Monitoring Gesetzessammlung

070U1048

IT - DL e Leggi di Conversione

070U1048

Convenzione (LEGGE 07 dicembre 1970 n. 1048)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969:
a) Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', con Protocolli allegati ed Atto finale;
b) Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio;
c) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione d'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita';
d) Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita'.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 59, 5, 9 e 25 degli Accordi di cui alle lettere a), b), c) e d) dello stesso articolo.

Art. 3

Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'attuazione della presente legge viene autorizzata la spesa complessiva di lire 88 miliardi, ripartita come segue:
anno 1970 lire 5 miliardi;
anno 1971 lire 8 miliardi;
anno 1972 lire 10 miliardi;
anno 1973 lire 10 miliardi;
anno 1974 lire 12 miliardi;
anno 1975 lire 14 miliardi;
anno 1976 lire 14 miliardi;
anno 1977 lire 15 miliardi.

Art. 4

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1970 ed in lire 8 miliardi per l'anno finanziario 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Il Governo e' autorizzato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Atti internazionali indicati nello articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Atti stessi nonche' le norme per dare esecuzione alle misure transitorie previste dal secondo comma dell'articolo 62 della Convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 dicembre 1970 SARAGAT COLOMBO - MORO - RESTIVO - REALE - GIOLITTI - - PRETI - FERRARI AGGRADI - NATALI - GAVA - ZAGARI - PICCOLI Visto, il Guardasigilli: REALE

Art. 1

Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita' e documenti annessi.
(Firmata il 29 luglio 1969)
CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E GLI STATI AFRICANI E MALGASCIO ASSOCIATI A TALE COMUNITA'
PREAMBOLO
Sua Maesta' il Re dei Belgi,
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica Francese,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,
Parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato il Trattato, ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri, e il Consiglio delle Comunita' Europee,
da una parte, e
Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta,
Il Presidente della Repubblica del Burundi,
Il Presidente della Repubblica Federale del Camerun,
Il Presidente della Repubblica Centroafricana,
Il Presidente della Repubblica del Ciad,
Il Presidente della Repubblica del Congo-Brazzaville,
Il Capo di Stato,
Il Presidente della Repubblica Democratica del Congo,
Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,
Il Presidente della Repubblica del Dahomey,
Il Presidente della Repubblica del Gabon,
Il Presidente della Repubblica Malgascia,
Il Capo di Stato della Repubblica del Mali,
Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania,
Il Presidente della Repubblica del Niger,
Il Presidente della Repubblica del Ruanda,
Il Presidente della Repubblica del Senegal,
Il Presidente della Repubblica Somala,
Il Presidente della Repubblica del Togo,
i cui Stati sono in appresso denominati Stati associati,
dall'altra parte,
Visto il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea,
Riaffermando quindi la volonta' di mantenere la loro Associazione, Desiderando manifestare la reciproca volonta' di cooperare su un piano di completa eguaglianza e di relazioni amichevoli nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite,
Decisi a sviluppare le relazioni economiche tra gli Stati associati e la Comunita',
Risoluti a proseguire in comune gli sforzi volti al progresso economico, sociale e culturale dei loro paesi,
Solleciti di agevolare la diversificazione dell'economia e di promuovere l'industrializzazione degli Stati associati onde permettere loro di rafforzare l'equilibrio e l'indipendenza delle loro economie,
Consapevoli dell'importanza dello sviluppo della cooperazione e degli scambi interafricani nonche' delle relazioni economiche internazionali,
Costatando che la Convenzione di Associazione firmata a Yaounde' il 20 luglio 1963 e' giunta a scadenza,
Hanno deciso di concludere una nuova Convenzione di Associazione tra la Comunita' e gli Stati associati, e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:
Sua Maesta il Re dei Belgi:
sig. Charles HANNIN, Ministro del ceto medio;
Il Presidente della Repubblica federale di Germania:
sig. Gerhard JAHN, Sottosegretario di Stato Parlamentare presso
il Ministero degli affari esteri;
Il Presidente della Repubblica francese:
sig. Yvon BOURGES, Segretario di Stato al Ministero degli affari
esteri;
Il Presidente della Repubblica italiana:
sig. Mario PEDINI, Sottosegretario agli affari esteri;
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:
sig. Albert BORSCHETTE, Ambasciatore straordinario e
plenipotenziario;
Sua Maesta la Regina dei Paesi Bassi:
sig. Joseph M. A. H. LUNS, Ministro degli affari esteri;
Il Consiglio delle Comunita europee:
sig. Joseph M. A. H. LUNS, Presidente in carica del
Consiglio delle Comunita europee;
sig. Jean REY, Presidente della Commissione delle
Comunita europee;
Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta:
sig. Pierre-Claver DAMIBA, Ministro del piano e dei lavori pubblici Il Presidente della Repubblica del Burundi:
sig. Lazare NTAWURISHIRA, Ministro degli affari esteri e della
cooperazione;
Il Presidente della Repubblica federale del Camerun:
sig. Vincent EFON, Ministro del piano e dello sviluppo;
Il Presidente della Repubblica Centroafricana:
sig. Louis ALAZOULA, Ministro dell'industria, delle miniere e
della geologia;
Il Presidente della Repubblica del Ciad:
sig. Abdoulaye LAMANA, Ministro dell'economia, delle finanze e
dei trasporti;
Il Presidente della Repubblica del Congo-Brazzaville,
Capo di Stato:
sig. Charles STANARD, Ministro degli affari finanziari e economici Il Presidente della Repubblica Democratica del Congo:
sig. Crispin KASASA, Viceministro degli affari esteri incaricato
del commercio estero;
Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio:
sig. Konan BEDIE, Ministro degli affari economici e finanziari;
Il Presidente della Repubblica del Dahomey:
sig. Daouda BADAROU, Ministro degli affari esteri;
Il Presidente della Repubblica del Gabon:
sig. Emile KASSA MAPSI, Ministro di Stato incaricato
dell'Ambasciata del Gabon presso il Benelux e le Comunita europee;
Il Presidente della Repubblica Malgascia:
sig. Jacques RABEMANANJARA, Ministro di Stato agli affari esteri;
Il Capo di Stato della Repubblica del Mali:
sig. Jean-Marie KONE, Ministro di Stato incaricato degli affari
esteri e della cooperazione;
Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania:
sig. Mokhtar Ould HAIBA, Ministro della Pianificazione;
Il Presidente della Repubblica del Niger:
sig. Alidou BARKIRE, Ministro degli affari economici, del commercio e dell'industria;
Il Presidente della Repubblica del Ruanda:
sig. Sylvestre NSANZIMANA, Ministro del commercio, delle miniere e dell'industria;
Il Presidente della Repubblica del Senegal:
sig. Jean COLLIN, Ministro delle finanze;
Il Presidente della Repubblica Somala:
sig. Elmi Ahmed DUALE, Ministro di Stato agli affari esteri;
Il Presidente della Repubblica del Togo:
sig. Paulin EKLOU, Ministro per il commercio, l'industria,
il turismo e il piano;
I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Articolo 1
Le disposizioni della presente Convenzione hanno lo scopo di promuovere la cooperazione tra le Parti contraenti, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati mediante l'incremento dei loro scambi commerciali e l'attuazione di interventi finanziari e di cooperazione tecnica.
Con tali disposizioni le Parti contraenti intendono sviluppare le loro relazioni economiche, rafforzare la struttura e l'indipendenza economica e promuovere l'industrializzazione degli Stati associati, favorire la cooperazione regionale africana e contribuire al progresso del commercio internazionale.

Art. 2

Articolo 2
1. I prodotti originari degli Stati associati sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente, ed il trattamento loro riservato non puo' essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si concedono tra loro.
2. Tuttavia, le disposizioni del precedente paragrafo non pregiudicano il regime per le importazioni dei prodotti:
ripresi nell'elenco dell'Allegato II del Trattato, quando sono oggetto di un'organizzazione comune dei mercati ai sensi dell'articolo 40 del Trattato;
soggetti, all'importazione nella Comunita', ad una regolamentazione specifica come conseguenza dell'attuazione della politica agricola comune.
Le disposizioni del Protocollo n. 1 allegato alla presente Convenzione precisano le condizioni alle quali la Comunita' determina, in deroga al regime generale in vigore nei confronti dei paesi terzi, il regime applicabile ai precedenti prodotti originari degli Stati associati.
3. Sulle modalita' di applicazione del presente articolo possono aver luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione.

Art. 3

Articolo 3
1. I prodotti originari della Comunita' sono ammessi all'importazione in ciascuno degli Stati associati in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente.
2. Tuttavia, ciascuno Stato associato puo' mantenere o istituire, alle condizioni stabilite nel Protocollo n. 2 allegato alla presente Convenzione dazi doganali e tasse di effetto equivalente che rispondano alle necessita' del suo sviluppo o abbiano lo scopo di alimentare il suo bilancio.
3. Ciascuno Stato associato accorda lo stesso trattamento ai prodotti originari di ciascuno degli Stati membri.
4. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalita' di applicazione del presente articolo.

Art. 4

Articolo 4
1. Qualora uno Stato associato riscuota dazi all'esportazione sui propri prodotti destinati agli Stati membri, tali dazi non devono provocare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta tra gli Stati membri.
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione qualora l'applicazione di tali dazi turbi seriamente le condizioni di concorrenza.

Art. 5

Articolo 5
Fatte salve le disposizioni particolari previste nella presente Convenzione, ciascuna Parte contraente si astiene dall'adottare misure o dall'introdurre pratiche fiscali interne atte a provocare direttamente o indirettamente una discriminazione tra i propri prodotti e i prodotti similari originari delle altre Parti contraenti.

Art. 6

Articolo 6
1. La Comunita' non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati associati restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente oltre a quelle che gli Stati membri applicano tra loro.
2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo precedente non pregiudicano il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino.
3. A richiesta di uno Stato associato, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalita' di applicazione del presente articolo.

Art. 7

Articolo 7
1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, gli Stati associati non applicano restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri.
2. Gli Stati associati possono mantenere o istituire, alle condizioni e secondo le modalita' previste dal Protocollo n. 3 allegato alla presente Convenzione, restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alla importazione dei prodotti originari degli Stati membri per far fronte alle necessita' del loro sviluppo o in caso di difficolta' della bilancia dei pagamenti.
Il ricorso a restrizioni quantitative e a misure di effetto equivalente puo' intervenire, se del caso, simultaneamente con le misure tariffarie di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
3. L'applicazione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente di cui al precedente paragrafo non deve causare, de jure o de facto, una discriminazione tra gli Stati membri.
4. Gli Stati associati nei quali le importazioni sono di competenza di un monopolio di Stato a carattere commerciale o di un organismo pubblico da cui esse vengono, de jure o de facto, direttamente o indirettamente limitate, prendono tutte le disposizioni necessarie per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Titolo e particolarmente la non discriminazione tra Stati membri.
5. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalita' di applicazione del presente articolo.

Art. 8

Articolo 8
Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 non pregiudicano il regime che le Parti contraenti aderenti ad accordi mondiali riservano a taluni prodotti in applicazione di tali accordi.

Art. 9

Articolo 9
Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 non pregiudicano i divieti o restrizioni all'importazione, alla esportazione e al transito giustificati, da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale.
Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio.

Art. 10

Articolo 10
1. La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione del presente Titolo ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa definiti in applicazione della Convenzione di Associazione firmata a Yaounde' il 20 luglio 1963 rimangono applicabili.
2. Il Consiglio di Associazione puo' decidere ogni modificazione ai testi di cui al paragrafo precedente.
3. Qualora per un prodotto determinato non sia ancora stata definita la nozione di "prodotti originari" in applicazione di uno dei paragrafi precedenti, ciascuna Parte contraente continua ad applicare la propria regolamentazione.

Art. 11

Articolo 11
Fatte salve le disposizioni particolari proprie del commercio frontaliero e senza pregiudizio degli articoli 12 e 13:
il regime che gli Stati associati applicano, in virtu' del presente Titolo, ai prodotti originari della Comunita' non puo' essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari dello Stato terzo piu' favorito;
il regime che gli Stati associati applicano, in virtu' del presente Titolo, ai prodotti destinati alla Comunita' non puo' essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti destinati allo Stato terzo piu' favorito.

Art. 12

Articolo 12
Gli Stati associati possono mantenere o creare tra loro unioni doganali, zone di libero scambio o concludere accordi di cooperazione economica.
Il Consiglio di Associazione e' tenuto informato dagli Stati associati interessati.

Art. 13

Articolo 13
1. Ciascuno Stato associato puo' mantenere o creare unioni doganali o zone di libero scambio, o concludere accordi di cooperazione economica con uno o piu' paesi terzi africani a livello di sviluppo comparabile, purche' cio' non abbia l'effetto di modificare le disposizioni concernenti l'origine relative all'applicazione della presente Convenzione.
Il Consiglio di Associazione e' tenuto informato dallo Stato o dagli Stati associati interessati.
2. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione.
3. Se tali consultazioni rivelano incompatibilita' tra gli impegni degli Stati associati di cui al paragrafo 1 ed i principi e le disposizioni della presente Convenzione, il Consiglio di Associazione adotta, ove occorra, le misure necessarie al buon funzionamento dell'Associazione. Esso puo' del pari formulare ogni utile raccomandazione.

Art. 14

Articolo 14
Ciascuno Stato associato puo' altresi' mantenere o creare unioni doganali, zone di libero scambio o accordi di cooperazione economica con uno o piu' altri paesi terzi, purche' questi siano compatibili con le disposizioni della presente Convenzione e in particolare con l'articolo 11, nonche' con le disposizioni prese ai fini dell'applicazione dell'articolo 10.
Il Consiglio di Associazione e' tenuto informato dallo Stato o dagli Stati associati interessati.
A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione.

Art. 15

Articolo 15
1. Le Parti contraenti si informano reciprocamente in merito alle misure che esse intendono adottare in materia di politica commerciale nei confronti dei paesi terzi quando queste potrebbero pregiudicare gli interessi di una o piu' Parti contraenti.
2. A richiesta della Comunita' o di uno Stato associato, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione.
3. Il Consiglio di Associazione definisce la procedura d'informazione e di consultazione relativa all'applicazione del presente Capitolo.

Art. 16

Articolo 16
1. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore economico di uno o piu' Stati associati o ne compromettano la stabilita' finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficolta' tali da alterare la situazione economica di una regione di uno o piu' Stati associati, gli Stati interessati possono prendere le necessarie misure di salvaguardia.
Tali misure e le relative modalita' di applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione.
2. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore economico della Comunita' o di uno o piu' Stati membri o ne compromettano la stabilita' finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficolta' tali da alterare la situazione economica di una regione della Comunita', quest'ultima puo' prendere o autorizzare lo Stato o gli Stati membri interessati a prendere le necessarie misure di salvaguardia.
Tali misure e le relative modalita' di applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione.
3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 si deve dare la precedenza alle misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Associazione. Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' manifestatesi.
4. Sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono aver luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione.

Art. 17

Articolo 17
La Comunita' partecipa, alle condizioni indicate nel presente Titolo e nel Protocollo n. 6 allegato alla presente Convenzione, alle misure atte a promuovere lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati mediante uno sforzo complementare a quelli compiuti da tali Stati.

Art. 18

Articolo 18
Ai fini di cui all'articolo 17 e per la durata della presente Convenzione, un importo globale di 918 milioni di unita' di conto e' fornito onde coprire l'insieme degli interventi della Comunita':
a) per 828 milioni di unita' di conto, dagli Stati membri. Questo importo e' versato al Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato il "Fondo":
748 milioni di unita' di conto sono impiegati sotto forma di aiuti non rimborsabili,
80 milioni di unita' di conto sono impiegati sotto forma di prestiti a condizioni speciali e di contributi alla formazione di capitali a rischio, in particolare sotto forma di partecipazioni;
b) fino a concorrenza di 90 milioni di unita' di conto, dalla Banca Europea per gli investimenti, in appresso denominata la "Banca", sotto forma di prestiti concessi alle condizioni previste dal Protocollo n. 6 allegato alla presente Convenzione e dallo Statuto della Banca. Tali prestiti possono essere accompagnati da abbuoni di interessi. L'onere globale degli abbuoni di interessi relativi a prestiti della Banca concessi agli Stati associati dopo il 1° giugno 1964 e' imputato all'importo degli aiuti non rimborsabili.

Art. 19

Articolo 19
1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21, l'importo fissato all'articolo 18 e' impiegato per il finanziamento dei progetti e dei programmi, definiti, per quanto possibile, nel quadro di un programma o di un piano di sviluppo concernenti:
investimenti nei settori della produzione e dell'infrastruttura economica e sociale, segnatamente al fine di diversificare la struttura economica degli Stati associati e, in particolare, onde favorire la loro industrializzazione e lo sviluppo agricolo;
azioni di cooperazione tecnica generale o di cooperazione tecnica connessa con gli investimenti;
azioni che favoriscano la commercializzazione e la promozione delle vendite dei prodotti esportati dagli Stati associati.
2. Nelle decisioni relative ai vari interventi di cui al paragrafo precedente, si terra' conto:
dell'interesse che riveste la realizzazione di progetti integrati, mediante impiego convergente di tali interventi;
delle difficolta' di sviluppo di ciascuno degli Stati associati, tenuto conto delle sue condizioni naturali;
dell'interesse a promuovere la cooperazione regionale tra Stati associati ed eventualmente tra questi e uno o piu' Stati vicini.

Art. 20

Articolo 20
1. Al fine di aiutare gli Stati associati a far fronte a difficolta' particolari e straordinarie, che creano una situazione eccezionale, aventi ripercussioni gravi sul loro potenziale economico e dovute ad un crollo dei prezzi mondiali oppure a calamita', quali carestia, inondazioni, e' istituito inoltre un fondo di riserva, costituito con prelievi effettuati sulla parte degli aiuti non rimborsabili di cui all'articolo 18.
Qualora si produca tale situazione eccezionale, la Comunita' puo' concedere un aiuto. Tale aiuto e' concesso caso per caso. Esso assume la forma di un versamento in contanti o, secondo le circostanze, qualsiasi altra forma.
2. Il fondo previsto al paragrafo 1 riceve una dotazione iniziale di 20 milioni di unita' di conto.
All'inizio del secondo, terzo, quarto e quinto anno di applicazione della Convenzione, le somme non utilizzate durante l'anno precedente vengono automaticamente completate per ricostituire l'importo della dotazione iniziale.
Le somme versate a complemento non possono superare 45 milioni di unita' di conto, esclusa la dotazione iniziale.
Tuttavia, se al termine del terzo anno ed a causa dell'entita' delle difficolta' di cui al paragrafo 1, le somme previste sono manifestamente insufficienti, il Consiglio di Associazione puo' decidere di prelevare dagli aiuti non rimborsabili di cui all'articolo 18 una somma di 15 milioni di unita' di conto al massimo e destinarla agli aiuti di cui al presente articolo.

Art. 21

Articolo 21
La Comunita' puo' concedere sulle disponibilita' di tesoreria del Fondo anticipazioni per un importo massimo di 50 milioni di unita' di conto allo scopo di contribuire ad attenuare le conseguenze delle fluttuazioni temporanee dei prezzi mondiali.

Art. 22

Articolo 22
1. Gli Stati associati informano la Commissione, possibilmente fin dall'entrata in vigore della presente Convenzione, dei loro progetti e programmi di sviluppo nonche' degli interventi per i quali intendono sollecitare un concorso finanziario della Comunita'.
Essi comunicheranno tutte le modificazioni successivamente intervenute.
2. Per ciascun progetto o programma per il quale e' chiesto un finanziamento ai sensi dell'articolo 19 e per le domande di anticipazioni ai sensi dell'articolo 21, e' sottoposto alla Comunita' un fascicolo da parte dello Stato associato o dal gruppo di Stati associati interessati, ovvero, con l'accordo di quest'ultimo, da parte della impresa o organismo regionale o interstatale interessato.
Tuttavia, la Comunita' puo' proporre progetti o programmi di cooperazione tecnica. Essa chiede l'accordo preliminare dello Stato associato o del gruppo di Stati associati interessati sulle grandi linee di tali progetti o programmi.

Art. 23

Articolo 23
La Comunita' istruisce le domande di finanziamento che le sono presentate in virtu' delle disposizioni dell'articolo 22. Essa mantiene con gli Stati associati i contatti necessari onde deliberare con piena cognizione di causa sui progetti e programmi che le sono sottoposti e per contribuire a promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato di tutti gli Stati associati. Nell'istruire tali domande, la Comunita' tiene conto dei problemi specifici che si pongono per i paesi piu' svantaggiati in modo da assicurare loro un'assistenza finanziaria e tecnica appropriata. Lo Stato associato o il gruppo di Stati associati interessati e' informato del seguito dato alla sua domanda.

Art. 24

Articolo 24
Il concorso della Comunita' alla realizzazione di taluni progetti o programmi puo' assumere, previo accordo dello Stato associato o del gruppo di Stati associati interessati, la forma di cofinanziamento al quale parteciperebbero in particolare organismi ed istituti di credito e di sviluppo degli Stati associati o degli Stati membri, degli Stati terzi o degli organismi finanziari internazionali.

Art. 25

Articolo 25
1. Alle condizioni di cui agli articoli 22 e 24, i beneficiari delle varie forme di aiuti della Comunita' di cui all'articolo 19 possono essere, a seconda dei casi: gli Stati associati; le persone giuridiche degli Stati membri o degli Stati associati che non perseguano principalmente scopi lucrativi, che presentino un carattere di interesse generale e siano sottoposte in questi Stati a controllo pubblico; le associazioni di produttori o organismi similari riconosciuti dalla Comunita' e dagli Stati associati o, in mancanza di tali associazioni e organismi, e a titolo eccezionale, i produttori stessi; gli organismi regionali o interstatali di cui facciano parte Stati associati.
Possono essere, inoltre, beneficiari
a) degli aiuti non rimborsabili destinati ad azioni di cooperazione tecnica generale: gli istituti od organismi specializzati oppure, a titolo eccezionale, le imprese che formano specialisti per conto di terzi, nonche' i borsisti, tirocinanti o partecipanti alle sessioni di formazione;
b) dei prestiti della Banca e degli abbuoni di interessi ad essi relativi, dei prestiti a condizioni speciali o dei contributi per la formazione dei capitali a rischio, nonche' eventualmente degli aiuti non rimborsabili destinati ad azioni di cooperazione tecnica connessa con gli investimenti: le imprese che esercitano la loro attivita' secondo i metodi di gestione industriale e commerciale e costituite in societa' di uno Stato associato ai sensi dell'articolo 35, secondo comma.
2. I beneficiari degli aiuti di cui all'articolo 20 sono gli Stati associati. Le modalita' di attribuzione di tali aiuti sono stabilite di comune accordo tra la Comunita' e lo Stato o gli Stati associati beneficiari.

Art. 26

Articolo 26
1. Per gli interventi il cui finanziamento e' assicurato dalla Comunita', alle aggiudicazioni, alle gare di appalto, ai contratti possono partecipare, a parita' di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati associati.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non ostano alle misure atte a favorire la partecipazione di imprese di lavori o di produzione industriale o artigiana dello Stato associato interessato o d'un altro Stato associato della stessa regione, all'esecuzione di contratti di lavori di importanza limitata o di contratti di forniture per le quali esista una produzione locale.

Art. 27

Articolo 27
Il regime fiscale e doganale applicabile negli Stati associati agli appalti finanziati dalla Comunita' e' definito con decisione del Consiglio di Associazione nella prima sessione dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

Art. 28

Articolo 28
1. Le somme destinate al finanziamento dei progetti o dei programmi in applicazione delle disposizioni del presente Titolo devono essere utilizzate conformemente alle assegnazioni e nelle migliori condizioni economiche.
2. La gestione e la manutenzione dell'infrastruttura economica e sociale e delle attrezzature di produzione realizzate mediante aiuti comunitari incombono ai beneficiari.

Art. 29

Articolo 29
Il Consiglio di Associazione definisce l'orientamento generale della cooperazione finanziaria e tecnica nell'ambito dell'Associazione, sulla base, tra l'altro, di una relazione annua sottopostagli dalla Commissione in merito alla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunita'. Questa relazione tiene conto dell'esperienza acquisita e dei contatti con gli Stati associati previsti all'articolo 23. Essa e' elaborata di concerto con la Banca per le parti che riguardano quest'ultima ed espone in particolare la situazione dell'impegno, dell'esecuzione e dell'utilizzazione dell'aiuto per natura del finanziamento e per Stati beneficiari. La relazione mette infine in evidenza eventuali disparita' ed altre imperfezioni costatate, tenuto conto in particolare dei principi di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Art. 30

Articolo 30
La mancata ratifica della presente Convenzione da parte di uno Stato associato, alle condizioni di cui all'articolo 59, o la denuncia della Convenzione, in conformita' dell'articolo 64, implica per le Parti contraenti l'obbligo di adeguare l'importo degli aiuti finanziari previsti nella presente Convenzione.

Art. 31

Articolo 31
Il regime accordato da ciascuno Stato associato in materia di diritto di stabilimento o di prestazione di servizi non puo' implicare, de jure o de facto, direttamente o indirettamente, discriminazioni fra i cittadini o le societa' di ciascuno degli Stati membri.
Tuttavia, i cittadini e le societa' di uno Stato membro possono, in uno Stato associato, beneficiare per una determinata attivita' delle disposizioni di cui al primo comma soltanto se lo Stato al quale appartengono accorda per la medesima attivita' vantaggi della stessa natura ai cittadini e alle societa' dello Stato associato in questione.

Art. 32

Articolo 32
Se uno Stato associato ai cittadini o alle societa' di uno Stato, che non sia ne Stato membro ne' Stato associato ai sensi della presente Convenzione, un trattamento piu' favorevole di quello derivante per i cittadini o le societa' degli Stati membri dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, detto trattamento viene esteso ai cittadini o alle societa' degli Stati membri, tranne che esso sia previsto da accordi regionali.

Art. 33

Articolo 33
Il diritto di stabilimento ai sensi della presente Convenzione comporta, fatte salve le disposizioni sui movimenti di capitali, l'accesso alle attivita' non salariate e il loro esercizio, nonche' la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di societa', e la creazione di agenzie succursali o filiali.

Art. 34

Articolo 34
Ai sensi della presente Convenzione, sono considerate servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative agli scambi commerciali, al diritto di stabilimento e ai movimenti di capitali. I servizi comprendono, in particolare, attivita' a carattere industriale, attivita' a carattere commerciale, attivita' artigiane e le attivita' delle libere professioni, escluse le attivita' salariate.

Art. 35

Articolo 35
Ai sensi della presente Convenzione, per societa' si intendono le societa' di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le societa' cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro.
Le societa' di uno Stato membro o di uno Stato associato sono le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato associato che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale in uno Stato membro o in uno Stato associato; tuttavia, qualora dette societa' abbiano in uno Stato membro od associato soltanto la sede sociale, la loro attivita' deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o di detto Stato associato.

Art. 36

Articolo 36
A richiesta della Comunita' o degli Stati associati, il Consiglio di Associazione procede all'esame dei problemi inerenti all'applicazione degli articoli 31-35. Esso adotta inoltre le decisioni o raccomandazioni necessarie a tale applicazione.

Art. 37

Articolo 37
Ogni Stato firmatario si impegna ad autorizzare, entro i limiti della propria competenza in materia, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali e ai salari, nonche' il trasferimento di questi pagamenti nello Stato membro o nello Stato associato in cui risiede il creditore o il beneficiario nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone sia liberalizzata in applicazione della presente Convenzione.

Art. 38

Articolo 38
Per tutta la durata dei prestiti, delle anticipazioni o delle partecipazioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 del Protocollo n.
6 allegato alla presente Convenzione, gli Stati associati si impegnano a:
mettere a disposizione dei debitori le divise necessarie al pagamento degli interessi, delle commissioni e dell'ammortamento dei prestiti concessi per i progetti da realizzare sul loro territorio nonche' al rimborso delle anticipazioni concesse agli organismi che si propongono di rimediare alle conseguenze derivanti dalle fluttuazioni dei corsi dei prodotti;
mettere a disposizione della Banca le divise necessarie al trasferimento di tutte le somme corrispondenti ai proventi e prodotti delle operazioni che contribuiscono alla formazione di capitali a rischio delle imprese.

Art. 39

Articolo 39
1. Gli Stati associati provvedono ad applicare un regime liberale di cambio per quanto riguarda gli investimenti ed i pagamenti correnti relativi ai movimenti di capitali che ne risultano, quando essi sono effettuati da persone residenti negli Stati membri.
2. Gli Stati associati trattano su un piano di parita' i cittadini e le societa' degli Stati membri per quanto riguarda i loro investimenti nonche' i movimenti di capitali che ne risultano.

Art. 40

Articolo 40
Il Consiglio di Associazione formula ogni utile raccomandazione alle Parti contraenti riguardo all'applicazione degli articoli 37, 38 e 39.

Art. 41

Articolo 41
Le istituzioni dell'Associazione sono:
Il Consiglio di Associazione assistito dal Comitato di Associazione,
la Conferenza parlamentare dell'Associazione,
la Corte arbitrale dell'Associazione.

Art. 42

Articolo 42
Il Consiglio di Associazione e' composto dei membri del Consiglio delle Comunita' europee e di membri della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e di un membro del Governo di ciascuno Stato associato, dall'altra.
Ogni membro del Consiglio di Associazione puo' farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro titolare.
Il Consiglio di Associazione puo' deliberare validamente ove sia presente la meta' dei membri del Consiglio delle Comunita' europee, un membro della Commissione e la meta' dei membri titolari in rappresentanza dei Governi degli Stati associati.

Art. 43

Articolo 43
La presidenza del Consiglio di Associazione e' esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunita' europee e da un membro del Governo di uno Stato associato.

Art. 44

Articolo 44
Il Consiglio di Associazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Presidente.
Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta sia necessario, alle condizioni stabilite dal regolamento interno.

Art. 45

Articolo 45
Il Consiglio di Associazione si pronuncia di comune accordo tra la Comunita', da un lato, e gli Stati associati, dall'altro.
La Comunita' e gli Stati associati determinano, ciascuno con Protocollo interno, le modalita' di formazione delle rispettive posizioni.

Art. 46

Articolo 46
Nei casi previsti dalla presente Convenzione, il Consiglio di Associazione dispone del potere di decisione; queste decisioni sono obbligatorie per le Parti Contraenti che devono adottare le misure necessarie per la loro esecuzione.
Il Consiglio di Associazione puo' inoltre formulare ogni risoluzione, raccomandazione o parere che ritenga opportuni per realizzare gli obiettivi comuni e per il buon funzionamento del regime di Associazione.
Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente, alla luce degli obiettivi dell'Associazione, i risultati del regime di Associazione.
Il Consiglio di Associazione adotta il proprio regolamento interno.

Art. 47

Articolo 47
Il Consiglio di Associazione e' assistito nell'adempimento delle sue funzioni da un Comitato di Associazione composto di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione, da una parte, e di un rappresentante di ogni Stato associato, dall'altra.

Art. 48

Articolo 48
La presidenza del Comitato di Associazione e' assicurata dallo Stato che assume la presidenza del Consiglio di Associazione.
Il Comitato di Associazione adotta il proprio regolamento interno che e' sottoposto al Consiglio di Associazione per l'approvazione.

Art. 49

Articolo 49
1. Il Consiglio di Associazione definisce nel proprio regolamento interno i compiti e le competenze del Comitato di Associazione per garantire soprattutto la continuita' della cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Associazione.
2. Ove occorra, il Consiglio di Associazione puo' delegare al Comitato di Associazione, alle condizioni e nei limiti da esso stabiliti, l'esercizio dei poteri che gli competono a norma della presente Convenzione.
In tal caso, il Comitato di Associazione si pronuncia alle condizioni di cui all'articolo 45.

Art. 50

Articolo 50
Il Comitato di Associazione riferisce al Consiglio di Associazione sulle attivita' svolte, in particolare nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza.
Esso presentera' altresi' al Consiglio di Associazione ogni utile proposta.

Art. 51

Articolo 51
Il segretario del Consiglio di Associazione e del Comitato di Associazione e' assicurato su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio di Associazione.

Art. 52

Articolo 52
La Conferenza parlamentare dell'Associazione si riunisce una volta all'anno. Essa e' composta, su base paritetica, di membri del Parlamento Europeo e di membri dei Parlamenti degli Stati associati.
Il Consiglio di Associazione presenta ogni anno alla Conferenza parlamentare una relazione sull'attivita' svolta.
La Conferenza parlamentare puo' votare risoluzioni sulle materie concernenti l'Associazione, designa il presidente e l'ufficio di presidenza e adotta il proprio regolamento interno.
La Conferenza parlamentare e' preparata da una Commissione paritetica.

Art. 53

Articolo 53
1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione tra uno Stato membro, piu' Stati membri o la Comunita', da una parte, ed uno o piu' Stati associati, dall'altra, sono deferite da una delle parti in causa al Consiglio di Associazione che, nella sessione piu' prossima, cerchera' una soluzione in via amichevole. Se il risultato e' negativo e le parti non raggiungono di comune accordo una soluzione appropriata, la controversia e' deferita, su richiesta della parte piu' diligente, alla Corte arbitrale dell'Associazione.
2. La Corte arbitrale e' composta di cinque membri: un Presidente nominato dal Consiglio di Associazione e quattro giudici scelti tra personalita' che offrano ogni garanzia d'indipendenza e di competenza. I giudici sono designati entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione e per la durata di essa dal Consiglio di Associazione. Due giudici sono nominati su proposta del Consiglio delle Comunita' europee, gli altri due su proposta degli Stati associati. Il Consiglio di Associazione nomina con la stessa procedura per ogni giudice un supplente che partecipa alle sedute qualora il giudice titolare non possa farlo.
3. La Corte arbitrale delibera a maggioranza.
4. Le decisioni della Corte arbitrale sono obbligatorie per le parti in causa che devono adottare le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza.
5. Lo Statuto della Corte arbitrale forma oggetto del Protocollo n. 8 allegato alla presente Convenzione. Il Consiglio di Associazione puo', su proposta della Corte arbitrale, apportare ogni modificazione a detto Statuto.
6. In occasione della prima riunione la Corte arbitrale adotta il proprio regolamento di procedura.

Art. 54

Articolo 54
Il Consiglio di Associazione puo' formulare ogni utile raccomandazione per facilitare i contatti fra la Comunita' e i rappresentanti degli interessi professionali degli Stati associati.

Art. 55

Articolo 55
Le spese di funzionamento delle istituzioni dell'Associazione sono ripartite conformemente a quanto stabilito dal Protocollo n. 10 allegato alla presente Convenzione.

Art. 56

Articolo 56
I Trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura fra uno o piu' Stati membri e fra uno o piu' Stati associati non devono essere di ostacolo all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 57

Articolo 57
La presente Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati membri, da una parte, e al territorio degli Stati associati, dall'altra.
Il Titolo I della presente Convenzione si applica ugualmente nelle relazioni fra i dipartimenti francesi d'oltremare e gli Stati associati.

Art. 58

Articolo 58
Per quanto riguarda la Comunita', la presente Convenzione sara' validamente conclusa con decisione del Consiglio delle Comunita' europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti contraenti. Essa sara' ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.
Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della Convenzione sono depositati presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee, che ne informera' gli Stati firmatari.

Art. 59

Articolo 59
1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno quindici Stati associati, nonche' dell'atto di notifica della conclusione della Convenzione da parte della Comunita'.
2. Lo Stato associato che non ha ratificato la Convenzione il giorno dell'entrata in vigore prevista nel paragrafo precedente puo' procedere alla ratifica soltanto entro i dodici mesi successivi a detta entrata in vigore, a meno che prima della scadenza di questo termine lo Stato in questione porti a conoscenza del Consiglio di Associazione l'intenzione di ratificare la Convenzione al piu' tardi nei sei mesi dopo tale termine e purche' depositi, entro questo stesso termine, gli strumenti di ratifica.
3. Per gli Stati che non hanno ratificato la Convenzione il giorno dell'entrata in vigore prevista nel paragrafo 1, le disposizioni della Convenzione diventano applicabili il primo giorno del mese successivo al deposito dei rispettivi strumenti di ratifica.
Gli Stati firmatari che ratificano la Convenzione alle condizioni di cui al paragrafo 2 riconoscono la validita' delle misure di applicazione della Convenzione adottate tra la data di entrata in vigore della Convenzione stessa e la data in cui le sue disposizioni sono divenute ad essi applicabili. Senza pregiudizio di un termine che potrebbe essere loro accordato dal Consiglio di Associazione, essi assolvono al piu' tardi sei mesi dopo il deposito degli strumenti di ratifica tutti gli obblighi loro incombenti ai sensi della Convenzione o in base a decisioni di applicazione prese dal Consiglio di Associazione.
4. Il regolamento interno degli organi dell'Associazione stabilisce se ed a quali condizioni i rappresentanti degli Stati firmatari, che alla data dell'entrata in vigore della Convenzione non l'hanno ancora ratificata, partecipano in veste di osservatori alle sedute degli organi dell'Associazione. Tali disposizioni restano in vigore solo fino al momento in cui la Convenzione e' applicabile a detti Stati e perderanno comunque ogni efficacia alla data in cui, in base alla modalita' di cui al paragrafo 2, lo Stato in questione non potra' piu' procedere alla ratifica della Convenzione.

Art. 60

Articolo 60
1. Il Consiglio di Associazione viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunita'.
2. La domanda di associazione alla Comunita' di uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati associati la quale, in seguito ad esame da parte della Comunita', sia stata sottoposta da quest'ultima al Consiglio di Associazione, forma oggetto di consultazioni in seno al Consiglio stesso.
3. L'accordo di associazione tra la Comunita' e uno Stato di cui al paragrafo precedente puo' prevedere l'accessione di questo Stato alla presente Convenzione.
Lo Stato in questione gode quindi degli stessi diritti ed e' sottoposto agli stessi obblighi degli Stati associati. Tuttavia, l'accordo che l'associa alla Comunita' puo' fissare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili.
L'accessione non puo' pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati associati firmatari della presente Convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica.

Art. 61

Articolo 61
La presente Convenzione e' conclusa per una durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e scadra' al piu' tardi il 31 gennaio 1975.

Art. 62

Articolo 62
Diciotto mesi prima della scadenza della presente Convenzione, le Parti contraenti esaminano le disposizioni che potrebbero essere previste per un nuovo periodo.
Il Consiglio di Associazione adotta eventualmente le misure transitorie necessarie sino all'entrata in vigore della nuova Convenzione.

Art. 63

Articolo 63
La Comunita' e gli Stati membri assumono gli impegni di cui agli articoli 2 e 6 nei confronti degli Stati associati che, in base ad obblighi internazionali sussistenti al momento dell'entrata in vigore del Trattato e che prevedevano l'applicazione di un regime doganale particolare, ritengano di non poter garantire immediatamente in favore della Comunita' la reciprocita' di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
Le Parti contraenti interessate riesaminano la situazione al piu' tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

Art. 64

Articolo 64
La presente Convenzione puo' essere denunciata dalla Comunita' nei confronti di ciascuno Stato associato e da ciascuno Stato associato nei confronti della Comunita' con un preavviso di sei mesi.

Art. 65

Articolo 65
I Protocolli allegati alla presente Convenzione ne costituiscono parte integrante.

Art. 66

Articolo 66
La presente Convenzione redatta in unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositata negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari.
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Interschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaires sussignes ont appose' leurs signatures au bas de la presente Convention.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigen hun handt e kening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
Geschehen zu Jaunde, am neunundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunundsechzig.
Fait a' Yaounde', le vingt-neuf juillet mill neuf cent soixant-neuf.
Fatto a Yaounde', il ventinove luglio millenovecentosessantanove
Gedaan te Yaounde', de negenentwintigste juli negentienhonderd negenenzestig.
Pour sa Majeste le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Charles HANIN
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutshland
Gehrard JAHN
Pour le President de la Republique Francaise
Yvon BOURGES
Per il Presidente della Repubblica italiana,
Mario PEDINI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Albert BORSCHETTE
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
Joseph M.A.H. LUNS
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften,
Pour le Conseil des Communautes Europeennes,
Per il Consiglio delle Comunita' Europee,
Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,
Joseph M.A.H. LUNS Jean REY
Mit dem Vorbehalt, dass fur die Europaische Wirtschaftsgemeinschaft erst dann endgultig cine Verpflichtung besteht, werin sie den anderen Vertragsparteien notifiziert hat, dass die durch den Vertrag zur Grundung der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren stattgefunden haben.
Sous reserve que la Communaute' Economique Europeenne ne sera definitivement engagee qu' apres notification aux autres Parties Contractantes de l'accomplissement des procedures requises par le Traite' instituant la Communaute' Economique Europeenne.
Con riserva che la Comunita' Economica Europea sara' definitivamente vincolata soltanto dopo notifica alle altre Parti Contraenti dell'espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea.
Onder voorbehoud dat de Europese Economische Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn na kennisgeving aan de andere Overeenkomstsluitende Partijen van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures.
Pour le President de la Republique du Burundi,
Lazare NTAWURISHIRA
Pour le President de la Republique Federale du Cameroun,
Vincent EFON
Pour le President de la Republique Centrafricaine,
Louis ALAZOULA
Pour le President de la Republique Democratique du Congo,
Crispin KASASA
Pour le President de la Republique du Congo-Brazzaville
Chef de l'Etat,
Charles SIANARD
Pour le President de la Republique de Côte d'Ivoire,
Konan BEDIE
Pour le President de la Republique du Dahomey,
Daouda BADAROU
Pour le President de la Republique Gabonaise,
Emile KASSA MAPSI
Pour le President de la Republique de Haute-Volta,
Pierre-Claver DAMIBA
Pour le President de la Republique Malgache,
Jacques RABEMANANJARA
Pour le Chef de l'Etat de la Republique du Mali,
Jean-Marie KONE
Pour le President de la Republique Islamique de Mauritanie,
Mokhtar Ould HAIBA
Pour le President de la Republique du Niger,
Alidou BARKIRE
Pour le President de la Republique Rwandaise,
Sylvestre NSANZIMANA
Pour le President de la Republique du Senegal,
Jean COLLIN
Per il Presidente della Repubblica Somala,
Ahmed DUALE
Pour le President de la Republique du Tchad,
Abdoulaye LAMANA
Pour le President de la Republique Togolaise,
Paulin EKLOU

Art. 1

PROTOCOLLO N. 1
relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Associazione
Le Alte Parti contraenti
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:
Articolo 1
1. La Comunita' fissa, caso per caso, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione, il regime d'importazione per i prodotti o gruppi di prodotti previsti all'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione, originari degli Stati associati, quando gli Stati associati hanno un interesse economico all'esportazione di tali prodotti.
Il regime che la Comunita' riserva a tali prodotti e' piu' favorevole del regime generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi.
2. Tuttavia, se per un determinato prodotto la situazione economica della Comunita' lo giustifica, la Comunita' puo' eccezionalmente astenersi dall'istituire un regime speciale per tale prodotto degli Stati associati.

Art. 2

Articolo 2
Se i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino della Convenzione sono soggetti a dazi doganali all'importazione nella Comunita' e se nessuna disposizione sui relativi scambi con i paesi terzi e' prevista nell'ambito della politica agricola comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1, la loro importazione nella Comunita', se originari degli Stati associati, e' disciplinata dalle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione.

Art. 3

Articolo 3
1. Il regime stabilito per i vari prodotti in base al presente Protocollo e' applicabile sino alla scadenza della Convenzione.
2. Tuttavia, in caso di modificazione dell'organizzazione comunitaria dei mercati, la Comunita' si riserva di modificare il regime stabilito, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione.
In tal caso la Comunita' s'impegna a mantenere, nell'ambito del nuovo regime, un beneficio per gli Stati associati comparabile a quello loro accordato precedentemente.

Art. 1

PROTOCOLLO N. 2
relativo all'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione di Associazione
Le Alte Parti contraenti
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:
Articolo 1
Le necessita' di sviluppo degli Stati associati previste al paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione sono quelle risultanti:
dall'esecuzione dei programmi di sviluppo economico orientato verso il miglioramento del tenore di vita generale dei loro paesi,
dalle esigenze del loro sviluppo economico, in particolare per favorire la creazione di rami di produzione onde elevare il tenore di vita generale dei loro paesi,
dalle esigenze di equilibrare la loro bilancia dei pagamenti e per ovviare alle difficolta' derivanti soprattutto dai loro sforzi per ampliare il mercato interno, nonche' dall'instabilita' delle condizioni dei loro scambi,
dalla necessita' di garantire un rapido e sostenuto aumento del gettito delle esportazioni dei loro paesi.

Art. 2

Articolo 2
1. Ciascuno Stato associato comunica al Consiglio di Associazione, entro tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione, la sua tariffa doganale oppure l'elenco completo dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi riscossi all'importazione dei prodotti originari della Comunita' e dei paesi terzi.
In detta comunicazione, ciascuno Stato associato specifica i dazi e le tasse di effetto equivalente che rimangono applicabili ai prodotti originari della Comunita' in virtu' delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, della Convenzione.
2. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle tariffe doganali o sugli elenchi di cui al paragrafo 1.

Art. 3

Articolo 3
1. Ciascuno Stato associato informa in tempo il Consiglio di Associazione dell'istituzione o dell'aumento dei dazi doganali o delle tasse di effetto equivalente a cui esso intende procedere a norma delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, della Convenzione.
Tale comunicazione e' corredata d'informazioni di natura economica e finanziaria che permettano di valutare la necessita' di istituire o di mantenere tali misure.
2. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle misure di cui al paragrafo 1, prima della loro entrata in vigore. Se le consultazioni non hanno luogo entro due mesi a decorrere dalla data della comunicazione, lo Stato associato puo' applicare le misure previste.
In caso di urgenza giustificata, tali misure possono essere applicate temporaneamente anche prima della consultazione, sempreche' il Consiglio di Associazione ne sia informato simultaneamente.

Art. 4

Articolo 4
1. Ai fini della riscossione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, mantenuti o introdotti conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della Convenzione, il valore in dogana da prendere in considerazione e' costituito dal valore effettivo della merce, nel luogo e al momento dell'introduzione nel territorio doganale, per la compravendita effettuata in condizioni di piena concorrenza fra un acquirente e un venditore indipendenti.
2. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalita' di applicazione del presente articolo.

Art. 1

PROTOCOLLO N. 3
relativo all'applicazione dell'articolo 7 della Convenzione di Associazione
Le Alte Parti contraenti,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:
Articolo 1
Le necessita' di sviluppo di cui al paragrafo 2 dell'articolo 7 della Convenzione sono quelle riprese nell'articolo 1 del Protocollo n. 2.

Art. 2

Articolo 2
1. Le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente esistenti al momento dell'entrata in vigore della Convenzione e mantenute dagli Stati associati ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 7 di detta Convenzione, sono comunicate al Consiglio di Associazione, il piu' tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore della Convenzione, unitamente ai chiarimenti necessari per valutare la necessita' del loro mantenimento.
A richiesta della Comunita' tali misure formano oggetto di consultazione in seno al Consiglio di Associazione.
2. Le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente che gli Stati associati intendono introdurre ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 7 della Convenzione, sono comunicate in tempo al Consiglio di Associazione, unitamente ai chiarimenti necessari per valutare la necessita' della loro istituzione.
Entro un mese la Comunita' puo' chiedere una consultazione in seno al Consiglio di Associazione.
In caso di urgenza debitamente giustificata e particolarmente per quanto riguarda i prodotti agricoli degli Stati associati, l'applicazione provvisoria di tali misure puo' intervenire prima della consultazione, sempreche' il Consiglio di Associazione ne sia informato simultaneamente.
3. Il Consiglio di Associazione procede alle consultazioni di cui ai precedenti paragrafi nel termine massimo di due mesi a decorrere dalla data della comunicazione. Se le consultazioni non hanno luogo entro questo termine lo Stato associato puo' mantenere o adottare le misure in questione.

Art. 3

Articolo 3
Le misure previste all'articolo 2 sono applicate a condizione che lo Stato associato interessato mantenga le possibilita' d'importazione senza discriminazione dei prodotti originari della Comunita'.
Tali misure devono essere progressivamente mitigate sino a cessare del tutto, nella misura del possibile, al termine di un periodo da determinare caso per caso.

Art. 4

Articolo 4
Quando lo smercio di un prodotto determinato incontra difficolta' sul mercato interno di uno Stato associato, tale Stato puo', in deroga all'articolo 3 e previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione, sospendere le importazioni di tale prodotto per una durata limitata, da determinare caso per caso, purche' esso dimostri l'esistenza di tale difficolta' e fornisca tutti i chiarimenti necessari per valutare la necessita' di vietare le importazioni.

Prtotocollo n. 4

PROTOCOLLO N. 4
relativo all'applicazione della Convenzione di Associazione e all'attuazione di accordi internazionali per la concessione di preferenze generali
Le Alte Parti contraenti, desiderose di precisare chiaramente la loro posizione sul problema della compatibilita' delle preferenze accordate alla Comunita' economica europea dagli Stati associati con le preferenze generali, nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:
Le disposizioni della Convenzione e in particolare l'articolo 3 non si oppongono all'istituzione di un sistema generale di preferenze, ne' ostano a che gli Stati associati vi partecipino.

Prtotocollo n. 5

PROTOCOLLO N. 5
relativo all'azione delle Alte Parti contraenti per quanto riguarda i reciproci interessi per i prodotti tropicali in particolare
Le Alte Parti contraenti,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:
1. Le Parti contraenti convengono di tener conto dei reciproci interessi sul piano internazionale, conformemente ai principi che sono alla base della convenzione.
2. A tal fine, esse assicurano la cooperazione necessaria, in particolare mediante consultazioni in seno al Consiglio di Associazione, e si prestano vicendevolmente tutta l'assistenza possibile.
3. Tali consultazioni servono in particolare a intraprendere di comune accordo sul piano internazionale le azioni appropriate per risolvere i problemi posti dallo smercio e dalla commercializzazione dei prodotti tropicali.

Art. 1

PROTOCOLLO N. 6 relativo alla gestione degli aiuti della Comunita'
Le Alte Parti contraenti,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:
Articolo 1
Gli investimenti previsti all'articolo 19 della Convenzione comprendono:
a) investimenti direttamente produttivi, in particolare nei settori industriale e turistico;
b) azioni di sviluppo che interessano l'economia rurale, in particolare per migliorare le strutture della produzione e per diversificarla, nonche' per aumentarne la produttivita' soprattutto con azioni a breve termine.
Tali azioni di sviluppo possono comprendere alcune ricerche applicate, nel quadro di progetti integrati;
c) investimenti d'infrastruttura economica e sociale, ivi inclusa l'infrastruttura per agevolare l'insediamento delle industrie e dell'artigianato.

Art. 2

Articolo 2
La cooperazione tecnica connessa agli investimenti, prevista all'articolo 19 della Convenzione, comprende in particolare:
a) la programmazione e gli studi speciali e regionali di sviluppo;
b) gli studi tecnici, economici e commerciali, nonche' le ricerche e le prospezioni necessari per mettere a punto i progetti;
c) l'aiuto alla preparazione dei fascicoli;
d) l'aiuto all'esecuzione e alla sorveglianza dei lavori;
e) l'aiuto temporaneo per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di un determinato investimento o di un complesso di attrezzature, che comporta nella misura necessaria la formazione del personale incaricato del funzionamento e della manutenzione dell'investimento e delle attrezzature;
f) l'assunzione a carico temporanea dei tecnici e la fornitura dei beni di consumo necessari alla buona esecuzione di un progetto di investimento.

Art. 3

Articolo 3
La cooperazione tecnica generale prevista all'articolo 19 della Convenzione comprende in particolare:
a) l'assegnazione di borse di studio, di tirocinio e d'insegnamento per corrispondenza per la formazione ed il perfezionamento professionale dei cittadini degli Stati associati, da attuare in linea di massima in detti Stati;
b) l'organizzazione di programmi di formazione specifica negli Stati associati, in particolare per il personale dei servizi e degli stabilimenti pubblici degli Stati associati o delle imprese;
c) l'invio negli Stati associati, dietro loro richiesta, di esperti, consiglieri, tecnici e istruttori degli Stati membri o degli Stati associati, per una determinata missione e per un periodo limitato;
d) la fornitura di materiale per esperimenti e dimostrazioni;
e) l'organizzazione di sessioni di formazione di breve durata per i cittadini degli Stati associati e di sessioni di perfezionamento per funzionari di detti Stati;
f) studi settoriali;
g) studi riguardanti le prospettive ed i mezzi di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati associati o relativi a problemi che interessano gli Stati associati nel loro insieme;
h) l'informazione generale e la documentazione destinate a favorire lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati, lo sviluppo degli scambi fra tali Stati e la Comunita', nonche' la buona realizzazione degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica.

Art. 4

Articolo 4
Gli aiuti alla commercializzazione e alla promozione delle vendite, previsti all'articolo 19 della Convenzione, hanno lo scopo di:
a) migliorare le strutture e i metodi di lavoro degli organismi, dei servizi o delle imprese che concorrono allo sviluppo del commercio estero degli Stati associati o di favorire la creazione di tali organismi, servizi o imprese;
b) favorire la partecipazione degli Stati associati a fiere ed esposizioni commerciali di carattere internazionale;
c) formare tecnici del commercio estero e della promozione delle vendite;
d) procedere a studi ed indagini di mercato e favorire il loro sfruttamento;
e) migliorare l'informazione nella Comunita' e negli Stati associati per lo sviluppo degli scambi commerciali.

Art. 5

Articolo 5
1. I progetti e i programmi sono finanziati mediante aiuti non rimborsabili, prestiti a condizioni speciali, prestiti della Banca con eventuale abbuono d'interessi, o mediante diversi di questi mezzi contemporaneamente.
Inoltre, per i loro investimenti, le imprese che esercitano la loro attivita' secondo metodi di gestione industriale e commerciale possono beneficiare di contributi alla formazione dei loro capitali a rischio.
2. Tuttavia, le azioni di cooperazione tecnica previste agli articoli 2, 3 e 4 del presente Protocollo e gli aiuti previsti all'articolo 20 della Convenzione sono finanziati mediante aiuti non rimborsabili.

Art. 6

Articolo 6
I prestiti per il finanziamento di progetti d'investimenti economici sono concessi direttamente al beneficiario o eventualmente tramite lo Stato interessato, oppure tramite un organismo nazionale o multinazionale di finanziamento dello sviluppo che assume il ruolo di intermediario finanziario.
Le condizioni e le modalita' di concessione da parte del mutuatario intermedio di questi prestiti al beneficiario finale sono adottate contemporaneamente e di comune accordo tra il mutuatario intermedio e le istituzioni comunitarie competenti per la concessione del prestito.

Art. 7

Articolo 7
1. I prestiti a condizioni speciali servono a finanziare in tutto o in parte progetti di investimento di interesse generale per l'economia dello Stato associato sul cui territorio essi sono realizzati, nella misura in cui la redditivita' finanziaria dei progetti e la capacita' di indebitamento dello Stato associato interessato permettono tale finanziamento.
2. Tali prestiti possono essere concessi per un periodo massimo di 40 anni e il loro ammortamento puo' essere differito per un periodo massimo di 10 anni. Essi beneficiano di condizioni favorevoli di interessi.
3. La Comunita' stabilisce le modalita' per la concessione dei prestiti nonche' le modalita' d'esecuzione e di recupero degli stessi.

Art. 8

Articolo 8
1. L'esame da parte della Banca dell'ammissibilita' dei progetti e la concessione di prestiti sulle proprie risorse hanno luogo secondo le modalita', condizioni e procedure previste dallo statuto della Banca e tenendo conto delle capacita' di indebitamento dello Stato interessato.
2. La durata del periodo d'ammortamento di ciascun prestito della Banca e' stabilita in base alle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto: detto periodo puo' avere una durata massima di 25 anni.
3. Il saggio di interesse applicato e' quello praticato dalla Banca al momento della firma del prestito. Gli abbuoni che possono essere accordati in relazione ai prestiti non possono avere l'effetto di ridurre a meno del 3% il saggio di interesse effettivamente a carico del beneficiario. Tuttavia, nel caso di prestiti concessi tramite organismi di finanziamento dello sviluppo sottoposti a controllo pubblico, il saggio minimo a carico del mutuatario intermedio non puo' essere inferiore al 2%.
4. L'importo globale degli abbuoni di interessi, attualizzato al suo valore al momento della firma del prestito, a un saggio e secondo le modalita' che la Comunita' deve fissare, e' versato direttamente alla Banca.

Art. 9

Articolo 9
Per favorire la realizzazione di progetti d'interesse generale per l'economia dello Stato associato sul cui territorio tali progetti vengono realizzati, la Comunita' puo' contribuire alla formazione di capitali a rischio, a favore dei beneficiari di cui all'articolo 25 della Convenzione, potenziandone i fondi con partecipazioni o altri mezzi appropriati.
Tali contributi hanno carattere minoritario. Essi possono essere erogati congiuntamente con un prestito della Banca o eccezionalmente con un prestito a condizioni speciali.

Art. 10

Articolo 10
Le domande relative all'aiuto di cui all'articolo 20 della Convenzione, presentate alla Comunita', sono corredate dei dati economici e finanziari utili per valutare le conseguenze risultanti per l'economia dello Stato interessato dalle difficolta' particolari e straordinarie che possono motivare la concessione dell'aiuto eccezionale della Comunita'.
In particolare, quando le difficolta' derivano da un crollo dei prezzi mondiali, l'aiuto chiesto e' concesso tenendo conto dell'importanza che il prodotto o i prodotti in questione hanno per l'economia dello Stato interessato, nonche' della situazione economica di detto Stato.

Art. 11

Articolo 11
1. Le domande di anticipazioni di cui all'articolo 21 della Convenzione sono presentate dagli organismi nazionali o interstatali che si propongono di rimediare alle conseguenze delle fluttuazioni dei corsi dei prodotti, oppure dalle associazioni di produttori, con l'accordo dello Stato associato o degli Stati associati interessati.
2. Le anticipazioni possono essere concesse per un massimo di 3 anni, indipendentemente dalla durata di applicazione della Convenzione. Esse sono esenti da interessi nel termine di rimborso stipulato.
3. Il rimborso delle anticipazioni e il pagamento di eventuali indennita' di mora sono garantiti dallo Stato associato o dagli Stati associati interessati.

Art. 12

Articolo 12
1. I fascicoli di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione sono presentati alla Comunita' indirizzandoli alla Commissione.
Tuttavia, sono presentati alla Banca i progetti per i quali e' richiesto un prestito della Banca, con eventuale abbuono di interessi, oppure un contributo alla formazione dei capitali a rischio.
2. Il modo di finanziamento previsto nella domanda non pregiudica le modalita' di finanziamento che saranno adottate dalla Comunita'.

Art. 13

Articolo 13
1. Gli aiuti finanziari possono essere utilizzati a copertura di spese per importazioni, nonche' spese locali necessarie alla realizzazione dei progetti di investimento approvati.
2. Essi non possono essere utilizzati a copertura delle spese correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento.

Art. 14

Articolo 14
Le disposizioni relative ai monopoli e le restrizioni quantitative mantenute o introdotte in applicazione dell'articolo 7 della Convenzione e del Protocollo n. 3 non si applicano alle importazioni in uno Stato associato quando dette importazioni sono finanziate mediante aiuti comunitari.

Art. 15

Articolo 15
La Comunita' e gli Stati associati collaborano a tutte le misure volte ad assicurare che gli importi concessi dalla Comunita' siano utilizzati conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 28 della Convenzione.

Art. 16

Articolo 16
Le clausole e le condizioni generali applicabili all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti pubblici finanziati dal Fondo sono stabilite in una regolamentazione comune che, su proposta della Commissione, e' adottata con decisione del Consiglio di Associazione nella prima sessione dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

Art. 17

Articolo 17
1. Le autorita' competenti degli Stati associati sono responsabili dell'esecuzione dei progetti presentati dal loro governo e finanziati dalla Comunita'. Inoltre, gli organismi regionali o interstatali e le imprese sono responsabili, per quanto li riguarda, dell'esecuzione dei progetti da essi presentati.
2. I governi degli Stati associati e, se del caso, gli istituti o altri organismi specializzati degli Stati membri o degli Stati associati, sono responsabili dell'esecuzione delle azioni di cooperazione tecnica presentate dai governi.

Art. 18

Articolo 18
Le spese finanziarie ed amministrative per la gestione del Fondo e le spese inerenti al controllo dei progetti e' dei programmi sono imputate ai fondi destinati agli aiuti non rimborsabili.

Art. 19

Articolo 19
Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Consiglio o del Comitato di Associazione quando all'ordine del giorno figurano punti inerenti ai settori che riguardano la Banca stessa.

Art. 1

PROTOCOLLO N. 7 relativo al valore dell'unita' di conto
Le Alte Parti contraenti,
Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate alla Convenzione:
Articolo 1
Il valore dell'unita' di conto utilizzato per esprimere importi nella Convenzione di Associazione o nelle disposizioni prese in applicazione della stessa e' di 0,88867088 grammi d'oro fino.

Art. 2

Articolo 2
La parita' della moneta di uno Stato membro rispetto all'unita' di conto definita all'articolo 1 e' il rapporto tra il peso d'oro fino contenuto in questa unita' di conto e il peso d'oro fino corrispondente alla parita' di tale moneta dichiarata al Fondo monetario internazionale.
In mancanza di parita' dichiarata o qualora nei pagamenti correnti si applichino corsi che si discostano dalla parita' di un margine superiore a quello autorizzato dal Fondo monetario, il peso d'oro fino corrispondente alla parita' della moneta sara' calcolato in base al tasso di cambio applicato, per i pagamenti correnti nello Stato membro alla data del calcolo, ad una moneta definita direttamente o indirettamente e convertibile in oro e in base alla parita' di tale moneta convertibile dichiarata al Fondo monetario.

Art. 3

Articolo 3
L'unita' di conto definita all'articolo 1 restera' immutata durante tutto il periodo di esecuzione della Convenzione. Tuttavia, qualora prima della data di scadenza di quest'ultima intervenga una modifica uniformemente proporzionale della parita' di tutte le monete rispetto all'oro decisa dal Fondo monetario internazionale, in applicazione dell'articolo 4, sezione 7 degli statuti dello stesso, il peso d'oro fino dell'unita' di conto variera' in funzione inversa alla suddetta modifica.
Qualora uno o piu' Stati membri non applichino la decisione adottata dal Fondo monetario internazionale di cui al comma precedente, il peso d'oro fino dell'unita' di conto variera' in funzione inversa alla modifica decisa dal Fondo monetario internazionale. Tuttavia, il Consiglio delle Comunita' europee esaminera' la situazione creatasi ed adottera' a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Comitato monetario, le misure necessarie.

Art. 1

PROTOCOLLO N. 8 relativo allo statuto della Corte arbitrale dell'Associazione
Le Alte Parti contraenti,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:
Articolo 1
La Corte, istituita dall'articolo 41 della Convenzione, e' costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni della Convenzione e del presente statuto.

Art. 2

Articolo 2
I giudici e i giudici supplenti sono nominati per la durata della Convenzione. In caso di morte o di dimissioni di un giudice o di un giudice supplente, il Presidente della Corte ne informa il Consiglio di Associazione che procede senza indugio alla nomina del nuovo giudice o giudice supplente su proposta, a seconda dei casi, del Consiglio delle Comunita' europee o degli Stati associati.
In caso di dimissioni, i giudici ed i giudici supplenti rimangono in carica fino alla nomina del successore.

Art. 3

Articolo 3
I membri titolari o supplenti della Corte prestano giuramento di esercitare le loro funzioni con imparzialita' e secondo coscienza e di mantenere il segreto sulle deliberazioni. Il giuramento e' prestato, nelle forme stabilite dalle rispettive leggi nazionali, nella prima udienza pubblica successiva alla nomina.

Art. 4

Articolo 4
Il Presidente della Corte e' nominato per la durata della Convenzione. In caso di morte o dimissioni del Presidente, la Corte ne informa il Consiglio di Associazione che procede senza indugio alla nomina di un nuovo Presidente.
In caso di dimissioni, il Presidente rimane in carica fino alla nomina del successore.

Art. 5

Articolo 5
Qualora, per un motivo particolare, uno dei membri della Corte reputi di non dover intervenire nella decisione di una causa determinata, ne informa la Corte che delibera in materia.
Qualora il Presidente reputi che un giudice della Corte non debba, per un motivo particolare, intervenire nella decisione di una causa determinata, interpella in proposito la Corte che delibera in materia.

Art. 6

Articolo 6
In caso d'impedimento di un giudice questi e' sostituito a titolo temporaneo dal supplente, alle condizioni in cui all'articolo 11, terzo comma; qualora anche quest'ultimo sia impedito, la sostituzione e' garantita alle stesse condizioni dal supplente dell'altro giudice, nominato su proposta delle stesse autorita'.

Art. 7

Articolo 7
In caso di impedimento del Presidente per motivi diversi dal decesso, il Consiglio di Associazione puo' designare una persona destinata a sostituirlo provvisoriamente nelle sue funzioni, in tutto o in parte.

Art. 8

Articolo 8
I membri della Corte godono dei privilegi, della immunita' e delle facilitazioni normalmente riconosciuti ai membri delle giurisdizioni internazionali e dai tribunali arbitrali internazionali, affinche' la Corte medesima possa assolvere nel migliore dei modi ai propri compiti.
In virtu' di quanto sopra, essi non possono in particolare venir perseguiti o ricercati per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale; essi continuano a godere di tale immunita' dopo la cessazione delle funzioni.
Le immunita' di cui al presente articolo, eccezion fatta per quella predisposta in favore degli atti di cui al comma precedente, possono essere revocate dalla Corte.

Art. 9

Articolo 9
La Corte siede nello stesso luogo della Corte di Giustizia delle Comunita' europee.

Art. 10

Articolo 10
Il funzionamento dei servizi della Corte, ed in particolare della cancelleria, e' assicurato dai servizi della Corte di Giustizia delle comunita' europee.

Art. 11

Articolo 11
La Corte si riunisce secondo le proprie esigenze di funzionamento, su convocazione del Presidente.
La Corte siede e delibera validamente solo se composta dal Presidente e da quattro giudici.
Il giudice supplente che sia intervenuto nella trattazione di una causa, partecipa alle sedute relative a tale causa fino alla sua conclusione.

Art. 12

Articolo 12
Le parti sono rappresentate da uno o piu' agenti all'uopo nominati.
L'agente puo' essere assistito da un avvocato iscritto ad un albo professionale di uno Stato membro o di uno Stato associato o da un professore cittadino di uno Stato membro o di uno Stato associato la cui legislazione gli riconosca il diritto di patrocinare.

Art. 13

Articolo 13
Gli agenti, gli avvocati e i consulenti godono dinanzi alla Corte, per la durata delle loro missioni e degli spostamenti necessari al loro adempimento, dei privilegi e delle immunita' di rito.
Essi godono in specie dell'immunita' per le parole pronunziate e gli scritti prodotti che si riferiscano alla causa.
La Corte puo' togliere i privilegi e le immunita' di cui al primo comma, quando ritenga che cio' non pregiudichi l'interesse della causa.

Art. 14

Articolo 14
Il procedimento e' contraddittorio; le relative modalita' sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento di procedura della Corte.

Art. 15

Articolo 15
La Corte e' adita mediante istanza a cui la parte convenuta deve essere posta in grado di rispondere nel termine impartito dal Presidente.
L'istanza contiene:
l'esposizione dell'oggetto della controversia;
l'esposizione sommaria dei fatti da cui risulta che, in sede di Consiglio di Associazione, non si e' pervenuti ad una soluzione in via amichevole e che le parti non hanno raggiunto di comune accordo una soluzione appropriata;
le conclusioni della parte ricorrente;
l'esposizione sommaria dei motivi invocati.

Art. 16

Articolo 16
La cancelleria trasmette copia dell'istanza al Consiglio di Associazione che la comunica agli Stati membri, alla Comunita' e agli Stati associati, i quali possono, prima della fine della fase scritta di cui al regolamento di procedura, depositare presso la Corte le loro osservazioni scritte, senza che peraltro essi divengano parti nella vertenza.
Qualora, a norma del presente statuto, si debba iniziare una procedura orale, gli Stati che hanno depositato osservazioni scritte, possono farvisi rappresentare.
La stessa disposizione si applica alla Comunita'.

Art. 17

Articolo 17
Le deliberazioni della Corte sono e restano segrete.

Art. 18

Articolo 18
Le sentenze arbitrali della Corte sono motivate e in esse e' fatta menzione dei nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.
Esse vengono lette in udienza pubblica.
La Corte decide sulle spese ex equo et bono.

Art. 19

Articolo 19
Dinanzi alla Corte possono essere usate le quattro lingue di cui all'articolo 66 della Convenzione, sia nelle comparse, sia nella procedura orale. Spetta alla cancelleria provvedere alla traduzione degli atti di procedura e delle deduzioni orali qualora essa sia chiesta da una delle parti o da uno Stato membro o da uno Stato associato che si sia valso delle disposizioni dell'articolo 16.

Art. 20

Articolo 20
La Corte puo' assumere o far assumere mezzi istruttori.
I testimoni regolarmente citati sono tenuti ad ottemperare alla citazione ed a presentarsi all'udienza.
La Corte puo' denunciare alle autorita' nazionali la falsa testimonianza, la mancata comparizione dei testimoni ovvero la loro subornazione.

Art. 21

Articolo 21
La Corte puo' chiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di fornire tutte le informazioni che essa ritiene necessarie.
La Corte puo' del pari chiedere al Consiglio di Associazione, alla Comunita', agli Stati membri ed agli Stati associati che non siano parte in causa, tutte le informazioni necessarie alla soluzione della controversia.

Art. 22

Articolo 22
Qualora la Corte decida, su richiesta di una delle parti, oppure d'ufficio, di far ricorso a mezzi istruttori straordinari, ordina alle parti, o ad una delle parti, di versare su un conto speciale l'importo dell'anticipo che ritiene necessario per far fronte a tali mezzi istruttori.
La Corte, nel deliberare sulle spese, decide dell'imputazione di tale somma.

Art. 23

Articolo 23
Sono considerate ripetibili le spese sostenute dalle parti e necessarie al patrocinio dei loro diritti, in specie le spese di viaggio e soggiorno ed il compenso all'agente o all'avvocato che rappresenta od assiste le parti dinanzi alla Corte, nonche' le spese per i mezzi istruttori straordinari ai sensi dell'articolo 22.

Art. 24

Articolo 24
Alle spese di viaggio e soggiorno dei membri della Corte, previste al secondo comma dell'articolo 3 del Protocollo n. 10, si provvede mediante anticipi della Corte di Giustizia delle Comunita' europee.
Il Presidente della Corte arbitrale, alla fine di ogni anno, trasmette al Consiglio di Associazione una distinta delle somme versate a tale titolo, allegando una relazione speciale sulle spese effettuate nonche' i singoli documenti contabili giustificativi.
La distinta e' approvata dal Consiglio di Associazione che ne ordina il rimborso nel termine di due mesi a decorrere dalla decisione. Il pagamento e' per meta' a carico della Comunita', e, per l'altra meta', viene ripartito tra gli Stati associati.

Art. 1

PROTOCOLLO N. 9 sui privilegi e sulle immunita'
Le Alte Parti contraenti,
Sollecite di favorire, con la conclusione di un Protocollo sui privilegi e sulle immunita', il buon funzionamento dell'Associazione nonche' la preparazione dei suoi lavori e l'esecuzione dei provvedimenti presi per la sua applicazione;
Considerando che e' pertanto opportuno prevedere i privilegi e le immunita' di cui potranno avvalersi le persone che partecipano a lavori inerenti all'applicazione della Convenzione, nonche' il regime delle comunicazioni ufficiali relative a detti lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' Europee firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965;
Considerando altresi' che e' opportuno prevedere il regime da applicare ai beni, fondi e averi del Consiglio di coordinamento ed al suo personale;
Considerando che il Protocollo relativo alle misure da adottare per l'applicazione dell'articolo 45 della Convenzione, firmato in data odierna dagli Stati associati, ha istituito come organi di coordinamento degli Stati associati un Consiglio di coordinamento, composto dai membri africani e malgascio del Consiglio di Associazione istituito dalla Convenzione di Associazione, assistito da un Comitato di coordinamento, composto dai membri africani e malgascio del Comitato di Associazione istituito dalla Convenzione stessa, e che detto Consiglio e detto Comitato sono assistiti da un Segretariato di coordinamento; che l'articolo 2 di detto Protocollo riconosce al Consiglio di coordinamento la personalita' giuridica.
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:
Articolo 1
I rappresentanti dei Governi degli Stati membri e degli Stati associati ed i rappresentanti delle Istituzioni delle Comunita' europee nonche' i loro consiglieri ed esperti e i membri del personale del Segretariato di coordinamento che partecipano nel territorio degli Stati membri o degli Stati associati ai lavori delle Istituzioni dell'Associazione o degli organi di coordinamento, oppure a lavori inerenti all'applicazione della Convenzione, godono nel territorio stesso durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della missione, dei privilegi, delle immunita' o delle agevolazioni d'uso.
Le disposizioni del comma precedente si applicano altresi' ai membri della Conferenza parlamentare dell'Associazione, ai membri della Corte arbitrale dell'Associazione e ai funzionari e agenti di queste, nonche' ai membri degli organi della Banca Europea per gli Investimenti e al personale di questa.

Art. 2

Articolo 2
I locali e gli edifici utilizzati a fini ufficiali dal Consiglio di coordinamento sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione.
Salvo nella misura necessaria alle inchieste alle quali un incidente causato da un autoveicolo appartenente al Consiglio di coordinamento o circolante per conto di quest'ultimo puo' dar luogo in caso di infrazione alle norme che regolano la circolazione stradale o di incidenti causati da tale veicolo, i beni e gli averi del Consiglio di coordinamento non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte arbitrale dell'Associazione.

Art. 3

Articolo 3
Gli archivi del Consiglio di coordinamento sono inviolabili.

Art. 4

Articolo 4
Il Consiglio di coordinamento, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
Ove il Consiglio di coordinamento effettui acquisti considerevoli di beni immobili o mobili che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attivita' amministrative ufficiali ed il cui prezzo comprenda imposte indirette o tasse sulla vendita, lo Stato ospitante adottera', ogniqualvolta cio' sia possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono e il rimborso di tali imposte e tasse.
Nessuna esenzione e' concessa per le imposte, tasse, diritti e canoni che costituiscono mera rimunerazione di servizi prestati.

Art. 5

Articolo 5
Il Consiglio di coordinamento e' esente da qualsiasi dazio doganale, divieto o restrizioni all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti cosi' importati non possono essere venduti ne' ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio del paese in cui sono stati importati, salvo che cio' avvenga a condizioni approvate dal Governo di tale paese.

Art. 6

Articolo 6
Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunita' economica europea, le Istituzioni dell'Associazione e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati firmatari del trattamento concesso alle organizzazioni internazionali.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunita' economica europea, delle Istituzioni dell'Associazione e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.

Art. 7

Articolo 7
Il Segretario e il Segretario aggiunto del Consiglio di coordinamento beneficiano, nello Stato che ospita la sede del Consiglio di coordinamento, sotto responsabilita' del Presidente in carica del Comitato di coordinamento, dei vantaggi riconosciuti ai membri del personale diplomatico delle missioni diplomatiche. Il coniuge e i figli minorenni conviventi beneficiano, alle stesse condizioni, dei vantaggi riconosciuti al coniuge e ai figli minorenni dei membri del personale diplomatico.

Art. 8

Articolo 8
Lo Stato che ospita la sede del Consiglio di coordinamento riconosce agli agenti permanenti del Segretariato di coordinamento diversi da quelli indicati all'articolo 7 l'immunita' di giurisdizione solamente per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale e nei limiti delle loro attribuzioni. Sono esclusi dall'immunita' i casi di infrazione alle norme che regolano la circolazione degli autoveicoli da parte di un agente permanente del personale del Segretariato di coordinamento o di danni causati da un autoveicolo di sua proprieta' o da lui guidato.

Art. 9

Articolo 9
I nomi, le qualifiche e gli indirizzi del Presidente in carica del Comitato di coordinamento, del Segretario e del Segretario aggiunto del Consiglio di coordinamento, nonche' degli agenti permanenti del personale del Segretariato di coordinamento sono comunicati periodicamente, a cura del Presidente del Consiglio di coordinamento, al Governo dello Stato che ospita la sede del Consiglio di coordinamento.

Art. 10

Articolo 10
I privilegi, le immunita' e le agevolazioni previste dal presente Protocollo sono concessi ai beneficiari esclusivamente nell'interesse delle loro funzioni ufficiali.
Le Istituzioni e gli organi di cui al presente Protocollo hanno l'obbligo di rinunciare all'immunita' ogniqualvolta reputino che cio' non sia contrario ai loro interessi.

Art. 11

Articolo 11
Le disposizioni dell'articolo 53 della Convenzione sono applicabili alle vertenze relative al presente Protocollo.
Il Consiglio di coordinamento e la Banca Europea per gli Investimenti possono essere parti di un'azione dinanzi alla Corte arbitrale dell'Associazione.

Art. 1

PROTOCOLLO N. 10
relativo alle spese di funzionamento delle Istituzioni dell'Associazione
Le Alte Parti contraenti,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:
Articolo 1
Gli Stati membri e la Comunita', da un lato, gli Stati associati, dall'altro, assumono l'onere delle spese sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio di Associazione e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e di telecomunicazioni.
Le spese d'interpretazione durante le sedute e di traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o dagli Stati associati, secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato associato.

Art. 2

Articolo 2
La Comunita' e gli Stati associati assumono l'onere, ciascuno per quanto lo riguarda, delle spese di viaggio e di soggiorno dei loro partecipanti alle riunioni della Conferenza parlamentare dell'Associazione e della Commissione paritetica.
Alle stesse condizioni, assumono l'onere delle spese di viaggio e di soggiorno del personale necessario per queste sessioni, nonche' delle spese postali e di telecomunicazioni.
Le spese d'interpretariato durante le sedute e di traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture e uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o dagli Stati associati, secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato associato.

Art. 3

Articolo 3
I membri della Corte arbitrale hanno diritto al rimborso delle loro spese di viaggio e delle loro spese di soggiorno. Queste ultime sono stabilite in 20 unita' di conto per ogni giorno in cui i membri della Corte arbitrale esercitano le loro funzioni. Tali somme sono pagate loro dalla Corte arbitrale.
Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri della Corte arbitrale sono sostenute per meta' dalla Comunita' e per meta' dagli Stati associati.
Le spese di cancelleria della Corte, per l'istruzione delle vertenze e per l'organizzazione materiale delle udienze (locali, personale, interpretazione, ecc.) sono sostenute dalla Comunita'.
Le spese per misure straordinarie d'istruzione sono pagate dalla Corte insieme alle altre spese alle condizioni contemplate dal suo Statuto e sono oggetto di anticipazioni pagate dalle parti alle condizioni stabilite con l'ordinanza della Corte arbitrale o del suo Presidente, nella quale sono prescritte tali misure.
Zu URKUND DESSEN haben die Bevollmachtigten der Hohen Vertragsparteien die zehn vorstehenden Protokolle unterschrieben.
EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaires des Hautes Parties Contractantes ont signe' les dix Protocoles dont le texte precede.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari delle Alte Parti Contraenti hanno firmato i dieci Protocolli il cui testo precede.
TEN BLIJKE WAARVAN, Gevolmachtigden van de Overeenkomstsluitende Partijen de tien bovenstaande Protocollen hebben ondertekend.
Geschehen zu Jaunde, am neunundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunundsechzig.
Fait a' Yaounde', le vingt-neuf juillet mil neuf cent soixante-neuf.
Fatto a Yaounde', il ventinove luglio millenovecentosessantanove.
Gedaan te Yaounde', de negenentwintigste juli negentienhonderd negenenzestig.
J.M.A.H. LUNS
J. REY
C. HANIN
G. JAHN
Y. BOURGES
M. PEDINI
A. BORSCHETTE
J.M.A.H. LUNS
L. NTAWURISHIRA
V. EFON
L. ALAZOULA
C. KASASA
C. SIANARD
K. BEDIE
D.W. BADAROU
E. KASSA MAPSI
P.C. DAMIBA
J. RABEMANANJARA
J.M. KONE
M.O. HAIBA
A. BARKIRE
S. NSANZIMANA
J. COLLIN
A. DUALE
A. LAMANA
P. EKLOU

Art. 1

ACCORDO RELATIVO AI PRODOTTI DI COMPETENZA
DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
Sua Maesta il Re dei Belgi,
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica Francese,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
Sua Maesta la Regina dei Paesi Bassi;
Parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 17 aprile 1951, ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri,
da una parte, e
Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta,
Il Presidente della Repubblica del Burundi,
Il Presidente della Repubblica Federale del Camerun,
Il Presidente della Repubblica Centroafricana,
Il Presidente della Repubblica del Ciad,
Il Presidente della Repubblica del Congo-Brazzaville,
Capo di Stato,
Il Presidente della Repubblica Democratica del Congo,
Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,
Il Presidente della Repubblica del Dahomey,
Il Presidente della Repubblica del Gabon,
Il Presidente della Repubblica Malgascia,
Il Capo di Stato della Repubblica del Mali,
Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania,
Il Presidente della Repubblica del Niger,
Il Presidente della Repubblica del Ruanda,
Il Presidente della Repubblica del Senegal,
Il Presidente della Repubblica Somala,
Il Presidente della Repubblica del Togo,
i cui Stati sono in appresso denominati Stati associati,
dall'altra parte,
Visto il Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
Visto il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea e in particolare l'articolo 232,
Prendendo in considerazione il fatto che la Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', firmata in data odierna, non si applica ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
Solleciti tuttavia di mantenere e intensificare tra gli Stati membri e gli Stati associati gli scambi di tali prodotti,
Costatando che l'Accordo intervenuto a tale scopo e firmato a Yaounde' il 20 luglio 1963 e' giunto a scadenza,
Hanno designato come plenipotenziari:
Sua Maesta' il Re dei Belgi:
sig. Charles HANIN,
Ministro del ceto medio;
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:
sig. Gerhard JAHN,
Sottosegretario di Stato parlamentare presso il Ministero degli affari esteri;
Il Presidente della Repubblica Francese:
sig. Yvon BOURGES,
Segretario di Stato al Ministero degli affari esteri;
Il Presidente della Repubblica italiana:
sig. Mario PEDINI,
Sottosegretario agli affari esteri;
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:
sig. Albert BORSCHETTE,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
sig. Joseph M.A.H. LUNS,
Ministro degli affari esteri;
Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta:
sig. Pierre-Claver DAMIBA,
Ministro del piano e dei lavori pubblici;
Il Presidente della Repubblica del Burundi:
sig. Lazare NTAWURISHIRA,
Ministro degli affari esteri e della cooperazione;
Il Presidente della Repubblica Federale del Camerun:
sig. Vincent EFON,
Ministro del piano e dello sviluppo;
Il Presidente della Repubblica Centroafricana:
sig. Louis ALAZOULA,
Ministro dell'industria, delle miniere e della geologia;
Il Presidente della Repubblica del Ciad:
sig. Abdoulaye LAMANA,
Ministro dell'economia, delle finanze e dei trasporti;
Il Presidente della Repubblica del Congo-Brazzaville, Capo di Stato:
sig. Charles SIANARD,
Ministro degli affari finanziari ed economici;
Il Presidente della Repubblica Democratica del Congo:
sig. Crispin KASASA,
Viceministro degli affari esteri incaricato del commercio estero;
Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio:
sig. Konan BEDIE,
Ministro degli affari economici e finanziari;
Il Presidente della Repubblica del Dahomey:
sig. Daouda BADAROU,
Ministro degli affari esteri;
Il Presidente della Repubblica del Gabon:
sig. Emile KASSA MAPSI,
Ministro di Stato incaricato dell'Ambasciata del Gabon presso il Benelux e le Comunita' europee;
Il Presidente della Repubblica Malgascia:
sig. Jacques RABEMANANJARA,
Ministro di Stato agli affari esteri;
Il Capo di Stato della Repubblica del Mali:
sig. Jean-Marie KONE,
Ministro di Stato incaricato degli affari esteri e della cooperazione;
Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania:
sig. Mokhtar Ould HAIBA,
Ministro della pianificazione;
Il Presidente della Repubblica del Niger:
sig. Alidou BARKIRE,
Ministro degli affari economici, del commercio e dell'industria;
Il Presidente della Repubblica del Ruanda:
sig. Sylvestre NSANZIMANA,
Ministro del commercio, delle miniere e dell'industria;
Il Presidente della Repubblica del Senegal:
sig. Jean COLLIN,
Ministro delle finanze;
Il Presidente della Repubblica Somala:
sig. Elmi Ahmed DUALE,
Ministro di Stato agli affari esteri;
Il Presidente della Repubblica del Togo:
sig. Paulin EKLOU,
Ministro per il commercio, l'industria, il turismo e il piano;
I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
Hanno convenuto, per la durata della Convenzione di Associazione, le disposizioni che seguono:
Articolo 1
Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate in applicazione del Capitolo X del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, i prodotti di competenza di detta Comunita' sono ammessi all'importazione nella Comunita', quando sono originari degli Stati associati, in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente a tali dazi senza che il trattamento riservato a tali prodotti possa essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si accordano tra loro.

Art. 2

Articolo 2
Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 63 della Convenzione di Associazione, i prodotti summenzionati originari degli Stati membri sono ammessi all'importazione negli Stati associati in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente a tali dazi nonche' dalle restrizioni quantitative e dalle misure di effetto equivalente, a condizioni analoghe a quelle che sono previste al Capitolo I del Titolo I e all'articolo 16, paragrafo 1, della Convenzione di Associazione nonche' ai Protocolli n. 2 e 3 ad essa allegati.

Art. 3

Articolo 3
Tra le parti interessate si hanno consultazioni tutte le volte che, secondo il parere di una di dette parti, l'applicazione delle disposizioni summenzionate lo richieda.

Art. 4

Articolo 4
Il presente Accordo non modifica i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.

Art. 5

Articolo 5
Il presente Accordo e' approvato da ogni Stato firmatario conformemente alle proprie norme costituzionali.
Il Governo di ogni Stato notifica al Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entra in vigore alla stessa data della Convenzione di Associazione.

Art. 6

Articolo 6
Il presente Accordo e' concluso per una durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e scadra' al piu' tardi il 31 gennaio 1975. Esso non avra' piu' nessun effetto nei confronti di ogni Stato firmatario che, a norma dell'articolo 64 della Convenzione di Associazione, cessa di fare parte di quest'ultima.

Art. 7

Articolo 7
Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari.
Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaires soussignes ont appose' leurs signatures au bas du present Accord.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
Geschehen zu Jaunde, am neunundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunundsechzig.
Fait a' Yaounde', le vingt-neuf juillet mil neuf cent soixante-neuf.
Fatto a Yaounde', il ventinove luglio millenovecentosessantanove.
Gedaan te Jaoende, de negenentwintigste juli negentienhonderd negenenzestig.
Pour sa Majeste' le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Charles HANIN
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Gehrard JAHN
Pour le President de la Republique Francaise,
Yvon BOURGES
Per il Presidente della Repubblica italiana,
Mario PEDINI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Due de Luxembourg,
Albert BORSCHETTB
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
Joseph M.A.H. LUNS
Pour le President de la Republique du Burundi,
Lazare NTAWURISHIRA
Pour le President de la Republique Federale du Cameroun,
Vincent EFON
Pour le President de la Republique Centrafricaine,
Louis ALAZOULA
Pour le President de la Republique Democratique du Congo,
Crispin KASASA
Pour le President de la Republique dui Congo-Brazzaville,
Chef de l'Etat, Charles SIANARD
Pour le President de la Republique de la Cote d'Ivoire,
Konan BEDIE
Pour le President de la Republique du Dahomey,
Daouda BADAROU
Pour le President de la Republique Gabonaise,
Emile KASSA MAPSI
Pour le President de la Republique de la Haute-Volta,
Pierre-Claver DAMIBA
Pour le President de la Republique Malgache,
Jacques RABEMANANJARA
Pour le Chef de l'Etat de la Republique du Mali,
Jean-Marie KONE
Pour le President de la Republique Islamique de Mauritanie,
Mokhtar Ould HAIBA
Pour le President de la Republique du Niger,
Alidou BARKIRE
Pour le President de la Republique Rwandaise,
Sylvestre NSANZIMANA
Pour le President de la Republique du Senegal,
Jean COLLIN
Per il Presidente della Repubblica Somala,
Ahmed DUALE
Pour le President de la Republique du Tchad,
Abdoulaye LAMANA
Pour le President de la Republique Togolaise,
Paulin EKLOU

Atto finale

ATTO FINALE
I Plenipotenziari di
Sua Maesta il Re dei Belgi,
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica Francese,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
Sua Maesta la Regina dei Paesi Bassi,
e del Consiglio delle Comunita' europee,
da una parte, e di
Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta,
Il Presidente della Repubblica del Burundi,
Il Presidente della Repubblica Federale del Camerun,
Il Presidente della Repubblica Centroafricana,
Il Presidente della Repubblica del Ciad,
Il Presidente della Repubblica del Congo-Brazzaville,
Capo di Stato,
I Presidente della Repubblica Democratica del Congo,
Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,
Il Presidente della Repubblica del Dahomey,
Il Presidente della Repubblica del Gabon,
Il Presidente della Repubblica Malgascia,
Il Capo di Stato della Repubblica del Mali,
Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania,
Il Presidente della Repubblica del Niger,
Il Presidente della Repubblica del Ruanda,
Il Presidente della Repubblica del Senegal,
Il Presidente della Repubblica Somala,
Il Presidente della Repubblica del Togo,
dall'altra parte,
riuniti a Yaounde', il ventinove luglio millenovecentosessantanove per la firma della Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', hanno adottato i testi seguenti:
la Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', nonche' i Protocolli seguenti:
Protocollo n. 1 relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Associazione;
Protocollo n. 2 relativo all'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione di Associazione;
Protocollo n. 3 relativo all'applicazione dell'articolo 7 della Convenzione di Associazione;
Protocollo n. 4 relativo all'applicazione della Convenzione di Associazione e all'attuazione di accordi internazionali per la concessione di preferenze generali;
Protocollo n. 5 relativo all'azione delle Alte Parti contraenti per quanto riguarda i reciproci interessi per i prodotti tropicali in particolare;
Protocollo n. 6 relativo alla gestione degli aiuti della Comunita';
Protocollo n. 7 relativo al valore dell'unita' di conto;
Protocollo n. 8 relativo allo Statuto della Corte arbitrale dell'Associazione;
Protocollo n. 9 sui privilegi e sulle immunita';
Protocollo n. 10 relativo alle spese di funzionamento delle Istituzioni dell'Associazione.
I plenipotenziari degli Stati membri e i plenipotenziari degli Stati africani e malgascio associati hanno inoltre adottato il testo dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
I plenipotenziari degli Stati membri e i plenipotenziari degli Stati africani e malgascio associati hanno altresi' adottato il testo delle dichiarazioni sotto elencate e allegate al presente Atto finale:
1. Dichiarazione delle Parti contraenti relativa all'articolo 10 della Convenzione di Associazione (Allegato I);
2. Dichiarazione delle Parti contraenti relativa ai prodotti petroliferi (Allegato II);
3. Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei Governi degli Stati associati relativa al regime fiscale e doganale degli appalti finanziati dalla Comunita' (Allegato III);
4. Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei Governi degli Stati associati che conferma le risoluzioni del Consiglio di Associazione relative alla cooperazione finanziaria e tecnica (Allegato IV);
5. Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei Governi degli Stati associati relativa alla liberalizzazione dei pagamenti (Allegato V);
6. Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei Governi degli Stati associati relativa alla non discriminazione tra Stati membri in materia di investimenti (Allegato VI);
7. Dichiarazioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei Governi degli Stati associati relative all'articolo 1 del Protocollo n. 9 sui privilegi e sulle immunita' (Allegato VII);
8. Dichiarazione delle Parti contraenti relativa a una procedura di buoni uffici (Allegato VIII);
9. Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei Governi degli Stati associati relativa allo statuto della Corte arbitrale dell'Associazione (Allegato IX).
I plenipotenziari degli Stati africani e malgascio associati hanno inoltre preso atto delle decisioni e delle dichiarazioni sotto elencate e allegate al presente Atto finale:
1. Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa ai prodotti nucleari (Allegato X);
2. Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa al contingente tariffario per le importazioni di banane (Allegato XI);
3. Dichiarazione della Comunita' relativa all'articolo 25 della Convenzione di Associazione e all'articolo 9 del Protocollo n. 6 relativo alla gestione degli aiuti della Comunita' (Allegato XII);
4. Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato XIII);
5. Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania concernente la applicazione della Convenzione di Associazione a Berlino (Allegato XIV).
Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmachtigen ihre Unterschriften unter diese Sclussakte gesetzt.
EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaires soussignes ont appose' leurs signatures au bas du present Acte final.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.
Geschehen zu Jaunde, am neunundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunundsechzig.
Fait a' Yaounde', le vingt-neuf juillet mil neuf cent soixante-neuf.
Fatto a Yaounde', il ventinove luglio millenovecentosessantanove.
Gedaan te Jaoende', de negenentwintigste juli negentienhonderd negenenzestig.
Pour Sa Majeste' le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Charles HANIN
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Gehrard JAHN
Pour le President de la Republique Francaise,
Yvon BOURGES
Per il Presidente della Repubblica italiana,
Mario PEDINI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Due de Luxembourg,
Albert BORSCHETTE
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
Joseph M.A.H. LUNS
Im Namen des Rates der Europaischen Gemeinschaften,
Pour le Conseil des Communautes Europeennes,
Per il Consiglio delle Comunita' Europee,
Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,
Joseph M.A.H. LUNS Jean REY
Pour le President de la Republique du Burundi,
Lazare NTAWURISHIRA
Pour le President de la Republique Federale du Cameroun,
Vincent EFON
Pour le President de la Republique Centrafricaine,
Louis ALAZOULA
Pour le President de la Republique Democratique du Congo,
Crispin KASASA
Pour le President de la Republique du Congo-Brazzaville,
Chef de l'Etat,
Charles SIANARD
Pour le President de la Republique de la Cote d'Ivoire,
Konan BEDIE
Pour le President de la Republique du Dahomey,
Daouda BADAROU
Pour le President de la Republique Gabonaise,
Emile KASSA MAPSI
Pour le President de la Republique de la Haute-Volta,
Pierre-Claver DAMIBA
Pour le President de la Republique Malgache,
Jacques RABEMANANJARA
Pour le Chef de l'Etat de la Republique du Mali,
Jean-Marie KONE
Pour le President de la Republique Islamique de Mauritanie,
Mokhtar Ould HAIBA
Pour le President de la Republique du Niger,
Alidou BARKIRE
Pour le President de la Republique Rwandaise,
Sylvestre NSANZIMANA
Pour le President de la Republique du Senegal,
Jean COLLIN
Per il Presidente della Repubblica Somala,
Ahmed DUALE
Pour le President de la Republique du Tchad,
Abdoulaye LAMANA
Pour le President de la Republique Togolaise,
Paulin EKLOU

Allegati-Allegato I

ALLEGATO I
Dichiarazione delle Parti contraenti relativa all'articolo 10 della Convenzione di Associazione
Le Alte Parti contraenti,
Nel decidere di prorogare i testi riguardanti la nozione di "prodotti originari" adottati in applicazione della Convenzione di Associazione firmata a Yaounde' il 20 luglio 1963,
Consapevoli dell'utilita' che un testo unico contenente tutte queste disposizioni potrebbe rivestire per una buona applicazione della Convenzione di Associazione,
Convengono di incaricare la Commissione delle Comunita' europee di preparare prontamente un progetto di testo unico affinche' esso sia esaminato al piu' presto possibile dopo l'entrata in vigore della Convenzione suddetta.

Allegati-Allegato II

ALLEGATO II
Dichiarazione delle Parti contraenti relativa ai prodotti petroliferi
Per i prodotti petroliferi la Comunita' si riserva di modificare il regime previsto al Capitolo I del Titolo I della Convenzione di Associazione all'atto della definizione di una politica comune.
In questo caso la Comunita' concede alle importazioni di tali prodotti originari degli Stati associati vantaggi comparabili a quelli previsti nella Convenzione suddetta.

Allegati-Allegato III

ALLEGATO III
Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei Governi degli Stati associati relativa al regime fiscale e doganale degli appalti finanziati dalla Comunita'.
Fino all'entrata in vigore della decisione prevista all'articolo 27 della Convenzione di Associazione, il regime vigente in ciascuno Stato associato alla data del 31 maggio 1969 continua ad essere applicato.

Allegati-Allegato IV

ALLEGATO IV
Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei Governi degli Stati associati con cui si confermano le risoluzioni del Consiglio di Associazione relative alla cooperazione finanziaria e tecnica.
I rappresentanti dei Governi degli Stati membri ed i rappresentanti dei Governi degli Stati associati rinnovano, ove occorra e quando esse si riferiscono all'applicazione di disposizioni riprese nella nuova Convenzione le risoluzioni adottate dal Consiglio di Associazione in base all'articolo 27 della Convenzione di Associazione firmata a Yaounde' il 20 luglio 1963 per la definizione dell'orientamento generale della cooperazione finanziaria e tecnica.

Allegati-Allegato V

ALLEGATO V
Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei Governi degli Stati associati relativa alla liberalizzazione dei pagamenti.
I Governi degli Stati membri e i Governi degli Stati associati si sforzeranno di procedere, entro i limiti delle loro competenze in materia, alla liberalizzazione dei pagamenti di cui all'articolo 37 della Convenzione di Associazione oltre a quanto previsto dall'articolo stesso nella misura in cui cio' sia ad essi consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, della situazione della loro bilancia dei pagamenti.

Allegati-Allegato VI

ALLEGATO VI
Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei Governi degli Stati associati relativa alla non discriminazione tra Stati membri in materia di investimenti.
Al fine di tener conto delle conseguenze derivanti, per taluni Stati associati, dalla loro appartenenza a gruppi monetari regionali, resta inteso che la parita' di cui all'articolo 39, paragrafo 2, della Convenzione di Associazione anche se non esclude assolutamente una possibile differenziazione di talune formalita' amministrative alle quali sono soggette le operazioni menzionate nell'articolo suddetto, a seconda che esse siano realizzate o no da cittadini della stessa zona monetaria, deve, in pratica, garantire una perfetta parita' di trattamento tra cittadini dei vari Stati membri.

Allegati-Allegato VII

ALLEGATO VII
Dichiarazioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei Governi degli Stati associati concernenti l'articolo 1 del Protocollo n. 9 sui privilegi e sulle immunita'.
1. Per privilegi, immunita' o agevolazioni d'uso si intendono i privilegi, le immunita' o agevolazioni d'uso che sono previsti all'articolo 11 del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, dell'8 aprile 1965.
2. I Governi degli Stati membri e i Governi degli Stati associati procureranno di facilitare al massimo per le persone di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 9 sui privilegi e sulle immunita' la concessione alle condizioni piu' favorevoli dei visti temporanei eventualmente necessari al compimento della loro missione.

Allegati-Allegato VIII

ALLEGATO VIII
Dichiarazione delle Parti contraenti relativa a una procedura di
buoni uffici
Le Parti contraenti, che sono parti di una Controversia ai sensi dell'articolo 53 della Convenzione di Associazione sono disposte, se le circostanze lo permettono e salvo informarne il Consiglio di Associazione in modo che tutte le parti interessate possano far valere i loro diritti, a ricorrere, prima di portare la controversia davanti al Consiglio di Associazione, a una procedura di buoni uffici.

Allegati-Allegato IX

ALLEGATO IX
Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei Governi degli Stati associati relativa allo statuto della Corte arbitrale dell'Associazione.
I Governi degli Stati membri e i Governi degli Stati associati si impegnano ad adottare ogni disposizione intesa ad assicurare che i delitti di cui all'articolo 20, terzo comma, dello statuto della Corte arbitrale della Associazione siano puniti come i delitti corrispondenti di fronte ad un tribunale nazionale che deliberi in materia civile.

Allegati-Allegato X

ALLEGATO X
Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa ai prodotti nucleari
Risulta dalle disposizioni abbinate del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea che le disposizioni del Titolo I della Convenzione di Associazione sono applicabili ai beni e ai prodotti di cui agli articoli 92 e seguenti del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica.

Allegati-Allegato XI

ALLEGATO XI
Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa al contingente tariffario per le importazioni di banane.
Qualora i quantitativi chiesti dalla Repubblica federale di Germania superino il contingente tariffario ad essa riservato in virtu' del Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane (ex 08.01 della Nomenclatura di Bruxelles), firmato dagli Stati membri il 25 marzo 1957, gli Stati associati esportatori saranno consultati sulle loro possibilita' di fornire, in condizioni appropriate, in tutto o in parte i quantitativi chiesti dalla Repubblica federale di Germania.

Allegati-Allegato XII

ALLEGATO XII
Dichiarazione della Comunita' relativa all'articolo 25 della Convenzione di Associazione ed all'articolo 9 del Protocollo n. 6 relativo alla gestione degli aiuti della Comunita'.
Consapevole che l'articolo 25, paragrafo 1, della Convenzione di Associazione non esclude la possibilita' di partecipazioni nelle banche di sviluppo degli Stati associati, la Comunita' attira tuttavia l'attenzione di questi ultimi sul fatto che tali partecipazioni avverranno soltanto in casi eccezionali e se la Comunita' stessa disporra' di garanzie sufficienti da definire se del caso.

Allegati-Allegato XIII

ALLEGATO XIII
Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi.
Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

Allegati-Allegato XIV

ALLEGATO XIV
Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione della Convenzione di Associazione a Berlino.
La Convenzione di Associazione si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre Parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione, una dichiarazione contraria.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO

Art. 1

Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'.
Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita' (Firmati il 29 luglio 1969)
ACCORDO INTERNO RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DA PRENDERE E ALLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E GLI STATI AFRICANI E MALGASCIO ASSOCIATI A TALE COMUNITA'
I rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' economica europea, riuniti in sede di Consiglio,
Visto il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in appresso denominato il Trattato, e la Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', in appresso denominata la Convenzione,
Considerando che e' necessario fissare le modalita' secondo le quali sara' definita la posizione comune che i rappresentanti della Comunita' dovranno adottare in seno al Consiglio di Associazione istituito dalla Convenzione, nonche' le disposizioni d'applicazione di diversi articoli di questa Convenzione che possono richiedere un'azione della Comunita', un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro,
Considerando che e' necessario stabilire le norme secondo le quali saranno presi i provvedimenti per l'applicazione, all'interno della Comunita' delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri del Consiglio di Associazione,
Considerando che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri regoleranno le vertenze che possono sorgere fra di loro per quanto riguarda la Convenzione,
Previa consultazione della Commissione delle Comunita' europee,
Hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Articolo 1
1. La posizione comune che i rappresentanti della Comunita' devono prendere in seno al Consiglio di Associazione e' adottata in conformita' delle disposizioni seguenti:
a) quando il Consiglio di Associazione e' investito di problemi oggetto del Titolo I della Convenzione relativo agli scambi commerciali tra la Comunita' e gli Stati associati e dei Protocolli 1, 2, 3 e 5, la posizione comune e' fissata dal Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformita' del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunita' nei confronti dei paesi terzi e determina l'azione di quest'ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali;
b) per l'applicazione degli articoli 20, 29 e 36 della Convenzione, la posizione comune e' fissata dal Consiglio che delibera all'unanimita' dopo che la Commissione e' stata invitata a dare il proprio parere;
c) negli altri casi ed in particolare quando, in applicazione dell'articolo 49 della Convenzione, il Consiglio di Associazione intende delegare al Comitato di Associazione il potere di prendere decisioni o di formulare raccomandazioni o pareri, la posizione comune e' fissata dal Consiglio che delibera all'unanimita', previa consultazione della Commissione.
2. La posizione comune che i rappresentanti della Comunita' prendono in seno al Comitato di Associazione e' adottata alle stesse condizioni di quelle fissate nel paragrafo 1.

Art. 2

Articolo 2
1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione sui problemi oggetto del Titolo I della Convenzione relativo agli scambi commerciali tra la Comunita' e gli Stati associati e dei Protocolli 1, 2, 3 e 5 sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformita' del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunita' nei confronti dei paesi terzi, e determina l'attivita' di quest'ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali.
Le decisioni e raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione in applicazione degli articoli 20, 29 e 36 della Convenzione sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera all'unanimita' dopo che la Commissione e' stata invitata a dare il proprio parere.
Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione negli altri casi sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera all'unanimita', previa consultazione della Commissione.
2. Qualora le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di Associazione interessino un settore che, ai termini del Trattato, non e' di competenza della Comunita' stessa, gli Stati membri prendono le necessarie misure di applicazione.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono anche applicabili per le decisioni e le raccomandazioni prese dal Comitato di Associazione in applicazione dell'articolo 49 della Convenzione.

Art. 3

Articolo 3
Per l'applicazione delle disposizioni del Titolo I della Convenzione di Associazione e dei Protocolli 1, 2, 3 e 5 che prevedono la possibilita' per la Comunita' di chiedere una consultazione, e' adottata la seguente procedura:
a) la domanda di consultazione presentata da uno Stato membro o dalla Commissione comporta automaticamente una deliberazione del Consiglio al fine di determinare la posizione comune della Comunita';
b) la posizione comune della Comunita' e' quella dello Stato membro richiedente o della Commissione, a meno che il Consiglio non decida diversamente a maggioranza qualificata. In quest'ultimo caso, il Consiglio esamina se e a quali condizioni lo Stato membro interessato possa eccezionalmente esporre esso stesso davanti al Consiglio di Associazione le ragioni che hanno motivato la domanda di consultazione;
c) la domanda di consultazione e' trasmessa al Consiglio di Associazione dal Presidente in carica del Consiglio della Comunita' economica europea a nome della Comunita' di quest'ultima.

Art. 4

Articolo 4
Qualsiasi trattato, convenzione, accordo o intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi talune materie trattate nella Convenzione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o piu' Stati membri e uno o piu' Stati associati, e' comunicato senza indugio, a cura dello Stato o degli Stati membri interessati, agli altri Stati membri e alla Commissione.
A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato e' oggetto di una deliberazione del Consiglio.

Art. 5

Articolo 5
1. Per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2 della Convenzione e per permettere ad uno Stato membro di far fronte alle difficolta' menzionate in questo articolo, la Commissione puo' autorizzare detto Stato a prendere le misure di salvaguardia necessarie, comprese quelle destinate a far fronte a una deviazione di traffico.
2. A richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sul mantenimento, la soppressione o la modifica della decisione della Commissione.
3. In caso di urgenza, lo stesso Stato membro interessato puo' prendere le misure di salvaguardia necessarie. Ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Quest'ultima puo' decidere se tali misure debbano essere modificate o soppresse.
In tal caso sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.
4. In caso di gravi difficolta' della propria bilancia dei pagamenti, uno Stato membro puo' prendere le misure necessarie, secondo le disposizioni degli articoli 108 e 109 del Trattato.
5. Nell'applicazione del presente articolo debbono essere scelte con priorita' le misure che turbino il meno possibile il funzionamento del Mercato comune.
6. La notificazione della Comunita' al Consiglio di Associazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della Convenzione, e' fatta dalla Commissione.

Art. 6

Articolo 6
Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 53 della Convenzione per i settori che non sono di competenza della Comunita', consulta in precedenza gli altri Stati membri.
Se il Consiglio di Associazione e' indotto a prender posizione sull'azione dello Stato membro di cui al paragrafo precedente, la posizione sostenuta dalla Comunita' e' quella dello Stato membro interessato, a meno che i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente all'unanimita'.
Il presente articolo e' del pari applicabile quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere alla procedura di buoni uffici prevista all'Allegato VIII dell'Atto finale.

Art. 7

Articolo 7
Le controversie sorte tra Stati membri, tra uno Stato membro e una Istituzione della Comunita' o tra Istituzioni della Comunita' circa la Convenzione, i Protocolli che vi sono allegati nonche' gli Accordi interni firmati per l'applicazione della Convenzione sono sottoposte, a richiesta della Parte piu' diligente, alla Corte di giustizia delle Comunita' alle condizioni previste dal Trattato e dal Protocollo relativo allo statuto della Corte di giustizia allegato a detto Trattato.

Art. 8

Articolo 8
Il Consiglio, deliberando all'unanimita', previa consultazione della Commissione, puo' modificare o completare in qualsiasi momento le disposizioni del presente Accordo.

Art. 9

Articolo 9
Il presente Accordo e' approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali.
Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al segretariato del Consiglio delle Comunita' europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.
Il presente Accordo entra in vigore, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, alla medesima data della Convenzione di Associazione. Esso rimane in applicazione per la stessa durata delle disposizioni di questa.

Art. 10

Articolo 10
Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti egualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee che ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.
Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaires soussignes ont appose' leurs signatures au bas du present Accord.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
Geschehen zu Jaunde, am neunundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunundsechzig.
Fait a' Yaounde', le vingt-neuf juillet mil neuf cent soixante-neuf.
Fatto a Yaounde', il ventinove luglio millenovecentosessantanove.
Gedaan te Yaounde', de negenentwintigste juli negentienhonderd negenenzestig.
Joseph M. A. H. LUNS
Charles HANIN
Gehrard JAHN
Yvon BOURGES
Mario PEDINI
Albert BORSCHETTE

Art. 1

ACCORDO INTERNO RELATIVO AL FINANZIAMENTO E ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI DELLA COMUNITA'
I rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' economica europea, riuniti in sede di Consiglio,
Visto il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in appresso denominato il Trattato,
Considerando che i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 26 giugno 1969, hanno fissato a 918 milioni di unita' di conto lo aiuto a favore degli Stati africani e malgascio associati, in appresso denominati Stati associati e a 82 milioni di unita' di conto l'aiuto a favore dei paesi e territori d'oltremare che intrattengono relazioni particolari con la Francia e i Paesi Bassi, in appresso denominati paesi e territori, e dei dipartimenti francesi d'oltremare;
Considerando che per quanto riguarda gli Stati associati e' stata oggi firmata una Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', in appresso denominata la Convenzione; che tale Convenzione contiene un Titolo II concernente la cooperazione finanziaria e tecnica e un Protocollo n. 6 relativo alla gestione degli aiuti della Comunita';
Considerando che per quanto riguarda i paesi e territori che la loro associazione alla Comunita' dovra' essere oggetto di una decisione del Consiglio delle Comunita' europee in appresso denominata la decisione che conterra' anch'essa un Titolo concernente la cooperazione finanziaria e tecnica e un allegato relativo alla gestione degli aiuti;
Considerando che per l'attuazione di queste disposizioni e' necessario istituire un nuovo Fondo europeo di sviluppo e fissare le modalita' per la sua dotazione nonche' i contributi degli Stati membri a tale dotazione;
Considerando che e' peraltro necessario determinare la procedura di approvazione delle domande di finanziamento e le condizioni di esecuzione finanziaria e di controllo dell'impiego degli aiuti;
Previa consultazione della Commissione delle Comunita' europee,
Hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Articolo 1
1. Gli Stati membri istituiscono un Fondo europeo di sviluppo (1969), in appresso denominato il Fondo.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, incaricata di gestire il Fondo alle condizioni previste all'articolo 8, un importo di 900 milioni di unita' di conto, secondo la seguente ripartizione:
Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 milioni Repubblica federale di Germania . . . . . . . . . . . . 298,5 milioni Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298,5 milioni Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,6 milioni Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 milioni Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 milioni
3. L'importo di cui al paragrafo 2 e' cosi' suddiviso:
a) 828 milioni di unita' di conto per gli Stati associati, di cui 748 milioni sotto forma di aiuti non rimborsabili e 80 milioni sotto forma di prestiti a condizioni speciali e di contributi alla formazione di capitali a rischio;
b) 72 milioni di unita' di conto per i paesi e territori e i dipartimenti francesi d'oltremare, di cui 62 milioni sotto forma di aiuti non rimborsabili e 10 milioni sotto forma di prestiti a condizioni speciali e di contributi alla formazione di capitali a rischio.

Art. 2

Articolo 2
All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si aggiungono, fino a concorrenza di 100 milioni di unita' di conto, prestiti concessi dalla Banca Europea per gli investimenti, in appresso denominata la Banca, sui propri fondi, alle condizioni da essa fissate in conformita' delle disposizioni del suo Statuto.
Questi prestiti sono destinati:
a) fino a concorrenza di 90 milioni di unita' di conto, ad operazioni di finanziamento realizzate negli Stati associati;
b) fino a concorrenza di 10 milioni di unita' di conto, ad operazioni di finanziamento realizzate nei paesi e territori e nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Art. 3

Articolo 3
1. Entro un mese dall'entrata in vigore della Convenzione, e, successivamente, anteriormente al 1 settembre di ogni anno, la Commissione elabora e comunica al Consiglio uno stato di previsione degli impieghi da effettuare durante ciascun esercizio finanziario.
2. Alle stesse condizioni, la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio l'importo complessivo dei pagamenti da prevedere per ciascun esercizio. In base a tale importo e tenuto conto delle necessita' di tesoreria comprese quelle per far fronte alle anticipazioni di cui allo articolo 21 della Convenzione, essa stabilisce uno scadenzario delle richieste di contributi che determinera' la loro esigibilita'; le modalita' di versamento di tali contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 23 del presente Accordo.
La Commissione sottopone lo scadenzario al Consiglio che si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 13 del presente Accordo.
Qualora i contributi siano insufficienti per far fronte alle effettive necessita' del Fondo nell'esercizio considerato, la Commissione sottopone al Consiglio, che si pronuncia entro il termine di un mese, proposte di versamenti complementari.
3. I fondi, fino al loro impiego da parte della Commissione per il finanziamento dei progetti o programmi adottati alle condizioni di cui agli articoli 9 - 17, rimangono depositati sui conti speciali aperti da ogni Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso organismi che esso designa secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario.
4. I fondi, a decorrere dalla data della loro esigibilita' e per la durata del suddetto deposito, conservano il valore corrispondente alla parita' in vigore il giorno della loro esigibilita' in rapporto all'unita' di conto definita dal Protocollo n. 7 allegato alla Convenzione e dalle corrispondenti disposizioni della decisione.

Art. 4

Articolo 4
1. Le eventuali rimanenze del Fondo saranno impiegate fino a esaurimento secondo le stesse modalita' previste dalla Convenzione, dalla decisione e dal presente Accordo.
2. Gli Stati membri si impegnano a versare, allo scadere della Convenzione e alle condizioni previste allo articolo 3, la parte dei loro contributi che non e' ancora stata richiesta.

Art. 5

Articolo 5
Tutte le operazioni finanziarie a favore degli Stati associati, dei paesi e territori e dei dipartimenti francesi d'oltremare, si effettuano alle condizioni previste dal presente Accordo e sono imputate al Fondo, ad eccezione dei prestiti concessi dalla Banca sui propri fondi.

Art. 6

Articolo 6
1. Gli Stati membri s'impegnano - in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della Banca - a rendersi garanti verso la Banca medesima, rinunciando al beneficio di escussione per tutti gli impegni finanziari e pecuniari risultanti per i mutuatari dai suoi interventi sotto forma di prestiti su fondi propri concessi in applicazione della Convenzione e della decisione.
2. Tale impegno prendera' effetto quando l'ammontare totale dei prestiti concessi dalla Banca in applicazione della Convenzione e della decisione eccedera' in capitale 70 milioni di unita' di conto.
3. Tale impegno sara' limitato alla differenza fra il totale dei prestiti effettivamente accordati dalla Banca in applicazione della Convenzione e della decisione e 70 milioni di unita' di conto.
4. Gli impegni risultanti dalle disposizioni dei paragrafi precedenti formeranno oggetto di contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la Banca.

Art. 7

Articolo 7
1. Per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del Protocollo n. 6 e delle corrispondenti disposizioni della decisione per i paesi e territori, e nei limiti in essi fissati, il tasso dell'abbuono degli interessi che puo' essere applicato forfettariamente sui prestiti della Banca viene stabilito come segue:
a) 2% sino alla fine del quinto anno di rimborso del prestito, per gli investimenti nelle industrie manufatturiere effettuati nelle zone di influenza immediata dei principali poli di sviluppo industriale degli Stati associati;
b) 3% per tutta la durata del prestito, per i medesimi investimenti effettuati in regioni o paesi poco industrializzati o molto lontani dagli accessi marittimi, nonche' per l'attrezzatura turistica;
c) 2% per tutta la durata del prestito, per i prestiti accordati tramite un organismo di finanziamento dello sviluppo.
2. Il richiedente di un prestito della Banca puo', oltre ai casi previsti dal paragrafo 1, domandare la concessione di un abbuono d'interessi nei limiti fissati dall'articolo 8, paragrafo 3, del Protocollo n. 6 e dalle corrispondenti disposizioni della decisione per i paesi e territori.
Detto abbuono e' deciso caso per caso, in funzione della redditivita' finanziaria dei progetti, del loro contributo allo sviluppo dell'economia complessiva del paese interessato, nonche' della capacita' di indebitamento di quest'ultimo.
3. Quando i prestiti della Banca sono accordati tramite un organismo di finanziamento dello sviluppo, l'abbuono forfettario del 2% di cui al paragrafo 1, lettera c), si cumula se del caso con gli abbuoni previsti ai paragrafi 1, lettere a) e b) o al paragrafo 2.
L'organismo intermedio deve in questo caso applicare al beneficiario finale condizioni d'interessi che tengano conto integralmente degli abbuoni di cui quest'ultimo avrebbe beneficiato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b) o del paragrafo 2 se il prestito gli fosse accordato direttamente.
Qualora una riduzione del tasso dell'abbuono totale degli interessi si riveli necessario per rispondere alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, del Protocollo n. 6, tale riduzione si applica per priorita' sull'abbuono accordato a norma del paragrafo 1 lettera c).

Art. 8

Articolo 8
Fatte salve le disposizioni degli articoli 13 - 16 e senza pregiudizio delle attribuzioni conferite dalla Comunita' alla Banca per la gestione di taluni aiuti, il Fondo e' gestito dalla Commissione secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 23.

Art. 9

Articolo 9
1. La Commissione e la Banca si comunicano, entro un termine massimo di due settimane, le domande di finanziamento che sono loro presentate alle condizioni previste dagli articoli 22 della Convenzione e 12 del Protocollo n. 6 e dalle corrispondenti disposizioni della decisione.
Esse si informano inoltre regolarmente in merito ai progetti non ancora presentati e in particolare in merito ai contatti preliminari che le autorita' competenti degli Stati, paesi e territori associati hanno preso con esse prima della presentazione della loro domanda.
2. Le domande sono preliminarmente esaminate in comune dalla Commissione e dalla Banca per determinare il modo o i modi di finanziamento che sembrano piu' appropriati. Nel corso di tale esame, si tiene conto in particolare dell'oggetto del progetto, delle sue prospettive di redditivita' finanziaria e della capacita' di indebitamento del paese interessato.
3. In mancanza di un accordo tra la Commissione e la Banca sul modo di finanziamento piu' appropriato, il problema e' sottoposto, a titolo consultivo ed al piu' presto, al Comitato di cui all'articolo 13, in base ad un fascicolo succinto in cui sono indicate le posizioni rispettive della Commissione e della Banca. L'orientamento che si manifesta in seno al Comitato quanto al modo di finanziamento del progetto in causa lascia impregiudicate le proposte o i pareri elaborati da parte della Commissione o della Banca al termine dell'istruzione, nonche' la posizione del Comitato sulle proposte di finanziamento.

Art. 10

Articolo 10
1. La Commissione istruisce i progetti che potrebbero essere finanziati mediante aiuti non rimborsabili, le domande relative agli aiuti previsti all'articolo 20 della Convenzione, nonche' i progetti, programmi ed azioni di cooperazione tecnica. Essa elabora le necessarie proposte di finanziamento.
2. La Banca, conformemente alle disposizioni del suo statuto, istruisce i progetti o le domande di prestiti che potrebbero essere finanziati con le proprie risorse.
3. La Banca istruisce le domande di abbuoni d'interessi afferenti ai prestiti sulle proprie risorse, i progetti che potrebbero dar luogo ad un contributo alla formazione di capitali a rischio, nonche' i progetti riguardanti il settore industriale che potrebbero essere finanziati mediante un prestito a condizioni speciali. Per questi ultimi progetti l'istruzione e' svolta in contatto con la Commissione, in conformita' delle disposizioni dell'articolo 11. La Banca elabora le proposte di concessione di abbuoni, nonche' le proposte ed i piani di finanziamento relativi a tali progetti. Le proposte ed i piani di finanziamento sono presentati dalla Commissione al Comitato previsto all'articolo 13. Alle proposte della Banca e' allegato il parere della Commissione.
4. Tuttavia, se i progetti di cui al paragrafo 3 fanno parte di un progetto integrato per il cui finanziamento potrebbero essere utilizzati vari modi d'intervento del Fondo e in particolare un aiuto non rimborsabile, la Commissione e la Banca stabiliscono in stretta cooperazione la proposta e lo schema di finanziamento, ciascuna per la parte che la riguarda. Questa proposta, corredata dello schema di finanziamento, e' presentata dalla Commissione in un fascicolo unico al Comitato previsto all'articolo 13.
La Commissione e la Banca fissano in comune le modalita' dell'istruzione che precisano in particolare i problemi il cui esame spetta piu' particolarmente a ciascuna di esse.
In caso di divergenza sui modi di finanziamento, la Commissione e la Banca presentano ciascuna una proposta ed un piano di finanziamento.
5. La Commissione istruisce gli altri progetti o domande che potrebbero essere finanziati mediante un prestito a condizioni speciali. Essa chiede il parere della Banca su tali progetti o domande.
Se la Banca esprime un parere favorevole alla concessione di tale prestito, essa sottopone alla Commissione il proprio parere accompagnato da un piano di finanziamento. La Commissione elabora una proposta di finanziamento e la presenta al Comitato previsto all'articolo 13, corredata del parere e del piano di finanziamento della Banca.
Se la Banca ritiene che il progetto non possa essere oggetto di un tale prestito, ne avvisa la Commissione che puo' mantenere questo modo di finanziamento, ovvero proporre il finanziamento mediante un aiuto non rimborsabile, oppure ritirare il progetto.
6. La Commissione istruisce le domande di anticipazioni presentate alle condizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 1, del Protocollo n. 6 e dalle corrispondenti disposizioni della decisione.
Essa elabora le proposte di finanziamento per tali anticipazioni che sono esaminate secondo la procedura accelerata prevista all'articolo 16.

Art. 11

Articolo 11
La Commissione - tramite il suo ufficio di collegamento - e la Banca si tengono reciprocamente informate dei progressi dell'istruzione delle domande di finanziamento.
Detto ufficio da' e raccoglie tutte le informazioni di carattere generale atte a favorire l'armonizzazione delle procedure di gestione e la valutazione delle domande.
Esso interviene in particolare nelle procedure previste all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, ed all'articolo 10, paragrafo 4.

Art. 12

Articolo 12
1. Fatti salvi i mandati conferiti alla Banca, ai sensi del paragrafo 2, la Commissione provvede per conto della Comunita' all'esecuzione finanziaria dei progetti o programmi finanziati dal Fondo alimentato conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 ed effettua i pagamenti, in conformita' delle disposizioni del regolamento finanziario di cui all'articolo 23.
2. La Banca gestisce per conto della Comunita' i prestiti a condizioni speciali ed i contributi alla formazione di capitali a rischio, in base alle disposizioni della Convenzione, della decisione, del presente Accordo e del regolamento finanziario di cui all'articolo 23, nonche' in virtu' di un mandato ad essa conferito dalla Comunita' per ciascun progetto, su proposta della Commissione e previo parere del Comitato previsto all'articolo 13. Queste operazioni sono effettuate a nome ed a rischio della Comunita'.
Quest'ultima e' titolare di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditore o di proprietario:
3. Le somme riscosse dalla Banca quali rimborsi, interessi ed accessori dei prestiti a condizioni speciali, o quali redditi, rimborsi o cessioni di contributi alla formazione di capitali a rischio o rimunerazione dell'esercizio dei diritti sociali connessi a tali contributi, dedotte le commissioni dovute alla Banca, restano acquisite alla Comunita' fino a quando non se ne disponga secondo le disposizioni previste all'articolo 19.

Art. 13

Articolo 13
1. E' istituito un Comitato del Fondo composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri, in appresso denominato il Comitato.
Il Comitato e' presieduto da un rappresentante della Commissione.
Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce il regolamento interno del Comitato.
Il segretariato del Comitato e' assicurato dalla Commissione.
3. In seno al Comitato, ai voti degli Stati membri e' attribuita la ponderazione seguente:
Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Repubblica federale di Germania. . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Il Comitato si pronuncia alla maggioranza qualificata di 67 voti.

Art. 14

Articolo 14
1. Il Comitato emette il proprio parere in merito alle proposte di finanziamento sottopostegli in conformita' dell'articolo 10.
2. Tali proposte di finanziamento espongono in particolare la posizione del progetto o dei progetti nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi associati interessati; esse indicano inoltre l'utilizzazione dei precedenti aiuti della Comunita' fatta in tali paesi.
Inoltre il Comitato e' tenuto informato dalla Commissione, per quanto possibile, sugli altri aiuti bilaterali e multilaterali concessi o previsti a favore dei paesi associati interessati.
3. Il Comitato, ove occorra, emette inoltre il proprio parere in merito:
a) alle richieste di abbuoni d'interessi, restando inteso che non e' autorizzato a pronunciarsi su una modificazione del tasso degli abbuoni fissati forfettariamente in conformita' dell'articolo 7, paragrafo 1;
b) al mandato di gestione conferito alla Banca per le proposte di finanziamento che comportano un prestito a condizioni speciali o un contributo alla formazione di capitali a rischio;
c) all'applicazione al progetto o programma considerato delle disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione e delle corrispondenti disposizioni della decisione.
4. Il Comitato, dopo aver deliberato in merito ad una proposta di finanziamento, puo' chiedere l'emendamento della proposta senza nuova discussione, oppure la ripresa dell'istruzione su taluni punti determinati.
In questo caso, la proposta di finanziamento riveduta o completata e' sottoposta nuovamente al Comitato in una delle sue successive riunioni.

Art. 15

Articolo 15
1. Le proposte di finanziamento corredate del parere del Comitato sono sottoposte per decisione alla Commissione.
2. La Commissione, qualora decida di scostarsi dal parere espresso dal Comitato o in mancanza di un parere favorevole di quest'ultimo, puo' ritirare la proposta di finanziamento ovvero adire il Consiglio che decide secondo le stesse modalita' di voto del Comitato.

Art. 16

Articolo 16
Per la concessione da parte della Comunita' degli aiuti previsti all'articolo 20 della Convenzione e delle anticipazioni previste all'articolo 21 della Convenzione e ai corrispondenti articoli della decisione nonche', eventualmente, per progetti o programmi che presentano un carattere d'urgenza, e' istituita dal regolamento finanziario di cui all'articolo 23 e dal regolamento interno del Comitato una procedura accelerata.

Art. 17

Articolo 17
Ai fini dell'informazione prevista all'articolo 14, paragrafo 2, nonche' per permettere la documentazione degli Stati membri, la Commissione raccoglie ogni utile informazione sugli aiuti agli Stati, paesi e territori associati e ai dipartimenti francesi d'oltremare, previsti o concessi sia dagli Stati membri, sia dalle Istituzioni internazionali o da altre fonti d'aiuti. Ciascuno Stato membro trasmette regolarmente alla Commissione i dati necessari.

Art. 18

Articolo 18
Fatti salvi i mandati conferiti alla Banca, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, la Commissione provvede all'esecuzione finanziaria dei progetti o programmi finanziati dal Fondo ed effettua i pagamenti, in conformita' delle disposizioni del regolamento finanziario di cui all'articolo 23.

Art. 19

Articolo 19
1. Per la durata del presente Accordo, le somme versate alla Banca a titolo di pagamenti effettuati dai beneficiari di prestiti a condizioni speciali concesse rispettivamente agli Stati associati e ai paesi e territori successivamente al 1 giugno 1964 sono accreditate al Fondo, previa deduzione delle provvigioni dovute alla Banca per la gestione dei prestiti a condizioni speciali e dei contributi alla formazione di capitali a rischio finanziati con i mezzi del Fondo. Dette somme si aggiungono rispettivamente agli importi stabiliti all'articolo 18, lettera a), secondo trattino, della Convenzione e al corrispondente articolo della decisione.
2. Le operazioni di contributo alla formazione di capitali a rischio sono temporanee. Non appena la situazione del beneficiario di dette operazioni lo consenta, esse sono risolte quanto prima e alle migliori condizioni possibili.
I ricavi della cessione e i redditi derivanti da queste operazioni sono accreditati al Fondo, per la durata del presente Accordo, e si aggiungono rispettivamente agli importi di cui all'articolo 18, lettera a), secondo trattino, della Convenzione e al corrispondente articolo della decisione.
3. Dopo la scadenza del presente Accordo, le somme di cui ai paragrafi 1 e 2, previa deduzione delle provvigioni di cui al paragrafo 1, sono versate agli Stati membri in proporzione ai loro contributi al Fondo con i cui mezzi sono stati finanziati i relativi progetti, a meno che il Consiglio non decida all'unanimita' di destinarle ad altre operazioni.

Art. 20

Articolo 20
Il regolamento finanziario di cui all'articolo 23 precisa le modalita' di assegnazione degli eventuali introiti del Fondo diversi da quelli di cui all'articolo 19.

Art. 21

Articolo 21
1. La Commissione si accerta delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunita' finanziati dal Fondo sono posti in atto dagli Stati associati, dai paesi e territori o dagli altri eventuali beneficiari.
2. La Commissione si accerta del pari delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate dal Fondo sono utilizzate dai beneficiari.
3. La Commissione informa il Consiglio, almeno una volta all'anno, in merito alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 13, prende le necessarie decisioni.

Art. 22

Articolo 22
1. Al termine di ciascun esercizio, la Commissione chiude il conto della gestione trascorsa nonche' il bilancio del Fondo.
2. La commissione di controllo prevista all'articolo 206 del Trattato esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui detta commissione esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 23.
3. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 13, da' atto alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo.

Art. 23

Articolo 23
Le disposizioni di applicazione del presente Accordo formano oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della Convenzione, dal Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 13, in base ad un progetto della Commissione e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima.

Art. 24

Articolo 24
1. Le rimanenze del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla Convenzione di applicazione allegata al Trattato, continueranno, salvo eccezioni previste dalla Convenzione di Associazione firmata a Yaounde' il 29 luglio 1969, ad essere amministrate alle condizioni previste da detta Convenzione di applicazione nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 dicembre 1962.
Le rimanenze del Fondo istituito dall'Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita' firmato a Yaounde' il 20 luglio 1963 continueranno, salvo eccezioni previste dalla Convenzione di Associazione firmata a Yaounde' il 29 luglio 1969, ad essere amministrate alle condizioni previste da detto Accordo interno nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 maggio 1969.
2. Qualora per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle rimanenze fosse compromessa la soddisfacente realizzazione di progetti finanziati nel quadro dei Fondi di cui al paragrafo 1, la Commissione potra' presentare proposte supplementari di finanziamento alle condizioni stabilite all'articolo 13.

Art. 25

Articolo 25
Il presente Accordo e' approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee lo adempimento delle procedure richieste per la relativa entrata in vigore.
Il presente Accordo e' concluso per la stessa durata della Convenzione. Tuttavia esso restera' in vigore nella misura necessaria per l'esecuzione integrale di tutte le operazioni finanziate a titolo del Fondo.

Art. 26

Articolo 26
Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari.
Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaires soussignes ont appose' leurs signatures au bas du present Accord.
IN FEDE DI CHE, i plenipontenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
Geschehen zu Jaunde, am neunundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunundsechzig.
Fait a' Yaounde', le vingt-neuf juillet mil neuf cent soixante-neuf.
Fatto a Yaounde', il ventinove luglio millenovecentosessantanove.
Gedaan te Yaounde', de negenentwintigste juli negentienhonderd negenenzestig.
Joseph M. A. H. LUNS
Charles HANIN
Gehrard JAHM
Yvon BOURGES
Mario PEDINI
Albert BORSCHETTE
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht