089G0156
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Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego. (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 1989 n. 127)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 15/4/1989 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 , legge-quadro sul pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67 , recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988); Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554 , recante disposizioni in materia di pubblico impiego, e in particolare l'art. 7, comma 6, che prevede la determinazione, mediante apposito decreto, delle modalita' di accertamento del possesso e l'individuazione dei criteri oggetto di valutazione dei requisiti culturali e professionali dei candidati al reclutamento di personale a tempo determinato; Sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari; Sentito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Udito il parere del Consiglio di Stato; Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione 1. In attuazione di quanto previsto dall' art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali costituiscono, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti e secondo le modalita' stabilite con il presente decreto, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per qualifiche, categorie o profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima, di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni.
2. La costituzione dei rapporti di lavoro e' consentita per la realizzazione di programmi di intervento nei settori indicati dall' art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , nonche' in altri settori attinenti a servizi di interesse generale individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su motivata proposta dell'amministrazione o dell'ente interessato, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.
3. Limitatamente all'assunzione di personale da adibire a mansioni riferite a qualifiche, categorie o profili professionali per i quali e' prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e dell'eventuale professionalita' richiesta, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.
4. Per gli uffici periferici delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , situati nel territorio della provincia di Bolzano, la normativa del presente decreto e' applicata nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
Il testo dell' art. 7, comma 6, della legge n. 554/1988 e' il seguente: "Le amministrazioni indicate nel comma 1 possono costituire, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, per la realizzazione, nell'ambito delle previsioni di cui agli accordi sindacali contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge-quadro sul pubblico impiego, n.d.r.), di specifici progetti-obiettivo interessanti, in special modo, i settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, dell'erogazione delle pensioni, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di handicaps, dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti ed altresi' i progetti di formazione-lavoro, nonche' per ulteriori esigenze concernenti settori da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per la costituzione dei predetti rapporti, limitatamente al personale dei profili professionali che richiedano il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni previste dall' art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392 , e successive modificazioni e integrazioni.
Per il restante personale si provvede garantendo la pubblicita' del reclutamento tramite apposito avviso, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, contenente l'indicazione del numero delle unita' richieste e dei requisiti culturali e professionali necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le modalita' di accertamento del possesso dei predetti requisiti, nonche' i criteri oggettivi di valutazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari e quello delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale".
Il testo dell' art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall' art. 4, commi 4- bis e 4-quinquies, del D.L. n. 86/1988 , richiamato nell'articolo soprariportato, e' il seguente:
"Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici).
1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facolta' di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.
4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i Corpi civili militarmente ordinati".
Il comma 4- ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: "L' art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo alle assunzioni temporane di personale presso le amministrazioni dello Stato, n.d.r.), e dell' art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unita' sanitarie locali".
Il D.P.C.M. n. 392/1987 , richiamato anch'esso nel comma 6 dell'art. 7 della legge n. 554/1988 surriportato, contiene modalita' e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell' art. 16 della legge n. 56/1987 recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell' art. 7, comma 6, della legge n. 554/1988 si veda la precedente nota.
- Il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1988) disciplina l'avviamento e la selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione della pubblica amministrazione.
- La legge n. 70/1975 concerne disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.
- Il D.P.R. n. 752/1976 reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.
Art. 2
Procedure per l'accertamento dei requisiti 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, il personale da adibire a mansioni riferite a qualifiche, categorie o profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima, e' reclutato mediante prova selettiva, alla quale sono ammessi, sulla base di una graduatoria formata previa valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 3, i candidati che, in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti dai singoli ordinamenti, abbiano presentato domanda nei termini, con le modalita' e per le disponibilita' di rapporti a tempo pieno e a tempo parziale indicati nell'avviso di reclutamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2. I comuni con popolazione inferiore a 100 mila abitanti provvedono, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio - nel rispetto di quanto stabilito dall' art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modificazioni ed integrazioni - al reclutamento del personale indicato nel comma 1, secondo i sistemi di selezione previsti dai relativi regolamenti, garantendo in ogni caso la pubblicita' dell'avviso di reclutamento ai sensi dell' art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 .
Note all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 16 della legge n. 56/1987 si veda la nota alle premesse.
- Per il testo dell' art. 7, comma 6, della legge n. 554/1988 si veda la nota alle premesse.
Art. 3
Formazione della graduatoria 1. Le amministrazioni e gli enti pubblici, con riferimento alle singole qualifiche, categorie o profili professionali ed ai regimi di orario a tempo pieno e a tempo parziale indicati negli avvisi di reclutamento, predispongono apposite graduatorie, sulla base dei seguenti titoli dichiarati dai candidati nelle domande:
a) votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio richiesto;
b) precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a tempo determinato, purche' non si siano conclusi per demerito.
2. Alla votazione conseguita nel titolo di studio prescritto rispettivamente per l'accesso alla settima e per l'accesso alla quinta ed alla sesta qualifica funzionale e' attribuito un punteggio fino al massimo di 4 punti. Per ciascun periodo di nove mesi prestato con rapporto a tempo indeterminato e per ciascun periodo di novanta giorni prestato con rapporto a tempo determinato sono attribuiti, in aggiunta, punti 0,50 fino ad un massimo di punti 6. A parita' di punteggio precede in graduatoria il candidato piu' anziano di eta'.
In nessun caso sono valutati i periodi di servizio a tempo indeterminato che hanno dato luogo a trattamento pensionistico.
3. Qualora il programma di intervento debba essere attuato stabilmente in piu' sedi di servizio, i candidati sono tenuti a dichiarare nella domanda la sede prescelta tra quelle indicate nell'avviso di reclutamento e sono inclusi soltanto nella graduatoria riferita alla sede medesima.
4. E' ammesso a sostenere la prova selettiva un numero di candidati, individuati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi dei commi precedenti, pari al quintuplo del numero degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale.
5. All'espletamento della prova selettiva attende apposita commissione presieduta da un dirigente dell'amministrazione o dell'ente e composta da due funzionari di livello non inferiore al settimo, scelti tra il personale, anche in quiescenza, della pubblica amministrazione. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal componente con minore anzianita' di servizio.
Art. 4
Prova selettiva 1. La prova selettiva e' intesa ad accertare il possesso del grado di professionalita' necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, mediante la soluzione, in tempi predeterminati, di appositi quiz a risposta multipla per le amministrazioni e gli enti pubblici e per i comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti.
2. Per la valutazione della prova la commissione dispone di 10 punti; essa si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 7 decimi.
3. La graduatoria di merito e' formulata sommando al punteggio relativo al possesso dei titoli di ammissione, valutati ai sensi dell'art. 3, comma 2, la votazione conseguita nella prova selettiva.
4. L'utilizzazione delle graduatorie previste dall'art. 3, e' subordinata all'esaurimento della graduatoria di merito, sempre che ricorrano sopravvenute esigenze che richiedono il reclutamento di ulteriori unita' di personale appartenente alla stessa qualifica, categoria o profilo professionale, da destinare alla realizzazione del medesimo programma.
Art. 5
Norma di rinvio 1. La presentazione dei documenti di rito e di quelli attestanti il possesso dei requisiti culturali e professionali gia' dichiarati nella domanda, deve avvenire, ai sensi e agli effetti di cui all' art. 7, commi 5 , 6 e 7, della legge 22 agosto 1985, n. 444 , entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di nomina.
2. Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le norme vigenti dei singoli ordinamenti.
Nota all'art. 5:
Il testo dell' art. 7, commi 5 , 6 e 7, della legge n. 444/1985 (Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali), e' il seguente:
"La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovra' avvenire entro il primo mese di servizio.
I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate".
Art. 6
Entrata in vigore 1. Il presente decreto, che sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 30 marzo 1989 Il Presidente del Consiglio dei Ministri DE MITA Il Ministro per la funzione pubblica CIRINO POMICINO Il Ministro del tesoro AMATO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 aprile 1989 Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 14