Monitoring Gesetzessammlung

15G00134

IT - DL e Leggi di Conversione

15G00134

Accordo (LEGGE 24 luglio 2015 n. 120)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2015 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.
Avvertenza:
Si omette la pubblicazione degli allegati all'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012, in quanto gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 354 del 21 dicembre 2012.

Art. 2

Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 330 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 25.840 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell' articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede per gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009 , destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari al l'importo dello scostamento, il limite di cui all' articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 luglio 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando

Art. 1

ACCORDO COMMERCIALE
TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA COLOMBIA E IL PERU', DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea , in prosieguo "Stati membri dell'Unione europea",
e
L'UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
LA REPUBBLICA DI COLOMBIA (in prosieguo "Colombia")
e
LA REPUBBLICA DEL PERU' (in prosieguo "Peru'")
in prosieguo anche "paesi andini firmatari",
dall'altra,
CONSIDERANDO l'importanza dei legami storici e culturali e i legami speciali di amicizia e cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri e i paesi andini firmatari, nonche' il loro desiderio di promuovere l'integrazione economica tra le parti;
DECISI a rafforzare tali legami a partire dagli attuali meccanismi che disciplinano le relazioni tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e i paesi andini firmatari;
RIAFFERMANDO il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
CONTRIBUENDO allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale e regionale e offrendo uno stimolo alla cooperazione internazionale;
DESIDERANDO promuovere un ampio sviluppo economico allo scopo di ridurre la poverta', creare nuove possibilita' di impiego e migliori condizioni di lavoro, nonche' di innalzare il tenore di vita nei rispettivi territori grazie alla liberalizzazione e all'espansione degli scambi e degli investimenti tra i loro territori;
IMPEGNATI ad attuare il presente accordo in linea con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, compresi la promozione del progresso economico, il rispetto dei diritti dei lavoratori e la tutela dell'ambiente, conformemente agli impegni internazionali assunti dalle parti;
BASANDOSI sui rispettivi diritti ed obblighi derivanti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito denominato "accordo OMC");
DECISI a eliminare le distorsioni negli scambi commerciali reciproci e a impedire l'introduzione di inutili ostacoli al commercio;
DECISI a stabilire regole chiare e reciprocamente vantaggiose che disciplinino i loro scambi e a favorire il commercio e gli investimenti tra le parti, come pure a promuovere fra di loro un dialogo regolare su tali questioni;
DESIDERANDO promuovere la competitivita' delle loro imprese sui mercati internazionali dotandole di un quadro giuridico prevedibile per le loro relazioni commerciali e di investimento;
CONSIDERANDO le differenze a livello di sviluppo socioeconomico tra i paesi andini firmatari e l'Unione europea e i suoi Stati membri;
AFFERMANDO il loro diritto di utilizzare, nella misura piu' ampia possibile, i margini di flessibilita' previsti nel quadro multilaterale per la tutela dell'interesse pubblico;
RICONOSCENDO che i paesi andini firmatari sono membri della Comunita' andina e che a norma della decisione 598 della Comunita' andina, quando i suoi paesi membri negoziano accordi commerciali con paesi terzi, si mantiene l'ordinamento giuridico andino nelle relazioni reciproche tra i paesi membri della Comunita' andina;
RICONOSCENDO l'importanza dei rispettivi processi di integrazione regionale dell'Unione europea e dei paesi andini firmatari nel quadro della Comunita' andina,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Principi generali
Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonche' del principio dello Stato di diritto e' alla base delle politiche interne ed internazionali delle parti. Il rispetto di tali principi costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

Art. 2

ARTICOLO 2
Disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa
1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali.
2. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti in virtu' di accordi e di trattati e di altri pertinenti obblighi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione.
3. Nel cooperare per contribuire all'obiettivo del disarmo e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa, le parti decidono di collaborare per conseguire l'universalizzazione e l'attuazione dei trattati in materia.
4. Le parti convengono che i paragrafi 1 e 2 del presente articolo costituiscono un elemento essenziale del presente accordo.

Art. 3

ARTICOLO 3
Istituzione di una zona di libero scambio
Le parti istituiscono una zona di libero scambio conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (di seguito denominato "GATT 1994") e all'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (di seguito denominato "GATS").

Art. 4

ARTICOLO 4
Obiettivi
Gli obiettivi del presente accordo sono:
a) la liberalizzazione progressiva e graduale degli scambi di merci, conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994;
b) la facilitazione degli scambi di merci, in particolare mediante l'applicazione delle disposizioni concordate riguardanti le dogane e la facilitazione degli scambi, le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformita' nonche' le misure sanitarie e fitosanitarie;
c) la liberalizzazione progressiva degli scambi di servizi, conformemente all'articolo V del GATS;
d) lo sviluppo di un ambiente favorevole ad un aumento dei flussi di investimento e, in particolare, al miglioramento delle condizioni di stabilimento fra le parti, sulla base del principio di non discriminazione;
e) la facilitazione degli scambi e degli investimenti fra le parti grazie alla liberalizzazione dei pagamenti correnti e dei movimenti di capitali connessi agli investimenti diretti;
f) l'effettiva apertura reciproca dei mercati degli appalti pubblici delle parti;
g) la tutela adeguata ed efficace dei diritti di proprieta' intellettuale, conformemente alle norme internazionali in vigore fra le parti, garantendo nel contempo un equilibrio fra i diritti dei titolari di diritti di proprieta' intellettuale e l'interesse pubblico;
h) lo svolgimento di attivita' economiche, in particolare per quanto riguarda le relazioni fra le parti, in conformita' del principio di libera concorrenza;
i) l'istituzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie rapido, efficace e prevedibile;
j) la promozione del commercio internazionale in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, operando per integrare e riflettere questo obiettivo nelle relazioni commerciali delle parti; e
k) garantire che la cooperazione in materia di assistenza tecnica e il rafforzamento delle capacita' commerciali delle parti contribuiscano all'attuazione del presente accordo e ad un utilizzo ottimale delle opportunita' da esso offerte, nel rispetto del quadro istituzionale e giuridico esistente.

Art. 5

ARTICOLO 5
Rapporto con l'accordo OMC
Le parti riaffermano i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dall'accordo OMC.

Art. 6

ARTICOLO 6
Definizione delle parti
1. Ai fini del presente accordo:
- per "parte" si intende l'Unione europea o i suoi Stati membri o l'Unione europea e i suoi Stati membri nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza quali discendono dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: "parte UE") o ciascuno dei paesi andini firmatari;
- per "parti" si intende, da un lato, la parte UE e, dall'altro, ciascun paese andino firmatario.
2. Quando prevede impegni specifici ed individuali nei riguardi di uno Stato membro dell'Unione europea o per un paese andino firmatario, il presente accordo fa riferimento a tale paese o a tali paesi specifici, a seconda dei casi.
3. Conformemente all'articolo 7, per i paesi andini firmatari i termini "un'altra parte" o "le altre parti", quando usati nel presente accordo, indicano la parte UE.

Art. 7

ARTICOLO 7
Relazioni commerciali ed economiche oggetto del presente accordo
1. Le disposizioni del presente accordo si applicano alle relazioni commerciali ed economiche bilaterali tra, da un lato, ogni singolo paese andino firmatario e, dall'altro, la parte UE; esse non si applicano alle relazioni commerciali ed economiche tra i singoli paesi andini firmatari1 .
2. I diritti e gli obblighi stabiliti dalle parti nel presente accordo non incidono sui diritti e sugli obblighi esistenti tra i paesi andini firmatari in qualita' di paesi membri della Comunita' andina.
--------
1 La presente disposizione non va interpretata come tale da pregiudicare gli obblighi stabiliti tra i paesi andini firmatari e la parte UE negli articoli 10 e 105.

Art. 8

ARTICOLO 8
Adempimento degli obblighi
1. Ciascuna delle parti e' responsabile del rispetto di tutte le disposizioni del presente accordo e adotta tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi che ne derivano, compreso il loro rispetto da parte di amministrazioni e autorita' centrali, regionali o locali, come pure di organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da tali amministrazioni e autorita'2 .
2. Qualora una parte ritenga che un'altra parte sia venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dal presente accordo, tale parte ricorre esclusivamente al meccanismo di risoluzione delle controversie istituito dal titolo XII (Risoluzione delle controversie) e si attiene ad esso.
3. Fatti salvi gli attuali meccanismi di dialogo politico fra le parti, qualsiasi parte puo' adottare immediatamente le misure opportune a norma del diritto internazionale in caso di violazione, ad opera di un'altra parte, degli elementi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 del presente accordo. L'altra parte in questione puo' chiedere che sia organizzata una riunione urgente tra le parti interessate entro un termine di quindici giorni per procedere ad un esame approfondito della situazione allo scopo di cercare una soluzione accettabile. Le misure saranno proporzionali alla violazione e saranno adottate in via prioritaria quelle che perturbano il meno possibile il funzionamento del presente accordo.
Tali misure sono revocate non appena cessano di sussistere le ragioni che hanno condotto alla loro adozione.
--------
2 Le parti convengono che nell'espressione "amministrazioni e autorita' centrali, regionali o locali" rientrano tutti i livelli di amministrazione e tutte le autorita' pubbliche delle parti.

Art. 9

ARTICOLO 9
Ambito geografico d'applicazione
1. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori nei quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea alle condizioni stabilite in tali trattati, e, dall'altro, ai territori, rispettivamente, della Colombia e del Peru'3 .
2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, nella misura in cui il territorio doganale dell'Unione europea (in prosieguo: "territorio doganale dell'UE") comprende zone che non rientrano nella definizione di territorio di cui sopra, il presente accordo si applica anche al territorio doganale dell'UE.
--------
3 Per maggiore chiarezza, le parti dichiarano che i riferimenti al territorio contenuti nel presente accordo si intendono fatti esclusivamente a fini di riferimento all'ambito geografico di applicazione dello stesso.

Art. 10

ARTICOLO 10
Integrazione regionale
1. Le parti riconoscono l'importanza dell'integrazione regionale ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale dei paesi andini firmatari e dell'Unione europea, onde consentire un rafforzamento delle relazioni fra le parti e contribuire agli obiettivi del presente accordo.
2. Le parti riconoscono e ribadiscono l'importanza dei rispettivi processi di integrazione regionale fra gli Stati membri dell'Unione europea e fra i paesi membri della Comunita' andina quale strumento per creare maggiori opportunita' commerciali e promuovere la loro effettiva integrazione nell'economia mondiale.
3. Le parti riconoscono che i progressi a livello di integrazione regionale andina saranno determinati dai paesi membri della Comunita' andina.
4. Le parti riconoscono che i paesi andini firmatari devono mantenere l'ordinamento giuridico andino nelle relazioni reciproche, conformemente alla decisione 598 della Comunita' andina.
5. Tenuto conto dell'aspirazione delle parti di realizzare un'associazione tra le due regioni, quando tutti i paesi membri della Comunita' andina saranno parti del presente accordo, il comitato per il commercio riesaminera' le disposizioni pertinenti, in particolare il presente articolo e l'articolo 105, al fine di adattarle alla nuova situazione e di sostenere i processi di integrazione regionale.

Art. 11

ARTICOLO 11
Definizioni
Ai fini del presente accordo, salvo disposizione contraria, si applicano le seguenti definizioni:
- "giorni": giorni di calendario, compresi i fine settimana e i giorni festivi;
- "merce di una parte" o "prodotto di una parte": prodotti interni come intesi nel GATT 1994 o merci o prodotti quali convenuti dalle parti, compresi i prodotti o le merci originari di tale parte quali definiti all'articolo 19;
- "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato conformemente alla legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprieta' privata o pubblica, ivi comprese societa' per azioni, trust, societa' di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
- "misura": qualsiasi azione od omissione di una parte, comprese le disposizioni legislative e regolamentari, le procedure, le decisioni, gli atti amministrativi o le prassi o qualsiasi altra forma di misura;
- "persona": una persona fisica o giuridica.

Art. 12

ARTICOLO 12
Comitato per il commercio
1. Le parti istituiscono un comitato per il commercio. Tale comitato e' composto da rappresentanti della parte UE e da rappresentanti di ciascun paese andino firmatario.
2. Il comitato per il commercio si riunisce almeno una volta all'anno a livello di ministri o di rappresentanti designati da tale livello. Su richiesta scritta di una parte, il comitato per il commercio puo' inoltre riunirsi in qualsiasi momento a livello di alti funzionari designati per prendere le decisioni necessarie.
3. Salvo altrimenti deciso dalle parti, il comitato per il commercio si riunisce a rotazione a Bogota', Bruxelles e Lima. Il comitato per il commercio e' presieduto a rotazione da ciascuna delle parti per un periodo di un anno.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, il comitato per il commercio puo' riunirsi in sessioni cui partecipano la parte UE e un paese andino firmatario per questioni:
a) riguardanti esclusivamente i rapporti bilaterali tra la parte UE e tale paese andino firmatario; o
b) discusse nell'ambito di un "organismo specializzato" durante una sessione cui abbiano partecipato solo la parte UE e un paese andino firmatario, qualora la questione sia stata rinviata al comitato per il commercio.
Qualora un altro paese andino firmatario sia interessato alla questione da discutere in tale sessione, esso vi puo' partecipare previo accordo della parte UE e del paese andino firmatario di cui trattasi.

Art. 13

ARTICOLO 13
Funzioni del comitato per il commercio
1. Il comitato per il commercio:
a) sovrintende a e facilita il funzionamento del presente accordo nonche' la corretta applicazione delle sue disposizioni ed esamina altri modi per conseguire i suoi obiettivi generali;
b) valuta i risultati ottenuti dall'applicazione del presente accordo, in particolare l'andamento delle relazioni economiche e commerciali fra le parti;
c) sovrintende ai lavori di tutti gli organismi specializzati istituiti a norma del presente accordo e raccomanda le eventuali azioni necessarie;
d) valuta e adotta decisioni, secondo quanto previsto nel presente accordo, in merito a tutte le questioni che gli vengono sottoposte dagli organismi specializzati istituiti a norma del presente accordo;
e) sovrintende all'applicazione dell'articolo 105;
f) sovrintende agli ulteriori sviluppi del presente accordo;
g) fatti salvi i diritti conferiti nel titolo XII (Risoluzione delle controversie) e le altre disposizioni del presente accordo, esamina le modalita' piu' appropriate per prevenire o risolvere le difficolta' che possono emergere in relazione alle questioni oggetto del presente accordo;
h) adotta, nel corso della sua prima riunione, il regolamento di procedura e il codice di condotta per gli arbitri di cui all'articolo 315;
i) stabilisce il compenso e il rimborso spese da versare agli arbitri;
j) adotta il proprio regolamento interno, come pure il calendario delle riunioni e il loro ordine del giorno;
k) esamina ogni altra questione d'interesse relativa a un settore disciplinato dal presente accordo.
2. Il comitato per il commercio puo':
a) istituire organismi specializzati e delegare ad essi responsabilita';
b) ricevere o richiedere informazioni da qualsiasi persona interessata;
c) dare il proprio assenso all'apertura di negoziati, allo scopo di approfondire la liberalizzazione gia' conseguita in settori oggetto del presente accordo;
d) esaminare ogni possibile emendamento o modifica delle disposizioni del presente accordo, che saranno sottoposti al completamento delle procedure giuridiche interne di ciascuna delle parti;
e) adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo4 . Tali interpretazioni sono prese in considerazione dai collegi arbitrali istituiti a norma del titolo XII (Risoluzione delle controversie);
f) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altro provvedimento che le parti possano convenire;
g) progredire nella realizzazione degli obiettivi del presente accordo grazie alle modifiche ivi previste:
i) dell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi), allo scopo di aggiungere una o piu' merci escluse dalla tabella di soppressione dei dazi di una parte;
ii) dei calendari fissati nell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi), allo scopo di accelerare la riduzione dei dazi;
iii) delle regole di origine specifiche stabilite nell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa);
iv) dei soggetti appaltanti elencati nell'appendice 1 dell'allegato XII (Appalti pubblici);
v) degli elenchi di impegni di cui all'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) e all'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) e delle riserve di cui all'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali); e
vi) di altre disposizioni soggette a modifiche da parte del comitato per il commercio a norma di una disposizione esplicita del presente accordo.
Ciascuna delle parti attua, conformemente alle procedure di legge da essa applicabili, ogni modifica di cui alla presente lettera.
3. Il comitato per il commercio puo' esaminare l'impatto del presente accordo sulle micro, piccole e medie imprese (di seguito denominate "microimprese e PMI") delle parti, compresi i vantaggi che ne possono derivare.
4. Le parti, per quanto possibile, si scambiano informazioni nell'ambito del comitato per il commercio in merito ad accordi che istituiscono o modificano unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alla politica commerciale di ciascuna delle parti nei riguardi dei paesi terzi.
5. Nell'esercizio delle funzioni stabilite nel presente articolo, il comitato per il commercio puo' adottare qualsiasi decisione secondo quanto previsto nel presente accordo.
--------
4 Le interpretazioni adottate dal comitato per il commercio non costituiscono un emendamento o una modifica delle disposizioni del presente accordo.

Art. 14

ARTICOLO 14
Adozione di decisioni
1. Il comitato per il commercio adotta decisioni per consenso.
2. Le decisioni adottate dal comitato per il commercio sono vincolanti per le parti, che prendono tutte le misure necessarie per attuarle.
3. Nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 4, le decisioni sono adottate dalla parte UE e dal paese andino firmatario interessato e hanno effetti solo tra tali parti purche' queste decisioni non incidano sui diritti e sugli obblighi di un altro paese andino firmatario.

Art. 15

ARTICOLO 15
Organismi specializzati
1. Il presente accordo istituisce i seguenti sottocomitati:
a) sottocomitato per l'accesso al mercato;
b) sottocomitato per l'agricoltura;
c) sottocomitato sugli ostacoli tecnici agli scambi;
d) sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine;
e) sottocomitato per gli appalti pubblici;
f) sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile;
g) sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie; e
h) sottocomitato per la proprieta' intellettuale.
2. Qualsiasi organismo specializzato istituito a norma del presente accordo e' composto da rappresentanti della parte UE e da rappresentanti di ciascun paese andino firmatario.
3. Gli ambiti di competenza e i compiti rispettivi degli organismi specializzati istituiti dal presente accordo sono definiti nei titoli pertinenti.
4. Il comitato per il commercio puo' istituire altri sottocomitati, gruppi di lavoro o organismi specializzati che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato per il commercio stabilisce la composizione, i compiti e il regolamento interno di tali organismi specializzati.
5. Gli organismi specializzati informano con sufficiente anticipo il comitato per il commercio del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Riferiscono inoltre sulle loro attivita' in ciascuna delle riunioni di tale comitato.
6. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 2, qualsiasi organismo specializzato puo' riunirsi in sessioni cui partecipano la parte UE e uno dei paesi andini firmatari qualora tali sessioni siano dedicate a questioni riguardanti esclusivamente i rapporti bilaterali tra la parte UE e tale paese andino firmatario.
7. Qualora un altro paese andino firmatario sia interessato alla questione da discutere in tale sessione, esso vi puo' partecipare previo accordo della parte UE e del paese andino firmatario di cui trattasi.

Art. 16

ARTICOLO 16
Coordinatori dell'accordo
1. Ciascuna delle parti designa un coordinatore dell'accordo e ne informa tutte le altre parti, al piu' tardi, entro la data di entrata in vigore del presente accordo5 .
2. I coordinatori dell'accordo:
a) elaborano l'ordine del giorno e coordinano la preparazione delle riunioni del comitato per il commercio;
b) garantiscono, ove opportuno, il follow-up delle decisioni adottate dal comitato per il commercio;
c) fungono da punti di contatto per facilitare le comunicazioni fra le parti su tutte le questioni oggetto del presente accordo, salvo altrimenti disposto nel presente accordo;
d) ricevono, salvo disposizione contraria, tutte le notifiche e le informazioni presentate a norma del presente accordo, comprese le notifiche o le informazioni presentate al comitato per il commercio; e
e) esaminano ogni altra questione che possa influire sul funzionamento del presente accordo, come richiesto dal comitato per il commercio.
3. I coordinatori dell'accordo si riuniscono secondo le necessita'.
--------
5 Per maggiore chiarezza, nel caso della parte UE e dei suoi Stati membri la comunicazione si considera effettuata una volta trasmessa alla Commissione europea.

Art. 17

ARTICOLO 17
Obiettivo
Le parti liberalizzano progressivamente gli scambi di merci nel corso di un periodo transitorio che ha inizio con l'entrata in vigore del presente accordo, in conformita' delle disposizioni del presente accordo e dell'articolo XXIV del GATT 1994.

Art. 18

ARTICOLO 18
Ambito di applicazione
Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente capo si applica agli scambi di merci fra le parti.

Art. 19

ARTICOLO 19
Definizioni
Ai fini del presente titolo:
- per "dazio doganale" si intende qualsiasi tipo di dazio od onere applicato all'importazione di merci o ad essa collegato, comprese tutte le forme di sovrattassa od onere aggiuntivo applicate a tale importazione o ad essa collegate. In un "dazio doganale" non rientrano:
a) gli oneri equivalenti a un'imposta interna applicati ai sensi dell'articolo III del GATT 1994;
b) i dazi antidumping, compensativi o di salvaguardia applicati ai sensi del GATT 1994, dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (di seguito denominato "accordo antidumping"), dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (di seguito denominato "accordo sulle sovvenzioni") e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia (di seguito denominato "accordo sulle misure di salvaguardia"), a seconda dei casi;
c) i diritti o gli altri oneri applicati a norma dell'articolo VIII del GATT 1994;
- per "prodotto originario" o "merce originaria" si intende un prodotto o una merce conforme alle regole di origine stabilite nell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa).

Art. 20

ARTICOLO 20
Classificazione delle merci
La classificazione delle merci oggetto di scambi tra le parti e' quella della nomenclatura tariffaria di ciascuna parte, in conformita' con il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci 2007 (di seguito denominato "SA") e successive modifiche.

Art. 21

ARTICOLO 21
Trattamento nazionale
1. Ciascuna delle parti riserva alle merci di un'altra parte il trattamento nazionale in conformita' dell'articolo III del GATT 1994 e delle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante, mutatis mutandis.
2. Ai fini di una maggiore chiarezza, le parti confermano che per trattamento nazionale si intende, in relazione alle amministrazioni o alle autorita' di qualsiasi livello, un trattamento non meno favorevole di quello concesso dall'amministrazione o dall'autorita' del livello interessato a merci interne simili, direttamente concorrenti o sostituibili, comprese quelle originarie del territorio su cui tale amministrazione o autorita' esercita la propria giurisdizione6 .
--------
6 La Colombia e la parte UE convengono che tale disposizione non osta al mantenimento e all'esercizio dei monopoli delle bevande alcoliche stabiliti in Colombia.

Art. 22

ARTICOLO 22
Soppressione dei dazi doganali
1. Salvo diversa disposizione del presente accordo, ciascuna delle parti sopprime i dazi doganali imposti sulle merci originarie di un'altra parte conformemente all'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi).
2. Per ciascuna merce, l'aliquota di base dei dazi doganali, cui devono essere applicate le successive riduzioni come disposto dal paragrafo 1, e' quella specificata nell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi).
3. Se in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo una parte riduce il dazio doganale applicato alla nazione piu' favorita (di seguito "NPF"), tale dazio si applica solo se inferiore al dazio doganale calcolato secondo l'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi).
4. Le parti, su richiesta di una di esse, si consultano per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali di cui all'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi).
5. Qualsiasi decisione del comitato per il commercio intesa ad accelerare o estendere la portata della soppressione dei dazi doganali conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), sostituisce le aliquote del dazio o le categorie di soppressione progressiva determinate secondo l'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi).
6. Salvo disposizione contraria del presente accordo, nessuna delle parti puo' aumentare un dazio doganale fissato quale aliquota di base nell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi) o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria di un'altra parte.
7. Il paragrafo 6 non osta a che una qualsiasi delle parti:
a) aumenti un dazio doganale al livello stabilito nell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi) per il rispettivo anno, dopo una riduzione unilaterale; o
b) mantenga o aumenti un dazio doganale conformemente all'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (di seguito denominato "DSU") o al titolo XII (Risoluzione delle controversie).

Art. 23

ARTICOLO 23
Restrizioni all'importazione e all'esportazione
Nessuna delle parti istituisce o mantiene in vigore divieti o restrizioni sull'importazione di merci di un'altra parte o sull'esportazione o sulla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio di un'altra parte, salvo altrimenti disposto nel presente accordo o in conformita' dell'articolo XI del GATT 1994 e delle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 24

ARTICOLO 24
Diritti e oneri
1. Ciascuna delle parti garantisce, conformemente all'articolo VIII del GATT 1994 e alle sue note interpretative, che tutti i diritti e gli oneri di qualsiasi tipo (diversi dai dazi doganali, dagli oneri equivalenti a un'imposizione interna o da altri oneri interni applicati in conformita' dell'articolo III del GATT 1994, come pure dai dazi antidumping e compensativi), imposti all'importazione o all'esportazione, o in relazione ad esse, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna ne' una tassazione a fini fiscali delle importazioni o delle esportazioni.
2. Nessuna delle parti impone formalita' consolari7 , compresi i diritti e gli oneri connessi, in relazione all'importazione di merci di un'altra parte.
3. Ciascuna delle parti mette a disposizione e mantiene, di preferenza via Internet, informazioni aggiornate su tutti i diritti e gli oneri imposti in relazione all'importazione o all'esportazione.
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7 Ai fini del presente paragrafo per "formalita' consolari" si intende il requisito che le merci di una parte destinate all'esportazione nel territorio di un'altra parte siano dapprima sottoposte al controllo del console della parte importatrice nel territorio della parte esportatrice allo scopo di ottenere fatture consolari o visti consolari per fatture commerciali, certificati di origine, manifesti di carico, dichiarazioni di esportazione degli spedizionieri o qualsiasi altra documentazione doganale necessaria all'importazione o in relazione ad essa.

Art. 25

ARTICOLO 25
Dazi e tasse all'esportazione
Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, nessuna parte istituisce o mantiene dazi o tasse, diversi dagli oneri interni applicati conformemente all'articolo 21, sulle esportazioni di merci verso il territorio di un'altra parte o in relazione ad esse.

Art. 26

ARTICOLO 26
Procedure in materia di licenze di importazione e di esportazione
1. Nessuna parte adotta o mantiene misure incompatibili con l'accordo OMC relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione (di seguito denominato "accordo sulle licenze d'importazione"), che e' incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante, mutatis mutandis.
2. Ciascuna delle parti applica le disposizioni contenute nell'accordo sulle licenze d'importazione, mutatis mutandis, per tutte le procedure in materia di licenze d'esportazione verso un'altra parte. La notifica prevista all'articolo 5 dell'accordo sulle licenze d'importazione viene effettuata tra le parti per le procedure in materia di licenze d'esportazione.
3. Per "licenze d'importazione" si intendono le procedure amministrative usate per la messa in atto di regimi di licenze di importazione che richiedono, come condizione preliminare all'importazione verso la parte importatrice, la presentazione di una domanda o di altri documenti (diversi dai documenti necessari ai fini doganali) all'organo amministrativo competente.

Art. 27

ARTICOLO 27
Imprese commerciali di Stato
1. Ai fini del presente accordo per "imprese commerciali di Stato" si intendono imprese pubbliche e non pubbliche, ovunque abbiano sede, a livello centrale e inferiore a quello centrale, compresi gli organismi di commercializzazione, cui sono concessi diritti o privilegi speciali od esclusivi, compresi poteri legislativi o costituzionali, nell'esercizio dei quali esse influenzano tramite i loro acquisti o le loro vendite il livello o la direzione delle importazioni o delle esportazioni8 .
2. Le parti riconoscono che le imprese commerciali di Stato non devono operare in modo da creare ostacoli agli scambi e, a tal fine, si impegnano ad ottemperare agli obblighi stabiliti nel presente articolo.
3. Le parti riaffermano i loro diritti e obblighi esistenti in virtu' dell'articolo XVII del GATT 1994, delle sue note interpretative e disposizioni supplementari nonche' dell'intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante, mutatis mutandis.
4. Ciascuna delle parti garantisce in particolare che le imprese commerciali di Stato, nei loro acquisti o nello loro vendite, o ogniqualvolta esercitino poteri, compresi i poteri legislativi o costituzionali ad esse delegati da una parte a livello centrale o inferiore a quello centrale, rispettino gli obblighi assunti da ciascuna delle parti nel presente accordo.
5. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal titolo VI (Appalti pubblici).
6. Nel quadro della notifica presentata dalle parti a norma dell'articolo XVII del GATT 1994, in caso di richiesta di ulteriori informazioni in merito agli effetti delle imprese commerciali di Stato sugli scambi bilaterali, la parte interpellata si adopera per garantire la massima trasparenza possibile nel rispondere a queste richieste, che mirano ad ottenere informazioni utili per stabilire se le imprese commerciali di Stato ottemperino agli obblighi pertinenti del presente accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo XVII, paragrafo 4, lettera d), del GATT 1994 sulle informazioni riservate.
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8 Per maggiore chiarezza, si intende che le aziende produttrici di bevande alcoliche che operano nel quadro del "monopolio rentistico" di cui all' articolo 336 della Costituzione politica della Colombia rientrano in questa definizione di imprese commerciali di Stato.

Art. 28

ARTICOLO 28
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti in materia di scambi reciproci di prodotti agricoli (di seguito denominati "prodotti agricoli") che rientrano nella definizione dell'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura (di seguito denominato "accordo sull'agricoltura")9 .
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9 Per quanto riguarda la Colombia, ai fini dell'applicazione del presente articolo, nei "prodotti agricoli" rientrano anche le seguenti sottovoci: 2905.45.00, 3302.10.10, 3302.10.90, 3823.11.00, 3823.12.00, 3823.13.00, 3823.19.00, 3823.70.10, 3823.70.20, 3823.70.30, 3823.70.90, 3824.60.00.

Art. 29

ARTICOLO 29
Salvaguardia agricola
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 22, una parte puo' applicare una misura di salvaguardia agricola in forma di dazi addizionali all'importazione sui prodotti agricoli originari che figurano nel suo elenco dell'allegato IV (Misure di salvaguardia agricola) purche' siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo. L'importo di qualsiasi dazio addizionale all'importazione come pure di qualsiasi altro dazio doganale applicato a tali prodotti non puo' superare la minore delle seguenti aliquote:
a) l'aliquota NPF applicata; o
b) l'aliquota tariffaria di base stabilita nell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi).
2. Una parte puo' applicare una misura di salvaguardia su base quantitativa in qualsiasi anno di calendario se, all'entrata di una merce originaria nel suo territorio doganale, il quantitativo di importazioni della merce originaria supera in quell'anno il volume limite stabilito per tale merce nell'elenco della parte che figura nell'allegato IV (Misure di salvaguardia agricola).
3. Qualsiasi dazio addizionale applicato da una parte a norma dei paragrafi 1 e 2 e' conforme all'elenco della parte di cui all'allegato V (Misure di salvaguardia agricola).
4. Nessuna delle parti puo' applicare una misura di salvaguardia agricola a norma del presente articolo se nel contempo adotta o mantiene in vigore in relazione alla stessa merce:
a) una misura di salvaguardia a norma del capo 2 (Misure di difesa commerciale); o
b) una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
5. Nessuna delle parti puo' adottare o mantenere in vigore una misura di salvaguardia agricola:
a) a partire dalla data in cui una merce e' esente da dazio a norma dell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi), salvo altrimenti disposto alla lettera b); o
b) oltre la scadenza del periodo transitorio fissato nell'elenco della parte di cui all'allegato IV (Misure di salvaguardia agricola); o
c) che aumenti un dazio doganale all'interno di un contingente tariffario.
6. Entro dieci giorni dall'applicazione di una misura di salvaguardia agricola a norma dei paragrafi 1 e 2, la parte che applica la misura la notifica per iscritto alla parte esportatrice interessata, fornendo dati pertinenti sulla misura e le motivazioni che la giustificano. La parte che applica la misura offre alla parte esportatrice interessata la possibilita' di una consultazione in merito alle condizioni per la sua applicazione a norma di tali paragrafi.
7. Ciascuna delle parti mantiene i propri diritti ed obblighi ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, tranne per quanto riguarda il commercio di prodotti agricoli oggetto di trattamento preferenziale.

Art. 30

ARTICOLO 30
Sistema di fasce di prezzi
Salvo altrimenti disposto nel presente accordo:
a) la Colombia puo' applicare il sistema andino di fasce di prezzi stabilito nella decisione 371 della Comunita' andina e relative modifiche, o i sistemi successivi applicabili ai prodotti agricoli di cui a tale decisione;
b) il Peru' puo' applicare il sistema andino di fasce di prezzi stabilito nel decreto supremo 115- 2001-EF e relative modifiche, o i sistemi successivi applicabili ai prodotti agricoli di cui a tale decreto.

Art. 31

ARTICOLO 31
Regime del prezzo di entrata
Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, la parte UE puo' applicare il regime del prezzo di entrata stabilito dal regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 , recante modalita' di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96 , (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli e relative modifiche, o sistemi successivi.

Art. 32

ARTICOLO 32
Sovvenzioni all'esportazione e altre misure di effetto equivalente
1. Ai fini del presente articolo le "sovvenzioni all'esportazione" hanno lo stesso significato attribuito al termine nell'articolo 1, lettera e), dell'accordo sull'agricoltura, comprese le eventuali modifiche di tale articolo.
2. Le parti condividono l'obiettivo di collaborare in seno all'OMC per raggiungere un accordo inteso ad eliminare le sovvenzioni all'esportazione e altre misure di effetto equivalente relative ai prodotti agricoli.
3. All'entrata in vigore del presente accordo nessuna delle parti mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni all'esportazione o altre misure di effetto equivalente sui prodotti agricoli completamente e immediatamente liberalizzati o su quelli completamente ma non immediatamente liberalizzati che beneficiano di un contingente esente da dazi all'entrata in vigore del presente accordo conformemente all'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi), destinati al territorio di un'altra parte.
4. Nessuna delle parti mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni all'esportazione o altre misure di effetto equivalente sui prodotti agricoli completamente ma non immediatamente liberalizzati e che non beneficiano di un contingente esente da dazi all'entrata in vigore del presente accordo, a decorrere dalla data in cui tali prodotti sono completamente liberalizzati.
5. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 3 e 4, se una parte mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni o altre misure di effetto equivalente sull'esportazione di prodotti agricoli parzialmente o completamente liberalizzati verso un'altra parte, la parte importatrice puo' applicare una tariffa aggiuntiva che innalza i dazi doganali sull'importazione di tali prodotti ad un livello pari al valore piu' basso tra il dazio NPF applicato o l'aliquota di base fissata nell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi), per il periodo stabilito per il mantenimento della sovvenzione all'esportazione.
6. Per consentire alla parte importatrice di eliminare la tariffa aggiuntiva applicata conformemente al paragrafo 5, la parte esportatrice fornisce informazioni dettagliate atte a dimostrare il rispetto delle disposizioni del presente articolo.

Art. 33

ARTICOLO 33
Amministrazione e applicazione dei contingenti tariffari
1. Ciascuna delle parti applica e amministra i contingenti tariffari per le importazioni di prodotti agricoli fissati nell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi) in conformita' dell'articolo XIII del GATT 1994, comprese le sue note interpretative, e dell'accordo sulle licenze d'importazione.
2. Le parti amministrano i contingenti tariffari per le importazioni di prodotti agricoli secondo il principio "primo arrivato, primo servito".
3. Su richiesta di una parte esportatrice, una parte importatrice si consulta con la parte esportatrice in merito all'amministrazione dei contingenti tariffari della parte importatrice. Tali consultazioni sostituiscono le consultazioni previste all'articolo 301 purche' rispettino le condizioni stabilite nel paragrafo 9 di detto articolo.

Art. 34

ARTICOLO 34
Gestione degli errori amministrativi
Qualora le autorita' competenti di qualsiasi parte, a livello della corretta gestione del sistema preferenziale di esportazione, in particolare nell'applicazione delle disposizioni dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa), abbiano commesso un errore che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, qualsiasi parte che subisca dette conseguenze puo' chiedere che il comitato per il commercio, dopo che la questione sia stata discussa sul piano tecnico fra le parti interessate in seno al sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine di cui all'articolo 68, vagli la possibilita' di prendere tutte le misure del caso per risolvere la situazione. La decisione del comitato per il commercio sulle misure del caso e' adottata di comune accordo dalle parti interessate.

Art. 35

ARTICOLO 35
Sottocomitato per l'accesso al mercato
1. Le parti istituiscono un sottocomitato per l'accesso al mercato composto da rappresentanti di ciascuna delle parti.
2. Il sottocomitato si riunisce su richiesta di una parte o del comitato per il commercio allo scopo di esaminare tutte le questioni non contemplate da un altro sottocomitato che possono emergere nel quadro del presente capo.
3. Il sottocomitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni:
a) promuovere gli scambi di merci tra le parti, anche per mezzo di consultazioni sull'accelerazione e sull'estensione della portata della soppressione dei dazi a norma del presente accordo, e se del caso su altre questioni;
b) esaminare le misure non tariffarie che possono limitare gli scambi di merci fra le parti e, se del caso, sottoporre tali questioni all'esame del comitato per il commercio;
c) fornire consulenze e raccomandazioni al comitato per il commercio sulle esigenze di cooperazione in materia di accesso al mercato;
d) procedere a consultazioni e adoperarsi per risolvere le divergenze che possono insorgere tra le parti su questioni connesse alle modifiche del sistema armonizzato, compresa la classificazione delle merci, onde garantire che gli obblighi di ciascuna parte nel quadro del presente accordo non siano modificati.

Art. 36

ARTICOLO 36
Sottocomitato per l'agricoltura
1. Le parti istituiscono un sottocomitato per l'agricoltura composto da rappresentanti della parte UE e di ciascun paese andino firmatario.
2. Il sottocomitato per l'agricoltura:
a) segue e promuove la cooperazione per l'attuazione e la gestione della sezione 4 allo scopo di facilitare gli scambi di prodotti agricoli fra le parti;
b) elimina qualsiasi ostacolo ingiustificato agli scambi di prodotti agricoli fra le parti;
c) procede a consultazioni su questioni relative alla sezione 4 in collaborazione con altri sottocomitati, gruppi di lavoro o altri organismi specializzati pertinenti nel quadro del presente accordo;
d) valuta l'evoluzione degli scambi di prodotti agricoli fra le parti e l'impatto del presente accordo sul settore agricolo di ciascuna delle parti, come pure il funzionamento degli strumenti previsti dal presente accordo, e raccomanda adeguate misure al comitato per il commercio;
e) svolge qualsiasi attivita' aggiuntiva eventualmente affidatagli dal comitato per il commercio; e
f) riferisce e sottopone all'esame del comitato per il commercio i risultati delle sue attivita' a norma del presente paragrafo.
3. Il sottocomitato per l'agricoltura si riunisce almeno una volta all'anno. In circostanze speciali, su richiesta di una delle parti, il sottocomitato si riunisce previo accordo delle parti entro trenta giorni dalla data della richiesta. Il sottocomitato per l'agricoltura puo' riunirsi anche a livello bilaterale e tali riunioni sono presiedute dai rappresentanti della parte ospitante.
4. Il sottocomitato per l'agricoltura adotta decisioni per consenso.

Art. 37

ARTICOLO 37
Disposizioni generali
1. Le parti riaffermano i loro diritti ed obblighi derivanti dall'accordo antidumping, dall'accordo sulle sovvenzioni e dall'accordo OMC relativo alle regole in materia d'origine (di seguito denominato "accordo sulle regole di origine").
2. In caso di applicazione di un dazio antidumping o di misure compensative, come pure di accettazione di un impegno sui prezzi, da parte dell'autorita' della Comunita' andina per conto di due o piu' paesi membri della Comunita' andina, l'organo giudiziario competente della Comunita' andina e' l'unica istanza di sindacato giurisdizionale.
3. Le parti garantiscono che le autorita' regionali e le autorita' nazionali non applichino contemporaneamente misure antidumping allo stesso prodotto. La stessa regola si applica per le misure compensative.

Art. 38

ARTICOLO 38
Trasparenza
1. Le parti convengono che le misure di difesa commerciale vadano applicate nel pieno rispetto delle disposizioni pertinenti dell'OMC e in base a un sistema trasparente.
2. Riconoscendo i vantaggi offerti agli operatori economici dalla certezza del diritto e dalla prevedibilita', ciascuna delle parti garantisce che la propria legislazione interna in materia di misure di difesa commerciale sia pienamente conforme alle norme pertinenti dell'OMC.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo antidumping e dall'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo sulle sovvenzioni, ciascuna delle parti provvede, quanto prima in base alla sua legislazione interna, dopo l'istituzione di misure provvisorie e, in ogni caso, prima della decisione definitiva, a comunicare integralmente ed esplicitamente i fatti essenziali esaminati che sono alla base della decisione di applicare o meno le misure. La comunicazione di tali informazioni avviene per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare osservazioni.
4. Purche' lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato, l'autorita' incaricata dell'inchiesta accorda alle parti interessate che ne facciano richiesta la possibilita' di essere sentite e di esprimere il loro punto di vista nel quadro delle inchieste in materia di misure di difesa commerciale.

Art. 39

ARTICOLO 39
Considerazione dell'interesse pubblico
La parte UE e la Colombia, conformemente alla rispettiva legislazione interna, forniscono agli utilizzatori industriali e agli importatori del prodotto oggetto dell'inchiesta, come pure alle organizzazioni rappresentative dei consumatori, a seconda dei casi, la possibilita' di comunicare informazioni pertinenti per lo svolgimento dell'inchiesta. Tali informazioni sono prese in considerazione dall'autorita' incaricata dell'inchiesta nella misura in cui risultino pertinenti, siano debitamente suffragate da elementi di prova e vengano presentate entro i termini stabiliti dalla legislazione interna.

Art. 40

ARTICOLO 40
Regola del dazio inferiore
Fermi restando i loro diritti derivanti dall'accordo antidumping e dall'accordo sulle sovvenzioni per quanto riguarda l'applicazione di dazi antidumping e di dazi compensativi, la parte UE e la Colombia ritengono auspicabile che il dazio applicato sia inferiore al margine corrispondente di dumping o di sovvenzione, a seconda dei casi, qualora il dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio nei confronti dell'industria interna.

Art. 41

ARTICOLO 41
Autorita' incaricate dell'inchiesta
Ai fini della presente sezione
- per "autorita' incaricata dell'inchiesta" si intende:
a) nel caso della Colombia, il ministero del Commercio, dell'industria e del turismo o il suo successore;
b) nel caso del Peru', l'Istituto nazionale per la difesa della concorrenza e la tutela della proprieta' intellettuale o il suo successore; e
c) nel caso della parte UE, la Commissione europea.

Art. 42

ARTICOLO 42
Esclusione dal meccanismo di risoluzione delle controversie
Il titolo XII (Risoluzione delle controversie) non si applica alla presente sezione.

Art. 43

ARTICOLO 43
Disposizioni generali
Ciascuna delle parti mantiene i propri diritti e obblighi quali risultano dall'articolo XIX del GATT 1994, dall'accordo sulle misure di salvaguardia e dall'accordo sulle regole di origine.

Art. 44

ARTICOLO 44
Trasparenza
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 43, la parte che apre un'inchiesta o che intende adottare misure di salvaguardia comunica immediatamente per iscritto a un'altra parte che le richieda tutte le informazioni pertinenti, comprese se del caso quelle sull'apertura di un'inchiesta di salvaguardia, sulle conclusioni preliminari e sulle conclusioni definitive dell'inchiesta.

Art. 45

ARTICOLO 45
Applicazione non simultanea di misure di salvaguardia
Nessuna delle parti puo' applicare contemporaneamente allo stesso prodotto;
a) una misura di salvaguardia bilaterale conformemente alla sezione 3 (Clausola di salvaguardia bilaterale) del presente capo; e
b) una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.

Art. 46

ARTICOLO 46
Autorita' incaricata dell'inchiesta
Ai fini della presente sezione per "autorita' incaricata dell'inchiesta" si intende:
a) nel caso della Colombia, il ministero del Commercio, dell'industria e del turismo o il suo successore;
b) nel caso del Peru', l'Istituto nazionale per la difesa della concorrenza e la tutela della proprieta' intellettuale; e
c) nel caso della parte UE, la Commissione europea.

Art. 47

ARTICOLO 47
Esclusione dal meccanismo di risoluzione delle controversie
Il titolo XII (Risoluzione delle controversie) non si applica alla presente sezione, ad eccezione dell'articolo 45.

Art. 48

ARTICOLO 48
Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale
1. In deroga alla sezione 2 (Misure di salvaguardia multilaterali), se, a seguito di concessioni nel quadro del presente accordo, un prodotto originario di una parte e' importato nel territorio di un'altra parte in quantitativi cosi' accresciuti, in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio a produttori interni di prodotti simili o direttamente concorrenti, la parte importatrice puo' adottare misure appropriate alle condizioni e secondo le procedure indicate nella presente sezione.
2 Una parte puo' applicare misure di salvaguardia bilaterali solo durante il periodo transitorio10 .
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10 Per periodo transitorio si intendono dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Per le merci per le quali la tabella dell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi) della parte che applica la misura prevede un periodo pari o superiore a dieci anni per lo smantellamento tariffario, per "periodo transitorio" si intende il periodo stabilito in tale tabella per la soppressione dei dazi relativi alle merci in questione, aumentato di tre anni.

Art. 49

ARTICOLO 49
Notifica e consultazioni
1. Una parte informa immediatamente la parte esportatrice interessata dell'apertura di un'inchiesta e dell'applicazione di misure provvisorie e di misure definitive.
2. Qualora una parte ritenga che sussistano le condizioni di cui all'articolo 48 per l'applicazione o la proroga di una misura definitiva, essa garantisce adeguatamente la possibilita' di consultazioni con la parte coinvolta, nel rispetto della legislazione di ciascuna delle parti, allo scopo di esaminare le informazioni disponibili, scambiare pareri sull'applicazione o la proroga di una misura e giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente.
3. Le consultazioni di cui al paragrafo 2 hanno inizio entro quindici giorni dalla data in cui la parte coinvolta riceve l'invito alla consultazione da parte dell'autorita' incaricata dell'inchiesta.
4. Qualora non si sia raggiunta una soluzione soddisfacente entro quarantacinque giorni dalla data in cui la parte coinvolta riceve l'invito alla consultazione, la parte importatrice puo' adottare le misure idonee a risolvere la situazione secondo quanto disposto dalla presente sezione.
5. Una parte puo' applicare una misura di salvaguardia bilaterale a titolo provvisorio, senza consultazioni preliminari.

Art. 50

ARTICOLO 50
Tipo di misure
Una misura di salvaguardia bilaterale applicata da una parte importatrice a norma dell'articolo 48 puo' consistere in una o piu' delle seguenti misure:
a) una sospensione dell'ulteriore riduzione del dazio doganale sul prodotto interessato prevista nella tabella di tale parte a norma dell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi), o
b) un aumento del dazio doganale sul prodotto interessato a un livello che non superi il valore piu' basso tra il dazio doganale della nazione piu' favorita applicato al prodotto e in vigore al momento di adozione della misura e l'aliquota di base quale indicata nella tabella di tale parte a norma dell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi).

Art. 51

ARTICOLO 51
Procedura di inchiesta
1. Una parte applica una misura di salvaguardia bilaterale solo in seguito ad un'inchiesta condotta dalle autorita' competenti di tale parte conformemente all'articolo 3 dell'accordo sulle misure di salvaguardia e, a tal fine, detto articolo e' incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante, mutatis mutandis.
2. Qualsiasi inchiesta condotta da una parte conformemente al paragrafo 1 si conforma alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia e, a tal fine, l'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia e' incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante, mutatis mutandis.
3. Oltre a quanto disposto dal paragrafo 2, la parte che conduce l'inchiesta dimostra, sulla base di elementi di prova obiettivi, l'esistenza di un nesso di causalita' fra l'aumento delle importazioni del prodotto della parte esportatrice e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio.
4. Ciascuna delle parti garantisce che le proprie autorita' competenti concludano ogni inchiesta entro i termini fissati nella sua legislazione interna, che non devono oltrepassare i dodici mesi dalla data di apertura.

Art. 52

ARTICOLO 52
Condizioni e durata di una misura
1. Nessuna parte puo' applicare una misura di salvaguardia bilaterale:
a) se non nella misura e per il periodo necessari per prevenire un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 48 o per porvi rimedio;
b) per un periodo superiore a due anni, in via eccezionale prorogabile di altri due anni nel caso in cui:
i) le autorita' competenti della parte importatrice accertino, conformemente alle procedure pertinenti di cui all'articolo 51, che la misura continua ad essere necessaria per prevenire un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 48 o per porvi rimedio; e
ii) sussistano elementi di prova del fatto che l'industria interna stia procedendo ad un adeguamento.
Il periodo totale di applicazione di una misura di salvaguardia, compreso il periodo di applicazione iniziale e l'eventuale proroga, non supera i quattro anni.
2. Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale e' quella che, secondo l'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi) di tale parte, sarebbe stata in vigore in assenza della misura.

Art. 53

ARTICOLO 53
Misure provvisorie
1. In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, una parte puo' applicare una misura di salvaguardia bilaterale in via provvisoria se accerta in sede di valutazione preliminare che e' chiaramente dimostrato che le importazioni di un prodotto originario della parte esportatrice sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di dazi a norma dell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi) e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 48.
2. La durata di una misura provvisoria non supera i duecento giorni, periodo durante il quale la parte procede a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 49 e all'articolo 51, paragrafi 1, 2 e 3.
3. La parte rimborsa sollecitamente ogni aumento dei dazi doganali applicato a norma del paragrafo 1 se l'inchiesta non stabilisce che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 48. La durata di una misura provvisoria e' inclusa nel periodo di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b).

Art. 54

ARTICOLO 54
Compensazione
1. Una parte che intenda prorogare una misura di salvaguardia bilaterale consulta la parte i cui prodotti sono oggetto della misura per concordare un'adeguata compensazione sotto forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti. La parte importatrice offre la possibilita' di procedere a tali consultazioni non oltre trenta giorni prima della proroga della misura di salvaguardia bilaterale.
2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non permettono di giungere a un accordo sulla compensazione entro trenta giorni dall'offerta di consultazioni e la parte importatrice decide di prorogare la misura di salvaguardia, la parte i cui prodotti sono oggetto della misura di salvaguardia puo' sospendere l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti agli scambi della parte che proroga la misura di salvaguardia.

Art. 55

ARTICOLO 55
Riapplicazione di una misura
Le misure di salvaguardia di cui alla presente sezione non si applicano all'importazione di un prodotto che sia gia' stato assoggettato a una misura di questo tipo, tranne per una sola volta per un periodo di tempo pari alla meta' di quello della precedente applicazione, purche' il periodo di non applicazione sia di almeno un anno.

Art. 56

ARTICOLO 56
Regioni ultraperiferiche dell'Unione europea11
1. Quando un prodotto originario dei paesi andini firmatari e' introdotto nel territorio delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea (in prosieguo: "regioni ultraperiferiche dell'UE") in quantitativi cosi' accresciuti e in condizioni tali da causare o da minacciare di causare un grave deterioramento della situazione economica delle regioni ultraperiferiche dell'UE, la parte UE, dopo avere esaminato le soluzioni alternative, puo' adottare in via eccezionale misure di salvaguardia limitate al territorio della regione o delle regioni interessate.
2. Le misure di salvaguardia per le regioni ultraperiferiche dell'UE si applicano conformemente alle disposizioni del presente capo.
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11 Alla data della firma del presente accordo le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea sono: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint-Martin, Azzorre, Madera e le isole Canarie. Il presente articolo si applica anche al paese o al territorio che modifica il suo status in regione ultraperiferica per decisione del Consiglio europeo conformemente alla procedura di cui all' articolo 355, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a partire dalla data di adozione di tale decisione. Qualora una regione ultraperiferica dell'Unione europea modifichi il proprio status come tale con la medesima procedura, il presente articolo cessa di essere ad essa applicabile a partire dalla data della decisione del Consiglio europeo corrispondente. La parte UE comunica alle altre parti ogni eventuale modifica dei territori considerati regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.

Art. 57

ARTICOLO 57
Autorita' competente
Ai fini della presente sezione per "autorita' competente" si intende:
a) nel caso della Colombia, il ministero del Commercio, dell'industria e del turismo o il suo successore;
b) nel caso del Peru', il ministero del Commercio estero e del turismo o il suo successore; e
c) nel caso della parte UE, la Commissione europea.

Art. 58

ARTICOLO 58
Obiettivi
1. Le parti riconoscono l'importanza che le questioni relative alle dogane e alla facilitazione degli scambi rivestono nell'evoluzione del contesto commerciale globale. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore cosi' da garantire che la legislazione e le procedure pertinenti di ciascuna parte come pure la capacita' amministrativa delle rispettive amministrazioni consentano di raggiungere gli obiettivi di un controllo efficace e di promozione della facilitazione degli scambi.
2. Le parti riconoscono che non devono essere in alcun modo compromessi i legittimi obiettivi di ordine pubblico, compresi quelli connessi alla sicurezza, alla prevenzione delle frodi e alla lotta contro di esse.

Art. 59

ARTICOLO 59
Dogane e procedure riguardanti il commercio
1. Ciascuna delle parti stabilisce procedure efficienti, trasparenti e semplificate per ridurre i costi e garantire la prevedibilita' per gli importatori e gli esportatori.
2. Le parti decidono di basare le rispettive legislazioni, disposizioni e procedure commerciali e doganali:
a) sulle norme e sugli strumenti internazionali applicabili in materia doganale e commerciale, compresi gli elementi sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e sull'armonizzazione dei regimi doganali (di seguito denominata "convenzione riveduta di Kyoto"), la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (di seguito denominata "convenzione SA"), il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell'Organizzazione mondiale delle dogane (di seguito denominato "quadro SAFE dell'OMD") e il modello dei dati doganali dell'OMD (di seguito denominato "modello dei dati");
b) sulla tutela e sulla facilitazione degli scambi grazie ad un'applicazione efficace e al rispetto dei requisiti di legge;
c) sull'imposizione, agli operatori economici, di obblighi che siano ragionevoli, non discriminatori e tutelino dalle frodi;
d) sull'adozione di un documento amministrativo unico o di un suo equivalente elettronico ai fini della dichiarazione in dogana all'importazione e all'esportazione;
e) sull'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione dei rischi, procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, controlli a posteriori e metodi per le verifiche contabili delle societa';
f) sullo sviluppo progressivo di sistemi, basati anche sulle tecnologie dell'informazione, che agevolino lo scambio elettronico di dati tra gli operatori economici, le amministrazioni doganali e le altre agenzie collegate. A tal fine e per quanto possibile ciascuna delle parti si adopera progressivamente per istituire uno sportello unico onde facilitare le operazioni di commercio estero;
g) su norme che garantiscano la proporzionalita' e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte in caso di violazioni della regolamentazione o degli obblighi procedurali doganali e la cui applicazione non determini indebiti ritardi dello svincolo delle merci;
h) su diritti e oneri che siano ragionevoli, non superino il costo del servizio prestato in rapporto a una determinata operazione e non siano calcolati ad valorem. Non sono imposti diritti e oneri per i servizi consolari;
i) sull'eliminazione di qualsiasi prescrizione che imponga il ricorso obbligatorio a ispezioni pre-imbarco o equivalenti; e
j) sulla necessita' di garantire che tutti gli organismi amministrativi competenti che partecipano al controllo e all'ispezione fisica delle merci importate o esportate svolgano le loro attivita', per quanto possibile, contemporaneamente e in un'unica sede.
3. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, la correttezza e la responsabilita' delle operazioni, ciascuna delle parti:
a) intraprende ulteriori iniziative finalizzate alla riduzione, alla semplificazione e alla standardizzazione dei dati e della documentazione richiesti dalle dogane e dalle altre agenzie;
b) semplifica, ove possibile, le prescrizioni e le formalita' per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci, permettendo agli importatori di ottenere lo svincolo delle merci dalla dogana senza pagamento dei dazi doganali, subordinatamente alla costituzione di una garanzia, in conformita' alla legislazione interna, a copertura del pagamento definitivo dei dazi doganali, dei diritti e degli oneri;
c) instaura procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili che consentano di presentare ricorso contro pronunce e decisioni amministrative delle autorita' doganali che incidono sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci. Tali procedure sono facilmente accessibili anche per le microimprese e le PMI; e
d) assicura il mantenimento dei piu' elevati standard di integrita' mediante l'applicazione di misure imperniate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti in questo ambito.

Art. 60

ARTICOLO 60
Decisioni preventive
1. Su richiesta scritta e prima dell'importazione di merci nel suo territorio, ciascuna delle parti adotta per iscritto decisioni preventive, tramite le proprie autorita' competenti, in conformita' delle proprie disposizioni legislative e regolamentari interne, sulla classificazione tariffaria, sull'origine o, a discrezione delle parti, su qualsiasi altra materia.
2. Fatte salve le proprie disposizioni legislative in materia di riservatezza, ciascuna delle parti pubblica, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici, le sue decisioni preventive relative alla classificazione tariffaria e, a discrezione delle parti, a qualsiasi altra materia.
3. Per facilitare gli scambi, le parti includono nel loro dialogo bilaterale aggiornamenti regolari sulle modifiche intervenute nelle rispettive legislazioni per quanto riguarda le materie di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Tutte le questioni procedurali relative alle decisioni preventive sono disciplinate dalla legislazione interna di ciascuna delle parti, conformemente alle norme internazionali dell'OMD. Tali procedure sono pubblicate e messe a disposizione del pubblico.

Art. 61

ARTICOLO 61
Gestione del rischio
1. Ciascuna delle parti applica sistemi di gestione del rischio onde consentire alle proprie autorita' doganali di concentrare le attivita' di ispezione sulle operazioni ad alto rischio e di accelerare lo svincolo delle merci a basso rischio.
2. La parte importatrice prende atto degli sforzi compiuti dalla parte esportatrice ai fini della sicurezza della catena di approvvigionamento commerciale.
3. Le parti si adoperano per scambiare informazioni sulle tecniche di gestione del rischio applicate dalle rispettive autorita' doganali, nel rispetto della riservatezza delle informazioni, e, ove necessario, trasferire conoscenze.

Art. 62

ARTICOLO 62
Operatore economico autorizzato
Le parti promuovono l'applicazione del concetto di "operatore economico autorizzato" (di seguito denominato "OEA") conformemente al quadro SAFE dell'OMD. Una parte accorda lo status di sicurezza AEO e agevolazioni degli scambi agli operatori che rispettano le sue norme doganali di sicurezza, conformemente alla sua legislazione interna.

Art. 63

ARTICOLO 63
Transito
1. Le parti garantiscono la liberta' di transito attraverso i loro territori, secondo l'itinerario piu' conveniente per il transito.
2. Eventuali restrizioni, controlli o condizioni devono essere fondati su un obiettivo legittimo di ordine pubblico, devono essere non discriminatori, proporzionati e applicati in modo uniforme.
3. Fatti salvi la sorveglianza e i controlli doganali legittimi delle merci in transito, le parti riservano al traffico in transito destinato a o proveniente dal territorio di una qualsiasi delle parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato al traffico in transito nel proprio territorio.
4. Le parti si avvalgono di regimi di trasporto sotto vincolo doganale che consentono, previa costituzione di un'adeguata garanzia, il transito delle merci senza il pagamento di dazi doganali o di altri oneri.
5. Le parti promuovono regimi di transito regionali volti a ridurre gli ostacoli agli scambi commerciali.
6. Le parti si rifanno e ricorrono alle norme e agli strumenti internazionali riguardanti il transito.
7. Le parti garantiscono la cooperazione ed il coordinamento di tutte le autorita' e agenzie interessate sul loro territorio al fine di agevolare il traffico in transito e di promuovere la cooperazione transfrontaliera.

Art. 64

ARTICOLO 64
Rapporti con la comunita' imprenditoriale
Le Parti convengono:
a) di adoperarsi affinche' tutta la legislazione, tutte le procedure, tutti i dazi doganali, i diritti e gli oneri, come pure, se del caso, le spiegazioni necessarie, siano resi noti al pubblico, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici;
b) che tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni legislative e procedure in materia doganale, nuove o modificate, come pure di dazi doganali, diritti od oneri, debba trascorrere, per quanto possibile, un periodo di tempo ragionevole;
c) di offrire alla comunita' imprenditoriale la possibilita' di formulare osservazioni sulle proposte legislative e sulle procedure in materia doganale. A tal fine ciascuna delle parti istituisce meccanismi di consultazione tra la sua amministrazione e la comunita' imprenditoriale;
d) di rendere note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle agenzie e le procedure di entrata, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi doganali e i punti di contatto per chiedere informazioni;
e) di favorire la cooperazione tra gli operatori e le autorita' competenti in materia commerciale mediante il ricorso a procedure non arbitrarie e accessibili a tutti allo scopo di lottare contro le frodi e le attivita' illecite, di rafforzare la sicurezza della catena di approvvigionamento e di agevolare gli scambi; e
f) di garantire che le loro rispettive prescrizioni e procedure doganali e correlate continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, conformemente alle migliori pratiche e abbiano effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.

Art. 65

ARTICOLO 65
Valutazione in dogana
Le norme per la valutazione in dogana applicate agli scambi reciproci tra le parti si basano sull'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994 (di seguito denominato "accordo sulla valutazione in dogana").

Art. 66

ARTICOLO 66
Cooperazione doganale
1. Le parti promuovono e agevolano la cooperazione tra le rispettive amministrazioni doganali onde garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente capo, in particolare al fine di garantire la semplificazione delle procedure doganali e facilitare il commercio legittimo pur mantenendo le capacita' di controllo.
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 comprende tra l'altro:
a) lo scambio di informazioni sulla legislazione, sulle procedure e sulle tecniche doganali riguardo ai seguenti aspetti:
i) la semplificazione e l'ammodernamento delle procedure doganali; e
ii) i rapporti con la comunita' imprenditoriale;
b) l'elaborazione di iniziative congiunte in settori concordati; e c) la promozione del coordinamento tra agenzie collegate.
3. La cooperazione in materia di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale da parte delle autorita' doganali avviene in conformita' del titolo VII (Proprieta' intellettuale).

Art. 67

ARTICOLO 67
Reciproca assistenza
Le amministrazioni delle parti si prestano reciproca assistenza amministrativa in materia doganale conformemente alle disposizioni dell'allegato V (Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale).

Art. 68

ARTICOLO 68
Sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine
1. Le parti istituiscono un sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine, composto da rappresentanti di ciascuna di esse. La data e l'ordine del giorno delle riunioni del sottocomitato sono preventivamente concordati tra le parti, ciascuna delle quali esercita la presidenza secondo una rotazione annuale. Il sottocomitato riferisce al comitato per il commercio.
2. Il sottocomitato svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:
a) controlla l'attuazione e l'amministrazione del presente capo e dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa);
b) costituisce una sede di consultazione e di discussione su tutte le questioni inerenti alle dogane, tra cui in particolare le procedure doganali, la valutazione in dogana, i regimi tariffari, la nomenclatura doganale, la cooperazione doganale e l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale;
c) costituisce una sede di consultazione e di discussione su questioni inerenti alle regole di origine e alla cooperazione amministrativa;
d) intensifica la cooperazione relativa allo sviluppo, all'applicazione e al rispetto delle procedure doganali, all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, alle regole di origine e alla cooperazione amministrativa;
e) presenta al comitato per il commercio per la loro adozione le proposte di modifica dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa);
f) costituisce una sede di consultazione e di discussione sulle richieste di cumulo dell'origine di cui agli articoli 3 e 4 dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa);
g) si adopera per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti qualora emergano divergenze fra le parti in seguito a un processo di verifica condotto a norma dell'articolo 31 dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa);
h) si adopera per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti in caso di divergenze fra le parti riguardo alla classificazione tariffaria delle merci. Se non e' risolta nel corso di tali consultazioni, la questione e' sottoposta al comitato del sistema armonizzato dell'OMD. Tali decisioni sono vincolanti per le parti interessate.
3. Le parti possono decidere di tenere riunioni ad hoc riguardanti la cooperazione doganale o le regole di origine e l'assistenza amministrativa reciproca.

Art. 69

ARTICOLO 69
Assistenza tecnica in materia di dogane e facilitazione degli scambi
1. Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica in materia di dogane e di facilitazione degli scambi ai fini dell'attuazione degli impegni stabiliti nel presente capo.
2. Le parti decidono di cooperare in particolare (ma non esclusivamente) per quanto riguarda:
a) il rafforzamento della cooperazione istituzionale tra le parti;
b) l'apporto di competenze e lo sviluppo di capacita' in materia legislativa e tecnica ai fini dello sviluppo e dell'applicazione della legislazione doganale;
c) l'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, decisioni preventive vincolanti, la valutazione in dogana, procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, controlli a posteriori, metodi per le verifiche contabili delle societa' e OEA;
d) l'introduzione di procedure e pratiche che si ispirino, per quanto possibile, agli strumenti e alle norme internazionali applicabili in materia di dogane e di commercio, tra cui la disciplina dell'OMC e gli strumenti e le norme dell'OMD, compresi tra l'altro la convenzione riveduta di Kyoto e il quadro SAFE dell'OMD; e
e) la semplificazione, l'armonizzazione e l'automazione delle procedure doganali.

Art. 70

ARTICOLO 70
Attuazione
Le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 2, lettera f), e dell'articolo 60 si applicano al Peru' due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Art. 71

ARTICOLO 71
Obiettivi
Gli obiettivi del presente capo sono:
a) agevolare e incrementare gli scambi di merci e ottenere un accesso effettivo al mercato delle parti grazie ad una migliore attuazione dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (di seguito denominato "accordo TBT");
b) evitare l'introduzione di inutili ostacoli tecnici al commercio e incoraggiarne l'eliminazione; e
c) rafforzare la cooperazione fra le parti nelle materie disciplinate dal presente capo.

Art. 72

ARTICOLO 72
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato 1 dell'accordo TBT.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
- "etichettatura non permanente": l'apposizione di informazioni su un prodotto mediante etichette adesive, etichette appese o altri tipi di etichette che possono essere rimosse, o l'aggiunta di informazioni nell'imballaggio del prodotto;
- "etichettatura permanente": l'apposizione di informazioni su un prodotto fissandole in modo sicuro sul prodotto stesso mediante stampa, cucitura, incisione o processi analoghi.

Art. 73

ARTICOLO 73
Rapporto con l'accordo TBT
Le parti riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'accordo TBT, che e' incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 74

ARTICOLO 74
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformita', comprese le eventuali modifiche o aggiunte, che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti.
2. Il presente capo non si applica:
a) alle specifiche d'acquisto predisposte da organismi governativi per le loro necessita' di produzione o di consumo; e
b) alle misure sanitarie e fitosanitarie.

Art. 75

ARTICOLO 75
Cooperazione e facilitazione degli scambi
1. Le parti concordano che la cooperazione tra le autorita' e gli organismi, tanto del settore pubblico quanto di quello privato, che partecipano alla regolamentazione tecnica, alla normazione, alla valutazione della conformita', all'accreditamento, alla metrologia, ai controlli di frontiera e alla vigilanza del mercato e' importante ai fini di agevolare gli scambi commerciali fra le parti. A tale scopo le parti si impegnano:
a) ad intensificare la cooperazione reciproca allo scopo di facilitare l'accesso ai loro mercati e di migliorare la conoscenza e la comprensione dei rispettivi sistemi;
b) ad identificare, sviluppare e promuovere iniziative che facilitino il commercio tenendo conto delle rispettive esperienze.
Tali iniziative possono comprendere tra l'altro:
i) lo scambio di informazioni, esperienze e dati, la cooperazione scientifica e tecnologica e l'uso di buone pratiche di regolamentazione;
ii) la semplificazione delle procedure di certificazione e delle prescrizioni amministrative stabilite da una norma o da un regolamento tecnico, e l'eliminazione degli obblighi di registrazione o di autorizzazione preventiva che risultano inutili in virtu' delle disposizioni dell'accordo TBT;
iii) attivita' miranti alla possibilita' di far convergere, uniformare o stabilire l'equivalenza dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformita'. L'equivalenza non comporta a priori alcun obbligo per le parti, salvo qualora diversamente concordato in modo esplicito;
iv) l'analisi, in un futuro riesame della regolamentazione, della possibilita' di utilizzare l'accreditamento o la designazione come strumento per riconoscere gli organismi di valutazione della conformita' stabiliti nel territorio di un'altra parte; e
v) la promozione e la facilitazione della cooperazione e dello scambio di informazioni tra i pertinenti organismi pubblici o privati delle parti.
2. Quando una parte trattiene in un porto di entrata merci originarie del territorio di un'altra parte in quanto si e' constatata la mancata conformita' a un regolamento tecnico, la parte che trattiene le merci comunica senza indugio all'importatore i motivi di tale blocco.
3. Una parte, su richiesta di un'altra parte, prende in debita considerazione le proposte di cooperazione, a norma del presente capo, avanzate dall'altra parte.

Art. 76

ARTICOLO 76
Regolamenti tecnici
1. Le parti utilizzano le norme internazionali come base per l'elaborazione dei propri regolamenti tecnici tranne nei casi in cui tali norme internazionali siano un mezzo inefficace o inappropriato per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti. Una parte, su richiesta di un'altra parte, indica i motivi per i quali non ha utilizzato le norme internazionali come base per l'elaborazione dei suoi regolamenti tecnici.
2. Su richiesta di un'altra parte interessata ad elaborare un regolamento tecnico analogo e allo scopo di ridurre al minimo la duplicazione dei costi, una parte fornisce alla parte richiedente, per quanto possibile, tutte le informazioni, gli studi tecnici, le valutazioni del rischio o altri documenti disponibili pertinenti, ad eccezione delle informazioni riservate, che ha utilizzato per l'elaborazione del regolamento tecnico in questione.

Art. 77

ARTICOLO 77
Norme
1. Ciascuna delle parti si impegna:
a) a mantenere una comunicazione efficace fra le sue autorita' di regolamentazione e i suoi istituti di normazione;
b) ad applicare la decisione del comitato sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo, adottata dal comitato TBT dell'OMC il 13 novembre 2000, nel determinare se esista una norma, guida o raccomandazione internazionale ai sensi degli articoli 2 e 5 e dell'allegato 3 dell'accordo TBT;
c) ad incoraggiare i propri organismi di normazione a cooperare con gli organismi di normazione pertinenti di un'altra parte nelle attivita' di normazione internazionale. Tale cooperazione puo' realizzarsi a livello degli organismi di normazione internazionale o a livello regionale su invito dell'organismo di normazione corrispondente o grazie a memorandum d'intesa allo scopo, tra l'altro, di elaborare norme comuni;
d) a scambiarsi informazioni circa l'uso che le parti fanno delle norme in rapporto ai regolamenti tecnici e a garantire, per quanto possibile, che le norme non siano obbligatorie;
e) a scambiarsi informazioni sui processi di formazione di ciascuna parte e sulla misura in cui le norme internazionali, regionali o subregionali sono utilizzate come base delle norme nazionali; e
f) a scambiarsi informazioni generali sugli accordi di cooperazione conclusi con paesi terzi in materia di normazione.
2. Ciascuna delle parti raccomanda che gli organismi non governativi di normazione situati nel suo territorio rispettino le disposizioni del presente articolo.

Art. 78

ARTICOLO 78
Valutazione della conformita' e accreditamento
1. Le parti riconoscono che esistono numerosi meccanismi per facilitare l'accettazione nel territorio di una parte dei risultati delle procedure di valutazione della conformita' eseguite nel territorio di un'altra parte. Le parti possono pertanto convenire:
a) sull'accettazione di una dichiarazione di conformita' del fornitore;
b) sull'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformita' eseguite da organismi situati nel territorio di un'altra parte;
c) che un organismo di valutazione della conformita' situato nel territorio di una parte possa concludere accordi volontari di riconoscimento con un organismo di valutazione della conformita' situato nel territorio di un'altra parte per l'accettazione dei risultati delle sue procedure di valutazione della conformita';
d) sulla designazione di organismi di valutazione della conformita' situati nel territorio di un'altra parte; e
e) sull'adozione di procedure di accreditamento per il riconoscimento degli organismi di valutazione della conformita' situati nel territorio di un'altra parte.
2. A tale scopo le parti si impegnano:
a) a garantire che gli organismi non governativi cui si fa ricorso per la valutazione della conformita' possano entrare in concorrenza;
b) a promuovere l'accettazione, nei processi di valutazione della conformita', dei risultati presentati da organismi riconosciuti nel quadro di un accordo multilaterale di accreditamento o mediante un accordo concluso fra alcuni dei rispettivi organismi di valutazione della conformita';
c) a prendere in considerazione, quando sia nell'interesse delle parti e risulti economicamente giustificato, la possibilita' di avviare negoziati per raggiungere accordi che facilitino l'accettazione, nei rispettivi territori, dei risultati delle procedure di valutazione della conformita' espletate da organismi situati nel territorio di un'altra parte; e
d) ad incoraggiare i loro organismi di valutazione della conformita' a partecipare ad accordi con gli organismi di valutazione della conformita' di un'altra parte per l'accettazione dei risultati della valutazione della conformita'.

Art. 79

ARTICOLO 79
Trasparenza e procedure di notifica
1. Ciascuna delle parti trasmette per via elettronica ai punti di contatto istituiti dall'articolo 10 dell'accordo TBT, direttamente o tramite il segretariato dell'OMC, le sue proposte di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformita' o quelli adottati per far fronte a problemi urgenti di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale, insorti o che rischiano di insorgere, conformemente all'accordo TBT. La trasmissione per via elettronica dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformita' comporta un collegamento elettronico al testo completo del documento motivo della notifica o una copia di tale testo.
2. Ciascuna delle parti pubblica o trasmette per via elettronica anche i progetti o le proposte di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformita' o quelli adottati per far fronte a problemi urgenti di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale, insorti o che rischiano di insorgere, che sono conformi al contenuto tecnico delle norme internazionali pertinenti.
3. In conformita' dei paragrafi 1 e 2, ciascuna delle parti accorda un periodo di almeno sessanta giorni, e ove possibile di novanta giorni, a decorrere dalla data della trasmissione elettronica delle proposte di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformita' affinche' le altre parti e altri soggetti interessati possano presentare osservazioni scritte. Una parte prende favorevolmente in considerazione le richieste ragionevoli di proroga del periodo concesso per formulare osservazioni.
4. Una parte prende in adeguata considerazione le osservazioni di un'altra parte quando una proposta di regolamento tecnico e' oggetto di consultazione pubblica e, su richiesta di un'altra parte, risponde per iscritto alle osservazioni formulate da tale altra parte.
5. Ciascuna delle parti pubblica o mette a disposizione del pubblico, in formato cartaceo od elettronico, le sue risposte alle osservazioni di rilievo ricevute, entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformita' definitivi.
6. Ciascuna delle parti, su richiesta di un'altra parte, fornisce informazioni in merito a un regolamento tecnico o ad una procedura di valutazione della conformita' che essa ha adottato o intende adottare.
7. Il periodo tra la pubblicazione e l'entrata in vigore dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformita' non puo' essere inferiore a sei mesi, tranne qualora non sia fattibile conseguire gli obiettivi legittimi entro tale termine.
Una parte prende favorevolmente in considerazione le richieste ragionevoli di proroga di tale periodo.
8. Le parti garantiscono che tutti i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformita' adottati e in vigore siano disponibili al pubblico su un sito web ufficiale e gratuito in modo da poter essere facilmente reperibili e accessibili. Se del caso e ove siano disponibili, sono inoltre fornite guide sull'applicazione dei regolamenti tecnici.

Art. 80

ARTICOLO 80
Controlli di frontiera e vigilanza del mercato
Le parti si impegnano:
a) a scambiarsi informazioni ed esperienze sulle rispettive attivita' di controllo di frontiera e di vigilanza del mercato, tranne nei casi in cui la documentazione sia riservata; e
b) a garantire che le attivita' di controllo di frontiera e di vigilanza del mercato siano effettuate dalle autorita' competenti, le quali possono a tal fine avvalersi di organismi accreditati, designati o delegati, evitando conflitti di interessi fra tali organismi e gli operatori economici sottoposti a controllo o vigilanza.

Art. 81

ARTICOLO 81
Marcatura ed etichettatura
1. Quando una parte prescrive la marcatura o l'etichettatura obbligatoria dei prodotti:
a) la marcatura o l'etichettatura permanente e' prescritta solo quando si tratta di informazioni utili per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto oppure per indicare la conformita' del prodotto ai requisiti tecnici obbligatori;
b) possono essere richieste informazioni supplementari sulla confezione o sull'imballaggio del prodotto mediante etichette non permanenti qualora sia necessario per garantire la vigilanza del mercato da parte delle autorita' competenti;
c) in relazione alle informazioni di cui alla lettera b), all'atto di rivedere le norme applicabili, tale parte esamina la possibilita' di prescrivere che le informazioni siano fornite con altri mezzi;
d) tranne qualora sia necessario tenuto conto del rischio che i prodotti rappresentano per la salute o la vita dell'uomo, degli animali o delle piante, per l'ambiente o per la sicurezza nazionale, tale parte non prescrive l'autorizzazione, la registrazione o la certificazione delle etichette o marcature come condizione essenziale per la vendita sui rispettivi mercati. La presente lettera lascia impregiudicate le misure adottate da una parte in base alla normativa interna per verificare la conformita' dell'etichettatura ai requisiti obbligatori e le misure prese per contrastare le pratiche ingannevoli verso i consumatori;
e) se una parte impone l'uso di un numero d'identificazione da parte dell'operatore economico, tale numero viene rilasciato senza indugio;
f) purche' cio' non sia fuorviante, contraddittorio o non provochi disorientamento rispetto alle informazioni prescritte nel paese di destinazione delle merci, tale parte ammette:
i) informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nel paese di destinazione delle merci;
ii) nomenclature internazionali, pittogrammi, simboli o elementi grafici; e
iii) informazioni aggiuntive oltre a quelle prescritte nel paese di destinazione delle merci;
g) qualora questo non comprometta il raggiungimento degli obiettivi legittimi di cui all'accordo TBT, tale parte si adopera per accettare le etichette non permanenti o staccabili o che le informazioni siano fornite tramite il manuale, la confezione o l'imballaggio del prodotto invece di essere stampate o fisicamente apposte su di esso.
2. Quando una parte prescrive la marcatura o l'etichettatura dei prodotti tessili, di abbigliamento o delle calzature, tale parte:
a) puo' prescrivere la marcatura o l'etichettatura permanente solo per le seguenti informazioni:
i) per i prodotti tessili e di abbigliamento: il contenuto di fibre, il paese di origine, le istruzioni di sicurezza in rapporto a impieghi specifici e le istruzioni per la manutenzione; e
ii) per le calzature: i materiali principali delle parti piu' importanti, le istruzioni di sicurezza in rapporto a impieghi specifici e il paese di origine;
b) non stabilisce:
i) prescrizioni circa le caratteristiche fisiche o la concezione delle etichette fatte salve le misure adottate da tale parte per proteggere i consumatori dalla pubblicita' ingannevole;
ii) l'obbligo di un'etichettatura permanente degli indumenti quando, vista la loro taglia, questo risulti difficile o ne comprometta il valore; e
iii) per le merci commercializzate in paia, l'obbligo di etichettare entrambi i pezzi quando questi siano dello stesso materiale e modello.
3. Le parti applicano il presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Art. 82

ARTICOLO 82
Assistenza tecnica e sviluppo di capacita'
in campo commerciale
Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e dello sviluppo di capacita' in campo commerciale allo scopo di facilitare l'attuazione delle disposizioni del presente capo, la quale dovrebbe mirare in particolare a:
a) sviluppare le capacita' delle istituzioni nazionali, le loro infrastrutture tecniche e le loro attrezzature come pure la formazione delle risorse umane;
b) promuovere e facilitare la partecipazione ad organismi internazionali pertinenti ai fini del presente capo; e
c) favorire i rapporti fra gli organismi delle parti preposti alla normazione, alla regolamentazione tecnica, alla valutazione della conformita', all'accreditamento, alla metrologia, ai controlli di frontiera e alla vigilanza del mercato.

Art. 83

ARTICOLO 83
Sottocomitato sugli ostacoli tecnici agli scambi
1. Le parti istituiscono un sottocomitato sugli ostacoli tecnici agli scambi, composto da rappresentanti di ciascuna di esse.
2. Il sottocomitato:
a) segue e valuta l'attuazione, l'amministrazione e il rispetto del presente capo;
b) affronta in maniera adeguata qualsiasi questione sollevata da una delle parti in relazione al presente capo e all'accordo TBT;
c) contribuisce all'individuazione delle priorita' in materia di cooperazione e per i programmi di assistenza tecnica nell'ambito delle norme, dei regolamenti tecnici, delle procedure di valutazione della conformita', dell'accreditamento, della metrologia, dei controlli di frontiera e della vigilanza del mercato ed esamina i progressi o i risultati ottenuti;
d) procede a uno scambio di informazioni sul lavoro svolto da istanze non governative, regionali e multilaterali che si occupano di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformita';
e) su richiesta di una parte, procede a consultazioni su ogni questione attinente al presente capo e all'accordo TBT;
f) qualora risulti necessario per realizzare gli obiettivi del presente capo, istituisce gruppi di lavoro incaricati di trattare questioni specifiche inerenti al presente capo e all'accordo TBT e ne definisce chiaramente le competenze e le responsabilita';
g) facilita, ove opportuno, il dialogo e la cooperazione fra le autorita' di regolamentazione conformemente al presente capo;
h) a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera b), del presente capo, elabora un programma di lavoro, da sottoporre a revisione periodica, per le questioni di interesse reciproco delle parti;
i) esamina tutte le altre questioni inerenti al presente capo che possono contribuire a migliorare l'accesso ai mercati delle parti;
j) riesamina le disposizioni del presente capo alla luce di qualsiasi evoluzione nel quadro dell'accordo TBT come pure alla luce delle decisioni o raccomandazioni del comitato dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e formula suggerimenti per eventuali modifiche del presente capo;
k) se opportuno, informa il comitato per il commercio in merito all'attuazione del presente capo; e
l) intraprende ogni altra iniziativa che, ad avviso delle parti, le aiutera' nell'attuazione del presente capo e dell'accordo TBT come pure nella facilitazione degli scambi.
3. Allo scopo di facilitare l'attuazione del presente capo, il rappresentante di ciascuna parte all'interno del sottocomitato e' responsabile per il coordinamento con le istituzioni dell'amministrazione centrale, gli enti pubblici locali e gli organismi non governativi nonche' con le persone competenti nel territorio di tale parte; su richiesta di un'altra parte, li invita inoltre a partecipare alle riunioni del sottocomitato. I rappresentanti delle parti comunicano fra loro in merito ad ogni questione inerente al presente capo.
4. Salvo altrimenti concordato dalle parti, le consultazioni a norma del paragrafo 2, lettera e) corrispondono alle consultazioni di cui all'articolo 301, purche' rispettino le prescrizioni stabilite al paragrafo 9 di tale articolo.
5. Il sottocomitato puo' riunirsi in sessioni cui partecipano la parte UE e un paese andino firmatario in merito a questioni riguardanti esclusivamente i rapporti bilaterali tra la parte UE e tale paese andino firmatario. Qualora un altro paese andino firmatario sia interessato alla questione da discutere in tale sessione, esso vi puo' partecipare previo accordo della parte UE e del paese andino firmatario di cui trattasi.
6. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato si riunisce almeno una volta all'anno. Le riunioni possono essere dal vivo o svolgersi con altri mezzi concordati dalle parti.

Art. 84

ARTICOLO 84
Scambio di informazioni
1. Ogni informazione o spiegazione fornita su richiesta di una parte conformemente alle disposizioni del presente capo viene presentata in formato cartaceo o elettronico entro un termine di sessanta giorni, che puo' essere prorogato previa giustificazione della parte che fornisce le informazioni.
2. Per quanto riguarda i quesiti cui devono essere pronti a rispondere i punti di informazione, come pure la gestione e il trattamento di tali richieste di informazioni, in conformita' dell'articolo 10 dell'accordo TBT o del presente capo, le parti applicano le raccomandazioni del comitato dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, adottate il 4 ottobre 1995.

Art. 85

ARTICOLO 85
Obiettivi
Gli obiettivi del presente capo sono:
a) proteggere la vita e la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nel territorio delle parti, agevolando nel contempo gli scambi commerciali tra le stesse nell'ambito delle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominate "misure SPS");
b) collaborare all'ulteriore attuazione dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominato "accordo SPS");
c) fare in modo che le misure SPS non creino ostacoli ingiustificati agli scambi tra le parti;
d) sviluppare meccanismi e procedure intesi a risolvere efficacemente i problemi che possono insorgere tra le parti in seguito all'elaborazione e all'applicazione di misure SPS;
e) rafforzare la comunicazione e la collaborazione fra le autorita' competenti delle parti relativamente alle questioni sanitarie e fitosanitarie;
f) facilitare l'applicazione del trattamento speciale e differenziato, tenendo conto delle asimmetrie tra le parti.

Art. 86

ARTICOLO 86
Diritti e obblighi
Le parti riaffermano i loro diritti ed obblighi stabiliti dall'accordo SPS. Alle parti si applicano anche le disposizioni del presente capo.

Art. 87

ARTICOLO 87
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica a qualsiasi misura SPS che possa, direttamente o indirettamente, incidere sugli scambi tra le parti.
2. Il presente capo non si applica alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformita' definiti nell'accordo TBT, tranne qualora si riferiscano a misure SPS.
3. Il presente capo si applica inoltre alla collaborazione tra le parti in materia di benessere degli animali.

Art. 88

ARTICOLO 88
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato A dell'accordo SPS.
2. Le parti possono concordare altre definizioni ai fini dell'applicazione del presente capo, tenendo conto dei glossari e delle definizioni delle organizzazioni internazionali pertinenti.

Art. 89

ARTICOLO 89
Autorita' competenti
Ai fini del presente capo le autorita' competenti di ciascuna parte sono quelle elencate nell'appendice 1 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie). Le parti si informano reciprocamente di eventuali cambiamenti concernenti le autorita' competenti.

Art. 90

ARTICOLO 90
Principi generali
1. Le misure SPS non sono utilizzate come ostacoli ingiustificati agli scambi tra le parti.
2. Le procedure istituite nell'ambito di applicazione del presente capo si applicano:
a) in modo trasparente;
b) senza indebiti ritardi; e
c) prevedendo condizioni e requisiti, costi compresi, non piu' onerosi rispetto al costo effettivo del servizio ed equi in rapporto ai diritti imposti su prodotti interni simili delle parti.
3. Le parti non si avvalgono, in assenza di giustificazioni tecniche e scientifiche, delle procedure di cui al paragrafo 2 ne' delle richieste di informazioni aggiuntive per ritardare l'accesso di prodotti importati ai loro mercati.

Art. 91

ARTICOLO 91
Requisiti all'importazione
1. I requisiti generali all'importazione di una parte si applicano ai prodotti di un'altra parte.
2. Ciascuna delle parti vigila affinche' i prodotti esportati verso un'altra parte siano conformi ai requisiti sanitari e fitosanitari della parte importatrice.
3. La parte importatrice vigila affinche' le condizioni all'importazione siano applicate in modo proporzionato e non discriminatorio.
4. Qualsiasi modifica dei requisiti all'importazione di una parte deve prendere in considerazione la fissazione di un periodo transitorio, in base al tipo di modifica, onde evitare di interrompere il flusso commerciale dei prodotti e consentire alla parte esportatrice di adeguare le sue procedure a tale modifica.
5. Quando una parte importatrice include una valutazione dei rischi nei suoi requisiti all'importazione, la parte in questione avvia senza indugio questa valutazione e informa la parte esportatrice del periodo necessario a tal fine.
6. Quando la parte importatrice ha concluso che i prodotti di una parte esportatrice sono conformi ai suoi requisiti sanitari e fitosanitari all'importazione, tale parte autorizza l'importazione di detti prodotti entro novanta giorni lavorativi12 a decorrere dalla data in cui questa conclusione e' stata raggiunta.
7. I diritti d'ispezione possono coprire solo le spese sostenute dall'autorita' competente per i controlli all'importazione. Tali diritti sono calcolati in modo equo, basandosi su quelli imposti per l'ispezione di prodotti interni simili.
8. La parte importatrice informa quanto prima una parte esportatrice di ogni modifica relativa ai diritti, indicando le ragioni di tale modifica.
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12 Ai fini del presente capo per "giorni lavorativi" si intendono giorni lavorativi nella parte cui si applica il termine.

Art. 92

ARTICOLO 92
Procedure di importazione
1. Per le importazioni di prodotti di origine animale la parte esportatrice trasmette alla parte importatrice l'elenco dei suoi stabilimenti che soddisfano i requisiti della parte importatrice.
2. Su richiesta di una parte esportatrice, corredata delle opportune garanzie, la parte importatrice riconosce gli stabilimenti di cui al paragrafo 3 dell'appendice 2 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie) situati nel territorio della parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti.
Tale riconoscimento e' effettuato conformemente ai requisiti e alle disposizioni di cui all'appendice 2 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie) e si limita a quelle categorie di prodotti le cui importazioni sono autorizzate.
3. Tranne qualora occorrano informazioni aggiuntive, la parte importatrice adotta, conformemente alle proprie procedure di legge applicabili, le misure legislative o amministrative necessarie per consentire le importazioni di prodotti dagli stabilimenti di cui al paragrafo 2 entro quaranta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2.
4. Il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominato "sottocomitato SPS") puo' modificare i requisiti e le disposizioni per il riconoscimento degli stabilimenti per i prodotti di origine animale delle parti. La modifica corrispondente dell'appendice 2 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie) viene adottata dal comitato per il commercio.
5. La parte importatrice presenta periodicamente un registro delle spedizioni respinte, comprese le informazioni sui profili di non conformita' che hanno giustificato il respingimento.

Art. 93

ARTICOLO 93
Verifiche
1. Per mantenere la fiducia nella corretta applicazione delle disposizioni del presente capo, ciascuna delle parti e' autorizzata, entro l'ambito di applicazione dello stesso, a:
a) realizzare, conformemente agli orientamenti stabiliti nell'appendice 3 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie), una verifica totale o parziale del sistema di controllo delle autorita' di un'altra parte; la parte che procede alla verifica ne sostiene le relative spese; e
b) ricevere informazioni dalle altre parti sui rispettivi sistemi di controllo e sui risultati dei controlli realizzati nell'ambito di tali sistemi.
2. Una parte che proceda ad una verifica nel territorio di un'altra parte a norma del presente articolo fornisce a quest'ultima i risultati e le conclusioni della verifica.
3. Quando la parte importatrice decide di effettuare una visita di verifica presso una parte esportatrice, tale visita e' notificata alla parte esportatrice almeno sessanta giorni lavorativi prima del suo svolgimento, tranne in casi di emergenza o salvo diverso accordo fra le parti. Qualsiasi modifica della visita e' concordata fra le parti interessate.

Art. 94

ARTICOLO 94
Misure connesse alla salute degli animali e delle piante
1. Le parti riconoscono il concetto di zone indenni e di zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, conformemente all'accordo SPS, nonche' le norme, gli orientamenti o le raccomandazioni dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (di seguito denominato "OIE") e della convenzione internazionale per la protezione delle piante (di seguito denominata "IPPC").
2. Il sottocomitato SPS stabilisce, a norma del paragrafo 1, una procedura appropriata per il riconoscimento delle zone indenni e delle zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, tenendo conto di qualsiasi norma, orientamento o raccomandazione internazionale pertinente. Tale procedura riguarda anche le situazioni connesse ai focolai e alle reinfestazioni.
3. Nel determinare le zone di cui ai paragrafi 1 e 2, le parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari in tali zone.
4. Le parti cooperano strettamente nella determinazione delle zone indenni e delle zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, al fine di instaurare rapporti di fiducia reciproca per quanto riguarda le procedure seguite da ciascuna delle parti nella definizione di tali zone.
5. Nel determinare le zone indenni e le zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, per la prima volta o in seguito all'insorgenza di un focolaio di una malattia animale o alla reintroduzione di un parassita delle piante, la parte importatrice, in linea di massima, basa la propria determinazione dello status zoosanitario e fitosanitario del territorio della parte esportatrice o di parti di esso sulle informazioni fornite dalla parte esportatrice conformemente all'accordo SPS e alle norme dell'OIE e dell'IPPC e tiene conto della determinazione fatta dalla parte esportatrice.
6. Qualora una parte importatrice non riconosca le zone definite da una parte esportatrice come zone indenni o zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, la parte importatrice, su richiesta della parte esportatrice, fornisce le informazioni in base alle quali e' stata presa tale decisione e/o procede quanto prima a consultazioni intese a valutare una possibile soluzione alternativa concordata.
7. La parte esportatrice fornisce sufficienti elementi di prova per dimostrare obiettivamente alla parte importatrice che tali zone sono e probabilmente rimarranno, a seconda dei casi, zone indenni o zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia. A tal fine, alla parte importatrice che ne faccia richiesta, tale parte esportatrice concede un accesso ragionevole per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.
8. Le parti riconoscono il principio di compartimentalizzazione dell'OIE e il principio dei siti di produzione indenni da parassiti dell'IPPC. Il sottocomitato SPS valutera' ogni futura raccomandazione dell'OIE o dell'IPPC in materia e formulera' raccomandazioni di conseguenza.

Art. 95

ARTICOLO 95
Equivalenza
Il sottocomitato SPS puo' elaborare disposizioni in materia di equivalenza e formulera' raccomandazioni al comitato per il commercio di conseguenza. Il sottocomitato stabilisce inoltre la procedura per il riconoscimento dell'equivalenza.

Art. 96

ARTICOLO 96
Trasparenza e scambio di informazioni
1. Le parti:
a) perseguono la trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili al commercio e, in particolare, i requisiti sanitari e fitosanitari applicati alle importazioni delle altre parti;
b) migliorano la comprensione reciproca delle misure SPS di ciascuna delle parti e la loro applicazione;
c) si scambiano informazioni su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione di misure SPS, compresi i progressi a livello di nuovi dati scientifici disponibili, che incidono o possono incidere sugli scambi tra le parti con l'obiettivo di ridurre al minimo i loro effetti negativi sul commercio;
d) comunicano, su richiesta di una parte ed entro quindici giorni lavorativi dalla data di tale richiesta, i requisiti che si applicano all'importazione di determinati prodotti, indicando l'eventuale necessita' di una valutazione dei rischi;
e) comunicano, su richiesta di una parte, lo stato di avanzamento della procedura per autorizzare l'importazione di determinati prodotti.
2. I punti di contatto delle parti per lo scambio di informazioni di cui al presente articolo sono elencati nell'appendice 4 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie). Le informazioni sono trasmesse per posta, fax o e-mail. Le informazioni trasmesse via e-mail possono essere firmate elettronicamente e possono essere inviate solo da un punto di contatto all'altro.
3. Lo scambio di informazioni si ritiene effettuato quando le informazioni di cui al presente articolo sono state rese disponibili mediante notifica all'OMC conformemente alle disposizioni pertinenti o su qualsiasi sito web ufficiale, accessibile al pubblico e gratuito della parte interessata, elencato nell'appendice 4 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie).

Art. 97

ARTICOLO 97
Notifiche e consultazioni
1. Ciascuna delle parti notifica per iscritto alle altre parti, entro due giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute pubblica, degli animali o delle piante, comprese le emergenze alimentari.
2. Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono effettuate ai punti di contatto elencati nell'appendice 4 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie). Le parti si informano reciprocamente a norma dell'articolo 96 di eventuali cambiamenti dei punti di contatto. Le notifiche scritte di cui al paragrafo 1 sono effettuate per posta, fax o e-mail.
3. Se una parte nutre gravi preoccupazioni circa un rischio per la salute pubblica, degli animali o delle piante riguardante prodotti oggetto di scambi commerciali tra le parti, una parte puo' chiedere alla parte esportatrice che si proceda a consultazioni in merito alla situazione. Tali consultazioni si tengono quanto prima. Nel corso di queste consultazioni ciascuna delle parti si adopera per fornire tutte le informazioni necessarie a evitare perturbazioni degli scambi.
4. Le consultazioni di cui al paragrafo 3 possono essere condotte tramite e-mail, videoconferenza, audioconferenza o qualsiasi altro strumento tecnologico di cui dispongano le parti. La parte che chiede le consultazioni cura la redazione dei relativi verbali.

Art. 98

ARTICOLO 98
Misure di emergenza
1. In caso di grave rischio per la salute pubblica, degli animali o delle piante, la parte importatrice puo' adottare, senza notifica preventiva, le misure provvisorie e transitorie necessarie per proteggere la salute pubblica, degli animali o delle piante. Per quanto riguarda le spedizioni in viaggio tra le parti, tale parte importatrice cerca la soluzione piu' adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi.
2. La parte che adotta una misura conformemente al paragrafo 1 informa le altre parti non appena possibile e comunque entro un giorno lavorativo dall'adozione della misura. Le altre parti possono chiedere informazioni in merito alla situazione sanitaria della parte che adotta la misura come pure in merito alla misura stessa. La parte che adotta la misura risponde non appena le informazioni richieste sono disponibili.
3. Su richiesta di una delle parti e a norma dell'articolo 97, le parti si consultano sulla situazione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni. Le consultazioni si tengono in modo da evitare inutili perturbazioni degli scambi. Possono essere esaminate alternative che facilitino l'attuazione o la sostituzione delle misure.

Art. 99

ARTICOLO 99
Misure alternative
1. Su richiesta di una parte esportatrice e in relazione alle misure adottate dalla parte importatrice che incidono sugli scambi (compresa la fissazione di limiti specifici per gli additivi, i residui e i contaminanti), le parti interessate avviano consultazioni conformemente all'articolo 97 allo scopo di concordare condizioni di importazione aggiuntive o misure alternative che dovranno essere applicate dalla parte importatrice. Queste condizioni di importazione aggiuntive o misure alternative possono basarsi, se del caso, su norme internazionali o sulle misure della parte esportatrice che garantiscono un livello di protezione equivalente a quello della parte importatrice. L'articolo 95 non si applica a tali misure.
2. Su richiesta della parte importatrice, una parte esportatrice fornisce tutte le informazioni pertinenti richieste dalla legislazione della parte importatrice, compresi i risultati dei laboratori ufficiali o qualsiasi altra informazione scientifica, affinche' siano valutate dagli organismi scientifici appropriati.
Previo accordo, la parte importatrice adotta le misure legislative o amministrative necessarie per consentire le importazioni sulla base di tale accordo.
3. Qualora i dati scientifici pertinenti non siano sufficienti, una parte puo' adottare in via provvisoria misure SPS sulla base delle informazioni pertinenti disponibili. In tal caso le parti cercano di ottenere le informazioni supplementari necessarie per una valutazione dei rischi piu' accurata onde consentire alla parte importatrice di rivedere di conseguenza la misura SPS.

Art. 100

ARTICOLO 100
Trattamento speciale e differenziato
In applicazione dell'articolo 10 dell'accordo SPS, quando un paese andino firmatario incontri difficolta' con una proposta di misura notificata dalla parte UE, tale paese puo' chiedere, nelle osservazioni presentate alla parte UE a norma dell'articolo 7 dell'accordo SPS, di avere la possibilita' di discutere la questione.
Le parti interessate avviano consultazioni allo scopo di concordare:
a) condizioni alternative di importazione che dovranno essere applicate dalla parte importatrice; e/o
b) un'assistenza tecnica conformemente all'articolo 101; e/o
c) un periodo transitorio di sei mesi, prorogabile in via eccezionale per un altro periodo non superiore a sei mesi.

Art. 101

ARTICOLO 101
Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacita' commerciali
1. Conformemente alle disposizioni del titolo XIII (Assistenza tecnica e sviluppo di capacita' commerciali), le parti convengono di rafforzare la cooperazione intesa a contribuire alla piena attuazione del presente capo allo scopo di ottimizzarne i risultati, ampliare le possibilita' e ottenere i maggiori benefici per le parti in materia di salute pubblica, degli animali e delle piante e di sicurezza alimentare. Tale cooperazione si svolge nel quadro giuridico ed istituzionale che disciplina le relazioni di cooperazione fra le parti.
2. Per conseguire tali obiettivi le parti convengono di accordare particolare importanza alle esigenze di cooperazione identificate dal sottocomitato SPS e di trasmettere le relative informazioni conformemente a quanto disposto nel titolo XIII (Assistenza tecnica e sviluppo di capacita' commerciali). Il sottocomitato puo' inoltre riesaminare le suddette esigenze.

Art. 102

ARTICOLO 102
Collaborazione in materia di benessere degli animali
Il sottocomitato SPS promuove la collaborazione fra le parti in materia di benessere degli animali.

Art. 103

ARTICOLO 103
Sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie
1. Le parti istituiscono un sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie come forum per garantire e controllare l'attuazione del presente capo ed esaminare tutte le questioni che potrebbero incidere sul rispetto delle sue disposizioni. Il sottocomitato SPS puo' riesaminare il presente capo e formulare raccomandazioni di conseguenza.
2. Il sottocomitato SPS e' composto da rappresentanti designati da ciascuna delle parti. Il sottocomitato si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno alla data e nella sede convenute e in sessioni speciali su richiesta di una qualsiasi delle parti. Il sottocomitato SPS tiene la prima sessione ordinaria nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo. Il sottocomitato SPS adotta le proprie procedure di lavoro durante questa prima riunione. L'ordine del giorno e' stabilito dalle parti prima delle riunioni. Il sottocomitato puo' anche riunirsi in videoconferenza o audioconferenza.
3. Il sottocomitato:
a) sviluppa e controlla l'attuazione del presente capo;
b) costituisce un forum di discussione dei problemi posti dall'applicazione delle misure SPS e del presente capo e identifica possibili soluzioni;
c) discute della necessita' di stabilire programmi di studio congiunti, relativi in particolare alla fissazione di limiti specifici;
d) identifica esigenze di cooperazione;
e) procede alle consultazioni previste dall'articolo 104 in merito alla risoluzione delle controversie derivanti dal presente capo;
f) procede alle consultazioni previste dall'articolo 100 del presente capo in merito al trattamento speciale e differenziato; e
g) svolge qualsiasi altra funzione stabilita di comune accordo tra le parti.
4. Il sottocomitato SPS puo' istituire gruppi di lavoro ad hoc incaricati di svolgere compiti specifici e ne stabilisce le funzioni e le procedure di lavoro.

Art. 104

ARTICOLO 104
Risoluzione delle controversie
1. Una parte, se ritiene che una misura SPS di un'altra parte sia o possa essere contraria agli obblighi che discendono dal presente capo, o che un'altra parte sia venuta meno ad un obbligo di cui al presente capo in relazione a una misura SPS, puo' chiedere che si proceda a consultazioni tecniche nel quadro del sottocomitato SPS. Le autorita' competenti di cui all'appendice 1 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie) agevoleranno queste consultazioni.
2. Salvo diversamente convenuto dalle parti della controversia, quando una controversia e' oggetto di consultazioni a livello di sottocomitato SPS conformemente al paragrafo 1, tali consultazioni sostituiscono quelle previste dall'articolo 301 purche' rispettino le condizioni stabilite al paragrafo 9 di tale articolo. Le consultazioni a livello di sottocomitato SPS si ritengono concluse entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, tranne qualora le parti impegnate nelle consultazioni non decidano di proseguirle. Tali consultazioni possono essere condotte tramite teleconferenza, videoconferenza o qualsiasi altro strumento tecnologico concordato tra le parti impegnate nelle consultazioni.

Art. 105

ARTICOLO 105
Circolazione delle merci
1. Le parti riconoscono i diversi livelli raggiunti dai processi di integrazione regionale nell'Unione europea, da un lato, e tra i paesi andini firmatari all'interno della Comunita' andina, dall'altro. A tale proposito le parti opereranno per perseguire l'obiettivo di creare condizioni favorevoli alla libera circolazione delle merci delle altre parti tra i rispettivi territori. In tale contesto:
a) i prodotti originari di un paese andino firmatario beneficiano della libera circolazione delle merci nel territorio dell'Unione europea alle condizioni stabilite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la libera circolazione delle merci originarie di paesi terzi;
b) fatte salve le disposizioni dell'accordo di integrazione subregionale andino (di seguito denominato "accordo di Cartagena"), per quanto riguarda la circolazione delle merci, i paesi andini firmatari si accorderanno reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello accordato alla parte UE a norma del presente accordo. Tale obbligo non e' soggetto alle disposizioni del titolo XII (Risoluzione delle controversie);
c) i paesi andini firmatari, tenendo conto dell'articolo 10, si adopereranno al meglio per agevolare la circolazione di merci originarie dell'Unione europea tra i loro territori e per evitare la duplicazione di procedure e controlli.
2. In aggiunta al paragrafo 1:
a) in materia doganale, i paesi andini firmatari applicheranno alle merci originarie dell'Unione europea e che arrivano da un altro paese andino firmatario le procedure doganali piu' favorevoli applicabili alle merci di altri paesi andini firmatari;
b) in materia di ostacoli tecnici agli scambi:
i) i paesi andini firmatari permetteranno che le merci originarie dell'Unione europea beneficino delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformita' armonizzati, che sono applicabili agli scambi tra paesi andini firmatari;
ii) in settori di interesse, i paesi andini firmatari si adopereranno al meglio per favorire l'armonizzazione progressiva delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformita';
c) in materia di misure sanitarie e fitosanitarie, i paesi andini firmatari permetteranno che le merci originarie dell'Unione europea beneficino delle procedure e delle prescrizioni armonizzate applicate agli scambi. Il sottocomitato SPS esaminera' l'applicazione della presente lettera.
3. Qualora tutti i paesi membri della Comunita' andina diventino parti del presente accordo, i paesi andini firmatari esamineranno la nuova situazione e proporranno alla parte UE le misure adeguate per migliorare le condizioni di circolazione delle merci originarie dell'Unione europea tra i paesi membri della Comunita' andina e, segnatamente, per evitare la duplicazione di procedure, dazi doganali e altri oneri, ispezioni e controlli.
4. A norma del paragrafo 3, i paesi andini firmatari si adopereranno al meglio per favorire l'armonizzazione delle loro legislazioni e procedure in materia di regolamenti tecnici e di misure SPS come pure per promuovere l'armonizzazione o il riconoscimento reciproco dei loro controlli e ispezioni.
5. Conformemente al paragrafo 1, le parti sviluppano meccanismi di cooperazione, tenendo conto delle rispettive esigenze e realta', all'interno del quadro giuridico ed istituzionale che disciplina le relazioni di cooperazione fra le parti.

Art. 106

ARTICOLO 106
Eccezioni al titolo relativo agli scambi di merci
1. Fermo restando l'obbligo di non applicare tali misure in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti quando esistano condizioni identiche, o una restrizione dissimulata agli scambi di merci tra le parti, nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come un divieto per le parti di adottare o applicare misure:
a) necessarie per tutelare la moralita' pubblica o mantenere l'ordine pubblico13 ;
b) necessarie per proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, comprese le misure di carattere ambientale necessarie a tal fine;
c) connesse all'importazione o all'esportazione di oro o argento;
d) necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, comprese quelle relative all'applicazione delle misure doganali, al mantenimento in vigore dei monopoli conformemente all'articolo 27, alla tutela dei diritti di proprieta' intellettuale e alla prevenzione delle pratiche ingannevoli;
e) connesse ai prodotti fabbricati nelle prigioni;
f) necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
g) connesse alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche, quando dette misure siano associate a restrizioni alla produzione o al consumo interni;
h) adottate in ottemperanza ad obblighi assunti in virtu' di un accordo intergovernativo su un prodotto di base che sia conforme ai criteri sottoposti alle parti e da queste non respinti o di un accordo sottoposto alle parti e da queste non respinto14 ;
i) che comportino restrizioni all'esportazione di materie prime interne necessarie per assicurare a un'industria interna di trasformazione le quantita' indispensabili di tali materie prime in periodi in cui il loro prezzo interno e' mantenuto al di sotto del prezzo mondiale nel quadro di un piano statale di stabilizzazione, purche' dette restrizioni non comportino l'aumento delle esportazioni o il rafforzamento della protezione concessa a tale industria interna e non siano contrarie alle disposizioni del presente accordo in materia di non discriminazione; e
j) essenziali per l'acquisto o la distribuzione di prodotti che risultano scarsi in generale o in loco, purche' queste misure siano compatibili col principio che tutte le parti hanno diritto ad una quota equa dell'offerta internazionale di tali prodotti e purche' le misure incompatibili con altre disposizioni del presente accordo siano revocate non appena vengano meno le condizioni che le hanno motivate.
2. Le parti convengono che quando una parte intende adottare una misura a norma del paragrafo 1, lettere i) e j), tale parte fornisce alle altre parti tutte le informazioni utili per trovare una soluzione accettabile per le parti. Le parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere la situazione della parte che intende adottare la misura. Se non viene raggiunto un accordo entro trenta giorni, tale parte puo' applicare all'esportazione del prodotto interessato le misure di cui al paragrafo 1, lettere i) e j).
Tuttavia, qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile l'informazione o l'esame preventivi, la parte che intende adottare le misure puo' farlo, informando quanto prima le altre parti.
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 13 L'eccezione in materia di ordine pubblico puo' essere invocata
esclusivamente ove uno degli interessi fondamentali della societa' sia esposto ad una minaccia reale e sufficientemente grave.
14 L'eccezione di cui alla presente lettera si applica anche a qualsiasi accordo su un prodotto di base che sia conforme ai principi approvati dal Consiglio economico e sociale nella sua risoluzione n. 30 (IV) del 28 marzo 1947.

Art. 107

ARTICOLO 107
Obiettivo e ambito di applicazione
1. Le parti, nel riaffermare gli impegni assunti in forza dell'accordo OMC e al fine di agevolare la loro integrazione economica, lo sviluppo sostenibile e la continua integrazione nell'economia mondiale, tenendo conto delle differenze nel livello di sviluppo delle parti, fissano le disposizioni necessarie per la progressiva liberalizzazione dello stabilimento e degli scambi di servizi e per la cooperazione in materia di commercio elettronico.
2. Nessuna disposizione del presente titolo puo' interpretarsi come tale da imporre a una parte di privatizzare imprese pubbliche o come tale da comportare obblighi in materia di appalti pubblici.
3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle sovvenzioni concesse da una parte15 .
4. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi.
5. Fatte salve le disposizioni del presente titolo, ciascuna delle parti si riserva il diritto di esercitare i suoi poteri, di legiferare e di adottare nuove disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di legittimi obiettivi di politica pubblica.
6. Il presente titolo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una parte ne' alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
7. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte applichi misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel suo territorio, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrita' dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purche' tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti a una qualsiasi delle parti da un impegno specifico previsto dal presente titolo e dai suoi allegati16 .
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15 Ai fini del presente paragrafo il termine "sovvenzioni" comprende i prestiti, le garanzie e le assicurazioni che beneficiano di sostegno pubblico.
16 Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non e' considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

Art. 108

ARTICOLO 108
Definizioni
Ai fini del presente titolo si intende per:
- "accordo di integrazione economica": un accordo che liberalizza in misura sostanziale gli scambi di servizi e lo stabilimento in conformita' delle norme dell'OMC;
- "persona giuridica di una parte": una persona giuridica costituita a norma delle leggi di tale parte, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale nel territorio di tale parte; qualora una persona giuridica abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio di una parte, non viene considerata una persona giuridica di tale parte a meno che le sue attivita' non siano effettivamente e permanentemente collegate all'economia di tale parte17 ;
- "misura": qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;
- "misure adottate o mantenute in vigore da una parte": le misure adottate o mantenute in vigore da:
a) amministrazioni e autorita' centrali, regionali o locali; e
b) organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorita' centrali, regionali o locali;
- "persona fisica di una parte": una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese andino firmatario secondo la rispettiva legislazione interna18 ;
- "servizi": qualunque servizio prestato in qualsivoglia settore, ad esclusione dei servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi;
- "servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi": qualunque servizio non prestato su base commerciale, ne' in concorrenza con uno o piu' prestatori di servizi;
- "prestatore di servizi di una parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti un servizio;
- "prestazione di servizi": la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di servizi.
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17 Beneficiano delle disposizioni del presente titolo anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione europea o dei paesi andini firmatari e controllate, rispettivamente, da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese andino firmatario, purche' le loro navi siano registrate in conformita' alla rispettiva legislazione dello Stato membro dell'Unione europea o del paese andino firmatario e battano bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese andino firmatario.
18 Ai fini del presente titolo una persona fisica di una parte che abbia la doppia cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e di un paese andino firmatario e' considerata esclusivamente cittadino della parte in cui abbia la sua cittadinanza dominante ed effettiva. A tal fine per cittadinanza dominante ed effettiva di una parte si intende la cittadinanza della parte in cui la persona fisica mantiene i vincoli piu' forti, tenendo conto fra l'altro di fattori come la residenza abituale, i legami familiari, la residenza fiscale o il luogo di esercizio dei suoi diritti politici.

Art. 109

ARTICOLO 109
Gruppi di lavoro
Nella misura in cui cio' sia necessario e giustificato, il comitato per il commercio puo' istituire un gruppo di lavoro incaricato di svolgere, tra l'altro, i seguenti compiti:
a) discutere questioni inerenti alla regolamentazione in materia di stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico;
b) proporre orientamenti e strategie che consentano ai paesi andini firmatari di diventare zone sicure per la protezione dei dati personali. A tal fine il gruppo di lavoro adotta un'agenda di cooperazione che definisce gli aspetti prioritari per la realizzazione di quest'obiettivo, in particolare per quanto riguarda i rispettivi processi di omologazione dei sistemi di protezione dei dati;
c) cercare i meccanismi necessari per trattare gli aspetti di cui all'articolo 162;
d) raccomandare meccanismi per aiutare le microimprese e le PMI a superare gli ostacoli da esse incontrati nell'uso del commercio elettronico;
e) migliorare, fra l'altro, la sicurezza delle transazioni elettroniche e del governo elettronico;
f) incoraggiare la partecipazione del settore privato alla formazione e all'adozione di codici di condotta, modelli di contratto, orientamenti e meccanismi di conformita' per il commercio elettronico, insieme alla partecipazione attiva ai forum organizzati fra le parti;
g) stabilire meccanismi di cooperazione in materia di accreditamento e certificazione digitale per le transazioni elettroniche e di riconoscimento reciproco dei certificati digitali; e
h) partecipare attivamente ai forum regionali e multilaterali allo scopo di promuovere lo sviluppo del commercio elettronico.

Art. 110

ARTICOLO 110
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
- "succursale di una persona giuridica": una sede di attivita' priva di personalita' giuridica che:
a) presenta un carattere di stabilita', quale la sede secondaria di una societa' madre;
b) dispone di una propria gestione; e
c) dispone delle strutture necessarie per negoziare con terzi; questi ultimi, pur sapendo che un eventuale rapporto giuridico si stabilira' con la societa' madre la cui sede principale e' all'estero, non devono pertanto trattare direttamente con detta societa' madre ma possono concludere operazioni commerciali presso il centro di attivita' che ne costituisce la sede secondaria;
- "attivita' economica": attivita' diverse da quelle svolte nell'esercizio di poteri governativi, intendendosi con queste ultime quelle che non sono svolte su base commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' operatori economici;
- "stabilimento": qualsiasi tipo di stabilimento commerciale o professionale19 mediante:
a) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica20 ; o
b) la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza; nel territorio di una parte allo scopo di esercitare un'attivita' economica;
- "investitore di una parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di tale parte che, mediante azioni concrete, intenda esercitare, eserciti o abbia esercitato un'attivita' economica in un'altra parte per mezzo di uno stabilimento;
- "misure di una parte aventi incidenza sullo stabilimento": misure relative a tutte le attivita' che rientrano nella definizione di stabilimento;
- "controllata di una persona giuridica di una parte": una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale parte21 .
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19 Il termine "stabilimento commerciale o professionale" comprende lo stabilimento nel quadro di qualsiasi attivita' economica di produzione, di tipo industriale o commerciale, connessa alla produzione di merci e alla prestazione di servizi.
20 I termini "costituzione" e "acquisizione" di una persona giuridica vanno intesi come comprendenti la partecipazione al capitale di una persona giuridica nella prospettiva di stabilire o mantenere legami economici durevoli.
21 Una persona giuridica e' controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque di dirigere legalmente il suo operato.

Art. 111

ARTICOLO 111
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti aventi incidenza sullo stabilimento22 in qualsiasi attivita' economica, tranne:
a) l'estrazione, la fabbricazione e la trasformazione di materiali nucleari;
b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
c) i servizi audiovisivi;
d) il cabotaggio marittimo nazionale23 ;
e) il trattamento, lo smaltimento e l'eliminazione dei rifiuti tossici; e
f) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
iii) i sistemi telematici di prenotazione (CRS); e
iv) i servizi di assistenza a terra e i servizi di gestione degli aeroporti.
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22 Per maggiore chiarezza e fatti salvi gli obblighi ivi stabiliti, il presente capo non riguarda le disposizioni di protezione degli investimenti, come le disposizioni relative in modo specifico all'espropriazione e al trattamento giusto ed equo, ne' le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.
23 Fatto salvo l'ambito delle attivita' che possono entrare nella definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in un paese andino firmatario o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o un altro luogo situato nello stesso paese andino firmatario o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, nonche' il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in un paese andino firmatario o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.

Art. 112

ARTICOLO 112
Accesso al mercato
1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante lo stabilimento, ciascuna delle parti accorda agli stabilimenti e agli investitori di un'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici di cui all'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento).
2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo quanto diversamente precisato nell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento):
a) limitazioni del numero di stabilimenti, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o altri requisiti per lo stabilimento, come l'imposizione di una verifica della necessita' economica;
b) limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attivita' patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica;
c) limitazioni del numero complessivo di operazioni o della produzione totale espresse in termini di unita' numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessita' economica24 ;
d) limitazioni del numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in una particolare attivita' economica o che uno stabilimento puo' impiegare, e che sono necessarie per l'esercizio di un'attivita' economica e direttamente collegate ad essa, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica;
e) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti stranieri, singoli o complessivi; e
f) misure che limitano o impongono forme specifiche di stabilimento (controllata, succursale, ufficio di rappresentanza) o la costituzione di joint venture per l'esercizio di un'attivita' economica da parte di un investitore di un'altra parte25 .
--------
24 Il paragrafo 2, lettere a), b) e c), non riguarda le misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo.
25 Ciascuna delle parti puo' imporre agli investitori l'assunzione di una specifica forma giuridica all'atto della costituzione di una persona giuridica in base al proprio ordinamento. Nella misura in cui tale obbligo viene applicato in modo non discriminatorio, non e' necessario che venga precisato nell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) affinche' sia mantenuto in vigore o adottato dalle parti.

Art. 113

ARTICOLO 113
Trattamento nazionale
1. Nei settori per i quali la Colombia ha elencato impegni in materia di accesso al mercato nell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, la Colombia accorda agli stabilimenti e agli investitori della parte UE, rispetto a tutte le misure aventi incidenza sullo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri stabilimenti e investitori simili26 .
2. Nei settori per i quali il Peru' ha elencato impegni in materia di accesso al mercato nell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, il Peru' accorda agli stabilimenti e agli investitori della parte UE, rispetto a tutte le misure aventi incidenza sullo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato in circostanze simili ai propri stabilimenti e investitori27 .
3. Nei settori per i quali la parte UE ha elencato impegni in materia di accesso al mercato nell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, la parte UE accorda agli stabilimenti e agli investitori dei paesi andini firmatari, rispetto a tutte le misure aventi incidenza sullo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri stabilimenti e investitori simili.
4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non vanno interpretati come un obbligo per una qualsiasi delle parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal fatto che gli investitori in questione sono stranieri.
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26 Per maggiore chiarezza, il termine "simili" non pregiudica il termine "circostanze simili" che la Colombia abbia concordato o concordi in altri accordi internazionali.
27 Per maggiore chiarezza, i diritti che possono derivare per i servizi e i prestatori di servizi della parte UE dagli obblighi del Peru' a norma del GATS restano pienamente applicabili nel quadro dell'OMC, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del principio di "analoghi servizi o prestatori di servizi" di cui all'articolo XVII del GATS.

Art. 114

ARTICOLO 114
Elenco degli impegni
I settori per i quali ciascuna delle parti ha assunto impegni a norma del presente capo, nonche' le riserve o le limitazioni dell'accesso al mercato e/o del trattamento nazionale applicabili agli stabilimenti e agli investitori di un'altra parte in tali settori, sono specificati nell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento).

Art. 115

ARTICOLO 115
Altri accordi
1. Nessuna disposizione del presente titolo va interpretata come limitativa dei diritti e degli obblighi delle parti e dei loro investitori derivanti da accordi internazionali, vigenti o futuri, in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'Unione europea e un paese andino firmatario.
2. Nonostante il paragrafo 1, eventuali meccanismi di risoluzione delle controversie stabiliti in accordi internazionali, vigenti o futuri, in materia di investimenti di cui sia parte l'Unione europea, uno Stato membro dell'Unione europea o un paese andino firmatario non sono applicabili a presunte violazioni del presente capo.

Art. 116

ARTICOLO 116
Promozione degli investimenti e riesame
1. Ai fini di una liberalizzazione progressiva degli investimenti, l'Unione europea e i paesi andini firmatari, nell'ambito delle rispettive competenze, si adoperano per promuovere un ambiente favorevole agli investimenti reciproci.
2. La promozione di cui al paragrafo 1 mira a una cooperazione che comprende, fra gli altri aspetti, un riesame del quadro giuridico per gli investimenti, le condizioni di investimento e il flusso degli investimenti tra le parti, coerentemente con gli impegni da queste assunti nel quadro di accordi internazionali. Tale riesame avviene entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente con cadenza periodica.

Art. 117

ARTICOLO 117
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
- "prestazione transfrontaliera di servizi": la prestazione di servizi:
a) dal territorio di una parte verso il territorio di un'altra parte (modalita' 1); e
b) nel territorio di una parte a favore di un consumatore dell'altra parte (modalita' 2);
- "misura di una parte avente incidenza sulla prestazione transfrontaliera": misure riguardanti:
a) l'acquisto, il pagamento o l'utilizzo di un servizio; e
b) l'accesso, in relazione alla prestazione transfrontaliera di servizi, a servizi che tale parte impone siano offerti al pubblico in generale, e l'utilizzo di tali servizi.

Art. 118

ARTICOLO 118
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica alle misure delle parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori tranne i seguenti:
a) servizi audiovisivi;
b) il cabotaggio marittimo nazionale28 ; e
c) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili sono ritirati dal servizio;
ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
iii) i sistemi telematici di prenotazione (CRS); e
iv) i servizi di assistenza a terra e i servizi di gestione degli aeroporti.
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28 Fatto salvo l'ambito delle attivita' che possono entrare nella definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio marittimo nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in un paese andino firmatario o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o un altro luogo situato nello stesso paese andino firmatario o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, nonche' il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in un paese andino firmatario o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.

Art. 119

ARTICOLO 119
Accesso al mercato
1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, ciascuna delle parti accorda ai servizi e ai prestatori di servizi di un'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici di cui all'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi).
2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo quanto diversamente precisato nell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi):
a) limitazioni del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessita' economica;
b) limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attivita' patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica; e
c) limitazioni del numero complessivo di operazioni di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unita' numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessita' economica29 .
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29 Il paragrafo 2, lettera c), non riguarda le misure adottate da una parte che limitano i fattori produttivi necessari per la prestazione di servizi.

Art. 120

ARTICOLO 120
Trattamento nazionale
1. Nei settori per i quali la Colombia ha elencato impegni in materia di accesso al mercato nell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, la Colombia accorda ai servizi e ai prestatori di servizi della parte UE, in relazione a tutte le misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri servizi e prestatori di servizi simili.
2. Nei settori per i quali il Peru' ha elencato impegni in materia di accesso al mercato nell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, il Peru' accorda ai servizi e ai prestatori di servizi della parte UE, in relazione a tutte le misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato in circostanze simili ai propri servizi e prestatori di servizi30 .
3. Nei settori per i quali la parte UE ha elencato impegni in materia di accesso al mercato nell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, la parte UE accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dei paesi andini firmatari, in relazione a tutte le misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri servizi e prestatori di servizi simili.
4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non vanno interpretati come un obbligo per una qualsiasi delle parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal fatto che i servizi o i prestatori in questione sono stranieri.
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30 Per maggiore chiarezza, i diritti che possono derivare per i servizi e i prestatori di servizi della parte UE dagli obblighi del Peru' a norma del GATS restano pienamente applicabili nel quadro dell'OMC, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del principio di "analoghi servizi o prestatori di servizi" di cui all'articolo XVII del GATS.

Art. 121

ARTICOLO 121
Elenco degli impegni
I settori per i quali ciascuna delle parti ha assunto impegni a norma del presente capo, nonche' le riserve o le limitazioni dell'accesso al mercato e/o del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi di un'altra parte in tali settori, sono specificati nell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi).

Art. 122

ARTICOLO 122
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica alle misure adottate da una parte in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel suo territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori di servizi alle imprese, prestatori di servizi contrattuali, professionisti indipendenti e visitatori di breve durata per motivi professionali, conformemente a quanto disposto dall'articolo 107, paragrafo 6.

Art. 123

ARTICOLO 123
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
- "venditori di servizi alle imprese": le persone fisiche rappresentanti di un prestatore di servizi di una parte che chiedono l'ingresso temporaneo nel territorio di un'altra parte per trattare la vendita di servizi o concludere accordi sulla vendita di servizi per conto di tale prestatore di servizi. I venditori di servizi alle imprese non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante;
- "visitatori per motivi professionali": le persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di uno stabilimento. I visitatori per motivi professionali non effettuano transazioni dirette con il pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante;
- "prestatori di servizi contrattuali": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte la quale non dispone di uno stabilimento nel territorio di un'altra parte e ha concluso con un consumatore finale di quest'ultima parte un contratto in buona fede, diverso da quello di agenzia, quale definito al codice CPC 872 della classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (di seguito denominata " CPC "), per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi31 ;
- "laureati in tirocinio": persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte o della sua succursale da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento della persona giuridica nel territorio di un'altra parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa32 ;
- "professionisti indipendenti": le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualita' di lavoratori autonomi nel territorio di una parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio di un'altra parte e hanno concluso con un consumatore finale di quest'ultima parte un contratto in buona fede, diverso da quello di agenzia, quale definito al codice CPC 872, per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea nel territorio di tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi33 ;
- "personale trasferito all'interno di una societa'": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica o della sua succursale o ne sono socie da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento, che puo' essere una controllata, una succursale o la societa' madre della persona giuridica, nel territorio di un'altra parte. La persona fisica interessata appartiene a una delle seguenti categorie:
a) "dirigenti": persone che svolgono funzioni superiori all'interno di una persona giuridica, prevalentemente con compiti di gestione dello stabilimento sotto la direzione o la supervisione generale, principalmente, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o di soggetti ad essi equiparabili, in particolare coloro che:
i) dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione;
ii) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attivita' di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali;
iii) hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altri interventi relativi al personale;
oppure
b) "personale specializzato": persone che lavorano all'interno di una persona giuridica e sono in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto all'attivita', alle attrezzature di ricerca, alle tecniche, ai processi, alle procedure o alla gestione dello stabilimento. Nella valutazione di tali conoscenze si tiene conto non solo delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attivita' che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;
- "personale chiave": le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica di una parte che non sia un'organizzazione senza fine di lucro34 , responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento, compresi i "visitatori per motivi professionali" responsabili della creazione di uno stabilimento e il "personale trasferito all'interno di una societa'"; e
- "qualifiche": diplomi, certificati e altri titoli (di qualifica formale), rilasciati da un'autorita' designata in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, i quali certificano il completamento di una formazione per l'esercizio di una professione.
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31 Il contratto di prestazione di servizi deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della parte in cui il contratto viene eseguito.
32 Allo stabilimento ospitante puo' essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione corrispondente alla durata del soggiorno, che dimostri la finalita' formativa del soggiorno. Per quanto concerne Austria, Repubblica ceca, Germania, Francia, Spagna e Ungheria, la formazione deve essere collegata al titolo di studio universitario di cui l'interessato e' titolare.
33 Il contratto di prestazione di servizi deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della parte in cui il contratto viene eseguito.
34 Il riferimento "che non sia un'organizzazione senza fine di lucro" si applica solo a Austria, Belgio, Cipro, Repubblica ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Regno Unito e Peru'.

Art. 124

ARTICOLO 124
Personale chiave e laureati in tirocinio
1. Nei settori oggetto di impegni a norma del capo 2 (Stabilimento) del presente titolo e fatte salve le riserve di cui all'allegato VII (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento) o all'appendice 1 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali), ciascuna parte consente agli investitori di un'altra parte di impiegare presso il loro stabilimento persone fisiche dell'altra parte in questione, purche' tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio ai sensi dell'articolo 123. L'ingresso e il soggiorno temporaneo del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni35 nel caso del personale trasferito all'interno di una societa', novanta giorni nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali e un anno per i laureati in tirocinio.
2. Nei settori oggetto di impegni a norma del capo 2 (Stabilimento) del presente titolo, una parte si astiene dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio, salvo quanto diversamente specificato nell'appendice 1 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali), le misure che costituiscono limitazioni discriminatorie e le misure che limitano - sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica - il numero totale di persone fisiche che un investitore puo' assumere come personale chiave e laureati in tirocinio in un determinato settore.
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35 Per quanto riguarda la Colombia, nel caso del personale trasferito all'interno di una societa' il soggiorno e' limitato a un periodo massimo di due anni, rinnovabile per un ulteriore anno. Per quanto riguarda il Peru', il contratto di lavoro ha una durata massima di tre anni. Tuttavia, nel caso del personale trasferito all'interno di una societa', il soggiorno ha una durata massima di un anno ed e' rinnovabile purche' permangano le condizioni che ne hanno motivato la concessione.

Art. 125

ARTICOLO 125
Venditori di servizi alle imprese
Nei settori oggetto di impegni a norma del capo 2 (Stabilimento) o del capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e fatte salve le riserve di cui all'allegato VII (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento) e all'allegato VIII (Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi), ciascuna delle parti consente l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.

Art. 126

ARTICOLO 126
Prestatori di servizi contrattuali
1. Le parti confermano i rispettivi diritti ed obblighi derivanti dai loro impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di prestatori di servizi contrattuali.
2. La Colombia e la parte UE consentono la prestazione di servizi nei rispettivi territori, mediante la presenza di persone fisiche, da parte di prestatori di servizi contrattuali rispettivamente della parte UE e della Colombia alle condizioni precisate nel paragrafo 4 e nell'appendice 2 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) per ciascuno dei seguenti settori:
a) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero; nel caso della parte UE, il diritto dell'Unione europea (in prosieguo: "diritto dell'UE") non e' considerato diritto internazionale pubblico o diritto straniero;
b) servizi di contabilita' e tenuta dei libri contabili;
c) servizi di consulenza fiscale;
d) servizi di architettura;
e) servizi di urbanistica e di assetto territoriale;
f) servizi di ingegneria;
g) servizi integrati di ingegneria;
h) servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici;
i) servizi veterinari;
j) servizi ostetrici;
k) servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico;
l) servizi informatici e servizi correlati;
m) ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
n) servizi di consulenza gestionale;
o) servizi connessi alla consulenza gestionale;
p) servizi di progettazione;
q) ingegneria chimica, farmaceutica e fotochimica;
r) servizi di tecnologia cosmetica;
s) servizi specializzati di tecnologia, ingegneria, marketing e vendita per il settore automobilistico;
t) servizi di design commerciale e di marketing per l'industria tessile della moda, dell'abbigliamento, delle calzature e degli articoli collegati; e
u) manutenzione e riparazione di attrezzature, comprese quelle da trasporto, in particolare nel quadro di contratti di servizi post-vendita o post-locazione.
3. Il Peru' e la parte UE consentono la prestazione di servizi nei rispettivi territori, mediante la presenza di persone fisiche, da parte di prestatori di servizi contrattuali rispettivamente della parte UE e del Peru' alle condizioni precisate nel paragrafo 4 e nell'appendice 2 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) per ciascuno dei seguenti settori:
a) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (nel caso della parte UE, il diritto dell'UE non e' considerato diritto internazionale pubblico o diritto straniero);
b) servizi di contabilita' e tenuta dei libri contabili;
c) servizi di consulenza fiscale;
d) servizi di architettura;
e) servizi di urbanistica e di assetto territoriale;
f) servizi di ingegneria;
g) servizi integrati di ingegneria;
h) servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici;
i) servizi veterinari;
j) servizi ostetrici;
k) servizi informatici e servizi correlati;
1) ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
m) servizi di consulenza gestionale; e
n) servizi connessi alla consulenza gestionale.
4. Gli impegni assunti dalle parti sono soggetti alle seguenti condizioni:
a) le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualita' di dipendenti di una persona giuridica che si e' aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi;
b) le persone fisiche che entrano nel territorio di un'altra parte devono avere gia' offerto tali servizi, in qualita' di dipendenti della persona giuridica che li presta, almeno nel corso dell'anno immediatamente precedente la presentazione della domanda di ingresso nel territorio dell'altra parte in questione; inoltre, alla data di presentazione della domanda di ingresso nel territorio di una parte, una persona fisica deve possedere un'esperienza professionale36 almeno triennale nel settore di attivita' oggetto del contratto;
c) le persone fisiche che entrano nel territorio di un'altra parte devono possedere:
i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente37 ; e
ii) le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attivita' a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle prescrizioni della parte in cui avviene la prestazione del servizio;
d) durante il soggiorno nel territorio di un'altra parte le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi, compensi diversi da quelli loro erogati dalla persona giuridica presso cui sono impiegati;
e) l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi - venticinque settimane nel caso del Lussemburgo - nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore;
f) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio e' prestato;
g) il numero delle persone previste dal contratto di servizi non deve superare quello necessario all'esecuzione del contratto, stabilito conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prescrizioni della parte in cui il servizio viene prestato;
h) altre limitazioni discriminatorie, riguardanti anche il numero delle persone fisiche sotto forma di verifica della necessita' economica, quali specificate nell'appendice 2 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali).
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36 Ai fini della presente lettera per "esperienza professionale" si intende quella ottenuta dopo il compimento della maggiore eta'.
37 Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facolta' di valutarne l'equivalenza con il titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.

Art. 127

ARTICOLO 127
Professionisti indipendenti
1. Le parti confermano i rispettivi diritti ed obblighi derivanti dai loro impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di professionisti indipendenti.
2. La Colombia e la parte UE consentono la prestazione di servizi nei rispettivi territori, mediante la presenza di persone fisiche, da parte di professionisti indipendenti rispettivamente della parte UE e della Colombia alle condizioni precisate nel paragrafo 4 e nell'appendice 2 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) per ciascuno dei seguenti settori:
a) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (nel caso della parte UE, il diritto dell'UE non e' considerato diritto internazionale pubblico o diritto straniero);
b) servizi di architettura;
c) servizi di ingegneria;
d) servizi integrati di ingegneria;
e) servizi informatici e servizi correlati;
f) ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
g) servizi di consulenza gestionale;
h) servizi connessi alla consulenza gestionale;
i) servizi di traduzione e interpretariato; e
j) servizi specializzati di tecnologia, ingegneria, marketing e vendita per il settore automobilistico.
3. Il Peru' e la parte UE consentono la prestazione di servizi nei rispettivi territori, mediante la presenza di persone fisiche, da parte di professionisti indipendenti rispettivamente della parte UE e del Peru' alle condizioni precisate nel paragrafo 4 e nell'appendice 2 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) per ciascuno dei seguenti settori:
a) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (nel caso della parte UE, il diritto dell'UE non e' considerato diritto internazionale pubblico o diritto straniero);
b) servizi di architettura;
c) servizi di ingegneria;
d) servizi integrati di ingegneria;
e) servizi informatici e servizi correlati;
f) ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
g) servizi di consulenza gestionale; e
h) servizi connessi alla consulenza gestionale.
4. Gli impegni assunti dalle parti sono soggetti alle seguenti condizioni:
a) le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualita' di lavoratori autonomi stabiliti in un'altra parte e devono essersi aggiudicate un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi;
b) le persone fisiche che entrano nel territorio di un'altra parte devono possedere, alla data di presentazione della domanda di ingresso nell'altra parte in questione, un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attivita' oggetto del contratto;
c) le persone fisiche che entrano nel territorio di un'altra parte devono possedere:
i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente38 ; e
ii) le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attivita' a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle prescrizioni della parte in cui avviene la prestazione del servizio;
d) l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi - venticinque settimane nel caso del Lussemburgo - nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore;
e) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio e' prestato; e
f) altre limitazioni discriminatorie, riguardanti anche il numero delle persone fisiche sotto forma di verifica della necessita' economica, quali specificate nell'appendice 2 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali).
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38 Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facolta' di valutarne l'equivalenza con il titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.

Art. 128

ARTICOLO 128
Visitatori di breve durata per motivi professionali
1. Le parti si adoperano per agevolare, nel rispetto della rispettiva legislazione, l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel loro territorio di visitatori di breve durata per motivi professionali chiamati a svolgere le seguenti attivita'39 :
a) ricerca e progettazione: ricercatori tecnici, scientifici e statistici per conto di una societa' stabilita nel territorio di un'altra parte;
b) ricerche di mercato: personale che svolge analisi o ricerche, anche di mercato, per conto di una societa' stabilita nel territorio di un'altra parte;
c) fiere ed esposizioni: personale che partecipa a una fiera per la promozione della societa' per cui lavora o dei suoi prodotti o servizi; e
d) personale turistico (rappresentanti di alberghi, agenti e organizzatori di viaggi, guide turistiche o operatori turistici) che assiste o partecipa a convegni, fiere o saloni turistici o che guida un viaggio organizzato iniziato nel territorio di un'altra parte;
purche' tali visitatori di breve durata:
a) non procedano alla vendita delle loro merci o dei loro servizi al pubblico ne' forniscano direttamente merci o servizi;
b) non ricevano per se' compensi da una fonte situata nell'Unione europea o in un paese andino firmatario in cui soggiornano temporaneamente; e
c) non prestino servizi nel quadro di un contratto concluso tra un consumatore dell'Unione europea o di un paese andino firmatario e una persona giuridica priva di presenza commerciale nell'Unione europea o in un paese andino firmatario in cui essi soggiornano temporaneamente.
2. L'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio di una parte di visitatori di breve durata di un'altra parte, se autorizzati, hanno una durata massima di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.
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39 Le attivita' di cui alle lettere c) e d) sono unicamente applicabili tra la Colombia e la parte UE.

Art. 129

ARTICOLO 129
Reciproco riconoscimento
1. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista, per il settore di attivita' interessato, nel territorio in cui il servizio viene prestato.
2. Le parti incoraggiano gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori a elaborare congiuntamente raccomandazioni sul reciproco riconoscimento e a presentarle al comitato per il commercio per consentire agli investitori e ai prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna parte in materia di autorizzazione, concessione di licenze, attivita' e certificazione degli investitori e dei prestatori di servizi, in particolare di quelli professionali.
3. Il comitato per il commercio, non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2, la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilita' con il presente accordo.
4. Qualora una raccomandazione sia stata giudicata compatibile con il presente accordo dal comitato per il commercio conformemente al paragrafo 3 e il livello di corrispondenza tra le disposizioni regolamentari pertinenti delle parti risulti sufficiente, le parti negoziano, tramite le relative autorita' competenti, un accordo sul reciproco riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e di altre disposizioni regolamentari al fine di dare attuazione alla raccomandazione.
5. Gli accordi di cui al paragrafo 4 devono essere conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC e, in particolare all'articolo VII del GATS.

Art. 130

ARTICOLO 130
Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate
1. Ciascuna delle parti:
a) risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche di un'altra parte concernente le sue misure di applicazione generale o gli accordi internazionali che riguardano il presente titolo o incidono sul medesimo; e
b) istituisce uno o piu' punti di informazione chiamati a fornire informazioni specifiche su tutte le materie di cui alla lettera a) agli investitori e ai prestatori di servizi di un'altra parte che ne facciano richiesta. Tali punti di informazione sono elencati nell'allegato X (Punti di informazione in materia di scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico). Tali punti di informazione non sono necessariamente i depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.
2. Nessuna disposizione del presente titolo impone a una parte di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, siano esse pubbliche o private.

Art. 131

ARTICOLO 131
Regolamentazione interna
1. Nei settori oggetto di impegni specifici, ciascuna delle parti garantisce che tutte le misure di applicazione generale di cui al presente titolo siano gestite in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale.
2. Qualora sia necessaria un'autorizzazione per la prestazione di un servizio o per lo stabilimento per i quali sia stato assunto un impegno specifico, le autorita' competenti di una parte informano il richiedente, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne, della decisione riguardante tale domanda. Le autorita' competenti della parte forniscono sollecitamente al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della sua domanda.
3. Ciascuna delle parti mantiene o istituisce procedure o organi giurisdizionali, arbitrali o amministrativi che, su richiesta dell'investitore o del prestatore di servizi interessato, provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento, la prestazione transfrontaliera di servizi o la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'organismo preposto alla decisione amministrativa in questione, le parti garantiscono che la procedura adottata consenta comunque un riesame obiettivo e imparziale.
4. Al termine delle necessarie consultazioni tra le parti, il presente articolo e', se del caso, modificato per incorporare nel presente titolo i risultati dei negoziati realizzati conformemente all'articolo VI, paragrafo 4, del GATS o i risultati di negoziati simili realizzati in altri forum multilaterali cui partecipano le parti, dal momento in cui gli impegni derivanti entrano in vigore.
5. In attesa che vengano conclusi i negoziati conformemente all'articolo VI, paragrafo 4, del GATS, di cui al paragrafo 4, nessuna delle parti impone obblighi in materia di licenze e requisiti, procedure e norme tecniche che annullino o compromettano i suoi impegni specifici in una maniera:
a) non conforme ai criteri definiti all'articolo VI, paragrafo 4, lettere a), b), c), del GATS; e
b) difficilmente prevedibile da tale parte al momento dell'assunzione degli impegni specifici.
6. Nel determinare se una parte soddisfi gli obblighi previsti al paragrafo 5 si tiene conto delle norme internazionali delle organizzazioni internazionali pertinenti40 applicate da tale parte.
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40 Il termine "organizzazioni internazionali pertinenti" si riferisce a organismi internazionali ai quali possono aderire gli organismi pertinenti delle parti.

Art. 132

ARTICOLO 132
Intesa sui servizi informatici
Nella misura in cui gli scambi di servizi informatici sono liberalizzati conformemente al capo 2 (Stabilimento), al capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e al capo 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali), le parti si attengono all'intesa definita nelle lettere che seguono:
a) il codice CPC 84, utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, copre le funzioni di base relative alla prestazione dei servizi informatici e dei servizi correlati: i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro implementazione), l'elaborazione e la memorizzazione dei dati, nonche' i servizi correlati quali i servizi di consulenza e di formazione del personale dei clienti. Grazie all'evoluzione tecnologica e' aumentata l'offerta di questi servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di queste funzioni di base o la loro totalita'. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, sono una combinazione delle funzioni di base dei servizi informatici;
b) i servizi informatici e i servizi correlati, indipendentemente dal fatto che la loro erogazione avvenga tramite una rete come ad esempio Internet, comprendono ogni servizio in materia di:
i) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer o sistemi informatici;
ii) programmi informatici (in se') definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer, oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici;
iii) elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di banche dati;
iv) manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; o
v) formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove;
c) i servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (ad esempio bancari) mediante mezzi elettronici e di altro tipo. Esiste tuttavia una differenza di rilievo tra il servizio abilitante (ad esempio il web hosting o l'hosting di applicazioni) e il servizio essenziale o di contenuti (ad esempio quello bancario) fornito per via elettronica. In questi casi il servizio essenziale o di contenuti non e' compreso nel codice CPC 84.

Art. 133

ARTICOLO 133
Ambito di applicazione
La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi postali e di corriere per i quali sono assunti impegni conformemente al capo 2 (Stabilimento), al capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e al capo 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali).

Art. 134

ARTICOLO 134
Definizioni
Ai fini della presente sezione nonche' del capo 2 (Stabilimento), del capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e del capo 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) si applicano le seguenti definizioni:
- "licenza individuale": l'autorizzazione, la concessione o qualsiasi altro tipo di permesso accordato da un'autorita' di regolamentazione a un singolo fornitore, prescritti per iniziare a prestare un determinato servizio; e
- "servizio universale": l'offerta di servizi postali di qualita' determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio di una parte, a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

Art. 135

ARTICOLO 135
Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settoredei servizi postali e di corriere
Conformemente alle disposizioni del titolo VIII (Concorrenza), ciascuna delle parti introduce o mantiene in vigore misure appropriate volte a impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da quei fornitori che, sfruttando la loro posizione sul mercato, siano in grado, singolarmente o in gruppo, di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalita' di partecipazione al mercato dei servizi postali e di corriere di cui trattasi.

Art. 136

ARTICOLO 136
Servizio universale
Ciascuna delle parti ha il diritto di definire il tipo di obbligo di servizio universale che intende adottare o mantenere. Tali obblighi non vanno di per se' considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano piu' gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte.

Art. 137

ARTICOLO 137
Licenze individuali
1. Una parte puo' richiedere una licenza individuale solamente per i servizi che rientrano nell'ambito d'applicazione del servizio universale41 .
2. Ove una parte richieda una licenza individuale, sono rese pubbliche le seguenti informazioni:
a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza; e
b) i termini e le condizioni applicabili alle licenze individuali.
3. Qualora una parte rifiuti di rilasciare una licenza individuale, essa comunica al richiedente che ne faccia richiesta i motivi di tale diniego. Ciascuna delle parti stabilisce o mantiene in vigore procedure di riesame o di ricorso, a seconda dei casi, dinanzi a un organo indipendente42 . Tali procedure sono trasparenti, non discriminatorie e si basano su criteri oggettivi.
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41 In Colombia l'operatore postale ufficiale o concessionario e' una persona giuridica che presta il servizio postale universale mediante un contratto di concessione. Gli altri servizi postali sono soggetti a un sistema accelerato di licenze gestito dal ministero delle Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. In Peru' l'operatore postale designato e' una persona giuridica che, in virtu' di una concessione rilasciata per legge, e senza esclusiva, ha l'obbligo di prestare il servizio postale nell'intero paese. Gli altri servizi postali sono soggetti a un sistema di permessi rilasciati dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni.
42 Per maggiore chiarezza, tale organo indipendente puo' essere di natura giurisdizionale.

Art. 138

ARTICOLO 138
Indipendenza degli organismi di regolamentazione
Gli organismi di regolamentazione sono giuridicamente distinti dai fornitori di servizi postali e di corriere, ai quali non devono rispondere del loro operato. Le decisioni e le procedure delle autorita' di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

Art. 139

ARTICOLO 139
Ambito di applicazione
La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile ai servizi di telecomunicazione, diversi dalla trasmissione radiotelevisiva43 , per i quali sono assunti impegni conformemente al capo 2 (Stabilimento), al capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e al capo 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali)44 45 .
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43 Per "trasmissione radiotelevisiva" si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.
44 Tra la parte UE e il Peru' la presente sezione si applica unicamente ai servizi di telecomunicazione offerti al pubblico che comportano il trasferimento in tempo reale di informazioni fornite dal cliente tra due o piu' punti collegati senza che intervengano cambiamenti nella forma o nel contenuto dell'informazione del cliente.
45 Tra la parte UE e la Colombia la presente sezione si applica unicamente ai servizi di telecomunicazione a valore aggiunto. Per maggiore chiarezza e ai fini della presente sezione e dell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) e dell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi), nel caso della Colombia e della parte UE per "servizi di telecomunicazione a valore aggiunto" si intendono i servizi di telecomunicazione rispetto ai quali i fornitori "aggiungono valore" all'informazione del cliente, migliorandone la forma o il contenuto oppure provvedendo alla sua archiviazione e al suo recupero.

Art. 140

ARTICOLO 140
Definizioni
Ai fini della presente sezione si intende per:
- "infrastrutture di telecomunicazione essenziali": le infrastrutture di una rete pubblica e di un servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni46 che:
a) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e
b) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della fornitura di un servizio;
- "interconnessione": il collegamento con fornitori che forniscono reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni47 per consentire agli utilizzatori di un fornitore di comunicare con gli utilizzatori di un altro fornitore e di accedere ai servizi prestati da un altro fornitore;
- "fornitore principale": un fornitore del settore delle telecomunicazioni in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalita' di partecipazione al mercato dei servizi di telecomunicazione di cui trattasi per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione sul mercato;
- "autorita' di regolamentazione": l'organismo o gli organismi del settore delle telecomunicazioni con compiti di regolamentazione delle telecomunicazioni indicati nella presente sezione; e
- "servizi di telecomunicazione": tutti i servizi relativi alla trasmissione e alla ricezione di segnali elettromagnetici, escluse le attivita' economiche di fornitura dei contenuti la cui distribuzione richieda servizi di telecomunicazione.
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46 Per maggiore chiarezza, il termine "servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni" va inteso come definito nell'allegato sulle telecomunicazioni del GATS.
47 Per maggiore chiarezza, il termine "servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni" va inteso come definito nell'allegato sulle telecomunicazioni del GATS.

Art. 141

ARTICOLO 141
Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali
Conformemente alle disposizioni del titolo VIII (Concorrenza), ciascuna delle parti introduce o mantiene in vigore misure appropriate volte a impedire che i fornitori che singolarmente o in gruppo costituiscono un fornitore principale pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali consistono in particolare:
a) nella concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali o nella compressione dei margini48 ;
b) nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute dai concorrenti; e
c) nel non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative a infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a detti fornitori ai fini della prestazione dei servizi.
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48 Il riferimento alla "compressione dei margini" si applica solamente alla parte UE.

Art. 142

ARTICOLO 14249
Obblighi supplementari dei fornitori principali
1. Conformemente alla legislazione e alle procedure interne di ciascuna parte, l'autorita' di regolamentazione di ciascuna parte impone, se del caso, ai fornitori principali:
a) obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e/o all'accesso. Qualora un fornitore principale sia tenuto ad obblighi di non discriminazione come previsto alla lettera b), l'autorita' di regolamentazione puo' prescrivere che il fornitore principale pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata da garantire che i fornitori non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto. Tale offerta di riferimento contiene anche una descrizione delle offerte pertinenti suddivise per componenti in base alle esigenze del mercato, con i relativi termini e condizioni, compresi i prezzi;
b) obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione e/o all'accesso:
i) per garantire che i fornitori principali sul suo territorio applichino condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di fornitori di servizi di telecomunicazione di un'altra parte che prestano servizi equivalenti; e
ii) per fornire servizi e informazioni ad altri fornitori alle stesse condizioni e della stessa qualita' che per i servizi da essi stessi prestati, o per quelli delle loro consociate o dei loro partner commerciali.
c) obblighi in materia di recupero dei costi e di controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonche' l'obbligo di disporre di un sistema di contabilita' dei costi per la fornitura di determinati tipi di interconnessione e/o accesso; e
d) obblighi di accogliere le richieste ragionevoli dei fornitori di un'altra parte di accesso a, nonche' uso di, determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora l'autorita' di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbero contrari agli interessi degli utilizzatori finali.
2. A norma del paragrafo 1, lettera d), ai fornitori principali puo' essere imposto tra l'altro:
a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete;
b) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
c) di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi;
d) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilita' delle reti e che consentono, su richiesta, l'interconnessione a punti supplementari diversi dai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utilizzatori, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie;
e) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici o piloni;
f) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utilizzatori l'interoperabilita' dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili; e
g) di interconnettere reti o risorse di rete.
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49 Le disposizioni del presente articolo non rientrano negli impegni assunti fra il Peru' e la parte UE a norma del presente accordo, fatta salva la legislazione interna di ciascuna parte. Per la Colombia e la parte UE il presente articolo si applica unicamente ai servizi di telecomunicazione che comportano il trasferimento in tempo reale di informazioni fornite dal cliente tra due o piu' punti collegati senza che intervengano cambiamenti nella forma o nel contenuto dell'informazione del cliente.

Art. 143

ARTICOLO 143
Autorita' di regolamentazione
1. Le autorita' di regolamentazione del settore dei servizi di telecomunicazione sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di telecomunicazione.
2. L'autorita' di regolamentazione dispone di competenze sufficienti per la regolamentazione del settore. Le funzioni affidate a un'autorita' di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a piu' organismi.
3. Le decisioni delle autorita' di regolamentazione e le procedure da esse applicate sono trasparenti e imparziali nei confronti di tutti partecipanti al mercato.
4. Un fornitore che sia interessato da una decisione di un'autorita' di regolamentazione della Colombia ha il diritto di avviare una procedura di riesame o di ricorso, a seconda dei casi, dinanzi a un organo indipendente da tale autorita' di regolamentazione.
5. Un fornitore che sia interessato da una decisione di un'autorita' di regolamentazione del Peru' o della parte UE ha il diritto di impugnare tale decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte, che puo' essere di carattere giurisdizionale o non giurisdizionale.
6. Se l'organo di ricorso di una parte non ha carattere giurisdizionale, le sue decisioni sono sempre motivate per iscritto e sono inoltre soggette al riesame di un'autorita' giudiziaria imparziale e indipendente. Le decisioni adottate dagli organi di riesame o organo di ricorso, a seconda dei casi, di una parte hanno carattere di esecutivita'.

Art. 144

ARTICOLO 144
Autorizzazione a fornire servizi di telecomunicazione
1. Nell'autorizzare la prestazione di servizi di telecomunicazione le parti si adoperano per applicare procedure semplificate.
2. Conformemente alla legislazione interna di ciascuna delle parti, puo' essere prescritta un'autorizzazione50 per le questioni relative all'attribuzione dei numeri e delle frequenze. I termini e le condizioni di tale autorizzazione sono resi noti al pubblico.
3. Ove sia prescritta un'autorizzazione:
a) tutti i criteri relativi al rilascio di un'autorizzazione e il periodo di tempo ragionevole normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a tale richiesta di autorizzazione sono resi noti al pubblico;
b) i motivi del diniego del rilascio di un'autorizzazione sono comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta;
c) qualora il rilascio di un'autorizzazione sia illegittimamente negato, il richiedente ha il diritto di chiedere un riesame e/o di impugnare la decisione in questione conformemente alla legislazione interna della rispettiva parte;
d) i diritti imposti da una qualsiasi delle parti per il rilascio di un'autorizzazione non superano i costi amministrativi normalmente sostenuti nella gestione, nel controllo e nell'applicazione dell'autorizzazione in questione51 .
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50 Ai fini della presente sezione, con "autorizzazione" si intendono le licenze, le concessioni, i permessi, l'iscrizione in registri e qualsivoglia altra autorizzazione che una parte richieda per la prestazione di servizi di telecomunicazione.
51 I diritti di autorizzazione non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, ne' i contributi obbligatori per la fornitura del servizio universale. Per maggiore chiarezza, la presente lettera non puo' essere intesa come una restrizione al diritto di ciascuna delle parti di richiedere un pagamento per l'attribuzione di risorse limitate quali lo spettro radio.

Art. 145

ARTICOLO 145
Interconnessione
1. Ciascuna della parti garantisce che ogni fornitore autorizzato a fornire servizi di telecomunicazione nel suo territorio abbia il diritto di negoziare l'interconnessione ad altri fornitori di reti e di servizi pubblici di telecomunicazione. Gli accordi di interconnessione dovrebbero, di norma, essere conclusi sulla base di trattative commerciali tra i fornitori interessati.
2. Le autorita' di regolamentazione di ciascuna delle parti impongono che i fornitori utilizzino le informazioni ottenute da un altro fornitore nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e rispettino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.
3. L'interconnessione a un fornitore principale e' garantita in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete.
Tale interconnessione e' fornita:
a) secondo modalita', condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe non discriminatorie e con un livello di qualita' non inferiore a quello che il fornitore principale medesimo assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di fornitori di servizi ad esso non collegati o per le proprie societa' controllate o per altre societa' collegate;
b) tempestivamente, secondo modalita', condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe orientate ai costi, trasparenti, ragionevoli, che tengano conto della fattibilita' economica e sufficientemente disaggregate, cosi' da consentire al fornitore di non dover pagare per componenti o strutture di rete di cui non ha bisogno per il servizio che deve essere prestato; e
c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utilizzatori, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle strutture aggiuntive necessarie.
4. Ciascuna delle parti garantisce che le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale siano rese note al pubblico.
5. Ciascuna delle parti impone ai fornitori principali l'obbligo di rendere noti al pubblico i propri accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento.
6. Ciascuna delle parti garantisce che il fornitore di servizi che richieda l'interconnessione a un fornitore principale possa rivolgersi, in qualsiasi momento oppure una volta trascorso un periodo di tempo ragionevole che sia noto al pubblico, a un organismo interno indipendente, che puo' essere un'autorita' di regolamentazione ai sensi all'articolo 143, per la risoluzione delle controversie concernenti le modalita', le condizioni e le tariffe di interconnessione appropriate entro un termine ragionevole.

Art. 146

ARTICOLO 146
Risorse limitate
Ciascuna delle parti garantisce che tutte le procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, siano espletate in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Le informazioni circa lo stato attuale delle bande di frequenza assegnate sono rese note al pubblico, ma non e' obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.

Art. 147

ARTICOLO 147
Servizio universale
1. Ciascuna delle parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende adottare o mantenere.
2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non vanno di per se' considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi deve anche risultare neutrale in termini di concorrenza e non essere piu' gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito da ciascuna delle parti.
3. Tutti i fornitori dovrebbero avere il diritto di garantire il servizio universale e nessun fornitore viene escluso a priori. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio, conformemente legislazione interna di ciascuna delle parti.

Art. 148

ARTICOLO 148
Elenchi telefonici
Ciascuna delle parti provvede affinche':
a) gli elenchi di tutti gli abbonati di telefonia fissa siano a disposizione degli utenti in una forma - cartacea, elettronica o entrambe - approvata dall'autorita' di regolamentazione nazionale, e siano aggiornati regolarmente, almeno una volta all'anno; e
b) le organizzazioni che prestano i servizi di cui alla lettera a) applichino il principio della non discriminazione nel trattamento delle informazioni ad essi comunicate da altre organizzazioni.

Art. 149

ARTICOLO 149
Riservatezza delle informazioni
Ciascuna delle parti garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate per mezzo di una rete pubblica di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico nonche' dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.

Art. 150

ARTICOLO 150
Controversie tra fornitori
1. Qualora tra fornitori di reti o di servizi di telecomunicazione insorga una controversia in relazione ai diritti e agli obblighi di cui alla presente sezione, l'autorita' di regolamentazione della parte interessata, su richiesta di una delle parti della controversia, adotta una decisione vincolante per risolvere la controversia nel piu' breve tempo possibile.
2. Qualora la controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le autorita' di regolamentazione delle parti interessate coordinano i loro sforzi per risolvere la controversia.

Art. 151

ARTICOLO 151
Ambito di applicazione
La presente sezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi finanziari per i quali sono assunti impegni conformemente al capo 2 (Stabilimento), al capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e al capo 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente titolo. La presente sezione si applica alle misure aventi incidenza sulla prestazione di servizi finanziari52 .
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52 Nella presente sezione ogni riferimento alla prestazione di servizi finanziari s'intende avere il significato di prestazione di servizi definita nell'articolo 108.

Art. 152

ARTICOLO 152
Definizioni
Ai fini del presente capo nonche' del capo 2 (Stabilimento), del capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e del capo 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente titolo:
- per "servizio finanziario" s'intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un prestatore di servizi finanziari di una parte. I servizi finanziari comprendono tutti i servizi assicurativi e connessi, nonche' tutti i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) e includono le seguenti attivita':
a) servizi assicurativi e connessi:
i) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
A) ramo vita;
B) ramo danni;
ii) riassicurazione e retrocessione;
iii) intermediazione assicurativa (ad esempio attivita' di broker e agenzie); e
iv) servizi accessori del settore assicurativo, quali servizi di consulenza, servizi attuariali, servizi di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri;
b) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
i) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;
ii) prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
iii) leasing finanziario;
iv) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, traveller's cheques e bonifici bancari;
v) garanzie e impegni;
vi) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:
A) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);
B) valuta estera;
C) prodotti derivati, compresi a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i contratti a termine e a premio;
D) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements);
E) titoli trasferibili; e
F) altri strumenti negoziabili e altre attivita' finanziarie, ivi compresi i lingotti;
vii) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualita' di agente (in forma pubblica o privata) nonche' prestazione di servizi collegati;
viii) servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;
ix) gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
x) servizi di liquidazione e compensazione relativi a attivita' finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
xi) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonche' elaborazione di dati finanziari e relativo software; e
xii) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori, relativamente a tutte le attivita' elencate ai precedenti punti da i) a xi), ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali;
- per "prestatore di servizi finanziari" s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una delle parti che intenda prestare o presti servizi finanziari. Il termine "prestatore di servizi finanziari" non comprende i soggetti pubblici;
- per "nuovo servizio finanziario" s'intende un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi o esistenti o alla modalita' di fornitura del prodotto, che non e' prestato da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una parte, ma che e' prestato nel territorio di un'altra parte;
- per "soggetto pubblico" s'intende:
a) un governo, una banca centrale o un'autorita' monetaria di una parte, o un soggetto di proprieta' o controllato da una parte, che svolge principalmente funzioni governative o attivita' a fini governativi, ad esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; o
b) un soggetto privato che svolge funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorita' monetaria, nel momento in cui esercita tali funzioni;
- per "organismo di autoregolamentazione" s'intende un organismo non governativo, compresa una borsa o un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, un organismo di compensazione o un'altra organizzazione o associazione, che esercita un'autorita' di regolamentazione o di vigilanza, in forma propria o delegata, sui prestatori di servizi finanziari; per maggiore chiarezza, un organismo di autoregolamentazione non e' considerato un monopolio designato ai fini del titolo VIII (Concorrenza);
- i "servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi", ai fini dell'articolo 108, comprendono anche:
a) le attivita' svolte da una banca centrale o da un'autorita' monetaria, o da qualsiasi altro soggetto pubblico, in applicazione della politica monetaria o della politica dei cambi;
b) le attivita' che rientrano in un regime di protezione sociale obbligatorio o in regimi pensionistici pubblici; e
c) altre attivita' svolte da un soggetto pubblico per conto dello Stato, ovvero su garanzia dello stesso o col ricorso a risorse finanziarie pubbliche;
ai fini della definizione di "servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi" di cui all'articolo 108, qualora una parte autorizzi i suoi prestatori di servizi finanziari a svolgere una qualsiasi delle attivita' di cui sopra alle lettere b) o c) in concorrenza con un soggetto pubblico o con un prestatore di servizi finanziari, la definizione di "servizi" di cui all'articolo 108 comprende tali attivita'.

Art. 153

ARTICOLO 153
Sistemi di pagamento e di compensazione
1. Ciascuna delle parti concede ai prestatori di servizi finanziari di un'altra parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalita' e alle condizioni cui e' subordinato il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente paragrafo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza di una parte.
2. Qualora una parte:
a) esiga l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinche' i prestatori di servizi finanziari di un'altra parte possano fornire servizi finanziari in condizioni di parita' con i prestatori di servizi finanziari di quella parte; o
b) conceda direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la prestazione di servizi finanziari;
tale parte garantisce che i soggetti in questione riconoscano il trattamento nazionale ai prestatori di servizi finanziari di un'altra parte residenti nel suo territorio.

Art. 154

ARTICOLO 154
Misure prudenziali
1. In deroga ad altre disposizioni del presente titolo o del titolo V (Pagamenti correnti e movimenti di capitali), una parte puo' adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure aventi come scopo:
a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;
b) la salvaguardia dell'integrita' e della stabilita' del proprio sistema finanziario.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 non comportano oneri maggiori di quelli necessari per raggiungere il loro scopo e non discriminano i servizi finanziari o i prestatori di servizi finanziari di un'altra parte rispetto ai propri servizi finanziari o prestatori di servizi finanziari simili.
3. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da imporre a una parte l'obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
4. Fatti salvi altri strumenti della normativa prudenziale in materia di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, una parte puo' prescrivere la registrazione o l'autorizzazione dei prestatori transfrontalieri di servizi finanziari di un'altra parte e degli strumenti finanziari.

Art. 155

ARTICOLO 155
Regolamentazione efficace e trasparente
1. Ciascuna parte fa quanto in suo potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di applicazione generale che intende adottare, cosi' da concedere a tali soggetti la possibilita' di formulare osservazioni in proposito. La comunicazione delle misure e' effettuata mediante:
a) pubblicazione ufficiale; o
b) altra forma scritta o elettronica.
2. Ciascuna parte comunica agli interessati i requisiti per la presentazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari.
3. La parte in questione fornisce al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della domanda presentata. Se la parte ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne da' sollecitamente comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna delle parti fa quanto in suo potere affinche' nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme internazionali in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. Tali norme internazionali sono i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, le quaranta raccomandazioni per combattere il riciclaggio di denaro e le nove raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo del Gruppo di azione finanziaria internazionale.
5. Le parti tengono anche conto dei dieci principi chiave in materia di scambio di informazioni formulati dai ministri delle Finanze dei paesi del G7 nonche' dell'accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito denominata "OCSE") e della dichiarazione sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali del G20.

Art. 156

ARTICOLO 156
Nuovi servizi finanziari
Ciascuna delle parti autorizza i prestatori di servizi finanziari di un'altra parte stabiliti nel suo territorio a prestare qualsiasi nuovo servizio finanziario simile a quelli che i suoi prestatori di servizi finanziari sono autorizzati a prestare in circostanze simili conformemente alla sua legislazione interna. Una parte puo' stabilire la forma istituzionale e giuridica della prestazione del nuovo servizio finanziario e subordinare tale prestazione ad un'autorizzazione. Se e' prescritta un'autorizzazione, la relativa decisione viene presa in tempi ragionevoli e l'autorizzazione puo' essere negata solo per motivi prudenziali.

Art. 157

ARTICOLO 157
Trattamento dei dati
1. Ciascuna delle parti autorizza i prestatori di servizi finanziari di un'altra parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo e' necessario per il normale esercizio dell'attivita' di detti prestatori di servizi finanziari.
2. Ciascuna delle parti adotta le opportune misure di salvaguardia a tutela del diritto dei singoli individui alla vita privata nonche' a tutela della liberta' da interferenze nella vita privata, nella famiglia, nel domicilio e nella corrispondenza, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.

Art. 158

ARTICOLO 158
Riconoscimento delle misure prudenziali
1. Una parte ha la facolta' di riconoscere le misure prudenziali di qualsiasi altro paese nel determinare le modalita' di applicazione delle misure di tale parte relative ai servizi finanziari. Tale riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in altro modo, si puo' basare su un accordo o un'intesa con il paese interessato o essere accordato autonomamente.
2. Una parte che sia parte di un accordo o un'intesa di cui al paragrafo 1, esistenti o futuri, offre a un'altra parte adeguate possibilita' di negoziare la sua adesione a tale accordo o intesa, o di negoziarne altri analoghi con tale parte, in circostanze in cui vi sia equivalenza della regolamentazione, della vigilanza, dell'applicazione della regolamentazione e, se del caso, delle procedure concernenti la condivisione delle informazioni tra le parti dell'accordo o dell'intesa. Se una parte concede il riconoscimento in via autonoma, essa offre a un'altra parte adeguate possibilita' di dimostrare l'esistenza delle suddette circostanze.

Art. 159

ARTICOLO 159
Eccezioni specifiche
1. Nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata come tale da ostare a che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attivita' o servizi che facciano parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attivita' che, in base alla regolamentazione interna di tale parte, possano essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.
2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attivita' o alle misure svolte o adottate da una banca centrale o da un'autorita' responsabile in materia monetaria, creditizia o di tassi di cambio o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche in materia monetaria, creditizia o di tassi di cambio.
3. Nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata nel senso di ostare a che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attivita' o servizi per conto proprio o di suoi soggetti pubblici, con garanzia propria o loro o utilizzando risorse finanziarie proprie o di suoi soggetti pubblici.

Art. 160

ARTICOLO 160
Ambito di applicazione e principi
1. La presente sezione stabilisce i principi dei servizi di trasporto marittimo internazionale per i quali sono assunti impegni conformemente al capo 2 (Stabilimento), al capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e al capo 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente titolo.
2. Considerati i livelli di liberalizzazione attualmente esistenti tra le parti nel trasporto marittimo internazionale, ciascuna parte:
a) applica effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e al commercio marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie; e
b) accorda alle navi battenti bandiera di un'altra parte o gestite da prestatori di servizi di un'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda, tra l'altro, l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonche' i relativi diritti e oneri, le strutture doganali e l'assegnazione di ormeggi e strutture per il carico e lo scarico.
3. Nell'applicare questi principi, ciascuna delle parti:
a) si astiene dall'introdurre clausole in materia di ripartizione dei carichi in futuri accordi bilaterali con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abroga entro un periodo di tempo ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi bilaterali; e
b) all'entrata in vigore del presente accordo sopprime e si astiene dall'introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale.
4. Ciascuna delle parti consente lo stabilimento nel suo territorio dei prestatori di servizi marittimi internazionali di un'altra parte, compresi i prestatori di servizi di agenzia marittima, applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attivita', condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri prestatori di servizi o, se migliori, ai prestatori di servizi di qualsiasi paese terzo.
5. Ciascuna delle parti mette a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale di un'altra parte, secondo modalita' e condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i seguenti servizi portuali: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, capitaneria di porto, ausili alla navigazione, servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, come le comunicazioni, la fornitura di acqua e di elettricita', le infrastrutture per riparazioni di emergenza, i servizi di ancoraggio e ormeggio.

Art. 161

ARTICOLO 161
Definizioni
Ai fini della presente sezione nonche' del capo 2 (Stabilimento), del capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e del capo 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:
- "servizi di stazionamento e deposito di container": lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni;
- "servizi di sdoganamento" (o "servizi di spedizionieri doganali"): l'espletamento per conto terzi delle formalita' doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, sia questa l'attivita' principale del prestatore di servizi o una sua abituale attivita' complementare;
- "servizi di spedizione merci": l'attivita' che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;
- "trasporto marittimo internazionale": i trasporti multimodali porta a porta, ossia i trasporti di merci mediante piu' di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un titolo di trasporto unico e implicanti percio' il diritto di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto;
- "servizi di agenzia marittima": le attivita' che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o piu' linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:
a) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonche' emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; e
b) organizzazione, per conto delle compagnie di navigazione, dello scalo della nave o, se necessario, presa in carico delle merci;
- "servizi di movimentazione di carichi marittimi": le attivita' svolte dalle societa' che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse pero' le attivita' dirette dei lavoratori portuali laddove questo personale sia organizzato indipendentemente dalle societa' che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attivita' contemplate comprendono l'organizzazione e la direzione delle operazioni di:
a) carico e scarico delle navi;
b) rizzaggio/derizzaggio del carico; e
c) ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco.

Art. 162

ARTICOLO 162
Obiettivo e principi
1. Le parti, nel riconoscere che il commercio elettronico migliora le possibilita' di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, collaborando in particolare per quanto riguarda le questioni relative al commercio elettronico, secondo quanto disposto dal presente titolo.
2. Le parti convengono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere compatibile con le norme internazionali di protezione dei dati, in modo da assicurarsi la fiducia degli utenti.
3. Le parti convengono che la consegna per via elettronica e' considerata prestazione di servizi ai sensi del capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e non e' assoggettabile a dazi doganali.

Art. 163

ARTICOLO 163
Profili di regolamentazione del commercio elettronico
1. Sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico le parti instaurano un dialogo che riguardera' tra l'altro i seguenti temi:
a) il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;
b) la responsabilita' dei prestatori intermediari per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione dei dati;
c) la disciplina delle comunicazioni elettroniche commerciali non sollecitate;
d) la protezione dei consumatori nel campo del commercio elettronico, in particolare contro pratiche commerciali ingannevoli e fraudolente in ambito transfrontaliero;
e) la protezione dei dati personali;
f) la promozione delle operazioni commerciali non cartacee; e
g) qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio elettronico.
2. Le parti pongono in essere tale cooperazione procedendo, tra l'altro, a uno scambio di informazioni sulla rispettiva legislazione e giurisprudenza in materia nonche' sull'attuazione di tale legislazione.

Art. 164

ARTICOLO 164
Protezione dei dati personali
Le parti si adoperano, nella misura del possibile e nei limiti delle rispettive competenze, per sviluppare o mantenere in vigore, a seconda dei casi, normative in materia di protezione dei dati personali.

Art. 165

ARTICOLO 165
Gestione delle operazioni commerciali non cartacee
Le parti si adoperano nella misura del possibile e nei limiti delle rispettive competenze:
a) per mettere a disposizione del pubblico in formato elettronico i documenti di gestione commerciale; e
b) per accettare i documenti di gestione commerciale53 presentati in formato elettronico come giuridicamente equivalenti alla versione cartacea.
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53 Per maggiore chiarezza, nel caso della Colombia e del Peru' per "documenti di gestione commerciale" si intendono i formulari emessi o controllati da una parte che devono essere compilati da o per conto di un importatore o di un esportatore in relazione all'importazione o all'esportazione di merci.

Art. 166

ARTICOLO 166
Protezione dei consumatori
1. Le parti riconoscono l'importanza di mantenere in vigore e adottare misure trasparenti ed efficaci intese a proteggere i consumatori che effettuano operazioni di commercio elettronico da pratiche commerciali ingannevoli e fraudolente.
2. Le parti riconoscono l'importanza di rafforzare la protezione dei consumatori e la cooperazione tra le autorita' nazionali preposte alla protezione dei consumatori nelle attivita' relative al commercio elettronico.

Art. 167

ARTICOLO 167
Eccezioni generali
1. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti, o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente titolo e del titolo V (Pagamenti correnti e movimenti di capitali) puo' essere interpretata come un divieto per le parti di adottare o applicare misure:
a) necessarie per tutelare la pubblica sicurezza o la moralita' pubblica o mantenere l'ordine pubblico54 ;
b) necessarie per proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, comprese le misure di carattere ambientale necessarie a tal fine;
c) relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche, se tali misure sono associate a restrizioni applicate nei confronti degli investitori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;
d) necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
e) necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente titolo e del titolo V (Pagamenti correnti e movimenti di capitali)55 , comprese quelle relative:
i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un'inadempienza contrattuale;
ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonche' alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche;
iii) alla sicurezza.
2. Le disposizioni del presente titolo, dell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento), dell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) e del titolo V (Pagamenti correnti e movimenti di capitali) non si applicano ai rispettivi regimi di sicurezza sociale delle parti ne' alle attivita' svolte nel territorio di ciascuna parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri.
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54 L'eccezione in materia di ordine pubblico puo' essere invocata esclusivamente ove uno degli interessi fondamentali della societa' sia esposto ad una minaccia reale e sufficientemente grave.
55 Per maggiore chiarezza, nel caso del Peru' l'esecuzione di misure che impediscono un trasferimento monetario mediante l'applicazione equa, non discriminatoria e in buona fede delle leggi peruviane relative a:
a) fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;
b) emissione e commercio di titoli, contratti a termine, opzioni o prodotti derivati e relative operazioni;
c) atti criminali o illeciti penali;
d) rendicontazione finanziaria o registrazione di trasferimenti, se necessario per contribuire all'applicazione della legge o per assistere le autorita' di regolamentazione finanziaria; o
e) osservanza di ordinanze o deliberazioni giudiziarie o amministrative adottate nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi;
non si considera incompatibile con le disposizioni del presente titolo e del titolo V (Pagamenti correnti e movimenti di capitali).

Art. 168

ARTICOLO 168
Conto corrente
Le parti autorizzano, in conformita' delle disposizioni dell'articolo VIII dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le parti.

Art. 169

ARTICOLO 169
Conto capitale
Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativamente agli investimenti diretti56 effettuati in persone giuridiche costituite a norma della legislazione del paese ospitante e agli investimenti e alle altre operazioni effettuati a norma delle disposizioni del titolo IV (Scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico)57 , nonche' la liquidazione e il rimpatrio di detti investimenti e degli utili che ne derivino.
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56 Per maggiore chiarezza, i crediti collegati al commercio estero, gli investimenti di portafoglio a norma della legislazione interna, il debito pubblico e i crediti connessi non costituiscono "investimenti diretti".
57 Per maggiore chiarezza, al presente titolo si applica anche il capo 7 (Eccezioni) del tiolo IV (Scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico).

Art. 170

ARTICOLO 170
Misure di salvaguardia
1. Nel caso della Colombia, qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali causino o rischino di causare gravi difficolta' al funzionamento della politica monetaria o di cambio della Colombia, quest'ultima puo' adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali per un periodo non superiore a un anno. Tali misure di salvaguardia possono essere mantenute in vigore dopo tale termine, per giustificati motivi, qualora cio' risulti necessario per superare le circostanze eccezionali che hanno portato alla loro applicazione. In tal caso la Colombia presenta preventivamente alle altre parti i motivi che ne giustificano il mantenimento in vigore.
2. Nel caso del Peru' e della parte UE, qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali causino o rischino di causare gravi difficolta' al funzionamento della politica monetaria o di cambio del Peru' o dell'Unione europea, il Peru' o la parte UE possono rispettivamente adottare misure di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali per un periodo non superiore a un anno.
3. In circostanze assolutamente eccezionali l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al paragrafo 2 puo' essere prorogata mediante un loro formale ripristino, previo coordinamento tra le parti interessate in merito all'attuazione della proposta di formale ripristino.
4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono in alcun caso essere utilizzate come strumenti di protezione commerciale o allo scopo di proteggere una determinata industria.
5. La parte che adotta o mantiene in vigore misure di salvaguardia in conformita' dei paragrafi 1, 2 o 3 informa sollecitamente le altre parti in merito alla loro pertinenza e portata e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione.

Art. 171

ARTICOLO 171
Disposizioni finali
Nell'intento di sostenere un quadro stabile e sicuro per gli investimenti a lungo termine, le parti si consultano al fine di agevolare i movimenti di capitali fra di loro e, in particolare, la graduale liberalizzazione dei conti capitali e dei conti finanziari.

Art. 172

ARTICOLO 172
Definizioni
Ai fini del presente titolo si intende per:
- "contratto BOT (build-operate-transfer) e contratto di concessione di lavori pubblici": un contratto che ha per oggetto principale la costruzione o il risanamento di infrastrutture fisiche, impianti, edifici, installazioni o altre opere pubbliche e ai termini del quale, in contropartita dell'esecuzione del contratto, il soggetto appaltante conferisce al fornitore, per un periodo determinato, la proprieta' a titolo temporaneo o il diritto di controllare e di gestire tali opere, nonche' di esigere un pagamento per il loro uso, per la durata del contratto;
- "beni o servizi commerciali": beni o servizi generalmente venduti o offerti in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici e da questi abitualmente acquistati ad un fine non pubblico;
- "servizi di costruzione": qualsiasi servizio mirante alla realizzazione, tramite qualsivoglia mezzo, di opere civili o di costruzione, in base alla divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite;
- "asta elettronica": processo iterativo in cui i fornitori utilizzano mezzi elettronici per presentare nuovi prezzi o nuovi valori quantificabili - diversi dal prezzo dell'offerta connessi ai criteri di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte;
- "per iscritto": qualsiasi formulazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e comunicata successivamente, ivi comprese le informazioni trasmesse e memorizzate per via elettronica;
- "gara a trattativa privata": procedura di gara in cui il soggetto appaltante contatta uno o piu' fornitori di sua scelta;
- "misura": qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, qualsiasi procedura, regola o prassi amministrativa o qualsiasi iniziativa di un soggetto appaltante, relativa agli appalti disciplinati;
- "elenco a uso ripetuto": elenco di fornitori che il soggetto appaltante ha riconosciuto rispondenti alle condizioni per l'inserimento nell'elenco stesso e che il soggetto appaltante intende utilizzare piu' di una volta;
- "avviso di gara": avviso pubblicato da un soggetto appaltante con il quale i fornitori interessati sono invitati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe;
- "compensazione": qualsiasi condizione o impegno per incentivare lo sviluppo locale o migliorare i conti della bilancia dei pagamenti di una parte, quali l'uso di contenuti di origine locale, il rilascio di licenze tecnologiche, gli investimenti, gli scambi in compensazione e prescrizioni o interventi analoghi;
- "gara aperta": procedura di gara in virtu' della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta;
- "soggetto appaltante": un soggetto di una parte elencato nell'appendice 1 dell'allegato XII (Appalti pubblici);
- "fornitore qualificato": fornitore che il soggetto appaltante ritiene risponda alle condizioni di partecipazione;
- "gara mediante preselezione": procedura di gara in virtu' della quale il soggetto appaltante invita a presentare offerte unicamente fornitori qualificati;
- "servizi": anche i servizi di costruzione, salvo diversa indicazione; e
- "specifiche tecniche": qualsiasi prescrizione contenuta nell'appalto che:
a) definisca le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualita', prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi di produzione o fornitura; o
b) stabilisca i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili ad un bene o a un servizio.

Art. 173

ARTICOLO 173
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le misure adottate da una parte in materia di appalti disciplinati.
2. Ai fini del presente titolo per "appalti disciplinati" si intendono gli appalti a fini pubblici per l'acquisizione di beni, servizi o di entrambi, quali specificati, per ciascuna delle parti, nell'appendice 1 dell'allegato XII (Appalti pubblici):
a) il cui obiettivo non sia la vendita o la rivendita a fini commerciali o l'impiego nella produzione o nella fornitura di beni o servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali;
b) con qualsiasi strumento contrattuale, compreso l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, i contratti BOT e i contratti di concessione di lavori pubblici;
c) il cui valore, al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all'articolo 176, sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate per ciascuna parte nell'appendice 1 dell'allegato XII (Appalti pubblici);
d) da parte di un soggetto appaltante; e
e) non altrimenti esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo.
3. Tranne ove previsto diversamente, il presente titolo non si applica:
a) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ivi inerenti;
b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle parti, compresi accordi di cooperazione, concessioni di fondi, prestiti, sovvenzioni, conferimenti di capitale, garanzie, avalli e incentivi fiscali;
c) alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione per le istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli58 ;
d) ai contratti di pubblico impiego e alle misure connesse; e
e) agli appalti indetti:
i) allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, anche per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo;
ii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale relativo:
A) allo stazionamento di truppe; o
B) all'attuazione congiunta di un progetto da parte dei paesi firmatari di tale accordo;
iii) in base a particolari procedure o condizioni di un'organizzazione internazionale oppure finanziati con sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionali nel caso in cui la procedura o condizione applicabile sia incompatibile con il presente titolo.
4. Ciascuna parte fornisce le seguenti informazioni nella sottosezione corrispondente dell'appendice 1 dell'allegato XII (Appalti pubblici):
a) nella sottosezione 1 i soggetti dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente titolo;
b) nella sottosezione 2 i soggetti dell'amministrazione di livello inferiore a quello centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente titolo;
c) nella sottosezione 3 tutti gli altri soggetti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente titolo;
d) nella sottosezione 4 i beni disciplinati dal presente titolo;
e) nella sottosezione 5 i servizi, diversi da quelli di costruzione, disciplinati dal presente titolo;
f) nella sottosezione 6 i servizi di costruzione disciplinati dal presente titolo; e
g) nella sottosezione 7 eventuali note generali.
5. Se, nell'ambito di un appalto disciplinato, un soggetto appaltante esige che soggetti non elencati nell'appendice I dell'allegato XII (Appalti pubblici) di una parte partecipino a determinate condizioni, a dette condizioni si applica mutatis mutandis l'articolo 175.
Valutazione
6. Il soggetto appaltante che, per stabilire se un appalto e' disciplinato o meno, procede a stimarne il valore, non puo' suddividerlo in appalti distinti ne' individuare e avvalersi di un particolare metodo di valutazione del valore dell'appalto allo scopo di escludere in tutto o in parte l'appalto interessato dall'ambito di applicazione del presente titolo.
7. Il soggetto appaltante include una stima del valore massimo totale dell'appalto per la sua intera durata, sia esso aggiudicato a uno o piu' fornitori, tenendo conto di tutte le forme di remunerazione, inclusi premi, onorari, commissioni e interessi.
Qualora l'appalto preveda la possibilita' di inserire opzioni, il soggetto appaltante include una stima del valore massimo totale dell'appalto, compresi gli acquisti opzionali.
8. Qualora ai fini di un appalto sia necessario aggiudicare piu' di un contratto o aggiudicare contratti ripartiti in lotti separati (nel seguito denominati "appalti ricorrenti"), il calcolo del valore massimo totale stimato si basa:
a) sul valore massimo totale dell'appalto per la sua intera durata; o
b) sul valore degli appalti ricorrenti relativi allo stesso tipo di bene o servizio aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio finanziario precedente del soggetto appaltante, rettificato, se possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti previsti nei dodici mesi successivi in termini di quantita' o di valore del bene o del servizio oggetto dell'appalto; o
c) sul valore stimato degli appalti ricorrenti relativi allo stesso tipo di bene o servizio da aggiudicare nei dodici mesi successivi all'aggiudicazione del contratto iniziale o all'esercizio finanziario del soggetto appaltante.
9. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte elabori nuove politiche, procedure o strumenti contrattuali in materia di appalti, purche' essi siano compatibili con il presente titolo.
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58 Per maggiore chiarezza, il presente titolo non si applica agli appalti di servizi bancari, finanziari o specializzati riguardanti:
a) l'indebitamento pubblico; o
b) la gestione del debito pubblico.

Art. 174

ARTICOLO 174
Eccezioni
Fermo restando l'obbligo di non applicare tali misure in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le parti, o restrizioni dissimulate al commercio internazionale, nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata come un divieto per una parte di adottare o applicare misure:
a) necessarie a proteggere la moralita' pubblica, l'ordine o la sicurezza;
b) necessarie a proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, comprese le rispettive misure di carattere ambientale;
c) necessarie per proteggere la proprieta' intellettuale; o
d) riguardanti beni o servizi forniti da disabili, da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario.

Art. 175

ARTICOLO 175
Principi generali
1. In relazione a qualsiasi misura relativa agli appalti disciplinati:
a) la parte UE, compresi i suoi soggetti appaltanti59 , riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi dei paesi andini firmatari, come pure ai fornitori dei paesi andini firmatari che offrono tali beni e servizi, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda ai suoi beni, servizi e fornitori;
b) ciascuno dei paesi andini firmatari, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi della parte UE, come pure ai fornitori della parte UE che offrono tali beni e servizi, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda ai suoi beni, servizi e fornitori.
2. Per quanto riguarda qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dal:
a) riservare ad un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato ad altri fornitori stabiliti in loco in funzione del grado di controllo o di partecipazione stranieri; o b) discriminare un fornitore stabilito in loco in base al principio che i beni o i servizi da lui offerti per un particolare appalto sono beni o servizi di un'altra parte.
Svolgimento dell'appalto
3. Un soggetto appaltante conduce l'appalto disciplinato con trasparenza e imparzialita' onde evitare conflitti d'interesse e pratiche di corruzione.
Procedure di gara
4. Un soggetto appaltante utilizza procedure quali la gara aperta, la gara mediante preselezione e la gara a trattativa privata conformemente alla propria legislazione interna, nel rispetto delle disposizioni del presente titolo.
Uso di mezzi elettronici
5. Nel caso in cui la procedura di un appalto disciplinato venga condotta per via elettronica, il soggetto appaltante:
a) garantisce che i sistemi e i programmi informatici utilizzati per la procedura di appalto, inclusi quelli che riguardano l'autenticazione e la crittografia dei dati, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; e
b) predispone dispositivi atti a garantire l'integrita' delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda la determinazione della data di ricevimento e la prevenzione degli accessi non autorizzati.
Regole d'origine
6. Ai fini degli appalti disciplinati, e' fatto divieto alle parti di applicare ai beni o ai servizi importati o forniti da un'altra parte regole di origine diverse da quelle da esse applicate nello stesso momento, nel corso di normali operazioni commerciali, alle importazioni o alle forniture degli stessi beni o servizi provenienti dalla stessa parte.
Compensazioni
7. Fatte salve le disposizioni del presente titolo o del relativo allegato, nessuna delle parti richiede, tiene conto di, impone o applica compensazioni.
Misure non relative in modo specifico agli appalti
8. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai dazi doganali e agli oneri di qualsiasi tipo imposti all'importazione o in relazione ad essa, ai metodi di riscossione di tali dazi ed oneri, ad altri regolamenti o formalita' per l'importazione ne' alle misure riguardanti gli scambi di servizi diverse da quelle che regolano gli appalti disciplinati.
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59 I "soggetti appaltanti" dell'UE comprendono i "soggetti appaltanti" degli Stati membri dell'Unione europea come stabilito nell'appendice 1 dell'allegato XII (Appalti pubblici).

Art. 176

ARTICOLO 176
Pubblicazione delle informazioni sugli appalti
1. Ciascuna delle parti:
a) pubblica tempestivamente, su un mezzo elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e sia facilmente accessibile al pubblico, tutte le misure di applicazione generale relative agli appalti disciplinati e le loro eventuali modifiche;
b) ne fornisce, su richiesta, spiegazione a un'altra parte;
c) indica nell'appendice 2 dell'allegato XII (Appalti pubblici) i mezzi elettronici o cartacei tramite i quali pubblica le informazioni di cui alla lettera a); e
d) indica nell'appendice 3 dell'allegato XII (Appalti pubblici) i mezzi elettronici tramite i quali pubblica gli avvisi di cui al presente articolo, all'articolo 177, all'articolo 180, paragrafo 1, e all'articolo 188, paragrafo 2.
2. Ciascuna delle parti notifica tempestivamente alle altre parti qualsiasi modifica delle informazioni fornite nell'appendice 2 o 3 dell'allegato XII (Appalti pubblici).

Art. 177

ARTICOLO 177
Pubblicazione degli avvisi
Avviso di gara
1. Per ciascun appalto disciplinato, ad eccezione dei casi descritti all'articolo 185, un soggetto appaltante pubblica un avviso di gara sul mezzo appropriato di cui all'appendice 3 dell'allegato XII (Appalti pubblici). Ciascun avviso reca le informazioni di cui all'appendice 4 dell'allegato XII (Appalti pubblici). Gli avvisi devono poter essere consultati gratuitamente per via elettronica tramite un unico punto di accesso.
Avviso di appalti programmati
2. Ciascuna delle parti incoraggia i propri soggetti appaltanti a pubblicare quanto prima, nel corso di ogni esercizio finanziario, un avviso sugli appalti programmati in futuro, che indichi l'oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dei relativi avvisi di gara.
3. Un soggetto appaltante elencato nella sottosezione 3 dell'appendice 1 dell'allegato XII (Appalti pubblici) puo' pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara purche' vi indichi il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle di cui all'appendice 4 dell'allegato XII (Appalti pubblici) e precisi che i fornitori interessati devono manifestare al soggetto appaltante il loro interesse per l'appalto.

Art. 178

ARTICOLO 178
Condizioni di partecipazione
1. Un soggetto appaltante subordina la partecipazione a un appalto unicamente a quelle condizioni essenziali per garantire che i fornitori possiedano la capacita' giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto.
2. Nello stabilire se un fornitore soddisfa le condizioni di partecipazione, il soggetto appaltante ne valuta la capacita' finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attivita' d'impresa da questi svolta tanto all'interno quanto al di fuori del territorio della parte cui il soggetto appaltante appartiene e non impone la condizione che, per poter partecipare a una gara d'appalto, il fornitore debba avere in precedenza ottenuto l'aggiudicazione di uno o piu' contratti da un soggetto appaltante di una determinata parte o debba avere una precedente esperienza di lavoro nel territorio di una determinata parte.
3. Nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 2, il soggetto appaltante si basa sulle condizioni previamente specificate negli avvisi o nella documentazione di gara.
4. Un soggetto appaltante puo' escludere dalla partecipazione un fornitore per motivi quali fallimento, false dichiarazioni, gravi o persistenti inadempienze nel rispetto di qualsiasi requisito o obbligo sostanziale in relazione a precedenti appalti, condanne per crimini o altri reati gravi, colpa professionale grave o evasione fiscale.
5. Un soggetto appaltante puo' chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nonche' i subappaltatori proposti. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilita' del contraente principale.

Art. 179

ARTICOLO 179
Gara mediante preselezione
1. Nel bandire una gara mediante preselezione, il soggetto appaltante:
a) pubblica un avviso di gara contenente quantomeno le informazioni di cui all'allegato XII (Appalti pubblici), appendice 4, lettere a), b), d), e), h) e i), e invita i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; e
b) fornisce ai fornitori qualificati, entro l'inizio del periodo di presentazione delle offerte, quantomeno le informazioni di cui all'allegato XII (Appalti pubblici), appendice 4, lettere c), f) e g).
2. Un soggetto appaltante riconosce come fornitore qualificato qualsiasi fornitore nazionale e qualsiasi fornitore di un'altra parte che soddisfi le condizioni per la partecipazione ad un appalto specifico, a meno che non abbia indicato nell'avviso di gara che il numero di fornitori ammessi alla gara e' limitato, precisando i criteri della loro selezione.
3. Se la documentazione di gara non e' resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 1, il soggetto appaltante garantisce che tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 2.

Art. 180

ARTICOLO 180
Elenco a uso ripetuto60
1. I soggetti appaltanti possono istituire o tenere un elenco a uso ripetuto, a condizione di pubblicare ogni anno un avviso con cui i fornitori interessati sono invitati a chiedere di essere iscritti nell'elenco, che, nel caso di pubblicazione elettronica, deve essere costantemente consultabile tramite uno degli appositi mezzi di comunicazione di cui all'appendice 3 dell'allegato XII (Appalti pubblici). Tale avviso reca le informazioni di cui all'appendice 5 dell'allegato XII (Appalti pubblici).
2. In deroga al paragrafo 1, nel caso di elenchi a uso ripetuto con validita' triennale o inferiore, i soggetti appaltanti possono pubblicare l'avviso di cui al suddetto paragrafo una sola volta all'inizio del periodo di validita' dell'elenco, a condizione di indicare nell'avviso il periodo di validita' e di precisare che non saranno pubblicati ulteriori avvisi.
3. I soggetti appaltanti devono consentire in qualsiasi momento ai fornitori di chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto e provvedere ad inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi.
4. Un soggetto appaltante puo' utilizzare, come avviso di gara, un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto purche':
a) l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 1, fornisca le informazioni richieste ai sensi dell'appendice 5 dell'allegato XII (Appalti pubblici) nonche' tutte le informazioni disponibili di cui all'appendice 4 dell'allegato XII (Appalti pubblici) e precisi che si tratti di un avviso di gara;
b) il soggetto appaltante trasmetta tempestivamente ai fornitori che hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti in modo da consentire loro di valutare l'interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni richieste ai sensi dell'appendice 4 dell'allegato XII (Appalti pubblici), sempre che siano disponibili; e
c) un fornitore che abbia chiesto di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 3 sia autorizzato a partecipare ad una determinata gara, a condizione che vi sia il tempo necessario affinche' il soggetto appaltante esamini se tale fornitore soddisfa le condizioni per la partecipazione.
5. I soggetti appaltanti comunicano tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare a una gara d'appalto o di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto la propria decisione in merito alla richiesta.
6. Se un soggetto appaltante respinge la richiesta di partecipazione a una gara d'appalto di un fornitore o la sua richiesta di iscrizione in un elenco a uso ripetuto, cessa di riconoscerne la qualificazione o lo espunge da un elenco a uso ripetuto, ne informa tempestivamente l'interessato e, su richiesta di quest'ultimo, gli fornisce una spiegazione scritta che motivi la decisione presa.
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60 Per la Colombia e ai fini del paragrafo 3 e del paragrafo 4, lettera c), del presente articolo, in caso di concurso de meritos gli elenchi a uso ripetuto con una durata massima di un anno sono istituiti entro un termine specifico, stabilito dal soggetto appaltante. Scaduto tale termine, non e' piu' possibile inserire nuovi fornitori. Solo i fornitori che figurano nell'elenco possono presentare offerte.

Art. 181

ARTICOLO 181
Specifiche tecniche
1. I soggetti appaltanti si astengono dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformita' allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli al commercio internazionale.
2. Nello stabilire le specifiche tecniche relative ai beni o servizi oggetto dell'appalto, un soggetto appaltante, ove necessario:
a) stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziche' in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive; e
b) determina le specifiche tecniche sulla base di norme internazionali, laddove esistenti, o altrimenti di regolamenti tecnici nazionali, di norme nazionali riconosciute o di codici delle costruzioni.
3. Quando le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive, i soggetti appaltanti dovrebbero precisare, se del caso, inserendo nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente", che verranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di rispettare i requisiti dell'appalto.
4. I soggetti appaltanti si astengono dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e purche' i soggetti appaltanti, in questo caso, inseriscano nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente".
5. I soggetti appaltanti non sollecitano ne' accettano da un soggetto che possa avere un interesse commerciale a partecipare all'appalto consulenze utilizzabili nell'elaborazione o nell'adozione di una determinata specifica tecnica per un dato appalto qualora la forma della consulenza abbia l'effetto di impedire la concorrenza.
6. Ciascuna delle parti, compresi i suoi soggetti appaltanti, puo', conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la conservazione delle risorse naturali o a proteggere l'ambiente.

Art. 182

ARTICOLO 182
Documentazione di gara
1. I soggetti appaltanti trasmettono ai fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. La documentazione di gara fornisce una descrizione completa dei requisiti di cui all'appendice 8 dell'allegato XII (Appalti pubblici), se non gia' contenuta nell'avviso di gara.
2. I soggetti appaltanti rispondono sollecitamente a qualsiasi richiesta ragionevole di informazioni di un fornitore che partecipa all'appalto, purche' tali informazioni non conferiscano al fornitore in questione un vantaggio rispetto ai concorrenti nell'appalto.
3. Se un soggetto appaltante, prima dell'aggiudicazione di un appalto, modifica i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, o apporta modifiche all'avviso o alla documentazione di gara, e' tenuto a trasmettere per iscritto tutti i cambiamenti di cui sopra, o l'avviso o la documentazione di gara modificati o ripubblicati:
a) a tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica delle informazioni, se noti, e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalita' utilizzate per trasmettere le informazioni iniziali; e
b) in tempo utile, onde permettere ai suddetti fornitori di modificare e di ripresentare, se del caso, le offerte.

Art. 183

ARTICOLO 183
Termini
Compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, i soggetti appaltanti accordano ai fornitori un periodo di tempo sufficiente ad elaborare e presentare le domande di partecipazione a una gara d'appalto e offerte adeguate, prendendo in considerazione fattori quali la natura e la complessita' dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi necessari per la trasmissione delle offerte da fonti estere e nazionali nei casi in cui non si ricorra a mezzi elettronici. I termini applicabili figurano nell'appendice 6 dell'allegato XII (Appalti pubblici).

Art. 184

ARTICOLO 184
Trattative
1. Una parte puo' incaricare i propri soggetti appaltanti di condurre trattative:
a) nel contesto di appalti per i quali sia stata espressa tale intenzione nell'avviso di gara; o
b) quando dalla valutazione si evince che nessuna offerta e' palesemente la piu' vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specifici indicati negli avvisi o nella documentazione di gara.
2. I soggetti appaltanti:
a) assicurano che l'eventuale esclusione di un fornitore dalle trattative si basi sui criteri di valutazione indicati negli avvisi o nella documentazione di gara; e
b) una volta conclusa le trattative, stabiliscono se del caso un termine comune entro il quale gli altri fornitori possono presentare offerte nuove o modificate.

Art. 185

ARTICOLO 185
Gara a trattativa privata
I soggetti appaltanti possono ricorrere alle gare a trattativa privata e decidere di non applicare gli articoli da 177 a 180, da 182 a 184 e gli articoli 186 e 187 esclusivamente alle seguenti condizioni:
a) quando:
i) non e' pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione;
ii) nessuna offerta pervenuta soddisfa i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara;
iii) nessun fornitore soddisfa le condizioni di partecipazione; o iv) le offerte pervenute presentano un carattere collusivo;
sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modiche sostanziali;
b) quando solo un particolare fornitore e' in grado di fornire i beni o i servizi e non vi sono alternative ragionevoli o beni o servizi sostitutivi in quanto l'appalto riguarda un'opera d'arte, a causa della protezione di brevetti, diritti d'autore o altri diritti esclusivi oppure a causa dell'assenza di concorrenza per ragioni tecniche, come nel caso di contratti di servizi intuitu personae;
c) quando, nel caso di prestazioni supplementari di beni o servizi richieste al fornitore originario e non contemplate nell'appalto iniziale, la fornitura di detti beni o servizi supplementari da parte di un altro fornitore:
i) e' impraticabile per motivi economici o tecnici quali le condizioni di intercambiabilita' o interoperabilita' con apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; e
ii) provocherebbe al soggetto appaltante notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
d) se risulta strettamente necessario qualora, per motivi di estrema urgenza imputabili ad eventi non previsti dal soggetto appaltante, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o a gare mediante preselezione;
e) per i beni acquistati su un mercato dei prodotti di base;
f) quando il soggetto appaltante appalta la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o servizio messo a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di uno specifico contratto di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale;
g) per acquisti effettuati in condizioni eccezionalmente vantaggiose possibili solo nel breve periodo in occasione di vendite eccezionali, come quelle dovute a liquidazione, a procedure concorsuali o fallimentari, e non nei casi di normali acquisti da fornitori abituali; o
h) quando l'appalto e' aggiudicato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente titolo e che i partecipanti siano giudicati da una giuria indipendente in vista dell'aggiudicazione del contratto di progettazione al vincitore.

Art. 186

ARTICOLO 186
Aste elettroniche
Il soggetto appaltante che, per un appalto disciplinato, intenda ricorrere all'asta elettronica, prima di dar avvio all'asta, comunica a ciascun partecipante:
a) il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che verra' utilizzato per la classificazione o riclassificazione automatica durante l'asta;
b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta nel caso in cui l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta piu' vantaggiosa; e
c) ogni altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta.

Art. 187

ARTICOLO 187
Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti
1. Il soggetto appaltante adotta procedure di ricevimento, apertura e trattamento delle offerte che garantiscono l'equita' e l'imparzialita' del processo di aggiudicazione dell'appalto e la riservatezza delle offerte. Essi trattano inoltre le offerte in forma riservata perlomeno fino al momento della loro apertura.
2. Per poter essere prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione le offerte devono essere redatte per iscritto, soddisfare, al momento dell'apertura, i requisiti essenziali indicati negli avvisi e nella documentazione di gara ed essere presentate da un fornitore che soddisfi le condizioni di partecipazione.
3. Il soggetto appaltante, tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non sia nell'interesse pubblico, aggiudica l'appalto al fornitore che sia ritenuto in grado di rispettare i termini del contratto e che, in base esclusivamente ai criteri di valutazione precisati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato l'offerta piu' vantaggiosa o, nel caso in cui il prezzo sia l'unico criterio, il prezzo piu' basso.
4. Il soggetto appaltante che riceva un'offerta il cui prezzo e' anormalmente inferiore ai prezzi delle altre offerte ricevute puo' verificare che il fornitore soddisfi le condizioni di partecipazione e sia in grado di rispettare i termini del contratto.

Art. 188

ARTICOLO 188
Trasparenza delle informazioni sugli appalti
1. I soggetti appaltanti comunicano tempestivamente ai fornitori partecipanti le decisioni di aggiudicazione dei loro appalti e, ove richiesto, la comunicazione viene data per iscritto. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 189, paragrafi 2 e 3, i soggetti appaltanti spiegano al fornitore non prescelto che ne faccia richiesta i motivi del rifiuto della sua offerta e i vantaggi relativi dell'offerta del fornitore aggiudicatario.
2. Entro settantadue giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto disciplinato dal presente titolo, il soggetto appaltante pubblica un avviso di aggiudicazione recante almeno le informazioni di cui all'appendice 7 dell'allegato XII (Appalti pubblici) utilizzando il mezzo di comunicazione appropriato, cartaceo o elettronico, di cui all'appendice 2 dell'allegato XII (Appalti pubblici). Nel caso in cui venga utilizzato unicamente un mezzo elettronico, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole.
3. Il soggetto appaltante predispone relazioni e registri delle procedure di gara riguardanti gli appalti disciplinati, comprese le relazioni di cui all'appendice 7 dell'allegato XII (Appalti pubblici), e li conserva per un periodo di almeno tre anni dall'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 189

ARTICOLO 189
Divulgazione delle informazioni
1. Una parte fornisce tempestivamente, su richiesta di un'altra parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire se l'appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e in conformita' al presente titolo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta aggiudicataria. Qualora la comunicazione di tali informazioni pregiudichi la concorrenza in successivi appalti, la parte che riceve le informazioni si astiene dal rivelarle ad altri fornitori, salvo previa consultazione e con l'accordo della parte che le ha fornite.
2. Ferma restando ogni altra disposizione del presente titolo, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dal fornire ai fornitori informazioni che potrebbero recare pregiudizio alla concorrenza leale tra gli stessi.
3. Nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata come un obbligo per le parti, compresi i loro soggetti appaltanti, le loro autorita' o i loro organi di riesame, di divulgare informazioni riservate la cui diffusione ostacoli l'applicazione della legge, possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i fornitori, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di specifiche persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale o sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.

Art. 190

ARTICOLO 190
Procedure interne di riesame
1. Ciascuna parte istituisce o mantiene in vigore una procedura di riesame amministrativo o giurisdizionale tempestiva, efficace, trasparente e non discriminatoria che consenta al fornitore che ha o ha avuto un interesse in un appalto disciplinato di contestare:
a) una violazione delle disposizioni del presente titolo; o
b) nei casi in cui la legislazione interna della parte non riconosce al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione delle disposizioni del presente titolo, la mancata osservanza delle misure attuative del presente titolo predisposte da una parte,
nel quadro di tale appalto disciplinato.
2. Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorsi a norma del paragrafo 1 sono formulate per iscritto e rese generalmente accessibili.
3. Qualora un fornitore presenti un reclamo, nel quadro di un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, in relazione a una violazione o a una mancata osservanza di cui al paragrafo 1, la parte interessata incoraggia il proprio soggetto appaltante e il fornitore a ricercare la soluzione del reclamo mediante consultazioni. Il soggetto appaltante procede a un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami di questo tipo senza che cio' pregiudichi la possibilita' per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare successive o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di riesame amministrativo o giurisdizionale.
4. A ciascun fornitore e' concesso un termine sufficiente per preparare e presentare il ricorso-termine in ogni caso non inferiore a dieci giorni e che decorre dal momento in cui il fornitore abbia avuto conoscenza o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza degli elementi alla base del ricorso.
5. Ciascuna parte istituisce o designa almeno un'autorita' amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi soggetti appaltanti, competente a ricevere e esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato.
6. Quando l'esame iniziale del ricorso e' effettuato da un organismo diverso da una delle autorita' di cui al paragrafo 5, la parte corrispondente garantisce al fornitore la possibilita' di impugnare la decisione iniziale dinanzi ad un'autorita' amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dal soggetto appaltante il cui appalto e' oggetto del ricorso. L'organo di riesame, ove esso non sia un organo giurisdizionale, e' soggetto a controllo giurisdizionale o offre garanzie procedurali che assicurino:
a) che il soggetto appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di riesame tutta la documentazione pertinente;
b) alle parti del procedimento (di seguito denominati "i partecipanti") il diritto di essere sentite prima che l'organo di riesame si pronunci in merito al ricorso;
c) ai partecipanti il diritto di farsi rappresentare e accompagnare;
d) ai partecipanti l'accesso a tutto il procedimento;
e) ai partecipanti il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni; e
f) che le decisioni o le raccomandazioni sui ricorsi dei fornitori siano comunicate tempestivamente, per iscritto, e che ciascuna decisione o raccomandazione sia motivata.
7. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che assicurino:
a) tempestive misure provvisorie atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Queste misure provvisorie possono comportare la sospensione del processo di aggiudicazione dell'appalto. Le procedure possono prevedere la possibilita' che, al momento di decidere l'applicazione di tali misure, si tenga conto delle conseguenze negative prevalenti per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto; e
b) interventi correttivi per rimediare a violazioni del presente titolo o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, nel caso in cui l'organo di riesame abbia stabilito che vi e' stata una violazione o una mancata osservanza ai sensi del paragrafo 1. Tali interventi correttivi o tale risarcimento possono limitarsi ai costi di elaborazione dell'offerta o ai costi relativi al ricorso o a entrambi.

Art. 191

ARTICOLO 191
Modifiche e rettifica dei settori interessati
1. La parte che modifichi i settori degli appalti disciplinati dal presente titolo:
a) ne da' notifica per iscritto alle altre parti; e
b) propone alle altre parti, con la notifica, gli idonei adeguamenti compensativi in modo da mantenere un livello di copertura paragonabile a quello esistente prima della modifica.
2. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1, lettera b), una parte non e' tenuta a concedere adeguamenti compensativi se:
a) la modifica in esame e' una modifica di lieve entita' o una rettifica di carattere puramente formale; o
b) la modifica proposta si riferisce a un soggetto sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza.
3. Se un'altra parte non concorda sul fatto che:
a) l'adeguamento proposto a norma del paragrafo 1, lettera b), sia idoneo a mantenere un livello di copertura paragonabile a quello concordato;
b) la modifica proposta sia una modifica di lieve entita' o una rettifica di carattere puramente formale a norma del paragrafo 2, lettera a); o
c) la modifica proposta si riferisca a un soggetto sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza a norma del paragrafo 2, lettera b),
essa deve sollevare obiezioni per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 o altrimenti si presume il suo consenso all'adeguamento o alla modifica proposta anche ai fini del titolo XII (Risoluzione delle controversie).
4. Se in sede di comitato per il commercio le parti si sono accordate sulla modifica, sulla rettifica o sulla modifica di lieve entita' proposta, compreso il caso in cui una parte non abbia sollevato obiezioni entro trenta giorni a norma del paragrafo 3, le parti modificano immediatamente l'allegato pertinente.
5. La parte UE puo' in qualsiasi momento avviare negoziati bilaterali con qualsiasi paese andino firmatario al fine di estendere l'accesso al mercato reciprocamente concesso a norma del presente titolo.

Art. 192

ARTICOLO 192
Partecipazione di micro, piccole e medie imprese
1. Le parti riconoscono l'importanza della partecipazione delle microimprese e delle PMI agli appalti pubblici.
2. Le parti riconoscono altresi' l'importanza di alleanze commerciali tra i fornitori delle parti, in particolare microimprese e PMI, compresa la partecipazione congiunta alle gare d'appalto.
3. Le parti convengono di scambiarsi informazioni e di collaborare per agevolare l'accesso delle microimprese e delle PMI alle procedure, ai metodi e ai requisiti in materia di appalti pubblici, con un'attenzione particolare alle loro esigenze specifiche.

Art. 193

ARTICOLO 193
Cooperazione
1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione intesa a migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi degli appalti pubblici come pure l'accesso ai rispettivi mercati, in particolare per le microimprese e le PMI fornitrici.
2. Le parti si adoperano per cooperare su questioni quali:
a) lo scambio di esperienze e di informazioni, come quadri normativi, migliori pratiche e statistiche;
b) lo sviluppo e l'uso di comunicazioni elettroniche nei sistemi degli appalti pubblici;
c) lo sviluppo di capacita' e l'assistenza tecnica ai fornitori relativamente all'accesso al mercato degli appalti pubblici;
d) il rafforzamento istituzionale per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, compresa la formazione dei funzionari pubblici; e
e) lo sviluppo di capacita' per offrire un accesso multilingue alle opportunita' di appalto.
3. Su richiesta, la parte UE presta l'assistenza che ritiene adeguata ai potenziali offerenti dei paesi andini firmatari per la presentazione delle offerte e per la selezione dei beni o dei servizi che potrebbero interessare i soggetti appaltanti dell'Unione europea o dei suoi Stati membri. La parte UE li aiuta inoltre a conformarsi ai regolamenti tecnici e alle norme relativi ai beni o ai servizi oggetto di gara.

Art. 194

ARTICOLO 194
Sottocomitato per gli appalti pubblici
1. Le parti istituiscono un sottocomitato per gli appalti pubblici composto da rappresentanti di ciascuna delle parti.
2. Il sottocomitato:
a) valuta l'attuazione del presente titolo, anche per quanto riguarda lo sfruttamento delle possibilita' offerte da un maggiore accesso agli appalti pubblici, e raccomanda alle parti le attivita' appropriate;
b) valuta e segue le attivita' in materia di cooperazione presentate dalle parti; e
c) fatto salvo l'articolo 191, paragrafo 5, considera ulteriori negoziati intesi ad estendere il campo d'applicazione del presente titolo.
3. Il sottocomitato per gli appalti pubblici si riunisce su richiesta di una qualsiasi della parti alla data e nella sede convenute e tiene un verbale scritto delle sue riunioni.

Art. 195

ARTICOLO 195
Obiettivi
Gli obiettivi del presente titolo sono:
a) promuovere l'innovazione e la creativita' e agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le parti; e
b) conseguire un livello adeguato ed efficace di protezione e rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale che contribuisca al trasferimento e alla diffusione della tecnologia e favorisca il benessere sociale ed economico come pure l'equilibrio fra i diritti dei titolari e l'interesse pubblico.

Art. 196

ARTICOLO 196
Natura e ambito di applicazione degli obblighi
1. Le parti riaffermano i propri diritti ed obblighi derivanti dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio dell'OMC (di seguito denominato "accordo TRIPS") nonche' da qualsiasi altro accordo multilaterale relativo alla proprieta' intellettuale e dagli accordi gestiti sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (di seguito denominata "OMPI") cui aderiscono le parti.
2. Le disposizioni del presente titolo completano e precisano i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri accordi multilaterali relativi alla proprieta' intellettuale di cui sono parti; pertanto nessuna disposizione del presente titolo contraddice o pregiudica quanto disposto da tali accordi multilaterali.
3. Le parti riconoscono la necessita' di mantenere un equilibrio fra i diritti dei titolari dei diritti di proprieta' intellettuale e l'interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda l'istruzione, la cultura, la ricerca, la salute pubblica, la sicurezza alimentare, l'ambiente, l'accesso alle informazioni e il trasferimento di tecnologie.
4. Le parti riconoscono e ribadiscono i diritti e gli obblighi derivanti dalla convenzione sulla diversita' biologica (di seguito denominata "CBD"), adottata il 5 giugno 1992, e appoggiano e incoraggiano gli sforzi intesi a instaurare una relazione di reciproco sostegno fra l'accordo TRIPS e tale convenzione.
5. Ai fini del presente accordo i diritti di proprieta' intellettuale comprendono:
a) il diritto d'autore, anche in relazione a programmi informatici e alle banche dati;
b) i diritti connessi al diritto d'autore;
c) i brevetti;
d) i marchi;
e) le denominazioni commerciali, nella misura in cui protette come diritti di proprieta' esclusivi dalla legislazione interna in materia;
f) i disegni e i modelli;
g) le topografie di circuiti integrati;
h) le indicazioni geografiche;
i) le varieta' vegetali; e
j) la protezione di informazioni segrete.
6. Ai fini del presente accordo la protezione della proprieta' intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (come modificata dall'atto di Stoccolma del 1967) (di seguito denominata "convenzione di Parigi").

Art. 197

ARTICOLO 197
Principi generali
1. Tenendo conto delle disposizioni del presente titolo, ciascuna delle parti, nell'elaborare o nel modificare le sue disposizioni legislative e regolamentari, puo' avvalersi delle eccezioni e dei margini di flessibilita' consentiti dagli accordi multilaterali in materia di proprieta' intellettuale, in particolare al momento di adottare misure necessarie a tutelare la salute pubblica e l'alimentazione nonche' a garantire l'accesso ai medicinali.
2. Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione della quarta conferenza ministeriale svoltasi a Doha e, segnatamente, della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 a Doha dalla conferenza ministeriale dell'OMC e dei suoi successivi sviluppi. In tal senso, le parti garantiscono che l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi di cui al presente titolo siano compatibili con la suddetta dichiarazione.
3. Le parti contribuiscono ad attuare e rispettare la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica nonche' il protocollo che modifica l'accordo TRIPS, adottato a Ginevra il 6 dicembre 2005.
4. Le parti riconoscono altresi' l'importanza di promuovere l'attuazione della risoluzione WHA 61.21 (Strategia globale e piano d'azione per la salute pubblica, l'innovazione e la proprieta' intellettuale), adottata il 24 maggio 2008 dall'Assemblea mondiale della sanita'.
5. Conformemente all'accordo TRIPS, nessuna delle disposizioni del presente titolo osta a che una parte adotti le misure necessarie per impedire l'abuso dei diritti di proprieta' intellettuale da parte dei titolari o il ricorso a pratiche che comportino un'ingiustificata restrizione del commercio o pregiudichino il trasferimento internazionale di tecnologie.
6. Le parti riconoscono che il trasferimento di tecnologie contribuisce al rafforzamento delle capacita' nazionali allo scopo di stabilire una base tecnologica solida ed efficiente.
7. Le parti riconoscono l'impatto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sull'uso di opere letterarie ed artistiche, interpretazioni ed esecuzioni artistiche, produzioni fonografiche e emissioni di radiodiffusione e, di conseguenza, la necessita' di garantire una protezione adeguata dei diritti d'autore e dei diritti connessi nell'ambiente digitale.

Art. 198

ARTICOLO 198
Trattamento nazionale
Per quanto riguarda la protezione61 della proprieta' intellettuale, ciascuna delle parti riserva ai cittadini di un'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini, fatte salve le eccezioni gia' contemplate negli articoli 3 e 5 dell'accordo TRIPS.
--------
61 Ai fini degli articoli 198 e 199, il termine "protezione" comprende questioni riguardanti l'esistenza, l'acquisizione, l'ambito, il mantenimento e il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale nonche' gli aspetti relativi all'esercizio dei diritti di proprieta' intellettuale specificamente contemplati nel presente titolo.

Art. 199

ARTICOLO 199
Trattamento della nazione piu' favorita
Per quanto riguarda la protezione della proprieta' intellettuale, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunita' accordati da una parte ai cittadini di qualsiasi altro paese sono immediatamente e senza condizioni estesi ai cittadini delle altre parti, fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 4 e 5 dell'accordo TRIPS.

Art. 200

ARTICOLO 200
Esaurimento dei diritti di proprieta' intellettuale
Ciascuna delle parti e' libera di stabilire il proprio regime di esaurimento dei diritti di proprieta' intellettuale, fatte salve le disposizioni dell'accordo TRIPS.

Art. 201

ARTICOLO 201
1. Le parti riconoscono l'importanza e il valore della diversita' biologica e delle sue componenti come pure delle conoscenze, delle innovazioni e delle pratiche tradizionali collegate delle comunita' indigene e locali62 . Le parti riaffermano inoltre i loro diritti sovrani sulle proprie risorse naturali e riconoscono i diritti e gli obblighi stabiliti dalla CBD in relazione all'accesso alle risorse genetiche e alla ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'uso di tali risorse.
2. Le parti riconoscono il contributo passato, presente e futuro delle comunita' indigene e locali alla conservazione e all'uso sostenibile della diversita' biologica e di tutte le sue componenti e, in linea generale, il contributo delle conoscenze tradizionali63 delle loro comunita' indigene e locali alla cultura e allo sviluppo economico e sociale delle nazioni.
3. Fatte salve le disposizioni delle rispettive legislazioni interne, le parti, conformemente all'articolo 8, lettera j), della CBD, rispettano, preservano e mantengono le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunita' indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali utili per la conservazione e l'uso sostenibile della diversita' biologica, promuovono una loro piu' vasta applicazione, previo consenso informato dei detentori di queste conoscenze, innovazioni e pratiche, e incoraggiano un'equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso.
4. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 7, della CBD, le parti ribadiscono l'obbligo di adottare misure intese ad una ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche. Le parti riconoscono inoltre che tra le modalita' stabilite di comune accordo possono figurare obblighi di ripartizione dei benefici relativi ai diritti di proprieta' intellettuali derivanti dall'uso delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali collegate.
5. La Colombia e la parte UE collaboreranno per chiarire ulteriormente la questione e il concetto di appropriazione indebita delle risorse genetiche e delle conoscenze, innovazioni e pratiche tradizionali collegate onde identificare, come opportuno e conformemente alle disposizioni del diritto internazionale e del diritto interno, le misure per affrontare il problema.
6. Le parti cooperano, nel rispetto delle rispettive legislazioni interne e del diritto internazionale, allo scopo di garantire che i diritti di proprieta' intellettuale sostengano e non siano in contrasto con i loro diritti e obblighi derivanti in virtu' della CBD, per quanto riguarda le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali collegate delle comunita' indigene e locali che risiedono nei loro rispettivi territori. Le parti riaffermano i loro diritti ed obblighi nei riguardi dei paesi che forniscono risorse genetiche, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della CBD di adottare misure intese a garantire l'accesso alle tecnologie che utilizzano tali risorse e il trasferimento di queste tecnologie, secondo modalita' stabilite di comune accordo. L'applicazione di quanto disposto dal presente paragrafo fa salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall'articolo 31 dell'accordo TRIPS.
7. Le parti riconoscono l'utilita' dell'obbligo di divulgare l'origine o la fonte delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali collegate nelle domande di brevetto in quanto cio' contribuisce alla trasparenza circa gli usi delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali collegate.
8. Le parti stabiliranno, conformemente al loro diritto interno, di dare effetto a tale obbligo al fine di contribuire al rispetto delle disposizioni che disciplinano l'accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze, innovazioni e pratiche tradizionali collegate.
9. Le parti si adopereranno per agevolare lo scambio di informazioni sulle domande di brevetto e i brevetti rilasciati in relazione alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali collegate affinche' tali informazioni possano essere prese in considerazione nell'esame di merito, in particolare in sede di determinazione dello stato della tecnica.
10. Fatte salve le disposizioni del capo 6 (Cooperazione) del presente titolo, le parti coopereranno, in base a condizioni stabilite di comune accordo, alla formazione degli esaminatori di brevetti per quanto riguarda l'analisi delle domande di brevetto relative alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali collegate.
11. Le parti riconoscono che le banche dati e le biblioteche digitali che contengono informazioni pertinenti costituiscono strumenti utili per l'esame della brevettabilita' delle invenzioni relative alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali collegate.
12. Conformemente al diritto internazionale e al diritto interno applicabili, le parti convengono di collaborare nell'applicazione di quadri nazionali in materia di accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze, innovazioni e pratiche tradizionali collegate.
13. Le parti, di comune accordo, possono riesaminare le disposizioni del presente capo alla luce dei risultati e delle conclusioni di discussioni multilaterali.
--------
62 Ove applicabile, l'espressione "comunita' indigene e locali" comprende i discendenti afroamericani.
63 Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente capo, le parti riconoscono che il concetto di conoscenze tradizionali e' oggetto di discussione nelle sedi internazionali pertinenti.

Art. 202

ARTICOLO 202
Accordi internazionali
1. Le parti rispettano i diritti e gli obblighi che ad esse incombono in virtu' della convenzione di Parigi e dell'accordo TRIPS.
2. L'Unione europea e la Colombia aderiscono al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (di seguito denominato "protocollo di Madrid"), entro dieci anni dalla firma del presente accordo. Il Peru' compie ogni ragionevole sforzo per aderire al protocollo di Madrid.
3. L'Unione europea e il Peru' compiono ogni ragionevole sforzo per conformarsi alle disposizioni del trattato sul diritto dei marchi adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994 (di seguito denominato "trattato sul diritto dei marchi"). La Colombia compie ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato sul diritto dei marchi.

Art. 203

ARTICOLO 203
Requisiti per la registrazione
Qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i beni o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, puo' costituire un marchio sul mercato. Tali segni possono essere costituiti in particolare da parole, comprese combinazioni di parole, nomi di persone, lettere, cifre, elementi figurativi, suoni e combinazioni cromatiche, nonche' da qualsiasi combinazione di tali segni. Qualora i segni non siano intrinsecamente atti a distinguere i corrispondenti beni o servizi, una parte puo' subordinare la registrabilita' al carattere distintivo conseguito con l'uso. Una parte puo' inoltre prescrivere, come condizione per la registrazione, che i segni siano visivamente percettibili.

Art. 204

ARTICOLO 204
Procedura di registrazione
1. Per classificare i beni e i servizi cui si applicano i marchi, le parti utilizzano la classificazione stabilita nell'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, adottato a Nizza il 15 giugno 1957, e successive modifiche in vigore.
2. Ciascuna delle parti64 predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione finale dell'amministrazione competente in materia di marchi sia debitamente motivata e redatta per iscritto. I motivi alla base del rifiuto di registrare un marchio sono comunicati per iscritto al richiedente, che ha la possibilita' di impugnare il diniego e di ricorrere in giudizio contro la decisione finale. Ciascuna delle parti prevede la possibilita' di opporsi a domande di registrazione di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio. Ciascuna delle parti istituisce una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico.
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64 Nel caso della parte UE, l'obbligo di cui al presente paragrafo si applica all'Unione europea solo relativamente al marchio comunitario.

Art. 205

ARTICOLO 205
Marchi notori
Le parti collaborano per garantire una protezione efficace ai marchi notori secondo quanto stabilito all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS.

Art. 206

ARTICOLO 206
Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio
1. Purche' si tenga conto dei legittimi interessi dei titolari dei marchi nonche' di quelli di terzi, ciascuna delle parti prevede, come limitata eccezione65 ai diritti conferiti da un marchio, l'uso leale nel corso di operazioni commerciali del nome e dell'indirizzo o di termini descrittivi riguardanti il tipo, la qualita', la quantita', lo scopo previsto, il valore, l'origine geografica, il momento di produzione dei beni o di prestazione dei servizi o altre caratteristiche dei beni o dei servizi.
2. Ciascuna delle parti prevede inoltre limitate eccezioni che consentono a una persona di utilizzare un marchio se necessario per indicare lo scopo cui e' destinato un prodotto o un servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purche' questo uso sia conforme alle leali pratiche industriali o commerciali.
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65 Per limitata eccezione si intende quella che consente a terzi di utilizzare sul mercato un termine descrittivo senza necessita' di ottenere il consenso del titolare dei diritti purche' tale uso sia fatto in buona fede e non costituisca un uso come marchio.

Art. 207

ARTICOLO 207
Ambito di applicazione della presente sezione
Per quanto riguarda il riconoscimento e la protezione delle indicazioni geografiche originarie del territorio di una parte si applica quanto segue:
a) ai fini del presente titolo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni - costituite dal nome di un paese, una regione o una localita' determinati o da un nome che, pur non essendo quello di un paese, una regione o una localita' determinati, si riferisce a un'area geografica specifica - che identificano un prodotto come ivi originario, quando una determinata qualita', la notorieta' o altre caratteristiche del prodotto siano esclusivamente o essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico in cui e' stato prodotto, compresi i fattori intrinseci naturali e umani;
b) alle indicazioni geografiche di una parte che devono essere protette da un'altra parte si applicano le disposizioni del presente titolo solo se queste indicazioni sono riconosciute e dichiarate come tali nel paese d'origine;
c) ciascuna delle parti protegge le indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti alimentari, i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati elencati nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) conformemente alle procedure di cui all'articolo 208 a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo;
d) le indicazioni geografiche per i prodotti diversi dai prodotti agricoli e alimentari, dai vini, dalle bevande spiritose o dai vini aromatizzati elencati nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) possono essere protette conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in ciascuna delle parti. Le parti riconoscono che le indicazioni geografiche elencate nell'appendice 2 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) sono protette come indicazioni geografiche nel paese d'origine;
e) l'uso66 di indicazioni geografiche relative a prodotti originari del territorio di una parte e' riservato esclusivamente ai produttori, fabbricanti o artigiani i cui stabilimenti di produzione o fabbricazione siano situati nella localita' o regione della parte identificata o evocata da tali indicazioni;
f) se una parte adotta o mantiene in vigore un sistema di autorizzazione dell'uso delle indicazioni geografiche, tale sistema si applica unicamente alle indicazioni geografiche originarie del suo territorio;
g) gli organismi pubblici o privati che rappresentano i beneficiari delle indicazioni geografiche o gli organismi designati a tale scopo dispongono di meccanismi che consentono un controllo efficace dell'uso delle indicazioni geografiche protette; e
h) le indicazioni geografiche protette conformemente a quanto disposto nel presente titolo non sono considerate come denominazioni comuni o generiche del prodotto da esse identificato fino a quando ne viene mantenuta la protezione nel paese d'origine.
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66 Ai fini della presente lettera, per "uso" si intende la produzione e/o la trasformazione e/o la preparazione del prodotto identificato dall'indicazione geografica.

Art. 208

ARTICOLO 208
Indicazioni geografiche stabilite
1. Dopo aver concluso una procedura di opposizione ed aver esaminato le indicazioni geografiche dell'Unione europea elencate nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) registrate dalla parte UE, i paesi andini firmatari proteggeranno tali indicazioni geografiche accordando ad esse il livello di protezione stabilito nella presente sezione.
2. Dopo aver concluso una procedura di opposizione ed aver esaminato le indicazioni geografiche di un paese andino firmatario elencate nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) registrate da questo paese andino firmatario, la parte UE proteggera' tali indicazioni geografiche accordando ad esse il livello di protezione stabilito nella presente sezione.

Art. 209

ARTICOLO 209
Aggiunta di nuove indicazioni geografiche
1. Le parti concordano sulla possibilita' di aggiungere nuove indicazioni geografiche nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche), previo espletamento della procedura di opposizione ed esame delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto nell'articolo 208.
2. Una parte che intenda aggiungere una nuova indicazione geografica al suo elenco dell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) presenta una domanda in tal senso ad un'altra parte nel quadro del sottocomitato per la proprieta' intellettuale.
3. La data della domanda di protezione corrisponde alla data di trasmissione della domanda ad un'altra parte. Lo scambio di informazioni e' effettuato nel quadro del sottocomitato per la proprieta' intellettuale.

Art. 210

ARTICOLO 210
Ambito di protezione delle indicazioni geografiche
1. Le indicazioni geografiche di una parte elencate nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche), come pure le indicazioni geografiche aggiunte a norma dell'articolo 209, sono protette da un'altra parte perlomeno contro:
a) qualsiasi uso commerciale di tali indicazioni geografiche protette:
i) per prodotti identici o simili non conformi al disciplinare dell'indicazione geografica; o
ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorieta' di un'indicazione geografica;
b) qualsiasi altro uso non autorizzato67 di indicazioni geografiche diverse da quelle che identificano vini, vini aromatizzati o bevande spiritose tale da creare confusione, compresi i casi in cui la denominazione sia accompagnata da indicazioni quali "genere", "tipo", "imitazione" o simili in grado di creare confusione per il consumatore; fatto salvo quanto disposto nella presente lettera, se una parte modifica la propria legislazione per proteggere le indicazioni geografiche diverse da quelle che identificano vini, vini aromatizzati o bevande spiritose accordando un livello di protezione piu' elevato di quello stabilito nel presente accordo, tale parte estende questa protezione alle indicazioni geografiche elencate nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche);
c) relativamente alle indicazioni geografiche che identificano vini, vini aromatizzati o bevande spiritose, qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, almeno, per prodotti di questo tipo, anche se la vera origine del prodotto e' indicata o se la denominazione protetta e' una traduzione o e' accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;
d) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole, relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualita' essenziali dei prodotti ed usata sulla confezione o sull'imballaggio o nella pubblicita' relativa al prodotto considerato, che possa indurre in errore sull'origine; e
e) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
2. Qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una parte proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto paese terzo e tale denominazione sia omonima di un'indicazione geografica di un'altra parte, quest'ultima viene informata ed ha la possibilita' di presentare osservazioni prima che la denominazione diventi protetta.
3. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, le parti se ne danno reciproca comunicazione.
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67 Nell'espressione "uso non autorizzato" puo' rientrare qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione.

Art. 211

ARTICOLO 211
Relazione con i marchi
1. Le parti rifiutano o annullano la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 210, paragrafo 1, relativamente a un'indicazione geografica protetta riguardante prodotti identici o simili, purche' la domanda di registrazione del marchio sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel loro territorio.
2. Fatti salvi i motivi per negare la protezione delle indicazioni geografiche previsti nella sua legislazione interna, nessuna delle parti e' tenuta a proteggere un'indicazione geografica se, tenuto conto della reputazione o della notorieta' di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla reale identita' del prodotto.

Art. 212

ARTICOLO 212
Disposizioni generali
1. Le parti possono scambiarsi informazioni aggiuntive riguardanti le specifiche tecniche dei prodotti protetti dalle indicazioni geografiche di cui all'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) nel quadro del sottocomitato per la proprieta' intellettuale. Le parti possono inoltre agevolare lo scambio di informazioni sugli organismi di controllo nei rispettivi territori.
2. Nessuna disposizione della presente sezione obbliga una parte a proteggere un'indicazione geografica che non e' protetta o che cessa di essere protetta nel paese d'origine. La parte che costituisce il territorio d'origine di un'indicazione geografica comunica alle altre parti quando tale indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine.
3. Il disciplinare di un prodotto di cui alla presente sezione e' quello approvato, unitamente alle eventuali modifiche, anch'esse approvate, dalle autorita' della parte del cui territorio e' originario il prodotto stesso.

Art. 213

ARTICOLO 213
Cooperazione e trasparenza
1. Una parte puo' chiedere a un'altra parte, nel quadro del sottocomitato per la proprieta' intellettuale, informazioni circa la conformita' dei prodotti identificati dalle indicazioni geografiche protette a norma della presente sezione ai rispettivi disciplinari dei prodotti e alle relative modifiche, nonche' circa i punti di contatto per facilitare i controlli, se del caso.
2. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche di un'altra parte protette a norma della presente sezione, ciascuna delle parti puo' rendere pubblici i rispettivi disciplinari dei prodotti, o una sintesi dei medesimi, come pure i punti di contatto per facilitare i controlli.

Art. 214

ARTICOLO 214
La presente sezione fa salvi i diritti gia' riconosciuti dalle parti a paesi terzi nell'ambito di accordi di libero scambio.

Art. 215

ARTICOLO 215
Protezione concessa
1. Le parti proteggono nel modo piu' efficace e uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie e artistiche. Le parti proteggono inoltre i diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione nei confronti, rispettivamente, delle loro esecuzioni, dei loro fonogrammi e delle loro emissioni.
2. Le parti rispettano i diritti e gli obblighi esistenti in virtu' della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886 (di seguito denominata "convenzione di Berna"), della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961 (di seguito denominata "convenzione di Roma"), del trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (di seguito denominato "WCT") e del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (di seguito denominato "WPPT"), entrambi adottati il 20 dicembre 1996.

Art. 216

ARTICOLO 216
Diritti morali
1. Indipendentemente dai suoi diritti patrimoniali e anche dopo la cessione di detti diritti, l'autore conserva il diritto di rivendicare quantomeno la paternita' dell'opera e di opporsi a ogni sua deformazione, mutilazione o altra modifica, come pure ad ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che possa recare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
2. I diritti riconosciuti all'autore in forza del paragrafo 1 sono, dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all'estinzione dei diritti patrimoniali e sono esercitati dalle persone o istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione del paese in cui la protezione e' richiesta.
3. Indipendentemente dai suoi diritti patrimoniali e anche dopo la cessione di detti diritti, l'artista interprete o esecutore conserva, per quanto riguarda le esecuzioni dal vivo o le esecuzioni fissate in fonogrammi, il diritto di rivendicare la paternita' della sua esecuzione, salvo che l'omissione sia dettata dal modo d'uso dell'esecuzione stessa, e il diritto di opporsi a ogni deformazione, mutilazione o altra modifica che rechi pregiudizio alla sua reputazione. L'applicazione del presente paragrafo fa salvi gli altri diritti morali riconosciuti dalla legislazione interna.
4. I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente articolo sono disciplinati dalla legislazione della parte in cui la protezione e' richiesta.
5. Ciascuna delle parti puo' stabilire un livello di protezione dei diritti morali piu' elevato di quello stabilito a norma del presente articolo.

Art. 217

ARTICOLO 217
Societa' di gestione collettiva
Le parti riconoscono l'importanza delle societa' di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi al fine di garantire una gestione efficace dei diritti ad esse affidati nonche' un'equa distribuzione dei compensi percepiti, che sono proporzionali all'utilizzo delle opere, delle esecuzioni o dei fonogrammi, in un quadro di trasparenza e buone pratiche di gestione, conformemente alla legislazione interna di ciascuna delle parti.

Art. 218

ARTICOLO 218
Durata dei diritti d'autore
1. I diritti d'autore di opere letterarie ed artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte.
2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera la durata della protezione di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.
3. Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione concessa dal presente accordo termina settanta anni dopo che l'opera e' stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia tuttavia alcun dubbio circa la sua identita', la durata della protezione applicabile e' quella prevista nel paragrafo 1. Se l'autore di un'opera anonima o pseudonima rivela la propria identita' durante il periodo sopraindicato, la durata della protezione applicabile e' quella prevista nel paragrafo 1. Nessuna delle parti e' tenuta a proteggere opere anonime o pseudonime per le quali sia ragionevole supporre che l'autore sia deceduto da settanta anni.
4. Ogniqualvolta la durata della protezione di un'opera, eccettuate le opere fotografiche o le opere delle arti applicate, sia calcolata su una base diversa dalla vita di una persona fisica, tale durata non puo' essere inferiore a settanta anni dalla fine dell'anno civile di pubblicazione autorizzata dell'opera oppure, qualora tale pubblicazione non intervenga almeno nei cinquanta anni successivi alla realizzazione dell'opera, a settanta anni dalla fine dell'anno civile di realizzazione.
5. La durata della protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva non puo' essere inferiore a settanta anni dal momento in cui l'opera e' stata divulgata al pubblico con il consenso dell'autore, oppure, qualora questo non intervenga almeno nei cinquanta anni successivi alla realizzazione dell'opera, a settanta anni dalla sua realizzazione. In alternativa, una parte puo' stabilire che la durata della protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva termini settanta anni dopo la morte dell'ultima persona designata come autore conformemente alla legislazione interna.

Art. 219

ARTICOLO 219
Durata dei diritti connessi
1. La durata della protezione concessa agli artisti interpreti o esecutori a norma del presente accordo si estende per almeno cinquanta anni dalla fine dell'anno in cui l'esecuzione e' stata fissata.
2. La durata della protezione concessa ai produttori di fonogrammi a norma del presente accordo si estende per almeno cinquanta anni dalla fine dell'anno in cui il fonogramma e' stato pubblicato, oppure, qualora tale pubblicazione non intervenga nei cinquanta anni successivi alla fissazione del fonogramma, per almeno cinquanta anni dalla fine dell'anno in cui il fonogramma e' stato fissato.
3. La durata della protezione concessa agli organismi di radiodiffusione si estende per almeno cinquanta anni dalla fine dell'anno civile in cui l'emissione ha avuto luogo.

Art. 220

ARTICOLO 220
Radiodiffusione e comunicazione al pubblico
1. Ai fini del presente articolo:
- per "radiodiffusione" si intende la trasmissione via etere di suoni o di immagini e suoni o di loro rappresentazioni, al fine della ricezione da parte del pubblico; per "radiodiffusione" si intende altresi' la trasmissione via satellite; per "radiodiffusione" si intende anche la trasmissione di segnali in forma criptata qualora il decodificatore sia messo a disposizione del pubblico dall'organismo di radiodiffusione o con il suo consenso; e
- per "comunicazione al pubblico" di un'esecuzione o di un fonogramma si intende la trasmissione al pubblico, mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di un'esecuzione o dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ai fini del paragrafo 3, per "comunicazione al pubblico" si intende anche l'atto di rendere udibili dal pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma.
2. Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare, per quanto riguarda le loro esecuzioni:
a) la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni non fissate, salvo quando si tratti di un'esecuzione radiodiffusa; e
b) la fissazione delle loro esecuzioni non fissate.
3. Quando un fonogramma pubblicato a fini commerciali e' utilizzato direttamente o indirettamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi hanno diritto a una remunerazione equa e unica. Le parti stabiliscono con la propria legislazione interna se il diritto a una remunerazione equa e unica dovuta dall'utilizzatore spetti agli artisti interpreti o esecutori oppure ai produttori di fonogrammi o a entrambi. Le parti possono emanare disposizioni legislative interne che stabiliscono, in assenza di un accordo tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi, le condizioni di ripartizione della remunerazione equa e unica tra gli stessi.
4. Ciascuna delle parti conferisce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare, per quanto riguarda le loro esecuzioni fissate:
a) la riproduzione diretta o indiretta;
b) la distribuzione mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprieta';
c) il noleggio al pubblico dell'originale e di copie del medesimo; e
d) la messa a disposizione del pubblico, su filo o via etere, in modo che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta.
5. Qualora gli artisti interpreti o esecutori abbiano ceduto il diritto di messa a disposizione o di noleggio, una parte puo' stabilire che gli artisti interpreti o esecutori mantengano il diritto irrinunciabile ad un'equa remunerazione, che puo' essere percepita da una societa' di gestione collettiva debitamente autorizzata per legge, conformemente alla legislazione interna della parte.
6. Le parti possono riconoscere agli artisti interpreti o esecutori di opere audiovisive, per la radiodiffusione o per qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni fissate, il diritto irrinunciabile ad un'equa remunerazione, che puo' essere percepita da una societa' di gestione collettiva, debitamente autorizzata per legge, conformemente alla legislazione interna.
7. Le parti possono prevedere nella loro legislazione interna limitazioni o eccezioni ai diritti degli artisti interpreti o esecutori di opere audiovisive in determinati casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento delle esecuzioni e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi degli artisti interpreti o esecutori.
8. Ciascuna delle parti conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione delle loro emissioni quantomeno mediante qualsiasi mezzo via etere.

Art. 221

ARTICOLO 221
Protezione delle misure tecnologiche
Le parti si conformano alle disposizioni dell'articolo 11 del WCT e dell'articolo 18 del WPPT.

Art. 222

ARTICOLO 222
Protezione delle informazioni sulla gestione dei diritti
Le parti si conformano alle disposizioni dell'articolo 12 del WCT e dell'articolo 19 del WPPT.

Art. 223

ARTICOLO 223
Diritto degli artisti sulle successive vendite di opere d'arte
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 ter, paragrafo 2, della convenzione di Berna, ciascuna delle parti conferisce all'autore di un'opera d'arte, e dopo la sua morte ai suoi aventi causa, un diritto inalienabile e irrinunciabile a ricevere una percentuale sul prezzo di vendita ottenuto per la rivendita dell'opera dopo la prima cessione effettuata dall'autore.
2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica, conformemente alla legislazione interna, a tutte le successive vendite all'asta o con l'intervento di professionisti del mercato dell'arte, come case d'asta, gallerie d'arte o altri commercianti di opere d'arte.

Art. 224

ARTICOLO 224
Accordi internazionali
Le parti compiono ogni ragionevole sforzo per aderire all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali adottato a Ginevra il 2 luglio 1999.

Art. 225

ARTICOLO 225
Requisiti per la protezione dei disegni e modelli68
1. Ciascuna delle parti assicura la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente, che siano nuovi. Se cosi' stabilito dalla legislazione di una parte, puo' inoltre essere richiesto che tali disegni o modelli presentino un carattere individuale. La protezione e' fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari un diritto esclusivo secondo quanto disposto dalla presente sezione.
2. Un disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso puo' essere oggetto di protezione conformemente al paragrafo 1 solo se la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso69 , rimane visibile durante la normale utilizzazione70 di quest'ultimo e se le caratteristiche visibili della componente possiedono di per se' i requisiti per essere oggetto di protezione.
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68 Ai fini della presente sezione, l'Unione europea concede una protezione anche a disegni e modelli non registrati se questi soddisfano i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001 , su disegni e modelli comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006 .
69 Ai fini della presente sezione, per "prodotto complesso" si intende un prodotto costituito da piu' componenti che possono esser sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.
70 Ai fini della presente sezione, per "normale utilizzazione" s'intende in questo contesto l'impiego da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.

Art. 226

ARTICOLO 226
Diritti conferiti dalla registrazione
1. Il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto esclusivo di perlomeno vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fabbricare, mettere in vendita, vendere, importare, esportare, detenere questo prodotto o di utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto quando tali operazioni siano intraprese a fini commerciali.
2. Il titolare di un disegno o modello registrato ha inoltre il diritto di avviare azioni legali contro chiunque produca o commercializzi un prodotto il cui disegno o modello presenti solo differenze minime rispetto al disegno o modello protetto o il cui aspetto sia uguale a quello di quest'ultimo.

Art. 227

ARTICOLO 227
Durata della protezione
Un disegno o modello industriale e' protetto per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione. Le parti possono applicare nella loro legislazione interna un periodo di protezione piu' lungo.

Art. 228

ARTICOLO 228
Eccezioni
1. Le parti possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purche' tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.
2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o modelli dettati interamente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale.
3. Il diritto su un disegno o modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o cui e' applicato di essere connesso meccanicamente con un altro prodotto, o di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la sua funzione.
4. Un disegno o modello non conferisce diritti quando esso sia contrario all'ordine pubblico o alla moralita'.

Art. 229

ARTICOLO 229
Rapporto con il diritto d'autore
L'oggetto della protezione di un disegno o modello registrato puo' essere protetto dalla legislazione sul diritto d'autore se sono soddisfatte le condizioni per tale protezione. Ciascuna delle parti determina l'estensione della protezione e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalita' richiesto.

Art. 230

ARTICOLO 230
1. Le parti si conformano agli articoli da 2 a 9 del trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, concluso a Budapest il 28 aprile 1977 e modificato il 26 settembre 1980.
2. L'Unione europea compie ogni ragionevole sforzo per conformarsi alle disposizioni del trattato sul diritto dei brevetti adottato a Ginevra il 1° giugno 2000 (di seguito denominato "TDB"). I paesi andini firmatari compiono ogni ragionevole sforzo per aderire al TDB.
3. Quando la commercializzazione di un prodotto chimico agricolo71 o farmaceutico in una parte e' subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione delle sue autorita' competenti, tale parte si adopera nella misura del possibile per trattare sollecitamente la relativa domanda onde evitare irragionevoli ritardi. Le parti collaborano e si prestano reciproca assistenza per conseguire tale obiettivo.
4. Per quanto riguarda qualsiasi prodotto farmaceutico protetto da un brevetto, ciascuna delle parti puo', conformemente alla sua legislazione interna, introdurre un meccanismo inteso a compensare il titolare del brevetto per qualsiasi abbreviazione irragionevole della durata effettiva del brevetto derivante dalla prima autorizzazione all'immissione in commercio di tale prodotto nel territorio della parte in questione. Questo meccanismo conferisce tutti i diritti esclusivi di un brevetto, con le stesse limitazioni ed eccezioni applicabili al brevetto originario.
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71 Ai fini del presente titolo per "prodotti chimici agricoli" si intendono, per la parte UE, le sostanze attive e i preparati contenenti una o piu' sostanze attive, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a:
a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti, sempreche' tali sostanze o preparati non siano altrimenti definiti nel seguito;
b) influire sui processi vitali dei vegetali, senza peraltro fungere da fertilizzanti (ad esempio, i regolatori di crescita);
c) conservare i prodotti vegetali, sempreche' tali sostanze o prodotti non siano disciplinati da disposizioni speciali del Consiglio o della Commissione in materia di conservanti;
d) eliminare i vegetali indesiderati; o
e) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali.

Art. 231

ARTICOLO 231
1. Ciascuna delle parti protegge i dati relativi a prove o altri dati segreti concernenti la sicurezza e l'efficacia dei prodotti farmaceutici72 e dei prodotti chimici agricoli, conformemente all'articolo 39 dell'accordo TRIPS e alla sua legislazione interna.
2. Conformemente al paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 4, qualora una parte subordini l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti chimici agricoli o farmaceutici contenenti nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati relativi a prove o di altri dati segreti concernenti la sicurezza e l'efficacia, tale parte concede un periodo di esclusiva, generalmente della durata di cinque anni dalla data di autorizzazione all'immissione in commercio nel territorio di detta parte per i prodotti farmaceutici e della durata di dieci anni per i prodotti chimici agricoli, durante il quale una terza parte non puo' commercializzare un prodotto che si basi su tali dati tranne qualora presenti la prova dell'esplicito consenso del titolare delle informazioni protette o presenti i propri dati di prova.
3. Ai fini del presente articolo per "nuova sostanza chimica" si intende una sostanza che non sia stata precedentemente approvata nel territorio della parte per essere utilizzata in un prodotto chimico agricolo o farmaceutico, conformemente alla sua legislazione interna.
Le parti non sono quindi tenute ad applicare il presente articolo per i prodotti farmaceutici contenenti una sostanza chimica che sia stata precedentemente approvata nel territorio della parte.
4. Le parti possono regolamentare:
a) le eccezioni per motivi di interesse pubblico, situazioni di emergenza nazionale o di estrema urgenza, quando sia necessario autorizzare l'accesso di terzi a tali dati; e
b) le procedure abbreviate di autorizzazione all'immissione in commercio nel loro territorio, basate sull'autorizzazione all'immissione in commercio concessa da un'altra parte. In tal caso il periodo di uso esclusivo dei dati presentati per ottenere l'autorizzazione ha inizio dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio utilizzata come base quando l'autorizzazione e' concessa entro sei mesi dalla presentazione di una domanda completa.
5. Per quanto riguarda i prodotti chimici agricoli, le parti possono prevedere procedure che consentono il rimando o il riferimento alle informazioni segrete sulla sicurezza e sull'efficacia relative a prove e studi che coinvolgono animali vertebrati. Durante il periodo di protezione la persona interessata a utilizzare queste informazioni corrisponde un indennizzo al titolare delle informazioni protette. L'entita' di tale indennizzo e' determinata in modo equo, trasparente e non discriminatorio. Il diritto a tale indennizzo sussiste per tutta la durata della protezione delle informazioni segrete concernenti la sicurezza e l'efficacia.
6. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 197, paragrafo 5, la protezione prevista nel presente articolo non osta a che una parte adotti misure per far fronte all'abuso dei diritti di proprieta' intellettuale o a pratiche che comportino un'ingiustificata restrizione del commercio.
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72 Nel caso della Colombia e della parte UE, questa protezione comprende la protezione dei dati relativi a prodotti biologici e biotecnologici. Nel caso del Peru', la protezione delle informazioni segrete relative a tali prodotti e' concessa nei confronti della divulgazione e delle pratiche contrarie alle pratiche commerciali leali, conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS, in assenza di una legislazione specifica al riguardo.

Art. 232

ARTICOLO 232
Le parti cooperano per promuovere e garantire la protezione delle varieta' vegetali sulla base della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (di seguito denominata "convenzione UPOV"), quale riveduta il 19 marzo 1991, compresa l'eccezione facoltativa al diritto di costitutore di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di detta convenzione.

Art. 233

ARTICOLO 233
1. Ciascuna delle parti assicura una protezione effettiva contro la concorrenza sleale conformemente all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi. A tal fine, ogni atto realizzato in materia di proprieta' industriale nel corso di operazioni commerciali che sia contrario a leali pratiche commerciali e' considerato sleale conformemente alla legislazione interna di ciascuna parte.
2. Conformemente alla legislazione interna di ciascuna parte il presente articolo puo' essere applicato fatta salva la protezione concessa in virtu' del presente titolo.

Art. 234

ARTICOLO 234
1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi che discendono dall'accordo TRIPS, in particolare dalla sua parte III, ciascuna delle parti stabilisce le misure, le procedure e i rimedi, come previsto nel presente capo, necessari a garantire il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale quali definiti nell'articolo 196, paragrafo 5, lettere da a) a i).
2. Le disposizioni del presente capo comprendono misure, procedure e rimedi rapidi, efficaci e proporzionati, atti a dissuadere dal commettere ulteriori violazioni nonche' applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.
3. Le procedure relative al rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale sono leali ed eque, non inutilmente complesse o costose e non comportano termini irragionevoli ne' ritardi ingiustificati.
4. Il presente capo non crea alcun obbligo per le parti di predisporre un sistema giudiziario per la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale distinto da quello per l'applicazione della legge in generale, ne' un obbligo riguardo alla distribuzione delle risorse per la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale e per l'applicazione della legge in generale.

Art. 235

ARTICOLO 235
Gli articoli 237, 239 e 240 si applicano per quanto riguarda gli atti compiuti su scala commerciale e, se consentito dalla loro legislazione interna, le parti possono applicare le misure di cui ai suddetti articoli relativamente ad altri atti.

Art. 236

ARTICOLO 236
Soggetti dotati di legittimazione attiva
Ciascuna delle parti riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, avviare le procedure e richiedere i rimedi di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS ai seguenti soggetti:
a) ai titolari dei diritti di proprieta' intellettuale, conformemente alla legislazione applicabile;
b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze esclusive e ad altri titolari di licenze, ove cio' sia consentito dalla legislazione applicabile e nel rispetto di tale legislazione;
c) agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprieta' intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facolta' di rappresentare i titolari dei diritti di proprieta' intellettuale, ove cio' sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni; e
d) agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facolta' di rappresentare i titolari dei diritti di proprieta' intellettuale, ove cio' sia consentito dalla legislazione applicabile e nel rispetto di tale legislazione.

Art. 237

ARTICOLO 237
Elementi di prova
In caso di violazione di un diritto di proprieta' intellettuale commessa su scala commerciale, ciascuna delle parti adotta le misure necessarie a consentire alle proprie autorita' giudiziarie competenti di ordinare, se del caso e previa richiesta in tal senso di una parte, la comunicazione della pertinente documentazione bancaria, finanziaria o commerciale in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

Art. 238

ARTICOLO 238
Misure di protezione delle prove
Ciascuna delle parti stabilisce che, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, le autorita' giudiziarie competenti, su richiesta di un soggetto che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprieta' intellettuale sia stato violato o stia per esserlo, possano disporre misure provvisorie celeri, efficaci e proporzionate per salvaguardare le pertinenti prove dell'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Siffatte misure possono includere tra l'altro la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o, se consentito dalla legislazione interna, il sequestro delle merci costituenti presunta violazione e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti.
Tali misure sono adottate, se necessario, senza sentire l'altra parte, in particolare quando un ritardo rischia di causare un danno irreparabile al titolare del diritto o quando esiste un rischio dimostrabile di distruzione degli elementi di prova.

Art. 239

ARTICOLO 239
Diritto d'informazione
1. Ciascuna delle parti dispone che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, le autorita' giudiziarie competenti possano ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprieta' intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso, su scala commerciale, di merci oggetto di violazione di un diritto;
b) sia stata sorpresa a utilizzare, su scala commerciale, servizi oggetto di violazione di un diritto;
c) sia stata sorpresa a fornire, su scala commerciale, servizi utilizzati in attivita' di violazione di un diritto; o
d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali merci o nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, le seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti;
b) informazioni sulle quantita' prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute od ordinate, nonche' sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le altre disposizioni di legge che:
a) accordano al titolare diritti d'informazione piu' ampi;
b) disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;
c) disciplinano la responsabilita' per abuso del diritto d'informazione;
d) accordano la possibilita' di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprieta' intellettuale; o
e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

Art. 240

ARTICOLO 240
Misure provvisorie e cautelari
1. Ciascuna delle parti dispone, conformemente alla propria legislazione interna, che le sue autorita' giudiziarie possano, su richiesta del ricorrente, adottare un provvedimento cautelare nei confronti di qualsiasi parte volto a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprieta' intellettuale o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove cio' sia previsto dalla legislazione interna, il proseguimento delle presunte violazioni di tale diritto o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare.
2. Un provvedimento cautelare puo' inoltre essere adottato per disporre il sequestro o il ritiro delle merci sospettate di violare un diritto di proprieta' intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.

Art. 241

ARTICOLO 241
Misure correttive
1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna delle parti adotta le misure necessarie per garantire che le sue autorita' giudiziarie competenti possano ordinare, su richiesta del ricorrente e senza indennizzo di alcun tipo all'autore della violazione, il ritiro, l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali o la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale. Se del caso, le autorita' giudiziarie competenti possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali merci.
2. Le autorita' giudiziarie ordinano che le misure di cui al paragrafo 1 siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo che non vi si oppongano motivi particolari.

Art. 242

ARTICOLO 242
Ingiunzioni
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS, ciascuna delle parti dispone che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale, le autorita' giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Ove cio' sia previsto dalla legislazione interna di una parte, il mancato rispetto di un'ingiunzione e' soggetto, se del caso, al pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione73 .
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73 Le parti garantiscono che le misure di cui al presente paragrafo possano essere applicate anche nei confronti dei soggetti i cui servizi siano stati usati per violare diritti di proprieta' intellettuale nella misura in cui essi hanno preso parte al processo.

Art. 243

ARTICOLO 243
Misure alternative
Conformemente alla propria legislazione interna ciascuna delle parti puo' stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 241 e/o all'articolo 242, le autorita' giudiziarie competenti possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 241 e/o all'articolo 242 qualora tale soggetto abbia agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e qualora l'indennizzo pecuniario della parte lesa sembri ragionevolmente soddisfacente.

Art. 244

ARTICOLO 244
Risarcimento dei danni
1. Ciascuna delle parti dispone che le sue autorita' giudiziarie, nel fissare il risarcimento dei danni:
a) tengano conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, subite dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il pregiudizio morale causato al titolare del diritto dalla violazione; o
b) in alternativa alla lettera a), possano fissare, nei casi opportuni, una somma forfettaria in base ad elementi quali, almeno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere corrisposti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprieta' intellettuale in questione.
2. Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attivita' di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le parti possono prevedere la possibilita' che le autorita' giudiziarie dispongano il recupero degli utili o il pagamento di danni che possono essere predeterminati.

Art. 245

ARTICOLO 245
Spese legali
Ciascuna delle parti assicura che le spese legali ragionevoli e proporzionate, nonche' le altre spese procedurali, compresi gli onorari degli avvocati, sostenute dalla parte vittoriosa, siano di norma a carico della parte soccombente, salvo che per motivi di equita' o di altra natura, conformemente alla legislazione interna.

Art. 246

ARTICOLO 246
Pubblicazione delle decisioni giudiziarie
Ciascuna delle parti adotta le misure necessarie per garantire che, nell'ambito delle azioni giudiziarie proposte per violazione dei diritti di proprieta' intellettuale, le autorita' giudiziarie possano ordinare, su richiesta del ricorrente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Le parti possono prevedere ulteriori misure di pubblicita', appropriate alle particolari circostanze, compresa la pubblicita' a grande diffusione.

Art. 247

ARTICOLO 247
Presunzione del diritto d'autore o di titolarita' dei diritti
Ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedere e dei rimedi previsti dal presente accordo in relazione al rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi:
a) affinche' gli autori di opere letterarie o artistiche siano fino a prova contraria ritenuti tali e ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori, e' sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi d'uso; la presente lettera si applica anche nei casi in cui tale nome sia uno pseudonimo se lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio circa la sua identita';
b) la lettera a) si applica mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi ai diritti d'autore per quanto riguarda il rispettivo materiale protetto.

Art. 248

ARTICOLO 248
Procedure amministrative
Nella misura in cui un provvedimento civile puo' essere disposto in seguito a procedure amministrative concernenti il merito di una controversia, tali procedure devono essere conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nelle disposizioni pertinenti della presente sezione.

Art. 249

ARTICOLO 249
Misure alla frontiera
1. Salvo diversa disposizione contenuta nel presente articolo, ciascuna delle parti adotta procedure74 intese a consentire al titolare dei diritti che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l'importazione, l'esportazione o il transito di merci che violano un diritto d'autore o un diritto di marchio75 di presentare alle autorita' competenti una richiesta scritta affinche' le autorita' doganali sospendano l'immissione in libera pratica o procedano al blocco delle merci in questione. Le parti valuteranno l'applicazione di queste misure alle merci che si sospetta violino una indicazione geografica.
2. Ciascuna delle parti adotta disposizioni affinche' le autorita' doganali, quando nel corso della loro attivita' abbiano sufficienti ragioni per sospettare che merci violino un diritto d'autore o un diritto di marchio, possano sospendere d'ufficio l'immissione in libera pratica di tali merci o bloccarle in modo da consentire al titolare del diritto di proporre un'azione giudiziaria o amministrativa ai sensi del paragrafo 1, conformemente alla legislazione interna di ciascuna parte.
3. I diritti o gli obblighi dell'importatore stabiliti nella parte III, sezione 4, dell'accordo TRIPS si applicano anche all'esportatore o al destinatario delle merci.
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74 Resta inteso dalle parti che non vi e' alcun obbligo di applicare queste procedure alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese dal titolare dei diritti o con il suo consenso.
75 Ai fini della presente disposizione per "merci che violano un diritto d'autore o un diritto di marchio" si intendono:
a) "merci contraffatte", vale a dire:
i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio che e' identico al marchio validamente registrato per lo stesso tipo di merci o che non puo' essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione;
ii) qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, manuale di istruzioni o documento di garanzia), anche presentato separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i);
iii) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i);
b) "merci usurpative", vale a dire le merci che costituiscono o che contengono riproduzioni realizzate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto interno, o di una persona da questi regolarmente autorizzata nel paese di produzione.

Art. 250

ARTICOLO 250
Ricorso ai servizi di intermediari
Le parti riconoscono che i servizi di intermediari possono essere utilizzati da terzi per attivita' che violano i diritti di proprieta' intellettuale. Per garantire la libera circolazione dei servizi d'informazione e nel contempo il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale e dei diritti connessi nell'ambiente digitale, ciascuna delle parti adotta le misure di cui alla presente sezione per i prestatori intermediari quando non sono in alcun modo implicati nell'informazione trasmessa.

Art. 251

ARTICOLO 251
Responsabilita' dei prestatori intermediari: semplice trasporto ("mere conduit")
1. Ciascuna delle parti provvede affinche', nella prestazione di un servizio consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore di tale servizio non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che questi:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e
c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse.
2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo all'esecuzione della trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
3. La presente sezione lascia impregiudicata la possibilita', secondo gli ordinamenti giuridici di ciascuna delle parti, che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione.

Art. 252

ARTICOLO 252
Responsabilita' dei prestatori intermediari: memorizzazione temporanea detta "caching"
1. Ciascuna delle parti provvede affinche', nella prestazione di un servizio consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore di tale servizio non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere piu' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che questi:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni e' stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso.
2. La presente sezione lascia impregiudicata la possibilita', secondo gli ordinamenti giuridici di ciascuna delle parti, che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione.

Art. 253

ARTICOLO 253
Responsabilita' dei prestatori intermediari: "hosting"
1. Ciascuna delle parti provvede affinche', nella prestazione di un servizio consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore di tale servizio non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che tale prestatore:
a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalita' dell'attivita' o dell'informazione; o
b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del prestatore.
3. La presente sezione lascia impregiudicata la possibilita', per un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa, in conformita' agli ordinamenti giuridici di ciascuna delle parti, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonche' la possibilita', per una parte, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.

Art. 254

ARTICOLO 254
Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza
1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 251, 252 e 253, una parte non impone ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano ne' un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivita' illecite.
2. Le parti possono stabilire che i prestatori di servizi siano tenuti ad informare senza indugio le autorita' pubbliche competenti di presunte attivita' o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorita' competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.

Art. 255

ARTICOLO 255
1. Le parti convengono di scambiarsi esperienze e informazioni sulle rispettive pratiche e politiche interne e internazionali aventi incidenza sul trasferimento di tecnologie76 . Questo scambio comprende in particolare le misure volte ad agevolare il flusso di informazioni, il partenariato tra imprese, la concessione di licenze e gli accordi di subfornitura su base volontaria. Particolare attenzione e' riservata alle condizioni necessarie per creare un contesto idoneo e favorevole alla promozione di relazioni durature tra le comunita' scientifiche delle parti, all'intensificazione delle attivita' volte a promuovere i contatti, l'innovazione e il trasferimento di tecnologie tra le parti, anche per quanto riguarda temi quali il quadro giuridico pertinente e lo sviluppo del capitale umano.
2. Le parti facilitano e incoraggiano reciprocamente la ricerca, l'innovazione, le attivita' di sviluppo tecnologico, il trasferimento e la diffusione di tecnologie, rivolti fra l'altro a imprese, enti pubblici, universita', centri tecnologici e di ricerca. Le parti promuoveranno per quanto possibile lo sviluppo delle capacita' come pure lo scambio e la formazione di personale in questo settore.
3. Le parti incoraggiano meccanismi per la partecipazione di enti e di esperti dei rispettivi sistemi di scienza, tecnologia e innovazione a progetti e reti comuni di ricerca, sviluppo e innovazione, allo scopo di rafforzare le loro capacita' in materia scientifica, tecnologica e di innovazione. Tali meccanismi possono comprendere:
a) attivita' comuni di ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico come pure progetti educativi;
b) visite e scambi di scienziati, ricercatori, tirocinanti e esperti tecnici;
c) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi e laboratori di natura scientifica e partecipazione di esperti a tali attivita';
d) reti comuni di ricerca, sviluppo e innovazione;
e) scambio e condivisione di apparecchiature e materiali;
f) promozione della valutazione delle iniziative comuni e diffusione dei risultati; e
g) qualsiasi altra attivita' concordata fra le parti.
4. Le parti dovrebbero considerare la possibilita' di stabilire meccanismi per lo scambio di informazioni riguardo a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati mediante risorse pubbliche.
5. La parte UE facilita e promuove la concessione di incentivi alle istituzioni e alle imprese situate nel suo territorio per il trasferimento di tecnologie a istituzioni e imprese dei paesi andini firmatari cosi' da consentire a detti paesi di dotarsi di una base tecnologica efficiente.
6. Ciascuna delle parti si adopera al fine di valutare le possibilita' per facilitare l'ingresso e l'uscita dal suo territorio di dati e apparecchiature impiegati dalle parti in attivita' di ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico, o in relazione ad esse, in virtu' delle disposizioni del presente articolo, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio di ciascuna delle parti, compresi i sistemi di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso e la relativa legislazione.
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76 Ai fini di una maggiore chiarezza, il trasferimento di tecnologie comprende l'accesso alle tecnologie e il loro uso nonche' il processo di creazione di tecnologie.

Art. 256

ARTICOLO 256
1. Le parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi di cui al presente titolo.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo XIII (Assistenza tecnica e sviluppo di capacita' commerciali) i settori di cooperazione comprendono, ma non esclusivamente, le seguenti attivita':
a) scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprieta' intellettuale e sulle norme pertinenti di protezione e rispetto di tali diritti nonche' scambio di esperienze fra la parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari sull'evoluzione legislativa;
b) scambio di esperienze fra la parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale;
c) sviluppo di capacita' e scambi e formazione di personale;
d) promozione e diffusione di informazioni sui diritti di proprieta' intellettuale, in particolare tra gli operatori economici e nella societa' civile nonche' sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti;
e) rafforzamento della cooperazione istituzionale, ad esempio fra gli uffici per la proprieta' intellettuale; e
f) promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del grande pubblico riguardo alle politiche in materia di diritti di proprieta' intellettuale.

Art. 257

ARTICOLO 257
Sottocomitato per la proprieta' intellettuale
1. Le parti istituiscono un sottocomitato per la proprieta' intellettuale per seguire l'attuazione delle disposizioni del presente titolo. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato si riunira' almeno una volta all'anno. Tali riunioni possono svolgersi tramite qualsiasi mezzo concordato.
2. Il sottocomitato per la proprieta' intellettuale adotta decisioni per consenso. Il sottocomitato puo' adottare il proprio regolamento interno. Il sottocomitato per la proprieta' intellettuale avra' il compito di valutare le informazioni di cui all'articolo 209 e di proporre al comitato per il commercio la modifica dell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) per quanto riguarda le indicazioni geografiche.

Art. 258

ARTICOLO 258
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:
- "diritto della concorrenza":
a) per la parte UE, gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea , il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004 , relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni), i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche;
b) per la Colombia e il Peru', quanto segue, a seconda dei casi:
i) le leggi nazionali relative alla concorrenza adottate o mantenute in vigore in conformita' dell'articolo 260, i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche; e/o
ii) la legislazione della Comunita' andina applicabile in Colombia o Peru', i relativi regolamenti di attuazione e le relative modifiche;
- "autorita' garante della concorrenza" e "autorita' garanti della concorrenza":
a) per la parte UE, la Commissione europea; e
b) per la Colombia e il Peru', le rispettive autorita' nazionali garanti della concorrenza.
2. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica le competenze attribuite dalle parti alle loro rispettive autorita' nazionali e regionali per un'attuazione efficace e coerente del loro rispettivo diritto della concorrenza.

Art. 259

ARTICOLO 259
Obiettivi e principi
1. Riconoscendo l'importanza di una concorrenza libera come pure il fatto che pratiche anticoncorrenziali possono falsare il corretto funzionamento dei mercati, incidere sullo sviluppo economico e sociale, sull'efficienza economica e sul benessere dei consumatori e compromettere i vantaggi derivanti dall'attuazione del presente accordo, le parti applicano le rispettive politiche in materia di concorrenza e il rispettivo diritto della concorrenza.
2. Le parti convengono che le seguenti pratiche sono incompatibili con il presente accordo, se e in quanto in grado di incidere sugli scambi e sugli investimenti reciproci:
a) qualsiasi accordo, decisione, raccomandazione o pratica concordata che abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza conformemente al loro rispettivo diritto della concorrenza;
b) abuso di posizione dominante conformemente al loro rispettivo diritto della concorrenza; e
c) le concentrazioni tra societa' che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, conformemente al loro rispettivo diritto della concorrenza.
3. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e del coordinamento tra le rispettive autorita' garanti della concorrenza per promuovere un'efficace applicazione della politica e del diritto della concorrenza, anche per quanto riguarda le notifiche di cui all'articolo 262, le consultazioni, lo scambio di informazioni, l'assistenza tecnica e la promozione della concorrenza.
4. Le parti sostengono e promuovono misure volte a rafforzare la concorrenza nell'ambito delle loro rispettive giurisdizioni conformemente agli obiettivi del presente accordo.

Art. 260

ARTICOLO 260
Diritto, politiche e autorita' garanti della concorrenza
1. Ciascuna delle parti mantiene in vigore norme di diritto della concorrenza che consentano di affrontare le pratiche di cui all'articolo 259, paragrafo 2, e adottano azioni idonee nei confronti di tali pratiche.
2. Ciascuna delle parti istituisce o mantiene autorita' garanti della concorrenza che sono responsabili di dare attuazione in modo efficace al rispettivo diritto della concorrenza e dispongono dei mezzi adeguati a tale scopo.
3. Le parti riconoscono l'importanza di applicare il loro rispettivo diritto della concorrenza in modo trasparente, tempestivo e non discriminatorio, nel rispetto del principio del giusto processo e dei diritti di difesa.
4. Ciascuna delle parti mantiene la propria autonomia per stabilire, sviluppare ed attuare le rispettive politiche della concorrenza.

Art. 261

ARTICOLO 261
Cooperazione e scambio di informazioni
1. Le parti si adoperano per cooperare mediante le rispettive autorita' garanti della concorrenza nelle questioni relative all'attuazione del diritto della concorrenza.
2. L'autorita' garante della concorrenza di una parte puo' chiedere la cooperazione dell'autorita' garante della concorrenza di un'altra parte per quanto attiene alle attivita' di applicazione. Tale cooperazione non impedisce alle parti interessate di assumere decisioni autonome.
3. Le autorita' garanti della concorrenza possono scambiarsi informazioni per agevolare la corretta applicazione del rispettivo diritto della concorrenza.
4. Quando si scambiano informazioni a norma del presente articolo, le autorita' garanti della concorrenza tengono conto delle restrizioni imposte dalla rispettiva legislazione.
5. Se una parte ritiene che una pratica anticoncorrenziale quale definita all'articolo 259, paragrafo 2, condotta nel territorio di un'altra parte abbia effetti negativi nel territorio di entrambe le parti oppure sulle relazioni commerciali fra tali parti, la parte in questione puo' chiedere che l'altra parte avvii le attivita' di applicazione previste dalla sua legislazione.
6. Le autorita' garanti della concorrenza possono rafforzare ulteriormente la cooperazione grazie a mezzi o strumenti adeguati conformemente ai loro interessi e alle loro capacita'.

Art. 262

ARTICOLO 262
Notifica
1. L'autorita' garante della concorrenza di una parte, nella misura in cui le risorse amministrative lo consentano, notifica all'autorita' garante della concorrenza di un'altra parte le attivita' di applicazione del diritto della concorrenza che l'autorita' notificante ritiene possano incidere su interessi rilevanti77 dell'altra parte in questione.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 viene effettuata il piu' rapidamente possibile, nella misura in cui non violi il diritto della concorrenza della parte notificante ne' incida su un'eventuale inchiesta in corso.
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77 Questo avviene, in particolare, quando la notifica puo' contribuire al conseguimento degli obiettivi delle attivita' di applicazione dell'autorita' garante delle concorrenza che riceve la notifica.

Art. 263

ARTICOLO 263
Monopoli riconosciuti e imprese di Stato
1. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte crei o mantenga monopoli pubblici o privati e imprese di Stato conformemente alla sua legislazione.78
2. Ciascuna delle parti dispone che le imprese di Stato e i monopoli riconosciuti siano sottoposti al diritto della concorrenza nei limiti in cui l'applicazione di tale diritto non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione pubblica loro affidata.
3. Per quanto riguarda le imprese di Stato e i monopoli riconosciuti, nessuna delle parti adotta o mantiene in vigore misure contrarie alle disposizioni del presente titolo che falsino gli scambi e gli investimenti fra le parti.
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78 Per maggiore chiarezza, le parti convengono che i "monopolios rentisticos" istituiti a norma dell' articolo 336 della Costituzione politica della Colombia rientrano nella categoria dei monopoli riconosciuti e delle imprese di Stato.

Art. 264

ARTICOLO 264
Assistenza tecnica
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente titolo, le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e promuovono iniziative intese a sviluppare una cultura della concorrenza.
2. Le iniziative di cui al paragrafo 1 mirano in particolare al rafforzamento delle capacita' tecniche ed istituzionali per quanto riguarda l'attuazione della politica della concorrenza e l'applicazione del diritto della concorrenza, la formazione delle risorse umane e lo scambio di esperienze.

Art. 265

ARTICOLO 265
Consultazioni
1. Al fine di favorire l'intesa fra le parti o di affrontare tutte le questioni specifiche attinenti al presente titolo, una parte, su richiesta di un'altra parte, accetta l'avvio di consultazioni senza che cio' pregiudichi il proseguimento di qualsiasi azione intrapresa conformemente al proprio diritto della concorrenza ne' il mantenimento della sua completa autonomia circa la decisione finale sulle questioni oggetto delle consultazioni.
2. La parte che richiede le consultazioni di cui al paragrafo 1 indica in che maniera la questione incide sul corretto funzionamento dei mercati come pure sui consumatori e sugli scambi e sugli investimenti fra le parti. La parte che ha ricevuto la richiesta riserva la massima considerazione alle preoccupazioni della parte richiedente.

Art. 266

ARTICOLO 266
Risoluzione delle controversie
Per le questioni attinenti al presente titolo nessuna delle parti puo' ricorrere al meccanismo di risoluzione delle controversie di cui al titolo XII (Risoluzione delle controversie).

Art. 267

ARTICOLO 267
Contesto e obiettivi
1. Richiamando la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e l'Agenda 21, adottate il 14 giugno 1992 dalla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, gli obiettivi di sviluppo del millennio adottati nel settembre 2000, la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile e il suo piano di attuazione, adottati il 4 settembre 2002, e la dichiarazione ministeriale sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, adottata nel settembre 2006 dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, le parti ribadiscono il proprio impegno a favore dello sviluppo sostenibile, per il benessere delle generazioni presenti e future. A tale proposito le parti convengono di promuovere il commercio internazionale in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, operando per integrare e riflettere questo obiettivo nelle relazioni commerciali reciproche. Le parti sottolineano in particolare i benefici che derivano dal considerare le questioni ambientali e del lavoro79 attinenti al commercio nel quadro di un approccio globale al commercio e allo sviluppo sostenibile.
2. Tenuto conto del paragrafo 1, fra gli obiettivi del presente titolo figurano:
a) la promozione del dialogo e della cooperazione fra le parti onde facilitare l'attuazione delle disposizioni del presente titolo e rafforzare le relazioni tra il commercio e le politiche e le pratiche in materia di lavoro e ambiente;
b) il rafforzamento del rispetto della legislazione in materia di lavoro e di ambiente di ciascuna delle parti, come pure del rispetto degli impegni derivanti dalle convenzioni e dagli accordi internazionali citati negli articoli 269 e 270, come fattore importante per migliorare il contributo del commercio allo sviluppo sostenibile;
c) il rafforzamento del ruolo del commercio e della politica commerciale nella promozione della conservazione e dell'uso sostenibile della diversita' biologica e delle risorse naturali, nonche' nella riduzione dell'inquinamento conformemente all'obiettivo dello sviluppo sostenibile;
d) il rafforzamento dell'impegno nei confronti dei principi e dei diritti del lavoro conformemente alle disposizioni del presente titolo, come fattore importante per migliorare il contributo del commercio allo sviluppo sostenibile;
e) la promozione della partecipazione pubblica per quanto attiene alle questioni disciplinate dal presente titolo.
3. Le parti ribadiscono la loro piena determinazione a rispettare gli impegni assunti nel quadro del presente titolo tenendo conto delle proprie capacita', in particolare di quelle tecniche e finanziarie.
4. Le parti ribadiscono il loro impegno ad affrontare le sfide ambientali di portata globale, conformemente al principio delle responsabilita' comuni ma differenziate.
5. Le disposizioni del presente titolo non vanno interpretate o utilizzate in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti o una restrizione dissimulata agli scambi o agli investimenti.
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79 Nel presente titolo quando si fa riferimento al "lavoro" si intendono anche le questioni attinenti agli obiettivi strategici dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Art. 268

ARTICOLO 268
Diritto di legiferare e livelli di protezione
Ciascuna delle parti, riconoscendo il diritto sovrano di ciascuna di esse di stabilire le proprie politiche interne e priorita' in materia di sviluppo sostenibile nonche' i propri livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro, conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale e agli accordi di cui agli articoli 269 e 270, e di adottare o modificare di conseguenza le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le proprie politiche in materia, si adopera affinche' la propria legislazione e le proprie politiche pertinenti prevedano e promuovano livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro.

Art. 269

ARTICOLO 269
Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro
1. Le parti riconoscono il commercio internazionale, l'occupazione produttiva e un lavoro dignitoso per tutti come elementi chiave per gestire il processo di globalizzazione e riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in una forma che contribuisca all'occupazione produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti.
2. Le parti dialogheranno e coopereranno, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro che attengono al commercio e sono di comune interesse.
3. Ciascuna delle parti si impegna a promuovere e ad applicare in maniera effettiva nei suoi ordinamenti e nella pratica nonche' nel suo intero territorio le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, cosi' come definite nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito denominata "OIL"):
a) la liberta' di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
c) l'abolizione effettiva del lavoro infantile; e
d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
4. Le parti si scambieranno informazioni relative alla loro situazione e ai progressi compiuti relativamente alla ratifica delle convenzioni prioritarie dell'OIL e delle altre convenzioni classificate dall'OIL come convenzioni "aggiornate".
5. Le parti sottolineano che le norme del lavoro non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo commerciale e, inoltre, che il vantaggio comparativo di una qualsiasi delle parti non deve in alcun modo essere messo in discussione.

Art. 270

ARTICOLO 270
Norme e accordi multilaterali in materia di ambiente
1. Le parti riconoscono il valore della governanza e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunita' internazionale ai problemi ambientali globali o regionali e sottolineano la necessita' di rafforzare le reciproche sinergie tra commercio e ambiente. In tale contesto, dialogano e cooperano, nei modi opportuni, sulle questioni ambientali che attengono al commercio e sono di comune interesse.
2. Le Parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione nei loro ordinamenti e pratiche ai seguenti accordi multilaterali in materia di ambiente: il protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato il 16 settembre 1987, la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, adottata il 22 marzo 1989, la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, adottata il 22 maggio 2001, la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione, firmata il 3 marzo 1973 (di seguito denominata "CITES"), la CBD, il protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla CBD, adottato il 29 gennaio 2000, il protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato 1'11 dicembre 1997 (di seguito denominato "protocollo di Kyoto") e la convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, adottata il 10 settembre 199880 .
3. Il comitato per il commercio, su proposta del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, puo' raccomandare l'estensione dell'applicazione del paragrafo 2 ad altri accordi multilaterali in materia di ambiente.
4. Nessuna disposizione del presente accordo limita il diritto di una parte di adottare o mantenere in vigore misure volte a dare attuazione agli accordi di cui al paragrafo 2. Tali misure non vengono applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti ne' una restrizione dissimulata del commercio.
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80 Ai fini del presente paragrafo il riferimento agli accordi multilaterali in materia di ambiente comprende i protocolli, gli emendamenti, gli allegati e gli adeguamenti ratificati dalle parti.

Art. 271

ARTICOLO 271
Il commercio come fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile
1. Le parti ribadiscono che il commercio deve promuovere lo sviluppo sostenibile. Esse riconoscono altresi' il ruolo benefico che le norme fondamentali del lavoro e un lavoro dignitoso possono avere sull'efficienza economica, sull'innovazione e sulla produttivita' come pure l'importanza di una maggiore coerenza tra le politiche commerciali, da una parte, e le politiche del lavoro, dall'altra.
2. Le parti si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti diretti esteri nei beni e nei servizi ambientali.
3. Le parti convengono di promuovere le migliori pratiche commerciali connesse alla responsabilita' sociale delle imprese.
4. Le parti riconoscono che meccanismi volontari e flessibili basati su incentivi possono contribuire alla coerenza tra le pratiche commerciali e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. A tale proposito ciascuna delle parti incoraggera' lo sviluppo e l'impiego di tali meccanismi, conformemente alle rispettive legislazioni e politiche.

Art. 272

ARTICOLO 272
Diversita' biologica
1. Le parti riconoscono l'importanza della conservazione e dell'uso sostenibile della diversita' biologica e di tutte le sue componenti come fattori fondamentali per il conseguimento di uno sviluppo sostenibile. Le parti confermano il loro impegno a conservare e utilizzare in maniera sostenibile la diversita' biologica conformemente alla CBD e agli altri accordi internazionali pertinenti di cui sono firmatarie.
2. Le parti continueranno a lavorare per conseguire i loro obiettivi internazionali che prevedono l'istituzione e il mantenimento di un sistema nazionale e regionale di aree marine e terrestri protette integrato, gestito in maniera efficace e rappresentativo sul piano ecologico rispettivamente entro il 2010 e il 2012, quale strumento fondamentale per la conservazione e l'uso sostenibile della diversita' biologica. Le parti riconoscono inoltre l'importanza delle aree protette per il benessere delle popolazioni stabilite in tali zone e nelle relative zone cuscinetto.
3. Le parti si adopereranno per promuovere congiuntamente lo sviluppo di pratiche e programmi volti a favorire un adeguato ritorno economico dalla conservazione e dall'uso sostenibile della diversita' biologica.
4. Fatte salve le rispettive legislazioni interne, le parti riconoscono il loro obbligo, conformemente alla CBD, di rispettare, preservare e mantenere le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunita' indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali utili per la conservazione e l'uso sostenibile della diversita' biologica, di promuovere una loro piu' vasta applicazione, previo consenso informato dei detentori di queste conoscenze, innovazioni e pratiche, e di incoraggiare una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso.
5. Richiamando l'articolo 15 della CBD, le parti riconoscono i diritti sovrani degli Stati sulle loro risorse naturali e che la facolta' di determinare l'accesso alle risorse genetiche appartiene ai governi nazionali ed e' disciplinata dalla loro legislazione interna. Le parti riconoscono inoltre il loro impegno a creare le condizioni idonee per facilitare l'accesso alle risorse genetiche in vista di impieghi che rispettino l'ambiente come pure a non introdurre restrizioni contrarie agli obiettivi della CBD e che l'accesso alle risorse genetiche e' subordinato al consenso informato preventivo della parte che fornisce tali risorse, salvo diversamente stabilito da tale parte. Le parti adottano le misure adeguate, conformemente alla CBD, per condividere in maniera giusta ed equa e secondo modalita' stabilite di comune accordo i risultati della ricerca e dello sviluppo nonche' i benefici derivanti dall'uso a fini commerciali o di altro tipo delle risorse genetiche con la parte che fornisce tali risorse.
6. Le parti si adoperano per potenziare ed ampliare la capacita' delle istituzioni nazionali responsabili delle conservazione e dell'uso sostenibile della diversita' biologica grazie a strumenti quali il rafforzamento delle capacita' e l'assistenza tecnica.

Art. 273

ARTICOLO 273
Commercio di prodotti forestali
Per promuovere la gestione sostenibile delle risorse forestali, le parti riconoscono l'importanza di disporre di pratiche che, conformemente alla legislazione e alle procedure interne, migliorino l'applicazione delle normative e la governanza nel settore forestale e promuovano il commercio di prodotti forestali legali e sostenibili, mediante pratiche quali:
a) l'applicazione e l'uso efficaci della CITES per quanto riguarda le specie di alberi che possono essere identificate come minacciate di estinzione, conformemente ai criteri di cui alla suddetta convenzione e nel quadro della stessa;
b) lo sviluppo di sistemi e meccanismi che consentano di verificare l'origine legale dei prodotti derivati dal legno lungo tutta la catena di commercializzazione;
c) la promozione di meccanismi volontari di certificazione forestale che siano riconosciuti nei mercati internazionali;
d) la trasparenza e la promozione della partecipazione pubblica nella gestione delle risorse forestali destinate alla produzione di legname; e
e) il rafforzamento di meccanismi di controllo per la produzione di legname, anche grazie a istituti di sorveglianza indipendenti, conformemente al quadro giuridico di ciascuna delle parti.

Art. 274

ARTICOLO 274
Commercio di prodotti ittici
1. Le parti riconoscono la necessita' di conservare e gestire le risorse ittiche in maniera razionale e responsabile onde garantirne la sostenibilita'.
2. Le parti riconoscono la necessita' di cooperare nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito denominate "ORGP") cui appartengono, allo scopo di:
a) rivedere e adeguare la capacita' di pesca alle risorse ittiche, comprese quelle oggetto di sovrasfruttamento, onde garantire che le pratiche di pesca siano proporzionate alle possibilita' di pesca disponibili;
b) adottare strumenti efficaci per il monitoraggio e il controllo, quali programmi in materia di osservatori, sistemi di controllo dei pescherecci, controlli sui trasbordi e controlli dello Stato di approdo, onde garantire il pieno rispetto delle misure di conservazione applicabili;
c) adottare misure per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU); a tal fine le parti convengono di garantire che le navi che battono le loro rispettive bandiere pratichino la pesca nel rispetto delle norme adottate nel quadro delle ORGP e di sanzionare, a norma delle rispettive legislazioni interne, le navi che violino tali norme.

Art. 275

ARTICOLO 275
Cambiamenti climatici
1. Tenendo presente la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (di seguito denominata "UNFCCC") e il protocollo di Kyoto, le parti riconoscono che i cambiamenti climatici costituiscono una preoccupazione comune e globale che richiede la massima cooperazione possibile da parte di tutti i paesi e la loro partecipazione ad una risposta internazionale efficace ed adeguata, a vantaggio delle generazioni presenti e future.
2. Le parti sono decise a intensificare i loro sforzi in materia di cambiamenti climatici, guidati dai paesi sviluppati, anche mediante la promozione di politiche interne e di iniziative internazionali appropriate per mitigare i cambiamenti climatici e adattarsi ai loro effetti, su una base di equita' e conformemente alle loro responsabilita' comuni ma differenziate, alle rispettive capacita' e alle loro condizioni sociali ed economiche, considerando in modo particolare le esigenze, le circostanze e la grande vulnerabilita' agli effetti negativi dei cambiamenti climatici delle parti che sono paesi in via di sviluppo.
3. Le parti riconoscono altresi' che gli effetti dei cambiamenti climatici possono incidere sul loro sviluppo attuale e futuro e sottolineano pertanto l'importanza di intensificare e sostenere gli sforzi di adattamento, soprattutto nelle parti che sono paesi in via di sviluppo.
4. Tenendo conto dell'obiettivo generale di operare una rapida transizione verso economie a basse emissioni di carbonio, le parti promuoveranno l'uso sostenibile delle risorse naturali nonche' misure commerciali e di investimento che incoraggino e facilitino l'accesso, la diffusione e l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la produzione e l'utilizzo di energie pulite come pure per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.
5. Le parti convengono di prendere in considerazione interventi per contribuire al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi attraverso le loro politiche commerciali e di investimento, in particolare:
a) agevolando l'eliminazione dei fattori relativi a commercio e investimenti che ostacolano l'accesso, l'innovazione, lo sviluppo e l'utilizzo di beni, servizi e tecnologie in grado di contribuire alla mitigazione e all'adattamento, tenendo conto della situazione dei paesi in via di sviluppo;
b) promuovendo misure a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili che rispondano alle esigenze ambientali ed economiche e riducano al minimo gli ostacoli tecnici al commercio.

Art. 276

ARTICOLO 276
Lavoratori migranti
Le parti riconoscono l'importanza di promuovere la parita' di trattamento nelle condizioni di lavoro, allo scopo di eliminare ogni forma di discriminazione nei confronti di qualsiasi lavoratore, compresi i lavoratori migranti legalmente occupati nei loro territori.

Art. 277

ARTICOLO 277
Mantenimento dei livelli di protezione
1. Nessuna delle parti incoraggia gli scambi o gli investimenti abbassando i livelli di protezione offerti dalla propria legislazione in materia di ambiente e di lavoro. Di conseguenza, nessuna delle parti rinuncia o altrimenti deroga alla propria legislazione in materia di ambiente e di lavoro in modo tale da ridurre la protezione offerta da questa legislazione, allo scopo di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.
2. Una parte non omette di dare efficace applicazione alla propria legislazione in materia di ambiente e di lavoro, con la sua azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da influire sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.
3. Le parti riconoscono il diritto di ciascuna di esse all'esercizio ragionevole della discrezionalita' riguardo alle decisioni sull'assegnazione delle risorse relative alle inchieste, ai controlli e all'applicazione della regolamentazione e delle norme interne in materia di ambiente e lavoro, fatto salvo il rispetto degli obblighi assunti in virtu' del presente titolo.
4. Nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata come tale da autorizzare le autorita' di una parte a svolgere attivita' di applicazione della legislazione in materia di ambiente e lavoro nel territorio di un'altra parte.

Art. 278

ARTICOLO 278
Informazioni scientifiche
Le parti prendono atto dell'importanza di tenere conto delle informazioni scientifiche e tecniche e delle norme, delle linee guida o delle raccomandazioni internazionali pertinenti nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro o di protezione dell'ambiente che incidono sugli scambi fra le parti, pur riconoscendo che l'assenza di una certezza scientifica assoluta non debba essere addotta per ritardare le misure di protezione laddove esista il rischio di danni gravi o irreversibili81 .
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81 Il Peru' interpreta il presente articolo tenendo conto del principio 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo.

Art. 279

ARTICOLO 279
Esame degli effetti sulla sostenibilita'
Ciascuna delle parti si impegna, se lo ritiene opportuno, a rivedere, monitorare e valutare gli effetti dell'attuazione del presente accordo nel campo del lavoro e dell'ambiente per mezzo dei suoi rispettivi processi interni e di partecipazione.

Art. 280

ARTICOLO 280
Meccanismo istituzionale e di monitoraggio
1. Ciascuna delle parti designa, nell'ambito della sua amministrazione, un ufficio che funga da punto di contatto per le altre parti ai fini dell'attuazione degli aspetti dello sviluppo sostenibile attinenti al commercio e ai fini della trasmissione di tutto cio' che attiene al presente titolo, comunicazioni comprese.
2. Le parti istituiscono un sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e' composto da rappresentanti di alto livello delle amministrazioni di ciascuna parte, responsabili delle questioni attinenti al lavoro, all'ambiente e al commercio.
3. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 2, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce in sessioni cui partecipano solo la parte UE e uno dei paesi andini firmatari qualora si tratti di questioni riguardanti esclusivamente i rapporti bilaterali tra la parte UE e tale paese andino firmatario, comprese le questioni trattate nel quadro delle consultazioni governative di cui all'articolo 283 e del gruppo di lavoro istituito a norma dell'articolo 284.
4. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce entro il primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo e in seguito quando necessario per verificare l'attuazione del presente titolo, comprese le attivita' di cooperazione di cui all'articolo 286, e per discutere le questioni di interesse comune inerenti al presente titolo. Il sottocomitato stabilisce il proprio regolamento interno e adotta decisioni per consenso.
5. I lavori del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si basano sul dialogo, sulla cooperazione efficace, sul rafforzamento degli impegni e delle iniziative nel quadro del presente titolo e sulla ricerca di soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle difficolta' che possono emergere.
6. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile ha le seguenti funzioni:
a) garantire il follow-up del presente titolo e identificare azioni per il conseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile;
b) sottoporre al comitato per il commercio, se lo ritiene opportuno, raccomandazioni per applicare correttamente e utilizzare nella maniera piu' opportuna il presente titolo;
c) identificare ambiti di cooperazione e verificare l'effettiva attuazione di quest'ultima, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 326;
d) valutare, se lo ritiene opportuno, gli effetti dell'attuazione del presente accordo nel campo del lavoro e dell'ambiente; e
e) risolvere ogni altra questione che rientri nell'ambito di applicazione del presente titolo, fatti salvi i meccanismi di cui agli articoli 283, 284 e 285.
7. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile promuove la trasparenza e la partecipazione pubblica ai suoi lavori.
Le decisioni di questo sottocomitato, nonche' tutte le relazioni su questioni inerenti all'attuazione del presente titolo da esso elaborate, sono pertanto rese pubbliche, salvo diversa decisione del sottocomitato. Il sottocomitato e' inoltre disponibile a ricevere e prendere in esame contributi, osservazioni o pareri del pubblico sulle questioni inerenti al presente titolo.

Art. 281

ARTICOLO 281
Meccanismi interni
Ciascuna delle parti consulta i comitati o gruppi interni che si occupano di lavoro e ambiente o di sviluppo sostenibile o, qualora non esistano, li istituisce. Tali comitati o gruppi possono presentare pareri e formulare raccomandazioni in merito all'attuazione del presente titolo, anche di propria iniziativa, mediante i rispettivi canali interni delle parti. Le procedure per l'istituzione e la consultazione di tali comitati o gruppi, in cui e' data una rappresentanza equilibrata alle organizzazioni rappresentative dei settori indicati sopra, sono conformi alla legislazione interna.

Art. 282

ARTICOLO 282
Dialogo con la societa' civile
1. Fatto salvo l'articolo 280, paragrafo 3, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile convoca una volta all'anno, a meno che le parti dispongano diversamente, una sessione con le organizzazioni della societa' civile e il pubblico per discutere le questioni inerenti all'attuazione del presente titolo. Le parti concordano la procedura applicabile a queste sessioni con la societa' civile entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.
2. Per promuovere una rappresentanza equilibrata degli interessi in gioco, le parti offrono a tutte le parti interessate dei settori di cui all'articolo 281 la possibilita' di partecipare a queste sessioni. I rendiconti di tali sessioni sono accessibili al pubblico.

Art. 283

ARTICOLO 283
Consultazioni governative82
1. Una parte puo' chiedere consultazioni a un'altra parte su ogni questione di comune interesse attinente al presente titolo, inviando una domanda scritta al punto di contatto di tale parte. La parte cui e' rivolta la richiesta risponde tempestivamente.
2. Le parti impegnate nelle consultazioni compiono ogni sforzo per giungere, con il dialogo e le consultazioni, a una soluzione della questione che sia reciprocamente soddisfacente. Se del caso, le parti impegnate nelle consultazioni, previo accordo di entrambe, chiedono informazioni o pareri a qualsiasi persona, organizzazione o organismo, fra cui le organizzazioni o gli organismi di cui agli accordi di cui agli articoli 269 e 270, in grado di contribuire all'analisi della questione in esame.
3. Una parte impegnata nelle consultazioni, se ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata, puo' chiedere che il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile sia convocato per esaminare la questione presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra parte impegnata nelle consultazioni.
Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce sollecitamente e cerca di concordare una soluzione. Salvo diversa decisione del sottocomitato, le sue conclusioni sono rese pubbliche.
4. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile pubblica periodicamente relazioni sui risultati delle procedure di consultazione concluse e, se lo ritiene opportuno, relazioni sulle consultazioni in corso.
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82 Le parti che partecipano alle consultazioni governative di cui al presente titolo (di seguito denominate "parte impegnata nelle consultazioni" o "parti impegnate nelle consultazioni") sono, da un lato, l'Unione europea e, dall'altro, un paese andino firmatario. Un paese andino firmatario non puo' chiedere consultazioni ad un altro paese andino firmatario.

Art. 284

ARTICOLO 284
Gruppo di esperti
1. Salvo diversa decisione delle parti impegnate nelle consultazioni, una parte impegnata nelle consultazioni puo', novanta giorni dopo la presentazione di una richiesta di consultazioni, chiedere che sia convocato un gruppo di esperti per esaminare una questione per la quale non e' stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo delle consultazioni governative di cui all'articolo 283.
2. Il gruppo di esperti selezionati secondo le procedure di cui ai paragrafi 3 e 4 determina se una parte ha adempiuto ai suoi obblighi nel quadro del presente titolo.
3. All'entrata in vigore del presente accordo, le parti presentano al comitato per il commercio un elenco di almeno quindici persone competenti nelle questioni oggetto del presente titolo, di cui almeno cinque non cittadini di alcuna delle parti e disponibili a presiedere il gruppo di esperti. Tale elenco e' approvato alla prima riunione del comitato per il commercio. Gli esperti sono indipendenti dalle parti e non ricevono istruzioni da esse.
4. Ciascuna delle parti della procedura83 sceglie un esperto nell'elenco di esperti entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di costituzione di un gruppo di esperti. Le parti della procedura, se lo ritengono opportuno, possono decidere di designare esperti non inclusi nell'elenco per esercitare funzioni all'interno del gruppo di esperti. Se una parte della procedura non sceglie il proprio esperto entro tale termine, l'altra parte della procedura sceglie dall'elenco un esperto avente la cittadinanza di quella parte. I due esperti prescelti designano come presidente una persona che non sia cittadino di alcuna parte della procedura. In caso di mancato accordo, il presidente viene scelto per sorteggio. Il gruppo di esperti e' costituito entro quaranta giorni dalla data di ricevimento della domanda di costituzione.
5. Le parti della procedura possono presentare comunicazioni al gruppo di esperti. Il gruppo di esperti puo' chiedere e ricevere comunicazioni scritte o qualsiasi altra informazione da organizzazioni, istituzioni e persone che dispongono di informazioni pertinenti o di conoscenze specializzate, comprese comunicazioni scritte o informazioni da parte delle organizzazioni e degli organismi internazionali pertinenti, sulle questioni relative alle convenzioni e agli accordi internazionali di cui agli articoli 269 e 270.
6. All'atto dell'entrata in vigore del presente accordo, le parti presentano al comitato per il commercio, affinche' lo adotti alla sua prima riunione, il regolamento interno del gruppo di esperti.
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83 Per "parte della procedura" si intende una parte impegnata nelle consultazioni che partecipa a una procedura dinanzi a un gruppo di esperti.

Art. 285

ARTICOLO 285
Relazione del gruppo di esperti84
1. Il gruppo di esperti, entro sessanta giorni dalla selezione dell'ultimo esperto, presenta alle parti della procedura una relazione iniziale contenente le sue conclusioni preliminari sulla questione in esame. Entro quindici giorni dalla presentazione della relazione iniziale, le parti della procedura possono presentare al gruppo di esperti osservazioni scritte in merito. Il gruppo di esperti, dopo avere esaminato le osservazioni scritte, puo' riconsiderare la relazione iniziale. La relazione finale del gruppo di esperti tratta tutte le argomentazioni presentate dalle parti della procedura nelle loro osservazioni scritte.
2. Il gruppo di esperti, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della relazione iniziale a norma del paragrafo 1, presenta alle parti della procedura la sua relazione finale comprensiva delle sue raccomandazioni. Le parti della procedura rendono accessibile al pubblico una versione non riservata della relazione finale entro quindici giorni dalla sua presentazione.
3. Le parti della procedura possono decidere di prorogare i termini di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. La parte della procedura interessata informa il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile circa le sue intenzioni in merito alle raccomandazioni del gruppo di esperti, anche presentando un piano d'azione per l'attuazione di tali raccomandazioni. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile controlla l'attuazione delle misure decise da tale parte.
5. Il presente titolo non e' soggetto alle disposizioni del titolo XII (Risoluzione delle controversie).
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84 Nel formulare le sue raccomandazioni il gruppo di esperti terra' conto del contesto multilaterale degli obblighi derivanti dagli accordi e dalle convenzioni di cui agli articoli 269 e 270.

Art. 286

ARTICOLO 286
Cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile
Tenendo conto dell'approccio cooperativo del presente titolo come pure delle disposizioni del titolo XIII (Assistenza tecnica e sviluppo di capacita' commerciali), le parti riconoscono l'importanza delle attivita' di cooperazione che contribuiscono all'attuazione e al migliore utilizzo del presente titolo e in particolare al miglioramento delle politiche e delle pratiche in materia di protezione dell'ambiente e del lavoro come stabilito nelle sue disposizioni. Tali attivita' di cooperazione dovrebbero comprendere attivita' in settori di reciproco interesse, quali:
a) attivita' relative alla valutazione degli effetti del presente accordo sull'ambiente e sul lavoro, fra cui attivita' destinate a migliorare le metodologie e gli indicatori utilizzati per tale valutazione;
b) attivita' relative al controllo, al monitoraggio e all'attuazione efficace delle convenzioni fondamentali dell'OIL e degli accordi multilaterali sull'ambiente, compresi gli aspetti relativi al commercio;
c) studi relativi ai livelli e alle norme di protezione del lavoro e dell'ambiente e meccanismi per il monitoraggio di tali livelli;
d) attivita' relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi, fra cui attivita' inerenti alla riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste ("REDD");
e) attivita' relative agli aspetti del regime internazionale in materia di cambiamenti climatici che rivestono un interesse per il commercio, comprese attivita' commerciali e di investimento che contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi della UNFCCC;
f) attivita' relative alla conservazione e all'uso sostenibile della diversita' biologica, secondo il presente titolo;
g) attivita' relative alla determinazione dell'origine legale dei prodotti forestali, ai sistemi volontari di certificazione forestale e alla tracciabilita' dei diversi prodotti forestali;
h) attivita' volte a incoraggiare le migliori pratiche per una gestione forestale sostenibile;
i) attivita' relative al commercio di prodotti ittici, secondo il presente titolo;
i) scambio di informazioni e esperienze in merito alla promozione e all'attuazione delle buone pratiche di responsabilita' sociale delle imprese; e
k) attivita' relative agli aspetti attinenti al commercio dell'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL, anche per quanto riguarda i collegamenti tra commercio e occupazione produttiva, norme fondamentali del lavoro, protezione sociale e dialogo sociale.

Art. 287

ARTICOLO 287
Cooperazione per promuovere la trasparenza
Le parti cooperano nelle sedi bilaterali e multilaterali competenti per migliorare la trasparenza nelle questioni attinenti al commercio.

Art. 288

ARTICOLO 288
Pubblicazione
1. Ciascuna parte provvede affinche' le sue misure di applicazione generale, comprese le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, le procedure e le pronunce amministrative relative alle materie disciplinate dal presente accordo siano sollecitamente pubblicate o rese facilmente accessibili agli interessati, in modo da consentire loro di prenderne conoscenza.
2. Ciascuna parte si adopera quanto piu' possibile per fornire agli interessati la possibilita' di formulare osservazioni sulle proposte di disposizioni legislative e regolamentari, procedure o pronunce amministrative di applicazione generale relative alle materie disciplinate dal presente accordo ed esamina tali osservazioni purche' pertinenti.
3. Si ritiene che le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano state fornite da una parte quando siano state rese disponibili mediante debita notifica all'OMC o quando siano consultabili gratuitamente da tutti su un sito web ufficiale di tale parte.

Art. 289

ARTICOLO 289
Informazioni riservate
Nessuna disposizione del presente accordo impone a una qualsiasi delle parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, siano esse pubbliche o private.

Art. 290

ARTICOLO 290
Scambio di informazioni
1. Su richiesta di un'altra parte e nella misura in cui cio' sia giuridicamente possibile, una parte, mediante il proprio coordinatore dell'accordo, fornisce le informazioni e risponde sollecitamente alle domande riguardanti qualsiasi questione che potrebbe incidere in modo sostanziale sul presente accordo.
2. Qualora una parte, conformemente al presente accordo, fornisca informazioni da essa considerate riservate a un'altra parte, quest'ultima tratta queste informazioni come riservate.
3. Su richiesta di una delle parti, il coordinatore dell'accordo di un'altra parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile di ogni questione attinente all'attuazione del presente accordo e fornisce il sostegno necessario per facilitare la comunicazione con la parte richiedente.

Art. 291

ARTICOLO 291
Procedimenti amministrativi
Ciascuna parte amministra tutte le misure di applicazione generale di cui all'articolo 288, paragrafo 1, in modo coerente, imparziale e ragionevole. A tal fine, ciascuna parte, quando applica tali misure a particolari persone, merci, servizi o stabilimenti di un'altra parte in casi specifici:
a) comunica, ove possibile e conformemente alla propria legislazione interna, alle persone che sono direttamente interessate da un procedimento, con un preavviso ragionevole, l'apertura di un procedimento, con informazioni sulla sua natura, l'indicazione della base giuridica che autorizza l'apertura del procedimento e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia;
b) garantisce che a tali persone interessate sia accordata una possibilita' ragionevole di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di ogni provvedimento amministrativo definitivo, quando i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentono; e
c) provvede a che le sue procedure siano fondate sulla sua legislazione interna e siano ad essa conformi.

Art. 292

ARTICOLO 292
Riesame e impugnazione
1. Ciascuna delle parti istituisce o mantiene in vigore procedure od organi giurisdizionali, paragiurisdizionali o amministrativi affinche' i provvedimenti amministrativi definitivi relativi alle materie attinenti al commercio disciplinate dal presente accordo possano essere sollecitamente riesaminati e, nei casi in cui cio' sia giustificato, riformati. Questi organi o procedure sono indipendenti dall'ufficio o dall'autorita' preposti all'applicazione amministrativa e i loro responsabili sono imparziali e non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione.
2. Ciascuna delle parti provvede affinche' in tali organi o procedure le parti del procedimento abbiano diritto a:
a) una ragionevole possibilita' di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e
b) una decisione fondata sugli elementi di prova e sulle comunicazioni presentate o, se la sua legislazione interna lo prescrive, sugli atti predisposti dall'autorita' amministrativa.
3. Fatta salva la possibilita' di impugnazione o di ulteriore riesame nei modi previsti nella rispettiva legislazione interna, ciascuna delle parti provvede a che tale decisione sia applicata dall'ufficio o dall'autorita' competente e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda il provvedimento amministrativo in questione.

Art. 293

ARTICOLO 293
Trasparenza in materia di sovvenzioni
1. Ai fini del presente accordo per sovvenzione connessa agli scambi di merci si intende una misura che rientra nella definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo sulle sovvenzioni ed e' specifica ai sensi dell'articolo 2 dello stesso accordo.
2. Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel settore delle sovvenzioni connesse agli scambi di merci. A partire da due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ogni due anni ciascuna parte presenta alle altre parti una relazione sulla base giuridica, sulla forma, sull'importo o sul bilancio e, se possibile, sul beneficiario delle sovvenzioni concesse dal proprio governo o da qualsiasi organismo pubblico. Tale relazione si intende presentata se le informazioni pertinenti sono rese accessibili, dalla parte interessata o per suo conto, su un sito web pubblico. Nello scambio di informazioni le parti tengono conto degli obblighi imposti dal segreto professionale e d'impresa.
3. Il comitato per il commercio esamina periodicamente i progressi compiuti da ciascuna delle parti nel dare attuazione al presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti delle parti di applicare misure di difesa commerciale o di avviare un procedimento di risoluzione delle controversie o altra azione idonea contro una sovvenzione concessa da un'altra parte, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'OMC.
5. Le parti convengono di scambiarsi informazioni, su richiesta di una qualsiasi di esse, sulle materie relative alle sovvenzioni connesse agli scambi di servizi e di avere un primo scambio di opinioni circa tali questioni un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
6. Il presente articolo non e' soggetto alle disposizioni del titolo XII (Risoluzione delle controversie).

Art. 294

ARTICOLO 294
Norme specifiche
Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicate le norme specifiche contenute in altri titoli del presente accordo.

Art. 295

ARTICOLO 295
Eccezioni in materia di sicurezza
1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da:
a) imporre alle parti di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta contraria ai loro interessi essenziali di sicurezza; o
b) impedire alle parti di adottare qualsiasi provvedimento esse considerino necessario per la protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza:
i) in relazione ad appalti pubblici indispensabili ai fini della sicurezza nazionale o della difesa nazionale;
ii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da essi derivati;
iii) in relazione alla produzione, agli appalti pubblici o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, al traffico di altre merci e materiali, alla prestazione di servizi o allo stabilimento destinati direttamente o indirettamente all'approvvigionamento di un'installazione militare;
iv) in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; o
c) impedire alle parti di adottare qualsiasi provvedimento in ottemperanza agli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento o del ripristino della pace e della sicurezza internazionale.
2. Il comitato per il commercio viene informato nella misura del possibile dei provvedimenti adottati da una parte a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), e della loro revoca.

Art. 296

ARTICOLO 296
Disposizioni in materia fiscale
1. Il presente accordo si applica alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle disposizioni del presente accordo.
2. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da qualsivoglia convenzione fiscale85 tra uno Stato membro dell'Unione europea e un paese andino firmatario. In caso di conflitto tra il presente accordo e una di tali convenzioni, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. Nel caso di una convenzione fiscale tra uno Stato membro dell'Unione europea e un paese andino firmatario, spetta unicamente alle autorita' competenti nell'ambito di tale convenzione determinare se esista un conflitto tra il presente accordo e la convenzione.
3. Le disposizioni del presente accordo non ostano a che una parte adotti o applichi misure che:
a) mirano a garantire l'imposizione e la riscossione equa ed efficace di imposte dirette;
b) operano distinzioni, nell'applicare le disposizioni pertinenti della legislazione fiscale interna, comprese quelle finalizzate a garantire l'imposizione e la riscossione delle imposte, tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare sotto il profilo del luogo di residenza o del luogo di investimento dei capitali;
c) mirano a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni fiscali di convenzioni dirette a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o della legislazione fiscale interna; o
d) sono incompatibili con qualsiasi obbligo NPF stabilito nel quadro del presente accordo se la diversita' di trattamento deriva da una convenzione fiscale.
4. I termini o i concetti di natura fiscale non definiti nel presente accordo vanno intesi secondo le definizioni e i concetti fiscali, o secondo definizioni o concetti equivalenti o analoghi, della legislazione interna della parte che adotta le misure.
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85 Ai fini del presente articolo per "convenzione fiscale" si intendono una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali in materia fiscale.

Art. 297

ARTICOLO 297
Bilancia dei pagamenti
1. Una parte, se incontra o rischia di incontrare gravi difficolta' in materia di bilancia dei pagamenti o di posizione finanziaria esterna, puo' adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda gli scambi di merci e servizi e lo stabilimento, compresi i pagamenti o i trasferimenti relativi a tali operazioni.
2. Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del paragrafo 1 sono non discriminatorie, di durata limitata, non vanno oltre quanto e' necessario per porre rimedio alla situazione della bilancia dei pagamenti, sono conformi alle condizioni stabilite nell'accordo OMC e compatibili con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, a seconda dei casi86 .
3. Le parti si adoperano per evitare di applicare le misure restrittive di cui al paragrafo 1. Una parte, qualora introduca o modifichi tali misure, le notifica sollecitamente alle altre parti e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione.
4. Sono avviate tempestive consultazioni nell'ambito del comitato per il commercio. Tali consultazioni servono a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti della parte che adotta o mantiene in vigore le misure restrittive a norma del presente articolo nonche' le misure stesse, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:
a) la natura e la portata delle difficolta' in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna;
b) l'ambiente economico e commerciale esterno; e
c) le eventuali misure correttive alternative a disposizione.
Nel corso delle consultazioni viene esaminata la conformita' delle misure restrittive ai paragrafi 2 e 3. Vengono accettati tutti i dati statistici e di altro tipo presentati dal Fondo monetario internazionale in materia di cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti e le conclusioni si basano sulla valutazione che il Fondo monetario internazionale da' della situazione della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna della parte che introduce le misure.
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86 Le condizioni stabilite nell'accordo OMC di cui al presente articolo si intendono applicabili, mutatis mutandis, alle misure in materia di bilancia dei pagamenti relative allo stabilimento in settori diversi da quello dei servizi.

Art. 298

ARTICOLO 298
Obiettivo
L'obiettivo del presente titolo e' prevenire e risolvere le controversie tra le parti concernenti l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo e giungere, per quanto possibile, a una soluzione reciprocamente soddisfacente per tutte le questioni che possono incidere sul suo funzionamento. In assenza di una soluzione reciprocamente concordata, il primo obiettivo del presente titolo e' di norma garantire la revoca delle misure interessate qualora esse risultino incompatibili con le disposizioni del presente accordo.

Art. 299

ARTICOLO 299
Ambito di applicazione
1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo, in particolare quando una delle parti ritiene che una misura adottata da un'altra parte sia o possa essere incompatibile con i suoi obblighi nel quadro del presente accordo.
2. Il presente titolo non si applica alle controversie tra paesi andini firmatari.

Art. 300

ARTICOLO 300
Definizioni
Ai fini del presente titolo per "parte della controversia" o "parte di una controversia" e per "parti della controversia" o "parti di una controversia" si intendono una parte o le parti del presente accordo che siano coinvolte in una procedura di risoluzione delle controversie a norma del presente titolo.

Art. 301

ARTICOLO 301
Consultazioni
1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie riguardanti qualsiasi questione di cui all'articolo 299 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.
2. Una parte puo' chiedere l'avvio di consultazioni presentando una richiesta scritta a un'altra parte, con copia al comitato per il commercio, indicando la misura contestata e la base giuridica del reclamo.
3. La parte interpellata risponde alla richiesta di consultazioni, con copia al comitato per il commercio, entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta. Nei casi urgenti il termine e' di cinque giorni.
4. Le parti della controversia possono decidere di non avviare consultazioni a norma del presente articolo e di ricorrere direttamente alla procedura del collegio arbitrale a norma dell'articolo 302. Tale decisione e' comunicata per iscritto al comitato per il commercio al piu' tardi cinque giorni prima della richiesta di costituzione di un collegio arbitrale.
5. Salvo diversa decisione delle parti impegnate nelle consultazioni, le consultazioni si tengono e sono considerate concluse entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della parte interpellata e si svolgono nel territorio di quest'ultima. Previo accordo tra le parti della controversia, le consultazioni possono svolgersi utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico disponibile. Le consultazioni e tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni sono riservate.
6. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o riguardanti merci o servizi che perdono rapidamente il proprio valore commerciale, come determinate merci o servizi di carattere stagionale, le consultazioni hanno inizio entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte della parte interpellata e si considerano concluse entro gli stessi quindici giorni.
7. Nel corso delle consultazioni ciascuna parte impegnata nelle consultazioni fornisce sufficienti informazioni fattuali onde consentire un'analisi completa del modo in cui la misura in vigore o proposta, o qualsiasi altra questione, potrebbe incidere sul funzionamento e sull'applicazione del presente accordo.
8. Nel corso delle consultazioni a norma del presente articolo, ciascuna parte impegnata nelle consultazioni garantisce la partecipazione di personale delle proprie autorita' pubbliche competenti in possesso di conoscenze pertinenti relativamente alla questione oggetto delle consultazioni.
9. Salvo quanto diversamente convenuto dalle parti impegnate nelle consultazioni, quando una controversia e' stata oggetto di consultazioni a livello di un sottocomitato istituito a norma del presente accordo, tali consultazioni possono sostituire quelle previste dal presente articolo purche' la misura contestata e la base giuridica del reclamo siano state debitamente identificate nel corso di tali consultazioni. Salvo quanto diversamente convenuto dalle parti impegnate nelle consultazioni, le consultazioni che si svolgono nell'ambito di un sottocomitato si ritengono concluse entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni da parte della parte interpellata.
10. Entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni, una parte che non sia impegnata nelle consultazioni e che abbia un interesse nella questione oggetto delle stesse puo' presentare alle parti impegnate nelle consultazioni una richiesta scritta, con copia al comitato per il commercio, per partecipare alle consultazioni. A condizione che nessuna delle parti impegnate nelle consultazioni respinga tale richiesta, la suddetta parte puo' partecipare come terzo conformemente al regolamento di procedura stabilito a norma dell'articolo 315 (di seguito denominato "regolamento di procedura").

Art. 302

ARTICOLO 302
Apertura del procedimento arbitrale
1. La parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale nei seguenti casi:
a) se la parte convenuta non risponde alla richiesta di consultazioni conformemente all'articolo 301, paragrafo 3;
b) se le consultazioni non si tengono entro il termine stabilito all'articolo 301, paragrafi 5 o 6, a seconda dei casi;
c) se le parti impegnate nelle consultazioni non sono riuscite a risolvere la controversia grazie alle consultazioni; o
d) se le parti della controversia hanno deciso di non avviare consultazioni conformemente all'articolo 301, paragrafo 4.
2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale e' comunicata per iscritto alla parte convenuta e al comitato per il commercio. La parte attrice precisa nella sua richiesta quale sia la misura specifica contestata e spiega come tale misura costituisca una violazione delle disposizioni del presente accordo, presentando chiaramente le basi giuridiche della domanda.
3. Una parte non puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale per il riesame di una misura proposta.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di costituzione di un collegio arbitrale, una parte che non sia una parte della controversia e che abbia un interesse sostanziale nella stessa, puo' presentare alle parti della controversia una richiesta scritta, con copia al comitato per il commercio, per partecipare alla procedura arbitrale. Tale parte puo' partecipare come terzo conformemente al regolamento di procedura.

Art. 303

ARTICOLO 303
Costituzione del collegio arbitrale
1. Un collegio arbitrale e' composto da tre arbitri.
2. Entro dodici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di costituzione di un collegio arbitrale da parte della parte convenuta, ciascuna parte della controversia puo' designare un arbitro tra i candidati proposti da una qualsiasi parte per l'elenco compilato a norma dell'articolo 304. Se una qualsiasi delle parti della controversia non designa il proprio arbitro, l'arbitro e' scelto per sorteggio, su richiesta dell'altra parte della controversia, dal presidente del comitato per il commercio o dal suo delegato fra i candidati proposti da tale parte della controversia per l'elenco degli arbitri.
3. Tranne qualora le parti della controversia raggiungano un accordo in merito al presidente del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2, e su richiesta di una qualsiasi delle parti della controversia, il presidente del comitato per il commercio, o il suo delegato, sorteggia il presidente del collegio arbitrale fra i candidati selezionati a tal fine nell'elenco degli arbitri.
4. Il presidente del comitato per il commercio, o il suo delegato, sorteggia gli arbitri dall'elenco compilato a norma dell'articolo 304 entro cinque giorni dalla data di ricevimento di una richiesta presentata, a seconda dei casi, conformemente ai paragrafi 2 o 3.
5. In deroga ai paragrafi da 2 a 4, le parti della controversia possono scegliere come arbitri, di comune accordo ed entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte della parte convenuta, persone non comprese nell'elenco degli arbitri, ma che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 304, paragrafo 3.
6. La data di costituzione del collegio arbitrale coincide con la data di conferma dell'accettazione della nomina da parte di tutti gli arbitri designati conformemente al regolamento di procedura.

Art. 304

ARTICOLO 304
Elenco degli arbitri
1. Alla sua prima riunione il comitato per il commercio compila un elenco di venticinque persone disposte e idonee ad esercitare la funzione di arbitro. Ciascuna delle parti propone a tal fine cinque persone. Le parti scelgono anche di comune accordo dieci persone che non siano cittadini87 di alcuna delle parti e che avranno il compito di presiedere il collegio arbitrale.
2. Il comitato per il commercio provvede affinche' l'elenco compilato a norma del paragrafo 1 sia sempre completo. L'elenco puo' comunque essere utilizzato conformemente all'articolo 303 anche qualora non sia completo.
3. Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienze specifiche in merito al diritto, al commercio internazionale o alla risoluzione delle controversie derivanti da accordi commerciali internazionali.
Devono essere indipendenti, imparziali, non essere collegati, direttamente o indirettamente, ad alcuna delle parti ne' ricevere istruzioni da esse o da alcuna organizzazione. Gli arbitri rispettano il codice di condotta stabilito conformemente al presente titolo (in prosieguo "codice di condotta").
4. Il comitato per il commercio compila inoltre ulteriori elenchi di dodici persone in possesso di esperienze settoriali in ambiti specifici disciplinati dal presente accordo. A tal fine ciascuna delle parti designa tre persone per esercitare la funzione di arbitro. Le parti scelgono di comune accordo tre candidati che non siano cittadini di alcuna di esse per presiedere il collegio arbitrale. Ciascuna delle parti della controversia puo' decidere di designare il proprio arbitro fra quelli proposti da una qualsiasi delle parti per un elenco settoriale. Ai fini della procedura di selezione di cui all'articolo 303, paragrafo 3, il presidente del comitato per il commercio, o il suo delegato, puo' utilizzare un elenco settoriale previo accordo delle parti della controversia.
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87 Ai fini del presente titolo per "cittadino" si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese andino firmatario o sia residente permanente di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese andino firmatario.

Art. 305

ARTICOLO 305
Ricusazione, rimozione e sostituzione
1. Qualsiasi parte della controversia puo' ricusare un arbitro qualora sussista un dubbio giustificabile in merito al suo rispetto del codice di condotta. La decisione circa la ricusazione o la rimozione di un arbitro e' adottata conformemente al regolamento di procedura.
2. Qualora un arbitro non sia in grado di partecipare ai procedimenti, rassegni le sue dimissioni o debba essere sostituito, si procede alla selezione di un sostituto conformemente all'articolo 303.

Art. 306

ARTICOLO 306
Riunione di procedimenti arbitrali
Qualora piu' parti richiedano la costituzione di un collegio arbitrale in relazione alla stessa misura e con le stesse basi giuridiche, si procede alla costituzione, ove possibile, di un unico collegio arbitrale per l'esame di tali richieste.

Art. 307

ARTICOLO 307
Lodo del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale notifica il suo lodo alle parti della controversia e al comitato per il commercio entro centoventi giorni dalla sua costituzione. Qualora un collegio arbitrale non ritenga possibile il rispetto di questo termine, il suo presidente ne da' notifica per iscritto alle parti della controversia e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data in cui il collegio notifichera' il suo lodo. Il lodo deve comunque essere notificato entro centocinquanta giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.
2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o riguardanti merci o servizi che perdono rapidamente il proprio valore commerciale, come determinate merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale pronuncia un lodo circa l'effettiva urgenza del caso entro dieci giorni dalla sua costituzione. Il collegio arbitrale notifica il suo lodo entro sessanta giorni dalla data della sua costituzione e comunque entro settantacinque giorni da tale data.

Art. 308

ARTICOLO 308
Esecuzione del lodo arbitrale
1. La parte convenuta adotta tutte le misure necessarie per dare tempestivamente esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento del lodo, la parte convenuta notifica alla parte attrice:
a) le misure specifiche che ritiene necessarie per dare esecuzione al lodo;
b) il periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione; e
c) un'offerta concreta di compensazione temporanea in attesa della completa attuazione della misura specifica da essa ritenuta necessaria per dare esecuzione al lodo.
3. In caso di divergenze fra le parti della controversia in merito al contenuto di tale notifica, la parte attrice puo' chiedere che il collegio arbitrale che ha emesso il lodo stabilisca se le misure proposte a norma del paragrafo 2, lettera a), sono compatibili con il presente accordo, se il periodo di tempo per dare esecuzione al lodo e' ragionevole e/o se l'offerta di compensazione e' manifestamente non proporzionata. Il lodo e' pronunciato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta.
4. Qualora non sia possibile riunire, in tutto o in parte, lo stesso collegio arbitrale originario, si applica la procedura di cui all'articolo 303. Il termine per la notifica del lodo e' di quarantacinque giorni dalla data di costituzione del nuovo collegio arbitrale.
5. Il periodo di tempo ragionevole di cui al paragrafo 2, lettera b), puo' essere prorogato previo accordo fra le parti della controversia.

Art. 309

ARTICOLO 309
Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale
1. Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole stabilito conformemente all'articolo 308, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3 o 5, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato per il commercio le misure adottate per porre fine al mancato adempimento dei suoi obblighi derivanti dal presente accordo.
2. Qualora le misure notificate dalla parte convenuta conformemente al paragrafo 1 non siano simili a quelle notificate in precedenza dalla stessa parte a norma dell'articolo 308, paragrafo 2, lettera a), o qualora la parte attrice si sia avvalsa dell'arbitrato a norma dell'articolo 308, paragrafo 3, e le misure notificate a norma del paragrafo 1 non siano simili a quelle che il collegio arbitrale ha giudicato compatibili con il presente accordo, e in caso di disaccordo fra le parti della controversia circa l'esistenza delle misure notificate o la loro compatibilita' con l'accordo, la parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta indica quale sia la misura specifica contestata e spiega in che misura sia incompatibile con il presente accordo. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
3. Qualora il collegio arbitrale originario non sia disponibile, in tutto o in parte, si applica la procedura di cui all'articolo 303. Il lodo e' pronunciato entro trenta giorni dalla costituzione del nuovo collegio arbitrale.

Art. 310

ARTICOLO 310
Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione
1. Se la parte convenuta non provvede a notificare l'adozione di misure di esecuzione del lodo del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole o se il collegio arbitrale decide, conformemente all'articolo 309, paragrafo 2, che una misura notificata non e' compatibile con il presente accordo, la parte attrice puo':
a) chiedere alla parte convenuta una compensazione per mancato adempimento, sotto forma di continuazione della compensazione temporanea o di una diversa compensazione, oppure
b) notificare alla parte convenuta e al comitato per il commercio la sua intenzione di sospendere le concessioni derivanti da qualsiasi disposizione di cui all'articolo 299 a un livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione.
2. Se le parti della controversia non pervengono a un accordo sulla compensazione a norma del paragrafo 1, lettera a), entro venti giorni dalla scadenza del periodo di tempo ragionevole o dalla decisione con cui il collegio arbitrale stabilisce la non compatibilita' con il presente accordo della misura notificata a norma dell'articolo 311, paragrafo 2, la parte attrice puo' notificare alla parte convenuta e al comitato per il commercio la sua intenzione di sospendere i benefici derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 299 a un livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione.
3. Se la parte convenuta non applica la compensazione temporanea di cui all'articolo 308 entro un periodo di tempo ragionevole88 , la parte attrice puo' notificare alla parte convenuta e al comitato per il commercio la sua intenzione di sospendere i benefici derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 299 a un livello equivalente alla compensazione temporanea in attesa dell'applicazione della compensazione temporanea o dell'adozione di una misura di esecuzione da parte della parte convenuta, se precedente.
4. Quando la parte attrice notifica la propria intenzione di sospendere i benefici a norma del paragrafo 2 o 3, essa puo' applicare la sospensione dei benefici dieci giorni dopo la notifica, tranne qualora la parte convenuta chieda l'arbitrato a norma del paragrafo 5.
5. Se la parte convenuta ritiene che il livello di sospensione notificato non sia equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, essa puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta e' notificata alla parte attrice e al comitato per il commercio prima della scadenza del periodo di dieci giorni di cui al paragrafo 4. Il collegio arbitrale originario notifica il proprio lodo sul livello di sospensione dei benefici alle parti della controversia e al comitato per il commercio entro trenta giorni dalla data in cui il collegio arbitrale ha ricevuto la richiesta. I benefici non possono essere sospesi finche' il collegio arbitrale originario non abbia notificato il suo lodo alle parti della controversia; le sospensioni devono inoltre essere coerenti con tale lodo.
6. Qualora il collegio arbitrale originario non sia disponibile, in tutto o in parte, si applica la procedura di cui all'articolo 303. Il lodo e' pronunciato entro quarantacinque giorni dalla costituzione del nuovo collegio arbitrale.
7. La compensazione o la sospensione dei benefici a norma del presente articolo e' temporanea e non esonera la parte convenuta dal suo obbligo di dare esecuzione al lodo. Tali misure correttive si applicano solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con il presente accordo non sia stata revocata o modificata per renderla conforme alle disposizioni del presente accordo o fino a quando le parti della controversia non siano pervenute a una soluzione concordata.
--------
88 Per maggiore chiarezza, si intende che la parte convenuta non ha applicato la compensazione temporanea entro un periodo di tempo ragionevole solo qualora non abbia avviato le proprie procedure interne finalizzate all'applicazione della compensazione entro un periodo di tempo ragionevole o qualora tali procedure interne si traducano in una decisione contraria all'applicazione della compensazione temporanea.

Art. 311

ARTICOLO 311
Riesame delle misure adottate dopo la sospensione dei benefici o della compensazione per mancata esecuzione
1. La parte convenuta puo' notificare in qualsiasi momento alla parte attrice e al comitato per il commercio tutte le misure da essa adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale nonche' la sua richiesta affinche' la parte attrice ponga fine alla sospensione dei benefici oppure la sua intenzione di porre fine all'applicazione della compensazione per mancata esecuzione, a seconda dei casi. La sospensione dei benefici cessa trenta giorni dopo tale notifica, tranne nel caso previsto al paragrafo 2.
2. Se entro trenta giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1 le parti della controversia non giungono a un accordo sulla compatibilita' della misura notificata con le disposizioni del presente accordo, una qualsiasi di tali parti puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito.
La richiesta deve essere notificata contemporaneamente alla parte convenuta e al comitato per il commercio. Il lodo del collegio arbitrale e' notificato alle parti della controversia e al comitato per il commercio entro quarantacinque giorni dalla data di tale richiesta. Se il collegio arbitrale decide che la misura di esecuzione e' compatibile con le disposizioni del presente accordo, e' posto un termine alla sospensione dei benefici.
3. Qualora il collegio arbitrale originario non sia disponibile, in tutto o in parte, si applica la procedura di cui all'articolo 303. Il lodo e' notificato entro quarantacinque giorni dalla costituzione di un nuovo collegio arbitrale.
4. Se dopo il periodo di trenta giorni di cui al paragrafo 2 nessuna delle parti della controversia ha chiesto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi sulla coerenza della misura notificata a norma del paragrafo 1 e la parte attrice non ha ottemperato al suo obbligo di porre fine alla sospensione dei benefici, la parte convenuta puo' sospendere i benefici a un livello equivalente a quello applicato dalla parte attrice, fintantoche' quest'ultima parte continua a sospendere i benefici.

Art. 312

ARTICOLO 312
Richiesta di chiarimento di un lodo
1. Entro dieci giorni dalla notifica del lodo, una parte della controversia puo' presentare una richiesta per iscritto al collegio arbitrale, con copia all'altra parte della controversia e al comitato per il commercio, di chiarimento di alcuni aspetti specifici di qualsiasi constatazione o raccomandazione contenuta nel lodo ritenuta ambigua da tale parte, compresi gli aspetti relativi all'esecuzione.
L'altra parte della controversia puo' presentare osservazioni in merito a tale richiesta al collegio arbitrale, con copia alla parte che ha presentato la richiesta originaria di chiarimento. Il collegio arbitrale risponde alla richiesta entro dieci giorni dal suo ricevimento.
2. La presentazione di una richiesta a norma del paragrafo 1 non incide sui termini di cui all'articolo 308.

Art. 313

ARTICOLO 313
Sospensione e chiusura del procedimento arbitrale
1. Le parti della controversia possono decidere in qualsiasi momento di sospendere i lavori del collegio arbitrale per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di tale decisione. Le parti della controversia notificano tale decisione per iscritto al presidente del collegio arbitrale, con copia al comitato per il commercio. In caso di sospensione, i termini di cui all'articolo 307 sono prorogati di una durata equivalente a quella della sospensione dei lavori.
2. In ogni caso, qualora i lavori del collegio arbitrale siano sospesi per piu' di dodici mesi, la legittimazione del collegio arbitrale decade, tranne qualora le parti della controversia dispongano diversamente. Se la legittimazione del collegio arbitrale decade, nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte avvii un altro procedimento arbitrale sulla stessa questione.
3. Le parti della controversia possono decidere di chiudere il procedimento arbitrale in qualsiasi momento, notificando congiuntamente tale decisione per iscritto al presidente del collegio arbitrale, con copia al comitato per il commercio.

Art. 314

ARTICOLO 314
Soluzione concordata
Le parti della controversia possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia cui si applicano le disposizioni del presente titolo. Esse notificano congiuntamente tale soluzione al comitato per il commercio. Alla notifica della soluzione concordata, la procedura e' chiusa.

Art. 315

ARTICOLO 315
Regolamento di procedura e codice di condotta
1. Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente titolo sono disciplinate dal regolamento di procedura adottato dal comitato per il commercio nella sua prima riunione dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Nel corso di tale riunione il comitato per il commercio adotta anche il codice di condotta per gli arbitri.
2. Le udienze del collegio arbitrale sono pubbliche conformemente al regolamento di procedura, salvo diverso accordo tra le parti della controversia.

Art. 316

ARTICOLO 316
Informazioni e consulenza tecnica
1. Su richiesta di una parte della controversia o d'ufficio, il collegio arbitrale puo' acquisire le informazioni che ritenga utili, da qualunque fonte, comprese le parti della controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha inoltre il diritto di acquisire il parere di esperti. Le informazioni cosi' ottenute devono essere comunicate a ciascuna parte della controversia affinche' possa formulare osservazioni.
2. Il collegio arbitrale puo' inoltre autorizzare persone interessate non appartenenti all'amministrazione pubblica e stabilite nel territorio di una parte della controversia a presentare memorie a titolo di amicus curiae, conformemente al regolamento di procedura.

Art. 317

ARTICOLO 317
Norme di interpretazione
I collegi arbitrali interpretano le disposizioni di cui all'articolo 299 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico di cui alla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare ne' ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 299.

Art. 318

ARTICOLO 318
Decisioni e lodi del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni per consenso. Qualora risulti pero' impossibile adottare una decisione per consenso, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non e' in alcun caso reso pubblico.
2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti della controversia e non creano diritti od obblighi per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo decide sulle questioni di fatto, stabilisce l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti del presente accordo, constata se la parte in questione ha o non ha adempiuto agli obblighi ad essa derivanti dall'accordo e indica le principali motivazioni alla base delle sue decisioni e conclusioni.
3. Il collegio arbitrale, su richiesta di qualsiasi parte della controversia, puo' formulare raccomandazioni sull'esecuzione del lodo.
4. I lodi del collegio arbitrale sono pubblici, salvo diverso accordo tra le parti della controversia.

Art. 319

ARTICOLO 319
Rapporto con i diritti derivanti dall'OMC e scelta del foro
1. Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo OMC, comprese le azioni per la risoluzione delle controversie.
2. Le controversie relative a una stessa misura derivanti dal presente accordo e in virtu' dell'accordo OMC possono essere risolte conformemente al presente titolo o alla DSU a discrezione della parte attrice. Tuttavia, qualora una parte abbia chiesto la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 della DSU o di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 303, detta parte non puo' avviare un altro procedimento sulla stessa questione nell'altro foro, tranne nel caso in cui l'organo competente nel foro scelto non abbia preso una decisione sul merito della questione per motivi procedurali o di giurisdizione.
3. Le parti convengono che due o piu' controversie riguardano la stessa questione quando coinvolgono le stesse parti della controversia, si riferiscono alla medesima misura e vertono sulla stessa violazione sostanziale.
4. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte proceda a una sospensione dei benefici autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non puo' essere invocato per impedire a una parte la sospensione di benefici a norma del presente titolo.

Art. 320

ARTICOLO 320
Termini
1. Tutti i termini fissati nel presente titolo, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati a decorrere dal primo giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.
2. I termini citati nel presente titolo possono essere prorogati previo accordo fra le parti della controversia.

Art. 321

ARTICOLO 321
Modifica del regolamento di procedura e del codice di condotta
Il comitato per il commercio puo' modificare il regolamento di procedura e il codice di condotta.

Art. 322

ARTICOLO 322
Meccanismo di mediazione
Conformemente all'allegato XIV (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie), qualsiasi parte puo' chiedere ad un'altra parte di avviare una procedura di mediazione riguardo a qualsiasi misura non tariffaria della parte interpellata relativa a qualsiasi materia oggetto del titolo III (Scambi di merci) che la parte richiedente ritenga incida negativamente sugli scambi.

Art. 323

ARTICOLO 323
Buoni uffici, conciliazione e mediazione
1. In deroga all'articolo 322, le parti possono in qualsiasi momento convenire di ricorrere ai buoni uffici, alla conciliazione o alla mediazione, come metodi alternativi di risoluzione delle controversie.
2. I metodi alternativi di risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 1 sono applicati conformemente alle procedure concordate dalle parti interessate.
3. I procedimenti stabiliti a norma del presente articolo possono essere avviati in qualsiasi momento ed essere sospesi o chiusi in qualsiasi momento da qualsiasi parte interessata.
4. I procedimenti di cui al presente articolo sono riservati e lasciano impregiudicati i diritti delle parti coinvolte in qualsiasi altro procedimento.

Art. 324

ARTICOLO 324
Obiettivi
1. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione intesa a contribuire alla piena attuazione del presente accordo, onde ottimizzarne i risultati, ampliare le possibilita' e ottenere i maggiori benefici per le parti. Questa cooperazione si svolge nel quadro giuridico ed istituzionale che disciplina le relazioni di cooperazione fra le parti, uno dei cui obiettivi principali e' quello di stimolare uno sviluppo economico sostenibile tale da consentire di conseguire livelli piu' elevati di coesione sociale e, in particolare, di ridurre la poverta'.
2. Per realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, le parti convengono di accordare particolare importanza alle iniziative di cooperazione intese a:
a) migliorare e creare nuove opportunita' commerciali e di investimento, incoraggiando la competitivita' e l'innovazione, come pure la modernizzazione della produzione, la facilitazione degli scambi e il trasferimento di tecnologie;
b) promuovere lo sviluppo di microimprese e di PMI, utilizzando il commercio come strumento per ridurre la poverta';
c) promuovere un commercio giusto ed equo, facilitando l'accesso ai benefici del presente accordo per tutti i settori produttivi, in particolare per quelli piu' deboli;
d) rafforzare le capacita' commerciali e istituzionali in questo ambito, ai fini della piena attuazione del presente accordo; e
e) affrontare le esigenze di cooperazione identificate in altre parti del presente accordo.

Art. 325

ARTICOLO 325
Ambito di applicazione e strumenti
1. La cooperazione si svolge mediante gli strumenti, le risorse e i meccanismi di cui dispongono a tal fine le parti, secondo le regole e le procedure in vigore, e attraverso gli organismi di ciascuna parte competenti ad attuare relazioni di cooperazione, anche per quanto riguarda la cooperazione in materia commerciale.
2. Conformemente al paragrafo 1, le parti possono avvalersi fra l'altro di strumenti quali lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche, l'assistenza tecnica e finanziaria nonche' l'identificazione, lo sviluppo e la realizzazione di progetti in comune.

Art. 326

ARTICOLO 326
Funzioni del comitato per il commercio relativamente alla cooperazione a norma del presente titolo
1. Le parti accordano un'importanza particolare al follow-up delle misure di cooperazione poste in essere allo scopo di contribuire all'esecuzione ottimale del presente accordo e al pieno sviluppo dei suoi benefici.
2. Il comitato per il commercio procede al follow-up e, se del caso, fornisce stimoli e orientamenti in relazione ai principali aspetti della cooperazione nel quadro degli obiettivi di cui all'articolo 324, paragrafi 1 e 2.
3. Il comitato per il commercio puo' formulare raccomandazioni agli organismi competenti di ciascuna parte responsabili della programmazione e dell'esecuzione della cooperazione.

Art. 327

ARTICOLO 327
Allegati, appendici, dichiarazioni e note a pie' di pagina
Gli allegati, le appendici, le dichiarazioni e le note a pie' di pagina del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Art. 328

ARTICOLO 328
Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea
1. La parte UE notifica ai paesi andini firmatari ogni domanda di adesione all'Unione europea di un paese terzo.
2. Nel corso dei negoziati fra l'Unione europea e il paese candidato all'adesione all'Unione europea, la parte UE:
a) fornisce, su richiesta di un paese andino firmatario e nella misura del possibile, tutte le informazioni su qualsiasi materia contemplata nel presente accordo; e
b) tiene conto di tutte le preoccupazioni espresse dai paesi andini firmatari.
3. La parte UE notifica ai paesi andini firmatari l'entrata in vigore di ogni adesione all'Unione europea.
4. La parte UE e i paesi andini firmatari esaminano, nel quadro del comitato per il commercio e con sufficiente anticipo rispetto alla data di adesione di un paese terzo all'Unione europea, tutti gli effetti di tale adesione sul presente accordo. Il comitato per il commercio decide le eventuali misure transitorie o di adeguamento necessarie.

Art. 329

ARTICOLO 329
Adesione al presente accordo da parte di altri paesi membri della Comunita' andina
1. Qualsiasi paese membro della Comunita' andina che non sia parte del presente accordo alla data della sua entrata in vigore fra la parte UE e almeno uno dei paesi andini firmatari (di seguito denominato "paese andino candidato") puo' aderire al presente accordo alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente articolo.
2. La parte UE negozia con il paese andino candidato le condizioni della sua adesione al presente accordo. Nel quadro di tali negoziati la parte UE si adopera per preservare l'integrita' del presente accordo, limitando ogni flessibilita' alla negoziazione degli elenchi di concessioni reciproche corrispondenti agli allegati I (Tabelle di soppressione dei dazi), VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) e VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) e agli aspetti per cui tale flessibilita' risultasse necessaria per l'adesione del paese andino candidato. La parte UE notifica al comitato per il commercio la conclusione di tali negoziati ai fini delle consultazioni di cui al paragrafo 3.
3. La parte UE consulta i paesi andini firmatari in seno al comitato per il commercio in merito a qualsiasi risultato dei negoziati di adesione con un paese andino candidato che possa incidere sui diritti o sugli obblighi dei paesi andini firmatari. Il comitato per il commercio, su richiesta di qualsiasi parte, esamina gli effetti dell'adesione del paese andino candidato al presente accordo e decide in merito a qualsiasi misura aggiuntiva che possa essere necessaria.
4. L'adesione di un paese andino candidato diventa effettiva con la conclusione di un protocollo di adesione, che deve essere preventivamente approvato dal comitato per il commercio89 . Le parti espletano le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del protocollo.
5. Il presente accordo entra in vigore fra un paese andino candidato e ciascuna parte il primo giorno del mese successivo al ricevimento, da parte del depositario, dell'ultima notifica del paese andino candidato e della parte corrispondente circa il completamento delle rispettive procedure interne necessarie ai fini dell'entrata in vigore del protocollo di adesione. Il presente accordo puo' anche essere applicato in via provvisoria se cosi' disposto dal protocollo di adesione.
6. Se, alla data dell'entrata in vigore del presente accordo tra la parte UE e almeno un paese andino firmatario, un paese membro della Comunita' andina che ha partecipato all'adozione del testo del presente accordo non lo avesse firmato, tale paese e' autorizzato a firmarlo e non e' considerato un paese andino candidato a norma del paragrafo 1.
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89 In deroga a quanto disposto dal presente paragrafo, le parti convengono che gli elenchi di concessioni di cui agli allegati I (Tabelle di soppressione dei dazi), VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) e VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi), derivanti dai negoziati fra la parte UE e il paese andino candidato, sono integrati nel protocollo di adesione senza che sia richiesta l'approvazione del comitato per il commercio.

Art. 330

ARTICOLO 330
Entrata in vigore
1. Ciascuna delle parti notifica per iscritto a tutte le altre parti e al depositario di cui all'articolo 332 il completamento delle sue procedure interne necessarie ai fini dell'entrata in vigore del presente accordo.
2. Il presente accordo entra in vigore tra la parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento, da parte del depositario, dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1, corrispondente alla parte UE e a tale paese andino firmatario, tranne nel caso in cui le parti interessate abbiano concordato un'altra data.
3. In deroga al paragrafo 2, le parti possono applicare in via provvisoria il presente accordo, integralmente o parzialmente.
Ciascuna parte notifica al depositario e a tutte le altre parti il completamento delle procedure interne necessarie ai fini dell'applicazione provvisoria del presente accordo. L'applicazione provvisoria del presente accordo tra la parte UE e un paese andino firmatario ha inizio il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento, da parte del depositario, dell'ultima notifica dell'UE e di tale paese andino firmatario.
4. Quando, a norma del paragrafo 3, una disposizione del presente accordo e' applicata dalle parti in attesa dell'entrata in vigore dello stesso, i riferimenti alla data di entrata in vigore del presente accordo contenuti in tale disposizione si considerano fatti alla data a decorrere dalla quale le parti decidono di applicare la disposizione conformemente al paragrafo 3.

Art. 331

ARTICOLO 331
Durata e recesso
1. Il presente accordo ha durata illimitata.
2. Qualsiasi parte puo' recedere dal presente accordo mediante una notifica scritta a tutte le altre parti e al depositario. Gli effetti di tale recesso decorrono sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario.
3. In deroga al paragrafo 2, quando un paese andino firmatario denuncia il presente accordo, quest'ultimo continua ad essere in vigore tra la parte UE e gli altri paesi andini firmatari. Il presente accordo cessa di essere applicabile in caso di recesso della parte UE.

Art. 332

ARTICOLO 332
Depositario
Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente accordo.

Art. 333

ARTICOLO 333
Modifiche dell'accordo OMC
Le parti convengono che tutte le disposizioni dell'accordo OMC incorporate nel presente accordo sono incorporate con qualsiasi modifica entrata in vigore al momento dell'applicazione di tali disposizioni.

Art. 334

ARTICOLO 334
Modifiche
1. Le parti possono concordare, per iscritto, qualsiasi modifica del presente accordo.
2. Le modifiche entrano in vigore e sono parti integranti del presente accordo alle condizioni previste all'articolo 330, mutatis mutandis.
3. Le parti possono approfondire gli impegni assunti nel quadro del presente accordo o ampliare il suo ambito di applicazione, concordando modifiche dello stesso o concludendo accordi su attivita' o settori specifici, anche alla luce dell'esperienza acquisita durante la sua attuazione.

Art. 335

ARTICOLO 335
Riserve
Il presente accordo non consente riserve ai sensi della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

Art. 336

ARTICOLO 336
Diritti e obblighi derivanti dal presente accordo
Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in virtu' del diritto internazionale pubblico.

Art. 337

ARTICOLO 337
Testi facenti fede
Il presente accordo e' redatto in triplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Parte di provvedimento in formato grafico
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