096G0509
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Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport. (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 09 agosto 1996 n. 483)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 19/9/1996 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l' art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 , riguardante la gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato ed in particolare la previsione della utilizzazione, a favore delle attivita' musicali e delle attivita' teatrali di prosa, dell'apposito fondo presso la Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., per la corresponsione - a decorrere dal 1 gennaio 1994 - di contributi sugli interessi relativi ai finanziamenti concessi alla stessa Sezione o ad altre banche, enti o societa' finanziarie legalmente costituite; Visto l' art. 13, secondo comma, lettera d), della legge n. 163 del 30 aprile 1985 ; Visto l' art. 1, n. 1 e n. 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 555 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995; Su proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, delegato per lo spettacolo; A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Misura del contributo sugli interessi 1. Il fondo istituito dall' art. 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182 , ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dall'art. 13, comma secondo, lettera d) , della legge 30 aprile 1985, n. 163 , e' utilizzato annualmente, a favore delle attivita' musicali e delle attivita' teatrali di prosa, dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., tramite la corresponsione di contributi fino al 50% degli interessi relativi ai finanziamenti concessi - (( in relazione a sovvenzioni )) statali (( e di enti pubblici territoriali )) , assegnate per le medesime attivita' - dalla stessa Sezione di credito cinematografico e teatrale o da altre banche, enti o societa' finanziarie legalmente costituite e iscritte nell'elenco generale di cui all' art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Art. 2
Durata del contributo sugli interessi 1. Il contributo sugli interessi, di cui alle operazioni di finanziamento indicate all'art. 1, e' concesso per la durata di dodici mesi dalla data di (( erogazione del finanziamento di cui all'articolo 1 )) . Eventuali residui del fondo sono utilizzati anche per interessi relativi ad un periodo piu' lungo, comunque non superiore ad ulteriori dodici mesi.
Art. 3
Modalita' e termini per la corresponsione
del contributo sugli interessi ((1. Gli enti, le associazioni, i privati che intendono beneficiare del contributo devono inviare, per il tramite dell'ente finanziatore, nel termine indicato al comma 3, apposita domanda al gestore del fondo, allegando copia dell'atto idoneo a dimostrare che il finanziamento e' relativo alle sovvenzioni di cui all'articolo 1 )) 2. All'inizio di ogni esercizio finanziario la Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. - delibera i contributi in conto interessi disponendone il pagamento a favore degli aventi diritto, per il tramite degli enti finanziatori - sulla base del volume dei finanziamenti concessi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. A tal fine i soggetti finanziatori, entro il 31 gennaio di ogni anno, fanno pervenire all'istituto gestore del fondo l'estratto conto riferito al 31 dicembre dell'anno precedente con l'indicazione, (( per ogni singola operazione di finanziamento di cui all'articolo 1 )) , del debito per capitale, delle date di inizio e di eventuale fine del finanziamento, delle date e degli importi delle erogazioni e delle decurtazioni verificatesi nel corso dell'anno medesimo.
4. Gli estratti conti sono muniti delle firme dei legali rappresentanti dei soggetti finanziatori, che sono responsabili della loro esattezza.
Art. 4
Istruzioni procedurali 1. Per quanto non indicato dal presente decreto si rinvia alle determinazioni ed alle istruzioni riguardanti gli adempimenti procedurali di dettaglio per accedere ai finanziamenti, che verranno rispettivamente adottate e diffuse dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.
Art. 5
Disposizioni finali 1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 agosto 1996 Il Presidente del Consiglio dei Ministri PRODI Il Ministro del tesoro CIAMPI Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri delegato per lo spettacolo VELTRONI Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1996 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 36