Monitoring Gesetzessammlung

010G0163

IT - DPCM

010G0163

Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata superiore ai novanta giorni, in attuazione all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (10G0163) (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010 n. 142)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 21/09/2010 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto l' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7 , ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ritenuto di dover procedere alla emanazione dei regolamenti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 12 gennaio 2010 concernente «Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell' articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 »; Tenuto conto che ai sensi dell' articolo 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle citate linee di indirizzo sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge; Visto l' articolo 7, comma 3 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ; Preso atto che i procedimenti per i quali il presente decreto o il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui termini non superiori ai 90 giorni non fissano alcun termine si concludono nel termine generale di trenta giorni, stabilito dal citato articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di quelle dei Sottosegretari di Stato per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, per lo sport, per la famiglia, la droga e il servizio civile, e dei Commissari straordinari del Governo di cui all' articolo 11, legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Considerato che sussistono le motivazioni previste dall' articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , per le quali i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere superiori a novanta giorni; Acquisite le relazioni giustificative riferite a ciascuno dei singoli procedimenti amministrativi per i quali e' stabilito un termine di conclusione superiore a novanta giorni; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato numero 2299/2010 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 2 luglio 2010; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2010; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione. 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle strutture affidate alla responsabilita' dei Sottosegretari di Stato per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, per la famiglia, la droga e il servizio civile, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio.
2. Ciascun procedimento si conclude entro il termine indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente regolamento ai sensi dell' articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 luglio 2010 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 281 NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta il testo dell' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento) - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo .
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale.»
- Si riporta il testo dell' articolo 7, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69 , recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile»:
«3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.»
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » e' stato pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 1999, n. 205.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2002, n. 207.
- Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 12 gennaio 2010, concernente «Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell' articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 » e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2010, n. 76.
- Si riporta il testo dell' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 11 (Commissari straordinari del Governo) - 1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, puo' procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.»
Note all'art. 1:
- Per il riferimento all' articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , si vedano le note alle premesse.

Allegato

Attuazione dell' articolo 7, della legge 18 giugno 2009, n. 69
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Procedimenti superiori a 90 giorni e relativa relazione giustificativa
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO PER LE FUNZIONI ISTITUZIONALI
Descrizione del Tempo di
procedimento amministrativo realizzazione
in giorni
PREMIO ANNUALE INTITOLATO A GIACOMO MATTEOTTI 180
Relazione:
Il termine di 180 giorni, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza di presentazione delle domande a seguito di pubblicazione del bando nella G.U., e' giustificato dal fatto che non e' possibile conoscere in anticipo il numero delle opere che partecipano alle edizioni del premio Giacomo Matteotti. La commissione giudicatrice del premio stesso necessita, inoltre, di un congruo lasso di tempo per la valutazione dei saggi, opere letterarie e teatrali e tesi di laurea.
Normativa di riferimento:
Legge del 5 ottobre 2004, n. 255 - DPCM 24 settembre 2009, n. 126
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
SERVIZIO PER LE ATTIVITA' INERENTI ALLE PROCEDURE DI UTILIZZAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI SUL TERRITORIO
Descrizione del Tempo di
procedimento amministrativo realizzazione
in giorni
ELABORAZIONE PIANO DI RIPARTIZIONE DELLE 138
RISORSE DERIVANTI DALLA QUOTA DELL'OTTO
PER MILLE DELL'IRPEF A DIRETTA GESTIONE
STATALE RELATIVO ALLE DOMANDE PRESENTATE
ENTRO IL 15 MARZO
Relazione:
Il regolamento emanato con D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 , come integrato dal D.P.R. 20 settembre 2002, n. 250 , ha disciplinato l'utilizzazione della quota dell'otto per mille gestita dallo Stato, di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222 , individuando un complesso di procedimenti collegati e stabilendo i relativi termini. Per il procedimento relativo alla definizione del piano di ripartizione delle risorse, da sottoporre all'esame del Presidente del Consiglio il termine da regolamento e' di 138 giorni (dal 15 marzo al 31 luglio). Occorre infatti esaminare le istanze; raccogliere la valutazione di merito delle amministrazioni competenti e del MEF; acquisire dal MEF la quantificazione dello stanziamento annuale del fondo 8 per mille dell'IRPEF e definire sulla base delle risorse disponibili la proposta di riparto delle risorse, da sottoporre al Presidente del Consiglio, elaborata in relazione all'importanza dell'interesse pubblico tutelato, alla qualita' dei progetti favorevolmente valutati, alla realta' territoriale incisa nonche' al complesso delle situazioni contingenti.Trattasi di un insieme di adempimenti con tempi non comprimibili.
Normativa di riferimento:
Legge 20 maggio 1985, n. 222 articoli 47 e 48 ;D.P.R. 1 0 marzo 1998, n . 76 e successive modifiche e integrazioni.
SERVIZIO PER LE ATTIVITA' DI INDIRIZZO PER IL MONITORAGGIO E PER GLI INTERVENTI SPECIALI
Descrizione del Tempo di
procedimento amministrativo realizzazione
in giorni
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
SERVIZIO PER LE ATTIVITA' DI INDIRIZZO PER IL MONITORAGGIO E PER GLI INTERVENTI SPECIALI
Descrizione del Tempo di
procedimento amministrativo realizzazione
in giorni
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 150
IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO
E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, DELLE
VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' DEI LORO
SUPERSTITI DI CUI AL D.P.R. 5 MAGGIO
2009 N. 58
Relazione:
Il termine di 150 giorni decorre dalla data di scadenza, del termine ultimo, previsto nel bando, per il ricevimento delle domande e comprende al suo interno il termine di 90 giorni, previsto dal DPR 5 maggio 2009, n. 58 , entro il quale la Commissione deve inviare al Segretario Generale della PCM le graduatorie per l'approvazione. Le graduatorie stesse, una volta approvate, sono inviate all'UBR che, entro il termine di 30 giorni, le registra. Entro i successivi trenta giorni l'Ufficio provvede alla formalizzazione delle assegnazioni delle borse di studio comunicandole ai beneficiari ammessi in graduatoria.
Normativa di riferimento:
D.P.R. 5 maggio 2009 n. 58 art 5 comma 6
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
SERVIZIO INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE
Descrizione del Tempo di
procedimento amministrativo realizzazione
in giorni
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTI 180
PER LA CONCILIAZIONE
FAMIGLIA - LAVORO
Relazione:
La conclusione del procedimento in esame non puo' avvenire nel termine di 30 giorni previsto dall' art. 2 della legge 241/1990 , per ragioni di sostenibilita' organizzativa, nonche' di particolare complessita' del procedimento. Infatti si tratta di una procedura a carattere concorsuale, disciplinata da uno specifico bando annuale che prevede, nell'arco del periodo considerato, un certo numero di scadenze per la presentazione di domande di finanziamento di progetti in materia di conciliazione tra famiglia e lavoro. Di conseguenza, l'ufficio non puo' procedere all'apertura delle buste e all'avvio del procedimento di valutazione prima della data di scadenza predefinita nel bando. Per la medesima ragione, la decorrenza del termine e', peraltro calcolata non a partire dalla data di presentazione di ciascuna istanza, ma dalla data di scadenza per la presentazione dei progetti.
Sotto il profilo della complessita' del procedimento, si segnala che la procedura di valutazione dei progetti e' rimessa ad un'apposita Commissione tecnica, composta da rappresentanti delle diverse autorita' politiche che hanno competenze in materia di conciliazione (Sottosegretario per le politiche della famiglia, Ministro per le pari opportunita' e Ministro del lavoro e delle politiche sociali), oltre che delle Regioni e delle Province.
Infine, con riferimento alla sostenibilita' organizzativa, si fa presente che, a fronte di 595 progetti valutati nell'ultimo anno, ci si attende un incremento esponenziale delle domande a seguito della modifica apportata all' art. 9 della legge 53 del 2000 dall' art. 38 della Legge 69/2009 , che ha sensibilmente ampliato la platea dei potenziali beneficiari della misura. Dettaglio tempistica:
Ricevimento delle domande e verifica dei requisiti di ammissibilita' - predisposizione dell'elenco dei soggetti esclusi (30 giorni dal termine della presentazione della domanda);
Istruttoria dei progetti; elaborazione della scheda di accompagnamento e trasmissione in formato elettronico alla Commissione tecnica di tutta la documentazione necessaria alla valutazione (90 giorni dal termine della presentazione della domanda);
Convocazione della Commissione (30 giorni dalla trasmissione della documentazione);
Elaborazione della graduatoria e pubblicazione del decreto di ammissione sul sito (30 giorni dall'ultima riunione della Commissione)
Normativa di riferimento:
Articolo 9 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 come modificato dall' art. 38 della Legge 18 giugno 2009, n. 69
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI
INTERNAZIONALI
Descrizione del Tempo di
procedimento amministrativo realizzazione
in giorni
VERIFICHE SULLE ATTIVITA' DEGLI 180
ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI
ARTT. 15 E 16 DEL D.P.R. 8 GIUGNO
2007, N. 108
Relazione:
Le verifiche consistono in attivita' istruttorie, rilevamenti nelle sedi degli enti in Italia e all'estero, audizioni dei rappresentanti degli enti e di coppie, raccolta di documenti e informazioni a cura di altri organi, in Italia (Tribunali, Polizia Giudiziaria, Rappresentanze Diplomatiche straniere, altro) e all'estero (Rappresentanze Diplomatiche italiane, Autorita' estere). Le risultanze delle verifiche sono sottoposte alla valutazione collegiale in riunioni periodiche presiedute dal Sottosegretario competente.
Normativa di riferimento:
Artt. 15 e 16 del D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO 120
DI PROCEDURE DI ADOZIONE
INTERNAZIONALE E DELLE ATTIVITA'
DI CUI ALL'ART. 39 TER DELLA
LEGGE 184/83
Relazione:
L'istruttoria comporta indagini in Italia e all'estero sull'organizzazione e sul personale dell'ente, nonche' la richiesta di integrazioni documentali. La decisione sull'autorizzazione da concedere e' inoltre di competenza dell'organo collegiale convocato periodicamente e presieduto dal Sottosegretario competente.
Normativa di riferimento:
Artt. 11 e 12 D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108 .
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE E DI SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE
UFFICIO RECLUTAMENTO TRATTAMENTO GIURIDICO E CONTENZIOSO DEL
PERSONALE
Descrizione del Tempo di
procedimento amministrativo realizzazione
in giorni
PASSAGGI NELLE POSIZIONI ECONOMICHE 120
NELL'AMBITO DI CIASCUNA AREA
Relazione:
I termini di tale procedimento sono stati ridotti da 240a 120 giorni, si ritiene tuttavia di mantenere dei termini ancora elevati data la complessita' del procedimento
Normativa di riferimento:
CCNL PCM 31/7/2009 - ART. 11; CCNL 17/5/2004 ARTT. 79/80
PASSAGGI DEL PERSONALE TRA LE AREE 120
Relazione: I termini di tale procedimento sono stati ridotti da 240a 120 giorni, si ritiene tuttavia di mantenere dei termini ancora elevati data la complessita' del procedimento
Normativa di riferimento:
CCNL PCM 31/7/2009 ART. 12; CCNL 17/5/2004 ART. 23
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO VOLONTARIATO
Descrizione del Tempo di
procedimento amministrativo realizzazione
in giorni
ISTRUTTORIA PER LA CONCESSIONE DI 180
CONTRIBUTI FINALIZZATI AL
POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE
E DEI MEZZI E AL MIGLIORAMENTO
DELLA PREPARAZIONE TECNICA PER LA
FORMAZIONE DEI CITTADINI
Relazione:
II termine trova giustificazione nell'onerosita' dello svolgimento delle istruttorie tecnico-amminstrative relative alle richieste provenienti ogni anno da svariate decine di migliaia di datori di lavoro ed organizzazioni di volontariato, anche per il tramite delle Regioni e, ove delegate, delle Amministrazioni Provinciali, in relazione all'impiego per attivita' di emergenza, formazione ed addestramento degli oltre 800.000 volontari di protezione civile censiti nell'ambito delle piu' di 4.000 organizzazioni iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'artl. 1 del D.P.R. 194/2001 . Tali istruttorie, inoltre, sono gravate dalle esigenze di verifica della compatibilita' con la rispettiva programmazione finanziaria, atteso il termine di 24 mesi dall'attivazione che il medesimo D.P.R. 194/2001 stabilisce per la presentazione delle istanze di rimborso da parte degli aventi diritto. Ti evidenzio che solo in occasione dell'emergenza in Abruzzo sono intervenuti circa 80.000 volontari, appartenenti a piu' di 1.800 organizzazioni, in alcuni casi anche per piu' periodi distinti. A cio' vanno aggiunti gli ordinari impieghi effettuati, sempre nel medesimo periodo, per attivita' formative ed esercitative, per altre e diverse situazioni di emergenza nazionale o regionale e locale e per azioni di intervento strutturali, quale, ad esempio, la campagna per la lotta agli incendi boschivi.
Normativa di riferimento:
D.P.R. 194/~ ART 2,3,4 E 5
ISTRUTTORIA PER IL RIMBORSO ALLE 180
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
DI TUTTE LE SPESE SOSTENUTE NELLE
ATTIVITA' DI SOCCORSO, SIMULAZIONE,
EMERGENZA E FORMAZIONE
TEORICO-PRATICA
Relazione:
Il termine trova giustificazione nell'onerosita' dello svolgimento delle istruttorie tecnico-amminstrative relative alle richieste provenienti ogni anno da svariate decine di migliaia di datori di lavoro ed organizzazioni di volontariato, anche per il tramite delle Regioni e, ove delegate, delle Amministrazioni Provinciali, in relazione all'impiego per attivita' di emergenza, formazione ed addestramento degli oltre 800.000 volontari di protezione civile censiti nell'ambito delle piu' di 4.000 organizzazioni iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'artl. 1 del D.P.R. 194/2001 . Tali istruttorie, inoltre, sono gravate dalle esigenze di verifica della compatibilita' con la rispettiva programmazione finanziaria, atteso il termine di 24 mesi dall'attivazione che il medesimo D.P.R. 194/2001 stabilisce per la presentazione delle istanze di rimborso da parte degli aventi diritto. Ti evidenzio che solo in occasione dell'emergenza in Abruzzo sono intervenuti circa 80.000 volontari, appartenenti a piu' di 1.800 organizzazioni, in alcuni casi anche per piu' periodi distinti. A cio' vanno aggiunti gli ordinari impieghi effettuati, sempre nel medesimo periodo, per attivita' formative ed esercitative, per altre e diverse situazioni di emergenza nazionale o regionale e locale e per azioni di intervento strutturali, quale, ad esempio, la campagna per la lotta agli incendi boschivi.
Normativa di riferimento:
D.P.R. 194/~ ART 9 E 10
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA', NORMATIVA TECNICA E
INTERVENTI POST-EMERGENZA E DI MITIGAZIONE
Descrizione del Tempo di
procedimento amministrativo realizzazione
in giorni
PROCEDIMENTI PER IL FINANZIAMENTO 180
DI INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZE
SISMICHE O PER IL FINANZIAMENTO DI
INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL
RISCHIO SISMICO IN REGIME ORDINARIO
Relazione:
I procedimenti per il finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico attuati mediante regolamenti emanati con OPCM, che prevedono : la ripartizione preliminare dei fondi, la proposta da parte delle Regioni o delle Amministrazioni statali, l'istruttoria DPC. l'approvazione MEF e l'approvazione tramite DPCM, puo' richiedere tempi lunghi a causa delle diverse esigenze e prontezze delle Amministrazioni coinvolte e anche a causa delle rimodulazioni che frequentemente devono essere effettuate. Lo stesso vale per le emergenze sismiche.
Normativa di riferimento:
L. 225/92 e s.m.i., OPCM 3274/03 , OPCM 3362/04 e s.m.i, OPCM 3376/04 e s.m.i. L. 77/2009
SERVIZIO GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
Descrizione del Tempo di
procedimento amministrativo realizzazione
in giorni
ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER LA SUCCESSIVA 120
DETERMINAZIONE DI CONGUAGLI E ARRETRATI
DI COMPETENZE ACCESSORIE
Relazione:
Si conferma il termine di 120 giorni gia' previsto dal DPR 303/2005 in ragione delle particolari difficolta' che puo' presentare l'istruttoria, rivolta anche al personale comandato civile e militare, per il particolare status del personale stesso e la complessita' di ricostruire i periodi di servizio, spesso anche frammentari, presso il DPC.
Normativa di riferimento:
R.D. 2440/1923 - R.D. 827/1924 - D.P.C.M. 23 dicembre 1999 - Sentenze esecutive
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO AFFARI FINANZIARI
Descrizione del Tempo di
procedimento amministrativo realizzazione
in giorni
PAGAMENTI PER FORNITURE E/O LAVORI 120
CONNESSI CON ATTIVITA' ISTITUZIONALI
(TERREMOTI, ERUZIONI, FRANE, MAREGGIATE,
INCENDI ECC.)
Relazione:
ali procedimenti, sono caratterizzati dalla necessita' di previamente verificare la sussistenza in capo al personale interessato della effettiva titolarita' al pagamento ed alla disponibilita' delle relative risorse finanziarie. In particolare, per le commissioni di collaudo, cosi' come per gli emolumenti accessori, occorre istruire accuratamente il carteggio prodotto per evitare duplicazioni nei pagamenti soprattutto ove si tratti di attivita' anche poste in essere a servizio delle strutture dei commissari delegati dotati di apposite contabilita' speciali, effettuare le verifiche di legge per la eventuale debenza di somme all'erario dello Stato in relazione a obblighi tributari, effettuare le iscrizioni ai competenti enti previdenziali ove necessario, acquisire i visti , pareri, nulla osta necessari alla liquidazione e provenienti in alcune fattispecie dal responsabile unico del procedimento o dagli uffici tecnici competenti (annualmente vengono effettuati circa 8.000 pagamenti).
Normativa di riferimento:
L.. E REGOLAMENTI DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO - R.D. 2440/1923 - DPCM 09/12/2002 MODIFICATO CON DPCM 4/07/2007- L. 225 DEL 24/02/2005
PAGAMENTI PER EROGAZIONI DI CONTRIBUTI, 120
ASSEGNAZIONI E/O TRASFERIMENTO FONDI
AD AMMINISTRAZIONI LOCALI ENTI VARI
PUBBLICI E/O PRIVATI, DITTE E/O PRIVATI
Relazione:
L'EROGAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI DISCENDE NELLA MASSIMA PARTE DEI CASI DA NORME DI LEGGE ovvero DA NORME CONTENUTE IN ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE. Come si vedra' tale procedimento inerisce a soggetti pubblici e privati con esigenze diverse e spesso con procedure diverse in relazione all'ente di destinazione. A puro titolo esemplificativo si evidenzia che spesso per l'erogazione dei fondi e' necessario preventivamente verificare la sussistenza di requisiti di legge in capo al richiedente ed inoltre avviare fasi endoprocedimentali complesse coinvolgenti di volta in volta plessi organizzativi sia pubblici (Ministero economia e finanze, ragionerie provinciali, tesorerie provinciali ecc. ) per l'apertura di contabilita' speciali o per l'accredito in conto di tesoreria con notevole incremento dei tempi di chiusura dei procedimenti. L'accredito di somme diviene ancora piu' complesso ove si tratti di soggetti privati che spesso non sono a conoscenza delle articolate procedure di contabilita' pubblica con conseguente necessita' di provvedere alle relative ?istruzioni? degli interessati. Inoltre, sotto il profilo organizzativo si evidenzia che tali procedure sono poste in essere spesso contemporaneamente alla gestione di grandi emergenze con conseguente incremento dei procedimenti ed aggravamento delle funzioni ordinarie svolte dall'ufficio (annualmente vengono effettuati circa 8.000 pagamenti).
Normativa di riferimento:
L.. E REGOLAMENTI DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO - R.D. 2440/1923 - DPCM 09/12/2002 MODIFICATO CON DPCM 4/07/2007- L. 225 DEL 24/02/2005
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO AFFARI FINANZIARI
Descrizione del Tempo di
procedimento amministrativo realizzazione
in giorni
PAGAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI 180
AGLI ENTI LOCALI PER L'AMMORTAMENTO
DI MUTUI PLURIENNALI
Relazione:
L'EROGAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI DISCENDE NELLA MASSIMA PARTE DEI CASI DA NORME DI LEGGE ovvero DA NORME CONTENUTE IN ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE. Come si vedra' tale procedimento inerisce a soggetti pubblici e privati con esigenze diverse e spesso con procedure diverse in relazione all'ente di destinazione. A puro titolo esemplificativo si evidenzia che spesso per l'erogazione dei fondi e' necessario preventivamente verificare la sussistenza di requisiti di legge in capo al richiedente ed inoltre avviare fasi endoprocedimentali complesse coinvolgenti di volta in volta plessi organizzativi sia pubblici (Ministero economia e finanze, ragionerie provinciali, tesorerie provinciali ecc. ) per l'apertura di contabilita' speciali o per l'accredito in conto di tesoreria con notevole incremento dei tempi di chiusura dei procedimenti. L'accredito di somme diviene ancora piu' complesso ove si tratti di soggetti privati che spesso non sono a conoscenza delle articolate procedure di contabilita' pubblica con conseguente necessita' di provvedere alle relative ?istruzioni? degli interessati. Inoltre, sotto il profilo organizzativo si evidenzia che tali procedure sono poste in essere spesso contemporaneamente alla gestione di grandi emergenze con conseguente incremento dei procedimenti ed aggravamento delle funzioni ordinarie svolte dall'ufficio (annualmente vengono effettuati circa 8.000 pagamenti).
Normativa di riferimento:
L.. E REGOLAMENTI DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO - R.D. 2440/1923 - DPCM 09/12/2002 MODIFICATO CON DPCM 4/07/2007- L. 225 DEL 24/02/2005
PAGAMENTI RELATIVI AD ONORARI 120
A DIRETTORI LAVORI E/O COLLAUDATORI
Relazione:
Tali procedimenti, sono caratterizzati dalla necessita' di previamente verificare la sussistenza in capo al personale interessato della effettiva titolarita' al pagamento ed alla disponibilita' delle relative risorse finanziarie. In particolare, per le commissioni di collaudo, cosi' come per gli emolumenti accessori, occorre istruire accuratamente il carteggio prodotto per evitare duplicazioni nei pagamenti soprattutto ove si tratti di attivita' anche poste in essere a servizio delle strutture dei commissari delegati dotati di apposite contabilita' speciali, effettuare le verifiche di legge per la eventuale debenza di somme all'erario dello Stato in relazione a obblighi tributari, effettuare le iscrizioni ai competenti enti previdenziali ove necessario, acquisire i visti , pareri, nulla osta necessari alla liquidazione e provenienti in alcune fattispecie dal responsabile unico del procedimento o dagli uffici tecnici competenti (annualmente vengono effettuati circa 8.000 pagamenti).
Normativa di riferimento:
L.. E REGOLAMENTI DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO - R.D. 2440/1923 - DPCM 09/12/2002 MODIFICATO CON DPCM 4/07/2007- L. 225 DEL 24/02/2005
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO AFFARI FINANZIARI
Descrizione del Tempo di
procedimento amministrativo realizzazione
in giorni
PAGAMENTI RELATIVI AD EMOLUMENTI 180
ACCESSORI AL PERSONALE IN
SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Relazione:
Tali procedimenti, sono caratterizzati dalla necessita' di previamente verificare la sussistenza in capo al personale interessato della effettiva titolarita' al pagamento ed alla disponibilita' delle relative risorse finanziarie. In particolare, per le commissioni di collaudo, cosi' come per gli emolumenti accessori, occorre istruire accuratamente il carteggio prodotto per evitare duplicazioni nei pagamenti soprattutto ove si tratti di attivita' anche poste in essere a servizio delle strutture dei commissari delegati dotati di apposite contabilita' speciali, effettuare le verifiche di legge per la eventuale debenza di somme all'erario dello Stato in relazione a obblighi tributari, effettuare le iscrizioni ai competenti enti previdenziali ove necessario, acquisire i visti , pareri, nulla osta necessari alla liquidazione e provenienti in alcune fattispecie dal responsabile unico del procedimento o dagli uffici tecnici competenti (annualmente vengono effettuati circa 8.000 pagamenti.
Normativa di riferimento:
L.. E REGOLAMENTI DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO - R.D. 2440/1923 - DPCM 09/12/2002 MODIFICATO CON DPCM 4/07/2007- L. 225 DEL 24/02/2005
UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE
SERVIZIO PROGETTI E CONVENZIONI
Descrizione del Tempo di
procedimento amministrativo realizzazione
in giorni
ESAME E VALUTAZIONE COMPARATIVA 180
DEI PROGETTI DI SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
Relazione:
180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei progetti indicato dall'Ufficio mediante Avviso pubblicato sul Sito Istituzionale. Motivi per cui si richiede il termine superiore a 90 giorni: 1) Elevato numero di progetti (circa 4.000: dato risultante dalla media dei progetti presentati negli ultimi tre anni) esaminato da una Commissione annualmente nominata. 2) La natura concorsuale della procedura giustifica ex se il ricorso ad un temine superiore a novanta giorni. Tale procedura e' molto complessa ed e' articolata in varie fasi: - nomina di una Commissione di valutazione;- selezione preliminare dei progetti, basata sulla verifica del rispetto del termine prescritto nell'Avviso per la presentazione degli stessi, nonche' su un accertamento formale della completezza della documentazione trasmessa dagli enti;- valutazione volta ad accertare sia la corrispondenza tra le finalita' del progetto con quelle di cui alla Legge n. 64/2001 sia la capacita' organizzativa dell'ente in relazione allo specifico progetto presentato; - valutazione di qualita' dei progetti e attribuzione di un punteggio ad ogni singola voce della scheda progetto, sulla base dei criteri stabiliti nel DPCM 4 novembre 2009;- redazione delle schede di valutazione dei progetti;- redazione dei verbali;- trasmissione di tutta la suddetta documentazione all'Ufficio;- redazione da parte dell'Ufficio della graduatoria provvisoria dei progetti, con contestuale invito agli enti a far pervenire eventuali osservazioni entro un congruo termine fissato dall'Ufficio medesimo;- comunicazione agli enti da parte dell'Ufficio dei progetti esclusi; - partecipazione degli enti che hanno inviato osservazioni, mediante accesso agli atti e acquisizione delle valutazioni della Commissione esaminatrice, al fine di consentire il riscontro di eventuali errori da sanare e di prevenire la formazione di contenzioso; - nuova valutazione da parte della Commissione dei progetti di cui e' stato contestato il punteggio e adozione di ulteriori provvedimenti; - redazione ed approvazione della graduatoria definitiva. 3) Oltre che nella natura concorsuale della procedura in questione, il ricorso ad un termine superiore a novanta giorni trova giustificazione anche nella comparazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti. Ed invero risulta prevalente l'interesse a concludere la procedura con l'ammissione al finanziamento dei progetti qualitativamente migliori, al fine di creare i presupposti affinche' il servizio civile nazionale realizzi pienamente le finalita' della legge n. 64/2001 e assicuri al volontario un'esperienza formativa che rappresenti l'inizio di un percorso volto a perseguire la nuova accezione di difesa della patria, da leggersi alla luce del principio di solidarieta' sociale sancito dalla Costituzione. La tutela di questo interesse si realizza mediante il notevole impegno della commissione che, solo in un arco temporale come quello individuato, puo' effettuare i complessi accertamenti e le valutazioni sui numerosi progetti presentati.
Normativa di riferimento:
Legge 6 marzo 2001, n.64 D.lgs 5 aprile 2002, n.77 DPCM 4 novembre 2009
UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE
SERVIZIO PROGETTI E CONVENZIONI
Descrizione del Tempo di
procedimento amministrativo realizzazione
in giorni
ISCRIZIONE E ADEGUAMENTO 180
ALL'ALBO NAZIONALE DEGLI
ENTI DI SERVIZIO CIVILE
Relazione:
180 giorni della ricezione dell'istanza. Motivi per cui si richiede il termine superiore a 90 giorni: 1) Elevato numero delle domande (enti interessati circa 8000) in relazione alle limitate risorse umane disponibili in possesso di conoscenze specialistiche necessarie alla valutazione dei peculiari requisiti previsti dall' art. 3 della legge n. 64/2001 . 2) Complessita' del procedimento volto all'accertamento, in capo agli enti, dei requisiti prescritti dall' art. 3 della legge n. 64/2001 , con particolare riferimento alla valutazione della documentazione concernente gli aspetti relativi sia alla natura giuridica che all'organizzazione e alla capacita' di impiego degli enti. Tale valutazione richiede un accurato approfondimento in quanto il servizio civile deve svolgersi presso enti che abbiano una struttura e un'organizzazione idonee alla realizzazione di progetti e in grado di assicurare ai volontari l'espletamento di un servizio secondo i piu' efficienti parametri di sicurezza e di affidabilita' delle sedi (ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni ed integrazioni). 3) Dalla comparazione di tutti gli interessi coinvolti, compreso quello alla riduzione dei termini del procedimento, emerge la prevalenza dell'interesse ad appurare in modo inequivocabile il possesso dei requisiti previsti dall' art. 3 della legge n. 64/2001 , pur nella considerazione che tale accertamento richiede tempi superiori a novanta giorni. In assenza di un'accurata verifica, infatti, potrebbero essere iscritti all'Albo nazionale anche enti privi dei necessari requisiti, con evidenti ripercussioni sull'intero sistema del servizio civile, sia in termini di utilita' per i volontari e la collettivita', sia in rapporto alla destinazione delle risorse pubbliche.
Normativa di riferimento:
Legge 6 marzo 2001, n.64 D.lgs 5 aprile 2002, n.77
SERVIZIO AMMISSIONE E IMPIEGO
Descrizione del Tempo di
procedimento amministrativo realizzazione
in giorni
UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE
SERVIZIO AMMISSIONE E IMPIEGO
Descrizione del Tempo di
procedimento amministrativo realizzazione
in giorni
RICONOSCIMENTO CAUSE DI SERVIZIO 180
ED EQUO INDENNIZZO NEI CONFRONTI
DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA
Relazione:
Il procedimento e' particolarmente complesso, articolato in piu' fasi. E' prevista l'acquisizione della relazione presso l'ente di svolgimento del servizio e l'acquisizione dei prescritti pareri degli organi tecnici (Commissione Medica Ospedaliera e Comitato di verifica per le cause di servizio).
Normativa di riferimento:
DPR 461 DEL 29/10/2001
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA
SERVIZIO PER IL SOSTEGNO RADIO TELEVISIVO
Descrizione del Tempo di
procedimento amministrativo realizzazione
in giorni
PROCEDIMENTO PER L'EROGAZIONE 180
DEI CONTRIBUTI ALLE EMITTENTI
RADIOFONICHE AI SENSI DEGLI
ARTT. 3, COMMA 2 TER, 4, 7 E
8 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990,
N. 250, E DELL'ART. 11 DELLA
LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67.
RICONOSCIMENTO E PAGAMENTO
DELLE AGEVOLAZIONI
Relazione:
1) Sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa: interfaccia con Agcom, Enti previdenziali, Min.
Sviluppo Economico, CCIAA, Cancellerie Tribunali, necessita' di pagare simultaneamente i soggetti interessati per l'applicazione del frazionamento proporzionale delle risorse tra gli aventi diritto;
2) Complessita' del procedimento: controlli su dich. sost., ispezioni, concatenazione con altri procedimenti di riconoscimento delle agenzie di informazione con propri requisiti termine decadenziale per legge ( art. 1, comma 461, legge 266/2005 ) corrispondente al termine di questo procedimento (180 gg), tempi fisiologici di acquisizione dei bilanci certificati delle imprese;
3) Natura degli interessi pubblici tutelati: pluralismo dell'informazione ( art. 21 Costituzione )
Normativa di riferimento:
Artt. 3, comma 2 ter , 4 , 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , e art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 .
PROCEDIMENTO PER L'EROGAZIONE DEI 180
CONTRIBUTI ALLE EMITTENTI TELEVISIVE
AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE
6 AGOSTO 1990, N. 223 E DELL'ART. 7,
COMMA 13, DELLA LEGGE 3 MAGGIO 2004,
N. 112. RICONOSCIMENTO DELLE
AGEVOLAZIONI
Relazione:
1) Sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa: interfaccia con Agcom, Enti previdenziali, Min.
Sviluppo Economico, CCIAA, Cancellerie Tribunali, necessita' di pagare simultaneamente i soggetti interessati per l'applicazione del frazionamento proporzionale delle risorse tra gli aventi diritto;
2) Complessita' del procedimento: controlli su dich. sost., ispezioni, concatenazione con altri procedimenti di riconoscimento delle agenzie di informazione con propri requisiti termine decadenziale per legge ( art. 1, comma 461, legge 266/2005 ) corrispondente al termine di questo procedimento (180 gg), tempi fisiologici di acquisizione dei bilanci certificati delle imprese;
3) Natura degli interessi pubblici tutelati: pluralismo dell'informazione ( art. 21 Costituzione )
Normativa di riferimento:
art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dell' art. 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112 .
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA
SERVIZIO PER I CONTRIBUTI INDIRETTI
Descrizione del Tempo di
procedimento amministrativo realizzazione
in giorni
AMMISSIONE AL CONTRIBUTO IN CONTO 180
INTERESSI A CARICO DELLO STATO SU
FINANZIAMENTI ACCORDATI DA ISTITUTI
DI CREDITO AI FINI DEL SOSTEGNO
AL PRODOTTO EDITORIALE
Relazione:
Il termine vigente e' stato previsto per acquisire i bilanci delle Imprese e il rilascio della regolarita' da parte dell'Autorita' per le Comunicazioni: entrambi documenti indispensabili per la valutazione del fatturato e degli elementi contabili alla base del calcolo stesso del contributo da concedere. Pertanto il termine di 180 gg. prescritto dalla legge n. 69, art. 7, sebbene esiguo, e' l'unico applicabile per l'attuazione della complessa procedura prevista dal regolamento, che ne aveva fissato la tempistica entro il margine di 8 mesi.
Normativa di riferimento:
Legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria), articoli 6 e 7; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 142 (Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli 4 , 5 , 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62 ), articolo 2, comma 1, e articolo 3, comma 2.
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DELLO STATO 180
IN CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI
ACCORDATI DA ISTITUTI DI CREDITO PER
IL SOSTEGNO DEL PRODOTTO EDITORIALE
Relazione:
Si ritiene di confermare l'attuale termine in quanto immaginare una durata inferiore non genera alcun vantaggio in capo al beneficiario, mentre provocherebbe un inutile esborso anticipato di denaro da parte dello Stato; non solo, ma determinerebbe una criticita' sui necessari tempi di valutazione della correttezza e idoneita' della complessa documentazione che l'impresa e l'Istituto finanziatore sono tenuti a presentare a sostegno della legittimita' dell'erogazione rateale da parte dello Stato.
Normativa di riferimento:
Legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria), articoli 4 , 5 , 6 e 7; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 142 (Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli 4 , 5 , 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62 ), articoli 2, comma 8, e 3, comma 9.
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA
SERVIZIO CONTRIBUTI DIRETTI
Descrizione del Tempo di
procedimento amministrativo realizzazione
in giorni
PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE 180
DI CONTRIBUTI A GIORNALI
QUOTIDIANI TELETRASMESSI
Relazione:
1) Natura degli interessi pubblici tutelati: pluralismo dell'informazione ( art. 21 Costituzione ) 2) Sostenibilita' dei tempi: a normativa vigente , pur dovendosi procedere annualmente a riparto della somma indicata dalla legge tra le imprese richiedenti, non e' previsto, neanche a livello regolamentare, alcun termine per la presentazione delle istanze. 3) Complessita' del procedimento: occorre richiedere documentazione ad Agcom,
Normativa di riferimento:
Articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62 .
PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE 180
DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA'
EDITORIALI DELLE ASSOCIAZIONI
DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
Relazione:
1) Complessita' del procedimento: controlli su dichiarazioni sostitutive di atto notorio; acquisizione studio e valutazione della documentazione prodotta da parte di ciascuna impresa richiedenti.2) Natura degli interessi pubblici tutelati:ti: pluralismo dell'informazione ( art. 21 Costituzione ) e tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.LA DECORRENZAA DEL TERMINE DEL PROCEDIMENTO E' FISSATA AL 31 GENNAIO, data entro la quale le imprese sono tenute a trasmettere unitamente alla domanda di ammissione, l'intera e regolare documentazione istruttoria. Inoltre, dovendosi procedere a riparto delle somme, e' necessario istruire congiuntamente le pratiche di tutte le imprese richiedenti.
Normativa di riferimento:
Legge 30 luglio 1998, n. 281 (artt. 5 , 6 e 7 ); DPCM 15 marzo 1999, n. 218 ; D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206
PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE 180
DI CONTRIBUTI IN FAVORE
DELL'EDITORIA SPECIALE
PERIODICA PER NON VEDENTI
Relazione:
1) Sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa: necessita' di acquisire l'approvazione del piano di riparto da parte dell'apposita Commissione. 2) Complessita' del procedimento: controlli su dichiarazioni sostitutive di atto notorio, acquisizione studio e valutazione della particolare documentazione, trasmessa nei modi ordinari e in linguaggio braille, da parte di ciascuna impresa richiedente, al fine di individuare le percentuali relative alle varie tipologie di diffusione; 3) Particolare sensibilita' dell'intervento, volto all'erogazione di denaro pubblico e natura degli interessi pubblici tutelati: pluralismo dell'informazione ( art. 21 Costituzione ) e tutela dell'accesso all'informazione da parte delle categorie dei diversamente abili. LA DECORRENZA DEL TERMINE DEL PROCEDIMENTO E' FISSATA AL 31 MARZO, data entro la quale le imprese sono tenute a trasmettere unitamente alla domanda di ammissione, l'intera e regolare documentazione istruttoria. Inoltre, dovendosi procedere a riparto delle somme, e' necessario istruire congiuntamente le pratiche di tutte le imprese richiedenti.
Normativa di riferimento:
Decreto legge 23 ottobre 1996 n. 542 , convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 .
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA
SERVIZIO CONTRIBUTI DIRETTI
Descrizione del Tempo di
procedimento amministrativo realizzazione
in giorni
PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE 180
DI CONTRIBUTI AI PERIODICI
EDITI IN ITALIA E DIFFUSI
PREVALENTEMENTE ALL'ESTERO
Relazione:
1) Sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa: occorre richiedere documentazione ad Agcom e verificare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio circa il rispetto degli obblighi contributivi e le spedizioni postali all'estero. Necessita' di acquisire le deliberazioni dell'apposita Commissione. 2) Complessita' del procedimento: controlli analitici dei contenuti e misurazione degli spazi pubblicitari di ogni singolo numero delle testate, oltre alla misurazione dell'area dei testi scritti, ai fini dell'accertamento della prevalenza della lingua italiana rispetto alle lingue dei Paesi di pubblicazione. 3) Particolare sensibilita' dell'intervento, volto all'erogazione di denaro pubblico e natura degli interessi pubblici tutelati: pluralismo dell'informazione ( art. 21 Costituzione ) DECORRENZA DAL 1 APRILE.
Normativa di riferimento:
art. 26 legge n. 416 del 1981 e dPR n. 48 del 1983
PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE 180
DI CONTRIBUTI ALLA STAMPA
Relazione:
1) Sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa: occorre richiedere documentazione ad Agcom, Enti previdenziali, Tribunali, Camere di commercio, Prefetture. Necessita' di acquisire il parere obbligatorio della Commissione Tecnica Consultiva. 2) Complessita' del procedimento: controlli su dichiarazioni sostitutive di atto notorio; acquisizione studio e valutazione di complessa documentazione prodotta da ciascuna impresa richiedente, con particolare riguardo ai bilanci societari; 3) Particolare sensibilita' dell'intervento, volto all'erogazione di denaro pubblico e natura degli interessi pubblici tutelati: pluralismo dell'informazione ( art. 21 Costituzione ) LA DECORRENZA DEL TERMINE DEL PROCEDIMENTO E' FISSATA AL 30 SETTEMBRE, data entro la quale le imprese sono tenute, a pena di decadenza, a trasmettere l'intera e regolare documentazione istruttoria. Inoltre, sussistendo la concreta possibilita' di un riparto proporzionale delle somme, e' necessario attendere tale data in modo da poter istruire congiuntamente le pratiche di tutte le imprese richiedenti.
Normativa di riferimento:
Legge 7 agosto 1990 n. 250 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 10, comma 2, del D.L. n. 159 del 2007 , convertito dalla Legge n. 222 del 2007 .A rticolo 2, comma 62, ,della Legge n . .1911 del 2009.9.
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA
SERVIZIO CONTRIBUTI DIRETTI
Descrizione del Tempo di
procedimento amministrativo realizzazione
in giorni
PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE 180
DI CONTRIBUTI AI GIORNALI
ITALIANI PUBBLICATI E
DIFFUSI ALL'ESTERO
Relazione:
1) Sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa: occorre richiedere documentazione ad Agcom. Le istanze di contributo sono inviate alle rappresentanze diplomatico-consolari dei vari Paesi, e inoltrate successivamente da queste al Ministero Affari Esteri. Necessita' di acquisire le deliberazioni dell'apposita Commissione. 2) Complessita' del procedimento: controlli analitici dei contenuti e misurazione degli spazi pubblicitari di ogni singolo numero delle testate, oltre alla misurazione dell'area dei testi scritti, ai fini dell'accertamento della prevalenza della lingua italiana rispetto alle lingue dei Paesi di pubblicazione. 3) Particolare sensibilita' dell'intervento, volto all'erogazione di denaro pubblico e natura degli interessi pubblici tutelati: pluralismo dell'informazione ( art. 21 Costituzione ) dovendosi procedere a riparto della somma fissa stanziata dalla legge, e' necessario attendere la ricezione della documentazione istruttoria di tutti gli istanti, per poter effettuare la ripartizione delle quote spettanti a tutte le imprese in possesso dei requisiti. Pertanto, non e' possibile far decorrere il termine dalla data del 31 marzo, in quanto il Dipartimento e' in grado di iniziare le attivita' istruttorie solo allorche' il Ministero Affari Esteri abbia trasmesso, dopo aver svolto l'esame istruttorio di propria competenza, tutta la documentazione (il che avviene normalmente intorno al mese di agosto). Verra' a quel punto comunicato da parte del Dipartimento alle imprese richiedenti l'avvio del procedimento d'ufficio.
Normativa di riferimento:
art. 26 legge n. 416 del 1981 e dPR n. 48 del 1983
SEGRETERIA DIPARTIMENTALE
Descrizione del Tempo di
procedimento amministrativo realizzazione
in giorni
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA
SEGRETERIA DIPARTIMENTALE
Descrizione del Tempo di
procedimento amministrativo realizzazione
in giorni
RILASCIO DELLE TESSERE 180
"LASCIAPASSARE STAMPA"
PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI.
Relazione:
Il termine proposto tiene conto delle esigenze istruttorie connesse al profilo della sicurezza. Il parere favorevole del Ministero dell'Interno al rilascio dei lasciapassare, che richiede i necessari accertamenti preventivi da parte delle autorita' di Pubblica Sicurezza, e' infatti vincolante e deve essere acquisito dall'Amministrazione prima di sottoporre le istanze all'esame del Comitato di cui al DPCM 2 novembre 2009.
Normativa di riferimento:
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 1949 e successive modificazioni.
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