073U0527
073U0527
Convenzione (LEGGE 30 luglio 1973 n. 527)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, conclusa a Bruxelles il 19 ottobre 1970.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione e al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' dell'articolo 29 della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 luglio 1973 LEONE RUMOR - MORO - COLOMBO - PRETI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Art. 1
ALLEGATO
Convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito.
Il Presidente della Repubblica italiana, e Sua Maesta' il Re dei
Belgi
Animati dal desiderio di rivedere, tenuto conto delle modifiche apportate alle legislazioni fiscali dei due Stati, la Convenzione firmata l'11 luglio 1931 tra il Belgio e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e regolare talune altre questioni in materia fiscale,
Hanno stabilito di concludere a tal fine una nuova convenzione diretta a sostituire la precedente ed hanno nominato a questo scopo come Plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana: Sua Eccellenza Aldo Maria MAZIO, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d'Italia a Bruxelles;
Sua Maesta' il Re dei Belgi: Sua Eccellenza Pierre HARMEL, Ministro degli Affari Esteri del Belgio, i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Articolo 1
I soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2
Articolo 2
L'oggetto
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
1° per quanto concerne il Belgio:
a) l'imposta sulle persone fisiche,
b) l'imposta sulle societa',
c) l'imposta sugli enti morali,
d) l'imposta sui non residenti, compresi i "precomptes" e i "complements de precomptes", le addizionali alle dette imposte e "precomptes", nonche' la tassa comunale addizionale all'imposta sulle persone fisiche (qui di seguito indicate "l'imposta belga");
2° per quanto concerne l'Italia:
a) l'imposta sul reddito dominicale dei terreni,
b) l'imposta sul reddito dei fabbricati,
c) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile,
d) l'imposta sul reddito agrario,
e) l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, f) l'imposta sulle societa', per la componente reddito,
g) la ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle societa',
h) le imposte locali sui redditi e le plusvalenze, (qui di seguito indicate "l'imposta italiana").
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3
Articolo 3
Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
1° le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, secondo il contesto, il Belgio o l'Italia;
2° il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
3° il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi altro ente che e' considerato persona giuridica ai fini della tassazione nello Stato di cui e' residente;
4° le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
5° l'espressione "autorita' competente" designa:
a) per quanto concerne il Belgio, l'autorita' competente in
base alla legislazione nazionale, e
b) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite diversamente hanno il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione.
Art. 4
Articolo 4
Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona il cui reddito, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettato ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:
1° detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente.
Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi fondamentali);
2° se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi fondamentali, o essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
3° se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita';
4° se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5
Articolo 5
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
1° una sede di direzione;
2° una succursale;
3° un ufficio;
4° una officina;
5° un laboratorio;
6° una miniera, una cava o altro luogo di sfruttamento di risorse naturali;
7° un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
1° si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
2° le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
3° le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
4° una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
5° una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
6° una impresa di uno Stato contraente, senza rientrare nel campo di applicazione dei paragrafi 2 e 4, si limita a dare in locazione, in affitto o concessione nell'altro Stato contraente, i beni o diritti previsti nell'articolo 12, paragrafo 2.
4. Una persona, diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5, la quale agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente, e' considerata "stabile organizzazione" dell'impresa nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.
6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlla o e' controllata da una societa' residente nell'altro Stato contraente, ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce, di per se', motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6
Articolo 6
Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'esercizio o dal godimento diretti, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di gestione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Art. 7
Articolo 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente non sono tassabili che in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono tassabili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si trattasse di un'impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attivita' in condizioni identiche o analoghe e che agisse in completa indipendenza.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese normali sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese normali di direzione e le spese generali di amministrazione cosi' sostenute, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. In mancanza di regolare contabilita' o di altri elementi probatori che permettano di stabilire l'ammontare degli utili di una impresa di uno Stato contraente, per la parte attribuibile alla sua stabile organizzazione situata nell'altro Stato, l'imposta puo' in via di massima essere determinata in detto altro Stato conformemente alla propria legislazione, tenuto conto degli utili normali di imprese analoghe del medesimo Stato, esercenti la stessa attivita' o attivita' analoghe in identiche o analoghe condizioni. Tuttavia, se questo metodo comporta una doppia imposizione degli stessi utili, le autorita' competenti dei due Stati si accorderanno, per evitare tale doppia imposizione. Nel caso previsto nel paragrafo precedente, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione possono altresi' essere determinati in base alla ripartizione degli utili complessivi dell'impresa fra le sue diverse parti, in modo tale che il risultato cosi' ottenuto sia conforme ai principi enunciati nel presente articolo.
5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il fatto che detta stabile organizzazione abbia semplicemente acquistato merci per conto dell'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno in base allo stesso metodo, a meno che non sussistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito regolati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.
Art. 8
Articolo 8
Imprese di navigazione marittima o aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono tassabili solo nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di approdo della nave medesima oppure, in mancanza del porto di approdo, nello Stato contraente di cui e' residente il gestore della nave.
Art. 9
Articolo 9
Imprese associate
Quando:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di
un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di una impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non hanno potuto "in fatto" essere realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10
Articolo 10
Dividendi
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliscono di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
Questo paragrafo non riguarda la tassazione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Il termine "dividendi" adoperato nel presente articolo designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o buoni di godimento, alle "quote minerarie" dalle quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi provenienti dalle altre quote sociali assoggettabili allo stesso regime dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
Detto termine designa in particolare i redditi:
- attribuiti anche sotto forma di interessi;
- tassabili a titolo di redditi di capitali investiti dai soci nelle societa' diverse dalle societa' per azioni, residenti del Belgio.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione che interviene a qualsiasi titolo nelle operazioni generatrici di tali redditi. In tal caso, i dividendi sono tassabili in detto altro Stato conformemente alla sua legislazione.
5. Quando una societa' residente di uno Stato contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' a persone non residenti di detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta a titolo di imposizione complementare degli utili non distribuiti dalla societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.
La disposizione precedente non impedisce a detto altro Stato di tassare i suddetti dividendi quando vengano riscossi o percepiti sul suo territorio o quando il beneficiario di tali dividendi, residente del primo Stato, abbia in detto altro Stato una stabile organizzazione che interviene a qualsiasi titolo alle operazioni generatrici degli stessi redditi.
Art. 11
Articolo 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Il termine "interessi" adoperato nel presente articolo designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti o depositi di qualsiasi natura, nonche' i premi di prestiti ed ogni altro provento assoggettabile allo stesso regime dei redditi delle somme date a prestito o depositate in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione che interviene a qualsiasi titolo nelle operazioni generatrici di detti redditi. In tal caso, gli interessi sono tassabili in detto altro Stato conformemente alla sua legislazione.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la quale e' stato contratto il debito generatore degli interessi e che come tale sopporta l'onere di tali interessi, i detti interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o depositante o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito o del deposito per il quale essi sono versati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore o depositante in assenza di simili relazioni, la limitazione dell'aliquota prevista al paragrafo 2 non si applica che a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente degli interessi e' tassabile in conformita' alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione applicabili ai redditi cui detta parte eccedente puo' essere assimilata.
Art. 12
Articolo 12
Canoni (Redevances)
1. I canoni (redevances) provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.
2. Il termine "canoni" adoperato nel presente articolo designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su un'opera letteraria, artistica o scientifica - ivi comprese le pellicole cinematografiche - di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o modello, di un progetto, di una formula o di un processo segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che non costituiscano un bene immobile previsto all'articolo 6 e per informazioni concernenti esperienze acquisite nel settore industriale, commerciale o scientifico.
3. La disposizione del paragrafo 1 non si applica quando il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione che interviene a qualsiasi titolo nelle operazioni generatrici di detti redditi. In tal caso, i canoni sono tassabili in detto altro Stato conformemente alla sua legislazione.
4. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato medesimo, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la quale e' stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione.
5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale essi sono versati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, la disposizione del paragrafo 1 non si applica che a quest'ultimo ammontare.
In tal caso, la parte eccedente dei canoni e' soggetta a tassazione in conformita' alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione applicabili ai redditi cui detta parte eccedente puo' essere assimilata.
Art. 13
Articolo 13
Utili di capitale (Gains en capital)
1. Gli utili provenienti dall'alienazione dei beni immobili definiti all'articolo 6, paragrafo 2, sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. Gli utili provenienti dall'alienazione dei beni mobili ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili nell'altro Stato contraente quando il cedente ha in detto altro Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa che interviene a qualsiasi titolo nelle operazioni generatrici di detti utili. Per la determinazione dell'ammontare dei suddetti utili si applicano le regole previste all'articolo 7, paragrafi 2 e 3. Tuttavia, gli utili provenienti: dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati nel traffico internazionale, nonche' dei beni mobili destinati alla loro gestione, sono tassabili solo nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
3. Salvo il caso previsto al paragrafo 2, primo alinea, gli utili provenienti dall'alienazione di tutti i beni diversi da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2, ivi compresa una partecipazione in una societa', sono tassabili solo nello Stato contraente di cui il cedente e' un residente.
Art. 14
Articolo 14
Professioni libere
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono tassabili solo in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli dispone di una tale base fissa, i redditi sono tassabili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui essi sono attribuibili alle attivita' esercitate per mezzo di detta base fissa.
2. L'espressione "professioni libere" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15
Articolo 15
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato non sono tassabili che in detto Stato, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. Se il lavoro e' quivi svolto, le remunerazioni percepite a tale titolo sono tassabili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e con la riserva ivi contenuta, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono tassabili solo nel primo Stato se:
a) retribuiscono l'attivita' svolta nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassino in totale 183 giorni nel corso dell'anno civile;
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato; e
c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto come tale da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e con la riserva di cui al paragrafo 1, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile in traffico internazionale sono tassabili nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16
Articolo 16
Amministratori e sindaci (commissaires) di societa'
1. I compensi (tantiemes), gettoni di presenza ed altre analoghe retribuzioni che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione o del collegio dei sindaci o di altro organo analogo di una societa' per azioni, residente dell'altro Stato contraente, sono tassabili in detto altro Stato. Questa disposizione si applica altresi' ai compensi, gettoni di presenza ed altre retribuzioni analoghe attribuite ad un amministratore o sindaco da una societa' in accomandita per azioni, da una societa' a responsabilita' limitata e da una societa' cooperativa, residenti dell'Italia, nonche' ad un socio accomandatario da una societa' in accomandita per azioni, residente del Belgio.
2. Le remunerazioni normali percepite ad altro titolo da una persona prevista al paragrafo 1 sono tassabili, secondo la loro natura, in base all'articolo 14 o all'articolo 15.
Art. 17
Articolo 17
Artisti e sportivi
Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita' sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte.
Art. 18
Articolo 18
Pensioni
Salve le disposizioni dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono tassabili solo in questo Stato.
Art. 19
Articolo 19
Remunerazioni e pensioni pubbliche
1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una delle sue suddivisioni politiche o enti locali, sia direttamente sia mediante prelevamento sui fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in questo Stato.
Questa disposizione non si applica quando il beneficiario di tali redditi possiede la nazionalita' dell'altro Stato senza possedere allo stesso tempo la nazionalita' del primo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' commerciale o industriale esercitata da uno Stato contraente o da una delle sue suddivisioni politiche o enti locali.
Art. 20
Articolo 20
Professori
Qualsiasi remunerazione dei professori e degli altri membri del personale insegnante, residenti di uno Stato contraente, i quali soggiornano temporaneamente nell'altro Stato contraente per insegnarvi o effettuare ricerche scientifiche, per un periodo non eccedente i due anni, in una universita' o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica senza fini di lucro, e' tassabile solo nel primo Stato.
Art. 21
Articolo 21
Studenti, tirocinanti o apprendisti
Le somme che uno studente, un tirocinante o un apprendista il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione, non sono tassabili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di quest'altro Stato.
Art. 22
Articolo 22
Redditi non espressamente menzionati
Un residente di uno Stato contraente non e' tassabile nell'altro Stato contraente per gli elementi di reddito la cui natura o la cui fonte di provenienza non sono menzionate negli articoli precedenti se, in base alla legislazione del primo Stato, egli e' quivi tassabile per detti elementi di reddito.
Art. 23
Articolo 23
1. Quando un residente di uno Stato contraente realizza redditi non previsti al seguente n. 3 che sono tassabili nell'altro Stato contraente conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il primo Stato esenta dall'imposta detti redditi, ma puo', per calcolare l'ammontare delle proprie imposte sul residuo reddito di detto residente, applicare la stessa aliquota come se i redditi di cui trattasi non fossero stati esentati.
2. Quando, conformemente alla legislazione di uno Stato contraente, le perdite subite da un'impresa di questo Stato per una stabile organizzazione situata nell'altro Stato sono state effettivamente dedotte dagli utili di detta impresa ai fini della tassazione nel primo Stato, l'esenzione prevista al paragrafo 1 non si applica in detto primo Stato agli utili relativi ad altri periodi di imposta attribuibili alla stessa stabile organizzazione, nella misura in cui tali utili sono stati esentati dall'imposta anche nell'altro Stato a motivo della loro compensazione con le suddette perdite.
3. Salve le disposizioni dei seguenti paragrafi 4 e 5, quando un residente di uno Stato contraente realizza redditi che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, paragrafo 2, 11, paragrafi 2 e 6, e 12, paragrafo 5, sono stati effettivamente tassati nell'altro Stato contraente, il primo Stato accorda sull'imposta dovuta su tali redditi dal medesimo residente una deduzione pari al 15 per cento dell'ammontare dei redditi suindicati compreso nella base imponibile a nome di detto residente.
4. Per quanto concerne i redditi previsti al paragrafo 3 ricavati nel Belgio da un residente in Italia, la deduzione stabilita in detta disposizione si applichera' solo nel caso in cui i redditi medesimi fossero assoggettati all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.
5. Quando una societa' residente del Belgio possiede azioni o quote di una societa' per azioni, residente dell'Italia, i dividendi che le vengano corrisposti da questa ultima societa' e che sono stati assoggettati al regime previsto dall'articolo 10, paragrafo 2, sono esenti nel Belgio dall'imposta sulle societa', nella misura in cui detta esenzione sarebbe accordata se le due societa' fossero residenti del Belgio.
Art. 24
Articolo 24
Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. Il termine "nazionali" designa:
1° le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;
2° le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.
3. Gli apolidi non sono soggetti in uno Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto Stato che si trovano nella stessa situazione.
4. Le persone fisiche residenti di uno Stato contraente, che sono tassabili nell'altro Stato, beneficiano quivi, per l'applicazione delle imposte indicate nell'articolo 2, delle esenzioni, abbattimenti alla base, deduzioni o altri vantaggi, che sono accordati, per i loro carichi di famiglia, alle persone fisiche, appartenenti a detto altro Stato, di cui non sono residenti e che si trovano nella stessa situazione.
5. La tassazione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere eseguita in detto altro Stato con criteri meno favorevoli della tassazione delle imprese del medesimo altro Stato che svolgono la stessa attivita'.
6. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese di analoga natura di detto primo Stato.
7. Il termine "tassazione" designa, ai fini del presente articolo, le imposte di qualsiasi natura o denominazione.
Art. 25
Articolo 25
Procedura amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una doppia tassazione non conforme alla presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, indirizzare all'autorita' competente dello Stato contraente di cui egli e' residente, una domanda scritta per la revisione di detta tassazione.
Perche' sia ricevibile, detta domanda deve essere presentata nel termine di due anni a decorrere dalla notifica o dalla ritenuta alla fonte della seconda tassazione.
2. Detta autorita' competente fara' del suo meglio, se il ricorso le appare fondato e se essa stessa non e' in grado di adottare una soddisfacente soluzione, per regolare la questione attraverso un accordo amichevole con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una doppia tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio, attraverso un accordo amichevole, per risolvere le difficolta' o dissipare i dubbi che possono sorgere dall'applicazione della Convenzione.
4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti concorderanno i provvedimenti amministrativi necessari ai fini dell'esecuzione delle disposizioni della Convenzione ed in particolare per quanto riguarda la documentazione che dovra' essere fornita dai residenti di ciascuno Stato per beneficiare nell'altro Stato delle esenzioni o riduzioni di imposta previste da questa Convenzione.
Art. 26
Articolo 26
Scambio di informazioni
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono e' conforme alla Convenzione. Qualsiasi informazione cosi' scambiata sara' tenuta segreta e non potra' essere comunicata, fatta eccezione per il contribuente o per il suo rappresentante, che alle persone o alle autorita' incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione e delle istanze e ricorsi ad esse relativi, nonche' alle autorita' giudiziarie.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
1° di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
2° di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
3° di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 27
Articolo 27
Assistenza per la riscossione
Ciascuno Stato contraente riscuote, come se si trattasse delle proprie imposte, qualsiasi imposta indicata all'articolo 2 della presente Convenzione, che e' dovuta nell'altro Stato contraente e la cui riscossione e' necessaria perche' le esenzioni o riduzioni di imposta previste da questa Convenzione non siano ottenute da persone che non ne abbiano diritto.
Art. 28
Articolo 28
Disposizioni diverse
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari in forza sia di norme generali del diritto delle genti, sia delle disposizioni di accordi particolari.
2. La Convenzione non si applica agli organismi internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, ne' alle persone che sono membri di una missione diplomatica o di un ufficio consolare di uno Stato terzo, quando si trovano sul territorio di uno Stato contraente e non sono considerati residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente in materia di imposte sul reddito.
3. Le disposizioni della Convenzione non impediscono ad uno Stato contraente di stabilire a carico delle societa' residenti di questo Stato le imposte dovute, conformemente alla sua legislazione, nel caso di riacquisto da parte di dette societa' delle proprie azioni o quote, oppure nel caso di ripartizione dell'attivo sociale.
4. I Ministri delle finanze degli Stati contraenti o i loro rappresentanti all'uopo delegati, comunicheranno direttamente fra loro ai fini previsti dalla Convenzione.
Art. 29
Articolo 29
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile a Roma.
2. La presente Convenzione entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica e si applichera':
a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1° gennaio 1967;
b) alle altre imposte prelevate sui redditi di periodi d'imposta che si chiudono a decorrere dal 1° gennaio 1967.
3. Tuttavia, per quanto concerne il Belgio:
1° le disposizioni degli articoli 10 e 11 si applicheranno ai redditi attribuiti a decorrere dal 1° gennaio 1963;
2° le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, si applicheranno ai redditi dei periodi di imposta che si chiudono a decorrere dal 31 dicembre 1963;
3° le disposizioni dell'articolo 23, paragrafi 3 e 5, si applicheranno ai redditi di ogni periodo d'imposta che dia luogo, a seconda dei casi, all'applicazione dell'imposta a carico delle persone fisiche o dell'imposta sulle societa';
4° le disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 5, si applicheranno ai redditi di ogni periodo di imposta che si chiude a decorrere dal 31 dicembre 1962.
4. La Convenzione tra il Belgio e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e regolare talune altre questioni in materia fiscale, firmata a Bruxelles l'11 luglio 1931, non avra' piu' effetto e cessera' di essere applicata a qualsiasi imposta belga o italiana relativa al periodo a decorrere dal quale la presente Convenzione produrra' i suoi effetti in ordine a detta imposta, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
Art. 30
Articolo 30
Denuncia
La presente Convenzione rimarra' in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente potra', entro il 30 giugno di ogni anno solare, a decorrere dal quinto anno dalla data della sua ratifica, denunziarla, per iscritto e tramite le vie diplomatiche, all'altro Stato contraente. Nel caso in cui fosse denunziata prima del 1 luglio di detto anno, la Convenzione si applichera' per l'ultima volta:
a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento al piu' tardi il 31 dicembre dell'anno della sua denuncia;
b) alle altre imposte prelevate sui redditi di periodi imponibili che si chiudono al piu' tardi il 31 dicembre dello stesso anno.
IN FEDE DI CIO'" i Plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
FATTO a Bruxelles, il 19 ottobre 1970, in duplice esemplare, in lingua italiana, in lingua francese ed in lingua neerlandese facendo ciascuno dei tre testi ugualmente fede.
Per la Repubblica italiana
Aldo Maria MAZIO
Per il Regno del Belgio
P. HARMEL
Convenzione-Protocollo Finale
PROTOCOLLO FINALE
All'atto di procedere alla firma della Convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni ed a regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito, stipulata oggi tra l'Italia e il Belgio, i sottoscritti Plenipotenziari hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante di detta Convenzione:
1. Per quanto concerne i dividendi attribuiti prima del 1° gennaio 1967 da una societa' residente del Belgio, l'articolo 10, paragrafo 2, non impedisce al Belgio di riscuotere il "precompte mobilier" con l'aliquota del 15 per cento sull'ammontare imponibile dei dividendi calcolato conformemente alla legislazione belga.
2. La disposizione dell'articolo 23, paragrafo 5, non impedisce al Belgio di prelevare, sui dividendi previsti nella stessa disposizione, il "precompte mobilier" esigibile in base alla propria legislazione; tuttavia, per i dividendi riscossi a decorrere dal 1° gennaio 1967, la aliquota di detto "precompte" non puo' eccedere quella prevista dalla legislazione belga in vigore alla data della firma della Convenzione.
3. Le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 5, della Convenzione, e del punto 2 del presente Protocollo tengono conto delle legislazioni in vigore nei due Stati contraenti. Nel caso in cui, posteriormente alla firma della Convenzione, importanti modifiche fossero apportate alla legislazione dell'uno o dell'altro Stato contraente relativamente al regime della tassazione dei dividendi provenienti da fonte nazionale o estera, le predette disposizioni saranno applicate nello spirito della Convenzione ed al fine di pervenire ad un'equa reciprocita' di trattamento, in base alle modalita' da fissarsi di comune accordo tra le competenti autorita' dei due Stati contraenti.
4. L'articolo 24, paragrafo 5, non impedisce al Belgio di tassare l'ammontare complessivo degli utili attribuibili alla stabile organizzazione posseduta in detto Stato da una societa' o da un'associazione di persone, residente dell'Italia, con l'aliquota massima applicabile all'insieme o ad una frazione degli utili delle societa' residenti del Belgio.
Tuttavia, fino a quando gli utili distribuiti dalle societa' residenti del Belgio saranno tassati con un'aliquota inferiore, detta aliquota si applichera' alla frazione degli utili della stabile organizzazione belga della societa' o associazione di persone, residenti dell'Italia, corrispondente al rapporto tra gli utili distribuiti da detta societa' od associazione di persone ed il complessivo ammontare degli utili stessi.
5. In applicazione dell'articolo 24, paragrafi 5 e 6, fino a quando gli utili delle societa' ed associazioni di persone, residenti dell'Italia, che possiedono una stabile organizzazione nel Belgio, saranno assoggettati in quest'ultimo Stato ad un'imposta il cui ammontare non oltrepassa quello che si applica all'insieme o ad una frazione degli utili delle societa' residenti del Belgio e che detti utili non sono tassabili nel Belgio in ragione della loro destinazione, l'Italia rinunzia, per quanto concerne le societa' o associazioni di persone, residenti del Belgio e che hanno una stabile organizzazione in Italia, ad applicare l'imposta complementare progressiva sulla frazione degli utili di detta stabile organizzazione, attribuibile a soci residenti del Belgio, nella misura in cui la suddetta frazione di utili e' assoggettata alla imposta italiana sulle societa'.
6. Per quanto concerne l'Italia ed i ricorsi diretti ad ottenere il rimborso o lo sgravio delle imposte pagate o accertate a decorrere dal 1° gennaio 1967 sotto il regime della Convenzione dell'11 luglio 1931, i termini per ricorrere fissati dal Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette del 29 gennaio 1958, n. 645, sono prorogati per un periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione.
FATTO a Bruxelles, il 19 ottobre 1970 in duplice esemplare, in lingua italiana, in lingua francese ed in lingua neerlandese, i tre testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica italiana
Aldo Maria MAZIO
Per il Regno del Belgio
P. HARMEL
Visto, il Ministro per gli affari esteri
MORO
Convention
Convention entre l'Italie et la Belgique en vue d'eviter les doubles impositions et de regler certains autres questions en matiere d'impots sur les revenu.
Parte di provvedimento in formato grafico