099G0174
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Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 1999 n. 98)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 5-5-1999 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 , recante riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e degli altri organismi a composizione mista Statoregioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali", in attuazione della delega disposta dall'art. 9 della ricordata legge n. 59/1997 ; Considerato che i decreti legislativi di conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, adottati in attuazione della delega disposta dall' articolo 1 della legge n. 59 del 1997 , e in particolare i decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143, 19 novembre 1997, n. 422, 23 dicembre 1997, n. 469, 31 marzo 1998, n. 112, 31 marzo 1998, n. 114 e 31 marzo 1998, n. 123 , hanno attribuito alla Conferenza Statoregioni e alla Conferenza unificata molteplici nuove competenze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 , concernente "Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali"; Visto il proprio decreto 6 agosto 1998 recante "Ordinamento transitorio delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visti i propri decreti 4 giugno 1992, n. 366, e 26 ottobre 1995, n. 589, recanti il regolamento di organizzazione e di funzionamento della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Considerato che occorre adeguare l'assetto organizzativo della citata Segreteria alla organizzazione della Conferenza Statoregioni e della Conferenza unificata operata dal citato decreto legislativo n. 281/1997 ed al complesso delle nuove competenze ad esse attribuite dai citati decreti legislativi, attuativi della delega prevista dall' art. 1 della legge n. 59/1997 ; Visto in particolare l' articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , con il quale si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, siano disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza Statoregioni ed individuati gli uffici di livello dirigenziale; Visto il proprio decreto 30 ottobre 1998 recante "Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Franco Bassanini"; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999; Su proposta del Ministro per gli affari regionali; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito della disciplina 1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed individua gli uffici di livello dirigenziale in cui si articola, a norma dell' articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
2. Si applicano alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non derogate da specifiche disposizioni dell' articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , le norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 , nonche' quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con il presente decreto.
3. L'espressione abbreviata "Conferenza", nel presente decreto corrisponde a "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" di cui all' art. 12, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e' il seguente:
"Art. 9. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocitta' e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attivita' consultiva obbligatoria;
b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;
c) specificazione delle materie per le quali e' obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;
d) definizione delle forme e modalita' della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunita' montane.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Statocitta' e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata".
- Il testo dell'art. 1 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59 , e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare entro il 31 marzo 1998 uno o piu' decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5 , 118 e 128 della Costituzione , funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per ''conferimento'' si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per ''enti locali'' si intendono le province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarieta' di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell' art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonche' cooperazione internazionale e attivita' promozionale all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;
r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti con legge statale ad apposite autorita' indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con i decreti legislativi, di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente".
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , reca: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale".
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 , reca: "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell' art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , reca: "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell' art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , reca: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 , reca: "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell' art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1998 .
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366 , e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 1995, n. 589 , sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992 e n. 92 del 19 aprile 1996.
- Il testo dell'art. 10, comma 3, del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e' il seguente:
"3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza Statoregioni ed individuati gli uffici di livello dirigenziale".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1998 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1998 .
Note all'art. 1:
- Per il testo dell' art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 281/1997 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell' art. 12 della legge n. 400/1998 , citata nelle premesse, e' il seguente:
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). - 1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
sulle linee generali dell'attivita' normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attivita' della Conferenza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Statoregioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico scientifiche e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalita' di acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 (Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998 .
- Per il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998 si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Ufficio di segreteria 1. La segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' ufficio di livello dirigenziale generale, a norma dell' art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nell'ambito della struttura del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'espressione abbreviata "Ufficio di segreteria", nel presente decreto, corrisponde a "Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" di cui all' articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
3. L'Ufficio di segreteria opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell' articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
4. L'Ufficio di segreteria, in particolare, provvede:
a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte;
b) all'attivita' istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato, delle regioni e delle province autonome;
c) alle attivita' strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla leale collaborazione tra le Amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome;
d) agli adempimenti strumentali all'attivita' dei gruppi di lavoro o comitati istituiti nell'ambito della Conferenza a norma dell' articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
5. L'Ufficio di segreteria svolge, a norma dell' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , i compiti di cui al comma 4 a supporto dell'esercizio delle competenze della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, congiuntamente alla Segreteria della Conferenza Statocitta' ed autonomie locali.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 21 della citata legge n. 400/1988 e' il seguente:
"Art. 21 (Uffici e dipartimenti). - 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22.
2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'art. 19, e' istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.
3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti comprensivi di una pluralita' di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.
4. Con propri decreti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresi' a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.
5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto e' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente.
6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilita' di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato.
7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal Segretario generale della Presidenza".
- Il testo dell'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 281/1997 e' il seguente:
"2. La Segreteria della Conferenza Statoregioni opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza stessa. Ad essa e' assegnato personale dello Stato e, fino alla meta' dei posti in organico, da personale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza".
- Il testo dell'art. 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 281/1997 e' il seguente:
"2. La Conferenza Statoregioni puo' istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attivita' della Conferenza stessa".
- Il testo dell'art. 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 281/1997 e' il seguente:
"1. L'attivita' istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte congiuntamente dalla segreteria della Conferenza Statoregioni e dalla segreteria della Conferenza Statocitta' ed autonomie locali".
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281/1997 e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Statoregioni.
2. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi in cui il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
Art. 3
Organizzazione dell'Ufficio di segreteria 1. All'Ufficio di segreteria e' preposto un direttore. L'incarico e' conferito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, a norma dell' articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Il direttore assolve alle funzioni di segretario della Conferenza.
2. L'Ufficio di segreteria e' articolato nei seguenti servizi, ai quali sono preposti dirigenti, statali o regionali, ai sensi dell' art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 :
a) finanza, programmazione, rapporti con l'Unione europea e affari istituzionali;
b) territorio e infrastrutture;
c) attivita' produttive;
d) politiche sociali e servizi alla persona.
3. Il direttore, per l'espletamento delle proprie funzioni, per i compiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998 e per fornire ogni possibile supporto ai servizi di cui al comma 2, si avvale di una segreteria tecnica alla quale viene preposto un dirigente. Tale segreteria tecnica assicura, altresi', il raccordo con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri strumentali al funzionamento dell'Ufficio di segreteria, ai fini della gestione delle risorse finanziarie e del personale statale, nonche' con le regioni e le province autonome, per quanto riguarda la gestione del personale non statale.
4. Con provvedimento del direttore dell'Ufficio di segreteria sono ulteriormente specificate le attribuzioni dei servizi.
5. Oltre ai dirigenti preposti ai servizi ed alla segreteria tecnica, l'Ufficio di segreteria si avvale, fino a un massimo di 5 unita', di dirigenti statali o regionali, in possesso di comprovata professionalita' in materia giuridicolegislativa o finanziaria, i quali possono essere preposti all'attuazione di progetti o svolgere attivita' di studio, ricerca e consulenza.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 28 della citata legge n. 400/1988 e' il seguente:
"Art. 28 (Capi dei dipartimenti e degli uffici). - 1.
I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonche' dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio".
- Per il testo dell'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 281/1997 si veda nelle note all'art. 2.
- L'art. 5, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998, e' il seguente:
"3. I soggetti preposti a strutture generali e quelli preposti alle segreterie di cui all'art. 10 sono datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 , e sono responsabili della funzionalita' dell'ufficio e della utilizzazione ottimale del personale a questo assegnato".
Art. 4
Funzionamento dell'Ufficio di segreteria 1. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura alla Conferenza ed all'Ufficio di segreteria adeguate e specifiche risorse finanziarie ed umane, il supporto informativo ed i servizi tecnici ed amministrativi necessari al suo funzionamento.
2. All'assegnazione di personale all'Ufficio di segreteria provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito di richiesta formulata dal Direttore dell'Ufficio di segreteria stesso, secondo le indicazioni del Ministro per gli affari regionali e, per il personale regionale, secondo criteri e modalita' stabiliti d'intesa con la Conferenza stessa.
3. Il direttore dell'Ufficio di segreteria e' convocato per le riunioni di consultazione e di coordinamento del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 5
Personale e consulenze 1. Il contingente di personale dell'Ufficio di segreteria, avente i requisiti di cui all' articolo 30 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' fissato in ottantasei unita' delle quali, fino alla meta', appartenenti ai ruoli organici delle regioni e delle province autonome.
2. Il personale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano assegnato all'Ufficio di segreteria conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Allo stesso e' corrisposta, se dovuta, un'indennita' mensile, ai fini di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari o equiparata appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. All'articolazione del contingente per qualifiche corrispondenti a quelle indicate nelle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400 , si provvede, su proposta del Presidente della Conferenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. In casi di particolare rilevanza, presso l'Ufficio di segreteria possono operare esperti o consulenti conincarichi conferiti, ai sensi degli articoli 29 e 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente della Conferenza.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 30 della citata legge n. 400/1988 e' il seguente:
"Art. 30 (Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. Per l'espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, nei limiti numerici di cui alle tabelle allegate alla presente legge, di personale dei propri ruoli, di personale dello Stato, compreso quello dei due rami del Parlamento, di personale di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici economici, di personale scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione".
- Il testo dell'art. 29 della citata legge n. 400/1988 e' il seguente:
"Art. 29 (Consulenti e comitati di consulenza). -1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.
2. Per tali attivita' si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche a esperti estranei all'amministrazione dello Stato.
3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il Ministro del Tesoro".
- Il testo dell'art. 31 della citata legge n. 400/1988 e' il seguente:
"Art. 31 (Consiglieri ed esperti) - 1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui all'allegata tabella A. In tale organico non e' compreso il posto di capo ufficio stampa.
2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.
3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. l decreti di conferimento di incarico ad esperti nonche' quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.
5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato".
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali 1. Sino all'assegnazione di specifiche risorse finanziarie, il Ministro per gli affari regionali individua, nell'ambito delle risorse destinate al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quelle destinate al funzionamento dell'Ufficio di segreteria.
2. Nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato - tabella 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' individuata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, apposita unita' previsionale di base per le risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'Ufficio di segreteria.
3. Il presente regolamento sostituisce i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366 , e 26 ottobre 1995, n. 589 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 marzo 1999 p. Il Presidente: Bassanini Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1999 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 165 Note all'art. 6:
- Per il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 1995, n. 589 , si veda nelle note alle premesse.