092G0355
092G0355
Regolamento di organizzazione e di funzionamento della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 04 giugno 1992 n. 366)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 05/09/1992 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 12 e 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 , recante riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e degli altri organismi a composizione mista Stato- regioni; Viste le ulteriori disposizioni riguardanti la predetta Conferenza permanente e, in particolare, l' art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , gli articoli 1 e 3 della legge 19 marzo 1990, n. 57 , l' art. 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, gli articoli 4, comma 2 , e 16, commi 3 e 4 , della legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonche' l'art. 4, comma 1, lettera e) , e commi 13 , 15 e 16 , della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ; Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1989 - serie generale - n. 62, recante istituzione dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1991 - serie generale - n. 60, recante individuazione, ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 , dei comitati generali a competenza integrata funzionale di cui si avvale la Conferenza permanente; Considerato che il supporto organizzativo alle attivita' della predetta Conferenza permanente assicurato, in prima attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400 , dall'ufficio di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1989, non appare adeguato e conforme alle disposizioni legislative qui richiamate in premessa e che, conseguentemente, e' necessario adottare un regolamento per la disciplina della organizzazione e del funzionamento della segreteria di cui all' art. 12, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992; Di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali; A D O T T A il seguente regolamento
Art. 1
Attivita' della segreteria 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le espressioni abbreviate "segreteria", "Conferenza" e "comitati generali" nel presente decreto corrispondono rispettivamente alle parole "segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" di cui all' art. 12, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" di cui al comma 1 del medesimo art. 12 e "comitati generali a competenza integrata funzionale" di cui all' art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 .
3. La segreteria opera alle dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza e, ai fini dell'esercizio delle funzioni della Conferenza, dei comitati generali e degli organismi a composizione mista Stato-regioni di cui si avvale ai sensi dell' art. 6, comma 3, del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 , provvede:
a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza e dei comitati generali, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte;
b) alle attivita' istruttorie connesse alle attribuzioni della Conferenza e dei comitati generali, anche in collegamento con uffici serventi organi dello Stato, delle regioni e delle province autonome;
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.C. M. 26 OTTOBRE 1995, N. 589)) ;
d) ad ordinare in apposito archivio, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del citato decreto legislativo, gli ordini del giorno, i verbali, le relazioni, gli atti, i provvedimenti ed ogni altra documentazione formata in relazione all'attivita' della Conferenza, dei comitati generali e degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni;
e) agli adempimenti strumentali all'attivita' delle commissioni, dei comitati e dei gruppi di lavoro operanti nell'ambito della Conferenza.
Art. 2
Organizzazione (( 1. La segreteria e' articolata nei seguenti settori di attivita' a cui sono preposti dirigenti statali o regionali, in servizio, ai sensi dell' art. 12, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 :
a) settore legislativo, affari istituzionali, affari finanziari, programmazione economica, politiche comunitarie e affari generali;
b) settore trasporti, ambiente, assetto del territorio ed attivita' produttive;
c) settore sanita', servizi sociali, diritto allo studio e formazione professionale;
d) settore servizi generali, del personale e archivio degli organismi a composizione mista. )) 2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.C.M. 26 OTTOBRE 1995, N. 589 )) .
3. I settori (( . . . )) provvedono agli adempimenti assegnati ai sensi dell'art. 3, comma 1.
(( 4. Fermo restando quanto disposto dall' art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , al settore di cui alla lettera a) del comma 1, possono essere assegnati, in posizione di studio e ricerca, funzionari e dirigenti, anche dipendenti dalle regioni e province autonome, in possesso di comprovata professionalita' nello studio, consulenza e ricerca giuridico-legislativa ))
Art. 3
Funzionamento (( 1. Con ordine di servizio del Presidente della Conferenza sono individuati gli adempimenti dei settori e, al loro interno, sono costituiti i nuclei istruttori ed i nuclei di verifica, nonche', qualora necessario, servizi dotati di particolare autonomia )) 2. Alla segreteria e' preposto un direttore; l'incarico e' conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su indicazione del presidente della Conferenza, tra il personale di cui all' art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Il decreto di incarico cessa di avere effetto se, entro tre mesi dal giuramento del Governo, non sia confermato. Il direttore della segreteria assolve alle funzioni di segretario della Conferenza, ancorche' riunita in comitato generale.
(( 3. Con ordine di servizio del Presidente della Conferenza, su proposta del direttore della segreteria, sono preposti i coordinatori ai settori ed ai servizi, e affidate le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del direttore della segreteria. Il direttore della segreteria prepone i coordinatori ai nuclei istruttori e di verifica ))
Art. 4
Coordinamento 1. La segreteria opera in collegamento con il segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale provvede, in particolare, ad assicurare alla Conferenza ed alla segreteria il supporto informativo, gli adempimenti ed i servizi tecnici ed amministrativi strumentali al loro funzionamento.
2. Il direttore della segreteria partecipa alle riunioni di coordinamento disposte dal segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1989 - serie generale - n. 24.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 13 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e' il seguente:
"Art. 13 (Attivita' di coordinamento). - 1. Il coordinamento delle attivita' degli uffici e dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' assicurato dal segretario generale.
2. Il capo dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri e i capi degli uffici e dei dipartimenti affidati alla responsabilita' di un Ministro senza portafoglio o per i quali abbia ricevuto delega il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, partecipano alle riunioni e alle attivita' di coordinamento disposte dal segretario generale.
3. Il segretario generale provvede alle modifiche dei servizi all'interno degli uffici e dei dipartimenti di cui all'art. 2, nonche' alla ripartizione delle relative competenze; organizza le strutture di segreteria di uffici e dipartimenti e quelle serventi comitati, commissioni, gruppi di lavoro e organi collegiali.
4. Sulla base di criteri generali fissati dal Presidente del Consiglio, il segretario generale dispone, l'assegnazione del personale agli uffici e dipartimenti".
Art. 5
Personale e consulenze 1. Il contingente di personale della segreteria avente i requisiti di cui all' art. 30 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' fissato in sessanta unita', delle quali un terzo appartenente ai ruoli organici delle regioni e delle province autonome. A quest'ultimo personale si applicano le disposizioni relative al trattamento economico di cui all'art. 12, comma 4, della stessa legge.
2. All'articolazione del contingente per qualifiche corrispondenti a quelle indicate nelle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400 , si provvede, su proposta del presidente della Conferenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. All'assegnazione di personale alla segreteria provvede il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le indicazioni del presidente della Conferenza.
4. Presso la segreteria possono operare consulenti e comitati di consulenza con incarichi conferiti ai sensi dell' art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del presidente della Conferenza. Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 30 della legge n. 400/1988 e' il seguente:
"Art. 30 (Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. Per l'espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, nei limiti numerici di cui alle tabelle allegate alla presente legge, di personale dei propri ruoli, di personale dello Stato, compreso quello dei due rami del Parlamento, di personale di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici, di personale scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione".
- Per il testo dell'art. 12 della stessa legge n. 400/1988 si veda in nota alle premesse.
- Le tabelle A e B allegate alla medesima legge n. 400/1988 sono le seguenti:
"TABELLA A (articoli 30, 31, 32 e 38) ORGANICO DEI CONSIGLIERI
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Esperti e Comandati consiglieri e fuori a tempo
In ruolo ruolo parziale - - -
Dirigente generale,
livello B e C,
e qualifiche
equiparate 34 * 20 )
Dirigente superiore 55 30 ) 104
Primo dirigente 80 45 )
Totale. . . 169 95
(*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei Commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
TABELLA B (articoli 30, 32, 37 e 38) ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Comandati
e fuori
In ruolo ruolo Incaricati - - -
Qualifiche ad esaurimento 31 15 )
9a qualifica funzionale 61 31 )
8a qualifica funzionale 123 62 )
7a qualifica funzionale 193 96 )
6a qualifica funzionale 282 145 ) 30".
5a qualifica funzionale 375 187 )
4a qualifica funzionale 544 261 )
3a qualifica funzionale 113 57 )
2a qualifica funzionale 59 30 )
Totale. . . 1.781 884
- Il testo dell' art. 29 della legge n. 400/1988 piu' volte citata e' il seguente:
"Art. 29 (Consulenti e comitati di consulenza). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.
2. Per tali attivita' si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.
3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il Ministro del tesoro".
Art. 6
Disposizioni finali 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1989 e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 1991.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 giugno 1992 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali MARTINAZZOLI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1992 Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 115 Note all'art. 6:
- Il testo del D.P.C.M. 16 febbraio 1989, recante istituzione dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1989, n. 62.
- Il testo dell'art. 4 del D.P.C.M. 31 gennaio 1991 e' il seguente:
"Art. 4. - 1. Per assicurare un adeguato supporto organizzativo per le attivita' della conferenza e dei comitati generali di cui al presente decreto, il contingente di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1989 e' fissato in 50 unita', di cui 15 provenienti dalle regioni e province autonome".