Monitoring Gesetzessammlung

090G0024

IT - DL e Leggi di Conversione

090G0024

Convenzione (LEGGE 30 dicembre 1989 n. 446)

Art. 1

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmata a Roma il 17 ottobre 1985.

Art. 2

art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformitA' a quanto previsto dall'articolo 62 della convenzione stessa.

Art. 3

art. 3.
1. All'onere annuo valutato in lire 3 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
2. Il Ministro del tesoro E' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarA' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addI' 30 dicembre 1989 Cossiga Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri De Michelis, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Vassalli

Art. 1

CONVENZIONE CONSOLARE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA TUNISINA
la Repubblica Italiana
e
la Repubblica Tunisina
Animate dal desiderio di sviluppare i rapporti di amicizia e di cooperazione esistenti tra i due paesi e di regolare in tale spirito le loro relazioni consolari al fine di facilitare la protezione e la difesa degli interessi dei rispettivi cittadini;
Affermando che le disposizioni della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 continueranno a disciplinare le questioni che non saranno state appositamente regolate dalle disposizioni della presente convenzione;
Hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione Consolare e hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno cosI' intese:
1. per "Stato d'invio", la parte contraente che nomina i funzionari consolari come definiti qui di seguito;
2. per "Stato di residenza", la Parte contraente sul territorio della quale i funzionari consolari esercitano le loro funzioni;
3. per "cittadini", le persone fisiche o morali di ciascuno dei due Paesi, considerati come tali dalla rispettiva legislazione di ciascuna delle parti contraenti;
4. per "Ufficio consolare", qualsiasi consolato generale, consolato, vice consolato, agenzia consolare o cancelleria consolare distaccata;
5. per "circoscrizione consolare", il territorio attribuito nello Stato di residenza ad un ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
6. per "Capo dell'ufficio consolare", ogni persona incaricata di agire in tale qualitA';
7. per "funzionario consolare", ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio consolare, debitamente incaricata dallo Stato d'invio ad esercitare funzioni consolari nello S tato di residenza.
Esistono due categorie di funzionari consolari: i funzionari consolari di carriera ed i funzionari consolari onorari. Le disposizioni del titolo III della presente convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da funzionari consolari di carriera; le disposizioni del titolo V si applicano agli uffici consolari diretti da funzionari consolari onorari.
8. per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare;
9. per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare;
10. per "membro dell'Ufficio consolare", i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;
11. per "membro del personale privato", una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare;
12. per "locali consolari", gli edifici, o le parti di edifici e i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare.
13. per "archivi consolari", tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i films, i nastri magnetici, e i registri dell'Ufficio consolare, nonchE' il materiale di cifra, gli schedari semplici o informatizzati ed i mobili destinati alla loro protezione e conservazione;
14. per "nave dello Stato d'invio", ogni natante immatricolato o registrato in conformita' alla legislazione dello Stato d'invio, ivi compresi quelli di cui lo Stato d'invio e' proprietario, ad eccezione delle navi da guerra;
15. per "aeromobile dello Stato d'invio", ogni aeromobile immatricolato o registrato in conformitA' alla legislazione dello Stato d'invio, ivi compresi quelli che appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.

Art. 2

Articolo 2
Istituzione di un Ufficio Consolare
1. Ciascuna parte contraente ha il diritto di istituire e di mantenere Uffici consolari nel territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima.
2. La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e la circoscrizione consolare sono fissate dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza.
3. Ulteriori modifiche possono essere apportate dallo Stato d'invio per quanto riguarda la sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e circoscrizione con il consenso dello Stato di residenza.
4. In mancanza di accordi espliciti in merito all'organico del personale dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza puO' esigere che tale organico sia mantenuto nei limiti che esso considera come ragionevoli e normali, tenuto conto delle circostanze e delle condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e delle necessitA' dell'ufficio consolare.

Art. 3

Articolo 3
Nomina e assunzione di funzioni dei funzionari consolari
1. Lo Stato di invio E' tenuto a informare lo Stato di residenza, per via diplomatica, della nomina e della designazione di ogni persona in qualitA' di funzionario consolare e, ove si tratti del Capo dell'Ufficio consolare, di presentare la sua lettera patente, di commissione, o atto simile. La lettera patente, di commissione o l'atto simile indicano in particolare la sede e la circoscrizione dell'Ufficio consolare.
2. Scondo le regole e formalitA' in vigore sul suo territorio, lo Stato di residenza rilascia al Capo dell'Ufficio consolare, al piU' presto possibile e gratuitamente, un exequatur o altra autorizzazione che indichi in particolare la sede e la circoscrizione dell'Ufficio consolare.
3. Dal momento in cui ha ottenuto l'exequatur o altra autorizzazione, il Capo dell'Ufficio consolare e' ammesso all'esercizio delle sue funzioni ed a beneficiare delle disposizioni della presente convenzione. In attesa dell'exequatur o altra autorizzazione, lo Stato di residenza puO' consentire che egli sia ammesso, a titolo provvisorio, a tale esercizio e a tale beneficio.
4. Per quanto riguarda i funzionari consolari che non sono Capi dell'Ufficio, lo Stato di residenza li ammette allo esercizio delle loro funzioni per il fatto stesso della loro nomina che deve essere notificata.
5. L'exequatur non puo' essere rifiutato o ritirato che per motivi gravi. Analoghi motivi valgono per il rifiuto di ammissione o per la richiesta di richiamo di funzionari consolari che non siano Capi dell'Ufficio.

Art. 4

Articolo 4
Notifica alle autorita' della circoscrizione consolare
Dal momento in cui il Capo dell'Ufficio consolare e' ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza e' tenuto ad informare le autorita' competenti della circoscrizione consolare; esso e' altresi' tenuto a vigilare che siano adottate le misure necessarie per porre in grado il Capo dell'Ufficio consolare di adempiere alle proprie funzioni e di godere del trattamento previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 5

Articolo 5
Nomina degli altri membri dell'Ufficio consolare
1. Lo Stato di residenza deve essere informato, per via diplomatica, dell'assegnazione di ogni impiegato consolare o di ogni membro del personale di servizio ad un Ufficio consolare.
2. Lo Stato di residenza puO' rifiutare al momento della notifica, o successivamente cessare di riconoscere qualsiasi persona che abbia la qualifica di impiegato consolare o di membro del personale di servizio. In tale eventualita', lo Stato d'invio, a seconda dei casi, richiama la persona di cui trattasi o pone fine alle sue funzioni presso l'Ufficio consolare.

Art. 6

Articolo 6
Esercizio di funzioni consolari da parte di una missione
diplomatica
1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche, nella misura in cui sia consentito dal contesto, all'esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica.
2. I nomi dei membri della missione diplomatica addetti alla sezione consolare o cui sono comunque affidate le funzioni consolari della missione, sono notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'autoritA' designata da detto Ministero.
3. Nello esercizio delle funzioni consolari la missione diplomatica puO' rivolgersi:
a) alle autorita' locali della circoscrizione consolare;
b) alle autorita' centrali dello Stato di residenza qualora lo consentano le leggi, regolamenti e usi in vigore in detto Stato di residenza o gli accordi internazionali in materia.
4. L'esercizio di funzioni consolari da parte dei membri di una missione diplomatica, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non influisce sui privilegi e sulle immunita' di cui godono in qualita' di membri del personale diplomatico di tale missione.

Art. 7

Articolo 7
Esercizio a titolo temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare
1. Se il Capo dell'Ufficio consolare e' impedito nell'esercizio delle sue funzioni o se il suo posto e' vacante, lo Stato d'invio puo' designare una persona preposta a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare. Tale designazione e' notificata al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza. Il reggente dell'Ufficio consolare cosi' designato gode dei privilegi e delle immunita' concessi al Capo dell'Ufficio consolare che sostituisce, o qualora questo sia piU' favorevole, del trattamento che riceveva sino a quel momento nello Stato di residenza.
2. Rimane inteso tuttavia che lo Stato di residenza non e' tenuto, secondo il paragrafo 1 del presente articolo, a concedere alla persona designata a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare, i diritti, privilegi o immunita', il cui esercizio o godimento siano subordinati a condizioni che non si verificano per il reggente.
3. Se un membro del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza e' designato a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare, in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, esso continua a beneficiare dei privilegi e delle immunita' diplomatiche qualora lo Stato di residenza non vi si opponga.

Art. 8

Articolo 8
Notifica allo Stato di residenza delle nomine, arrivi e partenze
Il Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o l'autorita' designata da quest'ultimo deve essere informato:
a) dell'arrivo dei membri dell'Ufficio consolare dopo la loro assegnazione all'ufficio consolare, di ogni modifica concernente il loro status che possa intervenire durante il loro servizio presso l'Ufficio consolare, come pure della loro partenza definitiva dallo Stato di residenza o della cessazione dalle loro funzioni presso l'Ufficio consolare;
b) dell'arrivo nello Stato di residenza e della partenza definitiva da questo Stato dei familiari dei membri dello Ufficio consolare con essi conviventi e di membri del personale di servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare purche' essi abbiano diritto ai privilegi ed immunita', e se del caso, del fatto che una tale persona divenga membro della famiglia o cessi di esserlo;
c) dell'arrivo nello Stato di residenza o della partenza definitiva da questo Stato dei membri del personale domestico che non sono cittadini di detto Stato e sono al servizio esclusivo di un membro dell'Ufficio consolare e, se del caso, del fatto che inizino il servizio presso di lui o lo cessino;
d) della assunzione e della cessazione delle mansioni in un Ufficio consolare da parte di impiegati consolari e di membri del personale di servizio assunti nello Stato di residenza.

Art. 9

Articolo 9
Locali e alloggio
1. Lo Stato d'invio puo', alle condizioni e sotto tutte le forme previste dalla legislazione dello Stato di residenza:
a) acquistare in proprieta', in godimento, o in qualsiasi altra forma giuridica, terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze necessari per la sistemazione o il mantenimento di un Ufficio consolare o per la residenza di membri di un Ufficio consolare;
b) costruire, ai medesimi fini, edifici, parti di edifici o dipendenze sui terreni che ha acquistato, a norma della lettera a) del presente paragrafo;
c) alineare i diritti o i beni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.
2. Lo Stato di residenza deve sia facilitare l'acquisto da parte dello Stato d'invio nel suo territorio, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, dei locali necessari all'Ufficio consolare, sia assistere lo Stato d'invio a procurarsi tali locali in altro modo. Lo Stato di residenza deve anche, ove occorra, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere alloggi adeguati per i suoi membri.
3. Le disposizioni del presente articolo non esimono lo Stato d'invio dal rispetto dei regolamenti edilizi e urbanistici applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.

Art. 10

Articolo 10
Uso delle bandiere e degli stemmi nazionali
1. La bandiera nazionale dello Stato d'invio puo' essere issata sugli edifici dell'Ufficio consolare, sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare e sui suoi mezzi di trasporto allorche' siano adoperati a fini di servizio.
2. Lo stemma dello Stato d'invio, con l'indicazione dell'Ufficio consolare nella lingua ufficiale di questo Stato ed in quella dello Stato di residenza, puo' essere apposto sugli edifici in cui ha sede l'Ufficio consolare e sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare.
3. Ognuna delle parti contraenti ne assicura il rispetto e la protezione.

Art. 11

Articolo 11
Esenzione dalla requisizione
1. Lo Stato d'invio beneficia dell'esenzione da ogni forma di requisizione ai fini di difesa nazionale o di utilita' pubblica per quanto riguarda:
a) i locali consolari, ivi compresi i beni mobili e le installazioni che vi si trovano;
b) i mezzi di trasporto dell'Ufficio consolare.
2. tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non impediscono che lo Stato di residenza espropri, a fini di difesa nazionale o di utilita' pubblica, in conformita' alla sua legislazione, i locali consolari dello Stato d'invio o la residenza di un membro dell'Ufficio consolare di detto Stato. qualora un tale provvedimento al riguardo di uno di questi beni si renda necessario, verrA' presa ogni misura per evitare di ostacolare l'esercizio delle funzioni consolari.
Inoltre, un'indennita' immediata, adeguata e effettiva deve essere versata in caso di esproprio. tale indennita' deve poter essere trasferita a destinazione nello Stato d'invio in un lasso di tempo ragionevole.

Art. 12

Articolo 12
Esenzione fiscale dei locali consolari
1. Lo Stato d'invio e' esentato nello Stato di residenza da ogni tassa e imposta statale, regionale o comunale per cio' che riguarda:
a) l'acquisto in proprieta', in possesso o in godimento, la proprieta', il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di edifici, la costruzione e la manutenzione di edifici o la sistemazione dei terreni, destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare o alla residenza del Capo dell'Ufficio consolare;
b) l'acquisto, la proprieta', il possesso o l'utilizzazione, secondo le disposizioni legislative o regolamentari dello Stato di residenza, di tutti i beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione dai diritti e tasse imposti in occasione o a causa di importazione o riesportazione e' oggetto esclusivo delle disposizioni dell'articolo 23.
2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse accertate o percepite in rimunerazione di servizi specifici resi.
3. L'esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse che, secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio o con la persona incaricata di agire per conto di tale Stato.

Art. 13

Articolo 13
Inviolabilita' dei locali consolari e della residenza del Capo
dell'Ufficio consolare
I locali consolari e la residenza del Capo dell'Ufficio consolare di carriera sono inviolabili. Le autorita' dello Stato di residenza non possono accedervi, tranne che con il consenso del Capo dell'Ufficio consolare, della persona da lui designata o del Capo della missione diplomatica dello Stato d'invio.
Tuttavia questo consenso puo' essere presunto nel caso di incendio o altro sinistro che esigano misure immediate di protezione.

Art. 14

Articolo 14
Inviolabilita' degli archivi e dei documenti consolari
In conformita' ai principi riconosciuti di diritto internazionale, gli archivi ed ogni altro documento e registro sono inviolabili in qualsiasi luogo o in ogni tempo, e le autorita' dello Stato di residenza non possono, per nessuna ragione, esaminarli o trattenerli.

Art. 15

Articolo 15
Facilitazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento
delle sue funzioni
1. Lo Stato di residenza accorda ogni necessaria facilitazione per l'adempimento delle funzioni dell'Ufficio consolare ed adotta tutte le misure adeguate per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di svolgere la loro attivita' e di godere dei diritti, privilegi ed immunita' concessi dalla presente Convenzione.
2. Le autorita' dello Stato di residenza trattano i funzionari consolari con il rispetto loro dovuto in ragione della loro qualifica e prendono ogni adeguato provvedimento per impedire qualsiasi pregiudizio alla loro persona, alla loro libertA' ed alla loro dignita.
3. Fatte salve le disposizioni dell'art. 13, lo Stato di residenza ha l'obbligo particolare di adottare tutte le misure appropriate per impedire che i locali consolari siano invasi o danneggiati e per impedire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia sminuita.

Art. 16

Articolo 16
Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno
1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari come pure i membri conviventi della loro famiglia, sono esenti da qualsiasi obbligo previsto dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permessi di soggiorno.
2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ne all'impiego consolare che non e' un impiegato permanente dello Stato d'invio o che esercita un'attivita' privata lucrativa nello Stato di residenza, ne' a un membro della sua famiglia.

Art. 17

Articolo 17
Esenzione dal permesso di lavoro
1. I membri dell'Ufficio consolare, sono per quanto riguarda i servizi resi allo Stato d'invio, esenti dagli obblighi che le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza relativi all'impiego di personale straniero impongono in materia di permesso di lavoro.
2. I membri del personale domestico dei funzionari ed impiegati consolari, se non svolgono nessun'altro impiego privato di carattere lucrativo nello Stato di residenza, sono esenti dagli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 18

Articolo 18
Esenzione dal regime di sicurezza sociale
1. I membri dell'ufficio consolare, per quanto riguarda i loro servizi resi allo Stato d'invio, come pure i membri della loro famiglia con essi conviventi e che non esercitano attivita' lucrativa, sono esenti dalle disposizioni di sicurezza sociale in vigore nello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.
2. L'esenzione prevista al paragrafo i del presente articolo si applica anche ai membri del personale domestico che sono al servizio esclusivo dei membri dell'Ufficio consolare, a condizione che:
a) non siano cittadini, nE' residenti permanenti dello Stato di
residenza; e
b) che siano sottoposti alle disposizioni di sicurezza sociale in vigore nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.
3. I membri dell'Ufficio consolare, che hanno al loro servizio delle persone alle quali non si applica l'esenzione prevista al paragrafo 2 del presente articolo, devono osservare gli obblighi che le disposizioni di sicurezza sociale dello Stato di residenza impongono al datore di lavoro.
4. L'esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione su base volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza, nella misura in cui sia consentita da tale Stato.

Art. 19

Articolo 19
Liberta' di movimento
Fatte salve le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza relativi alle zone il cui accesso e' vietato o disciplinato per ragioni di sicurezza nazionale, ogni membro dell'Ufficio consolare e' autorizzato a circolare liberamente nello Stato di residenza.

Art. 20

Articolo 20
Liberta' di comunicazione
1. Lo Stato di residenza accorda e protegge la liberta' di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti gli scopi ufficiali.
Nel comunicare con il proprio governo, con le missioni diplomatiche e con gli altri Uffici consolari dello Stato d'invio, ovunque si trovino, l'Ufficio consolare puo' usare ogni mezzo di comunicazione appropriato, compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare, e i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia l'Ufficio consolare non puo' installare ne' utilizzare un apparecchio radio ricevente e trasmittente se non con l'assenso dello Stato di residenza.
2. La corrispondenza ufficiale dell'Ufficiale consolare e' inviolabile. L'espressione "corrispondenza ufficiale" designa tutta la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni.
3. La valigia consolare non deve essere ne aperta, ne trattenuta.
Tuttavia, se le autorita' competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi di ritenere che la valigia contenga altri oggetti oltre la corrispondenza, i documenti e gli oggetti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, Esse possono richiedere la sua apertura in loro presenza da un rappresentante autorizzato dello Stato d'invio.
Se le autorita' del detto Stato si oppongono all'apertura, La valigia sara' rinviata al suo luogo di origine.
4. I colli che costituiscono la valigia consolare devono recare dei contrassegni visibili indicanti il loro carattere e possono contenere soltanto la corrispondenza ufficiale, nonche' documenti o oggetti destinati esclusivamente ad un uso di ufficio.
5. Il corriere consolare deve essere in possesso di un documento ufficiale attestante la sua qualita' e precisante il numero dei colli che costituiscono la valigia consolare. A meno che lo Stato di residenza non vi acconsenta, il corriere consolare non deve essere ne un cittadino dello Stato di residenza, nE', a meno che sia cittadino dello stato d'invio, un residente permanente dello stato di residenza. nell'esercizio delle sue funzioni, tale corriere e' protetto dallo stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilita' della sua persona e non puo' essere sottoposto a nessuna forma di arresto o di detenzione.
6. Lo Stato d'invio, le sue missioni diplomatiche ed i suoi uffici consolari possono designare dei corrieri consolari ad hoc. In tal caso, le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo sono ugualmente applicabili, fermo restando che le immunita' che vi sono menzionate cessano di essere applicabili al momento che il corriere avra' consegnato al destinatario la valigia consolare a lui affidata.
7. La valigia consolare puo' essere affidata al capitano di una nave o di un aeromobile di linea diretto verso un punto di entrata autorizzato. Il capitano deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero dei colli che costituiscono la valigia, ma non e' considerato corriere consolare. In base ad intese con le autorita' locali competenti, l'Ufficio consolare puo' inviare uno dei suoi membri per ritirare, direttamente e liberamente, la valigia dalle mani del capitano della nave o dell'aeromobile.

Art. 21

Articolo 21
Diritti e percezioni consolari
1. Nello svolgimento delle loro funzioni ufficiali, i funzionari consolari possono riscuotere i diritti e le percezioni previsti dalla legislazione dello Stato d'invio. I diritti e le percezioni riscossi sono convertibili in valuta e trasferiti a destinazione in tale Stato entro un lasso di tempo ragionevole.
2. Lo Stato d'invio e' esentato da imposte e tasse di qualsiasi natura stabilite o percepite dallo Stato di residenza sulle riscossioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sulle ricevute che le certificano.

Art. 22

Articolo 22
I funzionari consolari e gli impiegati consolari, come pure i membri delle loro famiglie con essi conviventi, sono esenti da ogni imposta o tassa personale e reale, statale, regionale o comunale, ad eccezione: a) delle imposte indirette che per loro natura sono normalmente incorporate nei prezzi delle merci o dei servizi;
b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati nel territorio dello Stato di residenza;
c) delle imposte di successione e delle imposte sui trasferimenti di proprietA' vigenti nello stato di residenza, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 24;
d) delle imposte e tasse sui redditi privati, ivi compresi gli utili di capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle imposte sul capitale prelevato sugli investimenti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;
e) delle imposte e tasse percepite quale corrispettivo della prestazione di determinati servizi;
f) delle imposte di registro, giudiziarie, d'ipoteca e di bollo, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 12.
2. I membri del personale di servizio sono esenti da imposte e tasse sui salari che percepiscono dallo Stato d'invio per i loro servizi.
3. I membri dell'ufficio consolare che impiegano persone i cui emolumenti o salari non sono esenti dall'imposta sul reddito nello Stato di residenza devono conformarsi agli obblighi che le leggi e regolamenti di detto Stato impongono ai datori di lavoro in materia di riscossione dell'imposta sul reddito.

Art. 23

Articolo 23
Esenzione dai diritti doganali e dalla visita doganale
1. Nel rispetto delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, lo Stato di residenza autorizza l'importazione e concede l'esenzione dai dazi doganali, tasse o altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi, per:
a) gli oggetti destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare;
b) gli oggetti destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia con lui conviventi compresi tutti gli effetti occorrenti per la sua sistemazione. Gli articoli di consumo non devono eccedere le quantita' necessarie per uso diretto da parte degli interessati.
2. Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi ed esenzioni previsti al comma b) del paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda gli oggetti importati per la loro prima sistemazione.
I bagagli personali al seguito di funzionari consolari e dei familiari con lui conviventi sono esenti dalla visita doganale. Essi non possono essere sottoposti alla visita se non nel caso in cui vi siano serie ragioni di supporre che contengano oggetti diversi da quelli di cui al comma b) del paragrafo 1 del presente articolo, o di oggetti la cui importazione o esportazione e' vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o soggetti a leggi e regolamenti di quarantena. Tale visita puo' aver luogo solo in presenza del funzionario consolare interessato o di un membro della sua famiglia.

Art. 24

Articolo 24
Successione di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia
In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia con lui convivente, lo Stato di residenza e' tenuto:
1. A consentire l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quelli acquisiti nello Stato di residenza e che sono oggetto di un divieto di esportazione al momento del decesso.
2. A non esigere nessuna imposta statale, regionale o comunale di successione, ne di trasferimento di proprieta' su beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza sia dovuta unicamente alla presenza del defunto in detto Stato, in qualita' di membro dell'Ufficio consolare, o di membro della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare.

Art. 25

Articolo 25
Inviolabilita' personale dei funzionari consolari
1. I funzionari consolari non possono essere posti in stato di arresto o di detenzione preventiva se non nel caso di infrazione passibile di una pena privativa della liberta' personale di non meno di cinque anni secondo la legislazione dello Stato di residenza e sulla base di una decisione dell'autorita' giudiziaria competente.
2. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, i funzionari consolari non possono essere posti in stato di detenzione o sottoposti a qualsiasi altra forma di limitazione della loro liberta' personale, se non in esecuzione di una sentenza giudiziaria definitiva.
3. Quando un procedimento penale e' iniziato contro un funzionario consolare, egli e' tenuto a presentarsi davanti alle autorita' competenti. Tuttavia, detto procedimento deve essere condotto con i riguardi dovutigli in considerazione della sua posizione ufficiale, e, ad eccezione del caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, in maniera da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. quando, nelle circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si renda necessario di porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, il procedimento diretto contro di lui dovra' essere iniziato senza indugio.

Art. 26

Articolo 26
Notifica dei casi di arresto, di detenzione o di procedimento
In caso di arresto o di detenzione preventiva di un membro del personale consolare o di procedimenti penali avviati contro di lui, lo Stato di residenza e' tenuto ad informarne immediatamente il Capo dell'Ufficio consolare. Se e' quest'ultimo ad essere direttamente colpito da una di queste misure, lo Stato di residenza ne deve informare lo Stato d'invio per via diplomatica.

Art. 27

Articolo 27
Immunita' dalla giurisdizione
1. Nel compimento degli atti d'ufficio i funzionari consolari e gli impiegati consolari non sono assoggettati alla giurisdizione degli organi giudiziari ed amministrativi dello Stato di residenza.
Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano tuttavia in caso di azione civile:
a) che risulti dalla stipulazione di un contratto concluso da un funzionario consolare o da un impiegato consolare, nel quale egli non
rappresentava, espressamente o implicitamente, lo Stato d'invio, o
b) intentata da un terzo per un danno risultante da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, natante o un aeromobile.

Art. 28

Articolo 28
Obbligo di deporre in qualita' di testimone
1. I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati a rispondere come testimoni in procedimenti giudiziari ed amministrativi. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono rifiutarsi di rispondere come testimoni, tranne che nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Qualora un funzionario consolare rifiuti di testimoniare, nessuna misura coercitiva o altra sanzione puO' essergli applicata.
2. L'autorita' che richiede la testimonianza deve evitare di intralciare un funzionario consolare nell'adempimento delle sue funzioni. Essa puo' raccogliere la testimonianza presso la sua residenza o presso l'Ufficio consolare, o accettare una dichiarazione scritta da parte sua, tutte le volte che cio' sia possibile.
3. I membri di un Uficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti inerenti l'esercizio delle loro funzioni ed a esibire la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi. Hanno altresi' il diritto di rifiutare di testimoniare in qualita' di esperti sulla legislazione nazionale dello Stato d'invio.

Art. 29

Articolo 29
Rinuncia ai privilegi e alle immunita'
1. Lo Stato d'invio puO' rinunciare, nei riguardi di un membro dell'Ufficio consolare, ai privilegi ed immunita' previsti dalla presente Convenzione.
2. Tale rinuncia deve sempre essere espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.
3. Se un funzionario consolare avvia un procedimento in una materia per la quale beneficierebbe dell'immunita' della giurisdizione ai sensi dell'art. 27, egli non puo' invocare l'immunita' dalla giurisdizione nei confronti di ogni azione in riconvenzione direttamente connessa all'azione principale.
4. La rinuncia all'immunita' dalla giurisdizione per un'azione civile o amministrativa non implica la rinuncia all'immunita' per quanto riguarda le misure connesse all'esecuzione del giudizio, per le quali e' necessaria una rinuncia distinta.

Art. 30

Articolo 30
Osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza Senza pregiudizio dei loro privilegi ed immunita', tutte le persone che beneficiano di detti privilegi ed immunita' hanno il dovere di osservare le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza, ed in particolare il regolamento in materia di circolazione stradale.
Esse hanno anche il dovere di non interferire negli affari interni di questo Stato.

Art. 31

Articolo 31
Assicurazioni contro i danni causati a terzi
I membri dell'Ufficio consolare devono ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di assicurazione per responsabilita' civile per l'utilizzazione di ogni veicolo, nave o aereo.

Art. 32

Articolo 32
Disposizioni generali sui privilegi e sulle immunita'
1. I membri dell'Ufficio consolare che sono cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo, o residenti permanenti dello Stato di residenza e svolgono in detto Stato una attivita' privata a carattere lucrativo, non beneficiano delle agevolazioni dei privilegi e delle immunita' previsti al presente titolo, per gli atti che non sono inerenti all'esercizio delle loro funzioni.
2. I familiari di un membro dell'Ufficio consolare che sono essi stessi cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo, o residenti permanenti dello Stato di residenza, non beneficiano delle agevolazioni dei privilegi e delle immunita' previsti al presente titolo.
3. Lo Stato di residenza deve esercitare la sua giurisdizione sulle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, in modo da non ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.

Art. 33

Articolo 33
Inizio e cessazione dei privilegi e delle immunita' consolari
1. Ogni membro dell'Ufficio consolare gode dei privilegi ed immunita' previsti dalla presente Convenzione dopo la notifica effettuata alle autorita' competenti dello Stato di residenza e a partire dal suo ingresso in tale Stato per raggiungere il proprio ufficio o, se si trovi gia' su tale territorio, a partire dalla assunzione delle sue funzioni, presso l'Ufficio consolare.
2. I familiari di un membro dell'Ufficio consolare con lui conviventi, come pure i membri del personale domestico, beneficiano dei privilegi ed immunita' previsti dalla presente Convenzione a partire dall'ultima delle seguenti date; quella a partire dalla quale il suddetto membro dell'Ufficio consolare gode di privilegi ed immunita' in base al paragrafo 1 del presente articolo o quella alla quale sono divenuti membri della suddetta famiglia o del suddetto personale domestico, Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda il membro dell'Ufficio consolare.
3. Quando cessano le funzioni di un membro dell'Ufficio consolare, i suoi privilegi ed immunita', come pure quelli dei familiari con lui conviventi, dei membri del suo personale domestico, terminano normalmente alla prima delle seguenti date: al momento in cui la persona in questione lascia il territorio dello Stato di residenza o alla scadenza di un termine ragionevole che gli sia Stato concesso a tal fine, ma sussistono fino a quel momento, anche in caso di conflitto armato. Per quanto riguarda le persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i loro privilegi ed immunita' cessano non appena esse avranno smesso di appartenere alla famiglia o di essere al servizio di un membro dell'Ufficio consolare, rimanendo tuttavia inteso che, se dette persone hanno l'intenzione di lasciare il territorio dello Stato di residenza a una scadenza ragionevole, i loro privilegi ed immunita' sussistono fino al momento della loro partenza.
4. Tuttavia, per quanto riguarda gli atti compiuti da un funzionario consolare o da un impiegato consolare nello esercizio delle sue funzioni, l'immunita' dalla giurisdizione sussiste senza limiti di durata.
5. In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare, i familiari conviventi con lui, continuano a godere dei privilegi ed immunita' di cui beneficiano, sino alla prima delle seguenti date: quella alla quale lasciano il territorio dello Stato di residenza o alla scadenza di un termine ragionevole che venga loro concesso a tal fine.

Art. 34

Articolo 34
Osservanza delle formalita' amministrative
1. Lo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare ed i suoi familiari devono ottemperare alle formalita' prescritte dalle autorita' amministrative dello Stato di residenza, per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del titolo III.
2. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza rilasciano un documento d'identita' ai funzionari e impiegati consolari e ai membri delle loro famiglie che non hanno la cittadinanza dello Stato di residenza.

Art. 35

Articolo 35
Ambito delle funzioni consolari
I funzionari consolari sono abilitati a:
1. Proteggere nello Stato di residenza i diritti e gli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini e favorire lo sviluppo dei rapporti nei settori commerciale, economico, turistico, sociale, scientifico, culturale e tecnico tra le parti contraenti.
2. Assistere i cittadini dello Stato d'invio nei rapporti con le autorita' dello Stato di residenza.
3. Prestare soccorso e assistenza ai cittadini, persone fisiche e morali dello Stato d'invio.
4. Prendere nel rispetto delle prassi e procedure in vigore nello Stato di residenza, i provvedimenti atti ad assicurare la rappresentanza adeguata dei cittadini dello Stato d'invio presso i tribunali o le altre autorita' dello Stato di residenza ed adottare misure provvisorie di salvaguardia dei diritti ed interessi di tale cittadini allorche', a causa della loro assenza o per qualsiasi altro motivo, Essi non possono tutelare in tempo utile i loro diritti ed interessi.
5. Informarsi con tutti i mezzi leciti sulla situazione e sull'evoluzione della vita commerciale, economica, turistica, sociale, scientifica, culturale e tecnica dello Stato di residenza, riferire su tali argomenti.
6. Informarsi con i mezzi consentiti dalla legislazione dello Stato di residenza sugli incidenti che coinvolgono i cittadini dello Stato d'invio.

Art. 36

Articolo 36
Esercizio delle funzioni consolari
I funzionari consolari hanno il diritto, nella loro circoscrizione consolare:
1. di procedere all'immatricolazione o alla registrazione e, nella misura compatibile con la legislazione dello Stato di residenza, di censimento dei loro cittadini. A tal fine possono richiedere la collaborazione delle autorita' competenti di detto Stato.
2. di pubblicare a mezzo stampa comunicati, relativi alle competenze consolari, diretti ai loro cittadini o di trasmettere loro ordinanze e documenti provenienti da autorita' dello Stato d'invio, in particolare, qualora tali comunicati, ordinanze e documenti concernano un servizio nazionale.
3. di rilasciare, rinnovare, o modificare:
a) i passaporti o altri documenti di viaggio a cittadini dello Stato d'invio;
b) i visti e i documenti necessari alle persone che desiderano recarsi nello Stato d'invio.
4. di trasmettere atti giudiziari ed extra-giudiziari o eseguire commissioni rogatorie, in conformita' agli accordi internazionali in vigore o, in mancanza di tali accordi, compatibili in ogni modo con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.
5. a) di tradurre e di legalizzare ogni documento erogato dalle autorita' o funzionari dello Stato d'invio o dello Stato di residenza, sempre che le leggi ed i regolamenti di quest'ultimo non vi si oppongano. Tali traduzioni hanno la stessa efficacia e validita' che se fossero state tradotte da traduttori giurati di uno dei due stati;
b) di ricevere qualsiasi dichiarazione, di compilare qualsiasi atto, di legalizzare e certificare le firme, di vidimare, certificare o tradurre documenti allorchE' tali atti o formalita' sono richieste dalle leggi o regolamenti dello Stato d'invio.
6. di ricevere in forma notarile:
a) gli atti ed i contratti che i loro cittadini vogliono stipulare e concludere in detta forma, ad eccezione dei contratti o strumenti relativi alla costituzione o al trasferimento di diritti reali riguardanti beni immobili situati nello Stato di residenza;
b) a condizione che le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza non vi si oppongono, gli atti e contratti, qualunque sia la nazionalita' delle parti, allorche' concernino beni situati o affari da trattare sul territorio dello Stato d'invio, o allorche' siano destinati a produrre effetti giuridici su detto territorio.
7. di ricevere in deposito, nella misura in cui la legislazione dello Stato di residenza non vi si opponga, somme di denaro, documenti ed oggetti di qualsiasi natura consegnati loro dai cittadini dello Stato d'invio o per conto degli stessi. Tali depositi non beneficiano dell'immunita' prevista all'art. 14 della presente convenzione e devono essere tenuti separati dagli archivi, documenti e registri a cui si applicano le disposizioni di detto articolo. Tali depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solamente in conformitA' alle leggi e regolamenti di detto Stato.
8. a) di redigere, trascrivere, e trasmettere gli atti di stato civile dei cittadini dello Stato d'invio;
b) di celebrare i matrimoni quando i due nubendi sono cittadini dello Stato d'invio; i funzionari consolari ne informano le autorita' competenti dello Stato di residenza, se cio' e' richiesto dalla legislazione di quest'ultimo Stato;
c) di trascrivere o annotare, in base ad una decisione giudiziaria riconosciuta esecutiva secondo la legislazione dello Stato d'invio, ogni atto di scioglimento di un matrimonio contratto in loro presenza.
9. di ricevere qualsiasi dichiarazione di emancipazione o relativa all'adozione, e nella misura compatibile con la legislazione del loro Stato, provvedere alla tutela e alla curatela dei loro cittadini incapaci.
Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo non esentano i cittadini dello Stato d'invio dall'obbligo di fare le dichiarazioni prescritte dalle leggi dello Stato di residenza.

Art. 37

Articolo 37
Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio
1. I funzionari consolari devono avere la liberta' di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi da loro.
I cittadini dello Stato d'invio devono avere la medesima liberta' di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi da loro.
2. L'Ufficio consolare dello Stato d'invio e' informato dalle autorita' dello Stato di residenza di ogni misura privativa della liberta' personale adottata nei confronti di uno dei suoi cittadini come pure della natura dei fatti che l'hanno motivata, entro un termine massimo di sei giorni a partire dal giorno nel quale detto cittadino sia arrestato, detenuto, o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale.
Ogni comunicazione indirizzata all'Ufficio consolare da parte della persona arrestata, detenuta, o privata della sua liberta' in qualsiasi forma deve essere trasmessa senza ritardi dalle autorita' dello Stato di residenza. Queste devono informare l'interessato dei diritti spettantigli in base al presente paragrafo.
3. I funzionari consolari possono recarsi da un cittadino dello Stato d'invio che sia incarcerato, in stato di detenzione preventiva, o sottoposto ad ogni altra forma di detenzione, e, salvo che non ci sia rifiuto personale da parte sua, intrattenersi e corrispondere con lui. I diritti di recarsi da questo cittadino e di comunicare con lui sono accordati ai funzionari consolari entro un termine massimo di 10 giorni a partire dal giorno in cui tale cittadino sia stato arrestato, detenuto o privato della sua liberta' personale in qualsiasi forma.
4. I diritti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, devono esercitarsi nell'ambito delle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, rimanendo inteso, tuttavia, che tali leggi e regolamenti devono consentire il raggiungimento completo dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtu' del presente articolo.
5. Le autorita' competenti dello Stato di residenza s'impegneranno, ove il caso lo richieda e per quanto possibile, per agevolare il compito dei funzionari consolari di comunicare con i loro cittadini che si trovano sul territorio di detto Stato, e in caso di catastrofe, o altro incidente grave si impegneranno per assistere i suddetti funzionari a prendere le misure assistenziali necessarie.

Art. 38

Articolo 38
Decesso, tutela e misure conservative
1. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio nel territorio dello Stato di residenza, l'autorita' competente di tale Stato ne avverte senza indugi l'Ufficio consolare.
2. a) qualora l'Ufficio consolare, informato del decesso di uno dei suoi cittadini, ne faccia domanda, le autorita' competenti dello Stato di residenza, gli forniscono le informazioni che possono raccogliere al fine di compilare l'inventario dei beni ereditari e la lista degli eredi.
b) l'Ufficio consolare dello Stato d'invio puo' domandare all'autorita' competente dello Stato di residenza di adottare senza indugi le misure necessarie per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni ereditari lasciati nel territorio dello Stato di residenza.
c) il funzionario consolare puo' prestare la sua opera direttamente o mediante un delegato all'esecuzione delle misure di cui al comma b.
3. Se devono essere prese misure conservative e se nessun erede e' presente o rappresentato, un funzionario consolare dello Stato d'invio e' invitato dalle autorita' dello Stato di residenza ad assistere eventualmente alle operazioni di apposizione e di rimozione dei sigilli, come pure alla compilazione dell'inventario.
4. Se, dopo il compimento delle procedure di successione nel territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o i proventi della vendita dei beni mobili o immobili spettano ad un erede, avente diritto a ricevere o legatario, cittadino dello Stato d'invio che non risiede sul territorio dello Stato di residenza e che non abbia designato un mandatario, i suddetti beni o i proventi della loro vendita sono consegnati all'Ufficio consolare dello Stato d'invio, a condizione che:
a) sia provata la qualita' di erede, avente diritto a ricevere o legatario;
b) che gli organi competenti abbiano, ove il caso, autorizzato la consegna dei beni ereditari o dei proventi della loro vendita;
c) che tutti i debiti ereditari, dichiarati nei termini prescritti dalla legislazione dello stato di residenza, siano stati pagati o garantiti;
d) che le imposte relative alla successione siano state pagate o garantite.
5. in caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si trova temporaneamente nel territorio dello Stato di residenza, gli effetti personali e le somme di denaro lasciate dal defunto e che non siano stati reclamati da un erede presente, sono consegnati senza altre formalita' all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a titolo provvisorio affinche' siano custoditi, fatto salvo il diritto degli organi amministrativi o giudiziari dello Stato di residenza di sequestrarli nell'interesse della giustizia.
L'Ufficio consolare deve consegnare tali effetti personali e somme di denaro ad ogni autorita' dello Stato di residenza che sia stata designata ai fini di assicurarne l'amministrazione e la liquidazione.
Esso dovra' osservare la legislazione dello Stato di residenza per quanto concerne l'esportazione degli effetti ed il trasferimento delle somme di denaro.

Art. 39

Articolo 39
Assistenza in materia di navigazione
Quando una nave dello Stato d'invio si trova in un porto dello Stato di residenza, il capitano e i membri dell'equipaggio della nave sono autorizzati a comunicare con il Capo dell'Ufficio consolare nella circoscrizione nella quale il porto e' situato e quest'ultimo e' abilitato a esercitare in tutta liberta' le funzioni indicate all'articolo 36 senza interferenze da parte delle autorita' dello Stato di residenza.
Per l'esercizio delle sue funzioni, il Capo dell'Ufficio consolare, accompagnato se egli lo desidera da uno o piu' membri del personale consolare, puoi' salire a bordo della nave non appena sia stata ammessa alla libera pratica.
Il capitano e tutti i membri dell'equipaggio possono nella stessa maniera e per gli stessi scopi recarsi presso l'Ufficio consolare nella circoscrizione nella quale si trova la nave, e sono se, del caso, muniti a tal fine di un salvacondotto dalle autorita' dello Stato di residenza. Se dette autorita' vi si oppongono adducendo il motivo che gli interessati non hanno la possibilita' materiale di rientrare a bordo della nave prima della sua partenza, esse ne informano immediatamente l'Ufficio consolare competente.
Il Capo dell'Ufficio consolare puo' richiedere l'assistenza delle Autorita' dello Stato di residenza per tutte le questioni concernenti l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo; queste autorita' prestano tale assistenza a meno che non abbiano in un caso particolare ragioni valide per rifiutarla.

Art. 40

Articolo 40
Diritti del funzionario consolare concernenti la nave ed il suo
equipaggio
I funzionari consolari possono:
1. ricevere ogni dichiarazione e redigere ogni documento prescritto dalla legislazione dello stato di invio e concernente:
a) la registrazione di una nave nello Stato d'invio, quando detta nave non e' stata costruita ne registrata nello Stato di residenza, e in caso contrario in seguito ad autorizzazione rilasciata da detto Stato;
b) la cancellazione della registrazione di una nave dello Stato d'invio;
c) il rilascio dei titoli di navigazione delle navi da diporto dello Stato d'invio;
d) qualsiasi modifica circa la proprietA' di una nave di detto Stato;
e) qualsiasi iscrizione di ipoteca o altro onere gravante su una nave di detto Stato.
2. interrogare il capitano e i membri dell'equipaggio, esaminare i documenti della nave, ricevere le dichiarazioni relative al suo itinerario e alla sua destinazione e, in generale, facilitare il suo arrivo e la sua partenza.
3. accompagnare il capitano o i membri dell'equipaggio davanti alle autorita' dello Stato di residenza e prestare ad essi assistenza compresa, se necessario, quella giudiziaria.
4. risolvere le controversie di qualsiasi natura tra il capitano, gli ufficiali e i membri dell'equipaggio, ivi comprese quelle relative alle paghe e all'esecuzione dei contratti di arruolamento, fatto salvo il caso in cui le autoritA' giudiziarie dello Stato di residenza si dichiarino competenti in virtu' delle disposizioni dell'articolo 41 della presente Convenzione.
Con la stessa riserva, essi possono esercitare poteri che sono loro attribuiti dallo Stato di invio per quanto concerne l'arruolamento.
Con la stessa riserva, essi possono esercitare i poteri loro attribuiti dallo Stato d'invio per quanto concerne l'arruolamento, l'imbarco, il licenziamento e allo sbarco dei marittimi e adottare misure per il mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo.
5. adottare misure per far rispettare la legislazione dello Stato di invio in materia di navigazione.
6. procedere, se necessario, al rimpatrio o al ricovero in ospedale del capitano e dei membri dell'equipaggio della nave.
7. compiere gli atti d'inventario e altre operazioni necessari per la conservazione dei beni e degli oggetti di qualsiasi natura, lasciati dai cittadini, marittimi e passeggeri, deceduti a bordo di una nave dello Stato di invio prima del suo arrivo nel porto.

Art. 41

Articolo 41
Giurisdizione a bordo della nave
1. Le Autorita' dello Stato di residenza non interverranno in alcuna materia concernente l'amministrazione interna della nave, se non su richiesta o con il consenso del Capo dell'Ufficio consolare, o, in caso di impedimento di quest'ultimo, su richiesta o con il consenso del capitano.
2. Salvo che su richiesta o con il consenso del capitano o del Capo dell'Ufficio consolare, le Autorita' dello Stato di residenza non interferiranno in alcuna questione sorta a bordo, salvo che per il mantenimento della tranquillita' e dell'ordine pubblico o nell'interesse della sanita' o della sicurezza pubblica, a terra o nel porto, o per reprimere i disordini in cui siano coinvolte persone estranee all'equipaggio.
3. Le Autorita' dello Stato di residenza non avvieranno alcun procedimento per reati commessi a bordo, a meno che detti reati non corrispondano ad una delle seguenti condizioni:
a) aver turbato la tranquillitA' o la sicurezza del porto o le leggi del territorio relative alla sanita' pubblica, la sicurezza della vita umana in mare, le dogane e altre misure di controllo;
b) siano stati commessi da o contro persone estranee all'equipaggio o da cittadini dello Stato di residenza;
c) siano punibili con una pena privativa della liberta' personale di non meno di cinque anni secondo la legislazione dell'una e dell'altra delle parti contraenti.
4. Qualora, ai fini di esercitare i diritti indicati al paragrafo 3 del presente articolo, le Autorita' dello Stato di residenza intendano arrestare o interrogare una persona che si trovi a bordo o sequestrare beni o svolgere una inchiesta ufficiale a bordo, esse avviseranno in tempo utile e per iscritto il funzionario consolare competente affinche' egli possa assistere a questi atti. L'avviso dato a questo fine indichera' un'ora precisa e, se il funzionario consolare non si presenta nE' si fa rappresentare, si procedera' in sua assenza. Una analoga procedura sara' seguita nei casi in cui al capitano o ai membri dell'equipaggio sara' richiesto di fare dichiarazioni di fronte alle giurisdizioni e alle amministrazioni locali.
Tuttavia in caso di reati o di delitti flagranti, le Autorita' dello Stato di residenza informeranno il funzionario consolare per iscritto delle misure urgenti che si e' dovuto adottare.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di operazioni svolte nel campo dei controlli doganali, sanitari e in quelli attinenti all'ammissione di stranieri ed ai certificati internazionali di sicurezza, nE' al sequestro della nave o di una parte del suo carico, a seguito di procedimenti civili o commerciali che si svolgano davanti alle giurisdizioni dello Stato di residenza.

Art. 42

Articolo 42
Avaria o naufragio della nave
1. Qualora una nave dello Stato di invio affondi o si incagli nel litorale dello Stato di residenza, l'Ufficio consolare nella cui circoscrizione ha avuto luogo l'incidente ne e' informato al piu' presto possibile dalle Autorita' competenti dallo Stato di residenza.
Queste ultime adotteranno tutte le misure necessarie per assicurare il salvataggio della nave, delle persone, del carico e degli altri beni a bordo, nonche' per prevenire o per reprimere qualsiasi saccheggio o disordine sulla nave.
Se la nave affonda o si incaglia in un porto o costituisce un pericolo per la navigazione nelle acque territoriali dello Stato di residenza, le autorita' competenti possono anche far adottare tutte le misure necessarie per evitare i danni che potrebbero essere causate dalla nave alle attrezzature portuali o alle altre navi.
Il Capo dell'Ufficio consolare e' autorizzato a prendere, quale rappresentante dell'armatore, i provvedimenti che questo ultimo avrebbe potuto prendere se fosse stato presente per cio' che concerne la sorte della nave, in conformita' con le norme della legislazione territoriale. Non e' cosi' se il capitano e' munito di poteri speciali dall'armatore che lo abilitino a tale scopo, o se gli interessati proprietari della nave e del carico, armatori, assicuratori o loro corrispondenti, che si trovano sul posto muniti di poteri che assicurino la rappresentanza di tutti gli interessi senza eccezione, pagano le spese gia' affrontate e versano una cauzione per quelle che restano da regolare.
Nessun diritto e tassa sulle importazioni delle merci sara' percepita dalle Autorita' dello Stato di residenza sugli oggetti trasportati dalla nave naufragata o incagliata o facente parte di quest'ultima, a meno che tali oggetti non siano sbarcati per essere usati o consumati nello stato di residenza.
Nessun diritto e tassa diverso da quelli previsti al comma precedente sara' percepito dalle autorita' dello Stato di residenza per quanto concerne la nave naufragata o incagliata o il suo carico al di fuori dei diritti e tasse di natura e ammontare uguali a quelli che sarebbero stati percepiti in analoghe circostanze dalle navi dello Stato di residenza.
2. Qualora una nave battente bandiera diversa da quella dello Stato di residenza affondi, e qualora gli oggetti facenti parte di detta nave o del suo carico siano ritrovati nel litorale dello Stato di residenza o in prossimita' o siano portati in un porto di detto Stato, il Capo dell'Ufficio consolare, nella cui circoscrizione tali oggetti sono stati rinvenuti o portati, e' autorizzato a prendere, in qualita' di rappresentante del proprietario di tali oggetti, i provvedimenti relativi alla destinazione di tali oggetti che il proprietario stesso avrebbe potuto prendere in conformita' con la legislazione in materia vigente nello Stato di residenza, purche' sussistano le seguenti condizioni:
a) gli oggetti facciano parte di una nave dello Stato di invio o appartengono a cittadini di tale Stato;
b) il proprietario degli oggetti, il suo agente, l'assicuratore o il capitano della nave, qualora la legge di cui batte bandiera lo autorizzi, non e' in condizione di adottare tali misure.

Art. 43

Articolo 43
Navi da guerra e aeromobili militari
Le disposizioni degli articoli 39, 40, 41 e 42 non si applicano alle navi da guerra e agli aeromobili militari.

Art. 44

Articolo 44
Aeromobili
1. I funzionari consolari possono esercitare i diritti di controllo e di ispezione previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato d'invio sugli aeromobili, come pure sui loro equipaggi. essi possono altresi' prestare loro assistenza.
2. Se un aeromobile, nello Stato d'invio, subisce un incidente nel territorio dello Stato di residenza, le autorita' competenti di detto Stato ne informano, senza indugi, l'Ufficio consolare piu' vicino al luogo nel quale l'incidente e' avvenuto.

Art. 45

Articolo 45
Disposizioni generali relative alle facilitazioni di privilegi e immunita'
1. Gli articoli 9, 10, 15, 19, 20, 21, 37, 38 della presente Convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da un funzionario consolare onorario. inoltre, le facilitazioni, i privilegi e le immunita' di detti Uffici consolari sono regolate dagli articoli 46, 47, 48, 49.
2. Gli articoli 26, 27, 28/3, 29, 30 e 33 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre, le facilitazioni, privilegi ed immunita' di detti funzionari consolari sono regolamentati dagli articoli 50, 51, 52, 53 e 54.
3. I privilegi e le immunita' previsti nella presente convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario.
4. Lo scambio di valigie consolari tra due Uffici consolari situati in paesi diversi e diretti da funzionari consolari onorari e' ammesso solamente con il consenso dei due Stati di residenza.

Art. 46

Articolo 46
Protezione dei locali consolari
Lo Stato di residenza adotta le misure necessarie per proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario e per impedire che questi siano invasi o danneggiati e che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o la sua dignita' sminuita.

Art. 47

Articolo 47
Esenzione fiscale dei locali consolari
1. I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, di cui lo Stato d'invio e' proprietario o affittuario, sono esenti da ogni imposta e tassa statale, regionale o comunale, a meno che non si tratti di tasse percepite in remunerazione di specifici servizi prestati.
2. L'esenzione fiscale prevista al paragrafo 1 del presente articolo non si applica a tali imposte e tasse quando, in conformita' alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, esse siano a carico della persona che ha contratto con lo Stato d'invio.

Art. 48

Articolo 48
Inviolabilita' degli archivi e documenti consolari
Gli archivi e documenti consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in ogni tempo e in ogni luogo, a condizione che siano separati da altre carte e documenti e, in particolare, dalla corrispondenza privata del Capo dell'Ufficio consolare e di ogni persona che lavori con lui, come pure dai beni, libri o documenti attinenti alla loro professione o al loro commercio.

Art. 49

Articolo 49
Esenzione doganale
In conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari che esso puo' adottare, lo Stato di residenza concede l'importazione nonche' l'esenzione da ogni diritto doganale, tasse e altre imposte connesse, che non siano spese di deposito, di trasporto e oneri relativi a servizi analoghi, per gli oggetti seguenti, a condizione che siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne, sigilli e timbri, libri, stampati ufficiali, i mobili di ufficio, il materiale e le forniture di ufficio e gli oggetti analoghi forniti all'Ufficio consolare dello Stato di invio o previa sua richiesta.

Art. 50

Articolo 50
Procedura penale
Qualora sia iniziato un procedimento penale contro un funzionario consolare onorario, questi E' tenuto a presentarsi davanti alle autoritA' competenti. Tuttavia, il procedimento deve essere condotto con i riguardi dovuti al funzionario consolare onorario a motivo della sua posizione ufficiale e, a meno che l'interessato non sia in stato di arresto e di detenzione, in maniera da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Qualora fosse divenuto necessario porre un funzionario consolare onorario in stato di detenzione preventiva, il procedimento diretto contro di lui dovra' essere aperto nel termine piU' breve possibile.

Art. 51

Articolo 51
Protezione del funzionario consolare onorario
Lo Stato di residenza E' tenuto a concedere al funzionario consolare onorario la protezione che puo' essere necessaria in ragione della sua posizione ufficiale.

Art. 52

Articolo 52
Esenzione dalla registrazione o dal permesso di soggiorno
I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che esercitano nello Stato di residenza un'attivita' professionale o commerciale per loro profitto personale, sono esenti da ogni obbligazione prevista dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri o di permesso di soggiorno.

Art. 53

Articolo 53
Esenzione fiscale
Il funzionario consolare onorario e' esente da ogni imposta o tassa sulle indennitA' e gli emolumenti che riceve dallo Stato di invio per l'esercizio delle funzioni consolari.

Art. 54

Articolo 54
Esenzione da prestazioni personali
Lo Stato di residenza deve esentare i funzionari consolari onorari da qualsiasi prestazione personale e da ogni servizio di pubblico interesse, di qualsiasi natura, come pure da incarichi militari quali requisizioni, tributi ed alloggi militari.

Art. 55

Articolo 55
Natura facoltativa dell'istituzione dei funzionari consolari
onorari
Ogni Stato e' libero di decidere se nominera' o ricevera' dei funzionari consolari onorari.

Art. 56

Articolo 56
1. Salvo che facilitazioni, privilegi e immunita' supplementari non siano stati accordati dallo Stato di residenza, i funzionari consolari che sono cittadini dello Stato di residenza o residenti dello Stato di residenza, beneficiano soltanto dell'immunita' della giurisdizione e della inviolabilita' personale per gli atti ufficiali compiuti nell'esercizio delle loro funzioni nonche' del privilegio previsto al paragrafo 3 dell'articolo 28. Per quanto concerne tali funzionari consolari, lo Stato di residenza e' tenuto ad osservare gli obblighi previsti dall'articolo 26.
Qualora una azione penale sia stata iniziata contro un funzionario consolare, il procedimento dovra' essere condotto, salvo il caso in cui l'interessato sia in stato di arresto o di detenzione, in modo da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari.
2. Gli altri membri dell'Ufficio consolare che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza e i membri delle loro famiglie, cosI' come i membri della famiglia dei funzionari consolari indicati al paragrafo 1 del presente articolo, beneficiano di facilitazioni, privilegi e immunita' solamente nella misura riconosciuta da detto Stato.
I membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare e i membri del personale privato che sono essi stessi cittadini dello Stato di residenza o residenti permanenti di tale Stato, non beneficiano, analogamente, delle facilitazioni, privilegi ed immunita' che nella misura riconosciuta da questo stato. Lo Stato di residenza deve comunque esercitare la propria giurisdizione su queste persone in modo da non interferire in maniera eccessiva nell'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.

Art. 57

Articolo 57
Esercizio delle funzioni consolari al di fuori della circoscrizione
consolare
I funzionari consolari hanno diritto a esercitare le loro attribuzioni solo nella loro circoscrizione consolare. Tuttavia, con il consenso delle autorita' dello Stato di residenza, essi possono esercitarle al di fuori della loro circoscrizione.

Art. 58

Articolo 58
Esercizio delle funzioni consolari che non sono indicate in questa Convenzione
Oltre alle funzioni enumerate nella presente Convenzione, i funzionari consolari sono autorizzati ad esercitare ogni altra funzione consolare riconosciuta dallo Stato di residenza come compatibile con la loro qualifica.

Art. 59

Articolo 59
Esercizio delle funzioni consolari per conto di uno stato terzo
A seguito di notifica appropriata allo stato di residenza e a meno che quest'ultimo non vi si opponga, un Ufficio consolare dello Stato d'invio puO' esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo.

Art. 60

Articolo 60
Comunicazione con le autorita' dello Stato di residenza
Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:
a) alle autorita' locali competenti della loro circoscrizione consolare;
b) alle autorita' centrali competenti dello Stato di residenza e nella misura in cui cio' sia ammesso dalle leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza o degli accordi internazionali in tale materia.

Art. 61

Articolo 61
Esercizio delle funzioni consolari in uno Stato terzo
Lo Stato d'invio, puo', a seguito di notifica allo Stato di residenza, incaricare un Ufficio consolare istituito in tale Stato, di assicurare l'esercizio delle funzioni consolari in un altro Stato.

Art. 62

Articolo 62
Ratifica ed entrata in vigore
La presente Convenzione e' soggetta a ratifica. essa entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivamente alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Art. 63

Articolo 63
Creazione di una Commissione Mista
Una Commissione Mista composta di funzionari designati da ciascuno dei due Stati si riunira' su richiesta dell'una o dell'altra delle due Parti contraenti al fine di assicurare la migliore applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 64

Articolo 64
Durata e denuncia
1. La presente Convenzione e' stipulata per una durata illimitata.
2. Ognuna delle Parti contraenti potra' in qualsiasi momento denunciarla e tale denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data della ricezione della sua notifica da parte dell'altro Stato.
In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.
fatto a Roma il 17 ottobre 1985
in due esemplari originali ciascuno in lingua araba, italiana e francese facenti egualmente fede.
In caso di divergenza tra i testi italiano e arabo, prevale il testo francese.
per la Repubblica Italiana per la Repubblica Tunisina
Parte di provvedimento in formato grafico

Convention

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