091G0231
091G0231
Regolamento disciplinante i criteri per la mobilita' d'ufficio dei dipendenti in esubero degli enti locali dissestati. (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1991 n. 191)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 29/06/1991 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 1991 con il quale e' stato conferito all'on. avv. Remo Gaspari, l'incarico di Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1991 con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 , e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554 , recante disposizioni in materia di pubblico impiego; Vista la legge 24 aprile 1989, n. 144 , di conversione, con modifiche, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , con particolare riferimento all'art. 25, relativo al risanamento degli enti locali dissestati ed alla mobilita' del personale degli enti medesimi; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407 , che ha prorogato per il 1991 la normativa di cui alla legge n. 554/1988 ; Visto l' art. 13 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 , convertito, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 80 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 , recante "Procedure per l'attuazione del principio di mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - n. 8 del 29 gennaio 1991; Considerata la necessita' di definire i criteri per la mobilita' d'ufficio, di cui all'art. 1, comma 11, della citata legge 29 dicembre 1988, n. 554 , limitatamente agli enti locali dissestati; Sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale; Visto l' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991; E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1. I dipendenti in esubero per riduzione della pianta organica delle amministrazioni provinciali e dei comuni dichiarati in dissesto, ai sensi dell' art. 25 della legge 24 aprile 1989, n. 144 , che risultano tali a seguito delle procedure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, sono sottoposti alla mobilita' d'ufficio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego). contiene disposizioni che costituiscono principi fondamentali e norme fondamentali di riforma economica- sociale della Repubblica, in materia di pubblico impiego.
- La legge n. 554/1988 reca disposizioni in materia di pubblico impiego per l'anno 1989. L'art. 1, comma 11, della predetta legge cosi' recita: "Il personale i cui profili professionali o le cui qualifiche funzionali o categorie risultino in esubero dopo l'espletamento delle operazioni di mobilita' volontaria, attuate con le procedure di cui al comma 4, e' soggetto a mobilita' di ufficio disposta, nell'ambito della stessa amministrazione, secondo le norme del rispettivo ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche di altro comparto, sulla base dei criteri che saranno definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sulla base nazionale".
- L' art. 25 del D.L. n. 66/1989 , come sostituito dalla legge di conversione n. 144/1989, e' cosi' formulato:
"Art. 25 (Risanamento degli enti locali dissestati e mobilita' del personale degli enti medesimi). - 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovano in condizioni tali da non poter garantire
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari, sono tenuti ad approvare, con deliberazione dei rispettivi consigli, il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passivita' gia' esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione.
2. Il piano di risanamento e' costituito da due parti distinte, una per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, l'altra relativa al consolidamento ed al pareggio finanziario della gestione dell'ente.
3. Nella parte del piano di risanamento relativa al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio sono dettagliatamente illustrate, e documentate in allegato, le cause che hanno determinato la situazione verificatasi.
Nella stessa:
a) e' indicato l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio e di quello di gestione degli esercizi successivi;
b) sono elencati, sulla base di attestazioni degli amministratori, del segretario e dei funzionari, i debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali il consiglio, indicati per ognuna la causa che l'ha determinata e il fine pubblico con la stessa conseguito, provvede al riconoscimento di quelle per le quali sia stata espressamente accertata la necessita' per l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici di competenza dell'ente per legge. Il piano indica il fabbisogno finanziario necessario per la copertura sia del disavanzo che dei debiti fuori bilancio riconosciuti, e le risorse proprie attivabili dall'ente per concorrere alla sua copertura. Per il risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzati:
1) il provvedimento dell'alienazione dei beni comunali disponibili;
2) le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino disponibili corrispondendo ad economie accertate rispetto alle somme mutuate;
3) le entrate una tantum;
4) altre entrate proprie dell'ente a carattere non ricorrente.
4. Il saldo passivo residuo, dopo l'utilizzazione dei messi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera b) del comma 3, costituisce l'ammontare per il quale viene attivato l'intervento di risanamento con le norme di cui ai seguenti commi.
5. Nella parte del piano di risanamento relativa al consolidamento della gestione corrente, il consiglio determina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti. Gli enti ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi, richiederanno, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituira' uno dei fattori del consolidamento finanziario della gestione. Per l'attivazione delle entrate proprie possono essere contestualmente deliberati gli adeguamenti ai livelli massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali, in deroga ai termini ordinari e sono adottati i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare l'attuazione concreta dei provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovra' essere eliminata o ridotta ogni previsione che non abbia per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare, secondo le precisazioni di legge, alla comunita'. Per la riduzione delle spese potranno essere disposte modifiche della pianta organica, la conversione dei posti, il blocco totale delle assunzioni per i posti vacanti, la riduzione a non oltre il 50 per cento della spesa media per il personale a tempo determinato sostenuta nell'ultimo triennio. Potra' essere effettuata una rideterminazione della pianta organica, riduttiva delle dotazioni esistenti, da sottoporsi all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale comunichera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entita' del personale appartenente ai profili professionali dichiarati in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti in materia di mobilita' nel settore del pubblico impiego. La rideterminazione e' obbligatoria nel caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della fascia demografica di appartenenza. Il personale soggetto alla mobilita' potra' essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di corrispondente qualifica e profilo professionale, rientranti nella pianta organica rideterminata, sempre che l'ente intenda ricoprirli.
6. Il piano di risanamento e' istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, la quale puo' richiedere all'ente ulteriori precisazioni e documentazioni sulle cause che hanno determinato la situazione da sanare e sulla natura delle spese alle
quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in relazione alla legittimita' del loro riconoscimento come debiti dell'ente. La commissione puo' chiedere informazioni ad altre amministrazioni ed enti pubblici e puo' richiedere alla competente intendenza di finanza di accertare se l'ente ha effettivamente deliberato l'applicazione delle tariffe massime dei tributi, ha formato e presentato i ruoli relativi e se gli stessi comprendono un numero di contribuenti congruo rispetto alla consistenza stimata imponibile, per ciascun ente. La commissione puo' chiedere al comitato regionale di controllo la nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione di documentazioni che non venissero fornite. La commissione esprime inoltre un parere sulla validita' delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacita' delle misure stesse, insieme con l'adeguamento, se spettante, del contributo statale corrente alla media della fascia demografica di appartenenza, di assicurare stabilita' alla gestione finanziaria dall'ente medesimo.
Per tale adeguamento e' stanziata la somma di lire 100 miliardi, prededotta dal fondo perequativo dell'anno successivo.
7. Il piano di risanamento e' approvato con decreto del Ministro dell'interno il quale puo' autorizzare l'assunzione di un mutuo a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio per i quali e' stata riscontrata la legittimita' del riconoscimento effettuato dal consiglio dell'ente. Con lo stesso decreto e' accordato all'ente, se spettante, l'adeguamento dei trasferimenti correnti alla media della fascia demografica di appartenenza, con effetto dall'esercizio in corso.
8. Il mutuo e' concesso dalla Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed e' ammortizzato in venti anni. L'onere di ammortamento e' a carico dell'ente, che dovra' destinare a fronte dello stesso il contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso. Il mutuo dovra' essere ripartito in piu' esercizi ove le quote di ammortamento non trovino copertura nel fondo predetto in un solo anno. Il contributo del fondo investimenti e' utilizzabile per la copertura totale dell'onere di ammortamento dei mutui predetti.
9. Per i dieci anni successivi all'approvazione del pi- ano l'assunzione di mutui per investimenti da parte degli enti soggetti a risanamento e' consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo e limitatamente alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal contributo statale del fondo investimenti che eventualmente residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento della situazione debitoria pregressa.
10. Dalla deliberazione del piano di risanamento e fino alla emissione del decreto di approvazione del piano stesso, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Nelle more, possono essere disposti impegni solo per le spese espressamente previste dalla legge. La deliberazione del piano di risanamento sospende altresi' le azioni esecutive dei creditori dell'ente.
11. Con l'approvazione del piano di consolidamento della gestione e la concessione all'ente dell'eventuale integrazione del contributo ordinario integrativo, il consiglio approva definitivamente il bilancio di gestione e regola, negli anni, il costituirsi degli impegni a carico dello stesso, adeguandoli in modo che trovino costante ed effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli.
12. L'eventuale ricostituirsi di disavanzi di amministrazione o di debiti fuori bilancio, oltre a far sospendere l'attribuzione delle provvidenze ottenute con l'approvazione del piano di risanamento, comporta il rinvio al giudizio della Corte dei conti dei fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri e l'accertamento delle relative responsabilita' con tutti gli effetti conseguenti.
13. Gli eventuali debiti fuori bilancio il cui riconoscimento non viene ritenuto legittimo, sono individuati in allegato al provvedimento di approvazione del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti che ne hanno disposto l'esecuzione, senza oneri per l'ente.
Il consiglio comunale e' tenuto ad individuare i responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da parte degli stessi di ogni onere addebitato all'ente. Nel caso in cui il consiglio non provveda, il comitato regionale di controllo e' tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 7, a nominare un commissario ad acta. Il Ministro dell'interno, qualora rilevi dall'esame degli atti dolo o colpa grave, contesta i fatti agli amministratori o funzionari ritenuti responsabili ed ove non trovi giustificate le deduzioni dagli stessi presentate, rimette gli atti alla procura generale della Corte dei conti.
14. Le prescrizioni del piano di risanamento e di consolidamento approvate con provvedimento ministeriale sono obbligatoriamente eseguite dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferire sul suo stato di attuazione nella relazione del conto consuntivo.
15. E' fatto divieto agli enti per i quali e' stato approvato il piano di risanamento con l'assunzione di mutuo e integrazione dei trasferimenti statali, di variare la propria pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione della rideterminazione degli organici effettuata dalla commissione.
16. Il Ministro dell'interno puo' autorizzare il distacco di segretari comunali e provinciali presso la segreteria della commissione di ricerca per la finanza lo- cale, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente articolo, con l'imputazione dell'onere per il trattamento economico al lordo dei diritti di segreteria di cui all' art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 .
17. Per tutti i contributi straordinari assegnati agli enti locali, e' dovuta la presentazione di rendiconti all'amministrazione pubblica che li eroga entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del ragioniere. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuita' dell'intervento. Il termine stabilito ha carattere perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione dei contributi.
18. I segretari ed i ragionieri degli enti locali assumono diretta e personale responsabilita' per la veridicita' e l'esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle registrazioni e nelle documentazioni, e in particolare in quelle di cui agli articoli 9, 16 e 23, nonche' al presente articolo".
- L' art. 42 della legge n. 604/1962 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali) (soprarichiamato) e' cosi' formulato:
" Art. 42 (Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro per l'interno). - Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra comune e segretario secondo la tabella E, sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione nonche' al pagamento di borse di studio e di premi di profitto.
Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresi', le somme occorrenti per il pagamento di assegni al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare.
Le somme di cui al primo comma sono versate, alla fine di ciascun anno, con imputazione alla categoria dei "servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato", nella contabilita' speciale delle rispettive prefetture.
Queste ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilita' speciale, alla prefettura di Roma, che le imputa alla stesa categoria, curandone la erogazione in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.
Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il prefetto di Roma compila e trasmette al Ministro per l'interno apposito rendiconto".
- La legge n. 407/1990 all'art. 1 reca disposizioni in materia di assunzioni e trasferimenti per il 1991 nel pubblico impiego.
- Il D.L. n. 6/1991 reca: "Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991".
"Art. 13 (Interpretazione autentica). - 1. La mobilita' del personale dipendente dagli enti in condizioni di dissesto finanziario, ai sensi del comma 5, art. 25, del citato decreto-legge n. 66 del 1989 , e' da intendersi obbligatoria e deve essere disposta entro novanta giorni dalla data del decreto del Ministro dell'interno che approva il piano di risanamento e finanzia l'indebitamento pregresso.
2. Per i piani di risanamento gia' approvati la mobilita' deve essere disposta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
- Il D.P.C.M. n. 325/1988 concerne procedure per l'attuazione del principio di mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
- Il D.P.C.M. 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 del 29 gennaio 1991, riapre i termini di presentazione delle domande di mobilita' a favore dei dipendenti in esubero degli enti locali dissestati.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell' art. 25 del D.L. n. 66/1989 , come sostituito dalla legge di conversione n. 144/1989, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
1. Le amministrazioni interessate, con le modalita' dei rispettivi ordinamenti, formulano apposita graduatoria dei propri dipendenti appartenenti a singoli profili con esubero, secondo i criteri e relativi punteggi di cui all'allegata tabella. Tale punteggio e' attribuito anche se trattasi di unico dipendente nel profilo in esubero.
2. I dipendenti ultimi collocati nella graduatoria sono sottoposti dalle amministrazioni di appartenenza alla mobilita' d'ufficio, in numero pari all'esubero, mediante invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, dell'elenco dei nominativi (completo dei dati anagrafici), del profilo, della qualifica posseduta e del punteggio.
Art. 3
1. Il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle comunicazioni degli enti locali dissestati, provvede, con proprio decreto, all'assegnazione della nuova amministrazione in base ai criteri di cui al successivo art. 4.
Art. 4
1. Ai dipendenti posti in mobilita' di ufficio la nuova sede di servizio e' assegnata in relazione al punteggio loro attribuito ed alla disponibilita' delle sedi, facendo riferimento alle seguenti priorita':
a) comuni limitrofi;
b) stessa provincia;
c) province limitrofe;
d) stessa regione;
e) regioni limitrofe (ad esclusione delle regioni Sicilia e Sardegna, che per la loro collocazione rientrano sub f);
f) intero territorio nazionale.
Art. 5
1. Ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico nelle qualifiche o categorie e profili professionali dell'amministrazione di assegnazione si applica l' art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 .
2. Il corrispondente inquadramento economico avviene con l'attribuzione del nuovo livello retributivo e della retribuzione individuale di anzianita' costituita da cio' che il dipendente ha maturato a titolo di anzianita' nelle amministrazioni di provenienza; allo stesso titolo di retribuzione individuale di anzianita', va attribuita la eventuale differenza fra trattamento iniziale in godimento e trattamento iniziale del nuovo livello.
3. Al personale trasferito spetta il compenso una tantum incentivante la mobilita', nelle misure stabilite dai regolamenti di ricezione degli accordi collettivi di lavoro del triennio 1988-1990. Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 5 del D.P.C.M. n. 325/1988 e' il seguente:
"Art. 5. - 1. Le amministrazioni pubbliche, entro trenta giorni dalla formazione ed approvazione, secondo i rispettivi ordinamenti, della graduatoria, provvedono alla assegnazione delle sedi, comunicandola agli interessati ed all'amministrazione di loro appartenenza.
2. Il dipendente trasferito e' collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianita' di qualifica e conserva, ove piu' favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento. Ove necessario, le amministrazioni presso cui il personale viene trasferito provvedono a farlo partecipare ad appositi corsi di riqualificazione. Il trattamento di previdenza e quiescenza sara' disciplinato con atto legislativo da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Concluse le operazioni di cui agli articoli precedenti ed in relazione ai posti vacanti, le amministrazioni attivano, secondo i rispettivi ordinamenti, le procedure di reclutamento mediante concorsi pubblici o ricorso alle sezioni circoscrizionali dell'impiego, in applicazione dell' art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 ".
Art. 6
1. Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza e previdenza dei dipendenti degli enti locali dissestati trasferiti secondo le modalita' del presente regolamento, si applica la disciplina di cui all' art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 .
Nota all' art. 6 :
- L' art. 6 della legge n. 554/1988 e' cosi' formulato:
"Art. 6. - 1. Il personale interessato ai processi di mobilita' previsti dalla presente legge e' iscritto al re- gime pensionistico dell'amministrazione o dell'ente di destinazione, con facolta' di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonche' degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento.
2. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi, ivi compresi quelli riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, trovano applicazione le disposizioni di cui all' art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 .
3. Il personale iscritto ad un fondo integrativo di previdenza presso l'ente di provenienza viene iscritto nel corrispondente fondo integrativo eventualmente esistente presso l'amministrazione di destinazione, con riconoscimento di tutta l'anzianita' fatta valere nel fondo integrativo di provenienza. Questo ultimo trasferisce al fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli dipendenti.
L'iscrizione e' consentita o conservata anche nel caso di trasformazione del rapporto nell'ambito di dette amministrazioni a seguito di nomina, senza soluzione di continuita' dei servizi prestati.
4. L'indennita' di anzianita' o il corrispondente trattamento di fine servizio compete al personale interessato ai processi di mobilita', considerando la complessiva anzianita' utile ai fini dell'indennita' di anzianita' o di fine rapporto e facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all'atto del trasferimento.
5. Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno stabilite le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo".
Art. 7
1. I dipendenti trasferiti partecipano ai corsi di riqualificazione che l'amministrazione organizza al fine di favorire l'aggiornamento e la conoscenza della nuova realta' amministrativa in cui gli stessi dovranno operare, nonche' di integrare la professionalita' posseduta rispetto a quella del nuovo profilo di inquadramento.
2. Per l'attuazione dei predetti corsi si applicano le disposizioni di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 .
Nota all' art. 7 :
- L' art. 2 del D.P.R. n. 395/1988 cosi' recita:
"Art. 2 (Formazione del personale). - 1. Per il migliore assolvimento delle finalita' istituzionali, per far fronte a processi di riordinamento e di ristrutturazione organizzativa ed al fine di favorire nuovi modelli di inquadramento professionale derivanti degli accordi sindacali di comparto, le amministrazioni promuovono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la riconversione e la specializzazione del personale, garantendo in ogni caso le pari opportunita'.
2. Il Ministro per la funzione pubblica, sentito un apposito comitato tecnico-scientifico, da nominarsi con provvedimento dello stesso Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana direttive sulla base delle quali le amministrazioni promuovono e favoriscono, anche in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con le universita', con enti pubblici di ricerca e con centri o scuole di formazione specializzati, le attivita' dirette a migliorare ed aggiornare la preparazione professionale dei dipendenti, formulando, prima dell'inizio di ogni anno, sentite le federazioni di comparto o di categoria aderenti alle confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, il programma dei corsi.
Detti programmi devono essere finalizzati anche alla valorizzazione delle professionalita' emergenti per i connessi riflessi sui profili professionali, specie per quanto attiene all'informatica, alle relazioni sindacali ed alle relazioni con l'utenza.
3. Le direttive di cui al comma 2 costituiscono linee di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.
4. Alle iniziative di cui al comma 2 possono partecipare i dipendenti di piu' amministrazioni, le quali provvederanno a definire il concorso alle relative spese, in misura proporzionale ai rispettivi dipendenti partecipanti al corso, con le modalita' che seguono:
a) la partecipazione a ciascun corso e' comunque subordinata alla valutazione delle esigenze di servizio dei vari uffici, anche in relazione alle innovazioni tecnico- amministrative introdotte o da introdurre nell'amministrazione;
b) a parita' di condizioni, di norma sono ammessi a frequentare i corsi i dipendenti che non abbiano mai frequentato altri corsi per la stessa materia.
5. Il personale che, in base ai programmi di cui ai commi 1, 2 e 4, e' tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione cui l'amministrazione lo iscrive, e' considerato in servizio a tutti gli effetti; i relativi oneri sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, competono, ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.
6. Le attivita' di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalita' del singolo dipendente e costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio, da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.
7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalita' applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti".
Art. 8
1. La mobilita' d'ufficio di cui al presente regolamento non si applica nei confronti dei dipendenti affetti da gravissime infermita' che comportano la necessita' di sottoporsi a terapie quali la emodialisi o cure chemioterapiche e similari.
Art. 9
1. Nel caso di assegnazione dei dipendenti degli enti locali dissestati presso province, comunita' montane, comuni e loro consorzi, al trasferimento dei relativi oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilita' si provvede con le modalita' di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428 , con corrispondente aggiornamento dei termini.
2. A favore degli enti dissestati cedenti personale verso le amministrazioni di cui al precedente comma 1, il Ministero dell'interno corrisponde contributi erariali in applicazione di quanto stabilito dalle disposizioni per la finanza locale relativamente agli interventi finanziari previsti a sostegno dei processi di mobilita' concernenti predetti enti.
3. Nel caso, invece, di assegnazione dei dipendenti degli enti locali dissestati presso altre amministrazioni, l'onere relativo al trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilita' e' a carico delle amministrazioni di destinazione.
Nota all'art. 9:
- L'art. 6 e seguenti (fino all' art. 10) del D.P.C.M. n. 428/1989 cosi' recitano:
"Art. 6. - 1. Entro il 1 luglio 1989, gli enti locali destinatari del personale trasferito a seguito di mobilita' comunicano l'assegnazione dei relativi posti alle amministrazioni locali cedenti.
2. Entro il 1 agosto 1989, le amministrazioni locali cedenti comunicano al Ministero dell'interno, tramite la competente prefettura, il contingente di personale sottoposto a mobilita' mediante apposito elenco nominativo, con l'indicazione dei dati di cui al secondo comma, lettere a), b), c), d) del precedente art. 2.
Art. 7. - 1. Entro il 15 gennaio 1990, gli enti locali presso i quali e' stato trasferito il personale soggetto a mobilita' comunicano al Ministero dell'interno, tramite la competente prefettura, l'elenco nominativo del personale trasferito che per qualsiasi causa diversa dal collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' e' cessato dal servizio durante l'anno precedente.
Art. 8. - 1. Il Ministero dell'interno, sulla base della comunicazione delle amministrazioni cedenti indicata al precedente art. 6, comma 2, provvede ad erogare, con decorrenza dal 1 gennaio 1990, gli enti locali presso i quali e' stato destinato il personale, i maggiori contributi ordinari dovuti, con riferimento al trattamento economico fondamentale annuo lordo goduto dal personale interessato alla data del trasferimento, secondo le scadenze stabilite dalla legge per il pagamento dei contributi ordinari; per gli anni successivi viene consolidato lo stesso importo nei contributi ordinari.
2. Il Ministero dell'interno, sulla base della predetta comunicazione provvede alla riduzione, a partire dal 1 gennaio 1990, dei trasferimenti ordinari agli enti locali interessati, in relazione alle unita' di personale cedute, con riferimento al trattamento economico fondamentale annuo lordo goduto al momento del trasferimento.
3. I rapporti finanziari concernenti la corresponsione del trattamento economico spettante al personale trasferito fino al 31 dicembre 19, sono disciplinati mediante apposita convenzione fra gli enti interessati. Nelle more della stipula di detta convenzione, alla corresponsione del trattamento economico provvede l'amministrazione cedente.
Art. 9. - 1. L'erogazione dei maggiori trasferimenti erariali agli enti locali presso i quali e' stato destinato il personale a seguito di mobilita' cessa alla data del 31 dicembre dell'anno in cui detto personale e' collocato a riposo per raggiunti limiti di eta' o per qualsiasi altra causa. La riduzione dei contributi erariali avverra', fermo restando la decorrenza, anche successivamente, con recupero di quanto dovuto.
Art. 10. - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, con corrispondente aggiornamento dei termini, ai trasferimenti dei fondi relativi al personale trasferito a seguito di mobilita', entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 19".
Art. 10
1. Il presente decreto, che sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 maggio 1991 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica GASPARI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1991 Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 258
Tabella
TABELLA
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie devono essere formulate in base ai seguenti criteri:
1) condizioni familiari;
2) servizi prestati;
3) esigenze di studio;
4) motivi di salute.
1) Condizioni familiari:
a) per ogni figlio a carico di eta' inferiore
a sei anni ........................................... punti 4
b) per ogni figlio a carico di eta' fra
sei e diciotto anni o fino a ventisei anni se
studente oppure senza limite di eta' qualora,
a causa di infermita' o in quanto portatore di
handicap, si trovi nell'assoluta e permanente
impossibilita' di svolgere un proficuo lavoro......... " 3
c) per i genitori ultrasessantacinquenni
a carico ai fini fiscali e residenti nella
sede di servizio del dipendente ...................... " 2
d) per altri congiunti a carico ai fini
fiscali e residenti nella sede di servizio
del dipendente ....................................... " 1
e) per il coniuge convivente e a carico
ai fini fiscali....................................... " 3
f) per il coniuge che presta attivita'
di lavoro nella stessa provincia in cui e'
situata la sede di servizio del dipendente............ " 4
2) Servizi prestati:
a) per ogni anno di servizio di ruolo
prestato (nell'attuale sede) alle dipendenze
dell'attuale ente..................................... " 3
b) per ogni anno di servizio di ruolo
prestato (in altra sede) sempre alle dipendenze
di altra pubblica amministrazione..................... " 1
c) per ogni anno di servizio non di ruolo
prestato nella pubblica amministrazione,
riconosciuto o valutato a norma di legge.............. " 0,50 N.B. - Quando il servizio prestato supera i sei mesi, esso e'
valutato un anno intero. In ogni caso esso va riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui opera la mobilita'.
3) Esigenze di studio:
frequenza di corsi di durata pluriennale
per il conseguimento di un titolo di studio
di scuola media superiore o di un diploma di
laurea in istituti o universita' situati
nella sede di servizio................................ " 1
4) Motivi di salute:
a) infermita' che comporti la necessita'
di accedere a strutture sanitarie presenti
solo nell'attuale sede di servizio del dipendente:
per il dipendente................................ " 2
per ogni congiunto a carico ai fini fiscali...... " 1
N.B. - Per "sede di servizio" deve comprendersi anche il comune di residenza del dipendente o dei suoi congiunti oppure quello ove e' situato l'istituto, l'universita' o la struttura sanitaria di cui al n. 3 e al n. 4, lettera a), quando la distanza del comune ove ha sede l'ufficio non sia superiore a 30 km.