011G0193
011G0193
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193) (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 agosto 2011 n. 151)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2011 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , allegato 1, n. 14; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Visto l' articolo 49, commi 4-bis , 4-ter , 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , ed in particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , e successive modificazioni; Visto l' articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214 ; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982 ; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985 ; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998 ; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006 ; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 ; Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all' articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , espresso nella seduta del 23 febbraio 2011; Sentite le associazioni imprenditoriali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;
b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all' articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ;
d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attivita', ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come sostituito dall' articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell' articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ;
e) SUAP: lo sportello unico per le attivita' produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell' articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 .
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo del n. 14 dell'Allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
«Allegato 1 - n. 14. Procedimento di prevenzione degli incendi:
legge 26 luglio 1965, n. 966 ;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 ;
legge 7 dicembre 1984, n. 818 .».
- Si riporta il testo vigente dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). -1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali .
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta il testo dell' art. 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 :
«Art. 49 (Disposizioni in materia di conferenza di servizi). - 1. All' art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "indice di regola" sono sostituite dalle seguenti: "puo' indire";
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti".
2. All' art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La nuova data della riunione puo' essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorita' competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali.";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 .";
b-bis) al comma 4 sono premesse le parole: "Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attivita' tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.";
c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .";
d) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente:
"6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo' adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell' art. 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilita' dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.";
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumita', alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata.";
f) il comma 9 e' soppresso.
3. All' art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "rappresentanti delle amministrazioni" sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall' art. 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita'";
b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente:
"3. Al di fuori dei casi di cui all' art. 117, ottavo comma, della Costituzione , e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni, nonche' dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell' art. 120 della Costituzione , e' rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.".
4. All' art. 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , dopo la parola "assenso" sono aggiunte le seguenti "e la conferenza di servizi,".
4-bis. L' art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , nonche' dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
5. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli atti di assenso formati in virtu' delle norme sul silenzio assenso previste dall'art. 20.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni".
4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell' art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione , e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attivita'" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attivita'" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione piu' ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attivita' recata da ogni normativa statale e regionale.
4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitivita' delle imprese, anche sulla base delle attivita' di misurazione degli oneri amministrativi di cui all' art. 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , il Governo e' autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20 , 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni:
a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche' alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attivita' esercitate;
c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonche' delle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante codice dell'amministrazione digitale ;
e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attivita' oggetto di tale certificazione;
f) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
4-quinquies. I regolamenti di cui al comma 4-quater sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all' art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 .».
- Si riporta il testo dell' art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell' art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ), come modificato dal presente regolamento.:
«Art. 16 (Certificato di prevenzione incendi). - 1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attivita', depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
2. Il certificato di prevenzione incendi e' rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attivita' interessate. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attivita' ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.
3. In relazione ad insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco puo' acquisire, ai fini del parere di conformita' sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonche' richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'art. 21.
4. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco acquisisce dai soggetti responsabili delle attivita' di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti.
Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.
6. Indipendentemente dal periodo di validita' del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attivita' in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita'.
8. Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340 ».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 20 e 23 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006 :
«Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attivita'). - 1. Chiunque, in qualita' di titolare di una delle attivita' soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attivita' che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'art. 16, comma 1.
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto puo' disporre la sospensione dell'attivita' nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino all'adempimento dell'obbligo.».
«Art. 23 (Oneri per l'attivita' di prevenzione incendi). - 1. I servizi relativi alle attivita' di prevenzione incendi di cui all'art. 14, comma 2, sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attivita' di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale.
L'aggiornamento delle tariffe e' annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. I decreti di cui al comma 2 prevedono, quanto ai servizi di vigilanza antincendio, che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie.».
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell' art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101.
- Si riporta il testo dell' art. 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 25 - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, e' approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell' art. 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e dei successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attivita' di misurazione in raccordo con l'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione e le amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualita' della regolazione di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 , che assicura la coerenza generale del processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1. Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attivita' di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, e' istituito presso la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all' art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 .
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attivita' di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e' data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689 , abrogato dal presente regolamento, recava: «Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 , abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214 , abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi».
- Il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, abrogato dal presente regolamento, recava: «Modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi».
- Il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985 (Direttive sulle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n 818 ), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1985, n. 95.
- Il decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998 (Disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104.
- Il decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 (Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966 ), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2006, n. 87.
- Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell' art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 , recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 22 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006 :
«Art. 22 (Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi). - 1. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
a) su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso;
b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attivita' presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa.
2. Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina per l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti ai sensi dell' art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , il Comitato, nella composizione integrata prevista dall' art. 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 , provvede a svolgere l'istruttoria per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza indicati nell'art. 8 dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999 ed a formulare le relative conclusioni.
3. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 21, comma 2, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 19 della citata legge n. 241 del 1990 :
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , nonche' dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , e dalle leggi regionali.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 38 del citato decreto- legge 25 giugno 2008 n. 112 :
«Art. 38 (Impresa in un giorno). - 1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all' art. 41 della Costituzione , l'avvio di attivita' imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, e' tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
2. Ai sensi dell' art. 117, secondo comma, lettere e) , m) , p) e r), della Costituzione , le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle liberta' fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attivita' produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 , e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 , e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 :
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 , lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all' art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attivita' relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall' art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalita' per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attivita' discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;
e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita', costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato puo' richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.
3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'art. 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 , non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attivita' produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell'art. 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 , il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuita' della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.
3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attivita' produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie.
4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le modalita' per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all' art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 , predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Per il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006 , si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Finalita' ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento individua le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento.
3. Le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attivita', alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumita'.
4. L'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione di cui all'Allegato I del presente regolamento e' soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.
5. La revisione dell'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attivita' industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 , e successive modificazioni. ((3)) 7. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure, nonche' la trasparenza e la speditezza dell'attivita' amministrativa, le modalita' di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.
8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101 , convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 , ha disposto (con l'art. 8, comma 7) che "A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151 , si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 ".
Art. 3
Valutazione dei progetti 1. Gli enti ed i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.
3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni puo' richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.
Art. 4
Controlli di prevenzione incendi 1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , e' presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attivita', mediante segnalazione certificata di inizio attivita', corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.
2. Per le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita' o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.
3. Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni.
Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attivita' di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.
4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 .
5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali e' chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006 , si veda nelle note alle premesse.
Art. 5
Attestazione di rinnovo periodico
di conformita' antincendio 1. La richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento e' tenuto ad inviare al Comando, e' effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.
2. Per le attivita' di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 e' elevata a dieci anni.
Art. 6
Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita' 1. Gli enti e i privati responsabili di attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attivita', sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attivita'. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.
Note all'art. 6:
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 , si veda nelle note alle premesse.
Art. 7
Deroghe 1. Qualora le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.
2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalita' di cui al comma 1, anche i titolari di attivita', disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.
3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all' articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne da' contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa e' stata presentata ed al richiedente.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006 , si veda nelle note all'art. 1.
Art. 8
Nulla osta di fattibilita' 1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilita' dei progetti di particolare complessita', ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilita'.
Art. 9
Verifiche in corso d'opera 1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.
Art. 10
Raccordo con le procedure dello sportello unico
per le attivita' produttive (SUAP) 1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 .
2. Ai soli fini antincendio le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 , fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.
3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 , e' completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo vigente dell' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 ( Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell' art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ):
«Art. 10 (Chiusura dei lavori e collaudo). - 1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:
a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato e la sua agibilita', ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell' art. 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ;
b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato.
2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attivita'.
3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformita' dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino puo' essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorita' competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'art. 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento.
5. In conformita' al procedimento di cui all'art. 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.».
- Il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2010, n. 229.
Art. 11
Disposizioni transitorie e finali 1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998 , recante disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attivita' di cui all'Allegato I, sono allegati:
a) la dichiarazione di conformita' di cui all' articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 ;
b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.
3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le nuove attivita' introdotte all'Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe gia' previste per le attivita' di analoga complessita', come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento.
4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attivita' introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (2) ((4)) 5. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento.
6. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:
a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;
c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformita' di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 , devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 .
------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica l° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora gia' in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che "Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso". ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 , ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 1) che "Gli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151 , e successive modificazioni, si applicano alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, con le modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, secondo le procedure previste dall' articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine ultimo per conformarsi ai predetti adempimenti secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno di cui al primo periodo non puo' essere in ogni caso superiore a ventiquattro mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo".
Art. 12
Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689 , regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;
b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 , concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell' articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214 , concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi;
d) decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982 , recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi;
e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell' articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 , limitatamente a:
1) comma 1: il secondo periodo;
2) comma 2 : dalle parole: «a conclusione di un procedimento» fino alle parole: «attivita' medesime»;
3) comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle parole: «prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire» fino alle parole: «accertamenti e valutazioni»;
f) articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 .
Note all'art. 12:
- Per il riferimento al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1959 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 1998 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 2006 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006 , come modificato dal presente regolamento, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 , come modificato dal presente regolamento:
«Art. 6 (Attivita' edilizia libera). - 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne' con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all' art. 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 .
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali e' fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione e' ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata spontaneamente quando l'intervento e' in corso di esecuzione.».
Art. 13
Clausola di neutralita' finanziaria 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attivita' previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1° agosto 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Maroni, Ministro dell'interno Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Romani, Ministro dello sviluppo economico Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 237
Allegato I
ALLEGATO I
(di cui all'articolo 2, comma 2)
ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
=====================================================================
| | CATEGORIA
N.| ATTIVITA' |--------------------------------------------------
| | A | B | C
=====================================================================
|Stabilimenti ed| | |
|impianti ove si| | |
|producono e/o | | |
|impiegano gas | | |
|infiammabili | | |
|e/o comburenti | | |
|con quantita' | | |
|globali in | | |
|ciclo superiori| | |
1 |a 25 Nm3/h. | | | Tutti
---------------------------------------------------------------------
|Impianti di | | |
|compressione o | | |
|di | | |
|decompressione | | |
|dei gas | | |
|infiammabili | | |
|e/o comburenti | | |
|con | | |
|potenzialita' | | |
|superiore a 50 | | |
|Nm3/h, con | | |
|esclusione dei | | |
|sistemi di | | |
|riduzione del | | |
|gas naturale | | |
|inseriti nelle | | |
|reti di | | |
|distribuzione | | |
|con pressione | | Cabine di |
|di esercizio | | decompressione |
|non superiore a| |del gas naturale|tutti gli altri
2 |0,5 MPa | | fino a 2,4 MPa | casi
---------------------------------------------------------------------
|Impianti di | | |
|riempimento, | | |
|depositi, | | |
|rivendite di | | |
|gas | | |
|infiammabili in| | |
|recipienti | | |
|mobili: | | |
|------------------------------------------------------------------
|a) compressi | | |
|con capacita' | | |
|geometrica | | |
|complessiva | | | Impianti di
|superiore o | | rivendite, | riempimento,
|uguale a 0,75 | |depositi fino a | depositi oltre
|m3: | | 10 m3 | 10 m3
|------------------------------------------------------------------
| | | rivendite, |
|b) disciolti o | |depositi di GPL |
|liquefatti per | | oltre 300 kg e |
|quantitativi in| |fino a 1.000 kg,|
|massa | |depositi di gas | Impianti di
|complessivi | | infiammabili | riempimento,
|superiori o |Depositi di GPL |diversi dal GPL | depositi oltre
3 |uguali a 75 kg:| fino a 300 kg |fino a 1.000 kg | 1.000 kg
---------------------------------------------------------------------
|Depositi di gas| | |
|infiammabili in| | |
|serbatoi fissi:| | |
|------------------------------------------------------------------
|a) compressi | | |
|per capacita' | | |
|geometrica | | |
|complessiva | | |
|superiore o | | |
|uguale a 0, 75 | | |
|m3: | | fino a 2 m3 | oltre i 2 m3
|------------------------------------------------------------------
|b) disciolti o | | |
|liquefatti per | | - Depositi di | - Depositi di
|capacita' | |gas diversi dal |gas diversi dal
|geometrica | |GPL fino a 5 m3 |GPL oltre i 5 m3
|complessiva | | - Depositi di | - Depositi di
|superiore o | - Depositi di |GPL da 5 m3 fino| GPL oltre i 13
4 |uguale a 0,3 m3|GPL fino a 5 m3 | a 13 m3 | m3
---------------------------------------------------------------------
|Depositi di gas| | |
|comburenti | | |
|compressi e/o | | |
|liquefatti in | | |
|serbatoi fissi | | |
|e/o recipienti | | |
|mobili per | | |
|capacita' | | |
|geometrica | | |
|complessiva | | |
|superiore o | | |
5 |uguale a 3 m3: | | fino a 10 m3 | oltre i 10 m3
---------------------------------------------------------------------
|Reti di | | |
|trasporto e di | | |
|distribuzione | | |
|di gas | | |
|infiammabili, | | |
|compresi quelli| | |
|di origine | | |
|petrolifera o | | |
|chimica, con | | |
|esclusione | | |
|delle reti di | fino a 2,4 MPa | |
|distribuzione e| limitatamente | |
|dei relativi |alle opere e gli| |
|impianti con | impianti di | |
|pressione di |trasporto di gas| |
|esercizio non | naturale con | |
|superiore a 0,5| densita' non | |
6 |MPa |superiore a 0,8.| oltre 2,4 MPa |
---------------------------------------------------------------------
|Centrali di | | |
|produzione di | | |
|idrocarburi | | |
|liquidi e | | |
|gassosi e di | | |
|stoccaggio | | |
|sotterraneo di | | |
|gas naturale, | | |
|piattaforme | | |
|fisse e | | |
|strutture fisse| | |
|assimilabili, | | |
|di perforazione| | |
|e/o produzione | | |
|di idrocarburi | | |
|di cui al | | |
|decreto del | | |
|Presidente | | |
|della | | |
|Repubblica 24 | | |
|maggio 1979, n.| | |
|886 ed al | | |
|decreto | | |
|legislativo 25 | | |
|novembre 1996, | | |
7 |n. 624 | | | Tutti
---------------------------------------------------------------------
|Oleodotti con | | |
|diametro | | |
|superiore a 100| | |
8 |mm | | tutti |
---------------------------------------------------------------------
|Officine e | | |
|laboratori con | | |
|saldatura e | | |
|taglio dei | | |
|metalli | | |
|utilizzanti gas| | |
|infiammabili | | |
|e/o comburenti,| | |
|con oltre 5 | | fino a 10 |
|addetti alla | | addetti alla |oltre 10 addetti
|mansione | | mansione | alla mansione
|specifica di | | specifica di | specifica di
|saldatura o | | saldatura o | saldatura o
9 |taglio. | | taglio. | taglio.
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti ed| | |
|impianti ove si| | |
|producono e/o | | |
|impiegano, | | |
|liquidi | | |
|infiammabili | | |
|e/o | | |
|combustibili | | |
|con punto di | | |
|infiammabilita'| | |
|fino a 125 °C, | | |
|con | | |
|quantitativi | | |
|globali in | | |
|ciclo e/o in | | |
|deposito | | |
|superiori a 1 | | |
10|m3 | | fino a 50 m3 | oltre 50 m3
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti ed| | |
|impianti per la| | |
|preparazione di| | |
|oli | | |
|lubrificanti, | | |
|oli diatermici | | |
|e simili, con | | |
|punto di | | |
|infiammabilita'| | |
|superiore a 125| | |
|°C, con | | |
|quantitativi | | |
|globali in | | |
|ciclo e/o in | | |
|deposito | | |
|superiori a 5 | | |
11|m3. | | fino a 100 m3 | oltre 100 m3
---------------------------------------------------------------------
|Depositi e/o | | |
|rivendite di | | liquidi |
|liquidi | |infiammabili e/o|
|infiammabili | |combustibili e/o|
|e/o | |lubrificanti e/o| liquidi
|combustibili | | oli diatermici |infiammabili e/o
|e/o oli | | di qualsiasi |combustibili e/o
|lubrificanti, | liquidi con |derivazione per |lubrificanti e/o
|diatermici, di | punto di | capacita' | oli diatermici
|qualsiasi |infiammabilita' | geometrica | di qualsiasi
|derivazione, di| superiore a 65 | complessiva |derivazione per
|capacita' |°C per capacita'|compresa da 1 m3| capacita'
|geometrica | geometrica | a 50 m3, ad | geometrica
|complessiva | complessiva | eccezione di | complessiva
|superiore a 1 |compresa da 1 m3|quelli indicati | superiore a 50
12|m3 | a 9 m3 |nella colonna A)| m3
---------------------------------------------------------------------
|Impianti fissi | | |
|di | | |
|distribuzione | | |
|carburanti per | | |
|l'autotrazione,| | |
|la nautica e | | |
|l'aeronautica; | | |
|contenitori - | | |
|distributori | | |
|rimovibili di | | |
|carburanti | | |
|liquidi. | | |
|------------------------------------------------------------------
| | Contenitori | |
| | distributori | |
| |rimovibili e non| |
| | di carburanti | |
| |liquidi fino a 9| |
|a) Impianti di |mc con punto di | |
|distribuzione |infiammabilita' | |
|carburanti | superiore a 65 | Solo liquidi |
|liquidi | °C | combustibili |tutti gli altri
|------------------------------------------------------------------
|b) Impianti | | |
|fissi di | | |
|distribuzione | | |
|carburanti | | |
|gassosi e di | | |
|tipo misto | | |
|(liquidi e | | |
13|gassosi) | | | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Officine o | | |
|laboratori per | | |
|la verniciatura| | |
|con vernici | | |
|infiammabili | | |
|e/o | | |
|combustibili | | |
|con oltre 5 | | fino a 25 |
14|addetti. | | addetti |oltre 25 addetti
---------------------------------------------------------------------
|Depositi e/o | | |
|rivendite di | | |
|alcoli con | | |
|concentrazione | | |
|superiore al | | |
|60% in volume | | |
|di capacita' | | |
|geometrica | | |
|superiore a 1 | | oltre 10 m3 e |
15|m3 | fino a 10 m3 | fino a 50 m3 | oltre 50 m3
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti di| | |
|estrazione con | | |
|solventi | | |
|infiammabili e | | |
|raffinazione di| | |
|oli e grassi | | |
|vegetali ed | | |
|animali, con | | |
|quantitativi | | |
|globali di | | |
|solventi in | | |
|ciclo e/o in | | |
|deposito | | |
|superiori a 0,5| | |
16|m3 | | | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti ed| | |
|impianti ove si| | |
|producono, | | |
|impiegano o | | |
|detengono | | |
|sostanze | | |
|esplodenti | | |
|classificate | | |
|come tali dal | | |
|regolamento di | | |
|esecuzione del | | |
|testo unico | | |
|delle leggi di | | |
|pubblica | | |
|sicurezza | | |
|approvato con | | |
|regio decreto 6| | |
|maggio 1940, n.| | |
|635, e | | |
|successive | | |
|modificazioni | | |
|ed | | |
17|integrazioni. | | | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Esercizi di | | |
|minuta vendita | | |
|e/o depositi di| | |
|sostanze | | |
|esplodenti | | |
|classificate | | |
|come tali dal | | |
|regolamento di | | |
|esecuzione del | | |
|testo unico | | |
|delle leggi di | | |
|pubblica | | |
|sicurezza | | |
|approvato con | | |
|regio decreto 6| | |
|maggio 1940, n.| | |
|635, e | | |
|successive | | | Esercizi di
|modificazioni | | | minuta vendita
|ed | | | di sostanze
|integrazioni. | | | esplodenti
|Esercizi di | | | classificate
|vendita di | | | come tali dal
|artifici | | | regolamento di
|pirotecnici | | | esecuzione del
|declassificati | | | testo unico
|in "libera | | | delle leggi di
|vendita" con | | | pubblica
|quantitativi | | | sicurezza
|complessivi in | | Esercizi di | approvato con
|vendita e/o | | vendita di |regio decreto 6
|deposito | | artifici |maggio 1940, n.
|superiori a 500| | pirotecnici | 635, e
|kg, comprensivi| | declassificati | successive
|degli | | in "libera |modificazioni ed
18|imballaggi. | | vendita" | integrazioni."
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti ed| | |
|impianti ove si| | |
|producono, | | |
|impiegano o | | |
|detengono | | |
|sostanze | | |
|instabili che | | |
|possono dar | | |
|luogo da sole a| | |
|reazioni | | |
|pericolose in | | |
|presenza o non | | |
|di | | |
|catalizzatori | | |
|ivi compresi i | | |
|perossidi | | |
19|organici | | | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti ed| | |
|impianti ove si| | |
|producono, | | |
|impiegano o | | |
|detengono | | |
|nitrati di | | |
|ammonio, di | | |
|metalli | | |
|alcalini e | | |
|alcolino- | | |
|terrosi, | | |
|nitrato di | | |
|piombo e | | |
|perossidi | | |
20|inorganici | | | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti ed| | |
|impianti ove si| | |
|producono, | | |
|impiegano o | | |
|detengono | | |
|sostanze | | |
|soggette | | |
|all'accensione | | |
|spontanea e/o | | |
|sostanze che a | | |
|contatto con | | |
|l'acqua | | |
|sviluppano gas | | |
21|infiammabili. | | | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti ed| | |
|impianti ove si| | |
|produce acqua | | |
|ossigenata con | | |
|concentrazione | | |
|superiore al | | |
|60% di | | |
|perossido di | | |
22|idrogeno | | | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti ed| | |
|impianti ove si| | |
|produce, | | |
|impiega e/o | | |
|detiene fosforo| | |
|e/o | | |
|sesquisolfuro | | |
23|di fosforo | | | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti ed| | |
|impianti per la| | |
|macinazione e | | |
|la raffinazione| | |
|dello zolfo; | | |
|depositi di | | |
|zolfo con | | |
|potenzialita' | | |
|superiore a | | |
24|10.000 kg | | | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Fabbriche di | | |
|fiammiferi; | | |
|depositi di | | |
|fiammiferi con | | |
|quantitativi in| | |
|massa superiori| | |
25|a 500 kg | | | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti ed| | |
|impianti ove si| | |
|produce, | | |
|impiega o | | |
|detiene | | |
|magnesio, | | |
|elektron e | | |
|altre leghe ad | | |
|alto tenore di | | |
26|magnesio | | | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Mulini per | | |
|cereali ed | | |
|altre | | |
|macinazioni con| | |
|potenzialita' | | |
|giornaliera | | |
|superiore a | | |
|20.000 kg; | | |
|depositi di | | |
|cereali e di | | |
|altre | | Depositi di | Mulini per
|macinazioni con| | cereali e di |cereali ed altre
|quantitativi in| | altre | macinazioni;
|massa superiori| |macinazioni fino| depositi oltre
27|a 50.000 kg | | a 100.000 kg | 100.000 kg
---------------------------------------------------------------------
|Impianti per | | |
|l'essiccazione | | |
|di cereali e di| | |
|vegetali in | | |
|genere con | | |
|depositi di | | |
|prodotto | | |
|essiccato con | | |
|quantitativi in| | |
|massa superiori| | |
28|a 50.000 kg | | | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti | | |
|ove si | | |
|producono | | |
|surrogati del | | |
29|caffe' | | | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Zuccherifici e | | |
|raffinerie | | |
30|dello zucchero | | | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Pastifici e/o | | |
|riserie con | | |
|produzione | | |
|giornaliera | | |
|superiore a | | |
31|50.000 kg | | | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti ed| | |
|impianti ove si| | |
|lavora e/o | | |
|detiene foglia | | |
|di tabacco con | | |
|processi di | | |
|essiccazione | | |
|con oltre 100 | | |
|addetti o con | | |
|quantitativi | | |
|globali in | | |
|ciclo e/o in | | |
|deposito | | |
|superiori a | | |
32|50.000 kg | | | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti ed| | |
|impianti per la| | |
|produzione | | |
|della carta e | | |
|dei cartoni e | | |
|di allestimento| | |
|di prodotti | | |
|cartotecnici in| | |
|genere con | | |
|oltre 25 | | |
|addetti o con | | |
|materiale in | | |
|lavorazione e/o| | |
|in deposito | | |
|superiore a | | |
33|50.000 kg | | | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Depositi di | | |
|carta, cartoni | | |
|e prodotti | | |
|cartotecnici, | | |
|archivi di | | |
|materiale | | |
|cartaceo, | | |
|biblioteche, | | |
|depositi per la| | |
|cernita della | | |
|carta usata, di| | |
|stracci di | | |
|cascami e di | | |
|fibre tessili | | |
|per l'industria| | |
|della carta, | | |
|con | | |
|quantitativi in| | |
|massa superiori| | |
34|a 5.000 kg. | |fino a 50.000 kg|oltre 50.000 kg
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti, | | |
|impianti, | | |
|depositi ove si| | |
|producono, | | |
|impiegano e/o | | |
|detengono carte| | |
|fotografiche, | | |
|calcografiche, | | |
|eliografiche e | | |
|cianografiche, | | |
|pellicole | | |
|cinemato- | | |
|grafiche, | | |
|radiografiche e| | |
|fotografiche | | |
|con materiale | | |
|in lavorazione | | |
|e/o in deposito| | |
|superiore a | |depositi fino a |
35|5.000 kg | | 20.000 kg | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Depositi di | | |
|legnami da | | |
|costruzione e | | |
|da lavorazione,| | |
|di legna da | | |
|ardere, di | | |
|paglia, di | | |
|fieno, di | | |
|canne, di | | |
|fascine, di | | |
|carbone | | |
|vegetale e | | |
|minerale, di | | |
|carbonella, di | | |
|sughero e di | | |
|altri prodotti | | |
|affini con | | |
|quantitativi in| | |
|massa superiori| | |
|a 50.000 kg con| | |
|esclusione dei | | |
|depositi | | |
|all'aperto con | | |
|distanze di | | |
|sicurezza | | |
|esterne | | |
|superiori a 100| | fino a 500.000 |
36|m | | kg |oltre 500.000 kg
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti e | | |
|laboratori per | | |
|la lavorazione | | |
|del legno con | | |
|materiale in | | |
|lavorazione e/o| | |
|in deposito | | |
|superiore a | | |
37|5.000 kg | |fino a 50.000 kg|oltre 50.000 kg
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti ed| | |
|impianti ove si| | |
|producono, | | |
|lavorano e/o | | |
|detengono fibre| | |
|tessili e | | |
|tessuti | | |
|naturali e | | |
|artificiali, | | |
|tele cerate, | | |
|linoleum e | | |
|altri prodotti | | |
|affini, con | | |
|quantitativi in| | |
|massa superiori| | |
38|a 5.000 kg | |fino a 10.000 kg|oltre 10.000 kg
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti | | |
|per la | | |
|produzione di | | |
|arredi, di | | |
|abbigliamento, | | |
|della | | |
|lavorazione | | |
|della pelle e | | |
|calzaturifici, | | |
|con oltre 25 | | |
39|addetti. | | | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti ed| | |
|impianti per la| | |
|preparazione | | |
|del crine | | |
|vegetale, della| | |
|trebbia e | | |
|simili, | | |
|lavorazione | | |
|della paglia, | | |
|dello sparto e | | |
|simili, | | |
|lavorazione del| | |
|sughero, con | | |
|quantitativi in| | |
|massa in | | |
|lavorazione o | | |
|in deposito | | |
|superiori a | | |
40|5.000 kg | | | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Teatri e studi | | |
|per le riprese | | |
|cinemato- | |oltre 25 e fino |
|grafiche e | fino a 25 | a 100 persone | oltre 100
41|televisive |persone presenti| presenti |persone presenti
---------------------------------------------------------------------
|Laboratori per | | |
|la | | |
|realizzazione | | |
|di attrezzerie | | |
|e scenografie, | | |
|compresi i | | |
|relativi | | |
|depositi, di | | |
|superficie | | |
|complessiva | | |
|superiore a 200| | |
42|m2 | |fino a 2.000 m2 | oltre 2.000 m2
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti ed| | |
|impianti per la| | |
|produzione, | | |
|lavorazione e | | |
|rigenerazione | | |
|della gomma e/o| | |
|laboratori di | | |
|vulcanizzazione| | |
|di oggetti di | | |
|gomma, con | | |
|quantitativi in| | |
|massa superiori| | |
|a 5.000 kg; | | |
|depositi di | | |Stabilimenti ed
|prodotti della | | |impianti per la
|gomma, | | | produzione,
|pneumatici e | | | lavorazione e
|simili, con | | | rigenerazione
|quantitativi in| | |e/o laboratori;
|massa superiori| |depositi fino a | depositi oltre
43|a 10.000 kg | | 50.000 kg | 50.000 kg
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti, | | |
|impianti, | | |
|depositi ove si| | |
|producono, | | |
|lavorano e/o | | |
|detengono | | |
|materie | | |
|plastiche, con | | |Stabilimenti ed
|quantitativi in| | | impianti;
|massa superiori| |depositi fino a | depositi oltre
44|a 5.000 kg | | 50.000 kg | 50.000 kg
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti ed| | |
|impianti ove si| | |
|producono e | | |
|lavorano resine| | |
|sintetiche e | | |
|naturali, | | |
|fitofarmaci, | | |
|coloranti | | |
|organici e | | |
|intermedi e | | |
|prodotti | | |
|farmaceutici | | |
|con l'impiego | | |
|di solventi ed | | |
|altri prodotti | | fino a 25 |
45|infiammabili | | addetti |oltre 25 addetti
---------------------------------------------------------------------
|Depositi di | | |
|fitofarmaci e/o| | |
|di concimi | | |
|chimici a base | | |
|di nitrati e/o | | |
|fosfati con | | |
|quantitativi in| | |
|massa superiori| | fino a 100.000 |
46|a 50.000 kg | | kg |oltre 100.000 kg
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti ed| | |
|impianti per la| | |
|fabbricazione | | |
|di cavi e | | |
|conduttori | | |
|elettrici | | |
|isolati, con | | |
|quantitativi in| | |
|massa in | | |
|lavorazione e/o| | |
|in deposito | | |
|superiori a | | |
|10.000 kg; | | |
|depositi e/o | | |
|rivendite di | | |
|cavi elettrici | | |
|isolati con | | |
|quantitativi in| | |
|massa superiori| | fino a 100.000 |
47|a 10.000 kg. | | kg |oltre 100.000 kg
---------------------------------------------------------------------
|Centrali | | |
|termoelet- | | |
|triche, | | |
|macchine | | |
|elettriche | | |
|fisse con | | |
|presenza di | | |
|liquidi | | |
|isolanti | | |
|combustibili in| | |
|quantitativi | | |
|superiori a 1 | | Macchine | Centrali
48|m3 | | elettriche |termoelettriche.
---------------------------------------------------------------------
|Gruppi per la | | |
|produzione di | | |
|energia | | |
|elettrica | | |
|sussidiaria con| | |
|motori | | |
|endotermici ed | | |
|impianti di | | |
|cogenerazione | | |
|di potenza | | |
|complessiva | | |
|superiore a 25 | | oltre 350 kW e |
49|kW. | fino a 350 kW | fino a 700 kW | oltre 700 kW
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti ed| | |
|impianti ove si| | |
|producono | | |
|lampade | | |
|elettriche e | | |
|simili, pile ed| | |
|accumulatori | | |
|elettrici e | | |
|simili, con | | fino a 25 |
50|oltre 5 addetti| | addetti |oltre 25 addetti
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti | | |
|siderurgici e | | |
|per la | | |
|produzione di | | |
|altri metalli | | |
|con oltre 5 | | |
|addetti; | | |
|attivita' | | |
|comportanti | | |
|lavorazioni a | | |
|caldo di | | |
|metalli, con | | |
|oltre 5 | | |
|addetti, ad | | fino a 25 | oltre 25
|esclusione dei | | addetti. | addetti.
|laboratori | | Laboratori | Laboratori
|artigiani di | | artigiani di | artigiani di
|oreficeria ed | | oreficeria ed | oreficeria ed
|argenteria fino| |argenteria fino |argenteria oltre
51|a 25 addetti. | | a 50 addetti | 50 addetti
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti, | | |
|con oltre 5 | | |
|addetti, per la| | |
|costruzione di | | |
|aeromobili, | | |
|veicoli a | | |
|motore, | | |
|materiale | | |
|rotabile | | |
|ferroviario e | | |
|tramviario, | | |
|carrozzerie e | | |
|rimorchi per | | |
|autoveicoli; | | |
|cantieri navali| | |
|con oltre 5 | | fino a 25 |
52|addetti | | addetti |oltre 25 addetti
---------------------------------------------------------------------
|Officine per la| | |
|riparazione di:| | |
|- veicoli a | | |a) officine per
|motore, | | | veicoli a
|rimorchi per | |a) officine per |motore, rimorchi
|autoveicoli e | | veicoli a |per autoveicoli
|carrozzerie, di| |motore, rimorchi| e carrozzerie,
|superficie | |per autoveicoli | di superficie
|coperta | | e carrozzerie, | superiore a
|superiore a 300| | di superficie | 1.000 m2
|m2; | |fino a 1.000 m2 |
|- materiale | | |b) officine per
|rotabile | |b) officine per | materiale
|ferroviario, | | materiale | rotabile
|tramviario e di| | rotabile | ferroviario,
|aeromobili, di | | ferroviario, |tramviario e di
|superficie | |tramviario e di | aeromobili, di
|coperta | | aeromobili, di | superficie
|superiore a | |superficie fino | superiore a
53|1.000 m2; | | a 2.000 m2 | 2.000 m2
---------------------------------------------------------------------
|Officine | | |
|meccaniche per | | |
|lavorazioni a | | |
|freddo con | | |
|oltre 25 | | fino a 50 |
54|addetti. | | addetti |oltre 50 addetti
---------------------------------------------------------------------
|Attivita' di | | |
|demolizioni di | | |
|veicoli e | | |
|simili con | | |
|relativi | | |
|depositi, di | | |
|superficie | | |
|superiore a | | |
55|3.000 m2 | |fino a 5.000 m2 | oltre 5.000 m2
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti ed| | |
|impianti ove si| | |
|producono | | |
|laterizi, | | |
|maioliche, | | |
|porcellane e | | |
|simili con | | |
|oltre 25 | | fino a 50 |
56|addetti | | addetti |oltre 50 addetti
---------------------------------------------------------------------
|Cementifici con| | |
|oltre 25 | | |
57|addetti | | | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Pratiche di cui| | |
|al decreto | | |
|legislativo 17 | | |
|marzo 1995, n. | | |
|230 e s.m.i. | | |
|soggette a | | |
|provvedimenti | | |
|autorizzativi | | |
|(art. 27 del | | | Assoggettate a
|decreto | | | nulla osta di
|legislativo 17 | | Assoggettate a | categoria A di
|marzo 1995, n. | | nulla osta di |cui all'art. 28
|230 ed art. 13 | | categoria B di | del d.lgs.
|legge 31 | |cui all'art. 29 | 230/95 s.m.i e
|dicembre 1962, | | del d.lgs. | art. 13 della
58|n. 1860). | | 230/95 s.m.i | legge n. 1860/62
---------------------------------------------------------------------
|Autorimesse | | |
|adibite al | | |
|ricovero di | | |
|mezzi | | |
|utilizzati per | | |
|il trasporto di| | |
|materie fissili| | |
|speciali e di | | |
|materie | | |
|radioattive | | |
|(art. 5 della | | |
|legge 31 | | |
|dicembre 1962, | | |
|n. 1860, | | |
|sostituito | | |
|dall'art. 2 del| | |
|decreto del | | |
|Presidente | | |
|della | | |
|Repubblica 30 | | |
|dicembre 1965, | | |
|n. 1704; art. | | |
|21 del decreto | | |
|legislativo 17 | | |
|marzo 1995, n. | | |
59|230) | | | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Impianti di | | |
|deposito delle | | |
|materie | | |
|nucleari ed | | |
|attivita' | | |
|assoggettate | | |
|agli articoli | | |
|33 e 52 del | | |
|decreto | | |
|legislativo 17 | | |
|marzo 1995, n. | | |
|230 e s.m.i, | | |
|con esclusione | | |
|dei depositi in| | |
|corso di | | |
60|spedizione. | | | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Impianti nei | | |
|quali siano | | |
|detenuti | | |
|combustibili | | |
|nucleari o | | |
|prodotti o | | |
|residui | | |
|radioattivi | | |
|[art. 1, | | |
|lettera b) | | |
|della legge 31 | | |
|dicembre 1962, | | |
61|n. 1860] | | | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Impianti | | |
|relativi | | |
|all'impiego | | |
|pacifico | | |
|dell'energia | | |
|nucleare ed | | |
|attivita' che | | |
|comportano | | |
|pericoli di | | |
|radiazioni | | |
|ionizzanti | | |
|derivanti dal | | |
|predetto | | |
|impiego: | | |
|- impianti | | |
|nucleari; | | |
|- reattori | | |
|nucleari, | | |
|eccettuati | | |
|quelli che | | |
|facciano parte | | |
|di un mezzo di | | |
|trasporto; | | |
|- impianti | | |
|per la | | |
|preparazione o | | |
|fabbricazione | | |
|delle materie | | |
|nucleari; | | |
|- impianti | | |
|per la | | |
|separazione | | |
|degli isotopi; | | |
|- impianti per | | |
|il trattamento | | |
|dei | | |
|combustibili | | |
|nucleari | | |
|irradianti; | | |
|- attivita' di | | |
|cui agli | | |
|articoli 36 e | | |
|51 del decreto | | |
|legislativo 17 | | |
|marzo 1995, n. | | |
62|230 e s.m.i. | | | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti | | |
|per la | | |
|produzione, | | |
|depositi di | | |
|sapone, di | | |
|candele e di | | |
|altri oggetti | | |
|di cera e di | | |
|paraffina, di | | |
|acidi grassi, | | |
|di glicerina | | |
|grezza quando | | |
|non sia | | |
|prodotta per | | |
|idrolisi, di | | |
|glicerina | | |
|raffinata e | | |
|distillata ed | | |
|altri prodotti | | |
|affini, con | | |
|oltre 500 kg di| | |
|prodotto in | | |
|lavorazione e/o| | |
63|deposito. | |fino a 5.000 kg | oltre 5.000 kg
---------------------------------------------------------------------
|Centri | | |
|informatici di | | |
|elaborazione | | |
|e/o | | |
|archiviazione | | |
|dati con oltre | | fino a 50 |
64|25 addetti | | addetti |oltre 50 addetti
---------------------------------------------------------------------
|Locali di | | |
|spettacolo e di| | |
|trattenimento | | |
|in genere, | | |
|impianti e | | |
|centri | | |
|sportivi, | | |
|palestre, sia a| | |
|carattere | | |
|pubblico che | | |
|privato, con | | |
|capienza | | |
|superiore a 100| | |
|persone, ovvero| | |
|di superficie | | |
|lorda in pianta| | |
|al chiuso | | |
|superiore a 200| | |
|m2 . Sono | | |
|escluse le | | |
|manifestazioni | | |
|temporanee, di | | |
|qualsiasi | | |
|genere, che si | | |
|effettuano in | | |
|locali o luoghi| | |
|aperti al | | fino a 200 | oltre 200
65|pubblico. | | persone | persone
---------------------------------------------------------------------
|Alberghi, | | |
|pensioni, | | |
|motel, villaggi| | |
|albergo, | | |
|residenze | | |
|turistico - | | |
|alberghiere, | | |
|studentati, | | |
|villaggi | | |
|turistici, | | |
|alloggi | | |
|agrituristici, | | |
|ostelli per la | | |
|gioventu', | | |
|rifugi alpini, | | |
|bed & | | |
|breakfast, | | |
|dormitori, case| | |
|per ferie, con | | |
|oltre 25 | | |
|posti-letto; | | |
|Strutture | | |
|turistico- | | |
|ricettive | | |
|nell'aria | | oltre 50 posti |
|aperta | |letto fino a 100|
|(campeggi, | | posti letto; |
|villaggi- | | Strutture |
|turistici, | | turistico- |
|ecc.) con | | ricettive |
|capacita' | |nell'aria aperta|
|ricettiva | | (campeggi, |
|superiore a 400|fino a 50 posti | villaggi- |oltre 100 posti
66|persone. | letto |turistici, ecc.)| letto
---------------------------------------------------------------------
|Scuole di ogni | | |
|ordine, grado e| | |
|tipo, collegi, | | |
|accademie con | | |
|oltre 100 | | |
|persone | | |
|presenti; Asili| | |
|nido con oltre | |oltre 150 e fino|
|30 persone | fino a 150 | a 300 persone; | oltre 300
67|presenti. | persone | asili nido | persone
---------------------------------------------------------------------
|Strutture | | |
|sanitarie che | | |
|erogano | | |
|prestazioni in | | |
|regime di | | |
|ricovero | | |
|ospedaliero e/o| | |
|residenziale a | | |
|ciclo | | |
|continuativo | | |
|e/o diurno, | | |
|case di riposo | | |
|per anziani con| | |
|oltre 25 posti | | |
|letto; | | |
|Strutture | | |
|sanitarie che | | |
|erogano | | |
|prestazioni di | | |
|assistenza | | |
|specialistica | | |
|in regime | | |
|ambulatoriale, | | |
|ivi comprese | | |
|quelle | | |
|riabilitative, | |Strutture fino a|
|di diagnostica |fino a 50 posti |100 posti letto;|
|strumentale e |letto Strutture | Strutture |
|di laboratorio,| riabilitative, | riabilitative, |
|di superficie | di diagnostica | di diagnostica |
|complessiva |strumentale e di|strumentale e di|
|superiore a 500|laboratorio fino| laboratorio |oltre 100 posti
68|m2 | a 1.000 m2 | oltre 1.000 m2 | letto
---------------------------------------------------------------------
|Locali adibiti | | |
|ad esposizione | | |
|e/o vendita | | |
|all'ingrosso o | | |
|al dettaglio, | | |
|fiere e | | |
|quartieri | | |
|fieristici, con| | |
|superficie | | |
|lorda superiore| | |
|a 400 m2 | | |
|comprensiva dei| | |
|servizi e | | |
|depositi. Sono | | |
|escluse le | | |
|manifestazioni | | |
|temporanee, di | | |
|qualsiasi | | |
|genere, che si | | |
|effettuano in | | |
|locali o luoghi| | |
|aperti al | |oltre 600 e fino|
69|pubblico. | fino a 600 m2 | a 1.500 m2 | oltre 1.500 m2
---------------------------------------------------------------------
|Locali adibiti | | |
|a depositi di | | |
|superficie | | |
|lorda superiore| | |
|a 1000 m2 con | | |
|quantitativi di| | |
|merci e | | |
|materiali | | |
|combustibili | | |
|superiori | | |
|complessi- | | |
|vamente a 5.000| | |
70|kg | |fino a 3.000 m2 | oltre 3.000 m2
---------------------------------------------------------------------
|Aziende ed | | |
|uffici con | | |
|oltre 300 | | |
|persone | fino a 500 |oltre 500 e fino| oltre 800
71|presenti | persone | a 800 persone | persone
---------------------------------------------------------------------
|Edifici | | |
|sottoposti a | | |
|tutela ai sensi| | |
|del d.lgs. 22 | | |
|gennaio 2004, | | |
|n. 42, aperti | | |
|al pubblico, | | |
|destinati a | | |
|contenere | | |
|biblioteche ed | | |
|archivi, musei,| | |
|gallerie, | | |
|esposizioni e | | |
|mostre, nonche'| | |
|qualsiasi altra| | |
|attivita' | | |
|contenuta nel | | |
|presente | | |
72|Allegato. | | | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Edifici e/o | | |
|complessi | | |
|edilizi a uso | | |
|terziario e/o | | |
|industriale | | |
|caratterizzati | | |
|da promiscuita'| | |
|strutturale e/o| | |
|dei sistemi | | |
|delle vie di | | |
|esodo e/o | | |
|impiantistica | | |
|con presenza di| | |
|persone | | |
|superiore a 300| | |
|unita', ovvero | | |
|di superficie | | |
|complessiva | | |
|superiore a | | |
|5.000 m2, | | |
|indipenden- | | |
|temente dal | | |
|numero di | | |
|attivita' | | |
|costituenti e | | |
|dalla relativa | | fino a 500 |oltre 500 unita'
|diversa | | unita' ovvero | ovvero oltre
73|titolarita'. | |fino a 6.000 m2 | 6.000 m2
---------------------------------------------------------------------
|Impianti per la| | |
|produzione di | | |
|calore | | |
|alimentati a | | |
|combustibile | | |
|solido, liquido| | |
|o gassoso con | | |
|potenzialita' | | |
|superiore a 116| | oltre 350 kW e |
74|kW | fino a 350 kW | fino a 700 kW | oltre 700 kW
---------------------------------------------------------------------
|Autorimesse | | |
|pubbliche e | | |
|private, | | |
|parcheggi | | |
|pluriplano e | | |
|meccanizzati di| | |
|superficie | | |
|complessiva | | |
|coperta | | |
|superiore a 300| | |
|m2; locali | | |
|adibiti al | | |
|ricovero di | | |
|natanti ed | | |
|aeromobili di | | |
|superficie | | |
|superiore a 500| | | Autorimesse
|m2; depositi di| | Autorimesse | oltre 3000 m2;
|mezzi rotabili | |oltre 1.000 m2 e| ricovero di
|(treni, tram | |fino a 3.000 m2;| natanti ed
|ecc.) di | | ricovero di | aeromobili di
|superficie | | natanti ed |superficie oltre
|coperta | |aeromobili oltre| i 1000 m2;
|superiore a |Autorimesse fino|500 m2 e fino a | depositi di
75|1.000 m2. | a 1.000 m2 | 1000 m2 | mezzi rotabili
---------------------------------------------------------------------
|Tipografie, | | |
|litografie, | | |
|stampa in | | |
|offset ed | | |
|attivita' | | |
|similari con | | |
|oltre cinque | | fino a 50 |
76|addetti. | | addetti |oltre 50 addetti
---------------------------------------------------------------------
|Edifici | | |
|destinati ad | | |
|uso civile con | | |
|altezza | | |
|antincendio | | |
|superiore a 24 | | oltre 32 m e |
77|m | fino a 32 m | fino a 54 m | oltre 54 m
---------------------------------------------------------------------
|Aerostazioni, | | |
|stazioni | | |
|ferroviarie, | | |
|stazioni | | |
|marittime, con | | |
|superficie | | |
|coperta | | |
|accessibile al | | |
|pubblico | | |
|superiore a | | |
|5.000 m2; | | |
|metropolitane | | |
|in tutto o in | | |
|parte | | |
78|sotterranee. | | | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Interporti con | | |
|superficie | | |
|superiore a | | |
79|20.000 m2 | | | tutti
---------------------------------------------------------------------
|Gallerie | | |
|stradali di | | |
|lunghezza | | |
|superiore a 500| | |
|m e ferroviarie| | |
|superiori a | | |
80|2000 m | tutte | |
=====================================================================
Allegato II
Allegato II
(di cui all'articolo 11, comma 3)
TABELLA DI EQUIPARAZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SERVIZIO
DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
=====================================================================
| Attivita' del DM | ATTIVITA' |
| 16/02/1982 a cui la |---------------------|
N.| durata del servizio | di cui al presente | NOTE
| e' correlata | regolamento |
=====================================================================
|1 - Stabilimenti ed | |
|impianti ove si | |
|producono e/o | |
|impiegano gas | |
|combustibili, gas | |
|comburenti | |
|(compressi, | |
|disciolti, | |
|liquefatti) con | |
|quantita' globali in | |
|ciclo o in deposito | |
|superiori a 50 Nmc/h | |
|9 - Impianti per il | |
|trattamento di | |
|prodotti | |
|ortofrutticoli e | |
|cereali utilizzanti | |
|gas combustibili |Stabilimenti ed |
|10 - Impianti per |impianti ove si |
|l'idrogenazione di |producono e/o |
|oli e grassi. |impiegano gas |
|11 - Aziende per la |infiammabili e/o |
|seconda lavorazione |comburenti con |
|del vetro con |quantita' globali in |
|l'impiego di oltre 15|ciclo superiori a 25 |
1 |becchi a gas |Nm3/h. |
---------------------------------------------------------------------
| |Impianti di |
| |compressione o di |
| |decompressione dei |
| |gas infiammabili e/o |
| |comburenti con |
| |potenzialita' |
| |superiore a 50 Nm3/h,|
| |con esclusione dei |
|2 - Impianti di |sistemi di riduzione |
|compressione o di |del gas naturale |
|decompressione dei |inseriti nelle reti |
|gas combustibili e |di distribuzione con |
|comburenti con |pressione di |
|potenzialita' |esercizio non |
2 |superiore a 50 Nmc/h |superiore a 0,5 MPa |
---------------------------------------------------------------------
|3 - Depositi e | |
|rivendite di gas | |
|combustibili in | |
|bombole: | |
|a) compressi: | |
|- per | |
|capacita' complessiva|Impianti di |
|da 0,75 a 2 mc |riempimento, |
|- per capacita' |depositi, rivendite |
|complessiva |di gas infiammabili |
|superiore a 2 mc |in recipienti mobili:|
|b) disciolti o |a) compressi con |
|liquefatti (in |capacita' geometrica |
|bombole o bidoni): |complessiva superiore|
|- per quantitativi |o uguale a 0,75 m3: |
|complessivi da 75 a |b) disciolti o |
|500 kg |liquefatti per |
|- per quantitativi |quantitativi in massa|
|complessivi superiori|complessivi superiori|
3 |a 500 kg |o uguali a 75 kg: |
---------------------------------------------------------------------
|4 - Depositi di gas | |
|combustibili in | |
|serbatoi fissi: | |
|a) compressi: | |
|- per capacita' |Depositi di gas |
|complessiva |infiammabili in |
|da 0,75 a 2 mc |serbatoi fissi: |
|- per capacita' |a) compressi per |
|complessiva |capacita' geometrica |
|superiore a 2 mc |complessiva |
|b) disciolti o |superiore |
|liquefatti: |o uguale a 0, 75 m3: |
|- per capacita' |b) disciolti o |
|complessiva |liquefatti per |
|da 0,3 a 2 mc |capacita' |
|- per capacita' |geometrica |
|complessiva |complessiva superiore|
4 |superiore a 2 mc |o uguale a 0,3 m3 |
---------------------------------------------------------------------
|5 - Depositi di gas | |
|comburenti in |Depositi di gas |
|serbatoi fissi: |comburenti compressi |
|a) compressi per |e/o liquefatti in |
|capacita' complessiva|serbatoi fissi e/o |
|superiore a 3 mc |recipienti mobili per|
|b) liquefatti per |capacita' geometrica |
|capacita' complessiva|complessiva superiore|
5 |superiore a 2 mc |o uguale a 3 m3: |
---------------------------------------------------------------------
|6 - Reti di trasporto| |
|e distribuzione di |Reti di trasporto e |
|gas combustibili, |di distribuzione di |
|compresi quelli di |gas infiammabili, |
|origine petrolifera o|compresi quelli di |
|chimica, con |origine petrolifera o|
|esclusione delle reti|chimica, con |
|di distribuzione |esclusione delle reti|
|cittadina e dei |di distribuzione e |
|relativi impianti con|dei relativi impianti|
|pressione di |con pressione di |
|esercizio non |esercizio non |
6 |superiore a 5 bar |superiore a 0,5 MPa |
---------------------------------------------------------------------
| |Centrali di |
| |produzione di |
| |idrocarburi liquidi e|
| |gassosi e di |
| |stoccaggio |
| |sotterraneo di gas |
| |naturale, piattaforme|
| |fisse e strutture |
| |fisse assimilabili, |
|96 - Piattaforme |di perforazione e/o |
|fisse e strutture |produzione di |
|fisse assimilabili di|idrocarburi di cui al|
|perforazione e/o |decreto del |
|produzione di |Presidente della |
|idrocarburi di cui al|Repubblica 24 maggio |
|decreto del |1979, n. 886 ed al |
|Presidente della |decreto legislativo |
|Repubblica 24 maggio |25 novembre 1996, n. |
7 |1979, n. 886 |624 |
---------------------------------------------------------------------
|97 - Oleodotti con |Oleodotti con |
|diametro superiore a |diametro superiore a |
8 |100 mm. |100 mm |
---------------------------------------------------------------------
| |Officine e laboratori|
|8 - Officine e |con saldatura e |
|laboratori con |taglio dei metalli |
|saldatura e taglio |utilizzanti gas |
|dei metalli |infiammabili e/o |
|utilizzanti gas |comburenti, con oltre|
|combustibili e/o |5 addetti alla |
|comburenti, con oltre|mansione specifica di|
9 |5 addetti |saldatura o taglio. |
---------------------------------------------------------------------
|12 - Stabilimenti ed | |
|impianti ove si | |
|producono e/o | |
|impiegano liquidi | |
|infiammabili (punto | |
|di infiammabilita' | |
|fino a 65 °C) con | |
|quantitativi globali | |
|in ciclo e/o in | |
|deposito superiori a | |
|0,5 mc |Stabilimenti ed |
|13 - Stabilimenti |impianti ove si |
|ed impianti ove si |producono e/o |
|producono e/o |impiegano, liquidi |
|impiegano liquidi |infiammabili e/o |
|combustibili con |combustibili con |
|punto di |punto di |
|infiammabilita' da 65|infiammabilita' fino |
|°C a 125 °C, per |a 125 °C, con |
|quantitativi globali |quantitativi globali |
|in ciclo o in |in ciclo e/o in |
|deposito superiori a |deposito superiori a |
10|0,5 mc |1 m3 |
---------------------------------------------------------------------
| |Stabilimenti ed |
| |impianti per la |
| |preparazione di oli |
| |lubrificanti, oli |
| |diatermici e simili, |
| |con punto di |
| |infiammabilita' |
|14 - Stabilimenti ed |superiore a 125 °C, |
|impianti per la |con quantitativi |
|preparazione di olii |globali in ciclo e/o |
|lubrificanti olii |in deposito superiori|
11|diatermici e simili |a 5 m3. |
---------------------------------------------------------------------
|15 - Depositi di | |
|liquidi infiammabili | |
|e/o combustibili per | |
|uso industriale, | |
|agricolo, artigianale| |
|e privato: | |
|- per capacita' | |
|geometrica | |
|complessiva da 0,5 a | |
|25 mc. | |
|- per capacita' | |
|geometrica | |
|complessiva superiore| |
|a 25 mc | |
|16 - Depositi | |
|e/o rivendite di | |
|liquidi infiammabili | |
|e/o combustibili per | |
|uso commerciale: | |
|- per capacita' | |
|geometrica | |
|complessiva da 0,2 a | |
|10 mc |Depositi e/o |
|- per capacita' |rivendite di liquidi |
|geometrica |infiammabili e/o |
|complessiva superiore|combustibili e/o oli |
|a 10 mc |lubrificanti, |
|17 - Depositi |diatermici, di |
|e/o rivendite di oli |qualsiasi |
|lubrificanti, di oli |derivazione, di |
|diatermici e simili |capacita' geometrica |
|per capacita' |complessiva superiore|
12|superiore ad 1 mc |a 1 m3 |
---------------------------------------------------------------------
| |Impianti fissi di |
| |distribuzione |
| |carburanti per |
| |l'autotrazione, la |
| |nautica e |
| |l'aeronautica; |
|7 - Impianti di |contenitori |
|distribuzione di gas |- distributori |
|combustibili per |rimovibili di |
|autotrazione |carburanti liquidi. |
|18 - Impianti fissi |a) Impianti di |
|di distribuzione di |distribuzione |
|benzina, gasolio e |carburanti liquidi |
|miscele per |b) Impianti fissi di |
|autotrazione ad uso |distribuzione |
|pubblico e privato |carburanti gassosi e |
|con o senza stazione |di tipo misto |
13|di servizio |(liquidi e gassosi) |
---------------------------------------------------------------------
|21 - Officine o |Officine o laboratori|
|laboratori per la |per la verniciatura |
|verniciatura con |con vernici |
|vernici infiammabili |infiammabili e/o |
|e/o combustibili con |combustibili con |
14|oltre 5 addetti |oltre 5 addetti. |
---------------------------------------------------------------------
|22 - Depositi e/o | |
|rivendite di alcoli a| |
|concentrazione |Depositi e/o |
|superiore al 60% in |rivendite di alcoli |
|volume: |con concentrazione |
|- con capacita' |superiore al 60% in |
|da 0,2 a 10 mc |volume di capacita' |
|- con capacita' |geometrica superiore |
15|superiore a 10 mc. |a 1 m3 |
---------------------------------------------------------------------
|23 - Stabilimenti di | |
|estrazione con |Stabilimenti di |
|solventi infiammabili|estrazione con |
|e raffinazione di |solventi infiammabili|
|olii e grassi |e raffinazione di oli|
|vegetali ed animali, |e grassi vegetali ed |
|con quantitativi |animali, con |
|globali di solventi |quantitativi globali |
|in ciclo e/o in |di solventi in ciclo |
|deposito superiori a |e/o in deposito |
16|0,5 mc |superiori a 0,5 m3 |
---------------------------------------------------------------------
|24 - Stabilimenti ed | |
|impianti ove si |Stabilimenti ed |
|producono, impiegano |impianti ove si |
|o detengono sostanze |producono, impiegano |
|esplodenti |o detengono sostanze |
|classificate come |esplodenti |
|tali dal regolamento |classificate come |
|di esecuzione del |tali dal regolamento |
|testo unico delle |di esecuzione del |
|leggi di pubblica |testo unico delle |
|sicurezza approvato |leggi di pubblica |
|con regio decreto 6 |sicurezza approvato |
|maggio 1940, n. 635, |con regio decreto 6 |
|e successive |maggio 1940, n. 635, |
|modificazioni ed |e successive |
|integrazioni, nonche'|modificazioni ed |
17|perossidi organici |integrazioni. |
---------------------------------------------------------------------
| |Esercizi di minuta |
| |vendita e/o depositi |
| |di sostanze |
| |esplodenti |
| |classificate come |
| |tali dal regolamento |
| |di esecuzione del |
| |testo unico delle |
| |leggi di pubblica |
| |sicurezza approvato |
| |con regio decreto 6 |
| |maggio 1940, n. 635, |
| |e successive |
| |modificazioni ed |
| |integrazioni. |
| |Esercizi di vendita |
|25 - Esercizi di |di artifici |
|minuta vendita di |pirotecnici |
|sostanze esplodenti |declassificati in |
|di cui ai decreti |"libera vendita" con |
|ministeriali 18 |quantitativi |
|ottobre 1973 e 18 |complessivi in |
|settembre 1975, e |vendita e/o deposito |
|successive |superiori a 500 kg, |
|modificazioni ed |comprensivi degli |
18|integrazioni |imballaggi. |
---------------------------------------------------------------------
| |Stabilimenti ed |
| |impianti ove si |
|26 - Stabilimenti ed |producono, impiegano |
|impianti ove si |o detengono sostanze |
|producono, impiegano |instabili che possono|
|o detengono sostanze |dar luogo da sole a |
|instabili che possono|reazioni pericolose |
|dar luogo da sole a |in presenza o non di |
|reazioni pericolose |catalizzatori ivi |
|in presenza o non di |compresi i perossidi |
19|catalizzatori |organici |
---------------------------------------------------------------------
|27 - Stabilimenti ed |Stabilimenti ed |
|impianti ove si |impianti ove si |
|producono, impiegano |producono, impiegano |
|o detengono nitrati |o detengono nitrati |
|di ammonio, di |di ammonio, di |
|metalli alcalini e |metalli alcalini e |
|alcalinoterrosi, |alcolinoterrosi, |
|nitrato di piombo e |nitrato di piombo e |
20|perossidi inorganici |perossidi inorganici |
---------------------------------------------------------------------
|28 - Stabilimenti ed |Stabilimenti ed |
|impianti ove si |impianti ove si |
|producono, impiegano |producono, impiegano |
|o detengono sostanze |o detengono sostanze |
|soggette |soggette |
|all'accensione |all'accensione |
|spontanea e/o |spontanea e/o |
|sostanze che a |sostanze che a |
|contatto con l'acqua |contatto con l'acqua |
|sviluppano gas |sviluppano gas |
21|infiammabili |infiammabili. |
---------------------------------------------------------------------
|29 - Stabilimenti ed |Stabilimenti ed |
|impianti ove si |impianti ove si |
|produce acqua |produce acqua |
|ossigenata con |ossigenata con |
|concentrazione |concentrazione |
|superiore al 60% di |superiore al 60% di |
22|perossido di idrogeno|perossido di idrogeno|
---------------------------------------------------------------------
|31 - Stabilimenti ed |Stabilimenti ed |
|impianti ove si |impianti ove si |
|produce, impiega e/o |produce, impiega e/o |
|detiene fosforo e/o |detiene fosforo e/o |
|sesquisolfuro di |sesquisolfuro di |
23|fosforo |fosforo |
---------------------------------------------------------------------
|32 - Stabilimenti ed | |
|impianti per la |Stabilimenti ed |
|macinazione e la |impianti per la |
|raffinazione dello |macinazione e la |
|zolfo |raffinazione dello |
|33 - Depositi |zolfo; |
|di zolfo con |depositi di zolfo |
|potenzialita' |con potenzialita' |
24|superiore a 100 q.li |superiore a 10.000 kg|
---------------------------------------------------------------------
| |Fabbriche di |
| |fiammiferi; |
| |depositi |
|30 - Fabbriche e |di fiammiferi con |
|depositi di |quantitativi in massa|
25|fiammiferi |superiori a 500 kg |
---------------------------------------------------------------------
|34 - Stabilimenti ed |Stabilimenti ed |
|impianti ove si |impianti ove si |
|produce, impiega o |produce, impiega o |
|detiene magnesio, |detiene magnesio, |
|elektron e altre |elektron e altre |
|leghe ad alto tenore |leghe ad alto tenore |
26|di magnesio |di magnesio |
---------------------------------------------------------------------
| |Mulini per cereali ed|
| |altre macinazioni con|
|35 - Mulini per |potenzialita' |
|cereali ed altre |giornaliera superiore|
|macinazioni con |a 20.000 kg; depositi|
|potenzialita' |di cereali e di altre|
|giornaliera superiore|macinazioni con |
|a 200 q.li e relativi|quantitativi in massa|
27|depositi |superiori a 50.000 kg|
---------------------------------------------------------------------
| |Impianti per |
|36 - Impianti per |l'essiccazione di |
|l'essiccazione dei |cereali e di vegetali|
|cereali e di vegetali|in genere con |
|in genere con |depositi di prodotto |
|depositi di capacita'|essiccato con |
|superiore a 500 q.li |quantitativi in massa|
28|di prodotto essiccato|superiori a 50.000 kg|
---------------------------------------------------------------------
|37 - Stabilimenti ove|Stabilimenti ove si |
|si producono |producono surrogati |
29|surrogati del caffe' |del caffe' |
---------------------------------------------------------------------
|38 - Zuccherifici e |Zuccherifici e |
|raffinerie dello |raffinerie dello |
30|zucchero |zucchero |
---------------------------------------------------------------------
|39 - Pastifici con | |
|produzione | |
|giornaliera superiore| |
|a 500q.li | |
|40 - Riserie con |Pastifici e/o riserie|
|potenzialita' |con produzione |
|giornaliera superiore|giornaliera superiore|
31|a 100 q.li |a 50.000 kg |
---------------------------------------------------------------------
|41 - Stabilimenti ed |Stabilimenti ed |
|impianti ove si |impianti ove si |
|lavora e/o detiene |lavora e/o detiene |
|foglia di tabacco con|foglia di tabacco con|
|processi di |processi di |
|essiccazione con |essiccazione con |
|oltre 100 addetti con|oltre 100 addetti o |
|quantitativi globali |con quantitativi |
|in ciclo e/o in |globali in ciclo e/o |
|deposito superiori a |in deposito superiori|
32|500 q.li |a 50.000 kg |
---------------------------------------------------------------------
| |Stabilimenti ed |
|42 - Stabilimenti ed |impianti per la |
|impianti per la |produzione della |
|produzione della |carta e dei cartoni e|
|carta e dei cartoni e|di allestimento di |
|di allestimento di |prodotti cartotecnici|
|prodotti cartotecnici|in genere con oltre |
|in genere con oltre |25 addetti o con |
|25 addetti e/o con |materiale in |
|materiale in deposito|lavorazione e/o in |
|o lavorazione |deposito superiore a |
33|superiore a 500 q.li |50.000 kg |
---------------------------------------------------------------------
| |Depositi di carta, |
| |cartoni e prodotti |
|43 - Depositi di |cartotecnici, archivi|
|carta, cartoni e |di materiale |
|prodotti cartotecnici|cartaceo, |
|nonche' depositi per |biblioteche, depositi|
|la cernita della |per la cernita della |
|carta usata, di |carta usata, di |
|stracci, di cascami e|stracci di cascami e |
|di fibre tessili per |di fibre tessili per |
|l'industria della |l'industria della |
|carta con |carta, con |
|quantitativi |quantitativi in massa|
34|superiori a 50 q.li |superiori a 5.000 kg.|
---------------------------------------------------------------------
|44 - Stabilimenti ed | |
|impianti ove si | |
|producono, impiegano | |
|e/o detengono carte | |
|fotografiche, | |
|calcografiche, | |
|eliografiche e | |
|cianografiche, |Stabilimenti, |
|pellicole |impianti, depositi |
|cinematografiche, |ove si producono, |
|radiografiche e |impiegano e/o |
|fotografiche di |detengono carte |
|sicurezza con |fotografiche, |
|materiale in deposito|calcografiche, |
|superiore a 100 q.li |eliografiche e |
|45 - Stabilimenti ed |cianografiche, |
|impianti ove si |pellicole |
|producono, impiegano |cinematografiche, |
|e detengono pellicole|radiografiche e |
|cinematografiche e |fotografiche con |
|fotografiche con |materiale in |
|supporto infiammabile|lavorazione e/o in |
|per quantitativi |deposito superiore a |
35|superiori a 5 kg |5.000 kg |
---------------------------------------------------------------------
|46 - Depositi di | |
|legnami da | |
|costruzione e da | |
|lavorazione, di legna| |
|da ardere, di paglia,| |
|di fieno, di canne, | |
|di fascine, di | |
|carbone vegetale e | |
|minerale, di | |
|carbonella, di |Depositi di legnami |
|sughero ed altri |da costruzione e da |
|prodotti affini; |lavorazione, di legna|
|esclusi i depositi |da ardere, di paglia,|
|all'aperto con |di fieno, di canne, |
|distanze di sicurezza|di fascine, di |
|esterne non inferiori|carbone vegetale e |
|a 100 m misurate |minerale, di |
|secondo le |carbonella, di |
|disposizioni di cui |sughero e di altri |
|al punto 2.1 del |prodotti affini con |
|decreto ministeriale |quantitativi in massa|
|30 novembre 1983: |superiori a 50.000 kg|
|da 500 a 1.000 q.li; |con esclusione dei |
|superiori a 1.000 |depositi all'aperto |
|q.li . (Testo |con distanze di |
|modificato con D.M. |sicurezza esterne |
36|30.10.1986) |superiori a 100 m |
---------------------------------------------------------------------
|47 - Stabilimenti e | |
|laboratori per la | |
|lavorazione del legno| |
|con materiale in | |
|lavorazione e/o in | |
|deposito: | |
|da 50 a | |
|1.000 q.li . . . . . |Stabilimenti e |
|. . . . . . . . . . .|laboratori per la |
|. . . . . |lavorazione del legno|
|superiori a |con materiale in |
|1.000 q.li . . . . . |lavorazione e/o in |
|. . . . . . . . . . .|deposito superiore a |
37|. . |5.000 kg |
---------------------------------------------------------------------
|48 - Stabilimenti ed | |
|impianti ove si |Stabilimenti ed |
|producono, lavorano e|impianti ove si |
|detengono fibre |producono, lavorano |
|tessili e tessuti |e/o detengono fibre |
|naturali e |tessili e tessuti |
|artificiali, tele |naturali e |
|cerate, linoleum ed |artificiali, tele |
|altri prodotti affini|cerate, linoleum e |
|con quantitativi: |altri prodotti |
|da 50 a 1.000 q.li. |affini, con |
|superiori a 1.000 |quantitativi in massa|
38|q.li. |superiori a 5.000 kg |
---------------------------------------------------------------------
|49 - Industrie | |
|dell'arredamento, | |
|dell'abbigliamento e | |
|della lavorazione | |
|della pelle; | |
|calzaturifici: | |
|da 25 | |
|a 75 addetti . . . . |Stabilimenti per la |
|. . . . . . . . . . .|produzione di arredi,|
|. . . . . . |di abbigliamento, |
|oltre 75 |della lavorazione |
|addetti . . . . . . .|della pelle e |
|. . . . . . . . . . .|calzaturifici, con |
39|. . . . . |oltre 25 addetti. |
---------------------------------------------------------------------
|50 - Stabilimenti ed |Stabilimenti ed |
|impianti per la |impianti per la |
|preparazione del |preparazione del |
|crine vegetale, della|crine vegetale, della|
|trebbia e simili, |trebbia e simili, |
|lavorazione della |lavorazione della |
|paglia, dello sparto |paglia, dello sparto |
|e simili, lavorazione|e simili, lavorazione|
|del sughero, con |del sughero, con |
|quantitativi in |quantitativi in massa|
|lavorazione o in |in lavorazione o in |
|deposito pari o |deposito superiori a |
40|superiori a 50 q.li |5.000 kg |
---------------------------------------------------------------------
|51 - Teatri di posa |Teatri e studi per le|
|per le riprese |riprese |
|cinematografiche e |cinematografiche e |
41|televisive |televisive |
---------------------------------------------------------------------
| |Laboratori per la |
| |realizzazione di |
| |attrezzerie e |
| |scenografie, compresi|
| |i relativi depositi, |
|53 - Laboratori di |di superficie |
|attrezzerie e |complessiva superiore|
42|scenografie teatrali |a 200 m2 |
---------------------------------------------------------------------
|54 - Stabilimenti ed | |
|impianti per la | |
|produzione, | |
|lavorazione e |Stabilimenti ed |
|rigenerazione della |impianti per la |
|gomma con |produzione, |
|quantitativi |lavorazione e |
|superiori a 50 q.li |rigenerazione della |
|55 - Depositi di |gomma e/o laboratori |
|prodotti |di vulcanizzazione di|
|della gomma, |oggetti di gomma, con|
|pneumatici e simili |quantitativi in massa|
|con oltre 100 q.li |superiori a 5.000 kg;|
|56 - Laboratori di |depositi di prodotti |
|vulcanizzazione di |della gomma, |
|oggetti di gomma con |pneumatici e simili, |
|piu' di 50 q.li in |con quantitativi in |
|lavorazione o in |massa superiori a |
43|deposito |10.000 kg |
---------------------------------------------------------------------
|57 - Stabilimenti ed | |
|impianti per la | |
|produzione e | |
|lavorazione di |Stabilimenti, |
|materie plastiche con|impianti, depositi |
|quantitativi |ove si producono, |
|superiori a 50 q.li |lavorano e/o |
|58 - Depositi di |detengono materie |
|manufatti |plastiche, con |
|in plastica |quantitativi in massa|
44|con oltre 50 q.li |superiori a 5.000 kg |
---------------------------------------------------------------------
|59 - Stabilimenti ed |Stabilimenti ed |
|impianti ove si |impianti ove si |
|producono e lavorano |producono e lavorano |
|resine sintetiche e |resine sintetiche e |
|naturali, |naturali, |
|fitofarmaci, |fitofarmaci, |
|coloranti, organici e|coloranti organici e |
|intermedi e prodotti |intermedi e prodotti |
|farmaceutici con |farmaceutici con |
|l'impiego di solventi|l'impiego di solventi|
|ed altri prodotti |ed altri prodotti |
45|infiammabili |infiammabili |
---------------------------------------------------------------------
|60 - Depositi di |Depositi di |
|concimi chimici a |fitofarmaci e/o di |
|base di nitrati e |concimi chimici a |
|fosfati e di |base di nitrati e/o |
|fitofarmaci, con |fosfati con |
|potenzialita' globale|quantitativi in massa|
46|superiore a 500 q.li |superiori a 50.000 kg|
---------------------------------------------------------------------
| |Stabilimenti ed |
| |impianti per la |
| |fabbricazione di cavi|
| |e conduttori |
| |elettrici isolati, |
|61 - Stabilimenti ed |con quantitativi in |
|impianti per la |massa in lavorazione |
|fabbricazione di cavi|e/o in deposito |
|e conduttori |superiori a 10.000 |
|elettrici isolati |kg; depositi e/o |
|62 - Depositi e |rivendite di cavi |
|rivendite di cavi |elettrici isolati con|
|elettrici isolati con|quantitativi in massa|
|quantitativi |superiori a 10.000 |
47|superiori a 100 q.li |kg. |
---------------------------------------------------------------------
| |Centrali |
| |termoelettriche, |
| |macchine elettriche |
| |fisse con presenza di|
| |liquidi isolanti |
| |combustibili in |
|63 - Centrali |quantitativi |
48|termoelettriche. |superiori a 1 m3 |
---------------------------------------------------------------------
| |Gruppi per la |
| |produzione di energia|
|64 - Gruppi per la |elettrica sussidiaria|
|produzione di energia|con motori |
|elettrica sussidiaria|endotermici ed |
|con motori |impianti di |
|endotermici di |cogenerazione di |
|potenza complessiva |potenza complessiva |
49|superiore a 25 kW |superiore a 25 kW. |
---------------------------------------------------------------------
|65 - Stabilimenti ed | |
|impianti ove si |Stabilimenti ed |
|producono lampade |impianti ove si |
|elettriche, lampade a|producono lampade |
|tubi luminescenti, |elettriche e simili, |
|pile ed accumulatori |pile ed accumulatori |
|elettrici, valvole |elettrici e simili, |
50|elettriche, ecc. |con oltre 5 addetti |
---------------------------------------------------------------------
| |Stabilimenti |
| |siderurgici e per la |
|66 - Stabilimenti |produzione di altri |
|siderurgici e |metalli con oltre 5 |
|stabilimenti per la |addetti; attivita' |
|produzione di altri |comportanti |
|metalli |lavorazioni a caldo |
|67 - Stabilimenti e |di metalli, con oltre|
|impianti per la |5 addetti, ad |
|zincatura, ramatura e|esclusione dei |
|lavorazioni similari |laboratori artigiani |
|comportanti la |di oreficeria ed |
|fusione di metalli o |argenteria fino a 25 |
51|altre sostanze |addetti. |
---------------------------------------------------------------------
|68 - Stabilimenti per| |
|la costruzione di | |
|aeromobili, | |
|automobili e | |
|motocicli | |
|69 - Cantieri | |
|navali con | |
|oltre cinque addetti | |
|70 - Stabilimenti per| |
|la costruzione e |Stabilimenti, con |
|riparazione di |oltre 5 addetti, per |
|materiale rotabile |la costruzione di |
|ferroviario e |aeromobili, veicoli a|
|tramviario con oltre |motore, materiale |
|cinque addetti |rotabile ferroviario |
|71 - Stabilimenti |e tramviario, |
|per la costruzione |carrozzerie e |
|di carrozzerie e |rimorchi per |
|rimorchi per |autoveicoli; cantieri|
|autoveicoli con oltre|navali con oltre 5 |
52|cinque addetti |addetti |
---------------------------------------------------------------------
| |Officine per la |
| |riparazione di: |
| |- veicoli a motore, |
| |rimorchi per |
|72 - Officine per la |autoveicoli e |
|riparazione di |carrozzerie, di |
|autoveicoli con |superficie coperta |
|capienza superiore a |superiore a 300 m2; |
|9 autoveicoli; |- materiale rotabile |
|officine meccaniche |ferroviario, |
|per lavorazioni a |tramviario e di |
|freddo con oltre |aeromobili, di |
|venticinque addetti |superficie coperta |
53|(solo la prima parte)|superiore a 1.000 m2;|
---------------------------------------------------------------------
|72 - Officine per la | |
|riparazione di | |
|autoveicoli con | |
|capienza superiore a | |
|9 autoveicoli; | |
|officine meccaniche | |
|per lavorazioni a | |
|freddo con oltre |Officine meccaniche |
|venticinque addetti |per lavorazioni a |
|(solo la seconda |freddo con oltre 25 |
54|parte) |addetti. |
---------------------------------------------------------------------
| | |Attivita' di nuova
| | |istituzione viene
| | |equiparata
| |Attivita' di |all'attivita' n. 55
| |demolizioni di |del DM 16/02/82 :
| |veicoli e simili con |"Depositi di prodotti
| |relativi depositi, di|della gomma,
| |superficie superiore |pneumatici e simili
55| -------- |a 3.000 m2 |con oltre 100 q.li"
---------------------------------------------------------------------
|73 - Stabilimenti ed |Stabilimenti ed |
|impianti ove si |impianti ove si |
|producono laterizi, |producono laterizi, |
|maioliche, porcellane|maioliche, porcellane|
|e simili con oltre |e simili con oltre 25|
56|venticinque addetti |addetti |
---------------------------------------------------------------------
| |Cementifici con oltre|
57|74 - Cementifici. |25 addetti |
---------------------------------------------------------------------
|75 - Istituti, | |
|laboratori, | |
|stabilimenti e | |
|reparti in cui si | |
|effettuano, anche | |
|saltuariamente, | |
|ricerche scientifiche| |
|o attivita' | |
|industriali per le | |
|quali si impiegano | |
|isotopi radioattivi, | |
|apparecchi contenenti| |
|dette sostanze ed | |
|apparecchi generatori| |
|di radiazioni | |
|ionizzanti (art. 13 | |
|della legge 31 | |
|dicembre 1962, n. | |
|1860 e art. 102 del | |
|decreto del | |
|Presidente della | |
|Repubblica 13 | |
|febbraio 1964, n. |Pratiche di cui al |
|185) |decreto legislativo |
|76 - Esercizi |17 marzo 1995, n. 230|
|commerciali con |e s.m.i. soggette a |
|detenzione di |provvedimenti |
|sostanze radioattive |autorizzativi (art. |
|(capo IV del decreto |27 del decreto |
|del Presidente della |legislativo 17 marzo |
|Repubblica 13 |1995, n. 230 ed art. |
|febbraio 1964, n. |13 legge 31 dicembre |
58|185) |1962, n. 1860). |
---------------------------------------------------------------------
| |Autorimesse adibite |
| |al ricovero di mezzi |
|77 - Autorimesse di |utilizzati per il |
|ditte in possesso di |trasporto di materie |
|autorizzazione |fissili speciali e di|
|permanente al |materie radioattive |
|trasporto di materie |(art. 5 della legge |
|fissili speciali e di|31 dicembre 1962, n. |
|materie radioattive |1860, sostituito |
|(art. 5 della legge |dall'art. 2 del |
|31 dicembre 1962, n. |decreto del |
|1860, sostituito |Presidente della |
|dall'art. 2 del |Repubblica 30 |
|decreto del |dicembre 1965, n. |
|Presidente della |1704; art. 21 del |
|Repubblica 30 |decreto legislativo |
|dicembre 1965, n. |17 marzo 1995, n. |
59|1704) |230) |
---------------------------------------------------------------------
| |Impianti di deposito |
| |delle materie |
| |nucleari ed attivita'|
| |assoggettate agli |
| |articoli 33 e 52 del |
|78 - Impianti di |decreto legislativo |
|deposito delle |17 marzo 1995, n. 230|
|materie nucleari, |e s.m.i, con |
|escluso il deposito |esclusione dei |
|in corso di |depositi in corso di |
60|spedizione |spedizione. |
---------------------------------------------------------------------
|79 - Impianti nei |Impianti nei quali |
|quali siano detenuti |siano detenuti |
|combustibili nucleari|combustibili nucleari|
|o prodotti residui |o prodotti o residui |
|radioattivi (art. 1, |radioattivi [art. 1, |
|lettera b) della |lettera b) della |
|legge 31 dicembre |legge 31 dicembre |
61|1962, n. 1860) |1962, n. 1860] |
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| |Impianti relativi |
| |all'impiego pacifico |
| |dell'energia nucleare|
| |ed attivita' che |
|80 - Impianti |comportano pericoli |
|relativi all'impiego |di radiazioni |
|pacifico dell'energia|ionizzanti derivanti |
|nucleare ed attivita'|dal predetto impiego:|
|che comportano |- impianti nucleari; |
|pericoli di |- reattori nucleari, |
|radiazioni ionizzanti|eccettuati quelli che|
|derivanti dal |facciano parte di un |
|predetto impiego: |mezzo di trasporto; |
|· impianti nucleari; |- impianti per la |
|· reattori nucleari, |preparazione o |
|eccettuati quelli che|fabbricazione delle |
|facciano parte di un |materie nucleari; |
|mezzo di trasporto; |- impianti per la |
|· impianti per la |separazione degli |
|preparazione o |isotopi; |
|fabbricazione |- impianti |
|· delle |per il trattamento |
|materie nucleari; |dei combustibili |
|· impianti per la |nucleari irradianti; |
|separazione degli |- attivita' |
|isotopi; |di cui |
|· impianti |agli articoli 36 e 51|
|per il trattamento |del decreto |
|dei combustibili |legislativo 17 marzo |
62|· nucleari irradianti|1995, n. 230 e s.m.i.|
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| |Stabilimenti per la |
| |produzione, depositi |
| |di sapone, di candele|
| |e di altri oggetti di|
|81 - Stabilimenti per|cera e di paraffina, |
|la produzione di |di acidi grassi, di |
|sapone, di candele e |glicerina grezza |
|di altri oggetti di |quando non sia |
|cera e di paraffina, |prodotta per |
|di acidi grassi, di |idrolisi, di |
|glicerina grezza |glicerina raffinata e|
|quando non sia |distillata ed altri |
|prodotta per |prodotti affini, con |
|idrolisi, di |oltre 500 kg di |
|glicerina raffinata e|prodotto in |
|distillata ed altri |lavorazione e/o |
63|prodotti affini |deposito. |
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|82 - Centrali | |
|elettroniche per | |
|l'archiviazione e |Centri informatici di|
|l'elaborazione di |elaborazione e/o |
|dati con oltre |archiviazione dati |
64|venticinque addetti |con oltre 25 addetti |
---------------------------------------------------------------------
| |Locali di spettacolo |
| |e di trattenimento in|
| |genere, impianti e |
| |centri sportivi, |
| |palestre, sia a |
| |carattere pubblico |
| |che privato, con |
| |capienza superiore a |
| |100 persone, ovvero |
| |di superficie lorda |
| |in pianta al chiuso |
| |superiore a 200 m2 . |
| |Sono escluse le |
| |manifestazioni |
|83 - Locali di |temporanee, di |
|spettacolo e di |qualsiasi genere, che|
|trattenimento in |si effettuano in |
|genere con capienza |locali o luoghi |
65|superiore a 100 posti|aperti al pubblico. |
---------------------------------------------------------------------
| |Alberghi, pensioni, |
| |motel, villaggi |
| |albergo, residenze |
| |turistico - |
| |alberghiere, |
| |studentati, villaggi |
| |turistici, alloggi |
| |agrituristici, |
| |ostelli per la |
| |gioventu', rifugi |
| |alpini, bed & |
| |breakfast, dormitori,|
| |case per ferie, con |
| |oltre 25 posti-letto;|
| |Strutture |
| |turistico-ricettive |
| |nell'aria aperta |
|84 - Alberghi, |(campeggi, |
|pensioni, motels, |villaggi-turistici, |
|dormitori e simili |ecc.) con capacita' |
|con oltre 25 |ricettiva superiore a|
66|posti-letto |400 persone. |
---------------------------------------------------------------------
| |Scuole di ogni |
| |ordine, grado e tipo,|
|85 - Scuole di ogni |collegi, accademie |
|ordine, grado e tipo,|con oltre 100 persone|
|collegi, accademie e |presenti; Asili nido |
|simili per oltre 100 |con oltre 30 persone |
67|persone presenti |presenti. |
---------------------------------------------------------------------
| |Strutture sanitarie |
| |che erogano |
| |prestazioni in regime|
| |di ricovero |
| |ospedaliero e/o |
| |residenziale a ciclo |
| |continuativo e/o |
| |diurno, case di |
| |riposo per anziani |
| |con oltre 25 posti |
| |letto; Strutture |
| |sanitarie che erogano|
| |prestazioni di |
| |assistenza |
| |specialistica in |
| |regime ambulatoriale,|
| |ivi comprese quelle |
| |riabilitative, di |
| |diagnostica |
| |strumentale e di |
|86 - Ospedali, case |laboratorio, di |
|di cura e simili con |superficie |
|oltre 25 posti- |complessiva superiore|
68|letto. |a 500 m2 |
---------------------------------------------------------------------
| |Locali adibiti ad |
| |esposizione e/o |
| |vendita all'ingrosso |
| |o al dettaglio, fiere|
| |e quartieri |
| |fieristici, con |
| |superficie lorda |
| |superiore a 400 m2 |
| |comprensiva dei |
|87 - Locali adibiti |servizi e depositi. |
|ad esposizione e/o |Sono escluse le |
|vendita all'ingrosso |manifestazioni |
|o al dettaglio con |temporanee, di |
|superficie lorda |qualsiasi genere, che|
|superiore a 400 mq |si effettuano in |
|comprensiva dei |locali o luoghi |
69|servizi e depositi |aperti al pubblico. |
---------------------------------------------------------------------
| |Locali adibiti a |
| |depositi di |
| |superficie lorda |
| |superiore a 1000 m2 |
| |con quantitativi di |
|88 - Locali adibiti a|merci e materiali |
|depositi di merci e |combustibili |
|materiali vari con |superiori |
|superficie lorda |complessivamente a |
70|superiore a 1.000 mq |5.000 kg |
---------------------------------------------------------------------
|89 - Aziende ed | |
|uffici nei quali |Aziende ed uffici con|
|siano occupati oltre |oltre 300 persone |
71|500 addetti |presenti |
---------------------------------------------------------------------
| |Edifici sottoposti a |
|90 - Edifici |tutela ai sensi del |
|pregevoli per arte o |d.lgs. 22 gennaio |
|storia e quelli |2004, n. 42, aperti |
|destinati a contenere|al pubblico, |
|biblioteche, archivi,|destinati a contenere|
|musei, gallerie, |biblioteche ed |
|collezioni o comunque|archivi, musei, |
|oggetti di interesse |gallerie, esposizioni|
|culturale sottoposti |e mostre, nonche' |
|alla vigilanza dello |qualsiasi altra |
|Stato di cui al regio|attivita' contenuta |
|decreto 7 novembre |nel presente |
72|1942, n. 1664 |Allegato. |
---------------------------------------------------------------------
| |Edifici e/o complessi|
| |edilizi a uso |
| |terziario e/o |
| |industriale |
| |caratterizzati da |
| |promiscuita' |
| |strutturale e/o dei |
| |sistemi delle vie di |
| |esodo e/o |
| |impiantistica con |
| |presenza di persone |
| |superiore a 300 |
| |unita', ovvero di |Attivita' di nuova
| |superficie |istituzione viene
| |complessiva superiore|equiparata
| |a 5.000 m2, |all'attivita' n. 89
| |indipendentemente dal|del DM 16/02/82 :
| |numero di attivita' |"Aziende ed uffici
| |costituenti e dalla |nei quali siano
| |relativa diversa |occupati oltre 500
73| ---------- |titolarita'. |addetti"
---------------------------------------------------------------------
|91 - Impianti per la | |
|produzione del calore|Impianti per la |
|alimentati a |produzione di calore |
|combustibile solido, |alimentati a |
|liquido o gassoso con|combustibile solido, |
|potenzialita' |liquido o gassoso con|
|superiore a 100.000 |potenzialita' |
74|Kcal/h |superiore a 116 kW |
---------------------------------------------------------------------
| |Autorimesse pubbliche|
| |e private, parcheggi |
| |pluriplano e |
| |meccanizzati di |
| |superficie |
| |complessiva coperta |
| |superiore a 300 m2; |
| |locali adibiti al |
| |ricovero di natanti |
|92 - Autorimesse |ed aeromobili di |
|private con piu' di 9|superficie superiore |
|autoveicoli, |a 500 m2; depositi di|
|autorimesse |mezzi rotabili |
|pubbliche, ricovero |(treni, tram ecc.) di|
|natanti, ricovero |superficie coperta |
75|aeromobili |superiore a 1.000 m2.|
---------------------------------------------------------------------
|93 - Tipografie, |Tipografie, |
|litografie, stampa in|litografie, stampa in|
|offset ed attivita' |offset ed attivita' |
|similari con oltre |similari con oltre |
76|cinque addetti |cinque addetti. |
---------------------------------------------------------------------
|94 - Edifici | |
|destinati a civile |Edifici destinati ad |
|abitazione con |uso civile con |
|altezza in gronda |altezza antincendio |
77|superiore a 24 metri |superiore a 24 m |
---------------------------------------------------------------------
| | |Attivita' di nuova
| | |istituzione viene
| | |equiparata
| |Aerostazioni, |all'attivita' n. 87
| |stazioni ferroviarie,|del DM 16/02/82 :
| |stazioni marittime, |"Locali adibiti ad
| |con superficie |esposizione e/o
| |coperta accessibile |vendita all'ingrosso
| |al pubblico superiore|o al dettaglio con
| |a 5.000 m2; |superficie lorda
| |metropolitane in |superiore a 400 mq
| |tutto o in parte |comprensiva dei
78| -------- |sotterranee. |servizi e deposi"
---------------------------------------------------------------------
| | |Attivita' di nuova
| | |istituzione viene
| | |equiparata
| | |all'attivita' n. 55
| | |del DM 16/02/82 :
| | |"Depositi di prodotti
| |Interporti con |della gomma,
| |superficie superiore |pneumatici e simili
79| --------- |a 20.000 m2 |con oltre 100 q.li"
---------------------------------------------------------------------
| | |Attivita' di nuova
| | |istituzione viene
| | |equiparata
| | |all'attivita' n. 87
| | |del DM 16/02/82 :
| | |"Locali adibiti ad
| | |esposizione e/o
| | |vendita all'ingrosso
| | |o al dettaglio con
| |Gallerie stradali di |superficie lorda
| |lunghezza superiore a|superiore a 400 mq
| |500 m e ferroviarie |comprensiva dei
80| --------- |superiori a 2000 m |servizi e depositi"
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