090G0137
090G0137
Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1990 n. 109)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 26/5/1990 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1989 recante delega di funzioni al Ministro per gli affari sociali; Considerata l'esigenza di istituire, ai sensi dell'art. 21 della legge predetta, un dipartimento da affidare alla responsabilita' del Ministro per gli affari sociali, per gli adempimenti inerenti le funzioni di cui al predetto decreto; Udito il parere del Consiglio di Stato; D'intesa con il Ministro per gli affari sociali; E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Istituzione 1. E' istituito il Dipartimento per gli affari sociali, di seguito indicato Dipartimento, alle dipendenze del Ministro per gli affari sociali.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- Il D.P.C.M. 4 agosto 1989, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per gi affari sociali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 220 del 20 settembre 1989.
- Il testo dell' art. 21 della legge n. 400/1988 e' il seguente:
"Art. 21 (Uffici e dipartimenti). - 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22.
2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'art. 19, e' istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.
3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralita' di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.
4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresi' a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.
5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto e' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente.
6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilita' di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato.
7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza".
Art. 2
(( (Competenze). )) (( 1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti finalizzati ad assicurare l'applicazione delle seguenti leggi, per quanto attiene alle competenze attribuite al Ministro per gli affari sociali:
a) legge 19 luglio 1991, n. 216 , recante: 'Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose';
b) legge 11 agosto 1991, n. 266 , recante: 'Legge-quadro sul volontariato';
c) legge 5 febbraio 1992, n. 104 , recante: 'Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate'.
2. Il Dipartimento provvede, altresi', ai seguenti adempimenti, relativi alle materie delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per gli affari sociali, riguardanti:
a) il coordinamento delle iniziative conoscitive, di proposizione e di elaborazione progettuale inerenti le problematiche sociali emergenti, con particolare riferimento alle azioni finalizzate a contrastare le nuove poverta' e l'emarginazione;
b) l'adozione delle necessarie iniziative legislative e sociali in materia di politiche in favore della famiglia coordinando, sul piano generale, le attivita' di amministrazioni statali e di altri enti pubblici;
c) il coordinamento delle iniziative necessarie alla tutela dell'infanzia, in particolare tramite la verifica dell'attuazione della 'dichiarazione mondiale dell'ONU sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia', nonche' della legge 27 maggio 1991, n. 176 , la creazione di un osservatorio nazionale sui problemi dei minori e la elaborazione di una proposta di uno statuto dei diritti del minore;
d) la definizione di nuove politiche di intervento a favore dell'adolescenza e dei giovani, finalizzate alla prevenzione del disagio e della devianza, coordinando in tal senso le iniziative delle amministrazioni statali e gli altri enti pubblici;
e) il coordinamento delle politiche e delle azioni a favore della terza eta';
f) l'informazione, gli studi e le iniziative in materia di associazionismo sociale anche mediante il coordinamento dell'attivita' di amministrazioni statali, locali ed enti pubblici;
g) il coordinamento delle iniziative di amministrazioni ed istituzioni competenti volte all'impiego degli obiettori di coscienza nell'ambito dei servizi sociali anche in coordinamento con le organizzazioni di volontariato;
h) l'attivita' di segreteria per la commissione per l'esame istruttorio dei progetti da finanziare con il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga; l'attivita' di documentazione relativa ai progetti, l'attuazione delle deliberazioni ad essi relative nonche' la gestione del Fondo e delle attivita' connesse;
i) l'informazione sulle forme di tossicodipendenza e il coordinamento delle relazioni con le strutture pubbliche operanti per la prevenzione, il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, con le comunita' terapeutiche e i centri di accoglienza;
l) il coordinamento delle iniziative in materia di asilo politico, ingresso, soggiorno in Italia dei cittadini extracomunitari nonche' degli interventi straordinari a carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche della ex Jugoslavia; il promovimento di attivita' conoscitive sul fenomeno dell'immigrazione in Italia e negli altri Paesi europei e la partecipazione con funzioni di supporto a commissioni di studio su aspetti normativi dell'immigrazione;
m) la definizione di meccanismi di controllo e verifica finalizzati ad assicurare i diritti dei cittadini tramite l'effettiva erogazione dai servizi sociali;
n) lo studio e l'elaborazione di progetti-pilota nel campo delle politiche del benessere sociale, l'informazione sullo stato delle iniziative relative alle politiche sociali, ai criteri di spesa e ai relativi strumenti di intervento, anche mediante la costituzione di una banca dati di intesa con l'ISTAT, con le modalita' e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1993, n. 39 ;
o) la predisposizione delle relazioni al Parlamento, ove previste e l'organizzazione degli anni europei e/o internazionali indetti nelle tematiche rientranti nella competenza del Ministro per gli affari sociali;
p) il coordinamento delle iniziative legislative e amministrative per la tutela dei consumatori, d'intesa con le amministrazioni pubbliche centrali e territoriali competenti nei singoli settori di attivita';
q) i rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonche' con gli organismi operanti, nelle materie di interesse del Dipartimento, in Italia e all'estero con particolare riguardo ai programmi della Unione europea, alla Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE d'intesa con gli altri Ministeri interessati e fatte salve comunque le competenze di ordine generale del Ministero degli affari esteri.
3. Il Dipartimento provvede inoltre a quanto attiene agli affari generali e ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione attribuita dalla legge o delegata al Ministro per gli affari sociali nonche' all'attivita' di organi collegiali operanti presso il Dipartimento stesso; alle relazioni con il pubblico e a tutte le informazioni richieste dall'utenza relative agli atti ed allo stato dei procedimenti nonche' agli altri adempimenti di cui all' art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ; alle informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione; all'organizzazione e alle attivita' strumentali al funzionamento del Dipartimento nonche', con il coordinamento del segretario generale, agli affari relativi a personale, beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento, agli adempimenti in materia contabile e finanziaria attribuiti al Ministro per gli affari sociali. ))
Art. 3
(( (Organizzazione). )) (( 1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
Ufficio I: Affari generali amministrativi e del personale.
Relazioni con il pubblico;
Ufficio II: Tematiche familiari e sociali;
Ufficio III: Volontariato, associazionismo sociale (ed obiettori di coscienza);
Ufficio IV: Coordinamento delle attivita' di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
Ufficio V: Immigrazione.
2. L'Ufficio I - Affari generali, amministrativi e del personale.
Relazioni con il pubblico, provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 3, e si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio affari amministrativi, contabili e finanziari;
b) Servizio affari generali e del personale;
c) Sportello per il cittadino e relazioni con il pubblico.
3. L'Ufficio II - Tematiche familiari e sociali, provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e c) e comma 2, lettere a), b), c), d), e), m), n), o), p) e q) e si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio famiglia;
b) Servizio minori;
c) Servizio disabili;
d) Servizio anziani.
4. L'Ufficio III - Volontariato, associazionismo ed obiettori di coscienza, provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, lettere f) e g) e si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio per il volontariato ed associazionismo sociale;
b) Servizio obiettori di coscienza.
5. Ufficio IV - Coordinamento delle attivita' di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere h) e i) e si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
b) Servizio istruzione e gestione progetti;
c) Segreteria commissione istruttoria;
d) Nucleo operativo.
6. Ufficio V - Immigrazione, provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera l) e si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio delle politiche di immigrazione;
b) Servizio di pianificazione e gestione degli interventi per l'immigrazione e l'emergenza. ))
Art. 4
(( (Uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari sociali). )) (( 1. Oltre agli uffici di cui al precedente art. 3, operano nell'ambito del Dipartimento e sono posti alle dirette dipendenze funzionali del Ministro per gli affari sociali e sono costituiti presso il Gabinetto del Ministro:
a) l'Ufficio studi e legislazione;
b) l'Ufficio stampa;
c) l'Ufficio del cerimoniale;
d) i comitati e le commissioni eventualmente costituiti per legge o decreto.
2. L'Ufficio studi e legislazione provvede, nelle materie delegate al Ministro stesso, ai seguenti compiti: predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per gli affari sociali; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; consulenza giuridica; esame della legislazione regionale da sottoporre al Consiglio dei Ministri; adempimenti relativi all'attivita' del Ministro in Parlamento; rapporti con le commissioni parlamentari.
L'ufficio provvede altresi' alla raccolta di testi giuridici, periodici, riviste e ogni altra documentazione utile a fini di consultazione nelle materie di interesse del Dipartimento.
3. All'Ufficio studi e legislazione e' preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per gli affari sociali. Detto ufficio opera in collegamento con l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto all'ufficio, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento dell'ufficio stesso))
Art. 5
Attribuzione di funzioni 1. Il Dipartimento opera secondo le disposizioni del Ministro alla cui responsabilita' sono affidate le funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , cura l'organizzazione del Dipartimento e ne dirige l'attivita'. Il Ministro puo' delegare funzioni al Capo del Dipartimento.
3. Agli uffici e ai servizi operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento.
4. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del Capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro ad un coordinatore di ufficio o di servizio.
5. Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle linee di coordinamento stabilite a norma dell'art. 6.
6. Nell'ambito delle linee organizzative fissate dal presente decreto, il Ministro provvede alla ripartizione delle competenze tra i servizi del dipartimento; alle modifiche dei servizi all'interno degli uffici; alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle attivita' del Dipartimento.
7. All'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto dall' art. 31, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , provvede il segretario generale, sulla base delle indicazioni del Ministro, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con lo stesso Ministro.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell' art. 21 della legge n. 400/1988 si veda nella note alle premesse.
- Il testo dell' art. 28 della legge n. 400/1988 e' il seguente:
"Art. 28 (Capi dei dipartimenti e degli uffici). - 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonche' dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio".
- Il testo dell' art. 31 della legge n. 400/1988 e' il seguente:
"Art. 31 (Consiglieri ed esperti). - 1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non e' compreso il posto di capo ufficio stampa.
2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.
3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonche' quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.
5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato".
Art. 6
Coordinamento 1. Il Capo del Dipartimento partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale.
2. I provvedimenti del Ministro riguardanti l'organizzazione e l'attribuzione di funzioni all'interno del Dipartimento sono comunicati al segretario generale contestualmente alla loro adozione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 febbraio 1990 Il Presidente: ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 aprile 1990 Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 158