087U0411
087U0411
Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici. (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 1987 n. 411)
Premessa
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874 , recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici ed in particolare quanto previsto dall'art. 2 in materia di determinazione delle mansioni e qualifiche speciali per le quali e' necessario stabilire un limite di altezza e la misura di detto limite; Sentiti i Ministeri interessati; Viste le note n. 65205/8.93.12 e n. 65270/5.5.209, rispettivamente datate 3 e 5 giugno 1987 con le quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ha invitato le organizzazioni sindacali piu' rappresentative ad esprimere - ai sensi dell' art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874 - il proprio parere durante la riunione convocata l'11 predetto mese presso lo stesso Dipartimento, con l'avvertenza che l'eventuale assenza sarebbe stata ritenuta come tacita rinuncia al diritto dell'organizzazione sindacale ad essere sentita; Visti i verbali relativi alle risultanze delle consultazioni delle organizzazioni sindacali invitate alla riunione dell'11 giugno 1987; Sentita la commissione nazionale per la realizzazione della parita' tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha espresso il proprio parere con nota pervenuta in data 6 giugno 1987; Considerata la necessita' di stabilire per determinate mansioni e qualifiche speciali un limite di altezza con relativa misura ai fini della partecipazione a pubblici concorsi indetti dalle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo e dagli enti pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1987, registrato alla corte dei conti il 27 stesso mese, registro n. 6, foglio n. 331, con il quale sono state delegate talune funzioni al Ministro per la funzione pubblica; Decreta:
Art. 1
Sfera di applicazione
Ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici per l'assunzione di personale da adibire a mansioni e qualifiche speciali esistenti presso le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici, sono stabiliti i limiti e le misure di altezza secondo le disposizioni previste dai successivi articoli del presente decreto.
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 ))
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 17 DICEMBRE 2015, N. 207 ))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 17 DICEMBRE 2015, N. 207 ))
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 17 DICEMBRE 2015, N. 207 ))
Art. 6
Ente ferrovie dello Stato
Per l'ammissione ai concorsi di assunzione per il personale dell'Ente ferrovie dello Stato e' richiesto il sottoindicato limite minimo di statura per i correlativi profili professionali:
1) m 1,55 per macchinista;
2) m 1,60 per conduttore;
3) m 1,55 per capo stazione;
4) m 1,55 per assistente di stazione;
5) m 1,55 per capo gestione.
Art. 7
Entrata in vigore
Il presente decreto, che sara' inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 22 luglio 1987 p. Il Presidente: PALADIN Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 agosto 1987 Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 399