099G0049
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Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997. (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 1999 n. 11)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 28-1-1999 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l' articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , che, a decorrere dal 1 gennaio 1999, demanda alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali, prevedendo, altresi', che le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attivita' di controllo e riscossione delle stesse tasse automobilistiche; Visto l'articolo 17, comma 11, della stessa legge n. 449 del 1997 , che attribuisce ai tabaccai la possibilita' di riscuotere le tasse automobilistiche; Visto l' articolo 17, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per disciplinare in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni; Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 , concernente "Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali"; Visti gli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 ; Visto l'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303 , relativa alla disciplina del pagamento dei generi di monopolio; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del 12 giugno 1963, concernente "Modalita' per la prestazione della cauzione dovuta dai rivenditori di generi di monopolio per ottenere una dilazione al pagamento dei generi prelevati"; Visto l' articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 ; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 dicembre 1998; Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso con nota n. 9530 del 10 dicembre 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998; Ritenuto che la riduzione della cauzione ad un ventesimo prevista dall'articolo 1, comma 5, si giustifica in considerazione del fatto che la garanzia e' prestata in forma collettiva, e che pertanto in tal senso si deve ritenere superata l'osservazione proposta sul punto dal Consiglio di Stato; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Instaurazione del rapporto e garanzie 1. Il tabaccaio che intende riscuotere le tasse automobilistiche presenta, anche per il tramite delle associazioni di categoria, apposita istanza alla regione o alla provincia autonoma per la quale intende svolgere il relativo servizio. Per le regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, l'istanza e' presentata al Ministero delle finanze.
2. Nell'istanza sono indicati:
a) il numero di licenza di rivendita rilasciata dal Ministero delle finanze, Monopoli di Stato;
b) l'indirizzo in cui e' sita la rivendita (comune, via e numero civico);
c) il codice fiscale del titolare;
d) il nome e il cognome del titolare;
e) il comune e la data di nascita del titolare;
f) la residenza del titolare (comune, via e numero civico);
g) l'impegno a dotarsi di mezzi tecnici idonei ad assicurare il collegamento e le caratteristiche di sicurezza definiti secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 3.
3. L'ente provvede sull'istanza nel termine di sessanta giorni dalla sua presentazione e comunica le proprie determinazioni all'interessato, anche per il tramite delle associazioni di categoria. ((PERIODO SOPPRESSO DALL' ERRATA-CORRIGE IN G.U. 29/01/1999, N. 23)) .
4. Il tabaccaio, a garanzia degli obblighi connessi allo svolgimento del servizio, presta per l'anno 1999 una fidejussione bancaria o assicurativa unica, pari a lire cento milioni, a favore dei soggetti indicati al comma 1 per i quali e' prestato il servizio stesso. A partire dall'anno 2000, la cauzione e' commisurata all'ammontare mensile medio delle riscossioni effettuate nell'anno precedente, arrotondate per difetto al milione di lire.
5. La fidejussione puo' essere prestata, in forma solidale e collettiva, da piu' rivenditori di generi di monopolio, attraverso enti o cooperative tra rivenditori legalmente costituiti. In tal caso l'importo della fidejussione e' fissato per l'esercizio 1999 in lire dieci miliardi, di cui almeno un quarto versati in numerario o titoli di Stato da depositare alla Cassa depositi e prestiti con vincolo a favore, congiuntamente, dei soggetti individuati al comma 1 dell'articolo 1. A decorrere dall'anno 2000, la cauzione e' commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai punti di raccolta aderenti all'ente garante, ridotta ad un ventesimo, analogamente a quanto previsto dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303 .
6. Le condizioni di garanzia tra gli enti garanti ed il beneficiario sono regolate secondo quanto previsto negli schemi di polizza riportati in allegato.
Art. 2
Modalita' di trasmissione e di utilizzo dei dati
relativi alla riscossione 1. Il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche, previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 , e l'invio dei dati dei versamenti vengono effettuati mediante utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un idoneo sistema informatico indicato dalle associazioni di categoria.
2. Il sistema informatico deve:
a) assicurare il collegamento in tempo reale con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al comma 1;
b) garantire la sicurezza ed integrita' dei dati trasmessi;
c) essere operativo su tutto il territorio nazionale.
3. Le modalita' di collegamento e le caratteristiche di sicurezza del collegamento stesso sono definite d'intesa tra le regioni interessate e le associazioni di categoria dei tabaccai, ed approvate con decreto del Ministro delle finanze.
4. I tabaccai ed il gestore del sistema informatico definiscono convenzionalmente i reciproci rapporti economici.
5. I tabaccai ed i gestori del sistema informatico possono utilizzare i dati informativi in loro possesso per i soli fini stabiliti dall' articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e dal presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 .
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 :
"Art. 5 (Archivi delle tasse automobilistiche). - 1. Le regioni a statuto ordinario ed il Ministero delle finanze definiscono con protocollo d'intesa, ai sensi dell' art. 6, comma 2, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 , le modalita' di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
2. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 1 sono individuate le procedure per la definizione dei flussi informativi, delle modalita' di trasmissione dei dati e l'interconnessione tra gli archivi di cui al comma 1.
3. Gli archivi di cui al comma 1 sono costituiti sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprieta', alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.
4. L'aggiornamento degli archivi e' effettuato con i dati trasmessi in via telematica dal pubblico registro automobilistico, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero delle finanze, dalle regioni, nonche' dai concessionari della riscossione, dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento, statale o regionale.
5. I dati degli archivi sono utilizzati direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali e direttamente dalle regioni a statuto ordinario per la gestione delle tasse automobilistiche non erariali.
6. I costi per la gestione dell'archivio nazionale di cui al comma 1 sono ripartiti tra il Ministero delle finanze per conto delle regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario, in base alla potenzialita' contributiva relativa ai tributi di ciascuna regione".
"Art. 6 (Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel periodo transitorio). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino alla definizione del protocollo d'intesa di cui all'art. 5, comma 1, la gestione e l'aggiornamento degli archivi di cui all'art. 5, comma 1, sono assicurati, in via transitoria, dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo.
2. Ai fini della determinazione della base imponibile del tributo e della relativa gestione il Ministero delle finanze predispone un archivio delle tasse automobilistiche integrato nel proprio sistema informativo.
3. L'archivio di cui al comma 2 e' costituito sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprieta', alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.
4. I dati di cui al comma 3 sono messi a disposizione, in osservanza dell'art. 5, comma quarantunesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , su supporto informatico, dal pubblico registro automobilistico, dall'Automobile club d'Italia, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dal Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e sono aggiornati mensilmente.
5. L'archivio e' costituito con i dati di cui al comma 3 aggiornati al 31 dicembre 1998.
6. Il Ministero delle finanze garantisce alle regioni a statuto ordinario la disponibilita' dell'archivio di cui al comma 2 necessario per l'espletamento delle funzioni ad esse demandate dal comma 10 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 .
7. L'archivio di cui al comma 2 e' utilizzato direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali.
8. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i flussi informativi, le modalita' di trasmissione dei dati e l'interconnessione con l'archivio delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti di cui al comma 4.
9. Le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, nonche' le funzioni previste all'art. 3, commi 1 e 3, e all'art. 4, possono, nel periodo transitorio e non oltre il 31 dicembre 2001, essere affidate dalle singole regioni, a mezzo convenzioni, al Ministero delle finanze previo rimborso dei relativi costi sostenuti e dell'ammontare dei rimborsi effettuati. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze sono approvati i modelli di versamento e le modalita' di utilizzazione degli stessi.
10. Il controllo sulla gestione dell'archivio di cui al comma 2 e' esercitato da un comitato di vigilanza costituito da cinque rappresentanti indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano".
- Per l' art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , vedi nelle note alle premesse.
Art. 3
Adempimenti del tabaccaio
e modalita' di versamento del contribuente 1. Il tabaccaio assicura il servizio durante l'orario di apertura dell'esercizio, compatibilmente con la possibilita' di collegamento con l'archivio tasse automobilistiche.
2. Il tabaccaio riscuote le tasse automobilistiche per gli enti per i quali svolge il relativo servizio di riscossione.
3. Il soggetto che effettua il versamento comunica al tabaccaio i dati identificativi del veicolo (tipo veicolo e targa), la regione o provincia autonoma di residenza del proprietario, il periodo di validita' del pagamento della tassa, la data di scadenza e l'eventuale diritto a riduzione della tassa.
4. Il tabaccaio trasmette i dati al sistema informatico di cui all'articolo 2, comma 1; il sistema, in risposta, visualizza l'ammontare della tassa automobilistica da pagare. La conferma dell'operazione permette la stampa della ricevuta di pagamento.
5. E' fatto obbligo al tabaccaio di rilasciare al soggetto che effettua il versamento la ricevuta di pagamento della tassa automobilistica automaticamente stampata dal sistema. La ricevuta di pagamento dovra' riportare l'indicazione relativa all'identificativo univoco rilasciato dal sistema di gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche, al numero della ricevuta stessa, alla data e all'ora del pagamento, al tipo del veicolo, alla targa, alla regione o provincia autonoma di residenza del proprietario, al periodo di validita' del pagamento, alla data di scadenza, all'eventuale riduzione della tassa e all'importo versato, nonche' ai dati identificativi del tabaccaio ed ai dati utilizzati per il calcolo della tassa. La ricevuta deve inoltre riportare l'importo del compenso corrisposto al tabaccaio da chi effettua il versamento.
6. E' fatto divieto al tabaccaio di rilasciare ricevute diverse da quelle automaticamente prodotte dal sistema. E' altresi' fatto divieto di alterare i dati contenuti nella suddetta ricevuta o di rilasciare la stessa su moduli non conformi.
Art. 4
Modalita' di riversamento
e penali per tardivo riversamento 1. Ai fini del riversamento delle somme riscosse, il tabaccaio autorizza la regione o la provincia autonoma ove si trova l'esercizio di cui e' titolare a richiedere,tramite la procedura bancaria di addebito automatico (RID), direttamente dal proprio conto corrente, l'ammontare dei pagamenti riscossi. A tal fine il tabaccaio indica la banca presso la quale detiene il conto. I pagamenti riscossi dai tabaccai che esercitano l'attivita' nel territorio di una regione a statuto speciale, fatta eccezione per la regione siciliana, sono riversati da questi sul conto corrente postale intestato all'Erario.
2. Ciascuna regione o provincia autonoma puo' richiedere, in alternativa alla procedura bancaria di addebito automatico (RID), il riversamento delle somme riscosse su apposito conto corrente postale.
3. Settimanalmente i tabaccai ricevono dal sistema informatico l'estratto conto relativo all'ammontare totale delle somme da questi riscosse nella settimana precedente. Detto ammontare deve essere reso disponibile, alla regione, o alla regione siciliana, o alla provincia autonoma, o al Ministero delle finanze, dal tabaccaio secondo le modalita' descritte ai commi 1 e 2 entro due giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dell'estratto conto.
4. A fine giornata, il tabaccaio riceve un riepilogo dettagliato dei pagamenti da esso riscossi nella giornata.
5. Sulle somme non riversate dai tabaccai alla prescritta scadenza ma riversate entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza stessa si applica una penale pari al cinque per cento da versarsi contestualmente alle somme stesse; trascorso il predetto termine si procede all'escussione, della garanzia, sia per i mancati riversamenti, sia per la penale, ed alla contestuale sospensione prevista dall'articolo 6, comma 1.
Art. 5
Compenso per la prestazione del servizio 1. Il tabaccaio autorizzato esige dal contribuente per ogni operazione di riscossione, indipendentemente dall'importo della stessa, la somma di (( euro 1,87 )) (( . . . )) , comprensiva dei costi relativi. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.C.M. 12 novembre 2009, n. 186 (in G.U. 23/12/2009, n. 298) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che:
"Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 6
Poteri di controllo degli enti destinatari delle somme 1. Gli enti indicati all'articolo 1, comma 1, hanno facolta' di disporre ispezioni nei confronti del tabaccaio al fine di verificare che le operazioni di riscossione siano effettuate nel rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.
2. A seguito dei controlli effettuati ai sensi del comma 1 e previa contestazione delle inadempienze rilevate, puo' essere disposta la sospensione del servizio.
3. Nel caso che la concessione delle tabaccherie sia sospesa o revocata per ritardato ed omesso versamento dei proventi relativi, per effetto di disposizioni riguardanti l'attivita' della tabaccheria, si intende sospeso o revocato anche il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.
Art. 7
Variazioni alle modalita'
ed ai tempi di svolgimento del servizio 1. Le eventuali variazioni alle modalita' ed ai tempi di svolgimento del servizio di cui all'articolo 2, comma 3, resesi opportune anche a seguito di nuove disposizioni di legge, nonche' la decorrenza della relativa operativita', sono definite secondo le modalita' indicate nell'articolo 2, comma 3.
Art. 8
Eventi eccezionali 1. Qualora il tabaccaio non abbia potuto svolgere le attivita' connesse con lo svolgimento del servizio, a causa di eventi dichiarati eccezionali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 , i termini per l'esecuzione degli adempimenti scadenti durante il periodo di mancata attivita', o nei cinque giorni seguenti, sono prorogati di cinque giorni, a decorrere dal giorno in cui il tabaccaio abbia ripreso la normale attivita'.
2. Qualora il sistema informatico di cui all'articolo 2, comma 1, non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al comma 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nel presente decreto, scadenti durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il predetto sistema informatico abbia ripreso a funzionare. In tali casi, la situazione di mancato funzionamento e' certificata con dichiarazione del gestore del sistema informatico rilasciata ai sensi dell' articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
Note all' art. 8:
- Per il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 , vedi nelle note alle premesse.
- Per l' art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , vedi nelle note alle premesse.
Art. 9
Trasferimento del servizio
a nuovo titolare della rivendita 1. Il servizio si intende trasferito al nuovo titolare della rivendita nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 .
Nota all' art. 9 :
- Per gli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , vedi nelle note alle premesse.
Art. 10
Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 gennaio 1999 Il Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema Il Ministro delle finanze Visco Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1999 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 30