Monitoring Gesetzessammlung

062U1002

IT - DL e Leggi di Conversione

062U1002

Accordo (LEGGE 28 luglio 1962 n. 1002)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; PROMULGA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia:
a) Accordo istitutivo di un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia con Protocolli, Atto finale e Scambio di Note, firmati in Atene il 9 luglio 1961 ed Atti connessi;
b) Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguir; per l'applicazione dello Accordo suddetto firmato in Atene il 9 luglio 1961 ed Atti connessi
c) Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo di cui alla lettera a) firmato in Atene il 9 luglio 1961 ed Atti connessi.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 76, 6 e 5 degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere a), b) e c) dell'art. 1.

Art. 3

Il Governo e' autorizzato fino alla scadenza del periodo transitorio stabilito dall'art. 6 dell'Accordo di associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Accordi specificati all'art. 1 della presente legge, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Accordi stessi.

Art. 4

All'onere di lire 75.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1962-63, sara' fatto fronte a carico del fondo globale istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso per provvedere agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 luglio 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TAVIANI - BOSCO - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - GUI - RUMOR - MATTARELLA - COLOMBO - BERTINELLI - PRETI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Art. 1

Accordo di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia
PREAMBOLO
Sua Maesta' il Re dei Belgi,
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica francese,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo,
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,
ed il Consiglio della Comunita' Economica Europea,
da una parte,
e sua Maesta' il Re degli Elleni,
dall'altra,
determinati a stabilire vincoli sempre piu' stretta fra il popolo greco ed i popoli riuniti nella Comunita' Economica Europea;
decisi ad assicurare il costante miglioramento delle condizioni di vita in Grecia e nella Comunita' Economica Europea mediante un piu' rapido progresso economico ed un'armoniosa espansione degli scambi, nonche' a ridurre il divario tra l'economia greca e quella degli Stati membri della Comunita':
prendendo in considerazione i particolari problemi che pone lo
sviluppo dell'economia greca;
riconoscendo che l'appoggio dato dalla Comunita' Economica Europea,
agli sforzi del popolo greco diretti ad elevare il suo tenore di vita facilitera' ulteriormente l'adesione della Grecia alla Comunita';
decisi a rafforzare la salvaguardia della pace e della liberta'
perseguendo in comune l'ideale che ha ispirato in Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea;
hanno deciso di stipulare un Accordo che crei un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia, a norma dell'art. 238 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e a tal fine hanno designato come loro plenipotenziari:
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI:
il sig. Paul-THenri Spaak, Vicepresidente del Consiglio e
Ministro degli Affari Esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
il dott. Gebbart Seelos, Ambasciatore ad Atene;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:
il sig. Maurice Couve de Murville, Ministro degli Affari Esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
il sig. Emilio Colombo, Ministro dell'Industria e del Commercio;
SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO:
il sig. Eugene Schaus, Vicepresidente del Governo e Ministro
degli Affari Esteri;
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI:
il dott. II. R. van Houten, Segretario di Stato agli Affari
Esteri;
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA:
il prof. dott. Ludwig Erhard, Presidente in carica del Consiglio della Comunita' Economica Europea, Vice-cancelliere e Ministro degli Affari Economici della Repubblica federale di Germania;
SUA MAESTA' IL RE DEI GRECI:
il sig. P. Kanellopoulos, Vicepresidente del Consiglio dei
Ministri
il sig. A. Protopapadakis, Ministro del Coordinamento,
il sig. E. Averoff-Tossizza, Ministro degli Affari Esteri;
i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in
buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.
Art.1.
Con il presente Accordo e' istituita un'Associazione tra la
Comunita' Economica Europea e la Grecia.

Art. 2

Art. 2.
1. - L'Accordo di Associazione ha lo scopo di promuovere un
rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le Parti, tenendo pienamente conto della necessita' di assicurare un piu' rapido sviluppo dell'economia greca. ed il miglioramento del livello dell'occupazione e del tenore di vita del popolo greco.
2. - Ai fini enunciati nel paragrafo precedente, la Associazione
comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsto dal presente Accordo:
a) la creazione di un'unione doganale;
b) lo sviluppo di azioni comuni delle Parti e la armonizzazione delle loro politiche nei settori previsti dall'Accordo;
c) la messa a disposizione dell'economia greca, nel quadro del
Protocollo finanziario allegato all'Accordo, di risorse destinate a facilitare il suo piu' rapido sviluppo.

Art. 3

Art. 3.
Per assicurare l'applicazione ed il progressivo sviluppo del regime
di Associazione, le Parti Contraenti si riuniscono in un Consiglio di Associazione che agisce nei limiti delle attribuzioni conferitegli dall'Accordo.

Art. 4

Art. 4.
Le Parti Contraenti adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atto ad assicurare l'esecuzione degli obblighi che discendono dall'Accordo.
Esse si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere la
realizzazione degli scopi dell'Accordo.

Art. 5

Art. 5.
1. - Nel campo di applicazione dell'Accordo e senza pregiudizio
delle disposizioni particolari da esso previste, nessuna delle Parti Contraenti esercita e tollera discriminazioni fondate sulla nazionalita', in pregiudizio delle persone fisiche aventi la cittadinanza di un'altra Parte Contraente, quando siano stabilite sul territorio di una di esse.
2. - Per l'applicazione del precedente paragrafo le societa'
costituite in conformita' alla legislazione di uno Stato membro della Comunita' o della Grecia ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale sul territorio di una delle Parti Contraenti, sono equiparate alle persone fisiche.
Per societa' si intendono le societa' di diritto civile o di
diritto commerciale, ivi comprese le societa' cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad accezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro.
3. - Il Consiglio di Associazione, quando se ne manifesti la
necessita', prende ogni decisione atta ad eliminare le discriminazioni di cui al presente articolo.

Art. 6

Art. 6.
L'Associazione e' fondata su un'unione doganale che, fatte salve le
eccezioni previste dall'Accordo, si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto di dazi doganali all'importazione ed alla esportazione di qualsiasi tassa di effetto equivalente tra gli Stati membri della Comunita' e la Grecia, nonche' l'adozione da parte della Grecia della tariffa doganale comune della Comunita' nei suoi rapporti con i paesi terzi.
Il periodo transitorio previsto per realizzare l'unione doganale e'
fissato in dodici anni, fatte salve le eccezioni previste dal presente Accordo.

Art. 7

Art. 7.
1. - Le disposizioni del capitolo I, sezione I, e del capitolo II del presente titolo si applicano:
a) alle merci prodotte negli Stati membri della Comunita' o in
Grecia, comprese quelle ottenute in tutto od in parte da prodotti provenienti da paesi terzi che si trovino in libera pratica negli Stati membri o in Grecia;
b) alle merci in provenienza da paesi terzi che si trovino in
libera pratica negli Stati membri o in Grecia.
2. - Sono considerati in libera pratica negli Stati membri o in
Grecia i prodotti provenienti da paesi terzi, per i quali siano state adempiute negli Stati membri o in Grecia le formalita' di importazione e siano stati riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse.

Art. 8

Art. 8.
1. - Le disposizioni del capitolo I, sezione I, e del capitolo II del presente titolo si applicano anche alle merci ottenute negli Stati membri della Comunita' o in Grecia, nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti in provenienza da paesi terzi che non si trovavano il libera, pratica negli Stati membri o in Grecia.
L'ammissione di dette merci al beneficio di queste disposizioni e' tuttavia subordinata alla riscossione, nello Stato di esportazione, di un prelievo la cui aliquota sia pari alla percentuale dei dazi della tariffa doganale comune previsti per i prodotti in provenienza da paesi terzi, impiegati nella loro fabbricazione. Questa percentuale, fissata dal Consiglio di Associazione per ogni periodo da esso prestabilito, e' in rapporto alla riduzione tariffaria concessa alle merci nello Stato di importazione. Il Consiglio di Associazione determina anche le modalita' di riscossione del prelievo, tenendo conto delle disposizioni vigenti, in materia, negli scambi tra gli Stati membri.
2. - Qualora dette disposizioni venissero modificate per gli scambi
tra gli Stati membri, il Consiglio di Associazione fissera' le nuove disposizioni da applicarsi tra le Parti Contraenti.

Art. 9

Art. 9.
Le Parti Contraenti determinano i metodi di collaborazione
amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 ed 8 tenuto conto dei metodi stabiliti dalla Comunita' per gli scambi di merci tra gli Stati membri.

Art. 10

Art. 10.
1. - Ciascuna Parte Contraente, la quale ritenga che delle
disparita' derivanti dall'applicazione dei dazi doganali o delle restrizioni quantitative o di qualsiasi altra misura all'importazione di effetto equivalente, nonche' di ogni altra misura di politica, commerciale, minaccino di provocare deviazioni di traffico o causare difficolta' economiche nel suo territorio, adisce il Consiglio di Associazione, che all'occorrenza puo' raccomandare i metodi atti ad evitare i danni che possono risultarne.
2. - Se si manifestano deviazioni di traffico o difficolta'
economiche e la Parte interessata ritiene necessaria un'azione immediata, puo' prendere essa stessa le necessarie misure di salvaguardia notificandole al Consiglio di Associazione, il quale puo' decidere se detta Parte debba modificarle o sopprimerle.
3. - Devono essere scelte con precedenza le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Accordo e lo sviluppo normale degli scambi.
4. - Tuttavia, entro il primo anno a decorrere dall'entrata in
vigore dell'Accordo, ogni Parte Contraente ha facolta' di stabilire un elenco delle merci che rientrano nella categoria di cui all'articolo 7, paragrafo 1 b), per le quali, in conseguenza delle disparita' dei dazi doganali, essa ritenga che si possano temere deviazioni di traffico per cui non le sia, possibile applicare immediatamente le disposizioni del capitolo I, sezione I, e del capitolo II del presente titolo. Gli elenchi sono trasmessi al Consiglio di Associazione che li esamina periodicamente ai fini della loro graduale abolizione.

Art. 11

Art. 11.
Durante il periodo transitorio previsto dall'art. 6, le Parti
Contraenti procedono, nella misura. necessaria al buon funzionamento dell'Associazione, al riavvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, tenendo conto dei riavvicinamenti gia' operati dagli Stati membri della Comunita'.

Art. 12

Art. 12.
Le Parti Contraenti si astengono dall'introdurre tra loro nuovi
dazi doganali o tasse di effetto equivalente all'importazione ed all'esportazione e dall'aumentare quelli che applicano nei loro rapporti commerciali reciproci alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Art. 13

Art. 13.
I dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente in vigore tra gli Stati membri della Comunita' da una parte e la Grecia dall'altra parte, sono progressivamente aboliti ad opera di questi alle condizioni stabilite negli articoli 14 e 15 dell'Accordo.

Art. 14

Art. 14.
1. - Per ogni prodotto, il dazio di base sul quale gli Stati membri
della Comunita' devono operare le riduzioni successive e' costituito dal dazio applicato al 1 gennaio 1957, come previsto dell'art. 14, paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comunita'.
2. - Per ogni prodotto, il dazio di base sul quale la Grecia deve operare le successive riduzioni e' costituito dal dazio effettivamente applicato nei riguardi degli Stati membri alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo.
3. - Il ritmo delle riduzioni che le Parti Contraenti devono
effettuare e' determinato come segue: la prima riduzione si opera all'entrata in vigore dell'Accordo, la seconda, la- terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima riduzione, successivamente ogni diciotto mesi. L'ottava riduzione e le successive vengono effettuate ogni anno.
4. - Ogni riduzione si operera' mediante una diminuzione pari al 10
per cento del dazio di base di ciascun prodotto.
5. - Tuttavia, i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente
che gli Stati membri applicano nei riguardi della Grecia non possono in nessun caso essere inferiori a quelli che essi applicano tra di loro.

Art. 15

Art. 15.
1. - In deroga agli articoli 6 e 14, paragrafi 3 e 4, per le
posizioni di tariffa che figurano nell'allegato I dell'Accordo e per le quali sembra necessario prolungare il periodo transitorio, la Grecia riduce i dazi di base nei confronti degli Stati membri della Comunita' nel corso di un periodo transitorio di ventidue anni, nel modo seguente:
Una riduzione del 5 per cento su ogni dazio e' effettuata
all'entrata in vigore dell'Accordo. Altre tre riduzioni, ciascuna del 5 per cento, si effettuano ogni trenta mesi.
I dazi cosi' ridotti costituiscono i dazi di base per le riduzioni successive che si effettuano a decorrere dalla fine del decimo anno, secondo il ritmo ed alle condizioni previste dall'art. 14, paragrafi 3 e 4.
2. - La Grecia durante i primi due anni di applicazione
dell'Accordo e fino a concorrenza di un importo pari in valore al 3 per cento delle sue importazioni in provenienza dalla Comunita' durante il 1958, ha la facolta' di modificare l'elenco di cui all'allegato I, purche' il valore totale rappresentato da detto elenco nel 1958 non venga aumentato.
Le riduzioni dei dazi operate sui prodotti soggetti originariamente
al regime di disarmo di cui all'art. 14 e successivamente passati nell'elenco di cui all'allegato I, sono mantenute a titolo provvisorio.
Per i prodotti che figuravano originariamente in questo elenco e
che ne sarebbero tolti, la Grecia applica immediatamente le riduzioni tariffarie gia' operate a norma delle disposizioni dell'art. 14.

Art. 16

Art. 16.
1. - A prescindere dalle disposizioni degli articoli 14 e 15,
ciascuna Parte Contraente puo' sospendere interamente o parzialmente la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dall'altra Parte Contraente, la quale deve esserne informata.
2. - Ciascuna Parte Contraente si dichiara disposta a ridurre i
propri dazi doganali nei confronti dell'altra, secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto dagli articoli 14 e 15, quando cio' le sia consentito dalla sua situazione economica generale o dalla situazione del settore interessato. Il Consiglio di Associazione rivolge opportune raccomandazioni a tal fine.

Art. 17

Art. 17.
1. - Le disposizioni degli articoli da 12 a 16 sono applicabili ai dazi doganali di carattere fiscale.
2. - Fin dall'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati membri
della Comunita' e la Grecia rendono noti al Consiglio di Associazione i rispettivi dazi doganali di carattere fiscale.
3. - Gli Stati membri e la Grecia conservano la facolta' di
sostituire tali dazi di carattere fiscale con una imposta interna, conforme alle disposizioni dell'art. 53 dell'Accordo.
4. - Quando il Consiglio di Associazione constata che la
sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale incontra in Grecia gravi difficolta', autorizza questo paese a mantenere tale dazio, a condizione che la Grecia lo abolisca al piu' tardi entro sei anni dalla entrata in vigore dell'Accordo.
L'autorizzazione deve essere richiesta entro due mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo. In via provvisoria, la Grecia puo' mantenere i dazi in questione fino a che sia intervenuta una decisione del Consiglio di Associazione.

Art. 18

Art. 18.
1. - In deroga alle disposizioni degli articoli 6, 12 e 14, la
Grecia ha la facolta', durante il periodo transitorio di cui all'articolo 6, di ripristinare, aumentare o introdurre dazi doganali all'importazione, allo scopo di favorire la creazione di nuove attivita' che contribuiscano allo sviluppo economico del paese ed al miglioramento del livello di occupazione e del tenore di vita del popolo greco.
Queste misure possono essere prese a condizione che siano
necessarie per tutelare una nuova industria di trasformazione non ancora esistente in Grecia all'entrata in vigore dell'Accordo e per favorirne lo sviluppo. Esse si possono applicare soltanto a una produzione particolare.
2. - Le misure tariffarie che rispondono alle condizioni elencate al paragrafo 1 non possono, per ciascuna delle posizioni cui si riferiscono, portare i dazi applicati alle importazioni in provenienza dalla Comunita', ad un livello di incidenza superiore al 25 per cento ad valorem.
Il complesso delle misure tariffarie che saranno prese a norma del presente articolo non deve riferirsi a un valore globale di importazioni superiore al 10 per cento delle importazioni greche in provenienza dalla Comunita' nel 1958. Per ciascuno dei prodotti che saranno oggetto di queste misure tariffarie, l'importo da imputare sul valore globale del 10 per cento sopra citato e' costituito dalle importazioni del prodotto considerato in provenienza dalla Comunita' nel 1958.
Salva contraria decisione del Consiglio di Associazione, il periodo
di validita' di queste misure non puo' superare nove anni.
3. - La Grecia deve notificare al Consiglio di Associazione le
misure che essa intende prendere; il Consiglio puo' fare in proposito le opportune raccomandazioni qualora non ricorrano le condizioni ne' le modalita' di cui al paragrafo 1.
4. - Allo scadere del periodo di validita' stabilito per ciascuna delle misure prese a norma del presente articolo, il dazio applicato deve essere soppresso se non esisteva anteriormente o deve essere riportato al livello precedente se si e' trattato di un aumento. In questo ultimo caso il dazio e' di nuovo sottoposto al regime di riduzioni tariffarie che gli era applicabile. Esso e' soppresso al piu' tardi allo scadere del periodo transitorio di cui all'articolo 15.
Durante il periodo di validita' di ciascuna delle misure prese a
norma dei precedenti paragrafi e per i prodotti oggetto di queste misure, la Grecia puo' sospendere l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20. Tuttavia, la tariffa doganale comune per i prodotti considerati deve essere integralmente applicata al piu' tardi quando siano soppressi i dazi per questi stessi prodotti nei riguardi degli Stati membri.
5. - Il Consiglio di Associazione puo' decidere che la facolta'
concessa alla Grecia dal paragrafo 1:
a) puo' estendersi oltre il periodo transitorio di cui
all'articolo 6;
b) puo' comportare misure tariffarie che superino il limite del 10 per cento indicato nel paragrafo 2 del presente articolo;
c) puo' comportare, Invece di un aumento o della instaurazione di
dazi, la possibilita' di ripristinare contingenti sempreche' il contingente fissato non sia inferiore al 60 per cento delle importazioni del prodotto in questione in provenienza dagli Stati membri della Comunita' effettuate nell'anno precedente. Il valore delle importazioni in provenienza dagli Stati membri nell'anno 1958 dei prodotti oggetto di queste misure contingentarie deve essere imputato sull'importo globale di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Il Consiglio di Associazione fissa le modalita' di queste misure e le condizioni per la loro abolizione.
6. - Le misure tariffarie prese dalla Grecia, a norma delle
disposizioni precedenti non possono in nessun castO portare i dazi applicabili alle importazione greche in provenienza dagli Stati membri ad un livello superiore ai dazi applicabili in Grecia alle importazioni in provenienza dai paesi terzi.
7. - Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
prodotti compresi nell'allegato I dell'Accordo.

Art. 19

Art. 19.
Gli Stati membri della Comunita' e la Grecia aboliscono tra loro, al piu' tardi entro quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, i dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente.

Art. 20

Art. 20.
1. - L'allineamento della tariffa doganale della Grecia, alla
tariffa doganale comune si opera, durante il periodo transitorio di cui all'articolo O secondo le modalita' seguenti, prendendo come base i dazi effettivamente applicati dalla Grecia nei confronti dei paesi terzi alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo:
a) per quanto riguarda le posizioni tariffarie per le quali i
dazi effettivamente applicati dalla. Grecia alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo non si discostano di oltre il 15 per cento in piu' o in meno dai dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi vengono applicati all'atto della terza riduzione dei dazi doganali prevista. dall'articolo 14;
b) negli altri casi la Grecia applica alla stessa data dazi che riducono del 30 per cento la differenza tra l'aliquota effettivamente applicata alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo e quella della tariffa doganale comune;
c) questa differenza e' ridotta nuovamente del 30 per cento
all'atto della. sesta riduzione dei dazi doganali prevista dall'articolo 14;
d) la tariffa doganale comune si applica integralmente all'atto della decima riduzione dei dazi doganali prevista dall'articolo 14.
2. - In deroga al paragrafo precedente e per i prodotti che
figurano nell'allegato I dell'Accordo, la Grecia opera l'allineamento della sua tariffa durante il periodo transitorio previsto dall'articolo 15, secondo le modalita' seguenti:
a) dopo sette anni e mezzo dall'entrata in vigore dell'Accordo, la differenza tra i dazi effettivamente applicati alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo e quelli della tariffa doganale comune viene ridotta di almeno il 20 per cento;
b) per le posizioni tariffarie per le quali i dazi che risultano dalla applicazione della lettera a) del presente paragrafo non differiscono di oltre il 15 per cento in piu' o in meno dai dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi dazi sono applicati all'inizio del quattordicesimo anno;
negli altri casi la Grecia applica alla stessa data dazi che
riducono del 30 per cento la differenza tra i dazi risultanti dall'applicazione della lettera a) del presente paragrafo e quelli della tariffa doganale comune;
questa differenza e' ridotta nuovamente del 30 per cento
all'inizio del diciottesimo anno;
la tariffa doganale comune si applica integralmente alla fine del
ventiduesimo anno.
3. - Per alcuni prodotti che non rappresentavano piu' del 5 per
cento del valore delle sue importazioni totali del 1958, e previa consultazione del Consiglio di Associazione, la Grecia ha la facolta' di differire, sino al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 15, le riduzioni dei dazi doganali nei confronti dei paesi terzi che essa dovrebbe operare a norma delle disposizioni dei paragrafi precedenti.
Per alcuni prodotti che non rappresentavano piu' del 3 per cento
del valore delle sue importazioni totali nel 1958, e previa consultazione del Consiglio di Associazione, la Grecia ha la facolta' di conservare, al termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, i suoi dazi doganali nei confronti dei paesi terzi ad un livello superiore a quello previsto dalla tariffa doganale comune.
Tuttavia, il mantenimento di un dazio doganale superiore a quello che figura nella tariffa doganale comune non deve pregiudicare la libera circolazione delle merci all'interno dell'Associazione.
La Grecia, qualora acceleri l'allineamento della propria tariffa
doganale alla tariffa doganale comune, si impegna a non variare sensibilmente la portata dei meccanismi dell'Accordo ed a tener conto della procedura. seguita in materia daLia Comunita'.
Per quanto riguarda i prodotti che figurano nell'allegato I, tale acceleramento non puo' avvenire prima del termine del dodicesimo anno a decorrere dall'applicazione dell'Accordo, salvo preventivo accordo del Consiglio di Associazione.
4. - Per i dazi che sono stati oggetto dell'autorizzazione prevista
dall'articolo 17, paragrafo 4, la Grecia e dispensata dall'applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Allo scadere della autorizzazione, essa applica i dazi che risulterebbero dall'applicazione di queste disposizioni.

Art. 21

Art. 21.
1. - La Grecia ha la facolta' di concedere contingenti tariffari a dazi ridotti. o nulli, previo accordo del Consiglio di Associazione, al fine di facilitare l'importazione di taluni articoli in provenienza dai paesi con i quali la Grecia e' legata da accordi commerciali bilaterali, qualora l'esecuzione di detti accordi con tali paesi risenta in misura sensibile dell'applicazione dello disposizioni del presente Accordo.
2. - Il dazio di un contingente tariffario non puo' in nessun caso essere inferiore a quello effettivamente applicato dalla. Grecia alle importazioni in provenienza dalla Comunita'.

Art. 22

Art. 22.
Fatte salve le disposizioni che seguono, sono vietate fra le Parti Contraenti le restrizioni quantitative alla importazione nonche' qualsiasi misura di effetto equivalente.

Art. 23

Art. 23.
1. - Le Parti Contraenti si astengono dall'introdurre fra loro
nuove restrizioni quantitative all'importazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. Tuttavia, tale obbligo si applica soltanto:
a) per quanto riguarda gli Stati membri della Comunita', al
livello di liberalizzazione consolidato nei loro rapporti reciproci;
b) per quanto riguarda la Grecia, al 60 per cento delle sue
importazioni private in provenienza dagli Stati membri, percentuale calcolata sulla base dell'anno di riferimento 1958. La percentuale e' portata al 75 e all'80 per cento delle stesse importazioni, rispettivamente cinque e dieci anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Al termine dei dieci anni, la Grecia si adoperera' per raggiungere un livello di liberalizzazione piu' elevato, che sara' consolidato nei riguardi degli Stati membri.
2. - Al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati
membri comunicano alla Grecia gli elenchi di liberalizzazione consolidati nei loro rapporti reciproci; tali elenchi vengono consolidati anche nei confronti della Grecia.
3. - Un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, la Grecia
notifica alla Commissione della Comunita' lo elenco dei prodotti liberalizzati. Tale elenco viene consolidato nei riguardi degli Stati membri. Alla fine del quinto e del decimo anno, la Grecia notifichera' alla Commissione gli ulteriori elenchi dei prodotti che saranno consolidati nei riguardi degli Stati membri.
4. - La Grecia ha la facolta' di ripristinare restrizioni
quantitative all'importazione dei prodotti liberalizzati ma non consolidati a norma del presente articolo. Tuttavia, all'atto del ripristino di tali restrizioni essa apre, nei confronti degli Stati membri, contingenti globali pari ad almeno il 75 per cento delle importazioni in provenienza dalla Comunita' effettuate durante l'anno precedente. Tali contingenti sono soggetti alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 26 dell'Accordo.
5. - In nessun caso la Grecia adotta nei riguardi degli Stati
membri un trattamento favorevole di quello riservato ai paesi terzi.

Art. 24

Art. 24.
Le Parti Contraenti si astengono, nei loro scambi reciproci, dal
rendere piu' restrittivi i contingenti all'importazione e le misure di effetto equivalente esistenti alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Art. 25

Art. 25.
1. - Gli Stati membri della Comunita' procedono all'eliminazione
delle restrizioni quantitative sulle importazioni provenienti dalla Grecia alle condizioni stabilite nei paragrafi seguenti.
2. - Un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati
membri aprono alla Grecia, per i prodotti non liberalizzati, contingenti per un importo pari a quello dei contingenti previsti negli accordi bilaterali esistenti a tale data, o in mancanza, alle importazioni effettuate in provenienza dalla Grecia durante il primo anno di applicazione dell'Accordo.
3. - Tre anni dopo l'entrata. in vigore dell'Accordo, gli stati
membri aumentano i contingenti cosi' fissati, in modo da raggiungere, rispetto all'anno precedente, un incremento uguale almeno al 10 per cento del loro valore totale. Questo valore e' aumentato ogni anno nelle medesime proporzioni rispetto all'anno precedente.
A decorrere dall'undicesimo anno dopo l'entrata in vigore
dell'Accordo, ciascun contingente viene aumentato, ogni diciotto mesi, di almeno il 20 per cento rispetto al periodo precedente.
4. - Quando, per alcuni prodotti non liberalizzati, non sia stata effettuata durante il primo anno di applicazione dell'Accordo nessuna importazione dalla Grecia negli Stati membri, le modalita' di apertura e di ampliamento dei contingenti sono fissate di comune accordo.
5. - Tutte le restrizioni quantitative all'importazione applicate dagli Stati membri nei riguardi della Grecia devono essere abolite al piu' tardi entro ventidue anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Art. 26

Art. 26.
1. - La Grecia procede all'eliminazione delle restrizioni
quantitative alle importazioni provenienti dagli Stati membri della Comunita' alle condizioni indicate nei paragrafi seguenti.
2. - Un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sono aperti dei contingenti globali, accessibili senza discriminazione agli Stati membri, all'importazione in Grecia di prodotti non liberalizzati. I contingenti sono fissati ad un importo pari a quello delle importazioni provenienti dagli Stati membri effettuate nel corso dell'anno precedente.
3. - Quando, per un prodotto non liberalizzato, le importazioni
provenienti dagli Stati membri effettuate durante il primo anno di applicazione dell'Accordo non raggiungano il 7 per cento delle importazioni globali di tale prodotto, un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, sara' fissato un contingente pari al 7 per cento di dette importazioni.
4. - Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, la Grecia
aumenta l'insieme dei contingenti globali cosi' fissati, in modo da raggiungere, rispetto all'anno precedente, un accrescimento di almeno il 10 per cento del loro valore totale. Ogni anno questo valore viene annientato nelle medesime proporzioni rispetto all'anno precedente.
5. - A decorrere dall'undicesimo anno dopo l'entrata in vigore
dell'Accordo, ciascun contingente viene aumentato, ogni diciotto mesi, di almeno il 20 per cento rispetto al periodo precedente.
6. - Quando, per alcuni prodotti non liberalizzati, non sia stata effettuata nessuna importazione in Grecia durante il primo anno di applicazione dell'Accordo, le modalita' di apertura e di ampliamento dei contingenti sono fissate di comune accordo.
7. - Quando il Consiglio di Associazione constati che nel periodo di due anni consecutivi, le importazioni di un prodotto non liberalizzato sono state inferiori ai contingenti aperti, questi ultimi non possono essere considerati nel calcolo del valore complessivo dei contingenti globali. In tal caso, la Grecia abolisce il contingentamento all'importazione di tali prodotti dagli Stati membri.
8. - Tutte le restrizioni quantitative all'importazione in Grecia devono essere abolite al piu' tardi entro ventidue anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Art. 27

Art. 27.
Gli Stati membri della Comunita' e la Grecia aboliscono tutte le
misure di effetto equivalente a contingenti non oltre la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 6. Il Consiglio di Associazione raccomanda i graduali adattamenti che si devono effettuare in tale periodo. Per tali adattamenti esso terra' conto delle regolamentazioni intervenute in materia fra gli Stati membri.
Le Parti Contraenti si notificano reciprocamente, appena possibile e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, tutti gli elementi di cui dispongono relativi alle misure di effetto equivalente ai contingenti.

Art. 28

Art. 28.
1. - Sono vietate fra le Parti Contraenti le restrizioni
quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.
Gli Stati membri della Comunita' e la Grecia aboliscono nei loro
rapporti reciproci, al piu' tardi alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 6, le restrizioni quantitative alla esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.
2. - In deroga ai paragrafo precedente e per quanto riguarda i
prodotti di base, la Grecia, previa consultazione del Consiglio di Associazione, puo' mantenere o introdurre restrizioni all'esportazione nella misura necessaria per promuovere lo sviluppo di determinate attivita' della. propria economia o per far fronte ad una eventuale penuria di prodotti alimentari di base.
In questo caso la Grecia apre agli Stati membri un contingente
globale, tenendo conto delle esportazioni degli anni precedenti e del normale sviluppo degli scambi determinato dall'attuazione dell'unione doganale.

Art. 29

Art. 29.
Ciascuna Parte Contraente si dichiara disposta ad abolire nei
confronti dell'altra le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto dagli articoli precedenti, quando cio' le sia consentito dalla sua situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.
Il Consiglio di Associazione rivolge raccomandazioni a tal fine
alle Parti Contraenti.

Art. 30

Art. 30.
Le disposizioni degli articoli precedenti lasciano impregiudicati i
divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificate da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale.
Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti Contraenti.

Art. 31

Art. 31.
1. - Le Parti Contraenti procedono ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa alla fine dal periodo transitorio di cui all'articolo 15, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri della Comunita' e i cittadini greci per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi
organismo per mezzo del quale uno Stato membro della Comunita' o la Grecia, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente le importazioni e le esportazioni.
Tali disposizioni si applicano altresi' ai monopoli di Stato
delegati.
2. - Le Parti Contraenti si astengono da qualsiasi nuova misura
contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi all'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra le Parti Contraenti.
3. - Riguardo ai prodotti che formano oggetto di monopolio
nazionale a carattere commerciale o di monopolio di Stato delegato in uno o piu' Stati membri, il ritmo delle misure previste dal paragrafo 1 deve essere adattato all'abolizione delle restrizioni quantitative per gli stessi prodotti, prevista dall'articolo dell'Accordo.
4. - Le modalita' e il ritmo per l'adattamento dei monopoli greci di cui al presente articolo e per la riduzione degli ostacoli agli scambi da parte degli Stati membri, sono fissati dal Consiglio di Associazione al piu' tardi -entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo.
Fino alla decisione del Consiglio di Associazione previsto dal
comma precedente, gli Stati membri applicano ai prodotti che in Grecia formano oggetto di monopolio il trattamento previsto per gli stessi prodotti dei paesi terzi.
5. - Gli obblighi delle Parti Contraenti sussistono solamente in
quanto siano compatibili con gli accordi internazionali esistenti.
6. - Le disposizioni dei precedenti paragrafi non si applicano ai prodotti agricoli compresi nell'allegato II dell'Accordo.

Art. 32

Art. 32.
Il regime di Associazione comprende anche l'agricoltura e il
commercio dei prodotti agricoli.
Per prodotti agricoli si intendono i prodotti enumerati nell'elenco
che costituisce l'allegato II del Trattato che istituisce la Comunita', come attualmente completato a norma dell'articolo 38, paragrafo 3 del Trattato. Tali prodotti sono elencati nell'allegato II dell'Accordo.
Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 33 a 43, le norme
previste dall'Accordo sono applicabili ai prodotti agricoli.

Art. 33

Art. 33.
Il funzionamento e lo sviluppo dell'Associazione, per quanto
riguarda i prodotti agricoli, devono essere accompagnati dalla progressiva armonizzazione delle politiche agricole della Comunita' e della Grecia.
Nello stabilire la politica agricola comune, la Comunita' tiene
conto in modo efficace della particolare situazione, delle possibilita' e degli interessi dell'agricoltura greca.
L'armonizzazione ha lo scopo di assicurare la parita' di
trattamento dei prodotti degli Stati membri e dei medesimi prodotti della Grecia sui mercati delle Parti Contraenti; essa tiene conto altresi' delle finalita' stabilite dall'articolo 39 del Trattato che istituisce la Comunita'.
L'armonizzazione delle politiche agricole della Comunita' e della Grecia deve essere attuata al piu' tardi alla fine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15 e secondo le modalita' di cui agli articoli 35 e 36.

Art. 34

Art. 34.
1. - Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 33, secondo comma, la Grecia comunica alla Comunita' ogni elemento utile sulla sua, politica agricola, come pure sulla particolare situazione, le possibilita' e gli interessi dell'agricoltura, greca.
2. - La Comunita' comunica alla Grecia le proposte di politica
agricola comune presentate dalla Commissione ad uno degli altri organi della Comunita', nonche' i pareri e le decisioni di detti organi in merito a queste proposte.
Il Consiglio di Associazione decide in merito:
- alle comunicazioni che la Comunita' deve fare in materia
agricola, alla Grecia dopo che le organizzazioni comuni di mercato siano state sostituite alle organizzazioni nazionali;
- alle comunicazioni che la Grecia deve fare in materia agricola alla Comunita';
- al momento in cui le comunicazioni devono essere effettuate.
3. - In seno al Consiglio di Associazione si svolgono consultazioni
sulle proposte della Commissione e sui provvedimenti che la Comunita' e la Grecia intendono adottare per il settore agricolo.

Art. 35

Art. 35.
Non appena la Comunita' abbia dichiarato che, per un determinato
prodotto, le disposizioni essenziali riguardanti l'attuazione della politica agricola comune sono state determinate, per tutto o parte del periodo transitorio nell'ambito della Comunita', e la Grecia si sia dichiarata pronta a procedere all'armonizzazione, il Consiglio di Associazione decide:
- le condizioni per questa armonizzazione:
- le condizioni per l'abolizione delle restrizioni agli scambi
fra la Comunita' e la Grecia;
- le condizioni per l'applicazione della tariffa doganale comune da parte della Grecia.
Nel determinare tali condizioni, il Consiglio di Associazione si
ispira ai principi dell'organizzazione di mercato scelta dalla Comunita' per il prodotto considerato.

Art. 36

Art. 36.
1. - Se la dichiarazione della Comunita' di cui allo articolo 35 si
riferisce alla determinazione delle disposizioni essenziali relative all'attuazione della politica agricola comune per tutto il periodo transitorio, entro due anni dalla dichiarazione il Consiglio di Associazione stabilisce il regime applicabile, alla scadenza di detto periodo, agli scambi del prodotto di cui trattasi fra le Parti Contraenti, qualora non sia intervenuta nel frattempo la decisione prevista dall'articolo 35.
In mancanza della determinazione di tale regime da parte del
Consiglio di Associazione, alla scadenza del suddetto periodo le Parti Contraenti sono libere di prendere qualsiasi provvedimento esse ritengano idoneo, a condizione che il regime applicato agli scambi del prodotto di cui trattasi sia almeno favorevole quanto quello applicabile alle importazioni dagli Stati che beneficiano del trattamento generale della nazione piu' favorita.
Se le disposizioni indicate nella dichiarazione della Comunita'
sono attuate prima della scadenza del periodo di due anni, il Consiglio di Associazione prende i provvedimenti necessari per salvaguardare tino alla scadenza di detto periodo le possibilita' di importazione esistenti per il prodotto di cui trattasi.
2. - Se la dichiarazione della Comunita' di cui all'articolo 35 si riferisce alla determinazione delle disposizioni essenziali relative all'attuazione della politica agricola comune per una parte del periodo transitorio, entro un anno dalla dichiarazione, il Consiglio di Associazione stabilisce il regime applicabile, alla scadenza di detto periodo, agli scambi del prodotto di cui trattasi fra le Parti Contraenti, qualora non sia intervenuta nel frattempo la decisione prevista dall'articolo 35.
In mancanza della determinazione di tale regime da parte del
Consiglio di Associazione, alla scadenza del suddetto periodo le Parti Contraenti so-no libere di prendere qualsiasi provvedimento esse ritengano idoneo, a condizione che il regime applicato agli scambi del prodotto di cui trattasi sia almeno favorevole quanto quello applicabile alle importazioni dagli Stati che beneficiano del trattamento generale della nazione piu' favorita.
Se le disposizioni indicate nella dichiarazione della Comunita'
sono attuate prima della scadenza del periodo di un anno, il Consiglio di Associazione prende i provvedimenti necessari per salvaguardare fino alla scadenza di detto periodo le possibilita' di importazione esistenti per il prodotto di cui trattasi.
3. - La scadenza dei termini stabiliti nei paragrafi precedenti non
limita il potere del Consiglio di Associazione di prendere le decisioni previste dall'articolo 35.

Art. 37

Art. 37.
1. - Anche prima dell'armonizzazione delle politiche agricole della
Comunita' e della Grecia, le Parti Contraenti applicano reciprocamente per i prodotti compresi nell'elenco di cui all'allegato III dell'Accordo, le disposizioni generali di cui agli articoli 14, 17, 25, 26 e 27 dell'Accordo sull'abolizione dei dazi doganali e dei contingenti all'importazione, nonche' delle tasse e delle misure di effetto equivalente.
2. - Per i prodotti agricoli non compresi nell'elenco di cui
all'allegato III e in deroga agli articoli 13, 14, 15, 17, 25, 26 e 27 dell'Accordo, le Parti Contraenti:
a) si astengono dall'introdurre fra loro nuovi dazi doganali o
tasse di effetto equivalente, all'importazione e all'esportazione, e dall'aumentare quelli che esse applicano nei loro rapporti commerciali reciproci alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo;
b) si astengono dall'introdurre fra lo nuove restrizioni
quantitative e misure di effetto equivalente, all'importazione e alla esportazione, o dal rendere piu' restrittivi i contingenti e le misure di effetto equivalente esistenti alla data dell'entrata, in vigore dell'Accordo; tuttavia l'obbligo di non introdurre nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente sussiste soltanto per i prodotti la cui liberalizzazione e' consolidata ai sensi delle disposizioni dell'articolo 23 e non reca pregiudizio alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 2.
3. - Per i prodotti agricoli non compresi nell'elenco di cui
all'allegato III:
a) ciascuna Parte Contraente estende all'altra il beneficio delle
concessioni tariffarie che essa accorda ai paesi terzi;
b) se una Parte Contraente procede all'abolizione o alla
riduzione delle restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi, essa e' tenuta ad applicare il medesimo trattamento all'altra Parte Contraente.
4. - I regimi indicati nei paragrafi precedenti sono applicati fino
alla decisione del Consiglio di Associazione prevista, dall'articolo 35 ovvero fino alla scadenza dei periodi di due anni e di un anno stabiliti rispettivamente nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 36.

Art. 38

Art. 38.
1. - Fino alla decisione del Consiglio di Associazione prevista.
dall'articolo 35, ovvero fino alla scadenza dei periodi di due anni e di un anno stabiliti rispettivamente nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 36, la Grecia allinea, per i prodotti compresi nell'elenco costituente l'allegato III, i suoi dazi doganali sulla tariffa doganale comune secondo le modalita' e il ritmo previsti dall'articolo 20.
2. - Fino alla decisione del Consiglio di Associazione prevista
dall'articolo 35, la Grecia ha la facolta' di differire l'applicazione della tariffa doganale comune per quanto riguarda i prodotti agricoli non compresi nell'elenco dell'allegato III.

Art. 39

Art. 39.
Le disposizioni degli articoli relativi alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio di Associazione, il quale si pronuncia dopo che siano state adottate le decisioni sull'applicazione delle regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli all'interno della Comunita'.

Art. 40

Art. 40.
Il Consiglio di Associazione procede ogni anno ad un esame della
situazione considerando fra l'altro le armonizzazioni gia' iniziate.
Qualora, in seguito a tale esame, risultasse che gli scambi non si sviluppano in modo armonioso, il Consiglio di Associazione decide sui provvedimenti da adottare.
Tali provvedimenti possono condurre in particolare:
- ad una liberalizzazione complementare degli scambi secondo la procedura di cui all'articolo 35;
- ad una revisione dell'elenco dell'allegato III.

Art. 41

Art. 41.
1. - Qualora la progressiva abolizione dei dazi doganali e delle
restrizioni quantitative fra le Parti Contraenti sia suscettibile di condurre a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati dall'articolo 39 del Trattato che istituisce la Comunita', e' data facolta' alla Comunita', dall'inizio dell'applicazione della politica agricola comune, e alla Grecia, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, di applicare per determinati prodotti un sistema di prezzi minimi, al di sotto dei quali le importazioni possono essere:
- o temporaneamente sospese o ridotte;
- ovvero sottoposte alla clausola che tali importazioni avvengano
a un prezzo superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione.
Nel secondo caso, i prezzi minimi sono fissati a prescindere dai
dazi doganali.
2. - Fino all'attuazione della politica agricola comune di cui al paragrafo precedente e qualora la progressiva abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative tra le Parti Contraenti sia suscettibile di condurre a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati dall'articolo 39 del Trattato che istituisce la Comunita', e' data facolta' agli Stati membri di applicare nei confronti della Grecia le precedenti disposizioni secondo i principi enunciati e le modalita' stabilite nell'articolo 68, paragrafo I dell'Accordo.
3. - Le misure prese a norma dei paragrafi precedenti devono tener conto dei criteri indicati nell'articolo 44, paragrafi 2 e 3 del Trattato che istituisce la Comunita'.
4. - Le disposizioni dei paragrafi precedenti rimangono in vigore fino al momento in cui interverra' la decisione del Consiglio di Associazione prevista dall'articolo 35 ovvero fino alla scadenza dei periodi di due anni e di un anno stabiliti rispettivamente nell'articolo 36, paragrafo 1 e 2.

Art. 42

Art. 42.
Se uno Stato membro della Comunita' applica, a norma dell'articolo 44 del Trattato che istituisce la Comunita', prezzi minimi alle importazioni di un prodotto in provenienza dagli altri Stati membri, esso applica le medesime misure alle importazioni dello stesso prodotto in provenienza dalla Grecia.
In tal caso, lo Stato membro informa la Grecia come gli altri Stati
membri.

Art. 43

Art. 43.
Quando un prodotto e' disciplinato da un'organizzazione di mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente, ovvero subisce direttamente o indirettamente gli effetti di una simile organizzazione esistente per altri prodotti, e quando la differenza dei prezzi delle materie prime utilizzate che ne risulta, causa pregiudizio sui mercato di uno o piu' Stati membri o della Comunita' da un lato, o su quello della Grecia dall'altro, la Parte Contraente interessata puo' applicare a tale prodotto una tassa di compensazione all'entrata, salvo che non sia applicata una tassa di compensazione all'uscita.
L'ammontare e le modalita' di detta tassa sono fissati dal
Consiglio di Associazione.
Fino al momento in cui la decisione del Consiglio di Associazione diviene operante, le Parti Contraenti possono fissare l'ammontare e le modalita' di detta tassa.

Art. 44

Art. 44.
La libera circolazione dei lavoratori, quale risulta dagli articoli
48 e 49 del Trattato che istituisce la Comunita', e' assicurato tra gli Stati membri e la Grecia, dalla data e secondo le modalita' che saranno fissate dal Consiglio di Associazione, non prima del termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 6 dell'Accordo.
Il Consiglio di Associazione puo' determinare il regime da
applicare fino a, tale data al movimento dai lavoratori tra gli Stati membri e la Grecia, ispirandosi alle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori adottate in conformita' al capitolo 1, titolo III, della seconda parte del Trattato che istituisce la Comunita', e tenendo conto della situazione dell'occupazione in Grecia.

Art. 45

Art. 45.
Il Consiglio di Associazione fissa le modalita' in base alle quali la Grecia puo' fruire delle misure risultanti dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 50 e 128 del Tratta-to che istituisce la Comunita', concernenti rispettivamente lo scambio di giovani lavoratori e la formazione professionale.

Art. 46

Art. 46.
Il Consiglio di Associazione puo' prevedere a beneficio della
Grecia l'elaborazione e lo sviluppo di programmi di assistenza tecnica in materia di mano d'opera. Esso decide in merito all'eventuale finanziamento di questi programmi.

Art. 47

Art. 47.
Le Parti contraenti facilitalo in modo progressivo ed equilibrato lo stabilimento dei cittadini degli Stati membri nel territorio greco e dei cittadini greci all'interno della Comunita' in conformita' degli articoli da 52 a 56 e dell'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunita', escluso quanto in essi disposto in merito ai termini ed alla procedura per l'attuazione della liberta' di stabilimento.

Art. 48

Art. 48.
Il Consiglio di Associazione stabilisce il ritmo di attuazione e le
modalita' di applicazione delle disposizioni dell'articolo precedente per le diverse categorie di attivita'; l'attuazione progressiva avviene dopo l'entrata in vigore delle direttive corrispondenti, previste dagli articoli da 52 a 56 del Trattato che istituisce la Comunita' e tenendo conto della particolare situazione economica e sociale della Grecia.

Art. 49

Art. 49.
Il Consiglio di Associazione decide, durante il periodo transitorio
previsto dall'articolo 6 dell'Accordo, quali siano le opportune disposizioni da prendere per facilitare le prestazioni di servizi tra la Comunita' e la Grecia.

Art. 50

Art. 50.
1. - Le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita'
relative ai trasporti sono estese alla Grecia dal Consiglio di Associazione alle condizioni e alle modalita' da esso fissate, tenendo conto in particolare della situazione geografica della Grecia.
2. - Gli atti delle Istituzioni della Comunita' in esecuzione delle
disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' stessa, applicabili ai trasporti, esclusi quelli marittimi ed aerei, possono essere estesi alla Grecia, secondo le modalita' fissate dal Consiglio di Associazione.
3. - Se il Consiglio della Comunita', a norma dell'articolo 84,
paragrafo 2 del Trattato che istituisce la Comunita' stessa, prende una decisione concernente la navigazione marittima od aerea, spetta al Consiglio di Associazione decidere se, in quale misura e con quale procedura, potranno essere prese delle disposizioni per la navigazione marittima ed aerea greca.

Art. 51

Art. 51.
Le Parti Contraenti riconoscono che i principi enunciati negli
articoli 85, 86, 90 e 92 del Trattato che istituisce la Comunita' dovranno essere resi applicabili ai loro rapporti d'Associazione.

Art. 52

Art. 52.
1. - Entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, il
Consiglio di Associazione determina le condizioni e le modalita' di applicazione dei principi enunciati nell'articolo precedente.
2. - Per l'applicazione del paragrafo 1 del precedente articolo, le
Parti Contraenti riconoscono che per quanto riguarda gli aiuti di Stato durante i primi dieci anni del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, la Grecia deve essere considerata come trovantesi nella situazione prevista dal paragrafo 3 a) dell'articolo 92 del Trattato che istituisce la Comunita' e che a questo titolo gli aiuti destinati a favorire il suo sviluppo economico sono considerati compatibili con l'Associazione purche' non alterino le condizioni degli scambi in una misura contraria all'interesse comune dell'Associazione.
Al termine di detto periodo di dieci anni, il Consiglio di
Associazione decide, tenendo conto della situazione economica della Grecia a quella data, se e' necessario prorogare le disposizioni previste dal comma precedente.

Art. 53

Art. 53.
1. - Nessuna Parte Contraente colpisce direttamente o
indirettamente i prodotti dell'altra l'arte Contraente con imposizioni interne, di qualsiasi natura, superiori a quelle che colpiscono direttamente o indirettamente i prodotti nazionali similari.
Nessuna Parte Contraente colpisce i prodotti dell'altra Parte
Contraente con imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.
Le Parti Contraenti aboliscono, non oltre l'inizio del terzo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, le disposizioni esistenti al momento della sua entrata in vigore che siano contrarie alle norme di cui sopra.
2. - Negli scambi tra le Parti Contraenti, i prodotti esportati non
possono beneficiare di alcun ristorno di Imposizioni interne che sia superiore al livello delle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.
3. - Le Parti Contraenti che riscuotono l'imposta sulla cifra
d'affari in base al sistema dell'imposta cumulativa a cascata possono. per quanto riguarda le imposizioni interne che applicano ai prodotti importati o i ristorni che accordano ai prodotti esportati, procedere alla fissazione di aliquote medie per prodotto o gruppo di prodotti, senza pregiudizio tuttavia dei principi enunciati nei paragrafi precedenti.
4. - Il Consiglio di Associazione vigila sull'applicazione delle
precedenti disposizioni tenendo conto della esperienza acquisita dalle Parti Contraenti nel settore cui il presente articolo si riferisce.

Art. 54

Art. 54.
Negli scambi tra le Parti Contraenti e riguardo alle imposizioni
diverse dalie imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono concedere esoneri e rimborsi all'esportazione e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio di Associazione.

Art. 55

Art. 55.
Le Parti Contraenti possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per ovviare alle difficolta' derivanti sia dalla mancanza di decisioni del Consiglio di Associazione nelle materie previste dagli articoli 52 e 53, sia da una mancata applicazione delle misure adottate dal Consiglio di Associazione nelle stesse materie.

Art. 56

Art. 56.
1. - Qualora durante il periodo transitorio previsto dall'articolo 15 dell'Accordo, il Consiglio di Associazione, su domanda di una delle Parti Contraenti, constati l'esistenza di pratiche di dumping, esercitate nelle relazioni tra la Grecia e la Comunita', esso rivolge raccomandazioni all'autore o agli autori di tali pratiche per porvi termine.
La parte lesa puo', dopo aver informato il Consiglio di
Associazione, adottare le idonee misure di protezione qualora:
a) il Consiglio di Associazione non abbia preso alcuna decisione a norma del primo comma entro tre mesi dalla presentazione della domanda;
b) pur essendo state trasmesse le raccomandazioni previste dal
comma precedente, le pratiche di damping continuino a sussistere.
Quando le misure di protezione siano state prese nell'ipotesi di
cui alla lettera a) del secondo comma, il Consiglio di Associazione puo', in qualsiasi momento, decidere che la Parte lesa debba sospenderle nella attesa che siano trasmesse le raccomandazioni di cui al primo comma.
Quando le misure di protezione siano state prese nella ipotesi di cui alla lettera b) del secondo comma, il Consiglio di Associazione puo' raccomandare alla Parte lesa, su domanda di una Parte Contraente o d'ufficio, di sopprimere o modificare dette misure di protezione alle condizioni e secondo le modalita' da esso definite.
I prodotti originari di una delle Parti Contraenti o che in essa si
trovino in libera pratica e che siano stati esportati nell'altra Parte Contraente, sono ammessi alla reimportazione sul territorio della prima, senza che essi possano essere sottoposti ad alcun dazio doganale, restrizione quantitativa o misure di effetto equivalente.
Il Consiglio di Associazione invia alle Parti Contraenti le
raccomandazioni che ritiene utili allo scopo di completare le disposizioni del presente paragrafo o per assicurarne l'applicazione ispirandosi alla esperienza acquisita dalle Parti Contraenti nel settore considerato nel presente articolo.

Art. 57

Art. 57.
Nei settori non soggetti alle disposizioni del presente Accordo e che abbiano una diretta incidenza sul funzionamento dell'Associazione o nei settori previsti da queste disposizioni quando esse non prescrivano una procedura specifica, il Consiglio di Associazione puo' rivolgere raccomandazioni alle Parti Contraenti invitandole a prendere misure volte al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Art. 58

Art. 58.
1. - Ogni Stato, parte dell'Accordo, attua la politica economica
necessaria a garantire l'equilibrio della propria bilancia globale dei pagamenti e a mantenere la fiducia nella propria moneta, pur avendo cura di garantire la costante ed equilibrata espansione della propria economia accompagnata dalla stabilita' del livello dei prezzi. Esso attua la politica di congiuntura e in particolare la politica finanziaria e monetaria per raggiungere questi obiettivi.
2. - Gli Stati, parti dell'Accordo, si consultano regolarmente in seno al Consiglio di Associazione per coordinare le rispettive politiche in questi settori.
3. - In caso di necessita' il Consiglio di Associazione raccomanda agli Stati, parti dell'Accordo, le misure adatte a far fronte alla situazione.

Art. 59

Art. 59.
Ogni Stato, parte dell'Accordo, considera la propria politica in
materia di tassi di scambio come problema di interesse comune.

Art. 60

Art. 60
1. - In caso di difficolta' o di grave minaccia di difficolta'
nella bilancia dei pagamenti della Grecia, provocate sia da uno squilibrio globale della bilancia, sia dal tipo di valuta di cui essa dispone, e suscettibili in particolare di compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo, il Consiglio di Associazione procede senza indugio a un esame della situazione, nonche' della azione che la Grecia ha intrapresa o puo' intraprendere conformemente alle disposizioni dell'articolo 58, facendo appello a tutti i mezzi di cui essa dispone. Il Consiglio di Associazione indica le misure di cui raccomanda l'adozione dall'una e l'altra parte, per consentire alla Grecia di far fronte a queste difficolta'.
Se l'azione intrapresa dalla Grecia e le misure consigliate dal
Consiglio di Associazione non appaiono sufficienti ad appianare le difficolta' o minacce di difficolta' incontrate, la Grecia puo' prendere, a titolo conservativo, le necessarie misure di salvaguardia.
2. - In caso di difficolta' o di grave minaccia di difficolta'
nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, le Istituzioni della Comunita' ricorrono alla procedura prevista dall'articolo 108 del Trattato che istituisce la Comunita' stessa. Lo Stato membro in difficolta' puo' prendere le necessarie misure di salvaguardia alle condizioni previste dal Trattato.
3. - Tali misure di salvaguardia devono provocare il minor
turbamento possibile nel funzionamento della Associazione e non andare oltre la portata strettamente indispensabile per ovviare alle difficolta' manifestatesi.
Il Consiglio di Associazione deve essere informato delle misure di salvaguardia pregiudizievoli agli scambi ed ai pagamenti tra la Comunita' e la Grecia al piu' tardi alla data della loro entrata in vigore. Il Consiglio di Associazione procede entro sei mesi all'esame dell'incidenza di tali misure sul funzionamento dell'Accordo.

Art. 61

Art. 61.
1. - Gli Stati membri della Comunita' e la Grecia si impegnano ad autorizzare che vengano effettuati nella valuta dello Stato membro nel quale risiede il creditore od i beneficiari, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, nonche' i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone sia liberalizzata tra essi in applicazione dello Accordo.
Le Parti Contraenti si dichiarano disposte a procedere alla
liberalizzazione del loro pagamenti oltre quanto previsto dal comma precedente, nella misura in cui cio' sia consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.
2. - Nella misura in cui gli scambi di merci e di servizi ed i
movimenti di capitale siano limitati unicamente da restrizioni sui relativi pagamenti, si applicano per analogia, ai fini di una graduale soppressione di tali restrizioni, le disposizioni relative all'abolizione delle restrizioni quantitative, alla prestazione di servizi e ai movimenti dei capitali.
3. - Le Parti Contraenti si impegnano a non rendere piu'
restrittivo, salvo il preventivo consenso del Consiglio di Associazione, il regime da esse applicato ai trasferimenti relativi alle transazioni invisibili enumerate nell'allegato IV dell'Accordo.
4. - Ove necessario le Parti Contraenti si accordano sulle misure da adottare per rendere possibile la realizzazione dei pagamenti e dei trasferimenti di cui al presente articolo.

Art. 62

Art. 62.
Le Parti contraenti si consultano al fine di facilitare i movimenti
dei capitali tra gli Stati membri della Comunita' e la Grecia che possano favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo.
Le Parti Contraenti procurano di ricercare ogni mezzo capace di
favorire gli investimenti in Grecia di capitali provenienti dai paesi della Comunita' che possano contribuire allo sviluppo dell'economia greca.
I residenti di ciascuno Stato membro beneficiano di tutti i
vantaggi, particolarmente in materia di cambi e in materia fiscale, accordati dalla Grecia ad un altro Stato membro o ad un paese terzo, relativi al trattamento dei capitali stranieri.

Art. 63

Art. 63.
Le Parti Contraenti procurano di non introdurre nuove restrizioni di cambio pregiudizievoli ai movimenti dei capitali tra gli Stati membri della Comunita' e la Grecia ed ai pagamenti correnti relativi a questi movimenti, e di non rendere piu' restrittivo il regime esistente.
Le Parti Contraenti semplificano, per tutto quanto possibile, le
formalita' di autorizzazione e di controllo applicabili alla conclusione od all'esecuzione delle transazioni e dei trasferimenti di capitali e, all'occorrenza, si accordano per raggiungere questa semplificazione.

Art. 64

Art. 64.
1. - Le Parti Contraenti si accordano in seno al Consiglio di
Associazione per assicurare, durante il periodo transitorio previsto dall'articolo 6, il coordinamento della politica commerciale delle Parti Contraenti verso i paesi terzi, specie nei settori indicati nell'articolo 113, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunita'.
A questo scopo ogni Parte Contraente comunica, a richiesta
dell'altra, qualsiasi informazione utile sugli accordi che essa conclude e che comportino disposizioni tariffarie e commerciali, nonche' sulle modifiche apportate al regime dei suoi scambi con l'estero.
Ove queste modifiche o questi accordi abbiano una diretta e
particolare incidenza sul funzionamento del presente Accordo, si procedera' ad una consultazione preliminare in seno al Consiglio di Associazione per tener conto degli interessi delle Parti Contraenti.
2. - Allo scadere del periodo transitorio previsto dall'articolo 6,
la Comunita' e la Grecia rafforzano, in seno al Consiglio di Associazione, il coordinamento delle loro politiche commerciali per giungere all'instaurazione di una politica commerciale basata su principi uniformi.
Nel caso di un accordo di adesione o di associazione alla
Comunita', si dovra' tener pienamente conto dei reciproci interessi definiti dal presente Accordo; a questo scopo si svolgeranno adeguate consultazioni.
Nel caso di un'associazione, la regolamentazione dei rapporti tra la Grecia ed il paese associato potra' essere oggetto di un accordo previa consultazione della Comunita'.
Nel caso di un'adesione, diritti ed obblighi potranno sorgere per la Grecia, soltanto dopo la conclusione con essa di un Protocollo Addizionale. Ogni modifica che risulti necessaria al presente Accordo dovra' essere convenuta tra le Parti Contraenti. A questo scopo ciascuna di esse prendera' le misure necessarie conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Art. 65

Art. 65.
1. - Per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente
Accordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di Associazione dispone di un potere di decisione. Ognuna delle due parti e' tenuta a prendere le misure necessarie all'esecuzione delle decisioni adottate. Il Consiglio di Associazione puo' inoltre formulare le raccomandazioni che ritenga utili.
2. - il Consiglio di Associazione esamina periodicamente i
risultati raggiunti dal regime di Associazione, tenendo conto degli obiettivi dell'Accordo.
3. - Il Consiglio di Associazione si compone, da un lato, di membri
dei Governi degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione della Comunita' e, dell'altro, di membri del Governo greco.
I membri del Consiglio di Associazione possono farsi rappresentare alle condizioni che saranno previste dal regolamento interno.
4. - Il Consiglio di Associazione delibera all'unanimita'.

Art. 66

Art. 66.
La presidenza del Consiglio di Associazione e' esercitata a turno per la durata di sei mesi da un rappresentante della Comunita' e da. un rappresentante della Grecia.
Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regola mento
interno.
Esso puo' decidere di costituire qualunque comitato qualificato ad assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti e in particolare un comitato che assicuri la continuita' di cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Accordo.
Il Consiglio determina i compiti e le competenze di questi
comitati.

Art. 67

Art. 67.
1. - Ciascuna Parte di cui all'articolo 65 del presente Accordo
puo' ricorrere al Consiglio di Associazione per ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo e concernente la Comunita', uno Stato membro della Comunita' o la Grecia.
2. - Il Consiglio di Associazione puo' dirimere la controversia
mediante decisione; esso puo' ugualmente decidere di sottoporre la controversia alla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee o ad ogni altro organo giurisdizionale esistente.
3. - Qualora il Consiglio di Associazione non abbia potuto dirimere
la controversia ai sensi del secondo paragrafo del presente articolo ovvero non abbia designato, in applicazione del secondo paragrafo del presente articolo, la giurisdizione chiamata a risolvere la controversia, ovvero qualora la giurisdizione designata in applicazione di detto paragrafo non abbia risolto la controversia, ciascuna Parte puo' notificare la designazione di un arbitro all'altra Parte, la quale e' tenuta, entro due mesi, designare un secondo arbitro. Per l'applicazione di questa procedura la Comunita' e gli Stati membri sono considerati come una sola Parte nella controversia.
Un terzo arbitro, con funzioni di Presidente, e' designato nelle
condizioni previste dal paragrafo seguente.
Le sentenze arbitrali sono pronunciate a maggioranza.
4. - Durante i primi cinque anni a decorrere dalla entrata in
vigore dell'Accordo, il terzo arbitro sara' il Presidente della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee.
Alla scadenza di detto periodo e qualora il Consiglio di
Associazione non abbia deciso diversamente, il terzo arbitro sara' designato di comune accordo dai due primi arbitri. Ove non sia raggiunto l'accordo entro due mesi, il terzo arbitro sara' designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia tra le personalita' che esercitano o hanno esercitato negli Stati firmatari della Convenzione relativa all'Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo Economici (O.C.D.E.) alte funzioni giurisdizionali.
5. - Ciascuna Parte e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione o della sentenza.

Art. 68

Art. 68.
1. - Gli Stati membri della Comunita' possono applicare l'art. 226 del Trattato che istituisce la Comunita' stessa nelle loro relazioni con la Grecia. Per l'applicazione di detto articolo la Grecia e' assimilata ad uno Stato membro.
La Comunita' consulta previa mente il Governo greco in seno al
Consiglio di Associazione.
2. - Durante il periodo transitorio previsto dall'articolo 8,
paragrafo 1, comma 1 del Trattato che istituisce la Comunita', ed eventualmente durante le proroghe che fossero decise in virtu' dello stesso articolo, la Grecia e' autorizzata, da parte sua, a prendere le misura previste dall'art. 226, paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comunita', nelle medesime circostanze, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione.
3. - Dopo la fine del periodo transitorio del Trattato che
istituisce la Comunita', il Consiglio di Associazione puo' decidere che le misure previste dall'articolo 226, paragrafo 1 di detto Trattato continuino ad essere applicabili da parte della Comunita' e della Grecia nelle loro relazioni reciproche.

Art. 69

Art. 69.
Le disposizioni dell'Accordo non si applicano ai prodotti di
competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Art. 70

Art. 70.
Quando un'azione comune delle Parti Contraenti risulti necessaria per raggiungere, nell'applicazione del regime di Associazione, uno degli obiettivi del presente Accordo senza che quest'ultimo abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio di Associazione prende le disposizioni del caso.

Art. 71

Art. 71.
Il Consiglio di Associazione prende ogni misura utile a favorire la
cooperazione ed i contatti necessari tra l'Assemblea Parlamentare Europea, il Comitato Economico e Sociale e gli altri organi della Comunita', da un lato, ed il Parlamento greco e gli organi greci corrispondenti, dall'altro.

Art. 72

Art. 72.
Quando il funzionamento dell'Accordo di Associazione consentira' di
prevedere l'accettazione integra le da parte della Grecia degli obblighi derivanti dal Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, le Parti Contraenti esamineranno la possibilita' di adesione della Grecia alla Comunita'.

Art. 73

Art. 73.
1. - Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori
europei del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e, dall'altro, al Regno della Grecia.
2. - Esso e pure applicabile ai territori elencati nel paragrafo 2,
comma 1 dell'art. 227 del Trattato che istituisce la Comunita' per i settori del presente Accordo corrispondenti a quelli previsti dallo stesso comma.
Le condizioni di applicazione a questi territori delle disposizioni
del presente Accordo concernenti gli altri settori saranno fissate successivamente, mediante accordo tra le Parti Contraenti.

Art. 74

Art. 74.
I Protocolli che le Parti Contraenti convengono di allegare
all'Accordo ne costituiscono parte integrante.

Art. 75

Art. 75.
Il presente Accordo sara' ratificato dagli Stati firmatari
conformemente alle loro norme costituzionali rispettive e sara' concluso validamente, per quanto concerne la Comunita', con decisione del Consiglio presa a norma delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' e notificata alle Parti dell'Accordo.
Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della suddetta
conclusione saranno scambiati a Bruxelles.

Art. 76

Art. 76.
Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo
mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Art. 77

Art. 77.
Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua
francese, greca, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facendo egualmente fede.

Accordo-Allegato I

ALLEGATI
ALLEGATO I
ELENCO DEGLI ARTICOLI ATTUALMENTE FABBRICATI IN GRECIA E SOGGETTI AL REGIME DELL'ARTICOLO 15
Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato II

ALLEGATO II
ELENCO DEI PRODOTTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 32 DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato III

ALLEGATO III
ELENCO DEI PRODOTTI AGRICOLI Dl CUI ALL'ARTICOLO 37, PARAGRAFO I DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato IV

ALLEGATO IV
ELENCO DELLE TRANSAZIONI INVISIBILI DI CUI ALL'ARTICOLO 61 DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE
- Noli marittimi, ivi compresi i contratti di noleggio, spese portuali, spese per pescherecci, ecc.
- Noli fluviali, ivi compresi i contratti di noleggio
- Trasporti su strada: viaggiatori, noli e noleggi
- Trasporti aerei: viaggiatori, noli e noleggi
Pagamento, da parte dei passeggeri, dei biglietti di passaggio
aereo internazionale e dei supplementi per eccedenza di bagaglio;
pagamento del nolo aereo internazionale e dei voli a noleggio.
Introiti derivanti dalla vendita. di biglietti di passaggio aereo
internazionale, dai supplementi per eccedenze di bagaglio, dal
nolo aereo internazionale e dai voli a noleggio
Per tutti i mezzi di trasporto marittimi: spese di scalo
(rifornimento di combustibile, benzina, viveri, spese di
manutenzione, riparazioni, spese per l'equipaggio, ecc)
Per tutti i mezzi di trasporto fluviali: spese di scalo
(rifornimento di combustibile, benzina, viveri, spese di
manutenzione e piccole riparazioni, di materiale da trasporto,
spese per l'equipaggio, ecc.)
Per tutti i mezzi di trasporto commerciali su strada: carburante, olio, piccole riparazioni, autorimessa, spese per gli autisti e per il personale viaggiante, ecc.
Per tutti i mezzi di trasporto aerei: spese di gestione e spese
commerciali, comprese le riparazioni di aeromobili e di materiale
di navigazione aerea;
- Spese e diritti di deposito doganale, di magazzinaggio, di sdoganamento
- Dazi doganali e tasse.
- Oneri derivanti dal transito
- Spese di riparazione e di montaggio
- Spese di trasformazione, di officina, di lavori su commissione e di altri servizi dello stesso genere
- Riparazioni natanti
Riparazioni di materiale da trasporto, ad eccezione dei natanti e degli aereomobili
- Assistenza tecnica (assistenza per la produzione e la distribuzione di beni e servizi in tutte le fasi, fornita per un periodo
determinato in ordine all'oggetto specifico di tale assistenza, e
comprendente ad esempio consulenze e missioni di esperti,
elaborazione di piani e disegni di carattere tecnico, controlli di fabbricazione, studio dei mercati, come pure la formazione del
personale)
- Commissioni e provvigioni
- Utili derivanti dalle operazioni di transito
- Commissioni e spese bancarie
- Spese di rappresentanza
- Pubblicita' di qualsiasi forma
- Viaggi per affari
- Partecipazioni di filiali, succursali, ecc. alle spese generali della loro sede principale all'estero o viceversa
- Contratti d'imprese (lavori di costruzione e di manutenzione di edifici, strade, ponti, porti, ecc.; eseguiti da imprese
specializzate, in generale a prezzi forfettari in seguito a
pubblica gara)
- Differenze, garanzie e depositi riguardanti le operazioni a termine relative a merci, effettuate conformemente alle pratiche
commerciali d'uso
- Turismo
- Viaggi e soggiorni di carattere personale per motivi di studio
- Viaggi e soggiorni di carattere personale dovuti a motivi di salute
- Viaggi e soggiorni di carattere personale per motivi familiari
- Abbonamenti a giornali, periodici, libri, edizioni musicali
- Giornali, periodici, libri, edizioni musicali e dischi - Pellicole gia' impressionate, di carattere commerciale, informativo,
educativo, ecc.; (noleggio, canoni cinematografici,
sottoscrizioni, spese di doppiaggio e di stampa delle copie ecc.)
- Contributi
- Manutenzione e riparazioni ordinarie di proprieta' private all'estero;
- Spese governative (rappresentanze ufficiali all'estero, contributi alle organizzazioni internazionali
- Imposte e tasse, spese giudiziarie, spese di registrazione di brevetti e di marchi di fabbrica
- Risarcimento danni e interessi
- Rimborsi effettuati in caso di annullamento di contratti o di pagamenti non dovuti
- Pene pecuniarie
- Saldi periodici delle amministrazioni delle poste, telegrafi e telefoni e delle imprese di trasporto pubblico
Autorizzazioni di cambio concesse ai cittadini o residenti di
nazionalita' straniera, che migrano all'estero
Autorizzazioni di cambio concesse ai cittadini o residenti di
nazionalita' straniera che rientrano in patria
- Salari e stipendi (operai, frontalieri o stagionali, ed altre prestazioni di non residenti, restando impregiudicato il diritto dei singoli paesi a disciplinare l'occupazione della manodopera straniera)
- Rimesse di emigranti (restando impregiudicato il diritto dei singoli paesi a disciplinare l'immigrazione)
- Onorari e retribuzioni
- Dividendi e rendite di quote beneficiarie
- Interessi (titoli nobiliari, titoli ipotecari, ecc.)
- Canoni di affitto di stabili e di fondi rustici
- Ammortamenti contrattuali di prestiti (eccettuati i trasferimenti che rappresentino un ammortamento avente carattere di rimborso
anticipato o di pagamento di arretrati accumulatisi)
- Utili derivanti dalla gestione d'imprese
- Diritti d'autore
- Brevetti, disegni, marchi di fabbrica e invenzioni (cessioni e licenze d'uso di brevetti, disegni, marchi di fabbrica e
invenzioni, protetti o meno, e trasferimenti derivanti da tali
cessioni o licenze d'uso)
- Introiti consolari
- Pensioni e trattamenti di quiescenza e altri redditi analoghi
- Pensioni alimentari legali e assistenza finanziaria in casi di particolare disagio
- Trasferimenti frazionati di averi detenuti in uno Stato,
Parte dell'Accordo, da persone residenti in un altro Stato
Parte dell'Accordo, e prive di risorse sufficienti al loro
mantenimento personale in questo secondo stato.
- Transazioni e trasferimenti inerenti all'assicurazione diretta
- Transazioni e trasferimenti inerenti alla riassicurazione ed alla retrocessione
- Apertura e rimborso di crediti di carattere commerciale o industriale
- Trasferimenti all'estero di somme di entita' trascurabile
- Spese di documentazione di qualsiasi natura sostenute per proprio conto da istituti di cambio riconosciuti
- Premi per competizioni sportive e vincite alle corse
- Successioni
- Doti

Accordo-Protocolli

PROTOCOLLI
PROTOCOLLO N. 1
Relativo ai Contratti pubblici ("Marches pubblics")
Le Parti Contraenti
Hanno convenuto quanto segue:
In deroga alle disposizioni dell'Accordo di Associazione, ed in
particolare all'articolo 5, le Parti Contraenti modificano progressivamente le condizioni per la partecipazione ai contratti stipulati ("Marches passes") dalle amministrazioni o dalle imprese pubbliche, nonche' dalle imprese private alle quali siano concessi diritti speciali od esclusivi, in modo da eliminare, alla line del periodo transitorio previsto dall'articolo 15 dell'Accordo, ogni discriminazione fra i cittadini degli Stati membri della Comunita' ed i cittadini greci stabiliti sul territorio delle Parti Contraenti.
Le modalita' ed il ritmo secondo i quali deve essere attuato
l'adattamento previsto dal presente Protocollo saranno stabiliti dal Consiglio di Associazione, ispirandosi alle soluzioni che, in questa materia, saranno adottate dagli Stati membri della Comunita'.
Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione.
PROTOCOLLO N. 2
Relativo all'applicazione dell'articolo 7 dell'Accordo di Associazione
Le Parti Contraenti
Hanno convenuto quanto segue:
Le Parti Contraenti riconoscono che le disposizioni dell'articolo 7
dell'Accordo di Associazione si applicano soltanto alle merci che saranno esportate dagli Stati membri della Comunita'. o dalla Grecia a decorrere dalla data della firma di detto Accordo.
Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione.
PROTOCOLLO N. 3
Relativo al prelievo previsto dall'articolo 8 dell'Accordo di Associazione
Le Parti Contraenti
Considerando che la mancata riscossione del prelievo previsto
dall'articolo 9 dell'Accordo di Associazione non e' di natura tale da causare pregiudizio alle industrie trasformatrici dello Stato importatore fino a quando la riduzione dei dazi doganali operata da questo ultimo non superi il 20 per cento
Hanno convenuto quanto segue:
Il prelievo previsto dall'articolo 8 dell'Accordo non viene
riscosso nella Parte Contraente dalla quale vengono esportati i prodotti ottenuti alle condizioni di cui all'articolo citato, fino a quando, per la maggioranza dei prodotti importati nell'altra Parte Contraente, la riduzione dei dazi doganali non superi il 20 per cento.
Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione.
PROTOCOLLO N. 4
Relativo al commercio interno tedesco e ai problemi connessi
Le Parti Contraenti
Considerando le condizioni attualmente esistenti a causa della
divisione della Germania,
Hanno convenuto quanto segue:
1. - Dato che gli scambi fra i territori tedeschi soggetti alla
Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e i territori tedeschi ove la Legge fondamentale non e' applicabile rientrano nel commercio interno tedesco, l'applicazione dell'Accordo di Associazione non esige alcuna, modifica del regime attuale di tale commercio in Germania.
2. - Ciascuna Parte Contraente informa l'altra Parte Contraente
degli accordi che interessano gli scambi con i territori tedeschi ove la Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania non e' applicabile, e cosi' pure delle disposizioni prese in esecuzione degli accordi stessi. Essa vigila a che l'esecuzione di tali accordi non sia in contraddizione con i principi della Associazione e adotta in particolare le misure idonee ad evitare i pregiudizi che possano essere arrecati alla economia dell'altra Parte Contraente.
3. - Ciascuna Parte Contraente puo' adottare misure idonee a
prevenire le difficolta' eventualmente derivanti nei suoi confronti dal commercio fra l'altra Parte Contraente e i territori tedeschi ove la Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania non e' applicabile.
Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione.
PROTOCOLLO N. 5
Relativo alle merci originarie o provenienti da Paesi estranei all'Associazione e che beneficiano di un regime doganale
particolare a causa della loro origine o della loro provenienza
Le Parti Contraenti
Desiderando dare precisazioni in merito all'applicazione
dell'Accordo di Associazione ad alcune merci originarie o provenienti da taluni paesi estranei all'Associazione, importate in una. delle Parti Contraenti col beneficio di un regime doganale particolare, a causa della loro origine o provenienza,
Hanno convenuto quanto segue:
1. - Le merci importate da paesi estranei all'Associazione in una delle Parti Contraenti e che vi sono ammesse in base ad un regime doganale particolare a causa della loro origine o provenienza, non possono considerarsi in libera pratica in tale Parte Contraente ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, quando siano riesportate nell'altra Parte Contraente.
2. - Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti Contraenti si comunicano reciprocamente le disposizioni relative ai regimi particolari di cui al presente Protocollo.
Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione.
PROTOCOLLO N. 6
Relativo al regime speciale che gli Stati membri della Comunita' debbono applicare nei loro scambi con la Grecia
Le Parti Contraenti
Tenendo conto della particolare situazione dell'economia della
Grecia;
Desiderose di contribuire al suo sviluppo economico;
Hanno convenuto quanto segue:
1. - Per quanto riguarda i prodotti che non figurano nell'elenco
dell'allegato II all'Accordo di Associazione, gli Stati membri:
a) applicano ai prodotti importati dalla Grecia, in deroga alle disposizioni dell'art. 1.4 dell'Accordo, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente che essi applicano tra loro alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo; estendono alla Grecia le riduzioni successive che essi operano a norma degli articoli 13, 14 e 17 del Trattato che istituisce la Comunita';
b) estendono alla Grecia le misure di abolizione delle
restrizioni quantitative che essi hanno applicato tra loro sino alla data di entrata in vigore dell'Accordo e quelle che essi adottano tra loro a norma dell'articolo 4 della decisione del Consiglio della Comunita' in data 12 maggio 1960, relativa all'acceleramento del ritmo di realizzazione degli obiettivi del Trattato che istituisce la Comunita';
c) estendono alla Grecia l'abolizione del contingentamento di un prodotto a seguito dell'applicazione dell'art. 33, paragrafo 4 del Trattato che istituisce la Comunita';
d) estendono alla Grecia le misure prese o da prendere in
attuazione delle direttive della Commissione, previste dall'art. 33, paragrafo 7 del Trattato che istituisce la Comunita', che stabiliscono la procedura ed il ritmo di abolizione tra gli Stati membri delle misure di effetto equivalente a contingentamenti;
e) estendono alla Grecia le misure di abolizione dei dazi
doganali e delle restrizioni quantitative alla esportazione come pure delle tasse e misure di effetto equivalente che essi adottano tra loro in applicazione degli articoli 16 e 34 del Trattato che istituisce la Comunita'.
2. - Per quanto riguarda i prodotti compresi nello elenco
dell'allegato III all'Accordo, gli Stati membri:
a) applicano ai prodotti importati dalla Grecia, in deroga alle disposizioni dell'art. 37 dell'Accordo, i dazi e le tasse di effetto equivalente che essi applicano tra loro alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo: estendono alla Grecia le riduzioni successive che essi opereranno a norma degli articoli 13, 14 e 17 del Trattato che istituisce la Comunita';
b) applicano, in deroga alle disposizioni dell'articolo 37
dell'Accordo, ai contingenti aperti alla Grecia ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 dell'Accordo, le percentuali d'aumento che essi hanno applicato tra loro fino alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo ed estendendono a tali contingenti le successive percentuali d'aumento che essi applicheranno in base al Trattato che istituisce la Comunita';
c) aprono, per i prodotti di cui all'art. 25, paragrafo 4, dei
contingenti all'importazione pari almeno al 7,5 per cento dei contingenti aperti da ciascuno degli Stati membri per il 1960 nei confronti degli altri Stati membri. Le successive percentuali di aumento che gli Stati membri applicheranno a norma del Trattato che istituisce la Comunita' saranno estese ai contingenti cosi' aperti.
Le regolamentazioni speciali applicate dagli Stati membri nei confronti degli altri Stati membri alle importazioni dei prodotti considerati saranno applicate alle importazioni provenienti dalla Grecia;
d) estendono alla Grecia l'abolizione del contingentamento di un prodotto a seguito dell'applicazione dell'art. 33, paragrafo 4 del Trattato che istituisce la Comunita';
e) estendono alla Grecia le misure prese o da prendere in
applicazione delle direttive della Commissione previste dall'art. 33, paragrafo 7 del Trattato che istituisce la Comunita', le quali determinano la procedura al ritmo di abolizione tra gli Stati membri delle misure di effetto equivalente a contingentamenti;
f) estendono alla Grecia. le misure di abolizione dei dazi
doganali e delle restrizioni quantitative all'esportazione come pure delle tasse e misure di effetto equivalente che essi adottano tra loro in applicazione degli articoli 16 e 34 del Trattato che istituisce la Comunita'.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano come
anticipazione dell'armonizzazione delle politiche agricole della Comunita' e della Grecia.
3. - Qualora dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, sia accelerato il ritmo del disarmo tariffario e dei contingentamenti tra gli Stati membri, tale acceleramento e' esteso alla Grecia. Il Consiglio di Associazione stabilisce le modalita' di uno sforzo parallelo della Grecia.
4. - Se l'applicazione delle disposizioni dell'art. 14 dell'Accordo
da parte della Grecia, e del presente Protocollo da parte degli Stati membri, e' suscettibile di condurre ad una diminuzione dei dazi da parte della Grecia per una percentuale superiore a quella raggiunta dagli Stati membri, la Grecia ha la facolta' di sospendere temporanea mente le proprie riduzioni tariffarie fino a quando sia riassorbita la differenza tra le percentuali di riduzioni raggiunte dall'una e dall'altra parte.
Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione.
PROTOCOLLO N. 7
Relativo ad alcuni dazi sospesi della tariffa doganale greca
Le Parti Contraenti
Hanno convenuto quanto segue:
1. - Per i prodotti sottoelencati le disposizioni degli articoli
12, 14, paragrafo 2 e 37, paragrafo 2 dell'Accordo di Associazione si applicano ai dazi iscritti nella tariffa doganale greca in vigore al 1 gennaio 1961:
Voce della tariffa greca:
|
01.02 A B C D | animali vivi
01.04 A B C |
02.01 A 1a, A 2a carni fresche o refrigerate
02.01 A 1b | carni congelate
02.01 A 2b |
10.01 A | frumento
2. - Nel caso in cui, in seguito alle trattative intraprese in
conformita' all'articolo XXVIII, paragrafo 5 dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio per l'esame della tariffa greca entrata in vigore il 27 aprile 1960 intervenissero delle riduzioni, i dazi cosi' ridotti costituiranno i dazi di base sui quali la Grecia deve operare i disarmi tariffari previsti dallo Accordo di Associazione.
Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione.
PROTOCOLLO N. 8
Relativo all'apertura di alcuni contingenti tariffari da parte della Grecia
Le Parti Contraenti
Tenuto conto della particolare situazione della Grecia;
Hanno convenuto quanto segue:
La Comunita' non si oppone alla concessione da parte della Grecia dei contingenti tariffari di cui all'art. 21 dell'Accordo di Associazione, a condizione che:
a) il valore totale di tali contingenti non superi annualmente il
10 per cento del valore delle importazioni greche provenienti dai paesi terzi nell'ultimo anno per il quale si disponga di statistiche, escluse le importazioni effettuate con le risorse considerate nel Protocollo relativo all'utilizzazione degli aiuti americani da parte della Grecia;
b) per ogni prodotto il valore d'importazione previsto
nell'ambito dei contingenti tariffari non superi un terzo del totale delle importazioni greche di tale prodotto nell'ultimo anno per il quale si disponga di statistiche.
Nella percentuale del 10 per cento indicata sub a) debbono essere comprese le importazioni in provenienza da paesi terzi effettuate in franchigia dei dazi doganali, in virtu' di disposizioni speciali per lo sviluppo dell'economia greca o in virtu' di impegni contrattuali.
La Grecia notifica al Consiglio di Associazione le misure che essa intende prendere in conformita' alle disposizioni del presente Protocollo.
Alla fine del periodo transitorio previsto dall'art. 6 dell'Accordo
il Consiglio di Associazione puo' decidere se le disposizioni del presente Protocollo debbano essere abolite o modificate.
Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione.
PROTOCOLLO N. 9
Relativo all'utilizzazione degli aiuti americani da parte della Grecia
Le Parti Contraenti
Desiderose di non ostacolare l'utilizzazione degli aiuti americani da parte della Grecia,
Hanno convenuto quanto segue:
1. - Qualora le disposizioni dell'Accordo di Associazione
ostacolino l'utilizzazione da parte della Grecia di risorse speciali d'assistenza messe a disposizione della economia greca sia direttamente dal Governo degli Stati Uniti d'America, sia per il tramite di un organismo da esso designato, la Grecia, previa notifica al Consiglio di Associazione, ha la facolta':
a) di aprire contingenti tariffari, conformandosi all'art. 21,
paragrafo 2 dell'Accordo, per l'importazione delle merci originarie degli Stati Uniti il cui acquisto e' finanziato con le risorse suddette;
b) d'importare in franchigia le merci che sono oggetto di doni
previsti dal titolo III della "Public Law 480";
c) di limitare le pubbliche gare ai soli fornitori di prodotti
originari degli Stati Uniti, quando l'utilizzazione delle suddette risorse implica l'importazione di merci originarie degli Stati Uniti, e nel caso in cui disposizioni legislative o degli Stati Uniti rendano necessario il ricorso a pubblica gara.
2. - Alla fine del periodo transitorio previsto dallo art. 6
dell'Accordo, il Consiglio di Associazione puo' decidere se le disposizioni del presente Protocollo debbano essere abolite o modificate.
Se nel frattempo intervengono modifiche nella natura delle risorse di cui al paragrafo 1 del presente Protocollo o nelle procedure per la loro utilizzazione, oppure se si presentano difficolta' per tale utilizzazione, il Consiglio di Associazione riesamina la situazione per prendere misure adeguate.
Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione.
PROTOCOLLO N. 10
Relativo alle modifiche da apportare alla tariffa doganale comune
Le Parti Contraenti
Hanno convenuto quanto segue:
1. - Sino alla fine del periodo transitorio previsto dall'art. 6
dell'Accordo di Associazione, e' richiesto il preventivo accordo del Consiglio di Associazione per qualsiasi modifica di ogni aliquota della Tariffa doganale comune che superi il 20 per cento nell'uno o nell'altro senso delle aliquote dei dazi ad valorem vigenti al 1 ottobre 1960 per i seguenti prodotti:
tabacco
uve secche
olive
colofonia
essenza di trementina.
2. - Per quanto riguarda il tabacco, la procedura di cui sopra si applica anche ad ogni variazione superiore al 10% dei dazi specifici minimo e massimo.
3. - Durante il periodo transitorio previsto dallo art. 6
dell'Accordo e per i prodotti elencati al paragrafo 1, e' richiesto il preventivo accordo del Consiglio di Associazione per la sospensione totale o parziale della riscossione di dazi o per l'apertura di contingenti tariffari a favore di paesi terzi non associati alla Comunita', da parte di uno o piu' Stati membri, che superino annualmente per tutta la Comunita' i seguenti limiti:
a) per il tabacco, il quantitativo di 22.000 tonnellate;
b) per gli altri prodotti, il 15% del volume delle importazioni della Comunita' in provenienza da paesi terzi nell'ultimo anno per il quale si disponga di statistiche.
Per quanto riguarda la colofonia e l'essenza di trementina, il
Consiglio di Associazione autorizza la concessione di contingenti tariffari superiori ai quantitativi fissati nel comma precedente, se si verificano le condizioni stabilite dall'art. 25, paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comunita', tenuto conto dei quantitativi prodotti in Grecia ed esportabili verso la Comunita' alle normali condizioni di mercato.
Alla fine del periodo transitorio previsto dall'art. 6
dell'Accordo, il Consiglio di Associazione puo' decidere se le disposizioni di questo paragrafo debbano essere mantenute o modificate.
4. - Nel caso in cui la Comunita'. apra contingenti tariffari per i
cinque prodotti elencati al paragrafo 1, la Grecia non sara' trattata meno favorevolmente di un paese estraneo all'Accordo.
Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione.
PROTOCOLLO N. 11
Relativo al sistema di cauzioni applicato in Grecia all'importazione di talune merci
Le Parti Contraenti
Considerata la necessita' di assicurare la libera circolazione
delle merci fra la Comunita' e la Grecia,
Hanno convenuto quanto segue:
1. - La Grecia abolisce progressivamente le cauzioni che devono
essere versate dagli importatori greci prima della importazione di alcune merci provenienti dagli Stati membri della Comunita'.
2. - Per la loro progressiva soppressione tali cauzioni sono
assoggettate al regime previsto dagli articoli 14 e 15 dell'Accordo di Associazione.
3 - Le cauzioni la cui percentuale e' superiore al 140% del valore in dogana delle merci importate dagli Stati membri sono abbassate, dal momento dell'entrata in vigore dell'Accordo, al livello del 140%.
La loro soppressione avviene secondo il ritmo previsto al paragrafo precedente.
Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione.
PROTOCOLLO N. 12
Relativo agli articoli 12 e 37 dell'Accordo di Associazione
Le Parti Contraenti
Hanno convenuto quanto segue:
Il sistema dei prelievi previsto nel quadro della politica
agricola, comune costituisce un provvedimento di natura particolare a quest'ultima, che non potra' essere considerato come tassa di effetto equivalente ai dazi doganali ai sensi degli articoli 12 e 37 dell'Accordo di Associazione, qualora venga applicato da una delle due Parti.
La Comunita' dichiara tuttavia che per ora il sistema dei prelievi non, e' previsto per i prodotti che figurano nell'elenco dell'allegato III. Comunque, nel caso in cui venissero stabiliti dei prelievi anche per questi prodotti, la Grecia beneficera' di un sistema identico a quello che gli Stati membri applicheranno tra di loro. Tale regime resta in vigore fino alla decisione del Consiglio di Associazione prevista dall'art. 35 o fino allo scadere dei periodi di due anni e di un anno previsti rispettivamente dai paragrafi 1 e 2 dell'art. 36.
Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione.
PROTOCOLLO N. 13
Relativo all'esportazione di taluni prodotti agricoli degli Stati membri della Comunita' verso la Grecia.
Le Parti Contraenti
Hanno convenuto quanto segue:
1. - La Grecia facilita, mediante misure adeguate e in tutta la
misura del possibile, l'importazione di prodotti agricoli provenienti dalla Comunita'.
2. - A tal fine, in deroga alle disposizioni dell'articolo 37,
paragrafo 2 dell'Accordo di Associazione e fino alla decisione del Consiglio di Associazione prevista dall'articolo 35, la Grecia applica ai prodotti che figurano nell'elenco allegato al presente Protocollo, e provenienti dagli Stati membri della Comunita', le norme per l'abolizione dei dazi doganali e dei contingenti all'importazione nonche' delle tasse e delle misure di effetto equivalente previste dagli articoli 15, 26 e 27 dell'Accordo.
Tuttavia, i tassi delle quattro riduzioni di cui all'articolo 15, paragrafo I, sono i seguenti:
per il prosciutto (voci ex 02.06 e ex 16.02) 10%, 10%, 10%, 10%; per i formaggi di tipo europeo (voce ex 04.04) 10%, 10% 10%, 5%; per il burro (voce n. 04.03) 10%, 10%, 5%, 5%.
3. - Il Consiglio di Associazione fissa il regime applicabile
all'importazione dei summenzionati prodotti allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, qualora non sia intervenuta nel frattempo la decisione di cui all'articolo 35.
In caso di mancata definizione di questo regime, la Grecia, allo
scadere di tale periodo, e' libera di adottare tutte le misure che essa, ritiene opportune, a condizione che il regime applicabile agli scambi del prodotto in questione non sia meno favorevole di quello applicabile alle importazioni degli Stati che beneficiano del trattamento generale della nazione piu' favorita.
4. - Le misure che il Consiglio di Associazione decide di adottare in seguito all'esame annuale previsto dall'articolo 40 dell'Accordo, possono condurre ad una revisione dell'elenco allegato a questo Protocollo.
5. - La Grecia, di pari passo con la realizzazione dell'Accordo, si
sforza di accrescere le possibilita' d'importazione sia per i prodotti che figurano nell'elenco allegato a questo Protocollo che per gli altri prodotti agricoli provenienti dalla Comunita', al fine di giungere ad uno sviluppo armonioso degli scambi agricoli.
Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione.
ELENCO PREVISTO DAL PARAGRAFO 2 DEL PROTOCOLLO N. 13 CONCERNENTE L'ESPORTAZIONE DI TALUNI PRODOTTI AGRICOLI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' VERSO LA GRECIA
Parte di provvedimento in formato grafico
PROTOCOLLO N. 14
Relativo alle esportazioni greche di vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole (Mistelle) (voce n. 22.05 della
nomenclatura di Bruxelles).
Le parti contraenti,
Consapevoli dei problemi particolari che presenta l'elaborazione
della politica agricola comune nel settore dei vini nonche' dell'importanza delle esportazioni di tale prodotto per l'economia greca,
Hanno convenuto quanto segue:
1. - La Repubblica federale di Germania apre a favore della Grecia.
dei contingenti tariffari pari alle quantita' in appresso indicate con il dazio applicabile alle importazioni provenienti dagli Stati membri della Comunita':
per i vini destinati al consumo diretto: 65.000 hl,
per i vini destinati alla preparazione di vermut, alla
fabbricazione di aceto, alla distillazione o al taglio: 100.000 hl.
2. - Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi applicano alle importazioni provenienti dalla Grecia il regime imposto alle importazioni in provenienza dalla Germania, dalla Francia e dall'Italia.
3. - La Repubblica francese e la Repubblica italiana si dichiarano pronte ad aprire un contingente a favore della Grecia in seguito all'apertura di contingenti d'importazione agli altri membri della Comunita', previo esame del problema in seno al Consiglio di Associazione.
4. - La Repubblica francese applica alle importazioni di vini di
moscato di Samos, accompagnati da certificato di origine, i dazi applicabili ai vini di liquore provenienti dagli Stati membri.
5. - Ogni qualvolta i contingenti esistenti nella Comunita' vengono
ampliati, il Consiglio di Associazione fissa a favore della Grecia una quota di aumento corrispondente.
Per quanto riguarda il contingente tariffario per i vini destinati alla preparazione di vermut, alla fabbricazione di aceto, alla distillazione o a taglio, ogni qualvolta la Repubblica federale di Germania aumenta i contingenti nei confronti degli Stati membri della (Comunita' per i vini destinati al consumo diretto, il Consiglio di Associazione fissa a favore della Grecia una quota di aumento corrispondente.
6. - Le disposizioni dei paragrafi precedenti restano in vigore
fino alla decisione del Consiglio di Associazione prevista dall'articolo 35 o fino alla scadenza dei periodi di due anni e di un anno, previsti rispettiva mente dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 36.
Il presente Protocollo 6 allegato all'Accordo di Associazione.
PROTOCOLLO N. 15
Relativo alle importazioni di tabacchi greggi e di cascami di tabacco (voce n. 24.01 della nomenclatura di Bruxelles)
Le Parti Contraenti,
Consapevoli dell'importanza delle esportazioni di tabacco per
l'economia greca,
Hanno convenuto quanto segue:
1. - Alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo, i dazi vigenti al 1 gennaio 1957 negli Stati membri della Comunita' saranno ridotti al 50% per quanto riguarda il tabacco greggio ed i cascami di tabacco.
2. - Al piu' tardi alla data di entrata in vigore dell'Accordo, gli
Stati membri procedono al primo allineamento delle rispettive tariffe nazionali relative al tabacco greggio ed ai cascami di tabacco sul livello della tariffa doganale comune, alle condizioni stabilite dall'articolo 23 del Trattato che istituisce la Comunita'.
3. - I dazi doganali sulle importazioni negli Stati membri in
provenienza dalla Grecia verranno aboliti, per il tabacco, al piu' tardi il 31 dicembre 1967. Alla stessa data gli Stati membri applicano integralmente al tabacco greggio ed ai cascami di tabacco di tariffa doganale comune.
4. - Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore
dell'Accordo, gli Stati membri sul territorio dei quali il commercio dei tabacchi e' effettuato da un monopolio a carattere commerciale si impegnano a mantenere i loro acquisti annuali di tabacco greggio e di cascami di tabacco di origine greca al livello della media delle loro importazioni per le loro fabbricazioni degli anni 1957, 1958 e 1959.
5. - Fin tanto che alle organizzazioni nazionali per il tabacco non
sara' sostituita una organizzazione comune, ove sia, constatato un aumento delle importazioni di tabacco greggio e di cascami di tabacco di origine greca rispetto alla media delle importazioni degli anni 1957, 1958, 1959 negli Stati membri sul cui territorio il commercio dei tabacchi non e' effettuato da un monopolio a carattere commerciale, in conseguenza delle disposizioni tariffarie enunciate ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3, gli altri Stati membri si impegnano ad aumentare ogni anno i loro acquisti in proporzione equivalente rispetto alla media delle loro importazioni di tabacco greggio e di cascami di tabacco di origine greca per le loro fabbricazioni negli anni 1957, 1958 e 1959.
Nel primo anno di applicazione dell'Accordo, e a titolo
provvisorio, in Monopolio francese dei tabacchi aumentera' del 10% i propri acquisti di tabacco greggio e di cascami di tabacco d'origine greca, rispetto alla media delle importazioni effettuate per le sue fabbricazioni in provenienza dalla Grecia negli anni 1957, 1958 e 1959.
6. - In deroga ai precedenti paragrafi 4 e 5 e per un periodo di
cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, gli acquisti annuali di tabacco greggio e di cascami di tabacco d'origine. greca effettuati dal Monopolio italiano non possono essere inferiori al 60% delle sue importazioni di tabacco di tipo orientale; essi dovranno in ogni caso rappresentare un importo di almeno 2,8 milioni di dollari USA.
Alla fine di detto periodo di cinque anni e a meno che il Consiglio
di Associazione non abbia deciso diversamente, il Monopolio italiano puo' o accettare che continui a valere l'impegno previsto dal comma precedente oppure conformarsi ai paragrafo 5, comma 1 del presente Protocollo.
Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione.
PROTOCOLLO N. 16
Relativo alla politica agricola comune per il tabacco
Le Parti contraenti,
Consapevoli della importanza. del tutto particolare che riveste il tabacco per l'economia e le esportazioni della Grecia,
Hanno convenuto quanto segue:
1. - Durante le prime due tappe del periodo transitorio previsto
dal Trattato che istituisce la Comunita', la politica agricola comune per il tabacco non viene stabilita o modificata senza il parere conforme del Consiglio di Associazione.
2. - La Comunita' si sforza di definire tale politica durante le
prime due tappe di cui al paragrafo 1.
3. - Qualora tale politica. venisse stabilita o modificata dopo la fine della seconda tappa del periodo transitorio previsto dal Trattato che istituisce la Comunita', essa sara' concepita, pur tenendo conto degli scopi definiti dall'articolo 39 di detto Trattato, in modo da non pregiudicare il mantenimento e lo sviluppo delle importazioni di tabacco proveniente dalla Grecia quali risultano dall'applicazione dell'Accordo di Associazione e del Protocollo concernente le importazioni di tabacco greggio e di cascami di tabacco.
4. - Se la Grecia non e' in grado di armonizzare la sua politica
con la politica agricola comune per il tabacco quale sara' concepita, la Grecia conserva sotto una forma appropriata un volume di importazioni nella Comunita' uguale a quello che essa avra' raggiunto in quel momento. La misura di aumento destinata ad assicurare lo sviluppo delle importazioni di tabacco -greco e' determinata dal Consiglio di Associazione.
Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione.
PROTOCOLLO N. 17
Relativo alla importazione di uve fresche
(ex 08.04 della nomenclatura di Bruxelles)
Le Parti contraenti,
Al fine di promuovere il rapido incremento delle esportazioni
greche di uve secche verso la Comunita',
Hanno convenuto quanto segue:
1. - Alla data di entrata in vigore dell'Accordo di Associazione, i
dazi sulle uve secche vigenti al 1 gennaio 1957 negli Stati membri della Comunita' saranno ridotti del 50%.
2. - Al piu' tardi alla data di entrata in vigore dell'Accordo gli Stati membri procederanno al primo allineamento delle rispettive tariffe nazionali relative alle uve secche al livello della tariffa doganale comune alle condizioni stabilite dall'articolo 23 del Trattato che istituisce la Comunita'.
3. - Al piu' tardi alla fine del sesto anno a decorrere
dall'entrata in vigore dell'Accordo sono soppressi, per quanto riguarda le uve secche, i dazi doganali relativi alle importazioni negli Stati membri. Alla stessa data gli Stati membri applicano integralmente la tariffa doganale comune per quanto riguarda le uve secche.
Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione.
PROTOCOLLO N. 18
Relativo all'esportazione verso la Comunita' di taluni prodotti agricoli della Grecia
Le Parti contraenti,
Consapevoli del fatto che l'esportazione di taluni prodotti
agricoli e' di importanza vitale sia per alcuni Stati membri della Comunita' che per la Grecia,
Considerando la necessita' di soddisfare per quanto possibile, nel quadro del Trattato che istituisce la Comunita' e dell'Accordo di Associazione con la Grecia, le esigenze delle economie degli Stati membri esportatori di tali prodotti agricoli e della Grecia;
Convengono di disciplinare l'esportazione di tali prodotti agricoli
dalla Grecia verso la Comunita' nel modo seguente:
1. Il presente Protocollo concerne i seguenti prodotti freschi:
- agrumi
- uve destinate al consumo diretto
- pesche.
2. - La clausola di salvaguardia prevista dal paragrafo 3 del
presente Protocollo puo' essere invocata soltanto se le esportazioni dalla Grecia verso la Comunita' per ciascuno dei prodotti elencati nel paragrafo 1 superano i quantitativi qui sotto indicati:
a) subito dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di Associazione,
- per gli agrumi. . . . . . . . . . . . . . . . 22.000 tonnellate
- per le uve destinate al consumo diretto . . . 15.000 tonnellate
- per le pesche . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000 tonnellate
b) a decorrere dal secondo e fino al quinto anno incluso: per
ogni anno, il quantitativo accordato per l'anno precedente aumentato del 20%;
c) a decorrere dal sesto anno e fino alla scadenza del presente Protocollo, il quantitativo accordato per l'anno precedente, aumentato di una percentuale da stabilire dal Consiglio di Associazione.
Qualora, la Grecia incontri difficolta' reali per mantenere le sue esportazioni di agrumi verso i paesi terzi con i quali e' legata da accordi commerciali bilaterali, il Consiglio di Associazione esamina la possibilita' di aumentare i quantitativi sopra fissati.
3. - Quando le esportazioni della Grecia verso la Comunita'
superino i limiti indicati nel paragrafo 2 e in quanto esse siano suscettibili di creare difficolta' reali per le esportazioni similari degli Stati membri, la Comunita', su richiesta di uno degli Stati membri e su proposta della Commissione, puo' adottare i provvedimenti necessari.
La Grecia deve essere preventivamente consultata nel quadro del
Consiglio di Associazione.
4. - Le disposizioni dei precedenti paragrafi restano in vigore
fino a quando non sia realizzata l'armonizzazione della politica agricola comune della Comunita' e della politica agricola della Grecia relativamente ai prodotti elencati nel paragrafo 1 o fino alla scadenza dei periodi di due anni e di un anno previsti rispettivamente dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 36 dell'Accordo.
Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione.
PROTOCOLLO N. 19
Protocollo finanziario
Le Parti contraenti,
Sollecitate di favorire lo sviluppo accelerato dell'economia greca al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Associazione;
Hanno convenuto quanto segue:
1. - Domande di finanziamento per progetti d'investimento che
contribuiscano all'aumento della produttivita' dell'economia greca e che favoriscano la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo di Associazione, possono essere presentate dallo Stato e dalle imprese greche all'ente per la concessione di prestiti designato dalla Comunita'.
2. - I prestiti previsti dal paragrafo 1 possono raggiungere un
ammontare globale di 125 milioni di dollari U.S.A. Tale ammontare potra' essere utilizzato nel corso dei cinque anni successivi alla entrata in vigore del presente Protocollo.
3. - a) L'esame per l'accettazione dei progetti e la concessione
dei prestiti allo Stato e alle imprese greche si effettuano secondo le modalita', le condizioni e le procedure previste dallo Statuto della Banca Europea per gli investimenti per la concessione di prestiti;
b) la durata del periodo di ammortamento di ciascun prestito e' stabilita in base alle caratteristiche economiche del progetto da finanziare; tale periodo puo' raggiungere un massimo di venticinque anni;
c) i prestiti possono essere utilizzati per coprire le spese di importazione come pure le spese interne necessarie per la realizzazione dei progetti di investimenti approvati;
d) la Grecia si impegna a mettere a disposizione dei debitori
dell'ente incaricato di concedere i prestiti, le divise necessarie al rimborso, per capitale e interessi, dei prestiti da questo accordati per progetti da realizzarsi in Grecia.
4. - Il saggio degli interessi dei prestiti sara' identico a quello
praticato dalla Banca Europea per gli investimenti all'atto della firma del contratto di prestito. Tuttavia, tenuto conto della precedenza che il programma di investimenti della Grecia attribuisce agli investimenti con redditivita' diffusa e differita, specialmente nei settori della bonifica fondiaria, nel settore stradale e in quello dell'energia, i prestiti potranno beneficiare, fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare globale indicato nel paragrafo 2, di un abbuono di interessi del 3 per cento, se la natura del progetto presentata per il finanziamento lo richieda.
Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione.
PROTOCOLLO N. 20
Relativo al regime degli scambi fra la Grecia e i Paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita'
Le Parti contraenti,
Considerando gli stretti vincoli economici esistenti tra la
Comunita' ed i paesi e territori d'oltremare ad essa associati,
Riconoscendo che l'ammissione dei prodotti originari dei paesi e
territori d'oltremare al beneficio del regime stabilito dal Trattato che istituisce la Comunita' puo' sollevare problemi per quanto riguarda la circolazione di tali prodotti all'interno dell'unione doganale istituita tra la Comunita' e la Grecia,
Desiderose di favorire lo sviluppo degli scambi fra la Grecia e i paesi e territori d'oltremare,
Hanno convenuto di regolare al piu' presto possibile la questione degli scambi indiretti tra la Grecia ed i paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita' e di proporre alle autorita' competenti di tali paesi e territori dei negoziati con le autorita' greche al fine di regolare di comune accordo gli scambi diretti fra essi e la Grecia previa consultazione della Comunita'.
Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo di Associazione.
Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Atto finale

ATTO FINALE
I plenipotenziari
di Sua Maesta' il Re dei Belgi, del Presidente della Repubblica federale di Germania, del Presidente della Repubblica francese, del Presidente della Repubblica italiana, di Stia Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo, di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, nonche' del Consiglio della Comunita' Economica Europea,
da una parte,
e di Sua Maesta il Re degli Elleni
dall'altra,
riuniti a Atene, il nove luglio millenovecentosessantuno, per la firma dell'Accordo che crea una Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia,
hanno adottato i testi seguenti:
Accordo che crea una Associazione tra la Comunita' Economica
Europea e la Grecia e suoi allegati, nonche' i protocolli qui di
seguito elencati
Protocollo n. 1 relativo ai contratti pubblici ("marches
publics"),
Protocollo n. 2 relativo all'applicazione dell'articolo 7
dell'Accordo di Associazione,
Protocollo n. 3 relativo al prelievo previsto dall'articolo 8
dell'Accordo di Associazione,
Protocollo n. 4 relativo al commercio interno tedesco ed ai
problemi connessi,
Protocollo n. 5 relativo alle merci originarie o provenienti da paesi estranei all'Associazione e che beneficiano di un regime doganale particolare a causa della loro origine o della loro provenienza,
Protocollo n. 6 relativo al regime speciale che gli Stati membri della Comunita' devono applicare nei loro scambi con la Grecia,
Protocollo n. 7 relativo ad alcuni dazi sospesi della tariffa
doganale greca,
Protocollo n. 8 relativo all'apertura di alcuni contingenti
tariffari da parte della Grecia,
Protocollo n. 9 relativo all'utilizzazione degli aiuti americani da parte della Grecia,
Protocollo n. 10 relativo alle modifiche da apportare alla
tariffa doganale comune,
Protocollo n. 11 relativo al sistema di cauzioni applicato in
Grecia all'importazione di talune merci,
Protocollo n. 12 relativo agli articoli 12 e 37 dell'Accordo di Associazione,
Protocollo n. 13 relativo all'esportazione di taluni prodotti
agricoli degli Stati membri della Comunita' verso la Grecia,
Protocollo n. 14 relativo alle esportazioni greche di vini di uve
fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle),
Protocollo n. 15 relativo alle importazioni di tabacco greggio e di cascami di tabacco,
Protocollo n. 16 relativo alla politica agricola comune per il
tabacco,
Protocollo n. 17 relativo all'importazione di uve secche,
Protocollo n. 18 relativo all'esportazione verso la Comunita' di taluni prodotti agricoli della Grecia,
Protocollo n. 19 Protocollo finanziario,
Protocollo n. 20 relativo al regime degli scambi tra la Grecia e i paesi e i territori d'oltremare associati alla Comunita'.
I plenipotenziari hanno, d'altra parte, adottato i testi delle
dichiarazioni d'intenzione elencate qui di seguito ed allegate al presente Atto (allegato I):
1. - Dichiarazione d'intenzione relativa a taluni prodotti che
interessano la Grecia,
2. - Dichiarazione d'intenzione relativa all'accesso della Grecia
alla Banca europea per gli investimenti.
Al momento della firma di questi testi, i plenipotenziari hanno:
adottato le dichiarazioni interpretative qui di seguito elencate ed allegate al presente Atto (allegato II):
1. - Dichiarazione interpretativa relativa all'articolo 31
dell'Accordo di Associazione,
2. - Dichiarazione interpretativa relativa all'articolo 64,
paragrafo 3 dell'Accordo di Associazione,
3. - Dichiarazione interpretativa relativa ai paragrafi 5 e 6 del
Protocollo n. 15 concernente le importazioni di tabacco greggio e di cascami di tabacco,
4. - Dichiarazione interpretativa relativa al Protocollo n. 16
concernente la politica agricola comune per il tabacco,
5 - Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di "Parti Contraenti" riportata nell'Accordo di Associazione, e preso atto delle dichiarazioni del Governo della Repubblica
federale di Germania qui di seguito elencate ed allegate al presente Atto (allegato III):
1. - Dichiarazione relativa alla definizione dei cittadini
tedeschi,
2. - Dichiarazione relativa all'applicazione dello Accordo a
Berlino.
I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni allegate al presente Atto saranno sottoposte, qualora se le manifestasse la necessita', alle procedure necessarie ad assicurare la loro validita', nelle stesse condizioni dell'Accordo che crea una Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia.
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO I
DICHIARAZIONI D'INTENZIONE
1) Dichiarazione, d'intenzione relativa a taluni prodotti che interessano la Grecia
1. - La Comunita' dichiara che non pensa di stabilire una
organizzazione comune di mercato per le uve secche.
2. - Il Consiglio di Associazione esamina le possibilita' di dare incremento nella maggior misura possibile al commercio del cotone tra la Comunita' e la Grecia.
2) Dichiarazione d'intenzione relativa all'accesso della Grecia alla Banca Europea per gli Investimenti
Gli Stati membri della Comunita', consapevoli della Importanza che presenta per lo sviluppo dell'economia greca una continuita' del finanziamento esterno della Grecia, si dichiarano disposti a considerare tale questione nel corso dal periodo di cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo di Associazione ed in particolare a prendere in considerazione l'accesso della Grecia alla Banca Europea per gli Investimenti.
ALLEGATO II
DICHIARAZIONI INTERPRETATIVE
1) Dichiarazione interpretativa relativa all'articolo 31 dell'Accordo di Associazione
Le Parti Contraenti riconoscono che le disposizioni dell'art. 31
dell'Accordo di Associazione debbono essere interpretate secondo i principi enunciati negli articoli 37 e 90 del Trattato che istituisce la Comunita'.
2) Dichiarazione interpretativa relativa all'articolo 64, paragrafo 3 dell'Accordo di Associazione
Le Parti Contraenti riconoscono che fra gli interessi reciproci di cui e' opportuno tener pienamente conto, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 3, e' necessario includere l'interesse della Comunita' di vedere altri paesi amici aderire o associarsi ad essa a condizioni eque.
3) Dichiarazione interpretativa relativa ai paragrafi 5 e 6 del Protocollo n. 15 concernente le importazioni di tabacco greggio e di cascami di tabacco
Le Parti Contraenti dichiarano che:
1. - Il comma 1 del para grafo 5 del Protocollo n. 15 concernente le importazioni di tabacco greggio e di cascami di tabacco deve essere interpretato in maniera che, ove il riordinamento dei monopoli francese e italiano fosse pienamente effettuato secondo le condizioni previste dal Trattato che istituisce le Comunita' prima che l'organizzazione comune di mercato abbia sostituito le organizzazioni nazionali, questi monopoli non saranno piu' soggetti all'impegno stabilito ai paragrafi 5 e 6. In tale ipotesi, la Francia e l'Italia saranno tenute agli stessi obblighi dei paesi nei quali il tabacco non e' soggetto a monopolio.
2. - Gli impegni di acquisto del monopolio italiano debbono essere calcolati sulla base delle importazioni di tabacco di tipo orientale annualmente effettuate dal monopolio italiano, quali esse risultano dalle statistiche ufficiali, ad esclusione del traffico di perfezionamento.
4) Dichiarazione interpretativa relativa al Protocollo n. 16 concernente la politica agricola comune per il tabacco
Le Parti Contraenti riconoscono che le possibilita' di importazione
previste dal paragrafo 4 di questo Protocollo dovranno essere realizzate sotto una forma che verra' definita in funzione del regime previsto, nell'ambito della Comunita', per il prodotto in causa.
Quanto all'ammontare dell'aumento previsto, esso verra' determinato
in funzione della situazione particolare che potrebbe prodursi in seguito ad una sensibile divergenza fra le rispettive politiche in materia di tabacco da un lato, e le possibilita' di smercio sul mercato della Comunita', dall'altro.
5) Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di "Parti Contraenti" riportata nell'accordo di
Associazione.
Le Parti Contraenti convengono di interpretare l'Accordo di
Associazione nel senso che l'espressione "Parti Contraenti" che figura in detto Accordo, indica, da un lato la Comunita' e gli Stati membri, oppure separatamente o gli Stati membri, o la Comunita', e dall'altro il Regno di Grecia. Il senso da dare in ciascun caso a questa espressione verra' ricavato dalle disposizioni in questione dell'Accordo, nonche' dalle corrispondenti disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita'. In taluni casi, ad esempio negli articoli 10, 55 e 54 dell'Accordo di Associazione, l'espressione "Parti Contraenti" indica, durante il periodo transitorio del Trattato che istituisce la Comunita', gli Stati membri, e dopo la scadenza di detto periodo, la Comunita'.
ALLEGATO III
DICHIARAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
1) Dichiarazione relativa alla definizione dei cittadini tedeschi
Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di
Germania, tutti i Tedeschi nel senso definito della Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.
2) Dichiarazione relativa all'applicazione dell'Accordo a Berlino
L'Accordo di Associazione si applica ugualmente al Land di Berlino salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle Parti Contraenti, entro tre mesi, una dichiarazione contraria.
Scambio di lettere avvenuto il 9 luglio ad Atene tra i presidenti delle delegazioni della Comunita' e della Grecia
TRADUZIONE
Lettera del: Sig. Guenther SEELIGER, Presidente della delegazione della Comunita' Economica Europea
indirizzata al: Sig. Jena PESMAZOGLU, Ministro Plenipotenziario, Presidente della delegazione greca
in data: 9 luglio 1961
Concerne: Interpretazioni di talune disposizioni dell'Accordo di Associazione date dalla Comunita'
Atene, 9 luglio 1961
Signor Presidente,
riferendomi all'Accordo firmato in data odierna, che crea
un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia, ho l'onore di portare a Sua conoscenza, qui di seguito, il testo delle interpretazioni date dalla Comunita' a talune disposizioni dell'Accordo:
Articolo 64, paragrafo 3
"Rimane inteso che le disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 3
sono applicabili soltanto in caso di adesione o di associazione futura alla Comunita' e, in particolare, non concernono i paesi e territori gia' a quest'ultima associati, elencati nell'allegato IV al Trattato che istituisce la Comunita', anche se il regime di associazione, definito nella Parte Quarta di detto Trattato e nella Convenzione d'applicazione, dovesse essere modificato in avvenire".
Protocollo n. 14 relativo alle esportazioni greche di vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)
"La Comunita' ritiene che l'espressione "quota di aumento
corrispondente" che figura nel comma 2 del paragrafo 5, non debba essere interpretata nel senso che ogni qualvolta la Repubblica federale di Germania aumenta i contingenti di vini destinati al consumo nei confronti dei suoi partners della Comunita', la Grecia beneficera' automaticamente di un aumento identico o proporzionale dei contingenti di vini destinati alla preparazione del vermut, alla fabbricazione dell'aceto, alla distillazione e al taglio. La corrispondente quota di aumento dei contingenti aperti alla Grecia dovra' essere fissata tenendo conto sia delle possibilita' di esportazione della Grecia, sia delle possibilita' di smercio sul mercato della Repubblica federale".
Dichiarazione di intenzione relativa all'accesso della Grecia alla Banca Europea per gli Investimenti
"Gli Stati membri della Comunita', firmando la dichiarazione
d'intenzione relativa all'accesso della Grecia alla. Banca Europea per gli investimenti, rendono noto sin d'ora che, al momento in cui si porra' la questione menzionata in detta dichiarazione, essi la esamineranno alla luce delle circostanze del momento, soprattutto dei bisogni dell'economia greca e della disponibilita' di altre risorse internazionali di finanziamento".
Le saro' grato se vorra' accusare ricevuta della presente lettera.
Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta
considerazione.
Guenther SEELIGER
Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea
TRADUZIONE
Lettera del: Sig. Jean PBSMAZOGLU, Presidente della delegazione greca indirizzata al: Sig. Guenther SEELIGER, Presidente della delegazione della Comunita' Economica Europea
in data: 9 luglio 1961
Concerne: Risposta alla lettera del Presidente della delegazione della Comunita' Economica Europea
Atene, 9 luglio 1961
Signor Presidente,
con Sua lettera del 9 luglio 1961, Ella ha voluto comunicarmi
quanto segue:
"Signor Presidente,
riferendomi all'Accordo firmato in data odierna, che crea
un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia, ho l'onore di portare a Sua conoscenza, qui di seguito, il testo delle interpretazioni date dalla Comunita' a talune disposizioni dell'Accordo:
Articolo 64, paragrafo 3
"Rimane inteso che le disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 3
sono applicabili soltanto in caso di adesione o di associazione futura alla Comunita' e, in particolare, non concernono i paesi e territori gia' a quest'ultima. associati, elencati nell'allegato IV al Trattato che istituisce la Comunita', anche se il regime di associazione, definito nella Parte Quarta di detto Trattato e nella Convenzione d'applicazione, dovesse essere modificato in avvenire".
Protocollo n. 14 relativo alle esportazioni greche di vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)
"La Comunita' ritiene che l'espressione " quota di aumento
corrispondente " che figura nel comma 2 del paragrafo 5, non debba essere interpretata nel senso che, ogni qualvolta la Repubblica federale di Germania aumenta i contingenti di vini destinati al consumo diretto nei confronti dei suoi partners della Comunita', la Grecia beneficera' automaticamente di un aumento identico o proporzionale dei contingenti di vini destinati alla preparazione del vermut, alla fabbricazione dell'aceto, alla distillazione e al taglio. La corrispondente quota di aumento dei contingenti aperti alla Grecia dovra' essere fissata tenendo conto sia delle possibilita' di esportazione della Grecia, sia delle possibilita' di smercio sul mercato della Repubblica federale".
Dichiarazione di intenzione relativa all'accesso della Grecia alla Banca Europea per gli investimenti
"Gli Stati membri della Comunita', firmando la dichiarazione
d'intenzione relativa all'accesso della Grecia alla Banca Europea per gli investimenti, rendono noto sin d'ora che, al momento in cui si porra' la questione menzionata in detta dichiarazione, essi la esamineranno alla luce delle circostanze del momento, soprattutto dei bisogni della economia greca e della disponibilita' di altre risorse internazionali di finanziamento".
Le saro' grato se vorra' accusare ricevuta della presente lettera.
Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta
considerazione.
Ho l'onore di accusare ricevuta di questa comunicazione.
Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta
considerazione.
Jean PESMAZOGLOU
Presidente della delegazione greca
Accordo di associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia
DOCUMENTI ALLEGATI
a) Dichiarazioni interpretative unilaterali della Comunita'
1) Articolo 35 e Protocollo n. 13 relativo all'esportazione di taluni prodotti agricoli dagli Stati membri della Comunita' verso la
Grecia
Il Consiglio ha convenuto - in occasione della 46ª sessione del 19 maggio 1961 - d'inserire nel processo verbale la seguente dichiarazione:
"Il Consiglio e la Commissione interpretano l'articolo 35 nel
senso che tale articolo non impedisce alla Comunita' di chiedere che venga iniziata la procedura d'armonizzazione per piu' prodotti. La Comunita' puo' inoltre opporsi a che l'armonizzazione, che verra' attuata progressivamente per dei prodotti successivi, sia realizzata a solo vantaggio della Grecia.
D'altra parte, il Consiglio e la Commissione hanno inoltre
constatato che il Protocollo relativo alla esportazione di taluni prodotti agricoli dagli Stati membri della Comunita' verso la Grecia prevede, ai paragrafi 1 e 5, che la Grecia si sforzera' di facilitare le possibilita' di importazione non soltanto per i prodotti che figurano nell'allegato a detto Protocollo, ma anche per gli altri prodotti agricoli provenienti dalla Comunita', al fine di giungere ad uno sviluppo armonioso degli scambi agricoli".
2) Protocollo n. 10 relativo alle modifiche da apportare alla tariffa doganale comune
Il Consiglio ha convenuto - in occasione della 46ª sessione del 19 maggio 1961 - d'inserire nel processo verbale la seguente dichiarazione:
"Rimane inteso che il diritto di veto sulle modifiche della
aliquota della tariffa doganale comune, concesso alla Grecia per i cinque prodotti previsti dal Protocollo relativo alle modifiche da apportare alla tariffa doganale comune, costituisce un provvedimento eccezionale, giustificato dall'importanza del tutto particolare che questi prodotti presentano per l'economia greca, e non puo' costituire un precedente in caso di associazione di altri paesi terzi alla Comunita'".
3) Protocollo n. 14 relativo alle esportazioni greche di vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)
(paragrafi 3 e 5)
Il Consiglio ha convenuto, in occasione della 46ª sessione del 19 maggio 1961, di inserire nel processo verbale la seguente dichiarazione:
"L'apertura dei contingenti previsti dal paragrafo 3 del
Protocollo e il loro ampliamento in conformita' del paragrafo 5, sono sottoposti alle condizioni poste per la concessione, da parte della Francia e dell'Italia, di contingenti d'importazione ai loro associati della Comunita' per i prodotti considerati".
4) Protocollo n. 18 relativo all'esportazione verso la Comunita' di taluni prodotti agricoli della Grecia (paragrafo 2)
Il Consiglio, ha convenuto, in occasione della 48ª sessione del 12 giugno 1961, di inserire nel processo verbale la seguente dichiarazione:
"La Comunita' conviene di interpretare l'ultimo comma del
paragrafo 2 del Protocollo relativo all'esportazione verso la Comunita' di taluni prodotti agricoli della Grecia nel senso che la Grecia potra' invocare queste disposizioni soltanto qualora le "difficolta' reali", incontrate dalla Grecia per mantenere le sue esportazioni di agrumi verso i paesi terzi con i quali essa e' legata da accordi commerciali bilaterali, sono una conseguenza diretta dell'applicazione dell'Accordo di Associazione".
5) Articolo 68 - Possibilita' per ciascun Stato membro d'invocare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 55 dell'Accordo
Il Consiglio ha constatato - in occasione della 46ª sessione del 19
maggio 1961 - che dalla dichiarazione interpretativa bilaterale relativa alla definizione della nozione di "Parti Contraenti" risulta chiaramente che la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 55 dell'Accordo di Associazione puo' essere invocata da ciascuno Stato membro singolarmente durante il periodo transitorio del Trattato che istituisce la Comunita', e dalla Comunita' dopo la scadenza di questo periodo.
b) Dichiarazione della Commissione della Comunita' di cui il Consiglio ha preso atto in occasione della 46ª sessione del 19
maggio 1961
1) Articolo 64, paragrafo 3 - Accordo di Associazione di altri paesi terzi della Comunita'
Il Consiglio ha preso atto di una dichiarazione della Commissione in base alla quale il paragrafo 3 dell'articolo 64 non crea per la Comunita' un impegno giuridico, suscettibile di ricorso dinanzi all'istanza arbitrale prevista dall'Accordo di Associazione, e non attribuisce alla Grecia il diritto di chiedere compensazioni.
2) Applicazione della clausola di salvaguardia per distorsione di traffico nel settore del tabacco e delle uve secche
Il Consiglio ha preso atto di una dichiarazione della Commissione secondo la quale quest'ultima s'impegna di esaminare favorevolmente, nel settore del tabacco e delle uve secche, le domande di clausola di salvaguardia per distorsione di traffico che potrebbero essere presentate da uno Stato membro, restando inteso che la presente dichiarazione d'intenzione della Commissione non pregiudica i metodi di consultazione preliminare degli altri Governi, istituiti nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 115 del Trattato che istituisce la Comunita'.
3) Olive e olio di oliva
Il Consiglio ha preso atto di una dichiarazione della Commissione che da' al Governo italiano l'assicurazione che essa e' disposta sin d'ora ad autorizzare il Governo italiano ad avvalersi, a norma dell'articolo 68 dell'Accordo, delle disposizioni dell'articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunita'.
c) Decisioni e dichiarazioni riguardanti l'applicazione della prima frase del paragrafo 4 del Protocollo n. 16 relativo alla politica agricola comune per il tabacco
In occasione della sua 48ª sessione del 12 giugno 1961, il
Consiglio ha adottato la seguente decisione:
"Nel caso in cui esistessero divergenze sensibili tra la politica
agricola comune e la politica agricola praticata dalla Grecia in materia di tabacco e si verificasse comunque uno sviluppo disarmonico nell'approvvigionamento del mercato comune per il prodotto in questione e fosse applicata la prima frase del paragrafo 4 del Protocollo concernente la politica agricola comune per il tabacco, il Consiglio, tenuto conto degli interessi degli Stati membri, si impegna a prendere le misure appropriate, interne ed esterne, nel quadro della politica agricola comune per far si' che l'applicazione di questa disposizione non porti pregiudizio ai paesi membri produttori ed in particolare all'Italia per un equilibrato sviluppo degli scambi nell'area comunitaria".
In questa occasione, la delegazione olandese ha dichiarato che:
"il testo del progetto di decisione e' accettabile soltanto
qualora non vi sia contraddizione tra i termini "tenuto conto degli interessi degli Stati membri" e "non porti pregiudizio ai paesi membri produttori";
l'espressione "tenuto conto degli interessi degli Stati membri", che figura nel summenzionato progetto di decisione, contempla tanto gli interessi delle industrie di trasformazione del tabacco quanto quelli dei produttori di tabacco;
l'impegno che il Consiglio prendera' non puo' essere interpretato
nel senso che esso implichi un impegno di acquisto da parte dei paesi membri nei quali il tabacco non e' soggetto ad un regime di monopolio.
Le delegazioni belga e lussemburghese hanno aderito a questa
dichiarazione".
d) Decisione concernente l'accelerazione del ritmo di realizzazione dell'unione doganale per quanto riguarda il tabacco e le uve secche
In occasione della 48ª sessione del Consiglio tenuta il 12 giugno 1961, i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, hanno deciso che le misure di riduzione accelerata dei dazi doganali sul tabacco greggio e i cascami di tabacco nonche' sulle uve secche che saranno applicati dagli Stati membri per le importazioni provenienti dalla Grecia ai sensi dei Protocolli n. 15 e 17 allegati al progetto di Accordo di Associazione, verranno pure applicati per gli scambi tra gli Stati membri nonche' per le importazioni negli Stati membri degli stessi prodotti originali dai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita'.

Art. 1

Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo che crea un'Associazione
fra la Comunita' Economica Europea e la Grecia
a) Testo dell'Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea
un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia
I rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita'
Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio,
Visto il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e l'Accordo che crea un'Associazione fra la Comunita' Economica Europea e la Grecia,
Considerando che e' necessario definire la posizione comune che i Rappresentanti della Comunita' e degli Stati membri dovranno adottare nell'ambito del Consiglio di Associazione, e fissare le modalita' secondo le quali sara' definita detta posizione,
Considerando inoltre che e' necessario stabilire le norme secondo le quali saranno presi i provvedimenti per l'applicazione, nell'ambito della Comunita', delle decisioni e raccomandazioni del Consiglio di Associazione,
Previa consultazione della Commissione della Comunita' Economica
Europea.
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1.
La posizione comune che i Rappresentanti della Comunita' e degli
Stati membri devono prendere nell'ambito del Consiglio di Associazione e' adottata in conformita' alle seguenti disposizioni:
a) quando il Consiglio di Associazione e' investito di problemi che, secondo il Trattato che istituisce la Comunita', vertono sulla- politica commerciale, le corrispondenti disposizioni di detto trattato sono applicabili;
b) negli altri casi, la- posizione comune e' adottata
all'unanimita' dal Consiglio o dai Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, previa consultazione della Commissione.

Art. 2

Art. 2.
1. - Le decisioni e raccomandazioni adottate dal Consiglio di
Associazione in questi settori che, ai termini del Trattato che istituisce la Comunita', sono di competenza della Comunita' stessa formano oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti emanati dal Consiglio che delibera all'unanimita', previa consultazione della Commissione.
2. - Qualora le decisioni e raccomandazioni del Consiglio di
Associazione vertano su un settore che, ai termini del Trattato che. istituisce la Comunita' non e' di competenza della Comunita' stessa, gli Stati membri prendono i provvedimenti di applicazione necessari.

Art. 3

Art. 3.
Le procedure definite nei precedenti articoli 1 e 2 non
pregiudicano la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la Comunita', quale e' stabilita dal Trattato che istituisce la Comunita'.

Art. 4

Art. 4.
Uno Stato membro che ritenga necessario fare ricorso agli articoli 10, 55, 56 e 67 dell'Accordo di Associazione nei settori che non sono di competenza della Comunita' consulta. preventivamente gli altri Stati membri.
Se il Consiglio di Associazione e' indotto a prendere posizione
sulla azione dello Stato membro di cui ai comma precedente, la posizione presentata dalla Comunita' e' quella dello Stato membro interessato, a meno che i Rappresentanti degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, non decidano altrimenti all'unanimita'.

Art. 5

Art. 5.
1. - Il Consiglio, qualora lo ritenga necessario, potra' in
qualsiasi momento procedere all'esame delle disposizioni del presente Accordo. Le eventuali modifiche saranno adottate dal Consiglio che delibera all'umanita', previa consultazione della Commissione.
2. - Il Consiglio procedera' alla revisione degli articoli 1, comma
b, e 2, paragrafo I del presente Accordo al piu' tardi al termine della seconda tappa del periodo transitorio previsto all'art. del Trattato che istituisce la Comunita'. Le modifiche sono adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 6

Art. 6.
Il presente Accordo sara' approvato da ciascuno Stato membro
conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno stato membro notifichera' al Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo entrera' in vigore alla data della notifica effettuata dal Governo che procedera' per ultimo a detta notifica.

Art. 7

Art. 7.
Il presente Accordo, redatto in unico esemplare, in lingua
francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.
Parte di provvedimento in formato grafico
a) Estratto del processo verbale della 47" sessione del Consiglio tenuta il 29-30 maggio 1961, contenente le dichiarazioni
d'intenzioni riguardanti questo Accordo.
1. - Dichiarazione interpretativa relativa all'art. 1, comma a).
"Conformemente all'art. 1 comma a) dell'Accordo, quando il
Consiglio di Associazione e' investito di problemi cui ai termini del Trattato che istituisce la Comunita', vertono sulla politica commerciale la posizione comune che i Rappresentanti della Comunita' e degli Stati membri devono prendere in seno al Consiglio di Amministrazione e' adottata conformemente alle disposizioni corrispondenti di detto Trattato.
Le delegazioni e il Rappresentante della Commissione sono concordi nel ritenere questa disposizioni deve essere interpretata nel senso che la politica commerciale, cui fa riferimento il comma precedente, e quella, della Comunita' nei confronti di tutti gli Stati terzi, ivi compresa la Grecia".
2. - Dichiarazione d'intenzione relativa all'art. 5.
"I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, al momento di firmare lo Accordo relativo ai provvedimenti da prendere da parte della Comunita' in vista dell'applicazione dell'Accordo di Associazione, dichiarano che e' loro intendimento che la revisione prevista dall'articolo 5, 2° comma di detto Accordo, dovrebbe avere per oggetto di allineare, per quanto possibile, la procedura per la determinazione dell'atteggiamento comune in seno al Consiglio di Associazione sulle procedure previste dal Trattato che istituisce la Comunita'".

Art. 1

Accordo relativo al protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la
Grecia.
a) Testo dell'Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunita' Economica
Europea e la Grecia
I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita'
Economica Europea riuniti in seno al Consiglio,
Visto il Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea
un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia,
Considerando che e' necessario fissare le modalita' di
finanziamento dei prestiti e degli abbuoni di interessi previsti da detto Protocollo finanziario,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1.
I prestiti previsti nel Protocollo finanziario saranno normalmente concessi e finanziati dalla Banca europea per gli investimenti.

Art. 2

Art. 2.
Per il finanziamento di una prima quota di 50 milioni di dollari
U.S.A. del credito totale gli Stati membri della Comunita' conferiranno alla Banca un "mandato di credito" (Kreditauftrag).
In esecuzione di tale mandato, la Banca procede al finanziamento in
nome proprio, per proprio conto e con i fondi di cui dispone.
Le eventuali perdite risultanti dall'accettazione di questo mandato
verranno coperte in proporzione alle sottoscrizioni degli Stati membri al capitale della Banca.

Art. 3

Art. 3.
Per quanto riguarda il saldo di 75 milioni di dollari U.S.A.,
qualora la Banca fosse nell'impossibilita' di procedere ad un finanziamento diretto, potrebbe venire applicata la procedura di cui all'articolo 2.
In ogni caso gli Stati membri prenderanno, ove necessario, i
provvedimenti occorrenti per mettere a disposizione della Banca i mezzi necessari, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale di quest'ultima.

Art. 4

Art. 4.
I mezzi necessari per la concessione degli abbuoni di interessi
saranno forniti dagli Stati membri in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della Banca.
La procedura di versamento dei fondi e le modalita' di concessione degli abbuoni di interessi saranno adottati dal Consiglio all'unanimita'.

Art. 5

Art. 5.
Il presente Accordo, sara' approvato da ciascuno Stato membro
conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifichera' al Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo entrera' in vigore alla data della notifica effettuata dal Governo che avra' proceduto per ultimo a detta notifica.

Art. 6

Art. 6.
Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua francese,
italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, verra' depositalo negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee, che provvedera' a rimetterne una
copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari
Parte di provvedimento in formato grafico
b) Estratto del processo verbale della 46ª sessione del Consiglio tenuta il 19 maggio 1961, contenente le dichiarazioni riguardanti questo Accordo
1. - Dichiarazione riguardante l'articolo 2.
"Rimane inteso che la prima quota di 50 milioni di dollari, per la quale e' prevista la procedura del mandato di credito, costituisce un limite massimo per i primi due anni dell'Accordo. Se, tuttavia, la Grecia non utilizzasse interamente questo importo, il saldo rimarrebbe a sua disposizione secondo la stessa procedura, dopo i due primi anni".
2. - Dichiarazione riguardante l'articolo 3.
"Rimane inteso che la procedura prevista dall'articolo 2 e'
menzionata al primo comma dell'articolo 3 soltanto come una possibilita' e non esclude affatto il ricorso ad altre procedure".
3. Dichiarazione riguardante l'articolo 4.
"La procedura per la messa a disposizione dei fondi e per la
concessione degli abbuoni d'interessi sara' fissata assicurando la possibilita' alla Banca europea per gli investimenti di formulare il proprio parere su detti problemi".
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht