065U0061
065U0061
Accordo (LEGGE 15 febbraio 1965 n. 61)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica, e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, concluso a Roma il 10 agosto 1964.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 23 dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 febbraio 1965 SARAGAT MORO - TAVIANI - DELLE FAVE Visto, il Guardasigilli: REALE
Art. 1
Accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (Roma, 10 agosto 1964)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO,
desiderosi di adeguare alla situazione attuale le disposizioni che regolano il tradizionale movimento migratorio dall'Italia alla Svizzera,
considerando la necessita' di rendere piu' semplici e piu' rapide le modalita' del reclutamento dei lavoratori italiani e la procedura relativa all'emigrazione dei lavoratori stessi in Svizzera,
solleciti di migliorare le condizioni di soggiorno dei lavoratori italiani in Svizzera e di assicurare loro lo stesso trattamento dei nazionali per quanto concerne le condizioni di lavoro,
hanno deciso di sottoporre a revisione l'Accordo relativo
all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, concluso fra i due Paesi il 22 giugno 1948 e, a tal fine, hanno nominato loro Plenipotenziari:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
il signor Ferdinando STORCHI, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri;
IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO
il signor Max HOLZER, direttore dell'Ufficio federale
dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro;
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:
Articolo 1
1. Il presente Accordo si applica ai lavoratori italiani in
Svizzera, salve restando le disposizioni particolari relative ai frontalieri.
Art. 2
Articolo 2
Accettazione delle richieste
1. I datori di lavoro che svolgono la loro attivita' in Svizzera e desiderano assumere lavoratori in Italia si rivolgeranno alle competenti autorita' italiane. Le richieste potranno essere numeriche oppure nominative.
2. Le associazioni professionali e le organizzazioni di utilita'
pubblica svizzere abilitate ad esercitare il collocamento in virtu' della legislazione svizzera sono altresi' ammesse a presentare le richieste. Non sono invece accettabili le richieste presentate da agenzie private che svolgono la loro attivita' a scopo di lucro.
3. Le autorita' italiane terranno conto delle necessita' della
Svizzera in occasione del reclutamento di lavoratori disposti ad emigrare.
Art. 3
Articolo 3
Richieste numeriche
1. Le richieste numeriche di manodopera saranno presentate
all'Ambasciata d'Italia a Berna (in seguito l'Ambasciata). Dette richieste conterranno indicazioni precise e complete sulla natura dell'occupazione, il genere e la qualifica della manodopera desiderata, le condizioni di lavoro, di retribuzione, di previdenza sociale, di alloggio e di vitto, come pure in merito alle ritenute praticate sul salario per le assicurazioni, le imposte, le tasse ed altri oneri.
2. L'Ambasciata trasmettera' le richieste al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale in Roma, il quale stabilira' quali siano gli Uffici del lavoro e della massima occupazione (in seguito gli Uffici del lavoro) da cui potranno essere svolte le operazioni di reperimento della manodopera in Italia; esso terra' conto, per quanto possibile, delle preferenze che i richiedenti avranno espresso circa le regioni ove il reclutamento e' desiderato.
3. Gli Uffici del lavoro si adopereranno a reclutare la manodopera richiesta. Essi inoltreranno le liste nominative dei candidati all'Ambasciata, la quale, a sua volta, le trasmettera' ai richiedenti.
4. Appena in possesso di dette liste i richiedenti avranno la
facolta' di recarsi nel luogo di reclutamento in Italia per prendere contatto con i lavoratori loro destinati e, eventualmente, accompagnarli in Svizzera. Essi prenderanno preventivi accordi con l'Ufficio del lavoro incaricato del reclutamento.
5. Spettera' ai richiedenti di far pervenire ai lavoratori
prescelti i contratti di lavoro vistati dall'Ambasciata oppure dal Consolato d'Italia competente (in seguito il Consolato), unitamente alle assicurazioni di permesso di dimora rilasciate dalla competente polizia cantonale degli stranieri.
6. Qualora un lavoratore reclutato su domanda numerica non dia
seguito alla sua assunzione, oppure sia impedito di recarsi in Svizzera, le autorita' italiane si adopereranno per presentare senza indugio la candidatura di un altro lavoratore che abbia le attitudini desiderate.
Art. 4
Articolo 4
Richieste nominative
Il datore di lavoro che desidera assumere in Italia un lavoratore nominativamente indicato, gli fara' pervenire un contratto di lavoro vistato dal Consolato, unitamente all'assicurazione di permesso di dimora rilasciata dalla competente polizia cantonale degli stranieri.
Art. 5
Articolo 5
Contratti di lavoro
I contratti di lavoro sottoposti al visto saranno redatti su un
modulo il cui testo e le cui clausole saranno stabiliti dalle autorita' italiane d'intesa con lo Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (in seguito l'Ufficio federale).
Per ogni ulteriore modifica verra' seguita la stessa procedura.
Art. 6
Articolo 6
Validita' del visto
1. Il visto rilasciato dall'Ambasciata o dal Consolato sara' valido
per tutta la durata del soggiorno in Svizzera del lavoratore. Non dovra' essere rinnovato in caso di cambiamento di posto di lavoro o di professione.
2. Il visto non sara' nuovamente richiesto per i lavoratori
stagionali i quali, dopo aver lasciato la Svizzera alla fine della stagione muniti di un'assicurazione di permesso di dimora valida per la stagione successiva, desiderino ritornarvi per riprendervi la loro attivita'.
3. Quanto sopra varra' anche per i lavoratori italiani che, durante
la validita' del loro permesso di dimora, si assenteranno temporaneamente dalla Svizzera.
Art. 7
Articolo 7
Emolumento per il visto
1. Da parte dell'Ambasciata o del Consolato sara' percepita la
somma di 10 franchi per ogni contratto di lavoro vistato.
Nessun'altra somma potra', essere richiesta a questo titolo durante il periodo di soggiorno del lavoratore in Svizzera.
2. La somma suddetta sara' a carico del datore di lavoro e non
dovra' essere dedotta dal salario del lavoratore.
3. Il datore di lavoro che abbia versato detta somma senza aver
potuto ottenere la manodopera richiesta avra' diritto al rimborso della somma versata. Il rimborso non verra' accordato quando si tratti di una richiesta nominativa rimasta senza esito per il fatto che il lavoratore richiesto non abbia potuto rispondere alla chiamata del datore di lavoro per colpa di quest'ultimo.
Art. 8
Articolo 8
Rilascio dei passaporti
I lavoratori italiani reclutati in Italia su richiesta numerica o nominativa otterranno il passaporto, su presentazione del contratto di lavoro vistato secondo le norme di cui sopra, purche' siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge italiana.
Art. 9
Articolo 9
1. Il datore di lavoro rimborsera' le spese di viaggio al
lavoratore che ha fatto venire dall'Italia. Tale rimborso verra' effettuato entro un mese dalla data di entrata in servizio del lavoratore.
2. Se le spese del viaggio in territorio italiano sono state
sostenute dalle autorita' italiane, il datore di lavoro si liberera' dall'obbligo di rimborsarle versandone l'importo a un organismo designato da dette autorita'. Questo rimborso verra' effettuato entro un mese dalla data di entrata in servizio del lavoratore, se questo ultimo e' ancora occupato presso il datore di lavoro.
Art. 10
Articolo 10
Condizioni di ingresso e di soggiorno
1. L'ingresso dei lavoratori italiani e il loro diritto di
soggiorno in Svizzera sono regolati dalle disposizioni della legislazione svizzera relative alla dimora e al domicilio degli stranieri, dalla Dichiarazione del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione della Convenzione italo-svizzera di stabilimento e consolare del 22 luglio 1868 e dalla Decisione del Consiglio dell'organizzazione europea di cooperazione economica che regola l'impiego dei cittadini dei Paesi membri, del 30 ottobre 1953 - 7 dicembre 1956, ripresa dall'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici.
2. Per quanto concerne il loro domicilio in Svizzera, i lavoratori italiani saranno sottoposti al regime previsto dall'art. 2, par. 2° della Dichiarazione del 5 maggio 1934.
Art. 11
Articolo 11
Lavoratori aventi 5 anni di soggiorno in Svizzera
1. I lavoratori italiani, che hanno risieduto in Svizzera in modo regolare e ininterrotto per almeno cinque anni, beneficeranno dei vantaggi seguenti:
a) otterranno il rinnovo del permesso di dimora per il posto di lavoro che gia' occupano; il permesso sara' rinnovato successivamente per due periodi di due anni ciascuno e, poi, una terza volta, fino al rilascio del permesso di domicilio, sempreche' la validita' del loro passaporto lo consenta;
b) otterranno in qualunque Cantone l'autorizzazione di cambiare posto di lavoro oppure di esercitare una altra attivita' professionale in qualita' di lavoratori dipendenti.
2. In caso di disoccupazione grave, che si estenda, nella Regione, a tutto il settore professionale in cui il lavoratore e' occupato, il rinnovo del permesso di dimora per il posto occupato, oppure l'autorizzazione a cambiare posto, potranno non essere concessi. In tal caso, il lavoratore otterra' comunque l'autorizzazione ad esercitare, in qualita' di lavoratore dipendente, un'altra attivita' professionale che non sia colpita dalla disoccupazione.
3. Restano salve le disposizioni svizzere che limitano l'impiego
della mano d'opera straniera per inderogabili ragioni di interesse nazionale.
Art. 12
Articolo 12
Lavoratori stagionali
1. I lavoratori stagionali che, durante cinque anni consecutivi,
hanno soggiornato regolarmente per almeno 45 mesi in Svizzera per lavoro, otterranno su richiesta un permesso di dimora non stagionale, a condizione che trovino un'occupazione annuale nella loro professione.
2. I mesi di lavoro che il lavoratore ha compiuto in Svizzera in
qualita' di stagionale verranno detratti dai termini stabiliti per la concessione dei vantaggi previsti in materia di soggiorno.
3. Restano salve le disposizioni svizzere che limitano l'impiego
della mano d'opera straniera per inderogabili ragioni di interesse nazionale.
Art. 13
Articolo 13
Riunione della famiglia
1. Le autorita' svizzere autorizzeranno la moglie e i figli minori di un lavoratore italiano a raggiungere il capo famiglia per risiedere assieme a lui in Svizzera dal momento in cui il soggiorno e l'impiego di tale lavoratore potranno essere considerati sufficientemente stabili e durevoli.
2. Affinche' l'autorizzazione possa essere rilasciata, il
lavoratore dovra' tuttavia disporre per la sua famiglia di un alloggio adeguato.
Art. 14
Articolo 14
Controllo sanitario
Il controllo sanitario all'ingresso in Svizzera, richiesto per
ragioni di sanita' pubblica e nello stesso interesse dei lavoratori, sara' limitato allo stretto necessario. Detto controllo non comportera' alcuna spesa per i lavoratori.
Art. 15
Articolo 15
Uguaglianza di trattamento e controllo delle condizioni di assunzione
1. I lavoratori italiani saranno impiegati in Svizzera alle stesse condizioni di lavoro e di retribuzione della mano d'opera nazionale, nel quadro delle disposizioni di legge, degli usi professionali e locali e, se del caso, dei contratti collettivi o dei contratti-tipo di lavoro.
2. Essi godranno degli stessi diritti e della stessa protezione dei
nazionali per quanto concerne l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene, nonche' in materia di alloggi.
3. Le autorita' svizzere vigileranno affinche' queste disposizioni siano osservate e controlleranno, in particolare, se le condizioni individuali di assunzione siano ad esse conformi.
4. I lavoratori italiani potranno, alle stesse condizioni dei
nazionali, adire le autorita' amministrative o giudiziarie competenti nelle vertenze in materia di lavoro. Se una vertenza in materia di lavoro non potesse essere risolta prima della partenza del lavoratore, quest'ultimo avra' la possibilita' di farsi rappresentare davanti alle autorita' giudiziarie svizzere.
Art. 16
Articolo 16
Collocamento e assicurazione contro la disoccupazione
1. Il servizio pubblico svizzero del collocamento sara' aperto ai lavoratori italiani che hanno cinque anni di soggiorno regolare ed ininterrotto in Svizzera.
2. Detti lavoratori potranno iscriversi alle casse svizzere di
assicurazione contro la disoccupazione alle condizioni stabilite dalla legislazione svizzera.
Art. 17
Articolo 17
Sicurezza sociale
La sicurezza sociale dei lavoratori italiani e' regolata dalla
Convenzione su tale materia, conclusa tra l'Italia e la Svizzera il 14 dicembre 1962, nonche' dagli Accordi complementari.
Art. 18
Articolo 18
Adattamento alle condizioni di vita
1. Le autorita' svizzere esamineranno, di concerto con le autorita'
italiane e gli ambienti interessati, in quale modo i lavoratori italiani e le loro famiglie possano essere aiutati a superare le difficolta' pratiche che incontrino in Svizzera, specialmente durante il periodo di adattamento.
2. Associazioni private potranno collaborare a questo compito, con il consenso dell'Ufficio federale.
Art. 19
Articolo 19
Trasferimento dei risparmi
I lavoratori italiani potranno trasferire liberamente i loro
risparmi in Italia nel quadro dell'Accordo monetario europeo del 5 agosto 1955.
Art. 20
Articolo 20
Collaborazione amministrativa
1. Le Amministrazioni competenti dei due Paesi stabiliranno di
concerto le modalita' particolari necessarie alla loro collaborazione per l'esecuzione del presente Accordo.
2. Esse si scambieranno regolarmente tutte le informazioni atte ad assicurare tale collaborazione.
Art. 21
Articolo 21
Reclami
I reclami che perverranno all'Ambasciata o al Consolato circa
l'applicazione del presente Accordo saranno trasmessi alle autorita' svizzere competenti. Esse procederanno alle inchieste necessarie, prenderanno, all'occorrenza, contatto con l'Ambasciata o col Consolato e si adopereranno per trovare soluzioni soddisfacenti.
Queste verranno portate a conoscenza dell'Ambasciata o del
Consolato.
Art. 22
Articolo 22
Commissione mista
1. Verra' costituita una Commissione mista, composta di cinque
delegati al massimo per ciascun Paese. Ogni delegazione potra' farsi assistere dagli esperti necessari.
2. La Commissione esaminera' e si adoperera' a risolvere le
difficolta' che potessero sorgere nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Accordo e che non avessero potuto essere risolte per le vie normali. Essa potra' anche incaricarsi di ogni altra questione relativa all'immigrazione dei lavoratori italiani e delle loro famiglie in Svizzera. Essa fara', se del caso, le necessario proposte ai due Governi, e, ove occorra, quella di modificare il presente Accordo.
3. La Commissione mista stabilira' la propria organizzazione
interna e il proprio metodo di lavoro. Essa si riunira' in Svizzera oppure in Italia, su richiesta di una delle due Parti.
Art. 23
Articolo 23
Ratifica, entrata in vigore e validita'
1. Il presente Accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica
saranno scambiati a Berna al piu' presto possibile.
2. L'Accordo entrera' in vigore il giorno dello scambio degli
strumenti di ratifica e sara', valido fino al 31 dicembre successivo, dopodiche' verra' prorogato tacitamente di anno in anno, salvo denuncia da darsi almeno sei mesi prima della scadenza annuale.
3. Esso sara' frattanto applicato provvisoriamente a partire dal 1 novembre 1964.
4. L'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 22 giugno 1948 cessera' di avere effetto a partire dalla data di applicazione provvisoria del presente Accordo e sara' abrogato il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo stesso.
IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari summenzionati hanno firmato il
presente Accordo.
Fatto in Roma, il 10 agosto 1964, in due esemplari, uno in
italiano e l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.
Per l'Italia: STORCHI
Per la Svizzera: HOLZER
Accordo-Protocollo
PROTOCOLLO FINALE
All'atto della firma, in data odierna, dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (in seguito l'Accordo), i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno tenuto a precisare i seguenti punti:
I.
In merito all'art. 7 dell'Accordo, viene precisato che le autorita'
italiane destineranno all'assistenza dei lavoratori italiani in Svizzera l'emolumento percepito per la vidimazione dei contratti di lavoro.
II.
Circa le modalita' di rimborso delle spese di viaggio, previsto
all'art. 9, par. 2 dell'Accordo, e' stato convenuto che l'ente incaricato della riscossione fara' pervenire al datore di lavoro un avviso di pagamento attestante che il lavoratore ha beneficiato di un buono per il viaggio gratuito sul percorso italiano e contenente l'indicazione della somma da rimborsare. Detto avviso dovra', pervenire al datore di lavoro entro tre settimane dalla data di entrata in servizio del lavoratore; trascorso tale termine, il datore di lavoro potra' ritenersi liberato dall'obbligo del rimborso, versando l'importo al lavoratore.
III.
In relazione all'art. 11 dell'Accordo, i termini "regolare ed
ininterrotto" non escludono la possibilita', per i lavoratori italiani, di recarsi fuori del territorio svizzero per brevi soggiorni di carattere temporaneo che non superino i due mesi.
Questa precisazione vale anche per l'art. 16 dell'Accordo.
IV.
1. Circa l'art. 11 dell'Accordo, le autorita' svizzere
applicheranno la riserva prevista al par. 3 solo se cio' si rendesse necessario in casi particolari. Le autorita' svizzere faranno tutto il possibile, in tali casi, per accordare il trattamento piu' favorevole consentito dalle disposizioni limitative dell'impiego della manodopera straniera.
Questa precisazione vale anche per l'art. 12, par. 3 dell'Accordo.
2. Se, per circostanze eccezionali, il lavoratore italiano che ha compiuto un soggiorno superiore ai cinque anni fosse costretto a lasciare la Svizzera, sara' tenuto conto del soggiorno compiuto in Svizzera agli effetti del calcolo dei periodi di soggiorno che danno diritto ai vantaggi previsti dall'Accordo, qualora egli faccia ritorno in Svizzera, entro due anni dalla partenza.
V.
1. In merito all'art. 12 dell'Accordo, si precisa quanto segue:
a) I lavoratori stagionali, che durante 5 anni consecutivi hanno soggiornato regolarmente per almeno 45 mesi in Svizzera per ragioni di lavoro ed hanno ottenuto un permesso di dimora non stagionale, possono farsi raggiungere immediatamente dalle loro famiglie, salva restando la condizione prevista all'art. 13, par. 2 dell'Accordo.
b) Tali lavoratori allo scadere del sessantesimo mese di
soggiorno effettivo in Svizzera, otterranno i vantaggi previsti dagli articoli 11 e 16 dell'Accordo.
c) Per tali lavoratori, i periodi di soggiorno compiuti in
Svizzera in qualita' di stagionali saranno computati nel calcolo della durata della residenza prevista per il rilascio del permesso di domicilio.
VI.
1. In relazione all'art. 14 dell'Accordo, si precisa che
l'espressione "stretto necessario" significa che i lavoratori italiani saranno sottoposti ai soli esami diagnostici relativi alle malattie infettive, in particolare alla tubercolosi ed alla sifilide.
2. Circa la frequenza di questi esami, le autorita' federali si
riservano di fissarla tenendo conto dell'interesse dei lavoratori e della tutela della salute pubblica.
3. Le autorita' federali s'impegnano a non respingere, al loro
ritorno in Svizzera, i lavoratori italiani che, dopo aver trascorso un limitato periodo di tempo allo estero, presentano stati patologici riferibili al loro precedente soggiorno in Svizzera.
VII.
1. Per quanto riguarda l'art. 16, par. 2 dell'Accordo, l'obbligo
d'iscrizione ad una cassa di assicurazione contro la disoccupazione e' determinato in Svizzera a seconda delle disposizioni cantonali, trattandosi di decisione di competenza dei Cantoni in virtu' della Costituzione federale; spetta percio' alle autorita' cantonali competenti di decidere se l'iscrizione dei lavoratori italiani aventi 5 anni di soggiorno in Svizzera debba essere obbligatoria, oppure facoltativa. I lavoratori italiani iscritti alle casse di assicurazione contro la disoccupazione beneficeranno, in caso di disoccupazione, dello stesso trattamento riservato ai nazionali.
2. Ove il permesso di dimora di un lavoratore assicurato non
potesse essere rinnovato, il termine per la sua partenza dalla Svizzera verra' fissato in modo che egli possa quanto meno percepire tutte le indennita' di disoccupazione spettantigli.
Il presente Protocollo finale, che e' parte integrante
dell'Accordo, sara' ratificato e avra' effetto alle stesse condizioni e per la stessa durata dell'Accordo medesimo.
Fatto in Roma, il 10 agosto 1964, in due esemplari, uno in
italiano e l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.
Per il Consiglio Federale Svizzero
HOLZER
Per il Governo della Repubblica italiana
STORCHI
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Accordo-Dichiarazioni comuni
DICHIARAZIONI COMUNI
All'atto della firma, in data odierna, dell'Accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato le seguenti Dichiarazioni comuni:
I.
Indipendentemente dalle disposizioni dell'art. 12 dell'Accordo, la Delegazione svizzera riconosce che, in taluni settori, il carattere stagionale dell'impiego si e' modificato. Cosi' e' avvenuto, ad esempio, per l'industria dei laterizi e cosi' pure per le fabbriche di cemento. Tenuto conto di tale evoluzione, le autorita' federali sono intervenute presso le autorita' cantonali competenti, perche' rilascino permessi annuali alla manodopera straniera occupata in maniera continuativa in tali attivita'.
Le autorita' federali hanno inoltre invitato i Cantoni ad esaminare
favorevolmente, anche per altri settori di attivita' a carattere stagionale, come, ad esempio, la edilizia, l'agricoltura e l'industria alberghiera, le domande concrete miranti a trasformare un permesso stagionale in un permesso annuale ogni qualvolta cio' sia giustificato dalle condizioni economiche e professionali, nonche' dalle condizioni di esercizio delle imprese.
Le autorita' federali sono pronte a confermare queste direttive ai Cantoni affinche' non sia fatto uso del permesso stagionale se non compatibilmente con la natura di tale permesso.
II.
1. In relazione all'art. 13 dell'Accordo, la Delegazione svizzera dichiara che le autorita' federali daranno istruzioni ai Cantoni di considerare come sufficientemente stabili e durevoli il soggiorno e l'impiego dei lavoratori italiani dopo un periodo di diciotto mesi di presenza regolare e ininterrotta in Svizzera e di consentire a partire da quel momento la riunione delle famiglie. La condotta personale e professionale di tali lavoratori non dovra' tuttavia aver dato luogo a lagnanze riconosciute fondate dalle autorita'.
Per i lavoratori specializzati verra' raccomandato ai Cantoni di
ammettere le loro famiglie entro sei mesi dalla data del rilascio del permesso di dimora.
Resta comunque inteso che l'autorizzazione a far venire la famiglia
e' concessa solo se questa dispone di un alloggio adeguato. Nel caso che entrambi i coniugi lavorino, le autorita' svizzere accerteranno che la custodia o la sorveglianza dei loro bambini sia assicurata in condizioni soddisfacenti.
In considerazione di gravi circostanze, l'ammissione della famiglia
potra', in casi particolari, essere autorizzata dopo periodi piu' brevi.
L'ammissione di congiunti in linea ascendente del lavoratore o
della di lui moglie potra', sempre in casi particolari, essere autorizzata qualora il negarla dovesse apparire particolarmente grave in relazione alla situazione familiare.
La Delegazione svizzera dichiara che le autorita' federali si
riservano, a seconda delle circostanze, di modificare il periodo di diciotto mesi secondo il quale il soggiorno e l'impiego dei lavoratori italiani possono essere considerati sufficientemente stabili e durevoli.
Circa la portata dell'espressione "regolare ed ininterrotta", vale la precisazione di cui al punto III del Protocollo finale annesso all'Accordo firmato in data odierna.
2. La Delegazione italiana dichiara che il proprio Governo ritiene e desidera che nessun periodo di attesa venga imposto alla riunione delle famiglie. Essa prende atto che il summenzionato periodo di attesa e' stato stabilito dalle autorita' federali in relazione alle circostanze attuali e formula il voto che dette autorita' continuino a dedicare tutta la loro attenzione a questo problema.
III.
In materia di alloggi la Delegazione svizzera dichiara quanto
segue:
1. Le disposizioni adottate in materia di alloggi, in particolare
quelle che si riferiscono alla tutela degli inquilini, si applicano anche ai lavoratori italiani. Le autorita' federali hanno invitato ripetutamente i Governi cantonali a esercitare un'attenta vigilanza sulla applicazione di tali disposizioni ai lavoratori stranieri e a subordinare l'ammissione di tali lavoratori e delle loro famiglie alla condizione di disporre di un alloggio adeguato. In ogni caso, le autorita' dalle quali dipende l'ammissione degli stranieri, o gli organi speciali di controllo, procedono a delle inchieste quando le condizioni di alloggio diano luogo a reclami.
Gli articoli 13, par. 2 e 15, par. 2 dell'Accordo saranno applicati
nel senso della presente dichiarazione.
2. La Confederazione favorisce la costruzione degli alloggi
sovvenzionati. Non esiste alcuna disposizione nella legislazione federale che escluda i lavoratori italiani dalla locazione di alloggi sovvenzionati. La maggior parte dei Cantoni non ha del pari emanato disposizioni che impongano un regime speciale per gli stranieri.
Le autorita' federali sono pronte a raccomandare a tutti i Cantoni di vigilare a che l'applicazione delle norme in materia avvenga su di un piano di parita' tra gli italiani e gli svizzeri e ad invitare inoltre i Cantoni che abbiano disposizioni speciali per gli stranieri a modificarle nel senso di porre gli stranieri alla pari con i nazionali.
IV.
1. Circa l'imposizione sul reddito di lavoro, la Delegazione
svizzera dichiara che i Cantoni hanno introdotto, o stanno per introdurre, delle procedure speciali destinate a semplificare e a facilitare la determinazione e l'esazione delle imposte sul reddito dei lavoratori stranieri, e in particolare l'imposizione alla fonte.
In considerazione della diversita' di tali procedure e della evoluzione in corso in questa materia, le due Delegazioni hanno convenuto che tale questione sara' esaminata dalla Commissione mista.
2. Per quanto concerne l'imposizione dei lavoratori stagionali, la Delegazione svizzera dichiara che le autorita' federali raccomanderanno ai Cantoni di fondarsi, per la determinazione del tasso dell'imposta, sul reddito di lavoro conseguito durante il periodo che viene preso come base per l'imposizione e per una durata annua di lavoro di undici mesi, o 2.300 ore al massimo, ferme restando le disposizioni cantonali piu' favorevoli ai lavoratori.
V.
1. La Delegazione italiana constata con soddisfazione che, a fianco
delle iniziative italiane nel campo delle scuole per i figli dei lavoratori italiani, vari Cantoni hanno gia' adottato provvedimenti per permettere ai figli dei lavoratori italiani d'integrarsi piu' facilmente nei corsi delle scuole pubbliche svizzere, in cui la lingua e i metodi d'insegnamento differiscono sensibilmente da quelli a cui sono abituati. Essa auspica che le autorita' federali raccomandino a tutti i Cantoni di fare in modo che i figli dei lavoratori italiani possano superare piu' agevolmente le difficolta' di lingua e d'insegnamento che incontrano.
Inoltre, la Delegazione italiana formula il voto che le autorita' federali raccomandino ai Cantoni di ricercare una soluzione che permetta ai figli dei lavoratori italiani di seguire delle lezioni di italiano in aggiunta alle materie obbligatorie. Le autorita' italiane sono pronte a collaborare a tale compito, a richiesta delle autorita' svizzere.
2. La Delegazione svizzera tiene a precisare che in Svizzera
l'istruzione pubblica e' in generale di competenza dei Cantoni. Essa conferma che in diversi Cantoni sono stati presi provvedimenti intesi a facilitare l'inserimento dei figli dei lavoratori italiani nelle scuole pubbliche svizzere. Le autorita' federali raccomanderanno a tutti i Cantoni di adottare o di estendere la applicazione di questi provvedimenti.
In merito alla possibilita' che dovrebbe essere data ai figli dei lavoratori italiani di seguire delle lezioni di italiano in aggiunta alle materie obbligatorie, la Delegazione svizzera prende atto del voto formulato dalla Delegazione italiana e dichiara che le autorita' federali lo porteranno a conoscenza delle autorita' cantonali, raccomandando a queste ultime di dedicare la loro attenzione a tale problema.
VI.
La Delegazione italiana ha esposto infine il problema del trasporto
in Italia, delle salme dei lavoratori italiani deceduti in Svizzera.
Si tratta di una questione che deve essere giustamente valutata nel suo aspetto umano, in ragione delle spese, spesso rilevanti, causate dal decesso di un lavoratore la cui salma deve essere trasportata in Italia, la Delegazione italiana chiede che le autorita' svizzere esaminino la questione del pagamento di tali spese, e segnatamente delle spese di trasporto fino alla frontiera svizzera.
La Delegazione svizzera prende atto di tale richiesta e dichiara
che le autorita' federali la esamineranno con comprensione.
Roma, 10 agosto 1964
Per il Governo della Repubblica italiana
STORCHI
Per il Consiglio Federale Svizzero
HOLZER
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO