Monitoring Gesetzessammlung

066U1176

IT - DL e Leggi di Conversione

066U1176

Accordo (LEGGE 23 novembre 1966 n. 1176)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci, concluso a Belgrado il 27 luglio 1960, e gli Scambi di Note effettuati a Belgrado l'8-19 dicembre 1961, il 4-5 dicembre 1962 ed il 28 gennaio 1964 recanti modifiche all'Accordo stesso.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e agli Scambi di Note di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo 40 dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 novembre 1966 SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI - SCALFARO - SPAGNOLLI Visto, il Guardasigilli: REALE

Art. 1

ALLEGATO
Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA
POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA, desiderosi di regolare gli autotrasporti di viaggiatori e merci ed il transito attraverso i rispettivi territori con veicoli commerciali, si sono accordati su quanto appresso:
Articolo 1.
E' considerata autolinea regolare, agli effetti del presente
Accordo, un autoservizio viaggiatori effettuato su un itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti e previamente pubblicati.
Tale servizio e' autorizzato a depositare e a prendere viaggiatori ai capilinea e nelle altre localita' fissate dallo orario.
I veicoli con i quali e' esercitato tale servizio debbono
soddisfare alle necessita' normali del traffico.
I veicoli debbono accettare ai fini del trasporto qualsiasi
viaggiatore che si presenti ai punti di partenza o in altri punti di fermata od eventualmente stabiliti purche' vi siano dei posti liberi.

Art. 2

Articolo 2.
Le autolinee regolari fra i due Paesi sono istituite di comune
accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti direttamente oppure sulla base delle decisioni della Commissione Mista prevista dall'articolo 38 del presente Accordo.

Art. 3

Articolo 3.
Il servizio di trasporto viaggiatori sulle autolinee regolari e'
attivato in base ad apposita concessione.
Le autolinee non debbono essere dirette ad assolvere necessita'
gia' assicurate soddisfacentemente dai servizi ferroviari e stradali gia' esistenti.
La concessione e' rilasciata dalle Autorita' competenti delle Parti
contraenti, ognuna per la parte di percorso che si sviluppa sul proprio territorio e sulla base della reciprocita', salvo diverse intese fra le Autorita' medesime.
La durata della concessione e' fissata di comune accordo dalle
Autorita' competenti delle Parti contraenti.
La concessione e' accordata all'impresa per l'espletamento del
servizio su un determinato itinerario in base ad una domanda presentata dalla stessa impresa alla Autorita' competente della Parte contraente nel cui territorio la stessa impresa ha sede.
La domanda deve contenere l'itinerario, l'orario per l'intero anno,
l'indicazione delle tariffe determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo dagli Organi competenti delle Parti contraenti, la descrizione del veicolo da utilizzare e, se del caso, tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti. La domanda deve essere accompagnata da una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.
L'Autorita' competente di una delle Parti contraenti trasmette a
quella dell'altra Parte le domande ammesse accompagnate da tutta la documentazione richiesta e dall'atto di concessione che permette di eseguire il trasporto sul percorso nel proprio territorio.

Art. 4

Articolo 4.
Le imprese non possono effettuare servizio locale di viaggiatori
nel territorio dell'altra Parte contraente, salvo diverse intese tra le Autorita' competenti.

Art. 5

Articolo 5.
E' considerata autolinea regolare in transito, agli effetti del
presente Accordo, un autoservizio in partenza dal territorio di una delle Parti contraenti che attraversa il territorio dell'altra parte con destinazione un terzo paese senza che alcun passeggero sia preso o deposto nell'attraversare il territorio dell'altra parte.

Art. 6

Articolo 6.
L'autolinea regolare in transito deve rispondere alle seguenti
condizioni:
il servizio deve avere carattere turistico;
ogni viaggio di andata o ritorno deve effettuare almeno tre tappe
giornaliere;
al fine di evitare ingiustificate sovrapposizioni la autolinea
non deve essere diretta ad assolvere necessita' gia' assicurate soddisfacentemente dai servizi ferroviari o stradali gia' esistenti.
L'istituzione di linee regolari in transito che non rispondono a
tutte le condizioni previste al comma precedente e' soggetta a preventive intese fra le Autorita' competenti delle Parti contraenti.

Art. 7

Articolo 7.
Il servizio delle autolinee in transito di cui all'articolo 6 e'
consentito in base ad autorizzazione.
L'autorizzazione e' accordata alle imprese in base a domanda da
loro diretta alle Autorita' competenti della Parte contraente nel cui territorio le imprese stesse hanno sede.
La domanda deve contenere i motivi dell'istituzione del servizio
(quando si tratta di servizio la cui istituzione non richieda le preventive intese fra le Autorita' competenti delle Parti contraenti, di cui al secondo comma dell'articolo precedente), l'itinerario, l'orario, le tariffe di trasporto, la descrizione del veicolo da utilizzare e, se del caso, le altre indicazioni utili stabilite di comune accordo fra le Autorita' competenti delle Parti contraenti.
La domanda deve essere accompagnata da una planimetria del percorso
proposto.
L'Autorita' competente di una delle Parti contraenti trasmette a
quella dell'altra Parte le domande ammesse munite di tutti gli elementi richiesti e dalla raccomandazione ad accordare la richiesta autorizzazione, quando si tratta di servizio che non richiede per la sua istituzione preventive intese fra le Parti contraenti.

Art. 8

Articolo 8.
Per servizio di navette si intende, agli effetti del presente
Accordo, il servizio organizzato per trasportare dallo stesso luogo di partenza ad uno stesso luogo di soggiorno, di vacanze o di interesse turistico dei viaggiatori preventivamente costituiti in gruppi secondo la durata del soggiorno previsto e per riportare ciascun gruppo allo stesso luogo di partenza con un ulteriore viaggio al termine del periodo previsto. I viaggiatori che hanno effettuato insieme il viaggio fino al luogo di vacanze o di soggiorno turistico debbono effettuare insieme il viaggio di ritorno salvo diverse intese fra le Autorita' competenti delle Parti contraenti.
Solo i viaggi effettivi di andata e di ritorno fanno parte del
servizio di navette dovendosi effettuare a vuoto il primo viaggio di ritorno e l'ultimo di andata.

Art. 9

Articolo 9.
Per effettuare un servizio di navette fra due localita' di cui una e' situata nel territorio di una Parte contraente e l'altra nel territorio dell'altra Parte contraente, e necessario ottenere l'autorizzazione delle due Parti contraenti.
L'autorizzazione e' accordata alle imprese sulla base di una
domanda indirizzata all'Autorita' competente della Parte contraente sul cui territorio l'impresa ha sede.
La domanda deve indicare la finalita' del servizio, lo itinerario, il numero dei viaggi a navette, le date dei viaggi stessi, il numero dei viaggiatori in totale e per ciascun viaggio, la descrizione dei veicoli da utilizzare e tutte quelle altre indicazioni richieste di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti.
Al fine del rilascio dell'autorizzazione corrispondente l'Autorita'
competente della Parte contraente che ha ricevuto le domande trasmette all'Autorita' competente dell'altra Parte le domande ammesse accompagnate dalla documentazione prescritta nonche' dall'autorizzazione che permette di effettuare il richiesto trasporto sul proprio territorio. L'Autorita' competente dell'altra Parte comunichera' le proprie decisioni nel piu' breve tempo possibile.

Art. 10

Articolo 10.
E' considerato servizio occasionale di autobus, agli effetti del
presente Accordo, il trasporto di viaggiatori effettuato secondo una delle seguenti formule:
a) trasporto a bordo dello stesso veicolo delle stesse persone
durante tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;
b) trasporto a bordo di uno stesso veicolo delle stesse persone quando il percorso ha il suo punto di partenza in un posto marittimo o aereo del Paese di immatricolazione del veicolo e il suo punto di arrivo in un porto marittimo od aereo sul territorio dell'altro Paese ed il veicolo deve ritornare:
a vuoto;
con viaggiatori arrivati per battello o per aereo nel porto o aeroporto dove sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori e che debbono continuare il viaggio per battello o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;
con viaggiatori arrivati per battello o per aereo in un porto o
aeroporto dello stesso Paese in cui si trova il porto od aeroporto dove sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori e che debbono continuare il viaggio partendo per battello o per aereo da un altro porto od aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;
c) servizio effettuato con veicolo a vuoto sul territorio
dell'altra Parte contraente, in base ad accordo preventivamente concluso per ricevere comitive turistiche e trasportarle nel Paese di immatricolazione.

Art. 11

Articolo 11.
I trasporti previsti alle lettere a) e b) del precedente articolo 10 sono effettuati senza alcuna autorizzazione.
Nel caso previsto alla lettera c) dello stesso articolo,
l'Autorita' competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovra' chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte contraente le cui Autorita' competenti si impegnano a decidere con benevolenza in proposito con la massima urgenza.
Quando i servizi di cui al precedente comma comportano piu' viaggi in tempi successivi sara' tenuto particolarmente conto delle intese tra i vettori dei due Paesi dirette a stabilire una cooperazione per l'effettuazione di tali trasporti.

Art. 12

Articolo 12.
Per tutti gli altri servizi di autobus non previsti negli articoli precedenti e' necessario ottenere preventivamente per ogni singolo, caso una autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altra Parte contraente.
L'autorizzazione e' rilasciata alle imprese in base ad una domanda indirizzata da queste all'Autorita' competente della Parte contraente del Paese in cui l'impresa stessa ha sede.
Detta domanda deve contenere la destinazione del viaggio,
l'itinerario, la finalita' del viaggio stesso, la descrizione del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti.
L'Autorita' competente di una delle Parti contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorita' competente dell'altra Parte contraente al fine di ottenere la relativa autorizzazione accompagnandole con tutta la documentazione richiesta e con l'autorizzazione ad effettuare il trasporto sul proprio territorio.

Art. 13

Articolo 13.
Fermo restando quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7 per le linee
regolari, i trasporti in transito, diversi dai servizi occasionali previsti dalle lettere a) e b) dello articolo 10 ed eseguite a mezzo dei veicoli commerciali adibiti al trasporto di viaggiatori e capaci di piu' di otto posti a sedere oltre quello del conducente, sono soggetti ad autorizzazione.
L'autorizzazione e' accordata alle imprese in base, a domanda
diretta alle Autorita' competenti della Parte contraente nel cui territorio hanno sede e da queste saranno trasmesse alle Autorita' dell'altra Parte contraente.
I trasporti di cui agli articoli 10 e 12 nonche' quelli di cui al presente articolo non possono assumere il carattere di autolinea regolare.

Art. 14

Articolo 14.
Sono esclusi dal presente Accordo i trasporti di viaggiatori che si
effettuano in zone per le quali esistano particolari accordi, salvo il caso in cui le clausole del presente Accordo siano piu' favorevoli.

Art. 15

Articolo 15.
L'impresa che effettua il trasporto di merci ed avente la sede
sociale nel territorio di una delle Parti contraenti deve essere munita per i trasporti tra i due Paesi e per quelli in transito di una autorizzazione rilasciata dalla Autorita' competente dell'altro Paese.
Per merce, ai sensi del presente Accordo, si intende ogni bene o
carico di qualsiasi natura.

Art. 16

Articolo 16.
Non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo
precedente:
a) i trasporti funebri;
b) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;
c) i trasporti di cavalli e veicoli da corsa e di tutte le
attrezzature destinate a manifestazioni sportive;
d) i trasporti del materiale e delle decorazioni teatrali;
e) i veicoli attrezzati per riprese radiotelevisive e
cinematografiche;
f) i trasporti per trasloco di mobili e masserizie.

Art. 17

Articolo 17.
Le autorizzazioni ad effettuare il trasporto di merci vengono
rilasciate soltanto per viaggi singoli ed il trasporto eseguito con rimorchio e' considerato quale viaggio a parte.
Le Autorita' competenti delle Parti contraenti determinano di
comune accordo e su basi di reciprocita' il numero delle autorizzazioni al trasporto internazionale da rilasciare ogni anno, valevoli distintamente per trasporti da effettuarsi in partenza e con destinazione nelle zone di frontiera e per trasporti per tutto il restante territorio dell'altro Paese, ivi comprese le autorizzazioni relative al transito.

Art. 18

Articolo 18.
Le autorizzazioni vengono rilasciate in conformita' ad un modello concordato fra le Autorita' competenti delle Parti contraenti direttamente oppure sulla base delle decisioni della Commissione Mista.
Ciascuna delle Parti contraenti rimette all'altra Parte le
autorizzazioni in bianco, debitamente firmate e nel numero convenuto.
Gli organi competenti si scambiano ogni tre mesi le copie delle
autorizzazioni rilasciate.

Art. 19

Articolo 19.
Non e' permesso assumere sul territorio dell'altra Parte contraente
il carico di merci che debbono essere scaricate sul territorio della medesima altra parte.
E' altresi' vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese contraente ed un paese terzo, salvo apposita autorizzazione speciale dell'altra Parte.

Art. 20

Articolo 20.
Il trasporto di merci nel viaggio di ritorno non e' soggetto ad
autorizzazione.

Art. 21

Articolo 21.
Le imprese debbono possedere la capacita' tecnica, commerciale e
professionale necessaria per eseguire in modo soddisfacente il trasporto internazionale. Il vettore deve impiegare personale sufficientemente esperto e qualificato.

Art. 22

Articolo 22.
Il trasporto internazionale di viaggiatori, ai sensi del presente Accordo, deve essere eseguito soltanto con veicoli che assicurino la comodita' e la sicurezza dei viaggiatori.

Art. 23

Articolo 23.
Il trasporto internazionale di merci, ai sensi del presente
Accordo, deve essere eseguito soltanto con veicoli idonei al trasporto stesso e mantenuti in buono stato di efficienza.

Art. 24

Articolo 24.
Ogni autoveicolo deve essere munito del documento nazionale di
circolazione contenente il numero di immatricolazione, il nome o la marca del costruttore dell'autoveicolo, i numeri del motore e del telaio, il numero dei posti viaggiatori o la portata utile, il nome e l'indirizzo del proprietario.

Art. 25

Articolo 25.
Ogni conducente deve essere in possesso della patente di guida
nazionale o internazionale.

Art. 26

Articolo 26.
Ogni autoveicolo deve essere munito di un documento in duplice
copia nel quale devono essere registrati da persona idonea tutti i dati che permettano di stabilire il servizio effettuato sul territorio dell'altra Parte contraente espresso in viaggiatori-chilometro o in tonnellate-chilometro. Una di queste copie sara' lasciata alla dogana di uscita.

Art. 27

Articolo 27.
Per il trasporto di viaggiatori in servizio internazionale di
linea, ai termini del presente Accordo, sono rilasciati biglietti di viaggio secondo modelli stabiliti di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti.

Art. 28

Articolo 28.
I biglietti di viaggio sono pagati nella moneta della Parte
contraente nel territorio della quale essi sono rilasciati.
Analogamente potranno essere pagati i biglietti di andata e ritorno
qualora le Autorita' competenti delle Parti contraenti ne autorizzino il rilascio.

Art. 29

Articolo 29.
Durante il trasporto dei viaggiatori e delle merci eseguito secondo
il presente Accordo, i trasportatori dovranno essere in possesso dei seguenti documenti:
a) per il trasporto dei viaggiatori: l'atto di concessione o di autorizzazione o la loro copia o fotocopia debitamente autenticate (nel caso in cui ne sia previsto il rilascio) e un foglio di viaggio il cui modello sara' concordato dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti o direttamente oppure sulla base delle decisioni della Commissione Mista;
b) per il trasporto delle merci: l'autorizzazione prevista dal
presente Accordo o la sua copia o fotocopia debitamente autenticata.

Art. 30

Articolo 30.
Le modalita' per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei
documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorita' competenti, sono fissate di comune
accordo dai rispettivi organi delle Parti contraenti Assicurazione

Art. 31

Articolo 31.
Tutte le imprese che effettuano il trasporto internazionale di
viaggiatori e di merci debbono impiegare solamente autoveicoli coperti da una polizza di assicurazione, valevole nei due Paesi, contro i rischi di responsabilita' civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati.
L'ammontare delle somme massimali fissate dalla polizza di
assicurazione deve corrispondere a quello prescritto nel territorio della Parte contraente in cui esso e' piu' elevato.

Art. 32

Articolo 32.
Il personale impiegato nei veicoli a mezzo dei quali si effettua il
trasporto ai termini del presente Accordo passa nel territorio dell'altra Parte contraente munito di un passaporto ordinario.
Il visto e' rilasciato con una procedura accelerata e per una
durata da un minimo di tre mesi fino ad un anno e per piu' viaggi.

Art. 33

Articolo 33.
I trasportatori e il personale impiegato nei veicoli a mezzo dei
quali si effettua il trasporto ai termini del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme sulla circolazione e sui trasporti in vigore nel territorio della Parte contraente nel territorio della quale il trasporto e' eseguito.
Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si
risponde davanti alle Autorita' competenti della Parte contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Art. 34

Articolo 34.
In caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo
commesse nel territorio dell'altra Parte contraente, l'Autorita' competente della Parte contraente nel territorio della quale il veicolo e' immatricolato deve - su richiesta dell'Autorita' competente dell'altra Parte contraente - applicare una delle sanzioni seguenti:
a) avvertimento semplice;
b) avvertimento con diffida che in caso di recidiva si fara'
luogo all'applicazione delle misure previste dal successivo paragrafo c);
c) nel trasporto delle merci: ritiro a titolo temporaneo o
definitivo della autorizzazione;
nel trasporto dei viaggiatori: una delle sanzioni previste
dalle disposizioni vigenti nel Paese del trasportatore.

Art. 35

Articolo 35.
I trasferimenti valutari derivanti dal presente Accordo vengono
effettuati in conformita' delle disposizioni vigenti tra i due Paesi in materia di pagamenti.

Art. 36

Articolo 36.
Le imprese la cui sede si trova nel territorio di una delle Parti contraenti che effettuano il trasporto delle merci secondo le clausole del presente Accordo, sono tenute al pagamento delle tasse sui veicoli e sui trasporti effettuati nel territorio dell'altra Parte contraente stabilite nell'Allegato n. 1 che forma parte integrante del presente Accordo.
Le imprese la cui sede si trova nella zona di frontiera indicata
nell'Allegato n. 2, che forma parte integrante del presente Accordo, e che effettuano il trasporto delle merci nella zona stessa secondo le clausole del presente Accordo, sono esenti, sulla base della reciprocita', dalle tasse sui veicoli e sui trasporti effettuati.
Le imprese la cui sede si trova nel territorio di una delle Parti contraenti e che effettuano il trasporto dei viaggiatori secondo le clausole del presente Accordo sono tenute al pagamento delle tasse sui veicoli e sui trasporti effettuati sul territorio dell'altra Parte contraente secondo le leggi nazionali in vigore in tale territorio.

Art. 37

Articolo 37.
Tutte le questioni riferentisi all'applicazione del presente
Accordo saranno regolate d'intesa fra le Autorita' competenti delle Parti contraenti.

Art. 38

Articolo 38.
Allo scopo di decidere su determinate questioni poste
preventivamente dalle Autorita' competenti nonche' su quelle rimaste insolute nei loro contatti diretti, e' istituita una Commissione Mista composta da rappresentanti delle Autorita' competenti delle Parti contraenti la quale si riunisce su domanda di una delle Parti contraenti. Le decisioni di detta Commissione saranno sottoposte all'approvazione delle Autorita' competenti delle Parti contraenti.

Art. 39

Articolo 39.
Per quanto riguarda la procedura doganale, nel caso in cui il
trasportatore desideri utilizzare per il carico le facilitazioni del sistema di "carnet T. I. R." le Parti contraenti convengono di osservare completamente le disposizioni dell'Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di convenzione internazionale doganale per il turismo, sui veicoli stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada (Convenzione T. I. R.) datato a Ginevra il 16 giugno 1949 cosi' come modificato dal Protocollo addizionale del 28 novembre 1952.
Nel caso che le Parti contraenti ratificassero in seguito la
Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali commerciali (Ginevra 1956) e la Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci in regime di "carnet T. I. R." (Ginevra 1959) si intende che le disposizioni di tali convenzioni saranno applicate nelle relazioni tra le due Parti contraenti per quello che riguarda il trattamento doganale da accordare alle merci ed ai veicoli trasportati commercialmente su strada.

Art. 40

Articolo 40.
Il presente Accordo sara' soggetto a ratifica da parte dei due
Paesi contraenti ed entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
Il presente Accordo sara' valido per un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore e sara' prorogato automaticamente di anno in anno se almeno una delle Parti contraenti non lo denunci prima di tre mesi
dalla scadenza.
FATTO in Belgrado il 27 luglio 1960, in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua serbo-croata, facenti tutti
egualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica Federale di Jugoslavia
B. BOGOVAC
Per il Governo della Repubblica italiana
Alberto BERIO

Accordo-Allegato 1

ALLEGATO N. 1
Tasse su autoveicoli per trasporto di merci
Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato 2

ELENCO DEI COMUNI DELLA ZONA DI FRONTIERA DI CUI AL 21 COMMA DELL'ARTICOLO 36 DEL PRESENTE ACCORDO
ALLEGATO N. 2
1. Comune di Trieste;
2. Comune di Muggia;
3. Comune di San Dorligo della Valle;
4. Comune di Monrupino;
5. Comune di Sgonico;
6. Comune di Duino-Aurisina.
Distretto di Capodistria
1. Comune di Capodistria;
2. Comune di Capodistria (dintorni);
3. Comune di Isola;
4. Comune di Pirano;
5. Comune di Portorose;
6. Comune di Sicciole;
7. Comune di Villa Decani;
8. Comune di Monte di Capodistria;
9. Comune di Maresego (solo il comune catastale di Maresego e il
villaggio di Loparo del comune catastale di Truscolo).
Distretto di Buie
1. Comune di Umago;
2. Comune di Verteneglio (comprendente i comuni catastali di
Verteneglio e di Villanova);
3. Comune di Cittanova;
4. Comune di Buie (solo il comune catastale di Buie, il comune
catastale di Tribano, il comune catastale di Castelvenere e il comune catastale di Carsetta);
5. Comune di Momiano (solo comune catastale di Momiano e il comune catastale di Merischie).
Distretto di Sesana
1. Comune di Comeno;
2. Comune di S. Daniele del Carso;
3. Comune di Duttogliano;
4. Comune di Sesana;
5. Comune di Divaccia;
6. Comune di Erpelle;
7. Comune di S. Sergio;
8. Comune di Senosecchia (solo i comuni catastali di Senosecchia, Villabassa, Gabria, Potocce di Villabassa, Sinadole);
9. Comune di Matteria (solo i comuni catastali di Bresovizza -
Marenzi, Gradischie, Coticcina, Marcossina, Matteria, Slivia di Castelnuovo, Artuise);
10. Comune di Cave Auremiane (solo i comuni catastali di Barca,
Famie, Avremo di Sopra, Villa Mislice, Nigrignano, Scoffe, Varea, Vattoglie, Cave Auremiane);
11. Comune di Piedimonte del Taiano (solo i comuni catastali di
Cernotti, Popecchio, Sassetto);
12. Comune di Gradischie (solo i comuni catastali di Covedo, S.
Antonio).
Distretto di Nuova Gorizia
1. Comune di Castagnevizza.

Accordo-Scambio di Note

N. 91169/6
SCAMBIO DI NOTE TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA PER LA MODIFICA DELL'ALLEGATO N: 1 DELL'ACCORDO SUGLI AUTOTRASPORTATORI DI
VIAGGIATORI E MERCI DEL 27 LUGLIO 1960.
Parte di provvedimento in formato grafico
AMBASCIATA D'ITALIA
L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia ed ha l'onore di riferirsi alla Nota N. 91169/6 dell'8 dicembre 1961 avente il seguente tenore:
"Il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri presenta i suoi
complimenti all'Ambasciata d'Italia e, in relazione all'Accordo tra la Jugoslavia e l'Italia sugli autotrasporti di passeggeri e merci, firmato a Belgrado il 27 luglio 1960, ha l'onore di ricordare all'Ambasciata che in Jugoslavia e' stata attuata una ampia riforma valutaria e che a partire dal 1 gennaio 1961 e' stato introdotto il nuovo corso di calcolo generale del dollaro nei confronti del dinaro, ossia denari 750 per un dollaro americano ("Gazzetta Ufficiale FNRJ" N. 2 e N. 10 1961).
Tenuto conto di cio', il Governo jugoslavo propone al Governo
italiano che l'Allegato 1 dell'Accordo sugli autotrasporti stradali venga modificato ed abbia il seguente tenore:
Tasse su autoveicoli per trasporto di merci
Parte di provvedimento in formato grafico
AMBASCIATA D'ITALIA NUM. 3284
L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia ed ha l'onore di riferirsi al desiderio espresso da ambo le parti di completare l'Allegato n. 2 dell'Accordo sugli autotrasporti di passeggeri e merci firmato a Belgrado il 27 luglio 1960.
L'Ambasciata d'Italia, su istruzioni del suo Governo, propone che l'attuale Allegato n. 2 dell'Accordo su citato venga sostituito con un nuovo Allegato n. 2, contenente l'elenco completo dei Comuni e delle frazioni di Comuni allegato all'Accordo tra la Repubblica d'Italia e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone nonche' dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, firmato a Udine il 31 ottobre 1962. Il nuovo Allegato, n. 2, unito alla presente Nota, costituirebbe parte integrante dell'Accordo sugli autotrasporti di passeggeri e merci del 27 luglio 1960 e per tutte le localita' in esso elencate sarebbero applicate le prescrizioni dell'articolo 36, secondo comma dell'Accordo stesso.
L'Ambasciata d'Italia propone che la presente Nota e la risposta
con cui il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri vorra' confermare l'accordo del Suo Governo su quanto sopra costituiscano un Accordo interstatale per il completamento dell'Allegato n. 2 dell'Accordo di Belgrado del 1960.
L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al
Segretariato di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia i sensi della sua piu' alta considerazione.
Belgrado, 4 dicembre 1962
Al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri
della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia
BELGRADO
TESTO IN LINGUA
Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato 2

ALLEGATO N. 2
Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Scambio di Note

Parte di provvedimento in formato grafico
AMBASCIATA D'ITALIA
N. 295
Belgrado, 28 gennaio 1964
Signor Consigliere Giuridico Principale,
ho l'onore di accusare ricevuta della lettera n. 93107/ 2/63 in
data odierna, redatta nei seguenti termini:
"In relazione alla decisione della Commissione Mista jugo-italiana sul traffico stradale, che e' stata adottata nella III Riunione di Napoli il 15 novembre 1962, ho l'onore di proporre a V. E. quanto segue:
Il primo comma dell'articolo 17 dell'Accordo fra la Repubblica
Socialista Federativa di Jugoslavia e la Repubblica d'Italia sul regolamento dei trasporti stradali di passeggeri e merci, firmato a Belgrado il 27 luglio 1960, viene modificato come segue:
"L'autorizzazione non e' cedibile e da' diritto alla impresa di
effettuare trasporti con il veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno, autoarticolato) per i quali sia stata rilasciata, entro il periodo di validita' indicato nell'autorizzazione medesima e comunque non superiore ad un anno.
L'autorizzazione puo' essere rilasciata anche per viaggio singolo".
Il secondo comma dell'articolo 17 non viene modificato.
Se il Governo italiano e' d'accordo circa la predetta proposta,
prego V. E. di confermarmi testualmente la presente lettera. Cio' verra' considerato come un Accordo fra i nostri Paesi per quanto riguarda la modifica del comma 1 dell'articolo 17 del citato Accordo del 1960".
Ho l'onore di confermarLe che il mio Governo e' di accordo su
quanto precede.
Voglia accogliere, Signor Consigliere Giuridico Principale, gli
atti della mia piu' alta considerazione.
ALBERTO BERIO
Al Signor Consigliere Giuridico Principale
Prof. Bor. T. BLAGOJEVIC
Segretariato di Stato per gli Affari Esteri
BELGRADO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI
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