Monitoring Gesetzessammlung

094G0307

IT - DPCM

094G0307

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ordine ai procedimenti di competenza del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale di giustizia amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 1994 n. 282)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 26/05/1994 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Ritenuto di dover adottare, in materia, apposito regolamento; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 1 ottobre 1993; A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. Nel presente regolamento, il termine "amministrazione" designa tutti gli organi di giustizia amministrativa di cui al comma 1.
3. I procedimenti di competenza dell'amministrazione devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione dell'organo od ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
"Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
Note alle premesse:
- Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all' art. 1 :
- Per l' art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note alle premesse.

Art. 2

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio 1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione, della richiesta o della proposta.

Art. 3

Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti a iniziativa di parte 1. Per i procedimenti a iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all' art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.
4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , nonche' il diposto di cui all' art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 :
"Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari".
"Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazionemedesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista".
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968 , recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme:
"Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 20".
"Art. 10 (Accertamenti d'ufficio). - La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualita' personali che risultino attestati in documenti gia' in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare".
- Si trascrive il testo dell' art. 18 della legge n. 241/1990 :
"Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottato le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertate d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare".

Art. 4

Comunicazione dell'inizio del procedimento 1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove gia' non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all' art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede ai sensi dell' art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , mediante forme di pubblicita' da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, nell'albo dell'amministrazione.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo' essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.
4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
Nota all' art. 4 :
- Per l' art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 3.

Art. 5

Partecipazione al procedimento 1. Ai sensi dell' art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241 , presso la sede dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale.
Nota all'art. 5:
- Si trascrive il testo dell' art. 10 della legge n. 241/1990 :
"Art. 10. - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;
b) di presentazione memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".

Art. 6

Termine finale del procedimento 1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , siano di competenza di altre amministrazioni, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tale fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruita', per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruita', del termine finale, l'amministrazione provvede, nelle forme prescritte, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.
5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformita'.
Nota all'art. 6:
- Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990 :
"Art. 16. - 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita', dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti".
"Art. 17. - 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione precedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione precedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16".

Art. 7

Acquisizione obbligatoria di pareri
e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall' art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , l'amministrazione richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all' art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma dello stesso art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni od enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; prevede altresi', ove occorra, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento.
3. Fintanto che il Presidente del Consiglio dei Ministri non avra' provveduto in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvedera' di volta in volta a individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.
Nota all'art. 7:
- Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4 , e 17, comma 1 e 3, della legge n. 241/1990 , si rimanda alla nota all'art. 6.

Art. 8

Pareri e valutazioni facoltativi 1. Quando l'amministrazione, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa tale determinazione agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all' art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell' art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990 , si rimanda alla nota dell'art. 6.

Art. 9

Unita' organizzativa responsabile della istruttoria
e di ogni altro adempimento procedimentale 1. Salvo diversa determinazione, l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale e' l'organo o ufficio competente, indicato nelle tabelle allegate al presente regolamento.

Art. 10

Responsabile del procedimento 1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento e' il dirigente preposto all'unita' organizzativa competente.
2. Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita', la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall' art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonche' quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
Note all'art. 10:
- Si trascrive il testo dell' art. 6 della legge n. 241/1990 :
"Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indicazione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione".
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

Art. 11

Integrazione e modificazione del presente regolamento 1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'amministrazione verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 12

Pubblicita' aggiuntiva 1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' reso pubblico mediante ulteriori forme e modalita' stabilite dall'amministrazione. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. Gli uffici tengono a disposizione, di chiunque vi abbia interesse, appositi elenchi recanti l'indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Art. 13

Norma transitoria 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi, indicati nelle tabelle allegate, iniziati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 marzo 1994 Il Presidente: CIAMPI Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1994 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 174

Allegato 1

SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO DI STATO
Procedimenti di competenza delle unita' organizzative operanti nel suo ambito
( 1 ) Procedimento
( 2 ) Normativa
( 3 ) Unita' organizzativa responsabile
( 4 ) Termine
1. Rilascio attestati di servizio
2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3
3 . Affari generali e personale
4. gg. 35
1. Rilascio copie, decreti, ordini
2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3
3 . Affari generali e personale
4. gg. 35
1. Movimento personale
2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3
3 . Affari generali e personale
4. gg. 60
1. Collocamento fuori ruolo
2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3
3 . Affari generali e personale
4. gg. 120
1. Comando presso altre amministrazioni
2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3
3 . Affari generali e personale
4. gg. 120
1. Decadenza dalla nomina
2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3
3 . Affari generali e personale
4. gg. 90
1. Decadenza dall'impiego
2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3
3 . Affari generali e personale
4. gg. 240
1. Passaggio ad altro ruolo
2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 200
3 . Affari generali e personale
4. gg. 250
1. Mutamento di mansioni per inidoneita' fisica
2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 29
3 . Affari generali e personale
4. gg. 200
1. Autorizzazione a svolgere incarichi
2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3, articoli 60 , 61 , 62
D.P.R. 23-11-1967, n. 1318, art. 42
D.P.R. 11-7-1980, n. 382, art. 100
3 . Affari generali e personale
4. gg. 60
1. Nomina in prova assunzione obbligatoria
2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3
L. 2-4-1968, n. 482
L. 11-7-1980, n. 312
3 . Affari generali e personale
4. gg. 200
1. Procedimento disciplinare (oltre la censura)
2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3
3 . Affari generali e personale
4. gg. 300
1. Riammissione in servizio
2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3
3 . Affari generali e personale
4. gg. 120
1. Concorso per nomina a dirigente superiore
2. D.P.R. 30-6-1972, n. 748
3 . Affari generali e personale
4. gg. 200
1. Concorso per nomina a primo dirigente
2. L. 10-7-1984, n. 301
3 . Affari generali e personale
4. gg. 200
1. Nomina commissione concorso
2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3
D.P.R. 28-12-1970, n. 1077
D.P.C.M. 10-6-1986
3. Affari generali e personale
4. gg. 90
1. Esclusione candidati
2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3
3 . Affari generali e personale
4. gg. 90
1. Approvazione graduatoria
2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 7
3 . Affari generali e personale
4. gg. 120
1. Liquidazione equo indennizzo per infermita' dipendente
da causa di servizio:
a) iscrizione fondi in bilancio
b) liquidazione
2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3
D.P.R. 3-5-1957, n. 686 e succ. mod.
L. 11-7-1980, n. 312
3 . Trattamento economico
4. gg. 210
.gg. 60
1. Pagamento spese di giudizio:
a) iscrizione fondi in bilancio
b) liquidazione
2. Art. 91 c.p.c ; art. 21
R.D. 30-10-1933, n. 1611
art. 27 L. 3-4-1979, n. 103
3 . Trattamento economico
4. gg. 210
gg. 60
1. Pagamento spese per accertamenti sanitari:
a) iscrizione fondi in bilancio
b) liquidazione
2. Art. 33 D.P.R. 19-3-1956, n. 303
art. 5 L. 20-5-1970, n. 300
art. 5 L. 11-11-1983, n. 638
3 . Trattamento economico
4. gg. 210
gg. 60
1. Richiesta reiscrizione fondi perenti
2. R.D. 18-11-1923, n. 2440
R.D. 23-5-1924, n. 827
L. 20-7-1977, n. 407
3 . Trattamento economico
4. gg. 60
1. Trattamento economico
2. gg. 60
1. Gettoni di presenza e missioni a componenti organi collegiali
operanti nei settori di attivita' dell'amministrazione
2. Articoli da 1 a 9 D.P.R. 11-1-1956, n. 5
3 . Trattamento economico
4. gg. 90
1. Conferimento di incarichi missioni all'estero a dipendenti
dell'amministrazione
2. R.D. 3-6-1926, n. 941 e succ. mod.
3. Trattamento economico
4. gg. 90
1. Liquidazione e pagamento indennita' e rimborsi spese per
trasferimenti del personale appartenente ai ruoli del C.d.S. e
TT.AA.RR.
2. Art. 17 e segg. L. 18-12-1973, n. 836
3 . Trattamento economico
4. gg. 150
1. Liquidazione indennita' di missione al personale
2. R.D. 18-11-1923, n. 2440
R.D. 23-5-1924, n. 827
L. 18-12-1973, n. 836
D.P.R. 16-1-1978, n. 513
L. 26-7-1978, n. 417
3 . Trattamento economico
4. gg. 150
1. Assegnazione fondi ai TT.AA.RR.
2. L. 17-8-1960, n. 808
3 . Trattamento economico
4. gg. 120
1. Sussidi a favore del personale
2. art. 7 D.P.R. 30-6-1972, n. 748
art. 15 D.P.R. 8-5-1987, n. 266
3 . Trattamento economico
4. gg. 90
1. Pratiche creditizie (ENPAS)
2. D.P.R. 30-6-1972, n. 748
D.P.R. 8-5-1987, n. 266
3 . Trattamento economico
4. gg. 90
1. Rilascio stati matricolari
2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3
3 . Trattamento economico
4. gg. 35
1. Rilascio attestati di servizio
2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3
3 . Trattamento economico
4. gg. 35
1. Rilascio copie, decreti, ordini di servizio, atti giuridico-econo e di quiescenza
2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3
L. 7-8-1990, n. 241
3 . Trattamento economico
4. gg. 35
1. Rilascio copie e documentazione dei servizi interni
2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3
3 . Trattamento economico
4. gg. 35
1. Determinazione trattamento economico
2. L. 10-4-1964, n. 193 ;
D.P.R. 30-6-1972, n. 748
L. 20-11-1972, n. 869
L. 11-7-1980, n. 312
D.P.R. 9-6-1981, n. 310
L. 27-4-1982, n. 186
D.P.R. 25-6-1983, n. 344
D.P.R. 5-3-1986, n. 68
L. 11-7-1986, n. 341
D.P.R. 8-5-1957, n. 266
D.P.R. 17-9-1987, n. 494
D.P.R. 28-9-1987, n. 568
L. 15-2-1989, n. 51
D.P.R. 17-1-1990, n. 44
Personale di magistratura:
L. 2-4-1979, n. 97
L. 2-2-1981, n. 27
L. 20-11-1982, n. 869
L. 6-8-1984, n. 425
(*) L. 13-7-1990, n. 189
L. 8-8-1991, n. 265
3 . Trattamento economico
4. gg. 90
1. Congedo straordinario
2. artt. 37 , 38 , 39 , 40 e 41 D.P.R. 10-1-1957,
n. 3
3 . Trattamento giuridico
4. gg. 60
1. Congedo straordinario per cure termali
2. artt. 37 , 40 , 381 D.P.R. 10-1-1957, n. 3
art. 30 u.c. D.P.R. 3-5-1957, n. 686
art. 10 D.P.R. 25-6-1983, n. 344
3 . Trattamento giuridico
4. gg. 60
1. Congedo straordinario per maternita' per astensione
facoltativa e per infermita' del bambino inferiore ai 3 anni
di eta'
2. artt. 37 , 40 , 41 e 381 D.P.R. 10-1-1957, n. 3
art. 30 u.c. D.P.R. 3-5-1957, n. 686
artt. 4 , 5 , 6 , 7 e 13 L. 30-12-1971, n. 1204
artt. 6 e 7 L. 9-12-1977, n. 903
art. 10 D.P.R. 25-6-1983, n. 344
3 . Trattamento giuridico
4. gg. 60
1. Congedo straordinario per gravi motivi
2. artt. 37 , 40 e 381 D.P.R. 10-1-1957, n. 3
art. 30 u.c. D.P.R. 3-5-1957, n. 686
art. 10 D.P.R. 25-6-1983, n. 344
3 . Trattamento giuridico
4. gg. 60
1. Aspettativa per infermita'
2. artt. 66 , 68 , 70 e 381 D.P.R. 10-1-1957, n. 3
artt. 30 e 32 D.P.R. 3-5-1957, n. 686
art. 10 D.P.R. 25-6-1983, n. 344
3 . Trattamento giuridico
4. gg. 60
1. Aspettativa per motivi di famiglia
2. artt. 66 , 69 , 70 e 381 D.P.R. 10-1-1957, n. 3
art. 10 D.P.R. 25-6-1983, n. 344
3 . Trattamento giuridico
4. gg. 60
1. Cessazione dall'impiego per:
a) limiti di eta'
b) dimissioni
c) limiti in servizio
d) dispensa per motivi di salute
e) dispensa per rendimento insufficiente
f) decadenza
g) passaggio ad altra amministrazione
2. L. 6-12-1971, n. 1034
D.P.R. 21-4-1973, n. 214
D.P.R. 29-12-1973, n. 1092
L. 27-4-1982, n. 186
L. 12-1-1991, n. 13
3 . Trattamento giuridico
4. gg. 120
gg. 120
gg. 120
gg. 180
gg. 180
gg. 180
gg. 90
1. Aspettativa per motivi sindacali
2. art. 30 D.P.R. 12-2-1991, n. 171
3 . Trattamento giuridico
4. gg. 90
1. Aspettativa per servizio di leva
2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 67, comma 1
3 . Trattamento giuridico
4. gg. 90
1. Collocamento fuori ruolo (per il personale di magistratura)
2. R.D. 26-6-1924, n. 1054
L. 21-12-1950, n. 1018
L. 27-4-1982, n. 186
delibera Consiglio di presidenza della
G.A. 25-3-1991
3. Trattamento giuridico
4. gg. 60
1. Rientro in ruolo (per il personale di magistratura)
2. R.D. 26-6-1924, n. 1054
L. 27-4-1982, n. 186
delibera Consiglio di presidenza della
G.A. 20-5-1991
3. Trattamento giuridico
4. gg. 60
1. Riconoscimento d'infermita' per causa di servizio
2. art. 68, commi 7 e 8, D.P.R. 10-1-1957, n. 3
artt. 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 del D.P.R.
3-5-1957, n. 686
3 . Trattamento giuridico
4. gg. 350
1. Aspettativa per ricongiungimento coniuge all'estero
2. L. 11-2-1980, n. 26, art. 1
3 . Trattamento giuridico
4. gg. 90
1. Messa a disposizione
2. L. 26-2-1987, n. 49
L. 29-8-1991, n. 288
3 . Trattamento giuridico
4. gg. 180
1. Giudizio di idoneita'
2. D.P.R. 12-2-1991, n. 171, art. 40
3 . Trattamento giuridico
4. gg. 180
1. Concessione equo indennizzo
2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3
D.P.R. 3-5-1957, n. 686
L. 11-7-1980, n. 312
3 . Trattamento giuridico
4. gg. 400
1. Nomina dei vincitori dei concorsi ai T.A.R. e relativa
assegnazione
2. L. 6-12-1971, n. 1034
D.P.R. 18-4-1975, n. 277
D.P.R. 11-8-1975, n. 552
L. 27-4-1982, n. 186
3 . Trattamento giuridico
4. gg. 60
1. Nomina dei consiglieri di Stato
2. R.D. 26-6-1924, n.1054 e succ. modif.
R.D. 21-4-1942, n. 444 e succ. modif.
L. 27-4-1982, n. 186
D.P.R. 17-1-1983, n. 68
3 . Trattamento giuridico
4. gg. 30
1. Nomina dei magistrati a presidente di T.A.R. e relative
assegnazioni
2. R.D. 26-6-1924, n. 1054
R.D. 21-4-1942, n. 444
L. 6-12-1971, n. 1034
L. 27-4-1982, n. 186
L. 6-8-1984, n. 425
3 . Trattamento giuridico
4. gg. 30
1. Trasferimento magistrati
2. L. 6-12-1971, n. 1034
D.P.R. 18-4-1975, n. 277
D.P.R. 11-8-1975, n. 552
L. 27-4-1982, n. 186
3 . Trattamento giuridico
4. gg. 60
1. Autorizzazione al rapporto di lavoro part-time
2. D.P.C.M. 17-3-1989, n. 117
3 . Trattamento giuridico
4. gg. 90
1. Cessazione per limiti di eta' con contestuale liquidazione
del trattamento di quiescenza
2. D.P.R. 30-6-1972, n. 748
art. 4 D.P.R. 29-12-1973, n. 1092
L. 11-7-1980, n. 312
3 . Ufficio pensioni
4. gg. 120
1. Liquidazione del trattamento di quiescenza conseguente a dimissio 2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3, artt. 124 e 125
D.P.R. 30-6-1972, n. 748
D.P.R. 29-12-1973, n. 1092
L. 13-7-1980, n. 312
3 . Ufficio pensioni
4. gg. 120
1. Cessazione per massima anzianita' di servizio con
contestuale liquidazione del trattamento di quiescenza
2. D.P.R. 30-6-1972, n. 748
D.P.R. 29-12-1973, n. 1092
L. 11-7-1980, n. 312
3 . Ufficio pensioni
4. gg. 120
1. Liquidazione della pensione di reversibilita' a seguito di
decesso in servizio
2. D.P.R. 29-12-1973, n. 1092
3 . Ufficio pensioni
4. gg. 120
1. Liquidazione del trattamento di pensione privilegiata
2. D.P.R. 29-12-1973, n. 1092
3 . Ufficio pensioni
4. gg. 260
1. Liquidazione del trattamento di quiescenza conseguito
a decadenza o destituzione dal servizio
2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3, artt. 126 , 127 e 129
D.P.R. 30-6-1972, n. 748
D.P.R. 29-12-1973, n. 1092
L. 11-7-1980, n. 312
3 . Ufficio pensioni
4. gg. 120
1. Liquidazione una tantum con costituzione posizione assicurativa
2. L. 2-4-1958, n. 322
3 . Ufficio pensioni
4. gg. 360 (**)
1. Riscatto servizio pre-ruolo e studi universitari
2. D.P.R. 29-12-1953, n. 1092, artt. 11 , 12 e 13
L. 29-11-1932, n. 881
3 . Ufficio pensioni
4. gg. 240 (**)
1. Ricongiunzione dei servizi
2. L. 7-2-1979, n. 29
3 . Ufficio pensioni
4. gg. 240 (**)
1. Riammissione in servizio
2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 132
3 . Ufficio pensioni
4. gg. 180
1. Riconoscimento d'infermita' per causa di servizio
2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 68, commi 7 e 8
D.P.R. 3-5-1957, n. 686, artt. 35 , 36 ,
37 , 38 , 39 , 40 e 41
D.P.R. 30-6-1972, n. 748, art. 10
D.P.R. 29-12-1973, n. 1092, art. 165
L. 20-11-1987, n. 472, art. 5-bis
3 . Ufficio pensioni
4. gg. 350 (**)
1. Riconoscimento spese di cura
2. D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 68
D.P.R. 3-5-1957, n. 686, artt. 42 , 43 , 44 ,
45 e 46
D.P.C.M. 5-7-1965
L. 27-7-1972, n. 1116
3 . Ufficio pensioni
4. gg. 90
1. Liquidazione di pensione ad onere ripartito
2. T.U. n. 1092/1993, artt. 119 e 120
3. Ufficio pensioni
4. gg. 360 (**)
1. Liquidazione di pensione personale ex Enti locali
2. T.U. n. 1092/1993, artt. 113 e ss.
3. Ufficio pensioni
4. gg. 360 (**)
1. Convenzioni e contratti per la fornitura di beni e servizi:
a) acquisizione autorizzazioni e preventivi
b) ordinazioni lettere contratto
c) emissione mandati di pagamento
2. R.D. 18-11-1923, n. 2440
R.D. 23-5-1924, n. 827
D.P.R. 15-1-1986, n. 28
3 . Ufficio economato
4. gg. 90
1. Contratti in economia per riparazioni, adattamento e
manutenzioni locali:
a) acquisizione preventivi
b) visto di competenza genio civile
c) ordinazioni lettere contratto
d) emissione impegno di spesa
e) collaudo (genio civile)
f) emissione mandato di pagamento
2. R.D. 18-11-1923, n. 2440
R.D. 23-5-1924, n. 827
D.P.R. 15-1-1986, n. 28
3 . Ufficio economato
4. gg. 120
1. Conferimento e autorizzazione incarichi ai magistrati
2. art. 13 L. 27-4-1982, n. 186
3 . Ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza
4. gg. 50
1. Collocamento fuori ruolo
2. L. 27-4-1982, n. 186
3 . Ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza
4. gg. 50
1. Provvedimenti disciplinari personale magistratura
2. L. 27-4-1982, n. 186
3 . Ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza
4. gg. 50
1. Assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni,
trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi
a magistrati
2. L. 27-4-1982, n. 186
3 . Ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza
4. gg. 50
1. Piante organiche personale di segreteria (sentito il
consiglio di amministrazione) nonche' assegnazione e
trasferimento di sede
2. L. 27-4-1982, n. 186
3 . Ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza
4. gg. 50
1. Concorsi a posti di Consigliere di Stato
2. L. 27-4-1982, n. 186
3 . Ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza
4. gg. 50
1. Ogni altro provvedimento relativo allo stato giuridico
dei magistrati
2. L. 27-4-1982, n. 186
3 . Ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza
4. gg. 50
1. Comunicazione dei deliberati del Consiglio di Presidenza
2. L. 27-4-1982, n. 186
3 . Ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza
4. gg. 50
(*) Applicazione limitata al 31 luglio 1990.
(**) Il termine non comprende la durata del correlato procedimento di altre amministrazioni o di altri organi tenuti a fornire atti, dati o notizie.
N.B.: I termini sopra indicati sono termini massimi del procedimento comprensivi anche dei tempi occorrenti per le fasi endoprocedimentali di competenza della stessa amministrazione, ovvero di altre amministrazioni o organi.

Allegato 2

SEGRETERIA GENERALE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE OPERANTI NEL SUO AMBITO
( 1 ) Procedimento
( 2 ) Normativa
( 3 ) Unita' organizzativa responsabile
( 4 ) Termine
1. Locazione passiva per sede TAR e locali archivio TAR:
a) acquisizione pareri e stipula contratto
b) approvazione contratto
c) liquidazione canone trimestrale
2. R.D. 18-11-1923, n. 2440
R.D. 23-5-1924, n. 827
L. 27-7-1978, n. 392 e s.m.
3. Ufficio economato
4. gg. 350
1. Appalto servizio pulizia locali sede TAR e sezione
staccata:
a) acquisizione pareri e stipula contratto
b) approvazione contratto
c) liquidazione mensili corrispettivo
2. R.D. 18-11-1923, n. 2440
R.D. 23-5-1924, n. 827
3 . Ufficio economato
4. gg. 250
1. Appalto servizio riscaldamento locali sede TAR e
sezione staccata:
a) gara appalto e stipula contratto
b) approvazione contratto
c) liquidazione corrispettivo
2. R.D. 18-11-1923, n. 2440
R.D. 23-5-1924, n. 827
3 . Ufficio economato
4. gg. 125
1. Convenzione e contratti per la fornitura di beni e
servizi
a) acquisizione pareri e preventivi
b) ordinazioni - lettere contratto
c) liquidazioni
2. R.D. 18-11-1923, n. 2440
R.D. 23-5-1924, n. 827
D.P.R. 15-1-1986, n. 28
3 . Ufficio economato
4. gg. 110
1. Liquidazione indennita' missione al personale (competenza
residua):
a) assegnazione fondi bilancio
b) liquidazione
2. R.D. 18-11-1923, n. 2440
R.D. 23-5-1924, n. 827
L. 18-12-1973, n. 836
D.P.R. 16-1-1978, n.513
L. 26-7-1978, n. 417
3 . Ufficio ragioneria
4. gg. 120
1. Rimborso alle amministrazioni comunali degli assegni
fissi e competenze accessorie corrisposte al personale comandato presso i TAR (competenza residua):
a) assegnazione fondi bilancio
b) liquidazione
2. R.D. 18-11-1923, n. 2440
R.D. 23-5-1924, n. 827
3 . Ufficio ragioneria
4. gg. 220
N.B. - I termini sopra indicati sono termini massimi dei procedimenti, comprensivi anche dei tempi occorrenti per le fasi endoprocedimentali di competenza della stessa amministrazione, ovvero di altre amministrazioni o organi.

Allegato 3

SEGRETERIA GENERALE DEL TRIBUNALE REGIONALE
DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE
PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE OPERANTI NEL SUO AMBITO
1. Locazione passiva per sede T.R.G.A. e locali archivio T.R.G.A.:
a) acquisizione pareri e stipula contratto
b) approvazione contratto
c) liquidazione canone trimestrale
2. R.D. 18-11-1923, n. 2440
R.D. 23-5-1924, n. 827
L. 27-7-1978, n. 392 e s.m.
3. Ufficio economato
4. gg. 350
1. Appalto servizio pulizia locali:
a) acquisizione pareri gara appalto e stipula contratto
b) approvazione contratto
c) liquidazioni mensili corrispettivo
2. R.D. 18-11-1923, n. 2440
R.D. 23-5-1924, n. 827
3 . Ufficio economato
4. gg. 250
1. Appalto servizio riscaldamento locali:
a) gara appalto e stipula contratto
b) approvazione contratto
c) liquidazione corrispettivo
2. R.D. 18-11-1923, n. 2440
R.D. 23-5-1924, n. 827
3 . Ufficio economato
4. gg. 125
1. Convenzioni e contratti per la fornitura di beni e servizi:
a) acquisizione pareri e preventivi
b) ordinazioni lettere contratto
c) liquidazioni
2. R.D. 18-11-1923, n. 2440
R.D. 23-5-1924, n. 827
D.P.R. 15-1-1986, n. 28
3 . Ufficio economato
4. gg. 110
1. Rimborso alle Amministrazioni degli enti locali degli assegni fissi e competenze accessorie corrisposte al personale comandato presso la sede del T.R.G.A. (competenza residua):
a) assegnazione fondi bilancio
b) liquidazione
2. R.D. 18-11-1923, n. 2440
R.D. 23-5-1924, n. 827
3 . Ufficio ragioneria
4. gg. 220
N.B. I termini sopra indicati sono termini massimi del procedimento comprensivi anche dei tempi occorrenti per le fasi endoprocedimentali di competenza della stessa amministrazione, ovvero di altre amministrazioni o organi.
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