054U1104
054U1104
Convenzione (LEGGE 29 ottobre 1954 n. 1104)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e L'Austria sulle assicurazioni sociali e Protocollo aggiunto, conclusi a Vienna il 30 dicembre 1950, nonche' il secondo Protocollo aggiunto, concluso a Vienna il 29 maggio 1952.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e Protocolli suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addi' 29 ottobre 1954 EINAUDI SCELBA - MARTINO - VIGORELLI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Art. 1
Convenzione tra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali
Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente Federale della Repubblica d'Austria, animati dal desiderio di regolare i rapporti in materia di assicurazioni sociali tra i due Stati, hanno stabilito di concludere in proposito una Convenzione, ed hanno, quindi, nominato i loro plenipotenziari:
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Dott. Giuseppe COSMELLI, Inviato Straordinario e Ministro
Plenipotenziario
IL PRESIDENTE FEDERALE
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA
Dott. h. c. ing. Leopoldo FIGL, Cancelliere Federale,
Dott. Victor GEHRMANN, Direttore Generale al Ministero Federale per
l'Amministrazione Sociale, i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato le seguenti disposizioni:
Art. 1.
Paragrafo 1.
I cittadini italiani e i cittadini austriaci, nonche' i loro
familiari e aventi diritto, sono equiparati gli uni agli altri nei diritti e negli obblighi derivanti dalle legislazioni sulle assicurazioni sociali obbligatorie enumerate nell'art. 2.
Paragrafo 2.
I cittadini italiani in Austria e i cittadini austriaci in Italia possono, inoltre, beneficiare delle disposizioni concernenti l'assicurazione volontaria o facoltativa secondo le legislazioni enumerate nell'articolo 2, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato ove essi risiedono.
Art. 2
Art. 2.
Paragrafo 1.
Le legislazioni alle quali si applica la presente Convenzione sono:
1) in Italia:
a) la legislazione sull'assicurazione generale per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
b) la legislazione sulle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali;
c) la legislazione sull'assicurazione contro le malattie;
d) la legislazione sull'assicurazione contro la tubercolosi;
e) la legislazione sull'assicurazione contro la disoccupazione,
fatta eccezione delle disposizioni relative ai sussidi straordinari di disoccupazione;
f) la legislazione sull'assicurazione per la nuzialita' e la
natalita';
g) la legislazione sui regimi speciali di assicurazione
stabiliti per determinate categorie, in quanto concernono rischi e prestazioni coperti dalle legislazioni enumerate dalle precedenti lettere, e cioe' la legislazione concernente il personale delle imprese concessionarie di servizi pubblici di trasporto, il personale delle imprese concessionarie di servizi pubblici di telefonia e la legislazione concernente la gente di mare;
2) in Austria:
a) la legislazione sull'assicurazione contro le malattie;
b) la legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
c) la legislazione sull'assicurazione per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti degli operai (Invalidenversicherung);
d) la legislazione sull'assicurazione per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti degli impiegati (Angestelltenversicherung);
e) la legislazione sull'assicurazione di rendite per gli
addetti alle miniere;
f) la legislazione sull'assicurazione supplementare presso gli Istituti di pensione delle ferrovie private;
g) la legislazione sull'assicurazione contro la disoccupazione,
fatta eccezione delle disposizioni relative ai soccorsi di emergenza (Notstandshilfe).
Paragrafo 2.
La presente Convenzione si applica ugualmente a tutti gli atti
legislativi o regolamentari che hanno modificato o completato o che modificheranno o completeranno le legislazioni elencate al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia non si applichera':
a) agli atti legislativi o regolamentari concernenti nuovi
rischi, a meno che un accordo non intervenga al riguardo fra i due Stati;
b) agli atti legislativi o regolamentari che estenderanno i
regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari quando, a tale riguardo, intervenga opposizione da parte del Governo dello Stato interessato, notificata al Governo dell'altro Stato entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale dei detti atti.
Art. 3
Art. 3.
Gli articoli 7 e 38, nonche' gli articoli da 9 a 13 non si
applicano alle disposizioni delle assicurazioni speciali austriache in caso di malattia per i lavoratori indipendenti, per i beneficiari di rendite, per i beneficiari di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, per gli invalidi di guerra in formazione professionale e per i superstiti dei caduti in guerra.
Art. 4
Art. 4.
Per le assicurazioni sociali indicate nell'articolo 2 si applicano,
in via di principio, le disposizioni dello Stato nel cui territorio e' svolta l'attivita' da cui deriva l'assicurazione.
Art. 5
Art. 5.
Paragrafo 1.
In deroga al principio dell'articolo 4 sono stabilite le seguenti eccezioni:
a) i dipendenti di una azienda, avente sede in uno dei due Stati,
che siano inviati per un limitato periodo di tempo nel territorio dell'altro Stato, continuano ad essere assicurati secondo le norme dello Stato in cui l'azienda ha la propria sede, sempreche' la permanenza nell'altro Stato non superi il periodo di sei mesi. La stessa norma vale per i dipendenti di una azienda avente la propria sede in uno dei due Stati, che soggiornano, a piu' riprese, nel territorio dell'altro Stato a causa della particolare natura del lavoro che essi devono compiere e sempreche' ciascun periodo di soggiorno non superi i sei mesi;
b) i dipendenti delle aziende che dal territorio nazionale si
estendono al di la' della frontiera tra i due Stati, sono assicurati esclusivamente secondo le norme dello Stato in cui le aziende stesse hanno la loro sede;
c) gli addetti alle imprese esercenti pubblici servizi di
trasporto di uno degli Stati, che siano occupati nel territorio dell'altro, sia temporaneamente, sia sulle linee di intercomunicazione o in stazioni di frontiera in modo permanente, compreso il personale viaggiante, sono assicurati esclusivamente secondo le norme dello Stato in cui l'impresa ha la propria sede; lo stesso vale per gli addetti alle imprese esercenti servizi di trasporto aereo di uno Stato che siano cittadini dello stesso Stato e siano occupati, in maniera anche permanente, nell'esercizio dei servizi aerei, sia come piloti, sia con altra qualifica, nel territorio dell'altro Stato, nonche' per gli altri addetti alle imprese suddette, che siano inviati temporaneamente nel territorio dell'altro Stato;
d) gli addetti a uffici pubblici (doganali, postali, controllo
passaporti, ecc.) che siano da questi inviati nel territorio dell'altro Stato, sono assicurati secondo le norme dello Stato da cui sono inviati;
e) il personale di ruolo e non di ruolo addetto alle
rappresentanze diplomatiche o consolari austriache od italiane, che sia di cittadinanza austriaca od italiana, e' assicurato secondo la legislazione dello Stato cui esso appartiene. Lo stesso vale per i lavoratori al servizio domestico del personale anzidetto; essi possono, tuttavia, chiedere, entro sei settimane dall'inizio della loro occupazione, di essere assicurati secondo la legislazione dello Stato nel quale sono occupati. I consoli onorari ed i loro dipendenti sono assicurati secondo la legislazione del luogo di occupazione;
f) ai cittadini di uno Stato occupati presso Istituti scientifici
o culturali o presso scuole dello stesso Stato, nel territorio dell'altro Stato, nonche' alle persone della medesima nazionalita' addette al loro servizio domestico, si applica la legislazione dello Stato cui appartiene l'Istituto o la scuola, a meno che essi non chiedano, entro sei settimane dall'inizio della loro occupazione, di essere assicurati secondo la legislazione dello Stato nel quale sono occupati.
Paragrafo 2.
I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Stati sono assicurati secondo le norme dello Stato al quale la nave appartiene; tuttavia le persone assunte dalla nave battente bandiera di uno dei due Stati per i lavori di carico e scarico, di riparazioni a bordo o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Stato, sono assicurati secondo le norme dello Stato al quale appartiene il porto.
Paragrafo 3.
Le supreme Autorita' amministrative dei due Stati potranno
stabilire, di comune accordo, ulteriori eccezioni al principio dell'articolo 4. Esse possono, inoltre, convenire che le eccezioni, previste nel paragrafo 1 del presente articolo, non si applichino in casi particolari.
Art. 6
Art. 6.
Qualora i contributi siano stati versati ad un Ente assicuratore di
uno dei due Stati, nonostante che dovessero essere versati ad un Ente assicuratore dello altro Stato, il primo Ente sara' considerato competente finche' la questione non sia stata definita di comune accordo o risolta in sede arbitrale: in ogni caso la definizione delle posizione legale vale soltanto per l'avvenire.
Art. 7
Art. 7.
Paragrafo 1.
Salvo quanto diversamente disposto negli articoli seguenti, le
prestazioni in denaro derivanti dalle assicurazioni sociali indicate nell'articolo 2, ivi compresi i supplementi, le integrazioni e tutti gli altri benefici ad esse connessi, saranno corrisposte dall'Ente debitore ai cittadini austriaci ed ai cittadini italiani residenti nel territorio dell'altro Stato, come se gli stessi cittadini risiedessero nel territorio dello Stato cui appartiene l'Ente debitore. Non e' consentita la liquidazione in capitale delle rendite spettanti ai cittadini dei due Stati qualora tale operazione sia determinata unicamente dal fatto della residenza nell'altro Stato.
Paragrafo 2.
I cittadini di uno dei due Stati, beneficiari di una prestazione in
denaro delle assicurazioni dell'altro Stato contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie professionali o per la invalidita', la vecchiaia e superstiti, mantengono in caso di trasferimento in terzo Stato il diritto alla corresponsione di tale prestazione nello stesso ammontare ed alle stesse condizioni stabiliti per i cittadini dello Stato cui appartiene l'Ente debitore.
Art. 8
Art. 8.
Se, in base alle disposizioni in vigore in uno dei due Stati,
l'esistenza di proventi, di una occupazione o di una assicurazione in questo Stato hanno un effetto giuridico su un diritto a prestazioni, sulla permanenza dell'obbligo assicurativo o sul diritto all'assicurazione volontaria o facoltativa; lo stesso effetto e' prodotto dall'analoga esistenza di proventi, di occupazioni o di assicurazioni nell'altro Stato. Tuttavia, se esistono proventi in uno Stato che danno luogo alla soppressione, sospensione o riduzione di prestazioni di assicurazioni sociali nei due Stati, questi proventi devono essere computati in ciascuno dei due Stati, agli effetti della soppressione, sospensione o riduzione, solo per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi di assicurazione nei due Stati posti a base per il calcolo delle prestazioni.
Art. 9
Art. 9.
Paragrafo 1.
I lavoratori, che si trasferiscono dal territorio di uno Stato nel territorio dell'altro Stato, hanno diritto alle prestazioni delle assicurazioni malattia e tubercolosi di quest'altro Stato a condizione che:
1) abbiano esplicato, nello Stato in cui si sono trasferiti, una attivita' soggetta alla assicurazione obbligatoria secondo la legislazione nazionale ovvero si siano iscritti nello stesso Stato ad una forma di assicurazione volontaria o facoltativa prevista dalla legislazione sull'assicurazione obbligatoria;
2) possano far valere i requisiti richiesti, per beneficiare
delle prestazioni, dalle disposizioni che regolano l'assicurazione dello Stato in cui si sono trasferiti; a tale scopo dovranno essere cumulati i periodi di contribuzione e di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati.
Paragrafo 2.
Qualora le prestazioni siano contemporaneamente dovute dagli Enti assicuratori dei due Stati, il lavoratore ha diritto alle prestazioni soltanto da uno di essi e precisamente dall'Ente presso il quale e' assicurato al momento del verificarsi dell'evento coperto dall'assicurazione od era ultimamente assicurato prima del verificarsi dell'evento stesso.
Art. 10
Art. 10.
Paragrafo 1.
Il lavoratore che, dopo il verificarsi dell'evento coperto
dall'assicurazione, si trasferisca nel territorio dell'altro Stato, conserva il diritto alle prestazioni a condizione che egli, prima del trasferimento, abbia ottenuto dal competente Ente assicuratore il consenso al trasferimento. Tale consenso puo' essere negato solo per ragioni inerenti allo stato di malattia del lavoratore. L'Ente assicuratore potra', in casi particolari, concedere il consenso posticipatamente qualora esistano le premesse per la concessione del consenso stesso e non sia stato possibile al lavoratore ottenerlo prima del trasferimento. Qualora si tratti di gravidanza, il consenso potra' essere concesso anche prima del verificarsi dell'evento.
Paragrafo 2.
Le limitazioni in ordine alla residenza contenute nelle
legislazioni sulle assicurazioni previste dalla presente parte seconda e dalle norme della presente Convenzione non valgono per i lavoratori che, risiedendo nella zona di confine di uno Stato, siano occupati o siano stati da ultimo occupati nella zona di confine dell'altro Stato. Le zone di confine saranno determinate in conformita' del vigente accordo sul traffico di frontiera.
Paragrafo 3.
Nei casi previsti dal paragrafo 1 del presente articolo l'Ente
assicuratore, obbligato alle prestazioni, delega l'Ente assicuratore dell'altro Stato a corrispondere le prestazioni medesime, con l'indicazione di quelle cui il lavoratore ha diritto. Le prestazioni saranno corrisposte con gli stessi mezzi e della stessa qualita' di quelle corrisposte ai propri assicurati.
Paragrafo 4.
Nei casi previsti dal paragrafo 2 del presente articolo l'Ente
assicuratore obbligato puo' anche provvedere direttamente alla concessione delle prestazioni dovute.
Paragrafo 5.
L'Ente assicuratore obbligato rimborsa all'Ente assicuratore
delegato le spese sostenute per la corresponsione delle prestazioni; a questo scopo per le prestazioni in natura si applicano le tariffe che l'Ente assicuratore delegato pratica in base alla legislazione nazionale o a convenzioni da esso stipulate.
Paragrafo 6.
Dette spese possono essere rimborsate mediante compensi unitari,
pro capite o globali da concordarsi a norma dell'articolo 41.
Art. 11
Art. 11.
Paragrafo 1.
Il lavoratore conserva il diritto alle prestazioni nel confronti
dell'Ente presso il quale e' assicurato anche se l'evento coperto dall'assicurazione si verifichi nel territorio dell'altro Stato, qualora il rapporto di lavoro e il rapporto di assicurazione non siano ancora terminati.
Paragrafo 2.
Per la corresponsione di tali prestazioni e per il rimborso di esse
all'Ente assicuratore dello Stato in cui il lavoratore temporaneamente risiede, si provvede in conformita' dei periodi secondo e terzo dell'articolo 12 paragrafo 1.
Art. 12
Art. 12.
Paragrafo 1.
I familiari del lavoratore che si trasferiscono dal territorio di uno Stato nel territorio dell'altro Stato hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione malattia e dell'assicurazione tubercolosi a carico dello Ente assicuratore di quest'ultimo Stato, ove ricorrano nei confronti del lavoratore stesso, le condizioni previste al paragrafo 1 dell'articolo 9. Qualora, pero', i familiari risiedano nello Stato di origine, le prestazioni saranno corrisposte dall'Ente assicuratore di questo Stato nei limiti e con le modalita' di cui alla legislazione ivi vigente e senza alcuna speciale autorizzazione. In tale caso le spese sono rimborsate dall'Ente debitore all'Ente assicuratore dello Stato di origine anche mediante compensi unitari, pro capite o globali da concordarsi a norma dell'articolo 41.
Paragrafo 2.
I familiari del lavoratore, che si trasferiscono dallo Stato in cui
risiedono nell'altro Stato, hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione malattia e dell'assicurazione tubercolosi nel nuovo Stato per tutta la durata stabilita dalla legislazione dello stesso Stato, tenuto conto delle prestazioni gia' ricevute allo stesso titolo nello Stato dal quale provengono.
Art. 13
Art. 13.
Le disposizioni degli articoli da 9 a 12 si applicano anche per le prestazioni previste dall'assicurazione nuzialita' e natalita' di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, lettera f).
Art. 14
Art. 14.
I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Austria o
viceversa beneficiano delle prestazioni della assicurazione contro la disoccupazione, a condizione che:
1) abbiano esplicato nello Stato in cui si sono trasferiti una
attivita' soggetta all'obbligo di assicurazione;
2) possano far valere le condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni in base alla legislazione dello Stato in cui si sono trasferiti.
Art. 15
Art. 15.
Paragrafo 1.
Il cittadino di uno Stato che abbia prestato la sua opera in uno o in entrambi gli Stati e durante la disoccupazione soggiorni nel proprio Stato, acquistera' il diritto alle prestazioni per la disoccupazione del proprio Stato, secondo la legislazione di questo, qualora adempia a tutte le condizioni volute dalla legislazione stessa, tenuto conto anche dei periodi di lavoro compiuti nell'altro Stato in occupazioni soggette alla assicurazione contro la disoccupazione.
Paragrafo 2.
L'Ente che ha corrisposto le prestazioni per la disoccupazione
nelle condizioni di cui al paragrafo 1 ha diritto ad essere rimborsato dall'Ente che gestisce la assicurazione contro la disoccupazione nello Stato in cui il lavoratore si era trasferito ed aveva prestato la propria opera, a condizione che i periodi trascorsi in questo Stato in una occupazione sottoposta all'assicurazione raggiungano un minimo di almeno 26 settimane nel corso degli ultimi 18 mesi precedenti la domanda dell'indennita' di disoccupazione.
Paragrafo 3.
Il rimborso puo' essere chiesto per un periodo complessivo non
superiore a 60 giornate di indennita', anche distribuite in piu' turni di disoccupazione e sempreche' si verifichino le condizioni richieste ai precedenti paragrafi 1 e 2.
Paragrafo 4.
Se l'Ente obbligato avesse esso stesso corrisposto, durante il
medesimo periodo di disoccupazione, prima che il lavoratore torni nel proprio Stato, un certo numero di giornate di indennita' al disoccupato, il suddetto periodo massimo di 60 giornate sara' ridotto in corrispondenza.
Art. 16
Art. 16.
Paragrafo 1.
L'Ente competente di uno dei due Stati che ha compiuto l'inchiesta riguardante l'infortunio di un cittadino dell'altro Stato deve darne immediata comunicazione alle competenti Autorita' diplomatiche o consolari dell'altro Stato.
Paragrafo 2.
L'Autorita' diplomatica o consolare puo' prendere visione degli
atti dell'inchiesta e di quelli successivi allo stesso modo degli interessati.
Art. 17
Art. 17.
L'infortunio subito da un cittadino di uno dei due Stati, mentre
egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto, nell'altro Stato, deve essere risarcito dall'Ente assicuratore di quest'ultimo Stato in conformita' delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, qualora il sinistro si verifichi durante il viaggio, ininterrotto e per la via piu' breve, dalla stazione di frontiera fino al luogo di lavoro. Lo stesso vale per l'infortunio subito dal lavoratore quando questi ritorna nello Stato di origine subito dopo la fine del contratto di lavoro per effetto del quale si e' trasferito nell'altro Stato.
Art. 18
Art. 18.
Se ad un assicurato, al quale sia stata liquidata una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale dall'Ente assicuratore di uno Stato, dovesse nell'altro Stato essere liquidata un'altra rendita a seguito di un nuovo infortunio o malattia professionale, l'Ente assicuratore di questo Stato terra' conto della precedente rendita come se anche questa fosse a suo carico.
Art. 19
Art. 19.
In quanto siano applicabili, valgono anche per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali le disposizioni stabilite negli articoli 10 e 41, ma limitatamente alle prestazioni sanitarie ed economiche che sono dovute per il periodo della inabilita' temporanea in applicazione della legislazione italiana, e fino al termine della cura in applicazione della legislazione austriaca. Per le altre prestazioni, specialmente per le rendite e per gli assegni di morte si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 38.
Art. 20
Art. 20.
Paragrafo 1.
Per i lavoratori che siano stati assicurati successivamente o
alternativamente, nell'uno e nell'altro dei due Stati, per invalidita', vecchiaia e superstiti, vengono cumulati per essi e per i loro aventi diritto i periodi di assicurazione effettuati nell'uno e nell'altro Stato, nonche' i periodi riconosciuti ad essi equivalenti in quanto questi ultimi siano, secondo le disposizioni di entrambi gli Stati, efficaci nei rapporti previsti al paragrafo 2. I periodi equivalenti, che siano efficaci solo in base alle disposizioni di uno dei due Stati, sono computati solo nella assicurazione di questo Stato. Ai fini del cumulo di cui sopra i periodi di occupazione assimilati, nella assicurazione austriaca, a periodi di contribuzione, sono considerati come periodi di assicurazione.
Paragrafo 2.
Il cumulo si effettua ai fini del calcolo dei periodi di attesa,
della conservazione delle aspettative della ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria.
Paragrafo 3.
I periodi di assicurazione e i periodi equivalenti che coincidono sono computati una sola volta.
Art. 21
Art. 21.
Paragrafo 1.
Quando la legislazione di uno dei due Stati prevede, per una
determinata categoria di lavoratori, un regime speciale di assicurazione, sono cumulati, per l'ammissione al beneficio delle relative prestazioni, soltanto i periodi compiuti sotto il corrispondente regime speciale dell'altro Stato.
Paragrafo 2.
Se in uno dei due Stati non vige un regime speciale per quella
determinata categoria, il cumulo avviene tra i periodi di assicurazione speciale effettuati in uno Stato e i periodi di occupazione effettuati nella corrispondente categoria professionale nell'altro Stato, sotto il regime di assicurazione ad essa applicabile.
Paragrafo 3.
Sono da considerarsi come assicurazioni a regimi speciali:
In Italia:
l'assicurazione per la gente di mare;
l'assicurazione per il personale delle imprese concessionarie di servizi pubblici di trasporto;
l'assicurazione per il personale delle imprese concessionarie di servizi pubblici di telefonia;
In Austria:
l'assicurazione di rendite per gli addetti alle miniere;
l'assicurazione supplementare presso gli Istituti di pensioni delle ferrovie private.
Art. 22
Art. 22.
Paragrafo 1.
Nel caso di cumulo, ai sensi degli articoli 20 e 21, dei periodi di
assicurazione ed equivalenti, gli Enti assicuratori osserveranno, per il calcolo delle prestazioni da corrispondere, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
Paragrafo 2.
Ogni ente assicuratore accerta per suo conto, secondo le norme
della propria legislazione e con riguardo alle disposizioni della presente Convenzione, se l'assicurato puo' far valere le condizioni per il diritto alle prestazioni. In caso affermativo esso calcola la prestazione secondo le disposizioni della propria legislazione in base ai periodi di assicurazione ed equivalenti computabili secondo la legislazione stessa. In questo caso, pero', subentrano le seguenti disposizioni speciali:
a) delle prestazioni o quote di prestazioni la cui misura non
dipenda dalla durata dei periodi di assicurazione o dall'ammontare delle contribuzioni versale, e concessa soltanto quella parte che corrisponde al rapporto tra i periodi di assicurazione ed equivalenti, valevoli secondo la legislazione interna per il calcolo della prestazione, e la somma dei periodi suddetti valevoli per le prestazioni di entrambi gli Stati. Valgono in particolare come prestazioni o quote di prestazioni del genere predetto, gli importi base delle assicurazioni austriache, gli assegni di contingenza delle assicurazioni italiane, nonche', nei riguardi di prestazioni per le quali dalla legislazione nazionale sia fissato un limite minimo, la parte di prestazione fino a questo limite minimo;
b) le altre prestazioni e quote di prestazioni sono concesse per intero.
Paragrafo 3.
Le prestazioni ridotte in virtu' del paragrafo 2, lettera a), che non oltrepassino l'importo di venti scellini o di cinquecento lire mensili, possono essere liquidati al loro valor capitale.
Art. 23
Art. 23.
Paragrafo 1.
Nel caso di cumulo di periodi di assicurazione compiuti presso gli Enti assicuratori di ciascuno dei due Stati, se l'assicurato non raggiunge, nello stesso momento, le condizioni richieste dalla legislazione di ciascuno di essi per il diritto alle prestazioni, tale diritto sara' riconosciuto, tenendo conto delle precedenti disposizioni, nei confronti di ogni singola legislazione al tempo in cui egli raggiunge le condizioni stabilite dalla legislazione stessa.
Paragrafo 2.
Al momento in cui il diritto sara' raggiunto nei confronti delle
legislazioni di ambedue gli Stati, l'Ente assicuratore che ha liquidato per primo la prestazione procedera' alla revisione della prestazione stessa.
Art. 24
Art. 24.
L'assicurato che non possa far valere piu' di 13 settimane di
assicurazione in Austria o di contribuzione in Italia, non ha diritto a prestazioni nella rispettiva assicurazione. In tal caso il diritto proveniente dall'assicurazione dell'altro Stato non subisce alcuna riduzione.
Art. 25
Art. 25.
Paragrafo 1.
Quando la somma delle prestazioni calcolate secondo la presente
Convenzione risulta inferiore a quella che spetterebbe all'interessato unicamente in base alle disposizioni di uno Stato in ragione dei periodi di assicurazione compiuti soltanto in questo Stato, compresi i periodi equivalenti, l'Ente assicuratore di questo Stato deve aumentare della differenza la parte di prestazione a suo carico.
Paragrafo 2.
Se piu' Enti assicuratori sono obbligati al pagamento di
differenze, l'interessato ha diritto alla differenza piu' alta spettantegli. Questa differenza sara' suddivisa fra gli Enti assicuratori interessati in proporzione alle prestazioni che ciascuno di essi avrebbe dovuto corrispondere.
Art. 26
Art. 26.
Paragrafo 1.
In caso di applicazione degli articoli 20 e 21, gli Enti
assicuratori dei due Stati si scambieranno le notizie e i documenti necessari per determinare le prestazioni che ciascuno di essi dovra' accordare.
Paragrafo 2.
In pendenza degli accertamenti predetti, qualora l'assicurato
raggiunga le condizioni necessarie per il diritto ad una prestazione secondo la legislazione d'uno Stato, gli sara' concessa una prestazione provvisoria dall'Ente assicuratore di quello Stato. In caso diverso potra' pure essere accordata una prestazione provvisoria allorche, in base agli elementi acquisiti, risulti che l'assicurato avra' modo, comunque, di raggiungere le condizioni previste per il diritto alla prestazione.
Art. 27
Art. 27.
Le disposizioni di questa parte non si applicano per la concessione
del premio di operosita' (Bergmannstreuegeld) previsto dall'assicurazione austriaca di rendite per gli addetti alle miniere.
Art. 28
Art. 28.
Gli Enti, le Autorita' e i Tribunali competenti per le
assicurazioni sociali dei due Stati si presteranno reciprocamente assistenza, per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione delle proprie disposizioni sulle assicurazioni sociali. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 29, questa assistenza e' prestata gratuitamente in quanto gli adempimenti, da svolgere per conto di Enti dell'altro Stato, rientrino nella normale attivita' dell'Ente incaricato e non richiedano l'opera retribuita di persone o uffici estranei alla organizzazione dell'Ente. Gli Enti, le Autorita' e i Tribunali predetti possono anche, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, valersi gratuitamente del tramite dell'Autorita' diplomatica o consolare competente di tale Stato.
Art. 29
Art. 29.
Gli accertamenti, gli esami ed i controlli sanitari, necessari per l'applicazione di assicurazioni sociali nei riguardi di un beneficiario residente nell'altro Stato, sono eseguiti dall'Ente assicuratore competente dello Stato di residenza del beneficiario su richiesta ed a spese dell'Ente obbligato.
Art. 30
Art. 30.
Per l'applicazione della presente Convenzione, gli Enti, le
Autorita' e i Tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati possono corrispondere direttamente tra loro, con gli assicurati e con i loro legali rappresentanti. Essi possono redigere la corrispondenza nella loro lingua ufficiale.
Art. 31
Art. 31.
Le Autorita' diplomatiche e consolari dei due Stati sono
autorizzate, senza speciale mandato, a rappresentare gli aventi diritto cittadini del rispettivo Stato dinanzi a tutti gli Enti, i Tribunali e Autorita' competenti in materia di assicurazioni sociali dell'altro Stato.
Le stesse Autorita' sono autorizzate a intervenire direttamente
presso gli Enti, i Tribunali e le Autorita' di assicurazioni sociali dell'altro Stato per raccogliere ogni utile elemento di difesa degli interessi dei loro connazionali.
Art. 32
Art. 32.
Le istanze che gli assicurati, i familiari o gli aventi diritto
indirizzano agli Enti, alle Autorita' ed ai Tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati, in applicazione della presente Convenzione, come pure gli altri atti occorrenti per l'applicazione di assicurazioni sociali, non possono essere respinti per il fatto di essere redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato.
Art. 33
Art. 33.
Le istanze presentate presso gli Enti assicuratori di uno dei due Stati valgono anche quali istanze presentate presso gli Enti assicuratori dell'altro Stato.
Art. 34
Art. 34.
I ricorsi che debbono essere presentati entro un termine
determinato, ad un ufficio di uno dei due Stati, competente per l'accettazione dei ricorsi in materia di assicurazioni sociali, saranno considerati come presentati in termine anche se presentati entro tale termine a un corrispondente ufficio dell'altro Stato. Tale ufficio deve inoltrare, senza indugio, il ricorso all'ufficio competente.
Art. 35
Art. 35.
Paragrafo 1.
Le esenzioni di tasse, imposte o diritti previsti dalla
legislazione di uno dei due Stati per l'applicazione delle leggi sulle assicurazioni sociali di questo Stato valgono anche nei confronti degli Enti assicuratori, degli assicurati, dei familiari e degli aventi diritto dell'altro Stato.
Paragrafo 2.
Tutti gli atti, documenti e altre scritture che debbono essere
prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto di legalizzazione da parte delle Autorita' diplomatiche o consolari.
Art. 36
Art. 36.
Paragrafo 1.
Tutte le difficolta' nascenti dall'applicazione della presente
Convenzione saranno risolte, di comune accordo, dalle Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati.
Paragrafo 2.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere, per questa via, una soluzione, la controversia sara' decisa per mezzo di un tribunale arbitrale.
Paragrafo 3.
Il tribunale arbitrale sara' costituito da un cittadino di ciascuno
dei due Stati e da un cittadino di un altro Stato quale terzo arbitro scelto, di comune accordo, dai Governi dei due Stati.
Paragrafo 4.
Il tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti secondo i
principi fondamentali e lo spirito della presente Convenzione. Le decisioni hanno efficacia vincolante per i due Stati.
Paragrafo 5.
Ciascuno Stato sopporta le proprie spese. Le altre spese della
procedura arbitrale sono a carico, in parti uguali, dei due Stati.
Art. 37
Art. 37.
Paragrafo 1.
Quando sorga contestazione circa la legislazione da applicare, si deve concedere all'interessato una assistenza provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformita' dell'articolo precedente.
Paragrafo 2.
All'assistenza provvisoria provvede l'Ente assicuratore presso il quale l'interessato era da ultimo assicurato; in caso dubbio, l'Ente assicuratore al quale per primo sia stata inoltrata la domanda.
Paragrafo 3.
Questo Ente assicuratore deve accordare all'interessato, a titolo di assistenza provvisoria, le prestazioni alle quali esso sarebbe tenuto secondo la propria legislazione.
Paragrafo 4.
L'Ente assicuratore che in definitiva risultera' obbligato deve
rimborsare, in unica soluzione, all'Ente assicuratore che ha corrisposto l'assistenza provvisoria le spese sostenute a tale scopo.
Paragrafo 5.
Se l'importo, che e' stato versato al beneficiario a titolo di
assistenza provvisoria, e' superiore all'ammontare delle prestazioni obbligatoriamente spettanti per il periodo corrispondente, l'Ente che in definitiva risultera' obbligato imputa la differenza sulle rate future mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare di ciascuna rata.
Art. 38
Art. 38.
Paragrafo 1.
I versamenti a qualsiasi titolo, da effettuarsi in base alla
presente Convenzione, saranno eseguiti, con effetto liberatorio, nella valuta dello Stato, in cui il titolo ha origine.
Paragrafo 2.
Nei casi di cui al paragrafo primo dell'articolo 7 gli Enti
debitori di uno Stato potranno incaricare l'Ente competente dell'altro Stato del pagamento delle prestazioni dovute.
Paragrafo 3.
Le somme che a titolo di prestazioni, di contribuzioni o di
rimborsi debbono essere pagate o ammesse al pagamento nel territorio dell'altro Stato secondo la presente Convenzione o secondo la Convenzione internazionale del 1925 (n. 19) sull'equiparazione dei lavoratori nazionali e stranieri nei casi di risarcimento di infortuni sul lavoro o secondo le disposizioni interne di ciascuno Stato, sono trasferite in conformita' degli accordi di pagamento vigenti tra i due Stati. Qualora non esistesse uno scambio tra i due Stati, i due Governi senza indugio prenderanno, di comune accordo, misure per rendere possibile l'effettuazione di tali pagamenti.
Art. 39
Art. 39.
Qualora per determinare l'esistenza di un diritto o la misura di
una prestazione, occorra tener conto dell'importo di una prestazione o di un provento espresso nella valuta dell'altro Stato, questo importo sara' calcolato secondo le disposizioni dell'accordo sui pagamenti in vigore fra i due Stati tenendo conto delle particolari condizioni di cambio vigenti in ciascuno Stato.
Art. 40
Art. 40.
Paragrafo 1.
Le disposizioni della presente Convenzione si applicano, con
effetto dalla data della sua entrata in vigore, anche per gli eventi coperti di assicurazione, che si siano verificati prima di tale data.
Paragrafo 2.
Nell'applicazione della presente Convenzione devono pure essere
presi in considerazione i periodi di assicurazione, compresi i periodi equivalenti, compiuti prima della sua entrata in vigore.
Paragrafo 3.
Le prestazioni delle assicurazioni sociali il cui pagamento sia
stato sospeso per forza maggiore o in base alla legislazione di uno dei due Stati, a causa del soggiorno all'estero del beneficiario, saranno pagate per il periodo decorrente dal giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Con effetto dalla medesima data saranno liquidate e pagate le prestazioni che per i medesimi motivi non fossero state ancora attribuite.
Paragrafo 4.
Le prestazioni liquidate prima della data d'entrata in vigore della
presente Convenzione saranno ricalcolate, per il periodo decorrente dalla stessa data, per conformarle alle disposizioni della Convenzione, in quanto non sia stato gia' liquidato il loro valor capitale.
Paragrafo 5.
Se la legislazione di uno dei due Stati concede ai propri cittadini
il riconoscimento, nell'assicurazione obbligatoria o in quella volontaria o facoltativa, di periodi di contribuzione o di periodi equivalenti compresi fra il 13 marzo 1938 e il 9 aprile 1945 dipendenti da una occupazione o in relazione a residenza in localita' situate al di fuori dell'attuale territorio nazionale, tale riconoscimento non si estende ai cittadini dell'altro Stato. Lo stesso vale per le prestazioni concesse da uno Stato a favore dei propri cittadini per infortuni sul lavoro verificatisi, entro il suddetto periodo, al di fuori dei suoi attuali confini territoriali.
Paragrafo 6.
Il termine stabilito dal paragrafo 58 della legge austriaca 12
giugno 1947, recante norme transitorie in materia di assicurazioni sociali, e' prorogato per i cittadini italiani, limitatamente alle forme di assicurazioni indicate nelle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 2 della presente Convenzione, fino a sei mesi successivi alla data che sara' stabilita, di comune accordo, dalle supreme Autorita' amministrative dei due Stati.
Art. 41
Art. 41.
Le supreme Autorita' amministrative dei due Stati stabiliranno, di comune accordo, le disposizioni che si renderanno necessarie per l'applicazione di quanto previsto negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13, per il calcolo delle spese di assistenza nonche' per quanto altro occorra per l'applicazione della presente Convenzione.
Art. 42
Art. 42.
Paragrafo 1.
Una Commissione consultiva mista sara' incaricata di provvedere
alla corretta applicazione della presente Convenzione. Essa potra' a tale scopo esaminare ogni questione relativa all'applicazione della presente Convenzione e potra' presentare, all'occorrenza, proposte ai Governi dei due Stati.
Paragrafo 2.
La Commissione si riunira', a domanda dell'uno o dell'altro
Governo, sia in Italia sia in Austria. Essa sara' composta, in numero pari, di rappresentanti delle supreme Autorita' amministrative dei due Stati. Ciascuna delegazione potra' farsi assistere da esperti.
Paragrafo 3.
La Commissione stabilira' direttamente la propria organizzazione e il metodo di lavoro. Essa potra' corrispondere direttamente con le Amministrazioni italiane o austriache interessate.
Art. 43
Art. 43.
Paragrafo 1.
Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Stati per
l'applicazione della presente Convenzione nel proprio territorio saranno comunicate alla suprema Autorita' amministrativa dell'altro Stato.
Paragrafo 2.
Le supreme Autorita' amministrative si comunicheranno altresi' di volta in volta tutte le disposizioni che arrechino modifica alla legislazione sulle assicurazioni sociali cui la presente Convenzione si riferisce.
Art. 44
Art. 44.
Ai sensi della presente Convenzione si considerano quali supreme
Autorita' amministrative per la Repubblica d'Austria il Ministero Federale per l'Amministrazione Sociale, e per la Repubblica italiana il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Art. 45
Art. 45.
Paragrafo 1.
La presente Convenzione viene conclusa per la durata di tre anni.
Essa si intende tacitamente prorogata di tre in tre anni, salvo denuncia che deve essere notificata all'altro Stato tre mesi prima della scadenza del termine.
Paragrafo 2.
La denuncia da parte di uno dei due Stati non pregiudica i diritti derivanti da eventi verificatisi prima della cessazione di questa Convenzione, senza riguardo alle disposizioni restrittive adottate, secondo la legislazione del rispettivo Stato, per il caso di soggiorno all'estero del beneficiario.
Paragrafo 3.
Le aspettative acquisite in base alla presente Convenzione non si estinguono con la cessazione di essa.
La loro conservazione, per il periodo successivo alla cessazione
della Convenzione, formera' oggetto di accordi complementari tra i due Stati.
Art. 46
Art. 46.
Paragrafo 1.
La presente Convenzione sara' ratificata: gli strumenti di ratifica
saranno scambiati, appena possibile, a Roma.
Paragrafo 2.
La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dello scambio delle ratifiche.
Paragrafo 3.
La presente Convenzione e' fatta in quattro originali, due in
lingua italiana e due in lingua tedesca. Ciascuno Stato riceve due originali, uno in lingua italiana ed uno in lingua tedesca che fanno ugualmente fede.
In fede di che i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato la
presente Convenzione e la hanno munita dei loro sigilli.
Fatto a Vienna il 30 dicembre 1950.
Per la Repubblica d'Austria
VICTOR GEHRMAN
Per la Repubblica italiana
G. COSMELLI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
Convenzione-Protocollo
Protocollo aggiunto
In occasione della firma della Convenzione fra l'Italia e l'Austria
sulle assicurazioni sociali, i Plenipotenziari dei due Stati hanno convenuto sulle disposizioni seguenti:
I. I due Governi convengono sulla necessita' di iniziare quanto prima conversazioni comuni col Governo della Repubblica di Germania per risolvere di comune accordo, le questioni connesse con gli accordi in data 26 febbraio 1941 fra il Reich germanico e l'Italia, concernenti il regolamento delle assicurazioni sociali per le persone soggette agli accordi fra gli stessi Stati del 21 ottobre 1939 sull'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento delle persone di razza germanica e dei cittadini del Reich dall'Italia nel Reich. In tali trattative saranno esaminate anche, ai fini della necessaria definizione, le questioni riguardanti l'applicazione della Convenzione italo-germanica del 20 giugno 1939 in materia di assicurazioni sociali e dei relativi accordi amministrativi.
Frattanto i due Governi convengono di equiparare, ai fini
dell'applicazione della Convenzione, le persone dell'Alto Adige e della Valcanale, soggette agli accordi del 21 ottobre 1939 residenti in Italia o in Austria, ai cittadini dello Stato in cui esse attualmente risiedono, in quanto non siano cittadini d'un terzo Stato, e, pur avendone gia' fatto richiesta, non abbiano ancora conseguito ne' la cittadinanza austriaca, ne' quella italiana.
Convengono, altresi', in attesa di detti accordi tripartiti e
fermo restando quanto verra' stabilito con gli accordi stessi:
a) di ammettere al godimento della pensione italiana di
invalidita', vecchiaia e superstiti gli allogeni alto-atesini e della Valcanale, attualmente residenti in Austria o in Italia, per i quali non e' stato possibile definire la situazione agli effetti del trasferimento dei valori capitali delle pensioni agli istituti assicuratori germanici, in esecuzione degli accordi italo-germanici del 21 ottobre 1939 e 26 febbraio 1941;
b) di considerare i pagamenti anzidetti a titolo provvisorio, restando inteso che, nel caso di mancata adesione a quanto sopra da parte delle competenti autorita' germaniche, il Governo austriaco provvedera' all'immediato rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale italiano delle somme pagate.
II. Il Governo austriaco fa riserva di esaminare, se i sussidi
straordinari di disoccupazione previsti dalla legislazione italiana sono parificabili al soccorso di emergenza (Notstandshilfe), della legislazione austriaca, nel qual caso l'esclusione prevista all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, lettera e) e paragrafo 2, punto 1, lettera g) della Convenzione si intendera' abolita con decorrenza dalla data che sara' stabilita di comune accordo dalle supreme Autorita' amministrative dei due Stati.
III. I due Governi convengono:
a) che gli Enti italiani ed austriaci per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro si rimborseranno reciprocamente le somme da essi pagate per gli infortuni verificatisi nell'altro Stato, limitatamente ai casi di morte ed ai casi dai quali sia derivata una inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 50 per cento;
b) che tale rimborso sara' effettuato limitatamente alle somme pagate a partire dal 1 giugno 1946 fino alla data di entrata in vigore della Convenzione e in quanto esse si riferiscono a casi per i quali il diritto alle prestazioni sussisteva durante tale periodo.
IV. I due Governi, presa in esame la situazione giuridica di
alcuni notai che hanno esercitato la professione nei due Stati, nonche' degli aventi diritto, e constatato il differente regime previdenziale di questa categoria professionale nei due Stati, in quanto l'assicurazione notai in Austria rientra nel campo delle assicurazioni sociali mentre cio' non si verifica in Italia, riconoscono che la Convenzione non puo' trovare applicazione nei riguardi dei suddetti notai.
I due Governi convengono, pertanto, di raccomandare all'Ente
assicuratore del Notariato austriaco e alla Cassa nazionale del Notariato in Italia di regolare di comune accordo e con l'approvazione delle rispettive autorita' amministrative competenti le situazioni anzidette nello spirito della Convenzione.
V. I Governi dei due Stati esamineranno, qualora necessario,
insieme con un terzo Stato, se e quali ripercussioni derivino, nella applicazione della Convenzione ai propri cittadini, per effetto della applicazione del trattato di pace (trattato di Stato con l'Austria).
Le disposizioni che precedono formano parte integrale della
Convenzione e, in quanto modifichino la legislazione nazionale dei due Stati, prenderanno effetto dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa: le rimanenti disposizioni prenderanno, invece, effetto dalla data della firma del presente Protocollo.
Fatto a Vienna il 30 dicembre 1950
Per la Repubblica d'Austria
VICTOR GEHRMAN
Per la Repubblica italiana
G. COSMELLI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
Convenzione-Secondo Protocollo
Secondo Protocollo aggiunto alla Convenzione fra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali del 30 dicembre 1950
In data odierna i Plenipotenziari del Governo italiano e del
Governo austriaco hanno convenuto sulla seguenti modificazioni da apportare alla Convenzione fra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali, firmata, a Vienna il 30 dicembre 1950:
I. All'articolo 2, paragrafo 1, n. 1, la lettera f) e' sostituita
nel modo seguente:
"f) la legislazione sulla tutela fisica ed economica delle
lavoratrici madri per la parte concernente le prestazioni assicurative alle lavoratrici madri sia durante la gravidanza, che durante il periodo di puerperio".
II. Alla parte II, la dizione "Assicurazioni contro le malattie, contro la tubercolosi e per la nuzialita' e la natalita'" e' sostituita dalla seguente:
"Assicurazioni malattie, tubercolosi e maternita'".
III. L'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni degli articoli da 9 a 12 valgono, per quanto applicabili, anche per le prestazioni assicurative previste dalla legislazione sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 1, lettera f)".
IV. L'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
"In quanto siano applicabili, valgono anche per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali le disposizioni stabilite negli articoli da 10 a 12 e nell'articolo 41, ma limitatamente alle prestazioni sanitarie ed economiche che sono dovuto per il periodo della, inabilita' temporanea in applicazione della legislazione italiana, e fino al termine della cura in applicazione della legislazione austriaca. Per le altre prestazioni, specialmente per le rendite e per gli assegni di morte, si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 38".
I suddetti Plenipotenziari hanno altresi' convenuto di apportare la
seguente rettifica ai due originali in lingua tedesca della Convenzione sopra richiamata ed ai due originali in lingua italiana del Protocollo in data 30 dicembre 1950 aggiunto a questa Convenzione:
1) nell'articolo 23 dei due originali in lingua tedesca della
Convenzione:
"...-unter Bedachtnahme auf die vorhergehenden
Bestimmungen-...".
2) nel punto II dei due originali in lingua italiana del
Protocollo aggiunto:
"...all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, lettera e) e punto
2), lettera g) della Convenzione...".
Le disposizioni che precedono formano parte integrante della
Convenzione fra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali del 30 dicembre 1950 e prenderanno effetto dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.
Il presente Protocollo e' fatto in quattro originali: due in lingua italiana e due in lingua tedesca. Ciascuno Stato riceve due originali, uno in lingua italiana ed uno in lingua tedesca, che fanno ugualmente fede.
Fatto a Vienna il 29 maggio 1952
Per la Repubblica d'Austria
KARL GRUBER
Per la Repubblica italiana
G. COSMELLI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO