099G0278
099G0278
Accordo (LEGGE 27 maggio 1999 n. 197)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno del Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell'accordo e della convenzione di Schengen, e la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione del controlli delle persone alle frontiere comuni, con dichiarazioni ed allegati, fatto a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 dell'accordo stesso.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 maggio 1999 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del Consiglio del Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Art. 1
Accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno del Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, Parti contraenti dell'Accordo e della convenzione di Schengen, e la Repubblica d'Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni
Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, in appresso denominati "le Parti";
Visto l'Accordo fra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale del controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, in appresso denominato "l'Accordo di Schengen", nonche' la Convenzione di applicazione di tale Accordo firmata a Schengen il 19 giugno 1990. in appresso denominata "la Convenzione di Schengen", quali modificati dai Protocolli e dagli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica, della Repubblica d'Austria e del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992, il 28 aprile 1995 e il 19 dicembre 1996;
Richiamando il Protocollo del 22 maggio 1954 relativo all'esenzione dei cittadini della Danimarca, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia e della Svezia dall'obbligo di essere in possesso di un passaporto o di un permesso di soggiorno durante il periodo di soggiorno in uno Stato nordico diverso dal proprio, e la Convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia sulla soppressione del controllo dei passaporti alle frontiere nordiche comuni, firmata a Copenaghen il 12 luglio 1957, in appresso denominata "Unione nordica dei passaporti"
Richiamando l'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) del 2 maggio 1992, e considerando che le Parti di tale Accordo sono risolute, tra l'altro, a realizzare nella massima misura possibile la libera circolazione delle persone nell'intero Spazio economico europeo;
Considerando la dichiarazione dei Governi degli Stati membri della Comunita' europea e degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio AELS (EFTA), adottata in occasione della riunione di Porto del 2 maggio 1992 e allegata all'Accordo SEE; secondo la quale, per favorire la libera circolazione delle persone, gli Stati membri della Comunita' europea o gli Stati AELS, collaborano, secondo le modalita' pratiche da definire nelle sedi adeguate, per snellire i controlli del rispettivi cittadini e loro familiari alle frontiere tra i loro territori;
Considerando che l'Accordo di Schengen, la Convenzione di Schengen, nonche' l'Unione nordica del passaporti, prevedono l'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni tra le Parti contraenti;
Considerando che il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, in quanto Stati membri dell'Unione europea, hanno firmato i Protocolli di adesione all'Accordo di Schengen e gli Accordi di adesione alla Convenzione di Schengen il 19 dicembre millenovecentonovantasei a Lussemburgo;
Considerando che per essere parte della Convenzione di Schengen o essere membro delle Comunita' europee; che fintantoche' la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia non sono membri delle Comunita' europee, non possono aderire alla Convenzione di Schengen;
Desiderosi di cooperare al fine di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere comuni tra le Parti nei riguardi della circolazione delle persone e considerando che tale cooperazione comporta necessarie misure compensative; che al fine di conseguire tale obiettivo e' necessario concludere un accordo di cooperazione tra le Parti;
Considerando che il presente Accordo non si applica alle merci; che queste ultime rientrano nella sfera di applicazione SEE; che le misure tese ad adattare i controlli dei bagagli a mano vanno ricercate in margine al presente Accordo;
Considerando che l'estensione alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia di talune disposizioni della Comunita' europea o adottate nell'ambito dell'Unione europea che si sostituiscono a disposizioni della Convenzione di Schengen puo' implicare la necessita' di concludere accordi tra la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia e la Comunita' europea o gli Stati membri dell'Unione europea; che occorre prevedere, se del caso, misure transitorie;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
L'Accordo di Schengen, la Convenzione di Schengen, compresi l'Atto finale, i protocolli e le dichiarazioni comuni allegati alla convenzione di Schengen, le decisioni prese e le dichiarazioni fatte da o a nome del Comitato esecutivo in virtu' delle disposizioni della Convezione di Schengen, nonche' gli accordi Conclusi in relazione alla Convenzione di Schengen, si applicano tra tutte le Parti del presente Accordo, salvo che questo disponga diversamente. In allegato figura un inventario delle disposizioni in vigore alla data della firma del presente Accordo.
Art. 2
Articolo 2
l. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia partecipano a tutte le riunioni del Comitato esecutivo, dell'Autorita' di controllo comune, del Gruppo centrale e di tutti i gruppi di lavoro istituiti per preparare le decisioni o per altri lavori.
2. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia possono esprimere il loro parere e le loro preoccupazioni e presentare le loro proposte, ma non partecipano al voto.
3. Gli Stati parte della Convenzione di Schengen procedono a scambi di vedute con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia su questioni discusse nelle sedi dell'Unione europea connesse con il presente Accordo:
Art. 3
Articolo 3
1. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia decidono in piena indipendenza di accettare:
a. le decisioni adottate e le dichiarazioni fatte dal Comitato esecutivo o a nome dello stesso;
b. le disposizioni del diritto comunitario in merito alle quali il Comitato esecutivo ha constatato che rendono inapplicabili disposizioni della Convenzione di Schengen in conformita' dell'articolo 134;
c. le disposizioni adottate dagli stati membri dell'Unione europea in merito alle quali il Comitato esecutivo ha constatato che si sostituiscono alle disposizioni della Convenzione di Schengen in conformita' dell'articolo 142, 1 comma;
d. le modifiche della Convenzione di Schengen ai sensi degli articoli 141 o 142, 2 comma;
e. gli accordi che possono essere conclusi tra tutti gli Stati parte della Convenzione di Schengen e gli Stati terzi;
che entrano in vigore dopo la firma del presente Accordo.
Le constatazioni di cui al 1 comma, lettere b) e c), costituiscono delle decisioni del Comitato esecutivo ai sensi dell'articolo 132, 2 comma della Convenzione di Schengen. Esso determina tra le disposizioni di cui al 1 comma lettere b) e c), quelle che dovrebbero formare oggetto di accordi tra la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia e la Comunita' europea o gli Stati membri dell'Unione europea. Qualora non sia possibile conseguire fin dall'inizio l'obiettivo di un'entrata in vigore simultanea degli accordi e delle summenzionate disposizioni sostitutive, il comitato esecutivo adottera' le disposizioni transitorie eventualmente necessarie, nei limiti delle sue competenze.
2. L'accettazione da parte della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia delle disposizioni di cui al 1 comma crea diritti e obblighi tra le Parti. Il Comitato esecutivo constata tale accettazione, che riporta nel verbale della propria riunione.
3. Qualora l'ordine del giorno di una riunione del Comitato esecutivo preveda l'adozione di una decisione di cui al 1 comma, in merito alla quale si suppone, sulla base delle discussioni condotte in seno ai gruppi di lavoro, successivamente in seno al Gruppo centrale, che la Repubblica d'Islanda e/o il Regno di Norvegia non possano accettarla, a tali due paesi verra' data la possibilita' di esporre la propria posizione in seno al Comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo adottera' una decisione solo dopo aver esplicitamente preso in considerazione la posizione della Repubblica d'Islanda e/o del Regno di Norvegia.
Art. 4
Articolo 4
Le disposizioni del presente Accordo non ostano alla cooperazione nel quadro dell'Unione nordica del passaporti, sempre che tale cooperazione non sia in contrasto con l'applicazione del presente Accordo ne' la ostacoli.
Art. 5
Articolo 5
il presente Accordo non si applica alle Svalbard (Spitzberg).
Art. 6
Articolo 6
L'articolo 2, 4 comma ed il titolo V della Convenzione di Schengen non entrano nella sfera di applicazione, del presente Accordo.
Art. 7
Articolo 7
1. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia notificheranno all'atto della firma del presente Accordo: - gli agenti di cui all'articolo 40, 4 comma della Convenzione di Schengen;
- l'autorita' di cui all'articolo 40, 5 comma della Convenzione di Schengen;
- il Ministero di cui all'articolo 65, 2 comma della Convenzione di Schengen.
2. Nello stesso tempo, il Regno di Norvegia notifichera': - gli agenti di cui all'articolo 41, 7 comma della Convenzione di Schengen nonche'
- gli agenti, alle condizioni stabilite dai pertinenti accordi bilaterali di cui all'articolo 41, 10 comma della Convenzione di Schengen, per quanto riguarda le loro attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi, nonche' il trasporto illecito di rifiuti tossici e pericolosi.
3. Le notifiche previste al 1 e al 2 comma saranno indirizzate al Governo del Granducato di Lussemburgo, depositario del presente Accordo, che ne informera' le altre Parti. Lo stesso vale per le modifiche riguardanti la designazione degli agenti, delle autorita' e del ministeri cui fanno riferimento il 1 e il 2 comma.
Art. 8
Articolo 8
Il presente Accordo sara' sottoposto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di adozione saranno depositati presso il Governo del Granducato, di Lussemburgo; quest'ultimo notifichera' il deposito a tutte le Parti.
Art. 9
Articolo 9
1. L'entrata in vigore del presente Accordo e' subordinata:
a. al deposito dello strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione ad opera di tutte le Parti del presente Accordo;
b. all'entrata in vigore degli accordi di adesione del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione di Schengen,
c. all'entrata in vigore degli accordi specifici con la Comunita' europea richiesti in virtu' di una decisione del Comitato esecutivo per l'adozione, da parte della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia, delle disposizioni della Comunita' che hanno reso inapplicabili disposizioni della Convenzione di Schengen in conformita' dell'articolo 134 alla data della firma del presente Accordo;
d. all'entrata in vigore degli accordi specifici con gli Stati membri dell'Unione richiesti in virtu' di una decisione del Comitato esecutivo per l'adozione, da parte della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia, delle disposizioni dell'Unione europea che si sono sostituite a disposizioni della Convenzione di Schengen in conformita' dell'articolo 142, 1 comma, alla data della firma del presente Accordo;
e. all'entrata in vigore degli accordi specifici con gli Stati terzi richiesti in virtu' di una decisione del Comitato esecutivo per l'adozione, da parte della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia, delle disposizioni degli accordi conclusi tra gli Stati parte della Convenzione di Schengen e Stati terzi alla data della firma del presente Accordo.
2. Il Comitato esecutivo si accertera' dell'adempimento delle condizioni di entrata in vigore e ne informera' il Governo del Granducato di Lussemburgo nella sua qualita' di depositario. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione, con riserva dell'adempimento delle condizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del 1 comma del presente articolo.
Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifichera' a tutte le Parti la data di entrata in vigore.
3. Il presente Accordo sara' messo in applicazione tra gli Stati per i quali la Convenzione di Schengen e' messa in applicazione e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione di Schengen in tutti questi Stati e quando in essi saranno effettivi i controlli alle frontiere esterne.
Art. 10
Articolo 10
1. In caso di grave disaccordo tra, da un lato, la Repubblica d'Islanda e/o il Regno di Norvegia e, d'altro lato, le altre Parti del presente Accordo, questo puo' essere denunciato dai paesi parte della Convenzione di Schengen, congiuntamente, e dalla Repubblica d'Islanda e/o dal Regno di Norvegia, singolarmente.
2. Qualora la Repubblica d'Islanda e/o il Regno di Norvegia non accettino una decisione cui si fa riferimento all'articolo 3, 1 comma, cio' equivale a denuncia e la presidenza del Comitato esecutivo lo notifica entro un termine di 30 giorni al Governo del Granducato di Lussemburgo, che ne informa le altre Parti. La Repubblica d'Islanda e/o il Regno di Norvegia cessano di essere parti del presente Accordo sei mesi dopo tale notifica.
3. Il presente Accordo cessa di essere applicato quando la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia o quando gli Stati parte della Convenzione di Schengen cessano di esserne parte.
4. Le conseguenze della denuncia del presente Accordo saranno oggetto di un accordo tra le Parti rimanenti e la Parte che denuncia. In mancanza di accordo, il Comitato esecutivo adotta le misure necessarie nel limite delle sue competenze.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Accordo.
Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue tedesca, danese, spagnola, finlandese, francese, greca, islandese, italiana, olandese, norvegese, portoghese e svedese, i dodici testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verra' depositato presso gli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimettera' copia conforme a ciascuna delle Parti.
Dichiarazione delle Parti della Convenzione di Schengen
Qualora il presente Accordo venga denunciato o cessi di essere applicato ai sensi dell' articolo 10, 2 comma dello stesso, i controlli delle persone alla frontiera con lo Stato o gli Stati interessati saranno esercitati conformemente alle disposizioni della Convenzione di Schengen.
Dichiarazione della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia
1. Le riserve formulate in conformita' dell'articolo 13 della Convenzione europea sulla repressione del terrorismo non si applicano all'estradizione tra gli Stati firmatari del presente Accordo.
2. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia dichiarano che non invocheranno nei confronti degli Stati membri di Schengen che garantiscano identico trattamento le dichiarazioni da esse fatte nell'ambito dell'articolo 6, 1 comma della Convenzione europea di estradizione, per rifiutare l'estradizione di residenti di Stati diversi dagli Stati nordici.
Accordo-Allegato
ALLEGATO
INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1
1. Accordo tra il Regno del Belgio la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Francese, Il Granducato di Lussemburgo e il Regno del Paesi Bassi relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985.
2. Convenzione di applicazione dell'Accordo citato al punto 1, firmata a Schengen, Il 19 giugno 1990.
3. Accordo e protocollo di adesione dell'Italia all'Accordo citato al punto 1 o alla Convenzione citata al punto 2, firmati a Parigi il 27 novembre 1990.
4. Accordo e protocollo di adesione della Spagna all'Accordo citato al punto 1 e alla Convenzione citata al punto 2, firmati a Bonn il 25 giugno 1991.
5. Accordo e protocollo di adesione del Portogallo all'Accordo citato al punto 1 e alla Convenzione citata al punto 2, firmati a Bonn il 25 giugno 1991.
6. Accordo e protocollo di adesione della Grecia all'Accordo citato al punto 1 e alla Convenzione citata al punto 2, firmati a Madrid, il 6 novembre 1992.
7. Accordo e protocollo di adesione dell'Austria all'Accordo citato al punto 1 e alla Convenzione citata al punto 2, firmati a Bruxelles il 28 aprile 1995.
8. Istituzione consolare comune.
9. Manuale comune (documento riservato).
10. Manuale SIRENE (documento riservato).
11. Vademecum sulla cooperazione tra forze di polizia.
12. Decisioni e dichiarazioni del Comitato esecutivo in appresso elencate:
===================================================================
RIFERIMENTI DATE CONTENUTO
TITOLI AMBITO
===================================================================
SCH/Com-ex (93) Dichiarazione relativa alla messa in vigore
decl. 4 della Convenzione
18.10.1993
ENTRATA IN VIGORE
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (93) Dichiarazione relativa al Manuale SIRENE
decl. 5
18.10.1993
SIS/SIRENE
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (93) Il Comitato esecutivo, visto l'articolo
1, 2a rev. 132 della Convenzione di applicazione
14.12.93 dell'Accordo di Schengen
DECIDE: il regolamento interno SCH/Com-ex (93)
1), adottato il 18 ottobre 1993, e' modificato
REGOLAMENTO INTERNO come segue all'articolo 2, par. 4 e
all'articolo 9, par. 2 e 3
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (93) Il Comitato esecutivo,
2 - 14.12.93 - visto l'articolo 132 della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen
DECIDE : le decisioni del Comitato esecutivo
comprenderanno la seguente intestazione
nonche' la clausola finale e di entrata in
vigore, se necessario:
Forma della
decisioni 1. INTESTAZIONE
"DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO"
"Il comitato esecutivo,
- visto l'articolo 132 della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen,
COMITATO ESECUTIVO
- visto l'articolo......di tale Convenzione,
DECIDE:..."
2. CLAUSOLA FINALE DI ENTRATA IN VIGORE
"La presente decisione entrera' in vigore
allorche' tutti gli Stati parte della
Convenzione avranno notificato che sono state
concluse le procedure previste dal proprio
ordinamento giuridico affinche' la decisione
stessa abbia carattere vincolante sul proprio
territorio".
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (93) Il Comitato esecutivo,
3 - 14.12.93 - visto l'articolo 132 della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen
Regolamento
amministrativo e DECIDE:
finanziario
sono adottati il Regolamento finanziario che
figurano in allegato.
I - Regolamento amministrativo
1. Ai fini dell'esecuzione della decisione dei
Ministri e Segretari degli Stati firmatari
SEGRETARIATO dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e
GENERALE della sua Convenzione di applicazione del 19
giugno 1990, le attivita' amministrative
connesse con l'attuazione delle convenzioni
sono esercitate sotto la direzione degli Stati
firmatari o del loro rappresentante in seno al
Gruppo Centrale di Negoziato, in appresso
denominato Gruppo centrale.
II - Regolamento finanziario
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (93) - visti gli articoli 3,5,6,7,8,10, 11,12, 17,
4 riv. 2 corr. - 18 e 25 di tale Convenzione,
14/12/93
DECIDE :
Adozione del
Manuale comune sono adottati il Manuale comune
contenente le istruzioni comuni destinate
FRONTIERE ESTERNE alle autorita' incaricate del controllo alle
COOPERAZIONE TRA frontiere esterne nonche' gli allegati da 1 a
FORZE DI POLIZIA 13 (esclusi gli allegati 4, 6 e 9 ), documenti
che figurano in allegato.
La presente decisione entrera' in vigore
allorche' tutti gli Stati parte della
Convenzione avranno notificato che sono state
concluse le procedure previste dal proprio
ordinamento giuridico affinche' la decisione
stessa abbia carattere vincolante sul proprio
territorio.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (93) - visti gli articoli 9 e 17 di tale
5 riv. - Convenzione,
14/12/93
DECIDE: sono adottati l'istruzione consolare
comune diretta alle Rappresentanze
diplomatiche e consolari di prima categoria
nonche' gli allegati da 1 a 11 e 13
Adozione (ad eccezione, in questo ultimo allegato,
dell'istruzione della parte comune relativa al visto per
comune destinata soggiorni di lunga durata), documenti che
alle Rappresentanze figurano in allegato (*)
diplomatiche e
consolari di prima
categoria, nonche'
degli allegati La presente decisione entrera' in vigore
allorche' tutti gli Stati parte della
Convenzione avranno notificato che sono state
concluse le procedure previste dal proprio
VISTI ordinamento giuridico affinche' la decisione
stessa abbia carattere vincolante sul proprio
territorio.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (93) - visti gli articoli 9 e 17 di tale
6 - 14.12.93 Convenzione.
Lista comune DECIDE: 1. e' adottata la seguente lista
degli Stati comune degli Stati i cui cittadini sono
i cui cittadini soggetti all'obbligo del visto:
sono sogetti
all'obbligo
del visto
VISTI
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (93) - visti gli articoli 10 e 17 di tale
7 - 14.12.93 Convenzione,
Modelli di DECIDE : i modelli di vignetta visto di cui
vignetta un esemplare e' allegato alla presente
visto che decisione costituiscono, per i paesi in
costituiscono questione, il visto uniforme ai sensi
uniforme dell'articolo 10 della Convenzione di
un visto applicazione.
La presente decisione entrera' in vigore
allorche' tutti gli Stati parte della
Convenzione avranno notificato che sono state
concluse le procedure previste dal proprio
VISTI ordinamento giuridico affinche' la decisione
stessa abbia carattere vincolante sul proprio
territorio.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (93) - visti gli articoli 5,25,39,46, da 94 a 102,
8 - 14/12/93 da 104 a 110 di tale Convenzione,
DECIDE : sono adottati il Manuale SIRENE
(Informazioni Supplementari Richieste
all'Ingresso Nazionale) e i relativi allegati
Manuale SIRENE (*); tali documenti codificano le procedure
e relativi di lavoro tra gli uffici SIRENE, organi
allegati tramite i quali si effettuano gli scambi
d'informazione necessari al Sistema
d'informazione Schengen e all'intervento degli
utilizzatori del sistema.
SIS
La presente decisione entrera' in vigore
allorche' tutti gli Stati parte della
Convenzione avranno notificato che cono state
concluse le procedure previste del proprio
ordinamento giuridico affinche' la decisione
stessa abbia carattere vincolante sul proprio
territorio.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (93) - visti gli articoli da 70 a 76 di tale
9 - 14.12.93 Convenzione,
DECIDE : sono confermate le dichiarazioni dei
Ministri e Segretari di Stato relative ai
prodotti stupefacenti e alle sostanze
psicotrope, indicate in allegato e relative:
Conferma delle - all'applicazione dell'articolo 70;
dichiarazioni - all'istituzione del Gruppo "Stupefacenti"
del Ministri previsto all'articolo 70 della Convenzione
e Segretari di di applicazione;
Stato relative - al rafforzamento dei controlli alle
ai prodotti frontiere esterne, ai fini della lotta contro
stupefacenti;(*) stupefacenti e il traffico illecito
alle sostanze - all'applicazione della pratica delle
psicotrope consegne controllate nell'ambito del traffico
illecito di stupefacenti e di sostanze
psicotrope;(*)
- alle misure intese a contrastare
STUPEFACENTI l'esportazione illecita di stupefacenti dal
COOPERAZIONE territorio delle Parti contraenti;(*)
GIUDIZIARIA - al miglioramento nella prassi della
cooperazione giudiziaria in materia di
stupefacenti;
- ai lavori realizzati in materia di
stupefacenti dal gruppo istituito in virtu'
della dichiarazione del 19 giugno 1992;
- al modello di certificato rilasciato per il
trasporto di stupefacenti e di sostanze
psicotrope necessarie ai fini di una terapia
medica.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (93) - visto l'articolo 132 della Convenzione di
10 - 14.12.93 applicazione dell'Accordo di Schengen,
Conferma delle DECIDE : sono confermate le dichiarazioni del
dichiarazioni 19 giugno 1992 e del 30 giugno 1993 dei
dei Ministri Ministri e Segretari di Stato relative alla
e Segretari di messa in vigore della Convenzione di
Stato del applicazione e alla soddisfazione delle
19.6.92 e condizioni preliminari.
30.6.93 relative
alla messa in vigore
ENTRATA IN VIGORE
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex(93) - visto l'articolo 132 della Convenzione
11 - 14.12.93 di applicazione dell'Accordo di Schengen,
Conferma delle DECIDE: sono confermate le dichiarazioni
dichiarazioni dei del Ministri e Segretari di Stato che figurano
Ministri e nell'elenco in allegato.
Segretari di Stato
ENTRATA IN VIGORE
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (93) - visto l'articolo 132 della Convenzione di
12 - 12.12.93 applicazione dell'Accordo di Schengen,
DECIDE:
Notifica scritta
alla Presidenza 1. e' notificato per iscritto al Presidente
del Comitato del Comitato esecutivo da ogni Stato parte
esecutivo del della Convenzione il completamento delle
completamento delle proprie procedure nazionali relative
procedure nazionali all'attuazione delle decisioni,
relativa
all'attuazione
delle decisioni
ENTRATA IN VIGORE 2. dopo ricevimento dell'ultima notifica, il
Segretariato generale e' tenuto entro tre
giorni ad informare per iscritto gli Stati
parte della Convenzione. Le decisioni
corrispondenti entrano in vigore dieci giorni
dopo la scadenza di questo termine.
La presente decisione entrera' in vigore
allorche' tutti gli Stati della Convenzione
avranno notificato che sono state concluse le
procedure previste dal proprio ordinamento
giuridico affinche' la decisione stessa abbia
carattere vincolante sul proprio territorio.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (93) - visti gli articoli da 48 a 53 e da 70 a 76
14 - 14.12.93 di tale Convenzione,
DECIDE:
Miglioramento al fine di migliorare nella prassi la
nella prassi cooperazione giudiziaria in materia di lotta
della cooperazione contro il traffico di stupefacenti, le Parti
giudiziaria in contraenti s'impegnano a che la parte
materia di lotta richiesta, qualora avesse l'intenzione di non
contro il traffico eseguire una domanda di assistenza o di
di stupefacenti eseguirla solo in parte, comunichi alla parte
richiedente le ragioni del suo rifiuto,
nonche, ove possibile, le condizioni da
soddisfare perche' la domanda possa essere
STUPEFACENTI eseguita.
COOPERAZIONE
GIUDIZIARIA La presente decisione entrera' in vigore
allorche' tutti gli Stati parte della
Convenzione avranno notificato che sono state
concluse le procedure previste dal proprio
ordinamento giuridico affinche' la decisione
stessa abbia carattere vincolante sul proprio
territorio.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (93) - visti gli articoli da 28 a 38 di tale
15 corr -14-12-93 Convenzione,
Conferma della DECIDE:
dichiarazione
dei Ministri 1) E' confermata la dichiarazione dei Ministri
e Segretari di e Segretari di Stato relativa all'esame delle
Stato relative domande di asilo (doc. SCH/M (93) 1),
all'esame delle riportata in allegato,
domande di asilo
2) I lavori relativi all'integrazione delle
misure di applicazione elaborate nell'ambito
comunitario e menzionate nel documento in
allegato debbono essere conclusi e essere
oggetto di rapporto al Comitato esecutivo in
ASILO occasione della prossima riunione.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (93) - visti gli articoli 92 e 119 di tale
16 - 14.12.93 Convenzione,
DECIDE:
Regolamento
finanziario E' adottato il regolamento finanziario
riguardante riguardante le spese relative
all'istallazione
spese relative e alla funzione di supporto tecnico del
all'istallazione Sistema d'informazione Schengen (S.I.S.)
e alla funzione riportato qui di seguito.
di supporto tecnico
del C.SIS Schengen
SIS
-------------------------------------------------------------------
Com-ex (93) - visto l'articolo 17.2 di tale Convenzione,
18 riv. - 14.12.93
DECIDE:
Consultazioni
delle autorita' 1) Con l'approvazione dell'allegato 5
centrali, dell'istruzione consolare comune il
meccanismo Comitato esecutivo ha stabilito,
transitorio conformemente alla Convenzione ed avvalendosi
delle informazioni attualmente disponibili
sulle minacce che possono pesare sull'ordine
pubblico o la sicurezza nazionale di ciascuna
Parte contraente, la lista dei paesi i cui
cittadini potranno ottenere il visto soltanto
previa consultazione delle autorita' centrali
degli Stati Schengen che lo desiderano.
VISTI
Conferma che le proposte contenute nel
rapporto elaborato dal Gruppo centrale
riportato in allegato consentono, fin dalla
messa in vigore della Convenzione, di condurre
questa consultazione secondo le modalita'
transitorie descritte in questo documento (per
i casi indispensabili dell'allegato 5).
2) Da' mandato al Gruppo centrale:
- di seguire l'esecuzione delle disposizioni
transitorie,
- di far rapporto al Comitato esecutivo sulle
disposizioni tecniche, finanziarie e
giudiriche necessarie affinche' la messaggeria
tra le autorita' centrali sia realizzata
quanto prima possibile.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (93) - visti gli articoli 9 e 10 di tale
19 - 14.12.93 Convenzione,
DECIDE:
Armonizzazione
del regime del Considerando che una politica comune
visti all'insieme degli Stati in materia di
circolazione delle persone e in particolare di
regime di visti e' uno stumento privilegiato
per la creazione di uno spazio unico senza
controlli alle frontiere interne. Il Comitato
esecutivo conferma l'obiettivo di conseguire
progressivamente una maggiore armonizzazione
in materia.
VISTI
Incarica il Gruppo centrale di presentargli,
entro dodici mesi a decorrere dalla messa in
vigore della Convenzione, un rapporto sul
proseguimento dei lavori.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (93) - visti gli articoli 9 e 17.3 di tale
20 riv. Convenzione,
-14.12.93
DECIDE:
1) In conformita' degli obiettivi di
armonizzazione dei regime del visti definiti
in maniera generale all'articolo 9 e in
Armonizzazione del maniera specifica all'articolo 17 della
diritti riscossi Convenzione, si ribadisce la necessita' di
all'atto del armonizzare i diritti riscossi all'atto del
rilascio del rilascio del visto uniforme.
visto uniforme
2) Le tariffe riportate nel documento in
allegato costituiscono un obiettivo di
armonizzazione accettabile.
3) Tenuto conto della necessita' per alcuni
Stati di sottoporre all'approvazione del loro
parlamento le modifiche dei diritti riscossi
per il rilascio dei visti, viene previsto un
periodo transitorio senza armonizzazione
VISTI fissato a 12 mesi a decorrere dalla messa in
vigore della Convenzione. Al termine di questo
periodo, l'armonizzazione dei diritti dovra'
essere obbligatoriamente realizzata.
4) Si raccomanda che durante il periodo
transitorio i consolati esercitino,
singolarmente e nell'ambito della loro
cooperazione, un controllo particolare per
evitare che le regole di competenze vengano
aggirate a causa della differenza di livello
esistenti tra i diritti. Propone a tal fine
che i consolati si scambino tutti i dati
quantitativi utili.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (93) - visto l'articolo 17.3 di tale Convenzione,
21 - 14.12.93
Proroga del visto DECIDE:
uniforme
La proroga del visto uniforme avverra' secondo
i principi comuni definiti nel documento
VISTI allegato.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (93) - Visto l'articolo 132 della Convenzione di
22 riv. - 14.12.93 applicazione dell'Accordo di Schengen
DECIDE:
1) A prescindere dalle diverse norme
giuridiche nazionali, determinati documenti
devono conservare un carattere riservato per i
tre motivi seguenti:
- I documenti per i quali la pubblicita'
pregiudica direttamente gli obiettivi
perseguiti;
- Alcuni documenti possono, d'altra
Carattere parte,contenere dati
riservato nominativi o una descrizione di procedure
di alcuni amministrative da non divulgare;
documenti - Alcuni documenti possono inoltre riportare
elementi relativi ai processi di fabbricazione
o alla sicurezza stessa delle relazioni
estere.
2) Devono quindi rimanere riservati i seguenti
documenti: gli allegati 1, 5, 8, 9 e 10
dell'istruzione Consolare Comune, la lista dei
paesi i cui cittadini sono soggetti
COMITATO all'obbligo del visto, il Manuale comune, il
ESECUTIVO Manuale SIRENE, tre documenti menzionati nella
decisione relativa ai prodotti stupefacenti
(il rafforzamento dei controlli alle frontiere
esterne (SCH/Stup (92) 45), le consegne
controllate (SCH/Stup (92) 46, 4a rev.) e le
misure intese a contrastare l'esportazione
illecita di stupefacenti (SCH/Stup (92) 72, 3a
rev.)).
3) Il contenuto del Manuale comune, del
Manuale SIRENE e dell'allegato 1
dell'istruzione Consolare Comune (lista dei
paesi i cui cittadini sono soggetti
all'obbligo del visto) possono essere
integrati nelle istruzioni e nei manuali
nazionali.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (93) - visto l'articolo 131 di tale Convenzione,
24 - 14.12.93
DECIDE:
Principi comuni
dell'annullamento, L'annullamento, la revoca e la riduzione della
della revoca e validita' del visto uniforme avverranno
della riduzione secondo i principi comuni definiti nel
della validita' documento accluso in allegato.
del visto uniforme
VISTI
-------------------------------------------------------------------
SCH/COM-EX (93) Dichiarazione relativa alle misure di
decl. 6 cooperazione tra i servizi preposti
14.12.1993 ai controlli in frontiera.
FRONTIERE ESTERNE
-------------------------------------------------------------------
SCH/COM-EX (93) Dichiarazione del Comitato esecutivo relativa
decl. 5 2a rev. all'articolo 7 del
Regolamento interno
14.12.1993
REGOLAMENTO
INTERNO
-------------------------------------------------------------------
SCH/COM-EX (93) Dichiarazione del comitato esecutivo relativa
decl. 9 al Regolamento interno
14.12.1993
REGOLAMENTO
INTERNO
-------------------------------------------------------------------
SCH/COM-EX (93) Dichiarazione relativa all'organizzazione
decl. 10 volta ad assicurare la corretta applicazione
14.12.1993 della Convenzione e l'osservanza delle
ENTRATA relative disposizioni
IN VIGORE
-------------------------------------------------------------------
SCH/COM-EX (93) Dichiarazione relativa alla Guida destinata a
decl. 13 facilitare l'assistenza repressiva
14.12.1993 internazionale in materia di lotta contro il
STUPEFACENTI traffico di stupefacenti nelle Parti
contraenti dell'Accordo di Schengen
-------------------------------------------------------------------
SCH/COM-EX (94) - visto l'articolo 2 di tale Convenzione
1 rev. 2- approva il documento relativo alla
26.4.94 soppressione dei controlli delle persone
alle frontiere interne (SCH/I-Front (94) 1,
Misure di terza rev.) e
adattamento ai
fini della DECIDE:
soppressione
degli ostacoli le misure di adattamento ai fini della
e delle soppressione degli ostacoli e delle
limitazioni al limitazioni al traffico nei valichi stradali
traffico nei situati alle frontiere interne sono realizzate
valichi stradali in conformita' del documento qui allegato.
situati alle
frontiere interne L'attuazione delle misure di adattamento e' di
competenza nazionale delle Parti contraenti.
FRONTIERE INTERNE
-------------------------------------------------------------------
SCH/COM-EX (94) - visto l'articolo 17.3, lettera c) e d) di
2 - 26.4.94 tale Convenzione
Rilascio del DECIDE:
visto uniforme
in frontiera il rilascio del visto uniforme in frontiera e'
effettuato in conformita' dei principi comuni
VISTI definiti nel documento qui allegato.
-------------------------------------------------------------------
SCH/COM-EX (94) - viste le disposizioni del Titolo II,
3 - 26.4.94 Capitolo 7, di tale Convenzione
Protocollo DECIDE:
relativo alle
conseguenze Il Comitato esecutivo approva le conclusioni
dell'entrata della relazione sottopostegli concernente
in vigore l'incidenza della Convenzione relativa alla
della determinazione dello Stato competente per
Convenzione di l'esame di una domanda di asilo presentata in
Dublino su uno degli Stati membri delle Comunita' europee
talune firmata a Dublino il 15 giugno 1990 sulle
disposizioni relative disposizioni in materia di asilo del
della Capitolo 7 del Titolo II della Convenzione di
Convenzione di applicazione all'Accordo di Schengen firmata
applicazione il 19 giugno 1990.
dell'Accordo
di Schengen Conformemente all'articolo 142 della
Convenzione di applicazione all'Accordo di
Schengen, esso dichiara che l'entrata in
vigore della Convenzione di Dublino del 15
giugno 1990 firmata dagli Stati membri delle
Comunita' europee dovra' tradursi nella
cessazione dell'applicazione delle
disposizioni del Capitolo 7 del Titolo II
della Convenzione di applicazione del 1990
relativo alla responsabilita' per l'esame
ASILO delle domande di asilo e nell'applicazione
delle disposizioni della predetta Convenzione
di Dublino del 15 giugno 1990. A tal fine, il
Comitato esecutivo decide che venga firmato un
protocollo il quale sara' sottoposto a
ratifica, approvazione o accettazione secondo
le norme costituzionali di ogni Stato e con
sufficiente anticipo in modo tale da
permettere la sua entrata in vigore
simultaneamente alla Convenzione di Dublino.
Il Comitato esecutivo conferma che, fino al
momento dell'entrata in vigore della
Convenzione di Dublino, intende applicare le
disposizioni della Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen non appena questa
sara' messa in vigore.
-------------------------------------------------------------------
SCH/COM-EX (94) Dichiarazione degli stati Schengen relativa
decl. 1 riv. alla realizzazione del Sistema d'informazione
26.4.94 Schengen
SIS
-------------------------------------------------------------------
SCH/COM-EX (94) Data della messa a disposizione dell'utenza
decl. 3. finale
26.4.94
SIS
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (94) - visti gli articoli 9 e 17 di tale
5 - 27.6.94 Convenzione,
DECIDE:
1. E' confermata allo stato del 10.05.1994 la
lista comune I degli Stati i cui cittadini
sono soggetti all'obbligo del visto di cui
all'allegato 1 dell'istruzione consolare
comune SCH/II-Visa (93) 11, 6a rev., 4a corr.)
Aggiornamento 2. Si prende conoscenza allo stato del
dell'allegato 1 10.05.1994 dell'inventario aggiornato II degli
dell'istruzione Stati i cui cittadini non sono soggetti
Consolare comune all'obbligo del visto in nessuno Stato membro
nonche' dell'inventario aggiornato"degli Stati
i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del
visto in taluni Stati Schengen e non in altri
di cui all'allegato 1 dell'istruzione
consolare comune (SCH/II-Visa
(93) 11, 6a rev., 4a corr.)
3. Il Comitato esecutivo prendendo conoscenza
del fatto che e' stato possibile inserire
Israele, Slovenia e Cipro nell'"inventario
aggiornato degli Stati i cui cittadini non
sono soggetti all'obbligo del visto in nessuno
Stato membro", si compiace per questo
ulteriore progresso registrato
nell'armonizzazione della politica in materia
di visti. Ricorda inoltre che il 14 dicembre
1993 e' stato deciso quanto segue:
"Considerando che una politica comune
all'insieme degli Stati in materia di
circolazione delle persone e in particolare di
regime di visti e' uno sfruttamento
privilegiato per la creazione di uno spazio
unico senza controlli alle frontiere interne,
il Comitato esecutivo conferma l'obiettivo di
VISTI conseguire progressivamente una maggiore
armonizzazione in materia".
Il modo in cui sono pregrediti i lavori nel
frattempo dimostra che e' stato possibile
ridurre ulteriormente in particolare il numero
di quegli Stati i cui cittadini sono soggetti
all'obbligo del visto in taluni Stati Schengen
e non in altri (inventario III).
4. La presente decisione entrera' in vigore
allorche' tutti gli Stati parte della
Convenzione avranno notificato che sono state
concluse le procedure previste dal proprio
ordinamento giuridico affinche' la decisione
stessa abbia carattere vincolante sul proprio
territorio.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (94) - visti gli articoli 9 e 17 di tale
6 - 27.6.94 Convenzione,
DECIDE:
Aggiornamento
degli allogati Sono riviste le versioni degli allegati 2, 3,
2, 3, 4, 5, 9, 4, 5 e 9 dell'istruzione consolare comune del
dell'istruzione 14 dicembre 1993 (SCH/II-Visa (94) 11, 6a rev.
consolare comune 4a corr.); le nuove versioni sono allegate
alla presente decisione.
Allegato 2: Regime di circolazione applicabile
ai titolari di passaporti diplomatici,
ufficiali o di servizio e ai titoli di
VISTI salvacondotti rilasciati da talune
organizzazioni internazionali intergovernative
ai propri funzionari.
- Stato al 21.04.1994.
Allegato 3: Lista degli Stati i cui cittadini
o titolari di documenti di viaggio rilasciati
dagli Stati in questione sono soggetti
all'obbligo del visto aeroportuale.
- Stato all'11.05.1994.
Allegato 4: Elenco di documenti che
autorizzano l'ingresso senza visto.
- Stato al 10.05.1994.
Allegato 5: Lista delle domande di visto
soggette alla consultazione preliminare delle
autorita' centrali di cui all'articolo 17,
paragrafo 2:
- Stato al 02.06.1994.
Allegato 9: Diciture eventualmente utilizzate
da ogni parte contraente nella zona riservata
alle annotazioni.
-Stato al 2.06.1994.
La presente decisione entrera' in vigore
allorche' tutti gli Stati parte della
Convenzione avranno notificato che sono state
concluse le procedure previste dal proprio
ordinamento giuridico affinche' la decisione
stessa abbia carattere vincolante sul proprio
territorio.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (94) - visti gli articoli 5, 16, 17 nonche' 26 di
7 - 27.6.94 tale Convenzione
DECIDE:
All'istruzione consolare comune (doc. SCH/II-
Visa (93) 11, 6a rev., 4a corr.) viene
allegato il documento annesso alla presente
decisione:
Aggiunte di un - Allegato 14 - Principi e procedure inerenti
allegato 14 all'informazione delle Parti contraenti per il
all'istruzione rilascio di un visto con validita'
consolare comune territoriale limitata, per l'annullamento, la
revoca e la riduzione della durata di
validita' di un visto uniforme e per il
rilascio di un titolo di soggiorno nazionale
(SCH/II-Visa (94) 11 sec. rev.)
VISTI La presente decisione entrera' in vigore
allorche' tutti gli Stati parte della
Convenzione avranno notificato che sono state
concluse le procedure previste dal proprio
ordinamento giuridico affinche' la decisione
stessa abbia carattere vincolante sul proprio
territorio.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (94) - visti gli articoli da 29 a 32 di tale
11 - 27.6.94 Convenzione,
DECIDE:
Attuazione del E' adottato il documento qui allegato
Titolo II, "Attuazione del Titolo II, Capitolo 7
della della Convenzione di applicazione all'Accordo
Capitolo 7 della di Schengen" (SCH/II-as (93) 13, terza rev. -
Convenzione con 5 all.).
di applicazione
dell'Accordo di La presente decisione entrera' in vigore
Schengen allorche' tutti gli Stati parte della
convenzione avranno notificato che sono state
ASILO concluse le procedure previste dal proprio
ordinamento giuridico affinche' la decisione
stessa abbia carattere vincolante sul proprio
territorio.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (94) - visti gli articoli 5, 16, 17, e 25 di tale
12 - 27.8.94 Convenzione
Aggiunta di un DECIDE:
allegato 8 al
Manuale comune. Al Manuale comune (documento SCH/Gem-handb
(91) 10, 17a rev. corr.) viene allegato il
documento annesso alla presente decisione
VISTI - Allegato 8 a - Principi e procedure inerenti
FRONTIERE all'informazione delle Parti contraenti per il
ESTERNE rilascio di un visto con validita' limitata,
per l'annullamento, la revoca e la riduzione
della durata di validita' di un visto
uniforme, e per il rilascio di un titolo di
soggiorno nazionale (SCH/II-Visa (94) 11 terza
rev.)
La presente decisione entrera' in vigore
allorche' tutti gli Stati parte della
Convenzione avranno notificato che sono state
concluse le procedure previste dal proprio
ordinamento giuridico affinche' la decisione
stessa abbia carattere vincolante sul proprio
territorio.
-------------------------------------------------------------------
SCH/COM-EX (94) Dati da caricare per poter dichiarare
decl.4 2a rev. l'operativita' del Sistema d'informazione
Schengen SIS.
27.06.1994
SIS
-------------------------------------------------------------------
SCH/COM-EX (94) Dichiarazione relativa alla relazione tra il
decl.7 3a rev. Sistema d'informazione Schengen (SIS) e il
27.06.1994 sistema d'informazione europeo (SIE)
SIS
-------------------------------------------------------------------
SCH/COM-EX (94) Dichiarazione relativa a misure volte ad
decl. 8 corr. assicurare un'ulteriore miglioramento delle
27.06.1994 frontiere esterne
FRONTIERE
ESTERNE
-------------------------------------------------------------------
SCH/COM-EX (94) - visto l'articolo 17, secondo comma di tale
15 riv. - Convenzione,
21.11.94
DECIDE:
1. La procedura automatizzata di consultazione
delle Autorita' Centrali degli altri Stati
partner nell'ambito del rilascio del visto, e'
basata, dal momento della messa in vigore
della Convenzione di Schengen e in
applicazione delle disposizione
dell'istruzione consolare comune, sui principi
fissati nell'allegato dizionario dei dati
(SCH/II-Vision (93) 20, terza rev.). Qualora
taluni Stati partner non soddisfino ancora i
Introduzione di requisiti tecnici di applicazione della
una procedura procedura automatizzata una volta messa in
automatizzata vigore la Convenzione di Schengen, tali Stati
di consultazione trasmetteranno i dati nell'ambito della
delle Autorita' consultazione sulla base delle disposizioni
Centrali prevista dell'istruzione consolare comune, avvalendosi
all'art. 17, par. 2 del mezzi di trasmissione abituali.
della Convenzione
2. Il Comitato esecutivo invita tutti gli
Stati a realizzare quanto prima possibile
tutte le condizioni tecniche per
l'applicazione della procedura automatizzata.
3. Qualora l'inizio dell'applicazione dei
summenzionati principi non sia ancora
disponibile la rete SIRENE (Fase II) prevista
per la trasmissione dei dati nell'ambito della
consultazione, gli Stati partner interessati
si adopereranno affinche' la trasmissione dei
dati sia effettuata attraverso le linee
pubbliche. Gli Stati partner assicurano
un'adeguata sicurezza nella trasmissione dei
dati.
4. Ciascuna Parte contraente sostiene i costi
delle installazioni sul piano nazionale per la
procedura automatizzata. Le Parti contraenti
deliberano in merito ad eventuali spese di
regolarizzazione generale della trasmissione
dei dati dopo dodici mesi dal funzionamento
del sistema prendendo in considerazione il
principio del "chi chiede paga". Tengono conto
a tale riguardo del fatto che, nell'ambito
della procedura di consultazione, lo Stato che
chiede di essere consultato tutela anche gli
interessi legittimi dello Stato che effettua
la consultazione in materia di sicurezza.
VISTI Le parti contraenti registrano i costi
generati dalla procedura di consultazione a
partire dal funzionamento del sistema e
trasmettono dei prospetti riepilogativi di
questi costi entro dodici mesi.
-------------------------------------------------------------------
SCH/COM-ex(94) - visto l'articolo 6 di tale Convenzione,
16 riv. 21.11.94 prende atto ed approva il documento SCH/I-
front (94) 43 e
Acquisto di
timbri comuni DECIDE:
d'ingresso e
di uscita Le parti contraenti acquisteranno i timbri
comuni d'ingresso e di uscita conformemente ai
FRONTIERE principi stabiliti nel documento SCH/Gam-Handb
ESTERNE (93) 15 (*).
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (94) Dichiarazione relativa alla qualita' della
decl. 9 riv. vignetta visto uniforme
21.11.1994
VISTI
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (94) - visti gli articoli 4 e 6 di tale
17 rov. 4 - 2.12.94 Convenzione,
prende atto ed approva il documento relativo
Introduzione e all'introduzione e all'applicazione del regime
applicazione del Schengen negli aeroporti principali e negli
regime Schengen aeroporti minori (SCH/I-front (94) 39, 9a
negli aeroporti rav.) e
minori
DECIDE:
AEROPORTI Ai fini dell'introduzione e dell'applicazione
del regime Scengen negli aeroporti principali
e negli aeroporti minori saranno messe in atto
le misure che figurano in allegato.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (94) - visti gli articoli 9 e 17.3, lettera d) di
20 riv. tale Convenzione,
- 21 11 94.
DECIDE:
facendo riferimento ai principi stabiliti dal
Comitato esecutivo riunitosi a Parigi il 14
Aggiunta di un dicembre 1993 SCH/Com-ex (93) 20 riv. e
allegato 12 SCH/Com-ex (93) PV 2) il prospetto qui accluso
all'istruzione verra' aggiunto all'istruzione consolare
consolare comune: comune come allegato 12.
diritti da La presente decisione entrera' in vigore
riscuotere allorche' tutti gli Stati parte
della
per il rilascio Convenzione avranno notificato che sono state
del visti concluse le procedure previste dal proprio
ordinamento giuridico affinche' la decisione
stessa abbia carattere vincolante sul proprio
VISTI territorio.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (94) - visti gli articoli 5, 6, 8, 15, 17, e 25
23 riv. - 22.12.94 di tale Convenzione,
DECIDE:
Modifiche e Il Manuale comune e i relativi allegati sono
integrazioni del modificati e integrati conformemente al
Manuale comune e documento che figura in allegato.
del relativi La presente decisione entrera' in vigore
allegati allorche' tutti gli Stati parte della
Convenzione avranno notificato che sono state
FRONTIERE ESTERNE concluse le procedure previste dal proprio
COOPERAZIONE TRA ordinamento giuridico affinche' la decisione
FORZE DI POLIZIA stessa abbia carattere vincolante sul proprio
territorio.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (94) - visti gli articoli 9 e 17 di tale
24 riv. 22.12.94 Convenzione,
DECIDE:
Aggiornamento 1. Gli allegati 1,2,3,4,5,6,7,9, e 13
degli allegati dell'istruzione consolare comune diretta alle
1, 2, 3, 4, 5, Rappresentanze diplomatiche e consolari di
6, 7, 9 e 13 e prima categoria (SCH/Com-ex (93) 5 riv.),
ristampa integrale approvata a Parigi il 14 dicembre 1993,
dell'istruzione formano oggetto delle modifiche che figurano
consolare comune nell'allegato 1.
2. Onde assicurare che gli uffici di frontiera
degli Stati Schengen abbiano accesso alle
informazioni necessarie in materia di regime
del visti, gli allegati 9, 10 e 13
dell'istruzione consolare comune sono accluse
al Manuale comune sui controlli alle frontiere
esterne (SCH//Gem-Handb (91) 10, 17a rev.),
come allegati 6b, 6c e 6a.
3. Affinche' l'Istruzione consolare e i
relativi allegati siano utilizzati in maniera
uniforme, essa sara' ristampata tenendo conto
delle modifiche apportate dopo il 14 dicembre
1993 (allegato 2).
VISTI La presente decisione entrera' in vigore
allorche' tutti gli Stati parte della
Convenzione avranno notificato che sono state
concluse le procedure previste dal proprio
ordinamento giuridico affinche' la decisione
stessa abbia carattere vincolante sul proprio
territorio.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (94) - visto l'articolo 12.3 di tale Convenzione
25 - 22.12.94
DECIDE:
1. Le parti contraenti si scambiano dati
statistici relativi al rilascio di visti
uniformi. Il prospetto riportato in allegato
indica i dati da scambiare e la periodicita'
di tali scambi.
2. Le parti contraenti trasmettono le
Scambio di dati statistiche al Segretariato Generale.
statistici relativi Quest'ulmtimo raccoglie i dati statistici ed
al rilascio del elabora per ogni periodo dei prospetti
visti riepilogativi che mette a disposizione delle
Parti contraenti.
3. A prescindere da cio' si potra' procedere
allo scambio di dati statistici anche in loco,
VISTI nell'ambito della cooperazione consolare e
secondo una procedura ivi concordata.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (94) - visto l'articolo 75 di tale Convenzione
28 riv. - 22.12.94
DECIDE:
Certificato di
cui all'art. 75 Si approva il documento SCH/Stup (94) 21 rav. 2 per il trasporto relativo al certificato per il trasporto di
di stupefacenti e stupefacenti e/o sostanze psicotrope ai fini
sostanze psicotrope di una terapia medica, riportato in allegato.
STUPEFACENTI
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (94) - visto l'articolo 2 della Convenzione di
29 rev. 2 - applicazione dell'accordo di Schengen
22.12.94 - visto l'articolo 131 di tale Convenzione
- visto l'articolo 132 di tale Convenzione
Messa in - visto il disposto congiunto dell'articolo
applicazione della 139, paragrafo 2 e del punto 1, paragrafi
Convenzione di 1 e 2 della Dichiarazione comune relativa
applicazione di all'articolo 139 che figura nell'Atto finale
Schengen del di tale Convenzione,
19.6.90
DECIDE:
ENTRATA IN VIGORE l'applicazione irreversibile della
Convenzione di applicazione dell'accordo di
Schengen.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (94) Dichiarazione relativa alla cooperazione
decl. 12 consolare in loco.
22.12.94
VISTI
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (94) Elenco degli atti del procedimento che
decl. 13 possono essere inviati direttamente a mezzo
22.12.94 posta (articolo 52 della convenzione di
applicazione) COOPERAZIONE
applicazione)
GIUDIZIARIA
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (95) - Visti gli articoli 9 e 17 di tale
1-8/04/95 Convenzione,
allegati 1, 2, 3,
4, 5 e 9
dell'istruzione DECIDE:
consolare
comune e sono riviste le versioni degli allegati 1, 2,
allegati 5 e 11 3, 4, 5 e 9 dell'istruzione consolare comune
del Manuale comune del 22 dicembre 1994 (SCH/II Visa (93) 11, 7a
rev.), nonche' le versione degli allegati 5 e
11 del Manuale comune (SCH/Gem.Handb (91) 10,
VISTI 18a rev.); le nuove versioni sono allegate
alla presente decisione.
FRONTIERE ESTERNE
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (95) - visto l'articolo 132 della Convenzione di
2 -28.04.95 applicazione dell'accordo di Schengen,
Messa in opera DECIDE:
al piu' presto
della rete SIRENE Il comitato esecutivo fase II ritiene
necessario mettere in opera al piu'
presto la rete SIRENE fase II al fine di
apportare le necessarie migliorie alla rete
SIS SIRENE attuale, a livello fra l'altro delle
comunicazioni inter-SIRENE e nell'ambito
dell'esecuzione del meccanismo di
consultazione tra autorita' centrali di cui
all'articolo 17 della Convenzione di
applicazione di Schengen.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (95) - visti gli articoli 9 e 17 di tale
4 - 28.04.95 convenzione,
DECIDE:
allegato 5B
dell'istruzione 1. All'Allegato 5B dell'istruzione consolare
comune (modifiche) comune viene aggiunto il Burundi, nella
colonna corrispondente al Belgio.
2. All'allegato 5B dell'istruzione consolare
comune vengono aggiunti il Burundi, lo Zaire e
il Ruanda nella colonna corrispondente alla
Francia con la seguente a in calce: "Per
quanto riguarda questi paesi, le
VISTI Rappresentanze diplomatiche e consolari
francesi dovranno essere consultate
direttamente dalle Rappresentanze degli Stati
Schengen oggetto di una domanda di visto. La
risposta sara' comunicata in loco delle
Rappresentanze diplomatica e consolare
francese consultata".
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (95) - visto l'articolo 132 della Convenzione di
6- 29.06.95 applicazione dell'Accordo di Schengen,
DECIDE:
Viste le relazioni del periti indipendenti e
considerata la necessita' dettata dalla stessa
struttura Schengen, il comitato esecutivo
Schengen ritiene necessario istituire
Istituzione di un'Unita' di gestione del SIS che assicurera'
un'Unita' di la gestione dell'insieme del SIS sotto la
gestione del SIS supervisione del gruppo di lavoro permanente
"GLP".
La composizione dell'unita' di gestione,
fissata a due persone per il 1995, potra' sin
dal 1996 essere estesa a quattro persone
sempreche' cio' sia giustificato.
SIS Il comitato esecutivo approva le implicazioni
finanziarie dell'assunzione di queste persone
nonche' il meccanismo di finanziamento che
consiste in un incremento del bilancio di
funzionamento del Segretariato Schengen e che
implica, de jure e de facto, l'applicazione
della chiave di ripartizione ad hoc
(v. documento SCH/Or.SIS (95) 67, 2a rev. in
allegato).
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (95) - visto l'articolo 132, par. 4 della
13 - 29.06.95 Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen,
Mandato conferito
al Gruppo centrale DECIDE:
di adattare gli
allegati Si da' mandato al Gruppo centrale di adattare
dell'istruzione gli allegati dell'istruzione consolare comune,
consolare comune, del Manuale comune e del Manuale Sirene,
dal Manuale comune purche' si tratti esclusivamente di modifiche
e dal Manuale subordinate all'obbligo di comunicazione che
Sirene le parti contraenti devono apportare a seguito
della situazione giuridica nazionale e che non
VISTI devono essere stabilite congiuntamente dagli
FRONTIERE ESTERNE Stati parte.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (95) - visto l'articolo 132, della Convenzione di
14 - 29.16.95 applicazione dell'Accordo di Schengen,
- visto il suo Regolamento interno del 14
dicembre 1993 (SCH/Com-ex (93) 1, 2a rev.) che
prevede che la successione della presidenza
Schengen deve seguire un ordine stabilito,
DECIDE:
Successione della - fino al 31 dicembre 1995 la presidenza e'
presidenza di esercitata dal Belgio,
Schengen - due Stati che si succedono nell'ordine
regolamentare possono chiedere di invertire il
loro turno;
- dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996 la
COMITATO ESECUTIVO presidenza e' esercitata dai Paesi Bassi;
- dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996 la
presente e' esercitata dal Lussemburgo.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (95) - visti gli articoli 9 e 17 di tale
15 2a rev. Convenzione,
- 29.06.95
DECIDE:
Nuove versioni Sono riviste le versioni degli allegati 1, 2 e
degli allegati 5 del 14 giugno 1995 e dell'allegato 3 del 22
1, 2, e 5 maggio 1995 dell'istruzione consolare comune
dell'istruzione SCH II - Visa (93) 11, 7a rev.), nonche' la
consolare e revisione dell'allegato 5 del Manuale comune
comune e (SCH/Gem-Handb (91) 10, 18a rev.); le nuove
dell'allegato 5 versioni sono allegate alla presente
del Manuale comune decisione.
VISTI
FRONTIERE ESTERNE
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (95) Dichiarazione relativa alla cooperazione
decl. 2 tra forze di polizia
29.06.95
COOPERAZIONE TRA
FORZE DI POLIZIA
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (95) - visto l'articolo 2 di tale Convenzione,
20 2a rev.
20.12.95 DECIDE:
Approvazione del E' approvato il documento SCH/I (95) 40.rev. 6
doc. SCH/I (95) 40 relativo alla procedura di applicazione
6a rev. relativo dell'articolo 2, par. 2 della Convenzione. I
alla procedura di principi e le procedure che vi figurano devono
applicazione essere rispettati dalle parti contraenti che
all'articolo 2, desiderano avvalersi della clausola derogativa
par. 2 della prevista dall'articolo 2,
par. 2 della
Convenzione Convenzione a ripristinare temporaneamente i
controlli alle frontiere interne nazionali.
FRONTIERE INTERNE
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (95) - visti gli articoli 7 e 131 di tale
21 - 20.12.95 Convenzione,
Scambio rapido DECIDE:
tra gli Stati
Schengen di Gli Stati Schengen debbono procedere quanto
statistiche prima possibile allo scambio di
statistiche e
e di dati concreti di dati concreti che evidenziano un'eventuale
che evidenziano disfunzione alle loro frontiere esterne.
un'eventuale Gli Stati partner hanno l'obbligo di
disfunzione alle comunicare alla presidenza, attraverso il
frontiere esterne Segretariato generale, i dati concreti di cui
sono a conoscenza.
FRONTIERE ESTERNE Spetta al sottogruppo "Frontiere", nel corso
di ogni riunione, analizzare tali dati e
proporre soluzioni concrete.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (95) - visti gli articoli 9 e 17 di tale
22 riv.- 20.12.95 Convenzione,
Nuove versioni DECIDE:
dell'allegato
3 dell'ICC et L'allegato 3 dell'istruzione consolare comune
dell'allegato (SCH/II-Visa (93) 11, 7a rev.) e l'allegato 5a
5a del MC del Manuale comune (SCH/Gem-Handb (91) 10, 18a
VISTI rev.) sono oggetto di revisione; le nuove
FRONTIERE ESTERNE versioni figurano in allegato.
La presente decisione entrera' in vigore
allorche' tutti gli Stati parte della
Convenzione avranno notificato che sono state
concluse le procedure previste dal proprio
ordinamento giuridico affinche' tale decisione
abbia carattere vincolante sul proprio
territorio.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (95) - visto il Regolamento finanziario adottato il
23 riv. - 20.12.95 14 dicembre 1993,
DECIDE:
Determinazione 1. Il bilancio relativo alla spesa del
del bilancio e Segretariato generale dell'Unione economica
del contributo di del Benelux impegnata ai fini della gestione
ogni Parte per il dell'Accordo e della Convenzione di
1996 applicazione di Schengen e' fissato per il
1996, ad un importo di 191.062.036 franchi
SEGRETARIATO belgi.
GENERALE
2. Il contributo di ogni Parte e' fissato ad
un ottavo di tale importo, ossia a 23.882.455
franchi belgi.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (95) - visto l'articolo 119 di tale Convenzione,
25 - 20.12.95 - visto il regolamento finanziario adottato il
14 dicembre 1993,
Bilancio
previsionale 1996 DECIDE:
per la rete SIRENE
FASE II 1. Il bilancio previsionale 1996 per la rete
SIRENE fase II e' fissato ad un importo di
60.321.225 franchi belgi.
SIS/SIRENE I contributi degli Stati membri sono calcolati
secondo il criterio di ripartizione SIS
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (95) - visto il regolamento finanziario adottato il
26 - 20.12.95 14 dicembre 1993.
Bilancio relativo DECIDE:
alle spese
dell'Unita'di 1. il bilancio 1996 relativo alle spese di
gestione e dell'Unita' di gestione (tre persone)
ammonta
contributo di a 15.304.737 FB.
ogni Parte 2. Il contributo di ogni Parte e' pari ad un
ottavo di tale importo, ossia 1.913.092 FB.
SIS
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (95) Dichiarazione relativa alla cooperazione
decl. 3.20.12.1995 transfrontaliera tra forze di polizia
COOPERAZIONE TRA
FORZE DI POLIZIA
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (95) Dichiarazione relativa alle condizioni
decl. 4.20.12.1995 rigorose di rilascio di un VTL e scambio di
VISTI statistiche
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (95) Dichiarazione relativa alla denuncia degli
decl. 5.20.12.1995 accordi bilaterali di gratuita' del rilascio
VISTI in materia di visti
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (96) Dichiarazione relativa al terrorismo,
decl. 1.21.01.96 richiesta dalla Spagna
COOPERAZIONE
GIUDIZIARIA
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (96) - visto l'articolo 132 della Convenzione
2 riv. - 18.4.96 dell'Accordo di Schengen,
DECIDE:
A prescindere dal mandato conferito dal
Comitato esecutivo al Gruppo centrale per
quanto riguarda un'eventuale modifica degli
allegati dell'Istruzione consolare comune, del
Manuale SIRENE, nonche' del Manuale comune,
possono sussistere circostanze che costringono
uno Stato Schengen a chiedere ai Partner
Schengen di approvare una decisione ben
definita; in tutti questi casi, la decisione
deve inoltre intervenire quanto prima
possibile (in altre parole senza attendere la
riunione successiva del Gruppo centrale e/o
del Comitato esecutivo). L'urgenza puo' essere
Procedura di invocata da uno Stato Schengen, del Gruppo
adozione di centrale o da un gruppo di lavoro Schengen. Lo
decisioni ben Stato Schengen in questione (o un altro organo
definite quanto Schengen, puo' successivamente chiedere alla
prima possibile presidenza di far pervenire ai partner
Schengen una lettera/un fax con cui il
progetto di decisione viene sottoposto loro
per approvazione. In tale lettera/fax e'
prevista un'approvazione con procedura di
COMITATO ESECUTIVO silenzio/assenso di 21 giorni (cio' implica
che la decisione in questione e' considerata
approvata se non giunge da parte di uno degli
Stati Schengen alcuna obiezione entro il
termine previsto). Parallelamente all'invio
del fax o della lettera, le delegazioni
riceveranno una conferma telefonica.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (96) - visto l'articolo 140 di tale Convenzione,
3 - 18.4.96
Status di DECIDE:
osservatore
concesso alla Alla Danimarca, Finlandia e Svezia viene
Danimarca, concesso lo status di osservatore nel
Finlandia e Svezia quadro della cooperazione esistente tra gli
Stati Schengen in previsione dell'adesione
ADESIONI agli Accordi di Schengen.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (96) visto l'articolo 140 della Convenzione di
4 - 18.4.96 applicazione dell'Accordo di Schengen,
vista l'accettazione in sede di Comitato
esecutivo del 18 aprile 1996 degli indirizzi
Invito all'Islanda per il quadro istituzionale
di un accordo di
alla Norvegia ad cooperazione tra gli Stati Schengen e la
assistere in veste Norvegia e l'Islanda,
di osservatori a visto l'impegno della Norvegia e dell'Islanda
tutte le riunioni a cooperare con gli Stati parte della
Schengen Convenzione nel rispetto degli indirizzi per
il quadro istituzionale,
considerando l'esistenza della Convenzione
nordica sui controlli del passaporti.
INVITA:
L'Islanda e la Norvegia ad assistere nella
qualita' di osservatori a decorrere dal 1
ADESIONI maggio 1996 alle riunioni che si terranno nel
quadro della Convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen in previsione della
conclusione di un accordo di cooperazione."
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (96) vista la decisione adottata a Ostenda il 20
5.18.4.96 dicembre 1995 relativa al bilancio 1996
dell'unita' di gestione (SCH/Com-ex (95) 26),
Ripartizione dei visto il fatto che non vi
e' ancora accordo
costi dell'Unita' circa la chiave di ripartizione,
di gestione SIS
fino alla fine DECIDE:
del 1997.
i costi relativi all'unita' di gestione fino
al 1997 compreso, sono suddivisi nel seguente
modo:
Tutti gli Stati partner, tranne la Germania
sostengono tali costi in conformita' della
chiave di ripartizione di cui all'articolo 119
della Convenzione di applicazione dell'accordo
SIS di Schengen. La Germania applica la chiave di
ripartizione utilizzata nel quadro del
Segretariato Schengen (SCH/Com-ex (95) 23
riv.). IL residuo viene suddiviso secondo
questa stessa chiave di ripartizione (SCH/Com-
ex (95) 23 riv.)
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (96) - vista la decisione adottata il 20 dicembre
6 riv. - 18.4.96 1995 a Ostenda relativa al bilancio 1996
dell'Unita' di gestione del SIS (SCH/Com-ex
(95) 26),
Commissione di - visto il fatto che non vi e' ancora accordo
arbitraggio circa la chiave di ripartizione,
indipendente che
formulera' una DECIDE:
proposta sul punto
relativo alla Il punto relativo alla ripartizione del costi
ripartizione dei dell'Unita' di gestione negli anni 1996, 1997
costi dell'Unita' verra' sottoposto ad una commissione di
di gestione negli arbitraggio indipendente che formulera' una
anni 1996, 1997. proposta,
Il comitato esecutivo incarica il Gruppo
centrale di decidere circa una composizione
SIS della commissione ed un mandato da conferire
che siano accettabili per tutti gli Stati
partner.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (96) Dichiarazione relativa all'approccio al
decl. 2 riv. problema del turismo della droga
18.4.96
STUPEFACENTI
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (96) Dichiarazione relativa al programma di
decl. 3 lavoro del gruppo di lavoro "Stupefacenti"
18.4.96
STUPEFACENTI
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (96) Armonizzazione del diritti di percezione
decl. 4 riv. consolare
18.4.96
VISTI
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (96) Dichiarazione relativa alla definizione del
decl. 5 corr. concetto di straniero
18.4.96
FRONTIERE ESTERNE
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (96) Dichiarazione relativa all'estradizione
decl. 6 2a rev.
18.4.96
COOPERAZIONE
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (96) visto l'articolo 7 di tale Convenzione,
10 riv. - 27.6.96
DECIDE:
Commissioni per le
visite alle La raccolta di informazioni relative alle
frontiere esterne frontiere esterne avviene anche tramite
commissioni per le visite alle frontiere
esterne, come previsto nella nota SCH/I-Front
(96) 11, 5a rev.
Le commissioni per le visite assolvono il loro
FRONTIERE ESTERNE compito sulla base e secondo le linee
direttrici prospettate in tale documento.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (96) visti gli articoli da 26 a 38 (Titolo II,
11 - 27.6.96 Capitolo 7 di tale Convenzione,
visto che nel quadro dell'applicazione pratica
della sua decisione di attuazione del titolo
II, Capitolo 7 della Convenzione di
applicazione dell'accordo di Schengen
(SCH/Com-ex (94) 11) avviene che il
trasferimento del richiedente l'asilo dalla
Parte contraente presso la quale e' presentata
la domanda d'asilo alla Parte contraente
responsabile, non puo' essere effettuato nel
termine stabilito di un mese,
visto che e' auspicabile regolare la
Gli Stati Schengen responsabilita' per l'esame di una domanda
rimangono d'asilo in caso di superamento del termine di
responsabili trasferimento a causa di circostanze
dell'esame di una particolari, in particolare per ragioni
domanda d'asilo. mediche, tra le quali anche la gravidanza e la
detenzione penale,
DECIDE:
di integrare la sua decisione di attuazione
del Titolo II, Capitolo 7 della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen
(SCH/Com-ex (94) 11), con il seguente testo,
Lo Stato Schengen che ha accettato la
responsabilita' dell'esame di una domanda di
asilo resta responsabile dell'esame di tale
domanda, anche se il trasferimento del
richiedente l'asilo per via di circostanze
particolari quali malattia, gravidanza,
detenzione, ecc., deve essere rinviato e non
e' pertanto possibile effettuarlo entro il
termine di trasferimento previsto di un mese.
In casi come questi gli Stati Schengen
interessati determinano di comune accordo,
ASILO caso per caso entro quale termine avra' luogo
il trasferimento. Anche qualora il richiedente
l'asilo scompaia e non se ne conosca la
destinazione, impedendo in tal modo di
effettuare il trasferimento in generale, resta
responsabile dell'esame della domanda di asilo
lo Stato Schengen che ha accettato la
responsabilita'. In tale contrasto non e'
determinante se il richiedente l'asilo sia
scomparso prima o dopo l'accettazione formale
della responsabilita'. La responsabilita'
dell'esame della domanda di asilo sussiste in
ambedue i casi, fintantoche' non si dimostri
che il richiedente l'asilo ha lasciato il
territorio Schengen. Qualora si verifichi una
delle summenzionate circostanze, gli Stati
Schengen ne faranno oggetto di tempestiva
reciproca comunicazione.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (96) vista la decisione SCH/Com-ex (95) 6 del 29
12 - 27.6.96 giugno 1995 relativa all'istruzione di
un'Unita' di gestione del SIS che assicurera'
la gestione dell'insieme del SIS sotto la
supervisione del gruppo di lavoro permanente,
Ripartizione dei vista la decisione adottata all'Aia il 18
costi dell'Unita' aprile 1998 di sottoporre ad una commissione
di gestione del di arbitraggio indipendente il punto relativo
SIS secondo la alla ripartizione del costi dell'Unita' di
chiave proposta gestione,
dalla commissione visto il parere di tale commissione,
di arbitraggio
DECIDE:
I costi dell'Unita' di gestione del SIS
SIS verranno ripartiti tra gli Stati Schengen
secondo la chiave proposta dalla commissione
di arbitraggio nel suo parere.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (96) visti gli articoli 9, 17 e 30 di tale
13 riv. - 27.6.96 Convenzione,
Considerando che tutti i partner Schengen
riconoscono l'importanza della determinazione
dei diritti e degli obblighi dell'essere
rappresentato e del rappresentare. Tutti i
partner Schengen sono infatti o Stati
rappresentanti o rappresentati.
Considerando che l'assoluta fiducia nel modo
di applicare il meccanismo della
rappresentanza nella prassi Schengen
costituisce il principio fondamentale della
cooperazione tra gli Stati Schengen.
DECIDE:
Il rilascio di visti Schengen in Stati terzi,
nei quali non tutti gli Stati Schengen sono
rappresentati, in relazione con l'art. 30 par.
1 lettera a) della Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen avviene secondo i
seguenti principi:
Principi per il a) il meccanismo della rappresentanza si
rilascio del visti applica ai visti uniformi di transito e visto
Schengen in di breve soggiorno, rilasciati nel quadro
rappresentanza della Convenzione di Schengen e in virtu' del
disposto dell'istruzione consolare.
E' obbligo dello stato rappresentante
applicare i criteri dell'istruzione consolare
comune con la stessa diligenza con la quale
suole rilasciare i propri visti dello stesso
tipo e della stessa durata.
b) Il meccanismo della rappresentanza non
viene esteso, salvo esplicito accordo
bilaterale, ai visti rilasciati in previsione
dell'esercizio di un'attivita' professionale
retribuita o di un'attivita' subordinata ad
una preliminare autorizzazione dello Stato nel
quale l'attivita' in questione verra' svolta.
I richiedenti il visto di questo tipo sono
tenuti a rivolgersi alla Rappresentanza
consolare accreditata dello Stato nel quale
verra' esercitata tale attivita'.
c) Gli Stati Schengen non sono obbligati ad
essere rappresentati in ogni Stato terzo ai
fini del rilascio di visti. Gli Stati membri
possono decidere che le richieste di visto
VISTI presentate in determinati paesi terzi o le
richieste per una determinata categoria di
visti siano presentate alla Rappresentanza di
prima categoria dello Stato di destinazione
principale.
d) La valutazione del pericolo d'immigrazione
clandestina nell'ambito della domanda del
visto spetta interamente alla Rappresentanza
diplomatica o consolare che esamina la domanda
di visto.
e) Gli Stati Rappresentanti accettano la
responsabilita' derivante da richieste di
asilo presentate da titolari di visti
rilasciati dagli Stati rappresentanti per
conto degli Stati rappresentanti, come emerge
della menzione esplicita figurante sul visto
(in conformita' dell'allegato 13 dell'ICC).
f) In casi eccezionali accordi bilaterali
possono stabilire che, riguardo alle domande
di visto presentate da determinare categoria
di stranieri, gli Stati rappresentanti o
sottopongono le stesse alle autorita' dello
Stato rappresentato di destinazione, o le
rinviano alle Rappresentanze di tale Stato.
Tali categorie dovranno essere determinate per
iscritto (eventualmente per Rappresentanza
diplomatica o consolare). In tal caso il
rilascio del visto dovra' avvenire con
l'autorizzazione dello Stato rappresentato ai
sensi dell'articolo 30, par. 1, lettera a)
CSCH.
g) Gli accordi bilaterali potranno via via
essere adattati alla luce di valutazioni
nazionali delle domande di asilo presentate
eventualmente in un periodo determinato dai
titolari di un visto rilasciato in
rappresentanza o di altri dati pertinenti
relativi al rilascio del visti.
Si puo' altresi' convenire, alla luce dei
risultati ottenuti, che presso determinate
Rappresentanze (eventualmente anche in
relazione a determinate nazionalita') si
rinunci alla rappresentanza.
h) La rappresentanza vale solo per il rilascio
di visti. Qualora il visto non possa essere
rilasciato perche' lo straniero non e' in
grado di fornire prove sufficienti che egli
soddisfa le condizioni, lo straniero dovra'
essere informato della possibilita' di
presentare la propria domanda presso una
rappresentanza di prima categoria dello Stato
di destinazione principale.
i) Un ulteriore perfezionamento del meccanismo
della rappresentanza puo' essere apportato
mediante un'estensione della rete di
consultazione attraverso un ulteriore sviluppo
del software dando cosi' la possibilita' allo
Stato rappresentante di consultare le
autorita' centrali dello Stato rappresentato.
l) Al presente documento e' allegata la
tabella relativa alla rappresentanza in
materia di rilascio del visti Schengen nei
Paesi terzi nei quali non tutti gli Stati
Schengen sono rappresentati. Il Gruppo
centrale prende conoscenza delle modifiche
apportate a tale tabella, di comune accordo
tra gli Stati membri interessati.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (96) visti gli articoli 9 e 17 di tale Convenzione,
14 riv. - 27.6.96
Aggiornamento DECIDE:
degli allegati 1
e 3 dell'ICC e 5 Gli allegati 1 e 3 dell'istruzione consolare
e 5a del MC comune (doc. SCH/II-Visa (93) 11, 7a rev.)
nonche' gli allegati 5 e 5a del Manuale
VISTI comune (doc. SCH/Gem-handb (91) 10, 18 a
FRONTIERE ESTERNE rev.) vengono rivisti; le nuove versioni sono
allegate alla presente decisione.
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (96) vista la decisione del comitato esecutivo del
15 - 27.6.96 14 dicembre 1993 (doc. SCH/Com-ex (93) 3),
Modifica del
Regolamento DECIDE:
amministrativo
e finanziario Il regolamento amministrativo e finanziario di
SEGRETARIATO cui alla decisione del Comitato esecutivo del
GENERALE 14 dicembre 1993 viene modificato nel seguente
modo:
-------------------------------------------------------------------
SCH/Com-ex (96) visto l'articolo 132 della Convenzione di
16 - 17.10.96 applicazione dell'accordo di Schengen,
visto il regolamento amministrativo e
finanziario adottato il 27 giugno 1996,
vista la decisione del Gruppo centrale SCH/C
(96) 64 del 18 luglio 1996,
DECIDE:
Regolamento 1. Il bilancio relativo alle spese del
amministrativo Segretariato generale dell'Unione economica
e finanziario Benelux impegnate per la gestione dell'Accordo
e della Convenzione di Schengen e' fissato per
il 1997 ad un importo di 255.188.000 FB.
SEGRETARIATO 2. Il contributo di ogni Parte e' fissato a
GENERALE 2/21 di tale importo, ossia 24.303.619 FB.
3. I Paesi nordici verseranno insieme un
contributo equivalente a 5/21 del bilancio,
ossia 60.759.048 FB.
-------------------------------------------------------------------
SCH/COM-EX (96) Dichiarazione del Comitato esecutivo relativa
decl. 7 riv. alla politica di riammissione tra gli Stati
27.6.96 Schengen.
RIAMMISSIONE
-------------------------------------------------------------------