054U0823
054U0823
Convenzione (LEGGE 17 luglio 1954 n. 823)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania;
a) Convenzione in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953;
b) Convenzione in materia di assicurazioni sociali Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953;
c) Accordo aggiuntivo alla Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione e Protocollo finale conclusi in Roma il 12 maggio 1953.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 luglio 1954 EINAUDI SCELBA - PICCIONI - VIGORELLI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Art. 1
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di assicurazione contro la disoccupazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel
campo della protezione legale contro la disoccupazione,
hanno convenuto di concludere in proposito una Convenzione ed
hanno, quindi, nominato come loro Plenipotenziari:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
il prof. Francesco Maria DOMINEDO, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
il Signor Maximilian SAUERBORN, Segretario di Stato al Ministero
federale del lavoro,
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
hanno concordato le disposizioni seguenti:
Articolo 1
(1) La presente Convenzione si riferisce alle legislazioni:
1) nella Repubblica italiana:
sull'assicurazione contro la disoccupazione, ivi comprese le
disposizioni circa l'assistenza straordinaria ai disoccupati;
2) nella Repubblica Federale di Germania:
sull'assicurazione contro la disoccupazione e sull'assistenza ai disoccupati.
(2) La presente Convenzione si applica anche a tutte le leggi ed altre disposizioni che saranno emanate per l'esecuzione, l'integrazione o la modificazione delle legislazioni indicate nel paragrafo 1.
La Convenzione si applica alle leggi ed altre disposizioni che
estendono i regimi esistenti a nuove categorie di persone, salvo opposizione del Governo di uno Stato contraente notificata ai Governo dell'altro Stato entro tre mesi dalla, data della pubblicazione ufficiale di tali atti.
Art. 2
Articolo 2
(1) La presente Convenzione si applica:
1) al territorio della Repubblica italiana;
2) al territorio della Repubblica Federale di Germania.
(2) La presente Convenzione si applica anche al territorio del Land
Berlin, appena il Governo della Repubblica Federale di Germania avra' fatto pervenire alla Repubblica italiana una apposita dichiarazione.
A seguito di tale dichiarazione le disposizioni della presente Convenzione che si riferiscono al territorio della Repubblica Federale di Germania varranno anche per il territorio del Land Berlin.
Art. 3
Articolo 3
I cittadini italiani nella Repubblica Federale di Germania ed i
cittadini tedeschi nella Repubblica italiana sono sottoposti alle legislazioni indicate nell'articolo 1.
Essi hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cittadini dello Stato contraente nel cui territorio si trovano.
Art. 4
Articolo 4
(1) L'assoggettamento all'obbligo della assicurazione contro la
disoccupazione e' regolato dalle disposizioni vigenti nel territorio dello Stato in cui e' esercitata l'attivita' lavorativa.
(2) In deroga al principio dell'articolo 4 sono stabilite le
seguenti eccezioni:
1) se un lavoratore e' inviato da un'impresa, avente sede nel
territorio di uno dei due Stati contraenti, nel territorio dell'altro Stato, per un limitato periodo di tempo ed esplica la propria attivita' nel territorio dell'altro Stato per un periodo di tempo limitato, continuano ad essere applicate le disposizioni dello Stato contraente nel quale ha la propria sede l'impresa alla quale appartiene il lavoratore, purche' il soggiorno nel territorio dell'altro Stato non superi i sei mesi. Cio' vale anche se il lavoratore a causa della particolare natura del lavoro soggiorna ripetutamente nel territorio dell'altro Stato e purche' ciascun periodo di soggiorno non superi i sei mesi. Se la durata del lavoro nel territorio dell'altro Stato supera per motivi imprevedibili il periodo di sei mesi, possono continuare ad applicarsi anche successivamente in via eccezionale le disposizioni dello Stato in cui l'impresa ha la propria sede con l'approvazione delle Supreme Autorita' Amministrative dello Stato in cui viene esercitata l'attivita' temporanea;
2) se gli addetti ad un'impresa esercente pubblici servizi di
trasporto, che abbia la propria sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, sono occupati transitoriamente nel territorio dell'altro Stato come personale viaggiante, si applicano esclusivamente le disposizioni dello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa. Cio' vale anche per gli addetti ad una impresa esercente servizi di trasporto aereo, che abbia la propria sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, se possiedono la cittadinanza di questo Stato e sono occupati nei servizi di terra o di aria nel territorio dell'altro Stato, come, anche senza tener conto della loro cittadinanza, per altri addetti di tali imprese che sono inviati temporaneamente nel territorio dell'altro Stato;
3) i membri dell'equipaggio di una nave sono soggetti alle
disposizioni dello Stato contraente del quale la nave batte bandiera.
Le persone assunte nel porto di uno dei due Stati contraenti per i lavori di carico e scarico, di riparazioni o di sorveglianza per detta nave, sono soggette alle disposizioni dello Stato al quale appartiene il porto;
4) gli addetti a enti o uffici pubblici, inviati dal territorio di uno dei due Stati contraenti nel territorio dell'altro Stato, sono soggetti alle disposizioni della Amministrazione da cui sono inviati;
5) ai membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari dei
due Stati contraenti, fatta eccezione dei consoli onorari, al loro personale d'ufficio e agli addetti al servizio personale di dette persone si applicano le disposizioni dello Stato contraente al quale appartengono. Tuttavia gli addetti che non sono funzionari o impiegati di ruolo e gli addetti al servizio personale possono chiedere, entro tre mesi dall'inizio della loro occupazione, con l'approvazione della competente Suprema Autorita' da cui dipende la rappresentanza diplomatica o consolare, di essere assicurati secondo le disposizioni dello. Stato contraente nel quale sono occupati. Se il rapporto di lavoro esisteva gia' al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione il termine di tre mesi decorre da questa data.
(3) Le Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati contraenti
possono stabilire, di comune accordo, ulteriori eccezioni al principio del paragrafo 1; esse possono altresi' ammettere, di comune accordo, che si deroghi alle disposizioni del paragrafo 2, per singoli casi o gruppi di casi.
Art. 5
Articolo 5
Il diritto alle prestazioni in caso di disoccupazione puo' essere fatto valere nel territorio dello Stato contraente in cui l'assicurato, al momento del verificarsi della disoccupazione, si trova per un soggiorno non temporaneo.
Art. 6
Articolo 6
Ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni sono
totalizzati soltanto i periodi di contribuzione risultanti da occupazioni, per le quali e' previsto l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione in ambedue gli Stati, secondo le rispettive legislazioni.
I periodi per i quali sono stati rimborsati i contributi, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 11, non possono essere presi in considerazione ai fini del diritto alle prestazioni.
Art. 7
Articolo 7
La durata e la misura delle prestazioni in caso di disoccupazione sono regolate dalle disposizioni dello Stato contraente nel cui territorio il disoccupato fa valere il proprio diritto, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10, paragrafo 2.
Art. 8
Articolo 8
Se ai sensi della legislazione tedesca la misura delle prestazioni e' calcolata secondo l'ammontare delle retribuzioni precedenti, dovranno essere prese come base di calcolo, in luogo delle retribuzioni per le occupazioni svolte nel territorio dell'altro Stato, le retribuzioni tariffarie o quelle localmente in uso per attivita' analoghe o equivalenti nel territorio della Repubblica Federale di Germania.
Art. 9
Articolo 9
Se i familiari, aventi diritto a maggiorazioni, di un cittadino che
beneficia delle prestazioni previste per il caso di disoccupazione risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente, puo' essere concesso il trasferimento ad essi di una parte delle prestazioni.
Art. 10
Articolo 10
(1) I cittadini italiani e tedeschi, che si trasferiscono dal
territorio dello Stato nel quale si e' verificata la disoccupazione nel territorio del proprio Stato, hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione dall'ente assicuratore del proprio Stato, in base alle disposizioni in esso vigenti, a condizione che l'ente assicuratore del primo Stato abbia preventivamente concesso l'autorizzazione per il trasferimento.
Per la durata delle prestazioni vengono computati i periodi
d'indennita' goduti nell'altro Stato.
(2) Nel caso in cui non sussistono i requisiti di contribuzione e di occupazione per il conseguimento del diritto alle prestazioni nel proprio Stato, il disoccupato, il quale ha gia' beneficiato parzialmente di prestazioni nell'altro Stato, ha diritto alle prestazioni per il periodo non fruito, secondo le disposizioni di questo Stato, salvo per quanto riguarda la misura che e' determinata in base alla legislazione del proprio Stato.
Art. 11
Articolo 11
(1) Le prestazioni concesse in conformita' all'articolo 10 sono
rimborsate dall'ente assicuratore dello Stato in cui e' stata da ultimo esercitata l'attivita' soggetta all'obbligo dell'assicurazione, a condizione che tale attivita' abbia avuto in questo Stato una durata di almeno tredici settimane.
(2) L'ente assicuratore obbligato secondo il paragrafo 1 rimborsa all'ente assicuratore dell'altro Stato le prestazioni effettivamente corrisposte in base al periodo di contribuzione risultante nello Stato in cui si e' verificata la disoccupazione, e cioe':
fino a concorrenza di sessanta giorni nel caso di un periodo di contribuzione di almeno tredici settimane, ma inferiore a ventisei settimane;
fino a concorrenza di centoventi giorni nel caso di un periodo di
contribuzione di almeno ventisei settimane, ma inferiore a cinquantadue settimane;
fino a concorrenza di centottanta giorni nel caso di un periodo di contribuzione di cinquantadue settimane ed oltre.
Sono tuttavia rimborsate le somme fino a concorrenza del massimo
che sarebbe stato corrisposto dall'ente assicuratore obbligato nel proprio Stato.
(3) Se un assicurato ha maturato il diritto a prestazioni
nell'altro Stato, in base ad una occupazione per la quale nel proprio Stato non e' previsto l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, l'ente assicuratore dell'altro Stato rimborsa all'assicurato, su domanda, l'intero ammontare dei contributi versati fino al massimo di trentanove settimane e a condizione che l'assicurato non abbia beneficiato, in base a tali contributi, di prestazioni da parte dell'ente assicuratore presso il quale sono stati versati i contributi stessi.
(4) Le Supreme Autorita' amministrative dei due Stati contraenti
concorderanno le modalita' per il rimborso delle prestazioni e dei contributi di cui ai paragrafi da i a 3 del presente articolo. Per semplificare il calcolo potranno essere stabiliti importi forfettari.
Art. 12
Articolo 12
(1) Gli enti assicuratori obbligati alle prestazioni in base alla presente Convenzione corrispondono le prestazioni in denaro nella valuta del proprio Stato con efficacia liberatoria.
(2) I trasferimenti derivanti dalla presente Convenzione sono
considerati come pagamenti correnti e si effettuano in conformita' agli accordi di pagamento vigenti tra i due Stati contraenti al momento del trasferimento.
(3) Se le disposizioni di uno dei due Stati contraenti fanno
dipendere i pagamenti all'estero dal compimento di determinate formalita', le disposizioni valevoli per i nazionali si applicano egualmente alle persone e agli enti che debbono ricevere o effettuare un pagamento in base alla presente Convenzione.
Art. 13
Articolo 13
Le somme da rimborsare sulla base dell'articolo 11 vengono
calcolate sulla base delle disposizioni della convenzione di pagamento valevole nel tempo fra entrambi gli Stati per i trasferimenti nel campo delle assicurazioni sociali con riguardo alle condizioni di cambio vigenti in ciascuno Stato.
Art. 14
Articolo 14
(1) Gli enti, le associazioni, le autorita' competenti per la
materia disciplinata dalla presente Convenzione e gli Uffici del lavoro dei due Stati contraenti, si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione delle proprie legislazioni; tale reciproca assistenza e' gratuita. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle autorita' diplomatiche o consolari di tale Stato, competenti secondo la sede.
(2) Le azioni degli enti assicuratori di uno dei due Stati
contraenti, derivanti da contributi arretrati, godono, per l'esecuzione forzata come anche per il procedimento concorsuale e di amichevole composizione nell'altro Stato, degli stessi privilegi delle corrispondenti azioni degli enti assicuratori di questo Stato.
Art. 15
Articolo 15
(1) Le esenzioni da tasse e imposte previste dalla legislazione di uno dei due Stati contraenti per l'applicazione delle legislazioni elencate nell'articolo 1 valgono anche nei confronti degli assicurati e dei loro datori di lavoro, dei richiedenti, degli aventi diritto, degli enti assicuratori e delle loro associazioni e delle autorita' competenti per le legislazioni predette dell'altro Stato.
(2) Tutti gli atti, documenti e altre scritture, che debbono essere
prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle autorita' diplomatiche o consolari.
Art. 16
Articolo 16
Gli enti, le associazioni, le autorita' e gli Uffici indicati
nell'articolo 14, paragrafo 1, corrispondono direttamente fra loro, con gli assicurati e con i loro rappresentanti, per l'applicazione della presente Convenzione.
Art. 17
Articolo 17
Le autorita' diplomatiche e consolari dei due Stati contraenti sono
autorizzate, senza speciale mandato, a rappresentare gli aventi diritto del proprio Stato dinanzi a tutti gli enti, autorita' e tribunali dell'altro Stato, competenti in materia di legislazioni di cui all'art. 1.
Art. 18
Articolo 18
(1) Le istanze presentate presso enti assicuratori o altri uffici competenti di uno Stato contraente valgono anche quali istanze presentate presso enti assicuratori o altri uffici competenti dell'altro Stato contraente.
(2) I ricorsi, che debbono essere presentati entro un termine
prestabilito presso un ufficio competente a riceverli di uno dei due Stati contraenti, sono considerati come presentati in tempo utile se sono presentati entro tale termine presso un corrispondente ufficio dell'altro Stato. In questo caso, tale ufficio deve immediatamente inoltrare il ricorso all'ufficio competente. Se l'ufficio presso il quale e' presentato il ricorso, non conosce l'ufficio competente, l'inoltro puo' aver luogo per il tramite delle Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati contraenti.
Art. 19
Articolo 19
Le istanze che sono indirizzate agli enti e alle autorita' indicati
all'articolo 14, paragrafo 1, o ai tribunali competenti dei due Stati contraenti, come pure gli altri atti occorrenti per l'applicazione delle disposizioni disciplinate dalla presente Convenzione non possono essere respinti per il fatto che sono redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato.
Art. 20
Articolo 20
(1) Le Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati contraenti
concorderanno direttamente tra di loro le disposizioni particolari circa le misure necessarie per l'applicazione della presente Convenzione, in quante esse richiedano un comune accordo. Esse potranno, specialmente, prendere accordi sulla designazione di uffici di collegamento di entrambe le parti, i quali facilitine l'applicazione della presente Convenzione e corrispondano direttamente tra di loro.
(2) Le Supreme Autorita' Amministrative si informeranno
reciprocamente sulle modifiche sopravvenute nelle disposizioni interne dei loro Stati nel campo delle legislazioni indicate all'articolo 1.
(3) Gli enti, le associazioni e le autorita' competenti in materia di assicurazione contro la disoccupazione e di assistenza ai disoccupati dei due Stati contraenti si tengono reciprocamente al corrente di tutte le misure che sono adottate nel campo della loro competenza per l'applicazione della presente Convenzione.
Art. 21
Articolo 21
(1) Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione sono risolte di comune accordo dalle Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati contraenti.
(2) Qualora non sia possibile risolvere in tal mode la
controversia, essa deve essere sottoposta, a richiesta di uno dei due Stati contraenti, a un collegio arbitrale.
(3) Il collegio arbitrale e' formato di volta in volta nel modo
seguente: le supreme autorita' amministrative dei due Stati contraenti nominano ciascuna un rappresentante e questi scelgono di comune accordo, un cittadino di un terzo Stato in qualita' di terzo arbitro.
Se entro il periodo di tre mesi, dopo che uno Stato contraente ha manifestato la sua intenzione di ricorrere al collegio arbitrale, non sono stati nominati i rappresentanti e il terzo arbitro, ciascuno Stato contraente in mancanza di un altro accordo puo' chiedere al Presidente della Corte internazionale all'Aja di procedere alle nomine necessarie. Nel caso in cui il Presidente fosse cittadino di uno dei due Stati contraenti o impedito per altri motivi, deve procedere alle nomine necessarie il sostituto in carica.
(4) Il collegio arbitrale emette le sue decisioni in base alla
presente Convenzione in conformita' ai principi giuridici generalmente riconosciuti.
(5) Il collegio arbitrale decide a maggioranza di voti. Le
decisioni sono vincolanti. Ciascuno Stato contraente sopporta le spese del proprio rappresentante.
Le altre spese sono a carico, in parti uguali, dei due Stati
contraenti. Per il resto il collegio arbitrale regola da se' la propria procedura.
Art. 22
Articolo 22
Qualora i contributi siano stati versati ad un ente assicuratore di
uno dei due Stati contraenti, mentre avrebbero dovuto essere versati ad un ente assicuratore dell'altro Stato, il primo ente sara' considerato competente finche' la competenza non sia stata definita di comune accordo o la controversia sulla competenza non sia stata risolta definitivamente in conformita' dell'articolo 21; la definizione concordata o la risoluzione ha effetto solo sui contributi assicurativi che matureranno nel futuro e sugli eventi assicurativi che sopravverranno nel futuro.
Art. 23
Articolo 23
(1) Quando tra gli enti assicuratori o le autorita' competenti
sulle legislazioni indicate all'articolo 1 dei due Stati sorga contestazione circa il diritto da applicare si deve concedere all'interessato una prestazione provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformita' all'articolo 21 o 22.
(2) La concessione della prestazione provvisoria spetta all'ente
assicuratore presso il quale il richiedente era da ultimo assicurato;
in caso dubbio, all'ente assicuratore al quale per primo sia presentata la domanda.
(3) Questo ente assicuratore deve accordare all'avente diritto, a titolo di prestazione provvisoria, le prestazioni alle quali esso sarebbe tenuto secondo la legislazione per esso in vigore.
(4) L'ente assicuratore che in definitiva risultera' obbligato deve
rimborsare in un unico pagamento all'ente assicuratore, che ha corrisposto la prestazione provvisoria, le spese sostenute a tale scopo. Se l'importo, che e' stato versato all'avente diritto a titolo di prestazione provvisoria, e' superiore all'ammontare delle prestazioni definitive spettanti per il periodo corrispondente, l'ente che in definitiva risultera' obbligato imputa la differenza sulle prestazioni future mediante trattenute non superiori al terzo del loro ammontare.
Art. 24
Articolo 24
Non sara' derogato in virtu' dell'articolo 3 alle disposizioni
concernenti la nomina dei membri degli organi degli enti assicuratori.
Art. 25
Articolo 25
Ai sensi della presente Convenzione si intendono per Supreme
Autorita' Amministrative:
1) nella Repubblica italiana:
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
2) nella Repubblica Federale di Germania:
il Ministro federale del lavoro.
Art. 26
Articolo 26
Nell'applicazione della presente Convenzione devono essere presi in
considerazione anche i periodi assicurativi compiuti prima della sua entrata in vigore.
Art. 27
Articolo 27
(1) La presente Convenzione e' conclusa per la durata di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore. Essa si intende tacitamente prorogata di anno in anno, salvo denuncia notificata per iscritto dal Governo di uno dei due Stati contraenti almeno tre mesi prima della scadenza del termine.
(2) in caso di denuncia le disposizioni della presente Convenzione continuano a valere per i diritti gia' acquisiti. Essi possono essere fatti valere entro un anno dalla data di cessazione della Convenzione.
Art. 28
Articolo 28.
(1) La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di
ratifica saranno scambiati appena possibile in Bonn.
(2) La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del
mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica sono scambiati.
In fede di che i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme e dei loro sigilli.
Fatta in Roma, il 5 maggio 1953, in quattro originali, due in
lingua italiana e due in lingua tedesca, i cui testi fanno ugualmente fede.
Per la Repubblica Federale di Germania SAUERBORN
Per la Repubblica italiana
DOMINEDO'
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI
Convenzione-Protocollo finale
PROTOCOLLO FINALE
All'atto della firma della Convenzione sull'assicurazione contro la
disoccupazione stipulata oggi fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania i plenipotenziari delle due parti in nome delle Alte Parti contraenti, hanno dichiarato di essere d'accordo sopra i seguenti punti:
1. La Convenzione si applica ai cittadini italiani e tedeschi ed a coloro che secondo le legislazioni degli Stati contraenti sono ad essi equiparati.
2. Se un disoccupato in base agli articoli 6 e 10 chiede le
prestazioni di disoccupazione nella Repubblica Federale di Germania, le condizioni richieste si considerano soddisfatte se l'interessato dimostra di aver lavorato per un periodo complessivo di almeno 26 settimane nei due e anni precedenti la disoccupazione in occupazioni sottoposte alla assicurazione obbligatoria secondo la legislazione tedesca.
3. Il benestare per il trasferimento di cui all'articolo 10 puo'
essere rifiutato solo se il disoccupato ha abbandonato volontariamente il lavoro o se ha rifiutate senza giustificato motivo una occupazione.
4. Le decisioni relative al benestare di cui all'articolo 10
debbono essere comunicate al disoccupato per iscritto; in caso di rifiuto devono essergli indicati anche i mezzi legali previsti a tutela dei suoi diritti.
5. Alle decisioni relative alle domande di benestare di cui
all'articolo 10 si applicano le disposizioni relative ai mezzi legali previsti dalla disciplina sulla concessione delle prestazioni di disoccupazione.
6. Ai fini dei rimborsi previsti dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2,
i periodi di occupazione effettuati nella Repubblica Federale di Germania sono considerati una sola volta.
7. Il diritto al rimborso di cui all'articolo 11 sussiste solo se e
per tutto il periodo nel quale l'assicurato non esercita alcuna attivita' lavorativa dopo il rimpatrio.
Fatto in Roma il 5 maggio 1953 in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua tedesca, i cui testi fanno ugualmente fede.
Per la Repubblica Federale di Germania SAUERBORN
Per la Repubblica italiana
DOMINEDO'
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI
Allegato
Deutschland ueber Sozialversicherung
Parte di provvedimento in formato grafico
Schlussprotokol
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di assicurazioni sociali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel
campo delle assicurazioni sociali, hanno convenuto di concludere in proposito una Convenzione ed hanno, quindi, nominato come loro Plenipotenziari:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
il prof. Francesco Maria DOMINEDO, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
il sig. Maximilian SAURERBORN, Segretario di Stato al Ministero
federale per il lavoro,
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:
Articolo 1
(1) La presente Convenzione si riferisce alle legislazioni:
1) nella Repubblica italiana:
a) sull'assicurazione contro le malattie;
b) sull'assicurazione contro la tubercolosi;
c) sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto concerne le prestazioni in denaro e in natura degli enti di assicurazione sociale durante la gravidanza e dopo il parto;
d) sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
e) sull'assicurazione generale per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti;
f) sui regimi speciali di assicurazione stabiliti per
determinate categorie, in quanto concernono rischi e prestazioni coperti dalle legislazioni enumerate nelle precedenti lettere;
2) nella Repubblica Federale di Germania:
a) sull'assicurazione contro le malattie;
b) sulla protezione delle madri lavoratrici per quanto
concerne le prestazioni in denaro e in natura degli enti dell'assicurazione legale contro le malattie durante la gravidanza e dopo il parto;
c) sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
d) sull'assicurazione pensioni degli operai (assicurazione
invalidita), sull'assicurazione pensioni degli impiegati (assicurazione degli impiegati) e sull'assicurazione pensioni per i minatori.
(2) La presente Convenzione si applica anche a tutte le leggi ed
altre disposizioni che saranno emanate per l'integrazione, la modificazione o l'applicazione delle legislazioni indicate nel paragrafo 1. La Convenzione si applica alle leggi ed altre disposizioni che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di persone o che coprono un nuovo ramo delle assicurazioni sociali, salvo opposizione del Governo di uno Stato contraente notificata al Governo dell'altro Stato entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale di tali atti.
Art. 2
Articolo 2
(1) I cittadini italiani nella Repubblica Federale di Germania e i cittadini tedeschi nella Repubblica italiana sono sottoposti alle legislazioni indicate nell'articolo 1. Essi hanno gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dello Stato contraente nel cui territorio si trovano.
(2) I cittadini italiani e tedeschi che si trovano nel territorio di uno dei due Stati contraenti e che cessano o hanno cessato di appartenere ad una assicurazione dell'altro Stato, possono beneficiare dell'assicurazione volontaria nello Stato ove si trovano, alle stesse condizioni ed entro gli stessi termini degli assicurati che hanno cessato di appartenere all'assicurazione in vigore in tale Stato. A questo scopo sono totalizzati i periodi di assicurazione di cui si deve tener conto in entrambi gli Stati per il diritto all'assicurazione volontaria e senza tener conto se tali periodi derivino o siano derivati da un'assicurazione obbligatoria o volontaria. Se e' ammessa, in base alle disposizioni esistenti, la continuazione nell'assicurazione tedesca pensioni degli operai (assicurazione invalidita) o nell'assicurazione tedesca pensione degli impiegati (assicurazione degli impiegati), essa puo' essere effettuata soltanto per quel ramo di assicurazione nel quale l'assicurato rientra in base alla natura della occupazione da ultimo esercitata nella Repubblica italiana per la quale e' obbligatoria l'assicurazione.
Art. 3
Articolo 3
(1) I cittadini dei due Stati contraenti, che si trovano nel
territorio di uno dei due Stati, hanno diritto alle prestazioni delle assicurazioni sociali secondo le disposizioni di ciascuno Stato, con riguardo alla presente Convenzione, ivi compresi i supplementi a carico dei fondi pubblici, senza alcuna limitazione, a meno che, di comune accordo, non sia diversamente stabilito.
(2) Le prestazioni delle assicurazioni sociali di uno dei due Stati
contraenti, ivi compresi i supplementi a carico di fondi pubblici, sono concesse ai cittadini dell'altro Stato che si trovano nel territorio di un terzo Stato alle stesse condizioni e nella stessa misura che se si trattasse di propri cittadini che si trovano nel terzo Stato.
(3) Alle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti non
costituiscono ostacolo le disposizioni interne relative all'esclusione di diritti o alla sospensione o alla soppressione di prestazioni a causa di dimora o di soggiorno all'estero.
(4) Nell'applicazione delle disposizioni di uno dei due Stati
contraenti relative alla tacitazione di diritti, la residenza o il soggiorno nel territorio dell'altro Stato per i cittadini italiani e tedeschi non sono considerati come residenza o soggiorno all'estero.
Art. 4
Articolo 4
Per le assicurazioni sociali si applicano, in via di principio, le disposizioni dello Stato contraente nel cui territorio e' esercitata l'attivita' rilevante per l'assicurazione.
Art. 5
Articolo 5
(1) In deroga al principio dell'articolo 4 sono stabilite le
seguenti eccezioni:
1) se un lavoratore e' inviato da un'impresa, avente sede nel
territorio di uno dei due Stati contraenti, nel territorio dell'altro Stato, per un limitato periodo di tempo, o se una persona, che esercita una professione indipendente nel territorio di uno dei due Stati contraenti, esplica la propria attivita' nel territorio dell'altro Stato per un periodo di tempo limitato, continuano ad essere applicate le disposizioni dello Stato contraente nel quale ha la propria sede l'impresa alla quale appartiene il lavoratore, o l'azienda del lavoratore indipendente, purche' il soggiorno nel territorio dell'altro Stato non superi i sei mesi. Cio' vale anche se il lavoratore o la persona che esercita una professione indipendente a causa della particolare natura del lavoro soggiorna ripetutamente nel territorio dell'altro Stato e purche' ciascun periodo di soggiorno non superi i sei mesi. Se la durata del lavoro nel territorio dell'altro Stato supera per motivi imprevedibili il periodo di sei mesi, possono continuare ad applicarsi anche successivamente in via eccezionale le disposizioni dello Stato in cui l'impresa ha la propria sede con la approvazione della Suprema Autorita' Amministrativa dello Stato in cui viene esercitata l'attivita' temporanea;
2) se gli addetti ad un'impresa esercente pubblici servizi di
trasporto, che abbia la propria sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, sono occupati transitoriamente nel territorio dell'altro Stato come personale viaggiante si applicano esclusivamente le disposizioni dello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa. Cio' vale anche per gli addetti ad una impresa esercente servizi di trasporto aereo, che abbia la propria sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, se possiedono la cittadinanza di questo Stato e sono occupati nei servizi di terra o di aria nel territorio dell'altro Stato, come, anche senza tener conto della loro cittadinanza, per altri addetti di tali imprese che sono inviati temporaneamente nel territorio dell'altro Stato;
3) i membri dell'equipaggio di una nave sono soggetti alle
disposizioni dello Stato contraente del quale la, nave batte bandiera. Le persone assunte ne] porto di uno dei due Stati contraenti per lavori di carico e scarico, di riparazioni odi sorveglianza per detta nave, sono soggette alle disposizioni dello Stato al quale appartiene il porto;
4) gli addetti a enti o uffici pubblici inviati dal territorio di
uno dei due Stati contraenti nel territorio dell'altro Stato sono soggetti alle disposizioni dell'Amministrazione da cui sono inviati;
5) ai membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari dei
due Stati contraenti, fatta eccezione dei consoli onorari, al loro personale d'ufficio e agli addetti al servizio personale di dette persone si applicano le disposizioni dello Stato contraente al quale appartengono. Tuttavia gli addetti che non sono funzionari o impiegati di ruolo e gli addetti ai servizio personale possono chiedere, entro tre mesi dall'inizio della loro occupazione, con l'approvazione della competente Suprema Autorita' da cui dipende la rappresentanza diplomatica o consolare, di essere assicurati secondo le disposizioni dello Stato contraente nel quale sono occupati. Se il rapporto di lavoro esisteva gia' al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione il termine di tre mesi decorre da questa data.
(2) Le Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati contraenti
possono stabilire, di comune accordo, ulteriori eccezioni al principio dell'articolo 4; esse possono altresi' ammettere che si deroghi, di comune accordo, alle disposizioni del paragrafo 1, per singoli casi o gruppi di casi.
Art. 6
Articolo 6
(1) Se, in base alle disposizioni in vigore in uno dei due Stati
contraenti, una prestazione derivante da assicurazioni sociali o proventi di altro genere o una attivita' lavorativa o un rapporto di assicurazione sociale hanno un effetto giuridico su un diritto a prestazioni di assicurazioni sociali, sull'obbligo assicurativo, sull'esenzione dall'assicurazione o sull'assicurazione volontaria, lo stesso effetto e' prodotto da analoghe prestazioni o altri proventi, da analoghe occupazioni o da analoghi rapporti assicurativi nell'altro Stato.
(2) Tuttavia, se esistono proventi in uno Stato contraente che
danno luogo, in base al paragrafo 1, alla riduzione o alla sospensione di prestazioni in entrambi gli Stati contraenti, questi proventi possono essere computati, nelle assicurazioni sociali di ciascuno Stato, agli effetti della riduzione o sospensione, solo per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi nell'assicurazione sociale italiana e tedesca, posti a base per il calcolo delle prestazioni.
Art. 7
Articolo 7
I cittadini italiani e tedeschi che si recano dal territorio di uno
dei due Stati contraenti nel territorio dell'altro Stato beneficiano, unitamente ai loro familiari aventi diritto, delle prestazioni assicurative per i casi di malattia, di tubercolosi, di maternita' e di morte (indennita' funerarie) di quest'altro Stato a condizione che:
1) abbiano esplicato, nello Stato in cui si sono recati, una
attivita' soggetta all'assicurazione obbligatoria secondo la legislazione di questo Stato ovvero si siano iscritti nello stesso Stato ad una forma di assicurazione volontaria;
2) raggiungano le condizioni richieste, per beneficiare delle
prestazioni, dalla legislazione dello Stato in cui si sono recati; a tale scopo dovranno essere cumulati i Periodi di contribuzione e di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati.
Art. 8
Articolo 8
Qualora le prestazioni per lo stesso evento assicurativo siano
dovute dagli enti assicuratori di entrambi gli Stati contraenti, l'assicurato puo' pretendere, anche per i suoi familiari aventi diritto, le prestazioni soltanto da un ente assicuratore. E' obbligato alle prestazioni l'ente assicuratore dello Stato nel cui territorio l'assicurato si trova al momento del verificarsi dell'evento assicurativo.
Art. 9
Articolo 9
(1) L'assicurato che ha un diritto a prestazioni nei confronti
dell'ente assicuratore di uno dei due Stati contraenti e che, dopo il verificarsi dell'evento assicurativo, si reca nel territorio dell'altro Stato, conserva il diritto alle prestazioni qualora il competente ente assicuratore, prima del trasferimento, abbia consentito al trasferimento stesso. Tale consenso puo' essere negato solo per ragioni inerenti allo stato di malattia dell'assicurato. Per le prestazioni in caso di maternita' il consenso puo' essere dato anche prima che si verifichi l'evento assicurativo. L'ente assicuratore puo' concedere il consenso posticipatamente, qualora esistano le condizioni per la concessione del consenso stesso e l'assicurato non abbia potuto chiederlo, per motivi scusabili, prima del trasferimento.
(2) L'assicurato conserva il diritto alle prestazioni nei confronti
dell'ente assicuratore al quale egli appartiene anche se l'evento assicurativo si verifica nel territorio dell'altro Stato contraente. (3) Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano
rispettivamente ai familiari aventi diritto.
Art. 10
Articolo 10
(1) Nei casi di cui all'articolo 9 le prestazioni in natura sono
concesse dall'ente assicuratore competente per il luogo di soggiorno dell'assicurato secondo le disposizioni valevoli per tale ente. Su richiesta dell'ente assicuratore obbligato, l'ente assicuratore competente per il luogo di soggiorno dell'assicurato dovra', inoltre, concedere le prestazioni in denaro, e cio' in base alle disposizioni valevoli per l'ente assicuratore obbligato, il quale indichera' all'altro ente la misura e la durata massima delle prestazioni in denaro da pagare.
(2) L'ente assicuratore obbligato corrisponde all'ente assicuratore
dell'altro Stato le somme necessarie per la, concessione delle prestazioni. Le disposizioni particolari per il rimborso delle spese saranno concordate fra le Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati contraenti; potranno essere stabiliti dei compensi unitari.
(3) Le Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati contraenti
concorderanno le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
Art. 11
Articolo 11
I familiari aventi diritto di un assicurato appartenente ad un ente
assicuratore di uno dei due Stati contraenti ricevono, in caso di soggiorno nel territorio dell'altro Stato, le prestazioni dall'ente assicuratore competente per il luogo di soggiorno dei familiari stessi secondo le disposizioni per esso valevoli. In tal caso sono computati, per la durata massima delle prestazioni, i periodi durante i quali siano state gia' corrisposte prestazioni per lo stesso evento assicurativo. Le prestazioni sono a carico dell'ente assicuratore al quale appartiene l'assicurato. Tale ente assicuratore rimborsa all'ente assicuratore che ha concesso le prestazioni le spese sostenute; si applica, in conformita', l'articolo 10, paragrafo 2, secondo periodo, e paragrafo 3.
Art. 12
Articolo 12
Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali valgono le disposizioni degli articoli 9 e 10, limitatamente alle prestazioni in natura e in denaro che spettano durante il periodo di inabilita' temporanea secondo la legislazione italiana e fino al termine della cura secondo la legislazione tedesca.
Art. 13
Articolo 13
Per la determinazione dell'obbligo delle prestazioni e del grado
dell'incapacita' lavorativa per un infortunio sul lavoro o per un malattia professionale per i quali deve essere applicata la legislazione di uno dei due Stati contraenti, si tiene conto degli infortuni sul lavoro nonche' delle malattie professionali, anteriormente verificatisi, per i quali e' applicabile la legislazione dell'altro Stato contraente nello stesso modo in cui si tiene conto dei precedenti infortuni o delle precedenti malattie professionali secondo la legislazione del primo Stato contraente.
Quali precedenti infortuni sul lavoro o malattie professionali sono considerati sia gli infortuni o le malattie professionali per i quali si concede un indennizzo, sia quelli per i quali il grado di incapacita' lavorativa rimane al disotto del grado minimo richiesto per l'indennizzo. Un indennizzo per il successivo infortunio o per la successiva malattia professionale e' tuttavia corrisposto soltanto se la legislazione da applicarsi per l'infortunio o per la malattia professionale lo prevede.
Art. 14
Articolo 14
(1) Le prestazioni per malattie professionali, indennizzabili
secondo la legislazione di ognuno dei due Stati contraenti, sono dovute dall'ente assicuratore dello Stato nel cui territorio e' stata esercitata da ultimo una lavorazione che, per la sua natura, comporti il rischio specifico dell'insorgere della malattia professionale.
(2) Qualora un assicurato, al quale e' stato corrisposto in uno dei
due Stati contraenti un indennizzo per una malattia professionale, faccia valere per la stessa malattia dei diritti nell'altro Stato, l'ente assicuratore del primo Stato rimane obbligato per la concessione delle ulteriori prestazioni.
Art. 15
Articolo 15
(1) Gli enti assicuratori dei due Stati contraenti, che conducono un'inchiesta circa un infortunio sul lavoro o una malattia professionale di un cittadino dell'altro Stato contraente, comunicano la conclusione dell'inchiesta alle competenti autorita' diplomatiche o consolari di questo Stato.
(2) La competente autorita' diplomatica o consolare puo' prendere visione degli atti d'inchiesta e di quelli successivi allo stesso modo degli interessati.
Art. 16
Articolo 16
Se un'impresa, avente sede nel territorio di uno dei due Stati
contraenti, compie nel territorio dell'altro Stato lavori per i quali e' obbligatoria in questo territorio l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non puo' essere tenuta per tale assicurazione a corrispondere contributi piu' elevati, per il fatto che l'azienda non abbia, la propria sede nel territorio dello Stato contraente in cui i lavori sono compiuti.
Art. 17
Articolo 17
(1) Per gli assicurati, che siano stati sottoposti in entrambi gli Stati contraenti ad uno o piu' regimi di assicurazione-pensioni, i periodi di assicurazione coperti da contribuzione di cui deve essere tenuto conto dagli enti assicuratori di entrambi gli Stati contraenti (periodi contributivi) sono totalizzati, tanto per l'acquisto dei diritti a prestazioni quanto per il mantenimento o il recupero dei diritti stessi. Cio' vale anche per i periodi sostitutivi, equiparati ai periodi contributivi in base alle disposizioni di entrambi gli Stati contraenti.
Gli altri periodi sostitutivi sono presi in considerazione solo
dall'ente assicuratore dello Stato contraente secondo le cui disposizioni tali periodi sono equiparati ai periodi contributivi. I periodi contributivi e sostitutivi che coincidono sono presi in considerazione una sola volta in ogni Stato. I periodi di assicurazione secondo la legislazione italiana che non sono ne' periodi contributivi ne' periodi sostitutivi sono presi in considerazione soltanto dagli enti assicuratori italiani, anche se il rapporto di assicurazione ha avuto inizio nell'assicurazione-pensioni tedesca. I periodi sostitutivi, dei quali si deve tener conto secondo le disposizioni di entrambi gli Stati contraenti, sono presi in considerazione per il computo della misura, delle prestazioni solo nello Stato nella cui assicurazione e' stato versato l'ultimo contributo prima dell'inizio del periodo sostitutivo.
(2) Se, secondo le disposizioni dei due Stati contraenti, il
diritto a determinate prestazioni dipende da periodi compiuti in una professione sottoposta ad un regime, speciale di assicurazione, la totalizzazione ai sensi del paragrafo 1 si effettua solo con i periodi corrispondenti da prendersi in considerazione dagli enti assicuratori dell'altro Stato. Se in uno dei due Stati contraenti per questa determinata categoria professionale non esiste un regime speciale di assicurazione, i periodi del regime speciale di assicurazione compiuti in uno Stato sono totalizzati con i periodi compiuti nell'altro Stato nella assicurazione in vigore per la categoria professionale corrispondente. Se l'assicurato, nonostante la totalizzazione dei periodi indicati nel primo e secondo periodo, non ha diritto alle prestazioni del regime speciale di assicurazione, citate nel primo periodo, i periodi compiuti in entrambi gli Stati contraenti sono totalizzati in conformita' al paragrafo 1.
Art. 18
Articolo 18
(1) Per l'applicazione dell'articolo 17 gli enti assicuratori dei due Stati contraenti determinano le prestazioni nel modo seguente:
1) ciascun ente assicuratore stabilisce, secondo la propria
legislazione e tenendo conto della presente Convenzione, se l'assicurato adempie alle condizioni per il diritto a prestazioni.
2) se esiste un diritto a prestazioni, la prestazione e'
calcolata secondo le disposizioni interne valevoli per l'ente assicuratore che la determina. A tale effetto per i periodi contributivi e sostitutivi compiuti in Italia sono liquidate dagli enti assicuratori tedeschi, maggiorazioni calcolate in base alla retribuzione media annua risultante dalla somma delle retribuzioni che l'assicurato ha percepito durante l'intero periodo di occupazione in Germania nella misura in cui erano da prendere in considerazione per il computo del contributo nell'assicurazione-pensioni secondo la legislazione tedesca. I periodi contributivi e sostitutivi compiuti nell'assicurazione-pensioni tedesca sono presi in considerazione dall'ente assicuratore italiano con l'importo medio annuo risultante dalla somma totale dei contributi versati nell'assicurazione italiana. La pensione cosi' calcolata e' concessa per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi contributivi e sostitutivi, di cui tiene conto per il computo delle prestazioni l'ente assicuratore che le determina, compiuti nel proprio Stato, con la somma dei periodi contributivi e sostitutivi, di cui si tiene conto per il computo delle prestazioni, derivanti dalle assicurazioni di entrambi gli Stati.
(2) Se le prestazioni da concedere dagli enti assicuratori di
entrambi gli Stati non raggiungono la pensione minima dello Stato in cui la prestazione e' pagata, l'ente assicuratore di questo Stato concede in aggiunta l'importo necessario per raggiungere la pensione minima. Tale importo aggiuntivo sara' corrisposto a carico degli enti assicuratori di ciascuno dei due Stati per la parte che corrisponde al rapporti dei periodi contributivi e sostitutivi compiuti al momento della determinazione delle pensioni in ciascuno dei due Stati con la somma totale dei periodi contributivi e sostitutivi.
(3) Se secondo le disposizioni dei due Stati contraenti, tenendo
conto dell'articolo 17 e del presente, esiste un diritto a pensione solo in uno dei due Stati, e se in questo Stato la pensione da concedere non raggiunge la pensione minima, l'ente assicuratore che la determina concede, in aggiunta alla sua prestazione, la parte della differenza tra la sua prestazione e la pensione minima, che corrisponde, al momento della determinazione della pensione, al rapporto dei periodi contributivi e sostitutivi compiuti in ciascuno Stato con la somma totale dei periodi contributivi e sostitutivi compiuti in entrambi gli Stati. Se successivamente, tenendo conto dell'articolo 17 e del presente, sorge un diritto a prestazioni secondo le disposizioni di entrambi gli Stati contraenti, e se la somma di queste pensioni non raggiunge la pensione minima dello Stato in cui la pensione e' pagata, si applicano le disposizioni del paragrafo 2.
(4) Se nell'assicurazione di uno dei due Stati contraenti debbono essere prese in considerazione, per il calcolo della pensione, non piu' di ventisei settimane o sei mesi di contribuzione, non sussiste alcun diritto a prestazioni in base a tale assicurazione, a meno che secondo le relative disposizioni interne si consideri compiuto il periodo di attesa o il suo compimento non sia richiesto. Se non esiste come sopra un diritto a prestazione, la prestazione dell'altra assicurazione in base al paragrafo 1, n. 2, non subisce riduzione.
Art. 19
Articolo 19
Se, in base alle disposizioni di uno dei due Stati contraenti,
sussiste un diritto a prestazioni anche senza tener conto dell'articolo 17, e se non sussiste alcun diritto nei confronti dell'altro Stato anche tenendo conto dell'articolo 17, l'ente assicuratore del primo Stato liquida le prestazioni secondo le disposizioni per esso valevoli senza tener conto dell'articolo 18. Se successivamente un diritto a prestazioni sorge anche presso l'ente assicuratore dell'altro Stato contraente tenuto conto dell'art. 17, deve essere applicato l'articolo 18.
Art. 20
Articolo 20
Quando la somma delle pensioni calcolate secondo la presente
Convenzione risulta inferiore alla pensione che spetterebbe all'interessato unicamente in base alle disposizioni di uno dei due Stati contraenti senza tener conto dell'articolo 17, l'ente assicuratore di questo Stato deve aumentare della differenza la parte di pensione a suo carico. Il cambio deve essere effettuato in relazione al giorno in cui e' liquidata la pensione aumentata della differenza. Una nuova determinazione ha luogo solo se il corso di cambio varia in misura superiore al dieci per cento.
Art. 21
Articolo 21
(1) Gli enti assicuratori obbligati alle prestazioni in base alla presente Convenzione corrispondono le prestazioni in denaro nella valuta del proprio Stato con efficacia liberatoria.
(2) I trasferimenti derivanti dalla presente Convenzione sono
considerati come pagamenti correnti e si effettuano in conformita' agli accordi di pagamento vigenti tra i due Stati contraenti al momento del trasferimento. Cio' vale egualmente per i trasferimenti in un terzo Stato, se esiste un accordo di pagamento con tale Stato. (3) Se le disposizioni di uno dei due Stati contraenti fanno
dipendere i pagamenti all'estero dal compimento di determinate formalita'; le disposizioni valevoli per i nazionali si applicano egualmente alle persone e agli enti che debbono ricevere o effettuare un pagamento in base alla presente Convenzione.
(4) Le prestazioni in denaro delle assicurazioni-pensioni come
anche le rendite e le indennita' funerarie dell'assicurazione infortuni, che debbono essere corrisposte dagli enti assicuratori di uno dei due Stati contraenti ad un avente diritto nel territorio dell'altro Stato, sono pagate, a carico dell'ente assicuratore obbligato e secondo le disposizioni per esso valevoli, dall'ente assicuratore competente per il luogo di dimora dell'avente diritto.
Disposizioni particolari, specialmente per quanto concerne il reciproco rimborso delle spese e le modalita' di pagamento, saranno concordate fra le Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati contraenti. Queste Autorita' potranno inoltre concordare per il pagamento di determinate pensioni o rendite un regolamento che deroghi al primo periodo del presente paragrafo.
Art. 22
Articolo 22
Se, per determinare un diritto derivante dalle assicurazioni
sociali di uno dei due Stati contraenti, occorre tener conto dell'importo di una prestazione assicurativa o di altri proventi dell'altro Stato espressi nella valuta di questo Stato, tale importo e' calcolato secondo le disposizioni dell'accordo sui pagamenti in vigore fra i due Stati, relative ai trasferimenti nel campo delle assicurazioni sociali, tenendo conto delle condizioni di cambio vigenti in ciascuno Stato.
Art. 23
Articolo 23
(1) Gli enti, le associazioni e le autorita' competenti per le
assicurazioni sociali dei due Stati contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione delle proprie assicurazioni sociali; tale reciproca assistenza e' gratuita. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle autorita' diplomatiche o consolari di tale Stato, competenti secondo la sede. Gli accertamenti sanitari necessari per l'applicazione delle assicurazioni sociali di uno Stato contraente nei riguardi di persone nel territorio dell'altro Stato, sono eseguiti dall'ente assicuratore dello Stato nel cui territorio le persone da visitare si trovano, su richiesta ed a spese dell'ente assicuratore obbligato. Le Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati contraenti potranno concordare disposizioni particolari sul rimborso delle spese.
(2) Le azioni degli enti assicuratori di uno dei due Stati
contraenti, derivanti da contributi arretrati, godono, per l'esecuzione forzata come anche per il procedimento concorsuale e di amichevole composizione nell'altro Stato, degli stessi privilegi delle corrispondenti azioni degli enti assicuratori di questo Stato. (3) Quando deve essere determinata, una prestazione sulla base di periodi assicurativi compiuti in entrambi gli Stati contraenti, gli enti assicuratori interessati si informano reciprocamente prima della determinazione, in caso di rifiuto, indicandone i motivi.
Art. 24
Articolo 24
(1) Le esenzioni da tasse e imposte previste dalla legislazione di uno dei due Stati contraenti per l'applicazione delle assicurazioni sociali valgono anche nei confronti degli assicurati e dei loro datori di lavoro, dei richiedenti, degli aventi diritto, degli enti assicuratori e delle loro associazioni e delle autorita' competenti per le assicurazioni sociali dell'altro Stato.
(2) Tutti gli atti, documenti e altre scritture, che debbono essere
prodotti per l'applicazione della presente Convenzione sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle autorita' diplomatiche o consolari.
Art. 25
Articolo 25
Gli enti, le associazioni, le autorita' e i tribunali competenti
per le assicurazioni sociali dei due Stati contraenti corrispondono direttamente fra loro, con gli assicurati e con i loro rappresentanti, per l'applicazione della presente Convenzione.
Art. 26
Articolo 26
Le autorita' diplomatiche e consolari dei due Stati contraenti sono
autorizzate, senza speciale mandato, a rappresentare gli aventi diritto del proprio Stato dinanzi a tutti gli enti, autorita' e tribunali competenti per le assicurazioni sociali dell'altro Stato.
Art. 27
Articolo 27
(1) Le istanze presentate presso enti assicuratori o altri uffici competenti di uno Stato contraente valgono anche quali istanze presentate presso enti assicuratori o altri uffici competenti dell'altro Stato contraente.
(2) I ricorsi, che debbono essere presentati entro un prescritto
periodo di tempo presso un ufficio competente a ricerverli di uno dei due Stati contraenti, sono considerati come presentati in termine utile se sono presentati entro tale termine presso un corrispondente ufficio dell'altro Stato. In tal caso tale ufficio deve immediatamente inoltrare il ricorso all'ufficio competente.
Se l'ufficio, presso il quale e' presentato il ricorso, non conosce
l'ufficio competente, l'inoltro puo' aver luogo tramite le Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati contraenti.
Art. 28
Articolo 28
Le istanze che sono indirizzate agli enti, alle autorita' o ai
tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati contraenti, come pure gli altri atti occorrenti per l'applicazione delle assicurazioni sociali, non possono essere respinti per il fatto che sono redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato.
Art. 29
Articolo 29
Gli enti assicuratori nella Repubblica Federale di Germania
assumono, dei diritti a prestazioni e dei diritti in corso di acquisizione maturati anteriormente alla data del 1 maggio 1945 nell'assicurazione tedesca contro gli infortuni sul lavoro e nelle assicurazionipensioni tedesche o da queste assunti da assicurazioni di altri Stati prima di tale data:
1) nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i diritti derivanti da infortuni sul lavoro e da malattie professionali che si sono verificati nel territorio della Repubblica Federale di Germania o su navi il cui porto di appartenenza si trovava in questo territorio o che battevano bandiera tedesca, anche nei casi verificatisi prima della costituzione della Repubblica Federale di Germania. A tale effetto sono considerati infortuni sul lavoro o malattie professionali anche quelli verificatisi, in relazione ad una occupazione nei territorio della Repubblica Federale di Germania, fuori di tale territorio;
2) nelle assicurazioni-pensioni, i diritti acquisiti ed i diritti
in corso di acquisizione derivanti:
a) da periodi contributivi e sostitutivi compiuti nel
territorio della Repubblica Federale di Germania anche se sono stati compiuti prima della costituzione della Repubblica Federale di Germania;
b) da periodi contributivi e sostitutivi compiuti nelle
assicurazioni-pensioni tedesche fuori del territorio della Repubblica Federale di Germania, nella misura in cui si deve tener conto di questi periodi per aventi diritto la cui residenza si trova nel territorio della Repubblica Federale di Germania, a condizione che:
aa) l'assicurato, durante la sua appartenenza alle
assicurazioni-pensioni tedesche, sia stato assicurato obbligatoriamente da ultimo, oppure obbligatoriamente o volontariamente in misura prevalente, nella Repubblica Federale di Germania;
bb) dei periodi contributivi e sostitutivi si sia gia' tenuto
conto per una prestazione concessa, prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, da un ente assicuratore con sede nel territorio della Repubblica Federale di Germania.
Art. 30
Articolo 30
(1) Le Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati contraenti
concorderanno direttamente tra loro le disposizioni particolari circa le misure necessarie per l'applicazione della; presente Convenzione, in quanto esse richiedano un comune accordo. Esse potranno, specialmente, prendere accordi sulle questioni seguenti:
1) designazione di uffici di collegamento di entrambe le parti, i
quali facilitino l'applicazione della presente Convenzione e corrispondano direttamente tra loro;
2) controllo medico e amministrativo degli aventi diritto a
prestazioni.
Qualora siano designati uffici di collegamento, nella Repubblica
Federale di Germania spetta agli uffici di collegamento competenti per l'assicurazione-pensioni degli operai (assicurazione invalidita), per l'assicurazione-pensioni degli impiegati (assicurazione degli impiegati) e per l'assicurazione-pensioni dei minatori anche la determinazione dei diritti a prestazioni fatti valere ai sensi della Parte IV, in quanto non sia competente l'Ente assicuratore delle ferrovie federali (Bundesbahn-Versicherungsangsanstalt) o la Cassa marittima (Seekasse). Sui ricorsi contro i provvedimenti di determinazione emessi da questi uffici, presentati da un avente diritto dimorante fuori del territorio della Repubblica Federale di Germania, decide l'Ufficio superiore delle assicurazioni (Oberversicherungsamt), nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio la cui decisione e' impugnata.
(2) Le Supreme Autorita' Amministrative si informeranno
reciprocamente sulle modifiche sopravvenute nelle disposizioni interne dei loro Stati nel campo delle assicurazioni sociali.
(3) Gli enti, le associazioni e le autorita' competenti per le
assicurazioni sociali dei due Stati contraenti si tengono reciprocamente al corrente di tutte le misure che sono adottate per l'applicazione della presente Convenzione.
Art. 31
Articolo 31.
(1) Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione sono risolte di comune accordo dalle Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati contraenti.
(2) Qualora non sia possibile risolvere in tal modo la
controversia, essa deve essere sottoposta a richiesta di uno dei due Stati contraenti a un collegio arbitrale.
(3) Il collegio arbitrale e' formato di volta in volta nel modo
seguente: le Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati contraenti nominano ciascuna un rappresentante e questi scelgono, di comune accordo, un cittadino di un terzo Stato in qualita' di terzo arbitro.
Se entro il periodo di tre mesi, dopo che uno Stato contraente ha manifestato la sua intenzione di ricorrere al collegio arbitrale, non sono stati nominati i rappresentanti e il terzo arbitro, ciascuno Stato contraente in mancanza di un altro accordo puo' chiedere al Presidente della Corte Internazionale all'Aja di procedere alle nomine necessarie. Nel caso in cui il Presidente fosse cittadino di uno dei due Stati contraenti o impedito per altri motivi, deve procedere alle nomine necessarie il sostituto in carica.
(4) Il collegio arbitrale emette le sue decisioni in base alla
presente Convenzione in conformita' ai principi giuridici generalmente riconosciuti.
(5) Il collegio arbitrale decide a maggioranza di voti.
Le decisioni sono vincolanti. Ciascuno Stato contraente sopporta le
spese del proprio rappresentante. Le altre spese sono a carico, in parti uguali, dei due Stati contraenti. Per il resto il collegio arbitrale regola da se' la propria procedura.
Art. 32
Articolo 32.
Qualora i contributi siano stati versati ad un ente assicuratore di
uno dei due Stati contraenti, mentre avrebbero dovuto essere versati ad un ente assicuratore dell'altro Stato, il primo ente sara' considerato competente finche' la competenza non sia stata definita di comune accordo o la controversia sulla competenza non sia stata risolta definitivamente in conformita' all'articolo 31; la definizione concordata o la risoluzione ha effetto solo sui contributi assicurativi che matureranno nel futuro e sugli eventi assicurativi che sopravverranno nel futuro.
Art. 33
Articolo 33
(1) Quando tra gli enti assicuratori o le autorita' competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati contraenti sorga contestazione circa il diritto applicabile, si deve concedere all'interessato una prestazione provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformita' all'articolo 31 o 32.
(2) La concessione della prestazione provvisoria spetta all'ente
assicuratore presso il quale il richiedente era da ultimo assicurato;
in caso dubbio, all'ente assicuratore al quale per primo sia presentata la domanda.
(3) Questo ente assicuratore deve accordare all'avente diritto, a titolo di prestazione provvisoria, le prestazioni alle quali esso sarebbe tenuto secondo la legislazione per esso in vigore.
(4) L'ente assicuratore che in definitiva risultera' obbligato deve
rimborsare in un unico pagamento all'ente assicuratore, che ha corrisposto la prestazione provvisoria, le spese sostenute. Se l'importo, che e' stato versato all'avente diritto a titolo di prestazione provvisoria, e' superiore all'ammontare delle prestazioni definitive spettanti per il periodo corrispondente, l'ente che in definitiva risultera' obbligato imputa la differenza sulle prestazioni future mediante trattenute non superiori al terzo del loro ammontare.
Art. 34
Articolo 34
Non sara' derogato in virtu' dell'articolo 2 alle disposizioni dei due Stati contraenti concernenti il diritto alle elezioni e l'eleggibilita' degli assicurati e dei loro datori di lavoro negli organi degli enti assicuratori e delle loro associazioni come pure rispetto alle autorita' competenti per le assicurazioni sociali.
Art. 35
Articolo 35
Ai sensi della presente Convenzione si intendono per Supreme
Autorita' Amministrative nella Repubblica italiana:
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
nella Repubblica Federale di Germania:
il Ministro Federale del Lavoro.
Art. 36
Articolo 36
(1) Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi assicurativi, che si sono verificati prima della sua entrata in vigore. Nell'applicazione della presente Convenzione devono essere presi in considerazione anche i periodi contributivi e sostitutivi compiuti prima della sua entrata in vigore.
(2) Le prestazioni non ancora richieste alla data di entrata in
vigore della presente Convenzione sono determinate su domanda in conformita' alla presente Convenzione e alle disposizioni interne. Le prestazioni determinate o richieste prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione sono concesse o eventualmente determinate di nuovo in conformita' alla presente Convenzione e alle disposizioni interne senza nuova domanda; non costituisce ostacolo l'efficacia giuridica di precedenti decisioni.
(3) Per periodi anteriori all'entrata in vigore della presente
Convenzione non sono pagate prestazioni in base alle disposizioni in essa contenute, salvo quanto diversamente stabilito in un accordo aggiuntivo.
(4) Le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo periodo, e al
paragrafo 2 non valgono per le prestazioni dell'assicurazione malattie e della legislazione sulla tutela della madre lavoratrice; nell'assicurazione infortuni valgono solo per le rendite.
Art. 37
Articolo 37
Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione
non puo' opporsi la scadenza dei termini di prescrizione o di decadenza, se le domande necessarie sono presentate entro il termine di due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. 38
Articolo 38
La presente Convenzione si applica anche al Land Berlin appena il Governo della Repubblica Federale di Germania avra' fatto al riguardo una comunicazione al Governo della Repubblica italiana.
Dopo tale comunicazione, le disposizioni della presente Convenzione
che si riferiscono al territorio della Repubblica Federale di Germania valgono anche per il territorio del Land Berlin.
Art. 39
Articolo 39
(1) La presente Convenzione e' conclusa per la durata di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore. Essa si intende tacitamente prorogata di anno in anno, salvo denuncia notificata per iscritto dal Governo di uno dei due Stati contraenti almeno tre mesi prima della scadenza del termine.
(2) In caso di denuncia le disposizioni della presente Convenzione continuano a valere per i diritti gia' acquisiti; non si applicano per questi diritti le disposizioni restrittive circa la concessione di prestazioni assicurative in caso di soggiorno all'estero.
(3) Ai diritti in corso di acquisizione maturati fino alla
cessazione della presente Convenzione le disposizioni di essa continuano ad applicarsi anche dopo la sua cessazione in conformita' ad un accordo complementare.
Art. 40
Articolo 40
(1) La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di
ratifica saranno scambiati appena possibile in Bonn.
(2) La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del
mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica sono scambiati.
In fede di che i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme e dei loro sigilli.
Fatta in Roma, il 5 maggio 1953, in quattro originali, due in
lingua italiana e due in lingua tedesca, i cui testi fanno ugualmente fede.
Per la Repubblica Federale di Germania SAUERBORN
Per la Repubblica italiana
DOMINEDO'
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI
Convenzione-Protocollo finale
PROTOCOLLO FINALE
Al momento della firma della Convenzione sulle assicurazioni
sociali, conclusa oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, i Plenipotenziari dei due Stati contraenti dichiarano di essere d'accordo su quanto segue:
1. La Convenzione si applica ai cittadini italiani e tedeschi e alle persone ad essi equiparate secondo le legislazioni dei due Stati contraenti.
2. Per assicurati ai sensi della Convenzione si intendono le
persone che, secondo le disposizioni interne di uno dei due Stati contraenti tenuto conto della Convenzione stessa, hanno diritti in base a un rapporto di assicurazione proprio o altrui.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, n. 2, lettere a), c) e d)
della Convenzione s'intendono:
per assicurazione-malattie, l'assicurazione per i casi di
malattia, maternita' e morte (indennita' funerarie);
per assicurazione-infortuni, l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali;
per assicurazione-pensioni degli operai (Invalidenversicherung), assicurazione-pensioni degli impiegati (Angestelltenversicherung) e assicurazione-pensioni dei minatori, le assicurazioni per i casi di invalidita' o di incapacita' professionale, di vecchiaia e di morte (pensioni).
4. Per assicurazione volontaria ai sensi della Convenzione
s'intende l'assicurazione volontaria nelle assicurazioni sociali di uno dei due Stati contraenti.
5. a) Per periodi contributivi e sostitutivi delle
assicurazioni-pensioni ai sensi dell'articolo 29, n. 2, lettera a) in collegamento con l'articolo 38 della Convenzione, compiuti nel Land Berlin, si intendono i periodi contributivi e sostitutivi compiuti: fino al 30 giugno 1945 presso gli enti legali per l'assicurazione-pensioni degli operai e per l'assicurazionepensioni degli impiegati, per il periodo dal 1 luglio 1945 al 31 gennaio 1949 presso la Versicherungsanstalt Berlin (Ente assicuratore di Berlino), per il periodo dal 1 febbraio 1949 al 31 marzo 1952 presso la Versicherungsanstalt Berlin-Wilmersdorf (Ente assicuratore di Berlino-Wilmersdorf), a decorrere dal 1 aprile 1952 presso la Landesversicherungsanstalt Berlin (Ente assicuratore del Land Berlin);
b) per enti assicuratori con sede nel Land Berlin ai sensi
dell'articolo 29, n. 2, lettera b), comma bb) in collegamento con l'articolo 38 della Convenzione, s'intendono, per i periodi di cui alla lettera a), gli enti assicuratori ivi citati; c) per enti assicuratori con sede nel territorio della Repubblica Federale di Germania e del Land Berlin ai sensi dell'articolo 29, n. 2, lettera b), comma bb) in collegamento con l'articolo 38 della Convenzione, non s'intendono la Reichsversicherungsanstalt fuer Angestellte (Ente assicuratore del Reich per gli impiegati), la Reichsknappschaft (Ente assicuratore del Reich per i minatori) e la Landesversicherungsanstalt Brandenburg (Ente assicuratore della Provincia di Brandenburgo).
6. Il Governo della Repubblica Federale di Germania provvedera'
immediatamente a quanto occorre per poter fare la comunicazione prevista dall'articolo 38 della Convenzione. Resta inteso che le disposizioni della Convenzione e del Protocollo finale, nonche' le disposizioni degli Accordi aggiuntivi e amministrativi, entreranno in vigore nel Land Berlin alla stessa data stabilita per il territorio della Repubblica Federale di Germania.
7. Le disposizioni della Convenzione si applicano in modo analogo alle prestazioni previste dalla legislazione tedesca sulla tutela della madre lavoratrice (articolo 1, paragrafo 1, n. 2, lettera b) della Convenzione).
8. Non e' derogato, in virtu' delle disposizioni della Convenzione,
alla, decisione dei Consiglio della Societa' delle Nazioni del 21 giugno 1921 (Reichsgesetzblatt 1921, pagina 1289) secondo la quale gli enti dell'assicurazione legale contro gli infortuni nel territorio della Repubblica Federale di Germania sono obbligati a concedere prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, verificatisi fuori del territorio della Repubblica Federale.
Fatto in Roma, il 5 maggio 1953, in quattro originali, due in
lingua italiana e due in lingua tedesca, i cui testi fanno ugualmente fede.
Per la Repubblica Federale di Germania SAUERBORN
Per la Repubblica italiana
DOMINEDO'
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI
Allegato
Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik ueber Sozialversicherung
Parte di provvedimento in formato grafico
Schlussprotokol
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
Accordo aggiuntivo alla Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore alla entrata in vigore della Convenzione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
hanno convenuto di concludere il presente Accordo aggiuntivo per
l'esecuzione dell'articolo 36, comma 3, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 ed hanno, quindi, nominato come loro plenipotenziari:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
il Ministro Plenipotenziario JUSTO GIUSTI del GIARDINO, direttore generale dell'emigrazione al Ministero degli affari esteri,
e il dott. GAETANO LAMPERTICO, vice direttore generale
dell'emigrazione al Ministero degli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
l'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania a Roma, Sig.
CLEMENS VON BRENTANO,
e il Direttore ministeriale al Ministero Federale del Lavoro, Sig.
JOSEF ECKERT,
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:
Articolo 1
Disposizioni comuni
Per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione
sono concesse rendite dell'assicurazione infortuni (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e pensioni delle assicurazioni pensioni (assicurazioni per i casi di invalidita', incapacita' professionale, vecchiaia e morte), comprese le assicurazioni pensioni per i minatori, ai cittadini italiani e tedeschi che si trovano nel territorio di uno dei due Stati contraenti. La concessione delle prestazioni si effettua in conformita' alle disposizioni seguenti e alle disposizioni interne in vigore per l'ente assicuratore competente.
Art. 2
Articolo 2
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(1) Le rendite dell'assicurazione infortuni sono pagate:
a) con decorrenza dal 1 luglio 1948, se trattasi di rendite per infortuni sul lavoro o malattie professionali, che abbiano causato una riduzione della capacita' lavorativa del cinquanta per cento o piu', nonche' di rendite ai superstiti;
b) con decorrenza dal 1 luglio 1951, se trattasi di rendite per infortuni sul lavoro o malattie professionali, che abbiano causato una riduzione della capacita' lavorativa inferiore al cinquanta, per cento.
(2) Le maggiorazioni e le aggiunte per le rendite indicate nel
paragrafo 1, lettera a) sono pagate con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1949 e per le rendite indicate nel paragrafo 1, lettera b) con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1951.
Art. 3
Articolo 3
Assicurazioni pensioni
(Assicurazioni per i casi di invalidita', incapacita' professionale, vecchiaia e morte - Pensioni)
(1) Nelle assicurazioni pensioni, comprese le assicurazioni per i minatori, sono pagate:
a) le pensioni gia' determinate e pagate prima dell'entrata in
vigore della Convezione, dal momento della sospensione del pagamento, ma con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1948;
b) le pensioni determinate, ma non ancora pagate prima
dell'entrata in vigore della Convenzione, dal momento stabilito nella determinazione della pensione, ma con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1948;
c) le pensioni richieste, ma non ancora determinate prima
dell'entrata in vigore della Convenzione, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, ma con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1948. Le domande presentate presso enti assicuratori od altri uffici competenti di uno dei due Stati contraenti valgono anche come domande presentate presso enti assicuratori od altri uffici competenti dell'altro Stato.
Le pensioni sono determinate tenendo conto dei periodi assicurativi
compiuti nei due Stati contraenti secondo le disposizioni della Convenzione: non costituisce ostacolo l'efficacia giuridica di precedenti decisioni.
(2) Le maggiorazioni, le aggiunte e gli altri supplementi a carico di fondi pubblici per le pensioni di cui al paragrafo 1 sono pagate a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione: tuttavia la quota fissa (Grundbetrag) delle pensioni dell'assicurazione pensioni tedesca per gli operai (assicurazione invalidita) e' pagata anche per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della Convenzione.
Art. 4
Articolo 4
Procedimento
(1) I pagamenti sono concessi su domanda. La domanda deve essere
presentata presso l'Ufficio di collegamento competente dello Stato Contraente in cui si trova il richiedente, stabilito nell'Accordo amministrativo per la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle assicurazioni sociali del 5 maggio 1953.
(2) La scadenza dei termini di prescrizione o decadenza non puo'
essere opposta se la domanda e' fatta entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della Convenzione.
Art. 5
Articolo 5
Documentazione dei diritti
Nei casi in cui la documentazione relativa al diritto e alla misura
delle prestazioni non fosse piu' reperibile, tali diritti potranno essere comprovati con ogni altro mezzo idoneo.
Art. 6
Articolo 6
Rapporti di pagamento
I trasferimenti derivanti dal presente Accordo sono effettuati come
pagamenti correnti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della Convenzione. Cio' vale anche per le rendite che fossero state gia' versate in conti bloccati, da parte degli enti assicuratori obbligati, a favore dei beneficiari.
Art. 7
Articolo 7
Entrata in vigore
(1) Il presente Accordo sara' ratificato. Gli strumenti di ratifica
saranno scambiati appena possibile in Bonn.
(2) Il presente Accordo entra in vigore contemporaneamente alla
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle assicurazioni sociali del 5 maggio 1953. Esso vale per la durata della Convenzione.
In fede di che i sottoscritti hanno munito il presente Accordo
aggiuntivo delle loro firme e dei loro sigilli.
Fatto in Roma, il 12 maggio 1953, in quattro originali, due in
lingua italiana e due in lingua tedesca, i cui testi fanno egualmente fede.
Per la Repubblica Federale di Germania VON BRENTANO ECKERT
Per la Repubblica italiana
GIUSTI LAMPERTICO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI
Accordo-Protocollo finale
PROTOCOLLO FINALE
Al momento della firma dell'Accordo Aggiuntivo alla Convenzione tra
la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953, concluso oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania circa la concessione di pensioni e rendite per il periodo anteriore all'entrata in vigore di detta Convenzione, i Plenipotenziari dei due Stati contraenti dichiarano di essere d'accordo su quanto segue:
1. Per il periodo anteriore all'entrata in vigore della
Convenzione i diritti a rendite dell'assicurazione infortuni dei cittadini italiani e tedeschi che si trovano in un terzo Stato sono trattati in base alla Convenzione n. 19 adottata il 19 maggio 1925 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.
2. E' fatta riserva di un regolamento speciale per il trattamento
dei diritti a pensioni e rendite delle persone contemplate nell'articolo 2 dell'Accordo del 26 febbraio 1941 per il regolamento delle assicurazioni sociali interessanti le persone considerate dall'Accordo del 21 ottobre 1939 per l'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento degli allogeni tedeschi e dei cittadini germanici dall'Italia in Germania.
3. Relativamente ai diritti non soddisfatti fatti valere da parte
italiana nel campo dell'assicurazione contro le malattie, le Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati contraenti concorderanno, in ogni caso entro il 1 ottobre 1953, la somma da versare all'Ente assicuratore italiano.
4. Le due Parti contraenti si propongono di iniziare i pagamenti in base all'Accordo Aggiuntivo gia' prima dell'entrata in vigore di tale Accordo.
Fatto in Roma, il 12 maggio 1953, in quattro originali, due in
lingua italiana e due in lingua tedesca, i cui testi fanno egualmente fede.
Per la Repubblica Federale di Germania VON BRENTANO ECKERT
Per la Repubblica italiana
GIUSTI LAMPERTICO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI
Allegato
Zusatzvereinbarung zu dem Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik uber Sozialversicherung vom 5 Mai 1953 uber die Gewahrung von Renten fur die Zeit vor dem Inkrafttreten des Abkommens.
Parte di provvedimento in formato grafico
Schlussprotokol
Parte di provvedimento in formato grafico