Monitoring Gesetzessammlung

091G0096

IT - DPCM

091G0096

Regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 1991 n. 94)

Art. 1 - Abbreviazioni

Abbreviazioni 1. Nel presente regolamento le seguenti denominazioni abbreviate corrispondono:
a) "la/alla/della legge", alla legge 9 luglio 1990, n. 185 ;
b) "materiali", ai materiali di armamento di cui all'art. 2 della legge;
c) "elenco", all'elenco dei materiali di armamento di cui all'art. 2, comma 3, della legge;
d) "registro", al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3 della legge;
e) "operatore" e "operatori", ai soggetti interessati a ottenere o che abbiano ottenuto il rilascio delle autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge nonche' ai richiedenti le transazioni bancarie di cui all'art. 11, comma 1, del presente regolamento;
f) "operazione" ed "operazioni", a esportazione ed importazione, definitiva o temporanea; transito; cessione di licenze di produzione, concessione di licenze di fabbricazione e trasformazione o adattamento di materiali e mezzi di cui all'art. 1 e all'art. 2, commi 5 e 7, della legge; prestazione di servizi di cui all'art. 2, comma 6, all'art. 9, comma 5, lettera a), e all'art. 11, comma 2, lettera b), della legge;
g) "comitato", al comitato consultivo di cui all'art. 7 della legge;
h) "CISD", al Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa di cui all'art. 6 della legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascriti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve prununziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- I testi degli articoli 29 e 30 della legge n. 185/1990 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) sono i seguenti:
"Art. 29 (Regolamento di esecuzione). - 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sara' emanato ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il regolamento contenente le norme di esecuzione.
Art. 30 (Distacco di personale). - 1. Per lo svolgimento delle attivita' connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, nel regolamento d'esecuzione di cui all'art. 29 saranno emanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , norme per il distacco al Ministero degli affari esteri di personale di altre amministrazioni".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera c) :
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 185/1990 e' il seguente:
"Art. 2 (Materiali di armamento). - 1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.
2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie:
a) armi nucleari, biologiche e chimiche;
b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3;
d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art. 1;
i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
m) materiali specifici per l'addestramento militare;
n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.
3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2, e' approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono disposti con decreto da adottarsi nelle forme suindicate, avuto riguardo alla evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonche' agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.
4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento:
a) ai soli fini dell'esportazione, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;
b) limitatamente alle operazioni di esportazione e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2.
5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 ed alla lettera a) del comma 4.
6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia gia' stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, e' soggetta esclusivamente al nulla-osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, purche' costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato.
7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprieta' del committente, sia in Italia o all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera d):
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 185/1990 e' il seguente:
"Art. 3 (Registro nazionale delle imprese). - 1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti, e' istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione puo' essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.
2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali ed ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.
3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all' art. 28, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , fermi restando i requisiti indicati all' art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110 .
4. Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalita' che saranno prescritte con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purche' in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
a) per le imprese individuali e per le societa' di persone, la cittadinanza italiana, dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purche' cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;
b) per le societa' di capitali, purche' legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attivita' concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purche' cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria.
5. Possono essere altresi' iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o piu' imprese iscritte al registro nazionale purche' nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, sempreche' il legale rapresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b).
6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.
7. Gli iscritti al registro nazionale devono comunicare al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o estenzione dell'impresa.
8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese dichiarate fallite.
9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilita' stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonche' dall'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646 .
10. Non sono iscrivibili, o se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell' art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110 , nonche' della presente legge.
11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento.
12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto di cui all'art. 22 assumano con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.
13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10, 11, e 12 determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1.
14. Qualora venga rimosso l'impedimento all'iscrizione l'impresa potra' ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.
15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o il consorzio potranno esercitare le normali attivita' nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validita', ad eccezione di quelle oggetto di contestazione.
Ad essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni".
Note all'art. 1, comma 1, lettera f):
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 185/1990 e' il seguente:
"Art. 1 (Controllo dello Stato). - 1. L'esportazione, l'importazione e il transito di materiale di armamento nonche' la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
2. L'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento, di cui all'art. 2, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato.
3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.
4. Le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del Paese destinatario.
5. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonche' quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali.
6. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresi' vietati:
a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere;
b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell' art. 11 della Costituzione ;
c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite;
d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo;
e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese; verso tali Paesi e' sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamita' naturali.
7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ed il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonche' la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonche' a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.
8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:
a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;
b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3, previa autorizzazione di cui all'art. 13;
c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;
d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall' art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ;
e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere, per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attivita' dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla-osta del Ministero della difesa.
9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze armate e di polizia;
b) le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;
c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purche' non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al trattato Nord Atlantico ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335 .
10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.
11. Sono escluse altresi' dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all' art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , nonche' le armi corte da sparo purche' non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare".
- Per il testo dei commi 5 e 7 del comma 6 dell'art. 2 della legge n. 185/1990 si veda la precedente nota alla lettera c).
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 185/1990 e' il seguente:
"Art. 9 (Disciplina delle trattative contrattuali). - 1.
I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento.
2. Entro sessanta giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, puo' vietare la prosecuzione della trattativa.
3. Il Ministro puo' disporre altresi' condizioni o limitazioni alle attivita' medesime, tenuto conto dei principi della presente legge e degli indirizzi di cui all'art. 1, nonche' di motivi d'interesse nazionale.
4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento da e verso Paesi NATO e UEO ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facolta' di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.
5. Sono soggette al solo nulla-osta del Ministro delle difesa importazione ed esportazioni:
a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali gia' oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;
b) di materiali gia' regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;
c) di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneita' e simili;
d) di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali gia' autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;
e) di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonche' di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.
6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attivita' di cui al presente articolo possono avvalersi del comitato di cui all'art. 7.
7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione, nonche' eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati all'impresa interessata".
- Il testo dell' art. 11 della legge n. 185/1990 e' il seguente:
"Art. 11 (Domanda di autorizzazione). - 1. Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, le cessioni di licenza e il transito, deve essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne da' notizia al Ministero del commercio con l'estero. Tale domanda dovra' essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato.
2. Nella domanda devono essere indicati:
a) tipo e quantita' del materiale di armamento, oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi di materiali identificati ai quali esse appartengono;
b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonche' le condizioni per la disponibilita' alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;
c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonche' la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454 ;
d) il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3, lettera c);
e) l'identificazione del destinatario (autorita' governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);
f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprieta' e di brevetto e simili;
g) eventuali impegni per compensazioni industriali;
h) eventuali affidamenti da parte di amministrazioni dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita.
3. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione devono essere acclusi:
a) copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla-osta, ove previsti;
b) copia del contratto o del subcontratto di fornitura o acquisto o trasporto per la parte inerente alle condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il contratto e' scritto in lingua straniera, la copia deve essere corredata dalla traduzione in lingua italiana;
c) 1) un certificato d'importazione rilasciato dalle autorita' governative del Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; 2) per tutti gli altri Paesi, un 'certificato di uso finale' rilasciato dalle autorita' governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verra' riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorita' italiane preposte a tale compito.
4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato.
5. La documentazione di cui al presente articolo non e' richiesta per le operazioni previste all'art. 9, commi 4 e 5".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera g):
- Il testo dell' art. 7 della legge n. 185/1990 e' il seguente:
"Art. 7 (Comitato consultivo). - 1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali di armamento. Detto comitato esprime pareri al Ministro degli affari esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 13.
2. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro degli Affari esteri ed e' composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri.
3. Il comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali e puo' avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati di volta in volta dal presidente del comitato stesso il parere dei membri.
4. Il comitato e' validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.
5. Il comitato e' rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere confermati per una volta sola".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera h):
- Il testo dell' art. 6 della legge n. 185/1990 e' il seguente:
"Art. 6 (Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa). - 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).
2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato altri Ministri interessati.
3. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui l'Italia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione ed il transito dei materiali di armamento e sovrintende, nei casi previsti dalla presente legge, all'attivita' degli organi preposti all'applicazione della legge stessa.
4. Gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato sono comunicati al Parlamento.
5. Spetta altresi' al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'art. 1, comma 6.
6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla CEE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell' art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
CAPO II TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I NORME GENERALI SUI PROCEDIMENTI

Art. 2 - Comunicazioni, domande e documentazioni

Comunicazioni, domande e documentazioni 1. Le comunicazioni e domande di cui all' art. 6, commi 1, 4 e 6, all'art. 7, commi 1, 4 e 5, all'art. 9, comma 1, all'art. 10, comma 2, e le dichiarazioni di cui all'art. 11, comma 1, sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore o da un suo delegato, la firma dei quali e' autenticata ai sensi di legge ovvero depositata presso l'ufficio competente e sono corredate delle certificazioni richieste, rilasciate in data non anteriore a tre mesi ovvero, quando la legislazione del Paese estero di rilascio preveda una maggiore durata di validita', non anteriore a sei mesi dalla loro presentazione. Alle comunicazioni e domande sottoscritte dal delegato e' allegata anche la delega, in originale o copia conforme, ove non sia depositata presso il predetto ufficio.
2. Le certificazioni rilasciate dalle autorita' governative del Paese destinatario di operazioni di esportazione e di transito, dalle quali risulti la qualita' di imprese autorizzate dal Governo dello stesso Paese a produrre e commercializzare materiali oggetto della disciplina della legge, devono essere legalizzate dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente. Sono fatte salve le convenzioni internazionali sulla esenzione dalla legalizzazione.
3. I contratti e ogni altra documentazione in lingua straniera, ai fini delle autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge, sono presentati corredati di traduzione in lingua italiana; la traduzione e' asseverata nel caso il testo originale sia redatto in una lingua diversa da quelle ufficiali delle Comunita' europee.
4. In ogni fase del procedimento per il rilascio di autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge e al presente regolamento le unita' organizzative responsabili del procedimento possono richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni.

Art. 3 - Pubblicita' e informazioni

Pubblicita' e informazioni 1. Le direttive di cui all'art. 6, comma 1, all'art. 9, comma 1, all'art. 10, commi 1 e 4, e all'art. 11, comma 2, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'amministrazione competente informa tempestivamente gli operatori delle determinazioni assunte nel corso del procedimento.
3. Le unita' organizzative responsabili del procedimento possono richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni in qualunque fase dell'esecuzione delle operazioni.

Art. 4 - Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attivita'

Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attivita' 1. Alle attivita' degli organi e degli uffici investiti di compiti attinenti l'attuazione della legge si applicano le vigenti disposizioni di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 .
2. Per l'autorizzazione a seminari, soggiorni di studio e visite ai sensi dell'art. 21 della legge, gli organizzatori, salvo quanto disposto al comma 4, almeno trenta giorni prima, presentano domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorita' nazionale per la sicurezza, con le modalita' ed i contenuti definiti dalla stessa autorita' e resi noti agli interessati secondo le vigenti normative.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 si intende negata se non e' rilasciata, per il periodo e alle condizioni indicate nel relativo provvedimento, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della domanda.
4. Nel caso di visite contemplate da intese intergovernative, l'autorita' di cui al comma 2 rilascia l'autorizzazione secondo modalita' e nei termini conformi a quanto previsto nelle medesime intese.
Note all' art. 4:
- Il regio decreto n. 1161/1941 , reca: "Norme relative al segreto militare".
- Il testo dell' art. 21 della legge n. 185/1990 e' il seguente:
"Art. 21 (Seminari, soggiorni di studio e visite). - 1.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, su richiesta dell'impresa interessata, puo' autorizzare seminari, soggiorni di studio e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza".
CAPO III TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo II DEI SINGOLI PROCEDIMENTI

Art. 5 - Condizioni e limiti generali per le trattative contrattuali

Condizioni e limiti generali per le trattative contrattuali 1. Salve le condizioni o limitazioni che siano disposte per il rilascio di singole autorizzazioni e nulla-osta a trattative contrattuali, nel periodo compreso tra la data della comunicazione di inizio e i termini di cui all'art. 9, commi 2 e 4, della legge, e' vietata la comunicazione alle altre parti, con le quali si intende svolgere la trattativa contrattuale, di qualunque informazione classificata inerente materiali o documenti classificati nonche', se l'operatore ne sia informato, delle informazioni in corso di classificazione o di interesse nazionale.
Nota all'art. 5:
- Per i commi 2 e 4 dell'art. 9 della legge n. 185/1990 si veda la nota all'art. 1, comma 1, lettera f).

Art. 6 - Trattative contrattuali

Trattative contrattuali 1. Ogni comunicazione di inizio di trattative contrattuali riguardante le operazioni di cui all'art. 9 della legge e' presentata dall'operatore contemporaneamente ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, con le modalita' indicate nei seguenti commi e secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, emanate di concerto con il Ministro della difesa. Nella comunicazione sono indicati i seguenti dati:
a) estremi di iscrizione nel registro;
b) informazioni, requisiti e qualita' soggettive inerenti agli altri partecipanti alle trattative;
c) oggetto del contratto che si intende stipulare, con precisazione del tipo dei materiali oggetto delle trattative riferito all'elenco ed eventualmente alla lista di cui all'art. 18 della legge nonche' alla voce doganale, e quantitativo previsto;
d) classifica di segretezza dei materiali o dell'oggetto della trattativa;
e) se noti, modalita' di esecuzione, ivi compresi termini e modalita' di regolamento finanziario, previsti;
f) Paesi di destinazione finale, di provenienza, o intermedia;
g) se noti, eventuali soggetti intermediari;
h) destinatario finale;
i) per operazioni di cui all'art. 9, comma 5, della legge, ad esclusione della lettera e) del medesimo comma, estremi della precedente autorizzazione il cui oggetto sia ad esse connesso.
2. Nel caso in cui l'operatore intenda partecipare a una gara, deve inviare, ai sensi del comma 1, una dichiarazione di intento corredata del relativo bando, il cui contenuto e' parte integrante della comunicazione, nella quale l'operatore e' tenuto a indicare anche gli eventuali dati aggiuntivi che intenderebbe inserire nell'offerta.
3. Nei casi in cui i Ministri degli affari esteri e della difesa intendano avvalersi del comitato ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge, il relativo parere e' reso entro quindici giorni dalla data della richiesta.
4. Durante il periodo di validita' dell'autorizzazione di cui all'art. 10 della legge, l'operatore comunica, con le stesse modalita' di cui al comma 1, ogni variazione dei dati dichiarati nella comunicazione di inizio di trattative contrattuali.
5. Se le variazioni di dati di cui al comma 4 riguardano elementi essenziali delle trattative cui si riferiscono, la comunicazione dell'operatore apre un nuovo procedimento. In tale caso, il Ministero degli affari esteri e il Ministero della difesa, secondo le rispettive competenze, ne informano l'operatore interessato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, dalla quale decorrono i termini del nuovo procedimento.
6. Al procedimento per il rinnovo delle autorizzazioni di cui all'art. 10 della legge, che ha inizio con la domanda presentata dall'operatore, si applicano le disposizioni che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione stessa.
Note all' art. 6 :
- Per l' art. 9 della legge n. 185/1990 si veda la nota all'art. 1, comma 1, lettera f).
- Il testo dell' art. 18 della legge n. 185/1990 e' il seguente:
"Art. 18 (Lista dei materiali). - 1. Le imprese esportatrici dei materiali di armamento indicati nella presente legge, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 3, sono tenute a depositare presso la commissione di cui all'art. 4 la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresi' comunicati, con gli stessi criteri, gli eventuali aggiornamenti della lista".
- Il testo dell' art. 10 della legge n. 185/1990 e' il seguente:
"Art. 10 (Effetti e durata dell'autorizzazione alle trattative).
1. L'autorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali di cui all'art. 9 non conferisce all'impresa il diritto di ottenere le successive autorizzazioni di cui all'art. 13 e puo' essere soggetta a limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e puo' essere rinnovata in relazione all'andamento delle trattative.
2. L'autorizzazione e' soggetta a sospensione o revoca ai sensi del successivo art. 15".

Art. 7 - Autorizzazione alle esportazioni, importazioni transiti e cessioni di licenze di produzione

Autorizzazione alle esportazioni, importazioni
transiti e cessioni di licenze di produzione 1. Le domande per l'autorizzazione di cui all'art. 11 della legge, sono presentate al Ministero degli affari esteri dall'operatore, che contemporaneamente ne invia copia al Ministero delle finanze. Nelle domande sono indicati i seguenti dati, oltre a quelli di cui all'art. 11, comma 2, della legge:
a) estremi di iscrizione nel registro;
b) tipo di materiali oggetto dell'operazione con estremi di riferimento dell'elenco, eventualmente della lista di cui all'art. 18 della legge, nonche' della voce doganale corrispondente;
c) classifica di segretezza del materiale o dell'oggetto dell'operazione;
d) Paesi di provenienza per operazioni di importazione e di transito;
e) soggetti intermediari;
f) modalita' di regolamento finanziario delle prestazioni comprese nell'operazione;
g) dogane interessate dall'esecuzione, anche frazionata dell'operazione.
2. L'obbligo di accludere alla domanda di cui al comma 1 copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla-osta e' adempiuto dall'operatore presentando copia della comunicazione di inizio di trattative e, ove emanato, del provvedimento che abbia posto condizioni e limitazioni.
3. Nel caso le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 5 siano rilasciate previo parere del comitato, esso e' reso entro quindici giorni dalla data della richiesta. Ove il comitato abbia rappresentato proprie esigenze istruttorie dovute alla natura dell'affare, il termine e' prorogato per la stessa durata, a decorrere dalla scadenza, e per una sola volta.
4. La domanda dell'operatore che intenda rivolgersi al CISD ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge, e' presentata entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al Ministero degli affari esteri dalla legge e dal presente regolamento.
La domanda e' inviata al Ministero degli affari esteri che la trasmette immediatamente al CISD. Il CISD provvede entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda; in mancanza, essa si intende respinta. Il predetto termine di sessanta giorni si applica anche ai procedimenti in cui e' richiesto l'esame da parte del CISD ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge.
5. Per l'autorizzazione o il diniego della proroga dei termini di effettuazione delle operazioni di cui all'art. 14, comma 1, della legge, si provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda, presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri.
Note all' art. 7 :
- Per l' art. 11 della legge n. 185/1990 si veda la nota all'art. 1, comma 1, lettera f).
- Per l' art. 18 della legge n. 185/1990 si veda nelle note all'art. 6.
- Il testo dell' art. 13 della legge n. 185/1990 e' il seguente:
"Art. 13 (Autorizzazione). - 1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'art. 7, autorizza di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, ed il transito dei materiali di armamento, nonche' la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovra' essere motivato.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del comitato di cui all'art. 7 per le operazioni:
a) previste dall'art. 9, comma 4;
b) che hanno avuto il nulla-osta alle trattative contrattuali di cui all'art. 9, comma 5.
3. Dell'autorizzazione va data notizia alle amministrazioni interessate.
4. Decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 11, senza che sia stata rilasciata la prevista autorizzazione o comunicata al richiedente alcuna decisione, l'impresa interessata potra' rivolgersi al CISD che procede alla decisione definitiva.
5. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.
6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorita' governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facolta' di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente".
- Il testo dell' art. 12 della legge n. 185/1990 e' il seguente:
"Art. 12 (Attivita' istruttoria). - 1. Il Ministero degli affari esteri effetua l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 13. A tal fine accertata la completezza della documentazione prodotta, la trasmette al Comitato di cui all'art. 7, salvo i casi previsti all'art. 9, commi 4 e 5.
2. Il comitato, accertata la coerenza delle finalita' dichiarate dell'operazione con le norme della presente legge nonche' con le direttive formulate dal CISD i sensi dell'art. 6, esprime il proprio parere al Ministro degli affari esteri.
3. Il Ministro degli affari esteri, per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica, puo' richiedere un ulteriore esame da parte del CISD".
- Il testo dell' art. 14 della legge n. 185/1990 e' il seguente:
"Art. 14 (Termine per le operazioni). - 1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuati entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per periodi non superiori a ventiquattro mesi, su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il comitato di cui all'art. 7.
2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe e' immediatamente inviata alle amministrazioni rappresentate nel comitato di cui all'art. 7.
3. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata per un periodo di validita' inferiore a quello previsto per l'esecuzione del contratto, eventualmente prorogabile in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali. Nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del contratto, l'autorizzazione dovra' avere una validita' di almeno diciciotto mesi eventualmente prorogabile".

Art. 8 - Procedimenti autorizzatori per particolari operazioni

Procedimenti autorizzatori per particolari operazioni 1. I procedimenti disciplinati agli articoli 6 e 7 si applicano alle operazioni di trasformazione o adattamento di mezzi e materiali di cui all'art. 2, comma 7, della legge.
Nota all' art. 8 :
- Per il comma 7 dell'art. 2 della legge n. 185/1990 si veda la nota all'art. 1, comma 1, lettera c).

Art. 9 - Nulla-osta per prestazione di servizi

Nulla-osta per prestazione di servizi 1. Per le operazioni di cui all'art. 2, comma 6, della legge, l'operatore presenta, secondo modalita' indicate con direttive del Ministro della difesa, apposita domanda, della quale invia contemporaneamente copia ai Ministri degli affari esteri e dell'interno, contenente i seguenti dati:
a) estremi di iscrizione nel registro;
b) informazioni, requisiti e qualita' soggettive inerenti ai destinatari dell'operazione ed eventuali altri partecipanti alla stessa;
c) tipo di servizi oggetto dell'operazione e modalita' di esecuzione;
d) ammontare del contratto e indicazione di termini, anche intermedi, di esecuzione;
e) Paese di destinazione dei servizi e luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
f) estremi dell'autorizzazione relativa alla operazione precedente, della quale la prestazione di servizi costituisce prosecuzione.
2. Il nulla-osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, e' rilasciato entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 1.
3. Quando vengono a cessare le condizioni per il rilascio, il nulla-osta e' soggetto a sospensione o revoca disposte dal Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno. Nota all' art. 9 :
- Per il comma 6 dell'art. 2 della legge n. 185/1990 si veda la nota all'art. 1, comma 1, lettera c).

Art. 10 - Autorizzazioni all'importazione in casi particolari

Autorizzazioni all'importazione in casi particolari 1. Per le importazioni, definitive o temporanee, effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa, ai sensi dell'art. 1, comma 8, lettera a), della legge, alla dogana sara' presentata idonea documentazione direttamente dall'Amministrazione che effettua o per conto della quale l'impresa effettua l'operazione. Il Ministero delle finanze, al fine di definire le informazioni essenziali all'immediata identificazione dell'operazione, provvede ad emanare, d'intesa con i Ministeri interessati, apposite direttive.
2. L'autorizzazione per le importazioni temporanee effettuate da imprese straniere di cui all'art. 1, comma 8, lettera e), della legge, e' rilasciata dal Ministro dell'interno, su domanda delle imprese straniere presentata, tramite e amministrazioni o i soggetti pubblici e privati italiani interessati, allo stesso Ministero, inviata contemporaneamente in copia al Ministero della difesa e contenente i seguenti dati:
a) informazioni, requisiti e qualita' soggettive dell'impresa importatrice e, in particolare, Paese di residenza;
b) tipo dei materiali con riferimento all'elenco e quantita' dei materiali stessi;
c) Paese di provenienza dei materiali oggetto dell'operazione;
d) destinatario e luogo di destinazione della temporanea importazione;
e) termini di inizio e di conclusione dell'operazione;
f) dogana di entrata e di uscita, con eventuali indicazioni relative all'itinerario e al vettore.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa domanda.
4. Ulteriori specifiche direttive inerenti la presentazione delle domande di cui al comma 2, sono emanate dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della difesa.
Note all' art. 10 :
- Per il comma 8, lettera a) dell'art. 1 della legge n. 185/1990 si veda la nota all'art. 1, comma 1, lettera f).
- Per il comma 8, lettera e) dell'art. 1 della legge n. 185/1990 si veda la nota all'art. 1, comma 1, lettera f).

Art. 11 - Autorizzazione del Ministro del tesoro

Autorizzazione del Ministro del tesoro 1. Relativamente alle transazioni bancarie di cui all'art. 27 della legge, gli operatori devono presentare agli istituti e alle aziende di credito ai quali richiedono la transazione, per ogni singolo contratto concernente le operazioni assoggettate alla disciplina della legge, una dichiarazione contenente i seguenti dati:
a) estremi di iscrizione nel registro per le imprese;
b) beni e servizi oggetto dell'operazione e importo corrispondente;
c) modalita' di regolamento finanziario;
d) Paese di destinazione e/o di provenienza di tali beni e servizi;
e) identita' dell'acquirente o fornitore, debitore o creditore;
f) estremi della corrispondente autorizzazione o nulla-osta di cui all'art. 1, comma 8, e agli articoli 9 e 13 della legge;
g) natura e importo delle relative transazioni bancarie, anche accessorie.
2. Gli istituti e aziende di credito riceventi la dichiarazione di cui al comma 1, chiedono al Ministro del tesoro, secondo modalita' stabilite dal Ministro stesso, l'autorizzazione, trasmettendo la dichiarazione di cui al comma 1, integrata dei seguenti dati:
a) modalita' di esecuzione della transazione richiesta;
b) fase di esecuzione, parziale o conclusiva, dell'operazione cui e' riferita la transazione.
3. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, emana il provvedimento di autorizzazione, nel quale possono essere stabiliti eventuali condizioni o limitazioni, ovvero nega l'autorizzazione allo svolgimento delle transazioni bancarie notificate.
4. Le autorizzazioni di cui al comma 3, sono soggette, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti, a sospensione o decadenza, disposte dal Ministro del tesoro, in relazione al venir meno delle condizioni per il rilascio; l'istituto o azienda di credito che riceve la relativa comunicazione, ne informa immediatamente gli operatori.
5. Il Ministero del tesoro comunica ai Ministeri dai quali e' stata rilasciata l'autorizzazione o il nulla-osta di cui al comma 1, i casi di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge, con l'indicazione di eventuali condizioni o limitazioni, nonche' i casi di diniego.
Note all'art. 11:
- Il testo dell' art. 27 della legge n. 185/1990 e' il seguente:
"Art. 27 (Norme sull'attivita' bancaria). - 1. Tutte le transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, come definiti dell'art. 2, vanno notificate al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla notifica, deve autorizzare, in base a quanto stabilito della presente legge, lo svolgimento delle operazioni bancarie.
3. La relazione al Parlamento, di cui all'art. 5, deve contenere un capitolo sull'attivita' degli istituti di credito operanti nel territorio italiano nella materia indicata nel comma 1".
- Per il comma 8 dell'art. 1 della legge n. 185/1990 si veda la nota all'art. 1, comma 1, lettera f).
- Per l' art. 9 della legge n. 185/1990 si veda la nota all'art. 1, comma 1, lettera f).
- Per l' art. 13 della legge n. 185/1990 si veda nella nota all'art. 7.

Art. 12 - Comitato consultivo

Comitato consultivo 1. Il comitato di cui all'art. 7 della legge, definisce le modalita' del proprio funzionamento interno secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, il quale stabilisce altresi' le modalita' di collegamento tra il predetto comitato e le unita' organizzative cui e' demandata l'istruttoria dei procedimenti per i quali e' richiesto il suo parere.
2. Ai fini dell'attivita' del comitato, le unita' organizzative di cui al comma 1 verificano che la documentazione inerente a ciascuna operazione sia completa, con particolare riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi.
Nota all' art. 12 :
- Per l' art. 7 della legge n. 185/1990 si veda la nota all'art. 1, comma 1, lettera g).
CAPO IV TITOLO II NORME ORGANIZZATIVE E PERSONALE

Art. 13 - Organizzazione

Organizzazione 1. Presso le amministrazioni cui e' demandata l'attuazione della legge sono individuate o costituite le unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale strumentale all'adozione del provvedimento finale. A tali unita' organizzative sono demandati altresi' compiti connessi alle predette attivita', attinenti la formazione di dati conoscitivi sull'andamento delle operazioni oggetto di controlli e autorizzazioni previsti dalla legge e compiti di collegamento con le altre amministrazioni interessate all'attuazione della legge.

Art. 14 - Comunicazioni tra amministrazioni

Comunicazioni tra amministrazioni 1. Ogni decisione relativa a comunicazioni e domande ricevute in procedimenti relativi ad autorizzazioni e nulla-osta ad iniziare trattative contrattuali, e' immediatamente comunicata, secondo le rispettive competenze, dal Ministero degli affari esteri al Ministero della difesa e viceversa.
2. Il Ministero degli affari esteri da' tempestiva notizia ai Ministeri della difesa, del tesoro e del commercio con l'estero, delle domande presentate dagli operatori ai sensi dell'art. 7, informando altresi' i predetti Ministeri delle conseguenti determinazioni nonche' della conclusione anche parziale delle operazioni autorizzate, delle proroghe di termini e delle sospensioni o revoche. Copia delle autorizzazioni di cui all'art. 13 della legge rilasciate e delle relative proroghe e' inviata immediatamente, oltre che alle amministrazioni di cui all'art. 14, comma 2, della legge, al Ministero del tesoro.
3. Il Ministero delle finanze informa immediatamente i Ministeri degli affari esteri e del tesoro della conclusione o parziale effettuazione delle operazioni di importazione.
4. I dati relativi alle importazioni di cui all'art. 1, comma 8, lettera a), della legge, sono comunicati dal Ministero delle finanze ai Ministeri dell'interno e della difesa, quando non siano effettuate per loro conto, nonche' del commercio con l'estero, periodicamente ovvero su loro richiesta.
5. La domanda per l'autorizzazione di cui all'art. 10, commi 2, 3 e 4, ed il relativo giorno di ricevimento, le determinazioni inerenti al diniego ovvero a condizioni o limitazioni, sono immediatamente comunicate dal Ministero dell'interno al Ministero delle finanze. Il Ministero dell'interno periodicamente da' notizia al Ministero del commercio con l'estero delle autorizzazioni rilasciate.
6. Le informazioni e le documentazioni di cui ai precedenti commi, nonche' quelle di cui all'art. 11, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quando ne faccia richiesta, anche ai fini di cui all'art. 5 della legge.
7. Le informazioni e documentazioni di cui ai precedenti commi sono trasmesse con modalita' e mezzi, anche telematici, secondo le intese tra le amministrazioni interessate.
Note all' art. 14 :
- Per l' art. 13 e per il comma 2 dell' art. 14 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 7.
- Per il comma 8, lettera a), dell'art. 1 della legge n. 185/1990 si veda la nota all'art. 1, comma 1, lettera f).
- Il testo dell' art. 5 della legge n. 185/1990 e' il seguente:
"Art. 5 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attivita' di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.
3. La relazione di cui al comma 1 dovra' contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantita' e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovra' contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonche' l'elenco delle iscrizioni sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'art. 3".

Art. 15 - Conferenze di servizi e accordi

Conferenze di servizi e accordi 1. Quando si ravvisi l'opportunita' di una contestuale valutazione degli interessi pubblici di cui alla legge, viene convocata, dall'autorita' competente all'adozione del provvedimento, la conferenza di servizi di cui all' art. 6, comma 1, lettera c) , e all' art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. Ai fini della completezza e tempestivita' dell'istruttoria da parte delle unita' organizzative responsabili degli adempimenti procedimentali, nonche' della tempestiva acquisizione di informazioni riguardanti le operazioni disciplinate dalla legge e dal presente regolamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, dell'interno del tesoro, delle finanze, della difesa, del commercio con l'estero nonche' altri Ministeri interessati, stipulano accordi di collaborazione riguardanti, in particolare:
a) la costituzione di un sistema informativo;
b) l'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta, assensi, designazioni;
c) il distacco di nuclei di personale presso il Ministero degli affari esteri.
3. Ogni amministrazione partecipante all'accordo individua nell'ambito della propria struttura, l'unita' organizzativa responsabile delle attivita' disciplinate nell'accordo.
4. Le unita' organizzative di cui al comma 2 operano nell'interesse di tutte le amministrazioni partecipanti all'accordo e forniscono direttamente alle amministrazioni stesse, anche con mezzi telegrafici e telematici, tutte le informazioni necessarie ai fini delle attivita' svolte in attuazione della legge e del presente regolamento.
5. Presso il Ministero degli affari esteri, previa intesa con le amministrazioni interessate, possono operare nuclei delle unita' organizzative di altre amministrazioni responsabili delle attivita' di cui alla legge e al presente regolamento, al fine di costituire tempestivi collegamenti tra le amministrazioni stesse e di assicurare il piu' celere svolgimento dei procedimenti.
Note all'art. 15:
- Il testo dell' art. 6 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione".
- Il testo dell' art. 14 della legge n. 241/1990 e' il seguente:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".

Art. 16 - Personale

Personale 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, nominativa o per unita' organiche, di concerto con i Ministri interessati, viene stabilito ed aggiornato il contingente di personale, anche militare, di altre amministrazioni, dotato dei requisiti di professionalita' necessari per lo svolgimento delle attivita' di cui alla legge e al presente regolamento, da distaccare al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 30 della legge e delle seguenti disposizioni.
2. Il personale di cui al comma 1 e' collocato presso il Ministero degli affari esteri in posizione di comando; il comando e' disposto per un periodo non inferiore a due anni.
3. Per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Presidenza del Consiglio dei Ministri convoca, in prima applicazione del presente regolamento, una conferenza di servizi tra le amministrazioni interessate; i provvedimenti per il collocamento in posizione di comando degli interessati, nominativamente individuati, sono emanati entro trenta giorni dalla data della entrata in vigore del regolamento stesso, nei limiti di un contingente provvisorio complessivamente non inferiore a 30 unita' di personale. Tale contingente sara' confermato o modificato, ai sensi del comma 1, entro i sei mesi successivi. Le amministrazioni interessate provvedono tempestivamente agli adempimenti procedurali interni finalizzati al comando del predetto personale.
4. Il personale addetto ai nuclei di cui all'art. 15, comma 5, e', a tutti gli effetti, organicamente e funzionalmente in servizio nell'amministrazione di appartenenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 febbraio 1991 Il Presidente: ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1991 Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 205 Nota all'art. 16:
- Per l'art. 30 della legge n. 185/1/990 si vedano le note alle premesse.
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