Monitoring Gesetzessammlung

064U0959

IT - DL e Leggi di Conversione

064U0959

Accordo (LEGGE 15 ottobre 1964 n. 959)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo istituitivo di un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia con Protocolli e Atto finale, firmati in Ankara il 12 settembre 1963.

Art. 2

Sono approvati i seguenti Accordi internazionali relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia, firmati in Ankara il 12 settembre 1963:
a) Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di associazione;
b) Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo di associazione,
ed Atti connessi.

Art. 3

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati negli articoli precedenti a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 32 dell'Accordo indicato all'articolo 1 e gli articoli 6 e 11 degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 2.

Art. 4

Il Governo e' autorizzato, fino alla scadenza del periodo preparatorio stabilito dall'articolo 3, secondo comma dell'Accordo di Associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Accordi specificati negli articoli 1 e 2 della presente legge, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Accordi stessi.

Art. 5

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo stesso, relativo al finanziamento di oneri recati da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - SARAGAT - TAVIANI - - REALE - PIERACCINI - TREMELLONI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI - JERVOLINO - MEDICI - DELLE FAVE MATTARELLA - BO Visto, il Guardasigilli: REALE

Art. 1

Accordo che crea una Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia
PREAMBOLO
Sua Maesta' il Re dei Belgi,
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica francese,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo,
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,
ed il Consiglio della Comunita' Economica Europea, da una parte,
ed il Presidente della Repubblica di Turchia, dall'altra,
determinati a stabilire vincoli sempre piu' stretti fra il popolo turco ed i popoli riuniti nella Comunita' Economica Europea;
decisi ad assicurare il costante miglioramento delle condizioni di vita in Turchia e nella Comunita' Economica Europea mediante un piu' rapido progresso economico e un'armoniosa espansione degli scambi, nonche' a ridurre il divario tra l'economia turca e quella degli Stati membri della Comunita';
prendendo in considerazione i particolari problemi che pone lo
sviluppo dell'economia turca e la necessita' di accordare alla Turchia un aiuto economico per un periodo determinato;
riconoscendo che l'appoggio dato dalla Comunita' Economica Europea agli sforzi del popolo turco diretti ad elevare il suo tenore di vita facilitera' ulteriormente l'adesione della Turchia alla Comunita';
decisi a rafforzare la salvaguardia della pace e della liberta'
perseguendo in comune l'ideale che ha ispirato il Trattato che istituisce la Comunita' Economiica Europea;
hanno deciso di stipulare un Accordo che crei un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia, a norma dell'articolo 238 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e a tal fine hanno designato come loro plenipotenziari:
Sua Maesta' il Re dei Belgi:
il Sig. PAUL HENRI SPAAK, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri
Il Presidente della Repubblica federale di Germania:
il Sig. GERHARD SCHROEDER, ministro degli affari esteri
Il Presidente della Repubblica francese:
il Sig. MAURICE COUVE de MURVILLE, Ministro degli affari esteri
Il Presidente della Repubblica italiana:
il Sig. EMILIO COLOMBO, Ministro dei tesoro
Sua Altezza reale la Granduchessa del Lussemburgo:
il Sig. EUGENE SHAUS, Vicepresidente del Governo e Ministro degli affari esteri
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
il Sig. JOSEPH M. A. H. LUNS, Ministro degli affari esteri
Il Consiglio della Comunita' economica europea:
il Sig. JOSEPH M. A. H. LUNS, Presidente in carica del Consiglio
della Comunita' economica europea e Ministro degli affari esteri dei Paesi Bassi
Il Presidente della Repubblica di Turchia:
il Sig. FERIDUN CEMAL ERKIN, ministro degli affari esteri
I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.
Articolo 1.
Con il presente Accordo e' istituita un'Associazione tra la
Comunita' Economica Europea e la Turchia.

Art. 2

Articolo 2.
1. - L'Accordo ha lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le Parti, tenendo pienamente conto della necessita' di assicurare un piu' rapido sviluppo dell'economia turca ed il miglioramento del livello dell'occupazione e del tenore di vita del popolo turco.
2. Per la realizzazione degli obiettivi enunciati nel paragrafo
precedente, e' prevista l'istituzione progressiva di un unione doganale alle condizioni e secondo le modalita' indicate negli articoli 3, 4 e 5.
3. - L'Associazione comporta:
a) una fase preparatoria;
b) una fase transitoria;
c) una fase definitiva.

Art. 3

Articolo 3.
1. - Durante la fase preparatoria la Turchia rafforza la propria
economia, con l'aiuto della Comunita', in modo da poter assumere le obbligazioni che le incomberanno nella fasi transitoria e definitiva.
Le modalita' di applicazione relative alla fase preparatoria, e in particolare all'aiuto comunitario, sono definite nel Protocollo provvisorio e nel Protocollo finanziario allegati all'accordo.
2. - La fase, preparatoria ha la durata di cinque anni, salvo
proroga secondo le modalita' previste nel protocollo provvisorio.
Il passaggio alla fase transitoria avviene alle condizioni e
secondo le modalita' previste all'articolo 1 del Protocollo provvisorio.

Art. 4

Articolo 4.
1. - Durante la fase transitoria, le parti contraenti assicurano, sulla base di obblighi reciproci ed equilibrati:
la progressiva attuazione di un' unione doganale fra la Turchia e
la Comunita';
il riavvicinamento delle politiche economiche della Turchia a
quelle della Comunita', per assicurare il buon funzionamento dell'Associazione nonche' lo sviluppo delle azioni comuni necessarie a tale scopo.
2. - La durata di questla fase non potra' superare dodici anni,
fatte salve le eccezioni che potranno essere previste di comune accordo. Tali eccezioni non devono ostacolare la realizzazione completa dell'unione doganale entro un termine ragionevole.

Art. 5

Articolo 5.
La fase definitiva e' basata sull'unione doganale ed implica il
rafforzamento della coordinazione delle politiche economiche delle parti contraenti.

Art. 6

Articolo 6.
Per assicurare l'applicazione ed il progressivo sviluppo del regime
di Associazione, le parti contraenti si riuniscono in un Consiglio di associazione che agisce nei limiti delle attribuzioni conferitegli dall'Accordo.

Art. 7

Articolo 7.
Le parti contraenti adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi che discendono dall'Accordo.
Esse si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere la
realizzazione degli scopi dell'Accordo.

Art. 8

Articolo 8.
Per realizzare gli obiettivi enunciati dall'art. 4, il Consiglio di
Associazione stabilisce, prima che abbia inizio la fase transitoria e secondo la procedura prevista dall'articolo 1 del Protocollo provvisorio, le condizioni, le modalita' e il ritmo di applicazione delle disposizioni riguardanti i settori contemplati nel Trattato istitutivo della Comunita' che dovranno essere presi in considerazione, e in particolare quelli menzionati nel presente titolo, nonche' ogni clausula di salvaguardia che risultasse utile.

Art. 9

Articolo 9.
Le parti contraenti riconoscono che nel campo di applicazione
dell'Accordo, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari eventualmente fissate in applicazione dell'articolo 8, qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalita' e' vietata in conformita' del principio enunciato nell'articolo 7 del Trattato che istituisce la Comunita'.

Art. 10

Articolo 10.
1. - L'unione doganale prevista dall'articolo 2, paragrafo 2
dell'Accordo si estende all'insieme degli scambi di merci.
2. - L'unione doganale comporta:
il divieto, tra gli Stati membri della Comunita' e la Turchia sia
all'importazione che all'esportazione, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, delle restrizioni quantitative, nonche' di qualsiasi altra misura di effetto equivalente intesa ad assicurare alla produzione nazionale una protezione contraria agli obiettivi dell'Accordo;
nelle relazioni tra la Turchia ed i Paesi terzi, la adozione
della tariffa doganale comune della Comunita', nonche' un riavvicinamento alle altre regolamentazioni applicate dalla Comunita' in materia di commercio estero.

Art. 11

Articolo 11.
1. - Il regime di Associazione si estende all'agricoltura e agli
scambi di prodotti agricoli, secondo modalita' particolari che tengono conto della politica agricola comune della Comunita'.
2. - Per prodotti agricoli s'intendono i prodotti enumerati
nell'elenco che costituisce l'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunita', come attualmente completato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 38, paragrafo 3 del Trattato stesso.

Art. 12

Articolo 12.
Le parti contraenti convengono di ispirarsi agli articoli 48, 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunita' per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori.

Art. 13

Articolo 13.
Le parti contraenti convengono d'ispirarsi agli articoli da 52 a 56
inclusi e all'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunita' per eliminare tra loro le restrizioni alla liberta' di stabilimento.

Art. 14

Articolo 14.
Le parti contraenti convengono di ispirarsi agli articoli 55, 56 e da 58 a 65 inclusi del Trattato clic istituisce la Comunita' per eliminare tra loro le restrizioni alla libera prestazione dei servizi.

Art. 15

Articolo 15.
Le condizioni e le modalita' di estensione alla Turchia delle
disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' e degli atti adottati in applicazione di tali disposizioni in materia di trasporti saranno stabilite tenendo conto della situazione geografica, della Turchia.

Art. 16

Articolo 16.
Le parti contrenti riconono che i principi enunciati nelle
disposizioni relative alla concorrenza, alla fiscalita' ed al ravvicinamento delle legislazioni, contenute nei Titolo I della Parte terza del Trattato che istituisce la Comunita', devono essere resi applicabili ai loro rapporti di associazione.

Art. 17

Articolo 17.
Ogni Stato, parte all'Accordo, attua la politica economica
necessaria a garantire l'equilibrio della propria bilancia globale dei pagamenti ed a mantenere la fiducia nella propria moneta, pur avendo cura di garantire la costante ed equilibrata espansione della propria economia accompagnata dalla stabilita' del livello dei prezzi.
Esso attua la politica di congiuntura ed in particolare la politica
finanziaria e monetaria per raggiungere questi obiettivi.

Art. 18

Articolo 18.
Ogni Stato, parte all'Accordo, pratica, in materia di tassi di
cambio una politica che consenta di assicurare la realizzazione degli obiettivi dell'Associazione.

Art. 19

Articolo 19.
Gli Stati membri della Comunita' e la Turchia autorizzano, nella
moneta del Paese nel quale risiedono il creditore o i beneficiari, i pagamenti o trasferimenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, nonche' i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone sia liberalizzata tra essi in applicazione dell'Accordo.

Art. 20

Articolo 20.
Le parti contraenti si consutano al fine di facilitare tra gli
Stati membri della Comunita' e la Turchia i movimenti di capitale che possano favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo.
Le parti contraenti procurano di ricercare ogni mezzo capace di
favorire gli investimenti in Turchia di capitali provenienti dai Paesi della Comunita' che possano contribuire allo sviluppo dell'economia turca.
I residenti di ciascuno Stato membro beneficiano di tutti i
vantaggi, particolarmente in materia di cambi e in materia fiscale, accordati dalla Turchia ad un altro Stato membro o ad un Turchia terzo, relativi al trattamento dei capitali stranieri.

Art. 21

Articolo 21.
Le parti contraenti convengono di elaborare una procedura di
consultazione che consenta di assicurare il coordinamento delle loro politiche commerciali nei confronti dei Paesi terzi e il rispetto dei loro interessi reciproci in tale settore, fra l'altro in caso di adesione o di associazione ulteriore di Paesi terzi alla Comunita'.

Art. 22

Articolo 22.
1. - Per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di associazione dispone di un potere di decisione. Ognuna delle due parti e' tenuta a prendere le misure necessarie all'esecuzione delle decisioni adottate. il Consiglio di Associazione puo' inoltre formulare, le raccomandazioni che ritenga utili.
2. - Il Consiglio di associazione esamina periodicamente i
risultati del regime di Associazione, tenendo conto degli obiettivi dell'Accordo. Nella fase preparatoria, tuttavia, detti esami si limitano ad uno scambio di vedute.
3. - Sin dall'inizio della fase transitoria, il Consiglio di
associazione prende le decisioni del caso quando si riveli necessaria un'azione comune delle parti contraenti per conseguire, nell'attuazione del regime di Associazione, uno degli obiettivi dell'Accordo, senza che quest'ultimo abbia previsto i poteri d'azione
allo

Art. 23

Art. 23.
Il Consiglio di associazione si compone, da un lato, di membri dei Governi degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione della Comunita', e, dall'altro, di membri del Governo turco.
I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni che saranno previste dal regolamento interno.
Il Consiglio di associazione delibera all'unanimita'.

Art. 24

Articolo 24.
La presidenza del Consiglio di associazione e' esercitata a turno per una durata di sei mesi da un rappresentante della Comunita' e da un rappresentante della Turchia. La durata del primo turno di presidenza puo' essere abbreviata per decisione del Consiglio di associazione.
Il Consiglio di associazione stabilisce il proprio regolamento
interno.
Esso puo' decidere di costituire qualunque comitato qualificato ad assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti e in particolare un comitato che assicuri la continuita' di cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Accordo.
Il Consiglio di associazione determina i compiti e la competenza di
questi comitati.

Art. 25

Articolo 25.
1. - Ciascuna parte contraente puo' ricorrere al Consiglio di
associazione per ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo e concernente la Comunita', uno Stato della Comunita' o la Turchia.
2. - Il Consiglio di associazione puo' dirimere la controversia
mediante decisione; esso puo' ugualmente decidere di sottoporre la controversia alla Corte di giustizia delle Comunita' Europee o ad ogni altro organo giurisdizionale esistente.
3. - Ciascuna parte e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione o della sentenza.
4. - In conformita' dell'articolo 8 dell'Accordo, il Consiglio di associazione stabilisce le modalita' di una procedura di arbitrato o di qualsiasi altra procedura giurisdizionale cui le parti contraenti potranno ricorrere durante le fasi transitoria e definitiva dell'Accordo, nel caso in cui la controversia non avesse potuto essere regolata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 26

Articolo 26.
Le disposizioni dell'Accordo non si applicano ai prodotti di
competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Art. 27

Articolo 27.
Il Consiglio di associazione prende ogni misura utile a favorire la
cooperazione ed i contatti necessari tra il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale e gli altri organi della Comunita' da un lato, e il Parlamento turco ed i corrispondenti organi turchi dallo altro.
Nella fase preparatoria, tuttavia, tali contatti si limitano alle relazioni tra il Parlamento europeo e il Parlamento turco.

Art. 28

Articolo 28.
Quando il funzionamento dell'Accordo consentira' di prevedere
l'accettazione integrale da parte della Turchia degli obblighi derivanti dal Trattato che istituisce la Comunita', le parti contraenti esamineranno la possibilita' di adesione della Turchia alla Comunita'.

Art. 29

Articolo 29.
1. - L'Accordo si applica, da un lato, ai territori europei del
Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e dall'altro, al territorio della Repubblica di Turchia.
2. - Esso e' pure applicabile ai dipartimenti francesi d'oltremare per i settori dell'Accordo corrispondenti e quelli previsti dal paragrafo 2, comma primo dell'articolo 227 del Trattato che istituisce la Comunita'.
Le condizioni di applicazione a questi territori delle disposizioni
dell'Accordo concernenti gli altri settori saranno fissate successivamente mediante accordo tra le parti contraenti.

Art. 30

Articolo 30.
I Protocolli che le parti contraenti convengono di allegare
all'Accordo ne costituiscono parte integrante.

Art. 31

Articolo 31.
L'Accordo sara' ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle
rispettive norme costituzionali e sara' concluso validamente, per quanto concerne la Comunita', con decisione del Consiglio presa a norma delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' e notificata alle parti dell'Accordo.
Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione
sopra previsti saranno scambiati a Bruxelles.

Art. 32

Articolo 32.
L'Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese
successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica di cui all'articolo 31.

Art. 33

Articolo 33.
L'Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua francese,
italiana, olandese, tedesca e turca, ciascuno di detti testi facenti egualmente fede.

Art. 1

PROTOCOLLO N. 1 - PROTOCOLLO PROVVISORIO
Le parti contraenti,
Consapevoli dell'importanza, particolarmente nella fase
preparatoria, delle esportazioni di tabacco, uve secche, fichi secchi e nocciole per l'economia turca,
Desiderando adottare il Protocollo provvisorio previsto
dall'articolo 3 dell'Accordo di associazione;
Hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Articolo 1.
1. - Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, il
Consiglio di associazione esamina se, tenendo conto della situazione economica della Turchia, gli e' possibile stabilire, in forma di protocollo addizionale, le disposizioni concernenti le condizioni, le modalita' e il ritmo di realizzazione della fase transitoria prevista dall'articolO 4 dell'Accordo.
Il Protocollo addizionale sara' firmato dalle parti contraenti ed entrera' in vigore dopo l'espletamento, delle procedure costituzionali richieste da ciascuna di esse.
2. - Se allo scadere del quinto anno il Protocollo addizionale non ha potuto essere stabilito, la procedura di cui al paragrafo 1 e' di nuovo iniziata dopo un termine che sara' fissato dal Consiglio di associazione e che non potra' eccedere i tre annti.
3. - Le disposizioni del presente Protocollo rimangono applicabili sino all'entrata in vigore del Protocollo addizionale e al piu' tardi sino alla fine del decimo anno.
Tuttavia, qualora il Protocollo addizionale sia stato stabilito ma non sia pronto entrare in vigore alla fine del decimo anno, il Protocollo provvisorio e' protogato per un periodo massimo di un anno.
Se alla fine del nono anno il Protocollo addizionale non avra'
potuto essere stabilito, il Consiglio di associazione decide in merito al regime successivo della fase preparatoria da applicare a decorrere dalla fine del decimo anno.

Art. 2

Articolo 2.
Dall'entrata in vigore del presente Protocollo, gli Stati membri
della Comunita' aprono, per le loro importazioni originarie e provenienti dalla Turchia, i sottoindicati contingenti tariffari annui:
a) 24.01 - Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:
Unione economica belgo-lussemburghese. . . . . . 1.250 tonnellate
Repubblica federale di Germania. . . . . . . . . 6.600 tonnellate
Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.550 tonnellate
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 tonnellate
Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 tonnellate
Entro il limite di tali contingenti tariffari, ogni Stato membro
applica un dazio doganale pari a quello da esso applicato alle importazioni degli stessi prodotti nell'ambito dell'Accordo di associazione firmato dalla Comunita' il 9 luglio 1961.
b) ex 08.04 - Uve secche (presentate in imballaggi di contenuto pari o inferiore a 15 chilogrammi):
Unione economica belgo-lussemburghese. . . . . . 3.250 tonnellate
Repubblica federale di Germania. . . . . . . . . 9.750 tonnellate
Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.800 tonnellate
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.700 tonnellate
Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.500 tonnellate
Entro il limite di tali contingenti tariffari, ogni Stato membro
applica un dazio doganale pari a quello da esso applicato alle importazioni degli stessi prodotti nell'ambito dell'Accordo di associazione firmato dalla Comunita' il 9 luglio 1961.
c) ex 08.03 - Fichi secchi (presentati in imballaggi di contenuto pari o inferiore a 15 chilogrammi):
Unione economica belgo-lussemburghese. . . . . . . 840 tonnellate
Repubblica federale di Germania. . . . . . . . . 5.000 tonnellate
Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000 tonnellate
Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 tonnellate
Nell'ambito di tali contingenti tariffari ogni Stato membro
applica, sino al momento del ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli Stati membri della Comunita' alla tariffa doganale comune per i fichi secchi, un dazio doganale pari al dazio di base, nel senso dell'articolo 14, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunita', diminuito della meta' delle riduzioni che gli Stati membri della Comunita' si accordano tra di loro.
Qualora le disposizioni del Protocollo provvisorio fossero ancora in vigore al momento del ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli Stati membri della Comunita' alla tariffa doganale comune per i fichi secchi, la Comunita' adotta i provvedimenti tariffari necessari per conservare alla Turchia vantaggi commerciali equivalenti a quelli che le sono assicurati a norma del comma precedente, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 3.
d) ex 08.05 - Frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: nocciole:
Unione economica belgo-lussemburghese. . . . . . . 540 tonnellate
Repubblica federale di Germania . . . . . . . . 14.500 tonnellate
Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 tonnellate
Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 tonnellate
Nell'ambito di tale contingente tariffario ogni Stato membro della Comunita' applica un dazio doganale ad valorem pari ai 2,5 per cento.
Per questo prodotto, inoltre, gli Stati membri della Comunita', sin
dall'entrata in vigore dell'Accordo, aboliscono totalmente i dazi doganali intracomunitari ed applicano integralmente la tariffa doganale comune.

Art. 3

Articolo 3.
A decorrere dalla ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli
Stati membri della Comunita' alla tariffa doganale comune per i prodotti di cui all'articolo 2, la Comunita' aprira' ogni anno a favore della Turchia contingenti tariffari per un volume equivalente alla somma dei contingenti nazionali aperti a tale data. Questa procedura si applica fatte salve le decisioni che saranno eventualmente prese dal Consiglio di associazione, a norma dell'articolo 4, per la unno civile Successivo.
Tuttavia, per quanto riguarda le nocciole, questa procedura si
applica, soltanto al momento in cui sara' stato effettuato, per l'insieme degli altri tre prodotti, l'allineamento dei dazi tradizionali degli Stati membri della Comunita' sulla la tariffa doganale comune.

Art. 4

Articolo 4.
A decorrere, dal secondo anno successivo all'entrata in vigore
dell'Articolo Consiglio di associazione puo' decidere di aumentare il volume dei contingenti tariffari di cui agli articoli 2 e 3. Salvo contraria decisione del Consiglio di associazione, tali aumenti rimangono acquisiti. Qualsiasi aumento ha effetto soltanto a decorrere dall'anno civile successivo.

Art. 5

Articolo 5.
Qualora la data dell'entrata in vigore dell'Accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, gli Stati membri della Comunita' aprono, per il periodo compreso tra la data dell'entrata in vigore dell'Accordo e l'inizio dell'anno civile successivo, contingenti tariffari per un volume corrispondente ad un dodicesimo delle quantita' indicate nell'articolo 2, per ciascun mese che intercorre tra la data dell'entrata in vigore dell'Accordo e l'inizio dell'anno civile successivo.
Tuttavia, sin dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di associazione puo' decidere di aumentare i volumi dei contingenti tariffari che risultano dall'applicazione del comma precedente, allo scopo di tener conto del carattere stagionale delle esportazioni dei prodotti di cui trattasi.

Art. 6

Articolo 6.
Allo scadere del terzo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, il
Consiglio di associazione puo' decidere in merito a misurare idonee a favorire lo smercio sul mercato della Comunita' di prodotti diversi da quelli di cui allo articolo 2.

Art. 7

Articolo 7.
Sin dall'attuazione della politica agricola comune per il tabacco, le nocciole o i fichi secchi la Comunita' adotta le misure eventualmente necessarie per conservare alla Turchia, tenendo conto del regime previsto per detta politica agricola comune, possibilita' di esportazione equivalente a quelle che le sono assicurate a norma del presente Protocollo.

Art. 8

Articolo 8.
Qualora la Comunita' aprisse contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 2 del presente Protocollo, la Turchia non sara' trattata meno favorevolmente, per quanto riguarda il livello dei dazi doganali applicabili nel quadro di tali contingenti tariffari, di un paese che non sia parte all'Accordo.

Art. 9

Articolo 9.
La Turchia fa il possibile per estendere a tutti gli Stati membri della Comunita' il trattamento piu' favorevole che essa riserva ad uno o piu' di essi.

Art. 10

Articolo 10.
Sin dalla fase preparatoria ognuna delle Parti contraenti puo'
sottoporre al Consiglio di associazione ogni difficolta' inerente al diritto di stabilimento, alla prestazione dei servizi, ai trasporti ed alla concorrenza. Il Consiglio di associazione potra', se del caso, rivolgere alle Parti contraenti ogni raccomandazione utile ad eliminare dette difficolta'.

Art. 11

Artitolo 11.
Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo.

Art. 1

PROTOCOLLO N. 2 PROTOCOLLO FINANZIARIO
Le parti contraenti,
Sollecite di favorire lo sviluppo accellerato dell'economia turca al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di associazione:
Hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Articolo 1.
Domande di finanziamento per progetti d'investimento che
contribuiscano all'aumento della produttivita' dell'economia turca, favoriscano la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e si inseriscano nel piano di sviluppo turco, possono essere presentate dallo Stato e dalle imprese turche alla Banca europea, per gli investimenti, che li infirma del seguito riservato alle loro domande.

Art. 2

Articolo 2.
Le domande che vengono accolte favorevolmente sono finanziate a
mezzo di prestiti. L'ammontare totale di tali prestiti puo' raggiungere 175 milioni di unita' di conto ed essere impegnato nel corso dei cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo.

Art. 3

Articolo 3.
Le domande di finanziamento presentate da imprese turche possono
essere accolte favorevolmente soltanto con l'accordo del Governo turco.

Art. 4

Articolo 4.
1. - I prestiti sono concessi sulla base delle caratteristiche
economiche dei progetti al cui finanziamento essi sono destinati.
2. - Per i prestiti che si riferiscono in particolare agli
investimenti a redditivita' diffusa o differita, possono essere stabilite condizioni speciali, quali saggi d'interesse ridotti, rimborsi a lunga scadenza, periodi di franchigia e, se del caso, al tre speciali modalita', di rimborso tali da facilitare alla Turchia il servizio dei prestiti stessi.
3. - La concessione di un prestito ad un'impresa o ad un ente
pubblico diverso dallo Stato turco e' subordinata ad una garanzia dello Stato turco.

Art. 5

Articolo 5.
1. - La Banca puo' subordinare la concessione dei prestiti
all'organizzazione di aste o di licitazioni. La partecipazione a tali aste o licitazioni e' aperta, a uguali condizioni di concorrenza, a tutte le persone fisiche o giuridiche appartenenti alla Turchia e agli Stati membri della Comunita'.
2. - I prestiti possono essere utilizzati per la copertura delle
spese di importazione, come anche delle spese interne necessarie all'attuazione dei progetti di investimenti approvati.
3. - La Banca vigila a che i fondi siano utilizzati nella maniera piu' razionale e in conformita' delle finalita' dell'Accordo.

Art. 6

Articolo 6.
La Turchia si impegna a consentire ai debitori beneficiari di tali prestiti l'acquisto delle divise necessarie al rimborso, per capitale e interessi, dei prestiti stessi.

Art. 7

Articolo 7.
Il concorso che ai sensi del presente Protocollo viene dato alla
realizzazione di taluni progetti puo' assumere la forma di una partecipazione a finanziamenti in cui intervengano in particolare Stati terzi, organismi finanziari internazionali oppure autorita' ed istituti di credito e di sviluppo della Turchia o degli Stati membri della Comunita';

Art. 8

Articolo 8.
L'aiuto fornito allo sviluppo economico e sociale della Turchia,
alle condizioni indicate nell'Accordo e nel presente Protocollo costituisce uno sforzo complementare rispetto a quello compiuto dallo Stato turco.

Art. 9

Articolo 9.
Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le
loro firme in calice al presente Accordo.
Fatto, ad Ankara, il dodici settembre millenovecentosessantatre.
Per sua Maesta' il Re dei Belgi:
PAUL-HENRI SPAIN
Per il Presidente della Repubblica federale di Germania:
GERHARD SCHROEDER
Per il Presidente della Repubblica francese:
MAURICE COUVE DE MURVILLE
Per il Presidente della Repubblica italiana:
EMILIO COLOMBO
Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo:
EUGENE SCHAUS
Per Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
JOSEPH M. A. H. LUNS
Per il Consiglio della Comunita' Economica Europea:
JOSEPH M. A. H. LUNS
Con riserva che la Comunita' sara' definitivamente vincolata
soltanto dopo notifica all'altra parte contraente dell'espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunita' economica europea e, in particolare, dell'avvenuta consultazione dell'Assemblea parlamentare europea.
Per il presidente della Repubblica Turca:
FERIDUM CEMAL ERRIN

Atto finale

ATTO FINALE
I plenipotenziari
di Sua Maesta' il Re dei Belgi,
del Presidente della Repubblica federale di Germania,
del Presidente della Repubblica francese,
del Presidente della Repubblica italiana,
di Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo,
di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, nonche' del Consiglio della Comunita' economica europea, da una parte,
e del Presidente della Repubblica di Turchia, dall'altra, riuniti ad Ankara, il dodici settembre millenovecentosessantatre'
per la firma dell'Accordo che crea una Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia,
hanno adottato i testi seguenti:
Accordo che crea una Associazione tra la Comunita' Economica
Europea e la Turchia, nonche' i protocolli qui di seguito elencati:
Protocollo n. 1: Protocollo provvisorio.
Protocollo n. 2: Protocollo finanziario.
I plenipotenziari hanno inoltre:
adottato le dichiarazioni elencate qui di seguito ed allegate al
presente Atto:
1. - Dichiarazione d'intenzione relativa alle uve secche in
riferimento all'articolo 2 del Protocollo provvisorio;
2. - Dichiarazione interpretativa relativa al valore dell'unita' di conto di cui all'articolo 2 del Protocollo finanziario;
3. - Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della
nozione di "parti contraenti" che figura nell'Accordo di associazione;
e preso atto delle dichiarazioni del Governo della Repubblica
federale di Germania qui di seguito elencate ed allegate al presente Atto:
1. - Dichiarazione relativa alla definizione dei cittadini
tedeschi;
2. - Dichiarazione relativa all'applicazione dell'Accordo a
Berlino.
I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni allegate al presente Atto saranno sottoposte, qualora se ne manifesti la necessita', alle procedure necessarie ad assicurare la loro validita', nelle stesse condizioni dell'Accordo che crea una Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le
loro firme in calce al presente atto finale.
Fatto ad Ankara, il dodici settembre millenovecentosessantatre.
Per Sua Maesta' il Re dei Belgi:
PAUL HENRY SPAAK
Per il Presidente della Repubblica federale di Germania:
GERHARD SCHROEDER
Per il Presidente della Repubblica francese:
MAURICE COUVE DE MURVILLE
Per il Presidente della Repubblica italiana:
EMILIO COLOMBO
Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo:
EUGENE SCHAUS
Per Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
JOSEPH M. A. H. LUNS
Per il Consiglio della Comunita' Economica Europea:
JOSEPH M. A. H. LUNS
Con riserva che la Comunita' sara' definitivamente vincolata
soltanto dopo notifica all'altra parte contraente dell'espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunita' economica europea e, in particolare, dell'avvenuta consultazione dell'Assemblea parlamentare europea.
Per il Presidente della Repubblica Turca:
FERIDUM CEMAL ERKIN
DICHIARAZIONE D'INTENZIONE RELATIVA ALLE UVE SECCHE IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO PROVVISORIO.
La Comunita' dichiara che prevede di stabilire una organizzazione comune di mercato per le uve secche.
DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA RELATIVA VALORE DELLA UNITA' DI CONTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO FINANZIARIO.
Le parti contraenti dichiarano che:
1. - Il valore dell'unita' di conto utilizzata per esprimere
l'ammontare di cui all'articolo 2 del Protocollo finanziario e' di 0,88867688 grammi d'oro fino.
2. - La parita' della moneta di uno Stato membro della Comunita' rispetto all'unita' di conto definita nel precedente paragrafo 1 e' il rapporto tra il peso d'oro fino contenuto in tale unita' di conto e il peso d'oro fino corrispondente alla parita' di detta moneta dichiarata al Fondo monetario internazionale. In mancanza di parita' dichiarata o nel caso in cui nei pagamenti correnti si applichino corsi che si discostino dalla parita' di un margine superiore a quello autorizzato dal Fondo monetario, il peso d'oro fine corrispondente alla parita' della moneta sara' calcolato in base al tasso di cambio applicato nello Stato membro per i pagamenti correnti, nel giorno del calcolo, ad una moneta definita direttamente o indirettamente e convertibile in oro, e in base alla parita' dichiarata al Fondo monetario di tale moneta convertibile.
3. - L'unita' di conto definita nel precedente paragrafo 1
restera' immutata durante tutto il periodo di esecuzione del Protocollo finanziario. Tuttavia, qualora prima della data di scadenza di quest'ultimo dovesse intervenire una modifica uniformemente proporzionale della parita' di ogni moneta rispetto all'oro, decisa dal Fondo monetario internazionale a norma dell'articolo 4, sezione 7, del suo Statuto, il peso d'oro fino dell'unita' di conto variera' in funzione inversa a tale modifica.
Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' non dessero
applicazione alla decisione presa dal Fondo monetario internazionale, di cui al comma precedente, il peso d'oro fino dell'unita' di conto variera' in funzione inversa alla modifica decisa dal Fondo monetario internazionale. Tuttavia il Consiglio della Comunita' Economica Europea esaminera' la situazione in tale modo creatasi e adottera', a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Comitato monetario, le misure necessarie.
DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PARTI CONTRAENTI" CHE FIGURA NELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE.
Le parti contraenti convengono di interpretare l'Accordo di
Associazione nel senso che l'espressione "Parti Contraenti" che figura in detto Accordo indica: da un lato la Comunita' e gli Stati membri, oppure separatamente o gli Stati membri o la Comunita', e dall'altro la Repubblica di Turchia. Il senso da dare in ciascun caso a questa espressione verra' ricavato dalle disposizioni in questione dell'Accordo, nonche' dalle corrispondenti disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita'. In taluni casi l'espressione "Parti Contraenti" puo' indicare, durante il periodo transitorio del Trattato che istituisce la Comunita', gli Stati membri e dopo la scadenza di detto periodo, la Comunita'.
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
DICHIARAZIONE DEL GOVERNO
1. - Dichiarazione relativa alla definizione dei cittadini tedeschi.
Devono esser considerati cittadini della Repubblica federale di
Germania tutti i Tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.
2. - Dichiarazione relativa all'applicazione dell'Accordo a Berlino.
L'Accordo di Associazione si applica ugualmente al Land di Berlino,
salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle parti contraenti, entro tre mesi, una dichiarazione contraria.

Atto finale-Scambio di lettere

SCAMBIO DI LETTERE TRA I PRESIDENTI DELLE DELEGAZIONI DELLA COMUNITA' E DELLA TURCHIA.
TRADUZIONE
Lettera del: Signor GUENTHER SEELIGER, Presidente della delegazione della Comunita' Economica Europea
indirizzata al: Signor HASAN ESAT ISIK, ambasciatore, Presidente della delegazione turca
in data: 12 settembre 1963
Concerne: problemi relativi alla manodopera in Turchia.
Ankara, 12 settembre 1963
Signor Presidente,
conformemente al desiderio da Ella espresso nel corso dei presenti negoziati, ho l'onore d'informarla che la Comunita' accetta che il Consiglio di Associazione, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 4 e 12 dell'Accordo di Associazione, possa studiare, sin dalla fase preparatoria, i problemi relativi alla manodopera in Turchia.
Le saro' grato se vorra' accusare ricevuta della presente lettera.
Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia piu' alta
considerazione.
GUENTHER SEELINGER
Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea
TRADUZIONE
Lettera del: Signor HASAN ESAT ISIK, Ambasciatore,
Presidente della delegazione turca
indirizzata al: Signor GUENTHER SEELINGER, Presidente della delegazione della Comunita' Economica Europea.
in data: 12 settembre 1963
Concerne: Risposta alla lettera del Presidente della delegazione della Comunita' Economica Europea.
Ankara, 12 settembre 1963
Signor Presidente,
con lettera in data 12 settembre 1963, Ella mi ha cortesemente
comunicato quanto segue:
"Signor Presidente,
conformemente al desiderio da Ella espresso nel corso dei presenti negoziati, ho l'onore di informarla che la Comunita' accetta che il Consiglio di Associazione, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 4 e 12 dell'Accordo di Associazione, possa studiare, sin dalla fase preparatoria, i problemi relativi alla manodopera in Turchia.
Le saro' grato se vorra' accusare ricevuta della presente lettera".
Ho l'onore di accusare ricevuta di questa, comunicazione.
Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia piu' alta
considerazione.
HASAN ESAT ISIK
Presidente della delegazione turca

Art. 1

Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'Associazione
tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia.
A) TESTO DELL'ACCORDO
I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita',
Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio,
Visto il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e l'Accordo che crea una Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia,
Considerando che e' necessario definire la posizione comune che i rappresentanti della Comunita' e degli stati membri dovranno adottare nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dagli articoli 22 e 23 di detto Accordo e fissare le modalita' secondo le quali sara' definita detta posizione,
Considerando inoltre che e' necessario stabilire le norme secondo le quali saranno presi i provvedimenti per l'applicazione, nell'ambito della Comunita', delle decisioni e raccomandazioni del Consiglio di Associazione.
Previa consultazione della Commissione della Comunita' Economica
Europea,
Hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Articolo 1.
La posizione comune che i rappresentanti della Comunita' e degli
Stati membri devono prendere nell'ambito del Consiglio di Associazione e' adottata in conformita' delle seguenti disposizioni:
a) quando il Consiglio di Associazione e' investito di problemi che, secondo il Trattato che istituisce la Comunita', vertono sulla politica commerciale, le corrispondenti disposizioni di detto Trattato sono applicabili;
b) negli altri casi, la posizione comune e' adottata
all'unanimita', dal Consiglio o dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, previa consultazione della Commissione.

Art. 2

Articolo 2.
1. - Le decisioni e raccomandazioni adottate dal Consiglio di
Associazione in quei settori che, ai termini del Trattato che istituisce la Comunita', sono di competenza della Comunita' stessa, formano oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti emanati dal Consiglio che delibera all'unanimita', previa, consultazione della Commissione.
2. - Qualora le decisioni e raccomandazioni del Consiglio di
Associazione vertano su un settore che, ai termini del Trattato che istituisce la Comunita', non e' di competenza della Comunita' stessa, gli Stati membri prendono i provvedimenti d'applicazione necessari.

Art. 3

Articolo 3.
Le procedure definite nei precedenti articoli 1 e 2 non
pregiudicano la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la Comunita', quale e' stabilita dal Trattato che istituisce la Comunita'.

Art. 4

Articolo 4.
Uno Stato membro che ritenga necessario fare ricorso all'articolo 25 dell'Accordo di Associazione nei settori che non sono di competenza della Comunita' consulta preventivamente gli altri Stati membri.
Se il Consiglio di Associazione e' indotto a prendere posizione
sull'azione dello Stato membro di cui al comma precedente, la posizione presentata dalla Comunita' e' quella dello Stato membro interessato, a meno che i rappresentanti degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, non decidano altrimenti all'unanimita'.

Art. 5

Articolo 5.
1. - Il Consiglio, qualora lo ritenga necessario, potra' in
qualsiasi momento procedere all'esame delle disposizioni del presente Accordo. Le eventuali modifiche saranno adottate dal Consiglio che delibera all'unanimita', previa consultazione della Commissione.
2. - Il Consiglio procedera' alla revisione degli articoli 1, comma
b), e 2, paragrafo 1 del presente Accordo al piu' tardi al termine della seconda tappa del periodo transitorio previsto dall'articolo 8 del Trattato che istituisce la Comunita'. Le modifiche sono adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 6

Articolo 6.
Il presente Accordo sara' approvato da ciascuno Stato membro
conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifichera' al Segretario dei Consigli delle Comunita' europee lo adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo entrera' in vigore alla data della notifica effettuata dal Governo che procedera' per ultimo a detta notifica.

Art. 7

Articolo 7
Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua francese,
italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretario dei Consigli delle Comunita' europee che provvedera' a rimettere copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le
loro firme in calce al presente Accordo.
Fatto a Ankara, il dodici settembre millenovecentosessantatre.
Per Sua Maesta' il Re dei Belgi:
PAUL-HENRI SPAAK
Per il Presidente della Repubblica federale di Germania:
GERHARD SCHROEDER
Per il Presidente della Repubblica francese:
MAURICE CUOVE de MURVILLE
Per il Presidente della Repubblica italiana:
EMILIO COLOMBO
Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo:
EUGENE SCHAUS
Per Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
JOSEPH M. A. H. LUNS
B) ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA 109° SESSIONE DEL CONSIGLIO, TENUTA IL 29-30 LUGLIO 1963, CHE RIPRENDE LE DICHIARAZIONI
INTERPRETATIVA E DI INTENZIONE RELATIVE A QUESTO ACCORDO
1. - Dichiarazione interpretativa relativa all'articolo 1, comma
a):
"Secondo l'articolo 1, comma a), dell'Accordo, quando il Consiglio di associazione e' investito di problemi che, secondo il Trattato che istituisce la Comunita', vertono sulla politica commerciale, la posizione comune che i Rappresentanti della Comunita' e degli Stati membri devono prendere nell'ambito del Consiglio di associazione e' adottata in conformita' delle corrispondenti disposizioni di detto Trattato.
Le delegazioni e il Rappresentante della Commissione ritengono di comune accordo che questa disposizione debba essere interpretata nel senso che la politica commerciale, alla quale si riferisce il testo di cui sopra, e', quella della Comunita' nei confronti di tutti gli Stati terzi, ivi compresi la Turchia".
2. - Dichiarazione d'intenzione relativa all'articolo 5:
"I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno al
Consiglio, all'atto della firma dello Accordo relativo ai provvedimenti che la Comunita' deve prendere per l'applicazione dell'Accordo di associazione, dichiarano che e' loro intenzione che la revisione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2 di detto Accordo debba avere lo scopo di allineare, per quanto possibile, la procedura per la determinazione dell'atteggiamento comune in seno al Consiglio di associazione sulle procedure previste del Trattato che istituisce la Comunita'.
Viene riconosciuto che, tenuto conto dell'articolo 3 di detto
Accordo, l'articolo 5 non puo' significare che il Consiglio della Comunita' Economica Europea possa modificare le norme proceduali da applicare, se queste riguardano settori di competenza degli Stati membri".

Art. 1

Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la
Turchia.
A) TESTO DELL'ACCORDO
I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita'
Economica Europea riuniti in seno al Consiglio.
Visto il Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea
un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia e in particolare l'articolo 2.
Considerando che e' necessario fissare le modalita' di
finanziamento dei prestiti previsti dal detto Protocollo finanziario, Considerando che occorre determinare la procedura d'approvazione
delle domande di finanziamento,
Considerando che e' necessario fissare le modalita' per assicurare la gestione di questi prestiti,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1.
I prestiti previsti dal Protocollo finanziario sono concessi dalla Banca europea per gli investimenti che agisce in virtu' di un mandato degli Stati membri.

Art. 2

Articolo 2.
Le operazioni derivanti dal mandato sono effettuate dalla Banca per
conto e a rischio degli Stati membri, qualunque sia la provenienza delle risorse utilizzate.
Il rischio su ciascun prestito e' ripartito tra gli Stati membri
proporzionalmente alla rispettiva quota, fissata dall'articolo 4.

Art. 3

Articolo 3.
Il finanziamento dei prestiti previsti dal presente Accordo e'
assicurato:
a) mediante fondi messi direttamente o indirettamente a
disposizione della Banca degli Stati membri, in particolare durante un periodo iniziale di due anni,
oppure
b) mediante risorse che la Banca puo' raccogliere con:
1. Lo smobilizzo parziale o totale dei prestiti,
2. L'accensione di mutui diretti presso investitori pubblici o parastatali.

Art. 4

Articolo 4.
L'importo di 175 milioni di unita' di conto previsto dall'articolo 2 del Protocollo finanziario e' ripartito fra gli Stati membri nel modo seguente:
Belgio. . . . . . . . . . . . . . . 13 milioni di unita' di conto
Repubblica federale di Germania . 58,5 milioni di unita' di conto
Francia . . . . . . . . . . . . . 58,5 milioni di unita' di conto
Italia. . . . . . . . . . . . . . . 32 milioni di unita' di conto
Lussemburgo. . . . . . . . . . . . 0,3 milioni di unita' di conto
Paesi Bassi . . . . . . . . . . . 12,7 milioni di unita' di conto
Ogni Stato membro si impegna a mettere a disposizione della Banca, alle condizioni previste dall'articolo 5, le risorse necessarie per la concessione di prestiti fino a concorrenza della propria quota.

Art. 5

Articolo 5.
Nella misura in cui uno Stato membro fornisce alla Banca la propria
quota in unita' di conto delle somme necessarie al finanziamento dei prestiti concessi sino al rimborso di questi ultimi, tale Stato membro non e' tenuto a fornire contributi supplementari ne' ad assumere altri oneri o rischi.
Nella misura in cui uno Stato membro non fornisce alla Banca le
somme necessarie al finanziamento dei prestiti concessi sino al rimborso di questi ultimi, tale Stato membro s'impegna a sostenere gli oneri relativi alla provvista dei fondi corrispondenti alla propria quota in unita' di conto. Tale impegno puo' in particolare assumere le forme seguenti:
a) messa a disposizione della Banca delle somme necessarie al
finanziamento dei prestiti concessi sino a che la Banca abbia ottenuto altre risorse nei modi indicati nell'articolo 3, lettera b);
b) messa a disposizione della Banca, a titolo di saldatura, delle
somme necessarie ad assicurare il rimborso delle risorse ottenute nei modi indicati nell'articolo 3, lettera b), quando tale rimborso deve avvenire prima di quello dei prestiti concessi;
c) concessione delle garanzie necessarie per consentire alla
Banca di ottenere risorse presso terzi;
d) conguaglio delle differenze tra il costo dei capitali
impiegati dalla Banca e il ricavato degli interessi dei prestiti concessi.
Per l'importo e le condizioni delle operazioni di cui all'articolo 3, lettera b), e' necessario l'accordo preventivo dello Stato membro sulla cui quota saranno imputate queste operazioni.

Art. 6

Articolo 6.
L'ammontare delle somme da impegnare ogni anno a fronte dei
prestiti concessi, non puo', in linea di massima, superare i 35 milioni di unita' di conto.
Le somme non impegnate per un anno si aggiungono alle somme
disponibili per l'anno successivo.
Man mano che i prestiti vengono concessi, la Banca rende noto agli Stati membri il ritmo prevedibile dei versamenti da effettuare a beneficio dei mutuatari.
Queste previsioni sono oggetto di una ricapitolazione semestrale il
30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7

Articolo 7.
Gli importi forniti da ogni Stato membro o raccolti per suo conto sono imputati alla quota di detto Stato in base alle parita' rispetto all'unita' di conto in vigore alla data del ritiro dei fondi in vista del versamento al mutuatari.
I movimenti di fondi fra la Banca e gli Stati membri vengono
effettuati a scelta di questi ultimi, sia traendo sul Tesoro degli Stati membri, sia mediante conti aperti da ciascuno Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso Enti da esso designati.
I ritiri di fondi da parte della Banca hanno luogo man mano che
detti fondi vengano effettivamente utilizzati.

Art. 8

Articolo 8.
Gli importi delle linee di credito corrispondenti ad ogni singolo prestito accordato dalla Banca sono espressi in unita' di conto ed imputati nel giorno della firma di ogni contratto di prestito, sull'ammontare globale dell'aiuto finanziario, quale e' fissato nell'articolo 2 del Protocollo finanziario.
Ove una linea di credito sia annullata prima che la totalita' o una
parte dei versamenti ad essa attinenti siano stati eseguiti, la parte non versata e' ritenuta non essere stata concessa.
I versamenti ai mutuatari sono effettuati nelle monete di cui la
Banca dispone in applicazione dell'articolo 3; le somme versate sono imputate alle linee di credito in base alla parita' in vigore alla data del versamento tra l'unita' di conto e la moneta versata.
I prestiti sono rimborsabili nelle monete versate fino a
concorrenza degli importi versati in ciascuna di esse; gli interessi sono pagabili nelle monete nelle quali e' rimborsabile l'importo del prestito.
Gli importi incassati dalla Banca in capitale ed interessi su
ciascun prestito sono ripariti fra gli Stati membri proporzionalmente al capitale di tale prestito imputato alla loro quota. Tali importi vengono restituiti secondo modalita' da convenire tra la Banca e ciascuno Stato membro.

Art. 9

Articolo 9.
I principi generali concernenti la scelta dei progetti e le
condizioni dei prestiti vengono stabiliti nel mandato conferito alla Banca Europea per gli investimenti.
Il Consiglio dei governatori della Banca stabilisce le direttive
relative alla politica che la Banca dovra' seguire tenendo particolarmente conto, degli obiettivi fissati dall'Accordo di associazione.

Art. 10

Articolo 10.
I prestiti accordati dalla Banca secondo la stessa procedura
prevista dal suo Statuto per le sue operazioni normali fatte salve le disposizioni seguenti:
Le domande di prestito che abbiano formato oggetto di un parere
favorevole del Governo turco vengono trasmesse dalla Banca agli Stati membri ed alla Commissione, accompagnate da ogni osservazione utile.
Si ritiene che la domanda di prestito non solleva obiezioni se la Banca - entro quattro settimane a decorrere dall'invio, dei documenti - non riceve, da parte di uno Stato membro, una richiesta di consultazione fra gli Stati membri.
In caso contrario, un Comitato formato da un rappresentante di
ciascuno Stato membro ed al quale partecipa un rappresentante della Commissione esamina la ricevibilita' della domanda.
Il Comitato invita esperti della Banca ad assistere alle sue
riunioni.
Il Comitato si pronuncia a maggioranza qualificata di 67 voti, in base alla seguente ponderazione:
Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Repubblica federale di Germania. . . . . . . . . . . . . . . . 33
Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Art. 11

Articolo 11.
Il presente Accordo sara' approvato da ciascuno Stato membro
conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifichera' al Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo entrera' in vigore alla data della notifica effettuata dal Governo che procedera' per ultimo a detta notifica.

Art. 12

Articolo 12.
Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua francese,
italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le
loro firme in calce al presente Accordo.
Fatto ad Ankara, il dodici settembre millenovecentosessantatre.
Per Sua Maesta' il Re dei Belgi:
PAUL-HENRI SPAAK
Per il Presidente della Repubblica federale di Germania:
GERHARD SCHROEDER
Per il Presidente della Repubblica francese:
MAURICE COUVE DE MURVILLE
Per il Presidente della Repubblica italiana:
EMILIO COLOMBO
Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo:
EUGENE SCHAUS
Per Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
JOSEPH M. A. H. LUNS
B) ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA 109ª SESSIONE DEL CONSIGLIO TENUTA IL 29-30 LUGLIO 1963, CHE RIPRENDE LE DICHIARAZIONI
INTERPRETATIVE RELATIVE ALLO ARTICOLO 3 DI QUESTO ACCORDO.
1. - "I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in
seno al Consiglio, all'atto della Arma dello Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato allo Accordo che crea un'Associazione fra la Comunita' Ecomomica Europea e la Turchia, dichiarano che le risorse di massima, sui territori degli Stati membri; il ricorso a risorse provenienti da mercati finanziari di Stati terzi e' subordinato all'accordo di tutti gli Stati membri".
2. - "I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in
seno al Consiglio, all'atto della firma dello Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato allo Accordo che crea un'Associazione fra la Comunita' Economica Europea e la Turchia, prendono atto che tra gli istituti di cui all'articolo 3, lettera b) 2) e' compresa la " Nationale Investeringsbank (Herstelbank) N. V. "
3. "I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno
al Consiglio, all'atto della firma dello Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato allo Accordo che crea un'Associazione fra la Comunita' Economica Europea e la Turchia, dichiarano che la Banca puo' proporre agli Stati membri di ricorrere ad altre fonti di finanziamento (escluso l'impiego delle proprie risorse e del prodotto delle emissioni pubbliche sui mercati), sempreche' essa lo ritenga opportuno; in tal caso la decisione e' presa dagli Stati membri all'unanimita'".
ESTRATTI DEL PROCESSO VERBALE DELLA 103° E DELLA 109ª SESSIONE DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA TENUTE IL 30-31 MAGGIO E IL 29-30 LUGLIO 1963 CHE RIPRENDONO LE DISPOSIZIONI UNILATERALI RELATIVE ALL'ACCORDO CHE CREA UN'ASSOCIAZIONE FRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA TURCHIA
1. - DICHIARAZIONE RIGUARDANTE L'ULTERIORE SOSTITUZIONE DEI CONTINGENTI COMUNITARI AGLI ATTUALI CONTINGENTI NAZIONALI (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 DEL PROTOCOLLO PROVVISORIO ALLEGATO ALL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE CON LA TURCHIA).
"Il Consiglio ha constatato - nella 103ª sessione del 30-31 maggio 1963 - che nell'ambito dei Sei, resta inteso che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3 del Protocollo provvisorio sono proprie dell'Accordo di Associazione con la Turchia e non pregiudicano in alcun modo la soluzione che sara' data al problema di sapere se ed a quale data taluni contingenti comunitari saranno sostituiti ai
contingenti nazionali nell'ambito della Comunita'"
2. - DICHIARAZIONE INTERPRETARIA RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 DEL PROTOCOLLO FINANZIARIO ALLEGATO ALL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE CON LA TURCHIA.
Nella 103ª sessione del 30-31 maggio 1963, il Consiglio ha
approvato il testo del Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea una Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia iscrivendo nel processo verbale la seguente dichiarazione interpretativa:
3. - DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA RELATIVA AL VALORE DELL'UNITA' DI CONTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO FINANZIARIO ED ALLEGATA ALL'ATTO FINALE DELL'ACCORDO CHE CREA UNA ASSOCIAZIONE FRA LA
COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA TURCHIA.
Nella 109ª sessione del Consiglio, tenuta il 29-30 luglio, 1963, i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio hanno approvato la seguente dichiarazione interpretativa: "I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno
al Consiglio, dichiarano di comune accordo che la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 3, secondo comma della dichiarazione interpretativa allegato all'Atto finale dell'Accordo che crea una Associazione fra la Comunita' Economica Europea e la Turchia e' quella prevista dall'articolo 10, sesto comma dell'Accordo interno relativo al Protocollo finanziario allegato a detto Accordo".
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SARAGAT
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