Monitoring Gesetzessammlung

088G0351

IT - DPCM

088G0351

Norme per la corresponsione dell'indennita' di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta. (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 1988 n. 287)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 26/7/1988 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 ; Visti gli articoli 9, 53, 34, 60, 53, 52 e 51 rispettivamente del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 , del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 , del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267 , del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 , del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568 , con i quali e' stata attribuita - relativamente al triennio 1985-1987 - al personale della polizia di Stato e a quello appartenente ai comparti dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende, del servizio sanitario nazionale e delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta un'indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige; Viste le leggi 23 ottobre 1961, n. 1165 e 13 agosto 1980, n. 454 e i decreti del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671 e 26 luglio 1976, n. 752 , con i quali e' stata riconosciuta al personale della pubblica amministrazione in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige un'indennita' speciale di seconda lingua; Considerato che si rende necessario determinare i criteri per la corresponsione dell'indennita' di bilinguismo al personale del pubblico impiego in servizio presso la regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta in ragione delle diverse realta' istituzionali e statutarie vigenti nelle regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie degli accordi di comparto interessati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1988 - atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 31 - con il quale all'on/le Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la funzione pubblica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1988 con il quale sono state delegate al Ministro per la funzione pubblica alcune funzioni in materia di pubblico impiego; Decreta:

Art. 1

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese, per la corresponsione dell'indennita' di bilinguismo prevista dai decreti del Presidente della Repubblica ricettivi degli accordi contrattuali per il triennio 1985-1987 per il personale della polizia di Stato e di quello appartenente ai comparti dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del servizio sanitario nazionale e delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione in servizio presso uffici aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, trovano applicazione le disposizioni previste dal presente decreto.

Art. 2

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'accertamento della conoscenza della lingua francese avviene tramite prove di esame distinte per profili professionali e qualifiche funzionali. Per le qualifiche funzionali corrispondenti alla ex carriera direttiva, di concetto ed esecutiva l'accertamento della conoscenza della lingua consiste in una prova scritta ed una orale.
2. Per le qualifiche funzionali corrispondenti alla ex carriera ausiliaria ed equiparata e per gli operai, l'accertamento della conoscenza della lingua consiste in una conversazione elementare.
3. Le commissioni e le modalita' di accertamento della conoscenza della lingua francese, in base alle prove di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono quelle previste dai regolamenti vigenti presso le amministrazioni che bandiscono i relativi pubblici concorsi per la copertura dei posti previsti in pianta organica.
4. Al personale indicato nell'art. 1 spetta, per sostenere la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, il congedo straordinario per esami e il trattamento economico di missione secondo le norme previste nei rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Art. 3

1. Ai dipendenti indicati nell'art. 1, che abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della conoscenza della lingua francese, viene attribuita l'indennita' speciale di seconda lingua cumulabile con tutte le altre indennita' nelle seguenti misure mensili lorde per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1986 ed il 4 settembre 1986:
1a fascia: personale inquadrato al 7° livello retributivo e superiori: L. 210.405;
2a fascia: personale inquadrato al 5° e 6° livello retributivo: L. 175.338;
3a fascia: personale inquadrato al 4° e 3° livello retributivo: L. 140.270;
4a fascia: personale inquadrato al 2° e 1° livello retributivo: L.
126.243.
A decorrere dal 5 settembre 1986 l'indennita' viene corrisposta nei seguenti importi mensili lordi:
1a fascia: L. 241.965;
2a fascia: L. 201.638;
3a fascia: L. 161.310;
4a fascia: L. 145.179.
2. Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici non ubicati nel territorio della regione Valle d'Aosta.
3. L'indennita' speciale di bilinguismo e' rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio precedente con decreto del Ministro del tesoro, secondo le modalita' previste dall' art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454 .

Art. 4

1. Il personale di cui al precedente art. 1 che non e' stato mai sottoposto all'accertamento della conoscenza della lingua francese, puo' chiedere di essere sottoposto alle prove previste per il proprio profilo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al primo comma, le competenti amministrazioni provvedono all'accertamento della conoscenza della lingua francese determinando le relative modalita'.
3. Accertata la conoscenza della lingua francese, l'indennita' viene attribuita, ai dipendenti di cui al 1› comma, con decorrenza dal 1› gennaio 1986.

Art. 5

1. I dipendenti che non hanno superato la prova d'esame di accertamento di conoscenza della lingua o che non abbiano presentato domanda entro i termini di cui al precedente art. 4, possono partecipare ai corsi di addestramento linguistico organizzati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dalla regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta d'intesa con le amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
2. Ai dipendenti, iscritti ai corsi di cui al comma 1, viene riconosciuto un assegno speciale di studio e apprendimento nelle misure corrispondenti al 70 per cento dell'indennita' di seconda lingua. I corsi si svolgeranno fuori dal normale orario di lavoro per un numero di ore annue comprese tra un minimo di 80 ed un massimo di 160 e secondo un programma che si svolge nell'arco di dieci mesi.
3. Al termine di ciascun corso annuale gli iscritti vengono dichiarati idonei alla frequenza del corso successivo.
4. Nel caso di giudizio di inidoneita' viene interrotta la corresponsione dell'assegno di studio di cui al comma 2, ferma restando la possibilita' per il dipendente di sostenere una successiva prova di idoneita' dopo un periodo di tempo non inferiore a due mesi. Conseguita la idoneita', per il dipendente viene ripristinata la corresponsione dell'assegno speciale.
5. I corsi di cui al presente articolo si svolgono per un periodo di anni sette.
6. L'assegno speciale viene decurtato in rapporto alle ore di assenza dal corso non giustificate da motivi di servizio. Qualora le assenze non giustificate superino un terzo delle ore del corso, cessa la corresponsione dell'assegno.
7. L'assegno speciale viene corrisposto per un massimo di quattro corsi, ferma restando la facolta' del dipendente di proseguire la frequenza senza percepire l'assegno medesimo.
8. Con giudizio motivato possono essere ammessi alla prova definitiva di accertamento di conoscenza della lingua francese i dipendenti che, successivamente al primo corso, abbiano dato prova di particolare profitto.
9. L'assegno speciale non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza.
10. Le spese relative alla organizzazione dei corsi, sono a carico della regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta.

Art. 6

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto trovano copertura negli stanziamenti previsti per la copertura finanziaria dei decreti recettivi degli accordi del personale indicato nell'art. 1 per il triennio 1985-1987.

Art. 7

1. Il presente decreto, che sara' inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 30 maggio 1988 p. Il Presidente: CIRINO POMICINO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 1› luglio 1988 Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 211
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