061U0991
061U0991
Convenzione (LEGGE 01 luglio 1961 n. 991)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione fra l'Italia e la Norvegia in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale, conclusa a Roma il 12 giugno 1959.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 27 della Convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Art. 1
Convenzione fra la Repubblica italiana ed il Regno di Norvegia in materia di sicurezza sociale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SUA MAESTA' IL RE DI NORVEGIA,
animati dal desiderio di garantire i benefici delle legislazioni dei due Paesi in materia di sicurezza sociale ai cittadini italiani e norvegesi, hanno deciso di concludere una convenzione e a questo
scopo hanno nominato come loro plenipotenziari
Il Presidente della Repubblica italiana:
Sua Eccellenza l'on. Carmine DE MARTINO, Sottosegretario di Stato
per gli Affari Esteri,
Sua Maesta' il Re di Norvegia:
l'Ambasciatore di Norvegia in Italia Sua Eccellenza il signor Per
Preben PREBENSEN
i quali, dopo essersi scambiati i loro poteri, riconosciuti in
buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:
Articolo 1
Paragrafo 1
La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:
1° in Italia:
a) l'assicurazione obbligatoria e volontaria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti;
b) l'assicurazione obbligatoria contro le malattie;
c) l'assicurazione obbligatoria e volontaria contro la
tubercolosi;
d) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri in
quanto concerne le prestazioni assicurative;
e) gli assegni familiari;
f) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali;
g) l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria, comprese le disposizioni sui sussidi straordinari di disoccupazione;
h) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate
categorie, in quanto - concernano i rischi coperti dalle legislazioni enumerate nelle lettere precedenti;
2° in Norvegia:
a) le pensioni di vecchiaia;
b) le pensioni ai ciechi ed ai mutilati;
c) l'assicurazione contro le malattie (assicurazioni per i casi
di malattia, maternita' e morte);
d) le pensioni per i figli, in caso di perdita del
capofamiglia;
e) gli assegni per i figli;
f) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
g) l'assicurazione contro la disoccupazione;
h) i regimi speciali di pensioni per la gente di mare, per i
pescatori, per i lavoratori forestali e per gli operai alle dipendenze dello Stato;
i) il coordinamento delle pensioni e delle prestazioni in
materia di sicurezza sociale.
Paragrafo 2
La presente Convenzione si applica egualmente a tutti gli atti
legislativi o regolamentari che modificheranno o completeranno le legislazioni enumerate nel paragrafo 1. Tuttavia essa non si applica:
a) agli atti legislativi o regolamentari concernenti un nuovo
ramo di sicurezza sociale, a meno che non intervenga un accordo al riguardo fra i due Paesi;
b) agli atti legislativi o regolamentari che estendano i rami
esistenti a nuove categorie di beneficiari, qualora il Governo del Paese interessato notifichi una opposizione al Governo dell'altro Paese entro i tre mesi successivi alla pubblicazione ufficiale di detti atti.
Art. 2
Articolo 2
I cittadini italiani in Norvegia e i cittadini norvegesi in Italia sono sottoposti alle legislazioni enumerate nell'articolo 1, applicabili rispettivamente in Norvegia e in Italia, e ne beneficiano con gli stessi obblighi e con gli stessi diritti dei cittadini del Paese in cui risiedono, salvo quanto disposto nella presente Convenzione. Cio', vale anche per la concessione delle prestazioni all'estero.
Le maggiorazioni per i familiari a carico sono corrisposte
qualunque sia il Paese dove i familiari stessi risiedono.
Art. 3
Articolo 3
Al principio previsto dall'articolo 2 circa la legislazione
applicabile sono stabilite le seguenti eccezioni:
a) le persone residenti abitualmente in uno dei due Paesi e
dipendenti da un'impresa che ha in tale Paese la sua sede, qualora siano inviate dalla stessa impresa nell'altro Paese, continuano ad essere sottoposte alla legislazione del primo Paese durante i primi dodici mesi di permanenza nell'altro Paese. Nel caso in cui la durata dell'occupazione si prolungasse oltre i dodici mesi, la legislazione del Paese di residenza abituale potra' continuare ad essere applicata a dette persone col consenso dell'autorita' amministrativa suprema dell'altro Paese;
b) il personale viaggiante addetto ad imprese di trasporto
ferroviario o stradale, che svolge la sua attivita' in entrambi i Paesi, e' sottoposta alla legislazione del Paese ove ha sede l'impresa; tuttavia, qualora detto personale risieda nell'altro Paese, esso e' sottoposto alla legislazione di tale Paese;
c) il personale viaggiante addetto a imprese di trasporto aereo che svolgono la loro attivita' in entrambi i Paesi e' sottoposto alla legislazione del Paese ove ha sede l'impresa; tuttavia qualora detto personale risieda nell'altro Paese e sia cittadino di tale Paese, esso e' sottoposto alla legislazione del Paese stesso. La legislazione del Paese ove ha sede l'impresa si applica, anche senza tener conto della cittadinanza, ad altro personale addetto a tali imprese, inviato nell'altro Paese per lavoro temporaneo;
d) i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Paesi sono sottoposti alle disposizioni del Paese al quale la nave appartiene; tuttavia le persone assunte dalla nave battente bandiera di uno dei due Paesi per lavori di carico e scarico, riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Paese, sono sottoposte alla legislazione del Paese al quale appartiene il porto;
e) gli agenti diplomatici o consolari di carriera e gli impiegati
appartenenti al ruolo delle cancellerie sono sottoposti alla legislazione del Paese da cui sono inviati. Cio' vale anche per altro personale delle rappresentanze diplomatiche o consolari inviato di uno dei due Paesi nell'altro. Le altre persone occupate in uno dei due Paesi in una rappresentanza diplomatica o consolare dell'altro Paese o addette al servizio personale di agenti ed impiegati di dette rappresentanze sono sottoposte alla legislazione del Paese in cui sono occupate. Tali persone, come pure il personale indicate nel secondo periodo, possono tuttavia chiedere l'applicazione della legislazione dell'altro Paese per uno o piu' rami della sicurezza sociale enumerati nell'articolo 1; al riguardo sara' tenuto conto il massimo possibile dei desideri espressi dall'interessato. Detta richiesta deve essere presentata entro tre mesi dall'inizio dell'occupazione o, se trattasi di personale gia' occupato alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione, entro tre mesi da tale data.
Art. 4
Articolo 4
Le autorita' amministrative supreme dei due Paesi possono
stabilire, di comune accordo, altre eccezioni al principio previsto dall'articolo 2. Esse possono egualmente stabilire, di comune accordo, che le eccezioni previste nell'articolo 3 non si applichino in casi particolari.
Art. 5
Articolo 5
Il cittadino italiano ha diritto alle prestazioni di vecchiaia in base alla legislazione norvegese, alle stesse condizioni e nella stessa misura previste per i cittadini norvegesi, quando si tratti:
a) di persona che dopo il 16° anno di eta' abbia risieduto in
Norvegia complessivamente per almeno 5 anni consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di prestazioni;
b) della vedova o del vedovo di una persona pensionata.
Art. 6
Articolo 6
Il cittadino italiano ha diritto alle prestazioni per ciechi e
mutilati in base alla legislazione norvegese, alle stesse condizioni e nella stessa misura prevista per i cittadini norvegesi, a condizione che abbia risieduto in Norvegia complessivamente per almeno 5 anni e che, dopo il suo ultimo arrivo in Norvegia, sia stato atto a normale lavoro per almeno un anno.
Se l'evento che ha avuto per conseguenza la cecita' o la
mutilazione si e' verificato prima dell'ultimo arrivo in Norvegia, il periodo di residenza richiesto e' di almeno 15 anni complessivamente, di cui almeno 5 anni consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di prestazioni.
Art. 7
Articolo 7
Paragrafo 1
Il cittadino norvegese in Italia o il cittadino italiano in
Norvegia che ancora non ha cominciato a percepire la pensione italiana dell'assicurazione per la invalidita', per la vecchiaia e per i superstiti, e rispettivamente la pensione norvegese di vecchiaia, e che lascia il Paese, ha diritto al rimborso dei versamenti da lui effettuati nella rispettiva assicurazione, qualora dichiari che non intende ritornare nel Paese stesso.
Questo diritto sussiste indipendentemente dalla durata del
soggiorno o del periodo assicurativo ed anche dopo raggiunta l'eta' di pensionamento.
Qualora l'interessato muoia dopo aver lasciato il Paese, ma prima dell'effettuazione del rimborso, il diritto al rimborso si trasmette ai superstiti che secondo la legge del rispettivo Paese avrebbero avuto diritto alla pensione.
Una volta effettuato il rimborso non si potra' piu' far valere
alcun diritto nei confronti della rispettiva assicurazione in base allo stesso periodo di soggiorno o di assicurazione, fatta salva la facolta' di cui al paragrafo 2.
Le disposizioni complementari per l'applicazione del presente
paragrafo saranno fissate in un accordo tra le supreme autorita' amministrative dei due Paesi.
Paragrafo 2
Qualora il cittadino italiano di cui al paragrafo 1 faccia ritorno in Norvegia, l'importo dei versamenti gia' rimborsatigli dovra' essere restituito all'assicurazione, oppure detratto dalle future prestazioni, e gli sara' riconosciuto il precedente periodo di soggiorno in Norvegia.
Qualora il cittadino norvegese di cui al paragrafo 1 faccia ritorno
in Italia, l'importo dei versamenti gia' rimborsatigli dovra' essere restituito all'assicurazione per ottenere il ripristino dei diritti maturati al momento in cui ha lasciato l'Italia.
Le disposizioni complementari per l'applicazione del presente
paragrafo saranno fissate in un accordo fra le supreme autorita' amministrative dei due Paesi.
Paragrafo 3
Il cittadino italiano di cui al paragrafo 1 ha la facolta' di
versare l'importo rimborsatogli dall'assicurazione norvegese all'assicurazione italiana per la invalidita', per la vecchiaia e per i superstiti, per ottenere o conservare i diritti alla pensione di questa assicurazione.
Le supreme autorita' amministrative italiane emaneranno le
disposizioni per determinare le condizioni ed i limiti per il versamento di detto importo, e per l'acquisizione ed il mantenimento del diritto a pensione.
Art. 8
Articolo 8
Paragrafo 1
Il periodo durante il quale una persona e' stata sottoposta alla, legislazione italiana in conformita' all'articolo 3 non e' considerato periodo di residenza in Norvegia.
Paragrafo 2
I periodi durante i quali l'interessato ha fatto parte
dell'equipaggio d'una nave battente bandiera norvegese sono considerati periodi di residenza in Norvegia.
Art. 9
Articolo 9
Nell'applicazione degli articoli 5, 6 e 8 non saranno presi in
considerazione i periodi di assenza temporanea dalla Norvegia. Quali assenze temporanee si considerano quelle che non superano i 4 mesi, o, se superiori, che siano giustificate da circostanze speciali. A tale fine si tiene conto della durata del periodo di residenza in Norvegia e del motivo dell'assenza.
Art. 10
Articolo 10
Paragrafo 1
Il cittadino di uno dei due Paesi che in Italia e' stato sottoposto
alla legislazione sulle assicurazioni contro le malattie, qualora si trasferisca dall'Italia in Norvegia e sia sottoposto in questo Paese all'assicurazione contro le malattie, ha, unitamente ai familiari residenti in Norvegia, diritto alle prestazioni, tenuto conto del periodo di assicurazione e delle prestazioni ricevute in Italia. A questo scopo un intervallo che non ecceda la durata di 6 mesi fra la cessazione dell'assicurazione italiana e l'inizio dell'assicurazione norvegese non e' preso in considerazione.
Paragrafo 2
Il cittadino di uno dei due Paesi che in Italia e' stato sottoposto
alla legislazione sull'assicurazione contro le malattie con diritto a indennita' di malattia o alla conservazione della retribuzione durante la malattia, qualora si trasferisca dall'Italia in Norvegia e in questo Paese sia assicurato contro le malattie senza diritto a indennita' di malattia, puo' iscriversi a un'assicurazione facoltativa complementare per indennita' di malattia alle stesse condizioni delle persone che in Norvegia cessano di essere iscritte all'assicurazione obbligatoria per l'indennita' di malattia. La domanda d'iscrizione a questa assicurazione complementare deve essere presentata entro due mesi dalla data d'arrivo in Norvegia.
Il diritto all'indennita' di malattia e' concesso solo dall'inizio dell'assicurazione complementare.
Art. 11
Articolo 11
Per beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria in Italia per il caso di malattia e maternita' e l'assicurazione obbligatoria e volontaria contro la tubercolosi, i cittadini dei due Paesi che, dopo il trasferimento dalla Norvegia in Italia, siano stati iscritti a tali assicurazioni, hanno diritto a che sia tenuto conto dei periodi di assicurazione e di contribuzione compiuti in Norvegia.
A questo scopo un intervallo che non ecceda la durata di 6 mesi fra
la cessazione dell'assicurazione norvegese e l'inizio dell'assicurazione italiana non e' preso in considerazione.
Art. 12
Articolo 12
Il periodo d'iscrizione o di contribuzione nell'assicurazione per la malattia o per la tubercolosi, indicati agli articoli 10 o 11, e' preso in considerazione solo nel caso che la malattia o la tubercolosi si sia manifestata dopo l'iscrizione alla rispettiva assicurazione, oppure se la malattia o la tubercolosi non si sia manifestata per almeno un anno.
Art. 13
Articolo 13
Gli assegni per i figli sono corrisposti in Norvegia per i figli
che siano cittadini italiani o per i figli di padre o di madre che sia cittadino italiano, alle stesse condizioni e nella stessa misura prevista per i cittadini norvegesi, a condizione che detti figli siano residenti in Norvegia e che gli stessi o uno dei genitori siano stati residenti in Norvegia per almeno 6 mesi consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di prestazione.
Art. 14
Articolo 14
Paragrafo 1
I cittadini italiani e norvegesi non sono assoggettati alle
disposizioni della legislazione rispettivamente norvegese e italiana sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali che limitano i diritti alle prestazioni per il fatto che gli interessati siano residenti nell'altro Paese. Le rendite sono corrisposte qualunque sia il Paese di residenza.
Paragrafo 2
Le maggiorazioni o altri benefici supplementari alle prestazioni
per infortunio sul lavoro o malattia professionale sono corrisposti alle persone indicate nel paragrafo 1 qualunque sia il Paese di residenza.
Paragrafo 3
Il cittadino di uno dei due Paesi che viaggia dall'uno all'altro
Paese e' coperto dall'assicurazione contro l'infortunio che si verifichi durante il viaggio, qualora il suo datore di lavoro sia obbligato da contratto a pagare le spese di viaggio o a pagargli la retribuzione ordinaria per la durata del viaggio, e qualora il rapporto di lavoro sia soggetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Art. 15
Articolo 15
Paragrafo 1
Per la determinazione dell'obbligo delle prestazioni e del grado
della incapacita' lavorativa per un infortunio sul lavoro o per una, malattia professionale per i quali deve essere applicata la legislazione di uno dei due Paesi, si tiene anche conto degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali anteriormente verificatisi, per i quali e' applicabile la legislazione dello altro Paese.
Paragrafo 2
Qualora la malattia professionale si manifesti dopo un lavoro
comportante il rischio specifico e svolto in entrambi i Paesi, le prestazioni sono corrisposte dalla assicurazione del Paese dove ultimamente si e' svolto detto lavoro.
Nel caso in cui una malattia professionale sia stata indennizzata dall'assicurazione di uno dei due Paesi, detta assicurazione rimane obbligata per la concessione di ulteriori prestazioni anche se la malattia si aggravi nell'altro Paese, salvo che l'aggravamento non sia causato da lavoro svolto in questo Paese e comportante il rischio specifico.
Paragrafo 3
Se un'impresa, avente sede in uno dei due Paesi, effettua
nell'altro Paese lavori per i quali e' prevista la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non puo' essere tenuta per tale assicurazione a corrispondere contributi piu' elevati, per il fatto che l'impresa non abbia la propria sede nel Paese in cui i lavori sono effettuati.
Art. 16
Articolo 16
Paragrafo 1
Per i cittadini italiani e norvegesi che si trasferiscono da uno
dei due Paesi nell'altro e che, posteriormente al loro arrivo in questo Paese, siano stati sottoposti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, si tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti e delle prestazioni percepite nel primo Paese nello stesso ramo di assicurazione, secondo le modalita' che saranno concordate dalle supreme autorita' amministrative dei due Paesi.
Paragrafo 2
Per le prestazioni previste dalla legislazione norvegese a favore di persone che seguano corsi di perfezionamento o di riqualificazione, che impiantino una nuova azienda e dei marittimi disoccupati durante la permanenza in porti fuori del territorio norvegese, la disposizione del paragrafo precedente non e' applicabile.
Art. 17
Articolo 17
Le autorita' amministrative supreme dei due Paesi stabiliranno, di comune accordo, le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione, ivi incluse le disposizioni speciali a favore della gente di mare. Esse dovranno, in particolare, prendere accordi sulla designazione di uffici di collegamento di entrambi le parti incaricate di collaborare tra loro per l'applicazione della presente Convenzione, e sulle modalita' per il controllo medico e amministrativo delle persone ammesse ai benefici della presente Convenzione, nonche' per la corresponsione delle prestazioni nel territorio del Paese diverso da quello in cui si trova l'ente debitore, nei casi previsti dalla legislazione applicabile.
Art. 18
Articolo 18
Paragrafo 1
Le autorita' e gli enti competenti dei due Paesi si prestano
reciprocamente i loro buoni uffici, per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione delle proprie legislazioni. Tale collaborazione non da' luogo a rifusione di spese, fatta eccezione di quelle che ciascuna autorita' o ciascun ente incontra al di fuori della propria organizzazione tecnica e amministrativa.
Paragrafo 2
Le autorita' e gli enti competenti dei due Paesi possono
corrispondere direttamente tra loro e con gli interessati. Essi possono anche, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Paese, valersi del tramite dalle autorita' diplomatiche e consolari di tale Paese.
Paragrafo 3
Le autorita' diplomatiche e consolari hanno la facolta' di
intervenire direttamente presso le autorita' e gli enti competenti dell'altro Paese, allo scopo di raccogliere tutte le informazioni utili per la difesa degli interessi dei propri connazionali e di rappresentarli senza speciale mandato.
Art. 19
Articolo 19
Le autorita' amministrative supreme dei due Paesi si comunicano in tempo utile tutte le disposizioni legislative e regolamentari modificanti le legislazioni enumerate nell'articolo 1.
Art. 20
Articolo 20
Le autorita' amministrative supreme dei due Paesi si comunicano le disposizioni adottate nel proprio Paese per l'applicazione della presente Convenzione.
Art. 21
Articolo 21
Il beneficio delle esenzioni da tasse, imposte e diritti previste dalla legislazione di uno dei due Paesi per gli atti da produrre alle autorita' e agli enti competenti di tale Paese e' esteso agli atti da produrre per l'applicazione della presente Convenzione alle autorita' e agli enti competenti dell'altro Paese. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, da produrre per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto di legalizzazione da parte delle autorita' diplomatiche e consolari.
Art. 22
Articolo 22
Le istanze e i ricorsi che gli interessati devono presentare, entro
un termine stabilito, ad un'autorita' o ad un ente competente di uno dei due Paesi, sono considerati ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, a una autorita' o ad un ente corrispondente dell'altro Paese. In tal caso, questa autorita' o ente deve, senza ritardo, trasmettere dette istanze o ricorsi alla autorita' o all'ente competente del primo Paese.
Art. 23
Articolo 23
Le comunicazioni che gli interessati indirizzano agli enti, alle
autorita' e alle magistrature competenti di uno dei due Paesi, per l'applicazione della presente Convenzione, non possono essere respinte per il fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Paese.
Art. 24
Articolo 24
I pagamenti di somme in applicazione della presente Convenzione
sono effettuati nella valuta del Paese debitore con efficacia liberatoria.
Nel caso in cui siano emanate, in uno dei due Paesi, disposizioni che restringano lo scambio delle valute, i governi dei due Paesi adotteranno immediatamente, di comune accordo, le misure necessarie per assicurare conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento delle somme dovute da una parte e dall'altra.
Art. 25
Articolo 25
Le autorita' amministrative supreme dei due Paesi risolveranno, di comune accordo, tutte le divergenze che sorgeranno nell'applicazione della presente Convenzione.
Nel caso in cui per tale via non si arrivi ad una soluzione, la
controversia sara' decisa mediante una procedura arbitrale regolata da un accordo fra le autorita' amministrative supreme dei due Paesi.
L'organo arbitrale decide le controversie secondo i principi fondamentali e lo spirito della presente Convenzione.
Art. 26
Articolo 26
Ai sensi della presente Convenzione si considerano quali autorita' amministrative supreme i ministri competenti per le legislazioni enumerate nell'articolo 1.
Art. 27
Articolo 27
La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati a Oslo. Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui ha luogo lo scambio delle ratifiche.
Art. 28
Articolo 28
Paragrafo 1
Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore e tuttora in corso, senza tener conto di precedenti decisioni nei singoli casi.
Paragrafo 2
Nell'applicazione della presente Convenzione si terra' conto anche dei periodi di residenza, di assicurazione e di contribuzione compiuti prima della sua entrata in vigore.
Paragrafo 3
Nei casi previsti dal paragrafo 1 il diritto a prestazioni decorre dalla data di entrata in vigore della Convenzione, se la domanda e' presentata entro un anno da tale data. Se la domanda e' presentata oltre i termini predetti, la prestazione e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda e' stata presentata.
Art. 29
Articolo 29
Paragrafo 1
La presente Convenzione e' conclusa per la durata di un anno. Essa sara' rinnovata tacitamente di anno in anno salvo denuncia da parte di uno dei Paesi contraenti notificata, al piu' tardi tre mesi prima della scadenza del termine.
Paragrafo 2
In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione
rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive previste dalle legislazioni dei due Paesi in ragione della nazionalita' o della residenza all'estero degli interessati.
Paragrafo 3
Per quanto riguarda i diritti in corso di acquisizione derivanti
dai periodi di assicurazione o di residenza compiuti anteriormente alla data nella quale la presente Convenzione cessera' di essere in vigore, le disposizioni della presente Convenzione e degli accordi connessi rimarranno applicabili alle condizioni che dovranno essere previste da accordi complementari.
In fede di che i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme e dei loro sigilli.
Fatto a Roma il 12 giugno 1959 in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua norvegese i cui testi fanno egualmente fede.
Per la Repubblica italiana Per il Regno di Norvegia
DE MARTINO PREBENSEN
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI
Convenzione-Protocollo
PROTOCOLLO FINALE ALLA CONVENZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL REGNO DI NORVEGIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
Al momento della firma, avvenuta oggi, della Convenzione fra la
Repubblica italiana ed il Regno di Norvegia in materia di sicurezza sociale, i plenipotenziari dei due Paesi contraenti si sono dichiarati d'accordo su quanto segue:
1. Il Governo italiano s'impegna a fare il possibile affinche' i cittadini norvegesi in Italia, non soggetti alle assicurazioni obbligatorie per i casi di malattia, tubercolosi e maternita', possano beneficiare delle prestazioni in natura di dette assicurazioni secondo condizioni e modalita' che saranno stabilite fra la Rappresentanza diplomatica norvegese in Italia ed i competenti istituti assicuratori italiani.
2. Il Governo italiano si impegna a fare il possibile affinche' ai cittadini norvegesi domiciliati in Italia siano concesse le prestazioni antitubercolari dagli enti locali in Italia nella stessa misura ed alle stesse condizioni dei cittadini italiani, a condizione che ai cittadini italiani domiciliati in Norvegia sia praticato lo stesso trattamento fatto ai cittadini norvegesi.
3. Premesso che i marittimi stranieri imbarcati su navi battenti bandiera norvegese in traffico con l'estero sono ammessi all'assicurazione contro le malattie, all'assicurazione contro la disoccupazione ed all'assicurazione pensioni per la gente di mare solo se residenti in Norvegia, il Governo norvegese studiera' la possibilita' di ammettere i cittadini italiani imbarcati su dette navi all'assicurazione contro le malattie ed all'assicurazione pensioni per la gente di mare, anche se essi non siano domiciliati in Norvegia.
4. Per quanto concerne i regimi speciali di pensioni per la gente
di mare, i Governi dei due Paesi studieranno la possibilita' di concordare delle disposizioni in base alle quali il diritto a tali pensioni possa essere acquisito tenendo conto dei periodi di assicurazione compiuti in Norvegia e in Italia.
In fede di che i sottoscritti hanno munito il presente Protocollo delle loro firme e dei loro sigilli.
Fatto a Roma il 12 giugno 1959 in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua norvegese, i cui testi fanno egualmente fede.
Per la Repubblica italiana Per il Regno di Norvegia DE MARTINO PREBENSEN
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI
Konvensjon
Konvensjon mellom Kongeriket Norge og Den
Italienske Republikk om sosial trygghet
Parte di provvedimento in formato grafico