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010G0250

IT - DPCM

010G0250

Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attivita' culturali aventi durata superiore a novanta giorni. (10G0250) (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2010 n. 231)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2011 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 2, modificato dall' articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 , e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 , e successive modificazioni, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell' articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 »; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e successive modificazioni, recante il « Codice dei beni culturali e del paesaggio »; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell' articolo 7 della legge 19 giugno 2009, n. 69 ; Tenuto conto che ai sensi dell' articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e delle citate linee di indirizzo sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge; Tenuto conto altresi' che ai sensi dell' articolo 7, comma 4, della legge 19 giugno 2009, n. 69 , «per i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »; Preso atto che i procedimenti per i quali il presente decreto o il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui termini non superiori ai novanta giorni non fissano alcun termine, si concludono nel termine generale di trenta giorni, stabilito dal citato articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990; n. 241 ; Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei termini dei procedimenti di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Considerato che sussistono le motivazioni previste dall' articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , per le quali i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere superiori a novanta giorni; Acquisite le relazioni giustificative riferite a ciascuno dei singoli procedimenti amministrativi per i quali e' stabilito un termine di conclusione superiore a novanta giorni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2010; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio, i cui termini siano superiori a novanta giorni.
2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella tabella di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo .
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale.».
- Si riporta il testo dell' art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140:
«Art. 7 (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento). - 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all' art. 1:
1) al comma 1, dopo le parole: "di efficacia" sono inserite le seguenti: ", di imparzialita'";
2) al comma 1-ter, dopo le parole: "il rispetto" sono inserite le seguenti: "dei criteri e";
b) l' art. 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell' articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , puo' essere proposto anche senza necessita' di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale";
c) dopo l' art. 2 e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni";
d) il comma 5 dell' art. 20 e' sostituito dal seguente:
"5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis".
2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3 , 4 e 5 dell' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato art. 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 . Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 , recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 , recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell' art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 », e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2007, n. 291.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , recante « Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 », e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45.
- Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa 12 gennaio 2010, recante «Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell' art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 »", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76.

Art. 2

Abrogazioni 1. Sono abrogate le tabelle allegate al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 26 aprile 1993, n. 182 , ed al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495 , recanti norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , relativamente all'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali di cui all'alleato 1.
Note all' art. 2:
- Il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 26 aprile 1993, n. 182 , recante «Regolamento recante determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1993, n. 132.
- Il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495 , recante «Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1994, n. 187.
- Per l' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell' art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:
«Art. 4 (Unita' organizzativa responsabile del procedimento). - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.».

Art. 3

Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 novembre 2010 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bondi, Ministro per i beni e le attivita' culturali Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 20, foglio n. 361

Allegato 1

ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 1, comma 2)
N. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RIFERIMENTI NORMATIVI TERMINE (in giorni) 1 Dichiarazione di interesse culturale Artt. 13 e 14, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 120 2 Dichiarazione di importante carattere artistico Art. 20, L 22 aprile 1941, n. 633 ; art. 15, RD 18 maggio 1942, n. 1369 120 3 Autorizzazione demolizione, rimozione o spostamento di beni culturali Art. 21, c. 1, lett. a) e b), D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 180 4 Autorizzazione smembramento collezioni, serie o raccolte di oggetti Art. 21, c. 1, lett. c), D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 180 5 Autorizzazione interventi su beni culturali ad esclusione di quelli indicati all'art. 21, c. 1, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Art. 21, c. 4, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 120 6 Imposizione interventi conservativi su beni culturali Art. 33, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 120 7 Concessione contributo in conto capitale per spese relative ad interventi conservativi su beni culturali Art. 35, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 180 8 Concessione contributo in conto interessi per spese relative ad interventi conservativi su beni culturali Art. 37, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 120 9 Imposizione prescrizioni a garanzia della integrita', prospettiva, condizioni di ambiente e di decoro di beni culturali Artt. 45 e 46, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 120 10 Autorizzazione al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista Art. 50, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 120 11 Autorizzazione all'alienazione di beni immobili appartenenti al demanio culturale Art. 55, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 120 12 Autorizzazione all'alienazione di beni culturali appartenenti a Stato, regioni e altri enti pubblici territoriali, nonche' a enti e istituti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro Art. 56, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 120 13 Concessione in uso o locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalita' di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici Art. 57-bis, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 120 14 Autorizzazione alla permuta di beni culturali pubblici Art. 58, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 120 15 Determinazione del premio per i ritrovamenti Art. 93, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 180 16 Dichiarazione di pubblica utilita' ai fini dell'espropriazione di beni culturali Art. 95, c. 1, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 180 17 Dichiarazione di pubblica utilita' ai fini dell'espropriazione a favore delle regione e degli altri enti territoriali Art. 95, c. 2, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 180 18 Dichiarazione di pubblica utilita' ai fini dell'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fini di lucro Art. 95, c. 3, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 180 19 Integrazione in via sostitutiva del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di beni paesaggistici Art. 141-bis, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 180 20 Approvazione in via sostitutiva piani paesaggistici sottoposti a verifica e adeguamento Art. 156, c. 1, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 180 21 Approvazione in via sostitutiva dei piani paesaggistici sottoposti a verifica e adeguamento oggetto di accordo tra Ministero e Regione Art. 156, c. 3, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 180 22 Ordine di reintegrazione di beni culturali oggetto di interventi lesivi Art. 160, c. 1, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 180 23 Ordine di pagamento indennita' pecuniaria per danni a beni culturali Art. 160, c. 4, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 180 24 Attestazione esistenza vincolo su beni culturali ai fini dell'esclusione dall'attivo ereditario Art. 12, c. 1, lett. g), e art. 13, D. Lgs 31 ottobre 1990, n. 346 120 25 Attestazione ai fini della riduzione dell'imposta di successione su beni culturali Art. 25, c. 2, D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 120 26 Autorizzazione opere nel territorio di Paestum Art. 3, L 5 marzo 1957, n. 220 120 27 Scarto di documenti conservati negli Archivi di Stato Art. 26, DPR 30 settembre 1963, n. 1409 135 28 Autorizzazione alle PP. AA.a avvalersi della riproduzione sostitutiva di documenti Art. 43, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ; DPCM 11 settembre 1974 120 29 Certificazione, ai fini della detraibilita' dalle imposte dirette, del carattere necessario e della congruita' delle spese per interventi conservativi sui beni culturali Art. 31, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ; artt. 15, c. 1, lett. g), e 100, c. 2, lett. e), DPR 22 dicembre 1986, n. 917 120 30 Misure di sostegno per gli interventi di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO Art. 4, L 20 febbraio 2006, n. 77 , e circolari applicative. 160 31 Adozione della tabella triennale degli istituti culturali ammessi al contributo ordinario dello Stato Art.1, L 17 ottobre 1996, n. 534 180 32 Adozione piano di ripartizione dei contributi annuali agli istituti culturali Art. 8, L 17 ottobre 1996, n. 534 120 33 Concessione contributi per le attivita' di Lirica e Musica L 14 agosto 1967, n. 800 ; L 30 aprile 1985, n. 163 ; DM 9 novembre 2007; art. 4, D.L. 30 aprile 2010, n. 64 180 34 Concessione contributi per le attivita' di Prosa L. 30 aprile 1985, n. 163 ; DM 12 novembre 2007; art. 4, D.L. 30 aprile 2010, n. 64 180 35 Concessione contributi per le attivita' di Danza L 14 agosto 1967, n. 800 ; L 30 aprile 1985, n. 163 ; D.M. 8 novembre 2007; art. 4, D.L. 30 aprile 2010, n. 64 180 36 Concessione contributi per le attivita' circensi e di spettacolo viaggiante L 18 marzo 1968, n. 337 ; L 29 luglio 1980, n. 390 ; L 9 febbraio 1982, n. 37 ; L 30 aprile 1985, n. 163 ; DM 20 novembre 2007; art. 4, D.L. 30 aprile 2010, n. 64 180 37 Concessione contributi per spese inerenti i servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli Art. 5, L. 23 febbraio 2001, n. 29 ; DM 12 luglio 2005 180 38 Concessione finanziamenti alle fondazioni lirico-sinfoniche L 14 agosto 1967, n. 800 ; L. 30 aprile 1985, n. 163 ; D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367 ; DM 29 ottobre 2007 180 39 Iscrizione imprese nell'elenco delle imprese liriche Artt. 42 e 43, L 14 agosto 1967, n. 800 180
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