Monitoring Gesetzessammlung

097G0036

IT - DPCM

097G0036

Regolamento recante norme per la riproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti dei privati. (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06 dicembre 1996 n. 694)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 20-2-1997 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l' articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974 ; Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5 ; Visti gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 ; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Visto l' articolo 7-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 ; Udito il comitato di settore per i beni archivistici nella seduta del 1 luglio 1992; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996; Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro; A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Limiti, modalita' e procedimenti tecnici
per la riproduzione sostitutiva 1. Per i privati la facolta' prevista dall' articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , di riproduzione sostitutiva dei documenti di archivio, delle scritture contabili compresi i libri giornali e degli inventari, della corrispondenza e degli altri atti di cui per legge e' prescritta la conservazione, e' esercitata, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, con le modalita' ed i procedimenti tecnici stabiliti dal presente decreto.
2. Il procedimento di microfilmatura e' disciplinato dal presente decreto.
3. I documenti d'archivio, sottoposti a riproduzione sostitutiva sono riprodotti su qualsiasi supporto tecnico previsto dalla legge, che da' garanzia di fedelta' al documento riprodotto, di duplicabilita', di leggibilita', di resistenza dell'immagine a tentativi di alterazione e di stabilita' nel tempo, in condizioni normali di conservazione.
4. Fatto salvo quanto disposto dall' articolo 7-bis, comma 9, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 , i procedimenti tecnici e le modalita' della riproduzione e della autenticazione su supporti diversi da quello previsto dal comma 2, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per i beni culturali e ambientali, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro, previo parere del comitato di settore per i beni archivistici.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- L' art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968 , cosi' dispone:
"Art. 25 (Riproduzione di documenti d'archivio ed altri atti). - Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facolta di sostituire a tutti gli effetti, ai documenti dei propri archivi, alle scritture contabili, alla corrispondenza ed agli altri atti di cui per legge o regolamento e' prescritta la conservazione, la corrispondente riproduzione fotografica anche se costituita da fotogramma negativo.
Salvo quanto previsto nel successivo comma, con decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro, previo parere della commissione di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963. n. 1409, sono stabiliti i limiti di tale facolta', nonche' i procedimenti tecnici e le modalita' della fotoriproduzione e della autenticazione.
Per le pubbliche amministrazioni le modalita' della riproduzione sono di volta in volta stabilite con deceto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro interessato, previo parere della commissione di cui al citato art. 12 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1049 ".
- Il D.P.C.M. 11 settembre 1974 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974 .
- La legge 29 gennaio 1975, n. 5 , e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 14 febbraio 1975 .
- Gli articoli 7 e 8 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1976 , cosi' dispongono:
"Art. 7 - Sono costituiti i seguenti comitati di settore composti ciascuno di otto membri scelti tra quelli di cui alle lettere b) c), d), f), g), h) ed i) dell'art. 4:
1) comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;
2) comitato di settore per i beni archeologici;
3) comitato di settore per i beni storici ed artistici;
4) comitato di settore per i beni archivistici;
5) comitato di settore per i beni librari;
6) comitato di settore per gli istituti culturali.
Ogni comitato elegge a maggioranza nel proprio seno un presidente e un vice presidente.
La composizione di ciascun comitato e' determinata con decreto del Ministro.
Su richiesta del Ministro o dei presidenti dei singoli comitati e per materia di comune interesse nonche' per l'esame dei programmi predisposti dalla conferenza regionale di cui all'art. 32 quando cio' sia richiesto dalla natura degli interventi previsti, piu' comitati di settore possono riunirsi in seduta comune".
"Art. 8. - I comitati di settore sulla base degli indirizzi di carattere generale indicati dal Consiglio nazionale:
a) propongono, per la materia di propria competenza, programmi annuali o pluriennali redatti per obiettivi o comunque individuano obiettivi di intervento;
b) coordinano metodologie e criteri di interventi;
c) esprimono parere sugli acquisti e gli interventi, su e per i beni culturali, di particolare impegno. Il Ministro puo' con propri decreti sentito il Consiglio nazionale, fissare misure, limiti e direttive;
d) danno parere su questioni loro sottoposte dal Ministro;
e) possono chiedere agli uffici ministeriali che siano loro sottoposte questioni di particolare rilevanza;
f) si pronunciano sulle questioni ad essi demandate da leggi e da regolamenti".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 , prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- L' art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990 , cosi' dispone:
"Art. 22. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalita' stabilite dalla presente legge.
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita' amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data, di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27".
- L' art. 7-bis del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 , cosi' dispone:
"Art. 7-bis (Modificazioni al codice civile e ad altre disposizioni in materia di scritture contabili). - 1.
L' art. 2216 del codice civile e' sostituito dal seguente:
'Art. 2216 (Contenuto del libro giornale). - Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa'.
2. Il terzo comma dell'art. 2217 del codice civile e' sostituito dal seguente:
'L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette'.
3. L' art. 2218 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2218 (Bollatura facoltativa). - L'imprenditore puo' far bollare nei modi indicati nell'art. 2215 gli altri libri da lui tenuti".
4. All' art. 2220 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
'Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su rapporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti'.
5. L'ultimo comma dell' art. 2421 del codice civile e' sostituito dal seguente:
'I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art. 2215'.
6. Al primo comma dell'art. 2435 del codice civile , dopo le parole: "ufficio del registro delle imprese" sono inserite le seguenti: 'o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata'.
7. All'art. 85 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'indicazione degli atti soggetti a tassa, il numero 1 e' sostituito dal seguente:
'1. Bollatura e numerazione di libri e registri ( art. 2215 del codice civile ): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine';
b) nella nota 1, le parole: 'agli indicati articoli' sono sostituite dalle seguenti: 'all'art. 2215'; e le parole: 'e vidimare' sono soppresse.
8. Al comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, le parole: 'e non vidimate per almeno due anni consecutivi' sono soppresse;
b) nel terzo periodo, le parole da: 'ovvero la vidimazione' fino alla fine del comma sono soppresse.
9. Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell' art. 2220 del codice civile , introdotto dal comma 4 del presente articolo, si applicano a tutte le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalita' per la conservazione su supporti di immagini delle scritture e dei documenti di cui al presente comma".
Nota all' art. 1 :
- L' art. 2 del D.P.C.M. 11 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974 , dispone:
"Art. 2 (Atti e documenti per i quali e' ammessa la fotoriproduzione sostitutiva). - La facolta' di riproduzione fotografica sostitutiva, prevista dall' art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , non puo' essere esercitata per gli atti e documenti compresi nelle categorie sotto specificate:
a) raccolte e documenti singoli per i quali sia stato adottato dalle competenti autorita' il provvedimento di riconoscimento di interesse particolarmente importante o di notevole interesse storico ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) leggi, atti aventi forza di legge, decreti inseriti nelle raccolte ufficiali, regolamenti esterni, statuti degli enti pubblici;
c) sentenze della Corte costituzionale;
d) trattati internazionali ed atti connessi;
e) piani regolatori generali e particolari: piani di fabbricazione, di lottizzazione, per l'industrializzazione ed analoghi;
f) fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, in attivita' di servizio;
g) registro generale d'ordine delle conservatorie delle ipoteche, pubblico registro automobilistico, pubblico registro navale, registro ed originali degli atti dello stato civile da conservare presso i comuni e tutti gli altri registri prescritti dalla legge come mezzo per la pubblicita' dei fatti giuridici;
h) originali dei contratti per importo superiore ai settantacinque milioni, redatti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata;
i) originali degli atti formali e conservati dai notai e dalle persone autorizzate a esercitare le funzioni di notaio ai sensi dell' art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , ed i testamenti olografici consegnati fiduciariamente agli stessi, anche successivamente al loro versamento agli archivi notarili;
l) originali degli atti ricevuti dai capi degli archivi notarili e annotati al prescritto repertorio, comprese le copie degli atti notarili rogati in paese estero; gli originali e le copie delle scritture private che gli uffici del registro, ai sensi dell' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 , trasmettono agli archivi notarili;
m) atti contenenti disegni e scritture originali in cui la colorazione abbia un particolare significato;
n) libri-giornali, degli inventari sociali e fiscali obbligatori, concernenti le attivita' imprenditoriali;
o) diplomi originali attestanti gli studi compiuti, rilasciati nelle scuole di ogni ordine e grado.
Per le sentenze, le decisioni e gli altri provvedimenti giurisdizionali dei giudici ordinari e delle giurisdizioni speciali e relativi fascicoli d'ufficio, la citata facolta' di fotoriproduzione non puo' essere esercitata prima di 10 anni dal passaggio in giudicato o dalla irrevocabilita' della sentenza o decisione".

Art. 2

Adempimenti preliminari all'esercizio della facolta'
di riproduzione sostitutiva 1. I privati che intendono avvalersi della facolta' di cui all' articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , inoltrano al soprintendente archivistico, competente per territorio, il relativo progetto di riproduzione sostitutiva.
2. Entro novanta giorni dalla presentazione, il soprintendente, esaminata la rispondenza del progetto stesso alla normativa in vigore lo approva oppure lo respinge con provvedimento motivato.
3. Ove i documenti oggetto della riproduzione sostitutiva sono conservati in sedi dislocate in un ambito territoriale piu' ampio di quello regionale, i titolari dell'archivio inoltrano il progetto di riproduzione sostitutiva direttamente al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni archivistici.
4. La relativa approvazione o il suo motivato rigetto e' disposta dall'ufficio di cui al comma 3, previo parere del comitato di settore per i beni archivistici, entro centoventi giorni dalla data di presentazione del progetto stesso.

Art. 3

Distruzione dei documenti riprodotti 1. Alla distruzione dei documenti di cui e' stata eseguita la riproduzione sostitutiva si procede dopo avere effettuate le operazioni di autenticazione ai sensi dell'articolo 8, salvo per quei documenti per i quali l'amministrazione archivistica, in sede di approvazione del progetto, vieti la distruzione disponendone il ritiro e la conservazione a proprie spese.
2. I registri o i libri comunque denominati, non esclusi dall'applicazione dell' articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, non possono essere riprodotti e distrutti se non sono esauriti.

Art. 4

Cartellinatura degli atti e dei documenti da riprodurre 1. Gli atti e documenti destinati alla riproduzione sostitutiva sono oggetto di cartellinatura.
2. La cartellinatura consiste nella preparazione degli atti e documenti da riprodurre e nell'approntamento di idonei strumenti di consultazione, eventualmente integrati da codificazioni per l'elaborazione elettronica, che in base alle indicazioni apposte sui singoli atti e documenti ed a quelle inserite sul corrispondente supporto tecnico utilizzato per la riproduzione, consentono di rilevare la stretta connessione degli atti e documenti riprodotti con il loro raggruppamento (unita', serie o altro livello di aggregazione) e di reperire prontamente gli atti o i documenti da consultare o duplicare.
3. In particolare, dopo la individuazione della categoria dei documenti da riprodurre, si osservano le seguenti modalita':
a) le unita' archivistiche sono numerate progressivamente nell'interno di ciascuna serie (o di altro livello di aggregazione), la cui indicazione va riportata sul frontespizio delle unita' stesse;
b) gli atti e i documenti compresi in ciascuna unita' archivistica sono ordinati e numerati, ed eventualmente codificati, secondo l'ordine cronologico ad iniziare dal documento meno recente, salvo che per quegli atti e documenti che per esigenze organizzative sono ordinati diversamente o sono legati in volume o riportati nel registro gia' numerati progressivamente, per i quali resta fermo il relativo ordine;
c) le pagine di cui si compone ciascun documento compreso nell'unita' archivistica, o la medesima unita' archivistica se questa e' composta di un unico documento, sono numerate progressivamente;
d) l'indicazione della serie di appartenenza di ciascun atto o documento viene individuata da qualsiasi sistema di individuazione purche' rispondente ai criteri dettati dal comma 2. Per l'indicazione degli altri livelli di aggregazione archivistica eventualmente previsti sono adottati criteri analoghi;
e) la numerazione puo' essere effettuata manualmente o meccanicamente. Eventuali errori sono corretti annullando l'indicazione errata e ripetendo a fianco quella esatta;
f) ciascuna unita' archivistica e' descritta in un registro di serie, nel quale sono riportate le indicazioni atte ad identificarla (cioe' denominazione del soggetto o ente tenuto a conservare l'archivio, denominazione della categoria dei documenti, denominazione ed estremi cronologici della serie o di altro livello di aggregazione, numero dell'unita' archivistica, quantita' dei documenti o delle pagine che la compongono) e quelle atte ad identificare le corrispondenti unita' di riproduzione (numero di bobina o di altro complesso fotografico, numero iniziale e finale dei fotogrammi riproducenti la singola unita' archivistica). Le indicazioni relative alle unita' di riproduzione vanno previste anche per gli eventuali rifacimenti di cui all'articolo 7.
4. I registri di serie, prima dell'uso sono numerati progressivamente per ogni pagina e vidimati ai sensi e con le modalita' previste dall' articolo 2215 del codice civile ; contengono altresi', per ogni blocco di unita' di riproduzione autenticate, le dichiarazioni del pubblico ufficiale di cui al comma 5 dell'articolo 8, complete della qualifica e delle generalita' dello stesso.
5. Le predette indicazioni sono, in presenza di particolari tipologie documentarie, integrate con tutti gli altri dati eventualmente utili all'individuazione delle singole unita' archivistiche.
6. Per la documentazione da riprodurre che non e' raggruppata o raggruppabile in serie, il registro di serie contiene l'indicazione dei criteri di elencazione delle unita' archivistiche.
Nota all' art. 4 :
- L' art. 2215 del codice civile cosi' dispone:
"Art. 2215 (Libro giornale e libro degli inventari). - Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.
L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono".

Art. 5

Procedimento di microfilmatura 1. Il microfilm sostitutivo degli atti e documenti dei quali si intende procedere alla distruzione e' costituito da una pellicola negativa soggetta alle prescrizioni del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 29 marzo 1979 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979 , con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio.
2. Quale unita' di riproduzione e' assunta oltreche' la bobina del tipo comunemente in commercio, qualsiasi altra pellicola negativa, di formato ridotto, purche' atta a costituire un complesso collegabile mediante numerazioni o altri simboli che garantiscono l'univoca individuazione delle singole unita' di riproduzione.
3. Le unita' di riproduzione non sono impressionate sulla loro parte terminale per uno spazio sufficiente ai fini dell'apposizione dell'attestazione di autentica di cui all'articolo 8.
4. Il processo fotografico e' effettuato a regola d'arte.
5. Le pellicole impressionate sono custodite in modo da garantirne la leggibilita' e la stabilita' in condizioni normali di conservazione.
Nota all'art. 5:
- Il D.M. 29 marzo 1979 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979 .

Art. 6

Indicazioni da apporre nel negativo sostitutivo 1. La pellicola e' impressionata con le indicazioni sottospecificate:
a) denominazione del soggetto o ente tenuto a conservare l'archivio;
b) denominazione della categoria dei documenti;
c) denominazione ed estremi cronologici della serie o di altro livello di aggregazione;
d) numero o codice dell'unita' di riproduzione, data dell'impressione, denominazione del laboratorio cui e' affidato il procedimento di impressione.
e) numero dell'unita' archivistica e quantita' dei documenti o delle pagine che la compongono;
f) quantita' e numero di documenti o di pagine mancanti, nonche' di fogli bianchi o danneggiati.
2. Gli estremi di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al comma 1 costituiscono lo schedone generale di serie. Tale schedone e' riprodotto sia sul secondo che sul penultimo fotogramma di ciascuna unita' di riproduzione mentre sul primo e sull'ultimo fotogramma sono riprodotti i simboli internazionali di "inizio" e "fine" pellicola;
3. Gli estremi di cui alle lettere e) ed f) di cui al comma 1 costituiscono lo schedone particolare dell'unita' archivistica. Tale schedone puo' essere sostituito dal frontespizio di ciascuna unita' archivistica ed e' riprodotto all'inizio di detta unita'.
4. Quando l'unita' archivistica non e' contenuta integralmente nella medesima unita' di riproduzione, lo schedone di cui alle lettere e) ed f) e' riprodotto, con idonee indicazioni di collegamento, a chiusura dell'unita' di riproduzione e all'inizio della successiva.
5. I fotogrammi sono numerati progressivamente per unita' di riproduzione secondo le indicazioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d).
6. Ciascuna unita' di riproduzione e' descritta in apposito registro nel quale sono riportati gli estremi di classificazione di cui alla lettera d) di cui al comma 1 e quelli idonei ad identificare le unita' archivistiche in essa riprodotte.
7. I registri delle unita' di riproduzione di cui al comma 6 sono, prima dell'uso, numerati progressivamente per ogni pagina e vidimati ai sensi e con le modalita' previste dall' articolo 2215 del codice civile .

Art. 7

C o l l a u d o 1. La pellicola sostitutiva dei documenti d'archivio e' sottoposta a collaudo.
2. Qualora al collaudo risultano errori di cartellinatura o di ripresa si provvede alle necessarie integrazioni e correzioni, fotografando i documenti non riprodotti o riprodotti nei fotogrammi errati o danneggiati in una o piu' unita' di riproduzione, che hanno una propria numerazione e fanno parte integrante della serie di riproduzione cui si riferiscono.
3. Le unita' di riproduzione riservate ai rifacimenti sono soggette alle prescrizioni del presente decreto.
4. Ciascuna unita' di riproduzione riservata ai rifacimenti, al secondo e penultimo fotogramma, riporta accanto al proprio numero o al codice di individuazione, l'indicazione "rifacimenti", nonche' i numeri o i codici delle unita' di riproduzione cui le correzioni si riferiscono.
5. I rifacimenti sono eseguiti per ordine progressivo delle unita' di riproduzione in cui sono contenuti i fotogrammi da ripetere e per ciascuna unita' di riproduzione seguendo l'ordine progressivo dei fotogrammi errati. Il numero del fotogramma da sostituire e' dato al rifacimento corrispondente. Il fotogramma relativo a un documento non riprodotto ha lo stesso numero, contrassegnato dalla lettera dell'alfabeto, del fotogramma che riproduce il documento immediatamente precedente nell'ordine di cartellinatura.
6. All'inizio del gruppo di fotogrammi che ne sostituiscono altri annullati della medesima unita' di riproduzione sono riportate le indicazioni che contraddistinguono detta unita' con la legenda "inizio rifacimento"; prima dei fotogrammi di ciascuna unita' archivistica, e' riprodotto lo schedone particolare con l'indicazione "inizio rifacimento".
7. Durante il collaudo sono annullati in maniera evidente ed indelebile, senza compromettere la resistenza della pellicola, i fotogrammi errati e in presenza di duplicati quelli tecnicamente peggiori.

Art. 8

Procedimento e modalita' di autenticazione
della pellicola sostitutiva 1. La pellicola riproducente gli atti e i documenti da sostituire ai sensi e per gli effetti dell' articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e' autenticata da pubblici ufficiali forniti di potesta' certificativa, o da soggetti ad essi equiparati.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, indica, con proprio decreto, i ministri cui demandare il potere di attribuire a propri funzionari la potesta' ad effettuare le attivita' di cui al presente articolo.
3. Il pubblico ufficiale incaricato dell'autenticazione verifica la conformita' alle prescrizioni del presente decreto del procedimento di cartellinatura e di formazione della pellicola sostitutiva, procedendo all'esame delle unita' di riproduzione e dei registri di cui all'articolo 4, comma 3, lettera f) e all'articolo 6, comma 6.
4. Eseguite le operazioni descritte nel comma 3, il pubblico ufficiale appone il proprio punzone nella parte dell'unita' di riproduzione non impressionata, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
5. Delle operazioni descritte nei commi 3 e 4, il pubblico ufficiale da' atto mediante dichiarazione su ciascuna pagina dei registro di cui all'articolo 4, comma 3, lettera f).
6. Il pagamento dei diritti di autenticazione e' effettuato mediante apposizione, su ciascuna delle predette pagine, di una marca da bollo che il pubblico ufficiale annulla, secondo le modalita' previste dall' articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .

Art. 9

Efficacia della pellicola sostitutiva 1. La pellicola autenticata con il procedimento e le modalita' previste dall'articolo 8 sostituisce, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , gli originali dei documenti riprodotti.
2. Dalla pellicola sostitutiva, autenticata ai sensi dell'articolo 8, sono tratte copie integrali o parziali. Per la formazione di tali copie sono ammessi tutti i procedimenti tecnici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 dicembre 1996 Il Presidente del Consiglio dei Ministri PRODI Il Ministro per i beni culturali e ambientali VELTRONI Il Ministro di grazia e giustizia FLICK Il Ministro delle finanze VISCO Il Ministro del tesoro CIAMPI Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1997 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 17
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