Monitoring Gesetzessammlung

094G0154

IT - DPCM

094G0154

Regolamento recante norme sulle competenze e sull'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica. (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 1993 n. 597)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 16-03-1994 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l' art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , concernente "Istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica"; Visto il regolamento concernente il Dipartimento della funzione pubblica emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 1984, recante articolazione in servizi e reparti del Dipartimento della funzione pubblica; Visti gli articoli 17, comma 3 , 21 , comma 3 e 5 , nonche' 40, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visti i decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29, e 12 febbraio 1993, n. 39 ; Ritenuta l'esigenza di rideterminare, ai sensi del citato art. 21 della legge n. 400 del 1988 , competenze ed organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993; D'intesa con il Ministro della funzione pubblica; A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito della disciplina 1. Il Dipartimento della funzione pubblica - di seguito denominato "Dipartimento" - e' organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell' art. 27 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego):
"Art. 27 (Istituzione, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica). - Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:
1) la tutela dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali;
2) l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego;
3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici;
4) il controllo sulla efficienza e la economicita' dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttivita' e dei risultati conseguiti;
5) le attivita' istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione;
6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi;
7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento;
8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri;
9) le attivita' necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione;
10) le attivita' connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;
11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UES e gli altri organismi internazionali che svolgono attivita' nel campo della pubblica amministrazione.
Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributive funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonche' la relativa distribuzione funzionale e territoriale.
Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.
Il Dipartimento della funzione pubblica sara' ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attivita' di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni.
Dovra' essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovra' essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto dei precisi requisiti di professionalita' e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potra' essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 .
All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvedera', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti".
- Si riportano gli articoli 17, comma 3 , 21 , comma 3 e 5 , 40, comma 1 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17, comma 3. - Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
"Art. 21, comma 3 e 5. - 3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralita' di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.
4. (Omissis).
5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto e' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente".
"Art. 40, comma 1. - Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma 5 dell'art. 21, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici cui siano preposti Ministri senza portafoglio".
- Il D.Lgs. n. 29/1983 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".
- Il D.Lgs. n. 39/1993 reca: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".

Art. 2

F u n z i o n i 1. Il Dipartimento ha i compiti indicati dall' art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento. Fornisce inoltre al Ministro della funzione pubblica, se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il Dipartimento promuove iniziative del Governo per il miglioramento dei servizi delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, richiede alle amministrazioni, comunque tenute a riferire al Parlamento in ordine all'attuazione di leggi, programmi o progetti, la trasmissione di copia delle prescritte relazioni; acquisisce altresi', tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le relazioni rese al Parlamento dalla Corte dei conti e le risposte al riguardo fornite dalle amministrazioni interessate.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 27 della gia' citata legge n. 93/1983 , vedi in nota alle premesse.
- Per il D.Lgs. n. 29/1993 vedi in nota alle premesse.

Art. 3

Ministro e uffici ausiliari 1. Il Ministro della funzione pubblica - di seguito denominato "Ministro" - e' l'organo di direzione politica del Dipartimento e ne determina gli indirizzi.
2. Il Ministro e' coadiuvato dal capo di gabinetto, dal segretario particolare e dall'addetto stampa.
3. Il Ministro puo' avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in base agli articoli 29 , 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Puo' avvalersi, inoltre, di altri esperti nelle forme e nei limiti di cui all' art. 2, commi primo , secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536 .
4. Il Ministro puo' istituire una segreteria tecnica, anche per il coordinamento delle commissioni di studio.
Note all'art. 3:
- Si riportano i testi degli articoli 29 , 31 e 37 della legge n. 400/1988 gia' citata in premessa:
"Art. 29 (Consulenti e comitati di consulenza). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.
2. Per tali attivita' si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.
3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne fissa il compenso di concerto con il Ministro del tesoro".
"Art. 31 (Consiglieri ed esperti). - 1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non e' compreso il posto di capo ufficio stampa.
2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.
3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonche' quelli relativi a dipedenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.
5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato".
"Art. 37 (Dotazioni organiche). - 1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' determinata secondo quanto previsto dalla tabella B allegata alla presente legge.
2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella B, in posizione di comando o fuori ruolo dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecnice e con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica.
3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono disciplinati secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato".
- Si riporta il testo dell' art. 2, commi primo , secondo e terzo del D.P.R. n. 536/1984 gia' citato in premessa:
"Il Ministro per la funzione pubblica puo' essere coadiuvato, per l'adempimento dei compiti attribuiti al Dipartimento o delegatigli, anche da esperti in materie giuridiche, finanziarie, aziendalistiche, statistiche, informatiche, nonche' in contabilita' nazionale, in forza della disposizione contenuta nell'art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni.
Gli esperti sono nominati, nel limite massimo di otto unita', con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, e scelti fra le categorie di personale indicate nell'art. 5, secondo comma, tra professori ordinari delle universita' o fra persone estranee alla pubblica amministrazione.
Il Ministro puo' disporre che gli esperti analizzino, in commissioni appositamente costituite e per un periodo predeterminato, specifici problemi, rilevanti per il Dipartimento".

Art. 4

Settore legislativo 1. Nell'ambito dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo, e' istituito un apposito settore legislativo che provvede all'attivita' di studio, di progettazione, di razionalizzazione e di delegificazione normativa nelle materie di competenza del Dipartimento.
2. La responsabilita' del settore legislativo e' affidata dal Ministro della funzione pubblica a un Consigliere giuridico.
Quest'ultimo collabora con il Ministro o con il capo di gabinetto.
3. Con il settore legislativo collaborano anche gli organi del Dipartimento, che, su richiesta del responsabile del settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.

Art. 5

Capo del Dipartimento 1. L'amministrazione e' separata dall'organo di direzione politica.
2. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , cura il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti al Ministro.
3. Le funzioni vicarie del capo del Dipartimento sono attribuite dal Ministro ad un dirigente generale.
4. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano:
a) l'ufficio per gli affari generali e per il personale;
b) l'ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni;
c) l'ufficio di informazione statistica e per la gestione del sistema automatizzato delle informazioni;
d) il nucleo per i progetti finalizzati;
e) le segreterie della commissione per i flussi di spesa del personale pubblico, con funzioni di osservatorio del pubblico impiego, e della Conferenza permanente dei direttori generali preposti ai servizi del personale.
5. Il Ministro o, in sua vece, il capo del Dipartimento convoca periodiche riunioni dei dirigenti gli organi del Dipartimento.
Nota all'art. 5:
- Si riportano gli articoli 21 e 28 della legge n. 400/1988 gia' citata nelle note alle premesse:
"Art. 21 (Uffici e dipartimenti). - 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22.
2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'art. 19, e' istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.
3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralita' di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.
4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresi' a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.
5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto e' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente.
6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilita' di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato.
7. Qualora un Dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza".
"Art. 28 (Capi dei dipartimenti e degli uffici). - 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonche' dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio".

Art. 6

Organizzazione 1. Il Dipartimento e' organizzato nelle seguenti ripartizioni:
a) organizzazione delle pubbliche amministrazioni;
b) personale delle pubbliche amministrazioni;
c) relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni;
d) procedimenti ed efficienza amministrativa.
2. A seguito della individuazione degli uffici di livello dirigenziale ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , il Ministro provvede, con decreto, alla ripartizione delle competenze tra gli organi del Dipartimento e alla loro articolazione in uffici, nonche' alla preposizione dei responsabili agli organi. Provvede, inoltre, alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi, anche a carattere temporaneo, operanti nell'ambito del Dipartimento.
3. L'Ispettorato per la funzione pubblica svolge le funzioni di cui all' art. 27, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 e all' art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell' art. 6 del D.Lgs. n. 29/1993 gia' citato nelle note alle premesse:
"Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). - 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle rela- tive funzioni e' disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.
2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento puo' comunque essere adottato.
3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge".
- Per il testo del quarto comma dell'art. 27 della citata legge n. 93/1983 vedi in nota alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 65 del gia' citato D.Lgs. n. 29/1993 :
"Art. 65 (Controllo del costo del lavoro). - 1. Il Ministero del tesoro definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro elabora, altresi', un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto e' accompagnato da una relazione con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all' art. 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilita', nonche' gli enti e le aziende di cui all'art. 73, comma 5, sono tenuti a comunicare al Ministero del tesoro il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformita' alle proce- dure definite dallo stesso Dicastero.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresi' in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all' art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037 , che i compiti di cui all' art. 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93 . Il personale appartenente al contingente di cui al predetto art. 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93 , svolge, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, funzioni di verifica della razionale utilizzazione delle risorse umane nelle amministrazioni pubbliche".

Art. 7

Personale 1. All'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto in altre disposizioni del presente decreto, provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro della funzione pubblica, sulla base delle indicazioni del Ministro stesso e, per quanto attiene al personale non dirigente, del capo del Dipartimento.

Art. 8

Norma transitoria 1. Fino alla nomina del capo del Dipartimento, le sue funzioni possono essere attribuite dal Ministro ad uno dei responsabili degli organi del Dipartimento.

Art. 9

Abrogazione 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di avere efficacia le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536 , fatta eccezione per gli articoli 2, commi primo, secondo e terzo, 3, 16, 17 e 18, nonche' per il quadro A allegato allo stesso decreto. Dalla data stessa e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1984.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 novembre 1993 Il Presidente: CIAMPI Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1994 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 17 Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 2, commi primo, secondo e terzo, del citato D.P.R. n. 536/1984 si rinvia alle note all'art. 3. Si riportano i testi degli articoli 3, 16, 17 e 18 dello stesso D.P.R. n. 536/1984 :
"Art. 3. - Il compenso globale da corrispondere agli esperti, in relazione all'importanza dell'opera da svolgere e dei risultati da conseguire, e' determinato con lo stesso decreto di nomina o con altro successivo, adottato dal Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro".
"Art. 16. - Il Dipartimento della funzione pubblica si avvale di personale dei ruoli ordinari e speciali delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e degli enti pubblici anche economici.
Il contingente del personale, previsto nel comma precedente, e' determinato nella misura fissata nella tabella allegata al presente decreto".
"Art. 17. - La posizione di fuori ruolo puo' essere disposta per i magistrati, gli avvocati dello Stato, i professori universitari e i dirigenti dello Stato, in conformita' alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
La posizione di fuori ruolo, relativamente al restante personale del Dipartimento, puo' essere disposta in misura non superiore ad un terzo del contingente complessivo previsto dalla tabella allegata al presente decreto.
Il personale, che non sia collocato fuori ruolo, e' in posizione di comando, che puo' avere la durata massima di cinque anni, salvo conferma.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, anche se economici, sono tenuti a dar corso alle richieste di personale, di cui al presente articolo, salvo comprovate improrogabili esigenze di servizio adeguatamente motivate".
"Art. 18. - Il personale in possesso di precisi requisiti di professionalita' e specializzazione, e' richiesto nominativamente ed e' assegnato al Dipartimento, previo assenso dell'interessato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti".
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