073U0163
073U0163
Accord ALLEGATO Accord relatif a l'Organisation internationale de telecommunications par satellites "INTELSAT" Parte di provvedimento in formato grafico Accordo (LEGGE 23 marzo 1973 n. 163)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti "INTELSAT", adottato a Washington il 20 agosto 1971.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XX dell'accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 marzo 1973 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - GIOIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Accord
ALLEGATO
Accord relatif a l'Organisation internationale de telecommunications par satellites "INTELSAT"
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. I
AVVERTENZA
A. = Accordo (istitutivo dell'Intelsat);
A.O. = Accordo operativo;
A.d.P. = Assemblea delle Parti;
C.d.G. = Consiglio dei Governatori;
I. = Intelsat;
R.d.F. = Riunione dei Firmatari;
s.s. = segmento spaziale (per cui "s.s. dell'I. segmento spaziale dell'Intelsat).
TRADUZIONE NON UFFICIALE
NOTA BENE. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Accordo fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.
Accordo relativo alla organizzazione Internazionale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti "INTELSAT"
(1)
PREAMBOLO
Gli Stati, Parti del presente Accordo,
- in considerazione del principio enunciato nella Risoluzione 1721 (XVI) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, secondo il quale i paesi del mondo devono poter comunicare, nel piu' breve tempo, a mezzo di satelliti su una base mondiale e non discriminatoria;
- in considerazione delle relative disposizioni del Trattato sui principi che regolano le attivita' degli Stati in materia di esplorazione e di utilizzazione dello spazio extra atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, e, in particolare, dell'articolo I per il quale lo spazio extra atmosferico deve essere utilizzato per il bene e nell'interesse di tutti i paesi;
- prendendo atto del fatto che, conformemente all'Accordo con il quale e' stato stabilito un regime provvisorio applicabile ad un sistema commerciale mondiale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti e speciale ad esso e' allegato, se e' organizzato un sistema commerciale mondiale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti;
- desiderando potenziare lo sviluppo di questo sistema di telecomunicazioni a mezzo di satelliti allo scopo di pervenire ad un sistema commerciale mondiale unico di telecomunicazioni a mezzo di satelliti facente parte di una rete mondiale perfezionata di telecomunicazioni che assicurera' a tutte le regioni del mondo i piu' estesi servizi di telecomunicazioni e che contribuira' alla pace e alla intesa mondiali;
- risoluti, a questo effetto, a fornire per il bene della intera umanita', grazie alle piu' avanzate tecniche disponibili, le piu' efficaci ed economiche installazioni, compatibili con la piu' razionale ed equa utilizzazione delle frequenze dello spettro radioelettrico e dello spazio orbitale;
- ritenendo che le comunicazioni a mezzo di satelliti devono essere organizzate in modo che tutti i popoli possano avere accesso ad un sistema mondiale di satelliti e che gli Stati membri dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni che lo richiedano possano investirvi capitali e partecipare altresi' alla concezione, alla messa a punto, alla costruzione - compresa la fornitura di materiale - alla installazione, all'esercizio, alla manutenzione e alla proprieta' del sistema;
- in virtu' dell'Accordo che ha stabilito un regime provvisorio applicabile ad un sistema commerciale mondiale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti;
hanno convenuto quanto segue.
Articolo I
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
a) il termine "Accordo" designa il presente accordo, compresi i suoi allegati, ma esclusi i titoli degli articoli, aperto alla firma dei Governi il 20 agosto 1971, a Washington, e che istituisce l'organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti "Intelsat";
b) i termini "Accordo operativo" designano l'accordo, compresi i suoi allegati, ma esclusi i titoli degli articoli, aperto alla firma dei Governi o degli organismi di telecomunicazioni designati dai Governi, in conformita' alle disposizioni dell'Accordo, il 20 agosto 1971, a Washington;
c) i termini "Accordo provvisorio" designano l'accordo che ha stabilito un regime provvisorio applicabile ad un sistema commerciale mondiale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti, firmato dai Governi a Washington il 20 agosto 1964;
d) i termini "Accordo speciale" designano l'accordo firmato il 20 agosto 1964 dai Governi o dagli organismi di telecomunicazioni delegati dai Governi, in conformita' alle disposizioni dell'Accordo provvisorio;
e) i termini "Comitato interinale delle telecomunicazioni a mezzo di satelliti" designano il Comitato istituito dall'articolo IV dell'Accordo provvisorio;
f) il termine "Parte" designa uno Stato nei confronti del quale l'Accordo e' entrato in vigore o viene applicato a titolo provvisorio;
g) il termine "Firmatario" designa una Parte, o l'organismo di telecomunicazioni designato da una Parte, che ha firmato l'Accordo operativo e nei cui confronti detto accordo e' entrato in vigore o e' applicato a titolo provvisorio;
h) i termini "segmento spaziale" designano i satelliti di telecomunicazioni ed inoltre gli impianti di inseguimento, di telemetria, di telecomando, di controllo, di sorveglianza ed ogni altra apparecchiatura connessa, necessaria al funzionamento di detti satelliti;
i) i termini "segmento spaziale dell'Intelsat" designano il segmento spaziale che appartiene all'Intelsat;
j) il termine "telecomunicazione" designa ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni, di segnali, di scritti, di immagini, di suoni o di informazioni di qualsiasi natura effettuata per mezzo di filo, o con l'impiego della radioelettricita' oppure con un sistema ottico o con altri sistemi elettromagnetici;
k) i termini "servizi pubblici di telecomunicazioni" designano i servizi di telecomunicazioni fissi o mobili che possono essere assicurati per mezzo dei satelliti e che sono utilizzabili dal pubblico quali il telefono, il telegrafo, il telex, la trasmissione di fac-simili, la trasmissione di dati, la trasmissione di programmi radiofonici o televisivi tra stazioni terrene autorizzate e che possano percio' collegarsi al segmento spaziale dell'Intelsat ai fini della successiva trasmissione al pubblico ed inoltre i circuiti concessi per essere utilizzati ai fini di una delle utilizzazioni sopra menzionate; essi escludono quei servizi mobili che non siano stati forniti, prima che l'Accordo sia stato aperto alla firma, in applicazione dell'Accordo provvisorio e dell'Accordo speciale e che sono assicurati per mezzo di stazioni mobili operanti a mezzo di un satellite concepito in tutto o in parte per assicurare i servizi relativi alla sicurezza o al controllo in volo degli aeromobili oppure alla radionavigazione aerea o marittima;
l) i termini "servizi specializzati di telecomunicazioni" designano i servizi di telecomunicazioni diversi da quelli definiti nella precedente lettera k) e che possono essere assicurati a mezzo di satelliti, in essi compresi - e senza che l'elenco che segue possa essere inteso come limitativo - i servizi di radionavigazione, per le radiodiffusioni destinate ad essere ricevute dal pubblico in genere, di ricerca spaziale, meteorologici, di esplorazione delle risorse terrestri;
m) il termine "beni" designa ogni elemento riguardo al quale, qualunque ne sia la natura, puo' essere esercitato un diritto di proprieta' ed inoltre qualsiasi diritto derivante da rapporti contrattuali;
n) i termini "concezione" e "messa a punto" comprendono la ricerca direttamente legata agli scopi dell'Intelsat.
Art. II
Articolo II
Istituzione dell'Intelsat
a) Tenuto conto dei principi enunciati nel preambolo, le Parti istituiscono con il presente Accordo l'organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti "Intelsat", il cui scopo principale e' quello di perseguire, su base definitiva, la concezione, la messa a punto, la costruzione, la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione del segmento spaziale del sistema commerciale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti, in conformita' all'Accordo provvisorio e all'Accordo speciale.
b) Ciascuna Parte firmera' - o designera' per la firma un organismo di telecomunicazioni, pubblico o privato - l'A.O., concepito in conformita' all'A. e che sara' aperto alla firma unitamente all'A.
medesimo. I rapporti tra qualsiasi organismo di telecomunicazioni, nella sua qualita' di "Firmatario" e la Parte che l'avra' designato saranno regolati in base alla legislazione nazionale della Parte.
c) Le amministrazioni e gli organismi di telecomunicazioni potranno negoziare e concludere direttamente - in conformita' alle norme dei loro ordinamenti - gli opportuni accordi di traffico aventi per oggetto l'utilizzazione che da essi sara' effettuata dei mezzi di comunicazione forniti in virtu' del presente A. e dell'A.O., nonche' i servizi destinati al pubblico, le installazioni, la ripartizione degli introiti e le relative clausole di carattere commerciale.
Art. III
Articolo III
Ambito delle attivita' dell'Intelsat
a) Nello svolgere, in regime di accordi definitivi, le attivita' relative al s.s. del sistema commerciale mondiale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti, l'I. ha per obiettivo primario di fornire a tutte le regioni del mondo, su una base commerciale e senza alcuna discriminazione, il segmento spaziale necessario all'esercizio di servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali di alta qualita' ed efficienza.
b) Sono assimilati ai servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali:
i) i servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali tra regioni separate da altre regioni non appartenenti allo Stato interessato o tra regioni separate dall'alto mare;
ii) i servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali tra regioni non collegate da alcun impianto terrestre a larga banda e separate da ostacoli naturali talmente eccezionali da escludere la installazione, tra di loro, di un efficiente impianto terrestre a larga banda, a condizione che la Riunione dei Firmatari, tenendo conto dell'avviso espresso dal Consiglio dei Governatori, abbia preventivamente dato la sua approvazione.
c) Il s.s. dell'I. installato al fine di perseguire il suo scopo primario, potra' essere egualmente utilizzato, senza alcuna discriminazione, per i fini propri di altri servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali se cio' non comporti alcun pregiudizio all'obiettivo primario dell'I.
d) Il s.s. dell'I. potra' essere inoltre utilizzato - a seguito di specifica richiesta e secondo le opportune modalita' e condizioni - per le necessita' relative a servizi specializzati di telecomunicazioni internazionali o nazionali, ma che non siano destinati a fini militari, sempre che:
i) non ne derivi alcun danno alla fornitura dei servizi pubblici di telecomunicazioni;
ii) le disposizioni adottate siano altresi' accettabili dal punto di vista tecnico ed economico.
e) L'I. potra' - a seguito di specifica domanda e alle opportune condizioni - fornire satelliti o apparecchiature diverse da quelle costituenti il s.s. dell'I. per:
i) servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali all'interno di territori soggetti alla sovranita' di una o piu' Parti;
ii) servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali tra territori soggetti alla sovranita' di due o piu' Parti;
iii) servizi specializzati di telecomunicazioni non aventi scopi militari.
f) L'utilizzazione del s.s. dell'I., per i servizi specializzati di telecomunicazioni di cui alla precedente lettera d) e la fornitura di satelliti o di installazioni collegate ma distinte dal s.s. dell'I., di cui alla precedente lettera e), saranno oggetto di convenzioni tra l'I. e i soggetti interessati. L'utilizzazione del s.s. dell'I. - per i servizi specializzati di telecomunicazioni di cui alla precedente lettera d) - e la fornitura di satelliti o di installazioni collegate ma distinte dal s.s. I. - per i servizi specializzati di cui all'alinea iii) della precedente lettera e) - dovranno essere conformi alle autorizzazioni della Assemblea delle Parti, da ottenersi fin dallo stadio di programmazione, in applicazione dell'alinea iv) della lettera c) dell'articolo VII dell'A. Se la utilizzazione delle installazioni del s.s. dell'I. per servizi specializzati di telecomunicazioni implichera' spese supplementari derivanti da modificazioni da apportare alle installazioni, esistenti o previste, relative al s.s. dell'I. oppure, se la fornitura di satelliti o di installazioni collegate ma distinte dal s.s. dell'I. e' richiesta per servizi specializzati di cui all'alinea iii) della precedente lettera e), l'autorizzazione di cui all'alinea iv) della lettera c) dello articolo VII sara' data dalla Assemblea delle Parti subordinatamente ad informazioni dettagliate da parte del Consiglio dei Governatori circa il preventivo dei costi, i vantaggi che ne deriveranno, i problemi tecnici o di altra natura che la richiesta solleva e la sua incidenza relativamente ai servizi dell'I. esistenti o previsti. L'autorizzazione dovra' essere ottenuta prima che vengano effettuate le ordinazioni per l'acquisizione delle installazioni.
Prima di concedere l'autorizzazione, l'Assemblea delle Parti provvedera' a consultazioni con le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite direttamente interessate alla fornitura dei servizi specializzati di telecomunicazioni di cui trattasi o controllera' che tali consultazioni siano state effettuate dall'I.
Art. IV
Articolo IV
Personalita' giuridica
a) L'I. e' persona giuridica. Essa possiede la piena capacita' per esercitare le sue funzioni e attuare i suoi scopi e, quindi, per:
i) concludere accordi con Stati o organismi internazionali;
ii) stipulare contratti;
iii) acquistare beni e disporne;
iv) stare in giudizio.
b) Ciascuna delle Parti, nell'ambito del proprio ordinamento e in relazione alle proprie leggi, prendera' le necessarie misure per dare effetto a quanto stabilito nel presente articolo.
Art. V
Articolo V
Principi finanziari
a) L'I. e' proprietaria del settore spaziale dell'I. e di ogni altro bene acquisito dall'I. La partecipazione finanziaria nell'I. di ciascun Firmatario e' corrispondente, percentualmente, alla sua quota d'investimento valutata in conformita' all'articolo 7 dell'A.O.
b) Ciascun Firmatario possiede una quota d'investimento corrispondente alla propria percentuale di utilizzazione, da parte sua, del s.s. dell'I., rispetto a quella di tutti i Firmatari, determinata in conformita' alle disposizioni dell'A.O. Tuttavia nessun Firmatario - e anche nel caso in cui la sua percentuale di utilizzazione del s.s. dell'I. sara' eguale a zero - sara' titolare di una quota di investimento inferiore alla quota fissata dall'A.O.
c) Ciascun Firmatario, conformemente alle disposizioni dell'A.O., contribuira' alle necessita' di capitale dell'I. e ricevera' il rimborso e la remunerazione del capitale investito.
d) Gli utilizzatori del s.s. dell'I. verseranno i canoni di utilizzazione secondo le disposizioni del presente A. dell'A.O. I canoni di utilizzazione del s.s., per ciascun tipo di utilizzazione, saranno eguali per tutti gli utilizzatori.
e) I satelliti e le apparecchiature collegate di cui alla lettera e) dell'articolo III dell'A. potranno essere finanziati dall'I. e apparterranno all'I. come parte del s.s., dell'I. subordinatamente alla approvazione unanime di tutti i Firmatari. Quando manchi tale approvazione, essi saranno separati dal s.s. dell'I. e finanziati da coloro i quali ne avranno richiesta l'installazione e questi ne diverranno proprietari. In questo caso le condizioni finanziarie fissate dall'I. dovranno coprire integralmente le spese relative alla concezione, alla messa a punto, alla costruzione e alla fornitura di questi satelliti e delle installazioni collegate nonche' una quota adeguata delle spese generali e amministrative dell'I.
Art. VI
Articolo VI
Struttura dell'Intelsat
a) L'I. ha i seguenti organi:
i) l'Assemblea delle Parti;
ii) il Consiglio dei Governatori;
iii) la Riunione dei Firmatari;
iv) un organo esecutivo responsabile nei confronti del Consiglio dei Governatori.
b) Salvo i casi espressamente previsti dall'A. o dall'A.O. nessun organo potra' prendere una decisione o intraprendere un'azione che possa modificare, annullare, ritardare o altrimenti ostacolare l'esercizio di un potere, di una attribuzione o di una funzione spettante ad un altro organo in base al presente A. o all'A.O.
c) Subordinatamente a quanto previsto nella precedente lettera b), l'A.d.P., la R.d.F. e il C.d.G., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, prenderanno atto e terranno debitamente conto, ciascuno per quanto lo riguarda, di ogni risoluzione o raccomandazione adottata e di ogni punto di vista espresso da parte di un altro organo, quando questo esercita le attribuzioni o le funzioni attribuitegli dal presente A. o dall'A.O.
Art. VII
Articolo VII
Assemblea delle Parti
a) L'A.d.P. e' composta da tutte le Parti ed e' l'organo principale dell'I.
b) L'A.d.P. prende in considerazione le questioni dell'I. che interessano in particolar modo le Parti nella loro qualita' di Stati sovrani. L'Assemblea ha il potere di prendere in considerazione la politica generale e gli obiettivi al lungo termine dell'I. che siano compatibili con i principi, gli scopi e l'ambito dell'attivita' dell'I., come previsti dall'A. In conformita' a quanto disposto nelle lettere b) e c) dell'articolo VI dell'A., l'A.d.P. prende nella dovuta considerazione le risoluzioni, le raccomandazioni ed i pareri che le verranno trasmessi dalla R.d.F. o dal C.d.G.
c) All'A.d.P. sono attribuiti i poteri e le funzioni seguenti:
i) nella considerazione della politica generale e degli obiettivi a lungo termine dell'I, esprimere pareri ed adottare raccomandazioni, come sara' ritenuto opportuno, diretti agli altri organi dell'I.;
ii) decidere che si adottino le misure idonee ad evitare che le attivita' dell'I. risultino in contrasto con le convenzioni generali multilaterali compatibili con l'A. e alle quali abbiano aderito almeno due terzi delle Parti;
iii) deliberare, in conformita' a quanto dispone l'articolo XVII dell'A., sulle proposte di emendamenti dell'A., proporre emendamenti dell'A.O., esprimere al riguardo pareri e raccomandazioni;
iv) concedere, a mezzo di un regolamento generale o di specifiche deliberazioni, le autorizzazioni relative all'utilizzazione del segmento spaziale dell'I. e alla fornitura di satelliti e di apparecchiature collegate ma distinte dal s.s. dell'I. per i servizi specializzati di telecomunicazioni di cui alla lettera d) e dell'alinea iii) della lettera e) dell'articolo III dell'A.;
v) esaminare le regole generali stabilite in applicazione dell'alinea v). della lettera b) dell'articolo VIII dell'A., al fine di assicurare l'applicazione del principio di non discriminazione;
vi) studiare, esprimendo i propri punti di vista, i rapporti presentati dalla R.d.F. e dal C.d.G. riguardanti la politica generale, le attivita' ed il programma a lungo termine dell'I.;
vii) esprimere, in forma di raccomandazioni e secondo quanto dispone l'articolo XVI dell'A., il suo parere circa la realizzazione, l'acquisizione e l'utilizzazione di installazioni del s.s. diverse da quelle del s.s. dell'I.;
viii) adottare, secondo quanto dispone l'alinea i) della lettera b) dell'articolo XVI dell'A., le decisioni relative al recesso di una Parte dall'I.;
ix) adottare le decisioni del caso a riguardo delle relazioni tra l'I. e gli Stati - si tratti o meno di Parti - o le organizzazioni internazionali;
x) esaminare i reclami presentati dalle Parti;
xi) scegliere gli esperti giuridici di cui all'articolo 3 dell'annesso C dell'A.;
xii) prendere ogni decisione riguardante la nomina del Direttore Generale in conformita' agli articoli XI e XII dell'A.;
xiii) decidere sulla struttura dell'organo esecutivo, in conformita' all'art. XII dell'A.;
xiv) esercitare ogni altro potere che le spetti in conformita' alle disposizioni dell'A.
d) La prima sessione della A.d.P. sara' convocata dal Segretario Generale e si terra' nel corso dell'anno successivo alla entrata in vigore dell'A. In seguito, le sessioni ordinarie saranno tenute ogni due anni. Tuttavia l'Assemblea potra' disporre diversamente in relazione a ciascuna sessione.
e) i) Oltre alle sessioni previste nella precedente lettera d), l'A.d.P. potra' tenere sessioni straordinarie su richiesta di convocazione da parte del C.d.G., secondo quanto dispongono gli articoli XIV e XVI dell'A., o su richiesta di una o piu' Parti ma subordinatamente alla accettazione di almeno due terzi delle Parti, comprese quelle che hanno richiesto la convocazione.
ii) La richiesta di convocazione di una sessione straordinaria dovra' essere motivata ed inoltrata per iscritto al Segretario Generale, o al Direttore Generale, il quale provvedera' affinche' la sessione si tenga nel piu' breve tempo in conformita' al regolamento interno dell'A.d.P. applicabile a tale tipo di sessioni.
f) Qualunque sia il tipo di sessione, l'A.d.P. e' regolarmente costituita con la presenza della maggioranza delle Parti. Ogni Parte dispone di un voto. Le decisioni di carattere sostanziale saranno prese con il voto favorevole di almeno due terzi delle Parti presenti e votanti.
Per le decisioni di carattere procedurale sara' sufficiente il voto favorevole della maggioranza delle Parti presenti e votanti. Per decidere se una questione ha natura sostanziale o procedurale sara' sufficiente il voto favorevole della maggioranza delle Parti presenti e votanti.
g) L'A.d.P. adottera' un proprio regolamento che comprendera' anche le norme relative all'elezione del Presidente e degli altri componenti gli uffici.
h) Saranno a carico di ciascuna delle Parti le spese relative alla partecipazione all'Assemblea dei rispettivi rappresentanti. Le spese relative alle sessioni della A.d.P. saranno considerate come spese di carattere amministrativo dell'I. ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 dell'A.O.
Art. VIII
Articolo VIII
Riunione dei Firmatari
a) La R.d.F. e' costituita da tutti i Firmatari. In conformita' a quanto disposto con le lettere b) e c) dell'articolo VI dell'A., la R.d.F. prendera' nella dovuta considerazione le risoluzioni, le raccomandazioni ed i pareri che le verranno trasmessi dalla A.d.P. o dal C.d.G.
b) Alla R.d.F. sono attribuiti le funzioni e i poteri seguenti:
i) studiare il rapporto e le relazioni finanziarie annuali che le verranno sottoposte dal C.d.G. esprimendo allo stesso Consiglio il suo parere;
ii) esprimere pareri e raccomandazioni circa gli emendamenti all'A. proposti a sensi dell'articolo XVII; procedere ad esame e decidere - in conformita' all'articolo 22 dell'A.O. e tenendo conto dei pareri e delle raccomandazioni dell'A.d.P. o del C.d.G. - sulle proposte di emendamenti dell'A.O. che siano compatibili con l'A.;
iii) studiare i rapporti concernenti i futuri programmi che le saranno sottoposti dal C.d.G., esprimendo il proprio punto di vista anche riguardo alle implicazioni finanziarie di questi programmi;
iv) esaminare raccomandazioni del C.d.G. circa l'elevazione del limite dell'importo di cui all'articolo 5 dell'A.O. e prendere ogni decisione;
v) stabilire, a seguito di raccomandazioni del C.d.G. e al fine di determinarne gli orientamenti, le regole generali concernenti:
A) l'approvazione delle stazioni terrene aventi accesso al s.s. dell'I.;
B) l'attribuzione di capacita' del s.s. dell'I.;
C) la determinazione e la revisione delle tariffe di utilizzazione del s.s. dell'I. su una base non discriminatoria;
vi) prendere ogni decisione, secondo le disposizioni dell'articolo XVI dell'A., in ordine al recesso di un Firmatario dall'I.;
vii) esaminare, esprimendo il proprio punto di vista, i reclami presentati dai Firmatari direttamente o per il tramite del C.d.G., nonche' quelli presentati, per il tramite del C.d.G., da utilizzatori che non siano Firmatari;
viii) preparare, per l'A.d.P., nonche' per le Parti medesime, le relazioni concernenti l'attuazione della politica generale, le attivita' e i programmi a lungo termine dell'I.;
ix) prendere ogni decisione circa le autorizzazioni di cui all'alinea ii) della lettera b) dell'articolo III dell'A.;
x) esaminare, esprimendo i propri punti di vista, il rapporto del C.d.G. circa le disposizioni definitive relative alla gestione presentate alla A.d.P. secondo la lettera g) dell'articolo XII dell'A.;
xi), procedere annualmente alla determinazione di cui all'articolo IX dell'A. circa il diritto di essere rappresentati in seno al C.d.G.;
xii) esercitare ogni altro potere che le derivi, dall'A. o dall'A.O.
c) La prima sessione ordinaria della R.d.F. e' convocata dal Segretario Generale su richiesta del C.d.G. nei nove mesi successivi all'entrata in vigore dell'A. Le successive sessioni ordinarie saranno convocate annualmente.
d) i) La R.d.F. potra' essere altresi' convocata in sede straordinaria a richiesta del C.d.G. o di uno o piu' dei Firmatari, subordinatamente alla accettazione di almeno un terzo dei Firmatari, compresi quelli che abbiano presentato la richiesta;
ii) le richieste di convocazione delle sessioni straordinarie dovranno essere motivate e inoltrate per iscritto al Segretario Generale o al Direttore Generale il quale provvedera' affinche' la sessione si tenga nel piu' breve tempo in conformita' al regolamento interno della R.d.F. applicabile a tale tipo di sessioni. L'ordine del giorno sara' limitato alle questioni per le quali la R.d.F. e' stata convocata.
e) Qualunque sia il tipo di sessione, la R.d.F. e' regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei Firmatari. Ciascun Firmatario dispone di un voto.
Le decisioni di carattere sostanziale saranno prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei Firmatari presenti e votanti. Per le decisioni su questioni di procedura sara' sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei Firmatari presenti e votanti. Per decidere se una questione ha carattere sostanziale o procedurale sara' sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei Firmatari presenti e votanti.
f) La R.d.F. adottera' un proprio regolamento interno che comprendera' anche le norme relative all'elezione del Presidente e degli altri componenti gli uffici.
g) Saranno a carico di ciascuno dei Firmatari le spese relative alla partecipazione alla R.d.F. dei rispettivi rappresentanti. Le spese relative alle riunioni della R.d.F. saranno considerate come spese di carattere amministrativo dell'I. ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 dell'A.O.
Art. IX
Articolo IX
Consiglio dei Governatori - Composizione e votazione
a) Il C.d.G. e' composto:
i) da un Governatore per ciascuno dei Firmatari la cui quota di investimento non risulti inferiore al minimum fissato a sensi della successiva lettera b);
ii) da un Governatore per ciascun gruppo di due o piu' Firmatari che non siano rappresentati secondo quanto dispone il precedente alinea i), le cui quote di investimento, sommate insieme, non siano inferiori al minimum fissato a sensi della successiva lettera b), e che siano d'accordo di essere cosi' rappresentati;
iii) da un Governatore per ciascun gruppo di almeno cinque Firmatari che non siano rappresentati secondo quanto dispongono i precedenti alinea i) e ii) e che appartengano ad una delle regioni definite dalla conferenza plenipotenziaria della Unione internazionale delle telecomunicazioni riunita a Montreux nel 1965, qualunque sia la quota di investimento dei Firmatari componenti il gruppo. Tuttavia il numero dei Governatori appartenenti a questa categoria non potra' essere superiore a due per una regione e, complessivamente, a cinque per tutte le regioni definite dall'Unione.
b) i) Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore dell'A. e la prima sessione della R.d.F., la quota d'investimento minima che da' diritto ad un Firmatario o a un gruppo di Firmatari d'essere rappresentato nel C.d.G. e' uguale a quella del Firmatario che occupa il 13° posto nella lista - in ordine decrescente - delle quote di investimento iniziali di tutti i Firmatari;
ii) decorso il periodo di cui al precedente alinea i) la R.d.F. fissera' annualmente la quota minima d'investimento che consentira' a un Firmatario o a un gruppo di Firmatari d'essere rappresentato nel C.d.G. A questo riguardo, la R.d.F. si adoperera' perche' il C.d.G. sia composto di circa 20 Governatori esclusi quelli scelti secondo l'alinea iii) della precedente lettera a);
iii) la determinazione della quota minima di investimento di cui al precedente alinea ii), da parte della R.d.F., sara' effettuata in conformita' alle seguenti disposizioni:
A) se il C.d.G. comprende, al momento della determinazione, da venti a ventidue Governatori, la R.d.F., fissera' una quota minima di investimento eguale a quella del Firmatario che, nella lista in vigore a quel momento, occupa il posto occupato, nella lista in vigore al momento della precedente determinazione, dal Firmatario scelto in quella occasione;
B) se il C.d.G. comprende al momento della determinazione, piu' di ventidue Governatori, la R.d.F. fissera' una quota minima di investimento pari a quella del Firmatario che, nella lista in vigore a quel momento, occupa il posto immediatamente precedente a quello occupato, nella lista in vigore al momento della precedente determinazione, dal Firmatario scelto in quella occasione;
C) se ii C.d.G. comprende, al momento della determinazione, meno di venti Governatori, la R.d.F, fissera' una quota minima di investimento uguale a quella del Firmatario che, nella lista in vigore a quel momento, occupa il posto immediatamente successive a quello occupato, nella precedente determinazione, dal Firmatario scelto in quella occasione;
iv) se, per effetto di quanto previsto nelle lettere B) e C) del precedente alinea iii) il numero dei Governatori risultasse, rispettivamente, inferiore a venti o superiore a ventidue, la R.d.F. fissera' una quota minima di investimento tale che il numero dei componenti il C.d.G. sia eguale a venti;.
v) ai fini di quanto previsto nei precedenti alinea iii) e iv) non si terra' conto dei Governatori designati per effetto di quanto disposto nell'alinea iii) della precedente lettera a);
vi) agli effetti di quanto previsto nella presente lettera b) le quote di investimento determinate periodicamente in conformita' all'alinea ii) della lettera c) dell'articolo 6 dell'A.O. entreranno in vigore dal primo giorno della sessione ordinaria della R.d.F. successiva alla anzidetta determinazione.
c) Verificandosi le condizioni di cui agli alinea i), ii) e iii) della precedente lettera a), il Firmatario o il gruppo di Firmatari interessati avra' diritto ad essere rappresentato nei C.d.G. Ma, per quanto riguarda gruppi di Firmatari di cui all'alinea ii) della precedente lettera a), l'esercizio di questo diritto e' subordinato al ricevimento, da parte dell'organo esecutivo, di un'apposita domanda scritta e sempre che, al momento in cui questa domanda sara' ricevuta, il numero dei gruppi rappresentati in seno al C.d.G. non abbia raggiunto i limiti fissati nell'alinea iii) della precedente lettera a): quando questi limiti, al momento del ricevimento della domanda, siano stati gia' raggiunti, il gruppo dei Firmatari interessati potra' presentare la sua domanda in occasione della sessione ordinaria della R.d.F. immediatamente successiva per le decisioni da adottare in conformita' della seguente lettera d).
d) A seguito di domanda presentata da uno o piu' gruppi di Firmatari di cui all'alinea iii) della precedente lettera a), la R.d.F. designa annualmente quei gruppi che saranno o continueranno ad essere rappresentati in seno al C.d.G. A questo riguardo, in caso di piu' gruppi rappresentativi della stessa regione - quale definita dalla Unione internazionale delle telecomunicazioni - o di piu' di cinque gruppi rappresentativi di tutte le regioni definite dalla stessa Unione, la R.d.F. sceglie anzitutto, per ciascuna delle regioni definite dalla Unione internazionale delle telecomunicazioni, il gruppo che assommi la maggior quota di investimento e che abbia presentato la domanda scritta a sensi della precedente lettera c).
Se, in tal modo, il numero dei gruppi rappresentati risulti inferiore a cinque, altri gruppi saranno designati seguendosi l'ordine del totale delle quote di investimento di ciascun gruppo senza tuttavia oltrepassare i limiti fissati nell'alinea iii) della precedente lettera a).
e) Per assicurare la continuita' della composizione del C.d.G., ciascun Firmatario - o gruppo di Firmatari di cui agli alinea i), ii) e iii) della precedente lettera a) - continuera' ad esservi rappresentato, singolarmente o come membro del gruppo, fino alla successiva determinazione della quota di investimento a sensi delle precedenti lettere b) o d) senza tener conto delle variazioni delle relative quote di investimento per effetto della revisione dei criteri di determinazione. Tuttavia, il diritto di un gruppo ad essere rappresentato nel C.d.G. cessa nel momento in cui il recesso di uno o piu' Firmatari appartenenti a detto gruppo non consente che il gruppo stesso sia rappresentato in seno al C.d.G. per effetto di quanto disposto negli alinea ii) e iii) della precedente lettera a).
f) Subordinatamente a quanto disposto nella successiva lettera g), ciascun Governatore disporra' di un voto ponderato che corrisponde alla quota di investimento del Firmatario o del Gruppo di Firmatari da lui rappresentato calcolato in funzione della rispettiva utilizzazione del s.s. dell'I. relativamente ai seguenti servizi:
i) i servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali;
ii) i servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali tra regioni separate da altre regioni non appartenenti allo Stato interessato o tra regioni separate dall'alto mare;
iii) I servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali tra regioni non collegate da alcun impianto terrestre a larga banda e separate da ostacoli naturali talmente eccezionali da escludere le installazioni tra di loro di un efficiente impianto a banda larga, a condizione che la R.d.F. abbia dato preventivamente l'autorizzazione prevista nell'alinea ii) della lettera b) dell'articolo III del presente A.
g) Agli effetti della precedente lettera f) troveranno applicazione le seguenti disposizioni:
i) nel caso in cui la quota di investimento di un Firmatario sia soggetta ad una riduzione per effetto di quanto dispone la lettera d) dell'articolo 6 dell'A.O., la stessa riduzione si applichera' proporzionalmente a tutti i tipi di utilizzazione che lo riguardino;
ii) nel caso in cui la quota di investimento di un Firmatario sia soggetta ad un aumento per effetto di quanto dispone la lettera d) dell'articolo 6 dell'A.O., lo stesso aumento si applichera' proporzionalmente a tutti i tipi di utilizzazione che lo riguardino;
iii) nel caso in cui un Firmatario sia titolare - a sensi della lettera h) dell'articolo 6 dell'A.O. - di una quota di investimento pari allo 0,05 per cento e faccia parte di un gruppo per essere rappresentato nel C.d.G., secondo quanto dispongono gli alinea ii) o iii) della precedente lettera a), la sua quota di investimento e' considerata come se venisse calcolata in funzione della utilizzazione del s.s. dell'I. per i servizi enumerati nella precedente lettera f);
iv) nessuno dei Governatori puo' disporre di un voto ponderato superiore al 40 per cento dei voti ponderati di tutti i Firmatari o gruppi di Firmatari rappresentati nel C.d.G. Qualora il voto ponderato di un Governatore ecceda il 40 per cento del totale dei voti, l'eccedenza e' ripartita, in misura uguale, tra gli altri componenti il C.d.G.
h) Ai fini della composizione del C.d.G. e del calcolo del voto ponderato spettante a ciascun Governatore, le quote di investimento determinate in conformita' all'alinea ii) della lettera c) dell'articolo 6) dell'A.O. avranno effetto a partire dal 1° giorno della sessione ordinaria della R.d.F. successiva a detta determinazione.
i) Le riunioni del C.d.G. sono regolarmente costituite se e' presente la maggioranza dei membri del Consiglio - se questa maggioranza dispone di almeno due terzi del totale dei voti ponderati di tutti i Firmatari o gruppi di Firmatari rappresentati nel C.d.G. - oppure se manchino al massimo tre dei Governatori costituenti il C.d.G., qualunque sia, in tal caso, la somma dei voti ponderati disponibili.
j) Il C.d.G. dovra' tendere a prendere decisioni unanimi. In mancanza di unanimita' il C.d.G. decidera':
i) su ogni questione sostanziale, con il voto favorevole di almeno quattro Governatori che dispongano dei due terzi del totale dei voti appartenenti ai Firmatari o gruppi di Firmatari rappresentati nel C.d.G. - tenendosi conto della ripartizione della eccedenza dei voti ponderati di cui all'alinea iv) della precedente lettera g) - oppure, con un numero di voti favorevoli pari a quello della totalita' dei Governatori costituenti il C.d.G. diminuito, al massimo, di tre, indipendentemente dai voti ponderati di cui dispongono;
ii) su ogni questione di procedura con il voto favorevole della maggioranza dei Governatori presenti e votanti, ciascuno di essi disponendo di un voto.
k) Spettera' al Presidente del C.d.G. di decidere se trattasi di una questione sostanziale o di procedura. La decisione del Presidente potra' essere annullata con il voto favorevole di almeno due terzi dei Governatori presenti e votanti, disponendo ciascuno di essi di un voto.
l) Il C.d.G. potra', se lo riterra' utile e per essere coadiuvato nell'assolvimento delle sue funzioni, istituire commissioni consultive.
m) Il C.d.G. adottera' un regolamento interno che conterra' le norme per l'elezione del Presidente e di altri funzionari. In deroga a quanto previsto nella precedente lettera j) e per l'elezione degli altri funzionari potra' essere stabilita qualsiasi procedura di voto.
n) La prima riunione del C.d.G. sara' convocata in conformita' a quanto dispone il paragrafo 2 dell'Annesso all'A.O. Il C.d.G. si riunira' ogni volta che si rendera' necessario e almeno quattro volte ogni anno.
Art. X
Articolo X
Il Consiglio dei Governatori: funzioni
a) Il C.d.G. provvede alla concezione, alla messa a punto, alla realizzazione, all'esercizio e alla manutenzione del s.s. dell'I., e, in conformita' al presente A. e all'A.O., alla attuazione di ogni decisione presa dalla A.d.P. in virtu' dell'articolo VII dell'A. per condurre a buon fine ogni altra attivita' dell'I. A questi fini spettano al C.d.G. i poteri e le funzioni attribuitigli dal presente A. e dall'A.O., compresi i seguenti:
i) decidere sulle linee direttive, i piani e i programmi relativi alla concezione, alla messa a punto, alla costruzione, alla realizzazione, all'esercizio e alla manutenzione dei s.s. dell'I nonche', occorrendo, ad ogni altra attivita' che l'I. sara' autorizzata a svolgere;
ii) decidere, approvando i relativi contratti, sulle procedure, le regole e le modalita' relative alle acquisizioni dell'I., in conformita' all'articolo XIII dell'A.;
iii) approvare le linee direttive finanziarie, i bilanci annuali consuntivi e preventivi;
iv) fissare i principi generali e le procedure relativi alle acquisizioni, alla protezione dei diritti relativi ai brevetti e alle informazioni tecniche, in conformita' all'articolo 17 dell'A.O.;
v) formulare le raccomandazioni dirette alla R.d.F. relativamente alle regole generali di cui all'alinea v) della lettera b) dell'articolo VIII dell'A.;
vi) in conformita' alle regole generali che potranno essere stabilite dalla R.d.F., adottare i criteri e le procedure per: l'approvazione delle stazioni terrene aventi accesso al s.s. dell'I; le verifiche ed i controlli delle caratteristiche di funzionamento delle stazioni terrene collegabili a detto s.s.; il coordinamento dell'accesso al s.s. dell'I. e la utilizzazione da parte di dette stazioni terrene;
vii) in conformita' alle regole generali stabilite dalla R.d.F., decidere sulla attribuzione della capacita' del s.s. dell'I.;
viii) in conformita' alle regole generali stabilite dalla R.d.F., fissare periodicamente i canoni di utilizzazione dei s.s. dell'I.;
ix) adottare, in applicazione dell'articolo 5 dell'A.O. ogni misura circa l'elevazione del limite di importo ivi determinato;
x) presiedere ai negoziati con la Parte nel cui territorio l'I. avra' la sua sede, in vista di un accordo per il quale l'I. dovra' godere dei privilegi, delle esenzioni ed immunita' di cui all'articolo XV dell'A. e presentare detto accordo all'A.d.P. per le decisioni di sua competenza;
xi) approvare le stazioni terrene non normalizzate ai fini dei loro accesso al s.s. dell'I., in conformita' alle regole generali fissate dalla R.d.F.;
xii) fissare le condizioni per l'accesso al s.s. dell'I. in favore degli organismi di telecomunicazioni non soggetti alla sovranita' di una delle Parti, in conformita' alle regole generali stabilite dalla R.d.F. in applicazione delle disposizioni dell'alinea v) della lettera b) dell'articolo VIII dell'A. e in conformita' alle disposizioni della lettera d) dell'articolo V dell'A.;
xiii) decidere in materia di accordi aventi per oggetto i conti scoperti e l'emissione di prestiti, in conformita' all'articolo 10 dell'A.O.;
xiv) presentare alla R.d.F. una relazione annuale sulle attivita' dell'I. e sui bilanci finanziari annuali;
xv) presentare alla R.d.F. rapporti sui futuri programmi, comprese le conseguenze finanziarie che ne derivano;
xvi) presentare alla R.d.F. relazioni e raccomandazioni su ogni altra questione che, a suo avviso, deve essere esaminata dalla R.d.F.;
xvii) fornire ogni informazione richiesta da una Parte o da un Firmatario relativamente all'assolvimento degli obblighi assunti in virtu' del presente A. o dell'A.O.;
xviii) nominare e revocare il Segretario Generale a sensi dell'articolo XII e il Direttore Generale a sensi degli articoli VII, XI e XII dell'A.;
xix) designare un alto funzionario dell'organo esecutivo per svolgere, secondo i casi, le funzioni di Segretario Generale ad interim in conformita' dell'alinea i) della lettera d) dell'articolo XII o di Direttore Generale ad interim in conformita' dell'alinea i) della lettera d) dell'articolo XI dell'A.;
xx) su proposta del Segretario Generale o del Direttore Generale, decidere sugli organici, sullo status e sulle norme relative al personale dell'organo esecutivo;
xxi) approvare la nomina, da parte del Segretario Generale o del Direttore Generale, degli alti funzionari da essi direttamente dipendenti;
xxii) vigilare sul perfezionamento dei contratti di cui all'alinea ii) della lettera c) dell'articolo XI dell'A.;
xxiii) stabilire le norme generali interne e decidere, secondo i casi, sulla notificazione all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, attenendosi alle regole di procedura proprie dell'Unione, delle frequenze che devono essere utilizzate dal s.s. dell'I.;
xxiv) comunicare alla R.d.F. il parere di cui all'alinea ii) della lettera b) dell'articolo III dell'A.;
xxv) in conformita' alla lettera c) dell'articolo XIV dell'A. comunicare all'A.d.P., in forma di raccomandazione, i propri punti di vista ed esprimere il proprio parere, a sensi delle lettere d) o e) dello stesso articolo XIV, sui progetti circa la realizzazione, l'acquisizione o l'utilizzazione di installazioni diverse da quelle dei s.s. dell'I.;
xxvi) prendere le misure previste dall'articolo XVI dell'A. e dall'articolo 21 dell'A.O. in caso di recesso di un Firmatario dall'I.;
xxvii) esprimere il proprio punto di vista e formulare raccomandazioni circa le proposte di emendamenti all'A. a sensi della lettera b) dell'articolo XVII dell'A.; proporre, a sensi della lettera a) dell'articolo 21 dell'A.O., emendamenti all'A.O.; esprimere il proprio punto di vista e formulare raccomandazioni circa le proposte di emendamenti all'A.O. a sensi della lettera b) dell'articolo 21 dello stesso A.O.
b) Secondo quanto dispongono le lettere b) e c) dell'articolo VI dell'A., il C.d.G.:
i) terra' nel debito conto le risoluzioni, le raccomandazioni, e i pareri trasmessigli dalla A.d.P. o dalla R.d.F.;
ii) comunichera' alla A.d.P. e alla R.d.F., a mezzo dei suoi rapporti, le misure adottate o le decisioni prese circa le risoluzioni, i pareri e le raccomandazioni anzidette, esponendone i motivi.
Art. XI
Articolo XI
Direttore Generale
a) L'organo esecutivo e' diretto dal Direttore Generale e la sua struttura dovra' essere stabilita al piu' tardi dopo sei anni dall'entrata in vigore dell'A.
b) i) Il Direttore Generale e' il legale rappresentante e il funzionario di grado piu' elevato dell'I.; egli e' direttamente responsabile nei confronti del C.d.G. per ogni atto di gestione;
ii) il Direttore Generale dovra' attenersi ai principi direttivi e alle istruzioni del C.d.G.;
iii) il Direttore Generale e' nominato dal C.d.G. e la nomina dovra' essere approvata dalla A.d.P. Il C.d.G., con decisione motivata ed esercitando un suo esclusivo potere, potra' destituire il Direttore Generale;
iv) per la nomina del Direttore Generale e del personale dell'organo esecutivo dovra' aversi riguardo al piu' alto livello di integrita', di competenza e di efficienza.
Il Direttore Generale e il personale dell'organo esecutivo dovranno astenersi da ogni atto incompatibile con le loro responsabilita' nei confronti dell'I.
c) i) Le regole definitive relative alla gestione devono essere in armonia con gli scopi e obiettivi fondamentali dell'I., con la sua natura di ente internazionale e con il suo obbligo di fornire, su una base commerciale, servizi di telecomunicazioni di alta qualita' ed efficienza;
ii) il Direttore Generale, per conto dell'I. e a mezzo di convenzioni, affidera' a uno o piu' organismi specializzati compiti tecnici e di esercizio, tenendo massimamente conto dei costi e nel rispetto delle regole di competenza, di rendimento e di efficienza.
Questi organismi potranno essere di diversa nazionalita' o avere la forma di una societa' internazionale appartenente all'I. e posta sotto il suo controllo. Le suddette convenzioni saranno trattate, concluse e amministrate dal Direttore Generale.
d) i) Il C.d.G. designa un alto funzionario dell'organo esecutivo per assumere le funzioni di Direttore Generale ad interim nei casi di assenza e di impedimento del Direttore Generale o quando questi venga a mancare. Al Direttore Generale ad interim sono attribuite le funzioni del Direttore Generale previste dal presente A. e dall'A.O.
Quando il Direttore Generale venga a mancare il Direttore Generale ad interim esercitera' le funzioni fino alla nomina, che dovra' avvenire nel piu' breve tempo, del Direttore Generale secondo l'alinea iii) della precedente lettera b);
ii) il Direttore Generale potra' delegare ad altri funzionari dell'organo esecutivo i poteri da esercitarsi in casi di necessita'.
Art. XII
Articolo XII
(Gestione nel periodo transitorio e Segretario Generale)
a) Al momento dell'entrata in vigore dell'A. il C.d.G. provvedera' innanzitutto a:
i) nominare il Segretario Generale, autorizzando la assunzione del personale necessario a coadiuvarlo;
ii) preparare il contratto di gestione di cui alla successiva lettera e);
iii) disporre perche' sia iniziato lo studio per le norme definitive concernenti la gestione di cui alla successiva lettera f);
b) Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale dell'I. fino al momento in cui il primo Direttore Generale assumera' le sue funzioni. In conformita' ai principi direttivi e alle istruzioni del C.d.G., il Segretario Generale avra' la responsabilita' di tutti i servizi di gestione, ad eccezione di quelli che sono oggetto del contratto relativo ai servizi di gestione che sara' perfezionato in applicazione della successiva lettera e), in essi compresi quelli menzionati nell'annesso A dell'A. Il Segretario Generale terra' costantemente informato il C.d.G. dell'esecuzione, da parte del gestore dei servizi, degli obblighi da questi assunti in base al contratto di gestione. Il Segretario Generale, per quanto possibile e senza parteciparvi, seguira' personalmente o a mezzo di un suo delegato, le trattative in ordine ai piu' importanti contratti condotte dal gestore dei servizi per conto dell'I. A questo scopo il C.d.G. potra' autorizzare l'assunzione di un limitato personale, particolarmente qualificato sul piano tecnico, per coadiuvare il Segretario Generale; questi, tuttavia, non dovra' atteggiarsi come organo interposto tra il C.d.G. e il gestore dei servizi ne' potra' esercitare alcun controllo su detto gestore.
c) Per la nomina del Segretario Generale e del personale dell'organo esecutivo dovra' aversi riguardo ai piu' alti livelli di integrita', di competenza e di efficienza.
Il Segretario Generale e il personale dell'organo esecutivo dovranno astenersi da ogni atto incompatibile con le loro responsabilita' nei confronti dell'I. Il Segretario Generale potra' essere esonerato dalle sue funzioni con decisione motivata del C.d.G.
Il posto di Segretario Generale e' soppresso dal momento in cui il primo Direttore Generale assumera' le sue funzioni.
d) i) Il C.d.G. designera' un alto funzionario dell'organo esecutivo per assumere le funzioni di Segretario Generale ad interim in caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale o quando questi venga a mancare. Al Segretario Generale ad interim sono attribuite le funzioni del Segretario Generale previste dall'A. o dall'A.O. Quando il Segretario Generale venga a mancare il Segretario Generale ad interim ne esercitera' le sue funzioni fino alla nomina, che dovra' avvenire nel piu' breve tempo, del Segretario Generale da parte del C.d.G.;
ii) il Segretario Generale potra' delegare ad altri funzionari dell'organo esecutivo i poteri da esercitarsi in caso di necessita'.
e) Il contratto di cui all'alinea ii) della precedente lettera a) sara' concluso tra la "Communications Satellite Corporation" - indicata nel presente A. come il contraente gestore dei servizi - e l'I.; il contratto avra' come oggetto la realizzazione e la gestione, durante un periodo che avra' termine alla fine del sesto anno successivo all'entrata in vigore dell'A., dei servizi tecnici e di gestione per conto dell'I., come previsto nell'annesso B dell'A. e in conformita' alle direttive ivi enunciate. Detto contratto conterra' delle clausole per le quali il gestore dei servizi:
i) agira' attenendosi ai principi direttivi e alle istruzioni del C.d.G.;
ii) sara' responsabile verso il C.d.G. fino a che il primo Direttore Generale avra' assunto le sue funzioni e, successivamente, per il tramite del Direttore Generale;
iii) fornira' al Segretario Generale tutte le informazioni necessarie per consentirgli di informare il C.d.G. sulla gestione dei servizi e per consentire al Segretario Generale di seguire personalmente, o a mezzo di un suo delegato e senza tuttavia parteciparvi, le trattative dei contratti importanti condotte per conto dell'I. dal gestore dei servizi. Il gestore dei servizi trattera', concludera', modifichera' e amministrera' i contratti, per conto dell'I., nell'ambito delle sue responsabilita' in conformita' al contratto relativo ai servizi di gestione e alle autorizzazioni concesse dal C.d.G. Per effetto delle facolta' attribuitegli con il contratto per la gestione dei servizi, o su autorizzazione del C.d.G., il gestore dei servizi, nell'ambito delle sue responsabilita', firmera' i contratti per conto dell'I. Gli altri contratti saranno firmati dal Segretario Generale.
f) Lo studio di cui all'alinea iii) della precedente lettera a) sara' iniziato con ogni sollecitudine e, al piu' tardi, un anno dopo l'entrata in vigore dell'A. Lo studio sara' effettuato dal C.d.G. con lo scopo di fornire le informazioni necessarie a stabilire disposizioni definitive della gestione tali da assicurare, in armonia con l'articolo XI dell'A., il miglior rendimento e la maggiore efficienza. Lo studio dovra' particolarmente tener conto:
i) dei principi enunciati nell'alinea i) della lettera c) dell'articolo XI e delle linee di condotta di cui all'alinea ii) della lettera c) dell'articolo XI dell'A.;
ii) da una parte, dell'esperienza acquisita nel periodo di applicazione dell'Accordo provvisorio e, dall'altra, delle disposizioni relative alla gestione nel periodo transitorio;
iii) dell'organizzazione e delle procedure adottate dagli organi di telecomunicazioni in tutto il mondo per cio' che attiene particolarmente ai principi direttivi e all'efficienza della gestione;
iv) delle informazioni analoghe a quelle di cui al precedente alinea iii) sulle imprese multinazionali dedite alla applicazione delle tecnologie avanzate;
v) delle relazioni di almeno tre esperti in materia di gestione, scelti in differenti parti del mondo.
g) Nei quattro anni successivi all'entrata in vigore dell'A., il C.d.G. presentera' all'A.d.P. un compiuto e dettagliato rapporto con i risultati dello studio di cui all'alinea iii) della precedente lettera a) con le proposte relative alla struttura dell'organo esecutivo. Copie di questo rapporto saranno contemporaneamente trasmesse alla R.d.F., alle Parti e ai Firmatari.
h) Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'A., l'A.d.P., esaminato il rapporto del C.d.G. di cui alla precedente lettera g) e presa conoscenza del parere espresso al riguardo dalla R.d.F. decidera' sulla struttura dell'organo esecutivo che dovra' essere in armonia con l'articolo XI dell'A.
i) Il Direttore Generale assumera' le sue funzioni il 31 dicembre 1976 oppure, se il relativo termine verra' a cadere prima di questa data, un anno prima della scadenza del contratto di gestione dei servizi di cui all'alinea ii) della precedente lettera a): il C.d.G. nominera' il Direttore Generale e l'A.d.P. approvera' tale nomina in tempo utile perche' il Direttore Generale possa assumere le sue funzioni nel giorno stabilito. Da questo momento il Direttore Generale sara' responsabile di tutti i servizi di gestione, assumendo anche i compiti svolti dal Segretario Generale e il controllo dei servizi esercitati dal gestore.
j) II Direttore Generale - agendo secondo i principi direttivi e le relative istruzioni del C.d.G. e, al piu' tardi, nei sei anni successivi alla entrata in vigore dell'A. - prendera' ogni misura necessaria per garantire l'applicazione integrale delle disposizioni definitive relative alla gestione.
Art. XIII
Articolo XIII
Conclusione dei contratti
a) I contratti relativi alla acquisizione dei beni e dei servizi necessari all'I. saranno perfezionati a seguito di pubbliche gare internazionali e la scelta si basera' sulla migliore combinazione dei requisiti di qualita' e di prezzi e dei termini di consegna. Gli anzidetti servizi sono quelli forniti da persone giuridiche.
b) Nel caso di piu' offerte che rispondano ai suddetti requisiti, sara' accettata quella che, conformemente all'interesse dell'I., incoraggi la concorrenza su scala mondiale.
c) Nei casi previsti dall'articolo 16 dell'A.O. potra' ricorrersi a procedure diverse dalla pubblica gara internazionale.
Art. XIV
Articolo XIV
Diritti e obblighi dei membri
a) Le Parti ed i Firmatari eserciteranno i diritti e adempiranno agli obblighi derivanti dall'A. rispettando pienamente e promuovendo i principi enunciati nel Preambolo e nelle disposizioni dell'A.
b) A tutte le Parti e tutti i Firmatari dovra' essere concesso di assistere e partecipare a tutte le conferenze e riunioni nelle quali essi hanno il diritto di essere rappresentati in conformita' alle disposizioni del presente A. e dell'A.O., ed inoltre ad ogni altra riunione organizzata dall'I. o tenuta sotto i suoi auspici, indipendentemente dal luogo dove saranno tenute e in conformita' alle disposizioni che saranno prese dall'I. L'organo esecutivo dovra' assicurarsi che in virtu' delle disposizioni adottate da una Parte o da un Firmatario organizzatore di una riunione o di una conferenza, i rappresentanti di tutte le Parti e di tutti i Firmatari, aventi il diritto di parteciparvi, possano entrare e soggiornare nel Paese invitante per la durata della riunione o della conferenza.
c) Quando una Parte - o una persona fisica o giuridica ad essa soggetta - o un Firmatario si proponga di realizzare, di stabilire o di utilizzare installazioni relative a un s.s. e diverse da quelle del s.s. dell'I., al fine di soddisfare le esigenze proprie di pubblici servizi di telecomunicazioni nazionali, la Parte o il Firmatario interessato dovra' preventivamente consultare il C.d.G. il quale, sotto forma di raccomandazioni, esprimera' il suo punto di vista relativamente alla compatibilita' di queste installazioni e del loro esercizio con l'utilizzazione, da parte dell'I., dello spettro delle frequenze e dello spazio orbitale ai fini del suo s.s. esistente o programmato.
d) Quando una Parte - o una persona fisica o giuridica ad essa soggetta - o un Firmatario si proponga, isolatamente o congiuntamente, di realizzare, di acquistare o di utilizzare installazioni relative a un s.s. e diverse da quelle del s.s. dell'I.
al fine di soddisfare esigenze proprie di pubblici servizi internazionali, la Parte o il Firmatario interessato dovra' preventivamente fornire ogni informazione all'A.d.P. e consultarla, per il tramite del C.d.G., al fine sia di assicurare la compatibilita' tecnica di queste installazioni e del loro esercizio con l'utilizzazione, da parte dell'I., dello spettro delle frequenze e dello spazio orbitale per il suo s.s. esistente o programmato, sia di evitare considerevoli pregiudizi economici al sistema mondiale dell'I. A seguito di questa consultazione l'A.d.P., tenuto conto del parere del C.d.G., esprimera', sotto forma di raccomandazioni, il suo punto di vista circa l'anzidetta compatibilita' nonche' sulla possibilita' per la quale l'esercizio o l'utilizzazione di dette installazioni vengano a compromettere lo stabilimento di collegamenti diretti di telecomunicazioni tra tutti i partecipanti a mezzo del s.s. dell'I.
e) Quando una Parte - o una persona fisica o giuridica soggetta alla sua sovranita' - o un Firmatario si proponga di realizzare, di acquistare o di utilizzare delle installazioni di un s.s. diverse da quelle del s.s. dell'I. per soddisfare le esigenze proprie per servizi di telecomunicazioni specializzati, la Parte o il Firmatario interessato dovra' preventivamente fornire ogni relativa informazione alla A.d.P. per il tramite del C.d.G. L'A.d.P., tenuto conto del parere del C.d.G., esprimera', sotto forma di raccomandazioni, il proprio punto di vista relativamente alla compatibilita' tecnica di dette installazioni e del loro esercizio con l'utilizzazione da parte dell'I. dello spettro delle frequenze radioelettriche e dello spazio orbitale per il suo s.s. esistente o programmato.
f) Le anzidette raccomandazioni della A.d.P. o del C.d.G. dovranno essere formulate nel termine di sei mesi dall'inizio della relativa procedura. A questo scopo l'A.d.P. potra' essere convocata in sessione straordinaria.
g) L'A. non sara' applicabile alla realizzazione, all'acquisizione o alla utilizzazione di installazioni di un s.s. diverso dall's.s.
dell'I. e destinato esclusivamente a fini militari.
Art. XV
Articolo XV
Sede dell'Intelsat, privilegi, esenzioni e immunita'
a) L'I. ha sede in Washington.
b) L'I. e i suoi beni, relativamente all'ambito delle attivita' svolte in base all'A., saranno esenti da ogni imposta nazionale sul reddito, da ogni imposta nazionale sui beni e da ogni diritto doganale sui satelliti di telecomunicazioni nonche' sugli elementi e le parti di detti satelliti che devono essere lanciati in vista della loro utilizzazione nel sistema mondiale. Ogni Parte agira' come meglio potra', in conformita' alla procedura nazionale applicabile, per la concessione di ogni altra esenzione d'imposta sul reddito e sui beni che risulti auspicabile tenuto conto della particolare natura dell'I.
c) Ciascuna delle Parti che non sia la Parte nel cui territorio ha sede l'I. o, secondo i casi, la Parte nel cui territorio ha sede l' I., accordera' all'I., in conformita' al Protocollo e all'accordo di sede di cui alla presente lettera c), ai suoi alti funzionari e alle altre categorie del suo personale specificate nel suddetto Protocollo e accordo di sede, alle Parti e ai rappresentanti delle Parti, ai Firmatari e ai rappresentanti dei Firmatari, alle persone partecipanti alle procedure d'arbitrato, i privilegi, le esenzioni e le immunita' necessari. In particolare, ciascuna delle Parti - nella misura e nei casi previsti dall'accordo di sede e dal Protocollo - concedera' alle anzidette persone l'immunita' giurisdizionale per gli atti compiuti, gli scritti e le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni. La parte nel cui territorio ha sede l'I. dovra' con ogni sollecitudine concludere con l'I. un Accordo di sede relativo alle esenzioni, ai privilegi e alle immunita'. Questo Accordo dovra' prevedere l'esenzione da ogni imposta nazionale sul reddito per le somme versate dall'I., nel territorio di detta Parte, ai Firmatari come tali, ad eccezione del Firmatario designato dalla Parte nel cui territorio ha sede l'I. Le altre Parti, con ogni sollecitudine, dovranno pervenire ad un Protocollo relativo ai privilegi, alle esenzioni ed immunita'.
L'Accordo di sede e il Protocollo saranno indipendenti dall'A. e in essi dovranno essere previste le condizioni della loro scadenza.
Art. XVI
Articolo XVI
Recesso
a) i) Ciascuna Parte e ciascun Firmatario potra' recedere volontariamente dall'I. la Parte che recede dovra' notificare per iscritto il suo recesso al Depositario. La decisione del recesso di un Firmatario dovra' essere notificata per iscritto all'organo esecutivo per il tramite della Parte che lo ha designato: il recesso si intendera' accettato dalla Parte con la notificazione;
ii) a seguito del recesso volontario, notificato con le modalita' del precedente alinea i), verranno a cessare, nei confronti della Parte o del Firmatario recedente, gli effetti dell'A. e dell'A.O. a decorrere dall'inizio del quarto mese successivo alla notificazione del recesso, o se la notificazione del recesso l'avra' specificato, dalla data di determinazione della quota di investimento successiva allo spirare del trimestre, in conformita' all'alinea ii) della lettera c) dell'articolo 6 dell'A.O.
b) i) Quando risulti che una Parte sia venuta meno ad uno dei suoi obblighi, l'A.d.P. - agendo sia di propria iniziativa sia a seguito di specifica notificazione e dopo aver esaminato le osservazioni presentate da detta Parte - potra' decidere, dopo aver accertato la violazione dell'obbligo, nel senso di considerare la Parte stessa come se abbia inteso recedere dall'I. e a decorrere dalla data di questa decisione cesseranno gli effetti dell'A. nei confronti di detta Parte. A questo scopo l'A.d.P. potra' essere convocata in sessione straordinaria.
ii) quando risulti che un Firmatario, come tale, sia venuto meno ad uno degli obblighi che gli derivano dall'A. o dall'A.O. - salvo per quanto riguarda gli obblighi di cui alla lettera a) dell'articolo 4 dell'A.O. - e, nei tre mesi successivi alla notificazione da parte dell'organo esecutivo di una risoluzione del C.d.G. che constati il fatto, non vi abbia posto rimedio, il C.d.G. dopo aver esaminato le osservazioni del Firmatario o della Parte che l'ha designato, potra' sospenderlo dall'esercizio dei suoi diritti e raccomandare alla R.d.F. di considerarlo come se avesse inteso recedere dall'I. Se la R.d.F., dopo aver esaminato le osservazioni del Firmatario o della Parte che l'ha designato, approvera' la raccomandazione del C.d.G., il recesso del Firmatario decorrera' dalla data di questa approvazione e dalla stessa data cesseranno nei suoi confronti gli effetti dell'A. e dell'A.O.
c) Quando un Firmatario non effettui il versamento di tutte le somme dovute a sensi dell'articolo 4 dell'A.O. e siano decorsi tre mesi dalla relativa scadenza, il Firmatario si intendera' per cio' stesso sospeso dall'esercizio dei diritti che gli derivano dall'A. e dall'A.O. Se nei successivi tre mesi il Firmatario non avra' versato tutte le somme dovute o la Parte che l'ha designato non avra' provveduto a sostituirlo a sensi della successiva lettera f), il C.d.G., dopo aver esaminato le osservazioni del Firmatario o della Parte che l'ha designato, puo' raccomandare alla R.d.F. di considerarlo come se avesse inteso recedere dall'I. La R.d.F., dopo aver esaminato le osservazioni del Firmatario, potra' decidere in conformita' e, dalla data di questa decisione, cesseranno nei confronti del Firmatario gli effetti dell'A. e dell'A.O.
d) Il recesso di una Parte come tale implica il contemporaneo recesso del Firmatario da essa designato o, secondo i casi, anche di essa Parte come Firmatario, venendo meno nei confronti del Firmatario gli effetti dell'A. e dell'A.O. dal momento in cui verranno meno gli effetti dell'A. nei confronti della Parte che l'ha designato.
e) In ogni caso di recesso di un Firmatario dall'I., la Parte che l'ha designato assumera' la qualita' di Firmatario o dovra' designare un nuovo Firmatario che subentrera' al precedente dalla data del recesso oppure dovra' recedere dall'I.
f) Se per qualsivoglia motivo una Parte intendera' sostituirsi al Firmatario da essa designato, oppure designare un nuovo Firmatario, dovra' notificare per iscritto la sua decisione al Depositario; in questi casi l'A. e l'A.O. entreranno in vigore nei confronti del nuovo Firmatario - venendone meno gli effetti nei confronti del precedente Firmatario - dal momento in cui il nuovo Firmatario avra' adempiuto a tutti gli obblighi non soddisfatti dal precedente e sottoscritto l'A.O.
g) Dal momento in cui al Depositario o all'organo esecutivo in conformita' all'alinea i) della precedente lettera a), verra' notificato un recesso, la Parte recedente e il Firmatario da essa designato o, secondo i casi, il Firmatario per conto del quale il recesso e' stato notificato, non avranno alcun diritto di rappresentanza e di voto in seno a tutti gli organi dell'I. e non potranno assumere alcuna obbligazione o responsabilita', fermo restando l'obbligo a carico del Firmatario - salvo diversa decisione del C.d.G. a mente dell'articolo 21 dell'A.O. - dei versamenti in conto capitale necessari a far fronte agli impegni contrattuali autorizzati prima della notificazione del recesso o conseguenti a responsabilita' per atti od omissioni precedenti detta notificazione.
h) Nel periodo durante il quale un Firmatario, per effetto dell'alinea ii) della precedente lettera b) o della precedente lettera c), risultera' sospeso dall'esercizio dei suoi diritti, continuera' tuttavia ad assumere le obbligazioni e le responsabilita' derivanti dal presente A. e dall'A.O.
i) Qualora la R.d.F. decida, a mente dell'alinea ii) della precedente lettera b) o della precedente lettera c), di non approvare la raccomandazione del C.d.G. intesa a far presumere il recesso di un Firmatario, la sospensione dall'esercizio dei diritti si intendera' revocata dalla data di questa decisione e dalla stessa data il Firmatario godra' dei diritti derivanti dal presente A. o dall'A.O., salvo il caso in cui il Firmatario risulti sospeso a mente della precedente lettera c): in tal caso la sospensione si intendera' revocata dal momento in cui il Firmatario avra' versato le somme di cui e' debitore per effetto della lettera a) dell'articolo 4 dell'A.O.
j) Qualora la R.d.F., a mente dell'alinea ii) della precedente lettera b) o della precedente lettera c), decida di approvare la raccomandazione del C.d.G., intesa a far presumere il recesso di un Firmatario, questi, dopo la detta approvazione, non potra' assumere alcun obbligo o responsabilita' fermo restando che sara' tenuto a effettuare - e salvo che il C.d.G. adotti una diversa decisione in conformita' alla lettera d) dell'articolo 21 dell'A.O. - i versamenti per far fronte agli impegni contrattuali autorizzati prima dell'anzidetta approvazione o a responsabilita' derivanti da atti od omissioni anteriori all'approvazione.
k) Se l'A.d.P. decidera' di presumere, a sensi dell'alinea i) della precedente lettera b), il recesso di una Parte, questa, nella sua qualita' di Firmatario o - secondo i casi - il Firmatario che essa ha designato, non potra' assumere, dal giorno della decisione, alcun obbligo o responsabilita' fermo restando che la Parte quale Firmatario, o per il Firmatario che essa ha designato - e salvo che il C.d.G. decida diversamente a mente della lettera d) dell'articolo 21 dell'A.O. - dovra' effettuare i versamenti per far fronte agli impegni contrattuali autorizzati prima di detta decisione o a responsabilita' derivanti da atti o omissioni anteriori alla decisione stessa.
l) Ogni regolamento finanziario tra l'I e un Firmatario nei confronti del quale sono cessati gli effetti dell'A. e dell'A.O. - salvo il caso di sostituzione a sensi della precedente lettera f) - sara' effettuata in conformita' all'articolo 21 dell'A.O.
m) i) La notificazione della decisione del recesso di una Parte a sensi dell'alinea i) della precedente lettera a) sara' trasmessa dal Depositario a tutte le Parti e all'organo esecutivo il quale provvedera' a trasmetterla a tutti i Firmatari;
ii) quando sia stato dichiarato il recesso di una Parte dall'I., a sensi dell'alinea i) della precedente lettera b), l'organo esecutivo avvisera' il Depositario il quale provvedera' a comunicarlo a tutte le Parti;
iii) il recesso di un Firmatario secondo l'alinea i) della precedente lettera a) o l'accertamento del recesso di un Firmatario, secondo l'alinea ii) della precedente lettera b) o le precedenti lettere c) o d), sara' trasmesso dall'organo esecutivo a tutti i Firmatari e al Depositario il quale provvedera' a sua volta a trasmetterlo a tutte le Parti;
iv) la sospensione di un Firmatario a sensi dell'alinea ii) della precedente lettera b) o della precedente lettera c) sara' notificata dall'organo esecutivo a tutti i Firmatari e al Depositario il quale la notifichera' a tutte le Parti;
v) la sostituzione di un Firmatario a sensi della precedente lettera f) sara' notificata dal Depositario all'organo esecutivo, il quale la notifichera' a tutti i Firmatari.
n) Le modificazioni relative alla situazione di una Parte o di un Firmatario nei confronti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni non implicheranno l'obbligo del recesso dall'I.
Art. XVII
Articolo XVII
Emendamenti
a) Ogni Parte potra' proporre emendamenti all'A. Le relative proposte dovranno essere trasmesse all'organo esecutivo il quale provvedera' a trasmetterle sollecitamente alle Parti e ai Firmatari.
b) L'A.d.P. esaminera' ogni proposta di emendamenti nel corso della sessione ordinaria successiva alla distribuzione della proposta da parte dell'organo esecutivo oppure nel corso di una sessione straordinaria convocata anteriormente a sensi dell'articolo VII dell'A., sempre che, in entrambi i casi, la proposta di emendamenti sia stata distribuita almeno novanta giorni prima la data di apertura della sessione. L'A.d.P. esaminera' i punti di vista e le raccomandazioni della R.d.F. o del C.d.G. concernenti le proposte di emendamenti.
c) L'A.d.P. decidera' su ogni proposta di emendamenti con le maggioranze di cui all'articolo VII dell'A. L'A.d.P. potra' modificare ogni proposta di emendamenti distribuita secondo la precedente lettera b) e decidere su ogni altra proposta di emendamenti che non sia stata distribuita ma direttamente conseguente a una proposta regolarmente distribuita.
d) Gli emendamenti approvati dalla A.d.P. entreranno in vigore, in conformita' alla successiva lettera e), dopo che il Depositario abbia ricevuto la relativa notificazione di accettazione, approvazione o ratifica:
i) dai due terzi degli Stati che erano Parti alla data dell'approvazione degli emendamenti, a condizione che in detti due terzi risultino comprese Parti titolari - anche per tramite dei Firmatari da esse designati - di almeno due terzi del totale delle quote di investimento;
ii) oppure da un numero di Stati pari almeno all'85 per cento degli Stati che erano Parti alla data dell'approvazione, quale che risulti l'ammontare complessivo delle quote di investimento ad essi appartenenti direttamente o per tramite dei Firmatari da esse designati.
e) Il Depositario notifichera' sollecitamente a tutte le Parti le accettazioni, le approvazioni o le ratifiche richieste, per l'entrata in vigore degli emendamenti, dalla precedente lettera d). Novanta giorni dopo la data di questa notificazione gli emendamenti approvati entreranno in vigore nei confronti di tutte le Parti, comprese quelle che non li abbiano accettati, approvati o ratificati e che non abbiano receduto dall'I.
f) Nonostante le disposizioni delle precedenti lettere d) ed e), nessun emendamento potra' entrare in vigore prima che siano decorsi otto mesi o dopo che siano decorsi diciotto mesi dalla data dell'approvazione dell'A.d.P.
Art. XVIII
Articolo XVIII
Regolamento delle vertenze
a) Se non sara' risolta diversamente in un tempo ragionevole, ogni vertenza di natura giuridica insorta tra le Parti o tra l'I. ed una o piu' Parti relativa a diritti e obblighi derivanti dall'A. o alle obbligazioni assunte dalle Parti a sensi dell'articolo 14 o della lettera c) dell'articolo 15 dell'A.O. dovra' essere sottoposta alla procedura arbitrale di cui all'Annesso C dell'A. Ogni vertenza di natura giuridica relativa ai diritti e alle obbligazioni derivanti dall'A. o dall'A.O. tra una o piu' Parti e uno o piu' Firmatari potra' essere sottoposta alla procedura arbitrale di cui all'Annesso C dell'A. a condizione che la Parte o le Parti nonche' il Firmatario o i Firmatari lo consentano.
b) Se non sara' risolta diversamente in un tempo ragionevole, ogni vertenza di natura giuridica relativa a diritti e obblighi derivanti dall'A. o ad obbligazioni assunte dalle Parti a sensi della lettera c) dell'articolo 14 o della lettera c) dell'articolo 15 dell'A.O. insorta tra una Parte e uno Stato che ha cessato di essere Parte o l'I. e uno Stato che ha cessato di essere Parte e che sia insorta dopo che lo Stato ha cessato di essere Parte, sara' sottoposta alla procedura arbitrale di cui all'Annesso C dell'A. a condizione che lo Stato che ha cessato di essere Parte lo consenta. Se uno Stato perde la qualita' di Parte o se uno Stato o un organismo di telecomunicazioni designato da uno Stato perde la qualita' di Firmatario dopo l'inizio della procedura arbitrale relativa ad una vertenza di natura giuridica nella quale era interessato, la procedura arbitrale sara' proseguita fino alla sua conclusione.
c) Ogni vertenza di natura giuridica derivante da accordi tra l'I. ed una qualsiasi Parte sara' decisa a mente del regolamento delle controversie contenuto in detti accordi. In mancanza di un tale regolamento e di una diversa soluzione e se le parti lo consentono, queste controversie saranno sottoposte alla procedura arbitrale di cui all'Annesso C dell'A.
Art. XIX
Articolo XIX
Firma dell'Accordo
a) Il presente A. sara' aperto alla firma a Washington a partire dal 20 agosto 1971 e fino alla sua entrata in vigore o, al massimo, fino allo scadere di un periodo di nove mesi e potra' essere sottoscritto dai Governi:
- degli Stati che erano parti dell'Accordo provvisorio;
- di ogni altro Stato membro dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
b) Ogni Governo, all'atto della sottoscrizione, potra' o meno accompagnare la sottoscrizione con una dichiarazione per la quale la sottoscrizione stessa e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione.
c) Ciascuno degli Stati di cui alla precedente lettera a) potra' aderire al presente A. dopo che l'A. sia stato chiuso alla firma.
d) Nessuna riserva potra' essere formulata relativamente al presente A.
Art. XX
Articolo XX
Entrata in vigore dell'Accordo
a) Il presente A. entrera' in vigore sessanta giorni dopo l'avvenuta sottoscrizione senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o sessanta giorni dopo la ratifica, l'approvazione, l'accettazione o l'adesione da parte di due terzi degli Stati che, al momento della apertura alla firma dell'A., erano parti dell'Accordo provvisorio, a condizione che:
i) in questi due terzi risultino comprese Parti - o Firmatari da esse designati ai fini dell'Accordo speciale - titolari, a sensi dell'Accordo speciale, di almeno due terzi delle quote di investimento;
ii) le anzidette Parti o gli organismi di telecomunicazioni da esse designati abbiano altresi' sottoscritto l'A.O.
Dalla data di inizio del periodo di sessanta giorni entreranno in vigore, ai fini della loro applicazione, le disposizioni di cui al n. 2 dell'Annesso all'A.O. Nonostante quanto sopra stabilito, il presente A. non potra' entrare in vigore prima che siano decorsi almeno otto mesi o dopo che siano decorsi diciotto mesi dalla data di apertura alla firma.
b) Quando uno strumento di ratifica, di accettazione, d'approvazione o di adesione venga depositato da uno Stato dopo l'entrata in vigore dell'A., secondo quanto stabilito dalla precedente lettera a), l'A. entrera' in vigore nei confronti di detto Stato al momento del deposito.
c) Dal momento della sua entrata in vigore in conformita' alla precedente lettera a), l'A. potra' essere applicato provvisoriamente riguardo ad uno Stato il cui Governo l'abbia sottoscritto con riserva di ratifica, di approvazione o di accettazione, se il Governo stesso l'avra' richiesto al momento della sottoscrizione o anteriormente.
L'applicazione provvisoria verra' a cessare:
i) al momento del deposito, da parte di detto Governo, di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
ii) quando siano decorsi due anni dalla entrata in vigore dell'A. senza che esso sia stato ratificato, approvato o accettato da parte di detto Governo;
iii) al momento in cui il Governo stesso, prima che sia decorso il periodo di cui al precedente alinea ii), abbia comunicato che non intende ratificare, accettare o approvare il presente A.
Se la applicazione provvisoria viene a cessare a sensi degli alinea ii) o iii) della presente lettera c), i diritti e le obbligazioni delle Parti o del Firmatario da essa designato saranno regolati dalle lettere g) ed l) dell'articolo XVI dell'A.
d) Nonostante qualsiasi diversa disposizione, l'A. non entrera' in vigore e non verra' applicato provvisoriamente nei confronti di alcuno degli Stati fino che il loro Governo o l'organismo di telecomunicazioni da essi designato non abbia sottoscritto l'A.O.
e) Dal momento della sua entrata in vigore il presente A. sostituira' l'Accordo provvisorio che cessera' di avere effetto.
Art. XXI
Articolo XXI
Disposizioni diverse
a) Le lingue ufficiali e di lavoro dell'I. sono l'inglese, lo spagnolo e il francese.
b) Il regolamento interno dell'organo esecutivo dovra' prevedere la rapida distribuzione a tutte le Parti e a tutti i Firmatari di esemplari dei documenti dell'I. in conformita' alle loro richieste.
c) In conformita' alle disposizioni della Risoluzione 1721 (XVI) della Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'organo esecutivo trasmettera', a titolo di informazione, al Segretario generale delle Nazioni Unite e alle istituzioni specializzate interessate una relazione annuale sulle attivita' dell'I.
Art. XXII
Articolo XXII
Depositario
a) Il Governo degli Stati Uniti d'America e' il Depositario dell'A., presso il quale saranno depositate le dichiarazioni di cui alla lettera b) dell'articolo XIX, gli strumenti di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione, le domande di applicazione a titolo provvisorio ed inoltre le notificazioni di ratifica, di approvazione o di accettazione degli emendamenti delle dichiarazioni di recesso dall'I. o delle decisioni di cessazione dell'applicazione a titolo provvisorio dell'A.
b) Il presente A., del quale i testi in inglese, francese e spagnolo fanno ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Depositario. Questi ne trasmettera' copie conformi a tutti i Governi che lo avranno sottoscritto o che avranno depositato i loro strumenti di adesione ed inoltre all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, e notifichera' a tutti i Governi e all'Unione internazionale delle telecomunicazioni le sottoscrizioni, le dichiarazioni di cui alla lettera b) dell'articolo XIX dell'A., il deposito degli strumenti di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione, le domande di applicazione a titolo provvisorio, l'inizio del periodo di sessanta giorni di cui alla lettera a) dell'articolo XX dell'A., l'entrata in vigore dell'A., le notificazioni di ratifica, di accettazione o di approvazione degli emendamenti, l'entrata in vigore degli emendamenti, le decisioni di recesso dall'I., i recessi, le decisioni di cessazione dell'applicazione a titolo provvisorio dell'A. La notificazione dell'inizio del periodo di sessanta giorni sara' fatta il primo giorno di questo periodo.
c) Dal momento dell'entrata in vigore dell'A. il Depositario lo registrera' presso il Segretario delle Nazioni Unite in conformita' all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari, riuniti a Washington, avendo presentato i loro pieni poteri, nella buona e dovuta forma, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Washington il giorno 20 del mese di agosto del millenovecentosettantuno.
Annesso A
ANNESSO A
FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE
In relazione a quanto dispone la lettera b) dell'articolo XII dell'A., il Segretario Generale esercitera', in particolare, le seguenti funzioni:
1. tenere aggiornate le previsioni del traffico dell'I. e, a questo riguardo, convocare periodiche riunioni regionali per le stime relative alle domande di traffico;
2. approvare le domande di accesso al s.s. dell'I. delle stazioni terrene normalizzate; presentare al C.d.G. relazioni sulle domande di accesso al s.s. dell'I. delle stazioni terrene non normalizzate; aggiornare le informazioni relative alla entrata in servizio delle stazioni terrene esistenti e previste;
3. sulla base delle relazioni dei Firmatari, degli altri proprietari di stazioni terrene e del gestore dei servizi, tenere aggiornata la documentazione relativa agli sviluppi e alle limitazioni tecniche ed operative di tutte le stazioni terrene, esistenti o previste;
4. istituire un ufficio di documentazione sulle assegnazioni delle frequenze agli utilizzatori; prendere ogni disposizione per la notificazione delle frequenze alla Unione internazionale delle telecomunicazioni;
5. preparare i bilanci di previsione relativi agli investimenti in capitale e alle spese correnti nonche' agli introiti necessari, basandosi sulle ipotesi di pianificazione del C.d.G.;
6. suggerire al C.d.G. la misura dei canoni per la utilizzazione del s.s. dell'I.;
7. suggerire al C.d.G. i metodi e le regole contabili;
8. tenere i registri di contabilita' e sottoporli alle verifiche richieste dal C.d.G.; preparare stati finanziari mensili ed annuali;
9. calcolare le quote di investimento dei Firmatari; predisporre le fatture a carico dei Firmatari per le contribuzioni in capitale e a carico degli utilizzatori del s.s. dell'I.; ricevere i pagamenti in contanti a nome dell'I; distribuire gli introiti ed effettuare ogni altro esborso in favore dei Firmatari, sempre a nome dell'I.;
10. informare il C.d.G. circa i ritardi nei pagamenti da parte dei Firmatari per le loro contribuzioni in capitale e da parte degli utilizzatori per l'utilizzazione del s.s. dell'I.;
11. approvare e pagare le fatture presentate all'I. conseguenti ad acquisti autorizzati e a contratti conclusi dall'organo esecutivo;
rimborsare al gestore dei servizi le spese fatte per gli acquisti e per i contratti conclusi per conto dell'I. e autorizzati dal C.d.G.;
12. provvedere a quanto stabilito in materia di provvidenze sociali in favore del personale dell'I.; pagare i salari e rimborsare le spese autorizzate del personale dell'I.;
13. impiegare o depositare i fondi disponibili; prelevare da questi impieghi o depositi le somme necessarie per far fronte alle obbligazioni dell'I.;
14. tenere la contabilita' relativa ai beni dell'I. e al loro ammortamento; fare l'inventario dei beni dell'I.;
15. formulare proposte sulle modalita' e condizioni degli accordi per le concessioni relative alle utilizzazioni del s.s. dell'I.;
16. formulare proposte sui rapporti assicurativi per la copertura dei rischi relativi ai beni dell'I. e, previa autorizzazione del C.d.G., prendere ogni provvedimento per ottenere la necessaria copertura;
17. ai fini dell'applicazione della lettera d) dell'articolo XIV, analizzare i probabili effetti economici che potrebbe subire l'I. in conseguenza della installazione di segmenti spaziali diversi dal s.s.
dell'I, e presentare una relazione al C.d.G.;
18. preparare l'ordine del giorno provvisorio della A.d.P., della R.d.F., del C.d.G. e dei rispettivi comitati consultivi; preparare i resoconti analitici provvisori di queste riunioni; coadiuvare i presidenti dei comitati consultivi nella preparazione dei rispettivi ordini del giorno, della loro documentazione e della loro relazione all'A.d.P., alla R.d.F. e al C.d.G.;
19. prendere ogni provvedimento al fine di assicurare i servizi di traduzione, per la riproduzione e la distribuzione dei documenti e la preparazione dei resoconti stenografici delle sedute;
20. tenere un registro delle decisioni della A.d.P., della R.d.F. e del C.d.G. e predisporre i rapporti e la corrispondenza relativi a tali decisioni;
21. contribuire alla interpretazione dei regolamenti interni della A.d.P., della R.d.F., del C.d.G. e del mandato ai comitati consultivi;
22. prendere ogni disposizione in vista delle riunioni dell'A.d.P., della R.d.F., del C.d.G. e dei comitati consultivi;
23. formulare raccomandazioni sulle procedure e le regole relative alla conclusione dei contratti e agli acquisti effettuati a nome dell'I.;
24. tenere il C.d.G. informato sull'adempimento dei loro obblighi da parte dei contraenti, compreso il gestore dei servizi;
25. formare ed aggiornare una lista internazionale dei fornitori per le acquisizioni dell'I.;
26. trattare, concludere e amministrare i contratti che si rendessero necessari per consentirgli di svolgere le funzioni a lui affidate, compresi i contratti aventi per oggetto la collaborazione di altre organizzazioni, sempre allo scopo di svolgere le funzioni a lui affidate;
27. prendere ogni provvedimento al fine di procurarsi l'assistenza giuridica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni;
28. assicurare gli appropriati servizi di informazione al pubblico;
29. prendere ogni disposizione per la convocazione di conferenze in vista delle trattative relative al Protocollo sui privilegi, le esenzioni e le immunita' di cui alla lettera c) dell'articolo XV dell'A.
Annesso B
ANNESSO B
FUNZIONI DEL GESTORE DEI SERVIZI E DIRETTIVE CIRCA IL CONTRATTO AVENTE PER OGGETTO LA GESTIONE DEI SERVIZI
1. In relazione all'articolo XII dell'A., il gestore dei servizi svolgera' le seguenti funzioni:
a) raccomandare al C.d.G. i programmi di ricerca e di sviluppo direttamente collegati agli obiettivi dell'I.;
b) previa autorizzazione del C.d.G.:
i) provvedere - direttamente o, in base a convenzioni, a mezzo di altri organismi o di diversi soggetti - a studi e a ricerche per lo sviluppo dei servizi;
ii) provvedere a studi per la ricerca di sistemi tecnici, economici e di razionalizzazione dei costi;
iii) effettuare esperimenti a mezzo di simulazione di detti sistemi traendone le opportune valutazioni;
iv) indagare, a scopi previsionali, sulle possibilita' di utilizzazione di nuovi servizi di telecomunicazioni a mezzo di satelliti;
c) informare il C.d.G. sulle necessita' di acquisire installazioni per il s.s. dell'I.;
d) previa autorizzazione del C.d.G., preparare con ogni dettaglio e distribuire i bandi per le gare relative all'acquisizione di installazioni per il s.s. dell'I.;
e) effettuare le valutazioni relative alle offerte presentate a seguito dei bandi e formulare i relativi suggerimenti per il C.d.G.;
f) in applicazione delle regole relative alla conclusione dei contratti:
i) trattare, concludere e amministrare in nome dell'I. tutti i contratti relativi a segmenti spaziali;
ii) prendere tutte le misure necessarie per poter disporre dei servizi di lancio e di quelli sussidiari ai lanci;
iii) provvedere a quanto necessario per le assicurazioni del s.s. dell'I.; delle attrezzature per i lanci e dei servizi di lancio;
iv) provvedere o far provvedere ai servizi di inseguimento, di telemisura, di telecomando e di controllo dei satelliti di telecomunicazioni, compreso il coordinamento delle attivita' dei Firmatari e degli altri proprietari di stazioni terrene partecipanti alla fornitura di questi servizi per il posizionamento, le manovre e le prove dei satelliti;
v) provvedere o far provvedere ai servizi di controllo delle caratteristiche del rendimento, delle interruzioni del funzionamento, della efficienza, della potenza dei satelliti e delle frequenze utilizzate dalle stazioni terrene, compreso il coordinamento delle attivita' dei Firmatari e degli altri proprietari di stazioni terrene partecipanti alla fornitura di questi servizi;
g) suggerire al C.d.G. le frequenze utilizzabili dal s.s. dell'I., e il piano per il posizionamento dei satelliti di telecomunicazioni;
h) gestire il Centro operativo dell'I. e il Centro di controllo tecnico dei veicoli spaziali;
i) suggerire al C.d.G. le caratteristiche di funzionamento, obbligatorie e facoltative, per le stazioni terrene normalizzate;
j) valutare le domande di accesso al s.s. dell'I. delle stazioni terrene non normalizzate;
k) assegnare le unita' di capacita' dei s.s. dell'I. in conformita' alle decisioni del C.d.G.;
l) preparare e coordinare i piani operativi del sistema (compresi gli studi per la strutturazione della rete e i piani per gli interventi di urgenza), le procedure, le direttive, le pratiche e le norme di esercizio, in vista della loro adozione da parte del C.d.G.;
m) preparare, coordinare e distribuire i piani di assegnazione delle frequenze alle stazioni terrene aventi accesso al s.s. dell'I.;
n) preparare, diffondere e distribuire relazioni concernenti lo stato del sistema, con i piani relativi alla sua utilizzazione attuale e prevista;
o) distribuire ai Firmatari e agli altri utilizzatori del sistema le informazioni sui nuovi servizi e sui nuovi metodi di telecomunicazioni;
p) ai fini della lettera d) dell'articolo XIV dell'A., analizzare i probabili effetti tecnici ed operativi nei confronti dell'I. connessi ad ogni progetto di installazione di segmenti spaziali diversi dal s.s. dell'I. - compresi gli effetti sui piani delle frequenze e di posizionamento facendone rapporto al C.d.G.;
q) fornire al Segretario Generale le informazioni necessarie perche' possa adempiere a quanto dispone il n. 24 dell'Annesso A dell'A.;
r) fornire suggerimenti per l'acquisizione, la comunicazione, la diffusione e la protezione dei diritti relativi alle invenzioni e alle informazioni tecniche, in conformita' a quanto dispone l'articolo 17 dell'A.O.;
s) prendere ogni provvedimento, in conformita' alle decisioni del C.d.G., al fine di mettere a disposizione dei Firmatari e dei terzi - in applicazione dell'articolo 17 dell'A.O. - i diritti dell'I. relativi alle invenzioni e alle informazioni tecniche e per concludere, in nome dell'I., gli accordi aventi per oggetto le invenzioni e le informazioni tecniche;
t) prendere ogni misura operativa, tecnica, finanziaria e amministrativa per gli acquisti e ogni altra misura idonea allo svolgimento delle funzioni sopra indicate.
2. Il contratto per i servizi di gestione dovra' contenere particolari clausole destinate all'applicazione delle relative disposizioni dell'articolo XII dell'A. e prevedere:
a) il rimborso in dollari U.S.A. da parte dell'I., delle spese dirette ed indirette - che siano identificabili e documentate - effettuate dal gestore dei servizi in esecuzione negli obblighi contrattuali;
b) il pagamento, in dollari U.S.A., al gestore dei servizi di un corrispettivo fisso annuale che sara' determinato a seguito di trattative tra il gestore e il C.d.G.;
c) la periodica revisione da parte del C.d.G., e previe consultazioni con il gestore dei servizi, delle spese indicate nella precedente lettera a);
d) il rispetto dei principi generali e delle procedure dell'I. in materia di conclusione di contratti, in conformita' alle relative disposizioni dell'A. e dell'A.O., in occasione delle licitazioni e delle trattative per i contratti in nome dell'I.;
e) disposizioni relative alle invenzioni e alle informazioni tecniche in armonia con l'articolo 17 dell'A.O.;
f) la partecipazione del personale tecnico, scelto dal C.d.G. in collaborazione con il gestore dei servizi tra le persone indicate dai Firmatari, alla valutazione dei progetti per il s.s. e delle specifiche attrezzature;
g) il regolamento - conforme alle regole di conciliazione e di arbitrato della Camera di commercio internazionale - delle controversie o delle divergenze che possano insorgere tra l'I. e il gestore dei servizi relativamente al contratto di gestione;
h) l'obbligo per il gestore dei servizi di fornire al C.d.G. le informazioni richieste da ogni componente il Consiglio stesso per consentirgli di esercitare le sue attribuzioni.
Art. 1
ANNESSO C
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PROCEDIMENTO ARBITRALE PER LE VERTENZE PREVISTE DALL'ART. XVIII DELL'ACCORDO E DALL'ART. 20 DELL'ACCORDO OPERATIVO
Articolo 1
Al procedimento arbitrale regolato dal presente Annesso C saranno legittimati come parti soltanto i soggetti individuati nell'articolo XVIII dell'A., nell'articolo 20 dell'A.O. e nell'Annesso all'A.O.
Art. 2
Articolo 2
La competenza a decidere su ogni vertenza di cui all'articolo XVIII dell'A., all'articolo 20 dell'A.O. e all'Annesso all'A.O. spettera' a un tribunale arbitrale composto di tre membri e costituito in conformita' al presente Annesso C.
Art. 3
Articolo 3
a) Ciascuna delle Parti - fino a sessanta giorni precedenti l'apertura della prima sessione ordinaria dell'A.d.P. o di ciascuna successiva sessione ordinaria - potra' proporre all'organo esecutivo il nome di non piu' di due esperti giuridici ai quali, nel periodo intercorrente tra la fine di ogni sessione e la fine della successiva sessione ordinaria dall'A.d.P., potra' essere affidato il compito di presiedere un tribunale arbitrale istituito in applicazione del presente Annesso o di farne parte.
L'organo esecutivo compilera' una lista degli esperti cosi' proposti, con i relativi dati biografici comunicati dalle Parti, distribuendola a tutte le Parti trenta giorni prima della data di apertura della sessione. Se, nei sessanta giorni precedenti l'apertura della sessione dell'A.d.P., si verificasse l'indisponibilita' di taluno di detti esperti, la Parte interessata potra' sostituirlo fino a quattordici giorni prima dell'apertura della sessione.
b) In base alla lista degli esperti che sara' predisposta a sensi della precedente lettera a), l'A.d.P. ne designera' un gruppo di undici tra i quali dovranno essere scelti i presidenti effettivi dei tribunali arbitrali nonche' un supplente per ciascuno di essi. I componenti del gruppo e i loro supplenti svolgeranno le loro funzioni nel periodo determinato nella precedente lettera a). I supplenti sostituiranno rispettivamente, nel caso di indisponibilita', i componenti effettivi del gruppo.
c) L'organo esecutivo, subito dopo la designazione, invitera' i membri del gruppo ad eleggere il presidente. Ogni riunione del gruppo sara' validamente costituita con la presenza di nove esperti. Il gruppo di esperti eleggera' il presidente a scrutinio segreto con il voto favorevole di almeno sei componenti il gruppo, procedendosi, ove occorra, a piu' votazioni. Il presidente del gruppo cosi' eletto esercitera' le sue funzioni per la durata della sua appartenenza al gruppo. Le spese relative alle riunioni del gruppo di esperti saranno considerate come spese amministrative dell'I. ai fini dell'articolo 8 dell'A.O.
d) Se un membro del gruppo e il suo supplente risulteranno non disponibili, l'A.d.P. provvedera' alla loro sostituzione in base alla lista di cui alla precedente lettera a). Tuttavia, ove l'A.d.P. non dovesse riunirsi nei novanta giorni successivi al verificarsi dell'indisponibilita', la sostituzione sara' decisa dal C.d.G. in base alla predetta lista; ciascun Governatore disporra' di un voto.
Qualora risulti non disponibile il presidente del gruppo, la sua sostituzione sara' effettuata con la procedura di cui alla precedente lettera c).
e) Per la scelta dei membri del gruppo di esperti e dei rispettivi supplenti, secondo quanto disposto dalla precedente lettera b), l'A.d.P. e il C.d.G. provvederanno nel senso di addivenire ad una composizione del gruppo che riflette una adeguata espressione geografica dei diversi sistemi giuridici rappresentati dalle Parti.
f) I titolari costituenti il gruppo di esperti e i loro supplenti chiamati a far parte di un tribunale arbitrale dureranno in carica anche dopo la scadenza del loro mandato fino all'esaurimento di ogni procedimento arbitrale del quale siano stati investiti.
g) Le vertenze giuridiche insorte tra le parti di cui al precedente n. 1 tra la data dell'entrata in vigore dell'A. e la costituzione del gruppo di esperti e dei loro supplenti a sensi del presente articolo 4, saranno decise dal gruppo di esperti costituito a sensi della lettera b), dell'articolo 3 dell'Accordo addizionale sull'arbitrato del 4 giugno 1965. Il detto gruppo di esperti procedera' in conformita' alle disposizioni del presente Annesso C ai fini della applicazione dell'articolo XVIII dell'A., dello articolo 20 dell'A.O.
e del presente Annesso C.
Art. 4
Articolo 4
a) Chi voglia deferire al tribunale arbitrale una vertenza di natura giuridica dovra' inviare a ciascuna parte convenuta e all'organo esecutivo un atto contenente:
i) l'esposizione dettagliata della vertenza, contenente i motivi per i quali ciascuna parte e' convenuta e i capi di domanda;
ii) l'esposizione delle ragioni per le quali il tribunale arbitrale istituito dal presente Annesso C viene ritenuto competente a decidere la vertenza e i motivi per i quali il tribunale puo', pronunciandosi in favore della parte attrice, accogliere la domanda;
iii) l'esposizione dei motivi per i quali la parte attrice non ha potuto, in un ragionevole tempo, regolare la vertenza mediante trattative o con mezzi diversi dall'arbitrato;
iv) il nome della persona designata dalla parte attrice a comporre.
b) L'organo esecutivo distribuira' sollecitamente a ciascuna delle Parti, a ciascun Firmatario e al presidente dei gruppi di esperti una copia dell'atto ricevuto a sensi della precedente lettera a).
Art. 5
Articolo 5
a) Nei sessanta giorni successivi al ricevimento della documentazione di cui alla lettera a) dell'articolo 4, le parti convenute designeranno una persona a comporre il tribunale. Nel corso dello stesso periodo le parti convenute, congiuntamente o singolarmente, potranno inviare a ciascuna delle altre parti un atto di risposta a quello di cui alla lettera a) del precedente articolo 4 contenente anche ogni domanda riconvenzionale dipendente dall'oggetto della vertenza. L'organo esecutivo provvedera' sollecitamente ad inviare copia di questo atto al presidente del gruppo di esperti.
b) Qualora le parti convenute non abbiano provveduto alla designazione della persona per la composizione del tribunale, il presidente del gruppo di esperti ne designera' una tra quelle proposte all'organo esecutivo secondo il precedente articolo 3.
c) Nei trenta giorni successivi alla loro designazione, i due esperti sceglieranno d'accordo una terza persona, tra quelle componenti il gruppo a sensi del precedente articolo 3, la quale assumera' le funzioni di presidente del tribunale. Nel caso in cui, nel termine anzidetto, non venga raggiunto l'accordo, ciascuno di essi potra' rivolgersi al presidente del gruppo, il quale, nel termine di dieci giorni, designera' un componente del gruppo di esperti - diverso da se stesso a fungere da presidente del tribunale.
d) Il tribunale e' costituito al momento della nomina del presidente.
Art. 6
Articolo 6
a) Quando venga a mancare uno dei membri del tribunale per motivi che il presidente o gli altri membri considerino indipendenti dalla volonta' delle parti o che siano compatibili con il regolare svolgimento della procedura arbitrale, si provvedera' alla sostituzione secondo le seguenti disposizioni:
i) se si tratti di rinunzia di un membro designato da una delle parti, questa designera' il sostituto nei dieci giorni successivi;
ii) se si tratti di rinunzia del presidente del tribunale o di altro membro del tribunale nominato dal presidente del gruppo di esperti, il sostituto sara' scelto tra i membri del gruppo applicandosi rispettivamente.
b) Nel caso in cui si verifichi la mancanza di un membro del tribunale per ragioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera a) e non venga provveduto alla sostituzione in conformita' a detta lettera a), i membri del tribunale rimasti in carica, su richiesta di una delle parti e in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 2, potranno decidere di procedere fino all'emissione della sentenza.
Art. 7
Articolo 7
a) Il tribunale decidera' nel luogo e nella data delle sue riunioni.
b) I dibattiti avranno luogo a porte chiuse. Tutto cio' che sara' presentato al tribunale dovra' restare riservato. Tuttavia potranno assistere alle riunioni e aver comunicazione di ogni documento ed atto l'I. le Parti e i Firmatari - nonche', rispettivamente, i Firmatari da esse designati e le Parti che li abbiano designati - che siano parti nella vertenza; nel caso in cui sia parte l'I., tutte le Parti potranno assistervi e aver comunicazione di tutto cio' che verra' presentato al tribunale.
c) Nel caso in cui sorga una questione di competenza questa sara' risolta in sede preliminare e al piu' presto.
d) Il procedimento si svolgera' con atti scritti e ciascuna parte potra' presentare prove scritte a sussidio delle sue argomentazioni in fatto e in diritto. Tuttavia, se il tribunale lo riterra' opportuno, potra' ricorrersi all'audizione di testimoni e a discussioni orali.
e) Il procedimento avra' inizio con la presentazione di una memoria della parte attrice contenente le ragioni, l'esposizione dei fatti e delle prove che li dimostrano, i principi giuridici invocati. Alla memoria della parte attrice seguira' quella della parte convenuta e la parte attrice potra' a sua volta replicare. Ulteriori memorie potranno essere presentate solo se il tribunale lo riterra' necessario.
f) Il tribunale potra' conoscere delle domande riconvenzionali dipendenti direttamente dall'oggetto della vertenza a condizione che rientrino nella sua competenza come definita dall'articolo XVIII dell'A., dallo articolo 20 dell'A.O. e dal presente Annesso.
g) Se, nel corso del procedimento, le parti pervengono ad un accordo, il tribunale lo omologhera' in forma di sentenza ma con il consenso delle parti.
h) In ogni momento il tribunale potra' definire il giudizio dichiarando, in base all'articolo XVIII dell'A., all'articolo 20 dell'A.O. e al pre-Annesso C, la propria incompetenza.
i) Il tribunale delibera in segreto.
j) Le sentenze e le decisioni del tribunale sono rese e motivate per iscritto e devono essere approvate da almeno due membri; quello dissenziente potra' esprimere per iscritto la sua opinione. Il tribunale comunichera' la sentenza all'organo esecutivo il quale provvedera' a distribuirla alle Parti e ai Firmatari tutti.
l) II tribunale potra' adottare le regole procedurali complementari necessarie allo svolgimento del giudizio arbitrale e che siano compatibili con quelle stabilite dal presente Annesso C.
Art. 8
Articolo 8
In caso di assenza di una delle parti, l'altra parte potra' chiedere che il tribunale decida in suo favore.
Il tribunale, prima di decidere, accertera' la propria competenza e la fondatezza in fatto e in diritto delle ragioni addotte.
Art. 9
Articolo 9
a) Ogni Parte potra' intervenire nel procedimento nel quale sia presente il Firmatario da essa designato. Lo intervento dovra' essere notificato per iscritto al tribunale e alle altre parti del procedimento.
b) Una qualsiasi altra Parte o un qualsiasi altro Firmatario il quale ritenga di avere un apprezzabile interesse nella decisione della vertenza potra' chiedere al tribunale di essere autorizzato ad intervenire nel procedimento. Il tribunale potra' concedere l'autorizzazione se accertera' l'esistenza dell'apprezzabile interesse.
Art. 10
Articolo 10
Il tribunale, su istanza di parte o d'ufficio, potra' procedere alla nomina di consulenti ritenuti necessari.
Art. 11
Articolo 11
Ciascuna delle Parti, ciascun Firmatario e l'I. forniranno al tribunale le informazioni che il tribunale, su istanza di parte o d'ufficio, riterra' necessarie allo svolgimento del procedimento e alla decisione.
Art. 12
Articolo 12
Prima di decidere e nel corso del procedimento il tribunale potra' indicare le misure cautelari ritenute idonee a conservare i diritti delle parti.
Art. 13
Articolo 13
a) La decisione del tribunale sara' fondata:
i) sulla e sull'A.O.;
ii) sui principi giuridici generalmente riconosciuti.
b) La decisione del tribunale - e cosi' quella resa in base alla lettera g) del precedente articolo 7 - sara' obbligatoria per le parti le quali dovranno conformarvisi secondo buona fede. Nel caso in cui l'I. sia stata parte di una vertenza e venga dichiarato che un provvedimento di uno dei suoi organi deve essere considerato nullo o inesistente perche' non permesso ne' dall'A. ne' dall'A.O. o perche' in contrasto con detti accordi, la decisione sara' obbligatoria per tutte le Parti e per tutti i Firmatari.
c) In caso di disaccordo sul significato o sulla portata della decisione, lo stesso tribunale provvedera', su istanza di parte, a fornire l'interpretazione.
Art. 14
Articolo 14
Salvo diversa decisione del tribunale, in ragione delle particolari circostanze relative alla vertenza, le spese del procedimento, compresa la retribuzione dei membri del tribunale, saranno ripartite in misura eguale tra le parti. Quando sianvi piu' parti attrici o piu' parti convenute, il tribunale ripartira' rispettivamente tra essi la quota delle spese a loro carico. Qualora l'I. sia stata parte di un procedimento arbitrale le spese a suo carico saranno considerate come spese amministrative a sensi dell'articolo 8 dell'A.O.
Annesso D
ANNESSO D
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Continuita' delle attivita' dell'Intelsat.
Ogni decisione presa dal Comitato Interinale per le telecomunicazioni a mezzo di satelliti in virtu' dello Accordo provvisorio e dell'Accordo speciale e che risultera' in vigore al momento della scadenza di detti accordi, continuera' ad avere pieno effetto, salvo modifica o revoca conseguente direttamente all'A. o all'A.O. o alla loro applicazione.
2. Gestione.
Nel periodo successivo all'entrata in vigore dell'A. la "Communications Satellite Corporation" continuera' ad assicurare la gestione relativamente alla concezione, la messa a punto, la costruzione, la realizzazione, lo esercizio e la manutenzione del s.s. dell'I., in conformita' alle condizioni e alle clausole di servizio che la riguardavano quale gestore per effetto dell'Accordo provvisorio e dell'Accordo speciale. Nell'esercizio delle sue funzioni essa e' soggetta a tutte le relative condizioni del presente A. e dell'A.O. e specialmente alle linee direttive e alle particolari decisioni del C.d.G., fino a che:
i) il C.d.G. decidera' che l'organo esecutivo e' in grado di assumere, in tutto o in parte, le sue funzioni a sensi dell'articolo XII e dell'A.; la "Communications Satellite Corporation" sara' allora esonerata da quelle funzioni che saranno gradualmente assunte dall'organo esecutivo;
ii) il contratto per i servizi di gestione di cui all'alinea ii) della lettera a) dell'articolo XII dell'A. entrera' in vigore; da quel momento non avranno piu' effetto le disposizioni che precedono e relative alle funzioni che saranno regolate dal contratto.
3. Rappresentanza regionale.
Nel periodo tra l'entrata in vigore dell'A. e l'assunzione delle sue funzioni da parte del Segretario Generale, l'ammissione dei gruppi di Firmatari in seno al C.d.G. a sensi della lettera c) dell'articolo IX dell'A., in relazione all'alinea iii) della lettera a) dello stesso articolo IX, sara' subordinata al ricevimento, da parte della "Communications Satellite Corporation", di una istanza scritta dei gruppi interessati.
4. Privilegi e immunita'.
Le parti del presente A., che erano parti dell'Accordo provvisorio, riconosceranno alle persone e ai corrispondenti organi che le sostituiscono - e fino al momento dell'entrate in vigore, secondo i casi, dell'Accordo di sede e del Protocollo, come previsto dall'articolo XV dell'A. - i privilegi, le esenzioni e le immunita' da esse riconosciuti, prima dell'entrata in vigore dell'A., al Consorzio internazionale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti, ai firmatari dell'Accordo speciale, al Comitato interinale per le telecomunicazioni a mezzo di satellite e ai loro rappresentanti.
(Seguono le firme)