094G0345
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Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazion all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla compensazione territoriale e per la disciplina del procedimento di denuncia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994 n. 345)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 05/12/1994 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 , ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994; Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell' articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , sono scaduti rispettivamente in data 30 marzo 1994 e 26 marzo 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994; Ritenuto di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato in ordine alla previsione dell'articolo 3, comma 3, stante l'avviso contrario espresso in Consiglio dei Ministri dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla compensazione territoriale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione e' il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica . (Omissis).
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
(Omissis)".
- L' art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti).
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis)".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 , reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990 ).
- I commi 7 , 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:
"Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi).
(Omissis).
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.
9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;
b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;
d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferisono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all' art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni;
f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;
g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;
h) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo.
(Omissis)".
- La legge 2 aprile 1968, n. 482 , reca: "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presse le pubbliche amministrazioni e le aziende private" ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 30 aprile 1968 .
Art. 2
Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento, per "Ministero" e per "Ministro" si intendono rispettivamente il Ministero e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 3
Disciplina del procedimento di esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta 1. Le aziende private che, per le speciali condizioni della loro attivita' non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, presentano all'ufficio periferico competente del Ministero domanda di esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta.
2. La domanda puo' essere accolta a condizione che le aziende private, in sostituzione degli invalidi, provvedano ad assumere orfani e vedove delle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 . La mancata assunzione di orfani e vedove comporta la decadenza dall'esonero.
(( 3. Il Ministero emana il provvedimento di esonero parziale nel termine di 240 giorni che puo' essere modificato con le modalita' previste dall' articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' delegare, agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di esonero parziale, da adottare secondo i criteri determinati nella delega. ))
Art. 4
Disciplina del procedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale 1. Le aziende private che svolgono attivita' in piu' di una provincia, presentano motivata e documentata richiesta al Ministero per assumere, nella provincia o nelle province indicate nella richiesta stessa, un numero di mutilati e invalidi e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto, portando la eccedenza a compenso del minor numero di appartenenti alle corrispondenti categorie protette assunti nelle altre.
2. Il Ministero, valutata in ogni singola provincia l'entita' numerica dei mutilati e invalidi ed altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, puo' autorizzare la compensazione territoriale.
(( 3. Il Ministero emana il provvedimento di compensazione territoriale nel termine di 180 giorni che puo' essere modificato con le modalita' previste dall' articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' delegare agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di compensazione territoriale, da adottare secondo i criteri determinati nella delega.
4-bis. La compensazione territoriale ha luogo di diritto per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende pubbliche di cui all' articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 . ))
Art. 5
Denunce delle aziende private e degli enti pubblici 1. (( I datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482 , sono tenuti ad inviare )) ai competenti uffici del Ministero, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto recante:
a) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categoria di mestiere;
b) l'indicazione nominativa degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, che si trovano alle loro dipendenze, precisando per ciascuno il giorno dell'assunzione e la categoria di appartenenza.
2. (( Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici )) sono tenute ad inviare ai competenti organi del Ministero, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto recante il numero dei posti in organico, nonche' il numero del personale effettivamente in servizio, di ciascun gruppo di personale di ruolo; il numero del personale non di ruolo, distinto per categoria; il numero ed i nominativi degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio in servizio.
(( 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilisce gli uffici e gli organi competenti a ricevere i prospetti di cui al presente articolo, puo' disporre una diversa periodicita' dell'invio dei prospetti e stabilire che contengano anche altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina del collocamento obbligatorio. )) 4. (( COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 OTTOBRE 1996, N. 634 )) .
5. (( COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 OTTOBRE 1996, N. 634 )) .
Art. 6
(( ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 OTTOBRE 1996, N. 634 ))
Art. 7
Abrogazione di norme 1. Ai sensi dell' articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , dalla entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati l'articolo 13, commi 5 e 6; 17, comma 1, lettera f); 21 e 22 della legge 2 aprile 1968, n. 482 .
Note all' art. 7:
- Per la legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si vedano le precedenti note alle premesse.
- Il testo dell' articolo 13, commi 5 e 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , e' il seguente:
"Art. 13 (Esclusioni, esoneri).
(Omissis).
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione provinciale di cui all'articolo 16, le aziende private che, per le speciali condizioni della loro attivita' non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che, in sostituzione degli invalidi, provvedano ad assumere orfani e vedove delle varie categorie. La mancata assunzione di orfani e vedove comporta la decadenza dall'esonero.
Le domande di esonero dovranno essere presentate agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nella cui provincia l'azienda ha la sua sede principale.
(Omissis)".
- Il testo dell' articolo 17, comma 1, della legge 2 aprile 1968, n. 482 , e' il seguente:
"Art. 17 (Compiti della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio). - La commissione di cui al precedente articolo ha il compito di:
a) approvare le graduatorie per l'avviamento al lavoro degli iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 19;
b) approvare l'aggiornamento trimestrale degli elenchi provinciali delle categorie tutelate dalla presente legge;
c) decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, tenendo presente in sede di assegnazione di detti posti nell'ambito della stessa categoria protetta i criteri di preferenze stabiliti dall' articolo 15, comma quarto, della legge 29 aprile 1949, n. 264 ;
d) nel caso che la determinazione dei posti disponibili da assegnare alle singole categorie presso i singoli datori di lavoro, dia luogo a frazioni percentuali, decidere per la loro assegnazione nel limite dell'aliquota complessiva riservata per le assunzioni obbligatorie;
e) esprimere il parere sulle domande di oblazione presentate dalle aziende inadempienti;
f) esprimere pareri sulle richieste di esonero dalle assunzioni di invalidi, presentate dalle aziende a norma dell'articolo 13 della presente legge e sulla richiesta di compensazione territoriale di cui all'articolo 21".
- Il testo dell' articolo 21, della legge 2 aprile 1968, n. 482 , e' il seguente:
"Art. 21 (Denunce delle aziende private). - Tutti i datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno, all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio un prospetto recante:
a) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere;
b) l'indicazione nominativa degli invalidi e altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, che si trovano alle loro dipendenze, precisando per ciascuno il giorno di assunzione e la categoria di appartenenza.
Le aziende che hanno sede principale in una provincia e sedi secondarie e stabilimenti in altre province, le quali siano soggette all'osservanza della presente legge, dovranno fare le denunce di cui al presente articolo, distintamente per le singole province, ai competenti uffici provinciali del lavoro, e complessivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in ogni singola provincia l'entita' numerica dei mutilati e invalidi ed altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, puo', dopo aver sentito le commissioni per il collocamento obbligatorio delle singole province interessate, autorizzare, su, loro motivata e documentata richiesta, le aziende private che svolgono attivita' in piu' di una provincia ad assumere, nella provincia o nelle province indicate nella richiesta stessa, un numero di mutilati e invalidi e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto, portando la eccedenza a compenso del minor numero di minorati assunti nelle altre.
La compensazione territoriale di cui al comma precedente ha luogo di diritto per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende pubbliche di cui al precedente articolo 1, a carattere nazionale o aventi uffici in piu' province".
- Il testo dell' articolo 22, della legge 2 aprile 1968, n. 482 , e' il seguente:
"Art. 22 (Denunce degli enti pubblici). - Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici a carattere nazionale e interprovinciale soggetti a vigilanza governativa sono tenute ad inviare alla sottocommissione di cui al precedente articolo 18, entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, un prospetto da cui risulti il numero dei posti di organico di ciascun gruppo di personale di ruolo e il numero del personale non di ruolo, distinto per categoria, e, in correlazione, il numero degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio in servizio, corredati di un elenco nominativo degli assunti.
Gli enti pubblici locali invieranno i prospetti di cui sopra alle commissioni per il collocamento obbligatorio della provincia, entro la cui circoscrizione provinciale essi operano".
Art. 8
Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 aprile 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CASSESE, Ministro per la funzione pubblica GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1994 Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 12