090G0299
090G0299
Regolamento per l'individuazione delle aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche' per le modalita' di elezione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06 agosto 1990 n. 282)
Art. 1
1. In attuazione dell' art. 11, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168 , e ai fini di cui all'art. 16, comma 2, lettera b), della stessa legge, sono individuate le seguenti aree scientifico-disciplinari:
1) scienze matematiche e informatiche;
2) scienze fisiche;
3) scienze chimiche;
4) scienze: a) agrarie; b) della terra;
5) scienze biologiche;
6) scienze mediche sperimentali, cliniche e veterinarie;
7) scienze dell'ingegneria civile e scienze dell'architettura;
8) scienze dell'ingegneria industriale e dell'informazione;
9) scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche;
10) scienze storiche e filosofiche e scienze pedagogiche e psicologiche;
11) scienze giuridiche;
12) scienze economiche e statistiche e scienze politiche e sociologiche.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 6 dell'art. 11 della legge n. 168/1989 prevede che: "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, sono individuate le grandi aree scientifico-disciplinari, in numero non superiore a dodici, tenuto conto delle classificazioni internazionali, sentiti i comitati consultivi del CUN, previsti dall' art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , riuniti in apposita assemblea, l'assemblea plenaria dei comitati nazionali di consulenza del CNR, ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 283 , modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 360 , nonche' il CNST costituito ai sensi del comma 7. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalita' di elezione dei membri di cui al comma 3, lettera a), l'organizzazioneed il funzionamento del CNST, in osservanza dei seguenti criteri:
a) per ciascuna area scientifico-disciplinare l'elettorato attivo e passivo e' conferito ai professori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento ed ai ricercatori universitari nonche' ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca operanti nelle discipline comprese nell'area stessa;
b) le deliberazioni del Consiglio sono adottate in conformita' ai principi che regolano l'attivita' degli organi collegiali pubblici;
c) alle deliberazioni e ai resoconti delle riunioni del Consiglio e' assicurata un'adeguata pubblicita';
d) il Consiglio puo' svolgere audizioni e far intevenire alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti esterni;
e) il Consiglio adotta un proprio regolamento interno".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 6 dell'art. 11 della legge n. 168/1989 si veda nelle note alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 16, comma 2, lettera b), della stessa legge:
"2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle universita' sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'art. 6, secondo le procedure e le modalita' ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, integrato:
(omissis);
b) da due rappresentanti di cui un professore ordinario eletto dai professori ordinari e straordinari e un professore associato eletto dai professori associati per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari rappresentate nell'ateneo e individuate, in numero non inferiore a quattro, dal regolamento elettorale di ateneo sulla base della ripartizione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, comma 6".
CAPO II Titolo II ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI NEL CNST
Art. 2
1. L'elezione dei ventiquattro membri del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia di cui all' art. 11, comma 3, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168 , e' disciplinata dalle disposizioni seguenti.
2. Al fine di assicurare l'equilibrata rappresentanza delle categorie di cui all'art. 11, comma 6, lettera a), della stessa legge, i ventiquattro posti sono cosi assegnati:
a) sedici posti ai docenti e ai ricercatori delle Universita', di cui sette posti ai professori ordinari e straordinari, sei posti ai professori associati, tre posti ai ricercatori universitari e agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;
b) otto posti ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca.
3. Ogni area scientifico-disciplinare elegge due rappresentanti. Le aree scientifico-disciplinari di cui ai punti 4), 7), 10) e 12) dell'art. 1 sono divise in due distinti collegi, riservati, per l'area 4), rispettivamente alle scienze agrarie e alle scienze della terra; per l'area 7), rispettivamente alle scienze dell'ingegneria civile e alle scienze dell'architettura, per l'area 10), rispettivamente alle scienze storiche e filosofiche e alle scienze pedagogiche e psicologiche; per l'area 12), rispettivamente alle scienze economiche e statistiche e alle scienze politiche e sociologiche. Ciascun collegio elegge un proprio rappresentante.
4. Ogni elettore dispone di un voto e vota per la rispettiva area scientifico-disciplinare, o il rispettivo distinto collegio, ove esistente, secondo le tabelle di corrispondenza con i raggruppamenti disciplinari di appartenenza, allegate al presente regolamento. Il voto puo' essere attribuito anche ad appartenenti a categorie diverse dalla propria.
5. In sede di scrutinio i ventiquattro posti di cui al comma 2 sono cosi attribuiti:
a) viene compilata una unica graduatoria nella quale sono inseriti in ordine decrescente i candidati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, in base alla percentuale di voti riportati sul totale degli aventi diritto nella rispettiva area scientifico-disciplinare o nel distinto collegio;
b) sono dichiarati eletti i primi ventiquattro candidati, qualora siano assicurate le rappresentanze delle diverse categorie di cui al precedente comma 2, nonche' quelle delle aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 1 o dei collegi di cui al precedente comma 3.
In ogni caso, sono dichiarati eletti i rappresentanti di ciascuna categoria nei limiti dei posti ripartiti in base al precedente comma 2.
Qualora una o piu' categorie non abbiano raggiunto il prescritto numero dei rappresentanti, ovvero per una o piu' aree o per uno o piu' collegi non siano stati eletti i rispettivi rappresentanti, sono dichiarati eletti gli appartenenti alle rispettive categorie e i rappresentanti delle aree o dei collegi, che seguono nell'ordine della graduatoria.
6. Nessun candidato puo' essere eletto se non riporta almeno il 10% dei voti degli aventi diritto della propria area scientifico-disciplinare o del proprio collegio.
7. A parita' di percentuale di voti, tra gli appartenenti alla stessa categoria o fascia, prevale il candidato avente la maggiore anzianita' di ruolo. A parita' di anzianita' di ruolo prevale il candidato piu' anziano di eta'.
8. Qualora, in applicazione dei criteri di cui al presente articolo, non sia stato possibile coprire tutti i posti, si procedera', nelle aree scientifico-disciplinari o nei distinti collegi rimasti privi del proprio rappresentante, ad elezioni suppletive, cui partecipano tutti gli appartenenti alle aree o ai collegi medesimi, restando riservato l'elettorato passivo ai soli appartenenti alle categorie di cui occorre integrare la rappresentanza.
Per la copertura dei posti si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.
Nota all'art. 2:
- Per il testo del comma 6 dell'art. 11 della legge n. 168/1989 si veda nelle note alle premesse. Si trascrive il testo del comma 3, lettera a), del medesimo art. 11:
"3. Il CNST ha una durata di quattro anni; e' presieduto dal Ministro ed e' composto da:
a) due membri eletti per ciascuna delle grandi aree scientifico-disciplinari individuate con il decreto di cui al comma 6, in modo da assicurare comunque una equilibrata rappresentanza delle diverse componenti di cui allo stesso comma 6, lettera a)".
Art. 3
1. E' istituita, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, una commissione elettorale, con il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi degli appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2, comma 2, aventi diritto al voto, nonche' di sovraintendere alle operazioni elettorali e agli scrutini per la elezione dei membri del CNST di cui all' art. 11, comma 3, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168 .
2. La commissione elettorale e' composta da sette membri effettivi e quattro supplenti, designati dal CNST tra gli appartenenti alle categorie rappresentate nei corpi votanti. La commissione e' nominata con decreto del Ministro almeno dodici mesi prima della convocazione delle elezioni per il rinnovo del CNST e dura in carica fino all'insediamento della commissione incaricata di sovraintendere alle elezioni successive.
3. La commissione, nella sua prima adunanza, elegge nel suo seno il presidente. Esercita la funzione di segretario un funzionario del Ministero di qualifica funzionale non inferiore alla VII, nominato con il decreto di costituzione della commissione. I componenti della commissione elettorale non possono essere designati per due mandati consecutivi.
4. Ai componenti della commissione elettorale e della segreteria della medesima e' corrisposto un gettone di presenza nella misura che sara' stabilita con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.
Nota all'art. 3:
- Per il testo del comma 3, lettera a), dell'art. 11 della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 2.
Art. 4
1. Ai fini della formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto per le categorie dei professori di ruolo e dei ricercatori, la commissione elettorale applica le tabelle di corrispondenza tra i raggruppamenti disciplinari di appartenenza di ciascun professore e ricercatore e le aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 1, e i distinti collegi di cui all'art. 2, comma 3, allegate al presente regolamento.
2. Ai fini della formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto per la categoria degli assistenti universitari, il Ministero provvede a trasmettere alla commissione gli elenchi del personale relativo, ripartito per le aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 1 o per i distinti collegi di cui all'art. 2, comma 3. Ai fini della formazione dei relativi elenchi, le universita' provvedono a trasmettere alla commissione gli elenchi degli aventi diritto al voto, ripartiti per le aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 1 o per i distinti collegi di cui all'art. 2, comma 3.
3. Ai fini della formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto per la categoria dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca, le amministrazioni interessate invitano gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca da esse vigilati a trasmettere gli elenchi alla commissione elettorale, ripartiti per le aree scientifico-disciplinari di cui a1l'art.1 o per i distinti collegi di cui all'art. 2, comma 3.
4. Gli elenchi di cui al precedente comma sono formati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) sono inclusi i ricercatori pubblici dipendenti operanti presso enti ed istituzioni pubbliche di ricerca;
b) per gli enti compresi nel comparto della ricerca, di cui all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , sono inseriti negli elenchi esclusivamente gli appartenenti al profilo di ricercatore.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 7 del D.P.R. n. 68/1986 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) e' il seguente:
"Art. 7 (Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione comprende il personale dipendente:
dagli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni ed integrazioni;
dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.);
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.);
dall'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.);
dall'Istituto italiano di medicina sociale;
dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;
dalle stazioni sperimentali per l'industria.
2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale".
Art. 5
1. Le elezioni sono indette almeno quattro mesi prima della data di scadenza della durata in carica dei membri del CNST.
Art. 6
1. La commissione di cui all'art.3 pubblica gli elenchi di tutti gli aventi diritto al voto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sei mesi prima della data delle elezioni.
2. Avverso le omissioni o le errate iscrizioni e' ammesso ricorso alla commissione elettorale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le decisioni relative ai ricorsi e alle eventuali conseguenti rettifiche, da adottare nel termine di ulteriori trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine della presentazione del ricorso di cui al comma che precede, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro i successivi trenta giorni dalla loro adozione. Sui ricorsi provvede la commissione elettorale anche dopo la sua scadenza.
4. Copie della Gazzetta Ufficiale contenenti gli elenchi degli elettori, le decisioni relative ai ricorsi, le eventuali conseguenti rettifiche, devono essere depositate presso l'ufficio del direttore amministrativo di ogni universita' e istituto superiore universitario, presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca nonche' presso ciascun seggio elettorale.
Art. 7
1. A cura del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono costituiti, presso le universita', gli istituti di istruzione superiore di grado universitario e presso gli enti pubblici di ricerca, uno o piu' seggi elettorali, ognuno dei quali e' composto da un presidente e da due membri, da scegliere tra le categorie che costituiscono il corpo elettorale.
2. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Ministro, su designazione della commissione elettorale.
Art. 8
1. La commissione elettorale provvede ad inviare a ciascuno degli aventi diritto al voto, presso la rispettiva sede di lavoro, un certificato dal quale risultano:
a) l'area scientifico-disciplinare o il distinto collegio per il quale l'elettore e' chiamato a votare;
b) il seggio al quale l'elettore e' assegnato;
c) la data e l'orario della votazione.
2. La commissione provvede altresi' ad inviare ad ogni seggio elettorale l'elenco degli elettori assegnati al seggio stesso.
Art. 9
1. Tutte le votazioni sono fatte a mezzo di schede fornite dal Ministero. Tali schede devono risultare di diverso colore per ciascuna area scientifico-disciplinare e per i distinti collegi di cui all'art. 2, comma 3.
2. Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni, l'elettore, dopo aver consegnato il certificato e dimostrato la propria identita', ritira dal presidente del seggio la scheda di votazione ed esprime il proprio voto secondo le modalita' stabilite nell'art. 2.
3. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, il quale la introduce in apposita urna.
4. Il voto e' individuale e segreto. Ogni segno di identificazione dell'elettore comporta l'annullamento della scheda elettorale.
Art. 10
1. Terminate le operazioni di voto, il presidente del seggio procede al controllo del numero dei votanti, accertandone la rispondenza con il numero delle schede votate.
2. Il presidente del seggio redige quindi un verbale contenente le seguenti notizie:
a) numero delle schede ricevute dal Ministero per ogni singola area scientifico-disciplinare o distinto collegio;
b) numero delle schede votate per ogni singola area scientifico-disciplinare e per ogni distinto collegio;
c) numero delle schede non utilizzate per ogni singola area scientifico-disciplinare e per ogni distinto collegio.
3. Il presidente del seggio predispone quindi un plico contenente:
a) le schede votate;
b) le schede non utilizzate;
c) il verbale;
d) l'elenco dei votanti;
e) la lista degli elettori iscritti al seggio;
f) i certificati consegnati da coloro che hanno votato.
4. Il presidente del seggio, infine, sigillato il plico, lo affida al segretario che ne rilascia apposita ricevuta e ne cura personalmente la consegna alla commissione di cui all'art.3.
5. Pervenuti i plichi relativi a tutti i seggi elettorali, la commissione elettorale inizia le operazioni di scrutinio, che dovranno essere svolte senza soluzione di continuita'.
Art. 11
1. In caso di morte, oppure di dimissioni o di perdita dei requisiti di eleggibilita' di uno dei membri del CNST di cui all' art. 11, comma 3, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168 , si procede alla sua sostituzione, in base alle seguenti disposizioni:
a) viene chiamata a far parte del CNST la persona che, nella stessa area scientifico-disciplinare o distinto collegio e nella stessa categoria, ha riportato, dopo il membro da sostituire, la piu' alta percentuale di voti, purche' sia rispettato il criterio di cui al comma 6 dell'art. 2;
b) qualora non sia stato possibile operare la sostituzione ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera precedente, si procede ad elezioni suppletive.
In tal caso l'elettorato passivo resta riservato alla categoria cui apparteneva il membro da sostituire.
2. In ogni caso, la sostituzione comporta che il nuovo membro cessa dalla carica nella stessa data in cui sarebbe cessato il membro sostituito.
Nota all'art. 11:
- Per il testo del comma 3, lettera a), dell'art. 11 della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 2.
CAPO III Titolo III ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CNST
Art. 12
1. Il CNST e' presieduto dal Ministro e dura in carica un quadriennio, che decorre dalla data del decreto di nomina di tutti i membri del Consiglio.
2. Le procedure per il rinnovo dei membri non elettivi del CNST sono avviate almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio.
Art. 13
1. Ai soli fini istruttori e di preparazione dei lavori del Consiglio possono essere costituite commissioni interne al Consiglio stesso la cui composizione, organizzazione e funzionamento sono stabiliti dal regolamento interno di cui all'art. 18.
Art. 14
1. Il Consiglio si riunisce, in sessione ordinaria, quattro volte l'anno, sulla base di un calendario annuale prestabilito, e comunque tramite convocazione che deve avvenire almeno venti giorni prima della riunione.
2. Il Consiglio puo' riunirsi inoltre in sessione straordinaria ogni qualvolta il Ministro lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti. In tale ultimo caso la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
Art. 15
1. La convocazione recante l'indicazione dell'ordine del giorno e' disposta dal Ministro, che provvede tramite l'ufficio di segreteria, nei termini stabiliti dal precedente art. 14.
2. In via eccezionale per le sessioni straordinarie puo' procedersi alla convocazione d'urgenza che deve comunque essere portata a conoscenza dei componenti almeno due giorni liberi prima della data della seduta.
3. L'ordine del giorno e' stabilito dal Ministro, tenendo conto delle richieste di inserimento inviate dai consiglieri. Deve comunque essere inserito nell'ordine del giorno un argomento, ove cio' sia richiesto da almeno un quinto dei componenti del Consiglio.
4. All'inizio di ciascuna sessione, il Ministro puo' proporre, solo laddove sussistano motivi di particolare urgenza, anche su richiesta di almeno un quinto dei componenti, aggiunte all'ordine del giorno.
Le aggiunte devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio e non possono essere trattate prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla approvazione della integrazione dell'ordine del giorno e senza che di tale integrazione sia stata data immediata comunicazione telegrafica agli assenti.
5. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno deve, ove possibile, essere trasmessa ai consiglieri unitamente alla convocazione o, comunque, essere tenuta a disposizione degli stessi dalla medesima data presso l'ufficio di segreteria.
6. Le sedute del Consiglio sono valide se ad esse interviene la maggioranza dei componenti il Consiglio.
La seduta termina quando sono esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno. In qualsiasi momento della seduta il Ministro puo' disporre, di sua iniziativa o su richiesta di un consigliere, la verifica del numero legale. Ove questo non sussista, la seduta e' sospesa e il Consiglio e' riconvocato.
Art. 16
1. Il Ministro dirige e coordina i lavori della seduta. Il Ministro puo' delegare ad un consigliere la presidenza della seduta.
2. Gli argomenti posti all'ordine del giorno sono discussi secondo l'ordine contenuto nell'avviso di convocazione. All'inizio di ogni seduta puo' comunque essere richiesta l'inversione o la anteposizione degli argomenti posti all'ordine del giorno da uno dei membri del Consiglio. L'inversione ha luogo ove la proposta sia approvata dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
3. Tutti i consiglieri hanno diritto di intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno, secondo le modalita' e i tempi stabiliti nel regolamento interno.
4. Possono essere poste ai voti le proposte che abbiano come oggetto le questioni poste all'ordine del giorno. Le proposte si intendono approvate qualora vi sia il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
5. Le modalita' degli interventi, della discussione degli argomenti e delle votazioni sono stabilite dal regolamento interno di cui all'art. 18.
Art. 17
1. Di ogni seduta e' redatto verbale sulla base della registrazione della discussione, ad opera dell'ufficio di segreteria. Il Consiglio approva il verbale all'inizio della seduta successiva a quella cui il verbale si riferisce.
2. Sul verbale ogni consigliere ha diritto di avanzare osservazioni, anche per iscritto, che debbono essere riportate sul verbale della prima seduta utile. Il verbale puo' essere corretto qualora contenga errori materiali.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente esecutive e sono trasmesse, a cura dell'ufficio di segreteria, ai competenti uffici del Ministero.
Art. 18
1. Ulteriori norme relative ai lavori interni del Consiglio potranno essere emanate col regolamento interno, previsto dall' art. 11, sesto comma, lettera e), della legge n. 168 del 9 maggio 1989 . Il regolamento interno si intende approvato ove intervenga il voto favorevole dei tre quinti dei componenti del Consiglio.
2. Il regolamento interno puo' prevedere la costituzione di un ufficio di presidenza che collabori con il Ministro nella organizzazione dei lavori del Consiglio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 agosto 1990 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica RUBERTI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1990 Registro n. 9 Universita', foglio n. 330 Nota all'art. 18:
- Per il testo del comma 6, lettera e), dell'art. 11 della legge n. 168/1989 si veda nelle note alle premesse.
Allegato
ALLEGATO
(cfr. art. 2, comma 4)
TABELLA DI CORRISPONDENZA FRA LE AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DI CUI ALL'ART. 1 E I RAGGRUPPAMENTI DISCIPLINARI DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO, PRIMA E SECONDA FASCIA, E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI.
1) SCIENZE MATEMATICHE
Professori ordinari
( decreto ministeriale 4 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 71
del 6 settembre 1988 )
Gruppi:
A0111 Algebra
A0112 Logica matematica
A0120 Geometria
A0130 Matematiche complementari
A0210 Analisi matematica
A0220 Calcolo delle probabilita'
A0230 Istituzioni di matematiche
A0300 Fisica matematica
A0411 Analisi numerica
A0412 Matematica applicata
A0420 Informatica
A0430 Cibernetica
A0440 Ricerca operativa
Professori associati
( decreto ministeriale 5 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 73
del 13 settembre 1988 )
Gruppi:
A011 Algebra e logica matematica
A012 Geometria
A013 Matematiche complementari
A020 Analisi matematica
A022 Calcolo delle probabilita'
A023 Istituzioni di matematiche
A030 Fisica matematica
A041 Analisi numerica e matematica applicata
A042 Informatica
A043 Cibernetica
A044 Ricerca operativa
Ricercatori idoneati
( decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - Gazzetta Ufficiale n. 293 del 24 ottobre 1980 )
Gruppi:
89, 90, 91, 92, 93.
Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)
Gruppi:
89, 90, 91, 92, 93.
Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - Gazzetta Ufficiale n. 3- bis del 9 gennaio 1990)
Gruppi:
A01 Algebra e geometria
A02 Analisi matematica e probabilita'
A03 Fisica matematica
A04 Analisi numerica e matematica applicata
A05 Informatica e cibernetica
A06 Ricerca operativa
2) SCIENZE FISICHE
Professori ordinari
( decreto ministeriale 4 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 71
del 6 settembre 1988 )
Gruppi:
B0110 Fisica generale
B0120 Fisica
B0130 Complementi di fisica generale
B0140 Astronomia
B0201 Fisica teorica
B0202 Metodi matematici della fisica
B0300 Struttura della materia
B0400 Fisica nucleare
Professori associati
( decreto ministeriale 5 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 73
del 13 settembre 1988 )
Gruppi:
B011 Fisica generale
B012 Fisica
B013 Complementi di fisica generale
B014 Astronomia
B020 Fisica teorica e metodi matematici della fisica
B030 Struttura della materia
B040 Fisica nucleare
Ricercatori idoneati
( decreto ministeriale 8 ottobre 1980, n. 382 - Gazzetta Ufficiale n. 293
del 24 ottobre 1980 )
Gruppi:
85, 86, 87, 88.
Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)
Gruppi:
85, 86, 87, 88.
Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - Gazzetta Ufficiale n. 3- bis del 9 gennaio 1990)
Gruppi:
B01 Fisica generale e complementi
B02 Fisica teorica e metodi matematici della fisica
B03 Struttura della materia
B04 Fisica nucleare
B05 Astronomia
3) SCIENZE CHIMICHE
Professori ordinari
( decreto ministeriale 4 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 71
del 6 settembre 1988 )
Gruppi:
C0110 Chimica analitica
C0120 Merceologia
C0200 Chimica fisica
C0310 Chimica generale ed inorganica
C0320 Strutturistica chimica
C0400 Chimica industriale
C0500 Chimica organica
C0600 Chimica
C0700 Farmaceutico
C0801 Farmaceutica applicata
C0802 Tecnica e legislazione farmaceutica
C0900 Chimica bromatologica
C1000 Chimica delle fermentazioni
Professori associati
( decreto ministeriale 5 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 73
del 13 settembre 1988 )
Gruppi:
C011 Chimica analitica
C012 Merceologia
C020 Chimica fisica
C031 Chimica generale ed inorganica
C032 Strutturistica chimica
C040 Chimica industriale
C050 Chimica organica
C060 Chimica
C070 Farmaceutico
C081 Farmaceutica applicata
C082 Tecnica e legislazione farmaceutica
C090 Chimica bromatologica
C100 Chimica delle fermentazioni
Ricercatori idoneati
( decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - Gazzetta Ufficiale n. 293 del 24 ottobre 1980 )
Gruppi:
80, 81, 82, 83, 84, 94, 95, 97, 98, 105.
Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)
Gruppi:
80, 81, 82, 83, 84, 94, 95, 97, 98, 105.
Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - Gazzetta Ufficiale n. 3- bis del 9 gennaio 1990)
Gruppi:
C01 Chimica analitica e merceologica
C02 Chimica fisica
C03 Chimica generale ed inorganica e strutturistica
C04 Chimica industriale
C05 Chimica organica
C06 Chimica
C07 Farmaceutico
C08 Farmaceutica applicata tecnica e legislazione farmaceutica
C09 Chimica bromatologica
C10 Chimica delle fermentazioni
4- A) SCIENZE DELLA TERRA
Professori ordinari
( decreto ministeriale 4 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 71
del 6 settembre 1988 )
Gruppi:
D0110 Paleontologia-paleoecologia
D0121 Geologia stratigrafica-sedimentologia
D0122 Geologia - geologia strutturale
D0210 Geografia fisica - geomorfologia
D0220 Geologia applicata
D0310 Mineralogia
D0320 Petrologia - petrografia
D0331 Geochimica
D0332 Vulcanologia
D0340 Giacimenti minerari
D0410 Geofisica della terra solida
D0420 Geofisica applicata
D0431 Oceanografia
D0432 Fisica dell'atmosfera
D0433 Navigazione
Professori associati
( decreto ministeriale 5 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 73
del 13 settembre 1988 )
Gruppi:
D011 Paleontologia-paleoecologia
D012 Geologia stratigrafica e strutturale
D021 Geografia fisica - geomorfologia
D022 Geologia applicata
D031 Mineralogia
D032 Petrologia - petrografia
D033 Geochimica e vulcanologia
D034 Giacimenti minerari
D041 Geofisica della terra solida
D042 Geofisica applicata
D043 Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione
Ricercatori idoneati
( decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - Gazzetta Ufficiale n. 293 del 24 ottobre 1980 )
Gruppi:
77, 78, 79, 119, 120, 122.
Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)
Gruppi:
77, 78, 79, 119, 120.
Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - Gazzetta Ufficiale n. 3- bis del 9 gennaio 1990)
Gruppi:
D01 Geologia e paleontologia
D02 Geografia fisica, geomorfologia e geologia applicata
D03 Mineralogia e petrografia
D04 Geofisica e oceanografia
4- B) SCIENZE AGRARIE
Professori ordinari
( decreto ministeriale 4 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 71
del 6 settembre 1988 )
Gruppi:
G0100 Economico-estimativo
G0210 Agronomico
G0220 Coltivazioni arboree
G0230 Orticoltura e floricoltura
G0240 Assestamento e selvicoltura
G0250 Miglioramento genetico delle piante agrarie
G0311 Idraulica agraria ed impianti irrigui
G0312 Sistemazioni idraulico forestali
G0321 Meccanica agraria
G0322 Costruzioni rurali
G0410 Entomologia agraria
G0420 Patologia vegetale
G0510 Pedologia
G0520 Chimica agraria
G0531 Industrie agrarie
G0532 Microbiologia agraria
G0601 Nutrizione ed alimentazione degli animali domestici
G0602 Zootecnica
G0603 Piccole specie
Professori associati
( decreto ministeriale 5 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 73
del 13 settembre 1988 )
Gruppi:
G010 Economico-estimativo
G021 Agronomico
G022 Coltivazioni arboree
G023 Orticoltura e floricoltura
G024 Assestamento e selvicoltura
G025 Miglioramento genetico delle piante agrarie
G031 Idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali
G032 Meccanica agraria e costruzioni rurali
G041 Entomologia agraria
G042 Patologia vegetale
G051 Chimica agraria e pedologia
G052 Industrie agrarie e microbiologia agraria
G060 Zootecnia
Ricercatori idoneati
( decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - Gazzetta Ufficiale n. 293 del 24 ottobre 1980 )
Gruppi:
149, 150, 151, 152, 153, 154.
Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)
Gruppi:
142, 143, 144, 145, 146, 147.
Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - Gazzetta Ufficiale n. 3- bis del 9 gennaio 1990)
Gruppi:
G01 Economico estimativo
G02 Produzione vegetale
G03 Genio rurale
G04 Difesa della produzione vegetale
G05 Chimica - industrie - microbiologia agraria
G06 Zootecnia
5) SCIENZE BIOLOGICHE
Professori ordinari
( decreto ministeriale 4 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 71
del 6 settembre 1988 )
Gruppi:
E0111 Botanica
E0112 Botanica sistematica
E0113 Fitogeografia
E0120 Fisiologia vegetale
E0210 Zoologia
E0221 Anatomia comparata
E0222 Citologia
E0311 Biologia generale
E0312 Ecologia
E0320 Antropologia
E0330 Genetica
E0410 Fisiologia generale
E0420 Biologia molecolare
E0510 Chimica biologica
E0520 Biologia applicata
E0530 Biochimica clinica
E0601 Fisiologia umana
E0602 Nutrizione applicata
E0700 Farmacologia
E0800 Botanica farmaceutica
E0901 Anatomia umana
E0902 Istologia
E1000 Biofisica
Professori associati
( decreto ministeriale 5 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 73
del 13 settembre 1988 )
Gruppi:
E011 Botanica generale e sistematica, fitogeografia
E012 Fisiologia vegetale
E021 Zoologia
E022 Anatomia comparata
E031 Biologia generale ed ecologia
E032 Antropologia
E033 Genetica
E041 Fisiologia generale
E042 Biologia molecolare
E051 Chimica biologica
E052 Biologia applicata
E053 Biochimica clinica
E060 Fisiologia umana
E070 Farmacologia
E080 Botanica farmaceutica
E090 Anatomia umana e istologia
E510 Biofisica
Ricercatori idoneati
( decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - Gazzetta Ufficiale n. 293 del 24 ottobre 1980 )
Gruppi:
68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 96.
Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)
Gruppi:
68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 96.
Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - Gazzetta Ufficiale n. 3- bis del 9 gennaio 1990)
Gruppi:
E01 Botanica e fisiologia vegetale
E02 Zoologia e anatomia comparata
E03 Ecologia, antropologia e genetica
E04 Fisiologia generale e biologia molecolare
E05 Biochimica e biologia applicata
E06 Fisiologia umana
E07 Farmacologia
E08 Botanica farmaceutica
E09 Anatomia umana e istologia
E10 Biofisica
6) SCIENZE MEDICHE, VETERINARIE E CLINICHE
Professori ordinari
( decreto ministeriale 4 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 71
del 6 settembre 1988 )
Gruppi:
F0100 Statistica medica
F0200 Storia della medicina
F0300 Genetica medica
F0411 Patologia generale
F0412 Endocrinologia generale
F0413 Patologia clinica
F0414 Immunofarmacologia
F0420 Oncologia clinica
F0510 Microbiologia generale
F0520 Microbiologia applicata
F0531 Microbiologia medica
F0532 Microbiologia clinica
F0610 Anatomia patologica
F0620 Neuropatologia
F0711 Medicina interna
F0712 Medicina dello sport
F0713 Medicina subacquea
F0720 Malattie dell'apparato respiratorio
F0730 Malattie dell'apparato cardiaco
F0740 Gastroenterologia
F0750 Endocrinologia
F0760 Nefrologia
F0770 Malattie del sangue
F0780 Reumatologia
F0790 Malattie infettive
F0800 Chirurgia generale
F0810 Chirurgia plastica
F0820 Chirurgia pediatrica
F0910 Chirurgia toracica
F0920 Chirurgia cardiaca
F0930 Chirurgia vascolare
F1000 Urologia
F1110 Psichiatria
F1120 Neurologia
F1130 Neuroradiologia
F1200 Neurochirurgia
F1301 Materiali dentari
F1302 Malattie odontostomatologiche
F1303 Chirurgia maxillofacciale
F1400 Malattie apparato visivo
F1500 Otorinolaringoiatria
F1610 Malattie apparato locomotore
F1620 Medicina fisica
F1700 Malattie cutanee e veneree
F1810 Diagnostica per immagini e radioterapia
F1910 Pediatria generale e specialistica
F1920 Neuropsichiatria infantile
F2000 Ginecologia ed ostetricia
F2100 Anestesiologia
F2210 Igiene generale ed applicata
F2220 Medicina legale
F2230 Medicina del lavoro
F3010 Anatomia degli animali domestici
F3020 Fisiologia degli animali domestici
F3111 Patologia generale veterinaria
F3112 Anatomia patologica veterinaria
F3120 Ispezione degli alimenti di origine animale
F3210 Malattie infettive degli animali domestici
F3220 Parassitologia e malattie parassitarie animali domestici
F3310 Farmacologia e tossicologia veterinaria
F3320 Clinica medica veterinaria
F3410 Clinica chirurgica veterinaria
F3420 Clinica ostetrica veterinaria
Professori associati
( decreto ministeriale 5 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 73
del 13 settembre 1988 )
Gruppi:
F010 Statistica medica
F020 Storia della medicina
F030 Genetica medica
F041 Patologia generale e clinica
F042 Oncologia medica
F051 Microbiologia generale
F052 Microbiologia applicata
F053 Microbiologia medica e clinica
F061 Anatomia patologica
F062 Neuropatologia
F071 Medicina interna
F072 Malattie dell'apparato respiratorio
F073 Malattie dell'apparato cardiaco
F074 Gastroenterologia
F075 Endocrinologia
F076 Nefrologia
F077 Malattie del sangue
F078 Reumatologia
F079 Malattie infettive
F080 Chirurgia generale
F081 Chirurgia plastica
F082 Chirurgia pediatrica
F091 Chirurgia toracica
F092 Chirurgia cardiaca
F093 Chirurgia vascolare
F100 Urologia
F111 Psichiatria
F112 Neurologia
F113 Neuroradiologia
F120 Neurochirurgia
F130 Malattie odontostomatologiche
F140 Malattie apparato visivo
F150 Otorinolaringoiatria
F161 Malattie apparato locomotore
F162 Medicina fisica
F170 Malattie cutanee e veneree
F181 Diagnostica per immagini e radioterapia
F191 Pediatria generale e specialistica
F192 Neuropsichiatria infantile
F200 Ginecologia ed ostetricia
F210 Anestesiologia
F221 Igiene generale ed applicata
F222 Medicina legale
F223 Medicina del lavoro
F301 Anatomia degli animali domestici
F302 Fisiologia degli animali domestici
F311 Patologia generale e anatomia patologica veterinaria
F312 Ispezione degli alimenti di origine animale
F321 Malattie infettive degli animali domestici
F322 Parassitologia e malattie parassitarie animali domestici
F331 Farmacologia e tossicologia veterinaria
F332 Clinica medica veterinaria
F341 Clinica chirurgica veterinaria
F342 Clinica ostetrica veterinaria
F350 Chimica e biochimica applicata veterinaria
Ricercatori idoneati
( decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - Gazzetta Ufficiale n. 293 del 24 ottobre 1980 )
Gruppi:
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 155, 156, 157, 158, 159.
Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)
Gruppi:
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 148, 149, 150, 151, 152.
Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - Gazzetta Ufficiale n. 3- bis del 9 gennaio 1990)
Gruppi:
F01 Statistica medica
F02 Storia della medicina
F03 Genetica medica
F04 Patologia generale ed oncologia medica
F05 Microbiologia
F06 Anatomia patologica
F07 Medicina generale e specialita' mediche
F08 Chirurgia generale
F09 Chirurgia cardiovascolare
F10 Urologia
F11 Neuroscienze
F12 Neurochirurgia
F13 Malattie odontostomatologiche
F14 Malattie apparato visivo
F15 Otorinolaringoiatria
F16 Malattie apparato locomotore e medicina fisica
F17 Malattie cutanee e veneree
F18 Diagnostica per immagini e radioterapia
F19 Pediatria generale e specialistica
F20 Ginecologia ed ostetricia
F21 Anestesiologia
F22 Sanita' pubblica
F30 Anatomia e fisiologia degli animali domestici
F31 Patologia, anatomia patologica e ispezione veterinaria
F32 Malattie infettive e parassitologia degli animali domestici
F33 Clinica medica, farmacologia e tossicologia veterinaria
F34 Clinica chirurgica e ostetrica veterinaria
F35 Chimica e biochimica applicata veterinaria
7- A) SCIENZE DELL'INGEGNERIA CIVILE
Professori ordinari
( decreto ministeriale 4 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 71
del 6 settembre 1988 )
Gruppi:
H0110 Idraulica
H0121 Costruzioni idrauliche
H0122 Costruzioni marittime
H0200 Ingegneria sanitaria
H0300 Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti
H0400 Trasporti
H0600 Geotecnica
H0710 Scienza delle costruzioni
H0720 Tecnica delle costruzioni
H1500 Estimo
Professori associati
( decreto ministeriale 5 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 73
del 13 settembre 1988 )
Gruppi:
H011 Idraulica
H012 Costruzioni idrauliche e costruzioni marittime
H020 Ingegneria sanitaria
H030 Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti
H040 Trasporti
H060 Geotecnica
H071 Scienza delle costruzioni
H072 Tecnica delle costruzioni
H150 Estimo
Ricercatori idoneati
( decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - Gazzetta Ufficiale n. 293 del 24 ottobre 1980 )
Gruppi:
106, 111, 116, 121, 123, 129, 137, 138, 139, 140, 141.
Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)
Gruppi:
104, 112, 121, 125, 132, 134.
Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - Gazzetta Ufficiale n. 3- bis del 9 gennaio 1990)
Gruppi:
H01 Ingegneria idraulica
H02 Ingegneria sanitaria ambientale
H03 Strade, ferrovie e aeroporti
H04 Trasporti
H06 Geotecnica
H07 Scienza e tecnica delle costruzioni
H15 Estimo
7- B) SCIENZE DELL'ARCHITETTURA
Professori ordinari
( decreto ministeriale 4 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 71
del 6 settembre 1988 )
Gruppi:
H0500 Topografia e cartografia
H0810 Architettura tecnica
H0820 Progettazione edile
H0830 Produzione edile
H0900 Tecnologia dell'architettura
H1000 Composizione architettonica
H1100 Disegno
H1200 Storia dell'architettura
H1300 Restauro
H1410 Analisi e pianificazione urbanistica
H1420 Progettazione urbanistica
H1430 Tecnica urbanistica
Professori associati
( decreto ministeriale 5 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 73
del 13 settembre 1988 )
Gruppi:
H050 Topografia e cartografia
H081 Architettura tecnica
H082 Progettazione edile
H083 Produzione edile
H090 Tecnologia dell'architettura
H100 Composizione architettonica
H110 Disegno
H120 Storia dell'architettura
H130 Restauro
H141 Analisi e pianificazione urbanistica
H142 Progettazione urbanistica
H143 Tecnica urbanistica
Ricercatori idoneati
( decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - Gazzetta Ufficiale n. 293 del 24 ottobre 1980 )
Gruppi:
100, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148.
Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)
Gruppi:
101, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141.
Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - Gazzetta Ufficiale n. 3- bis del 9 gennaio 1990)
Gruppi:
H05 Topografia e cartografia
H08 Ingegneria edile
H09 Tecnologia dell'architettura
H10 Composizione architettonica
H11 Disegno
H12 Storia dell'architettura
H13 Restauro
H14 Urbanistica
8) INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE
Professori ordinari
( decreto ministeriale 4 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 71
del 6 settembre 1988 )
Gruppi:
I0110 Progettazione navale
I0120 Costruzioni navali
I0130 Impianti di propulsione navale
I0210 Aeronautica generale
I0220 Costruzioni aeronautiche
I0230 Impianti aeronautici
I0300 Fluidodinamica
I0410 Propulsione aerospaziale
I0421 Macchine
I0422 Centrali termiche
I0500 Fisica tecnica
I0600 Misure meccaniche e termiche
I0700 Meccanica applicata alle macchine
I0801 Costruzione di macchine
I0802 Analisi sperimentale delle tensioni
I0803 Costruzione di veicoli terrestri
I0900 Disegno industriale
I1001 Sistemi di produzione meccanica
I1002 Affidabilita' e controllo di qualita'
I1100 Impianti meccanici
I1210 Fisica dei reattori nucleari
I1221 Impianti nucleari
I1222 Misure e strumentazione per l'ingegneria nucleare
I1300 Metallurgia
I1401 Chimica applicata
I1402 Materiali macromolecolari
I1510 Chimica industriale
I1521 Impianti chimici
I1522 Processi chimici
I1531 Chimica fisica applicata
I1532 Principi di ingegneria chimica
I1610 Tecnica degli scavi e materie prime
I1620 Idrocarburi e fluidi endogeni
I1701 Elettrotecnica
I1702 Tecnologie elettriche
I1800 Macchine elettriche
I1900 Impianti elettrici
I2000 Misure elettriche ed elettroniche
I2100 Elettronica
I2200 Campi elettromagnetici
I2300 Comunicazioni elettriche
I2400 Controlli automatici
I2500 Calcolatori elettronici
I2610 Bioingegneria elettronica
I2620 Bioingegneria meccanica
I2630 Bioingegneria chimica
I2700 Ingegneria economico-gestionale
Professori associati
( decreto ministeriale 5 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 73
del 13 settembre 1988 )
Gruppi:
I011 Progettazione navale
I012 Costruzioni navali
I013 Impianti di propulsione navale
I021 Aeronautica generale
I022 Costruzioni aeronautiche
I023 Impianti aeronautici
I030 Fluidodinamica
I041 Propulsione aerospaziale
I042 Macchine e centrali termiche
I050 Fisica tecnica
I060 Misure meccaniche e termiche
I070 Meccanica applicata alle macchine
I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine
I090 Disegno industriale
I100 Sistemi di produzione meccanica
I110 Impianti meccanici
I121 Fisica dei reattori nucleari
I122 Impianti e misure nucleari
I130 Metallurgia
I140 Chimica applicata e materiali macromolecolari
I151 Chimica industriale
I152 Impianti e processi chimici
I153 Chimica fisica applicata e principi di ingegneria chimica
I161 Tecnica degli scavi e materie prime
I162 Idrocarburi e fluidi endogeni
I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
I180 Macchine elettriche
I190 Impianti elettrici
I200 Misure elettriche ed elettroniche
I210 Elettronica
I220 Campi elettromagnetici
I230 Comunicazioni elettriche
I240 Controlli automatici
I250 Calcolatori elettronici
I261 Bioingegneria elettronica
I262 Bioingegneria meccanica
I263 Bioingegneria chimica
I270 Ingegneria economico-gestionale
Ricercatori idoneati
( decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - Gazzetta Ufficiale n. 293 del 24 ottobre 1980 )
Gruppi:
99, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136.
Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)
Gruppi:
99, 100, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 131.
Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - Gazzetta Ufficiale n. 3- bis del 9 gennaio 1990)
Gruppi:
I01 Ingegneria navale
I02 Meccanica del volo, costruzioni e impianti aerospaziali
I03 Fluidodinamica
I04 Macchine e sistemi propulsivi
I05 Fisica tecnica
I06 Misure meccaniche e termiche
I07 Meccanica applicata alle macchine
I08 Progettazione meccanica e costruzione di macchine
I09 Disegno industriale
I10 Tecnologie e sistemi di lavorazione
I11 Impianti industriali meccanici
I12 Ingegneria nucleare
I13 Metallurgia
I14 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
I15 Ingegneria chimica
I16 Ingegneria mineraria
I17 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
I18 Macchine ed azionamenti elettrici
I19 Sistemi elettrici per l'energia
I20 Misure elettriche ed elettroniche
I21 Elettronica
I22 Campi elettromagnetici
I23 Telecomunicazioni
I24 Automatica
I25 Sistemi di elaborazione delle informazioni
I26 Bioingegneria
I27 Ingegneria economico-gestionale
9) SCIENZE DELL'ANTICHITA', FILOLOGICO-LETTERARIE
E STORICO-ARTISTICHE
Professori ordinari
( decreto ministeriale 4 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 71
del 6 settembre 1988 )
Gruppi:
L0110 Preistoria e protostoria
L0120 Preistoria e protostoria dell'Africa e dell'Asia
L0211 Storia greca e antichita' classiche
L0212 Storia romana e antichita' classiche
L0220 Numismatica
L0230 Papirologia
L0310 Civilta' Egea
L0320 Etruscologia
L0330 Archeologia classica
L0340 Archeologia cristiana
L0350 Archeologia medioevale
L0360 Topografia antica
L0400 Scienze sussidiarie dell'archeologia
L0511 Civilta' copta
L0512 Berberistica e antichita' etiopiche
L0513 Egittologia
L0520 Antichita' fenicio-puniche
L0521 Archeologia del vicino e medio oriente antico
L0522 Archeologia e storia dell'arte musulmana
L0530 Archeologia e storia dell'arte dell'estremo oriente
L0540 Archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia
centrale
L0610 Filologia egeo-anatolica
L0621 Civilta' bizantina
L0622 Civilta' neogreca
L0710 Lingua e letteratura latina
L0711 Lingua e letteratura greca
L0720 Letteratura latina medioevale e umanistica
L0810 Filologia classica
L0820 Letteratura cristiana antica
L0830 Drammaturgia antica
L0911 Glottologia e linguistica
L0912 Filologia italica
L0920 Lingua e letteratura albanese
L0930 Filologia celtica
L0940 Filologia ugro-finnica
L0950 Filologia baltica
L0960 Turcologia
L0970 Didattica delle lingue moderne
L0980 Didattica delle lingue classiche
L1011 Filologia romanza
L1012 Lingua e letteratura catalana
L1020 Lingua e letteratura rumena
L1110 Linguistica italiana
L1120 Dialettologia italiana
L1130 Filologia italiana
L1211 Lingua e letteratura italiana
L1212 Letteratura italiana moderna e contemporanea
L1220 Critica letteraria
L1230 Letterature comparate
L1240 Letteratura dell'eta' medievale, umanistica e rinascimentale L1311 Caucasologia
L1312 Lingua e letteratura armena
L1321 Iranistica
L1322 Lingua e letteratura persiana
L1331 Storia dell'India
L1332 Istituzioni giuridiche e sociali dell'India
L1341 Religioni e filosofia dell'India
L1342 Religioni dell'Iran
L1350 Storia dell'Asia centrale
L1360 Storia dell'Iran
L1411 Storia e istituzioni dei Paesi islamici
L1412 Storia dell'oriente islamico
L1421 Sudarabico
L1422 Semitistica
L1423 Ebraico e lingue semitiche
L1431 Lingua e letteratura araba
L1432 Epigrafia islamica
L1511 Assirologia
L1512 Storia del vicino oriente antico
L1610 Lingua e letteratura francese
L1620 Linguistica francese
L1710 Lingua e letteratura spagnola
L1720 Lingue e letterature ibero-americane
L1730 Linguistica spagnola
L1740 Lingua e letteratura portoghese e brasiliana
L1810 Lingua e letteratura inglese
L1820 Letteratura anglo-americana
L1830 Linguistica inglese
L1910 Lingua e letteratura tedesca
L1920 Linguistica tedesca
L2011 Filologia germanica
L2012 Lingue e letterature nordiche
L2013 Lingua e letteratura neerlandese
L2110 Filologia slava
L2120 Lingua e letteratura russa
L2131 Lingue e letterature slave del sud
L2132 Lingua e letteratura bulgara
L2141 Lingue e letterature ceca e slovacca
L2142 Lingua e letteratura polacca
L2211 Indologia
L2212 Tibetologia
L2220 Dravidologia
L2230 Lingue e letterature arie moderne
L2310 Lingua e letteratura cinese
L2320 Lingua e letteratura giapponese
L2330 Lingue e letterature coreana e del sud-est asiatico
L2341 Storia dell'Asia orientale
L2342 Storia del Giappone contemporaneo
L2343 Storia della Cina
L2344 Religioni e filosofia dell'estremo oriente
L2411 Lingua e letteratura berbera
L2412 Lingua e letteratura somala
L2413 Lingua e letteratura Swahili e Bantu
L2414 Lingue sudanesi
L2420 Lingue e letterature etiopiche
L2511 Storia dell'arte
L2512 Storia dell'arte contemporanea
L2513 Critica artistica e restauro
L2611 Discipline dello spettacolo
L2612 Cinema
L2711 Storia della musica antica, medievale e rinascimentale
L2712 Musicologia e storia della musica moderna
L2713 Etnomusicologia
L2800 Traduzione dall'italiano in inglese
L2900 Traduzione dall'italiano in francese
L3000 Traduzione dall'italiano in tedesco
L3100 Traduzione dall'italiano in spagnolo
L3200 Traduzione dall'italiano in russo
Professori associati
( decreto ministeriale 5 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 73
del 13 settembre 1988 )
Gruppi:
L011 Preistoria e protostoria
L012 Preistoria e protostoria dell'Africa e dell'Asia
L021 Storia greca ed antichita' classiche
L022 Numismatica
L023 Papirologia
L024 Storia romana e antichita' classiche
L031 Civilta' egea
L032 Etruscologia
L033 Archeologia classica
L034 Archeologia cristiana
L035 Archeologia medioevale
L036 Topografia antica
L040 Scienze sussidiarie dell'archeologia
L051 Civilta' copta, berbera etiopica ed egittologia
L052 Antichita' fenicio-puniche e archeologia del vicino e medio oriente antico - archeologia e storia dell'arte musulmana
L053 Archeologia e storia dell'arte dell'estremo oriente
L054 Archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia
centrale
L061 Filologia egeo-anatolica
L062 Civilta' bizantina
L063 Civilta' neogreca
L070 Lingua e letteratura latina
L071 Lingua e letteratura greca
L072 Letteratura latina, medievale e umanistica
L081 Filologia classica
L082 Letteratura cristiana antica
L083 Drammaturgia antica
L090 Glottologia e linguistica
L091 Filologia italica
L092 Lingua e letteratura albanese
L093 Filologia celtica
L094 Filologia ugro-finnica
L095 Filologia baltica
L096 Turcologia
L097 Didattica delle lingue moderne
L098 Didattica delle lingue classiche
L101 Filologia romanza
L102 Lingua e letteratura rumena
L111 Linguistica italiana
L112 Dialettologia italiana
L113 Filologia italiana
L120 Lingua e letteratura italiana
L121 Letteratura italiana moderna e contemporanea
L122 Critica letteraria
L123 Letterature comparate
L124 Letteratura dell'eta' medievale, umanistica e rinascimentale L131 Caucasologia, lingua e letteratura armena
L132 Iranistica e lingua e letteratura persiana
L133 Storia dell'India
L134 Religioni e filosofie dell'India - religioni dell'Iran
L135 Storia dell'Asia centrale
L136 Storia dell'Iran
L141 Storia e istituzioni dei Paesi islamici
L142 Sudarabico, semitistica, ebraico e lingue semitiche
L143 Lingua e letteratura araba
L151 Assirologia e storia del vicino oriente antico
L161 Lingua e letteratura francese
L162 Linguistica francese
L171 Lingua e letteratura spagnola
L172 Lingue e letterature ibero-americane
L173 Linguistica spagnola
L174 Lingua e letteratura portoghese e brasiliana
L181 Lingua e letteratura inglese
L182 Letteratura anglo-americana
L183 Linguistica inglese
L191 Lingua e letteratura tedesca
L192 Linguistica tedesca
L201 Filologia germanica
L202 Lingue e letterature nordiche
L203 Lingua e letteratura neerlandese
L211 Filologia slava
L212 Lingua e letteratura russa
L213 Lingue e letterature slava e bulgara
L214 Lingue e letterature ceca e slovacca
L215 Lingua e letteratura polacca
L221 Indologia e tibetologia
L222 Dravidologia
L223 Lingue e letterature arie moderne
L231 Lingua e letteratura cinese
L232 Lingua e letteratura giapponese
L233 Lingue e letterature coreana e del sud-est asiatico
L234 Storia, filosofia e religioni dell'Asia orientale
L235 Religioni e filosofia dell'estemo oriente
L241 Lingua e letteratura berbera, somala, swahili e bantu
L242 Lingue sudanesi
L243 Lingue e letterature etiopiche
L251 Storia dell'arte
L253 Critica artistica e restauro
L261 Discipline dello spettacolo
L271 Storia della musica e musicologia
L280 Traduzione dall'italiano in inglese
L290 Traduzione dall'italiano in francese
L300 Traduzione dall'italiano in tedesco
L310 Traduzione dall'italiano in spagnolo
L320 Traduzione dall'italiano in russo
Ricercatori idoneati
( decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - Gazzetta Ufficiale n. 293 del 24 ottobre 1980 )
Gruppi:
23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57.
Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)
Gruppi:
23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57.
Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - Gazzetta Ufficiale n. 3- bis del 9 gennaio 1990)
Gruppi:
L01 Preistoria
L02 Storia greca e romana
L03 Archeologia
L04 Scienze sussidiarie dell'archeologia
L05 Archeologia orientale
L06 Filologia egeo-anatolica
L07 Civilta' bizantina neogreca
L08 Lingua e letteratura latina
L09 Lingua e letteratura classica
L10 Filologia e letteratura classica
L11 Glottologia e linguistica
L12 Didattica delle lingue
L13 Filologia romanza
L14 Filologia e linguistica italiana
L15 Italianistica
L16 Iran e Asia centrale
L17 Semitistica e islamistica
L18 Assirologia e storia del vicino oriente antico
L19 Francesistica
L20 Iberistica
L21 Anglistica
L22 Germanistica
L23 Filologia germanica
L24 Slavistica
L25 Indologia
L26 Estremo oriente
L27 Civilta' dell'Africa
L28 Storia dell'arte
L29 Discipline dello spettacolo
L30 Storia della musica e musicologia
L31 Traduzione dall'italiano in inglese
L32 Traduzione dall'italiano in francese
L33 Traduzione dall'italiano in tedesco
L34 Traduzione dall'italiano in spagnolo
L35 Traduzione dall'italiano in russo
10- A) SCIENZE STORICHE E FILOSOFICHE
Professori ordinari
( decreto ministeriale 4 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 71
del 6 settembre 1988 )
Gruppi:
M0111 Storia medievale
M0112 Storia delle esplorazioni
M0211 Storia moderna
M0212 Storia slava
M0311 Religioni del mondo classico
M0312 Storia delle religioni
M0313 Cristianesimo antico e medievale
M0411 Storia contemporanea
M0412 Cristianesimo moderno e contemporaneo
M0511 Discipline demoetnoantropologiche
M0512 Civilta' precolombiane
M0513 Africanistica
M0611 Geografia
M0612 Geografia economico-politica
M0710 Filosofia teoretica
M0720 Logica e filosofia della scienza
M0730 Filosofia morale
M0740 Estetica
M0750 Filosofia del linguaggio
M0810 Storia della filosofia
M0820 Storia della filosofia antica
M0830 Storia della filosofia medioevale
M0840 Filosofia islamica
M0850 Storia della scienza
M1210 Archivistica
M1220 Paleografia
M1300 Bibliografia e biblioteconomia
Professori associati
( decreto ministeriale 5 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 73
del 13 settembre 1988 )
Gruppi:
M011 Storia medievale
M021 Storia moderna
M031 Religioni del mondo classico
M032 Storia delle religioni e cristianesimo antico e medievale
M041 Storia contemporanea e del cristianesimo
M042 Cristianesimo moderno e contemporaneo
M051 Discipline demoetnoantropologiche
M061 Geografia
M062 Geografia economico-politica
M071 Filosofia teoretica
M072 Logica e filosofia della scienza
M073 Filosofia morale
M074 Estetica
M075 Filosofia del linguaggio
M081 Storia della filosofia
M082 Storia della filosofia antica
M083 Storia della filosofia medioevale
M084 Filosofia islamica
M085 Storia della scienza
M121 Archivistica
M122 Paleografia
M130 Bibliografia e biblioteconomia
Ricercatori idoneati
( decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - Gazzetta Ufficiale n. 293 del 24 ottobre 1980 )
Gruppi:
16, 28, 29, 30, 34, 36, 51, 52, 58, 59.
Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)
Gruppi:
16, 28, 29, 30, 34, 36, 51, 52, 58, 59.
Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - Gazzetta Ufficiale n. 3- bis del 9 gennaio 1990)
Gruppi:
M01 Storia medievale
M02 Storia moderna
M03 Storia delle religioni
M04 Storia contemporanea
M05 Discipline demoetnoantropologiche
M06 Geografia
M07 Filosofia
M08 Ermeneutica filosofica
M12 Archivistica e paleografia
M13 Bibliografia e biblioteconomia
10- B) SCIENZE PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE
Professori ordinari
( decreto ministeriale 4 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 71
del 6 settembre 1988 )
Gruppi:
M0911 Pedagogia generale
M0912 Didattica
M1011 Psicologia generale
M1012 Psicobiologia
M1013 Metodologia nella ricerca sociologica
M1110 Psicologia evolutiva e sociale
M1120 Psicologia applicata
M1130 Psicologia dinamica
M1140 Psicologia clinica
Professori associati
( decreto ministeriale 5 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 73
del 13 settembre 1988 )
Gruppi:
M091 Pedagogia generale e didattica
M101 Psicologia generale e metodologia nella ricerca psicologica M111 Psicologia evolutiva e sociale
M112 Psicologia applicata
M113 Psicologia dinamica
M114 Psicologia clinica
Ricercatori idoneati
( decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - Gazzetta Ufficiale n. 293 del 24 ottobre 1980 )
Gruppi:
53, 54.
Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)
Gruppi:
53, 54.
Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - Gazzetta Ufficiale n. 3- bis del 9 gennaio 1990)
Gruppi:
M09 Pedagogia generale e didattica
M10 Psicologia generale e metodologia nella ricerca psicologica
M11 Psicologia
11) SCIENZE GIURIDICHE
Professori ordinari
( decreto ministeriale 4 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 71
del 6 settembre 1988 )
Gruppi:
N0110 Istituzione di diritto privato
N0120 Diritto agrario
N0130 Diritto privato comparato
N0211 Diritto commerciale
N0212 Diritto bancario
N0213 Diritto fallimentare
N0220 Diritto della navigazione
N0300 Diritto del lavoro
N0411 Diritto costituzionale
N0412 Istituzioni di diritto pubblico
N0420 Diritto pubblico comparato
N0500 Diritto amministrativo
N0600 Diritto ecclesiastico
N0701 Diritto tributario
N0702 Contabilita' dello Stato e degli enti pubblici
N0800 Diritto internazionale
N0900 Diritto processuale civile
N1010 Procedura penale
N1021 Diritto penale
N1022 Istituzioni di diritto e procedura penale
N1101 Diritto romano
N1102 Diritti dell'oriente mediterraneo
N1103 Papirologia ed epigrafia giuridica
N1200 Storia del diritto italiano
N1300 Filosofia del diritto
N1400 Materie giuridiche (ingegneria, architettura, lettere,
scuola superiore per archivisti e bibliotecari)
Professori associati
( decreto ministeriale 5 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 73
del 13 settembre 1988 )
Gruppi:
N011 Istituzione di diritto privato
N012 Diritto agrario
N013 Diritto privato comparato
N021 Diritto commerciale e bancario
N022 Diritto della navigazione
N023 Diritto fallimentare
N030 Diritto del lavoro
N041 Diritto costituzionale e istituzioni di diritto pubblico
N042 Diritto pubblico comparato
N050 Diritto amministrativo
N060 Diritto ecclesiastico
N070 Diritto tributario e contabilita' di Stato e degli enti
pubblici
N080 Diritto internazionale
N090 Diritto processuale civile
N101 Procedura penale
N102 Diritto penale e istituzioni di diritto e procedura penale
N110 Diritto romano e dell'oriente mediterraneo
N120 Storia del diritto italiano
N130 Filosofia del diritto
N140 Materie giuridiche (ingegneria, architettura, lettere, scuola
superiore per archivisti e bibliotecari)
Ricercatori idoneati
( decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - Gazzetta Ufficiale n. 293 del 24 ottobre 1980 )
Gruppi:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)
Gruppi:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - Gazzetta Ufficiale n. 3- bis del 9 gennaio 1990)
Gruppi:
N01 Istituzioni di diritto privato
N02 Diritto commerciale
N03 Diritto del lavoro
N04 Diritto costituzionale
N05 Diritto amministrativo
N06 Diritto ecclesiastico
N07 Diritto tributario e contabilita' di Stato e degli enti
pubblici
N08 Diritto internazionale
N09 Diritto processuale civile
N10 Diritto penale
N11 Diritto romano e dell'oriente mediterraneo
N12 Storia del diritto italiano
N13 Filosofia del diritto
N14 Materie giuridiche (ingegneria e architettura, lettere, scuola
superiore per archivisti e bibliotecari)
12- A) SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
Professori ordinari
( decreto ministeriale 4 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 71
del 6 settembre 1988 )
Gruppi:
P0111 Analisi economica
P0112 Economia politica
P0113 Storia del pensiero economico
P0121 Politica economica
P0122 Economia dei trasporti
P0123 Scienza delle finanze
P0210 Economia aziendale
P0220 Economia e tecnica delle aziende industriali
P0230 Organizzazione aziendale
P0240 Economia delle aziende di credito
P0300 Storia economica
P0410 Statistica
P0420 Statistica economica
P0431 Demografia
P0432 Statistica sociale
P0500 Matematica per le decisioni economiche e finanziarie
Professori associati
( decreto ministeriale 5 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 73
del 13 settembre 1988 )
Gruppi:
P0111 Analisi economica
P0112 Economia politica
P012 Politica economica
P013 Scienza delle finanze
P021 Economia aziendale
P022 Economia e tecnica delle aziende industriali
P023 Organizzazione aziendale
P024 Economia delle aziende di credito
P030 Storia economica
P041 Statistica
P042 Statistica economica
P043 Demografia e statistica sociale
P050 Matematica per le decisioni economiche e finanziarie
Ricercatori idoneati
( decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - Gazzetta Ufficiale n. 293 del 24 ottobre 1980 )
Gruppi:
20, 21, 22.
Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)
Gruppi:
20, 21, 22.
Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - Gazzetta Ufficiale n. 3- bis del 9 gennaio 1990)
Gruppi:
P01 Economia
P02 Economia aziendale
P03 Storia economica
P04 Statistica e demografia
P05 Matematica per le decisioni economiche e finanziarie
12- B) SCIENZE POLITICHE E SOCIOLOGICHE
Professori ordinari
( decreto ministeriale 4 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 71
del 6 settembre 1988 )
Gruppi:
Q0101 Filosofia politica
Q0102 Storia delle dottrine politiche
Q0103 Storia delle istituzioni
Q0200 Scienza della politica
Q0300 Storia dell'America
Q0400 Storia delle relazioni internazionali
Q0510 Sociologia generale
Q0520 Sociologia dei processi culturali
Q0531 Sociologia giuridica
Q0532 Sociologia politica
Q0533 Sociologia urbano-rurale
Q0534 Sociologia economica
Q0535 Criminologia
Q0610 Storia dell'Africa
Q0620 Storia dell'Asia
Professori associati
( decreto ministeriale 5 agosto 1988 - Gazzetta Ufficiale n. 73
del 13 settembre 1988 )
Gruppi:
Q011 Filosofia della politica
Q012 Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche
Q020 Scienza della politica
Q030 Storia dell'America
Q040 Storia delle relazioni internazionali
Q051 Sociologia generale
Q052 Sociologia dei processi culturali
Q053 Sociologia applicata
Q061 Storia dell'Africa
Q062 Storia dell'Asia
Ricercatori idoneati
( decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - Gazzetta Ufficiale n. 293 del 24 ottobre 1980 )
Gruppi:
14, 15, 17, 18, 19.
Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)
Gruppi:
14, 15, 17, 18, 19.
Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - Gazzetta Ufficiale n. 3- bis del 9 gennaio 1990)
Gruppi:
Q01 Storia delle istituzioni e filosofia politica
Q02 Scienza della politica
Q03 Storia dell'America
Q04 Storia delle relazioni internazionali
Q05 Sociologia
Q06 Storia dei Paesi extraeuropei
Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica
RUBERTI