Monitoring Gesetzessammlung

058U0123

IT - DL e Leggi di Conversione

058U0123

Accordo (LEGGE 07 febbraio 1958 n. 123)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord relativo ai contratti di assicurazione e riassicurazione, firmato a Roma il 1° giugno 1954.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a partire dalla sua entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - PELLA - MEDICI - CARLI - GAVA Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Art. I

Accordo fra il Governo del Regno Unito e il Governo italiano relativamente ai contratti di assicurazione e riassicurazione.
Il Governo d'Italia (qui in avanti chiamato "Governo italiano") e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (qui in avanti chiamato il "Governo del Regno Unito");
Desiderando concludere un Accordo concernente i contratti di
assicurazione e riassicurazione in conformita' all'allegato XVI Parte A, paragrafo 4 del Trattato di Pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 (qui in avanti chiamato "il Trattato di Pace");
Avuto riguardo al fatto che i Rappresentanti degli Assicuratori dei
rispettivi Paesi hanno convenuto che le disposizioni dell'Annesso a questo Accordo formino le basi dell'accordo stesso;
Concordano quanto segue:
Art. I
1. - Il presente Accordo si applica ai contratti di assicurazione e
ai contratti e trattati di riassicurazione fra persone fisiche o giuridiche che successivamente divennero nemiche per il fatto che il commercio fra loro divenne illegale a causa della guerra fra l'Italia e il Regno Unito incominciata l'11 giugno 1940 e' finita il 15 settembre 1947.
2. - Qualora una delle Parti sia un assicuratore che abbia la sua principale sede di affari fuori del Regno Unito o dell'Italia l'Accordo si applichera' solo se:
a) l'impresa assicuratrice abbia la sede sociale o sia stata
costituita nel territorio del Canada' (compreso Terranova), Australia, Nuova Zelanda, Unione del Sud Africa, India, Pakistan, Ceylon, Federazione della Rodesia e del Nyasaland oppure Hong Kong secondo le leggi di detti territori e il contratto o trattato sia stato concluso da una filiale od agenzia nel Regno Unito della
impresa sopradetta, o
b) l'impresa assicuratrice abbia la sede sociale o sia costituita
od operi secondo le leggi di qualsiasi territorio che all'11 giugno del 1940 era sotto la sovranita' italiana e il contratto o trattato sia stato concluso da una filiale od agenzia nel Regno Unito o in Italia dell'impresa sopra detta.

Art. II

Art. II
I contratti ed i trattati specificati nell'art. 1 del presente
Accordo, verranno regolati in base alle disposizioni dell'Ammesso a questo Accordo.

Art. III

Art. III
Le Parti che stipularono i contratti o i trattati a cui il presente
Accordo si applica possono regolare direttamente fra loro i debiti compresi nell'ambito delle disposizioni della parte prima dell'Annesso all'Accordo medesimo nonche' i debiti rimasti in sospeso alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo a norma dei contratti di assicurazione e dei contratti o trattati di riassicurazione che abbiano avuto termine prima dell'11 giugno 1940.

Art. IV

Art. IV
Le disposizioni di questo Accordo e dell'Annesso non pregiudicano qualsiasi azione gia' adottata in conformita' delle disposizioni della, legislazione del Regno Unito riguardante il "Commercio col nemico".

Art. V

Art. V
Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, venga ritenuto consigliabile estendere le sue disposizioni a qualunque dei territori non metropolitani della cui attivita' internazionale il Governo del Regno Unito e' responsabile, le disposizioni di questo Accordo saranno considerate applicabili a tali territori dalla data e nella maniera indicate nelle Note che saranno scambiate allo scopo di effettuare tale estensione.

Art. VI

Art. VI
Il presente accordo sara' ratificato. Esso entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, che avra' luogo in Roma al piu' presto possibile.

Art. VII

Art. VII
Il presente Accordo restera' in vigore fino a quando ad esso non venga posto termine per mutuo accordo tra i due Governi.
In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto in duplice copia, a Roma il 1° giugno 1954 in inglese e in italiano, ambedue i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo di S. M. Britannica
ASHLEY CLARKE
Per il Governo della Repubblica italiana
PICCIONI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Accordo-Anesso

ANNESSO
PARTE I
CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E CONTRATTI E TRATTATI DI RIASSICURAZIONE CHE NON HANNO AVUTO TERMINE PRIMA CHE LE PARTI DIVENISSERO NEMICHE.
1. - I contratti di assicurazione e di riassicurazione verranno
regolati in base a quanto disposto nei seguenti articoli:
Assicurazione e riassicurazione (escluso il ramo vita)
2. - I contratti di assicurazione diversi dall'assicurazione vita e
dalle assicurazioni marittime ed aeronautiche, stipulati fra le Parti divenute successivamente nemiche, saranno considerati come non risoluti per lo scoppio della guerra o per il fatto che le Parti sono divenute nemiche, a condizione che:
a) il rischio abbia avuto inizio prima che le Parti divenissero nemiche, e
b) l'assicurato abbia pagato, entro sei mesi dalla data
dell'inizio dell'assicurazione o dalla data di scadenza dove tale data sia particolarmente indicata, tutte le somme dovute a titolo di premio o compenso per rendere o mantenere efficiente l'assicurazione in conformita' al contratto.
3. - I contratti di assicurazione marittima ed aeronautica tra
Parti che successivamente divennero nemiche, dovranno considerarsi come non risoluti per lo scoppio della guerra, o per il fatto che le Parti sono divenute nemiche, a condizione che:
a) il rischio abbia avuto inizio prima che le Parti siano
divenute nemiche, e
b) l'assicurato abbia pagato prima della data alla quale le Parti
divennero nemiche, tutte le somme dovute a titolo di premio o di compenso per rendere o mantenere efficiente l'assicurazione in conformita' al contratto.
4. - Nell'eventualita' in cui l'assicurato abbia effettuato il
pagamento di cui agli articoli 2 b) o 3 b) in rapporto ad una parte soltanto del periodo per il quale il contratto fu stipulato, il contratto stesso sara' considerato come avente avuto vigore soltanto per quella parte della sua durata per la quale tale premio o compenso e' stato pagato.
5. - i contratti di assicurazione diversi da quelli restanti in
vigore a norma dei precedenti articoli saranno considerati come non esistenti e nessun pagamento sara' dovuto reciprocamente tra le Parti. In tali casi qualsiasi importo pagato a titolo di premio o compenso sara' recuperabile nei confronti dell'assicuratore.
6. - a) Nel caso in cui un'assicurazione, durante la guerra, sia
stata trasferita dall'assicuratore originario ad un altro assicuratore, o sia stata totalmente riassicurata, il trasferimento o la riassicurazione, tanto effettuati volontariamente, come per atto legislativo od amministrativo, saranno riconosciuti e la responsabilita' dell'assicuratore originario si considerera' cessata, dalla data in cui sono avvenuti il trasferimento o la riassicurazione. Nel caso in cui una assicurazione sia stata parzialmente riassicurata durante la guerra, tale riassicurazione - allorche' l'assicuratore britannico lo preferisca - sara' parimenti riconosciuta. L'assicuratore originario avra' diritto di ricevere, su domanda, complete informazioni circa i termini del trasferimento o della riassicurazione, e se tali termini non risultassero equi, essi dovranno essere modificati nella misura necessaria a renderli tali;
b) l'assicurato avra' diritto; purche' con l'adesione
dell'originario assicuratore, a ritrasferire il contratto all'assicuratore originario dalla data in cui l'assicurato ha presentato una richiesta a tale scopo;
c) un premio adeguato, relativo al periodo di residua durata alla
data del trasferimento o della riassicurazione, o del ritrasferimento dell'assicurazione originaria, sara' dovuto dalla Parte esonerata da responsabilita' alla parte che assume tale responsabilita' per detta durata residua.
7. - I Trattati di riassicurazione tra Parti che successivamente
divennero nemiche saranno considerati come risoluti alla data nella quale le Parti divennero nemiche; tutte le cessioni in applicazione a questi trattati saranno annullate a tale data e il riassicuratore esonerato da ogni responsabilita' per i danni verificatisi a quella data o successivamente, eccezion fatta per quanto previsto in appresso.
Resta sempre stabilito che le cessioni concernenti rischi a viaggio
iniziati in applicazione di un trattato di riassicurazione marittima resteranno in pieno vigore fino alla loro scadenza naturale secondo i termini e le condizioni in base ai quali i rischi sono stati ceduti, e
Resta inoltre stabilito che i rischi di guerra correnti (coperti) dal 1° maggio 1940 o successivamente, saranno considerati come annullati (non coperti) sin dallo inizio.
8. - Salvo qualsiasi specifica clausola del Trattato di
riassicurazione, o in mancanza di accordo fra le Parti circa il sistema di conteggio, il riassicuratore sara' accreditato di tutti i premi guadagnati e sara' addebitato per tutti i premi non guadagnati sulla base del pro-rata temporis.
9. - I contratti di riassicurazione "excess of loss" sulla base di "excess of loss ratio", nonche' i contratti di riassicurazione grandine saranno considerati come risoluti dall'inizio ed ogni pagamento fatto in loro dipendenza sara' restituito o portato in conto fra le Parti.
10. - I contratti di riassicurazione facoltativa fra Parti
successivamente divenute nemiche, fatta eccezione di quanto stabilito in appresso, saranno considerati come cessati alla data in cui le Parti stesse sono divenute nemiche.
Nel caso tuttavia
a) che il rischio abbia avuto inizio prima che le Parti
divenissero nemiche, e
b) che tutti gli importi dovuti a titolo di premio o compenso per
rendere o mantenere efficiente la riassicurazione siano stati pagati nei modi d'uso.
Il riassicuratore rispondera' dei danni recuperabili a termini del contratto, verificatisi prima della data in cui le Parti divennero nemiche, e sara' esonerato da ogni responsabilita' per i danni avvenuti alla data e dopo in data in cui le Parti divennero nemiche.
Il riassicuratore sara' accreditato di tutti i premi guadagnati e sara' addebitato per tutti i premi non guadagnati sulla base del pro-rata temporis.
11. - Salvo quanto disposto alle lettere a) e b) del l'art. 10 e
salvo inoltre quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 7, i contratti di riassicurazione facoltativa del rischio a viaggio saranno considerati come non cessati e saranno mantenuti in vigore, secondo i termini e le condizioni in base alle quali il rischio e' stato ceduto, fino alla naturale scadenza dell'assicurazione originaria, ed il premio o compenso per tale rischio a viaggio saranno considerati come totalmente spettanti al riassicuratore.
12. - I contratti di riassicurazione facoltativi diversi da quelli conformi a quanto previsto dalle lettere a) e b) dell'art. 10, ed a quanto stabilito dall'art. 11, a meno di contrario accordo tra le parti, saranno considerati come non esistenti e nessun pagamento sara' reciprocamente dovuto fra le Parti. Nel caso in cui il rischio non abbia avuto inizio prima della data in cui le Parti divennero nemiche, ogni somma pagata a titolo di premio o compenso sara' recuperabile in confronto del riassicuratore.
13. - I contratti di riassicurazione facoltativa non saranno
considerati come risoluti a termini dell'art. 10, ma saranno considerati come mantenuti in vigore se siano stati conclusi in relazione a contratti di assicurazione mantenuti a norma della disposizioni degli articoli 2, 3 e 4.
14. - I contratti di riassicurazione effettuati volontariamente
prima che le Parti divenissero nemiche, con lo scopo di esonerare l'assicuratore originario dalla responsabilita' nel territorio interessato nel caso che le Parti siano divenute nemiche, non saranno considerati come risoluti, ma trattati come riassicurazioni da regolarsi a sensi dell'art. 6-a).
15. - Un regolamento contabile sara' effettuato fra le due stesse parti e nei conti, allo scopo di stabilire un bilancio finale, verranno riportati tutti i saldi dei conti (con esclusione di una riserva per sinistri in sospeso stabilita d'accordo) e di tutte le somme che possono essere dovute da una parte all'altra, in base a tutti i trattati di riassicurazione o contratti di riassicurazione facoltativa che sono stati in vigore fra di loro, o ristornabili a norma delle disposizioni degli articoli 9 e 12.
Conti supplementari saranno necessari per le due Parti riguardo ai sinistri in sospeso relativi a contratti di riassicurazione facoltativa marittima.
16. - I contratti di assicurazione o riassicurazione (ivi comprese le cessioni dipendenti da trattati di riassicurazione), non potranno coprire danni o perdite dovuti ad azioni belliche compiute dopo che le Parti divennero nemiche da una delle Potenze cui appartenevano le Parti stesse, oppure compiuti da Alleati o Associati di tale Potenza.
17. - Nessun interesse sara' dovuto da qualsiasi delle Parti per
qualsiasi ritardo che si sia verificato o possa verificarsi nel regolamento dei premi, danni o saldi di conto, per il fatto che le Parti sono divenute nemiche.
18. - Gli assicuratori non saranno tenuti a rispondere di danni nel
caso in cui le relative responsabilita' siano state sfavorevolmente influenzate, dal momento in cui le Parti divennero nemiche, da qualsiasi modificazione od applicazione dei termini del contratto in contrasto con l'originaria intenzione, sia per disposizione legislativa od avente effetto di legge che per azione amministrativa o decisione giudiziaria.
19. - Fatta eccezione di quanto viene stabilito negli articoli 16 e
18, il presente accordo non annulla quanto sia stato effettuato in Italia prima della data dell'accordo stesso da una qualsiasi delle Parti contraenti nell'esecuzione di contratti di assicurazione o di riassicurazione facoltativa, diversi dai contratti ai quali si applicano gli articoli 2, 3 e 10.
Assicurazione e riassicurazione (clausole vita)
20. - I contratti di assicurazione vita (e di riassicurazione
facoltativa di rischi di vita) tra Parti le quali successivamente divennero nemiche, saranno considerati come non risoluti dallo scoppio della guerra o poi il fatto che le Parti sono divenute nemiche, e nella determinazione delle obbligazioni delle Parti tutti i termini dei contratti, salvo patto contrario tra le Parti.
21. - Gli assicuratori non saranno responsabili per danni nella
misura in cui la relativa responsabilita' sia stata sfavorevolmente influenzata, dal momento in cui le Parti divennero nemiche, da qualsiasi modificazione od applicazione dei termini del contratto in contrasto con l'originaria intenzione, sia per disposizione legislativa od avente effetto di legge che per azione amministrativa o decisione giudiziaria.
22. - I trattati di riassicurazione fra Parti, che successivamente sono divenute nemiche, saranno considerati come risoluti alla data alla quale le Parti divennero nemiche.
PARTE II
CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E CONTRATTI E TRATTATI DI RIASSICURAZIONE CHE HANNO AVUTO TERMINE PRIMA CHE LE PARTI DIVENISSERO NEMICHE.
Assicurazione e riassicurazione (escluso il ramo vita)
23. - Nessun interesse sara' dovuto da qualsiasi delle Parti per
qualsiasi ritardo che si sia verificato o possa verificarsi nel regolamento di premi, danni o saldi di conto, per il fatto che le Parti sono divenute nemiche.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
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