090G0348
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Regolamento di esecuzione della legge 2 maggio 1990, n. 103, recante indizione e finanziamento del quarto censimento generale dell'agricoltura. (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 1990 n. 297)
Art. 1 - Data di rilevazione
Data di rilevazione 1. Il quarto censimento generale dell'agricoltura ha luogo a partire dal 21 ottobre 1990, secondo il calendario di cui all'art.
18.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato di rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge n. 103/1990 , reca: "Indizione e finanziamento del 4 censimento generale dell'agricoltura".
- Il D.Lgs. n. 322/1989 , reca: "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell' art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
- Il testo dell' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1017/1978 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), come modificato dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 228/1981 , e' il seguente:
"Art. 10. - Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma successivo, sono delegate alle province di Trento e di Bolzano le funzioni statali in materia di statistica, ivi comprese le funzioni di coordinamento delle attivita' statistiche degli enti ed organi di cui all' art. 17 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e agli uffici di corrispondenza per il territorio provinciale previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 628 .
Tali funzioni sono esercitate dagli uffici istituiti con legge provinciale per provvedere alle attivita' statistiche di competenza delle province; degli uffici stessi l'ISTAT si avvale per l'esecuzione delle proprie rilevazioni rientranti nelle materie di competenza provinciale ivi compresi i programmi di sviluppo provinciali.
Nell'ambito della delega di cui ai commi precedenti le rilevazioni statistiche, compresi i censimenti, di interesse nazionale disposte dall'Istituto centrale di statistica o da altre amministrazioni statali, sono effettuate dall'ufficio provinciale di statistica in conformita' alle direttive emanate dal Governo. Ove le direttive abbiano carattere tecnico, sono emanate rispettivamente dall'Istituto predetto ovvero dalle amministrazioni che hanno disposto la rilevazione statistica.
Gli uffici di cui al comma precedente devono essere organizzati in modo da risultare tecnicamente indipendenti rispetto agli organi provinciali.
Restano ferme le disposizioni di cui al titolo III della legge 11 marzo 1972, n. 118 .
L'ufficio regionale di corrispondenza dell'Istituto centrale di statistica con sede in Trento e' soppresso.
Il personale in servizio in tale ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto viene messo, a sua richiesta, a disposizione della provincia di Trento o di quella di Bolzano ed ha diritto a chiedere il trasferimento alla provincia cui sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che, a seguito della soppressione del predetto ufficio, disciplini l'inquadramento del personale che abbia chiesto il trasferimento alla provincia stessa; la messa a disposizione ha luogo fino alla scadenza del termine per chiedere trasferimento e comunque, per il personale che ha chiesto il trasferimento fino all'inquadramento nel ruolo provinciale.
Al personale trasferito e garantino il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.
Le spese per il pagamento delle competenze al personale messo a disposizione delle province sono a carico del bilancio dell'istituto centrale di statistica, salvo rivalsa nei confronti delle province medesime".
- Il D.P.R. n. 228/1981 , reca: "Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 , concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati".
- Il regolamento CEE n. 571/88 reca: "Organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988-1997" (Gazzetta Ufficiale - serie L - n. 56 del 2 marzo 1988 ).
- Il regolamento CEE n. 357/79 reca: "Indagini statistiche sulle superfici viticole" (Gazzetta Ufficiale - serie L - n. 54 del 5 marzo 1979 ).
- Il testo dell' art. 1, comma 2, della legge n. 103/1990 e' il seguente:
"2. Le date e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all' art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Si prescinde dal suddetto parere qualora non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta".
- Il testo dell' art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 2 - Campo di osservazione
Campo di osservazione 1. Il censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun comune:
a) la consistenza numerica delle aziende agricole, forestali e zootecniche, di qualsiasi ampiezza e da chiunque condotte;
b) le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende, quali il sistema di conduzione, la forma giuridica, la superficie, l'utilizzazione dei terreni, l'irrigazione, la consistenza degli allevamenti, il lavoro, i mezzi meccanici, gli impianti, i fabbricati rurali, l'acquisto di mezzi tecnici, la commercializzazione dei prodotti aziendali ed alcuni aspetti della territorializzazione dell'azienda stessa.
2. Per le aziende che praticano la coltivazione della vite, la rilevazione si uniforma a quanto previsto dal regolamento CEE n. 357/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 , e successive modificazioni.
Nota all'art. 2:
- Per il titolo del regolamento CEE n. 357/79 si veda la precedente nota alle premesse.
Art. 3 - Localizzazione delle unita' di rilevazione
Localizzazione delle unita' di rilevazione 1. Le aziende agricole, forestali e zootecniche vengono censite nel comune in cui sono ubicati i terreni che le costituiscono.
2. Le aziende, i cui terreni siano situati in due o piu' comuni, vengono censite nel comune in cui e' situato il centro aziendale, oppure, in mancanza di questo, nel comune ove e' ubicata la maggior parte dei terreni.
3. Per centro aziendale si intende l'insieme dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi all'attivita' dell'azienda stessa.
Esso, di norma, comprende le abitazioni del conduttore e della manodopera impiegata nell'azienda; i ricoveri degli animali; i locali per l'immagazzinamento dei prodotti e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo.
CAPO II CAPO II UNITA' E MODELLI DI RILEVAZIONE
Art. 4 - Unita' di rilevazione
Unita' di rilevazione 1. L'unita' di rilevazione del censimento e' l'azienda agricola, forestale e zootecnica.
2. Per azienda agricola, forestale e zootecnica si intende l'unita' tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agricola, forestale e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioe' persona fisica, societa' od ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione ad un mezzadro o colono parziario.
3. Sono unita' di rilevazione anche le aziende zootecniche prive di terreno agrario.
Art. 5 - Questionari di censimento
Questionari di censimento 1. Le notizie oggetto del censimento sono raccolte con i questionari predisposti dall'Istituto nazionale di statistica conformi ai modelli ISTAT CA.1 e CA.1 AGG. allegati al presente regomento. Esse, a seconda della loro natura, sono riferite alla data del 21 ottobre 1990 o all'annata agraria 1 novembre 1989-31 ottobre 1990.
CAPO III CAPO III ORGANI DEL CENSIMENTO
Art. 6 - Istituto nazionale di statistica
Istituto nazionale di statistica 1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche attraverso i propri uffici regionali ed interregionali, impartisce a tutti gli organismi previsti dal presente capo le istruzioni necessarie all'esecuzione del censimento e sovraintende, anche mediante gli interventi di propri funzionari, a tutte le operazioni relative, adottando i provvedimenti necessari per il tempestivo e regolare svolgimento del censimento stesso.
2. Per l'esecuzione del censimento l'ISTAT puo' avvalersi degli uffici di statistica di cui all' art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , e richiedere la collaborazione delle amministrazioni da cui dipendono detti uffici e di ogni altro ente ed organismo pubblico.
3. L'ISTAT promuove, nelle forme ritenute piu' efficaci, idonea attivita' di informazione e pubblicita' in merito alla rilevazione censuaria al fine di assicurare la collaborazione dei conduttori di azienda.
4. Le regioni e le province autonome, previa intesa con l'ISTAT, assolvono le proprie competenze sulla base dei principi determinati con apposito atto di indirizzo e di coordinamento.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 2 del D.Lgs n. 322/1989 e' il seguente:
"Art. 2 (Ordinamento del Sistema statistico nazionale).
1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale:
a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituti ai sensi dell'art. 3;
c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;
d) gli uffici di statistica delle province;
e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unita' sanitarie locali;
f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
g) gli uffici di statistica, comunque denominati di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4;
h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".
Art. 7 - Commissione regionale di censimento
Commissione regionale di censimento 1. In ogni regione viene costituita, con provvedimento del presidente dell'ISTAT, una commissione regionale di censimento avente il compito di agevolare nell'ambito regionale il regolare e corretto adempimento delle funzioni attribuite agli organi di censimento, nonche' di svolgere opera informativa e divulgativa sulle finalita' del censimento stesso.
2. La commissione, presieduta da un funzionario dell'Istituto nazionale di statistica, e' composta da: esperti designati dalla regione in numero non superiore a cinque; un rappresentante del commissario del Governo, un rappresentante del Governo per la regione Sardegna ovvero un rappresentante del presidente della giunta regionale per la regione Valle d'Aosta; un rappresentante delle province della regione designato dall'UPI; un rappresentante designato dall'unione regionale delle camere di commercio; un rappresentante dei comuni della regione designato dall'ANCI; un rappresentante dell'ufficio di corrispondenza dell'ISTAT avente sede nella regione; un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti organizzazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, Confagricoltura, Coldiretti, Confcoltivatori. Un dipendente dell'ufficio regionale o interregionale di corrispondenza dell'ISTAT svolge le funzioni di segretario.
3. In ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano viene costituita, con provvedimento del presidente dell'ISTAT, una commissione provinciale di censimento con i compiti previsti dal comma 1. Tale commissione presieduta dal dirigente dell'ufficio di statistica della provincia autonoma e' composta da: un rappresentante dell'ISTAT; esperti designati dalla provincia autonoma in numero non superiore a tre; un rappresentante del commissario del Governo; un rappressentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; un rappresentante dei comuni della provincia designato dall'ANCI; un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede provinciale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'ufficio di statistica della provincia autonoma.
Art. 8 - Comitato provinciale di censimento
Comitato provinciale di censimento 1. In ogni provincia e' costituito, con provvedimento del prefetto, un comitato provinciale di censimento composto da: il prefetto, o da un suo rappresentante, che lo presiede, un rappresentante dell'ISTAT, due rappresentanti della regione, un rappresentante della provincia, il dirigente dell'ufficio provinciale di censimento. Un dipendente della prefettura svolge le funzioni di segretario.
2. Presso la regione Valle d'Aosta e' costituito, con provvedimento del presidente della giunta, il comitato provinciale di censimento, composto da: tre rappresentanti della regione, dei quali uno designato dal presidente della giunta a presiedere il comitato e un rappresentante dell'ISTAT. Un dipendente della regione svolge le funzioni di segretario.
3. Presso le province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni del comitato provinciale di censimento sono svolte dalla commissione prevista dall'art. 7, comma 3. Nell'esercizio di tali funzioni la commissione si riunisce con l'esclusione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di categoria.
4. Il comitato provinciale di censimento si riunisce con cadenza settimanale e svolge i seguenti compiti:
a) fornisce indicazioni circa la regolare e uniforme applicazione delle istruzioni impartite dall'ISTAT per l'esecuzione del censimento;
b) vigila sulla corretta e tempestiva esecuzione dei compiti affidati agli uffici di censimento di cui agli articoli 9, 10 e 11 sulla base dei rapporti sullo stato dei lavori che gli uffici provinciali di censimento redigono tenendo anche conto delle relazioni inviate dai responsabili degli uffici intercomunali di censimento;
c) nei casi di non regolare svolgimento delle operazioni censuarie, interessa gli organi di censimento, per la parte di rispettiva competenza, affinche' siano adottati i provvedimenti necessari.
Art. 9 - Ufficio provinciale di censimento
Ufficio provinciale di censimento 1. In ogni provincia viene costituito un ufficio provinciale di censimento. La denominazione e le attribuzioni di ufficio provinciale di censimento spettano all'ufficio di statistica presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ovvero, agli uffici che, per legge, ne hanno assunto le funzioni. Il responsabile di ciascuno degli uffici anzidetti, assume le funzioni di responsabile dell'ufficio provinciale di censimento.
2. Gli uffici provinciali di censimento svolgono i seguenti compiti:
a) vigilano per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle operazioni affidate agli uffici comunali di censimento secondo le modalita' ed il calendario stabiliti dall'ISTAT nel quadro delle indicazioni fornite dal comitato provinciale di censimento di cui all'art. 8;
b) redigono rapporti settimanali sullo stato dei lavori del censimento, tenendo anche conto delle relazioni inviate dagli uffici intercomunali di censimento e l'inviano al comitato provinciale di censimento;
c) effettuano gli adempimenti amministrativi e contabili che saranno loro demandati dall'ISTAT con apposite istruzioni.
3. In relazione all'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla lettera a), del comma 2, ai componenti degli uffici provinciali di censimento sara' corrisposto il relativo trattamento di missione, in misura corrispondente alla qualifica posseduta, nei limiti dei fondi a tal fine destinati dall'ISTAT a ciascuno degli uffici stessi.
Art. 10 - Ufficio intercomunale di censimento
Ufficio intercomunale di censimento 1. I responsabili degli uffici intercomunali di censimento, attenendosi alle direttive impartite dall'ISTAT, svolgono i seguenti compiti:
a) forniscono l'assistenza tecnica ai comuni, compresi nel territorio di rispettiva competenza, nell'aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole, nel reperimento dei rilevatori e nella fase di raccolta e di controllo dei dati;
b) tengono i corsi di istruzione per i dirigenti degli uffici comunali di censimento e per i rilevatori;
c) redigono relazioni settimanali sugli aspetti tecnici connessi con l'esecuzione del censimento e sullo stato dei lavori in relazione all'attivita' degli uffici comunali di censimento di cui all'art. 21 e ne inviano copia all'ufficio provinciale di censimento;
d) curano la revisione dei questionari di azienda;
e) assicurano l'assistenza tecnica e gli interventi necessari per eventuali correzioni dei questionari durante la fase di registrazione controllata dei dati censuari.
Art. 11 - Ufficio comunale di censimento
Ufficio comunale di censimento 1. In ogni comune viene costituito un ufficio comunale di censimento. La denominazione e le attribuzioni di ufficio comunale di censimento spettano:
a) all'ufficio di statistica del comune;
b) all'ufficio che sara'' appositamente costituito dal sindaco, nei comuni che non abbiano provveduto alla istituzione di detto ufficio. L'ufficio comunale di censimento viene costituito anche nei comuni che, per l'esercizio della funzione statistica, si siano associati ad altri comuni.
2. Nei comuni di cui all lettera a) del comma 1, il responsabile dell'ufficio comunale di statistica assume le funzioni di responsabile dell'ufficio comunale di censimento; negli altri comuni la qualifica di responsabile dell'ufficio comunale di censimento spetta al segretario comunale oppure a persona tecnicamente idonea da lui delegata. In ogni caso, il segretario comunale e' responsabile del funzionamento dell'ufficio.
3. Gli uffici comunali di censimento hanno il compito di svolgere le operazioni censuarie indicate al Capo IV, nell'ambito dei rispettivi territori, secondo le istruzioni impartite dall'ISTAT.
Art. 12 - P r e f e t t o
P r e f e t t o 1. Il prefetto, ovvero l'organo che per legge ne ha assunto le funzioni, e' responsabile del buon andamento delle operazioni di censimento nell'ambito della provincia.
Art. 13 - S i n d a c o
S i n d a c o 1. Il sindaco, coadiuvato dal segretario comunale, ha il compito di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nell'ambito comunale.
CAPO IV CAPO IV OPERAZIONI DEL CENSIMENTO
Art. 14 - Aggiornamento elenco aziende agricole
Aggiornamento elenco aziende agricole 1. Gli uffici comunali di censimento, entro il 20 ottobre 1990 con l'assistenza tecnica degli uffici intercomunali di censimento, procedono alla revisione ed all'aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole, forestali e zootecniche ricadenti nel proprio territorio, quali risultano dallo schedario delle aziende agricole esistente presso l'lSTAT, alla ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento, alla formazione dell'elenco delle aziende da censire.
Art. 15 - Rilevatori - Requisiti
Rilevatori - Requisiti 1. Per ogni 400 aziende agricole, forestali e zootecniche, o frazioni di 400, da censire nel territorio comunale ai sensi dell'art. 3, viene nominato, in ciascun comune, un rilevatore alle condizioni e secondo le modalita' indicate dalle seguenti disposizioni.
2. L'affidamento delle funzioni di rilevatore costituisce conferimento di incarico temporaneo con il carattere di lavoro autonomo. I rilevatori, nell'espletare il servizio di raccolta di dati, agiscono in completa autonomia, senza vincoli di orario nel quadro delle istruzioni di carattere generale impartite dall'ISTAT e dai competenti organi periferici di censimento circa le modalita' da rispettare per il perseguimento dei fini propri della rilevazione censuaria.
3. L'incarico di rilevatore e' conferito a personale dipendente dal comune. Per i comuni con oltre 400 aziende da censire, detto incarico potra' essere affidato anche a personale di altre amministrazioni ed enti pubblici, nonchu' a persone non dipendenti dalla pubblica amministrazione, purche' sussistano particolari motivate esigenze in sede locale da rappresentare al comitato provinciale di censimento.
4. Le persone cui e' affidato l'incarico di rilevatore devono essere in possesso, almeno, dalla licenza di scuola media inferiore e devono godere dei necessari requisiti morali e fisici.
La preferenza sara' accordata a coloro che abbiano il titolo di studio conseguito in scuole ad indirizzo agrario o che dimostrino conoscenze in materia di agricoltura o di statistica.
Art. 16 - Rilevatori - Conferimento incarico
Rilevatori - Conferimento incarico 1. Il dirigente dell'ufficio comunale di censimento, d'intesa con il responsabile del competente ufficio intercomunale, redige un elenco delle persone ritenute idonee in relazione a quanto disposto dall'art. 15, comma 4.
2. Le persone di cui all'elenco anzidetto partecipano ad appositi corsi di istruzione concernenti le modalita' di rilevazione e le norme per la compilazione dei questionari. Tali corsi sono tenuti a cura del responsabile del competente ufficio intercomunale di censimento.
3. Il sindaco, sulla base dell'elenco di cui al comma 1 e dei risultati del corso di istruzione, procede al conferimento dell'incarico ai rilevatori nel numero necessario.
4. Il sindaco, d'intesa con il dirigente dell'ufficio comunale di censimento e con il responsabile del competente ufficio intercomunale di censimento, provvede a sollevare dall'incarico quei rilevatori che risultassero inadempienti in modo tale da pregiudicare il buon andamento delle operazioni censuarie. Essi vengono sostituiti sempre a cura del sindaco, con altre persone scelte con le modalita' di cui ai commi precedenti e che siano in possesso dei requisiti indicati nell'art. 15.
5. Ai rilevatori viene corrisposto un compenso, comprensivo di qualsiasi rimborso spese, commisurato al numero dei questionari esattamente compilati ed alla difficolta' di compilazione di ciascuno di essi. I parametri per la determinazione della misura del compenso anzidetto sono determinati dall'ISTAT.
Art. 17 - Pubblicita' del censimento
Pubblicita' del censimento 1. La notifica al pubblico degli obblighi e delle modalita' per la raccolta dei dati viene effettuata da ciascun comune mediante apposito manifesto fornito dall'ISTAT.
2. Il manifesto ufficiale e gli altri eventuali mezzi di informazione e propaganda forniti dall'ISTAT sono esenti dall'imposta di pubblicita' e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 20, n. 9), e 34, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 .
Nota all'art. 17:
- Il testo degli articoli 20, n. 9) e 34, n. 6), del D.P.R. n. 639/1972 (Imposta comunale sulle pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni) e' il seguente:
"Art. 20 (Esenzioni). - Sono esenti dalla imposta:
(omissis);
9) le forme pubblicitarie comunque effettuate dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali".
"Art. 34 (Esenzioni). - Sono esenti dai diritti sulle pubbliche affissioni:
(omissis);
6) ogni altro manifesto od atto delle autorita' la cui affissione sia obbligatoria per legge".
Art. 18 - Termini di raccolta dei dati
Termini di raccolta dei dati 1. I rilevatori, sulla base dell'elenco delle aziende agricole predisposto dall'ufficio comunale di censimento, procedono alla raccolta dei dati presso le aziende comprese nelle sezioni di censimento a ciascuno di essi affidate. La raccolta dai dati avviene nei seguenti periodi:
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Comuni interessati
Periodi distinti per numero di aziende da censire
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dal 21 ottobre 1990 al 16 novembre 1990 fino a 100 aziende
dal 21 ottobre 1990 al 21 dicembre 1990 da 101 a 200 aziende
dal 21 ottobre 1990 al 25 gennaio 1991 da 201 a 300 aziende da 401 a 600 aziende da 801 a 900 aziende
dal 21 ottobre 1990 al 22 febbraio 1991 da 301 a 400 aziende da 601 a 800 aziende oltre 900 aziende
2. I termini di cui al comma 1 verranno notificati al pubblico mediante il manifesto previsto dall'art. 17, comma 1.
Art. 19 - Compiti dei rilevatori
Compiti dei rilevatori 1. I rilevatori compilano i questionari di censimento in base alle informazioni fornite dal conduttore o, in caso di sua assenza, da un suo familiare o da altra persona in grado di fornire dati.
2. Ultimata la compilazione di ciascun questionario, il rilevatore provvede ad effettuare i controlli necessari per accertare la completezza delle informazioni raccolte e la coerenza tra le risposte ottenute.
3. Se le indicazioni fornite non fossero ritenute attendibili per qualsiasi ragione, il rilevatore, qualora non ottenga i chiarimenti richiesti, ne da' comunicazione all'ufficio comunale di censimento il quale adottera' i necessari adempimenti a mente di quanto disposto dall'art. 22, comma 3, e dall'art. 20, comma 1.
4. I questionari compilati sono sottoscritti dal conduttore o da chi per esso e controfirmati dal rilevatore.
5. Nel caso in cui, durante la revisione di cui all'art. 22, si riscontrino incompletezze ed errori nella compilazione dei questionari, i rilevatori provvedono, ove l'ufficio comunale di censimento lo ritenga necessario, alla loro eliminazione mediante reintervista dei conduttori di azienda.
6. E' fatto divieto ai rilevatori nell'espletamento dell'incarico ricevuto di svolgere nei confronti delle unita' da censire attivita' diverse da quelle proprie del censimento e di raccogliere informazioni per altre indagini da chiunque disposto.
Art. 20 - Obblighi dei conduttori
Obblighi dei conduttori 1. Ai sensi di quanto disposto dall' art. 9 della legge 2 maggio 1990, n. 103 , e' fatto obbligo ai conduttori delle aziende agricole, forestali e zootecniche ed in genere, alle persone che vi sono tenute, di rispondere con precisione ed esattezze alle domande contenute nei modelli di rilevazione. A coloro che non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, vengono applicate, su iniziativa dell'ufficio comunale di censimento, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , con il procedimento ivi previsto.
2. Qualora il conduttore non risieda nel comune di censimento e nello stesso comune non vi sia altra persona in grado di fornire i dati, egli e' invitato a presentarsi il giorno all'uopo fissato presso il competente ufficio comunale di censimento.
3. I conduttori di aziende agricole, forestali e zootecniche i quali, entro i termini di raccolta dei dati previsti dall'art. 18, non siano stati interpellati per la compilazione del questionario devono farlo presente, entro tre giorni dal termine anzidetto, all'ufficio comunale di censimento, il quale provvede immediatamente a far censire le relative aziende.
Note all'art. 20:
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 103/1990 , e' il seguente:
"Art. 9. - 1. E' fatto obbligo, ai conduttori delle aziende agricole ed, in genere, alle persone che vi sono tenute di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nel modello di rilevazione. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate o incomplete si applicano le norme di cui agli articoli 7, comma 3, e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 ".
- Il testo dell' art. 11 del D.Lgs n. 322/1989 e' il seguente:
"Art. 11 (Sanzioni amministrative). - 1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:
a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e societa'.
2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.
3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 , lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento e' data comunicazione all'ISTAT".
Art. 21 - Controllo e riepilogo dei dati
Controllo e riepilogo dei dati 1. A cura degli uffici comunali di censimento vengono effettuati:
a) giornalmente, il controllo dei questionari compilati dai rilevatori;
b)) settimanalmente, la situazione sulla raccolta dei dati, determinando il numero delle aziende censite e totalizzando i dati relativi ad alcuni caratteri fondamantali delle aziende stesse in conformita' alle istruzioni impartite dall'ISTAT. Tale situazione viene comunicata con la stessa cadenza al responsabile dell'ufficio intercomunale di censimento.
2. Gli uffici comunali di censimento, entro cinque giorni dal termine della raccolta dei dati, inviano i primi risultati comunali all'ufficio provinciale di censimento il quale provvedera' a trasmetterli all'ISTAT.
Art. 22 - Revisione dei questionari
Revisione dei questionari 1. Gli uffici comunali di censimento accertano, con l'assistenza tecnica degli uffici intercomunali di censimento, le eventuali omissioni o duplicazioni nella rilevazione delle unita' di censimento, e la completezza dei dati risultanti nei questionari.
2. Gli uffici intercomunali di censimento effettuano la revisione dei questionari di azienda per verificare se i dati risultanti rispecchino l'effettiva situazione delle aziende e, in caso contrario, ne informano i dirigenti degli uffici comunali di censimento.
3. Gli uffici comunali di censimento provvedono ad eliminare le incompletezze e gli errori riscontrati a seguito delle operazioni di cui al presente articolo, anche mediante informazioni assunte direttamente presso i conduttori.
Art. 23 - Trasmissione dei questionari di censimento e dei modelli ausiliari
Trasmissione dei questionari di censimento e dei modelli ausiliari 1. Ultimate le operazioni di cui all'art. 22, e comunque entro i termini stabiliti dall'ISTAT mediante apposite istruzioni, gli uffici comunali di censimento provvedono a separare da ciascun questionario di azienda il Iembo staccabile del questionario stesso e ad inviarlo, in plico a parte, unitamente ai questionari di azienda ed ai modelli ausiliari, al competente ufficio provinciale di censimento.
2. A tutela della segretezza delle notizie contenute nei questionari di azienda, prima della registrazione controllata delle notizie stesse, gli uffici provinciali di censimento si accertano che i questionari siano stati resi anonimi mediante la separazione del lembo staccabile contenente i riferimenti individuali.
3. Gli uffici anzidetti, controllata la completezza del materiale ricevuto, curano, secondo le istruzioni impartite dall'ISTAT, i seguenti distinti adempimenti:
a) consegna dei modelli CA.1 e CA.1 AGG ai soggetti incaricati dall'ISTAT della loro registrazione controllata, effettuata di norma, presso il capoluogo di provincia;
b) consegna dei lembi staccabili del mod. CA.1 ai soggetti, diversi da quelli di cui alla lettera a), incaricati dall'ISTAT della loro registrazione;
c) invio del restante materiale all'ISTAT.
CAPO V CAPO V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 24 - Divieto di indagini aggiuntive
Divieto di indagini aggiuntive 1. E' fatto divieto di abbinare alla rilevazione censuaria altre indagini di qualsiasi natura.
Art. 25 - Obbligo di utilizzazione degli stampati ISTAT
Obbligo di utilizzazione degli stampati ISTAT 1. I modelli di rilevazione e gli altri stampati occorrenti per il censimento sono forniti dall'ISTAT.
2. E' fatto espresso divieto di utilizzare per la raccolta dei dati modelli diversi da quelli forniti dall'ISTAT.
Art. 26 - Tutela del segreto statistico
Tutela del segreto statistico 1. Ai sensi di quanto disposto dall' art. 10 della legge 2 maggio 1990, n. 103 , sulle notizie raccolte in occasione del censimento si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio recate dall' art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 .
2. I rilevatori sono soggetti al segreto d'ufficio ai sensi dell' art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all' art.
326 del codice penale .
3. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 29, i dati raccolti in occasione del censimento sono soggetti alle disposizioni sulla tutela del segreto statistico di cui all'art. 9 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989 .
Note all'art. 26:
- Il testo dell' art. 10 della legge n. 103/1990 e' il seguente:
"Art. 10. - 1. Sulle notizie raccolte in occasione del censimento si applicano le disposizioni in materia di segreto di ufficio recate dall' art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 .
2. I rilevatori sono soggetti al segreto d'ufficio ai sensi dell' art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all' art. 326 del codice penale ".
- Il testo dell' art. 8 del D.Lgs. n. 322/1989 e' il seguente:
"Art. 8 (Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica). - 1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.
2. Resta fermo il disposto dell' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 ".
- Il testo dell' art. 326 del codice penale e' il seguente:
"Art. 326 (Rilevazione di segreti di ufficio). - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno".
- Il testo dell' art. 9 del D.Lgs. n. 322/1989 e' il seguente:
"Art. 9 (Disposizioni per la tutela del segreto statistico). - 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, ne' ad alcun ufficio della pubblica amministrazione.
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale e' inserito l'ufficio di statistica puo', sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, presenti nei pubblici esercizi".
Art. 27 - Rimborso forfettario ai comuni
Rimborso forfettario ai comuni 1. Il rimborso forfettario di cui all' art. 3, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 103 , verra' utilizzato dai comuni, per una quota massima del 20 per cento, per far fronte alle spese di carattere generale da essi sostenute in relazione agli adempimenti previsti dal presente regolamento e dalle istruzioni emanate dall'ISTAT, e per la restante parte per incrementare, ai sensi dell'art. 6 della legge anzidetta, il fondo di incentivazione destinato al proprio personale incaricato di svolgere le operazioni censuarie, esclusa la raccolta dei dati.
2. L'ISTAT e' autorizzato ad erogare ai comuni anticipazioni sul fondo loro spettante in relazione agli adempimenti connessi all'aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole. Il saldo verra' corrisposto non appena la commissione di cui all' art. 5 della legge 2 maggio 1990, n. 103 , avra' espletato il suo compito.
Note all'art. 27:
- Il testo dell' art. 3, comma 1 , e dell' art. 5 della legge n. 103/1990 , e' il seguente:
"Art. 3, comma 1. - 1. Dell'autorizzazione di spesa di lire 131 miliardi di cui all'art. 2, la somma di lire 50 miliardi e' destinata a favore dei comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che essi devono sostenere per l'esecuzione delle operazioni censuarie di loro competenza, definite dal regolamento di cui al comma 2 dell'art. 1".
"Art. 5. - 1. Le somme di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 sono distribuite ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo norme stabilite da un'apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Della commissione fanno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto centrale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani e un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura".
Art. 28 - Gestione fondi
Gestione fondi 1. Le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione e ne dispongono in relazione alle esigenze operative.
2. I competenti organi della regione, il sindaco e il dirigente dell'ufficio provinciale di censimento si attengono, nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi, alle istruzioni che saranno appositamente emanate dall'ISTAT.
Art. 29 - Fornitura dati individuali resi anonimi
Fornitura dati individuali resi anonimi 1. Ai sensi dell' art. 11 della legge 2 maggio 1990, n. 103 , l'ISTAT, una volta ultimate le necessarie operazioni di controllo, fornira' i dati, resi anonimi, relativi alle singole unita' di rilevazione agli uffici di statistica degli enti ed organismi di cui all' art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , che ne facciano richiesta motivata in relazione ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza ed al territorio di rispettiva competenza. I dati potranno essere utilizzati esclusivamente per elaborazioni statistiche.
2. I dati saranno forniti, per ciascuna provincia, entro trenta giorni dalla ricezione dei nastri dai centri di registrazione e dopo essere stati sottoposti da parte dell'ISTAT alla fase di correzione automatica degli errori e ad una prima valutazione qualitativa.
3. La fornitura dei dati avverra' mediante supporti informatici od altri che saranno concordati tra gli uffici richiedenti e l'ISTAT e, dietro rimborso, salvo che per le province autonome, delle spese sostenute per il loro approntamento e la loro spedizione.
4. All'atto della richiesta dei dati, il responsabile dell'ufficio di statistica compilera' appositi moduli informativi predisposti dall'ISTAT il quale potra', in ogni tempo, richiedere informazioni sull'utilizzazione di dati stessi.
Note all'art. 29:
- Il testo dell' art. 11 della legge n. 103/1990 e' il seguente:
"Art. 11. - 1. L'Istituto centrale di statistica e' tenuto a fornire agli uffici di statistica degli enti e organismi di cui all' art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , che ne facciano richiesta in relazione alle proprie competenze, i dati resi anonimi, relativi alle singole unita' di rilevazione, da utilizzare esclusivamente per elaborazioni statistiche.
2. All'atto della richiesta, i dati sono trasmessi all'ufficio di statistica dall'ente richiedente. Qualora tale ufficio non sia ancora costituito, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano il nominativo di un proprio funzionario responsabile della utilizzazione dei dati.
3. I dati di cui sopra devono essere utilizzati nella osservanza delle norme di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 .
4. Le modalita' per la fornitura, la conservazione e l'utilizzazione dei dati saranno disciplinate nel regolamento di esecuzione di cui al comma 2 dell'art. 1".
- Per il testo dell' art. 2 del D.Lgs. n. 322/1989 si veda la precedente nota all'art. 6.
Art. 30 - Assicurazione
Assicurazione 1. Sono coperti da una assicurazione contro gli infortuni connessi con la loro attivita', dai quali derivi la morte o una invalidita' permanente: i dirigenti degli uffici provinciali di censimento, i responsabili degli uffici intercomunali di censimento ed i loro collaboratori, che svolgano attivita' ispettiva, i responsabili provinciali e regionali del censimento, e loro collaboratori, esplicitamente indicati dalle regioni e dalle province autonome, ed i rilevatori. Tale assicurazione sara' stipulata a cura dell'ISTAT ed alle condizioni stabilite dai competenti organi dell'Istituto. Per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni il massimale individuale non potra' superare la misura massima dell'equo indennizzo spettante per le infermita' dipendenti da causa di servizio ai dipendenti civili dello Stato con qualifica equivalente a quella rivestita dal personale anzidetto. Per i rilevatori non dipendenti dalla pubblica amministrazione il massimale individuale non potra' superare la misura massima dell'equo indennizzo spettante per le infermita' dipendenti da causa di servizio ((ai dipendenti civili dello Stato appartenenti alla sesta qualifica funzionale.)) 2. Per i pubblici dipendenti, quanto percepito per effetto della suddetta assicurazione, viene dedotto dall'indennizzo eventualmente ad essi spettante in base alle norme che regolano i rispettivi rapporti di impiego.
3. La spesa relativa alla stipulazione dell'assicurazione prevista dal comma 1 grava sui fondi di cui all' art. 2 della legge 2 maggio 1990, n. 103 .
Art. 31 - Entrata in vigore
Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 ottobre 1990 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali MACCANICO Il Ministro dell'interno SCOTTI Il Ministro del tesoro CARLI Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI Il Ministro del bilancio e della programmazione economica CIRINO POMICINO Il Ministro del l'agricoltura e delle foreste SACCOMANDI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1990 Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 253
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico