Monitoring Gesetzessammlung

094G0352

IT - Regolamenti di Delegificazione

094G0352

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1994 n. 575)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 11-4-1995 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 , ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ; Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994; Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti e della navigazione; E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di rilascio della patente di guida ed i procedimenti ad esso connessi, regolati dagli articoli 116 e seguenti del codice della strada , emanato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e modificato con il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 1 agosto 1990 ).
- I commi 7 , 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:
"7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.
9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;
b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;
d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all' art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni;
f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;
g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;
h) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo".
- Il D.Lgs. n. 285/1992 , come modificato dal D.Lgs. n. 360/1993 , reca "Nuovo codice della strada " ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 ).
Note all' art. 1:
- Per il D.Lgs. n. 285/1992 , come modificato dal D.Lgs.
n. 360/1993 , si vedano le precedenti note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 116 e seguenti del D.Lgs.
n. 285/1992 , si vedano le note all'art. 2.

Art. 2

Procedimenti di rilascio della patente di guida
e procedimenti ad esso connessi 1. Le competenze in materia di rilascio della patente di guida sono trasferite al Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Le prefetture adottano i provvedimenti di sospensione e revoca quando questi costituiscono sanzione amministrativa accessoria come conseguenza della commissione di illeciti amministrativi, di fatti costituenti reato, di sentenza penale di condanna.
3. Ai sensi dell' art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli articoli 116 , 119 , 120 , 121 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 137 , 219 , 228 del codice della strada si intendono modificati secondo le disposizioni dei seguenti articoli.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 2 della legge n. 537/1993 , si vedano le precedenti note alle premesse.
- Il testo degli articoli 116 , 119 , 120 , 121 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 137 , 219 , 228 del codice della strada , approvato con D.Lgs. n. 285/1992 , come modificati, da ultimo, dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 116 (Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli). - 1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.
3. La patente di guida conforme al modello comunitario, come previsto nel regolamento, puo' contenere le indicazioni del gruppo sanguigno del titolare il quale e' tenuto a verificarne l'esattezza. Tale indicazione non vale comunque in nessun caso come autorizzazione all'esecuzione di eventuale trasfusione. La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida e' richiesta la patente della categoria D;
D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
E - Autoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purche' il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e' richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purche' il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche nonche' con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono, comunque, guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche' i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali e' richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validita' della patente puo' essere estesa dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di eta' inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, i titolari di patente di categoria B e C per guidare mezzi adibiti ai servizi di emergenza devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Tale certificato non puo' essere rilasciato a mutilati o minorati fisici. I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza possono ottenere entro il 1 luglio 1994 (prorogato al 31 dicembre 1994 dall' art. 7 del D.L. 27 agosto 1994, n. 514 , in corso di conversione in legge, n.d.r. ) il rilascio del certificato del tipo KE senza sostenere il relativo esame, purche' esibiscano idonea documentazione, che sara' definita con decreto del Ministro dei trasporti, dalla quale risulti che, alla data del 1 gennaio 1993, svolgevano tale attivita' da almeno un anno.
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C . Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonche' i requisiti, le modalita' e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C., notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870 , per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non e' titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e' punito con l'arresto da tre a dodici mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni; la stessa pena si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.
14. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'art. 121, guida senza essere munito della patente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di cui all'art. 120, si applica quanto disposto dal comma 13.
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
16. (Abrogato).
17. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
18. Con sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 13, il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato. Quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida eventualmente posseduta dal condannato per la durata della pena principale.
L'autorita' giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme del codice di procedura penale .". "Art. 119 (Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida). - 1. Non puo' ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore. 2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato puo' essere effettuato altresi' da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanita', o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici. 3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. 4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici e' effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unita' sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi: a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze; b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici; c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.; d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita' e la sicurezza della guida. 5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti.
Questi decide, sentita la commissione medica centrale istituita presso il Ministero dei trasporti. Tale commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha altresi' il compito, su richiesta del suddetto Ministero, di esprimere il parere su particolari aspetti dell'idoneita' psichica e fisica alla guida, nonche' sul coordinamento e sull'indirizzo della attivita' delle commissioni mediche locali. 6. Di tale parere il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso il provvedimento della sospensione della patente di guida di cui all'art. 129, comma 5, nonche' in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione. 8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti: a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida; b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei certificati medici; c) la composizione e le modalita' di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovra' far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovra' farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale della M.C.T.C . Puo' intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia. d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D. 9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale. 10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanita', e' istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.". "Art. 120 (Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida). - 1. La patente di guida e' revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 , e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , cosi' come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonche' alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura . 2.
A tal fine i competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente tra i sistemi informativi della direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno. 3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 e' ammesso il ricorso al Ministero dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.". "Art. 121 (Esame di idoneita'). - 1.
L'idoneita' tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni. 2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunita' europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio. 3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneita' degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. 4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3. 5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme e modalita' di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4. 6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola puo' svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti. 7. Le prove d'esame sono pubbliche.
8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. 9. A partire del 1 gennaio 1995 la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi. 10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese. 11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame. 12.
Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art.
116.". "Art. 126 (Durata e conferma della validita' della patente di guida). - 1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni. 2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di eta'. La patente della categoria D e' valida per cinque anni. 3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo' stabilire termini di validita' piu' ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresi' in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente. 4.
L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art. 116, comma 8, deve essere effettuato ogni due anni. Detto accertamento biennale dovra' effettuarsi anche nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici. 5. La validita' della patente e' confermata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C., che trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validita'. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonche' i competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validita' della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita e' responsabile in solido dell'omesso pagamento.
La ricevuta andra' conservata dal titolare della patente per il periodo di validita'. 6. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validita' della patente, comunica al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130. 7. Chiunque guida con patente la cui validita' sia scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.". "Art. 127 (Permesso provvisorio di guida). - 1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano attestazione di resa denuncia. 2. Il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilita' ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390 , rilascia un documento provvisorio di guida della validita' di un mese che puo' essere rinnovato fino al rilascio del duplicato.
3. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato puo' essere presentata immediatamente. 4.
Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato". "Art. 128 (Revisione della patente di guida). - 1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonche' il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneita' i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneita' tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneita' sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente. 2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida. 3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.". "Art. 129 (Sospensione della patente di guida). - 1. La patente di guida e' sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato. 2. La patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validita' o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente e' sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. 3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida e' sospesa dai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Nei restanti casi la patente di guida e' sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove e' stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorita' competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto da' immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente tra i sistemi informativi della direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno. 4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 3 e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di giorni venti dalla comunicazione dell'ordinanza stessa.
Il Ministro provvede nei quarantacinque giorni successivi.
Il provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C . Se il ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato.". "Art. 130 (Revoca della patente di guida). - 1. La patente di guida e' revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C: a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti; b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non piu' idoneo;
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
2. Allorche' siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato puo' direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validita', una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticita' previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.".
"Art. 137 (Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida).
- 1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali. 2. I competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente". "Art. 219 (Revoca della patente di guida). - 1. Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento e' emesso dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonche' nei casi previsti dall'art. 120, comma 1. 2. L'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la sanzione della revoca della patente, ne da', entro i cinque giorni successivi, comunicazione al prefetto nell'ipotesi indicata al comma 1.
Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca della patente, con l'intimazione all'intestatario di consegnarla, entro cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, alla prefettura. Dell'ordinanza si da' comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. con le modalita' di cui all'art. 129, comma 3. 3. Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui al comma 2. Il Ministro decide nei sessanta giorni successivi. Se il ricorso e' accolto, il provvedimento stesso e' revocato e la patente e' restituita all'interessato; la restituzione e' comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.". "Art. 228 (Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice). - 1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 , relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. 2. La destinazione degli importi prevista dall' art. 16 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 , e' integrata dalla seguente lettera: d) fino al 10 per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validita' della patente di guida di cui all'art. 126. Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall'art. 19 della medesima legge.
Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altresi', aggiornati i limiti di destinazione degli importi medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19. 3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono destinati alle seguenti spese: a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi del Ministero dei lavori pubblici, nonche' per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse; b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o di specializzazione post-laurea del personale del suindicato dicastero, in merito all'applicazione del presente codice, nonche' per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti; c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e stampati vari, necessari per l'espletamento di tutti i servizi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali e stampati suddetti; d) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade e dei censimenti di traffico di cui all'art. 226.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli importi versati nei capitoli del Ministero dei lavori pubblici. 5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative, nonche' per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di strade nelle convenzioni di concessione. 6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese: a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi, nonche' per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse; b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale o di specializzazione post-laurea, in merito all'applicazione del presente codice, nonche' per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti; c) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strate di propria competenza e dei censimenti della circolazione.".

Art. 3

Modifiche all'art. 116 1. L'art. 116, comma 1, e' sostituito dal seguente:
"Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.".
2. L'art. 116, comma 2, e' sostituito dal seguente:
"Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.".
3. L'art. 116, comma 7, e' sostituito dal seguente:
"La validita' della patente puo' essere estesa dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.".
4. L'art. 116, comma 11, e' sostituito dal seguente:
"L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C., notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870 , per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non e' titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.".
(I commi 5, 6 e 7 non sono stati ammessi al visto della Corte dei conti).
8. L'art. 116, comma 17, e' sostituito dal seguente:
"Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.".
Note all'art. 3:
- Per il testo vigente dell' art. 116 del D.Lgs. n. 285/1992 , si vedano le precedenti note all'art. 2.
- La legge n. 870/1986 reca: "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione al Ministero dei trasporti" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 1986, n. 291).
- La sezione II, capo I, titolo VI ( articoli 210 - 219) del D.Lgs. n. 285/1992 reca: "Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie".

Art. 4

Modifiche all'art. 119 1. L'art. 119, comma 6, e' sostituito dal seguente:
"Di tale parere il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso il provvedimento della sospensione della patente di guida di cui all'art. 129, comma 5, nonche' in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.".
Nota all'art. 4:
- Per il testo vigente dell' art. 119 del D.Lgs. n. 285/1992 , si vedano le precedenti note all'art. 2.

Art. 5

Modifiche all'art. 120 1. L'art. 120, comma 1, e' sostituito dal seguente:
"La patente di guida e' revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 , e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , cosi' come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonche' alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.".
2. L'art. 120, comma 2, e' sostituito dal seguente:
"A tal fine i competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente tra i sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.".
3. L'art. 120, comma 3, e' sostituito dal seguente:
"Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 e' ammesso il ricorso al Ministero dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.".
Note all'art. 5:
- Per il testo vigente dell' art. 120 del D.Lgs. n. 285/1992 , si vedano le precedenti note all'art. 2.
- La legge n. 1423/1956 reca: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1956, n. 327).
- La legge n. 327/1988 reca: "Norme in materia di misure di prevenzione personali" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1988, n. 186).
- La legge n. 575/1965 reca: "Disposizioni contro la mafia" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1965, n. 138).

Art. 6

Modifiche all'art. 121 1. L'art. 121, comma 11, e' sostituito dal seguente:
"Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame.".
2. L'art. 121, comma 12, e' sostituito dal seguente:
"Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.".
Note all'art. 6:
- Per il testo vigente dell' art. 121 del D.Lgs. n. 285/1992 , si vedano le precedenti note all'art. 2.
- Per il testo vigente dell' art. 116 del D.Lgs. n. 285/1992 , si vedano le precedenti note all'art. 2.

Art. 7

Modifiche all'art. 126 1. L'art. 126, comma 5, e' sostituito dal seguente:
"La validita' della patente e' confermata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C., che trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validita'. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonche' i competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validita' della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita e' responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andra' conservata dal titolare della patente per il periodo di validita'.".
2. L'art. 126, comma 6, e' sostituito dal seguente:
"L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validita' della patente, comunica al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.".
Note all'art. 7:
- Per il testo vigente dell' art. 126 del D.Lgs. n. 285/1992 , si vedano le precedenti note all'art. 2.
- Per il testo vigente dell' art. 119 del D.Lgs. n. 285/1992 , si vedano le precedenti note all'art. 2.
- Per il testo vigente dell' art. 129 del D.Lgs. n. 285/1992 , si vedano le precedenti note all'art. 2.
- Per il testo vigente dell' art. 130 del D.Lgs. n. 285/1992 , si vedano le precedenti note all'art. 2.

Art. 8

Modifiche all'art. 127 1. L'art. 127, comma 2, e' sostituito dal seguente:
"Il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilita' ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390 , rilascia un documento provvisorio di guida della validita' di un mese che puo' essere rinnovato fino al rilascio del duplicato.".
2. L'art. 127, comma 4, e' sostituito dal seguente:
"Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato.".
Note all'art. 8:
- Per il testo vigente dell' art. 127 del D.Lgs. n. 285/1992 , si vedano le precedenti note all'art. 2.
- La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1968, n. 23).
- La legge n. 390/1971 reca: "Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1971, n. 158).

Art. 9

Modifiche all'art. 128 1. L'art. 128, comma 1, e' sostituito dal seguente:
"Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonche' il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneita' i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneita' tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneita' sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.".
Note all'art. 9:
- Per il testo vigente dell' art. 128 del D.Lgs. n. 285/1992 , si vedano le precedenti note all'art. 2.
- Il testo dell' art. 187 del D.Lgs. n. 285/1992 , come modificato dal D.Lgs. n. 360/1993 , e' il seguente:
"Art. 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti). - 1. E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
2. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'art. 12, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, hanno facolta' di accompagnare il conducente presso le strutture pubbliche di cui all' art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. 186 , per il prelievo di campioni di liquidi biologici. Lo stato di alterazione fisica e psichica sara' accertato con le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
3. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 2, ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi dell'art. 119 e puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire, comunque, nel termine indicato dal regolamento.
4. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 186.
5. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2, il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
- Per il testo vigente dell' art. 119 del D.Lgs. n. 285/1992 , si vedano le precedenti note all'art. 2.

Art. 10

Modifiche all'art. 129 1. L'art. 129, comma 3, e' sostituito dal seguente:
"Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida e' sospesa dai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
Nei restanti casi la patente di guida e' sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove e' stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorita' competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto da' immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente tra i sistemi informativi della direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.".
Nota all'art. 10:
- Per il testo vigente dell' art. 129 del D.Lgs. n. 285/1992 , si vedano le precedenti note all'art. 2.

Art. 11

Modifiche all'art. 130 1. L'art. 130, comma 1, e' sostituito dal seguente:
"La patente di guida e' revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C:
a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non piu' idoneo;
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.".
Note all'art. 11:
- Per il testo vigente dell' art. 130 del D.Lgs. n. 285/1992 , si vedano le precedenti note all'art. 2.
- Per il testo vigente dell' art. 128 del D.Lgs. n. 285/1992 , si vedano le precedenti note all'art. 2.

Art. 12

Modifiche all'art. 137 1. L'art. 137, comma 2, e' sostituito dal seguente:
"I competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.".
Nota all'art. 12:
- Per il testo vigente dell' art. 137 del D.Lgs. n. 285/1992 , si vedano le precedenti note all'art. 2.

Art. 13

Modifiche all'art. 219 1. L'art. 219, comma 1, e' sostituito dal seguente:
"Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento e' emesso dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonche' nei casi previsti dall'art. 120, comma 1.".
2. L'art. 219, comma 2, e' sostituito dal seguente:
"L'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la sanzione della revoca della patente, ne da', entro i cinque giorni successivi, comunicazione al prefetto nell'ipotesi indicata al comma 1. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca della patente, con l'intimazione all'intestatario di consegnarla, entro cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, alla prefettura. Dell'ordinanza si da' comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. con le modalita' di cui all'art. 129, comma 3.".
Note all'art. 13:
- Per il testo vigente dell' art. 219 del D.Lgs. n. 285/1992 , si vedano le precedenti note all'art. 2.
- Per il testo vigente dell' art. 130 del D.Lgs. n. 285/1992 , si vedano le precedenti note all'art. 2.
- Per il testo vigente dell' art. 120 del D.Lgs. n. 285/1992 , si vedano le precedenti note all'art. 2.
- Per il testo vigente dell' art. 129 del D.Lgs. n. 285/1992 , si vedano le precedenti note all'art. 2.

Art. 14

Modifiche all'art. 228 1. L'art. 228, comma 2, e' sostituito dal seguente:
"La destinazione degli importi prevista dall' art. 16 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 , e' integrata dalla seguente lettera: d) fino al 10 per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validita' della patente di guida di cui all'art. 126.
Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall'art. 19 della medesima legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altresi', aggiornati i limiti di destinazione degli importi medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19.".
Note all'art. 14:
- Per il testo vigente dell' art. 228 del D.Lgs. n. 285/1992 , si vedano le precedenti note all'art. 2.
- Il testo dell' art. 16 della legge n. 870/1986 e' il seguente:
"Art. 16. - 1. L' art. 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14 , modificato dall' art. 8 della legge 18 ottobre 1978, n. 625 , e' sostituito dal seguente:
'Art. 5. - In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui al precedente art. 3, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, sono disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti - rubrica (Motorizzazione civile e trasporti in concessione) - distintamente per ciascuna delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti:
a) fino al 10 per cento - spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei servizi ad esso demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore dello stesso personale, nonche' per interventi assistenziali in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa, sentite le organizzazioni sindacali;
b) fino al 5 per cento - per la provvista e la fornitura gratuita agli interessi di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto corrente postale, nonche' per fabbisogni di stampati, registri, per le spese relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti, per sopperire agli oneri derivanti dalla convenzione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, e per le spese inerenti ai corsi di qualificazione di cui al successivo art. 5-bis; e', invece, escluso ogni compenso al personale;
c) fino al 10 per cento - per spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione civile, nonche' alla gestione e manutenzione dei relativi impianti ed alla manutenzione degli annessi uffici operativi'".
- Per il testo vigente dell' art. 126 del D.Lgs. n. 285/1992 , si vedano le precedenti note all'art. 2.
- Il testo dell' art. 19 della legge n. 870/1986 e' il seguente:
"Art. 19. - 1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) della tabella 3, allegata alla presente legge, possono essere effettuate - a richiesta degli interessati - presso le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a loro carico. In tal caso il personale sara' compensato con una indennita' oraria commisurata alla diaria di missione.
2. Qualora i servizi vengano effettuati oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, al personale sara' riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese di trasporto previsti dalle vigenti disposizioni.
3. Qualora i servizi di cui ai commi precedenti richiedessero prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, al personale dovra' essere corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, il cui onere sara' a carico dei richiedenti.
4. Per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi precedenti il personale e' autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto ed il rimborso delle spese, stabilito dalle vigenti norme, sara' anch'esso a carico degli interessati richiedenti.
5. Per le operazioni di cui ai punti 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3, allegata alla presente legge, i versamenti a carico dei richiedenti e l'indennita' di missione, da corrispondere al personale, sono pari al 50 per cento delle tariffe applicate dal Registro italiano navale per le analoghe operazioni tecniche di competenza di tale ente.
6. Per le operazioni elencate nella suddetta tabella 3 - ad esclusione di quelle di cui ai numeri 5) e 6) - le corrispondenti tariffe sono maggiorate del 50 per cento nel caso che le operazioni stesse vengano richieste con carattere d'urgenza e siano effettuate, entro tre giorni decorrenti dalla data della richiesta, con prestazioni, ove occorra, oltre il normale orario di ufficio.
7. Gli importi di dette maggiorazioni debbono essere versati dagli interessati in conto corrente postale ed affluiscono alle entrate dello Stato con imputazione ad apposito capitolo del Ministero dei trasporti per l'ammodernamento e miglioramento dei servizi dell'amministrazione.
8. In sede di accordo di comparto, gli importi derivanti dalle entrate di cui alla presente legge, con esclusione di quelle di cui al precedente comma, saranno utilizzati parzialmente, e comunque in misura non superiore a 24 miliardi per ogni anno, per maggiorazioni del compenso incentivante, collegato alla professionalita', al personale in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in relazione all'accertato aumento della produttivita' dei servizi.
9. Tali maggiorazioni competono anche al personale dirigenziale ed a quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
10. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' con proprio decreto disporre la corresponsione al personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di un acconto pari a tre quinti della somma di cui ai precedenti commi 8 e 9 con parametrazione ai livelli stipendiali in atto goduti dal personale".

Art. 15

Abrogazione di norme precedentemente in vigore 1. Ai sensi dell' art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , sono abrogati: l'art. 116, comma 16; l'art. 119, comma 3, limitatamente alle parole: "La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia"; l'art. 129, comma 2, limitatamente alle parole: "Dei suddetti provvedimenti di sospensione viene data comunicazione ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.".
Note all'art. 15:
- Per il testo dell' art. 2, comma 8, della legge n. 537/1993 si vedano le precedenti note alle premesse.
- Per il testo vigente dell' art. 116 del D.Lgs. n. 285/1992 , si vedano le precedenti note all'art. 2.
- Per il testo vigente dell' art. 119 del D.Lgs. n. 285/1992 , si vedano le precedenti note all'art. 2.
- Per il testo vigente dell' art. 129 del D.Lgs. n. 285/1992 , si vedano le precedenti note all'art. 2.

Art. 16

Entrata in vigore del regolamento e disposizioni transitorie 1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ((1)) 2. Alle domande presentate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
3. Le disposizioni contenute nell'art. 12 sono rese operative decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 aprile 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CASSESE, Ministro per la funzione pubblica MANCINO, Ministro dell'interno COSTA, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 1 luglio 1994. Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 4, con esclusione dell'art. 3, commi 5, 6 e 7, e dell'art. 14, ai sensi della delibera adottata il 30 giugno 1994 dalla sezione controllo Stato - I collegio. Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1994. Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 2; registrato con esclusione dell'art. 3, commi 5, 6 e 7, essendo stato ammesso al visto con riserva l'art. 14, ai sensi della deliberazione delle sezioni riunite n. 90/E del 28 settembre 1994. ---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "E' differito al 1 ottobre 1995 il termine previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575 , che ha emanato il regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli."
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