Monitoring Gesetzessammlung

099G0473

IT - DPCM

099G0473

Regolamento recante caratteristiche e modalita' per il rilascio della carta di identita' elettronica e del documento di identita' elettronico, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191. (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1999 n. 437)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 10-12-1999 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , come modificato dall' articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191 ; Visto l' articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 ; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 ; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676 ; Visti gli articoli 3 e 4 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gli articoli 7 , 288 , 289 , 290 , 292 , 293 e 294 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998, con il quale sono state conferite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. prof. Franco Bassanini, le funzioni di coordinamento delle attivita', anche di carattere normativo, inerenti all'attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, e 16 giugno 1998, n. 191 ; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 10 maggio 1999; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per carta di identita' elettronica, il documento di riconoscimento personale rilasciato dal comune su supporto informatico;
b) per documento d'identita' elettronico ai sensi dell' articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , come sostituito dall' articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191 , il documento analogo alla carta d'identita' elettronica e rilasciato dal comune prima del compimento del quindicesimo anno di eta';
c) per documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
d) per dati identificativi della persona, il nome, il cognome, il sesso, la statura, la data e il luogo di nascita, gli estremi del relativo atto;
e) per "altri dati" le informazioni di carattere individuale generate, gestite e distribuite dalle pubbliche amministrazioni per attivita' amministrative e per l'erogazione di servizi al cittadino;
f) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, organizzativo, funzionale e di sicurezza informatica, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi, relative alle tecnologie e ai materiali da utilizzare per la produzione e l'uso della carta di identita';
g) per pubbliche amministrazioni, le amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo del comma 10, dell'art. 2, della legge n. 127/1997 vedi nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- L' art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), come modificato dall' art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191 , e' il seguente:
"10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalita' per il rilascio della carta di identita' e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identita' e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonche' delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, puo' contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , e successive modificazioni, nonche' le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi dell' art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i medesimi dati e' rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identita' potra' essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e la conferenza Statocitta' ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identita' e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identita' puo' essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalita' di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675 , reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 676 , reca: "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
- Il testo degli articoli 3 e 4 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ), e' il seguente:
"Art. 3. - Il sindaco e' tenuto a rilasciare alle persone di eta' superiore agli anni quindici aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identita' conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.
La carta di identita' ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.
La carta d'identita' e' titolo valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della Comunita' economica europea e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali".
"Art. 4. - L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identita' siano sottoposti a rilievi segnaletici.
Ha facolta' inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identita' e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza".
- Il testo degli articoli 7 , 288 , 289 , 290 , 292 , 293 e 294 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 , delle leggi di pubblica sicurezza), e' il seguente:
"Art. 7. - I rilievi segnaletici per le persone pericolose o sospette e per coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la propria identita', giusta l'art. 4 della legge, sono descrittivi, fotografici, dattiloscopici e antropometrici.
La carta d'identita' da rilasciarsi alle persone pericolose o sospette, a termini del citato art. 4, deve essere conforme al modello allegato al presente regolamento, senza particolari rilievi od annotazioni.
Le impronte digitali sono apposte sui cartellini da conservarsi presso l'ufficio comunale e l'ufficio provinciale di pubblica sicurezza".
"Art. 288. - La carta di identita' costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia.
Chi la richiede e' tenuto soltanto a dimostrare la propria identita' personale".
"Art. 289. - La carta d'identita' e' rilasciata unicamente su esemplari, assoggettati al regime delle cartevalori, forniti dal Provveditorato generale dello Stato in conformita' del modello annesso al presente regolamento, alle prefetture, o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, i quali provvedono alla distribuzione ai comuni.
I comuni corrispondono l'importo delle carte d'identita' alle prefetture o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, che provvedono ai sensi dell' art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609 .
Al termine di ogni bimestre agli organi predetti, che vigilano, anche mediante ispezioni, sul regolare andamento del servizio, i comuni inviano un prospetto riepilogativo sull'utilizzazione dei documenti, nonche' un elenco, compilato per ordine numerico di tessera, delle persone alle quali il documento e' stato rilasciato nel bimestre stesso.
Le eventuali modificazioni al modello sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.
Essa contiene la fotografia, a mezzo busto, senza cappello, del titolare; il numero progressivo, il timbro a secco, la firma, la indicazione delle generalita' e dei connotati e i contrassegni salienti.
Gli esemplari forniti devono essere conservati con particolare riservatezza sotto la responsabilita' del podesta'.
La carta d'identita' deve essere rilasciata dopo rigorosi accertamenti sulla identita' della persona richiedente, da eseguirsi, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia.
Quando la carta e' richiesta da stranieri, deve essere indicata la cittadinanza del richiedente.
E' vietato di apporre sulla carta di identita' indicazioni diverse o in aggiunta a quelle richieste a norma del presente articolo.
L'apposizione della impronta digitale e', in ogni caso, facoltativa".
"Art. 290. - Insieme colla carta d'identita', l'ufficio comunale compila, sia all'atto del rilascio che a quello della rinnovazione, due cartellini conformi all'annesso modulo, che e' riprodotto su cartoncino di color bianco.
Uno dei cartellini e' conservato nella segreteria del comune in apposito schedario, in ordine alfabetico sillabico, con gli eventuali riferimenti al registro di popolazione, e l'altro e' trasmesso, entro ventiquattro ore dal rilascio o dal rinnovo, al questore della provincia, che ne cura la conservazione, per ordine alfabetico sillabico, in apposito schedario, da tenersi sempre al corrente.
Per le persone pericolose o sospette per l'ordine nazionale, e' compilato un terzo cartellino, che, pel tramite del prefetto, e' trasmesso al Ministero dell'interno.
Nel gennaio di ogni anno deve essere affisso nella casa comunale, in luogo visibile dal pubblico, un avviso per ricordare che le carte di identita' hanno la validita' di tre anni, a norma dell'art. 3 della legge di pubblica sicurezza e che pertanto coloro che posseggono carte di identita' scadute non possono servirsene se non provvedono per la rinnovazione".
"Art. 292. - Nei casi in cui la legge consente che l'identita' personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identita', e' considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri; le tessere che i comandi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale rilasciano ai propri dipendenti; le patenti di cui sono muniti i conducenti di autovetture; le tessere di riconoscimento postali; i libretti di porto d'armi e i passaporti per l'estero.
L'identita' dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato puo' esser dimostrata con l'esibizione del libretto ferroviario"
"Art. 293. - Le tessere per l'uso dei biglietti di abbonamento ferroviario sono considerate titoli equipollenti alla carta di identita', quando contengano la dichiarazione esplicita che sono state rilasciate previo accertamento dell'identita' personale dei titolari.
Si considerano equipollenti alla carta di identita' le tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro a secco da chiunque rilasciate, quando l'identita' del titolare risulti convalidata da dichiarazione scritta da un organo dell'amministrazione dello Stato".
"Art. 294. - La carta d'identita' od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1998 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1998 .
Note all'art. 1:
- Per il testo dell' art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , come sostituito dall' art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191 , si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e' il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".

Art. 2

Rilascio della carta di identita'
e del documento di identita' elettronico 1. La carta di identita' elettronica e il documento d'identita' elettronico sono rilasciati dal comune di residenza o d'iscrizione all'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) secondo le modalita' e le caratteristiche definite dal presente decreto e dal decreto di cui all'articolo 8.
2. Il documento d'identita' elettronico e' rilasciato a seguito della prima iscrizione anagrafica. Il suo rinnovo e' facoltativo. Se non rinnovato, il documento conserva validita' unicamente quale documento di attribuzione del codice fiscale.
3. Il Ministero delle finanze genera ed assegna alle persone fisiche il codice fiscale sulla base dei dati trasmessi dai comuni con le procedure di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1994 . La procedura per la comunicazione ai comuni del codice fiscale e' disciplinata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle finanze, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994 (Modalita' tecniche e ripartizione delle spese connesse alla realizzazione di collegamenti telematici tra comuni ed organismi che esercitano attivita' di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1994, n. 148, e' il seguente:
"2. I comuni, al momento della prima iscrizione nel registro della popolazione residente, attribuiscono alle persone fisiche il codice individuale, la cui generazione e' gestita attualmente dal Ministero delle finanze; detta amministrazione, avvalendosi nell'ambito del proprio sistema informativo di una banca dati di riferimento contenente i codici gia' attribuiti, genera il codice sulla base dei dati trasmessi dai comuni, garantendone l'unicita'".

Art. 3

Forma, contenuto e funzione della carta d'identita'
elettronica e del documento di identita' elettronico 1. La carta di identita' elettronica e il documento d'identita' elettronico devono contenere, con immediata visibilita' e memorizzati con modalita' informatiche di sicurezza sul documento ai sensi dell'articolo 8:
a) dati identificativi della persona;
b) codice fiscale;
c) dati di residenza;
d) cittadinanza;
e) fotografia;
f) eventuale indicazione di non validita' ai fini dell'espatrio;
g) codice numerico identificativo del documento, codice del comune di rilascio, data del rilascio e data di scadenza;
h) sottoscrizione del titolare o di uno degli esercenti la potesta' genitoriale o la tutela.
2. Il documento d'identita' elettronico puo' essere rilasciato anche senza la fotografia del titolare; in tal caso esso non e' valido per l'espatrio.
3. Il documento d'identita' elettronico (munito della fotografia del titolare) consente l'espatrio del minore di eta' inferiore ai dieci anni alle stesse condizioni previste dall' articolo 14, secondo comma, della legge 21 novembre 1967, n. 1185 .
4. La carta d'identita' elettronica ed il documento d'identita' elettronico possono contenere i dati desunti dalle liste elettorali e comunque tutti quelli necessari per la certificazione elettorale e altri dati al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa. Fra questi ultimi possono essere ricompresi anche dati amministrativi del Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti da apposite linee guida emanate dal Ministero della sanita' di concerto con le altre amministrazioni interessate. Nel caso in cui i dati abbiano natura sensibile ai sensi dell' articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , questi possono essere inseriti nei documenti solo su richiesta dell'interessato, con le modalita' ivi previste.
5. I dati di cui al comma 1 sono trasmessi dal comune alla competente questura con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 8.
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 14 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), e' il seguente:
"Art. 14. - Il passaporto ordinario e' individuale e possono ottenerlo i cittadini che hanno compiuto il decimo anno di eta', salvo le cause ostative contemplate nella presente legge.
Tuttavia, con gli assensi o l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera a):
1) i minori degli anni dieci possono ottenere il passaporto individuale, il cui uso e' subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione - rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione, a termini dell'art. 3, lettera a) - il nome della persona, dell'ente o della compagnia cui i minori medesimi sono affidati.
La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorita' competente al rilascio del passaporto;
2) i minori degli anni sedici possono essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore, o di altra persona delegata ad accompagnarli. Se hanno compiuto gli anni dieci le loro fotografie devono essere apposte sul passaporto".
- Il testo dell' art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato dall' art. 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , sul trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici), e' il seguente:
"Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione , nonche' relativi ai soggetti che con riferimento a finalita' di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreche' i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.
Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo' prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676 , i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalita' di interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.
3-bis. Nei casi in cui e' specificata, a norma del comma 3, la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676 , in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione, alle finalita' perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1998 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1998 .

Art. 4

Firma digitale e chiave biometrica 1. La carta di identita' elettronica puo' contenere le informazioni e le applicazioni occorrenti per la firma digitale secondo quanto stabilito dalle regole tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 , nonche' gli elementi necessari per generare la chiave biometrica.
Nota all' art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 , reca: "Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell' art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".

Art. 5

Validita' temporale della carta d'identita'
e del documento d'identita' elettronico 1. La carta di identita' elettronica ha validita' di cinque anni.
La medesima validita' ha il documento d'identita' elettronico privo della fotografia del titolare.
2. Il documento d'identita' elettronico munito della fotografia del titolare ha validita' di due anni.

Art. 6

Procedure di interdizione dell'operativita' elettronica in caso di smarrimento o furto della carta d'identita' elettronica e del documento d'identita' elettronico. 1. In caso di smarrimento o di furto sono previste procedure di interdizione dell'operativita' della carta d'identita' elettronica e del documento d'identita' elettronico, definite con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 8.

Art. 7

Pagamenti informatici 1. La carta d'identita' elettronica puo' essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, previa definizione, d'intesa tra il comune interessato e l'intermediario incaricato di effettuare il pagamento, dellemodalita' di inserimento e validazione dei dati necessari.

Art. 8

Regole tecniche e di sicurezza 1. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui all' articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e successive modifiche, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identita' e dei documenti d'identita' elettronici di cui al presente decreto, specificate le caratteristiche fisiche e grafiche del supporto materiale, nonche' stabilite le modalita' di verifica da parte delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza.
2. In particolare, le regole tecniche e di sicurezza devono riguardare le modalita' di compilazione, rilascio, aggiornamento e rinnovo dei documenti.
3. Le regole tecniche e di sicurezza sono adeguate in relazione alle esigenze dettate dalla evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvaguardando l'utilizzabilita' dei documenti in corso di validita'.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono dettate le misure tecniche e di sicurezza finalizzate a garantire l'integrita', l'accessibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell' art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , come modificato dall' art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191 , si vedano le note alle premesse.

Art. 9

Progetti di sperimentazione concernenti le modalita' di utilizzazione della carta di identita' elettronica e del documento elettronico per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'. 1. Le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalita' di utilizzazione della carta d'identita' elettronica e del documento d'identita' elettronico per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita' attenendosi a quanto stabilito dal presente decreto e dal decreto di cui all'articolo 8.
2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni trasmettono al Ministero dell'interno il progetto di sperimentazione, contenente le specifiche tecniche, con l'indicazione della durata e del responsabile del progetto stesso.
3. Le amministrazioni proponenti possono avviare la sperimentazione decorsi trenta giorni dalla ricezione del progetto e in mancanza di determinazioni negative, da parte del Ministero dell'interno, in merito alla conformita' di progetto stesso al presente decreto e alle norme tecniche e di sicurezza di cui al decreto previsto dall'articolo 8. In caso di richiesta di chiarimenti il termine di trenta giorni e' sospeso e riprende a decorrere dalla ricezione degli elementi richiesti.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, nel caso in cui la sperimentazione non risulti conforme alle finalita' del presente decreto e alle norme tecniche e di sicurezza di cui al decreto previsto dall'articolo 8, il Ministro dell'interno ne dispone la cessazione con provvedimento motivato. In tal caso, ai fini della ripresa della sperimentazione, l'amministrazione puo' presentare, secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, un nuovo progetto adeguandosi alle osservazioni formulate.

Art. 10

Comitato di monitoraggio 1. Ferma restando la competenza del Ministro dell'interno per l'autorizzazione delle sperimentazioni, e' costituito un comitato di monitoraggio composto da diciotto membri, di cui tre della Presidenza del Consiglio dei Ministri, due del Dipartimento della funzione pubblica, quattro del Ministero dell'interno, due del Ministero delle finanze, due del Ministero della sanita', tre dei comuni, designati dalla conferenza Statocitta' e autonomie locali, due dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
2. Il comitato di cui al comma 1 svolge funzioni di collegamento tra la fase di sperimentazione e la fase di avvio a regime della carta d'identita' elettronica. In particolare il comitato svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri sulla validita' dei progetti avviati e dei servizi previsti nelle sperimentazioni;
b) effettua il monitoraggio dell'andamento delle sperimentazioni al fine di valutare e favorire le interrelazioni tra le stesse;
c) formula proposte per la migliore utilizzazione dei documenti elettronici, una volta conclusa la sperimentazione;
d) garantisce il raccordo delle sperimentazioni, nel caso in cui la carta d'identita' elettronica o il documento elettronico contengano dati amministrativi del Servizio sanitario nazionale, con la sperimentazione della tessera sanitaria nazionale.

Art. 11

Norme transitorie 1. Con decreto del Ministro dell'interno e' stabilita la data a decorrere dalla quale i comuni possono rilasciare la carta d'identita' elettronica in sostituzione dello stesso documento su supporto cartaceo, nonche' il documento d'identita' elettronico di cui al presente decreto.
2. Trascorsi cinque anni dalla data stabilita con il decreto di cui al comma 1, la carta d'identita' e' rilasciata soltanto su supporto informatico.
3. I comuni adottano un piano di sviluppo e revisione dei sistemi informativi automatizzati in attuazione di quanto stabilito dal presente decreto, attenendosi altresi' alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 ottobre 1999 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini Il Ministro dell'interno Russo Jervolino Il Ministro per la funzione pubblica Piazza Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1999 Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 291 Nota all'art. 11:
- Il testo degli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell' art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), e' il seguente:
"Art. 20 (Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Entro il 31 marzo 1998 le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente regolamento e secondo le norme tecniche definite dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono, entro cinque anni, a partire dal 1 gennaio 1998, a realizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformita' alle disposizioni del presente regolamento ed alle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 , e alla legge 31 dicembre 1996, n. 676 .
3. Entro il 31 dicembre 1998, le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia opportuna od obbligatoria la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici".
"Art. 21 (Gestione informatica del flusso documentale).
1. Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni dispongono per la tenuta del protocollo amministrativo e per la gestione dei documenti con procedura informatica al fine di consentire il reperimento immediato, la disponibilita' degli atti archiviati e l'accesso ai documenti amministrativi per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra queste ed i soggetti privati aventi diritto".
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