Monitoring Gesetzessammlung

097G0505

IT - Regolamenti di Delegificazione

097G0505

Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 dicembre 1997 n. 465)

Art. 1 - Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali 1. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito denominata Agenzia, istituita dall' articolo 17, comma 76, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , di seguito denominata legge, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.
2. L'Agenzia, fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.
3. L'Agenzia ha sede centrale in Roma.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- Il testo del comma 5 dell'art. 87 della Costituzione , e' il seguente: "Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti".
- Il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non compete da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, perle quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Il testo del comma 78 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e' il seguente: "78. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro competente sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali e salvo quanto previsto dalla presente legge, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, l'iscrizione all'albo degli iscritti all'albo provvisorio, le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalita' di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria. Le abrogazioni e le modificazioni previste dal regolamento hanno effetto decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il regolamento dovra' conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia nel limite massimo costituito dal personale del Servizio segretari comunali e provinciali dell'amministrazione civile dell'interno;
b) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilita', ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;
c) previsione di un esame di idoneita' per l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79;
d) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei conti;
e) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico". - Il testo dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 recante: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale", e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o piu' decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttivita', nonche' alla sua riorganizzazione; a tal fine e' autorizzato a:
a) prevedere, con uno o piu' decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma , e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 , siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;
b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimita' e la compatibilita' economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovra' pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera a); la procedibilita' del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo.
Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:
1) le responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi;
3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
5) i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
6) la garanzia della liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca;
7) la disciplina della responsabilita' e delle incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre attivita' e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri dipendenti parita' di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;
e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle Forze di polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia;
f) prevedere la definizione di criteri di unicita' di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalita' di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di piu' elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilita' didatticoscientifiche e gestionaliorganizzative;
g) prevedere:
1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; cio' al fine di assicurare economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;
2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione;
3) la mobilita', anche temporanea, dei dirigenti, nonche' la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;
4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessita' delle funzioni e della quantita' delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma;
5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera e), cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresi' la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformita' dei criteri di esercizio del controllo stesso;
i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata;
l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonche' sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali del pubblici dipendenti la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall' art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il piu' efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;
m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;
n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all' art. 2103 del codice civile , l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse; definendo altresi' criteri, procedure e modalita' di detta assegnazione;
o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttivita' individuale e a quella collettiva ancorche' non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita' particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumita' personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalita' per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilita' personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori;
p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in oni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, societa' o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall' art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;
q) al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporanemente l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione alla rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali; inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell' art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ;
r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell' art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei posti vacanti mediante mobilita' volontaria, ancorche' realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilita' di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilita' volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilita' volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilita' ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ;
s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all' art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a societa' private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse societa' le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
t) prevedere una organica regolamentazione delle modalita' di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonche' delle modalita' di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresi' la possibilita', in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psicoattitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresi' il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;
u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482 , l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
v) al fine d assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilita', per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;
z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado in posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilita' di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero dellapubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991 , e successive modificazioni;
aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilita' professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilita' professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il supera- mento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilita' in ciascun anno scolastico;
bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall' art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270 , e prevedere norme dirette alla progresiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potra' consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unita';
cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Cio' nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attivita' di cui all' art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , e successive modificazioni;
dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilita' di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermita' o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuita' didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;
ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un piu' razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonche' un piu' frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986 , e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;
ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilita' di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad, una previa selezione per soli titoli;
gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalita' scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento;
hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 , in tutti i settori del pubblico impiego;
ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;
mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della piu' razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresi' per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economicosociale della Repubblica.
3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993". - Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ". - La legge 15 marzo 1997, n. 59 , reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 76 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e' il seguente:
"76. E' istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali avente personalita' giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 . L'Agenzia e' gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da un presidente di provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati dalla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente. Con la stessa composizione e con le stesse modalita' sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 , reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

Art. 2 - Sezioni regionali dell'Agenzia

Sezioni regionali dell'Agenzia 1. L'Agenzia si articola in sezioni regionali ubicate nei comuni capoluogo delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale, ad eccezione del Trentino-Alto Adige, fino a che queste ultime non abbiano disciplinato la materia.

Art. 3 - Organi dell'Agenzia: composizione e durata

Organi dell'Agenzia: composizione e durata 1. Organi dell'Agenzia e delle sezioni regionali sono:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il Presidente.
2. Il consiglio nazionale di amministrazione e' composto da due sindaci designati dall'A.N.C.I., da un presidente di provincia designato dall'U.P.I., da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati dalla conferenza Statocitta' e autonomie locali, su proposta del Presidente della conferenza, tra soggetti dotati di particolare professionalita' in materia di autonomie locali. Con la stessa composizione sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
3. I consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali restano in carica per la stessa durata prevista dalla legge per il mandato elettivo degli organi degli enti locali. I componenti dei consigli di amministrazione possono essere nominati o eletti per non piu' di due mandati.
4. Il presidente e il vice presidente sono eletti tra i componenti del consiglio di amministrazione. Le modalita' di elezione e la disciplina delle riunioni dei consigli di amministrazione sono stabilite con atti di organizzazione adottati dal consiglio nazionale di amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere i) ed l).

Art. 4 - Nomina e modalita' per la designazione dei componenti il consiglio nazionale di amministrazione e i consigli di amministrazione delle sezioni regionali. Decorrenza e norme transitorie.

Nomina e modalita' per la designazione dei componenti il consiglio
nazionale di amministrazione e i consigli di amministrazione delle
sezioni regionali. Decorrenza e norme transitorie. 1. I consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali dell'Agenzia sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla data di elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali. I consigli uscenti restano in carica fino alla data di insediamento dei nuovi consigli.
2. I sindaci ed i presidenti di provincia componenti i consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali sono rispettivamente designati dall'A.N.C.I. e dall'U.P.I., entro i dieci giorni anteriori alla scadenza del mandato.
3. Entro lo stesso termine la conferenza Statocitta' e autonomie locali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i nominativi degli esperti ai fini della nomina nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali.
4. I rappresentanti dei segretari comunali e provinciali sono eletti secondo le disposizioni dell'articolo 5.
5. Ai fini della prima costituzione dei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, la conferenza Statocitta' e autonomie locali, nonche' l'A.N.C.I. e l'U.P.I. provvedono alle designazioni di rispettiva competenza entro i dieci giorni precedenti la data fissata per l'elezione dei segretari comunali e provinciali componenti dei predetti consigli.

Art. 5 - Elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione

Elezione dei rappresentanti dei segretari
comunali e provinciali nei consigli di amministrazione 1. Con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione sono disciplinate le modalita' per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) sono elettori, per il consiglio nazionale, tutti i segretari iscritti all'albo, in servizio alla data delle elezioni; per i consigli delle sezioni regionali, tutti i segretari iscritti nelle rispettive sezioni regionali dell'albo, in servizio alla data delle elezioni;
b) adozione, per lo svolgimento delle elezioni, del sistema proporzionale a scrutinio di lista;
c) facolta' di presentazione delle liste dei candidati per il consiglio nazionale di amministrazione da parte dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili ai segretari comunali e provinciali ovvero da organizzazioni sindacali o associazioni di categoria, previa sottoscrizione delle liste da parte di almeno il 5% degli iscritti all'albo, in almeno cinque regioni, con un minimo di trenta iscritti per regione;
d) facolta' di presentazione delle liste dei candidati per il consiglio di amministrazione delle sezioni regionali da parte delle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei segretari comunali e provinciali ovvero da organizzazioni sindacali o associazioni di categoria, previa sottoscrizione delle liste da parte di almeno il 5% degli iscritti alla sezione regionale dell'albo, con un nimo di cinquanta iscritti, in almeno il 50% delle province, e con un minimo di sei iscritti per provincia.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le modalita' per lo svolgimento della prima elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 1.
3. Con il decreto di cui al comma 2 viene fissata la data della prima elezione, da tenersi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 6 - Competenze dei consigli di amministrazione

Competenze dei consigli di amministrazione 1. Il consiglio nazionale di amministrazione provvede alla tenuta dell'albo, alla gestione dei segretari comunali e provinciali e all'amministrazione dell'Agenzia. In particolare:
a) cura la tenuta dell'albo, le iscrizioni, le sospensioni, le cancellazioni;
b) dispone l'assegnazione dei segretari comunali alle sezioni regionali dell'albo, sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento;
c) definisce le modalita' procedurali e organizzative per la gestione dell'albo e dei segretari, nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge o dal presente regolamento;
d) definisce i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dei curricula degli iscritti all'albo;
e) delibera i bandi dei concorsi per l'iscrizione all'albo e definisce le modalita' della partecipazione ai corsi per l'accesso e la progressione in carriera, l'aggiornamento e la specializzazione;
f) dispone l'utilizzazione dei segretari comunali e provinciali non chiamati a ricoprire sedi di segreteria nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 17, comma 78, lettera e), della legge e secondo le disposizioni di cui al presente regolamento; g) nomina il collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo
17, comma 3, e provvede all'irrogazione delle sanzioni disciplinari a conclusione dei relativi procedimenti, salvo che tale competenza non sia attribuita ai consigli di amministrazione delle sezioni regionali;
h) disciplina l'organizzazione degli uffici e del personale dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica stabilita dal presente regolamento, prevedendo un apposito ufficio per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari di cui all'articolo 17, comma 1;
i) definisce le modalita' procedurali e organizzative per il proprio funzionamento e per quello dei consigli di amministrazione delle sezioni regionali ed adotta gli atti concernenti il patrimonio e le attivita' contrattuali dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni fissate dal presente regolamento;
l) approva il bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica triennale, il rendiconto del cassiere e il rendiconto generale della gestione dell'Agenzia;
m) disciplina le modalita' di elezione del presidente dei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali nonche' le modalita' per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione e per la presentazione delle liste dei candidati.
2. La disciplina delle materie indicate al comma 1 viene emanata dal consiglio nazionale di amministrazione nel rispetto delle modalita' di relazioni sindacali previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Compete al consiglio di amministrazione delle sezioni regionali l'adozione dei provvedimenti e degli atti relativi alla gestione dei segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell'albo sulla base dei criteri generali fissati dal consiglio nazionale di amministrazione.
Nota all'art. 6:
- Per il testo del comma 78 dell'art. 17 della legge 15 maggio l997, n. 127, vedasi alle note alle premesse.

Art. 7 - Organizzazione e personale dell'Agenzia

Organizzazione e personale dell'Agenzia 1. La dotazione organica dell'Agenzia e' fissata nel limite massimo di sessanta unita'. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 72, della legge, per le proprie esigenze di funzionamento, a rotazione, dei segretari comunali e provinciali collocati in disponibilita'. L'utilizzazione di detto personale avviene nei limiti delle disponibilita' di bilancio dell'Agenzia.
2. Al fine di consentire l'immediato avvio dell'attivita' dell'Agenzia e in attesa del reclutamento del personale di cui ai commi successivi, il Ministro dell'interno, sulla base delle richieste anche nominative formulate dal presidente dell'Agenzia, previa determinazione di appositi criteri, acquisita la disponibilita' degli interessati, individua con propri provvedimenti il personale dell'Amministrazione civile dell'interno di cui l'Agenzia puo' avvalersi in posizione di fuori ruolo. L'utilizzazione di detto personale in posizione di fuori ruolo non puo' superare il periodo massimo di sei mesi.
3. Il reclutamento del personale necessario per il funzionamento dell'Agenzia avviene mediante apposite procedure di mobilita' nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni che abbia presentato la relativa richiesta e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Detta procedura si applica in via prioritaria nei confronti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e con esclusione del personale dei segretari comunali e provinciali. L'utilizzazione delle procedure di mobilita' comporta la contestuale soppressione, nelle amministrazioni di provenienza, dei posti corrispondenti a quelli dei dipendenti trasferiti all'Agenzia. Per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno si provvedera' alla soppressione dei posti corrispondenti a quelli dei dipendenti trasferiti all'Agenzia in sede di emanazione dei decreti legislativi attuativi dell' articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59 . Fino all'emanazione di tali decreti i posti corrispondenti al personale trasferito sono indisponibili.
4. Il personale da reclutare mediante le procedure di mobilita' di cui al comma 3 e' sottoposto ad accertamento e valutazione della professionalita' richiesta, secondo i criteri e le modalita' definiti dal consiglio nazionale di amministrazione. Fino all'individuazione dei comparti di contrattazione di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, al personale di cui al comma 3 continua ad applicarsi il trattamento delle amministrazioni di appartenenza.
5. L'Agenzia puo' utilizzare, nell'ambito della dotazione organica massima consentita, anche personale in posizione di comando o di fuori ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 78, lettera b), della legge. A tal fine il presidente dell'Agenzia presenta alle amministrazioni prescelte apposita richiesta. Nelle more del formale perfezionamento del provvedimento di comando o di collocamento fuori ruolo, il personale richiesto dall'Agenzia e' utilizzato presso di essa dalla data indicata dalla richiesta, purche' vi sia l'assenso degli interessati e non si opponga l'amministrazione o l'ente di appartenenza.
6. Con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione sono conferiti gli incarichi di direttore generale e vice direttore generale dell'Agenzia, che hanno la stessa durata del consiglio, a persone estranee al consiglio di amministrazione, di comprovata esperienza e professionalita' nel settore delle autonomie locali, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio. Detti incarichi sono rinnovabili per una sola volta.
7. Il direttore generale cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Adotta in particolare gli atti relativi alla gestione delle risorse umane, materiali e finanziarie dell'Agenzia non attribuiti al consiglio di amministrazione, compresa la gestione del fondo finanziario di mobilita'. Il direttore generale e' il responsabile del trattamento dei dati relativi agli iscritti all'albo, ai sensi dell' articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , ivi compresa la tenuta e l'aggiornamento dei relativi "curricula". E' inoltre responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , fatta salva la facolta' di assegnare ad altro funzionario la responsabilita' di singoli procedimenti.
8. Il trattamento economico del direttore generale e del vice direttore e' stabilito dal consiglio nazionale di amministrazione nei limiti di quello attribuibile ai dirigenti delle strutture organizzative di massima dimensione dei comuni di cui all' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
9. L'Agenzia organizza il proprio autonomo funzionamento entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Note all'art. 7:
- Il testo del comma 72 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e' il seguente: "72. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico e' collocato in posizione di disponibilita' per la durata massima di quattro anni.
Durante il periodo di disponibilita' rimane iscritto all'albo ed e' posto a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo per le attivita' dell'Agenzia stessa o per l'attivita' di consulenza, nonche' per incarichi di cui al comma 78 presso altre amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilita' al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. Nel caso di collocamento in disponibilita' per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennita' per l'espletamento dei predetti incarichi. Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in qualita' di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilita' presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica".
- Il testo dell' art. 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono:
a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1;
b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all' art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e osservando il principio di sussidiarieta' di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione , nonche' i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonche' la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalita' e nei termini di cui all'art. 7, comma 3, salvaguardando l'integrita' di ciascuna regione e l'accesso delle comunita' locali alle strutture sovraregionali;
e) individuate le modalita' e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
f) previste le modalita' e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato puo' avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi;
g) individuate le modalita' e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;
h) previste le modalita' e le condizioni per l'accessibilita' da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
2. Speciale normativa e' emanata con i decreti legislativi di cui all'art. 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realta' istituzionale socioeconomica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria".
- Il testo dell' art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e' il seguente:
"Art. 45 (Contratti collettivi). - 1. La contrattazione collettiva e' nazionale e decentrata. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell' art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 .
2. I contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini.
3. I comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'agenzia di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale. Fino a quando non sia stata costituita l'Agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato.
4. La contrattazione collettiva decentrata e' finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'intesa degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali.
5. Mediante contratti collettivi quadro possono essere disciplinate, in modo uniforme per tutti i comparti e le aree di contrattazione collettiva, la durata dei contratti collettivi e specifiche materie.
6. I contratti collettivi quadro sono stipulati dall'Agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
7. I contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati dall'Agenzia di cui all'art. 50 per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche' dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto.
8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, e da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati, e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalita' definite dalla contrattazione collettiva nazionale e nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta anche dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale e regionale rispettivamente ai sensi dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 , e del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 .
9. Le amministrazioni pubbliche, osservano gli obblighi assunti con i contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti".
- Per il testo del comma 78 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , si veda alla nota alle premesse.
- Il testo dell' art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , recante: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e' il seguente:
"Art. 8 (Responsabile). - 1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 , reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- Il testo dell' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , recante: "Ordinamento delle autonomie locali", e' il seguente:
"Art. 17 (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.
3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell'art. 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia.
4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorita' metropolitana con specifica potesta' statutaria ed assume la denominazione di ''citta' metropolitana''.
5. In attuazione dell' art. 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna puo' con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari".

Art. 8 - Misure per la pari opportunita'

Misure per la pari opportunita' 1. Il consiglio nazionale di amministrazione istituisce il comitato permanente delle pari opportunita'. Il comitato ha sede presso l'Agenzia. Il comitato e' composto da due sindaci nominati dall'A.N.C.I. e da un presidente di provincia nominato dall'U.P.I., da tre segretari comunali e provinciali designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale in relazione al grado di rappresentativita' secondo i dati forniti dal Dipartimento della funzione pubblica e relativi al 31 dicembre dell'anno antecedente alla nomina nonche' da due esperti designati dalla conferenza Statocitta' e autonomie locali. Tutti i componenti del comitato devono essere donne.
2. Al comitato spettano:
a) il parere preventivo in ordine a tutti i provvedimenti per la disciplina generale degli istituti di competenza del consiglio nazionale di amministrazione;
b) i poteri di iniziativa e di proposta per l'adozione di provvedimenti su materie demandate al consiglio nazionale di amministrazione, su cui lo stesso e' tenuto a pronunciarsi;
c) la vigilanza in ordine all'effettivita' dei principi di pari opportunita' nella gestione dell'albo e nell'esercizio delle funzioni;
d) l'esame di casi anche individuali in cui possano configurarsi violazioni ai principi di pari opportunita' e la conseguente proposta di interventi o iniziative agli organi competenti dell'Agenzia;
e) la promozione di studi, iniziative, ricerche e di attivita' formative e di aggiornamento, al fine di diffondere e valorizzare una cultura delle problematiche connesse con la differenza di genere, e in particolare quelle del lavoro femminile nel settore pubblico.
3. Nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, si deve garantire una adeguata presenza femminile.
4. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa per maternita' di cui agli articoli 4 , 5 e 7 della legge n. 1204/1971 , ovvero di astensione obbligatoria o facoltativa per adozione o affidamento di cui all' art. 6 della legge n. 903/1977 , il cui periodo non va computato ai fini del raggiungimento del termine massimo previsto per il collocamento in disponibilita', il segretario comunale e provinciale mantiene la titolarita' della sede con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. In tale ipotesi rimangono a carico dell'Agenzia gli oneri per la supplenza con l'imputazione sul fondo di mobilita' di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.
Note all'art. 8:
- Il testo degli articoli 4 , 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , recante: "Tutela delle lavoratrici madri", e' il seguente:
"Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali".
"Art. 5. - L'ispettor ato del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui la lettera a) del precedente articolo, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3".
"Art. 7. - La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera c) dell'art. 4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi, durante il quale le sara' conservato il posto.
La lavoratrice ha diritto, altresi', ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di eta' inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia".
- Il testo dell' art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 , recante: "Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro" e' il seguente:
"Art. 6. - Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'articolo n. 314/20 del codice civile , possono avvalersi, sempreche' in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di eta', dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all' art. 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.
Le stesse lavoratrici possono altresi' avvalersi del diritto di assentarsi da lavoro di cui all'art. 7, primo comma, della legge di cui sopra, entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia e sempreche' il bambino non abbia superato i tre anni di eta', nonche' del diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello stesso art. 7".
- Il testo del comma 80 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e' il seguente: "80. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore, l'Agenzia si avvale del fondo di mobilita' di cui al comma 73 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all' art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 , e successive modificazioni".
CAPO II Capo II ARTICOLAZIONE DELL'ALBO, CONVENZIONI DI SEGRETERIA E PASSAGGIO TRA LE FASCE PROFESSIONALI

Art. 9 - Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e sezioni regionali

Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali
e sezioni regionali 1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali istituito dall'articolo 17, comma 75, della legge, e' gestito dall'Agenzia di cui all'articolo 1.
2. L'albo e' articolato in sezioni regionali - fatta eccezione per la regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 17, comma 84, della legge - nelle quali sono iscritti in appositi elenchi, distinti per fasce professionali, secondo quanto previsto dal presente regolamento, i segretari comunali e provinciali iscritti nell'albo provvisorio approvato con decreto del Ministro dell'interno del 14 giugno 1997 ed i funzionari in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale conseguita ai sensi dell'articolo 17, comma 77, della legge, a seguito dell'assegnazione alle sezioni regionali.
3. Ai fini della determinazione del numero complessivo degli iscritti all'albo, i comuni comunicano al consiglio di amministrazione della sezione regionale e quest'ultimo al consiglio nazionale di amministrazione, l'avvenuta conclusione di convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, ai sensi dell' articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e dell'articolo 10 del presente regolamento.
4. Per garantire una adeguata opportunita' di scelta nella nomina del segretario da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia, il consiglio nazionale di amministrazione determina nella prima seduta e, successivamente, con cadenza biennale, la percentuale di maggiorazione di cui all'articolo 17, comma 77, della legge.
Note all'art. 9:
- Il testo del comma 75 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 e' il seguente: "75. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, e' articolato in sezioni regionali".
- Il testo del comma 84 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 e' il seguente: "84. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia di cui ai commi da 67 a 86 del presente articolo con propria legislazione. Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118 ".
- Il testo del comma 77 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 e' il seguente: "77. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non puo' essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunita' di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. Resta ferma la facolta' dei comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione all'Agenzia regionale. L'iscrizione all'albo e' subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio".
- Il testo dell' art. 24 della legge n. 142/1990 e' il seguente:
"Art. 24 (Convenzioni). - 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinaretipo".

Art. 10 - Convenzioni di segreteria

Convenzioni di segreteria 1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di piu' ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria. ((5)) 2. Le convenzioni stabiliscono le modalita' di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilita' di recesso da parte di uno o piu' comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi e' trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.
3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entita' della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessita' organizzativa degli stessi.
--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 31 marzo 2005, n. 44 , convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 2005, n. 88 , ha disposto (con l'art. 3-quater, comma 1) che "I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, appartenenti a regioni diverse, posti in posizione di confine, che condividono analoghe condizioni territoriali, ricompresi in sezioni regionali diverse dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, per assicurare e garantire lo svolgimento delle mansioni delle segreterie comunali nel rispetto dei criteri di economicita', efficienza ed efficacia, possono, a condizione che non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito di piu' ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni gia' in atto".

Art. 11 - Articolazione dell'albo in fasce professionali

Articolazione dell'albo in fasce professionali 1. Il segretario comunale iscritto all'albo nazionale nelle fasce professionali per la nomina a sedi fino a 65.000 abitanti e' assegnato alla sezione dell'albo della regione in cui presta servizio o, in mancanza, a quella in cui ha la residenza. Il segretario comunale puo' inoltre richiedere l'iscrizione a non piu' di altre tre sezioni regionali. In tal caso il segretario viene iscritto in un elenco aggiuntivo, articolato per fasce professionali, delle sezioni regionali alle quali abbia chiesto l'iscrizione aggiuntiva. Nel caso che le richieste di iscrizione eccedano la disponibilita' dell'albo regionale, si tiene conto dell'anzianita' di servizio, nonche' delle situazioni personali e familiari, anche ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 .
2. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le modalita' procedurali attinenti all'iscrizione, anche negli elenchi aggiuntivi, ed alle conseguenti annotazioni negli albi regionali dei segretari nominati.
3. I provvedimenti di iscrizione alle sezioni regionali ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati prima di procedere all'assegnazione dei nuovi iscritti. I nuovi iscritti sono inseriti nella sezione regionale in un contingente determinato dal consiglio nazionale di amministrazione tale da coprire, a regime, la meta' delle assegnazioni complessive.
4. Il sindaco di un comune con popolazione inferiore a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia, esercita il potere di nomina attingendo prioritariamente dalla sezione regionale dell'albo, ivi compreso l'elenco aggiuntivo, corrispondente alla regione nella quale e' ubicato il comune. Qualora il sindaco non individui un segretario nella predetta sezione regionale dell'albo, puo' nominare un segretario iscritto ad altra sezione regionale dell'albo. Il segretario prescelto viene iscritto nella sezione regionale in cui il comune e' ubicato sempreche' non si superi il limite del contingente preventivamente stabilito.
5. I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti e dei comuni capoluogo di provincia, nonche' i presidenti delle province, esercitano il potere di nomina fra i segretari iscritti nelle fasce professionali di cui al comma 1 dell'articolo 12, lettere d) ed e), il cui elenco e' tenuto dal consiglio nazionale di amministrazione.
6. Il segretario che ha conseguito l'idoneita' alla fascia professionale superiore e' iscritto alla fascia professionale superiore e conserva altresi', fino alla prima nomina in un comune di tale fascia, l'iscrizione alla fascia inferiore e la conseguente possibilita' di essere nominato nei comuni di tale fascia.
7. Il segretario iscritto in una fascia professionale, qualora sia collocato in disponibilita', puo' essere nominato, su sua richiesta, in un comune della fascia immediatamente inferiore, conservando l'iscrizione alla fascia superiore.
8. Il contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il rapporto di lavoro dell'autonoma tipologia professionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 74, della legge ((...)) e nei limiti delle compatibilita' economiche predeterminate, puo' stabilire il numero delle fasce professionali e la loro eventuale articolazione interna, i requisiti per l'appartenenza a ciascuna fascia ed il relativo trattamento giuridico ed economico.
9. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto e che ne abbiano fatto richiesta, il consiglio nazionale di amministrazione consente, ove ne ravvisi giustificata motivazione, la nomina di un segretario della fascia superiore a quella demografica di appartenenza dell'ente. In tale ipotesi la differenza retributiva resta a carico del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.
10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, gli enti gia' riclassificati in base al previgente ordinamento mantengono la potesta' di nomina tra i segretari iscritti alla fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, salvo diversa determinazione da adottarsi con deliberazione motivata della giunta.
I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e i presidenti di provincia scelgono tra tutti i segretari di classe 1 / A e classe 1/B di cui all'articolo 12, comma 1.

Art. 12 - Prima iscrizione nelle fasce profesionali e disciplina transitoria

Prima iscrizione nelle fasce profesionali
e disciplina transitoria 1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e ferma restando la classificazione dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 , i segretari comunali e provinciali sono iscritti nelle seguenti fasce professionali con le modalita' di seguito indicate:
a) i segretari comunali con meno di due anni di servizio, nella prima fascia professionale;
b) i segretari comunali ed i segretari capi con due anni e meno di
nove anni e sei mesi di servizio, nella seconda fascia professionale;
c) i segretari capi con nove anni e sei mesi di servizio ed i segretari generali di seconda classe con meno di tre anni di anzianita' di servizio nella qualifica, nella terza fascia professionale;
d) i segretari generali di seconda classe con tre anni di servizio nella qualifica ed i segretari generali di classe 1 / B con meno di tre anni di anzianita' nella qualifica, nella quarta fascia professionale;
e) i segretari generali di classe 1 / B con tre anni di servizio nella qualifica ed i segretari generali di classe 1 / A nella quinta fascia professionale.
2. Fino alla prima nomina in un comune di classe superiore i segretari conservano anche l'iscrizione nella fascia professionale immediatamente inferiore e la possibilita' di essere nominati in un comune di tale fascia. Il trattamento giuridico ed economico resta, in ogni caso, quello determinato dalla fascia del comune o della provincia in cui viene prestato servizio nel relativo periodo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11.
3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 1 puo' prevedere la riduzione delle fasce professionali a non piu' di tre.
4. Il presidente della provincia nomina il segretario nell'ambito della medesima fascia professionale prevista per i comuni capoluogo.
5. Dopo aver determinato il numero complessivo dei funzionari iscrivibili all'albo, e tenendo conto anche dei segretari che abbiano chiesto l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo ai sensi dell'art. 18, il consiglio nazionale di amministrazione dispone l'iscrizione nell'albo, nella prima fascia professionale, degli idonei dei concorsi, rispettivamente, a quattro posti e a due posti di segretario comunale in esperimento nella regione autonoma Valle d'Aosta e a centosessantatre posti e a duecentonovantasette posti di segretario comunale in esperimento a livello nazionale, indetti negli anni 1995 e 1996, seguendo l'ordine delle relative graduatorie fino a concorrenza del suddetto numero complessivo.
6. In sede di prima applicazione e sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento, i vice segretari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 83, della legge possono, con domanda presentata al consiglio nazionale di ammmistrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, chiedere l'ammissione all'albo nella prima fascia professionale. L'iscrizione viene operata nei limiti del numero programmato di iscrizione all'albo. Tali disposizioni si applicano anche agli incaricati delle funzioni di segretario comunale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge.
7. Nel concorso tra la procedura di iscrizione ai sensi del comma 5 e la procedura di iscrizione ai sensi del comma 6, primo periodo, l'iscrizione all'albo avviene attingendo alternativamente all'una e all'altra categoria, in modo da assicurare parita' di condizioni nell'accesso all'albo. A tal fine le disposizioni di cui al comma 5 si applicano una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande ai sensi del comma 6.
8. Il consiglio nazionale di amministrazione, in base a criteri e modalita' appositamente predeterminati, dispone, acquisito il parere favorevole del sindaco e del presidente della provincia, per i segretari e i vice segretari in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'art. 13, comma 1, e gia' iscritti all'albo il passaggio alla fascia professionale corrispondente a quella dell'ente presso cui hanno svolto entro la data del 18 maggio 1997 le funzioni di segretario in qualita' di reggente o di supplente e abbiano esercitato presso lo stesso ente le medesime funzioni per almeno sei mesi continuativi alla data del 18 maggio 1997 negli ultimi tre anni.
A tal fine i segretari devono inoltrare richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e i vice segretari entro sessanta giorni dalla data della loro iscrizione all'albo. I segretari e i vice segretari di cui sopra, che svolgono alla data di entrata in vigore del presente regolamento le funzioni di segretario in qualita' di reggente o di supplente, possono, con il consenso del sindaco o del presidente della provincia, conservare le funzioni fino all'assunzione da parte del Consiglio nazionale di amministrazione delle determinazioni previste dal presente comma.
Nota all'art. 12:
- Il testo delle tabelle A e B allegate al D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 , recante: "Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali" e' il seguente:
" Tabella A Classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione
del segretario comunale
=====================================================================
Classe | | Qualifica del
del | Abitanti | segretario
comune | |
_______|________________________|____________________________________
IV | fino a 3.000 | Segretario comunale
| | Segretario capo
| |
III | da 3.001 a 10.000 | Segretario capo
| |
II | da 10.001 a 65.000 | Segretario generale di classe 2a
| |
I | A | da 65.001 a 250.000 (1)| Segretario generale di classe 1a B
| B | oltre 250.000 | Segretario generale di classe 1a A
(1) e capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 40.000 abitanti".
"Tabella B Classificazione delle province ai fini dell'assegnazione
del segretario provinciale
=====================================================================
Classe | Popolazione del | Qualifica del segretario
della | comune capoluogo |
provincia| |
_________|_______________________|___________________________________
I | A |fino a 250.000 abitanti|Segretario generale di classe 1a B
| B |oltre 250.000 abitanti |Segretario generale di classe 1a A"
- Il testo del comma 83 dell'art. 17 della legge 127/1997 e' il seguente: "83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale e' disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni".

Art. 13 - Accesso in carriera

Accesso in carriera 1. Sono iscritti all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della legge.
2. L'abilitazione di cui al comma 1 e' rilasciata al termine del corsoconcorso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o piu' comuni.
3. Al corso si accede mediante concorso pubblico per esami bandito per un numero di posti preventivamente determinato dal consiglio nazionale di amministrazione, in relazione alle esigenze di immissione nell'albo stabilite dall'articolo 17, comma 77, della legge.
4. Gli esami di concorso sono preceduti da una selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta sintetica, la cui valutazione puo' essere effettuata anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati. Le procedure di concorso sono espletate da apposite commissioni.
5. Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed una orale. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale e/o diritto amministrativo, legislazione amministrativa, statale e/o regionale, ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e/o diritto tributario e/o scienza delle finanze e diritto finanziario, ragioneria applicata agli enti locali, politica di bilancio e gestione delle risorse, tecnica normativa e tecniche di direzione. Determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.
6. Al corso e' ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale del 30%. Durante il corso sono previste, con cadenza semestrale, verifiche volte ad accertare l'apprendimento, con criteri stabiliti dagli organi della Scuola di cui all'art. 17, comma 77, della legge.
Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti ai corsi, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. L'inclusione nella graduatoria da' diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale.
7. Il consiglio nazionale di amministrazione disciplina, inoltre, i casi di esclusione dal corso per mancato superamento della verifica semestrale di apprendimento prevista dal comma 6.
8. Ai partecipanti al corso e' corrisposta una borsa di studio non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico corrispondente alla prima fascia professionale in relazione alle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.
9. Il consiglio nazionale di amministrazione assegna alle sezioni regionali, secondo l'ordine della graduatoria approvata e sulla base delle preferenze espresse dagli interessati, coloro che hanno conseguito l'abilitazione, tenendo conto delle esigenze di personale delle singole sezioni regionali.
10. La mancata accettazione della prima nomina comporta automaticamente la cancellazione dall'albo e la restituzione di una percentuale della borsa di studio percepita, fissata dal consiglio nazionale di amministrazione secondo le modalita' dallo stesso stabilite.
Note all'art. 13:
- Il testo del comma 77 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda alla nota all'art. 9.
- Il testo del comma 80 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda alla nota all'art. 8.

Art. 14 - Idoneita' a segretario generale

Idoneita' a segretario generale 1. Fino all'introduzione di una diversa disciplina recata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, l'idoneita' a segretario generale, per la nomina a sedi di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si consegue mediante superamento delle prove selettive previste dal piano di studi di apposito corso di specializzazione presso la Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della legge. Il numero degli idonei non puo' superare il settanta per cento dei partecipanti al corso di specializzazione.
Colui che non consegue l'idoneita' non puo' partecipare al corso per l'anno successivo.
2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1 si consegue l'idoneita' a segretario generale di classe prima per sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di province.
3. Il conseguimento dell'idoneita' comporta l'iscrizione nelle rispettive fasce professionali dell'albo.
4. I corsi di specializzazione possono essere svolti a livello regionale o interregionale e sono disciplinati con provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione.
5. Al corso di specializzazione, di cui al comma 1, sono ammessi i segretari comunali in servizio da almeno quattro anni. Al corso di specializzazione per il consegulmento dell'idoneita' di cui al comma 2, sono ammessi i segretari in servizio decorsi tre anni dalla data della nomina a segretario generale.
6. Il consiglio nazionale di amministrazione, al fine di favorire un funzionale ed equilibrato assetto dell'albo e delle fasce professionali, determina, con cadenza annuale, il numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi, disciplinando i criteri per l'ammissione ai corsi di cui al comma 4, ove il numero degli aventi diritto sia superiore a quello determinato dal consiglio nazionale di amministrazione.
Nota all'art. 14:
- Il testo del comma 77 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda alla nota all'art. 9.
CAPO III Capo III RAPPORTO DI LAVORO

Art. 15 - Nomina e revoca

Nomina e revoca 1. Spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 70, della legge, il sindaco e il presidente della provincia, previa comunicazione al segretario titolare, esercitano il potere di nomina del segretario non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del loro insediamento. In caso di mancato esercizio del potere di nomina da parte del sindaco e del presidente della provincia, il segretario in servizio presso la sede si intende confermato.
3. In caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto, ai sensi dell'articolo 17, comma 69, della legge; in mancanza di tale previsione, dal reggente inviato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 19, comma 2. La procedura di nomina del segretario titolare e' avviata entro sessanta giorni dalla data della vacanza e deve concludersi entro centoventi giorni dalla stessa data.
4. L'avvio della procedura di nomina e' pubblicizzato nelle forme stabilite dal consiglio nazionale di amministrazione. L'Agenzia fornisce, a richiesta, i curricula relativi alle caratteristiche professionali dei segretari. La nomina del segretario ha effetto dall'accettazione.
5. Il segretario puo' essere revocato ai sensi dell'articolo 17, comma 71, della legge. Il provvedimento motivato di revoca e' adottato dal sindaco o dal presidente della provincia su deliberazione della giunta, previo contraddittorio con l'interessato.
A tal fine, sono preventivamente contestate per iscritto le gravi violazioni ai doveri di ufficio, sono valutate le giustificazioni rese per iscritto, ed e' sentito personalmente il segretario, qualora lo richieda, in sede di seduta della giunta comunale e provinciale.
6. In sede di prima attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, in applicazione dei commi 81, terzo periodo e 82, primo e secondo periodo, dell'articolo 17 della legge, i sindaci e i presidenti di provincia in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia individua il nominativo del segretario prescelto, a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 11, e ne chiede l'assegnazione al competente consiglio di amministrazione dell'Agenzia, il quale provvede entro sessanta giorni dalla richiesta.
7. Il consiglio di amministrazione competente provvede a collocare il segretario, di cui e' stata chiesta la sostituzione, presso altro comune o provincia, previa richiesta di un sindaco o di un presidente di provincia; in mancanza, ad utilizzarlo per le esigenze di funzionamento dell'Agenzia ovvero per incarichi presso altre amministrazioni che lo richiedano, ai sensi dell'articolo 17, comma 72, della legge e dell'articolo 7 del presente regolamento. Qualora non sia possibile l'utilizzazione dei segretari sostituiti con tali procedure, gli stessi potranno essere trasferiti a richiesta presso altre pubbliche amministrazioni, secondo un'apposita procedura che sara' disciplinata con decreto del Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tenendo conto delle qualifiche possedute al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e dell'ultima sede in cui e' stato prestato servizio. In attesa del trasferimento, i segretari sostituiti sono collocati in disponibilita' presso l'Agenzia.
Note all'art. 15:
- Il testo del comma 70 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 e' il seguente: "70. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avra' durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina e' disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario e' confermato".
- Il testo del comma 69 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 e' il seguente: "69. Il regolamento di cui all' art. 35, comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , introdotto dal comma 4 dell'art. 5 della presente legge, puo' prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento".
- Il testo del comma 71 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 e' il seguente: "71. Il segretario puo' essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio".
- Il testo dei commi 81 e 82 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 e' il seguente: "81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito, a cura del Ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all' art. 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 , introdotto dall'art. 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all' art. 2, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 , concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale".
"82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresi' stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresi', prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta.
Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, e' consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui all' art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 , ed all' art. 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21 , sono abrogate".
- Il testo del comma 72 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda alla nota all'art. 7.

Art. 16 - Incompatibilita' ed incarichi

Incompatibilita' ed incarichi 1. Ai segretari comunali e provinciali si applicano le disposizioni di cui all' articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'autorizzazione di cui all' articolo 1, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio delle attivita' e' rilasciata dal sindaco ovvero dal presidente della provincia in cui il segretario presta servizio.
3. I segretari comunali e provinciali, in attivita' di servizio come titolari, reggenti o supplenti di sede, non possono essere nominati direttori generali, ai sensi dell' articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 , come introdotto dall'articolo 6, comma 10, della legge, di comuni e province diversi da quelli dove svolgono le funzioni di segretario. Il segretario che accetta la nomina a direttore generale di un ente locale diverso da quello di appartenenza o che stipula un contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 6, del comma 4, della legge e' cancellato dall'albo ed il rapporto di lavoro con l'Agenzia e' automaticamente risolto. Il consiglio nazionale di amministrazione puo', su richiesta dell'interessato, disporre la reiscrizione del segretario nella fascia professionale di ultima iscrizione, nei limiti del numero complessivo degli iscritti all'albo definito ai sensi dell'articolo 17, comma 77, della legge.
4. In sede di prima applicazione, e fino all'approvazione del primo contratto collettivo di categoria concluso ai sensi dell'articolo 17, comma 74, della legge, ai segretari comunali e provinciali non si applicano le disposizioni vigenti concernenti i rapporti di lavoro a tempo parziale.
Note all'art. 16:
- Il testo dell' art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e' il seguente:
"Art. 58 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall' art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 . Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli da 89 a 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , agli articoli da 68 a 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e successive modificazioni, all' art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991. n. 412, ed all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510 .
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Decorso il termine, di cui al comma 3, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
6. Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, disciplinata dall' art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a farne immediata comunicazione alla amministrazione di appartenenza.
7. Sono, altresi', comunicati, in relazione a tali conferimenti d'incarico in ragione d'anno, sia gli emolumenti conferiti e corrisposti, sia i successivi aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico.
8. Ciascuna amministrazione e' tenuta a comunicare immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutte le notizie relative agli incarichi, sia direttamente conferiti che autorizzati. L'aggiornamento dei dati forniti deve essere effettuato con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno.
9. In sede di prima applicazione, gli adempimenti di cui ai commi 6 e 7 sono attuati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre a quelli di cui al comma 8 dovra' provvedersi entro nove mesi dalla medesima data di entrata in vigore".
- Il testo del comma 60 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e' il seguente: "60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale e' fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attivita' di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego".
- Il testo del comma 10 dell'art. 6 della legge n. 127/1997 e il seguente: "10. Dopo l' art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e' inserito il seguente:
''Art. 51-bis (Direttore generale). - 1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , nonche' la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995 . A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
2. Il direttore generale e' revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non puo' eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e' consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovra' provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario''".
- Il testo del comma 4 dell'art. 6 della legge n. 127/1997 e' il seguente: "4. Dopo il comma 5 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e' inserito il seguente: ''5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui e' prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unita'. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unita' negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unita'. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, puo' essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennita' ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
Il trattamento economico e l'eventuale indennita' ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all' art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e successive modificazioni''".
- Il testo del comma 77 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda alla nota all'art. 9.
- Il testo del comma 74 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda alla nota all'art. 10.

Art. 17 - Procedimento disciplinare

Procedimento disciplinare 1. Presso il consiglio nazionale di amministrazione e presso i consigli di amministrazione delle sezioni regionali e' istituito un ufficio per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai segretari comunali e provinciali.
2. I consigli di amministrazione delle sezioni regionali sono competenti alla irrogazione delle sanzioni disciplinari che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro con l'Agenzia. Il consiglio nazionale di amministrazione e' competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro con l'Agenzia.
3. Fino a che la disciplina contrattuale non avra' regolato la materia, presso la sede centrale dell'Agenzia e' altresi' istituito, ai sensi dell' articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, un collegio arbitrale di disciplina, presieduto da un magistrato anche in quiescenza, appartenente alla giurisdizione ordinaria, amministrativa o contabile, e composto, oltre che dal presidente, da quattro membri designati dal consiglio nazionale di amministrazione, di cui due in rappresentanza degli iscritti all'albo. Dinanzi a tale collegio possono essere impugnati i provvedimenti di irrogazione di sanzioni disciplinari adottati dai consigli di amministrazione nazionale o delle sezioni regionali.
4. Ogni ulteriore aspetto del procedimento e le sanzioni disciplinari sono rimesse alla contrattazione collettiva, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni. In attesa della disciplina contrattuale si applicano, sotto il profilo procedurale, le disposizioni di cui all'articolo 59 del citato decreto legislativo n. 29/1993 e, sotto il profilo sostanziale, le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Note all'art. 17:
- Il testo dell' art. 59 del decreto legislativo n. 29/1993 e' il seguente:
"Art. 59 (Sanzioni disciplinari e responsabilita'). - 1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto diposto dall'art. 20, comma 10, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si applicano l' art. 2106 del codice civile e l' art. 7, commi primo , quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 .
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, la tipologia e l'entita' delle infrazioni e delle relative sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu' suscettibile di impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed e' presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalita' per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e' di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialita'.
9. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli orgnai collegiali della scuola e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994, nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 ".
- Il testo degli articoli 78 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", e' il seguente:
"Art. 78 (Sanzioni). - L'impiegato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
1) la censura;
2) la riduzione dello stipendio;
3) la sospensione dalla qualifica;
4) la destituzione.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si applica l'art. 123.
Art. 79 (Censura). - La censura e' una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed e' inflitta per lievi trasgressioni.
Art. 80 (Riduzione dello stipendio). - La riduzione dello stipendio non puo' essere inferiore ad un decimo ne' superiore ad un quinto d'una mensilita' di stipendio e non puo' avere durata superiore a sei mesi.
La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.
La riduzione dello stipendio e' inflitta:
a) per grave negligenza in servizio;
b) per irregolarita' nell'ordine di trattazione degli affari;
c) per inosservanza dei doveri di ufficio;
d) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico;
e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
f) per violazione del segreto di ufficio.
Art. 81 (Sospesione dalla qualifica). - La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non piu' di sei mesi.
La sospensione e' inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravita';
b) per denigrazione dell'amministrazione o dei superiori;
c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;
d) per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno;
e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarita' o nella continuita' del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quanto e' disposto dall' art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 , in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati;
f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.
Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.
Art. 83 (Effetti della sospensione dalla qualifica). - L'impiegato al quale e' inflitta la sospensione non puo' essere promosso se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e' portato a tre anni se la sospensione dalla qualifica e' superiore a tre mesi.
Il tempo durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalla qualifica con privazione dello stipendio deve essere dedotto dal computo della anzianita'.
Art. 84 (Destituzione). - La destituzione e' inflitta:
a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedelta' dell'impiegato;
c) per grave abuso di autorita' o di fiducia;
d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici od a privati;
e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;
f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dell'impiegato per ragioni d'ufficio;
g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione;
h) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell'art. 81.
Art. 85 (Destituzione di diritto). - L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:
a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalita' dello Stato esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale ; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli articoli 457 , 495 , 498 del codice penale , per delitti contro la moralita' pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519 , 520 , 521 , 531 , 532 , 533 , 534 , 535 , 536 e 537 del codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;
b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della liberta' vigilata.
Salvo quanto previsto nell'art. 123, comma terzo, nei casi contemplati dall'art. 84 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza e' regolato dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 86 (Recidiva). - All'impiegato che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie puo' essere inflitta la sanzione piu' grave di quella prevista per l'infrazione stessa.
Art. 87 (Riabilitazione). - Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di "ottimo"; possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresi' essere modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa.
Il provvedimento e' adottato con decreto ministeriale, sentiti il consiglio di amministrazione e la commissione di disciplina.
Art. 88 (Reintegrazione dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale di revisione). - L'impiegato destituito ai sensi dell'art. 85 e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall' art. 566, comma secondo, del codice di procedura penale , ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione, e con la medesima qualifica ed anzianita' che aveva all'atto della destituzione.
Se durante il periodo della destituzione l'impiegato non ha potuto partecipare ad esami di promozione, partecipa alla prima sessione successiva alla riammissione in servizio; in tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 94 e la promozione viene conferita anche in soprannumero, salvo riassorbimento.
Se durante il periodo della destituzione si siano svolti scrutini di promozione, si procede ai sensi dell'art. 95 e la promozione eventuale e' conferita ai sensi del comma precedente di questo articolo.
All'impiegato assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennita' o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario qualunque sia la durata della destituzione stessa; detto periodo e' altresi' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
L'impiegato, gia' destituito ed assolto in sede di revisione, puo' entro sessanta giorni dalla riammissione in servizio, chiedere di essere collocato a riposo con trattamento di quiescenza e previdenza spettantegli ai sensi del successivo art. 125.
Art. 89 (Reintegrazione dell'impiegato prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare). - Le disposizioni dell'art. 88 si applicano all'impiegato destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo all'impiegato punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito.
Il comma precedente e' applicabile anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento.
Art. 90 (Premorienza dell'impiegato alla sentenza di assoluzione in sede di revisione). - Se l'impiegato decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova ed i figli minorenni hanno diritto a tutti gli assegni non percepiti durante il periodo di sospensione o di destituzione, escluse le indennita' o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, in relazione alla qualifica rivestita dall'impiegato al momento della sospensione o della destituzione, nonche' agli aumenti periodici di stipendio successivamente maturati fino alla data in cui l'impiegato stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di eta' e di servizio per la permanenza nell'impiego o fino a quella del decesso, se anteriore".

Art. 18 - Sezione speciale dell'albo e disciplina della mobilita'

Sezione speciale dell'albo e disciplina della mobilita' 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186 )) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186 )) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186 )) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186 )) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186 )) .
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186 )) .
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186 )) .
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186 )) .
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186 )) .
11. Il funzionario trasferito e' collocato nei ruoli della amministrazione ricevente conservando il trattamento economico pensionabile e la qualifica in godimento, ove piu' favorevole, mediante attribuzione di assegno ad personam pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la nuova qualifica, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.
12. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186 )) .
13. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186 )) .
14. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186 )) .

Art. 19 - Collocamento in disponibilita' Criteri di utilizzazione

Collocamento in disponibilita'
Criteri di utilizzazione 1. I segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarita' di sede sono collocati in posizione di disponibilita' ed iscritti, in relazione alla fascia professionale di appartenenza, nella sezione nazionale o nella sezione regionale dell'albo nel cui ambito territoriale e' compreso l'ente ultima sede di servizio.
2. L'Agenzia utilizza i segretari collocati in disponibilita' favorendo, ove possibile, le prestazioni di servizio e lo svolgimento di incarichi nell'ambito della provincia di residenza o comunque negli ambiti territoriali piu' vicini alla residenza stessa. I segretari collocati in disponibilita' sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza, sulla base della graduatoria formata secondo criteri stabiliti dal consiglio nazionale di amministrazione.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 69, della legge, per le supplenze in caso di assenza del segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternita' ed in ogni altro caso di assenza superiore a sei mesi, il segretario supplente e' indicato dal sindaco o dal presidente della provincia tra coloro che sono collocati in disponibilita', nel rispetto dei criteri determinati dal consiglio nazionale di amministrazione.
4. L'Agenzia, per l'esigenza del proprio funzionamento, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio nazionale di amministrazione, puo' disporre l'assegnazione dei segretari in disponibilita' anche presso le sezioni regionali tenendo conto delle richieste in tal senso formulate dai segretari in disponibilita'.
5. Il consiglio nazionale di amministrazione puo' concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni e loro organismi od enti strumentali anche economici per l'utilizzazione dei segretari, per il conferimento, nel rispetto della qualifica posseduta dal segretario, di incarichi a tempo determinato, anche con prestazioni a tempo parziale ovvero per incarichi di natura professionale o per attivita' di studio, consulenza e collaborazione.
6. L'accordo dovra', altresi', definire gli oneri per le prestazioni di cui al comma 5 che dovranno essere corrisposte da parte della pubblica amministrazione all'Agenzia. I relativi oneri finanziari affluiscono al fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.
7. Ai segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilita' ed utilizzati per le esigenze dell'Agenzia di cui all'articolo 7, comma 1, e' corrisposto il trattamento economico in godimento nell'ultima sede di servizio.
8. I segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilita' ed incaricati di reggenza o supplenza hanno diritto alla stessa retribuzione spettante al segretario che sostituiscono, con oneri a carico dell'ente.
9. Ai segretari comunali e provinciali cui siano conferiti, durante il periodo di collocamento in disponibilita', incarichi presso altre pubbliche amministrazioni viene attribuito, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, il trattamento economico piu' favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto. La presente disposizione non si applica nella fattispecie prevista dall'articolo 18, comma 14.
10. Nelle more dell'attribuzione di uno degli incarichi previsti dall'articolo 17, comma 72, della legge, al segretario comunale o provinciale collocato in disponibilita' per mancato raggiungimento di risultati a lui imputabile oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri di ufficio compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo d'indennita' per l'espletamento dei predetti incarichi. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro si considera la qualifica posseduta.
11. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186 )) .
12. Durante il periodo in cui il segretario e' collocato in aspettativa per maternita', mandato elettorale o sindacale, malattia e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilita' resta sospeso.
13. Il segretario in disponibilita' puo' in qualunque momento dichiarare la propria volonta' di accettare nomine in sedi di fascia professionale immediatamente inferiore a quella in cui ha prestato l'ultimo servizio da titolare o di fascia inferiore a quella per cui e' idoneo.
14. Il segretario in disponibilita', qualora sia nominato presso una sede di segreteria e non assuma servizio, senza giustificato motivo, decade automaticamente dall'iscrizione all'albo.
15. Decorsi quattro anni senza avere preso servizio in qualita' di titolare in altra sede, il segretario viene cancellato dall'albo e nei suoi confronti vengono attivate le procedure di mobilita' d'ufficio ai fini del successivo collocamento presso altre pubbliche amministrazioni, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
CAPO IV Capo IV RISORSE FINANZIARIE E FONDO DI MOBILITA'

Art. 20 - Risorse per la gestione dell'Agenzia e fondo di mobilita'

Risorse per la gestione dell'Agenzia
e fondo di mobilita' 1. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia e a quelle occorrenti per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge si provvede mediante le risorse del fondo finanziario di mobilita' di cui all'art. 17, comma 73, della legge, nel quale confluiscono, altresi', i proventi dei diritti di segreteria di cui all' articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 , e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le risorse occorrenti ai fini previsti dall'articolo 34, comma 2.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate su apposito conto corrente bancario intestato all'Agenzia ed acceso presso l'istituto di credito di cui all'articolo 26, comma 1.
3. Il fondo finanziario di mobilita', di cui all'articolo 17, comma 73, della legge, e' attribuito all'Agenzia ed e' determinato percentualmente sul trattamento economico del segretario e graduato in rapporto alla dimensione dell'ente.
4. La percentuale di cui al comma 3 e' fissata, in attesa della determinazione in sede di accordo contrattuale, nella misura del 15% del trattamento economico del segretario. L'importo derivante dal predetto calcolo e' rapportato al coefficiente stabilito dal consiglio nazionale di amministrazione tenuto conto anche della classe demografica di ciascun ente.
5. Ai fini del calcolo di cui al comma 4, le amministrazioni provinciali e comunali sono tenute a comunicare all'Agenzia, entro il termine perentorio del 30 aprile di ciascun anno, il trattamento economico fondamentale lordo annuo riferito al 31 dicembre dell'anno precedente distinto nelle componenti: retribuzione tabellare, indennita' integrativa speciale, tredicesima mensilita', retribuzione individuale di anzianita', assegno personale, maturato economico, retribuzione di posizione, maggiorazione del 25% prevista per i segretari titolari di segreteria convenzionata.
6. La misura del 15% di cui al comma 5 puo' essere aumentata, con delibera motivata del consiglio nazionale di amministrazione e su proposta del presidente, nell'ipotesi in cui le risorse iscritte in bilancio risultino insufficienti.
Note all'art. 20:
- Il testo del comma 73 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 e' il seguente: "73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario di mobilita' a carico degli enti locali e percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale e da attribuire all'Agenzia".
- Il testo dell' art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni e integrazioni recante "Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali" e' il seguente:
" Art. 42 (Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro dell'interno). - Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra comune e segretario secondo la tabella E sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione nonche' al pagamento di borse di studio e di premi di profitto.
Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresi', le somme occorrenti per il pagamento di assegni al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare.
Le somme di cui al primo comma sono versate, alla fine di ciascun anno, con imputazione alla categoria dei "servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato", nella contabilita' speciale delle rispettive prefetture.
Queste ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilita' speciale, alla prefettura di Roma, che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.
Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il prefetto di Roma compila e trasmette al Ministro per l'interno apposito rendiconto".

Art. 21 - Diritti di segreteria

Diritti di segreteria 1. I diritti di segreteria di cui agli articoli 40 , 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 , e successive modificazioni ed integrazioni, per la quaota stabilita dall' articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , spettano all'Agenzia e sono versati direttamente all'istituto di credito incaricato del servizio di cassa di cui all'articolo 26.
2. Il Ministero dell'interno continua a gestire le attivita' programmate e le relative spese formalmente impegnate fino alla data di insediamento dei consigli di amministrazione di cui all'art. 3, comma 1.
3. Le risorse eccedenti rispetto agli impegni assunti ai sensi del comma 2 sono versate entro trenta giorni dall'istituzione del servizio di cassa di cui all'articolo 26 del presente regolamento.
4. Sugli atti di cui all'articolo 17, comma 68, lettera b), della legge, rogati ed autenticati dal segretario comunale e provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Note all'art. 21:
- Il testo degli articoli 40 e 41 della legge 8 giugno 1962, n. 604 , e' il seguente:
"Art. 40. - E' obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformita' alla tabella D.
Le province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella D indicata nel precedente comma.
Il provento dei diritti di segreteria e' ripartito in conformita' alla tabella E.
La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali e' commisurata al 22 per cento dello stipendio e al 35 per cento degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi".
"Art. 41. - L'ammontare delle riscossioni dei diritti di segreteria deve risultare dai registri e dall'elenco prescritti dal regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, nonche' da un riassunto mensile che, a cura del segretario, e' fatto vistare dalla ragioneria, ove esista, la quale fa constatare che esso risponde ai registri propri ed a quelli della tesoreria.
Alla liquidazione dei diritti di segreteria provvede la giunta alla fine di ciascun mese salvo il conguaglio annuale a sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Le marche segnatasse sono consegnate al tesoriere comunale, a carico del quale e' posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal capo dell'amministrazione, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal tesoriere. Il quantitativo mensile presunto viene, di volta in volta, prelevato dal segretario mediante buoni registrati alla ragioneria ove esista, versandone l'importo al tesoriere, che deve rilasciare regolare quietanza.
Nei comuni nei quali non esista ufficio di ragioneria, il buono di prelevamento e' vistato dal Sindaco".
Per il testo dell' art. 42 della legge n. 604/1962 si veda alla nota all'art. 20.
- Il testo dell' art. 27 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , recante "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983", e' il seguente:
"Art. 27. - 1. L' art. 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
Per il rilascio degli estratti e certificati di stato civile, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale di stato civile riscuote il diritto di lire 1.000 per ogni facciata o parte di facciata".
2. L'art. 191 del suddetto regio decreto n. 1238 del 1939 e' sostituito dal seguente:
''Gli estratti e certificati di cui al precedente articolo sono rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorita' per uso d'ufficio.
Il diritto di cui all'articolo precedente e' ridotto del 50 per cento per il rilascio di estratti e certificati a qualsiasi persona nei casi in cui e' prevista l'esenzione dell'imposta di bollo''.
3. All' art. 192 del regio decreto n. 1238 del 1939 e' aggiunto il seguente comma:
''Qualora il rilascio dei certificati di cui agli articoli precedenti venga effettuato con sistemi meccanici i comuni sono esentati dalla tenuta del registro di cui ai commi precedenti''.
4. L'art. 194 del predetto regio decreto n. 1238 deI 1939 e' sostituito dal seguente:
''I diritti di stato civile di cui agli articoli precedenti spettano ai comuni nella misura del 90 per cento.
Il rimanente 10 per cento e' destinato alla costituzione di un fondo per la formazione professionale degli ufficiali di stato civile, gestito secondo le modalita' di cui all' art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ''.
5. Il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551 , e successive modificazioni, e' abrogato.
6. La tassa di ammissione ai concorsi per gli impieghi presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilita dall' art. 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361 , nonche' la tassa di concorso di cui all' art. 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604 , e successive modificazioni, sono stabilite in L. 7.500.
7. I diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giungo 1962, n. 604, sono cosi' modificati:
1) le tariffe previste ai numeri 1), 2) 3), 5), 6) 7) e 8) sono fissate in L. 1.000;
2) Il numero 4) e' cosi' sostituito:
"sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1) e' dovuta:
sulle prime lire 100.000 ............................. L. 10.000
sull'importo eccedente le lire centomila e sino a lire
due milioni ............................................ " 2,00%
sull'importo eccedente le lire due milioni e sino a
lire dieci milioni ..................................... " 1,00%
sull'importo eccedente le lire dieci milioni e sino a
lire sessanta milioni .................................. " 0,60%
sull'importo eccedente le lire sessanta milioni e
sino a lire trecento milioni ........................... " 0,40%
sull'importo eccedente le lire trecento milioni e
sino a lire un miliardo ............................... " 0,20%
sugli importi eccedenti le lire un miliardo e
senza limite di valore ................................. " 0,10%";
3) dopo il n. 6) e' aggiunto il seguente numero:
"6-bis) certificati e attestati redatti a mano,
con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la
determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo
nominativo contenuto in tali atti ...................... L. 10.000";
4) il diritto di scritturazione per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, previsto dalla norma speciale n. 4 allegata alla predetta tabella D di cui alla citata legge n. 604 del 1962 , e' elevato a L. 2.000;
5) il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui alla predetta tabella D, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identita' e' stabilito in L. 1.000.
8. Le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal secondo comma dell'art. 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , sono modificate rispettivamente in 90 per cento e 10 per cento.
9. La misura delle sanzioni pecuniarie previste dall' art. 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , e' decuplicata.
10. Sono abrogate le disposizioni contenute nell' art. 25 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 ".
- Il testo del comma 68 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 e' il seguente: "68. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il sindaco o il presidente della provincia, ove si avvalgano della facolta' prevista dal comma 1, dell'art. 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 , introdotto dall'art. 6, comma 10, della presente legge, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivita', salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato art. 51-bis della legge n. 142 del 1990 il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) puo' rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia".
- Il testo della tabella D della legge n. 604/1962 , e' il seguente:
"Tabella D ELENCO DESCRITTIVO DELLE TASSE E DEGLI EMOLUMENTI CHE I COMUNI E LE PROVINCE SONO AUTORIZZATI AD ESIGERE PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI INFRADESCRITTI (OLTRE L'IMPORTO DELLA CARTA BOLLATA, DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E DEI DIRITTI DI REGISTRO NEI CASI PREVISTI DALLE LEGGI).
1) Avvisi d'asta per alienazioni, locazioni, appalti
di cose e di opere, concessioni di qualsiasi natura:
per l'originale .......................................... L. 100
2) Verbali relativi ai procedimenti degli
incanti e delle licitazioni private riguardanti
gli oggetti di cui al numero precedente: per
l'originale .............................................. " 100
3) Contratti relativi agli oggetti di cui al
n. 1, anche se stipulati a seguito di licitazione
o trattativa privata e se vi sia intervento di terzi
garantiti o cauzionanti: per l'originale ................. " 200
4) Sul valore delle stipulazioni relative agli
oggetti indicati al n. 1 e' dovuto:
sulle prime L. 10.000 ................................. " 150
sull'importo eccedente le L. 10.000 e sino
a L. 100.000 ............................................. " 1,50% sull'importo eccedente le L. 100.000 e sino
a L. 500.000 ............................................. " 1,00% sull'importo eccedente le L. 500.000 e sino
a L. 2.000.000 ........................................... " 0,75% sull'importo eccedente le L. 2.000.000 e sino
a L. 5.000.000 ........................................... " 0,50% sull'importo eccedente le L. 5.000.000 e sino
a L. 10.000.000 .......................................... " 0,20% sull'importo eccedente le L. 10.000.000 e sino
a L. 20.000.000 .......................................... " 0,10% sull'importo eccedente le L. 20.000.000 e sino
a L. 60.000.000 .......................................... " 0,05% sull'importo eccedente le L. 60.000.000 e sino
a L. 200.000.000 ......................................... " 0,02% Non e' dovuto alcun diritto per gli importi
superiori ai 200 milioni di lire.
5) Per la scritturazione degli atti originali
contemplati ai numeri 2 e 3 e per le copie degli
atti estratti dall'archivio: per ogni facciata ......... " 50
6) Certificati di qualunque natura, atti di
notorieta', nulla osta di qualunque specie ed
autenticazioni di firme .................................. " 50
7) Stati di famiglia ................................... " 50
8) Verbali di conciliazione in materia demaniale
nelle province napoletane e siciliane: per l'originale ... " 100
NORME SPECIALI
1. Per il rilascio di copie od estratti dai registri catastali, consentito dall' art. 3 della legge 3 maggio 1871, n. 202 , i comuni possono stabilire una tariffa di diritti, che non superi la meta' di quelli dovuti all'Erario, accordando all'impiegato incaricato della tenuta dei registri una compartecipazione pari alla meta' dei diritti stabiliti.
2. Qualora in un solo contratto intervengano piu' persone l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti in relazione al valore complessivo del contratto e' ripartito fra gli interessati in proporzione del rispettivo interesse. Se piu' siano le disposizioni contenute in un contratto, non si puo' percepire che quanto e' dovuto per la disposizione soggetta al diritto piu' elevato.
3. Il diritto di scritturazione previsto al n. 5 dell'elenco e' dovuto per ogni facciata di venticinque linee, le quali contengano in media ciascuna venticinque sillabe. La facciata cominciata si ha per finita se siano state scritte almeno cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni.
Il detto diritto, oltre che per gli originali indicati ai numeri 2 e 3 dell'elenco, e' dovuto per le copie degli atti contrattuali, da consegnarsi all'ufficio del registro e per quelle degli atti di qualunque natura, estratti dall'archivio a richiesta di privati.
4. Per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, il diritto di scritturazione e' limitato a lire cento per ognuno, qualunque sia il numero delle pagine impiegate.
5. Il diritto di cui al n. 4 dell'elenco e' dovuto una sola volta, anche quando, nei contratti precedenti da incanti, l'atto di aggiudicazione ed il contratto costituiscono atti distinti.
6. Nessun diritto di copia e' dovuto per gli atti stampati. Per gli atti parte stampati e parte manoscritti, almeno per un terzo, il diritto di scritturazione e' ridotto alla meta'.
7. Nessun diritto e' dovuto per la scritturazione di attestati di poverta', per la legalizzazione di firme, per le copie degli atti contrattuali da mandarsi alle autorita' superiori per il visto, per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, per i certificati di pensioni inferiori a lire centomila annue, per i verbali di conciliazione delle contravvenzioni a regolamenti municipali e alle leggi diverse, per i certificati rilasciati in carta non bollata per poverta' dei richiedenti ed in generale in tutti quei casi nei quali le leggi ed i regolamenti dispongono che il rilascio debba farsi senza spesa.
8. Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti in genere concernenti l'esercizio dei diritti elettorali da parte dei richiedenti.
9. Per i certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto e' sempre ridotto alla meta'.
10. Il diritto di segreteria per la stipulazione dei contratti duraturi per piu' di un anno deve commisurarsi sul complessivo ammontare dei contratti stessi.
11. Il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui al presente allegato, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identita' non puo' essere stabilito in misura superiore a lire cinquanta".
CAPO V Capo V ORDINAMENTO CONTABILE DELL'AGENZIA

Art. 22 - Attivita' finanziaria e di programmazione

Attivita' finanziaria e di programmazione 1. L'attivita' finanziaria dell'Agenzia si svolge in esecuzione di un bilancio di previsione annuale, deliberato unitamente ad una relazione programmatica triennale.
2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.
3. E' vietata qualsiasi attivita' finanziaria al di fuori di quella autorizzata col bilancio di previsione.

Art. 23 - Bilancio di previsione e relazione programmatica

Bilancio di previsione e relazione programmatica 1. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il consiglio di amministrazione nazionale approva il bilancio annuale per l'anno successivo e la relazione programmatica triennale.
2. Il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio ed e' redatto in termini di cassa, osservando i principi di unita', annualita', universalita', integrita', veridicita' e pareggio finanziario.
3. Il bilancio di previsione e' composto di due parti relative, rispettivamente, all'entrata e alla spesa.
4. La parte entrata e' ordinata in tre titoli e ognuno di essi in capitoli. I titoli dell'entrata sono i seguenti:
titolo I - Entrate correnti per le attivita' istituzionali;
titolo II - Entrate per alienazioni di beni e per contributi in conto capitale;
titolo III - Entrate per servizi per conto terzi.
5. La parte spesa e' ordinata in tre titoli e ognuno di essi in capitoli. I titoli della spesa sono i seguenti:
titolo I - Spese correnti;
titolo II - Spese in conto capitale;
titolo III - Spese per servizi per conto terzi.
6. Le entrate correnti sono distinte in capitoli separati, secondo l'anno di provenienza.
7. Il fondo di cassa alla fine dell'anno precedente e' stanziato in bilancio tra le entrate correnti, inizialmente in base a stima e successivamente in base a provvedimento di variazione specifico, adottato dal consiglio nazionale di amministrazione.
8. Nel titolo II della spesa e' stanziato un fondo di riserva, di importo non superiore al 2% delle previsioni dello stesso titolo, per eventuali necessita' impreviste. Il consiglio di amministrazione nazionale provvede ad integrare le dotazioni dei capitoli che ne avessero necessita', con riduzione dello stesso fondo.
9. Entro il mese di settembre, il consiglio nazionale di amministrazione puo' approvare una variazione di bilancio, alla quale si applicano gli stessi principi del bilancio.
10. Al bilancio e' allegata una relazione programmatica nella quale sono indicati gli obiettivi che si intendono raggiungere nel triennio e le ragioni della previsione delle entrate e delle spese, con il relativo ammontare. La relazione dimostra anche la reale possibilita' di conservare nel tempo il pareggio finanziario della gestione. Le indicazioni triennali della relazione programmatica sono aggiornate annualmente.

Art. 24 - Gestione delle entrate

Gestione delle entrate 1. Tutte le entrate spettanti all'Agenzia sono direttamente versate dai soggetti che ne abbiano titolo alla stessa presso l'istituto incaricato del servizio di cassa.
2. La gestione delle entrate e' affidata al responsabile del servizio che adotta tutti gli atti necessari.

Art. 25 - Gestione delle spese

Gestione delle spese 1. La gestione delle spese e' affidata al responsabile del servizio finanziario centrale che adotta gli atti di propria competenza sotto forma di determinazione, con l'osservanza degli indirizzi e delle direttive del consiglio nazionale di ammnistrazione.
2. Ciascuna spesa autorizzata non puo' in alcun caso superare lo stanziamento del relativo capitolo, approvato dal consiglio nazionale di amministrazione.
3. Il pagamento e' disposto con mandato emesso sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.
4. Il mandato indica l'esercizio finanziario, la dotazione del capitolo, i pagamenti gia' disposti sullo stesso capitolo, la disponibilita', il creditore con generalita', residenza e codice fiscale, la modalita' di pagamento da lui prescelta e la data.

Art. 26 - Servizio di cassa

Servizio di cassa 1. Il servizio di cassa e' affidato dal consiglio nazionale di amministrazione ad un istituto di credito, previo esperimento di apposita gara.
2. L'istituto cassiere riscuote tutte le entrate ed effettua il pagamento di tutte le spese, secondo le disposizioni date con gli ordinativi di incasso e con i mandati. Raccoglie le firme di quietanza sui mandati, ovvero vi appone l'annotazione, firmata e datata, del versamento secondo la modalita' prescelta dal creditore e comunicata dall'Agenzia nel mandato.
3. L'istituto cassiere tiene la contabilita' degli incassi e dei pagamenti in un apposito registro di cassa che gli viene fornito, vidimato, dal dirigente del servizio finanziario centrale dell'Agenzia.
4. L'istituto cassiere informa l'Agenzia, secondo la periodicita' fissata nella convenzione di tesoreria, dell'effettuazione di entrate e spese. Nella convenzione sono stabilite le eventuali modalita' informatiche per le comunicazioni.
5. L'istituto cassiere rende all'Agenzia il conto di cassa con i relativi documenti entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Il conto di cassa e' approvato dal consiglio nazionale di amministrazione entro il mese di febbraio dello stesso anno di presentazione.

Art. 27 - Contabilita' dell'Agenzia

Contabilita' dell'Agenzia 1. Il responsabile del servizio finanziario centrale e' responsabile della tenuta della contabilita' analitica, secondo le norme vigenti.
2. Il responsabile del servizio finanziario centrale cura l'amministrazione dei beni patrimoniali e delle relative scritture, nell'ambito della contabilita' analitica.
3. Il responsabile del servizio finanziario centrale riassume nella contabilita' centrale quella delle sedi periferiche, curando anche la corretta periodicita' delle comunicazioni.

Art. 28 - Servizio di economato

Servizio di economato 1. Per le spese, il cui limite massimo e' stabilito dal consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, relative ad esigenze d'ufficio ed a lavori di manutenzione, e' istituito un servizio di economato, affidato ad un funzionario.
2. In favore dell'economo sono disposte anticipazioni a carico di capitoli del bilancio e per le quali lo stesso effettua mensilmente rendicontazioni al responsabile del servizio finanziario centrale. Le anticipazioni sono ridotte a fine esercizio all'importo effettivamente utilizzato e per esso e' dato rendiconto.
3. L'economo cura la tenuta di una contabilita' delle anticipazioni ricevute e delle spese effettuate.

Art. 29 - Acquisizione di beni e servizi

Acquisizione di beni e servizi 1. All'acquisizione di beni e servizi l'Agenzia provvede a mezzo di contratti di diritto privato, nei limiti, alle condizioni e secondo le direttive stabilite dal consiglio di amministrazione nazionale. E' consentito provvedere, in economia, per le forniture economali entro il valore massimo stabilito dal consiglio di amministrazione.
2. Entro il singolo limite stabilito dal consiglio di amministrazione e per le forniture di prodotti e servizi aventi caratteristiche di esclusiva, e' consentito procedere alla scelta del contraente a trattativa privata, preceduta, tranne che per i casi di esclusiva, da ricerca di mercato. Oltre tale limite deve essere effettuata una gara di licitazione privata con aggiudicazione al migliore offerente sulla base di dettagliato capitolato tecnico.
3. Agli adempimenti relativi alle gare ed ai contratti provvede il responsabile del servizio finanziario centrale. Per la valutazione delle offerte di gara puo' essere nominata apposita commissione composta, di norma, da personale dell'Agenzia e solo in via eccezionale da esperti esterni.
4. L'affidamento di ricerche e incarichi di studio ad universita' e centri specializzati, o a persone di riconosciuta capacita' e competenza, e' autorizzato con provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione.
5. Le forniture sono soggette a collaudo, in forma individuale o collettiva, da parte del personale dell'Agenzia o di esperti esterni nominati dal responsabile del servizio finanziario centrale. Per importi inferiori a L. 10.000.000, l'atto di collaudo puo' essere sostituito da certificato di regolare esecuzione del responsabile del servizio finanziario centrale.

Art. 30 - Sedi regionali

Sedi regionali 1. Nelle sedi regionali il finanziamento delle spese e' effettuato a mezzo di aperture di credito presso filiali dell'istituto cassiere, disposte sulla base di un programma generale deliberato dal consiglio di amministrazione nazionale.
2. In dette sedi un responsabile viene preposto al servizio finanziario locale e svolge tutte le funzioni per la gestione delle entrate e delle spese che sono attribuite, nel presente regolamento, al responsabile del servizio finanziario centrale.
3. Le funzioni di indirizzo, riservate nel presente regolamento al consiglio di amministrazione nazionale, sono svolte nelle sedi regionali dal relativo consiglio di amministrazione e gli istituti contabili previsti si applicano con i necessari adattamenti.
4. I responsabili dei servizi finanziari tengono nella sede regionale una contabilita' cordinata con quella centrale e comunicano periodicamente, anche con mezzi informatici, i dati alla sede centrale, per la tenuta della contabilita' analitica generale.

Art. 31 - Rendiconto generale di gestione

Rendiconto generale di gestione 1. Il rendiconto generale della gestione e' composto dai seguenti documenti:
a) conto di bilancio, per la dimostrazione delle entrate effettivamente riscosse e delle spese effettivamente pagate nell'esercizio, sulla base delle autorizzazioni di bilancio. Nello stesso conto e' data dimostrazione delle somme ancora da riscuotere;
b) conto economico, redatto secondo le norme del codice civile ;
c) conto del patrimonio, redatto secondo le norme del codice civile ;
d) relazione generale, con l'illustrazione delle poste dei vari documenti nonche' con l'indicazione della attivita' svolta e dei risultati ottenuti rispetto alle previsioni e agli obiettivi programmati.
2. Il rendiconto generale della gestione e' deliberato dal consiglio nazionale di amministrazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo ed e' trasmesso, entro i dieci giorni successivi alla sua deliberazione, alla Corte dei conti per l'esame.

Art. 32 - Revisori dei conti

Revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, tra le persone iscritte nel registro dei revisori contabili.
2. Il collegio dura in carica tre anni ed i componenti possono essere nominati solo per un altro triennio.
3. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilita' di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile .
4. Il collegio elegge nel proprio seno un proprio presidente.
5. Al collegio si applicano le disposizioni del codice civile in tema di sindaci delle societa' per azioni.
Nota all'art. 32:
- Il testo dell' art. 2399 del codice civile e' il seguente:
"Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla societa' o alle societa' da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.
Per i sindaci scelti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi professionali determinati dalla legge la cancellazione o la sospensione dal ruolo o dall'albo e' causa di decadenza dall'ufficio di sindaco".
CAPO VI Capo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 - Vigilanza

Vigilanza 1. Fino alla attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 , l'Agenzia e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.
2. Nell'ambito dei poteri di vigilanza, il Ministero dell'interno:
a) riceve relazioni semestrali sull'attivita' dell'Agenzia;
b) riceve copia degli atti fondamentali degli organi dell'Agenzia: bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica triennale, rendiconto del cassiere, rendiconto generale della gestione, delibere del collegio dei revisori ed atti regolamentari;
c) puo' richiedere copia delle deliberazioni dei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali che disciplinano la tenuta dell'albo, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia e delle sue articolazioni regionali, nonche' notizie e documentazione sulle attivita' e i provvedimenti di competenza dell'Agenzia.
3. In caso di mancata tempestiva approvazione del bilancio, di squilibrio del bilancio, di impossibilita' di funzionamento degli organi dell'Agenzia, ed in caso di reiterate e persistenti violazioni di legge nell'esercizio dell'attivita' obbligatoria dell'Agenzia, il Ministro dell'interno interviene con poteri sostitutivi, sciogliendo all'occorrenza i consigli di amministrazione e nominando commissari straordinari.

Art. 34 - Norme transitorie e finali

Norme transitorie e finali 1. Gli organi dell'Agenzia subentrano, a decorrere dalla data di insediamento dei consigli di amministrazione e, comunque, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previsto dall'articolo 7, comma 9, nell'esercizio delle funzioni relative ai segretari comunali e provinciali spettanti all'Amministrazione dell'interno.
2. Fino a diversa disciplina contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 17, comma 74, della legge, ai segretari iscritti all'albo si applicano le disposizioni contenute nella legge, nel presente regolamento e, per la parte non modificata e non incompatibile, le disposizioni delle leggi previgenti in materia di segretari comunali e provinciali. Puo' continuare ad applicarsi il collocamento fuori ruolo previsto dall' articolo 23 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 , con imputazione dei conseguenti oneri finanziari, per il periodo massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a carico del fondo di mobilita' di cui all'art. 17, comma 73, della legge, parzialmente utilizzando i diritti di segreteria di cui all' articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 , e successive modificazioni.
3. Il consiglio nazionale di amministrazione, entro trenta giorni dal suo insediamento, delibera il bilancio di previsione per l'anno in corso, relativamente ai mesi che mancano alla fine dell'anno.
Note all'art. 34:
- Il testo del comma 74 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda alla nota all'art. 10.
- Il testo dell' art. 23 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 , recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica" e' il seguente:
"Art. 23 (Collocamento fuori ruolo di segretari comunali). - 1. Il Ministro dell'interno, con provvedimento annuale, puo' disporre il collocamento fuori ruolo, presso la Commissione di ricerca per la finanza locale e presso la Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali, di segretari comunali e provinciali in numero massimo di venti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 25 del decretoleggge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989 , nonche' di quelli previsti dall' art. 52 della legge n. 142 del 1990 .
2. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi del comma 1, conserva il trattamento economico della qualifica corrispondente, con imputazione dell'onere relativo e degli ulteriori oneri ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza al fondo dei diritti di segreteria di cui all' art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 .
3. Il personale in questione non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene ne' in altre qualifiche, superiori o inferiori; qualora intenda rientrare nell'esercizio delle funzioni di segretario comunale o provinciale, ha diritto di essere nominato presso una sede di classe corrispondente alla propria qualifica, in ogni caso nell'ambito della stessa provincia dove precedentemente prestava servizio, al verificarsi della relativa vacanza.
3-bis. Il personale collocato fuori ruolo e' ammesso ai concorsi per il passaggio alle qualifiche superiori purche' sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento vigente per i segretari comunali e provinciali; qualora consegua la promozione, rientra in organico occupando il relativo posto di ruolo.
4. Il comma 16 dell'art. 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 e' abrogato".
- Il testo del comma 73 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 e' il seguente: "73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario di mobilita' a carico degli enti locali e percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale e da attribuire all'Agenzia".
- Il testo dell' art. 42 della legge n. 604/1962 si veda alla nota all'art. 20.

Art. 35 - Abrogazione di norme

Abrogazione di norme 1. Decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:
a) il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 ;
b) la legge 27 giugno 1942, n. 851 , recante modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ;
c) il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 553 ;
d) il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 123 ;
e) la legge 9 agosto 1954, n. 748 ;
f) gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968 ;
g) la legge 8 giugno 1962, n. 604 , ad eccezione degli articoli 40, 41 e 42;
h) la legge 12 febbraio 1968, n. 107 ;
i) il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 , ad eccezione delle allegate tabelle a) e b);
l) la legge 11 novembre 1975, n. 587 ;
m) l' articolo 15-quater del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 ;
n) gli articoli 23-bis e 24 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 . Note all' art. 35:
- Il R.D. 21 marzo 1929, n. 371 , reca: "Norme integrative ed esecutive del regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953 , sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali".
- La legge 27 giugno 1942, n. 851 , reca: "Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , concernente il nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali".
- Il D.L.L. 21 agosto 1945, n. 553 , reca: "Modificazioni alla legge 27 giugno 1942, n. 851 , sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali".
- Il D.L.L. 22 febbraio 1946, n. 123 , reca: "Modificazioni alla legge 27 giugno 1942, n. 851 , sui trasferimenti dei segretari comunali e provinciali della Sicilia e della Sardegna".
- La legge 9 agosto 1954, n. 748 , reca: "Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851 , sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali".
- Il testo degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968 , recante: "Decentramento dei servizi del Ministero dell'interno", e' il seguente:
"Art. 8. - Il secondo comma dell'art. 210 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato con l' art. 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851 , e' sostituito dal seguente:
''Le sanzioni disciplinari a carico dei segretari comunali appartenenti ai gradi I, II, III, IV e dei segretari provinciali sono inflitte dal Ministro per l'interno; quelle a carico dei segretari comunali di grado inferiore sono inflitte dal prefetto della provincia nella quale il segretario prestava servizio al tempo in cui le infrazioni addebitate sono state commesse.
La censura a carico dei segretari comunali di ogni grado e dei segretari provinciali puo' essere inflitta anche dal prefetto, nonche', secondo le rispettive competenze, dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale''.
Art. 9. - Il numero 1 dell'art. 211 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato con l' art. 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851 , e' sostituito dal seguente:
''Per i segretari comunali di grado inferiore al IV la commissione provinciale di disciplina e' composta del vice prefetto, che la presiede, di un consigliere di prefettura e di un segretario comunale da nominarsi, al principio di ogni anno, con decreto del prefetto.
Con lo stesso decreto si provvede, altresi', alla nomina di un consigliere di prefettura e di un segretario comunale, quali supplenti.
Un funzionario di prefettura di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 10 , esercita le funzioni di segretario.
I segretari comunali, effettivo e supplente, sono nominati su designazione delle associazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a carattere nazionale''".
- La legge 8 giugno 1962, n. 604 , reca: "Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali".
- La legge 17 febbraio 1968, n. 107 , reca: "Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604 , sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali".
- Il D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 , reca: "Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali".
- La legge 11 novembre 1975, n. 587 , reca: "Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale".
- Il testo dell' art. 15-quater del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 recante "Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie" e' il seguente:
"Art. 15-quater. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli incarichi di reggenza o supplenza nei comuni di classe iniziale sono conferiti esclusivamente a segretari comunali di ruolo. A tal fine la graduatoria del concorso per l'ammissione in carriera dei segretari comunali ha validita' fino all'approvazione della graduatoria del concorso successivo.
2. Gli incaricati delle funzioni di segretario comunale che abbiano prestato negli ultimi quattro anni un periodo di servizio di almeno sei mesi, risultati idonei in un apposito concorso riservato per titoli e colloquio da bandirsi con decreto del Ministro dell'interno, sono dichiarati vincitori e provvisoriamente assegnati nelle sedi in cui prestano servizio fino al loro riassorbimento, nel limite del 50 per cento dei costi di grado iniziale annualmente vacanti secondo le disposizioni di legge vigenti. L'assegnazione con carattere di prioritaavra' luogo di norma nell'ambito delle province presso cui gli incaricati hanno prestato l'ultimo periodo di servizio. I segretari comunali prendono servizio, per il primo quadriennio successivo alla nomina in ruolo, in comuni appartenenti alla regione alla quale appartiene il comune presso il quale sono stati inizialmente nominati".
- Il testo degli articoli 23-bis e 24 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica" e' il seguente:
"Art. 23-bis (Concorso per trasferimento dei segretari comunali alle sedi della classe terza). - 1. Il Ministro dell'interno nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno bandisce un concorso cumulativo per soli titoli per trasferimento di segretari comunali alle sedi appartenenti alla classe terza vacanti nel territorio nazionale alle date del 1 gennaio e del 1 luglio.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i segretari capi e i segretari comunali, in servizio di ruolo. I segretari comunali, per partecipare agli anzidetti concorsi, devono possedere l'anzianita' nella qualifica di ruolo da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
3. La graduatoria di merito dei candidati ai concorsi di cui al comma 1 e' formata da una commissione composta:
a) del prefetto preposto alla direzione generale dell'amministrazione civile, che la presiede;
b) dal prefetto preposto alla direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali;
c) da un professore universitario di materie giuridiche o economiche;
d) da un esperto in discipline amministrative;
e) da un sindaco designato dall'ANCI;
f) da un segretario comunale avente qualifica non inferiore a segretario generale di classe seconda;
g) da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile avente qualifica non inferiore a direttore di sezione, che esercita le funzioni di segretario della commissione.
4. La validita' della graduatoria cessa dopo quarantacinque giorni dalla data della sua approvazione.
5. I candidati dichiarati vincitori ed assegnati alla sede richiesta in rigoroso ordine di preferenza hanno l'obbligo di assumervi servizio; in caso contrario, per la durata di tre anni, e' fatto ad essi divieto di partecipare ad analoghi concorsi per sedi della classe terza.
6. Il personale di cui al comma 5 non puo' in ogni caso essere trasferito o incaricato temporaneamente se non abbia prestato almeno per un quinquennio effettivo servizio nella sede.
7. L' art. 7 del D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 , e' abrogato.
Art. 24 (Assegnazione alle province di un segretario generale di qualifica pari a quello assegnato ai comuni capoluogo). - 1. Ferma restando la tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 , alle province di classe 1- B, i cui comuni capoluogo siano stati o siano elevati alla classe 1- A ai sensi dell' art. 1, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604 , sono assegnati segretari generali di classe 1- A. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della citata legge n. 604 del 1962 .
2. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle province, gia' adottati ai sensi dei decretilegge 20 gennaio 1992, n. 11, 17 marzo 1992, n. 233, 20 maggio 1992, n. 289, e 20 luglio 1992, n. 342 ".

Art. 36 - Entrata in vigore

Entrata in vigore 1. Il presente regolamento, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
((Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1997
Atti di Governo, registro n. 111 , foglio n. 24)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 dicembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Napolitano, Ministro dell'interno Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e degli affari regionali Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick ((Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1997 Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 24))
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