Monitoring Gesetzessammlung

088G0303

IT - DPCM

088G0303

Norme concernenti il contenuto di zolfo nel gasolio, ai fini della salvaguardia dell'ambiente. (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 04 giugno 1988 n. 240)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 15/07/1988 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l' art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349 ; Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 400 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983 ; Vista la direttiva n. 219 del 30 marzo 1987 del Consiglio delle Comunita' europee che modifica la direttiva n. 75/716/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativo al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi; Considerati i benefici ambientali che derivano alla riduzione delle emissioni di biossido di zolfo nell'atmosfera; Considerato che la riduzione del contenuto di zolfo nel gasolio contribuisce alla riduzione delle emissioni di biossido di zolfo nell'atmosfera; Considerato che e' necessario vietare l'uso di gasolio con contenuto di zolfo superiore a 0,3% in peso e che e' opportuno avviare l'uso di gasolio a contenuto di zolfo inferiore a 0,3% in peso; Considerata l'attuale disponibilita' di gasolio con contenuto di zolfo inferiore a 0,3% in peso ed in tempi tecnici di adeguamento degli impianti di desolforazione; Sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita'; Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi del presente decreto si intende per gasolio qualsiasi prodotto petrolifero definito nella sottovoce 27.10 CI della tariffa doganale comune, edizione 10 dicembre 1984, o che, per i suoi limiti di distillazione, fa parte dei distillati medi destinati ad essere utilizzati come combustibili o carburanti e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite di distillazione, distilla a 350 C.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge n. 349/1986 concerne l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. Il comma 2 dell'art. 2 cosi' recita: "2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonche' le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione".
- La legge n. 615/1966 concerne provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.
- Il D.P.R. n. 400/1982 reca attuazione della direttiva (CEE) n. 75/716 relativa al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.

Art. 2

1. A decorrere dal 1 gennaio 1989 non puo' essere immesso sul mercato gasolio con contenuto di zolfo superiore a 0,3% in peso.

Art. 3

1. Il dispositivo dell'art. 2 non si applica al gasolio:
impiegato per le navi adibite alla navigazione marittima;
contenuto nei serbatoi di carburante dei battelli adibiti alla navigazione interna e dei veicoli a motore al momento del loro ingresso nel territorio nazionale;
destinato alla lavorazione nell'industria della raffinazione.

Art. 4

1. A partire dal 1 ottobre 1988, limitatamente al gasolio utilizzato per gli autoveicoli adibiti al trasporto collettivo pubblico urbano nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, nonche' a quello da utilizzare negli impianti termoelettrici delle isole con esclusione della Sardegna e della Sicilia, il contenuto di zolfo deve essere pari a 0,2% in peso.

Art. 5

1. L'immissione in commercio e l'utilizzazione del gasolio con contenuto di zolfo minore dello 0,2% in peso non sono soggette a restrizioni o divieti.

Art. 6

1. Il sindaco dei comuni di cui all'art. 4, qualora, a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi, sopravvengano difficolta' alla disponibilita' di gasolio con contenuto di zolfo pari allo 0,2% in peso, puo' introdurre deroghe a quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto per un periodo di tempo non superiore ad un mese, fermo restando il disposto dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 400 .
2. Deroghe per periodi di tempo maggiori di un mese possono essere autorizzate, ove persistano le summenzionate difficolta', dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Nota all'art. 6:
Il disposto dell' art. 2 del D.P.R. n. 400/1982 (per il titolo si veda la nota precedente) reca modifiche all' art. 12 della legge n. 615/1966 nella parte che riguarda l'esenzione da qualsiasi limitazione di impiego per i distillati di petrolio (kerosene, gasolio, ecc.) aventi contenuto in zolfo non superiore allo 0,3% in peso; veniva previsto inoltre che, fino al 30 giugno 1985, era ammesso un contenuto in zolfo non superiore allo 0,5% in peso.

Art. 7

1. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa.
2. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 giugno 1988 Il Presidente del Consiglio dei Ministri DE MITA Il Ministro dell'ambiente RUFFOLO Il Ministro della sanita' DONAT CATTIN Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 giugno 1988 Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 8
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