tecnica istituiti dalla convenzione, a contribuire allo sviluppo di questo settore negli Stati ACP che ne faranno richiesta. Questo contributo potrebbe includere in particolare quanto segue:
i) studi per migliorare i servizi di trasporto marittimo in modo da rispondere al meglio alle esigenze attuali e future degli
scambi internazionali, specialmente tra gli Stati ACP e la Comunita', nonche' tra i vari Stati ACP;
ii) creazione e sviluppo di compagnie marittime degli Stati ACP e incoraggiamento di imprese comuni ACP-CEE nel settore dei trasporti marittimi;
iii) fornitura di assistenza tecnica in materia di formazione dei marinai, politica dei trasporti marittimi, regolamentazioni
marittime, problemi di esportazione e di importazione, documentazione, assicurazione marittima, ecc.;
iv) esecuzione di studi di fattibilita' ed assistenza tecnica
volti a migliorare il funzionamento dei porti degli Stati ACP
nonche' valutazione di progetti relativi ai porti ed ai cantieri navali.
La Comunita' dara' il suo aiuto anche allo studio di qualsiasi
altro problema o difficolta' che si presenti in materia di trasporti marittimi.

Allegati-Allegati XX

ALLEGATO XX
Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 1
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del protocollo, il titolo di trasporto marittimo emesso nel primo porto di imbarco a destinazione della Comunita' equivale al titolo di trasporto unico per i prodotti che sono oggetto di certificati di circolazione rilasciati negli Stati ACP senza sbocco sul mare.
2. I prodotti esportati dagli Stati ACP senza sbocco sul mare, che non sono immagazzinati negli Stati ACP o nei paesi e territori di cui alla nota esplicativa n° 9, potranno essere oggetto di certificati di circolazione rilasciati alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
3. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, del protocollo, sono accettati i certificati EUR. 1 emessi da un'autorita' competente e vistati dalle autorita' doganali.
4. Per facilitare alle imprese degli Stati ACP le ricerche di nuove fonti d'approvvigionamento allo scopo di beneficiare al massimo delle disposizioni del protocollo in materia di cumulo dell'origine, saranno prese disposizioni affinche' il centro per lo sviluppo industriale offra la sua assistenza agli operatori degli Stati ACP per l'instaurazione di adeguati contatti con fornitori degli Stati ACP, della Comunita' e dei paesi e territori d'oltremare, oltre che per favorire l'instaurazione di vincoli di cooperazione industriale fra i vari operatori.
Inoltre, le parti contraenti sono d'accordo per redigere un manuale di divulgazione delle norme d'origine destinato ai servizi utilizzatori ed agli esportatori; esse si propongono di integrare con seminari d'informazione la diffusione di questo manuale.

Allegati-Allegati XXI

ALLEGATO XXI
Dichiarazione comune sull'origine dai prodotti alieutici
La Comunita' riconosce il diritto degli Stati ACP costieri a valorizzare e a sfruttare razionalmente le risorse alieutiche in tutte le acque poste sotto la loro giurisdizione.
Le parti contraenti sono d'accordo circa la necessita' di un esame delle attuali norme di origine al fine di decidere quali modifiche potrebbero esservi apportate per tener conto del paragrafo precedente.
Consapevoli delle loro preoccupazioni e dei loro rispettivi interessi, gli Stati ACP e la Comunita' decidono di continuare l'esame del problema inerente all'entrata sui mercati della Comunita' dei prodotti alieutici ottenuti da catture effettuate nelle zone poste sotto la giurisdizione nazionale degli Stati ACP, al fine di trovare una soluzione di comune gradimento. Questo esame avra' luogo in un ambito appropriato non appena possibile dopo la firma della convenzione e continuera', se necessario, dopo la sua entrata in vigore in sede di comitato di cooperazione doganale. I risultati dell'esame saranno presentati, nel primo anno d'applicazione della convenzione, al comitato degli ambasciatori e, al piu' tardi durante il secondo anno, al Consiglio dei Ministri, affinche' lo esamini per trovare una soluzione di reciproco gradimento.
Fin da ora, e per quanto riguarda le attivita' di trasformazione dei prodotti alieutici negli Stati ACP, la Comunita' si dichiara disposta ad esaminare con spirito aperto le domande di deroga alle norme di origine per i prodotti trasformati di questo settore produttivo, basate sull'esistenza di obblighi di sbarco di catture contenuti in accordi di pesca con paesi terzi.
Nel suo esame, la Comunita' terra' conto specialmente del fatto che i paesi terzi interessati dovrebbero garantire un normale mercato a questi prodotti previo trattamento, a meno che essi siano destinati al consumo nazionale o regionale.

Allegati-Allegati XXII

ALLEGATO XXII
Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 5
Gli Stati membri si impegnano ad assicurare che il loro regime di licenze non sara' applicato dalle autorita' nazionali in modo da ostacolare l'importazione dei quantitativi di rum precisati all'articolo 2, lettera a).

Allegati-Allegati XXIII

ALLEGATO XXIII
Dichiarazione comune sull'articolo 1 del protocollo n° 5
Qualora adottasse un'organizzazione comune dei mercati dell'alcole, la Comunita' si impegna a procedere a consultazioni con gli esportatori tradizionali di rum al fine di salvaguardare i loro interessi, tenuto conto dell'evoluzione delle condizioni del mercato.

Allegati-Allegati XXIV

ALLEGATO XXIV
Dichiarazione comune sull'articolo 4 del protocollo n° 5
Le parti contraenti costatano che la Comunita' ha accettato le
disposizioni dell'articolo 4, purche'
a) qualsiasi Stato ACP che desideri beneficiare di tali disposizioni includa adeguati progetti di promozione commerciale relativi al rum nel sul programma indicativo nazionale,
b) l'accordo della Comunita' non pregiudichi la legislazione degli Stati membri in materia di pubblicita' per l'alcole.

Allegati-Allegati XXV

ALLEGATO XXV
Dichiarazione della Comunita' sulla liberalizzazione degli scambi
La Comunita' e' consapevole della necessita' di salvaguardare, mediante l'applicazione globale della convenzione, la posizione concorrenziale degli Stati ACP qualora i loro vantaggi commerciali sul mercato della Comunita' risentano di eventuali misure di liberalizzazione generale degli scambi.
La Comunita' si dichiara disposta a studiare congiuntamente azioni specifiche adatte a salvaguardare gli interessi degli Stati ACP ogni qualvolta questi ultimi le segnalino casi specifici.

Allegati-Allegati XXVI

ALLEGATO XXVI
Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione
Per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione la Comunita', allo scopo di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1, e' disposta ad avviare l'esame delle richieste degli Stati ACP di far beneficiare di un regime particolare altri prodotti agricoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della convenzione.
Saranno esaminate nuove produzioni agricole per le quali esistano effettive possibilita' di esportazione nella Comunita' o altri prodotti non contemplati dalle disposizioni di applicazione del regime suddetto, nella misura in cui assumessero una parte rilevante nelle esportazioni di uno o piu' Stati ACP.

Allegati-Allegati XXVII

ALLEGATO XXVII
Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 3 della convenzione
L'articolo 3, paragrafo 1 della convenzione non pregiudica il regime particolare riservato alle importazioni di veicoli a motore e all'industria del montaggio in Irlanda che sono oggetto del protocollo n° 7 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati.

Allegati-Allegati XXVIII

ALLEGATO XXVIII
Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) della convenzione
Nell'accettare che venga ripreso all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) il testo dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) della convenzione ACP-CEE di Lome', la Comunita' mantiene l'interpretazione che era stata data a questo testo secondo cui gli Stati ACP concedono alla Comunita' un trattamento non meno favorevole di quello che essi riservano a taluni Stati sviluppati nel quadro di accordi commerciali, sempre che questi Stati non concedano agli Stati ACP preferenze piu' ampie di quelle concesse dalla Comunita'.

Allegati-Allegati XXIX

ALLEGATO XXIX
Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 12, paragrafo 3 della convenzione
Qualora la Comunita' adottasse le misure strettamente indispensabili cui si fa riferimento in questo articolo, essa avrebbe cura di ricercare quelle che, per la loro portata geografica e/o i tipi di prodotti interessati, recano il minor danno alle esportazioni degli Stati ACP.

Allegati-Allegati XXX

ALLEGATO XXX
Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 21 della convenzione
Per quanto riguarda il pagamento delle spese di viaggio del personale e di trasporto degli oggetti e delle merci da esporre in occasione della partecipazione a fiere ed esposizioni, la Comunita' ha accettato che, per gli Stati ACP meno sviluppati, queste spese siano direttamente pagate dal delegato della Commissione nel paese in questione, al momento del viaggio o della spedizione.

Allegati-Allegati XXXI

ALLEGATO XXXI
Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 95 della convenzione
1. La Comunita' si impegna a imputare al bilancio generale delle Comunita' Europee, a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, le spese di funzionamento delle delegazioni della Commissione negli Stati ACP, che precedentemente erano imputate al bilancio del Fondo europeo di sviluppo.
L'importo stimato delle spese delle delegazioni per la durata della nuova convenzione e' di 180 milioni di UCE.
2. L'importo massimo degli interventi della Banca Europea per gli Investimenti sulle sue risorse proprie e' fissato all'articolo 95, paragrafo 2 della convenzione.
Tuttavia, interventi aggiuntivi della Banca sulle sue risorse proprie potranno essere utilizzati, conformemente all'articolo 59, per il finanziamento di progetti di investimenti minerari ed energetici che presentino un reciproco interesse per la Comunita' e lo Stato ACP interessato.
A norma dell'articolo 18 dello statuto della Banca, tali interventi aggiuntivi saranno soggetti ad autorizzazioni del Consiglio dei Governatori della Banca, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma di detto statuto. Le parti intendono portare questi finanziamenti aggiuntivi a 200 milioni di UCE nel periodo di applicazione della convenzione.
3. L'importo complessivo dei contributi finanziari che la Comunita' si sforzera' di mettere a disposizione degli Stati ACP sara' pertanto di 5.607 milioni di UCE. Qualora l'importo di 180 milioni di UCE di cui al secondo comma del paragrafo 1 della presente dichiarazione non venga integralmente utilizzato per le spese delle delegazioni, la rimanenza disponibile sara' destinata agli aiuti finanziari della Comunita' agli Stati ACP.

Allegati-Allegati XXXII

ALLEGATO XXXII
Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 95 della convenzione
Gli importi di cui all'articolo 95 intesi a coprire il complesso dei mezzi finanziari messi a disposizione degli Stati ACP dalla Comunita' sono espressi in UCE; queste sono state definite dalla decisione del Consiglio del 21 aprile 1975 relativa alla definizione ed alla conversione dell'unita' di conto europea utilizzata per esprimere gli importi degli aiuti di cui all'articolo 42 della convenzione ACP-CEE di Lome'.
Con decisione del Consiglio delle Comunita' Europee che sara' comunicata agli Stati ACP, l'UCE potra' essere sostituita dall'Ecu quale definito nel Regolamento (CEE) n° 3180/78 del Consiglio del 18 dicembre 1978 .
Qualora fosse presa una tale decisione e nell'intento di semplificare i metodi di gestione delle diverse convenzioni, l'Ecu sarebbe altresi' applicato alle operazioni impegnate o da impegnare a titolo delle convenzioni precedenti.

Allegati-Allegati XXXIV

ALLEGATO XXXIV
Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi
Quando nella convenzione si parla di cittadini degli Stati membri, questo significa, per la Repubblica federale di Germania, "tedeschi ai sensi della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania".

Allegati-Allegati XXXIII

ALLEGATO XXXIII
Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 156 della convenzione
La Comunita' conferma la dichiarazione fatta durante i negoziati della convenzione ACP-CEE di Lome', firmata il 28 febbraio 1975, in cui ritiene che la soppressione della parte di frase "nell'osservanza dell'articolo 157, di cui la Comunita' aveva chiesto l'inserimento alla fine dell'articolo 156 durante i negoziati, non pregiudica la relazione giuridica esistente fra gli articoli 156 e 157.

Allegati-Allegati XXXV

ALLEGATO XXXV
Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della convenzione
La seconda convenzione ACP-CEE di Lome' si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della convenzione, una dichiarazione contraria.

Allegati-Allegati XXXVI

ALLEGATO XXXVI
Dichiarazione della Comunita' sugli articoli 30 e 31 del protocollo n° 1
La Comunita' riconosce la speciale importanza per gli Stati ACP della sollecita attuazione delle misure d'applicazione delle decisioni di deroga una volta approvate.
Essa avviera' procedure che le consentano di attuare al piu' presto dette misure d'applicazione, soprattutto per poter far fronte a situazioni che assumono carattere d'urgenza e nel quadro dell'applicazione dell'articolo 31 del protocollo.

Allegati-Allegati XXXVII

ALLEGATO XXXVII
Dichiarazione della Comunita' relativa al Protocollo n° 1 sull'estensione delle acque territoriali
Ricordando che i principi riconosciuti e pertinenti di diritto internazionale limitano l'estensione massima delle acque territoriali a 12 miglia marine, la Comunita' dichiara che applichera' le disposizioni del protocollo tenendo conto di questo limite ogni qualvolta il protocollo fara' riferimento a questo concetto.

Allegati-Allegati XXXVIII

ALLEGATO XXXVIII
Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n° 2
Dopo aver preso atto della domanda degli Stati ACP relativa ad un contributo finanziario per le spese di funzionamento del loro segretariato, la Comunita', tenendo conto degli impegni assunti in materia in occasione della seconda sessione del Consiglio dei Ministri ACP-CEE a Figi, si dichiara disposta ad esaminare con speciale attenzione le domande specifiche che le saranno presentate a tempo debito affinche' il segretariato possa disporre del personale che risulta necessario,

Allegati-Allegati XXXIX

ALLEGATO XXXIX
Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n° 2 sulle spese di funzionamento delle Istituzioni
La Comunita', consapevole del fatto che le spese per il servizio di interpretazione durante le sedute e per la traduzione dei documenti sono spese sostenute essenzialmente per soddisfare le sue esigenze, e' disposta a continuare la prassi seguita in passato e ad assumersi l'onere di tali spese, sia per le riunioni delle Istituzioni della Convenzione che si svolgeranno nel territorio di uno Stato membro, sia per quelle che avranno luogo nel territorio di uno Stato ACP.

Allegati-Allegati XL

ALLEGATO XL
Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n° 3
Il protocollo no 3 costituisce un atto multilaterale sul piano del diritto internazionale. I problemi specifici che l'applicazione del protocollo n° 3 sollevasse nello Stato ospitante potrebbero tuttavia essere disciplinati con un accordo bilaterale con detto Stato. La Comunita' ha preso atto delle domande degli Stati ACP intese a modificare alcune disposizioni del protocollo n° 3, specie per quanto riguarda lo statuto del personale del segretariato degli Stati ACP.
La Comunita' e' disposta a trovare in comune soluzioni adeguate ai problemi sollevati dagli Stati ACP nelle loro domande per costituire uno strumento giuridico distinto quale sopra proposto.
In questo contesto, il paese ospitante, senza pregiudicare gli attuali vantaggi di cui beneficiano il segretariato degli Stati ACP e il suo personale:
1) da' prova di comprensione per quanto riguarda l'interpretazione dell'espressione "personale di grado superiore" che sara' definita di comune accordo;
2) riconosce i poteri delegati dal presidente del Consiglio dei Ministri ACP al presidente del Comitato degli ambasciatori ACP, per semplificare l'applicazione dell'articolo 9 del suddetto protocollo;
3) accetta di concedere talune agevolazioni al personale del segretariato degli Stati ACP in modo da facilitarne la prima sistemazione nel paese ospitante;
4) esamina in modo adeguato le questioni di carattere fiscale che interessano il segretariato degli Stati ACP ed il suo personale.

Allegati-Allegati XLI

ALLEGATO XLI
Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 2 della convenzione
Consapevoli dello squilibrio e dell'effetto discriminante derivanti dal regime della clausola della nazione piu' favorita, applicabile ai prodotti originari degli Stati ACP sul mercato della Comunita', ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto ii), gli Stati ACP ribadiscono la loro interpretazione secondo la quale lo scopo principale delle consultazioni previste da tale articolo sara' quello di far beneficiare i loro principali prodotti esportabili di un regime almeno altrettanto favorevole di quello concesso dalla Comunita' ai paesi che beneficiano del regime dello Stato terzo piu' favorito.
Inoltre, devono aver luogo consultazioni qualora:
a) uno o piu' Stati ACP dispongano potenzialmente di uno o piu' prodotti specifici per i quali degli Stati terzi preferenziali usufruiscono di un regime piu' favorevole;
b) uno o piu' Stati ACP intendano esportare nella Comunita' uno o piu' prodotti specifici per i quali degli Stati terzi preferenziali usufruiscono di un regime piu' favorevole.

Allegati-Allegati XLII

ALLEGATO XLII
Dichiarazione degli Stati ACP relativa al sistema applicabile ai prodotti minerari
1. Gli Stati ACP si compiacciono per l'istituzione di un sistema di regolazione degli scambi ACP-CEE per quanto riguarda i prodotti minerari.
2. Gli Stati ACP deplorano tuttavia che le disposizioni del Titolo III, non stabilizzando i proventi che gli Stati ACP traggono dall'esportazione di tali prodotti, non risolvano in modo sufficiente i problemi incontrati dagli Stati ACP le cui economie dipendono in larga misura dalle esportazioni di prodotti minerari.
3. Gli Stati ACP chiedono alla Comunita' di accettare un riesame del sistema nel suo complesso, all'inizio del periodo di applicazione, per migliorarlo e ampliarlo in modo da tener conto degli effetti economici dell'instabilita' dei proventi derivanti dall'esportazione dei prodotti minerari sugli Stati produttori.
4. Gli Stati ACP hanno inoltre presentato, nel corso dei negoziati per la nuova convenzione di Lome', una serie di richieste relative all'inserimento di un certo numero di prodotti minerari nel sistema applicabile a questa categoria di prodotti.
5. La Comunita' ha tuttavia rifiutato l'inserimento di taluni di questi prodotti.
6. Gli Stati membri sottolineano l'importanza di tali prodotti per le economie di taluni Stati ACP ed insistono sulla necessita' che la Comunita' continui ad esaminare tali richieste in vista dell'inserimento di tali prodotti nel corso del periodo di applicazione della seconda convenzione di Lome'.

Allegati-Allegati XLIII

ALLEGATO XLIII
Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 95 della convenzione
Sebbene, in uno spirito di cooperazione, gli Stati ACP abbiano accettato, ai fini della presente convenzione, un importo globale per l'assistenza di 5.607 milioni d'UCE, essi desiderano dichiarare che secondo loro tale cifra e' non solo inadeguata ma che non rispecchia fedelmente l'accordo sul volume di assistenza finanziaria raggiunto dai Copresidenti del Consiglio dei ministri nel corso dei negoziati del mese di giugno 1979.
Inoltre, secondo l'interpretazione degli Stati ACP, l'assistenza finanziaria della Comunita' ai sensi della presente convenzione non sara' inferiore alla cifra sopra indicata.

Allegati-Allegati XLIV

ALLEGATO XLIV
Dichiarazione degli Stati ACP sull'origine dei prodotti alieutici
Gli Stati ACP riaffermano l'opinione espressa lungo tutte le trattative sulle norme di origine per quanto riguarda i prodotti alieutici e di conseguenza confermano che, nell'esercizio dei loro diritti sovrani sulle risorse alieutiche nelle acque poste sotto la loro giurisdizione nazionale, tutte le catture effettuate in queste acque e sbarcate obbligatoriamente in porti degli Stati ACP a scopo di trasformazione dovrebbero beneficiare del carattere originario.

Scambio di Lettere

SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALLE CARNI BOVINE ACP
Signor Presidente, Lome', addi 31 ottobre 1979
mi pregio di informarLa che la Comunita' e' d'accordo, nell'osservanza della normativa comune concernente il mercato delle carni bovine, di mettere in atto per un periodo di cinque anni speciali misure per consentire agli Stati ACP tradizionali esportatori di carni bovine di mantenere la loro posizione sul mercato comunitario, e per offrire cosi' un determinato livello di reddito ai loro produttori.
Tali misure prevedono una riduzione del 90% degli oneri diversi dai dazi doganali all'importazione di carni bovine originarie degli Stati ACP indicati qui di seguito, a condizione che una tassa di importo equivalente venga riscossa all'atto dell'esportazione dagli Stati ACP interessati.
Questa riduzione si applica sui seguenti quantitativi espressi in carne disossata o non disossata e considerati per anno civile:
Botswana 18.916 t
Kenya 142 t
Madagascar 7.579 t
Swaziland 3.363 t
Il quantitativo globale autorizzato nel corso di un determinato anno non deve superare 30.000 tonnellate di carni bovine disossate o non disossate.
Se, nel corso di un dato anno, uno dei succitati Stati ACP non e' in grado di fornire il quantitativo totale deciso e non desidera beneficiare delle misure indicate nel paragrafo seguente, la Commissione puo' riassegnare il quantitativo mancante, entro i limiti del quantitativo globale annuo, agli altri Stati ACP che beneficiano di questo regime. In tal caso, gli Stati ACP interessati propongono alla Commissione, entro il 1 luglio di ciascun anno, lo Stato o gli Stati ACP che saranno in grado di fornire il nuovo quantitativo supplementare, precisandole quale Stato ACP non e' in grado di fornire la totalita' del quantitativo in precedenza assegnatogli, fermo restando che questa nuova assegnazione temporanea lascia salvi i quantitativi iniziali.
Qualora fosse prevedibile o constatata una flessione di queste esportazioni dovuta a calamita' quali la siccita', i cicloni o le malattie degli animali, la Comunita' e' disposta a studiare adeguate misure affinche' parte dei quantitativi compromessi in un anno per questi motivi possano essere forniti nell'anno precedente, o nell'anno successivo.
Il carattere eccezionale di queste misure e' basato sull'esistenza della convenzione tra la Comunita' e gli Stati ACP, sul fatto che gli Stati ACP interessati sono i meno sviluppati tra i paesi esportatori di carni bovine nella Comunita', nonche' sulla grandissima importanza che assume per l'economia di questi paesi l'esportazione di carni bovine nella Comunita'.
La Comunita' e' d'accordo affinche', in caso di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 12, paragrafo I, della convenzione nel settore delle carni bovine, siano messe in atto le misure necessarie per mantenere il volume delle esportazioni degli Stati ACP destinate alla Comunita' compatibile con questo regime.
Jeg vil vare Dem meget taknemmelig, safremt De vil anerkende modtagelsen af denne skrivelse. Modtag, hr. Formand, forsikringen om min mest udmaerkede hojagtelse.
Ich ware Ihnen dankbar, wenn Sie mir den Eingang dieses Schreibens best tigen wurden. Genehmigen Sie, Herr President, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
I should be grateful if you would acknowledge receipt of this letter and I ask you to accept. Sir, the assurance of my highest consideration.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser reception de la presente lettre et je vous prie d'agreer, Monsieur le President, l'assurance de ma plus haute consideration.
Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e La prego di gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione.
Ik moge U verzoeken mij de ontvangst van deze brief te bevestigen.
Gelieve, Mijnheer de Voorzitter, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.
For Radet for De europeiske Fellesskaber
Fur den Rat der Europaischen Gemeinschaften
For the Council of the European Communities
Au nom du Conseil des Communautes europeennes
A nome del Consiglio delle Comunita' Europee
Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen
Parte di provvedimento in formato grafico
Signor Presidente, Lome', addi 31 octobre 1979
mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue:
"Mi pregio di informarLa che la Comunita' e' d'accordo, nell'osservanza della normativa comune concernente il mercato delle carni bovine, di mettere in atto per un periodo di cinque anni speciali misure per consentire agli Stati ACP tradizionali esportatori di carni bovine di mantenere la loro posizione sul mercato comunitario, e per offrire cosi' un determinato livello di reddito ai loro produttori.
Tali misure prevedono una riduzione del 90% degli oneri diversi dai dazi doganali all'importazione di carni bovine originarie degli Stati ACP indicati qui di seguito, a condizione che una tassa di importo equivalente venga riscossa all'atto dell'esportazione dagli Stati ACP interessati.
Questa riduzione si applica sui seguenti quantitativi espressi in carne disossata o non disossata e considerati per anno civile:
Botswana 18.916 t
Kenya 142 t
Madagascar 7.579 t
Swaziland 3.363 t
Il quantitativo globale autorizzato nel corso di un determinato anno non deve superare 30.000 tonnellate di carni bovine disossate o non disossate.
Se, nel corso di un dato anno, uno dei succitati Stati ACP non e' in grado di fornire il quantitativo totale deciso e non desidera beneficiare delle misure indicate nel paragrafo seguente, la Commissione puo' riassegnare il quantitativo mancante, entro i limiti del quantitativo globale annuo, agli altri Stati ACP che beneficiano di questo regime. In tal caso, gli Stati ACP interessati propongono alla Commissione, entro il 1 luglio di ciascun anno, lo Stato o gli Stati ACP che saranno in grado di fornire il nuovo quantitativo supplementare, precisandole quale Stato ACP non e' in grado di fornire la totalita' del quantitativo in precedenza assegnatogli, fermo restando che questa nuova assegnazione temporanea lascia salvi i quantitativi iniziali.
Qualora fosse prevedibile o constatata una flessione di queste esportazioni dovuta a calamita' quali la siccita', i cicloni o le malattie degli animali, la Comunita' e' disposta a studiare adeguate misure affinche' parte dei quantitativi compromessi in un anno per questi motivi possano essere forniti nell'anno precedente o nell'anno successivo.
Il carattere eccezionale di queste misure e' basato sull'esistenza della convenzione tra la Comunita' e gli Stati ACP, sul fatto che gli Stati ACP interessati sono i meno sviluppati tra i paesi esportatori di carni bovine nella Comunita', nonche' sulla grandissima importanza che assume per l'economia di questi paesi l'esportazione di carni bovine nella Comunita'.
La Comunita' e' d'accordo affinche', in caso di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della convenzione nel settore delle carni bovine, siano messe in atto le misure necessarie per mantenere il volume delle esportazioni degli Stati ACP destinate alla Comunita' compatibile con questo regime".
Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.
Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de ma plus haute consideration.
Modtag, hr. Formand, forsikringen om min mest udmarkede hojagtelse.
Genehmigen Sie, Herr President, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione.
Gelieve, Mijnheer de Voorzitter, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.
On behalf of the Governments of the ACP States
Au nom des gouvernements des Etats ACP
For AVS-staternes regeringen
Fur die Regierungen der AKP-Staaten
A nome dei governi degli Stati ACP
Namens de Regeringen van de ACS-Staten
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

ACCORDO
RELATIVO AI PRODOTTI DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
Sua Maesta' il Re dei Belgi,
Sua Maesta' la Regina di Danimarca,
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica francese,
Il Presidente dell'Irlanda,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,
Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmato a Parigi il 17 aprile 1951, ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri,
da una parte, e
Il Capo di Stato delle Bahamas,
Il Capo di Stato delle Barbados,
Il Presidente della Repubblica Popolare del Benin,
Il Presidente della Repubblica di Botswana,
Il Presidente della Repubblica del Burundi,
Il Presidente della Repubblica Unita del Camerun,
Il Presidente della Repubblica di Capo Verde,
Il Presidente della Repubblica Centrafricana,
Il Presidente della Repubblica Federale Islamica delle Comore,
Il Presidente della Repubblica Popolare del Congo,
Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,
Il Presidente della Repubblica di Gibuti,
Il Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri dello Stato Indipendente di Dominica,
Il Presidente del Consiglio Militare Amministrativo Provvisorio e del Consiglio dei Ministri e Comandante in Capo dell'Esercito Rivoluzionario d'Etiopia,
Sua Maesta' la Regina delle Figi,
Il Presidente della Repubblica del Gabon,
Il Presidente della Repubblica del Gambia,
Il Presidente della Repubblica del Gana,
Il Capo di Stato di Grenada,
Il Presidente della Repubblica della Guinea,
Il Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau,
Il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale,
Il Presidente della Repubblica di Guyana,
Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta,
Il Capo di Stato della Giamaica,
Il Presidente della Repubblica del Kenia,
Il Presidente della Repubblica di Kiribati,
Sua Maesta' il Re del Regno di Lesotho,
Il Presidente della Repubblica di Liberia,
Il Presidente della Repubblica Democratica di Madagascar,
Il Presidente della Repubblica del Malawi,
Il Presidente della Repubblica del Mali,
Il Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania,
Sua Maesta' la Regina di Maurizio,
Il Presidente della Repubblica del Niger,
Il Capo del Governo Federale della Nigeria,
Il Capo dello Stato indipendente di Papua Nuova Guinea,
Il Presidente della Repubblica del Rwanda,
Il Presidente della Repubblica di Santa Lucia,
Il Capo di Stato della Samoa Occidentale,
Il Presidente della Repubblica Democratica di Sao Tome' e Principe,
Il Presidente della Repubblica del Senegal,
Il Presidente della Repubblica delle Seychelles,
Il Presidente della Repubblica della Sierra Leone,
Il Presidente dello Stato Indipendente delle Isole Salomone,
Il Presidente della Repubblica Democratica Somala,
Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo,
Il Presidente della Repubblica Democratica del Sudan,
Il Presidente della Repubblica del Surinam,
Sua Maesta' il Re del Regno di Swaziland,
Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania,
Il Presidente della Repubblica del Ciad,
Il Presidente della Repubblica del Togo,
Sua Maesta' il Re Taufa' ahau Tupou IV di Tonga,
Il Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago,
Sua Maesta' la Regina di Tuvalu,
Il Presidente della Repubblica dell'Uganda,
Il Presidente della Repubblica dello Zaire,
Il Presidente della Repubblica dello Zambia,
i cui Stati sono in appresso denominati Stati ACP,
dall'altra,
VISTO il trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio,
VISTO il trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, in particolare l'articolo 232,
CONSIDERANDO che la seconda convenzione ACP-CEE di Lome', firmata in data odierna, non si applica ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio,
SOLLECITI tuttavia di sviluppare gli scambi di tali prodotti tra gli Stati membri e gli Stati ACP,
HANNO DECISO di concludere il presente accordo ed a questo effetto
hanno designato come plenipotenziari
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI
Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente del Belgio presso le Comunita' Europee;
SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA
Niels ERSBOLL,
Sottosegretario di Stato,
Ambasciatore,
Ministero degli Affari Esteri;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Klaus von DOHNANYI,
Ministro di Stato,
Ministero degli Affari Esteri;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE
Robert GALLEY,
Ministro della Cooperazione,
Pierre BERNARD-REYMOND,
Sottosegretario di Stato,
Ministero degli Affari Esteri
PRESIDENTE DELL'IRLANDA
Michael OKENNEDY,
Ministro degli Affari Esteri dell'Irlanda;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
Giuseppe ZAMBERLETTI,
Sottosegretario di Stato,
Ministero degli Affari Esteri;
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO
Jean DONDELINGER,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente del Lussemburgo presso le Comunita' Europee,
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI
D.F. VAN DER MEI,
Sottosegretario di Stato,
Ministero degli Affari Esteri;
SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:
The Honourable Douglas Richard HURD, CBE,
Membro del Parlamento,
Sottosegretario di Stato,
Ministero degli Affari Esteri e del Commonwealth;
CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS
S.E. R.F. Anthony ROBERTS,
Alto Commissario del Commonwealth per le Bahamas a Londra;
CAPO DI STATO DELLE BARBADOS
The honourable Harold Bernard St JOHN, QC, MP,
Vice Primo Ministro e Ministro del Commercio, del Turismo e dell'Industria;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN
Andre' ATCHADE,
Ministro del Commercio e del Turismo;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BOTSWANA
Archibald MOOKETSA MOGWE,
Ministro degli Affari Esteri;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI
Donatien BIHUTE,
Ministro della Pianificazione;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DEL CAMERUN
Robert NAAH,
Viceministro dell'Economia e della Pianificazione;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE
Abilio Augusto MONTERO DUARTE,
Ministro degli Affari Esteri;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA
Jean-Pierre LE BOUDER,
Ministro della Cooperazione, della Pianificazione, della Statistica generale, della Tutela delle societa' e delle imprese di studio dei progetti concernenti segnatamente l'organizzazione e la promozione delle operazioni agricolo-industriali;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE
Ali MROUDJAE,
Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione,
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO
Elenga NGAPORO,
Ministro del Commercio
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO
Abdoulaye KONE,
Ministro dell'Economia,
delle Finanze e della Pianificazione;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI
Ahmed Ibrahim ABDI,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica di Gibuti presso il Governo francese e presso la Comunita' Economica Europea;
PRIMO MINISTRO E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA
Arden SHILLINGFORD,
Alto Commissario della Dominica a Londra
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE AMMINISTRATIVO PROVVISORIO E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMANDANTE IN CAPO DELL'ESERCITO
RIVOLUZIONARIO D'ETIOPIA
Teferra WOLDE-SEMAIT,
Ministro delle Finanze;
SUA MAESTA' LA REGINA DELLE FIGI
Satya Nand NANDAN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione delle Figi presso le Comunita' Europee;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON
Michel ANCHOUEY,
Ministro della Pianificazione, dello Sviluppo, dell'Assetto territoriale e del Turismo;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA
Mohamadu CADI CHAM,
Ministro delle Finanze e del Commercio;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA
Amon NIKOI,
Ministro delle Finanze e della Pianificazione economica;
CAPO DI STATO DI GRENADA:
Fennis AUGUSTINE,
Alto Commissario per Grenada a Londra;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA
N'Faly SANGARE,
Ministro delegato presso le Comunita' Europee;
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU
S.E. VASCO CABRAL,
Commissario di Stato per il Coordinamento economico e per la Pianificazione;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE
Cristino Seriche MALABO BIOCO,
Tenente delle Forze Terrestri,
Membro del Consiglio Militare Supremo;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUYANA
Samuel Rudolph INSANALLY,
Rappresentante Permanente della Guyana presso la Comunita' Economica Europea;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ALTO VOLTA
Georges SANOGOH,
Ministro della Pianificazione e della Cooperazione;
CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA
Donald RAINFORD,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Giamaica presso la Comunita' Economica Europea;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENIA
Joseph MULIRO,
Segretario Permanente,
Ministero dell'Agricoltura;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI
The Honourable Douglas Richard HURD, CBE,
Membro del Parlamento,
Sottosegretario di Stato,
Ministero degli Affari Esteri e del Commonwealth del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO
The Honourable Morena MAKHAOLA LEROTHOLI
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA
The Honourable D. Franklin NEAL,
Ministro della Pianificazione e dell'Economia;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR
S.E. Justin RARIVOSON,
Ministro dell'Economia e del Commercio;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI
The Honourable Stott Zondwayo JERE,
Membro del Parlamento, Ministro del Commercio, dell'Industria e del Turismo;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI:
S.E. Alioune Blondin BEYE,
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale,
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA
Abdellah OULD DADDAH,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante della Repubblica Islamica di Mauritania presso le Comunita' Europee;
SUA MAESTA' LA REGINA DI MAURIZIO
The Honourable Sir Sateam BOOLELL, KT, Ministro dell'Agricoltura, delle Risorse naturali e dell'Ambiente;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER
Mai MAIGENA,
Ministro dell'Economia, del Commercio e dell'Industria;
CAPO DEL GOVERNO FEDERALE DELLA NIGERIA:
S.E. P. Ayodele AFOLABI,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione della Repubblica federale della Nigeria presso la Comunita' Economica Europea;
CAPO DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA
Frederick Bernard Carl REIHER,
Ambasciatore presso le Comunita' Europee;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA:
Ambroise MULINDANGABO,
Ministro della Pianificazione;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SAINT LUCIA:
George William ODLUM,
Vice Primo Ministro,
Ministro degli Affari Esteri e del Commercio;
CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE:
The Honourable Filipo VAOVASAMANAIA,
Ministro delle Finanze;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E PRINCIPE:
Maria de AMORIM,
Ministro degli Affari Esteri e
della Cooperazione;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL
Ousmane SECK,
Ministro delle Finanze e dell'Economia;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES
Maxime FERRARI,
Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE
The Honourable I.M. FOFANA,
Ministro del Commercio e dell'Industria;
PRESIDENTE DELLO STATO INDIPENDENTE DELLE ISOLE SALOMONE
The Honourable Douglas Richard HURD, CBE,
Membro del Parlamento,
Sottosegretario di Stato,
Ministero degli Affari Esteri e del Commonwealth del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA,
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO
S.E. Omar Salah AHMED,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante della Repubblica Democratica
Somala presso la Comunita' Economica
Europea;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN IZZ EL DIN HAMID,
Ministro di Stato per gli Affari del Consiglio dei Ministri;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM
Ludwig C. ZUIVERLOON,
Ministro dell'Economia;
SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND DZABULUMJIVA H.S. NHLABATSI,
Vice Ministro del Lavoro, dell'Energia e delle Comunicazioni;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA
Alphonce M. RULEGURA,
Ministro del Commercio;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD
Issaka Ramat AL HAMDOU,
Incaricato d'affari a.i.,
Ambasciata della Repubblica del Ciad a Bruxelles;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO
Koudjolou DOGO,
Ministro della Pianificazione, dello Sviluppo industriale e della Riforma amministrativa;
SUA MAESTA' IL RE TAUFA' AHAU TUPOU IV DI TONGA
His Royal Highness Crown Prince TUPOUTOA
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO
S.E. Eustache SEIGNORET,
Alto Commissario a Londra;
SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU':
Satya Nand NANDAN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione delle Figi presso le
Comunita' Europee;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA
The Honourable Ateker EJALU,
Ministro della Cooperazione regionale;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE
KIAKWAMA Kia KIZIKI,
Commissario di Stato all'Economia nazionale, all'Industria e al Commercio;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA
Remi CHISUPA,
Membro del Parlamento,
Ministro dell'Industria e del Commercio;
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO
ARTICOLO 1
Quando sono originari degli Stati ACP, i prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente.

Art. 2

ARTICOLO 2
I prodotti di cui all'articolo 1 originari degli Stati membri sono ammessi all'importazione negli Stati ACP conformemente alle disposizioni del titolo I, capitolo I, della seconda convenzione ACP-CEB di Lome', firmata in data odierna.

Art. 3

ARTICOLO 3
Se le offerte fatte dalle imprese degli Stati ACP possono recare pregiudizio al funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio e' imputabile ad una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono prendere i provvedimenti del caso e in particolare revocare le concessioni previste all'articolo 1.

Art. 4

ARTICOLO 4
Hanno luogo consultazioni tra le parti interessate ogniqualvolta, a parere di una di dette parti, l'applicazione delle disposizioni summenzionate lo richieda.

Art. 5

ARTICOLO 5
Le disposizioni in cui si stabiliscono le norme di origine per l'applicazione della seconda convenzione ACP-CEE di Lome' si applicano anche al presente accordo.

Art. 6

ARTICOLO 6
Il presente accordo non modifica i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Art. 7

ARTICOLO 7
Il presente accordo e' ratificato dagli Stati firmatari alle condizioni indicate all'articolo 182 della seconda convenzione ACP-CEE di Lome', firmata in data odierna.
Esso entra in vigore contemporaneamente alla suddetta convenzione.

Art. 8

ARTICOLO 8
Il presente accordo scade al termine di un periodo di 5 anni a decorrere dal 1" marzo 1980, vale a dire il 28 febbraio 1985- Esso cessa di avere effetto nei confronti di ogni Stato firmatario che, a norma dell'articolo 189 della seconda convenzione ACP-CEE di Lome', cessi di far parte di quest'ultima.

Art. 9

ARTICOLO 9
Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di questi testi facente egualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee e presso il Segretariato degli Stati ACP, che ne trasmettono copia certificata conforme al governo di ciascuno Stato firmatario.
TIL BEKRMFTELSE HERAF har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne aftale.
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.
EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaries soussignes ont appose leurs signatures au bas du present accord.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
Parte di provvedimento in formato grafico
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