098G0211
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Regolamento recante norme sul pubblico registro per la cinematografia, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153. (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 08 aprile 1998 n. 163)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 13-6-1998 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l' articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153 , che ha istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto presso la Societa' italiana autori ed editori (S.I.A.E.), ed in particolare il comma 4 di detto articolo che autorizza l'emanazione di un apposito regolamento; Vista la lettera in data 24 giugno 1994, con cui la S.I.A.E. ha proposto uno schema di regolamento del pubblico registro per la cinematografia ai sensi della norma sopracitata; Sentita la commissione centrale per la cinematografia, di cui all' articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , nella seduta del 4 agosto 1995; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996; Vista la lettera in data 30 luglio 1996 con cui la S.I.A.E. ha comunicato di aver recepito nello schema di regolamento le osservazioni formulate in motivazione del Consiglio di Stato; Vista la nota 17 aprile 1997, prot. n. 6267 con la quale la S.I.A.E. comunica, tra l'altro, il proprio assenso alla introduzione di una disciplina transitoria per le opere gia' iscritte nel precedente pubblico registro; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 agosto 1997; Sulla proposta del Ministro delegato in materia di spettacolo e sport; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Articolazione, tenuta e responsabilita' del conservatore 1. Nel pubblico registro per la cinematografia, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , convertito nella legge 1 marzo l994, n. 153, sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate e distribuite nel territorio italiano per la prioritaria ma non esclusiva destinazione alla proiezione nelle sale cinematografiche.
2. Il registro, con riferimento alla normativa contenuta nella legge 4 novembre l965, n. 1213, cosi' come da ultimo modificata dalla legge 1 marzo l994, n. 153, si articola in cinque sezioni:
1) sezione film di lungometraggio di nazionalita' italiana;
2) sezione film di lungometraggio di nazionalita' di uno dei paesi aderenti alla Comunita' europea;
3) sezione film di lungometraggio di nazionalita' di paesi non aderenti alla Comunita' europea;
4) sezione film di cortometraggio (di nazionalita' italiana o di altri paesi aderenti o non alla Comunita' europea);
5) sezione film di attualita' (di nazionalita' italiana o di altri paesi aderenti o non alla Comunita' europea).
3. Il pubblico registro per la cinematografia e' tenuto dalla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) presso la propria direzione generale in Roma, con collocazione amministrativa interna nell'ambito della sezione cinema.
4. Il registro, nelle sue diverse articolazioni strutturali e nella sua tenuta, e' automatizzato mediante l'uso di elaboratori elettronici ovvero di sistemi integrati di memorizzazione dei documenti su dischi ottici o altro analogo supporto informatico, sulla base di appositi provvedimenti interni da emanarsi da parte della S.I.A.E.
5. La S.I.A.E. provvede all'attuazione della pubblicita' concernente le opere filmiche e garantisce l'espletamento del pubblico servizio che ad essa si collega, assumendone la relativa responsabilita' in ordine all'affidamento dei terzi, secondo i principi generali stabiliti dal codice civile .
6. Il legale rappresentante della S.I.A.E. provvede ad attribuire i compiti e le funzioni di conservatore al dirigente preposto alla sezione cinema ed ai dirigenti e funzionari incaricati di svolgere funzioni vicarie o di supplenza, i quali conseguentemente ne assumono la relativa responsabilita' secondo le disposizioni previste per i conservatori dei registri immobiliari dal codice civile .
7. Con apposito provvedimento la S.I.A.E. determina le modalita' pratiche di funzionamento del pubblico registro per la cinematografia, l'orario di apertura al pubblico, le indennita' spettanti ai dirigenti e funzionari che espletano compiti e funzioni di conservatore ed al personale addetto all'ufficio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , recante: "Interventi urgenti a favore del cinema", e' il seguente:
"Art.22. - 1. E' istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla SIAE, nel quale sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate in Italia e destinate alla programmazione nelle sale cinematografiche.
2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini dell'ammmissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilita' ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonche' di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.
3. All'atto dell'iscrizione il soggetto richiedente deve produrre l'attestazione dell'autorita' competente in materia di spettacolo relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica. Ad ultimazione del film il richiedente deve altresi' presentare la dichiarazione della Cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito di una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica. Nel caso in cui l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal fondo di garanzia, in luogo della copia positiva il deposito deve avere ad oggetto un controtipo negativo dell'opera. La mancata presentazione della dichiarazione comprovante l'avvenuto deposito della copia del film rende priva di efficacia l'iscrizione gia' eseguita.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la Societa' italiana autori ed editori, e' emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento che preveda:
a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante un protocollo generale;
b) le modalita' di trascrizione e conservazione degli atti;
c) le modalita' di visura e le modalita' per il rilascio delle certificazioni attinenti alle trascrizioni effettuate;
d) le disposizioni transitorie connesse con la soppressione del pubblico registro cinematografico di cui al regio decreto-legge 16 giugnio 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458 , e successive modificazioni;
e) le tariffe relative alle operazioni di cui alle lettere a), b), c), al cui aggiornamento annuale si provvedera' calcolando le relative variazioni sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo stabilito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Gli importi previsti dalle tariffe, oltre al costo delle operazioni, devono comprendere anche la quota necessaria per la copertura delle spese generali e di funzionamento del registro.
5. La SIAE comunica ogni tre mesi all'Osservatorio dello spettacolo i dati riepilogativi concernenti la produzione e l'importazione di opere filmiche".
- La legge 4 novembre 1965, n. 1213 , reca: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia".
Art. 2
Iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia 1. Ai fini dell'iscrizione e' fatto obbligo a chiunque produca o importi e distribuisca opere filmiche di farne preventiva denuncia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, secondo le modalita' e i termini da quest'ultima stabiliti. L'attestazione relativa all'avvenuta presentazione di tale denuncia, che deve essere rilasciata dallo stesso Dipartimento dello spettacolo, e una copia conforme della denuncia devono essere presentate agli uffici del pubblico registro per la cinematografia per ottenere l'iscrizione.
2. L'iscrizione puo' essere richiesta dal produttore o dai suoi aventi causa, ovvero, per le opere straniere, dall'importatore o dal cessionario o concessionario dei diritti di utilizzazione per l'Italia delle opere stesse o dai loro aventi causa, previa presentazione di apposita domanda in duplice esemplare, di cui uno in carta bollata, e dietro pagamento della relativa tariffa, che costituisce condizione per l'iscrizione.
3. L'ufficio del pubblico registro per la cinematografia trattiene l'esemplare in carta bollata della domanda unitamente all'attestazione e alla copia conforme della denuncia di cui al primo comma del presente articolo, e restituisce l'altro esemplare in carta semplice al richiedente con la menzione dell'avvenuta iscrizione, indicandone la data, la sezione in cui l'opera filmica e' stata iscritta ed il relativo numero d'ordine.
4. Nel registro, sulla base dei dati riportati nella denuncia fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo e presentata in copia conforme alla S.I.A.E., per ogni opera filmica iscritta, compatibilmente con le sue caratteristiche e a seconda della sezione attribuitagli, sono annotati quali dati di iscrizione:
a) il nome del produttore o importatore e del distributore; se trattasi di societa', la ragione sociale e il nome del rappresentante legale, ed eventualmente quello del procuratore;
b) il domicilio del produttore o importatore e distributore o la sede della societa' od eventualmente il domicilio del procuratore;
c) l'ammontare del capitale sociale se trattasi di societa';
d) il titolo provvisorio ovvero definitivo dell'opera filmica e, se trattasi di opera straniera, tanto il titolo originario quanto il titolo in lingua italiana, anche se provvisorio, con il quale l'opera e' stata posta o e' destinata ad essere posta in circolazione in Italia;
e) la specificazione, per le sole opere filmiche nazionali di lungometraggio, se trattasi di film di produzione nazionale o di film di interesse culturale nazionale;
f) la nazionalita' del film eventualmente distinta per paesi di appartenenza dell'impresa produttrice;
g) i nomi e la nazionalita' del regista e degli autori del soggetto, della sceneggiatura e del commento musicale ed eventuali pseudonimi, nonche' - per i film stranieri importati e distribuiti in Italia - il nome dell'autore della versione italiana dei dialoghi;
h) per i soli film nazionali il nome e la nazionalita' del direttore della fotografia, dell'autore della scenografia e dell'autore del montaggio;
i) la data di inizio lavorazione per il film nazionale o quella di importazione per la distribuzione in Italia per il film non nazionale;
l) gli estremi dell'attestazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica;
m) per i soli film riconosciuti nazionali ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , sulla cinematografia, gli estremi della nota con cui viene comunicato alla S.I.A.E., da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, il provvedimento di riconoscimento della nazionalita' italiana;
n) gli estremi del nullaosta per la circolazione in pubblico, non appena comunicati dall'autorita' competente;
o) la data e il luogo di prima proiezione in pubblico, non appena rilevati ed accertati, anche per gli effetti di cui agli articoli 32 e 103, quinto comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 . Ai fini delle previsioni contenute nella legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e nel decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153 , viene altresi' annotata - se ed in quanto successiva alla precedente - la data della prima programmazione costituente avvio allo sfruttamento commerciale della pellicola nel territorio nazionale;
p) altri dati relativi al film (prodotto per ragazzi, coproduzione o compartecipazione, ammissione ai benefici di legge, attribuzione degli attestati e dei premi di qualita', modificazioni della titolarita' e della consistenza patrimoniale dell'impresa e variazione negli elementi costitutivi della societa', indicazioni previste negli articoli 22, 23 e 24 della legge 4 novembre l965, n. 1213, eventuali altri dati) ed eventuali variazioni dei sopraelencati dati di iscrizione comunicati successivamente alla S.I.A.E. da parte del Dipartimento dello spettacolo o da altra autorita' competente.
5. Una volta richiesta ed ottenuta l'iscrizione, ad ultimazione del film nazionale, il richiedente e' tenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 22, comma 3, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153 , a presentare agli uffici del pubblico registro per la cinematografia la dichiarazione rilasciata dalla cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito presso quest'ultima di una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica oppure - nel caso in cui l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal fondo di garanzia - di un controtipo negativo dell'opera: gli estremi di tale dichiarazione rilasciata dalla cineteca nazionale sono quindi annotati sul registro, subito appresso ai dati di iscrizione. La mancata presentazione ed annotazione della suddetta dichiarazione, una volta rilasciato il nulla osta di circolazione, rende priva di efficacia l'iscrizione stessa ai fini dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e successive modificazioni, con conseguente conforme annotazione in calce ai dati di iscrizione e successiva comunicazione all'autorita' competente.
L'iscrizione rimane comunque valida per gli altri effetti legislativamente previsti.
6. Per ognuna delle cinque sezioni in cui e' articolato, il pubblico registro per la cinematografia cura la tenuta di un protocollo delle iscrizioni in cui giornalmente deve essere riportato, secondo l'ordine stesso di iscrizione, il numero d'ordine progressivo assegnato al film iscritto in quella sezione, il titolo provvisorio o definitivo del film medesimo e la data di iscrizione.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , recante: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", e' il seguente:
"Art. 4 (Riconoscimento della nazionalita' italiana). - 1. Ai fini della presente legge, per ''film''o ''opera filmica'' si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.
2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) direttore della fotografia italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia;
p) uso di industrie tecniche italiane;
q) uso di teatri di posa italiani.
3. Per quanto concerne le lettere o) e q) del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, su conforme parere della sottocommissione di cui all'art. 3.
4. Per ''film lungometraggio di produzione nazionale'' si intende il film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g),h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q), del medesimo comma.
5. Per ''film lungometraggio di interesse culturale nazionale'' si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti quattro delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m) e le tre componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica, presenti significative qualita' artistiche e culturali o spettacolari senza pregiudizio della liberta' di espressione.
6. Per ''film di animazione'' si intende l'opera filmica di lungo e cortometraggio realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Per ''cortometraggio'' si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalita' anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la cinematografia puo' essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.
8. Per ''film in coproduzione'' o ''compartecipazione'' si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le disposizioni di cui all'art. 19.
9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del formale provvedimento di riconoscimento di nazionalita', in appositi, separati elenchi istituiti presso gli uffici dell'autorita' competente in materia di spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge.
10. Per ''sala cinematografica'' si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o piu' schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per ''sala d'essai'' si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'autorita' competente in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione e' ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la meta' dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della Comunita' europea. Per ''sale delle comunita' ecclesiali'' si intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attivita' di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorita' religiosa competente in campo nazionale.
11. Per ''film d'essai'' si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film ammessi al fondo di garanzia di cui all' art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , assumono automaticamente anche la qualifica di ''film d'essai''. I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai.
12. Per impresa nazionale ''di produzione'' o ''di distribuzione'' o ''di esportazione'' si intende l'impresa o societa' cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attivita' e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per ''impresa nazionale di esercizio'' e ''industria tecnica nazionale'' si intende l'impresa o societa' cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attivita'''.
- Il testo degli articoli 32 e 103, comma quinto, della legge 22 aprile 1941, n. 633 , recante: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", e' il seguente:
"Art. 32. - Fermo restando quanto stabilito dall'art. 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata".
"Art. 103 (Omissis).
La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.
Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.
(Omissis)".
- Per il titolo della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , vedansi note all'art. 1.
- Il testo degli articoli 22 , 23 e 24 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , recante: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", e' il seguente:
"Art. 22 (Adempimenti di lavorazione). - Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, al fine di ottenere la dichiarazione di nazionalita' di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14, 19, sono tenute a presentare, entro il termine di novanta giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE, la seguente documentazione, riferita alla data del film:
a) copia autentica dell'atto costitutivo, dell'estratto libro soci e dell'estratto del libro verbale con la situazione degli amministratori, se trattasi di societa';
b) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed agricoltura;
c) un certificato di cittadinanza italiana ed un certificato di residenza in Italia del titolare dell'impresa individuale o, se trattasi di societa', degli amministratori italiani;
d) un certificato comprovante il pieno godimento dei diritti civili e politici del titolare dell'impresa individuale o degli amministratori della societa';
e) un certificato della competente autorita' giudiziaria comprovante che il titolare dell'impresa individuale o le persone che ricoprono la carica di amministratore della societa' o la societa' stessa non siano stati precedentemente dichiarati falliti.
Le eventuali modificazioni che intervengano fino alla data della prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, relativamente alla titolarita' dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa, e, se trattasi di societa', del capitale sociale, delle persone dei soci e degli amministratori o delle quote di partecipazione alla societa' debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello spettacolo e comunque non oltre il termine di decadenza di cui al primo comma.
In deroga al primo comma del presente articolo, le imprese individuali che iniziano per la prima volta l'esercizio di produzione del film, sono tenute a presentare il certificato di cui alla lettera b) solo al fine di lavorazione del film, restando per esse l'obbligo della presentazione dei documenti di cui alle lettere c), d) ed e) al momento della denuncia di lavorazione".
"Art. 23 (Adempimenti a tutela della nazionalita'). - Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge debbono, a pena di decadenza, denunciare preventivamente al Ministro per il turismo e lo spettacolo l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualita', presentando, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonche' ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalita' del film.
Il personale italiano impiegato nei film deve risultare iscritto all'ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo quando ne sia fatto obbligo dalle leggi vigenti ai fini dell'avviamento al lavoro.
Per i film di attualita' la denuncia di inizio lavorazione puo' essere tuttavia presentata anche dopo l'inizio delle riprese.
Copia della denuncia di inizio lavorazione, nella quale devono essere indicati oltre alla impresa produttrice anche il regista, gli autori del soggetto, della sceneggiatura, del commento musicale, il direttore della fotografia, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, e' trasmessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo alla Societa' italiana autori ed editori per la iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.
Le imprese produttrici estere, per poter girare in Italia film o scene di film, devono presentare preventivamente al Ministero del turismo e dello spettacolo il testo italiano della sceneggiatura del film o delle scene e fornire ogni elemento richiesto dal Ministero.
I testi dei soggetti di cui al primo comma e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, saranno conservati dalla Cineteca nazionale.
La presente disposizione si applica anche ai film dichiarati nazionali in base alle precedenti leggi".
"Art. 24 (Adempimenti amministrativi). - Per la corresponsione dei contributi e dei premi previsti dalla presente legge, il produttore o gli altri aventi diritto deve in particolare presentare:
a) il certificato che l'ENPALS e' tenuto a rilasciare entro quarantacinque giorni dalle ricezioni dei moduli di denuncia e dei contributi assicurativi, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all' art. 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708 , dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che il produttore non e' inadempiente nei confronti dell'ENPALS per il pagamento dei contributi assicurativi, degli interessi di mora od eventuali somme aggiuntive relative al personale occupato nella produzione del film.
Qualora esistano contestazioni od omissioni nei pagamenti, l'ENPALS deve rilasciare entro trenta giorni dalla ricezione di apposita istanza della impresa produttrice o di altra che ne abbia titolo, un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati, gli eventuali interessi di mora o di quanto altro non versato.
L'amministrazione accantona in tal caso una somma pari a quella contesta o pendente sull'importo del contributo o del premio di qualita' assegnato al produttore, fin tanto che l'ENPALS non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora il produttore non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'ENPALS, l'amministrazione rimettera' direttamente all'ENPALS le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'amministrazione stessa e per il produttore interessato;
b) la dichiarazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo, attestante che il produttore, per la realizzazione del film, non abbia violato le norme sul collocamento.
In caso di violazione delle suddette norme sul collocamento il film potra' essere parimenti ammesso ai benefici di legge, sempre che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo, ritenga che le inosservanze siano connesse a esigenze urgenti della produzione, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali per l'inosservanza della legge sul collocamento;
c) una dichiarazione del personale tecnico ed esecutivo che ha preso parte al film dalla quale risulti che esso e' stato regolarmente retribuito secondo quanto stabilito dai contratti collettivi o individuali. Qualora esistano crediti non contestabili, l'amministrazione e' tenuta ad accantonare, su istanza di chi ne abbia diritto, una somma pari a quella dovuta dal datore di lavoro sull'importo del contributo o del premio di qualita' assegnato al film.
Il produttore, o gli altri aventi diritto, deve inoltre presentare:
d) per i lungometraggi, il certificato rilasciato dalla Societa' italiana autori ed editori, attestante la data di prima proiezione in pubblico;
e) per i cortometraggi:
1) una dichiarazione che il film e' stato prodotto senza contributi finanziari da parte dello Stato o di altri Enti pubblici, ai sensi del quarto comma dell'art. 12;
2) un certificato rilasciato dalla Societa' italiana autori ed editori comprovante la programmazione del cortometraggio in almeno 500 sale cinematografiche.
Nella ipotesi prevista dal sesto comma dell'art. 11 il produttore deve invece presentare apposito atto di impegno dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, relativo alla programmazione del cortometraggio per lo stesso numero di sale cinematografiche.
Sulle somme versate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, come contributi e premi previsti dalla presente legge, la ritenuta d'acconto di cui al terzo comma dell'art. 128 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , sostituito con l'art. l della legge 21 aprile 1962, n. 226 , si applica nella misura del 5 per cento.
La disposizione, di cui al precedente comma, si applica anche per la liquidazione dei contributi previsti dalle precedenti disposizioni di legge, maturati dal 1 gennaio 1965.
Per le modalita' di pagamento dei contributi previsti dalla presente legge valgono le norme stabilite dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 223 .".
- Per il testo dell' art. 22, comma 3, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , vedansi note all'art. 1.
- Per il titolo della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , vedansi note all'art. 1.
Art. 3
Atti soggetti a trascrizione nel P.R.C. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153 , devono essere resi pubblici con il mezzo della trascrizione nel pubblico registro per la cinematografia:
a) gli atti a titolo oneroso o gratuito stipulati sia per la costituzione e la cessione di diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, sia per il trasferimento totale o parziale dei diritti di proprieta' o di utilizzazione economica sulle opere filmiche medesime;
b) gli atti e le convenzioni relativi ad opere filmiche straniere iscritte nel pubblico registro per la cinematografia, anche se conclusi all'estero e con persone di nazionalita' straniera, purche' riferentesi alla importazione, alla distribuzione o allo sfruttamento economico e commerciale delle opere stesse;
c) gli accordi contrattuali relativi alla distribuzione dell'opera filmica o concernenti la disponibilita' dei proventi presenti o futuri derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera stessa;
d) gli acquisti a causa di morte soggetti a trascrizione a norma del codice civile , se riguardano la proprieta' ovvero i diritti di utilizzazione economica di opere filmiche;
e) gli atti di divisione, fermo restando quanto disposto dall' articolo 115 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ;
f) gli atti che costituiscono privilegi e garanzie sui diritti di utilizzazione economica dell'opera o sui relativi proventi o su entrambi gli atti;
g) gli atti cautelativi, gli atti relativi al pignoramento ed al sequestro conservativo o i proventi di utilizzazione economica dell'opera o di entrambi;
h) gli atti e i provvedimenti indicati nelle lettere precedenti che abbiano per oggetto crediti agevolati, contributi od altri benefici pecuniari spettanti ai produttori delle opere in base alla presente legge, ed in particolare gli atti di cessione a favore degli autori italiani dell'opera di cui all' articolo 23 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153 ;
i) gli atti che modificano, precisano, postergano od estinguono in modo totale o parziale le obbligazioni derivanti dagli atti di cui alle precedenti lettere;
l) gli atti di transazione, di conciliazione e di rinuncia, relativi ai diritti derivanti dagli atti menzionati alle lettere precedenti;
m) gli atti pubblici relativi a verbali di assemblea straordinaria modificativi delle vicende sociali delle societa' che risultino parte di uno degli atti di cui alle lettere precedenti, se ed in quanto rilevino ai fini degli effetti giuridici dell'atto stesso;
n) le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziali concernenti il fallimento ovvero lo stato di insolvenza del produttore dell'opera o delle altre persone fisiche o giuridiche che risultino parte di uno degli atti di cui alle lettere precedenti;
o) i provvedimenti od atti con i quali, per effetto dell'esecuzione forzata o delle procedure di fallimento, sono trasferiti diritti di utilizzazione economica sull'opera filmica;
p) le domande giudiziali, le decisioni ed i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, nonche' le decisioni arbitrali relative all'accertamento, alla costituzione, al trasferimento, alla modificazione o all'estinzione di diritti oggetto di uno degli atti di cui alle lettere precedenti.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , vedansi note all'art. 1.
- Il testo dell' art. 115 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , recante: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", e' il seguente:
"Art. 115. - Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'autorita' giudiziaria, sopra istanza di uno o piu' coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.
Decorso il detto periodo, gli eredi, possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sara' da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici.
La comunione e' regolata dalle disposizioni del codice civile e da quelle che seguono".
- Il testo dell' art. 23 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , recante: "Interventi urgenti in favore del cinema", e' il seguente:
"Art. 23. - L'accesso al fondo di garanzia da parte delle imprese produttrici e' subordinato alla presentazione alla SIAE di appositi atti di cessione, trascritti nel pubblico registro per la cinematografia, a favore degli autori italiani dell'opera, come indicato dalla vigente legislazione in materia, della quota dei proventi di loro spettanza per lo sfruttamento economico dell'opera stessa".
Art. 4
Requisiti per la trascrizione 1. Tutti gli atti di cui al precedente articolo stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente normativa, per la trascrizione sul pubblico registro per la cinematografia, devono essere debitamente registrati presso un ufficio del registro e devono essere presentati agli uffici del pubblico registro per la cinematografia in originale o in copia autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale a cio' abilitato per legge; qualora non rivestano la forma di atto pubblico o di provvedimento giudiziale, devono essere muniti di sottoscrizione delle parti autenticata da un notaio o di sottoscrizione accertata giudizialmente.
2. Per gli atti soggetti a trascrizione che siano stati ricevuti o autenticati da un notaio o altro pubblico ufficiale a cio' abilitato per legge, si applica l' articolo 2671 del codice civile .
3. Gli atti formati all'estero debbono essere legalizzati secondo le norme vigenti e, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana.
4. Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autenticata del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte.
5. Alla trascrizione sul pubblico registro per la cinematografia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2666 , 2667 e 2670 del codice civile .
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 2671 del codice civile , e' il seguente:
"Art. 2671 (Obbligo dei pubblici ufficiali). - II notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel piu' breve tempo possibile, ed e' tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecunarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.
Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone l'obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni.
- Il testo degli articoli 2666 , 2667 e 2670 del codice civile , e' il seguente:
"Art. 2666 (Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione). - La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse".
"Art. 2667 (Atti compiuti per persona incapace). - I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio".
La mancanza della trascrizione puo' essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che avevano l'obbligo della trascrizione.
La mancanza della trascrizione non puo' essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di eseguirla per i propri rappresentanti o amministrati, ne' dai loro eredi".
"Art. 2670 (Spese della trascrizione). - Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l'interessato.
Se piu' sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui e' interessato".
Art. 5
Nota di trascrizione 1. Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al pubblico registro per la cinematografia, insieme ad una originale dell'atto stesso o ad una copia autenticata di esso, una nota di trascrizione in doppio originale, di cui uno in regola con l'imposta di bollo, redatta in lingua italiana su apposito modello reperibile presso gli uffici centrali e periferici della S.I.A.E. situati nei capoluoghi di provincia, munita in calce della sottoscrizione autografa della parte o delle parti interessate richiedenti e contenente i sottoindicati elementi essenziali dell'atto di cui e' richiesta la trascrizione, che devono essere poi riportati sul registro a cura dell'ufficio:
a) elementi relativi all'opera filmica:
aa) titolo, anche se provvisorio, e per i film stranieri anche il titolo originario;
bb) categoria cui appartiene l'opera (lungometraggio, cortometraggio od attualita') ed eventuale specificazione qualora si tratti di "film d'animazione";
cc) nazionalita' ed eventuale specificazione di "film in coproduzione" o "compartecipazione";
dd) indicazione del produttore e del regista;
b) elementi relativi ai soggetti dell'atto:
aa) cognome, nome, numero di codice fiscale, luogo di residenza o domicilio per le persone fisiche;
bb) denominazione o ragione sociale, sede, legale rappresentante e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa' previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per quest'ultime e per le societa' semplici, anche delle generalita' delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;
c) elementi relativi al titolo o qualificazione giuridica dell'atto di cui si chiede la trascrizione:
aa) forma del titolo (scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, atto pubblico o provvedimento giudiziale);
bb) data di stipulazione dell'atto, nonche' data ed estremi della sua registrazione presso un ufficio del registro;
cc) cognome e nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, od autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
dd) eventuali estremi di stipulazione, di registrazione e di trascrizione di altri atti cui si faccia riferimento;
ee) qualificazione dell'evento giuridico che si vuole rendere conoscibile ai terzi (es. cessione, contratto di distribuzione, costituzione di diritti reali di godimento, ecc.);
ff) contenuto dispositivo del suddetto evento giuridico, corrispondente alla natura ed alla quantita' dei diritti trasferiti, costituiti, modificati od estinti, nonche' ai relativi corrispettivi ricevuti;
gg) descrizione di particolari patti ovvero di altri aspetti dell'atto che si ritiene utile far conoscere ai terzi.
2. Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, ne deve essere fatta menzione anche nella nota di trascrizione, osservando quanto previsto dall'ultimo comma dell' articolo 2659 del codice civile .
3. Qualora un atto abbia per oggetto piu' opere filmiche, devono essere redatte e presentate altrettante distinte note di trascrizione, ognuna riportante il contenuto dispositivo relativo a ciascun film, in quanto ogni nota di trascrizione puo' riguardare una sola opera filmica. In ognuna delle distinte note deve esservi inoltre l'indicazione, da apporre ed aggiungere a quelle di cui al numero 1 del primo comma del presente articolo, relativa al numero totale delle opere filmiche oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione.
4. La presentazione all'ufficio del pubblico registro per la cinematografia delle note e degli atti e documenti allegati ai fini della trascrizione, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge, puo' aver luogo direttamente o per mezzo del servizio postale in pacco, busta o plico raccomandato con avviso di ricevimento: qualora venga utilizzato quale mezzo il servizio di corriere espresso, il pacco, busta o plico deve essere accompagnato da una doppia bolla di consegna sulla quale la S.I.A.E. dovra' apporre timbro, firma e data di ricevimento.
5. Per quanto concerne le domande di trascrizione effettuate a mezzo del servizio postale, le quali prenderanno l'ordine di presentazione secondo il criterio stabilito dall'articolo 7, comma 2, del presente regolamento, il richiedente e' responsabile, sotto ogni profilo giuridico e fiscale, di qualsivoglia danno possa derivare dall'avere fatto ricorso a tale servizio, con espresso esonero di ogni responsabilita' da parte della S.I.A.E.
Note all'art. 5:
- I capi II, III e IV del titolo V (Delle societa') del libro V (Del lavoro) del codice civile recano norme rispettivamente in tema: "Della societa' semplice", "Della societa' in nome collettivo" e "Della societa' in accomandita semplice".
- Il testo dell'art. 2659, ultimo comma, del codice civile , e' il seguente:
"Art. 2659 (Omissis).
Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non e' necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si e' verificata o la condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine iniziale e' scaduto".
Art. 6
Trascrizione degli acquisti a causa di morte 1. Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte, soggetto a trascrizione a norma del codice civile , riguardante la proprieta' ovvero i diritti di utilizzazione economica di opere filmiche, deve presentare oltre l'atto indicato dall' articolo 2648 del codice civile , il certificato di morte e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso.
2. Il richiedente deve inoltre presentare una nota di trascrizione in doppio originale, di cui uno in regola con l'imposta di bollo nell'importo vigente, redatta in lingua italiana su apposito modello per gli acquisti a causa di morte reperibile presso gli uffici centrali e periferici della S.I.A.E. situati nei capoluoghi di provincia, munita in calce della sottoscrizione autografa dell'erede o legatario e contenente i seguenti elementi essenziali:
a) gli stessi elementi relativi all'opera filmica di cui al numero 1) del precedente articolo 5;
b) elementi relativi ai soggetti dell'atto e al titolo:
aa) il cognome e il nome, il numero di codice fiscale, il luogo di residenza o domicilio dell'erede o legatario e del defunto;
bb) la data di morte;
cc) se la successione e' devoluta per legge, il vincolo o rapporto di parentela che univa al dante causa il chiamato e la quota a questo spettante;
dd) se la successione e' devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
ee) natura, qualita' e quantita' dei diritti (proprieta' ovvero altri diritti di utilizzazione economica di opera filmica) caduti in successione;
ff) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, osservando quanto previsto dall'ultimo comma dell' articolo 2659 del codice civile , nonche' la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell' articolo 692 del codice civile .
3. Qualora un acquisto a causa di morte abbia per oggetto piu' opere filmiche, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 5.
4. Circa la presentazione delle note, degli atti e dei documenti allegati, si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 5.
Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 2648 del codice civile , e' il seguente:
"Art. 2648 (Accettazione di eredita' e acquisto di legato). - Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredita' che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto.
La trascrizione dell'accettazione dell'eredita' si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredita', contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredita', si puo' richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento".
- Per il testo dell'art. 2659, ultimo comma, del codice civile , vedansi note all'art. 5.
- Il testo dell' art. 692 del codice di procedura civile , e' il seguente:
"Art. 692 (Sostituzione fedecommissaria). - Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.
La stessa disposizione si applica nel caso del minore di eta', se trovasi nelle condizioni di abituale infermita' di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'art. 416 interverra' la pronuncia di interdizione.
Nel caso di pluralita' di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.
La sostituzione e' priva di effetto nel caso in cui l'inter dizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore eta' del minore abitualmente infermo di mente. E' anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.
In ogni altro caso la sostituzione e' nulla".
Art. 7
Presentazione e protocollo generale 1. Il conservatore del pubblico registro per la cinematografia e' obbligato a tenere un protocollo generale di presentazione degli atti, in cui giornalmente deve essere riportato - secondo l'ordine di presentazione stesso - ogni atto di cui sia richiesta la trascrizione.
2. Gli atti presentati per la trascrizione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, pervenuti in ogni giornata feriale di funzionamento del registro, saranno raggruppati e collazionati in ordine di ricevimento, e pero' riceveranno il rispettivo numero d'ordine di presentazione sul protocollo generale, valido agli effetti dell'attribuzione del grado di priorita' per la trascrizione, soltanto dopo l'orario di chiusura al pubblico dell'ufficio e quindi con assegnazione di numeri d'ordine successivi a quelli attribuiti agli atti presentati direttamente nel corso di quella stessa giornata durante l'orario di apertura al pubblico, sulla base della data del timbro di partenza apposto dall'amministrazione postale o dal corriere espresso su ogni pacco, busta o plico: nel caso di uguale data del predetto timbro di partenza ed in ogni altro caso in cui non sia possibile fare ad esso riferimento per qualsivoglia ragione, l'ordine di priorita' sara' assegnato sulla base della data di registrazione dell'atto.
3. Sul protocollo generale per ogni atto deve essere indicato il numero d'ordine, la data e l'ora di presentazione, la data di stipulazione dell'atto e la data e gli estremi della sua registrazione, la qualificazione giuridica dell'atto, la quantita' delle formalita' richieste (corrispondente al numero di note di trascrizione presentate) per ogni atto ed il relativo numero d'iscrizione al pubblico registro per la cinematografia.
4. Il protocollo generale puo' essere tenuto a mezzo registri cartacei rilegati, numerati in ogni singola pagina e preventivamente vidimati con le modalita' di cui appresso, oppure - in alternativa - con mezzi e strumenti informatici. Qualora sia tenuto mediante questi ultimi supporti, le risultanze acquisite tramite elaboratore debbono essere stampate, alla fine di ogni giornata di apertura al pubblico e terminato l'orario di accesso al registro da parte degli utenti, su fogli singolarmente vidimati a cura di un notaio e del tribunale di Roma, nella cui circoscrizione e' ubicato il pubblico registro per la cinematografia, o da altro pubblico ufficiale a cio' abilitato per legge: nel relativo processo verbale di vidimazione deve inoltre essere indicato il tipo ed il quantitativo dei fogli sottoposti a vidimazione, con la specifica della loro numerazione progressiva e la data in cui sono stati vidimati.
5. Il protocollo generale deve essere poi tenuto secondo i criteri stabiliti dal secondo , terzo e quarto comma dell'articolo 2680 del codice civile .
6. Appena ricevuta la presentazione dell'atto e della nota in doppio originale, l'ufficio del pubblico registro per la cinematografia ne deve rilasciare ricevuta in carta libera al presentatore; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione, della data e degli estremi dell'atto presentato (titolo dell'opera filmica, parti e qualificazione giuridica), costituendo pero' semplice prenotazione per la trascrizione sul registro dell'atto presentato. Per gli atti presentati per la trascrizione tramite il servizio postale, la predetta ricevuta sara' inviata a mezzo posta, unitamente al duplo in carta libera della nota di trascrizione di cui all'articolo 8, comma 3, con plico raccomandato, con ricevuta di ritorno, a spese del richiedente la trascrizione.
7. Il conservatore del pubblico registro per la cinematografia all'atto della presentazione puo' subito ricusare di ricevere gli atti e le relative note, se non sono in carattere intellegibile, e non puo' riceverli quando l'atto non ha i requisiti previsti negli articoli precedenti: in tali casi indica sulla nota i motivi del rifiuto e restituisce uno degli originali - quello in carta libera - alla parte che ha presentato l'atto per la trascrizione, unitamente alla ricevuta di cui al comma precedente. La parte, a sua volta, puo' avvalersi del procedimento stabilito nell' articolo 745 del codice di procedura civile .
Note all'art. 7:
- Il testo dell' art. 2680, commi terzo e quarto, del codice civile , e' il seguente:
"Art. 2680 (Tenuta del registro generale d'ordine).
(Omissis).
Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l'indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.
In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine".
- Il testo dell' art. 745 del codice di procedura civile , e' il seguente:
"Art. 745 (Rifiuto o ritardo nel rilascio). - Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente, l'istante puo' ricorrere al giudice di pace, al pretore, o al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.
Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'art. 743, l'istante puo' ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.
Il presidente, il pretore o il giudice di pace provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale".
Art. 8
Modalita' di trascrizione e conservazione degli atti 1. In considerazione di quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 1 circa la tenuta automatizzata del pubblico registro per la cinematografia, le note di trascrizione devono essere redatte sui due tipi di modelli a stampa (di cui uno utilizzabile per gli atti tra vivi e l'altro per gli acquisti a causa di morte) appositamente predisposti dall'ufficio del pubblico registro per la cinematografia e reperibili presso la sede centrale e gli uffici periferici della S.I.A.E. situati nei capoluoghi di provincia, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 6, comma 2. Inoltre ciascuna nota, secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, non puo' riguardare piu' di un'opera oggetto dell'atto di cui si richiede la trascrizione.
2. Il conservatore del pubblico registro per la cinematografia, riconosciuta la regolarita' formale della nota di trascrizione e dei relativi documenti allegati, la sussistenza dei requisiti previsti negli articoli precedenti, nonche' la conformita' della nota stessa con gli elementi essenziali dell'atto indicati negli articoli 5 e 6, deve riportare il contenuto della nota sul registro in corrispondenza del titolo dell'opera cui l'atto stesso si riferisce, secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dal protocollo generale.
3. Dell'eseguita trascrizione viene data attestazione alla parte o alle parti che l'hanno richiesta mediante restituzione, a mano o a mezzo posta con plico raccomandato con ricevuta di ritorno, a spese del richiedente la trascrizione, del duplo in carta libera della nota di trascrizione; anche nel caso non sia possibile procedere alla trascrizione dell'atto per carenza di uno dei requisiti indicati al comma 2, si provvede alla suddetta restituzione specificando altresi' i motivi della mancata annotazione. La restituzione a mano dovra' essere richiesta dalla parte o dalle parti che hanno presentato l'atto per la trascrizione decorso di norma il termine minimo di giorni sette dalla data di presentazione documentata dalla ricevuta di cui all'articolo 7, comma 7, ed entro lo stesso termine di norma il conservatore del pubblico registro per la cinematografia deve eseguire la trascrizione od indicare i motivi della mancata annotazione. Sono fatti salvi eventuali casi di forza maggiore che possano richiedere tempi piu' lunghi per gli adempimenti amministrativi: in ogni caso non puo' essere superato il termine massimo di giorni trenta dalla suddetta data di presentazione e deve essere tempestivamente comunicato all'utente, non oltre il normale termine di sette giorni, il motivo comportante il prolungamento di tale termine ordinario.
4. L'annullamento o la cancellazione di una trascrizione gia' eseguita saranno consentiti solo a seguito di errore materiale accertato ed attestato dal conservatore, d'ufficio o su richiesta di parte, oppure a seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria passato in giudicato, promosso dalla parte interessata ed a cura di questa notificato alla S.I.A.E. - Pubblico registro per la cinematografia. In tutti i casi di annullamento o di cancellazione, sia d'ufficio che su richiesta di parte oppure a seguito di provvedimento giudiziario, il conservatore ha l'obbligo di darne comunicazione alle parti interessate mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, al recapito segnalato, entro e non oltre sette giorni dalla materiale effettuazione dell'annullamento o della cancellazione stessi.
5. Le note di trascrizione come sopra ordinate e riportate in corrispondenza dei relativi titoli delle opere filmiche iscritte e i dati di iscrizione di cui all'articolo 2, costituiscono le risultanze e il contenuto sostanziale del pubblico registro per la cinematografia, nelle cinque sezioni in cui esso e' articolato: tali risultanze e tale contenuto sostanziale, inseriti nel sistema virtuale del registro mediante l'uso dei supporti informatici di cui all'articolo 1, comma 4, costituiscono l'esemplare originale virtuale del registro stesso.
6. Il pubblico registro per la cinematografia custodisce in un proprio archivio, in apposite cartelle distintive di ogni opera e numerate progressivamente per sezione secondo l'ordine di iscrizione al pubblico registro per la cinematografia, la documentazione e gli atti presentati per la trascrizione con le relative note. L'archivio in tal modo ordinato costituisce l'esemplare originale cartaceo, la cui documentazione dovra' essere trasferita e memorizzata, con aggiornamenti periodici, su dischi ottici o altri analoghi supporti informatici, per ottenere un esemplare informatizzato dell'archivio stesso da utilizzare quale fonte ordinaria di visura a mezzo terminalevideo.
7. Allo scopo di garantire la conservazione e la sicurezza dei documenti, la consultazione dell'archivio dei testi originali e' consentita solo dietro presentazione di autorizzazione motivata rilasciata per iscritto dal presidente o da un giudice del tribunale competente per la vidimazione e limitatamente ai titoli di opere filmiche espressamente menzionati.
Art. 9
Trascrizione con riserva 1. Al di fuori dei casi di mancata trascrizione disciplinati dall'articolo 8, commi 2 e 3, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilita' di un atto, il conservatore ne informera' la parte richiedente all'atto di procedere alla restituzione del duplo in carta libera della nota di trascrizione, secondo le modalita' e con l'osservanza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.
2. A sua volta la parte richiedente, previa presentazione di apposita istanza scritta, potra' richiedere che la formalita' venga eseguita con "riserva", secondo quanto disposto dall' articolo 2674- bis del codice civile e con le modalita' e i termini fissati dall'articolo 113-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.
Note all'art. 9:
Il testo dell' art. 2674-bis del codice civile , e' il seguente:
"Art. 2674-bis (Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione). - Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilita' di un atto o sulla iscrivibilita' di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalita' con riserva.
La parte a favore della quale e' stata eseguita la formalita' con riserva deve proporre reclamo all'autorita' giudiziaria".
- Il testo dell'art. 113-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, e' il seguente:
"Art. 113-ter. - Il reclamo previsto nell'art. 2674-bis del codice si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'esecuzione della formalita', davanti al tribunale nella cui circoscrizione e' stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilita'.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate.
Contro il provvedimento del tribunale e' consentito reclamo alla corte d'appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilita', anche al conservatore.
A margine della formalita' eseguita con riserva il conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del tribunale e il decreto definitivo.
Quando il reclamo non e' proposto o e' rigettato definitivamente, la formalita' perde ogni effetto".
Art. 10
Effetti della trascrizione 1. Gli effetti della trascrizione degli atti nel pubblico registro per la cinematografia sono quelli previsti dall' articolo 22, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153 .
2. Si applicano altresi', in quanto compatibili con le suddette previsioni normative, gli articoli 2644 e 2650 del codice civile concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili.
Note all'art. 10:
Il testo dell' art. 22, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , e' il seguente:
"Art. 22 (Omissis).
2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilita' ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonche' di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.
(Omissis)".
- Il testo degli articoli 2644 e 2650 del codice civile , e' il seguente:
"Art. 2644 (Effetti della trascrizione). - Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
Seguita la trascrizione, non puo' aver effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore".
"Art. 2650 (Continuita' delle trascrizioni). - Nei casi in cui per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto e' soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non e' stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
Quando l'atto anteriore di acquisto e' stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.
L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a favore del condividente, iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente tenuto al conguaglio".
Art. 11
Modalita' di visura e rilascio certificazioni 1. Il pubblico registro per la cinematografia tenuto dalla S.I.A.E. nonche' gli atti e i documenti allegati sono pubblici; chiunque puo' prenderne visione diretta mediante visura a mezzo terminalevideo ed ottenere certificazione delle registrazioni e delle trascrizioni risultanti nel registro, nonche' copia autentica degli atti e dei documenti allegati.
2. La visura a mezzo terminalevideo consente la visualizzazione su schermo delle registrazioni e delle trascrizioni relative all'opera filmica che si chiede di visionare inserite nel sistema virtuale del registro di cui all'articolo 8, comma 5; dietro espressa istanza dell'utente interessato da aggiungere in calce alla richiesta di visura, e' possibile ottenere la stampa, ad uso privato, di tutte o di tutte o di alcune delle predette formalita' in ordine cronologico di esecuzione. L'utente ha inoltre la possibilita' di richiedere la visura a mezzo terminalevideo della documentazione e degli atti presentati per la trascrizione con le relative note memorizzati su supporti informatici, di cui all'articolo 8, comma 6, e di ottenere in tale eventualita' copia autentica degli atti e documenti cui e' interessato.
3. La richiesta di visura, da compilare su appositi moduli predisposti dall'ufficio del pubblico registro per la cinematografia e debitamente sottoscritta, deve contenere l'indicazione delle generalita' della persona fisica richiedente ed eventualmente la denominazione o la ragione sociale e la sede delle persone giuridiche, delle associazioni non riconosciute e delle societa', anche semplici, per conto delle quali si esegue la visura; deve altresi' essere indicato il titolo o i titoli delle opere filmiche che si chiede di visionare.
4. Possono essere rilasciate le seguenti certificazioni attinenti alle iscrizioni e alle trascrizioni effettuate:
a) certificato estratto con attestato di conformita' alle risultanze del pubblico registro per la cinematografia;
b) certificato estratto in carta semplice senza attestato di conformita' alle risultanze del pubblico registro per la cinematografia;
c) certificato di iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia dell'opera filmica e certificato relativo al contributo dello 0,40% spettante ai coautori dell'opera stessa ai sensi dell' articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 ;
d) certificato di avvenuta prima proiezione in pubblico e certificato negativo di proiezione per gli effetti delle disposizioni contenute nella legge 4 novembre 1965, n. 1213 , cosi' come modificata dal decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153 ;
e) copia autentica degli atti originali e dei documenti allegati custoditi nell'archivio delle cartelle.
5. Per ottenere una delle sopraelencate certificazioni, l'utente interessato deve presentare od inviare a mezzo posta apposita domanda in carta bollata con sottoscrizione autografa contenente le generalita' del richiedente specificando altresi' il tipo di certificazione che si intende ottenere e il titolo o i titoli delle opere filmiche per i quali la predetta certificazione e' richiesta.
6. Il certificato potra' essere ritirato, direttamente o a mezzo incaricato, di norma entro sette giorni dalla presentazione o dal ricevimento tramite servizio postale della relativa domanda, ovvero spedito a mezzo posta, previo versamento anticipato delle conseguenti spese.
7. In caso di richiesta di certificazione proveniente dall'autorita' giudiziaria civile, la parte istante e' tenuta a corrispondere anticipatamente all'ufficio del pubblico registro per la cinematografia l'importo delle tariffe previste all'articolo 12, secondo quanto disposto anche dall' articolo 210 del codice di procedura civile .
8. Al registro virtuale, al protocollo generale, nonche' agli atti e ai documenti originali allegati, si applica il divieto di rimozione previsto e disciplinato dall' articolo 2681 del codice civile .
Note all'art. 11:
- Il testo dell' art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , recante: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", e' il seguente:
"Art. 7 (Incentivi alla produzione). - A favore del produttore del film di cui all'art. 4, commi 4, 5, 6 - con esclusione dei cortometraggi - e 8, e' concesso dall'autorita' competente in materia di spettacolo, su conforme parere della commissione di cui all'art. 46, un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della SIAE.
Il contributo e' prioritariamente finalizzato all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica, qualora i proventi della stessa non siano stati sufficienti ad ammortizzare i mutui, nonche' al reinvestimento, accertato da una societa' di certificazione, nella produzione di nuovi film di interesse culturale nazionale e film di produzione nazionale; in caso di mancato reinvestimento entro i due anni successivi alla data di erogazione del contributo, il beneficiario e' tenuto a restituire la parte di contributo destinata al reinvestimento maggiorata degli interessi legali. L'importo del contributo reinvestito non e' computato nel costo del film ai fini degli interventi creditizi previsti dalla presente legge.
Identico contributo, nella misura dello 0,40 per cento e da dividersi in parti uguali, e' concesso a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura che siano cittadini italiani e risultino iscritti, con la rispettiva qualifica, nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Societa' italiana autori ed editori".
- Il testo dell' art. 210 del codice di procedura civile , e' il seguente:
"Art. 210 (Ordine di esibizione alla parte o al terzo). - Negli stessi limiti entro i quali puo' essere ordinata a norma dell'art. 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte puo' ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.
Nell'ordinare l'esibizione, il giudice da' i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione.
Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte proposta l'istanza di esibizione".
- Il testo dell' art. 2681 del codice civile , e' il seguente:
"Art. 2681 (Divieto di rimozione dei registri). - I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorche' per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessita' e mediante le cautele determinate dalla stessa corte".
Art. 12
Modalita' di funzionamento del pubblico registro
per la cinematografia e tariffe 1. Il conservatore del pubblico registro per la cinematografia puo' accettare la presentazione di atti per la trascrizione, di domande di iscrizione o di certificazione e di richieste di visura solo nelle ore nelle quali il pubblico registro per la cinematografia stesso e' aperto al pubblico, nei giorni feriali dal lunedi' al venerdi' di ogni settimana.
2. Le tariffe spettanti alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), secondo quanto previsto dall' articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , cosi' come convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153 , e da corrispondere anticipatamente da parte di chi richiede l'adempimento, sono cosi' determinate:
a) per ogni iscrizione di opera filmica di lungometraggio L. 350.000;
b) per ogni iscrizione di opera filmica di cortometraggio o di attualita' L. 200.000;
c) per ogni trascrizione di atti sul registro L. 140.000; qualora un atto abbia per oggetto piu' opere filmiche, l'importo dovuto sara' corrispondente a quello ottenuto moltiplicando la predetta tariffa unitaria per il numero dei film in corrispondenza dei quali e' richiesta la trascrizione;
d) per il rilascio di ogni certificato estratto in carta da bollo con attestato di conformita', di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a), L. 20.000, piu' L. 2.000 per ogni facciata successiva alla quarta;
e) per il rilascio di ogni certificato estratto in carta semplice privo di attestato di conformita', di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), L. 1.000 per ogni pagina, con un importo minimo di L. 10.000;
f) per ogni certificato di iscrizione o per ogni certificato relativo allo 0,40%, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), L. 20.000;
g) per ogni certificato di avvenuta prima proiezione in pubblico o per ogni certificato negativo di proiezione, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera d), L. 20.000;
h) per ogni copia autentica di atto o documento, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera e), L. 2.000 a pagina, con un importo minimo di L. 20.000;
i) per ogni visura di un'opera filmica a mezzo terminalevideo sul sistema informatizzato del pubblico registro per la cinematografia o dell'archivio delle cartelle, L. 5.000. Nel caso di richiesta di stampa delle note di trascrizione e' dovuto l'ulteriore importo di L. 1.000 per ogni formalita' stampata.
3. A seguito della prima attuazione del pubblico registro per la cinematografia e trascorso un anno solare dalla sua effettiva operativita', le suddette tariffe saranno, ove necessario, soggette a verifica; in base alle risultanze operative del registro ed in relazione ai maggiori o minori costi che si dovessero evidenziare, saranno apportate le conseguenti variazioni, su proposta della S.I.A.E. approvata dall'autorita' competente in materia di spettacolo e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Con tale decreto sara' stabilita altresi' la data di decorrenza delle variazioni, che, in ogni caso, non potra' essere retroattiva.
5. L'ammontare delle tariffe come sopra determinate sara' annualmente aggiornato, calcolando le relative modificazioni sulla base della variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata della S.I.A.E. approvata dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. Con lo stesso decreto sara' stabilita la data di decorrenza dell'adeguamento, che non potra' essere retroattiva.
6. La S.I.A.E. potra' presentare alla suddetta autorita' apposita domanda di revisione generale delle tariffe a fronte di significative e motivate variazioni delle spese di gestione non coperte dall'adeguamento periodico previsto al precedente quinto comma.
7. La S.I.A.E. con le modalita' e le caratteristiche tecniche che saranno fissate mediante apposito provvedimento, debitamente comunicato agli organi amministrativi e giudiziari interessati alla tenuta del pubblico registro per la cinematografia, potra' consentire la visura anche mediante interrogazione a distanza tramite collegamento diretto, a mezzo terminalevideo, con gli elaboratori elettronici in uso.
8. Le relative tariffe, da stabilire ai sensi dell' articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , come convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153 , terranno conto delle spese necessarie alla realizzazione e gestione di tale sistema di interrogazione a distanza: per il loro adeguamento o la loro revisione si applichera' quanto previsto ai commi 5 e 6.
Note all'art. 12 e all'art. 13:
- Per il testo dell' art. 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , vedansi nota all'art. 1.
- Il testo degli articoli 2644 e 2650 del codice civile , e' il seguente:
"Art. 2644 (Effetti della trascrizione). - Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
Seguita la trascrizione, non puo' avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore".
"Art. 2650 (Continuita' delle trascrizioni). - Nei casi in cui per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto e' soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non e' stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
Quando l'atto anteriore di acquisto e' stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.
L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a favore del condividente, iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente tenuto al conguaglio".
Art. 13
Disposizioni transitorie 1. Chiunque abbia interesse a richiedere la trascrizione di un atto rispondente ai requisiti previsti agli articoli 4, 5 e 6, ma relativo ad un film gia' iscritto nel soppresso pubblico registro cinematografico, dovra' preliminarmente provvedere alla "rinnovazione" dell'iscrizione del film stesso nel pubblico registro per la cinematografia. Tale rinnovazione sara' effettuata a cura dell'ufficio, dietro presentazione dell'atto e dietro formale apposita domanda in carta bollata contenente anche la dichiarazione della parte interessata di esonerare la S.I.A.E. da qualsivoglia responsabilita' connessa al regime di pubblicita' del soppresso registro, nonche' previo pagamento delle normali tariffe di iscrizione e trascrizione di cui all'articolo 12.
2. Il film reiscritto prendera' il numero d'ordine corrispondente a quello cronologicamente spettantegli sul nuovo pubblico registro per la cinematografia, con aggiunta della seguente indicazione: "iscrizione rinnovata - gia' iscritto in data ... al n... del soppresso pubblico registro cinematografico": il rinnovo dell'iscrizione comporta altresi' il riporto sul nuovo pubblico registro per la cinematografia di tutti i dati di iscrizione del film e delle comunicazioni ovvero dei provvedimenti trasmessi dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo riportati sul soppresso registro.
3. Entro il termine perentorio di giorni centottanta dalla data di operativita' del nuovo pubblico registro per la cinematografia, previa reiscrizione del film - ove non gia' effettuata - secondo le modalita' e previo pagamento delle tariffe di cui al comma 1, potra' essere richiesta la ritrascrizione di uno o piu' atti gia' notificati alla S.I.A.E. e trascritti nel soppresso pubblico registro cinematografico, senza la necessita' della presentazione degli atti in questione per la trascrizione con le modalita' previste dagli articoli 4, 5 e 6, mediante apposita domanda in carta bollata e previo pagamento del 10% della tariffa di trascrizione di cui all'articolo 12: la ritrascrizione di tali atti avverra' riportando sul nuovo registro la nota di trascrizione annotata sul soppresso pubblico registro cinematografico, secondo l'ordine cronologico della data della notifica degli atti stessi alla S.I.A.E. Sulla base di tale data, essi potranno assumere grado prioritario rispetto ad eventuali atti piu' recenti registrati e gia' trascritti con l'osservanza delle richiamate modalita' di cui agli articoli 4, 5 e 6 a partire dalla data di operativita' del nuovo pubblico registro per la cinematografia. In ogni caso di ritrascrizione sara' apposta prima della nota la seguente indicazione: "atto ritrascritto - gia' notificato e trascritto nel soppresso pubblico registro cinematografico in data ... prot ...".
4. Entro lo stesso termine perentorio di cui al comma precedente e previa reiscrizione del film, ove non gia' effettuata, potra' essere presentata richiesta di trascrizione di atti relativi a film gia' iscritti nel soppresso pubblico registro cinematografico ma non notificati a suo tempo alla S.I.A.E., osservando pero', in tale ipotesi, le modalita' previste dagli articoli 4, 5 e 6 e previo pagamento della tariffa di trascrizione di cui all'articolo 12. Nel caso di carenza del requisito previsto dall'articolo 4, comma 1, relativamente all'autentica delle sottoscrizioni delle parti, la parte istante e' tenuta a presentare all'ufficio un atto notorio contenente la dichiarazione che la sottoscrizione delle parti e' autografa ed autentica con l'indicazione dei motivi che ostano ovvero rendono impossibile l'autentica stessa, da allegare alla nota di trascrizione: la mancata presentazione dell'atto notorio e' motivo di rifiuto della trascrizione dell'atto e dell'eventuale rinnovazione dell'iscrizione. Ai fini dell'attribuzione del grado prioritario di trascrizione di tali atti fa fede la data certa da desumersi, tassativamente, con riferimento alla data di registrazione dell'atto presso un ufficio del registro oppure alla data accertata giudizialmente o riportata in un atto del proprio ufficio da parte dell'autorita' giudiziaria competente.
5. A seguito della ritrascrizione di cui al comma 3 e della trascrizione di cui al comma 4, gli atti in questione diventeranno opponibili ai terzi, secondo quanto previsto per il nuovo pubblico registro per la cinematografia dall' articolo 22, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153 .
6. Decorso il suddetto periodo di centottanta giorni dalla data di operativita' del nuovo pubblico registro per la cinematografia, nessuna ulteriore trascrizione o ritrascrizione di atti potra' essere effettuata secondo le modalita' e con gli effetti previsti in via transitoria ai commi 3, 4 e 5.
7. Per le opere filmiche prodotte prima della data di operativita' del nuovo pubblico registro per la cinematografia ma non iscritte nel soppresso pubblico registro cinematografico e per le quali sia stata presentata all'autorita' competente per lo spettacolo denuncia di inizio lavorazione, debitamente trasmessa alla S.I.A.E., sara' necessario procedere, ai fini della trascrizione di eventuali atti di disposizione dei relativi diritti, alla formalizzazione dell'iscrizione nel nuovo registro per la cinematografia da parte di chi presenti l'atto, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 e 4; alla domanda di iscrizione andra' allegata una specifica dichiarazione, fatta sotto la personale responsabilita' della parte interessata, di rispondenza a verita' dei dati definitivi del film. Per le opere filmiche prodotte nei termini di cui al precedente capoverso e la cui denuncia di inizio lavorazione o di importazione non sia mai stata presentata, ai fini della trascrizione di eventuali atti di disposizione dei relativi diritti, sara' parimenti necessario procedere all'iscrizione nel nuovo registro, producendo idonea attestazione sostitutiva, rilasciata da parte dell'autorita' di Governo competente per lo spettacolo, completa dei dati definitivi di identificazione, e osservando le modalita' previste dall'articolo 2, comma 2 e 4.
8. Potra' essere richiesta la trascrizione di atti stipulati antecedentemente la data di operativita' del nuovo pubblico registro per la cinematografia: in questo caso tali atti potranno essere trascritti se ed in quanto presentati al suddetto registro con l'osservanza delle modalita' previste dagli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento, ferma restando l'applicabilita' degli articoli 2644 e 2650 del codice civile cosi' come richiamata dal precedente articolo 10.
9. In via di prima applicazione della normativa, qualora la rinnovazione dell'iscrizione dell'opera filmica di cui al comma 1 venga richiesta entro il termine di centottanta giorni dalla data di operativita' del nuovo pubblico registro per la cinematografia, sara' applicata una tariffa agevolata pari al 10% della normale tariffa di iscrizione.
10. Per il periodo di un anno dalla data di operativita' del nuovo pubblico registro per la cinematografia, le tariffe per l'iscrizione delle opere filmiche e quelle per la trascrizione degli atti di cui all'articolo 12, sono applicate con una riduzione del 30%. Tale riduzione ed il periodo di un anno entro cui e' possibile usufruirne non sono cumulabili con l'agevolazione ed il termine di cui al comma 9; una volta decorso il termine di centottanta giorni, le tariffe per il rinnovamento delle iscrizioni delle opere filmiche nonche' quelle per la trascrizione degli atti che non hanno usufruito delle condizioni agevolate di cui al comma 3 sono ridotte del 30% per i successivi centottanta giorni.
11. A partire dalla data di operativita' del nuovo pubblico registro per la cinematografia non saranno piu' effettuate operazioni ovvero movimentazioni nel soppresso pubblico registro cinematografico, ad eccezione del rilascio delle certificazioni di cui alle lettere a) , c) e d), dall'articolo 11, comma 3, che rimarra' possibile fino all'esaurimento degli adempimenti da espletare nel soppresso registro per la concessione dei premi e contributi governativi legislativamente previsti: su tali certificati verra' annotata la specifica fonte di provenienza e la loro inefficacia per gli effetti di opponibilita' previsti dalla disciplina del nuovo pubblico registro per la cinematografia nei confronti dei terzi. I registri costituenti il soppresso pubblico registro cinematografico e le relative cartelle film rimangono conservati presso la S.I.A.E. quale materiale di archivio storico accessibile per motivi di studio o ricerca secondo modalita' appositamente stabilite dalla S.I.A.E.: per la consultazione sono applicabili, in quanto compatibili, le tariffe previste all'articolo 12.
Note all'art. 12 e all'art. 13:
- Per il testo dell' art. 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , vedansi nota all'art. 1.
- Il testo degli articoli 2644 e 2650 del codice civile , e' il seguente:
"Art. 2644 (Effetti della trascrizione). - Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
Seguita la trascrizione, non puo' avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore".
"Art. 2650 (Continuita' delle trascrizioni). - Nei casi in cui per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto e' soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non e' stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
Quando l'atto anteriore di acquisto e' stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.
L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a favore del condividente, iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente tenuto al conguaglio".
Note all'art. 13:
- Il testo dell' art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , recante: "Norme generali sul diritto d'autore", e' il seguente:
"Art. 103. - E' istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.
L'Ente italiano per il diritto d'autore cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.
In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data di pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.
Alla Societa' italiana degli autori ed editori e' affidata, altresi', la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.
La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori, o produttori delle opere che sono loro attribuite.
Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.
La tenuta dei registri di pubblicita' e' disciplinata nel regolamento.
I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici".
- Il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 , reca: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633 , per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".
Art. 14
Disposizioni finali 1. Il pubblico registro per la cinematografia dovra' essere reso operativo, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale.
2. Eventuali modificazioni o integrazioni del presente regolamento, devono essere disposte con uguale strumento normativo.
3. Rimangono applicabili al nuovo pubblico registro per la cinematografia le presunzioni di cui al quarto comma dell'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e relative alla titolarita' del diritto d'autore, all'esistenza e alla pubblicazione dell'opera filmica secondo le risultanze dei relativi dati annotati sul registro a seguito dell'iscrizione dell'opera stessa.
4. La S.I.A.E. comunica periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria i dati identificativi delle opere filmiche iscritte sul pubblico registro per la cinematografia, ai fini degli adempimenti di deposito da effettuarsi presso il pubblico registro generale delle opere protette di cui al regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 aprile 1998 Il Presidente: Prodi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1998 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 282