096G0184
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Regolamento di attuazione della direttiva 93/102/CE recante modifica della direttiva 79/112/CE concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale. (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06 febbraio 1996 n. 175)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 14/04/1996 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l' art. 76 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , con il quale e' stata data attuazione alla direttiva 79/112/CE del Consiglio del 18 dicembre 1978 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 29, il quale prevede che le relative disposizioni possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', in attuazione di norme comunitarie; Vista la direttiva 93/102/CE della Commissione del 16 novembre 1993 recante modifica della direttiva 79/112/CE , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonche' la relativa pubblicita'; Vista la direttiva 95/42/CE della Commissione del 17 luglio 1995 che modifica la direttiva 93/102/CE ; Visto l' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Ritenuta la necessita' di dare attuazione alla direttiva 93/102/CE ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 9 febbraio 1995; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita'; E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Modifica allegati 1. Gli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , sono sostituiti rispettivamente dagli allegati 1 e 2 del presente regolamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre l985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- La direttiva CEE n. 93/102 e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 291 del 25
novembre 1993 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 14 del 21 febbraio 1994, 2a serie
speciale.
- La direttiva CEE n. 79/112 e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 33 dell'8
febbraio 1979.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- Il comma 3 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 109/1992 prevede
che: "Le disposizioni del presente decreto possono essere
modificate o integrate, in attuazione di norme comunitarie
in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro
della sanita'".
- Per le direttive CEE numeri 79/112 e 93/102 si veda in
nota al titolo.
- La direttiva CEE n. 95/42 e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 182 del 2
agosto 1995 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 4 del 15 gennaio 1996, 2a serie
speciale.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. ll comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal trentesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. E' consentito utilizzare, dopo tale data, etichette non conformi agli allegati di cui all'art. 1, purche' conformi alle precedenti norme, fino al 31 dicembre 1996. La vendita dei prodotti cosi' etichettati e' consentita fino al loro completo smaltimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 febbraio 1996 Il Presidente del Consiglio dei Ministri DINI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato CLO' Il Ministro della sanita' GUZZANTI Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1996 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 161
Allegato I
ALLEGATO 1
CATEGORIA DI INGREDIENTI PER I QUALI L'INDICAZIONE DELLA CATEGORIA
PUO' SOSTITUIRE QUELLA DEL NOME SPECIFICO.
Definizione Designazione
- -
Oli raffinati diversi dall'olio "Olio", completata dal
di oliva qualificativo "vegetale" o
"animale", a seconda dei casi
ovvero dalla indicazione
dell'origine specifica vegetale o animale
L'aggettivo "idrogenato" deve
accompagnare la menzione di
un olio idrogenato
Grassi raffinati "Grasso" o "materia grassa",
completata dal qualificativo
"vegetale" o "animale", a
seconda dei casi ovvero dalla
indicazione della origine
specifica vegetale o animale
L'aggettivo "idrogenato" deve
accompagnare la menzione di un
grasso idrogenato
Miscele di farine provenienti "Farina" seguita dall'enumera-
da due o piu' specie di cereali zione delle specie di cereali
da cui provengono, in ordine
decrescente di peso
Amidi e fecole naturali, amidi e "Amido(i)/fecola(e)"
fecole modificati per via fisica
o enzimatica
Qualsiasi specie di pesce quando "Pesce(i)"
il pesce costituisce un ingrediente
di un altro prodotto alimentare,
purche' la denominazione e la
presentazione non facciano
riferimento ad una precisa specie
di pesce
Qualsiasi specie di formaggio "Formaggio(i)"
quando il formaggio o miscela di
formaggi costituisce un ingre-
diente di un altro prodotto
alimentare, purche' la denomina-
ione e la presentazione di
quest'ultimo non facciano rife-
rimento ad una precisa specie di
formaggio
Tutte le spezie che non superino "Spezia(e) o miscela di spezie"
il 2% in peso del prodotto
Tutte le piante o parti di piante "Pianta(e) aromatica(che) o
aromatiche che non superino il 2% in peso del prodotto
miscela di piante aromatiche"
Qualsiasi preparazione di gomma "Gomma base"
utilizzata nella fabbricazione
della gomma base per le gomme da
masticare
Pangrattato di qualsiasi origine "Pangrattato"
Qualsiasi categoria di saccarosio "Zucchero"
Destrosio anidro e monoidrato "Destrosio"
Sciroppo di glucosio e sciroppo "Sciroppo di glucosio"
di glucosio disidratato
Tutte le proteine del latte "Proteine del latte"
(caseine caseinati, proteine
del siero di latte) e loro
miscele
Burro di cacao di pressione di "Burro di cacao"
torsione o raffinato
Tutta la frutta candita che non "Frutta candita"
superi il 10% in peso del pro-
dotto
Miscele di ortaggi che non supe- "Ortaggi"
rino il 10% in peso del prodotto
Tutti i tipi di vino quali defi- "Vino"
niti nel regolamento 822/87/CE
del Consiglio
Allegato II
ALLEGATO 2
INGREDIENTI OBBLIGATORIAMENTE DESIGNATI CON IL NOME DELLA CATEGORIA
SEGUITO DAL LORO NOME SPECIFICO O DAL NUMERO CE.
Acidificanti
Addensanti
Agenti di carica
Agenti di resistenza
Agenti di rivestimento
Agenti di trattamento della farina
Agenti lievitanti
Amidi modificati (1)
Antiagglomeranti
Antiossidanti
Antischiumogeni
Coloranti
Conservanti
Correttori di acidita'
Edulcoranti
Emulsionanti
Esaltatori di sapidita'
Gas propulsore
Gelificanti
Sali di fusione (2)
Stabilizzanti
Umidificanti
_________________
(1) Non e' obbligatorio indicare il nome specifico e il numero CE. (2) Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso.