087U0227
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Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1985, recante: "Nuovo regolamento concernente le modalita' di ammissione ai corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati alle qualifiche funzionali settima ed ottava delle amministrazioni dello Stato, nonche' le modalita' di organizzazione e di svolgimento dei corsi medesimi". (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 08 aprile 1987 n. 227)
Premessa
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 ; Visto l' art. 7, settimo ed ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 , sul "Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701 , che approva il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 1985 e concernente il nuovo regolamento sulle modalita' di ammissione ai corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati alle qualifiche funzionali settima ed ottava delle amministrazioni dello Stato, nonche' le modalita' di organizzazione e di svolgimento dei corsi medesimi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986 e concernente snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali; Considerata l'opportunita' di modificare il sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1985, anche per adeguarne talune disposizioni a quelle recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1986, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1986 , registro n. 8, foglio n. 326, con il quale all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, sono state, tra l'altro, delegate le funzioni necessarie ad assicurare l'attivita' della Scuola superiore della pubblica amministrazione; Decreta: Al sistema del corso-concorso di ammissione agli impieghi civili dello Stato previsto dall'art. 7, settimo e ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e richiamato dall'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 si applicano le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1985, con le seguenti modificazioni.
Art. 1
I punti 4) e 5) del secondo comma dell'art. 3 (Bandi di concorso per l'ammissione ai corsi) sono cosi' sostituiti:
"4) criteri per lo svolgimento della prova scritta, consistente nella trattazione sintetica da parte del candidato di tre argomenti scelti ciascuno in ogni gruppo di quesiti proposti, e per l'ammissione al colloquio;
5) criteri per lo svolgimento del colloquio, comprendente anche la prova di conoscenza di una lingua straniera tra quelle indicate nel bando, e per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati che abbiano superato la prova scritta".
Allo stesso art. 3 e' aggiunto il seguente terzo comma:
"Rimangono ferme le norme vigenti anche relativamente alla prova scritta di lingua straniera prevista per l'accesso a singole amministrazioni dello Stato".
NOTE
Note alle premesse:
- La legge n. 93/1983 concerne "Legge-quadro sul pubblico impiego".
- La legge n. 312/1980 concerne "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato". Il testo dell'art. 7, settimo e ottavo comma, di detta legge e' il seguente:
"Le norme di cui all' art. 1 , 1 ) e all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 , relativi ai corsi di preparazione, con concessione di borse di studio, per il reclutamento di impiegati continuano a trovare applicazione ai fini dell'accesso ai profili professionali ascritti alla settima e all'ottava qualifica funzionale.
Le modalita' di ammissione ai corsi e del relativo svolgimento, i criteri per le prove di esame, la nomina e composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' quanto altro occorra per la organizzazione e lo svolgimento dei corsi medesimi, saranno dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'accesso alle qualifiche avverra' indipendentemente dal tipo di diploma di laurea".
Note all'introduzione del dispositivo:
- Per il testo dei commi settimo e ottavo dell'art. 7 della legge n. 312/1980 si veda nelle note alle premesse.
- Il comma 1 dell'art. 8 del D.P.C.M. 10 giugno 1986 prevede che:
"Il sistema del corso-concorso per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato e' attuato mediante corso di reclutamento con pagamento di borsa di studio e si applica per l'accesso alla settima ed ottava qualifica funzionale secondo le disposizioni del settimo ed ottavo comma dell'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ".
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 3 del D.P.C.M. 9 gennaio 1985, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 3 (Bandi di concorso per l'ammissione ai corsi). - I bandi relativi ai concorsi di cui al precedente art. 1 sono emessi, previa approvazione del comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione e sentito il comitato didattico della Scuola stessa, con decreto del Ministro per la funzione pubblica da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
A tale scopo, il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione stabilisce, con apposita delibera, i punti seguenti:
1) numero dei posti messi a concorso nella qualifica cui sa riferisce il concorso stesso che saranno conferiti, a conclusione del corso, presso ciascuna amministrazione o gruppo di amministrazioni dello Stato; le amministrazioni possono essere a tale scopo raggruppate per attivita' omogenee;
2) numero complessivo degli allievi, utilmente collocati nella graduatoria di idoneita' che possono essere ammessi al corso; tale numero e' pari a quello dei posti messi a concorso maggiorabile sino al venti per cento;
3) requisiti giuridici e di studio per l'ammissibilita' al concorso, in connessione con la qualifica funzionale o eventualmente al profilo professionale relativi al concorso stesso;
4) criteri per lo svolgimento della prova scritta, consistente nella trattazione sintetica da parte del candidato di tre argomenti scelti ciascuno in ogni gruppo di quesiti proposti, e per l'ammissione al colloquio;
5) criteri per lo svolgimento del colloquio, comprendente anche la prova di conoscenza di una lingua straniero tra quelle indicate nel bando, e per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati che abbiano superato la prova scritta;
6) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della stesura del bando di concorso e delle sue forme di pubblicita'.
Rimangono fermo le norme vigenti che relativamente alla prova scritta di lingua straniera prevista per l'accesso a singole amministrazioni dello Stato".
Art. 2
L'art. 4 (Punteggio per il superamento delle prove) e' cosi' sostituito:
"Ciascun candidato supera l'esame di concorso di ammissione al corso se riporta almeno ventuno trentesimi in ciascuno degli elaborati di cui e' composta la prova scritta ed almeno ventuno trentesimi nel colloquio".
Art. 3
Il quarto comma dell'art. 8 (Primo periodo e prove di meta' corso) e' cosi' sostituito:
"Sono ammessi al colloquio gli allievi che abbiano riportato almeno ventuno trentesimi in ciascuna delle due prove scritte; il colloquio si intende superato con una votazione di almeno ventuno trentesimi". Nota all'art. 3:
Il testo dell'art. 8 del D.P.C.M. 9 gennaio 1985, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 8 (Primo periodo e prove di meta' corso). - Ciascun corso e' suddiviso in due periodi.
Nel primo periodo, di durata pari, di massima, alla meta' della durata complessiva del corso, gli allievi seguono insegnamenti o altre attivita' didattiche destinati all'acquisizione delle conoscenze di base necessarie per la comprensione dei fenomeni amministrativi comuni a tutte le amministrazioni dello Stato.
Al termine del primo periodo gli allievi sostengono un esame consistente in due prove scritte relative agli insegnamenti stabiliti dal comitato didattico e in un colloquio che verte su tutte le discipline oggetto del corso.
Sono ammessi al colloquio gli allievi che abbiano riportato almeno ventuno trentesimi in ciascuna delle due prove scritte; il colloquio si intende superato con una votazione di almeno ventuno trentesimi.
Gli allievi che non superano le prove suddette perdono il diritto a percepire la borsa di studio e comunque sono esclusi dall'ulteriore proseguimento del corso.
La graduatoria e' compilata sulla base della somma dei voti, espressa in trentesimi, della media delle prove scritte e del colloquio.
In base alla posizione occupata nella graduatoria e tenendo conto della distribuzione dei posti disponibili, gli allievi scelgono l'amministrazione nei cui ruoli intendono conseguire la nomina al termine del corso.
Qualora le amministrazioni interessate ne facciano espressa richiesta, la scelta verra' effettuata tenendo conto anche dei posti, non calcolati al momento del bando, che si renderanno disponibili presso ciascuna amministrazione entro la fine del corso".
Art. 4
Il quarto comma dell'art. 9 (Secondo periodo ed esame di fine corso) e' cosi' sostituito:
"Il voto positivo dal ventuno al trenta verra' integrato da un coefficiente autonomo aggiuntivo fino a cinque punti, che sara' attribuito dalla stessa commissione giudicatrice degli esami di fine corso, tenendo conto:
a) delle proposte che verranno formulate, a fine corso, dal collegio dei docenti incaricati in ogni classe, in merito all'impegno globale dimostrato da ciascun allievo durante lo svolgimento del corso;
b) della relazione che verra' redatta, a fine corso, dal direttore responsabile di sede, in merito all'assiduita' con la quale ciascun allievo avra' frequentato il corso stesso, ivi compresi i periodi di applicazione e di ricerca".
Nota all'art. 4:
Il testo dell'art. 9 del D.P.C.M. 9 gennaio 1985, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 9 (Secondo periodo ed esame di fine corso). - Il secondo periodo e' articolato secondo indirizzi specializzati ed e' dedicato agli insegnamenti specifici nonche' a periodi di applicazione presso le amministrazioni prescelte.
L'esame di fine corso consiste in un colloquio sulle materie oggetto di insegnamento, stabilite dal comitato didattico, nonche' nella discussione di una tesi scritta individuale a carattere interdisciplinare, proposta dall'allievo ed approvata dal comitato stesso.
La valutazione del colloquio e della tesi sara' espressa in trentesimi, con un unico voto che, qualora inferiore a diciotto, comportera' la perdita del diritto alla nomina dell'allievo nell'Amministrazione.
Il volo positivo dal ventuno al trenta verra' integrato da un coefficiente autonomo aggiuntivo fino a cinque punti, che sara' attribuito dalla stessa commissione giudicatrice degli esami di fine corso, tenendo conto:
a) delle proposte che verranno formulate, a fine corso, dal collegio dei docenti incaricati in ogni classe, in merito all'impegno globale dimostrato da ciascun allievo durante lo svolgimento del corso;
b) della relazione che verra' redatta, a fine corso, dal direttore responsabile di sede, in merito all'assiduita' con la quale ciascun allievo avra' frequentato il corso stesso, ivi compresi i periodi di applicazione e di ricerca.
In relazione ai risultati dell'esame, vengono formulate graduatorie distinte con riferimento alle amministrazioni prescelte dagli allievi al termine del primo periodo del corso.
Ogni graduatoria e' formata in base al punteggio finale conseguito dagli allievi costituito dalla somma del punteggio conseguito nelle prove di meta' corso e di quello conseguito al termine del corso; a parita' di merito vengono applicate le disposizioni di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Della graduatoria, approvata con decreto del Ministro per la funzione pubblica, viene pubblicato l'avviso nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 5
Il secondo comma dell'art. 14 (Norme di comportamento) e' cosi' sostituito:
"Con lo stesso regolamento sono altresi' determinate le eventuali sanzioni disciplinari e le modalita' della loro irrogazione, nonche' i casi in cui il comitato direttivo, su proposta del direttore della Scuola, puo' dichiarare l'espulsione dal corso per gravissimi motivi o per persistente scarso profitto.
In attesa dell'emanazione del regolamento suddetto, le assenze effettuate durante la frequenza del corso sono disciplinate dai seguenti commi.
Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, entro quindici giorni dall'inizio del corso, saranno esclusi dal corso stesso.
Le assenze per motivi di salute, anche per un solo giorno, dovranno essere giustificate con certificato medico rilasciato dall'unita' sanitaria locale.
Ogni assenza giustificata da motivi diversi dalla malattia comportera' la riduzione giornaliera della borsa di studio, calcolata in un trentesimo dell'importo mensile, salvo casi assolutamente eccezionali che saranno singolarmente valutati dal comitato direttivo. L'assenza che si protragga per un periodo complessivamente superiore a trenta giorni e incida negativamente sul profitto dell'allievo, puo' determinare l'esclusione dal corso e la perdita della borsa di studio, da disporsi con provvedimento definitivo del direttore della Scuola, su conforme parere del comitato direttivo.
L'allievo che interrompe la frequenza del corso per motivi personali o che non accetti la nomina alla fine del corso o che non assuma servizio presso l'amministrazione di destinazione o che in quest'ultima non rimanga per un periodo non inferiore ad un anno e' tenuto a rimborsare gli importi della borsa di studio percepiti durante il corso".
Nota all'art. 5:
Il testo dell'art. 14 del D.P.C.M. 9 gennaio 1985, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 14 (Norme di comportamento). - Le norme di comportamento che gli allievi sono tenuti ad osservare sono stabilite con regolamento interno approvato dal comitato direttivo sentito il comitato didattico.
Con lo stesso regolamento sono altresi' determinate le eventuali sanzioni disciplinari e le modalita' della loro irrogazione, nonche' i casi in cui il comitato direttivo, su proposta del direttore della Scuola, puo' dichiarare l'espulsione dal corso per gravissimi motivi o per persistente scarso profitto.
In attesa dell'emanazione del regolamento suddetto, le assenze effettuate durante la frequenza del corso sono disciplinate dai seguenti commi.
Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, entro quindici giorni dall'inizio del corso, saranno esclusi dal corso stesso.
Le assenze per motivi di salute, anche per un solo giorno, dovranno essere giustificate con certificato medico rilasciato dall'unita' sanitaria locale.
Ogni assenza giustificata da motivi diversi dalla malattia comportera' la riduzione giornaliera dalla borsa di studio, calcolata in un trentesimo dell'importo mensile, salvo casi assolutamente eccezionali che saranno singolarmente valutati dal comitato direttivo. L'assenza che si protragga per un periodo complessivamente superiore a trenta giorni e incida negativamente sul profitto dell'allievo, puo' determinare l'esclusione dal corso e la perdita della borsa di studio, da disporsi con provvedimento definitivo del direttore della Scuola, su conforme parere del comitato direttivo.
L'allievo che interrompe la frequenza del corso per motivi personali o che non accetti la nomina alla fine del corso o che non assuma servizio presso l'amministrazione di destinazione o che in quest'ultima non rimanga per un periodo non inferiore ad un anno e' tenuto a rimborsare gli importi della borsa di studio percepiti durante il corso".
Art. 6
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai corsi in via di svolgimento alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto che viene trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 8 aprile 1987 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica GASPARI Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 maggio 1987 Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 95