Monitoring Gesetzessammlung

095G0570

IT - DPCM

095G0570

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile e gli uffici delle relative istruttorie e adozioni. (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 09 agosto 1995 n. 531)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 2/1/1996 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 1990, n. 112 ; Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Visto l' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Considerati i risultati dell'indagine ricognitiva effettuata presso gli uffici del Dipartimento della protezione civile in relazione alla attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995; A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi del Dipartimento della protezione civile sia che conseguano obbligatoriamente a iniziative di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa.
3. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 si veda in nota alle premesse.
Note alle premesse:
- La legge n. 225/1992 reca: "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile".
- Il D.P.C.M. n. 112/1990 reca: "Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio".
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai decreti amministrativi):
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
"Art. 4. - 1. Ove non sia direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Il comma 4 prevede che i regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all' art. 1 :
- Per l' art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota al titolo.

Art. 2

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio 1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento della protezione civile abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Dipartimento della protezione civile, della richiesta o della proposta.

Art. 3

Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti a iniziativa di parte 1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all' art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.
4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , nonche' il disposto di cui all' art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Nota all'art. 3:
- Si trascrive il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 :
"Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari".
"Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista".
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968 , recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme:
"Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 20".
"Art. 10 (Accertamento d'ufficio). - La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualita' personali che risultino attestati in documenti gia' in loro possesso o che, esse stesse siano tenute a certificare".
- Si trascrive il testo dell' art. 18 della legge n. 241/1990 :
"Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare".

Art. 4

Comunicazione dell'inizio del procedimento 1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove gia' non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente regolamento, le indicazioni di cui all' art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede ai sensi dell' art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , mediante forme di pubblicita' da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo del Dipartimento della protezione civile e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo' esser fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.
4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5

Partecipazione al procedimento 1. Ai sensi dell' art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241 , presso il Servizio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento della protezione civile sono rese note, mediante affissione nell'apposito albo, le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prender parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale.
Nota all'art. 5:
- Si trascrive il testo dell' art. 10 della legge n. 241/1990 :
"Art. 10. - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;
b) di presentazione memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".

Art. 6

Termine finale del procedimento 1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , siano di competenza di amministrazioni diverse da quella del Dipartimento della protezione civile, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Amministrazione abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto e del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale l'Amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini del silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformita'.
Nota all'art. 6:
- Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990 :
"Art. 16. - 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita', dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti".
"Art. 17. - 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione precedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16".

Art. 7

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche
di organi od enti appositi 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall' art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , l'Amministrazione richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non puo' comunque essere superiore ad altri quarantacinque giorni.
2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all' art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresi', ove occorra, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando non si sara' provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvedera' di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.
Nota all'art. 7:
- Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4 , e 17, comma 1 e 3, della legge n. 241/1990 , si rimanda alla nota all'art. 6.

Art. 8

Parere facoltativo del Consiglio di Stato 1. Quando, fuori dei casi di parere obbligatorio, si ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa tale determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all' art. 16, comma 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9

Unita' organizzativa responsabile del procedimento 1. Ai fini dell'individuazione del responsabile del procedimento e di ogni altro adempimento procedimentale, le unita' organizzative del Dipartimento della protezione civile, in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 112 , sono le seguenti:
a) uffici;
b) servizi;
c) centri.
2. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi delle predette unita' organizzative sono indicati nelle tabelle allegate al presente regolamento.
Nota all' art. 9:
- Per il D.P.C.M n. 112/1990 si rimanda alla nota alle premesse.

Art. 10

Responsabile del procedimento 1. Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall' art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonche' quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15 .
Note all'art. 10:
- Si trascrive il testo dell' art. 6 della legge n. 241/1990 :
"Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione".
- La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

Art. 11

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento 1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.
2. Qualora necessario, e comunque entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 12

Pubblicita' aggiuntiva 1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, puo' essere, in tutto o in parte, reso pubblico mediante idonei mezzi di comunicazione, nel rispetto della normativa vigente. Le stesse forme e modalita' potranno essere utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. Il Servizio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 agosto 1995 Il Presidente: DINI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1995 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 104

Allegato

((ALLEGATO
PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
================================================
1. Procedimenti
2. Unita' organizzativa responsabile
3. Normativa di riferimento
4. Termine
5. NOTE
================================================
UFFICIO OPERE PUBBLICHE DI EMERGENZA
1. Parere istruttorio per finanziamento di interventi in caso di
calamita' metereologiche
2. Servizio calamita' metereologiche
3. L. 225/1992 Normativa di emergenza
4. 90 gg
5.
1. Parere istruttorio per finanziamento di interventi in caso di emergenze sismiche
2. Servizio terremoti e bradisismi
3. 225/1992 Normativa di emergenza
4. 90 gg
5.
1. Parere istruttorio per finanziamento di interventi in caso di emergenze idriche (realizzati direttamente da altre
amministrazioni)
2. Servizio emergenze idriche e delle acque
3. L. 225/1992 Normativa di emergenza
4. 90 gg
5.
1. Parere istruttorio per finanziamento di interventi in caso di emergenze idriche (effettuati direttamente dal Dipartimento) 2. Servizio emergenze idriche e delle acque
3. L. 225/1992 Normativa di emergenza
4. 90 gg
5.
1. Parere istruttorio per finanziamento di interventi in caso di emergenze idrogeologiche
2. Servizio dissesti idrogeologici
3. L. 225/1992 L. 120/1987 Reg. n. 350/1895 Normativa di emergenza 4. 90 gg
5.
1.Predisposizione dei decreti di pagamento per le Commissioni di collaudo
2. Ogni servizio dell'ufficio secondo le competenze
3. L. e R.C.G.S.
4. 30 gg
5.
UFFICIO EMERGENZE
1. Richiesta trasporto aereo ad ente non convenzionato
2. Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.)
3. L. 225/1992
4. ore 2,30
5.
1. Richiesta trasporto aereo ad ente della Difesa
2. Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.)
3. L. 225/1992
4. ore 1,30
1. Ordine di trasporto a ditta convenzionata
2. Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.)
3. L. 225/1992
4. ore 1,30
5.
1. Richiesta intervento aereo A.I.B. ad ente della Difesa
2. Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.)
3. L. 225/1992
4. ore 0,30
5.
1.Intervento per prevenire o eliminare l'inquinamento o l'imminente pericolo di inquinamento del mare, anche accidentale, da
idrocarburi o altre sostanze nocive provenienti da qualsiasi
fonte (*)
2. Autorita' marittima competente per giurisdizione
3. L. 979/1982 (art. 11 - 1 comma, art. 12 - 2 comma)
4.Ordine di intervento immediato dalla segnalazione dell'emergenza 5.(*) Fase esoprocedimentale su richiesta dell'autorita' marittima 1.Intervento per prevenire o eliminare l'inquinamento o il pericolo di inquinamento con grave emergenza (*)
2. Autorita' marittima competente per giurisdizione
3. L. 979/1982 (art. 11 - 2 comma, art. 12 - 2 e 3 comma)
4.Ordine di intervento immediato dalla segnalazione dell'emergenza 5.(*) Fase esoprocedimentale (su richiesta dell'autorita'
marittima)
1.Intervento tecnico per soccorso in mare ad aeromobili caduti
entro 5 miglia nautiche dalla torre di controllo dell'aeroporto
(**)
2. Prefettura
3. D.I. 1-7-1991, n. 698 rep.
4. Ordine di intervento immediato dalla segnalazione dell'emergenza 5. (**) Fase esoprocedimentale (su richiesta della Prefettura)
1.Coordinamento soccorso in mare ad aeromobili caduti entro 5
miglia nautiche dalla torre di controllo dell'aeroporto
2. Centro operativo emergenza in mare (C.O.E.M.)
3. D.I. 1-7-1991, n. 698 rep.
4.Ordine di intervento immediato dalla segnalazione dell'emergenza 5.
1.Soccorso in mare ad aeromobili sinistrati in prossimita'
aeroporti costieri
2. Centro operativo emergenza in mare (C.O.E.M.)
3. D.I. 1-7-1991, n. 698 rep.
4.Ordine di intervento immediato dalla segnalazione dell'emergenza 5.
UFFICIO ORGANIZZAZIONE AFFARI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 1. Fornitura di beni e servizi mediante gara formale
2. Servizio attivita' contrattuali
3. L. e R.C.G.S. L. 646/1982 e successive modifiche
4. 350 gg (*)
5.(*) Nel termine e' compreso il tempo per il rilascio del parere da parte del Consiglio di Stato, da parte dell'UTE o P.G.S. (90
gg) e quello per l'acquisizione delle documentazioni antimafia
(30 gg)
1.Acquisto beni e fornitura di servizi mediante trattativa privata 2. Servizio attivita' contrattuali
3.L. e R.C.G.S. D.P.R. n. 359/1985 L. 646/1982 e successive
modifiche
4. 200 gg (*) 5.(*) Nel termine e' compreso il tempo per il rilascio del parere
da parte del Consiglio di Stato, da parte dell'UTE o P.G.S. (90 gg) e quello per l'acquisizione delle documentazioni antimafia
(30 gg)
1. Riconoscimento del debito
2. Servizio attivita' contrattuali
3. R.D. 16-3-42, n. 262 Circ. 18-6-75, n. 46
4 . 250 gg (*)
5(*) Nel termine e' compreso il tempo per il rilascio del parere
da parte del Consiglio di Stato, da parte dell'UTE o P.G.S. (90
gg) e quello per l'acquisizione delle documentazioni antimafia
(30 gg)
Liquidazione ed emissione ordinativi di pagamento relativi a:
1.- indennita' di Presidenza al personale comandato L. 180/1983 e
L. 938/1982
2. Servizio organizzazione
3. L. e R.C.G.S.
4. 30 gg
5.
1. - straordinario spettante al personale in servizio al
Dipartimento
2. Servizio organizzazione
3. L. e R.C.G.S.
4. 30 gg
5.
1.- straordinario in servizio per temporanea utilizzazione presso il Dipartimento
2. Servizio organizzazione
3. L. e R.C.G.S.
4. 30 gg
5.
1.Sopralluoghi effettuati dai componenti del Gruppo nazionale
difesa catastrofi idrogeologiche
2. Servizio organizzazione
3. L. e R.C.G.S.
4. 180 gg
5.
1.Gettoni di presenza riunioni Commissioni Vesuvio, Grandi rischi, ecc.
2. Servizio organizzazione
3. L. e R.C.G.S.
4. 180 gg
5.
1.Predisposizione di ordinanza per la movimentazione del personale 2. Servizio organizzazione
3. L. 180/1983
4. 6 gg (*)
5.(*)Termini decorrenti dalla predisposizione del provvedimento
alla firma del Ministro
1.Predisposizione di decreti di conferimento di incarichi
particolari
2. Servizio organizzazione
3. L. 400/1988 D.P.C.M. n. 112 13-2-1990 L. 730/1986
4. 3 gg
5.
1.Immissione personale ruoli speciali ad esaurimento c/o enti
locali, territoriali e altre amministrazioni (*)
2. Servizio organizzazione
3. L. 730/1986
4. 30 gg
5.(*)Fasi esoprocedimentali di competenza del segretariato
generale della P.C.M. e delle altre amministrazioni di
appartenenza
1. Rilascio certificazione e/o attestazione di servizio
2. Servizio organizzazione
3. D.P.R. n. 3 10-1-1957
4. 2 ore
5.
1.Istruttoria per il riconoscimento di malattie dipendenti cause
servizio
2. Servizio organizzazione
3. D.P.R. n. 3 10-1-1957
4. 6 gg
5.
1. Istruttoria per la concessione dell'astensione facoltativa post-partum alle lavoratrici madri, per malattia figlio entro i
primi tre anni di vita del bambino
2. Servizio organizzazione
3. L. 1204/1971
4. 1 g
5.
1. Istruttoria per la fruizione da parte delle lavoratrici madri
dell'astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio
2. Servizio organizzazione
3. L. 1204/1971
4. 1 g
5. (*) Fasi esoprocedimentali di procedimento di competenza del
segretariato generale della P.C.M. e delle altre amministrazioni di appartenenza
1.Istruttoria per la concessione dell'astensione facoltativa post-partum alle lavoratrici madri entro il primo anno di vita
del bambino (*)
2. Servizio organizzazione
3. L. 1204/1971
4. 1 g
5.(*) Fasi esoprocedimentali di procedimento di competenza del
segretariato generale della P.C.M. e delle altre amministrazioni di appartenenza
1. Istruttoria per la concessione dell'astensione anticipata
ant-partum alle lavoratrici madri (*)
2. Servizio organizzazione
3. L. 1204/1971
4. 1 g
5.(*) Fasi esoprocedimentali di procedimento di competenza del
segretariato generale della P.C.M. e delle altre amministrazioni
di appartenenza
1. Richieste e rinnovo comandi. Istruttoria (*)
2. Servizio organizzazione
3. D.P.R. 1077/1970 L. 400/1988
4. 6 gg
5.(*) Fasi esoprocedimentali di procedimento di competenza del
segretariato generale della P.C.M. e delle altre amministrazioni
di appartenenza
1. Richieste collocamento fuori ruolo. Istruttoria (*)
2. Servizio organizzazione
3. D.P.R. 1077/1970
4. 6 gg
5.(*) Fasi esoprocedimentali di procedimento di competenza del
segretariato generale della P.C.M. e delle altre amministrazioni
di appartenenza
1. Richieste utilizzazione temporanea di personale
2. Servizio organizzazione
3. L. 180/1983
4. 2 gg
5.
1.Istruttoria delle pratiche concernenti le assenze per malattia
2. Servizio organizzazione
3. C.C.N.L. art. 21
4. 1 g
5.
1. Istruttoria per la concessione di aspettativa per motivi di
famiglia
2. Servizio organizzazione
3. D.P.R. n. 3 10-1-1957
4. 1 g
5.
1. Concessione permessi retribuiti
2. Servizio organizzazione
3. C.C.N.L. art. 18
4.
5.
Liquidazioni ed emissioni ordinativi di pagamento relativi a:
1. - spese sostenute con procedura ad economia
2. Servizio affari contabili e finanziari
3. L. e R.C.G.S.
4. 90 gg (*)
5.(*)I termini di cui contro sono sospesi durante i periodi di
carenza di disponibilita' finanziaria non imputabili agli organi
dell'amministrazione
1. - contratti per la fornitura di beni e servizi per il
funzionamento
2. Servizio affari contabili e finanziari
3. L. e R.C.G.S.
4. 90 gg (*)
5.(*) I termini di cui contro sono sospesi durante i periodi di carenza di disponibilita' finanziaria non imputabili agli organi dell'amministrazione
1. - riassegnazione trasferimento fondi ad enti vari, istituti di credito, ecc.
2. Servizio affari contabili e finanziari
3. L. e R.C.G.S.
4. 180 gg (*)
5. (*) I termini di cui contro sono sospesi durante i periodi di carenza di disponibilita' finanziaria non imputabili agli organi
dell'amministrazione
1. - forniture e/o lavori connessi con attivita' istituzionali
(bradisismo, mareggiate, ecc.)
2. Servizio affari contabili e finanziari
3. L. e R.C.G.S.
4. 180 gg (*)
5. (*) I termini di cui contro sono sospesi durante i periodi di carenza di disponibilita' finanziaria non imputabili agli organi
dell'amministrazione
1. - onorari avvocati e spese di giudizio
2. Servizio affari contabili e finanziari
3. L. e R.C.G.S.
4. 120 gg (*)
5.(*) I termini di cui contro sono sospesi durante i periodi di carenza di disponibilita' finanziaria non imputabili agli organi
dell'amministrazione
1. - sentenze avverse all'amministrazione
2. Servizio affari contabili e finanziari
3. L. e R.C.G.S.
4. 120 gg (*)
5.(*)I termini di cui contro sono sospesi durante i periodi di carenza di disponibilita' finanziaria non imputabili agli organi
dell'amministrazione
================================================
1. Procedimenti
2. Unita' organizzativa responsabile
3. Normativa di riferimento
4. Termine (*)
5. NOTE
================================================
1. - onorari a direttori lavori e collaudatori
2. Servizio affari contabili e finanziari
3. L. e R.C.G.S.
4. 120 gg (*)
5.(*)I termini di cui contro sono sospesi durante i periodi di
carenza di disponibilita' finanziaria non imputabili agli organi
dell'amministrazione
1. - canoni di locazione
2. Servizio affari contabili e finanziari
3. L. e R.C.G.S.
4. 120 gg (*)
5.(*)I termini di cui contro sono sospesi durante i periodi di
carenza di disponibilita' finanziaria non imputabili agli organi
dell'amministrazione
1.- accreditamento fondi a "funzionari delegati" e "commissari ad acta"
2. Servizio affari contabili e finanziari
3. Art. 18 L. 225/1992
4. 60 gg (*)
5.(*)I termini di cui contro sono sospesi durante i periodi di
carenza di disponibilita' finanziaria non imputabili agli organi
dell'amministrazione
1. - contributi alle associazioni di volontariato
2. Servizio affari contabili e finanziari
3. Art. 19 L. 225/1992
4. 120 gg (*)
5(*)I termini di cui contro sono sospesi durante i periodi di
carenza di disponibilita' finanziaria non imputabili agli organi
dell'amministrazione
UFFICIO PREVISIONE E PREVENZIONE
1.Parere istruttorio in materia di previsione e prevenzione rischi 2. Ogni Servizio (*) dell'ufficio secondo le competenze
3. L. 225/1992 L. 120/1987 L. 183/1989
4. 60 gg (**) 5.(*) I Servizi competenti per tipologie di rischio sono: Servizio
idrogeologico; Servizio rischio sismico e vulcanico; Servizio rischio industriale e del trasporto; Servizio rischio ecologico e
nucleare
(**) Il termine e' comprensivo del tempo necessario per acquisire
il parere della Commissione grandi rischi (30 gg) e
dell'effettuazione del sopralluogo (10 gg)
1.Concessione di contributi finanziari a gruppi ed istituti di
ricerca scientifica per finalita' di protezione civile
2. Servizio competente per materia o settore di rischio
3. L. 225/1992
4. 60 gg (›)
5.(›)Il termine comprende il tempo necessario per l'acquisizione
del parere del Ministero della universita' e ricerca scientifica
(30 gg)
================================================
1. Procedimenti
2. Unita' organizzativa responsabile
3. Normativa di riferimento
4. Termine
5. NOTE
================================================
UFFICIO AFFARI GENERALI DOCUMENTAZIONE E VOLONTARIATO
1.Iscrizione nell'elenco delle associazioni di volontariato di
protezione civile
2.Servizio volontariato
3. Art. 18 L. 225/1992
4. 120 gg (*)
5.(*) Nel termine e' comprensivo il tempo richiesto per
l'acquisizione del parere della prefettura (90 gg)
1.Concessione dei contributi alle associazioni di volontariato per
il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della
preparazione tecnica
2. Servizio volontariato
3. Art. 18 L. 225/1992
4. 120 gg (**)
5.(**) I tempi decorrono dal 2 gennaio dell'anno successivo a
quello in cui e' stata fatta la richiesta per consentire una
graduatoria esauriente di tutte le domande relative all'anno
precedente
1.Predisposizione degli atti per il rimborso spese ai datori di
lavoro per l'impiego di volontari in attivita' di protezione
civile
2. Servizio volontariato
3. Art. 18 L. 225/1992
4. 90 gg
5.
1. Relazione annuale al Parlamento sullo stato della P.A.
2. Servizio affari generali
3. Art. 18 D.P.R. 30-6-72, n. 748
4 . 90 gg (*)
5.(*) I termini decorrono dalla data di ricezione alla richiesta
dell'amministrazione competente
1. Relazione al Parlamento per esercizio finanziario
2. Servizio affari generali
3. Art. 16 T.U. 1214/1934
4. 60 gg (*)
5.(*)I termini decorrono dalla data di ricezione alla richiesta
dell'amministrazione competente
1. Gestione della corrispondenza in arrivo
2. Servizio affari generali
3. R.D. n. 35 del 1900
4. 1 g
5.
1. Gestione della corrispondenza in partenza
2. Servizio affari generali
3. R.D. n. 35 del 1900
4. 1 g
5.
1.Organizzazione,direzione ed esecuzione esercitazioni T.L.C. di
emergenza con la collaborazione di organismi
2. Centro telecomunicazioni
3. L. 225/1992 D.P.C.M. n. 112 13-2-1992 L. 547/1982
4. 50 gg
5.
1.Sostituzione potenziamento e ammodernamento di apparati e
subsistemi di telecomunicazione per servizi di emergenza vari
2. Centro telecomunicazioni
3. L. 547/1982 D.P.C.M. n. 112 13-2-1992 L. 225/1992
4. 240 gg (*)
5.(*)Nel calcolo dei tempi sono comprensivi 180 gg impiegati dal
Provveditorato generale dello Stato per l'espletamento della sub
procedura di affidamento contrattuale delle opere
1. Acquisizione pubblicazione
2. Centro telecomunicazioni
3. R.D.18-11-1923 n. 244 R.D. 23-5-1924 n. 827 D.P.R. 5-6-1985 n.
359 L. 225/1992 L. 547/1982
4. 30 gg
5.
1. Organizzazione di visite didattiche
2. Centro telecomunicazioni
3. L. 225/1992
4. 30 gg
5.
1.Organizzazione corsi del Dipartimento in materia di protezione
civile
2. Centro telecomunicazioni
3. T.U. 3-1-1957 n. 10 D.P.R. 23-8-1988 n. 395
4 . 60 gg
5.
1.Preparazione e organizzazione per la partecipazione a mostre e
convegni
2. Centro telecomunicazioni
3. L. 225/1992
4. 30 gg
5.
1. Controllo tecnico sui contratti di manutenzione e riparazione
2. Centro telecomunicazioni
3. L. 225/1992 D.P.C.M. n. 112 13-2-1992 R.D. n. 287 23-5-1924
4. 30 gg
5.
1. Gestione servizi telegrafici con rete ordinaria:
- messaggi in partenza
2. Centro telecomunicazioni
3. L. 225/1992 L. 547/1982 D.P.C.M. n. 112 13-2-1992 R.D. n. 287
23-5-1924
4. 1 g (*)
5. (*) 90 minuti per messaggi urgenti
1. Gestione servizi telegrafici con rete ordinaria:
- messaggi in arrivo
2. Centro telecomunicazioni
3. L. 225/1992 L. 547/1982 D.P.C.M. n. 112 3-2-1992 R.D. n. 287
23-5-1924
4. 2h e 30 m (*)
5. (*) Consegna immediata per messaggi interni
1.Organizzazione e gestione servizi di telecomunicazioni di
emergenza
2. Centro telecomunicazioni
3. L. 225/1992 D.P.C.M. n. 112 13-2-1992 - O.S. n. 1 L. 547/1982
R.D. 23-5-1924, n. 827
4 . 2 gg
5.
1.Gestione apparati trasportabili per comunicazione di emergenza
(cellulari radio portatili)
2. Centro telecomunicazioni
3. L. 225/1992
4. 10 gg
5.
1. Controllo esecuzione contratti di realizzazione impianti T.L.C.
2. Centro telecomunicazioni
3. L. 225/1992
4. 10 gg
5.
1. Organizzazione e svolgimento di corsi di qualificazione per la
direzione e gestione STAZIONE C/S italiana
2. Centro telecomunicazioni
3. L. 547/1982 L. 225/1992
4. 200 gg
5.
1. Controllo fatturazione e servizi di telecomunicazioni forniti
dalla SIP, dall'INMARSAT e della P.T.
2. Centro telecomunicazioni
3. R.D. 23-5-1924, n. 827 L. 547/1982 L. 225/1992
4. 7 gg (*)
5. (*)In caso di contestazione dell'addebito il tempo e' elevato a
30 gg
1. Contratto fornitura e installazione materiali tecnici per
stazione CASFAS/SARSAT italiana
2. Centro telecomunicazioni
3. L. 225/1992 L. 547/1982 R.D. 23-5-1924, n. 827
4 . 335 gg (*)
5.(*) Nel tempo complessivo sono compresi 60 gg per il parere del
Consiglio di Stato; 60 gg per il parere di congruita' dell'U.T.E.
1. Sviluppo diretto di procedure informatiche (o interventi di manutenzione) richieste dagli uffici del Dipartimento e previste
dal piano triennale o riconosciute urgenti
2. Centro applicazioni studi informatici (C.A.S.I.)
3. 45 gg
4.
1.Predisposizione della bozza (*) del piano triennale e della bozza
di revisione annuale relativa a studi di fattibilita' progetti di
sviluppi, mantenimento e gestione del sistema informativo
automatizzato previsto dalla L. 225/1992
2. Autorita' per l'informatica
3. D.L.vo n. 39 12-2-1993 art. 9
4. 90 gg
5. (*) Fase esoprocedimentale svolta dal C.A.S.I.
1.Esperimento di gare per l'acquisto di beni sulla base del piano
triennale approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
2. Centro applicazioni studi informatici
3. L.C.G.S. D.L.vo 39/1993
4. 300 gg (**)
5.(**)Nel termine sono compresi i tempi per il parere di
congruita' (60 gg) e per il parere del Consiglio di Stato (60 gg)
1.Ricezione e valutazione di offerte di beni e servizi informatici
e di proposte di collaborazione da parte di imprese private o
pubblica amministrazione
2. Centro applicazioni studi informatici
3. D.P.C.M. n. 113 13-2-1993
4. 45 gg
5.
1.Stipulazione di contratti per l'acquisto di beni e servizi
informatici sulla base di aggiudicazione a seguito di gara o
trattativa privata prevista dal piano triennale approvata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri
2. Centro applicazioni studi informatici
3. D.L.vo n. 39 13-2-1993 L.C.G.S. D.L.vo n. 39/1993
4. 105 gg (**)
5.(**) Nel termine sono compresi i tempi per il parere
dell'Autorita' per l'informatica (60 gg) e per il parere del
Consiglio di Stato (60 gg)
1.Predisposizione della bozza di relazione annua sullo stato
dell'automazione del Dipartimento della protezione civile a
consuntivo dell'anno precedente
2. Centro applicazioni studi informatici
3. D.L.vo 39/1993
4. 45 gg
5.
1. Verifica periodica di risultati conseguiti dal sistema
informativo automatizzato del Dipartimento della protezione
civile
2. Centro applicazioni studi informatici
3. D.L.vo 39/1993
4. 45 gg
5. ))
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