Monitoring Gesetzessammlung

053U0228

IT - DL e Leggi di Conversione

053U0228

Convenzione (LEGGE 12 marzo 1953 n. 228)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assicurazioni sociali fra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, concluso a Roma il 28 novembre 1951.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 marzo 1953 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Art. 1

Convenzione in materia di assicurazioni sociali fra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord,
Animati dalla volonta' di collaborare nel campo sociale;
Affermato il principio che i cittadini di una delle Parti
contraenti debbono ricevere, ai sensi dei regimi di assicurazioni sociali dell'altra Parte, un trattamento uguale a quello dei cittadini di quest'ultima;
Desiderosi di attuare questo principio e di provvedere inoltre a
che, in certi casi, le prestazioni dei regimi di assicurazioni sociali di una delle Parti contraenti siano corrisposte alle persone residenti nel territorio dell'altra Parte;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Ai fini della presente Convenzione:
1) "Territorio" significa, per quanto riguarda la Repubblica
italiana, l'Italia, e, per quanto riguarda il Regno Unito, l'Inghilterra, la Scozia, il Galles e l'Isola di Man;
2) "Cittadino" significa, per quanto riguarda la Repubblica
italiana, un cittadino italiano, e, per quanto riguarda il Regno Unito, un cittadino del Regno Unito e Colonie;
3) "Legislazione" significa, a seconda dei casi, la legislazione dell'una o dell'altra Parte contraente come specificata nell'articolo 2;
4) "Autorita' competente" ed "Organismo di assicurazione"
significano, per quanto riguarda la Repubblica italiana, rispettivamente, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e l'Istituto di assicurazione cui e' affidata la gestione di uno o piu' regimi assicurativi italiani mentre, per quanto riguarda il Regno Unito, ambedue le suddette espressioni significano il Ministro dell'Assicurazione Nazionale, o, nel caso dell'Isola di Man, il Consiglio Direttivo dei Servizi Sociali dell'Isola di Man;
5) "Lavoratore" significa una persona che rientra nella
definizione di lavoratore subordinato (o una persona che sia considerata come tale) ai sensi della legislazione di una (o dell'altra) Parte contraente: "occupazione" significa occupazione in qualita' di lavoratore, e "occupare" e "datore di lavoro" si riferiscono a tale occupazione;
6) "Pensione di vecchiaia" significa, nei riguardi del Regno
Unito, una pensione di vecchiaia o di ritiro dal lavoro quale e' indicata dalla legislazione del Regno Unito.

Art. 2

Articolo 2
1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano:
a) per quanto riguarda il Regno Unito:
I) alla Legge del 1946 sulla assicurazione nazionale e alla
Legge del 1948 sulla assicurazione nazionale per l'Isola di Man, nonche' alla legislazione in vigore prima del 5 luglio 1948 che e' stata sostituita da tali Leggi, concernenti regimi di assicurazione per la disoccupazione, le malattie, lo stato vedovile od orfanile, la vecchiaia, la morte e il parto;
II) alla Legge del 1946 sull'assicurazione nazionale per gli
infortuni sui lavoro ed alla Legge del 1948 sulla assicurazione nazionale per gli infortuni sul lavoro per l'Isola di Man, concernenti regimi di assicurazione relativi a danni personali dovuti ad infortunio sul lavoro ed a determinate malattie o lesioni dovute a causa di lavoro;
b) per quanto riguarda la Repubblica italiana, alla legislazione:
I) sull'assicurazione generale per la invalidita', la vecchiaia
e i superstiti;
II) sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
III) sull'assicurazione contro le malattie;
IV) sull'assicurazione contro la tubercolosi;
V) sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri,
per la parte concernente le prestazioni economiche alle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio;
VI) sui regimi speciali di assicurazione stabiliti per
determinate categorie di lavoratori (personale delle imprese concessionarie di pubblici servizi di trasporto o di telefonia, personale dei servizi tributari appaltati, marittimi), in quanto tali regimi concernono i rischi protetti e le prestazioni accordate dalle legislazioni di cui ai precedenti numeri da I a V;
VII) sull'assicurazione contro la disoccupazione.
2. La presente Convenzione si applica anche a tutti gli atti
legislativi che hanno modificato o integrato e si applichera' ai futuri atti legislativi che potranno modificare o integrare le leggi contemplate al paragrafo 1) del presente articolo.
3. La presente Convenzione non si applichera' agli atti legislativi
che potranno essere emanati dall'una o dall'altra Parte contraente per estendere a nuove categorie di persone i regimi assicurativi di cui al presente articolo, a meno che non intervenga ai riguardi un accordo tra le due Parti contraenti.

Art. 3

Articolo 3
1. I cittadini di una delle Parti contraenti sono soggetti agli
obblighi e fruiscono dei benefici della legislazione dell'altra Parte contraente, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.
2. Salvo quanto stabilito nei capitoli 3) e 4) del Titolo III, le disposizioni della presente Convenzione non possono conferire ad una persona qualsiasi diritto di ottenere, per uno stesso periodo, prestazioni della stessa natura dalle legislazioni delle due Parti.

Art. 4

Articolo 4
La presente Convenzione non si applica ai funzionari di ruolo
dipendenti dal Ministero degli Affari Esteri dell'una o dell'altra Parte contraente.

Art. 5

Articolo 5
1. Salve le disposizioni di cui al paragrafo 2) del presente
articolo, qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente sia occupato nel territorio di una Parte, nei suoi confronti si applichera' la legislazione di tale Parte nonostante ogni disposizione contraria, ed i contributi concernenti detta occupazione non saranno dovuti ai sensi della legislazione dell'altra Parte.
2. a) Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte normalmente residente nel territorio di una Parte e alle dipendenze di un datore di lavoro che abbia quivi una sede di affari, sia inviato a lavorare nei territori dell'altra Parte, si applichera' a tale cittadino la legislazione della prima Parte purche' la durata della sua occupazione in quel territorio si presuma non debba superare i sei mesi.
Qualora l'occupazione si dovesse protrarre oltre tale periodo, alla
persona, interessata si applichera' la legislazione della Parte nel cui territorio si svolge l'occupazione.
b) Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte sia occupato da una impresa di trasporto in un servizio automobilistico o ferroviario (personale viaggiante) nel territorio dell'una o dell'altra Parte contraente, nei suoi confronti si applicliera' la legislazione della Parte nel cui territorio l'impresa di trasporto ha la propria sede principale.
3. Le Autorita' competenti possono convenire di volta in volta che le disposizioni di cui ai paragrafi 1) e 2) del presente articolo non siano applicate a determinate persone o a particolari categorie di persone.
4. Qualora, un cittadino dell'una o dell'altra Parte sia occupato nel territorio di una Parte e si applichi nei suoi confronti la legislazione dell'altra Parte ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 2) del presente articolo, egli, per poter acquisire un diritto od ottenere una prestazione in denaro per quanto riguarda la malattia, la maternita', l'infortunio sul lavoro, la malattia o la lesione professionale ai sensi di detta legislazione, sara' considerato:
a) per quanto riguarda le prestazioni di malattia e di
maternita', come se egli avesse risieduto nel territorio dell'altra Parte;
b) per quanto riguarda le prestazioni per infortunio sul lavoro e
per malattia o lesione professionale determinatisi durante detta occupazione, come se l'infortunio avesse avuto luogo o la malattia o la lesione fosse stata contratta o subita nel territorio dell'altra Parte.
5. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte e la di lui moglie si trovano nel territorio di una Parte e si applica nei confronti di detto cittadino la legislazione dell'altra Parte ai sensi di quanto disposto al paragrafo 2) del presente articolo, la moglie, allo scopo di acquisire il diritto o di ottenere la corresponsione di prestazioni in denaro per la maternita' ai sensi di detta legislazione, sara' considerata, come se avesse risieduto nel territorio dell'altra Parte.

Art. 6

Articolo 6
Fermo quanto disposto all'articolo 4:
a) quando un cittadino di una delle Parti contraenti, occupato al
servizio del proprio Governo ed assicurato ai sensi della propria legislazione, e' inviato nel territorio dell'altra Parte, nei suoi confronti si applica la legislazione della prima Parte, tenuto conto delle disposizioni di cui ai paragrafi 4) e 5) dell'articolo 5;
b) quando un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente,
cui non si applicano le disposizioni della lettera a) del presente articolo, sia occupato alle dipendenze degli Uffici diplomatici o consolari di una Parte nel territorio dell'altra, oppure sia ivi al servizio personale di un funzionario diplomatico o consolare della prima Parte, nei suoi confronti si applica la legislazione della Parte nel cui territorio egli e' occupato.

Art. 7

Articolo 7
1. Ai fini del presente articolo "nave o aeromobile di una (o
dell'altra) Parte" significa a seconda dei casi:
a) nave o galleggiante il cui porto di registrazione si trova nel
territorio, come definito nel paragrafo 1) dell'articolo 1 del Regno Unito (escluse quelle navi o quei galleggianti il cui proprietario, o il cui proprietario armatore se vi e' piu' di un proprietario, abbia la sede principale dei propri affari nella Repubblica di Irlanda) o aeromobile registrato in detto territorio e nell'Irlanda del Nord, il cui proprietario (o il proprietario esercente se vi e' piu' di un proprietario) ha la sede principale dei propri affari nello stesso territorio);
b) nave o galleggiante battente bandiera italiana o aeromobile
registrato in Italia.
2. Salve le disposizioni di cui al paragrafo 3) del presente
articolo, qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente ordinariamente residente nel territorio di una Parte sia occupato a bordo di una nave o di un aeromobile dell'altra Parte, si applichera' nei suoi confronti la legislazione di questa Parte, come se, nel suo caso, fossero state soddisfatte tutte le condizioni relative alla nazionalita', residenza e domicilio.
3. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte, residente
ordinariamente nel territorio di una Parte ed occupato temporaneamente a bordo di una nave o di un aeromobile dell'altra Parte, riceva una remunerazione per tale occupazione da una persona che abbia una sede di affari nel territorio della prima Parte e che non sia il proprietario della nave o dell'aeromobile, si applichera' nei suoi confronti la legislazione della prima Parte per quanto riguarda detta occupazione, come se la nave o l'aeromobile fossero una nave o una aeromobile della prima Parte; la persona che paghera' la remunerazione sara' considerata come datore di lavoro ai fini dell'anzidetta legislazione.
4. Un cittadino di una o dell'altra Parte che e' od e' stato
impiegato a bordo di una nave o di un aeromobile di una Parte e che, a seguito delle disposizioni di cui al paragrafo 3) del presente articolo, rimane soggetto alla legislazione dell'altra Parte, sara' considerato, per poter acquisire un diritto od ottenere una prestazione ai sensi di tale legislazione, come se egli fosse o fosse stato occupato a bordo di una nave o di un aeromobile dell'ultima Parte.
5. Le navi e i galleggianti costruiti nel territorio di una Parte per conto di una persona che ha la sede principale dei suoi affari nel territorio dell'altra Parte saranno considerati come navi di questa ultima Parte durante il periodo compreso tra l'inizio delle operazioni di varo e la registrazione o il completamento delle formalita' che diano loro il diritto di battere la bandiera di un qualsiasi Paese; e le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo si applicheranno come se detta persona fosse il proprietario della nave.
6. Le Autorita' competenti possono di volta in volta convenire che le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi non siano applicate a determinate persone o categorie di persone.

Art. 8

Articolo 8
1. I cittadini dell'una o dell'altra Parte contraente, che si
trasferiscono dal territorio di una Parte in quello dell'altra, avranno diritto, unitamente alle persone riconosciute a carico, alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, contro le malattie (compresa la tubercolosi) e per la maternita' ai sensi della legislazione della Parte nel cui territorio si sono trasferiti, a condizione che:
a) siano stati assicurati secondo la legislazione di tale Parte;
b) lo stato di disoccupazione o il parto si siano verificati o
nel caso di prestazioni per malattia, questa sia stata contratta dopo l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria nello stesso territorio;
c) raggiungano le condizioni richieste per beneficiare delle
prestazioni nei confronti della legislazione della Parte contraente nel cui territorio si sono trasferiti: a questo scopo qualunque periodo durante il quale essi sono stati assicurati ai sensi della legislazione della prima Parte sara' considerato come periodo durante il quale gli stessi cittadini fossero stati assicurati ai sensi della legislazione della seconda Parte e qualunque contributo versato (o accreditato come versato) in loro favore ai sensi della legislazione della prima Parte sara' considerato come se fosse stato versato ai sensi della legislazione della seconda Parte salvo quanto disposto all'articolo 22.
2. Le disposizioni del primo paragrafo del presente articolo non
possono in nessun caso restringere qualsiasi diritto che detti cittadini, nonche' le persone riconosciute a carico, possano avere ai sensi della legislazione della Parte nel cui territorio essi si sono trasferiti.
3. I cittadini dell'una o dell'altra Parte che si trasferiscono dal
territorio di una Parte in quello dell'altra al solo scopo di essere curati di una malattia insorta o di una lesione subita prima che essi lasciassero il territorio della prima Parte, continueranno ad avere diritto e riceveranno le prestazioni in denaro a carico dell'organismo assicuratore della Parte dal cui territorio provengono, durante il periodo in cui si trovano nel territorio della seconda Parte e per la durata che sara' loro concessa da detto Organismo assicuratore.
4. Qualora una donna che sia cittadina o moglie di un cittadino
dell'una o dell'altra Parte partorisca nell'uno o nell'altro territorio, le prestazioni in denaro di maternita' le saranno pagate dall'Organismo di assicurazione della Parte ai sensi della cui legislazione sia donna o, nel caso che la prestazione sia richiesta in base all'assicurazione del marito, il marito versa i contributi al momento del parto o verso' per ultimo i contributi prima di esso.

Art. 9

Articolo 9
1. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente sia stato assicurato, secondo la legislazione del Regno Unito, per le prestazioni di malattia di lunga durata e, secondo quella della Repubblica italiana, per le prestazioni di invalidita', i periodi durante i quali il cittadino e' stato assicurato e i contributi versati (o accreditati come versati) ai sensi della legislazione dell'una o dell'altra Parte sono sommati, salve le disposizioni di cui all'articolo 22, allo scopo di determinare il diritto alla prestazione.
2. Tale prestazione e' a carico dell'Organismo di assicurazione
competente della Parte la cui legislazione si applicava al cittadino al momento in cui la malattia di lunga durata o la sua invalidita' e' stata per la prima volta accertata sanitariamente.

Art. 10

Articolo 10
Se, dopo la sospensione o la revoca della prestazione di malattia di lunga durata prevista dalla legislazione del Regno Unito o della pensione di invalidita' prevista dalla legislazione della Repubblica italiana, il cittadino interessato riacquista il diritto alle prestazioni, nel termine massimo di un anno, il pagamento della prestazione sara' ripreso dall'Organismo si assicurazione debitore delle prestazioni primitivamente accordate, purche' lo stato di malattia di lunga durata o di invalidita' sia imputabile a quella stessa causa di malattia o di minorazione che aveva precedentemente giustificato l'attribuzione della prestazione.

Art. 11

Articolo 11
Un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente, il quale si
trasferisca dal territorio di una Parte in quello dell'altra e sia beneficiario di una prestazione per malattia di lunga durata prevista dalla legislazione del Regno Unito a seguito di una malattia o di una minorazione riconosciuta cronica prima della sua partenza, ovvero di una pensione di invalidita' prevista dalla legislazione della Repubblica italiana, conserva il diritto alla prestazione per tutto il tempo in cui egli risiede nel secondo territorio, alle stesse condizioni alle quali lo avrebbe conservato nel primo.

Art. 12

Articolo 12
Le Autorita' competenti determineranno di comune accordo le
modalita' per il controllo medico ed amministrativo dei beneficiari di una prestazione per malattia di lunga durata o di una pensione di invalidita' ai sensi del presente Capitolo.

Art. 13

Articolo 13
Agli effetti del presente Titolo "prestazione per malattia di lunga
durata, prevista dalla legislazione del Regno Unito" significa:
a) prestazione di malattia, rispetto a un periodo di interruzione
dell'occupazione secondo quanto stabilito da detta legislazione, che diviene pagabile a una persona dopo che questa, durante tale periodo, ha avuto diritto alla prestazione di malattia per 312 giorni;
b) prestazione di malattia il cui pagamento e' ripreso secondo le
condizioni stabilite nell'articolo 10.

Art. 14

Articolo 14
1. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente, il quale
sia stato assicurato per la vecchiaia ai sensi della legislazione di entrambe le Parti, presente domanda di pensione all'Organismo di assicurazione di una Parte, tale Organismo avvertira' quello dell'altra Parte. In tali casi ciascun Organismo di assicurazione:
a) allo scopo di decidere se detto cittadino abbia diritto alla pensione ai sensi della legislazione nazionale considerera', agli effetti della legislazione nazionale, il periodo durante il quale egli e' stato assicurato ai sensi della legislazione dell'altra Parte e considerera' altresi' come versati (o accreditati come versati) a suo favore, agli effetti della legislazione nazionale, i contributi versati (o accreditati come versati) a suo favore ai sensi della legislazione dell'altra Parte, salve le disposizioni di cui all'art. 22;
b) se da tale esame risultera' che il suddetto cittadino ha
diritto ad una pensione ai sensi della legislazione nazionale, procedera' al calcolo della pensione dovuta nel modo seguente: calcolera' in primo luogo la pensione che sarebbe spettata al cittadino interessato ai sensi della legislazione nazionale qualora tutti i contributi versati (o accreditati come versati) a suo favore ai sensi della legislazione dell'altra Parte fossero stati versati o accreditati ai sensi della legislazione nazionale. La pensione effettivamente dovuta all'interessato da ciascun Organismo di assicurazione sara' quella quota che si trova con l'intera pensione, come sopra calcolata, nello stesso rapporto in cui il totale di tutti i periodi per i quali sono stati versati (o accreditati come versati) i contributi a suo favore, ai sensi della legislazione nazionale, si trova col totale di tutti i periodi per i quali sono stati versati (o accreditati come versati) i contributi ai sensi della legislazione di entrambe le Parti.
2. Per l'applicazione del paragrafo 1) del presente articolo:
a) la espressione contenuta nello stesso paragrafo "contributi
versati o accreditati come versati in favore di un cittadino" dovra' essere intesa come contributi versati o accreditati come versati in favore del marito di una cittadina quando questa chieda una pensione di vecchiaia sulla base dell'assicurazione del marito;
b) i contributi versati (o accreditati come versati), in favore di un cittadino dell'una o dell'altra Parte ai sensi della legislazione del Regno Unito, che sono considerati come versati (o accreditati come versati) ai sensi della legislazione della Repubblica italiana, saranno inclusi, nel calcolo della pensione ai sensi di tale legislazione, come se fossero stati versati nella misura media dei contributi effettivamente versati (o accreditati come versati) in favore di detto cittadino ai sensi della legislazione medesima.
3. Nell'applicazione dei paragrafi 1) e 2) del presente articolo
sara' tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 31, 32 e 33.
4. Un cittadino dell'una o dell'altra Parte potra' avere diritto a ricevere, ai sensi dei precedenti paragrafi, sia una pensione dall'Organismo di assicurazione di una Parte, sia pensioni dagli Organismi di assicurazione di ambedue le Parti.

Art. 15

Articolo 15
1. Un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente che
raggiunge il diritto a una prestazione ai sensi dell'articolo 14 puo' scegliere di non avvalersi delle disposizioni di detto articolo. In tal caso le prestazioni, alle quali egli ha diritto ai sensi della legislazione di ciascuna Parte, saranno a lui pagate separatamente da ciascun Organismo di assicurazione competente, prendendo in considerazione soltanto i periodi durante i quali detto cittadino e' stato assicurato secondo la propria legislazione ed i contributi versati (o accreditati come versati) secondo la stessa legislazione.
2. Lo stesso cittadino avra' diritto ad esercitare una nuova
opzione tra l'avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 14 e quelle di cui al presente articolo ogni qualvolta vi abbia interesse.

Art. 16

Articolo 16
1. Un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente che abbia
diritto a una pensione di vecchiaia sita ai sensi della legislazione di una Parte, ricevera' tale pensione, nella misura spettantegli, anche per tutto il tempo in cui egli risiede nel territorio dell'altra Parte.
2. Per l'applicazione del paragrafo 1) del presente articolo le
norme della legislazione del Regno Unito, relative ai guadagni di detto cittadino e della propria moglie, saranno applicate in Italia dal competente Organismo italiano di assicurazione.

Art. 17

Articolo 17
Le disposizioni che si riferiscono all'assicurazione per la
vecchiaia contenute negli articoli 14 e 16 si applicheranno (con quelle modifiche che potranno essere richieste dalla differente natura delle prestazioni) alla concessione di una pensione alla vedova di un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente e per un orfano di uno o di entrambi i genitori: tuttavia esse non si applicheranno alla concessione di una pensione, secondo la legislazione della Repubblica italiana, ad un cittadino vedovo e per un figlio il cui padre sia vivente.

Art. 18

Articolo 18
1. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente abbia
diritto ad una prestazione, incluso qualsiasi aumento per essa previsto o qualsiasi assegno addizionale, ai sensi della legislazione di una Parte per quanto concerne un infortunio sul lavoro, una malattia o una lesione professionale, e tali prestazioni gli fossero negate per la sua assenza dal territorio della stessa Parte, detto cittadino avra' diritto e potra' ricevere tali prestazioni anche per tutto il tempo in cui rimarra' nel territorio dell'altra Parte.
2. Le Autorita' competenti determineranno di comune accordo le
modalita' per gli accertamenti medici, per il controllo medico ed amministrativo dei beneficiari di una delle suddette prestazioni.

Art. 19

Articolo 19
1. Quando, ai sensi della legislazione di una Parte contraente, il pagamento di una prestazione, o di una maggiorazione di prestazione per persone riconosciute a carico diverse da quelle di cui al successivo paragrafo 2), e' subordinato alla residenza di tali persone nel territorio di detta Parte, la stessa prestazione o maggiorazione di prestazione saranno pagate anche se le persone riconosciute a carico si trovino nel territorio dell'altra Parte.
2. Nel caso in cui una prestazione o una maggiorazione di
prestazione fossero previste per un bambino, ovvero per una persona riconosciuta a carico che ha cura di un bambino, e subordinate alla residenza del bambino stesso in un territorio, la prestazione o la maggiorazione saranno corrisposte anche se il bambino risieda nell'altro territorio.

Art. 20

Articolo 20
1. Qualora ai sensi delle disposizioni di cui ai Capitoli 2, 3, 4 e
5 del presente Titolo una prestazione sia pagabile da parte di un Organismo di assicurazione di una Parte contraente ad una persona che si trova nel territorio dell'altra Parte, il pagamento di detta prestazione e' eseguito dal competente Organismo di assicurazione di tale Parte come agente del primo Organismo:
a) per quanto riguarda il Regno Unito nel caso di:
I) prestazioni per malattia di lunga durata;
II) pensioni di vecchiaia;
III) prestazioni alle vedove e agli orfani;
IV) rendite per infortunio sul lavoro o per malattie o lesioni professionali (incluse le rendite ai superstiti) concesse a titolo definitivo;
b) per quanto riguarda la Repubblica italiana nel caso di:
I) pensioni di invalidita';
II) pensioni di vecchiaia;
III) rendite per infortunio sul lavoro o malattie professionali
(incluse le rendite ai superstiti).
2. In tutti gli altri casi la prestazione sara' pagata, alla
persona che ha diritto a riceverla, dall'Organismo di assicurazione debitore.

Art. 21

Articolo 21
1. Le prestazioni di cui al paragrafo 1) lettera a) dell'articolo 20 pagabili, ai sensi dello stesso articolo, in Italia potranno essere pagate, quando non si tratti di somme assunte una tantum, a mensilita' posticipate.
2. Le questioni sorgenti in merito al diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1) lettera a) dell'articolo 20 pagabili, ai sensi dello stesso articolo, in Italia saranno definite dall'Autorita' competente del Regno Unito dopo che saranno stati espletati quegli accertamenti o quelle indagini che potranno essere ritenuti necessari. La decisione emanata da detta Autorita', senza pregiudizio del diritto a revisione di tale decisione qualora nuovi fatti vengano portati a sua conoscenza, sara' definitiva.

Art. 22

Articolo 22
Nel caso in cui, ai sensi della legislazione dell'una e dell'altra Parte contraente, fossero stati versati (o considerati come versati), contributi per uno stesso periodo, sara' tenuto conto soltanto, ai fini del paragrafo 1) lettera c) dell'articolo 8, del paragrafo 1) dell'articolo 9 e del paragrafo 1) dell'articolo 14, soltanto dei contributi versati (o accreditati come versati) ai sensi della legislazione della Parte nel cui territorio la persona interessata risiedeva in quel momento.

Art. 23

Articolo 23
Le Autorita' competenti:
1) procederanno a tutte le intese amministrative che saranno
necessarie per l'applicazione della presente Convenzione;
2) si comunicheranno l'un l'altra le informazioni concernenti le misure adottate per l'applicazione della presente Convenzione;
3) si comunicheranno l'un l'altra le informazioni relative a
qualsiasi cambiamento avvenuto nella propria legislazione, che abbia influenza sull'applicazione della presente Convenzione.

Art. 24

Articolo 24
Le Autorita' competenti e gli Organismi di assicurazione si
forniranno l'un l'aliro assistenza per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione dei propri regimi assicurativi.

Art. 25

Articolo 25
1. Il beneficio di una qualsiasi esenzione da tasse, imposte o
diritti, previsto dalla legislazione di una Parte contraente rispetto a certificati od altri documenti, e' esteso a tutti i certificati e documenti richiesti per l'applicazione della legislazione dell'altra Parte.
2. E' abolito qualsiasi obbligo imposto dalla legislazione dell'una
o dell'altra Parte per quanto concerne la legalizzazione o autenticazione, da parte delle rispettive Autorita' diplomatiche e consolari, di certificati ed altri documenti che debbono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 26

Articolo 26
Qualsiasi domanda, dichiarazione o ricorso che avrebbero dovuto
essere presentati all'Organismo di assicurazione di una Parte contraente, ma che di fatto sono stati presentati all'Organismo di assicurazione dell'altra Parte, saranno considerati come se fossero stati presentati all'Organismo di assicurazione della prima Parte. In tal caso l'Organismo di assicurazione della seconda Parte trasmettera', appena possibile, la domanda, la dichiarazione o il ricorso all'Organismo di assicurazione della prima Parte.

Art. 27

Articolo 27
Le Autorita' competenti e gli Organismi di assicurazione potranno corrispondere nella propria lingua ufficiale direttamente fra di loro e con le persone interessate (o i loro legali rappresentanti) per quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 28

Articolo 28
Qualsiasi domanda o documento che un cittadino dell'una o
dell'altra Parte contraente, o una delle persone riconosciute a carico, presenta all'Autorita' competente di una di dette Parti o agli Organismi di assicurazione in applicazione della presente Convenzione, potra' essere redatto nella lingua ufficiale dell'altra Parte.

Art. 29

Articolo 29
1. Gli Organismi di assicurazione, debitori delle prestazioni
previste dalla presente Convenzione, si libereranno validamente dei propri obblighi nella loro valuta nazionale.
2. Quando l'Organismo di assicurazione di una Parte contraente
abbia effettuato, ai sensi della presente Convenzione, il pagamento di una prestazione nella valuta nazionale per conto dell'Organismo di assicurazione dell'altra Parte, tale Organismo potra' ritenersi liberato della sua obbligazione verso il primo Organismo quando questo ultimo sara' stato rimborsato, nella propria valuta, dell'esatto ammontare della prestazione pagata.

Art. 30

Articolo 30
Le Autorita' competenti o gli Organismi di assicurazione, possono, in caso di disaccordo circa la competenza per il pagamento di una prestazione prevista dalla presente Convenzione, effettuare pagamenti provvisori alle persone interessate fino a che la controversia non sia stata risolta.

Art. 31

Articolo 31
Le Autorita' competenti determineranno di comune accordo, salvo le disposizioni di cui all'articolo 32, in qual modo ed entro quale termine le domande e le dichiarazioni relative al ritiro della occupazione possono essere presentate in relazione alle pensioni di vecchiaia cui la presente Convenzione si riferisce, e stabiliranno anche le date dalle quali tali pensioni saranno pagabili.

Art. 32

Articolo 32
Le pensioni di vecchiaia del Regno Unito che, entro i sei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, divengono pagabili per effetto delle disposizioni della stessa Convenzione, saranno corrisposte a partire dalla data nella quale esse divennero pagabili, qualora per esse sia presentata, entro detto periodo, regolare domanda e sia fornita una dichiarazione relativa al ritiro dall'occupazione; nel caso in cui la domanda, e la dichiarazione non siano presentate entro detto termine, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 31.

Art. 33

Articolo 33
1. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente,
abbia lasciato il territorio, come definito al paragrafo 1) dell'articolo 1, del Regno Unito prima del 5 luglio 1948 ed abbia precedentemente ricevuto uno o piu' pagamenti per pensione di vecchiaia ai sensi della legislazione del Regno Unito, avra' diritto, se trovasi in Italia, a percepire tale pensione nella misura spettantegli ai sensi del paragrafo 3) del presente articolo ed alle stesse condizioni come se egli si trovasse in detto territorio, purche' fornisca prova soddisfacente di identita'.
2. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte abbia lasciato detto territorio prima del 5 luglio 1948 e avesse potuto, se non si fosse assentato dallo stesso territorio, ricevere, prima di tale data, pagamenti per pensioni di vecchiaia ai sensi della richiamata legislazione, avra' diritto a percepire tale pensione secondo le norme stabilite al paragrafo 1) del presente articolo, purche', prima di lasciare l'anzidetto territorio, siano stati versati direttamente o per suo conto, successivamente al 1 luglio 1940, uno o piu' contributi nell'assicurazione per vecchiaia o, nel caso di una pensione il diritto alla quale sia stato acquisito da una donna sposata in virtu' dell'assicurazione del proprio marito, siano stati versati contributi da o per conto del marito.
3. L'ammontare della pensione pagabile ai sensi delle disposizioni dei paragrafi 1) e 2) del presente articolo sara' determinato come segue:
a) se la pensione era stata liquidata prima che il pensionato
avesse lasciato il suddetto territorio, l'ammontare sara' uguale a quello dovuto nel territorio medesimo nel momento in cui la pensione fu pagata l'ultima volta;
b) se la pensione non era stata liquidata prima che il pensionato
avesse lasciato il suddetto territorio, a causa di mancata o ritardata presentazione della domanda, l'ammontare della pensione sara' uguale a quello cui il pensionato avrebbe avuto diritto al momento della sua partenza dal medesimo territorio;
c) se la pensione non era stata liquidata prima che il pensionato
avesse lasciato l'anzidetto territorio perche' l'interessato o, nel caso di una donna pensionata a seguito dell'assicurazione del marito, il marito medesimo non aveva a quell'epoca raggiunto l'eta' pensionabile, l'ammontare della pensione sara' uguale a quello che sarebbe stato pagato qualora lo stesso interessato (o il marito a seconda del caso) fosse rimasto nello stesso territorio fino al raggiungimento dell'eta' pensionabile.
4. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte, assicurato ai sensi
della legislazione del Regno Unito, ha lasciato l'anzidetto territorio prima del 5 luglio 1948 ed ha raggiunto l'eta' pensionabile dopo tale data, avra' diritto a che i contributi versati (o accreditati come versati) a suo favore, dopo il 1 luglio 1940, ai sensi della stessa legislazione, siano presi in considerazione allo scopo di determinare il diritto alla pensione ai sensi della presente Convenzione purche', entro il periodo di copertura stabilito dalla gia' citata legislazione, egli sia divenuto assicurato ed abbia continuato ad esserlo, fino al 5 luglio 1948, ai sensi della legislazione italiana.

Art. 34

Articolo 34
Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 si applicano alle
prestazioni delle vedove e degli orfani, salvo quelle modifiche che potranno essere richieste dalla diversa natura di tali prestazioni.

Art. 35

Articolo 35
1. Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' conferire
un diritto a prestazioni per periodi antecedenti la data dell'entrata in vigore della Convenzione medesima.
2. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1) del presente
articolo, qualora una prestazione - escluse quelle liquidate nel loro valor capitale - sia pagabile, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, per un evento per il quale le prestazioni stesse sono prevedute dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte contraente, la prestazione stessa sara' pagata nonostante che l'evento per il quale essa e' richiesta si sia verificato prima della data di entrata in vigore della Convenzione; e a questo proposito:
a) qualsiasi prestazione che sia stata sospesa o mai concessa per
mancata richiesta o a causa dell'assenza dell'interessato dal territorio dell'una o dell'altra Parte, sara' corrisposta o liquidata e pagata, a seconda dei casi, a partire da detta data ed ai sensi delle disposizioni della Convenzione;
b) qualsiasi prestazione che sia stata gia' calcolata sara', se necessario, nuovamente calcolata, in base alle disposizioni della Convenzione, a partire da detta data, purche' non sia stata gia' liquidata nel suo valor capitale.
3. I periodi per i quali un cittadino dell'una o dell'altra Parte e' stato assicurato e i contributi versati (o accreditati come versati) a suo favore prima della data di entrata in vigore della Convenzione, saranno presi in considerazione per la determinazione del diritto alle prestazioni ai sensi delle disposizioni della Convenzione medesima, salvo quanto disposto nell'articolo 33.

Art. 36

Articolo 36
1. Le Parti contraenti si adopereranno per risolvere a mezzo di
negoziati qualsiasi questione che possa sorgere nell'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione.
2. Se tali questioni non potranno essere risolte a mezzo di detti negoziati entro un periodo di tre mesi dall'inizio dei negoziati stessi, esse saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale la cui composizione e procedura saranno concordate tra le Parti contraenti o, in mancanza di tale accordo entro un successivo periodo di tre mesi, a mezzo di un arbitro scelto su richiesta dell'una o dell'altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
3. La decisione del collegio arbitrale o dell'arbitro, a seconda
dei casi, sara' accettata come definitiva e vincolante.

Art. 37

Articolo 37
Le Parti contraenti concluderanno, se necessario, uno o piu'
accordi basati sui principi della presente Convenzione allo scopo di completare le disposizioni in essa contenute.

Art. 38

Articolo 38
Nel caso in cui la presente Convenzione sia denunciata, i diritti acquisiti da una persona in conformita' delle disposizioni della Convenzione medesima saranno mantenuti, e negoziati avranno luogo per la definizione di tutti i diritti che siano in corso di acquisizione, a quell'epoca, per effetto di dette disposizioni.

Art. 39

Articolo 39
La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati in Roma non appena possibile. La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Art. 40

Articolo 40
La presente Convenzione rimarra' in vigore per il periodo di un
anno a partire dalla data della sua entrata in vigore. Essa si intendera' rinnovata tacitamente di anno in anno qualora non sia denunciata per iscritto dall'una o dall'altra Parte contraente almeno tre mesi prima dello scadere del termine.
In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita dei propri sigilli.
Fatta in duplice esemplare a Roma il 28 novembre 1951 nelle lingue italiana ed inglese. Entrambi i testi fanno egualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana
DE GASPERI
Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna
ed Irlanda del Nord
ANTHONY EDEN
Visto, d'Ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Convention

Convention between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the italian Republic on social insurance.
Parte di provvedimento in formato grafico
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