Monitoring Gesetzessammlung

063U0404

IT - DL e Leggi di Conversione

063U0404

Accordo (LEGGE 06 febbraio 1963 n. 404)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, con Scambio di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e allo Scambio di Note si cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 5 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Il Governo della Repubblica delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore, della presente legge, le norme per la ripartizione della somma versata dal Governo tedesco in base all'Accordo di cui all'articolo 1 della legge stessa Le norme di cui al precedente comma dovranno ispirasi a seguenti criteri direttivi:
1) la ripartizione sara' limitata esclusivamente alle categorie dei cittadini italiani deportati per ragioni di
2) l'indennizzo sara' ragguagliato alla durata dell'internamento calcolandosi, per i deceduti durante la deportazione, un'adeguata presenza minima;
3) l'indennizzo sara' liquidato a favore dei deportati appartenenti alle categorie dei beneficiari o, in caso di decesso a causa della deportazione, ai loro aventi diritto, dandosi la precedenza, nell'ordine, al coniuge, ai figli, ai genitori ed ai collaterali.
Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente per gli affari esteri e per il tesoro, sentito il parere di un'apposita Commissione parlamentare, della quale saranno chiamati a far parte cinque membri per ciascun dei due rami dei del Parlamento dai rispettivi Presidenti.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno successivo sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma addi' 6 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - PICCIONI TREMELLONI

Art. 1

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania circa gli indennizzi a favore del cittadini italiani; che sono stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste
(Bonn, 2 giugno 1961)
La Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania quanto segue:
Articolo 1
(1) La Repubblica Federale di Germania si impegna a versare alla
Repubblica, italiana 40 milioni di DM favore di cittadini italiani; i quali per ragione di razza, fede o ideologia siano stato oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure abbiano sofferto privazioni di liberta' o danni alla salute, nonche' a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti a causa di queste persecuzioni.
(2) Il modo di utilizzare tale somme a favore delle categorie
suindicate e' rimesso alla valutazione del Governo della Repubblica italiana.

Art. 2

Articolo 2
La Repubblica federale di Germania mettera' a disposizione della
Repubblica italiana la somma di cui sopra un mese dopo l'entrata in vigore del presente

Art. 3

Articolo 3
Con il pagamento di cui all'articolo 1, vengono regolate in modo
definitivo tutte le questioni tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania formanti oggetto del presente Accordo, senza pregiudizio delle eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti.

Art. 4

Articolo 4
Il presente Accordo si applichera' anche al Land Berlino, meno che il Governo della Repubblica Federale di Germania entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, non rimetta al Governo della Repubblica italiana una dichiarazione contraria.

Art. 5

Articolo 5
(1) Il presente Accordo sara' ratificato e gli strumenti di
ratifica, saranno scambiati in Roma al piu' presto possibile.
(2) Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno successivo
allo scambio degli strumenti di ratifica.
In fede di che i plenipotenziari - dopo presentazione dei loro
pieni poteri trovati in dovuta forma - hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro Fatto a Bonn il 2 giugno 1961 in 4 originali - 2 in lingua, italiana e 2 in lingua tedesca, - l'uno e l'altro testo facenti egualmente fede.
Per la Repubblica italiana
QUARONI
Per la Repubblica Federale Tedesca
CARSTENS WESTRICK
DER STAATSSEKRETAR
DES AUSWARTIGEN AMTS

Accordo-Scambio di Note

Parte di provvedimento in formato grafico
AMBASCIATA D'ITALIA
Bonn, 2 giugno 1961
Signor Segretario di Stato,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera odierna, che in
traduzione ha il seguente tenore:
"In conformita' dell'art. 3 dell'Accordo sugli indennizzi a favore dei cittadini italiani che sono stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, tutte le questioni che formano oggetto di tale Accordo sono regolate definitivamente, senza pregiudizio per eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti.
Ho l'onore di informarla a tale proposito che il Governo della
Repubblica Federale di germania, dato il carattere speciale delle pretese di risarcimento da parte di cittadini italiani per danni causati dalle misure di persecuzione nazionalsocialiste, disporra' il seguente regolamento per le pretese di cittadini italiani, regolate dalla legge federale per gli indennizzi (BEG) nel testo del 29 giugno 1956 e dalla legge federale per le restituzioni (BRUG) del 19 luglio 1957:
1. a) le richieste avanzate da cittadini italiani in conformita' della legge federale per gli indennizzi, nei quali venissero respinte dalle autorita' tedesche preposte all'indennizzo sulla base della disposizione dello art. 77 par. 4 del Trattato di pace italiano del 10 febbraio 1947, formeranno oggetto di una procedura speciale, in conformita' delle disposizioni della legge federale per gli indennizzi, senza che sia sollevata l'obiezione di cui all'art. 77
per 4 del detto Trattata di
b) anche se richieste siffatte fossero state gia' respinte
definitivamente sulla base dell'art. 77 par. 4 del Trattato di pace italiano, esse saranno nuovamente prese in esame me in conformita' delle disposizioni del precedente capoverso a);
c) se, in conformita' delle disposizioni della legge federale per gli indennizzi, tali richieste non fossero state prescritte entro la scadenza prevista da tale legge, esse potranno essere nuovamente presentate entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo per essere prese in esame secondo la procedura speciale di cui sopra.
2. Il Governo della Repubblica Federale ha gia' preso
provvedimenti perche' nei confronti delle richieste di cittadini italiani che cadono sotto il disposto della legge federale per le restituzioni (BRUG), non vengano sollevate le obiezioni fondate sull'art. 77 par. 4 del Trattato di pace italiano. Esso provvedera' a che richieste del genere, da parte di cittadini italiani, gia' respinte in modo definitivo sulla base dell'art. 77 par. 4 del Trattato di pace italiano, siano nuovamente prese un esame".
Il Governo della Repubblica italiana esprime il suo apprezzamento per il regolamento cui si e' impegnato il Governo della Repubblica Federale di Germania e si dichiara d'accordo con esso.
Voglia gradire, signor Segretario di Stato, gli atti della mia piu'
alta considerazione.
QUARONI
S. E. il Segretario di Stato
dell'Auswartiges Amt
Prof. Dr. Karl CARSTENS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI
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