Monitoring Gesetzessammlung

063U0509

IT - DL e Leggi di Conversione

063U0509

Accordo (LEGGE 02 marzo 1963 n. 509)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di emigrazione tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso in Roma il 9 dicembre 1960.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 51 dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 marzo 1963 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI BERTINELLI - PRETI - MACRELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Art. 1

Accordo di emigrazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica degli Stati Uniti del Brasile (Roma, 9 dicembre 1960).
Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente della
Repubblica, degli Stati Uniti del Brasile, il=2; convinti della necessita' di regolare la cooperazione tra i due Paesi in materia di emigrazione e di organizzare e assistere l'emigrazione in maniera corrispondente ai rispettivi interessi,
consapevoli che la realizzazione di una politica obiettiva e
adeguata, basata sullo spirito di collaborazione internazionale e intesa a favorire lo sviluppo economico del Brasile utilizzando la tecnica e la mano d'opera italiane, verrebbe a rafforzare i vincoli di tradizionale amicizia che uniscono i due Paesi,
hanno stabilito di concludere un Accordo di emigrazione ed a tal
fine hanno nominato loro Plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana
Sua Eccellenza l'on. dott. Ferdinando STORCHI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri;
Il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile
Sua Eccellenza, il signor Horacio LAFER Ministro per gli affari
esteri;
i quali hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
Il presente Accordo ha lo scopo di orientare, organizzare e
assistere le correnti emigratorie italiane per il Brasile, riunendo gli sforzi di entrambe le Alte Parti Contraenti, affinche' i problemi emigratori e di colonizzazione tra i due Paesi abbiano una soluzione pratica, rapida ed efficace, tenendo conto della convenienza di mantenere l'unita' dei nuclei familiari.

Art. 2

Articolo 2.
L'emigrazione italiana verso il Brasile puo' essere libera o
assistita; entrambe le forme sono aiutate e tutelate dalle Alte Parti Contraenti.
Queste possono avvalersi della collaborazione e dell'assistenza del
Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee (C. I. M. E.) o di altri Organismi internazionali, nel quadro di programmi da concordarsi previamente.

Art. 3

Articolo 3.
L'emigrazione libera e' quella che si attua per iniziativa ed a
spese degli emigranti, sia considerati individualmente che ai gruppi di persone o a nuclei familiari.

Art. 4

Articolo 4.
I Governi delle Alte Parti Contraenti possono, per mezzo di Scambi di Note, stabilire particolari disposizioni allo scopo di facilitare e favorire l'emigrazione libera degli italiani verso il Brasile, impegnandosi inoltre a fornire tutte le informazioni atte ad orientarla.

Art. 5

Articolo 5.
L'emigrazione assistita e' quella che si attua sulla base di
programmi previamente stabiliti, di comune accordo, fra le Alte Parti Contraenti e con l'assistenza di cui agli articoli seguenti.

Art. 6

Articolo 6.
L'emigrazione assistita di italiani nel Brasile comprende, fra le altre, le seguenti categorie:
a) tecnici, artigiani, operai specializzati, qualificati e semi qualificati, che si trasferiscano in base alle necessita' del mercato del lavoro e alle norme della legislazione vigente in materia in Brasile;
b) unita' di produzione o imprese a carattere industriale e
tecnico che siano di interesse per lo sviluppo economico del Brasile, previo parere dei competenti Organi brasiliani;
c) agricoltori e allevatori, tecnici e lavoratori delle Industrie
agricole, dell'allevamento del bestiame e relative attivita' accessorie, che emigrino con l'intenzione di stabilirsi in Brasile in qualita' di prestatori d'opera o proprietari;
d) associazioni o cooperative delle categorie di cui alla lettera
c) che emigrino collettivamente con l'intenzione di stabilirsi come prestatori d'opera o proprietari, in "fazendas", imprese agricole e di allevamento, o in nuclei di colonizzazione gia' esistenti in Brasile o che saranno costituiti in avvenire;
e) familiari che accompagnino emigranti assistiti o che siano
richiamati da connazionali emigrati e domiciliati in Brasile.

Art. 7

Articolo 7.
Gli emigranti italiani che si stabiliscono in Brasile, nel quadro dell'emigrazione assistita, godono delle facilitazioni stabilite nel presente Accordo e di quelle, che saranno concesse mediante accordi speciali, da concretarsi per mezzo di Scambi di Note tra i due Governi.

Art. 8

Articolo 8.
Il Governo italiano autorizza, in conformita' alle disposizioni
vigenti in materia, con esenzione da diritti e senza formalita' valutarie, gli emigranti diretti verso il Brasile a portare con se' i seguenti materiali e merci:
a) strumenti di lavoro e piccole macchine operatrici, sia per
artigiani che per lavoratori di professione qualificata;
b) una bicicletta o motocicletta o motoscooter (motoretta); una
macchina da cucire usata e una macchina, pure usata, per eseguire, manualmente lavori di maglieria;
c) equipaggiamenti agricoli, attrezzi e macchine agricole, inclusi trattori e macchine per l'utilizzazione e la trasformazione dei prodotti della terra e dell'allevamento del bestiame, quando si tratti di agricoltori, di lavoratori addetti all'allevamento del bestiame, di contadini e di tecnici specializzati nelle industrie rurali;
d) sementi vegetali, selezionate e di interesse tecnico ed
economico ed animali da riproduzione.

Art. 9

Articolo 9.
Il Governo brasiliano esenta i beni citati nell'articolo precedente
dal regime di licenza preventiva, dalle imposte di importazione e consumo, dalla tassa di svincolo doganale, nonche' da altri tributi che incidano sull'entrata di merci nel Paese.
Paragrafo unico. - I beni di cui al presente articolo non potranno essere venduti prima, che siano decorsi due anni dalla loro entrata in Brasile. Nell'eventualita' che l'emigrato debba lasciare il Brasile prima della, decorrenza di tale periodo, sara' autorizzato a portare con se' i suoi beni.

Art. 10

Articolo 10.
I benefici concessi con gli articoli 8 e 9 si riferiscono ai beni relativi alla qualifica professionale dell'emigrante e debbono essere in quantita' corrispondente alla sua condizione economica e sufficiente all'inizio della sua attivita' in Brasile.

Art. 11

Articolo 11.
Le autorita' italiane competenti effettueranno, in relazione alle richieste del Governo brasiliano, il reclutamento e la preselezione degli emigranti assistiti e compileranno le liste dei candidati, nelle quali saranno contenute le indicazioni necessarie per la selezione definitiva.
Le autorita' brasiliane forniranno dettagliate ed aggiornate
notizie sulle condizioni generali di vita in Brasile, nonche' sulle particolari condizioni di ambiente e di lavoro esistenti per le varie categorie richieste.
Le autorita' italiane promuoveranno un'adeguata diffusione di dette
notizie, allo scopo di fornire esaurienti informazioni ai lavoratori interessati.

Art. 12

Articolo 12.
Le autorita' brasiliane procederanno alla selezione definitiva
degli emigranti assistiti fra i candidati preselezionati secondo quanto stabilito dall'articolo 11, e che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione brasiliana vigente.
Paragrafo 1. - Il Governo brasiliano manterra' in Italia, per i
fini previsti dal presente articolo, un Servizio tecnico di selezione.
Paragrafo 2. - Le spese per il funzionamento e l'attivita' di tale Servizio tecnico sono a carico del Governo brasiliano.
Paragrafo 3. Il Governo italiano dara' ogni appoggio perche' detto Servizio possa svolgere il proprio lavoro, facilitando anche la realizzazione di eventuali prove pratiche per l'accertamento dell'idoneita' professionale degli emigranti.
Il servizio tecnico brasiliano concordera' previamente con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il lavoro organizzativo delle operazioni di selezione, secondo le particolari esigenze delle categorie da selezionare.

Art. 13

Articolo 13.
Verificato da parte dell'autorita' consolare brasiliana in Italia, l'adempimento delle norme indicate nell'articolo precedente, vengono concessi all'emigrante il visto di ingresso gratuito e l'autorizzazione all'introduzione dei beni di cui agli articoli 8 e 9.

Art. 14

Articolo 14.
Sono a carico del Governo italiano, salvo casi speciali, le spese di trasporto e di mantenimento dei candidati all'emigrazione durante lo svolgimento delle operazioni di preselezione e selezione.
Sono ugualmente a carico del Governo italiano le spese di
avviamento all'imbarco degli emigranti e del loro bagaglio, nonche' le spese di trasporto lino al porto di imbarco dei beni elencati nell'articolo 8.

Art. 15

Articolo 15.
Per il trasporto degli emigranti italiani in Brasile e dei loro
beni, i due Governi richiederanno l'assistenza del Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee (O. I. M. E.) o di altri Organismi internazionali specifici riconosciuti dai due Governi.
Nel caso in cui tale assistenza non si renda possibile, le Alte
Parti Contraenti stabiliranno, mediante Scambio di Note, il modo e le condizioni piu' convenienti per assicurare tale trasporto.

Art. 16

Articolo 16.
Il Governo brasiliano, dallo sbarco dell'emigrante assistito fino alla localita' di destinazione, provvedera':
I) al suo accoglimento, all'alloggio, all'alimentazione ed
all'assistenza medico sanitaria;
II) allo svincolo e alla custodia dei beni di sua proprieta';
III) al rilascio dei documenti necessari per la residenza e il
lavoro;
IV) al trasporto dell'emigrante e dei suoi beni fino a destinazione
e al suo collocamento;
V) al ricovero degli animali nelle stalle e all'assistenza,
veterinaria.
Paragrafo 1. - L'indicazione dei porti e delle date di sbarco degli
emigranti e dei loro beni saranno oggetto di intese specifiche tra le autorita' italiane e brasiliane, tenendo presente l'interesse generale di evitare ritardi e spese superflue.
Paragrafo 2. - Le operazioni di controllo allo sbarco
dell'emigrante e dei suoi beni e animali avverranno in conformita', alle disposizioni vigenti in materia attenendosi, per quanto riguarda i beni, al disposto dell'articolo 9.

Art. 17

Articolo 17.
Il Governo brasiliano concedera' particolari facilitazioni per la costituzione e l'attivita' di associazioni assistenziali, composte di elementi brasiliani e italiani residenti in Brasile, aventi lo scopo di favorire e aiutare l'emigrazione italiana.
Gli statuti e la composizione di tali associazioni dovranno essere approvati dalle autorita' brasiliane, sentita la Rappresentanza diplomatica italiana. Tali associazioni avranno facolta' di sottoporre alle competenti autorita' delle due Parti tutte le questioni concernenti il benessere degli emigranti e il rispetto dei diritti loro assicurati per legge o per contratto.

Art. 18

Articolo 18.
La responsabilita' del Governo brasiliano per le obbligazioni
stabilite dall'articolo 16 verra' a cessare con il collocamento dell'emigrante e dei suoi beni nel luogo di destinazione, salve le ipotesi di cui al primo ed al secondo capoverso dell'articolo 19.

Art. 19

Articolo 19.
Si considera collocato l'emigrante giunto nella localita' di
destinazione e abbia iniziato la sua attivita' professionale, o ultimato l'eventuale periodo di prova.
Paragrafo 1. - L'emigrante che, pur non avendo trovato le
condizioni di ambiente e di lavoro previamente comunicategli, abbia iniziato la sua attivita' professionale potra' chiedere il suo ricollocamento alle autorita' brasiliane competenti.
Paragrafo 2. - Altre eventuali richieste di ricollocamento e di
aiuto all'emigrante ed alla sua famiglia Potranno essere prese in considerazione dalle predette autorita' entro il termine di un anno.

Art. 20

Articolo 20.
Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno l'elaborazione di piani di colonizzazione prendendo le misure amministrative, tecniche e finanziarie atte a facilitarne l'attuazione.

Art. 21

Articolo 21.
I programmi per il reclutamento e la selezione di emigranti
destinati a nuclei di colonizzazione dovranno essere previamente approvati dalle competenti autorita' brasiliane e italiane. Essi dovranno specificare gli aspetti economico-finanziari e tecnico-produttivi, le condizioni generali di vita e di lavoro e, in particolare, la situazione degli alloggi, nonche' gli aiuti e le facilitazioni di finanziamento accordati ai coloni.

Art. 22

Articolo 22.
I programmi di colonizzazione verranno attuati nelle aree del
territorio brasiliano piu' adatte allo sviluppo del Paese ed alla prosperita' dei coloni italiani, secondo un piano generale di orientamento delle correnti migratorie e di colonizzazione elaborato dal Governo brasiliano.

Art. 23

Articolo 23.
Le Alte Parti Contraenti considerano colono ogni agricoltore,
proprietario o no, che, per iniziativa ufficiale o privata, si stabilisca in zona rurale, svolgendo in essa le attivita' caratteristiche di quell'ambiente.

Art. 24

Articolo 24.
La zona rurale comprende le regioni nelle quali gli abitanti si
dedichino prevalentemente ad attivita' caratteristiche dell'ambiente rurale.

Art. 25

Articolo 25.
Lo stabilimento dell'emigrante appartenente alle categorie c) e d),
di cui all'articolo 6, sara' condizionato all'osservanza di quanto stabilito nell'articolo 22.

Art. 26

Articolo 26.
Gli emigranti destinati ad esercitare attivita' nel settore della colonizzazione con il godimento dei benefici previsti per l'emigrazione assistita, che non rimanga no in zona rurale per un periodo di almeno tre anni, decadono dai benefici previsti in favore delle categorie indicate nell'articolo 6, lettere c) e d), eccettuati i casi previamente autorizzati dalle autorita' brasiliane compatenti.

Art. 27

Articolo 27.
Nel caso di concessione di terre da Parte dei Governi statali o
delle autorita' municipali, il prezzo verra' fissato in conformita' alla legislazione relativa, impegnandosi il Governo Federale del Brasile ad esercitare la sua mediazione, sia per raggiungere il prezzo minimo in relazione alle condizioni locali di valorizzazione, sia per ottenere adeguate facilitazioni di pagamento.

Art. 28

Articolo 28.
Il Governo brasiliano si adoperera' presso i Governi statali e le autorita' municipali affinche' sia concessa ai coloni italiani, durante i tre primi anni del loro stabilimento sui lotti rurali, l'esenzione da tutte le imposte e tasse che incidano o potranno venire ad incidere sopra i loro lotti, sulle coltivazioni, altri veicoli destinati sul trasporto delle persone e dei prodotti, sulle installazioni per l'utilizzazione e la trasformazione di tali prodotti, nonche' sul loro collocamento, incluse le imposte territoriali di trasferimento di proprieta' "inter vivos" "mortis causa" per i lotti pagati integralmente.

Art. 29

Articolo 29.
Le autorita' brasiliane competenti provvederanno all'assistenza
scolastica, medica e sociale.
Paragrafo unico. - Nelle zone nelle quali siano stabiliti i coloni italiani gli Enti di colonizzazione, debitamente riconosciuti dalle Alte Parti Contraenti, potranno fornire al colono assistenza, medica ed eccezionalmente assistenza scolastica, primaria, purche' gli insegnanti che debbono essere di nazionalita' brasiliana siano debitamente abilitati secondo le leggi.

Art. 30

Articolo 30.
Il Governo brasiliano prendera' accordi con i Governi statali
affinche' siano costruite, a carico degli stessi le strade di accesso ai comprensori di colonizzazione italiana e, se possibile, le strade interpoderali.

Art. 31

Articolo 31.
Le autorita', italiane concederanno in base alle norme vigenti in materia il rimpatrio consolare all'emigrante che si rivelasse assolutamente inadattabile all'ambiente brasiliano e che si trovasse senza mezzi. In casi speciali sara' richiesto il parere del Comitato Misto di cui all'articolo 45.
Paragrafo unico. - Il mantenimento di tale emigrante in Brasile
sino al suo imbarco verra' assicurato dal Governo brasiliano, mentre il trasporto verra' assicurato dal Governo italiano.

Art. 32

Articolo 32.
Le Alte Parti Contraenti provvederanno affinche' agli emigranti,
alle Cooperative ed agli enti di colonizzazione debitamente riconosciuti, vengano concesse facilitazioni di finanziamento da parte di organizzazioni creditizie.
Paragrafo 1. - La concessione del finanziamento di cui al presente articolo sara' subordinata alla, previa approvazione del relativo piano da parte dell'ente finanziatore.
Paragrafo 2. - Il Governo brasiliano esentera' da qualsiasi onere fiscale gli eventuali trasferimenti di fondi di cui al presente articolo.

Art. 33

Articolo 33.
Le Alte Parti Contraenti raccomandano l'istituzione a favore
dell'emigrante, di una speciale assicurazione che gli garantisca un'indennita' nel caso in cui durante il viaggio si verifichi un infortunio che determini una incapacita' lavorativa permanente, totale o parziale, e che garantisca altresi' ai suoi aventi diritto un indennizzo per il caso che l'infortunio sia mortale.

Art. 34

Articolo 34.
Le Alte Parti Contraenti raccomanderanno alle imprese di
colonizzazione la stipulazione di assicurazioni agricole contro rischi e danni derivanti da fenomeni naturali.

Art. 35

Articolo 35.
Le Alte Parti Contraenti convengono di promuovere, in ogni suo
grado, l'addestramento professionale dei lavoratori emigranti attraverso corsi di preparazione professionale e corsi di perfezionamento.

Art. 36

Articolo 36.
Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad esaminare di comune
accordo la possibilita' di adottare norme, mezzi e criteri suscettibili di facilitare il riconoscimento reciproco degli attestati di studio e dei diplomi di abilitazione, di istruzione tecnica e professionale rilasciati nei due Paesi da istituti e scuole ufficialmente riconosciuti.

Art. 37

Articolo 37.
I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti beneficeranno della legislazione di previdenza sociale dell'altra Parte alle stesse condizioni stabilite per i cittadini di quest'ultima.

Art. 38

Articolo 38.
Il Brasile e l'Italia, concordano e entro i limiti dei benefici
stabiliti per i nazionali dalla legislazione di ciascuno dei due Paesi - di assicurare i diritti di previdenza sociale anteriormente acquisiti nel Paese di origine dai lavoratori emigrati, anche se non siano decorsi nel Paese di accoglimento i periodi minimi di attesa richiesti per la concessione di ciascuno dei benefici specificati negli articoli 39 e 40.
Paragrafo 1. - Qualora l'emigrato non abbia compiuto nel Paese di origine il periodo di attesa, si terra' conto del periodo di assicurazione ivi compiuto agli effetti previsti dalla legislazione vigente nel Paese di accoglimento.
Paragrafo 2. - La concessione dei benefici di cui al presente
articolo avra' luogo indipendentemente dal trasferimento delle contribuzioni effettuate nel Paese di origine dal lavoratore emigrato.

Art. 39

Articolo 39.
La concessione delle prestazioni relative all'assicurazione
malattia ai familiari dell'emigrato che rimangono nel Paese di origine avra' luogo, per una durata non superiore a dodici mesi, in base alla legislazione del Paese di accoglimento ed a carico di questo, tramite i competenti istituti del Paese di origine.

Art. 40

Articolo 40.
I benefici stabiliti dai due precedenti articoli verranno
assicurati dal momento in cui il lavoratore emigrato inizia un'attivita' soggetta alle norme di previdenza sociale del Paese di accoglimento. Essi riguardano esclusivamente i rischi di malattia, invalidita' e morte e l'assistenza per la maternita' ed i funerali.
Tuttavia, per quanto riguarda l'invalidita' e la morte, si terra' conto, in ciascun Paese, delle rispettive legislazioni.

Art. 41

Articolo 41.
Se il lavoratore emigrato ritorni nel Paese di origine nel termine di tre anni (considerato periodo di adattamento al Paese di accoglimento) e riprenda a svolgervi un'attivita' tutelata dalla legislazione previdenziale, gli saranno mantenuti i diritti derivanti dai periodi di assicurazione e di contribuzione ivi anteriormente compiuti.
Paragrafo unico. - Restano salve in ogni caso le disposizioni piu' favorevoli previste dalla legislazione vigente in materia nel Paese di origine.

Art. 42

Articolo 42.
Ove l'emigrato o i suoi familiari lascino il Paese di accoglimento,
non resta pregiudicato il diritto a percepire le prestazioni in denaro loro spettanti. In caso di morte dell'emigrato, tali prestazioni saranno ugualmente corrisposte agli aventi diritto ovunque essi risiedano.

Art. 43

Articolo 43.
Le autorita' competenti dei due Paesi concorderanno le modalita' di
attuazione delle norme previste nel presente Accordo in materia di previdenza sociale.

Art. 44

Articolo 44.
Ai lavoratori emigrati in Brasile verranno assicurati il diritto e la possibilita' di trasferire i propri risparmi in Italia a favore delle loro famiglie o di altre persone a carico e per il loro sostentamento, alle condizioni piu' favorevoli previste dalla legislazione brasiliana vigente in materia valutaria, o secondo quanto stabilito in accordi di pagamento tra l'Italia e Brasile.

Art. 45

Articolo 45.
Al fine di raggiungere, in forma pratica ed efficiente, gli scopi del presente Accordo, e' istituito un Comitato misto composto di sei delegati, di cui tre designati dal Governo brasiliano e tre dal Governo italiano.
Paragrafo 1. - I rappresentanti brasiliani nel Comitato Misto
saranno designati rispettivamente dal Ministero degli affari esteri, dall'Istituto Nazionale d'Immigrazione e Colonizzazione (I.N.I.C.) e dal Consiglio consultivo dell'Istituto stesso.
Paragrafo 2. I rappresentanti italiani saranno designati dal
Ministero degli affari esteri, d'intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Paragrafo 3. - Ove fosse giudicato opportuno, ognuna delle Alte
Parti Contraenti potra' designare uno dei suoi rappresentanti come capo Delegazione.
Paragrafo 4. - Oltre ai delegati di cui sopra, potranno essere
designati anche degli esperti tecnici in numero non superiore a tre per Delegazione.

Art. 46

Articolo 46.
Il Comitato Misto avra' la sua sede nella capitale del Brasile e
potra' riunirsi ovunque, in Italia, o in Brasile, secondo le necessita' dettate dall'esecuzione del presente Accordo.

Art. 47

Articolo 47.
Il Comitato Misto potra' essere convocato, oltre che per le
riunioni ordinarie, in via straordinaria, a richiesta di una delle due Delegazioni.

Art. 48

Articolo 48.
Il Comitato Misto, che svolgera' la sua azione in collaborazione
con gli Organi competenti dei due Governi, avra' le seguenti principali attribuzioni:
a) proporre agli Organi competenti dei due Governi in materia di emigrazione, colonizzazione e previdenza sociale, norme di orientamento, raccomandazioni e misure amministrative che si rendessero opportune per la buona esecuzione dell'Accordo e, particolarmente, dei programmi previsti nell'articolo 5;
b) suggerire al Governo brasiliano l'adozione delle misure
necessarie per l'istituzione dei servizi previsti nell'articolo 29 e accertare, nel caso di cui al paragrafo unico di detto articolo, che gli enti designati siano in condizione di prestare i servizi di cui trattasi;
c) esprimere parere, quando consultato, circa il rimpatrio di
emigrati, secondo il disposto dell'articolo 31;
d) prospettare, in materia di previdenza sociale, alle autorita' competenti dei due Paesi ogni eventuale revisione e aggiornamento delle disposizioni di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43;
e) chiarire i dubbi, decidere sulle omissioni e conciliare le
controversie sorte nell'applicazione del presente Accordo;
f) elaborare il regolamento relativo al funzionamento del
Comitato stesso;
g) trattare ogni altra questione che fosse ad esso assegnata, di comune accordo, dai due Governi.

Art. 49

Articolo 49.
Qualora il Comitato Misto non fosse in grado di decidere in merito ad una questione ad esso sottoposta, la rimettera' ai rispettivi Governi.

Art. 50

Articolo 50.
Le Alte Parti Contraenti si consulteranno periodicamente, per
iniziativa propria o del Comitato Misto, per promuovere gli opportuni aggiornamenti e perfezionamenti del presente Accordo o delle intese da esso derivanti.

Art. 51

Articolo 51.
Il presente Accordo verra' ratificato non appena siano compiute le formalita' previste dalla legislazione di ognuna delle Alte Parti Contraenti.
Entrera' in vigore a partire dal giorno dello Scambio degli
strumenti di ratifica e sara' valido fino a che non sara' denunciato da una delle Alte Parti Contraenti con un preavviso di sei mesi.
Lo Scambio degli strumenti di ratifica dovra' essere effettuato
nella capitale del Brasile nel piu' breve tempo possibile.
Paragrafo unico. Lo denuncia non colpira' in alcun modo le
iniziative prese anteriormente che siano in fase di esecuzione o gli impegni regolarmente assunti alla data della denuncia stessa i quali avranno "ipso facto" il loro corso indipendente, purche' non Vi sia rinuncia da parte delle Alte Parti Contraenti.
In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti hanno firmato il
presente Accordo e vi hanno apposto i rispettivi sigilli.
Fatto in Roma, il giorno nove del mese di dicembre dell'anno
millenovecentosessanta, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e portoghese, i due testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana
FERDINANDO STORCHI
Per il Governo della Repubblica
degli Stati Uniti del Brasile
HORACIO LAFER
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI
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